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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità Mirco Gusella SPP – LNL Bari 8-9 ottobre 2003

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

Mirco Gusella

SPP – LNL

Bari 8-9 ottobre 2003

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SMALTIMENTO DEI RIFIUTIAttuazione delle direttive CEE sui rifiuti pericolosi, non pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Dlgs.n.22 del 05/02/97 e modifiche Successive modifiche apportate dal: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426; dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93; della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; dal decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla legge

31 luglio 2002, n. 179; dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14.

• Classificazione dei rifiuti• Classificazione CER (catalogo dei rifiuti europeo)• Deposito temporaneo• Registro di Carico/scarico rifiuti• Formulario di identificazione• Mud (modello unico di dichiarazione) denuncia annuale

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DEFINIZIONI

Con l'art. 6, comma 1, lettera a, del "Decreto Ronchi" è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di

rifiuto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)della direttiva 91/156/CEE del Consiglio.

In base a tale definizione per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate

nell'allegato A dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi(art.6, lettera A).

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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

ORIGINE

URBANI(art.7 comma2)

SPECIALI(art.7 comma3)

NONPERICOLOSI

NONPERICOLOSI

PERICOLOSI

PERICOLOSITA’

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RIFIUTI URBANIAi sensi dell’art.7 comma 2 sono urbani:

Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. g del Dlgs 22/97

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree

pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati

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RIFIUTI SPECIALIAi sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:

Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i

rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i

fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

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CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)

categoria o attivitàche genera i rifiuti

primi due numeri

secondi due numeri

terzi numeri

processo produttivoche genera il rifiuto

identificano il singolo rifiuto

Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano

concentrazioni limite predefinite

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CAPITOLI DELL’ELENCO

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e

trattamento pirolitico del carbone06 Rifiuti dei processi chimici inorganici07 Rifiuti dei processi chimici organici09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti

(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica10 Rifiuti provenienti da processi termici11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento

di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

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1 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

2 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)3 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)4 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti

protettivi (non specificati altrimenti)5 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco6 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno

proveniente da siti contaminati)7 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca

collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

8 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

9 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziataI rifiuti univocamente pericolosi (senza voce speculare) sono stati evidenziati con codice, asterisco e scritta in rosso. I rifiuti pericolosi con voce speculare sono stati evidenziati con codice in rosso, ma asterisco e scritta in nero. I rifiuti non pericolosi sono stati riportati in caratteri normali.

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ALLEGATI

Allegato A (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti

Allegato B (previsto dall'articolo 5, comma 6) Operazioni di smaltimento

Allegato C (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero

Allegato D (previsto dall'articolo 7, comma 4) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a),

della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

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ALLEGATI

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e

la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi

Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro

natura o all'attività che li ha prodotti

Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali

rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

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RIFIUTI PERICOLOSI

Ai sensi dell’art.7 comma 4 sono pericolosi:Rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato

D sulla base degli allegati G, H, I del Dlgs 22/97.

Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in rosso i rifiuti sono sempre pericolosi indifferentemente dalla sostanze contenute.

Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in nero, i rifituti sono pericolosi se le concentrazioni sono tali da conferire al rifiuto stesso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla Direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi

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Voci "specchio" Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come

pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".

In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

(si veda box successivo)

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Caratteristiche di pericolo A)

H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo):Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE;Individuare la relativa classificazione di pericolosità;Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo;Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1).Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).

(si veda box successivo)

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Caratteristiche di pericolo B) H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14

Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL.

In pratica, vige solo il criterio dell’origine

Casi Eccezionali L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto

pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.

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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in

concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale

> o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >

o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione

totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione

totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione

totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in

concentrazione totale > o = 20%,

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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.

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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H3-AFacilmente

infiammabile

sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose

H3-B Infiammabile sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’

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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H4 Irritante sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria

H5 Nocivo sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata

H6 Tossico sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte

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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H7 Cancerogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza

H8 Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

H10 Teratogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

H11 Mutageno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H1 Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene

H2 Comburente sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica

H3 Infettivo sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso:

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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

H14 Ecotossico sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

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RIFIUTO

RIFIUTOart.6 lettera a

SMALTIMENTO

RICICLAGGIO

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SMALTIMENTO

ETICHETTATURA

DEPOSITOTEMPORANEO

art. 6 comma 1lettera m

registrazione nelRegistro c/s dei

rifiuti stoccati entrouna settimana

dalla produzione

SMALTIMENTOtramite dittaautorizzata

FORMULARIO

Registrazione nel registro c/s dei rifiuti entro una settimana dallo smaltimento

RIFIUTORICICLAGGIO

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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO

130802pericoloso

AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA

200 Kg

CLASSI DI PERICOLOSITA’:

130802 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

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RIFIUTO CER 130802

Registrazione entro una settimana nel

registro carico/scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO

160213pericoloso

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

1602 SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

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RIFIUTO CER 160213

Registrazione entro una settimana nel

registro carico/scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO

170405Non pericoloso

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

1704 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)

170405 ferro e acciaio

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RECUPERO DI MATERIA(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi") 3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai

cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici.

Procedure semplificate di recuperoDm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")

Il rifiuto individuato dal codice 170405 può essere sottoposto alla seguente procedura

semplificata di recupero:

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RIFIUTOCER 17 04

05

Registrazione entro una settimana nel

registro carico/scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure

ai 20mc, se non supera 20mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO

180106pericoloso

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO

1801 RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI

180106 Sostanze chimiche pericolose o contenenti prodotti pericolosi

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RIFIUTOBIDONE omologatoONU per trasportosostanze pericolosesu strada

Elenco sostanze contenute• 1 bottiglia solvente• 1 bottiglia sgrassante• 1 bottiglia prodotto chimico

PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURASTOCCAGGIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI PERICOLOSI

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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO

140603pericoloso

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE LE VOCI 07 E 08)

1706 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA – AEROSOL DI SCARTO

140603 altri solventi e miscele di solventi

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RIFIUTOCER 14 06

03

Registrazione entro una settimana nel

registro carico/scarico rifiuti

RIFIUTI PERICOLOSI asporto a due mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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DIVIETO DI MISCELAZIONE DI SOSTANZE DIVERSE

RIFIUTO

CER 13 02 08 CER 14 06 03

CER 13 08 02

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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO

160601pericoloso

AREA DI PROVENIENZA: REPARTO ELETTRONICA

300 Kg

CLASSI DI PERICOLOSITA’:

160601 accumulatori al piombo

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RIFIUTO CER 160601

Registrazione entro una settimana nel

registro carico/scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento

SmaltimentoTramite COBAT

Formulario

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Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti non va autorizzato (ex deposito provvisorio) va però condotto in conformità all’art.6

comma 1 lettera m . Non devono stoccare sostanze contenenti policlorodibenzene,furanifenoli>2,5 ppm;PCB e PCT>25ppm

Essere depositati per tipi omogenei

DEPOSITO TEMPORANEO

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ELENCO DI ALCUNI RIFIUTI GENERATI DA ATTIVITA’ DI OFFICINA MECCANICA E LABORATORI DI ELETTRONICA

CER 130802* Classif. Pericoloso (altre emulsioni) (acqua emulsionata per torni ecc..)CER 150102 Classif. Non Pericoloso (imballaggi in plastica) CER 140603* Classif. Pericoloso (altri solventi e miscele di solventi)CER 080318 Classif. Non Pericoloso (toner per stampa esauriti)CER 160213* Classif. Pericoloso (calcolatori ed apparecchiature fuori uso)CER 130208* Classif. Pericoloso (altri oli per motori,ingranaggi e lubrificazione)CER 160506* Classif. Pericoloso (sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio)CER 150202* Classif. Pericoloso (Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti

protettivi, contaminati da sostanze pericolose)

In base alle differenti tipologie di recupero previste dal al Dm.05.02.1998 (soggetti a procedure semplificate) e relative operazioni previste dall’allegato C del Dlgs.22/97, alcuni di questi rifiuti :CER 170405 Classif. Non Pericoloso (ferro e acciaio) R4-R13CER 170411 Classif. Non Pericoloso (cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10) R3-R4-R13

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Decreto recante criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Regolamento di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali

ai rifiuti urbani (art. 18, comma 2, lettera d) D.Lgs 22/97)

I rifiuti assimilati agli urbani all'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora siano compresi nell'allegato 1 ed a condizione che provengano da:

a) attività di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f) e, limitatamente alle attività di recupero dei rifiuti solidi urbani, g), del D.Lgs 22/97

b) uffici amministrativi e tecnici, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono i rifiuti di cui all'art. 7 comma 3, lett. c) del D.Lgs 22/97

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ALLEGATO I

Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa08 03 09 Toner per stampa esaurito

comprese le cartucce

Rifiuti dell'industria fotografica09 01 07 Carta e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi composti

09 01 08 Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o suoi composti

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

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Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 02 Vetro di scarto10 11 03 Materiali di scarto a base di vetro

Imballaggi (*)

15 01 01 Carta e cartone15 01 02 Imballaggi in plastica15 01 03 Imballaggi in legno15 01 04 Imballaggi in metallo15 01 05 Imballaggi compositi15 01 06 Imballaggi in più materiali

(*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE

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Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

15 02 01 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, ad esclusione di quelli contaminati da sostanze pericolose

Batterie ed accumulatori

16 06 04 Pile alcaline

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Raccolta differenziata20 01 01 Carta e cartone20 01 02 Vetro20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)20 01 04 Altri tipi di plastica20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)20 01 06 Altri tipi di metallo20 01 07 Legno20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)20 01 09 Oli e grassi20 01 10 Abiti20 01 11 Prodotti tessili20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici20 01 22 Aerosol20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)20 03 02 Rifiuti di mercati

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REGISTRO CARICO-SCARICO

Con D.M. 1.04.1998 n° 148 il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi modelli di registro Carico/Scarico che va vidimato dall’ufficio del registro.

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione

Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri: o presso la propria sede produttiva; o presso le associazioni di categoria (fino a 1 t/anno per Rifiuti

Pericolosi - 5 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi)

Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.

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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Con D.M. 145\1998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato dalla Camera di Commercio o tramite ufficio notarile, e va annotato sul registro Iva-acquisti della ditta.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di identificazione".

Può essere emesso da uno di questi soggetti: PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE

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INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO

formulario di identificazioneserie e N. S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazioneserie e N. S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazioneserie e N. S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

4COPIE

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

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formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

copia n.1

Registro di carico scaricoscarico X

caricooperazione N.21

formulario N. s/12 PRODUTTOREDETENTORE

formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 73

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

copia n.2

formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 73

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

copia n.4

da registrare entro una settimana dallo scarico

Registro di carico scaricoscaricocarico X

operazione N.73formulario N. s/12

DESTINA-TARIO

da registrare entro 24 oredalla presa di carico

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formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 59

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

copia n.3

Registro di carico scaricoscaricocarico

operazione N.59formulario N. s/12

TRASPOR-TATORE

da registrare entro unasettimana dal trasporto

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DENUNCIA ANNUALE M.U.D.

L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha scadenza annuale.

Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non

intervengano modifiche nel modello da compilare

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

Mirco Gusella

Assicurarsi che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’albo Gestori.

Ricevimento da parte del trasportatore della quarta copia del formulario di identificazione

datata e firmata in arrivo dal destinatario art.10 comma3,entro 3 mesi data smaltimento

Mancata Compilazione del formulario di identificazione

in 4 copie (DM 145/98)

Sanzione amministrativa da

1549,37 a 9296,22 Euro (1)

Tenuta registri di carico/scarico (DM 148/98) e conservazione per 5 anni (solo per i rifiuti

da lavorazioni industriali e artigiane) Non se impresa artigiana con più di tre

dipendenti art.12 comma 1

Sanzione amministrativa da

2582,28 a 15493,70 Euro

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

PRODUTTORE/DETENTORE

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

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Presentazione MUD entro il 30 aprile (solo per i rifiuti da lavorazioni

industriali ed artigiane. No se impresa artigiana con più di tre dipendenti. No per i rifiuti conferiti al servizio pubblico

di raccolta art.11 comma 3)

Sanzione amministrativa da 2 582,28 a 15 493,70 Euroda 25,82 a 154,94 euro per presentazione entro il 29

giugno

L’autosmaltimento presso il luogo di produzione e soggetto alla

comunicazione alla Provincia (no per le discariche)

Nota 1: Per incompletezze o inesattezze formali che consentano la ricostruzione di tutte le informazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1549,37 Euro

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

Mirco Gusella

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Mancata Compilazione del formulario di identificazione

in 4 copie (DM 145/98)

Sanzione amministrativa da

1549,37 a9296,22 Euro (3)

Tenuta registri di carico/scarico (DM 148/98) e conservazione per 5 anni (solo per i rifiuti

da lavorazioni industriali e artigiane) Non se impresa artigiana con più di tre

dipendenti art.12 comma 1

Sanzione amministrativa da

2582,28 a 15493,70 Euro (1,2)

PRODUTTORE/DETENTORE

Assicurarsi che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’albo Gestori.

Ricevimento da parte del trasportatore della quarta copia del formulario di identificazione

datata e firmata in arrivo dal destinatario art.10 comma3,entro 3 mesi data smaltimento

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

Mirco Gusella

Presentazione MUD entro il 30 aprile (No per i rifiuti conferiti al servizio

pubblico di raccolta. No imprenditori agricoli con volume di affari inferiore a 7746,85 euro/anno art.11 comma 3)

Sanzione amministrativa da 2 582,28 a 15 493,70 Euroda 25,82 a 154,94 euro per presentazione entro il 29

giugno (2)

L’autosmaltimento NON è consentito

Nota 1: sanzione amministrativa accessoria: sospensione del responsabile dell’infrazione e dell’amministratore da 1 mese a 1 anno

Nota 2: Per incompletezze o inesattezze formali che consentano la ricostruzione di tutte le informazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1549,37 Euro

Nota 3: Formulario recante dati inesatti: sanzione amministrativa da 1549,37 a 9296,22 Euro (si aggiunge l’arresto fino a 2 anni) predisposizione ed utilizzo di certificato di analisi falso o scaduto : arresto fino a 2 anni

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

Mirco Gusella

In base alla seconda direttiva, la 2002/96/CE, entro l'agosto del 2004 gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure legislative necessarie

per dare attuazione al nuovo meccanismo di raccolta, trattamento e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

giunte a fine vita.

Gestione dei rifiuti derivanti dai seguenti apparecchi elettrici ed elettronici:

grandi e piccoli elettrodomestici apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili

industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e

infettati) strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici

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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità

Mirco Gusella

A partire dal 1° luglio 2006, stabilisce la direttiva 2002/95/Ce, non potranno più essere utilizzati piombo, mercurio, cadmio,

cromo esavalente, bifenili polibromurati (Pbb), etere di difenile polibromurato (Pbde) nella fabbricazione

dei seguenti apparecchi elettrici ed elettronici:

grandi e piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili

industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; distributori automatici; lampade ad incandescenza e lampadari delle abitazioni

Raccolta dei rifiuti. Il ritiro dei rifiuti provenienti da professionisti sarà a carico dei produttori delle apparecchiature.