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Società Cooperative

Lorenzo Benatti Parma, 1 dicembre 2011

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Un argomento trascurato

• perché è l’ultimo argomento,• perché hanno caratteristiche che le differen-

ziano molto dalle altre società,• perché sono meno diffuse delle altre società.

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La specialità delle cooperative

• In effetti le cooperative hanno specificità:– peculiarità della disciplina,– rilevante peso delle leggi speciali,– rilevante peso, anche legislativo della

settorialità.• La riforma ha effettuato un’opera di

ricodificazione di alcune leggi speciali.

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Lo scopo mutualistico

• Art. 2511: «le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico».

• Art. 2515, 2° c.: «l’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico».

• Ma cos’è lo scopo mutualistico? Lo scopo – mezzo di tutte le società è l’esercizio di un’attività economica, mentre muto lo scopo – fine.

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Ancora sullo scopo mutualistico

• Art. 45 cost.: «la repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a caratteri di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

• Relazione al c.c del 1942: le coop dovrebbero «fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato».

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Società – scopo fine

• Lucrative:– Utile in capo alla

società (lucro soggettivo)

– Vantaggio indiretto per i soci

• Mutualistiche:– Vantaggio diretto

in capo ai soci (lucro oggettivo)

– Limiti al lucro soggettivo

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Cooperativa e consorzio

Cooperativa Consorzio

Il vantaggio è diretto in capo agli associatiI soci devono godere di requisiti in base all’oggetto della cooperativa (essere allevatori di bovini, viticultori, muratori, consumatori, ecc.)

I consorziati devono essere imprenditori

La cooperativa offre un vantaggio diretto ai soci in termini di servizi a costi di favore o di occasioni di lavoro.

Il consorzio mira a produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate, che tendenzial-mente assorbono le produzione.

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Società e associazione/fondazione

ASSOCIAZIONE• Scopo ideale o artistico:

a. non si presuppone metodo economico,

b. si utilizza metodo economico, ma gli utili sono istituzionalmente devoluti a scopi di beneficienza o altruistici.

• ETERODESTINAZIONE

SOCIETÀ• Hanno scopo-fine

egoistico o economico (lu-crativo, mutuali-stico o consortile)

• Un’attività produttiva condotta con metodo economico e scopo lucrativo (in senso ampio).

• AUTODESTINAZIONE

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Scopo mutualistico in generale

• La cooperativa si caratterizza per la «gestione di sevizio» a favore del socio.

• Ma attenzione:– i soci dovrebbero ottenere condizioni più

favorevoli rispetto a quelle di mercato, ma il socio non ha un diritto soggettivo alle prestazioni mutualistiche,

– alla società non è preclusa l’operatività nei confronti dei terzi, non è perciò escluso che possa esserci anche un lucro soggettivo, che però non può essere integralmente distribuito ai soci,

– è possibile prevedere la presenza anche di soci non cooperatori, ma non possono prevalere.

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Cooperative a mutualità prevalente (art. 2512)

• «Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:• svolgono la loro attività prevalentemente in favore

dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento

della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

• Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci».

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Albo delle cooperative

• L’albo è tenuto del ministero dello sviluppo economico.

• Contiene una sezione ordinaria riservata alle cooperative a mutualità prevalente ed una speciale per le altre cooperative.

• Le cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nel registro delle imprese.

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Cooperative a mutualità prevalente (art. 2513)

• Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono

superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

• Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

• Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

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Cooperative a mutualità prevalente (art. 2514)

• Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,

dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

• Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

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Perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente

2545 octies• La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente viene

persa:– quando la società per due esercizi non rispetta le

condizioni di prevalenza,– quando la cooperativa sopprime dall’atto costitutivo le

clausole antilucrative.• Quando la società cessa di essere “a mutualità prevalente”

deve imputare a riserve indivisibili il valore effettivo del patrimonio dedotto soltanto il capitale ed i dividendi maturati.

• La perdita della qualifica va comunicata all’amministrazione che tiene l’albo, che modifica la sezione di iscrizione.

• Quando vengono soppresse le clausole antilucrative, a tal fine, gli amministratori devono redigere un bilancio straordinario.

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La mutualità determina:

• soggezione delle cooperative a controllo amministrativo;

• disciplina peculiare in tema di:– requisiti soci e loro ingresso e uscita,– partecipazioni e capitale,– limiti alla distribuzione di utili - quota di

liquidazione;• Disciplina applicabile:

– modello s.p.a.– modello s.r.l..

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Norme applicabili (art. 2519)

• Alle società cooperative, per quanto non diversamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

• L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

• Il modello srl è obbligatorio per le cooperative costituite con meno di 9 soci.

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Numero soci (art. 2522)

• Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

• Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

• Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

• La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

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Vigilanza sulle cooperative

• 2545-XIV: «le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali».

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Vigilanza governativa (2545XIV)

• Spetta al Ministero dello sviluppo economico.• Si attua attraverso revisioni almeno biennali e ispezioni

straordinarie.• Il ministero si avvale delle associazioni nazionali

rappresentative .• In caso di irregolare funzionamento l’autorità può

revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione della cooperativa ad un commissario.

• L’autorità può disporre la liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza. Può inoltre decretare lo scioglimento se la società non persegue lo scopo mutualistico o se per due anni non ha depositato il bilancio o non ha attuati atti di gestione.

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Applicabilità 2409 c.c.

• Il procedimento ex art. 2409 c.c. si applica anche alle cooperative (2545XV).

• Nel procedimento deve essere sentita l’autorità di vigilanza governativa (a tal fine, le si deve notificare il ricorso) ed il tribunale dichiara improcedibile il ricorso se quest’ultima ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un commissario.

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Società a “porta aperta”

• I soci devono possedere particolari requisiti soggettivi volti ad assicurare ch ei soci svolgano attività coerente e/o non incompatibile con quella che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa (art. 2527). Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti con la cooperativa.

• E’ prevista una procedura per l’ammissione di nuovi soci (art. 2528). Il nuovo socio deve versare oltre al valore nominale delle quote o azioni anche il sovrapprezzo.

• E’ prevista una particolare disciplina per il trasferimento della quota (art. 2529).

• Sono disciplinati il recesso (art. 2532) l’esclusione (art. 2533) e la morte del socio (art. 2534).

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Società a capitale variabile

• Art. 2525, 1° c.: «il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito». Le variazioni del capitale conseguenti all’ingresso o all’uscita di soci non costituiscono modifiche dell’atto costitutivo (2524).

• Sono previsti:– un ammontare massimo della quota (art.

2525),– un numero minimo di soci (art. 2522).

• Sono previsti particolari tipi di partecipazioni (soci sovventori, azioni di partecipazione cooperativa) oltre alla possibilità di emettere strumenti finanziari e obbligazioni.

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Recesso socio

• E’ ammesso:– quando l’A.C. vietala cessione delle quote

o delle azioni,– nei casi previsti per le s.p.a.,– negli ulteriori casi previsti dall’A.C.

• La dichiarazione deve essere comunicata alla società con raccomandata e gli amministratori devono esaminarla con tempestività, comunicando immediatamente al socio se ritengono non sussistere i presupposti per il recesso. In tal caso il socio può proporre opposizione davanti al tribunale.

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Esclusione socio

• Può essere disposta nei casi:– di mancato pagamento delle quote o azioni

(2531),– previsti per le società di persone,– di gravi inadempienze da parte del socio,– di perdita dei requisiti previsti per la

partecipazione alla società.• L’esclusione deve essere deliberata dagli

amministratori o, se l’A.C. lo prevede, dall’assemblea.

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Morte socio

• Il rapporto si scioglie salvo che l’A.C. disponga la continuazione della società con gli eredi, se provvisti dei requisiti per l’ammissione a soci (2534).

• Si ritiene che il subingresso non sia automatico, ma sia necessaria la delibera degli amministratori.

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Quote e azioni

• Nelle cooperative le partecipazioni possono essere costituite da quote (modello srl) o azioni (modello spa).

• Nessun socio persona fisica una quota superiore a centomila euro, né azioni per tale valore (2525).

• Alle azioni di cooperativa si applica larga parte della disciplina dettata in tema di società per azioni.

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Soci sovventori

• Soci sovventori: soci sprovvisti di specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare all’attività mutualistica. Possono essere ammessi solo se lo statuto prevede la costituzione di “fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale”. Lo statuto può prevedere privilegi a favore dei soci sovventori nella partecipazione agli utili e nella liquidazione. La maggiora remunerazione degli utili non può superare il 2%.

• Ciascun socio sovventore può avere più voti in relazione all’ammontare dei conferimenti fino ad un massimo di 5 I voti attribuiti ai sovventori non possono superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

• Possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

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Azioni di partecipazione cooperativa

• Sono prive del diritto di voto.• Possono essere emesse da società che abbiano adottato

“procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo all’ammodernamento aziendale”.

• Possono essere emesse per ammontare non superiore al valore delle riserva indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato.

• Possono essere emesse al portatore.• Sono privilegiate ne:

a) la distribuzione degli utili, che deve essere maggiorata del 2% rispetto a quella dei soci cooperatori,

b) la prelazione nel rimborso del capitale,c) la ripartizione delle perdite, che deve gravare su di loro

solo se supera il valore nominale delle altre quote o azioni.

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Obbligazioni

• Possono essere emesse dalle cooperative che adottano il modello spa.

• I limiti di emissione sono stabiliti dal CICR

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Strumenti finanziari

• Strumenti finanziari partecipativi possono essere emesse dalle cooperative che adottano il modello spa secondo le modalità prevista nella disciplina dei queste ultime.

• Nelle cooperative srl possono essere emessi strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, i quali devono essere offerti in sottoscrizione “solo ad investitori qualificati”. Si ritiene che se questi immettono poi i titoli sul mercato, rispondo della solvenza del titolo in solido con l’emittente.

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Costituzione

• Ricalca procedure spa/srl.• È necessario inserire:

a) l’indicazione specifica dell’oggetto sociale, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci,

b) i requisiti, le condizioni e la procedura per l’ammissione dei soci e modalità e tempo si esecuzione dei conferimenti,

c) le condizioni di recesso ed esclusione,d) le regole per la ripartizione degli utili e dei

ristorni.

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Regolamento

• Per disciplinare dell’attività mutualistica fra società e soci può essere disciplinata da appositi regolamenti, che possono costituire parte integrante dell’atto costitutivo oppure essere preparati dagli amministratori ed approvati dall’assemblea straordinaria.

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Conferimenti

• Non è richiesto il versamento iniziale del 25% presso un istituto di credito.

• Il socio che non esegue i conferimenti può essere escluso.

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Responsabilità soci

• I soci rispondono solo del conferimento sottoscritto (2518).

• Quando il socio cessa, risponde verso la società per un anno: se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è tenuto a restituire alla stessa quando ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni (2536).

• Il creditore particolare del socio cooperatore non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso (2537).

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Assemblea

• Voto capitario, eccezioni:– soci persone giuridiche, max 5 voti,– soci sovventori, max 5 voti, in totale non possono

avere più di 1/3 dei voti,– cooperative consortili (v. 2538).

• Hanno diritto di voto solo color che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni (2538).

• Il socio può farsi rappresentare solo da altro socio. Un socio non può avere più di 10 deleghe (2539).

• Il voto può essere dato per corrispondenza o altri mezzi di telecomunicazione se lo statuto lo prevede (2538, 6° c.).

• Possibilità di assemblee separate (v. art. 2540).

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Amministrazione

• Modello s.p.a. (2544)– tradizionale,– dualistico,– monistico.

• Modello s.r.l.– collegiale,– disgiuntivo o congiuntivo.

• La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori (persone fisiche) o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (2542, 2° c.).

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Organo di controllo

• Secondo modello adottato.• Il collegio sindacale è obbligatorio secondo

regole s.r.l. (v. 2453).• Per la nomina del collegio sindacale l’A.C.

può attribuire il diritto di voto, anziché in base per teste, proporzionalmente alle quote o azioni possedute oppure in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

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Collegio dei probiviri

• Molto diffuso nelle cooperative.• Ha il compito di risolvere controversie tra

soci o fra soci e società.• In mancanza di espressa clausola

compromissoria il provvedimento non ha il valore del lodo arbitrale.

• La clausola compromissoria deve a pena di nullità prevedere la nomina di tutto il collegio arbitrale da parte di un soggetto estraneo alla società.

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Utili e ristorni

• Sono previsti limiti agli utili distribuibili:– riserva legale sempre 30% utili,– devoluzione del 3% ai fondi di promozione e sviluppo

della cooperazione,– limiti se la società è a mutualità prevalente.

• Tali limiti si ripercuotono in sede di liquidazione della quota (2531), trasformazione (2545-XI), scioglimento (2545-XII).

• Non possono essere distribuiti utili se il rapporto patrimonio/indebitamento<1/4.

• Non possono essere mai distribuite le riserve indivisibili.• Sono diffusi i ristorni che consentono la ripartizione del

vantaggio cooperativo. Quando il vantaggio cooperativo non può essere realizzato in modo diretto ed immediato, in una prima fase la cooperativa applica al socio le condizioni di mercato e successivamente attribuisce il vantaggio cooperativo in forma di ristorno. Ai ristorni non si applicano le limitazioni previste per gli utili

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Trasformazione della coop.

• Art. 2545-decies, 1° c.: «la società coopera-tive diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio».

• L’art. 2500-septies, 1°c., prevede che le società di capitali possano trasformarsi in cooperative.

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Scioglimento

• Valgono cause previste per società di capitali salvo riduzione del capitale sotto il minimo che è sostituita dalla perdita totale del capitale.

• Sono inoltre cause di scioglimento:a) riduzione numero soci sotto il minimo se esso non viene

reintegrato entro un anno,b) liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità

di vigilanza o quando la società sia insolvente. La cooperativa che esercita attività commerciale può anche essere dichiarata fallita. La soggezione a fallimento o a l.c.a. viene decisa in base al principio della prevenzione: l’apertura di una procedure preclude la possibilità di aprire l’altra.

• Nella cooperative a mutualità prevalente l’intero patrimonio netto, dedotti il capitale versato ed i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

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Consorzi di cooperative

• Tre casi:– consorzi di cooperative per l’esercizio in

comune di attività economica,– consorzi di cooperative ammissibili ai

pubblici appalti,– Consorzi fra cooperative per il

coordinamento della produzione e degli scambi.

• Nei primi due casi si tratta di cooperative di secondo livello, si applica la disciplina delle coop. Nel terzo si tratti di veri consorzi e si applica la relativa disciplina.

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Gruppi cooperativi paritetici (2545VII)

• Dato il principio del voto per teste in assemblea, è difficile costituire un gruppo sulla base del controllo societario. I gruppi cooperativi si fondano su accordi contrattuali (consorzi) con cui più coop si impegnano stabilmente a conformarsi ad una direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un piano di parità rispetto alle altre.

• Si applica la disciplina della direzione e coordinamento di società.

• Il contratto deve indicare: la sua durata, la cooperativa o le cooperative cui è affidata la direzione del gruppo ed i relativi poteri, i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

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Società mutue assicuratrici

• Società cooperative caratterizzate dalla interdipendenza che per legge esiste fra l’essere socio e l’essere assicurato: «non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società» e «si perde la qualità di socio con l’estinzione dell’assicurazione» (2546-2548).

• Le vicende del rapporto societario si riflettono necessariamente su quello assicurativo e viceversa.

• Per diventare soci occorre possedere le condizioni per la stipula del contratto di assicurazione. La cessazione del rischio assicurato comporta lo scioglimento del rapporto assicurativo e di quello societario.

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Società sovventori

• Per garantire che il patrimonio della società sia sufficiente per l’esercizio dell’attività assicurativa, l’atto costitutivo può prevedere la costituzione di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte dei soci assicurati o di soci sovventori. Questi ultimi conferiscono capitale senza essere assicurati.

• L’atto costitutivo può attribuire a ciascun socio sovventore più voti, ma non oltre cinque, in relazione al conferimento. I voti attribuiti ai soci sovventori devono essere in ogni caso inferiori al numero dei voti spettanti si soci assicurati.

• I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati

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Lorenzo Benatti [email protected]

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