Società per azioni: amministrazione e controllo IV Classe ITC Albez edutainment production.

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Società per azioni: amministrazione e controllo IV Classe ITC Albez edutainment production

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Società per azioni: amministrazione e controllo

IV Classe ITC

Albez edutainment production

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Organi sociali delle società per azioni

Sistemi di governance

In questo modulo:

Giuseppe Albezzano

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Gli organi sociali

Nelle società di capitali si hanno organi volitivi, organi direttivi e organi di controllo a ciascuno dei quali competono poteri decisionali e responsabilità diverse.

Con il D.Lgs. 6/2003 sono state introdotte , accanto a quelle classiche, nuove modalità digestione delle società per azioni: il sistema dualistico e il sistema monistico.

L’art. 2380 c.c. dispone che, se non diversamente stabilito, l’amministrazione e il controllodella spa sono regolati dal sistema classico (amministratori e collegio sindacale, artt. 2380-bis – 2409 c.c.). I sistemi alternativi (dualistico e monistico) possono essere adottati con successiva delibera dell’assemblea dei soci.

Il legislatore ha avuto come riferimento la spa; per la società in accomandita per azioni, invece, si ritiene che possa adottare, in alternativa al modello tradizionale, il solo modello dualistico.

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Sistemi di governance

Il codice civile prevede per le società per azioni e in accomandita per azioni, la possibilità di optare tra tre diversi sistemi di gestione (corporategovernance):

1. Sistema ordinario, tipico della tradizione italiana, si applica in assenza di diversa scelta statutaria.

2. Sistema dualistico, tipico della tradizione tedesca, è così denominato in quanto l’amministrazione della società è ripartita tra due diversi organi:

a) il consiglio di gestioneb) il consiglio di sorveglianza (di nomina assembleare è un organo

intermedio tra l’assemblea dei soci e il consiglio di gestione).

3. Sistema monistico, tipico della tradizione anglosassone, prevede la presenza di un solo organo, il consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

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Gli organi sociali della Spa

SISTEMA ORDINARIO

SISTEMA DUALISTICO

SISTEMA MONISTICO

ORGANO VOLITIVO

Assemblea dei soci Assemblea dei soci Assemblea dei soci

ORGANO DIRETTIVO

Amministratori Consiglio di gestione

Amministratori

ORGANO DI CONTROLLO

Collegio sindacale Consiglio di sorveglianza

Comitato di controllo

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Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci (detti azionisti in caso di spa o sapa), rappresenta l’organo volitivo.

I soci costituiscono il soggetto economico dell’impresa in quanto portatori di interessi interni. Tuttavia, soprattutto nelle spa a proprietà diffusa, molti piccoli azionisti non partecipano alle assemblee e solo un ristretto numero di persone influisce sulle decisioni sociali.

Possiamo quindi considerare soggetto economico di fatto di una società il socio o il gruppo di soci (riuniti a loro volta in un sindacato di controllo) che rappresenta la maggioranza del capitale nelle assemblee e che attraverso la nomina degli organi di amministrazione e/o di sorveglianza e l’alta dirigenza (top management) esercita il dominio sulla società.

Nelle spa e nelle sapa, fatte salve alcune categorie speciali di strumenti finanziari, ciascun socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute; nelle srl il voto dei soci vale in misura proporzionale alla relativa partecipazione.

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Assemblea dei soci

I soci possono intervenire in assemblea personalmente oppure tramite un rappresentante legale o volontario. Il codice distingue le assemblee dei soci in ordinarie e straordinarie.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per deliberare:

sull’approvazione del bilancio (se tale compito non è delegato al consiglio di sorveglianza);

sul riparto degli utili;

sulla nomina degli organi preposti all’amministrazione e/o gestione dell’impresa e di quelli preposti al controllo;

sulla determinazione del compenso spettante agli amministratori o ai membri del consiglio di sorveglianza e ai membri del collegio sindacale (se non previsto dall’atto costitutivo),

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Assemblea dei soci

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo (ad esempio aumenti e diminuzioni del capitale sociale), nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della società.

Nelle srl (art. 2479 c.c.) l’atto costitutivo può prevedere che, in deroga al metodo assembleare, fatte salve alcune scelte che comportano modifiche allo stesso atto costitutivo o rilevanti modifiche dei diritti dei comproprietari, le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del loro consenso espresso per iscritto.

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Amministrazione

Gli organi direttivi della società, se la stessa ha adottato il sistema ordinario o quello monistico, ai

quali compete in via esclusiva la gestione dell’impresa, sono gli amministratori.

Gli amministratori hanno la rappresentanza legale della società e il loro compitoè di realizzare gli obiettivi indicati dall’assemblea dei soci.

Essi sovrintendono all’attività aziendale, ne stabiliscono le linee strategiche e hanno l’obbligo di:

far tenere i libri obbligatori, le scritture contabili e i libri sociali;

redigere il bilancio d’esercizio accompagnandolo con una propria relazione illustrativa;

convocare l’assemblea dei soci.

Nelle spa l’amministrazione può essere affidata anche a persone diverse dai soci, nelle sapa sono invece amministratori i soci accomandatari.

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Amministrazione

Se l’amministrazione è affidata a una sola persona si ha un amministratore unico.

Se l’amministrazione è affidata a più persone si ha un organo collegiale, detto consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno un presidente. Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, alcune attribuzioni a un comitato esecutivo, costituito da un numero ristretto di amministratori e in grado di operare con maggiore rapidità e snellezza.

Se la società ha adottato il modello dualistico l’amministrazione della società è affidata a un consiglio di gestione con competenze analoghe a quelle degli amministratori.

Nelle srl, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, i poteri di amministrazione spettano a uno o più soci e, nel caso di pluralità di persone,l’amministrazione può essere attribuita in maniera congiunta o disgiunta, secondo la stessa disciplina propria delle società di persone.

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Controllo

L’operato delle società per azioni e in accomandita per azioni è sottoposto periodicamente a due diverse tipologie di controlli:

1. controllo sulla gestione (controllo legale e amministrativo), esercitato in via ordinaria (salvo diversa scelta statutaria) dal collegio sindacale, il quale ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società. Nel sistema dualistico tale controllo è svolto dal Consiglio di sorveglianza, nel sistema monistico dal Comitato di controllo.

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre adue supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

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Controllo

2. Controllo contabile, con il quale vengono sottoposte a verifiche:

la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili di fatti di gestione;

la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

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Controllo contabile (art. 2049 bis c.c.)

Il controllo contabile sulle società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dallo stesso collegio sindacale che, in tal caso, dovrà integralmente essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro del Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo è affidato in via esclusiva ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgimento dell’attività di revisione e alla vigilanza della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

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Controllo contabile (art. 2049 bis c.c.)

Al termine dell’attività di controllo sia la società di revisione, sia il revisore unico (o il collegio sindacale), devono esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato (ove redatto), che deve essere depositata presso la sede della società.

Nelle srl il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da un revisore, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo, che deve prevederne la nomina, determinandone competenze e poteri.

La nomina del collegio sindacale nelle srl è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a € 120.000 oppure se vengono superati i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

In alternativa al sistema ordinario le spa e le sapa possono seguire il sistema dualistico oppure quello monistico purchè tale scelta sia indicata nello statuto.

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Sistema dualistico: amministrazione e controllo

Il meccanismo di amministrazione e controllo si basa sulla coesistenza di:

un consiglio di gestione con il compito di amministrare la società, costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. I membri del consiglio di gestione sono eletti dal consiglio di sorveglianza, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili;

un consiglio di sorveglianza (eletto dall’assemblea degli azionisti) con il compito di:A. nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, B. approvare il bilancio d’esercizio (e/o bilancio consolidato) C. esercitare i compiti che, nel sistema ordinario spettano al collegio sindacale.È composto da un numero di componenti non inferiore a tre ed almenoun membro deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

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Sistema monistico: amministrazione e controllo

Amministrazione e controllo sono esercitati rispettivamente da:

un consiglio di amministrazione, che ha compiti amministrativi, i cui componenti, per almeno un terzo, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci;

un comitato per il controllo sulla gestione, nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro. Il comitato per il controllo sulla gestione vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

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Riassumendo

L’assemblea dei soci

Rappresenta l’organo volitivo. Costituisce il soggetto economico dell’impresa. Ciascun socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni possedute.

Assemblea ordinaria

È convocata almeno una volta l’anno per deliberare sull’approvazione del bilancio d’esercizio (se non è stato delegato il consiglio di sorveglianza), sul riparto di utili, sulla nomina degli organi preposti all’amministrazione e/o gestione dell’impresa e di quelli preposti al controllo. Se non previsto dall’atto costitutivo, compete all’assemblea determinare il compenso degli amministratori, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale.

Assemblea straordinaria

Delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e dello statuto.

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Gli amministratori

Costituiscono l’organo direttivo (se la società ha

adottato il sistema ordinario o quello monistico)

Hanno la rappresentanza legale della società e il loro

compito è realizzare gli obiettivi indicati

dall’assemblea dei soci.

Sovrintendono all’attività aziendale, ne stabiliscono

le linee strategiche e hanno l’obbligo di:

Far tenere i libri obbligatori, le scritture contabili e i libri

sociali;

Redigere il bilancio d’esercizio accompagnandolo con una

propria relazione illustrativa;

Convocare l’assemblea dei soci.

Riassumendo

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Collegio sindacale

Controllo sulla gestione (controllo legale e amministrativo).Ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile della società.È composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a due supplenti.

Revisore o società di revisione contabile

Controllo contabile.Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dallo stesso collegio sindacale che, in tal caso dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell’albo del Ministero della Giustizia.

Riassumendo

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Sistemi di governanceSistema ordinario

(in assenza di diversa scelta statutaria nelle spa e sapa; è

obbligatorio nelle srl)

Sistema dualistico(solo per scelta statutaria

nelle spa e nelle sapa)

Sistema monistico(solo per scelta statutaria nelle

spa e nelle sapa)

Amministrazione Amministratore unico o consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea dei soci

Consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza

Consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea dei soci

Controllo sulla gestione Spa e sapa

Collegio sindacale nominato dall’assemblea dei soci

Consiglio di sorveglianza nominato dall’assemblea dei soci

Comitato per il controllo istituito all’interno del consiglio di amministrazione

Controllo contabile

Società che non fanno ricorso ….

Società che fanno ricorso …..

Srl

Revisore contabile oppure società di revisione, nominati assemblea soci

Società di revisione designata assemblea soci

Collegio sindacale, obbligatorio solo se si superano i limiti dimensionali, oppure revisore cont.

Revisore contabile oppure società di revisione, nominati assemblea soci

Società di revisione designata assemblea soci

Revisore contabile oppure società di revisione, nominati assemblea soci

Società di revisione designata assemblea soci

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Sistema dualistico

Consiglio di gestione

Amministra la società.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

I membri sono eletti dal consiglio di sorveglianza, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di gestione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

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Sistema dualistico

Consiglio di sorveglianza

Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione

Approva il bilancio d’esercizio (e quello consolidato)

Esercita i compiti che, nel sistema ordinario, spettano al collegio sindacale

È composto da un numero di componenti non inferiore a tre

Almeno un membro deve iscritto nel registro dei revisori

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Sistema monisticoConsiglio di amministrazione

Ha compiti amministrativi e gestionali

Almeno un terzo dei componenti deve possedere requisiti di indipendenza

Gli amministratori sono distinti in:non esecutivi, i quali non hanno deleghe o particolari incarichi di gestione nella società esecutivi, i quali esercitano le funzioni di gestioneindipendenti, i quali devono possedere i requisiti previsti per i sindaci ai sensi dell’art. 2399 c.c.

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Sistema monistico

Comitato per il controllo sulla gestioneNominato dal consiglio di amministrazione al suo interno

Vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa

Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra i revisori contabili iscritti

Nel registro istituito presso il Ministero di giustizia

Vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile

Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile

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IISS Boselli Varazze 25Giuseppe Albezzano

Acc.. mi tocca studiare anche di

notte……

F I N E

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Bibliografia

Astolfi, Rascioni & Ricci “Entriamo in azienda 2 forme e strutture aziendali

Tomo 1” Tramontana editore Milano 2007

Giuseppe Albezzano