Società (art. 2247 ) Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per...

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Società (art. 2247) Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili s.r.l. unipersonale società sportive differenze con la comunione Tipi societari Società commerciali: s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. Società non commerciali: soc. semplice, oppure altri tipi Società cooperative: s. coop., s.coop a r.l.

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Società (art. 2247)

Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

• s.r.l. unipersonale• società sportive• differenze con la comunione Tipi societari• Società commerciali: s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a.,

s.a.p.a.• Società non commerciali: soc. semplice, oppure

altri tipi• Società cooperative: s. coop., s.coop a r.l.

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Contratto sociale (2251-2295)

società semplice: nessuna forma speciale, salve quelle richieste dai beni conferiti

s.n.c.: atto pubblico o scrittura autenticata

• iscrizione entro 30 gg. nel registro da parte degli amministratori

• se non c’è iscrizione si applicano le regole della società semplice, salve quelle in tema di rappresentanza

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conferimenti (art. 2253 ss.) In denaro, in natura o in prestazioni d’opera Obbligo di effettuarli nella misura indicata

nel contratto sociale Se nulla è stabilito, si presumono uguali fra

i soci e vanno effettuati in misura necessaria per conseguire l’oggetto sociale

Chi conferisce crediti risponde della insolvenza del debitore, salva la negligenza della società

I beni conferiti non possono essere usati dal socio per fini extrasociali, salvo il consenso di tutti i soci

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Socio d’opera i soci possono escluderlo se non è più

in grado di fornire la prestazione (art. 2286, 2° comma)

in caso di liquidazione della società partecipa solo all’eventuale attivo che residua dopo il rimborso al valore nominale ai soci dei loro conferimenti

in mancanza di pattuizioni espresse, il rimborso è determinato dal giudice secondo equità

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amministrazione (art. 2257 ss.) Disgiuntiva, salvo patto contrario Se è disgiuntiva, diritto di opposizione

preventiva da parte di ciascun socio Sull’opposizione decide la maggioranza dei

soci, calcolata per quote di partecipazione agli utili

Se è congiuntiva, occorre il consenso di tutti i soci

Se è a maggioranza, si calcola per quote In questi ultimi due casi, il singolo

amministratore non può compiere da solo alcun atto, salva l’urgenza di evitare un danno alla società

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Revoca della facoltà di amministrare (art. 2259)

Se l’amministratore è nominato con il contratto sociale, non ha effetto in assenza di giusta causa

Se l’amministratore è nominato con atto separato, è revocabile liberamente. Se però è stabilito che il mandato è irrevocabile, occorre giusta causa, salvo risarcimento del danno

In ogni caso, ciascun socio può chiedere in giudizio la revoca per giusta causa

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Diritti e obblighi dei soci Gli amministratori devono agire con la diligenza

del buon padre di famiglia Sono solidalmente responsabili verso la società

per gli obblighi di legge o del contratto sociale, salvo che provino di aver agito senza colpa

I soci non amministratori hanno diritto di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di avere il rendiconto (annualmente, salva diversa indicazione del contratto sociale, quando il compimento degli affari sociali dura oltre un anno)

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Partecipazione agli utili e alle perdite

divieto del “patto leonino” (art. 2265 c.c.) proporzionalità fra conferimenti e

partecipazione agli utili (art. 2263 c.c.) presunzione di uguaglianza dei

conferimenti presunzione di uguaglianza di quote di

partecipazione agli utili e alle perdite diritto agli utili una volta approvato il

rendiconto

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Tutela del capitale sociale (nella s.n.c.)

divieto di ripartizione fra i soci di utili fittizi (art. 2303, 1° comma)

divieto di distribuire utili finché non sono state ripianate le perdite con reintegrazione o riduzione del capitale (art. 2303, 2° comma)

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Riduzione del capitale sociale (art. 2306)

la riduzione del capitale sociale è sempre facoltativa nelle società di persone

divieto di rimborso ai soci, da parte degli amministratori, dei conferimenti

divieto di liberare i soci dall’obbligo di ulteriori versamenti

a meno che non vi sia una delibera di riduzione del capitale sociale

diritto dei creditori di opporsi entro 3 mesi il Tribunale può imporre una garanzia

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Rendiconto o bilancio? Rendiconto (2262) nella società

semplice nella s.n.c., bilancio redatto seguendo

i criteri stabiliti per la s.p.a. (2217, 2° comma)

diritto agli utili una volta approvato il bilancio (2262: anche se non è detto, a maggioranza), salvo patto contrario

diversità fondamentale rispetto alla s.p.a.

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Responsabilità dei soci verso i creditori sociali

risponde la società col suo patrimonio (2267, 1° comma); inoltre rispondono:

società semplice:i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario (opponibile ai terzi solo se si prova che ne erano a conoscenza), gli altri soci (2267, 2° comma)

s.n.c. regolare:la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile (2291, 2° comma)

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I nuovi soci rispondono delle obbligazioni contratte dalla società prima del loro ingresso (2269)

chi recede, è escluso o muore non è liberato dalla responsabilità per le obbligazioni contratte fino a quel momento (2290, 1° comma)

responsabilità anche per gli atti successivi, se la fuoriuscita dalla società non è portata a conoscenza dei terzi (2290, 2° comma)

per la s.n.c. regolare vale la pubblicità legale del registro delle imprese (2300)

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Beneficio di preventiva escussione dei soci

Società semplice (2268)

il creditore può rivolgersi prima ad un socio, che può indicare i beni sociali su cui è possibile agevolmente soddisfarsi

S.n.c. regolare (2304)

È necessario agire esecutivamente prima sui beni sociali

Regresso

Il socio che ha pagato può agire verso la società e gli altri soci in via di regresso

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Creditori personali del socio Società semplice

Possono chiedere la liquidazione della quota se gli altri beni sono insufficienti (2270, 2° co.)E’ causa di esclusione di diritto (2288, 2° co.)

S.n.c. regolareNon possono mai chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio (2305)Se vi è proroga espressa e iscritta nel reg. impr. della durata della società il creditore può fare opposizione entro 3 mesi; se la proroga è tacita, può chiedere la liquidazione della quota

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Rappresentanza Società semplice

Spetta a ciascun socio amministratore, salva diversa regola nel contratto sociale

Le modifiche sono opponibili ai terzi solo se si prova che ne erano a conoscenza

S.n.c. irregolareSi presume che ciascun socio che agisce per la società abbia poteri di rappresentanza

S.n.c. regolare Ogni amministratore può compiere gli atti rientranti

nell’oggetto sociale, salve le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura

Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non risultano dal registro delle imprese o si prova che essi ne erano a conoscenza

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Divieto di concorrenza Vale solo per le s.n.c.

Il socio non può, senza il consenso degli altri, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società né partecipare come socio illimitatamente responsabile in una società concorrente

Il consenso si presume se l’attività o la partecipazione preesistevano al contratto sociale, o gli altri soci ne erano a conoscenza

In caso di inosservanza, la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’esclusione

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Recesso Ciascun socio può recedere:• liberamente, se la società è a tempo

indeterminato o per la vita di uno dei soci

occorre però un preavviso di 3 mesi

• per giusta causa• inoltre, nei casi specifici indicati

dall’atto costitutivo

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Esclusione • di diritto: fallimento

liquidazione della quota su istanza del creditore personale

• facoltativa: interdizione, inabilitazione, condanna con

interdizione dai pubblici uffici

perimento della cosa conferita o da conferire, inidoneità a prestare l’opera

gravi inadempienze del socio

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Procedimento di esclusione è deliberata a maggioranza (non

vota il socio di cui si discute) ha effetto dopo 30 giorni dalla

comunicazione al socio escluso, salvo che questi faccia opposizione

il Tribunale può sospendere l’esclusione

se la società ha solo 2 soci, decide sempre il Tribunale

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Liquidazione della quota Il socio escluso o receduto, o gli

eredi del socio defunto hanno diritto ad una somma di

denaro, liquidata sulla base del valore patrimoniale della quota in quel momento

se vi sono operazioni in corso, partecipano agli utili o alle perdite

il pagamento va fatto entro 6 mesi

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Morte del socio se nulla è stabilito nel contratto: liquidazione della quota agli eredi oppure, si può decidere,

all’unanimità fra:• continuazione con gli eredi accettazione con beneficio

d’inventario• scioglimento della società

clausole contrattuali

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Liquidazione della società• poteri degli amministratori limitati agli

affari urgenti (2274)• divieto di intraprendere nuove

operazioni, con responsabilità personale e solidale (2279)

• diritto dei soci di nominare i liquidatori (2275) e di ottenere la liquidazione della quota, una volta pagati i debitori (2282)

• obbligo di effettuare i conferimenti necessari per pagare i debiti (2280)

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Nomina dei liquidatori• Consenso di tutti i soci (2275)• In caso di disaccordo, decide il

Presidente del Tribunale• Revoca: volontà di tutti i soci, anche senza

giusta causaper giusta causa, decisione del

Tribunale su istanza anche di un solo socio

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Poteri e obblighi dei liquidatori• redazione dell’inventario (bilancio di

apertura) insieme agli amministratori, sulla base del conto successivo all’ultimo rendiconto (2277)

• divieto di ripartire i beni sociali prima di pagare i debiti, salvi accantonamenti (2280). Violazione: resp. civile (e penale nella s.n.c: 2625)

• responsabilità: analoga agli amministratori (2276)

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Chiusura della liquidazione• Restituzione beni in godimento (2281)• rimborso dei conferimenti al nominale,

secondo la valutazione iniziale (2282)• ripartizione dell’eventuale eccedenza fra i

soci secondo le quote di partecipazione agli utili (2282)

• redazione del bilancio finale (2311), con piano di riparto. Una volta approvato, i liquidatori sono liberati verso i soci

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Estinzione della società

• Obbligo di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese (2312)

• Creditori insoddisfatti (2312, 2° co.) azione verso i soci azione verso i liquidatori, se

colpevoli• Se residuano crediti, la società non cessa

(non decorre il termine di un anno dell’art. 10 l. fall.) - critiche

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Accomandita semplice• Disciplina: Gli accomandatari rispondono illimitatamente e

solidalmente delle obbligazioni sociali, gli accomandanti nei limiti della quota conferita

Le regole sono quelle della s.n.c., salve eccezioni• Funzione: consentire l’ingresso di soci con capitale di

rischio limitato e senza poteri di gestione accanto a soci con poteri di gestione e responsabilità illimitata

• Punto di equilibrio: gli accomandanti non devono diventare soci

occulti, ma neppure possono essere totalmente estraniati dalla conduzione della società

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Posizione degli accomandanti • La ragione sociale deve contenere il nome

di almeno un accomandatario (2314) • Sanzioni pesanti (solo verso i terzi) per

l’accomandante che accetta di essere inserito nella ragione sociale

• Divieto di immistione (2320): occorre procura speciale per singoli affari altrimenti, responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, passate, presenti e future e responsabilità diretta per l’atto l’immistione è giusta causa di esclusione (grave inadempienza: 2286)

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Diritti degli accomandanti • Possono operare sotto la direzione degli

accomandatari e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazione e pareri e compiere atti di ispezione e sorveglianza

• In ogni caso, hanno diritto di: avere comunicazione del bilancio avere comunicazione del conto profitti e perdite controllare la loro esattezza consultando i libri

contabili e altri documenti societari• Non sono tenuti alla restituzione degli utili percepiti

in buona fede secondo il bilancio approvato• Possono trasferire la loro quota: per causa di morte per atto tra vivi, con il consenso dei soci che hanno

la maggioranza del capitale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo

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Accomandita irregolare • Mancata iscrizione nel registro

delle imprese• Si applicano le disposizioni della

s.n.c. irregolare, anche in tema di rappresentanza

• Tuttavia, gli accomandanti rispondono solo nei limiti della loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali

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Accomandatari • Hanno diritti e obblighi dei soci della

s.n.c.• Possono essere anche non

amministratori• L’amministrazione può essere

conferita solo a soci accomandatari• Il nome di almeno uno di loro deve

essere inserito nella ragione sociale

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Nomina e revoca degli amministratori

• Se sono indicati nell’atto costitutivo, la revoca può avvenire solo per giusta causa, su richiesta anche di un accomandante

• Se sono indicati con atto separato, la revoca può avvenire anche senza giusta causa, salvo il risarcimento del danno

• In quest’ultimo caso, occorre il consenso di tutti gli accomandatari (salvo quello in discussione) e quello della maggioranza degli accomandanti, calcolata per capitale da loro sottoscritto

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Differenze rispetto alla s.n.c. • La s.a.s. si scioglie anche quando restano

solo soci accomandanti o solo soci accomandatari, salvo che entro 6 mesi sia reintegrata la categoria mancante

• Ove restino solo accomandanti, nominano fra loro un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, che non diventa accomandatario

• I creditori sociali insoddisfatti dopo la liquidazione possono agire anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota a loro liquidata