SLIDES CORRETTIVO ESSENZIALE - upel.va.it · 03/05/17 2 Lo$stato$di$attuazionedel$Codice Gli atti...

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03/05/17 1 GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO UPEL – Legnano 5 maggio 2017 Avv. Alessandro Massari Decreto correttivo D.Lgs. ….. Aprile 2017 n…. Pubblicato nella GURI del …. aprile 2017 ART. 131 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entrata in vigore: …. maggio 2017 Vanno distinti: 1) CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 163/2006 (Procedure indette prima del 19 aprile 2016) 1) CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 ANTE CORRETTIVO (Procedure indette dal 19 aprile 2016) 2) CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 POST CORRETTIVO (Procedure indette dall’entrata in vigore del correttivo)

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GLI  APPALTI  PUBBLICI  DOPO  IL  DECRETO  CORRETTIVO

UPEL  – Legnano  5  maggio  2017

Avv.  Alessandro  Massari

Decreto  correttivo

D.Lgs. ….. Aprile 2017 n….Pubblicato nella GURI del …. aprile 2017ART. 131 (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Entrata in vigore: …. maggio 2017

Vanno distinti:1) CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 163/2006

(Procedure indette prima del 19 aprile 2016)1) CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 ANTE CORRETTIVO

(Procedure indette dal 19 aprile 2016)2) CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 POST CORRETTIVO

(Procedure indette dall’entrata in vigore del correttivo)

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Lo  stato  di  attuazione  del  Codice  

Gli atti attuativi espressamente nominati dal codice, e sinora pubblicati, sono iseguenti, in ordine cronologico:1) d.m. 24.5.2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture;d.m. 11.1.2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili;d.m. 15.2.2017 CAM da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gared'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le lineeferroviarie e sulle o lungo le strade;2) d.m. 17.6.2016 sugli onorari professionali;3) d.P.C.M. 10.8.2016 sulla cabina di regia; non sono stati sottoposti al parere delConsiglio di Stato;4) Linee guide dell’ANAC n. 3/2016 sul RUP;5) Linee guide dell’ANAC n. 4/2016 in materia di procedure per l’affidamento deicontratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;6) Linee guide dell’ANAC n. 5/2016, relative ai criteri di scelta dei commissari digara e all’iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componentidelle commissioni aggiudicatrici;

Lo  stato  di  attuazione  del  Codice  

7) Linee guide dell’ANAC n. 6/2016 sull’indicazione dei mezzi di prova adeguati e dellecarenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possonoconsiderarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cuiall’art. 80, comma 5, lett. c), codice;8) d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.11.2016 n. 248 sulle operesuperspecialistiche ex art. 89, c. 11;9) d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 (in GURI 25.1.2017),recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi digara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 codice”;10) d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 n. 263 (in GURI13.2.2017), recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devonopossedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura eingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovaniprofessionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi aincarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee”, ex art. 24, c. 2 e 5,codice;11) Linee guida dell’ANAC n. 7/2017 per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioniaggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti neiconfronti di proprie società in house.

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Lo  stato  di  attuazione  del  Codice  

Sono stati adottati anche alcuni atti attuativi non espressamente nominati dalcodice.Quelli sinora pubblicati, sono i seguenti, in ordine cronologico:1) Linee guide dell’ANAC n. 1/2016 sui servizi di architettura e di ingegneria;

2) Linee guide dell’ANAC n. 2/2016 sull’offerta economicamente piùvantaggiosa;

3) provvedimento ANAC 5.10.2016, sul il rilascio dei pareri di precontenzioso,ai sensi dell’art. 211 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4) regolamento ANAC 15.2.2017 sulla vigilanza e sulle raccomandazionivincolanti.

Lo  stato  di  attuazione  del  Codice  

Sono in dirittura d’arrivo altri atti attuativi:-­‐ due linee guida dell’ANAC (su forniture infungibili ex art. 63, monitoraggioPPPC),-­‐ due linee guida del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sul direttore deilavori e sul direttore dell’esecuzione del contratto);-­‐ il d.m. del Ministro delle infrastrutture de trasporti sui livelli della progettazioneex art. 23;-­‐il d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui contenuti degli atti diprogrammazione di lavori, servizi e forniture ex art. 21;-­‐ il d.m. del Ministro dei beni culturali e ambientali per i lavori relativi a beniculturali ex artt. 146 e 147;-­‐ il d.m. del Ministro dello sviluppo economico sul servizio sostitutivo di mensamediante buoni pasto;-­‐ il d.m. del Ministro degli affari esteri recante le direttive generali per i contrattiall’estero.

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Decreto  correttivo

• Art.   1,   comma  8,   legge  delega  n.11/2016:   “entro  un  anno  dalla  data  di   entrata   in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti   legislativi  di  cui  al  comma  1   il  Governo  puo  adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  princìpi  e  criteri  direttivi  e  della  procedura  di  cui  al  presente  articolo”

• Il   decreto   correttivo   si   compone   di   131   articoli,   con   oltre   250   modifiche   al   Dlgs.  50/2016  

• Vengono  aggiunti  al  Codice  gli  articoli  17-­‐bis  (Altri  appalti  esclusi),  113-­‐bis  (Termini  per   l'emissione   dei   certi ficati   di   pagamento   relativi   agli   acconti)   e   si   prevedono  ulteriori  provvedimenti  attuativ i;

• Relazione  illustrativa:  “Le  modifiche  proposte  sono  mirate  a  perfezionare  l’impianto  normativo  senza  intaccarlo,  con  lo  scopo  di  migliorarne  l’omogeneita,  la  chiarezza  e  l’adeguatezza   in   modo   da   perseguire   efficacemente   l’obiettivo   dello   sviluppo   del  settore  che  la  stessa  legge  delega  si  era  prefissata”.  

Decreto  correttivo:  iter  di  approvazione

• Schema di decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: approvato il 6 marzo2017

• Parere Consiglio di Stato -­‐ Commissione speciale 30/3/2017 n. 782• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -­‐ Ufficio legislativo -­‐ Disposizioni

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50• Parere Conferenza Unificata 30/3/2017• Parere ai sensi dell'art.1, comma 3 e comma 8 della legge 28 gennaio 2016, n.11,

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n.50

• Parere Camera dei deputati 5/4/2017• Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397)

• Testo finale (sensibilmente diverso dallo schema iniziale): approvato il 13 aprile2017

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Decreto  correttivo

ART. 1(Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così modificata:

“Codice dei contratti pubblici”.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulleprocedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, deitrasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente inmateria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitureCodice dei contratti pubblici

Contratti  attivi  

Ø L’estensione dei principi generali ai contratti attivi

Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi eforniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito diapplicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi dieconomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

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Contratti  attivi  

Ø L’estensione dei principi generali ai contratti attivi

Nel parere della Commissione Speciale del C.dS. n. 782/2017 si è affermato che“Per tali contratti attivi non si dubita che, oltre a doversi rispettare eventualispecifiche regole contenute nella legislazione di contabilità di Stato e nellediscipline settoriali, vanno rispettati i principi generali di tutela della concorrenza eparità di trattamento. L’art. 1, lett. n) della legge delega, pone tra i criteri direttiviquello della individuazione dei “contratti esclusi” dall’ambito di applicazione delcodice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Il principio di delega èstato già interpretato, dal codice, nel senso che oltre a individuarsi i contrattiesclusi, vada per essi dettato un “nucleo minimo” di “principi” applicabili, e a tantoprovvede l’art. 4 del codice. Non vi è dubbio che i “contratti attivi” rientrino tra icontratti esclusi. Pertanto i principi di cui all’art. 4 del codice andrebbero estesianche ai contratti attivi, e a tal fine nell’art. 4, comma 1, dopo le parole “contrattipubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,” andrebbero aggiunte leparole “dei contratti attivi,””.

Contratti  attivi  

• Art.   3   del   R.D.   2440/1923:   “I   contratti   dai   quali   derivi   un'entrata   per   lo   Stato  debbono  essere  preceduti  da  pubblici  incanti,  salvo  che  per  particolari  ragioni,  delle  quali   dovrà   farsi   menzione   nel   decreto   di   approvazione   del   contratto,   e  limitatamente   ai   casi   da   determinare   con   il   regolamento,   l'amministrazione   non  intenda  far  ricorso  alla  licitazione  ovvero  nei  casi  di  necessità  alla  trattativa  privata.  I  contratti  dai  quali  deriv i  una  spesa  per  lo  Stato  debbono  essere  preceduti  da  gare  mediante   pubblico   incanto   o   licitazione   privata,   a   giudizio   discrezionale  dell'amministrazione”.  

• Art.  37  del  R.D.  827/1924:  “1.  Tutt i  i  contratti  dai  quali  derivi  entrata  o  spesa  dello  Stato  debbono  essere  preceduti  da  pubblici   incanti,  eccetto   i  casi   indicati  da   leggi  speciali  e  quelli  previsti  nei  successiv i  articoli”.

• Norme   specifiche   e   settoriali   sono   poi   state   dettate   per   particolari   tipologie   di  contratti   attivi   quali   le   alienazioni   di   beni   immobili   (cfr.   art.   12   della   Legge   15  maggio  1997,  n.  127),  o  le  privatizzazioni  e  dismissioni  delle  societa  pubbliche  (D.L.  5  dicembre  1991,  n.  386,  convertito  dalla  Legge  29  gennaio  1992;  Legge  30   luglio  1994,  n.  474,  ecc.).

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In  house providing

Ø Si modifica l’articolo 5, comma 1, lett. c) del Codice prevedendo che le eventualiforme di partecipazione di capitali privati non comportino controllo o potere diveto.

• Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici eaccordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)

• 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicatida un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una personagiuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito diapplicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenticondizioni:

• (…)

• c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta dicapitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le qualinon comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, inconformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla personagiuridica controllata.

Altri  appalti  esclusi

• ART. 17-­‐bis (Altri appalti esclusi)• 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad

oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore nonsuperiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricolesingole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cuiall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 allaGazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge28 dicembre 2001, n. 448.”.

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Programmazione

Art.  21  (Programma  degli  acquisti  e  programmazione  dei  lavori  pubblici)1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottano  il  programma  biennale  degli  acquisti  di   beni   e   servizi   e   il   programma   triennale   dei   lavori   pubblici,   nonché   i   relativi  aggiornamenti   annuali.   I   programmi   sono   approvati   nel   rispetto   dei   documenti  programmatori   e   in   coerenza   con   il   bilancio,   e,   per   gli   enti   locali,   secondo   le  norme  che  disciplinano  la  programmazione  economico-­‐finanziaria  degli  enti.  

Ø Viene  introdotta  al  comma  1  dell’art.  21,  una  prima  modifica  volta  a  stabilire,  per  gli  enti  locali,  che  la  tempistica  relativa  alla  programmazione  di  lavori  servizi  e  forniture  non   viene   determinata   dalla   normativa   sui   contratti  ma   dalla   specifica   normativa  sulla   programmazione   economico-­‐finanziaria   cui   la   stazione   appaltante   fa  rifer imento;   tale  modifica   si   rende   necessaria   in   quanto   i   tempi   per   la   redazione,  l’adozione  e   l’approvazione  dei  documenti  programmatori  dipendono  dalle  norme  che  disciplinano  le  var ie  pubbliche  amministrazioni  e,  specie  per  gli  enti  locali,  sono  spesso   oggetto   di   rinvii.   Inoltre   l’adozione   e   l’approvazione   dei   programmi   dei  lavori,   beni,   servizi,   effettuate   in   modo   avulso   e   asimmetrico   rispetto   agli   altr i  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio,  determina  inutili  duplicazioni  e  spreco  di  energie  a  scapito  dell’efficienza  dell’attivi ta  amministrativa.

Programmazione

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)8-­‐bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazionedelle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

Ø Per tali soggetti valgono specifiche normative nazionali e regionali

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Costo  del  personale  

Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per iservizi16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinatoannualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullabase dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra leorganizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piùrappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settorimerceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivoapplicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo delsettore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi alavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sullabase dei prezziari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validitàil 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione siaintervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezziarisono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioniterritoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioniinteressate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo216, comma 4.…

Costo  del  personale  

Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per iservizi16. …. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinarel'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base diquanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costodell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

Ø Obbligo per la stazione appaltante nei contratti di lavori e servizi, al fine di determinarel'importo posto a base d'asta, di individuare nel progetto i costi della mandopera,applicando i valori definiti annualmente in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazionecollettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavorocomparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale edassistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Inmancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato inrelazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso inconsiderazione.

Ø Conferma dell’obbligo per la stazione appaltante di scorporare solo i costi della sicurezzadal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

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Costo  del  personale  

Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchéper i servizi

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazionetecnico-­‐illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioniper la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, deldecreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi,con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospettoeconomico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolatospeciale descrittivo e prestazionale,

Costo  del  personale  

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)

3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economicirispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dallanormativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionalielencate nell’allegato X.4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici econcessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per ilsettore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalleassociazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso conl’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in manieraprevalente.

Art. 94. (Principi generali in materia di selezione)2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che hapresentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta nonsoddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

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Costo  del  personale  

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera egli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute esicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, deiservizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, primadell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,comma 5, lettera d).

Ø Obbligo per il concorrente di indicare nell’offerta economica i propri costi dellamanodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni inmateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ø L’obbligo non si applica a-­‐ forniture senza posa in opera,-­‐ servizi di natura intellettuale e-­‐ affidamenti infra 40.000 euro, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Costo  del  personale  

Ø Obbligo per la stazione appaltante di verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera, primadell'aggiudicazione: occorre verificare che il costo del personale indicato dall’operatoreeconomico non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelledi cui all'articolo 23, comma 16.

Art. 97. (Offerte anormalmente basse)5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine noninferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa escludel'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o dicosti proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con lemodalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispettoall'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle appositetabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

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Costo  del  personale  

Ø Obbligo per la stazione appaltante di verificare il rispetto di quanto previstoall'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera, primadell'aggiudicazione: occorre verificare che il costo del personale indicatodall’operatore economico non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicatinelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Art. 97. (Offerte anormalmente basse)Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimiinderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì,ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza ecoordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Trasparenza

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativialla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure perl'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsipubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra entinell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 alla composizione della commissionegiudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensidell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati eaggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Al fine di consentirel'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, co. 2-­‐bis, del codice delprocesso amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla datadi adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dallaprocedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisitisoggettivi della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi diesclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-­‐finanziarie tecnico-­‐professionali. …

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Trasparenza

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)… Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati econcorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-­‐bis del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumentoanalogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o ilcollegamento informatico ad eccesso riservato dove sono disponibili i relativiatti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-­‐bis,decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi inconcreto disponibili, corredati di motivazione. E' inoltre pubblicata lacomposizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria deicontratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decretolegislativo14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, primadell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sonocollegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sulprofilo del committente.

Trasparenza

DLGS. 104/2010 (CODICE PROCESSO AMMINISTRATIVO)

Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

2-­‐bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamentoe le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,economico-­‐finanziari e tecnico-­‐professionali va impugnato nel termine di trentagiorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente dellastazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contrattipubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessaimpugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successiviatti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresìinammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, edegli altri atti endoproceclimentali privi di immediata lesività.

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Trasparenza

Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di entiterritoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighiinformativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemiinformatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-­‐procurement ad essiinterconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità,con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-­‐bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture edei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per isistemi di cui al comma 4 condividono un protocollo generale per definire le regoledi interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettivebanche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e diunicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa suquanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n.229. L'insieme dei dati e degli atticondivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria inmateria di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

Principi  generali

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appaltipubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territorialein vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni dilavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cuiambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggettodell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in manieraprevalente.

5-­‐bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operatauna ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolatesoltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dellastazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

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RUP

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelleconcessioni)1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioniappaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuanonell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, co. 1, ovveronell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse inprogrammazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi dellaprogrammazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioniappaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali dicommittenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimentoche assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui alpresente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con attoformale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale,tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello diinquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e dicompetenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. è nominato;la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, co. 1, noncomporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico dellasuddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio diresponsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

RUP

Ø Si passa dalla “nomina” all’”individuazione” del RUPØ L’individuazione avviene• nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma l,

ovvero• nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in

programmazioneØ La sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma

1, non comporta modifiche alla stessa.Ø Tuttavia l’individuazione del RUP non può essere di competenza “politica” (Corte dei

Conti, Sez. II Centrale di appello, n. 84, del 10 febbraio 2017)Ø L’individuazione pare più coerente con le previsioni dell’ art. 5 della L.241/1990: «1. Il

dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altrodipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altroadempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozionedel provvedimento finale».

Ø Il RUP tuttavia continua ad essere “nominato” (art. 31, c.1, terzo periodo) con attoformale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa. Alla “nomina” fannoriferimento anche le Linee guida n.3/2016

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RUP

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelleconcessioni)5. L’ANAC con proprio atto proprie linee guida, da adottare entro novanta giornidall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettagliosui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugliulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, inrelazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologiadei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con ildirettore dell'esecuzione del contratto. Con le medesime linee guida sono determinati,altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUPpuò coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttoredell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

Ø Nel parere n. 1767/2016, la commissione speciale evidenziava “l’incompetenza”dell’ANAC a fissare il contenuto del provvedimento di nomina del RUP (ed allemodalità pratico/operative utilizzabili). Con le previste modifiche tale ambito oraviene ampliato e, pertanto, sarà necessaria una ricalibratura delle linee guida giàadottate.

Ø Le linee guida determinano anche i casi di coincidenza del RUP col DL

RUP

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelleconcessioni)8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamentodella sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che lastazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabileunico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presentecodice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essereaffidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatarionon può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione dellerelazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaboratiprogettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

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RUP

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelleconcessioni)

12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazioneall’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionaliattraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltantesull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttoredei lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonchéverifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative ecompensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-­‐architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagliorganismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successivarelazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategiconell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati econseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato.La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi divalutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.

RUP

Altre disposizioni del correttivo che interessano il RUP

Ø Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)1-­‐bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di precedenteappalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le inteseacquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia diregolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplinaurbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, icitati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni.L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione daparte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento delprecedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, leautorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.

Ø Art. 77. (Commissione giudicatrice)4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione oincarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento allasingola procedura.

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RUP

Altre disposizioni del correttivo che interessano il RUP

Ø Art. 97 (Offerte anormalmente basse)2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delleofferte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una sogliadi anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius:dagli offerenti) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo il RUPo la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno deiseguenti metodi:…

Ø Art. 86. (Mezzi di prova)5-­‐bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavoriredatto secondo lo schema predisposto dall’ ANAC con le linee guida di cui all’art. 83,co. 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie diqualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorierichieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabileunico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie diqualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella letteradi invito, si applicano le sanzioni previste dall’art. 213, co. 13, nel caso di comunicazioninon veritiere.

RUP

Altre disposizioni del correttivo che interessano il RUP

Ø Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)2. ….. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizidi importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazioneappaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità conil certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e perforniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presentecomma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data diultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ø Art. 89, comma 9, ultimo periodo: (Comunicazione all’ANAC dichiarazioni diavvalimento con indicazione aggiudicatario)

“La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento,indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescrittapubblicità, pena la risoluzione del contratto d'appalto”.

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Fasi  della  procedura  di  affidamento

Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioniappaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatorieconomici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), la stazioneappaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, oatto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua deirequisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-­‐professionali,ove richiesti.

Ø Si tratta di un esempio di “legificazione” della soft-­‐law dell’ANAC (par. 3.1.3. lineeguida ANAC n.4/2016). La determinazione “semplificata” ipotizzata dall’ANAC per gliOdA e gli acquisti di modico valore viene consentita per tutti gli affidamenti infra40.000 euro.

Ø Da notare che, mentre all’art. 36, comma 2, lett. a) è stato soppresso l’obbligo dimotivazione, nell’art. 32, comma 2, è rimasto, nel contenuto della determinasemplificata l’obbligo di dare conto delle “ragioni della scelta del fornitore”.

Fasi  della  procedura  di  affidamento

Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)14-­‐bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando onell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Ø I capitolati e il computo estimativo metrico richiamati nel bando onell'invito:

• Non devono essere materialmente allegati• Fanno parte integrante del contratto e dunque hanno valore negoziale

Ø La norma aumenta ulteriormente la responsabilità dei progettisti nellapredisposizione del computo metrico estimativo

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Fasi  della  procedura  di  affidamento

Ø La disciplina delle penali, che nella prima versione era stata collocata nelnuovo comma 14bis dell’art. 32 è stata inserita nel nuovo art. 113-­‐bis

• Art. 113-­‐bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativiagli acconti)

• 2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzionedelle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate aigiorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alleprestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimentosono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 permille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazioneall'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunquesuperare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare nettocontrattuale.

Criteri  ambientali

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettiviambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale deiconsumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento,nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecnichee delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottaticon decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del maree conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settoridella ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quantospecificamente previsto nell'articolo 144.

segue

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Criteri  ambientali

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, inparticolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini dellastesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel casodi contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi diristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteriambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, perquanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazionedelle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunqueimporto, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi elavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citatoPiano d’azione”.

Soglie  comunitarie

Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degliappalti)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, alnetto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

Ø Parere CdS, Comm. Spec. N.782/2017: “Sul piano sostanziale, l’innovazione hal’effetto positivo di eliminare alcune incertezze riguardanti l’applicazione dellenorme generali del codice ai contratti sotto soglia. La precedente formulazione,infatti, poteva condurre ad affermare che trovassero applicazione solo ledisposizioni espressamente richiamate dall’art. 36 o da altre specifiche disposizioni.In questo senso, l’innovazione, pertanto, non è meramente formale ed è destinataad avere importanti ricadute pratiche per il corretto svolgimento delle proceduresotto soglia. Se questa è la condivisibile finalità dell’intervento correttivo, però, siraccomanda al Governo di verificare con la massima attenzione la complessivadisciplina dei contratti sotto soglia e la compatibilità con le altre regole “ordinarie”.Allo stato, infatti, il quadro normativo risulta ancora frammentario e pocosistematico.

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Contratti  sotto  soglia

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore allesoglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30,comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1,34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ein modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare ledisposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità diricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dilavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo leseguenti modalità:a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatorieconomici o per i lavori in amministrazione diretta;

Contratti  sotto  soglia

Obbligo di motivazione

• Art. 32, comma 2: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), lastazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina acontrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggettodell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, ilpossesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso deirequisiti tecnico-­‐professionali, ove richiesti”.

• Art. 3, comma 1, L.241/1990: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelliconcernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi edil personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. Lamotivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanzedell’istruttoria “

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Contratti  sotto  soglia

Esperimento di un minimum di confronto concorrenziale semplificato anche perimporti infra 40.000 euro: attenzione ai contratti con finanziamenti UE

• Comitato di Coordinamento dei Fondi COCOF 07/0037/03-­‐IT “Orientamenti per ladeterminazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziatedall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto dellenorme in materia di appalti pubblici” , dove si dedica ampio spazio (par. 1.2.2) al“Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o soloparzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"”. In particolare, siafferma, tra l’altro che “Come indicato nella comunicazione interpretativa dellaCommissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alleaggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appaltipubblici" (nel seguito "la comunicazione interpretativa"), la Corte di giustiziadell'Unione europea ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE siapplicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive”.

Contratti  sotto  soglia

Principio  del  divieto  di  frazionamento  artificioso  e  obbligo  di  programmazione  

Art.   30,   comma   2:   “Le   stazioni   appaltanti   non   possono   limitare   in   alcun   modo  artificiosamente  la  concorrenza  allo  scopo  di  favorire  o  svantaggiare   indebitamente  taluni  operatori   economici   o,   nelle   procedure   di   aggiudicazione   delle   concessioni,   compresa   la  stima  del  valore,  taluni  lavori,  forniture  o  servizi”.

Art.  51,  comma  1:    “È  fatto  divieto  alle  stazioni  appaltanti  di  suddividere  in  lotti  al  solo  fine  di   eludere   l’applicazione   delle   disposizioni   del   presente   codice,   nonche   di   aggiudicare  tramite  l’aggregazione  artificiosa  degli  appalti”.

Art.   35,   comma   5.   “Se   un'amministrazione   aggiudicatrice   o   un   ente   aggiudicatore   sono  composti  da  unità  operative  distinte,  il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto  tiene  conto  del  valore  totale  stimato  per  tutte  le  singole  unità  operative.  Se  un'unità  operativa  distinta  è  responsabile  in  modo  indipendente  del  proprio  appalto  o  di  determinate  categorie  di  esso,  il   valore   dell'appalto   può   essere   stimato   con   riferimento   al   valore   attribuito   dall'unità  operativa  distinta”.

Art.  21,   comma  6:  “Il  programma  biennale  di   forniture  e   servizi  e   i   relativi  aggiornamenti  annuali   contengono   gli   acquisti   di   beni   e   di   servizi   di   importo   unitario   stimato   pari   o  superiore  a  40.000  euro”.

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Contratti  sotto  soglia

Le semplificazioni previste per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Ø La determinazione a contrarre semplificata

Art. 32, comma 2: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contrattipubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano odeterminano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cuiall’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere adaffidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, checontenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti dicarattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-­‐professionali, overichiesti”.

Contratti  sotto  soglia

Le semplificazioni previste per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Ø La possibilità di prevedere sempre il criterio del prezzo più basso

Art. 95, comma 3: “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criteriodell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a):

Art. 95, comma 4: “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e leforniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cuiall’articolo 35 solo se, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione perquelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

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Contratti  sotto  soglia

Le semplificazioni previste per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Ø La deroga all’obbligo per l’operatore economici di indicare nell’offertaeconomica i costi della manodopera e della sicurezza

Art. 95, comma 10: “Nell’offerta economica l'operatore deve indicare i propri costidella manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delledisposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delleforniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamentiai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamenteai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare ilrispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).”

Contratti  sotto  soglia

Le semplificazioni previste per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Ø La facoltatività della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva

Art. 93, comma 1, ultimo periodo: “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, letteraa), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presentearticolo.”.

Art. 103, comma 11: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedereuna garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché pergli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per leforniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente daiproduttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisionel'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dallaprestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinatoad unmiglioramento del prezzo di aggiudicazione”.

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Contratti  sotto  sogliaLe semplificazioni previste per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Ø Facoltatività del DGUELinee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unicoeuropeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 dellaCommissione del 5 gennaio 2016. (GU n.170 del 22-­‐7-­‐2016): “Il modello di formularioDGUE e’, altresi’, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importoinferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cuiall’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiorea 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ dellasingola stazione appaltante”.

Ø La verifica semplificata per gli acquisti sui mercati elettronici (art. 36, comma 6-­‐bis)Art. 36, comma 6bis: “Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti diimporto inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cuiall’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e dipermanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Restaferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5” .

Contratti  sotto  soglia

Le semplificazioni previste per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Ø La deroga allo stand-­‐still

Art. 32, comma 10, lett. b): il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipuladel contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo36, comma 2, lettere a) e b).

Ø La stipulazione del contratto semplificata

Art. 32, comma 14: “In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diimporto non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso delcommercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite postaelettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

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Contratti  sotto  soglia

Art. 36. (Contratti sotto soglia)b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per ilavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante proceduranegoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per ilavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sullabase di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di uncriterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazionediretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque laprocedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultatidella procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno quindicioperatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggettiinvitati;d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alleprocedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).

Contratti  sotto  soglia

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), delpresente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiorealla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione diavviso o bando di gara per gli importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, siapplicano le previsioni di cui al comma 2.4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cuiall’articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, siapplica l’articolo 16, comma 2-­‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380.

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Contratti  sotto  soglia

Art. 36. (Contratti sotto soglia)5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cuial comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può,comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devonoverificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiestinella lettera di invito.6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, laverifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamentesull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altripartecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioniappaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquistitelematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamentegestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIPS.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubblicheamministrazioni.6-­‐bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 èeffettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dalsoggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verificasull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.

Contratti  sotto  soglia

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportarele stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo,delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi deglioperatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifichemodalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifichesull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché dieffettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltàdi esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applical'articolo 216, comma 9.

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Procedure  telematiche

Art. 41. (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali dicommittenza)

2-­‐bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario,eventuali costi connessi alla gestione delle predette piattaforme.

Soccorso  istruttorio

Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono esseresanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presentecomma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altrairregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeodi cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica eall'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati ledichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devonorendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ilconcorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali nonsanabili le carenze della documentazione che non consentonol'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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Soccorso  istruttorio

Nuovo soccorso istruttorio post correttivo

Ø Eliminazione sanzione per le irregolarità essenziali

Ø Sanzione sul rating di impresa per mancato utilizzo del soccorso istruttorio

Art. 83, c.10 (rating di impresa) “I requisiti reputazionali alla base del rating diimpresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenticomportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorsoistruttorio….”.

Ø Soppressione della categoria delle “irregolarità formali ovvero di mancanza oincompletezza di dichiarazioni non essenziali”Art. 6, comma 1, lett. b) L.241/1990: “1. Il responsabile del procedimento: (…) b)accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, eadotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Inparticolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni oistanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni edordinare esibizioni documentali”.

Soccorso  istruttorio

Ø Eliminazione sanzione

Parere CdS, Comm. Spec, n.782/2017: “Quanto all'eliminazione del soccorso istruttorioa pagamento, la proposta intende adeguarsi formalmente alla previsione della lett. z)della legge delega, che prevede forme di “integrazione documentale non onerosa diqualsiasi elemento formale della domanda”, recependo il suggerimento già formulatodal parere n. 855/2016 di questo Consiglio.La relazione illustrativa, poi, afferma che la modifica è finalizzata ad evitare ognipossibile contrasto con la disciplina comunitaria, che non consentirebbe il soccorsoistruttorio a pagamento.La Commissione osserva che, effettivamente, la modifica proposta risulta conforme alladelega, ancorché si potrebbe ritenere, a rigore, che la non onerosità riguardi i soli casidi “integrazione documentale” e non anche le ipotesi in cui il soccorso istruttorio miri asopperire alla totale mancanza di un documento.Non è invece scontata la tesi secondo cui la previsione di un ragionevole contributoimposto all’operatore economico si porrebbe in contrasto con il diritto dell’Unioneeuropea, dal momento che il tema della gratuità od onerosità del soccorso istruttorionon è affrontato esplicitamente della direttive e non ha ancora formato oggetto dipronunce della CGUE e, tanto meno, di procedure di infrazione….

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Soccorso  istruttorio

Ø Eliminazione sanzione

…. In una prospettiva generale, occorre considerare che, a fronte dell’ampio perimetrodi operatività del soccorso istruttorio, è ragionevole far gravare sul concorrente che viha dato causa, se non una sanzione, quanto meno le spese sostenute dalla stazioneappaltante (e in ultima analisi dalla collettività) derivanti dall’aggravio procedimentalee dalla dilatazione dei tempi necessari per realizzare la prescritta integrazionedocumentale.L'eliminazione delle sanzioni per il soccorso istruttorio priva il sistema dell’unicostrumento di deterrenza, e potrebbe implicare il generalizzarsi di comportamenti pocovirtuosi degli operatori, di disattenzione o di negligenza, con il rischio concreto di unulteriore allungamento delle procedure.

A tal fine è necessario e quanto mai auspicabile un intervento legislativo primario, nonsembrandovi essere adeguato spazio nell’ambito dell’esercizio della delega”.

Criteri  di  aggiudicazione

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piùvantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1,fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori diimporto pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene conprocedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoriadell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8;b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sonodefinite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, di importo fino a40.000 €, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 € e sinoalla soglia di cui all’art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione perquelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

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Criteri  di  aggiudicazione

Ø Lavori sui beni culturali

Art. 148. (Affidamento dei contratti)6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentementedal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al dispostodell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per ilavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.

Criteri  di  aggiudicazione

Il criterio del prezzo più basso è ammesso:

• Per lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavoriavviene

Ø con procedure ordinarie,Ø sulla base del progetto esecutivo eØ con applicazione obbligatoria dell'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97,

comma 8;

Per lavori sui beni culturali (art. 148, comma 6)• di importo pari o inferiore a 500.000 euro

• Per i servizi e le forniture• di importo inferiore a 40.000 euro

• con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; • di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo

se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevolecontenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

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Criteri  di  aggiudicazione

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi dellamanodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delledisposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusioneØ delle forniture senza posa in opera,Ø dei servizi di natura intellettuale eØ degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, primadell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previstoall'articolo 97, comma 5, lettera d).

Criteri  di  aggiudicazione

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10-­‐bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazionedel miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitatividell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenzialeeffettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tettomassimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Ø Si rammenta che il comma 7 dell’art. 95 prevede che: “7. L'elemento relativo alcosto, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere laforma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economicicompeteranno solo in base a criteri qualitativi”.

> Peso ponderale offerta tecnica: da 100 a 70 min.> Peso ponderale offerta economica: da 0 a 30 max.

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Criteri  di  aggiudicazione

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di paritàdi trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, leamministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso onell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazionedell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresadell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure diaffidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovaniprofessionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì ilmaggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi chepresentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni oprodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Criteri  di  aggiudicazione

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione delmiglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione divarianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se unavviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara,nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; inmancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sonocollegate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;

14-­‐bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, lestazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta diopere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a based'asta.

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Offerte  anomale

Art. 97. (Offerte anormalmente basse)2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso lacongruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pario superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non renderepredeterminabili dai candidati (rectius: dagli offerenti) i parametri diriferimento per il calcolo della soglia, procedendo il RUP o la commissionegiudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguentimetodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del dieci per cento del venti per cento, arrotondato all'unitàsuperiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minorribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali chesuperano la predetta media;

Offerte  anomale

Art. 97. (Offerte anormalmente basse)b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del dieci per cento del venti per cento rispettivamente delleofferte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unitàsuperiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma deiribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la mediaresta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma deiribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementatapercentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,incrementata del 20 per cento quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesseincrementata del dieci per cento;

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Offerte  anomale

Art. 97. (Offerte anormalmente basse)e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamentedelle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementatadello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predettamedia, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissionegiudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2;1,4 coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanzadella commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguentivalori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

3-­‐bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerteammesse sia pari o superiore a cinque.

Commissione  giudicatrice

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione giudicatrice)1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapportoqualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico edeconomico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da espertinello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

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Commissione  giudicatrice

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione giudicatrice)3. …. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per iservizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per ilavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che nonpresentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni allastazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso ilPresidente. Sono considerate di non particolare complessità le proceduresvolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevatocontenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito diattività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con lastazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componentidelle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesimastazione appaltante.

Commissione  giudicatrice

Contratti relativi a

-­‐ Servizi e forniture sotto-­‐soglia-­‐ Lavori infra 1 milione di Euro-­‐ Per quelli che non presentano particolare complessità (si presumono di non

particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche dinegoziazione ai sensi dell'articolo 58.

Ø Possibilità per la stazione appaltante di nominare alcuni componenti interni allastazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.

Contratti relativi a-­‐ servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo,

effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo,Ø l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei

profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gliesperti interni alla medesima stazione appaltante.

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Commissione  giudicatrice

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione giudicatrice)

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione oincarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento sitratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata conriferimento alla singola procedura.

Ø La valutazione circa l’opportunità di nominare il RUP a membro delle commissioni giudicatriciva illustrata nella determinazione di nomina della commissione.

Ø ANAC, Linee guida n.3/2016: “il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni dicommissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 delCodice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.

Ø Per gli enti locali un possibile supporto normativo può essere rinvenuto nell’art. 107 TUEL: “3.Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiticon gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo lemodalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissionidi gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) lastipulazione dei contratti”;

Ø In generale si può valutare anche l’importo del contratto, il ridotto grado di discrezionalitànella valutazione delle offerte tecniche, la dimensione dell’ente e la limitatezza delle risorseinterne “esperte”;

Commissione  giudicatrice

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione giudicatrice)9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensidell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause diincompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti,prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza delle causeostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui aicommi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-­‐bis del decreto legislativo n. 165del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o ladichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamentecomunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazionedell’esperto dall’albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cuiall'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo dellastazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario delcontratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamenteindividuate da ciascuna stazione appaltante.

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Albo  commissari

Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1-­‐bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate lemodalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, dinorma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delleofferte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.

Motivi  di  esclusione

Art.  80.  (Motivi  di  esclusione)1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazionea una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva odecreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione dellapena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ancheriferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6, per uno deiseguenti reati:(…)b-­‐bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati alcomma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previstedall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo diinfiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Restafermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-­‐bis, e 92, commi 2 e 3, deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente allecomunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

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Motivi  di  esclusione

Art.  80.  (Motivi  di  esclusione)3. L'esclusione di cui al comma 1 L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se lasentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: deltitolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o deldirettore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o deldirettore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri delconsiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivicompresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri didirezione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione odi controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio dimaggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo disocietà o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confrontidei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione delbando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettivadissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e ildivieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando èintervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo lacondanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Motivi  di  esclusione

Art.  80.  (Motivi  di  esclusione)4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appaltose ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo lalegislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono graviviolazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superioreall'importo di cui all'art. 48-­‐bis, commi 1 e 2-­‐bis, del DPR n. 602/1973. Costituisconoviolazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativinon più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributivae previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolaritàcontributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015,ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento nonaderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non siapplica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando oimpegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenzialidovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno sianostati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

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Motivi  di  esclusione

Art. 80. (Motivi di esclusione)5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appaltoun operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suosubappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:(…)f-­‐bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negliaffidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;f-­‐ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenutodall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsadocumentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Ilmotivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellarioinformatico;g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenutodall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsadocumentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periododurante il quale perdura l'iscrizione;

Motivi  di  esclusione

Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)4-­‐bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC icasi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendonodichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta lacolpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità delfatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne disponel'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure digara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 8O, comma 5,lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilitadall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.

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Motivi  di  esclusione

Art. 80. (Motivi di esclusione)10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della penaaccessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni,salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alladurata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suoaccertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non siaintervenuta sentenza di condanna.

Banca  dati  nazionali  operatori  economici

Art. 81. (Documentazione di gara)1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazionecomprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-­‐professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle proceduredisciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione delcontratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamenteattraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

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Appalti  di  serviziSERVIZI  ORDINARI  

(soglia  standard:  209.000)(regime  ordinario:  parte  II  Codice)

SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA(soglia  comunitaria  standard:  209.000)(regime  specifico:  artt.  31,  c.8  – 157,  c.2)

SERVIZI  SOCIALI  e  Servizi  SPECIFICI  All.  IX

(soglia speciale 750.000  euro)(regime  specifico:  artt.  142  -­‐ 144)

SERVIZI  ESCLUSI  (Art.  17    es.  servizi  legali  difensivi)Applicazione  principi  generali  art.  4  

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Appalti  servizi  allegato  IX  (Servizi  sociali  e  specifici)

CAPO II

“APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI”

Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appaltopubblico per i servizi di cui al presente Capo di cui all'allegato IX rendono nota taleintenzione con una delle seguenti modalità:a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV,parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua econtiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di preinformazione siriferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti daaggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successivapubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il propriointeresse per iscritto.

Appalti  servizi  allegato  IX  (Servizi  sociali  e  specifici)

Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)“5-­‐bis. “Le disposizioni di cui ai commi da 5-­‐ter a 5-­‐octies, si applicano ai seguentiservizi, come individuati dall’allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizisociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali epersonali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche,da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

5-­‐ter. L’affidamento dei servizi di cui al comma 5-­‐bis deve garantire la qualità, lacontinuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo contodelle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppisvantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.5-­‐quater. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatriciapprovano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dallalegislazione statale e regionale di settore.5-­‐quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite leforme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo aidistretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

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Appalti  servizi  allegato  IX  (Servizi  sociali  e  specifici)

Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)5-­‐sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a58 e da 60 a 65.• Art. 54. (Accordi quadro) • Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione) • Art. 56. (Aste elettroniche)

• Art. 57. (Cataloghi elettronici) • Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)• Art. 60. (Procedura aperta) • Art. 61. (Procedura ristretta)

• Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione) • Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara)• Art. 64. (Dialogo competitivo)• Art. 65. (Partenariato per l'innovazione)

Appalti  servizi  allegato  IX  (Servizi  sociali  e  specifici)

Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)5-­‐septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-­‐sexies, devono essere, altresì,applicate per l’aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e95, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piùvantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

• Art. 68. (Specifiche tecniche) • Art. 69. (Etichettature)• Art. 75. (Inviti ai candidati)• Art. 79. (Fissazione di termini)• Art. 80. (Motivi di esclusione)• Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)• Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Ø Tra le altre disposizioni non obbligatorie si evidenziano quelle sulla commissionegiudicatrice, avvalimento, offerte anomale, ecc.

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Appalti  servizi  allegato  IX  (Servizi  sociali  e  specifici)

Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)5-­‐octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-­‐bis, di importo inferiore allasoglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto diquanto previsto all’articolo 36.

Ø Art. 35, comma 1, lett. d): “euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e dialtri servizi specifici elencati all’allegato IX”.

5-­‐nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-­‐ter al 5-­‐octies si applicano aiservizi di cui all’articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nelmedesimo articolo.

Ø Art. 144. (Servizi di ristorazione)

Buoni  pasto

Art. 144. (Servizi di ristorazione)6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla basedel miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri divalutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque nonsuperiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;b) la rete degli esercizi da convenzionare;c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;e) il progetto tecnico.

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Consorzi  e  RTI

Art.  47.  (Requisiti  per  la  partecipazione  dei  consorzi  alle  gare)

2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) [consorzi stabili], e 46,comma 1, lettera f) [consorzi stabili di società di professionisti e di società diingegneria], al fine della qualificazione, possono utilizzareØ sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio,Ø sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per

l’esecuzione delle prestazioni,Ø sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non

designate per l’esecuzione del contratto.Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, aifini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite alconsorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.”.

Consorzi  e  RTI

Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

7-­‐bis. È consentito,Ø per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 oØ per fatti o atti sopravvenuti,

ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) [consorzi fra società cooperative diproduzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili], designare aifini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quellaindicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata adeludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresaconsorziata.”.

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Consorzi  e  RTI

Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)17. Salvo quanto previsto dall’art. 110, co. 5, in caso di fallimento, liquidazione coattaamministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordatopreventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione ofallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cuiall'art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puòproseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario neimodi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori oservizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puòrecedere dal contratto deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall’art. 110, co. 5, in caso di fallimento, liquidazione coattaamministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordatopreventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandantiovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione ofallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cuiall'art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altrooperatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenutoalla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti diqualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Consorzi  e  RTI

Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatorieconomici)

19. E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora ilraggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenzeorganizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano irequisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Inogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata adeludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-­‐bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche conriferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-­‐ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove lemodifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

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Clausole  sociali

Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizidiversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quellirelativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi egli inviti possono inserire inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unioneeuropea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilitàoccupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da partedell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs.n. 81/2015. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali ilcosto della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale delcontratto.

Ø Le clausole sociali sono di obbligatoria previsione nella lex specialis per leprocedure sopra-­‐soglia

Ø Nelle procedure sotto-­‐soglia, sono facoltative, ai sensi dell’art. 36, comma 1.

Clausole  sociali

Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

Parere Commissione Speciale CdS, n.782/2017:La disposizione mira a stabilire l’obbligatorietà, in luogo della mera facoltativitàdell’inserimento delle “clausole sociali” nei bandi di gara e negli avvisi.L’intervento normativo proposto risulta conforme alla delega e alle direttive.L’obbligo di inserimento delle clausole sociali nei bandi aventi ad oggetto contrattidi concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi naturaintellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità dimanodopera risulta apprezzabile nella misura in cui attua alcune fondamentalidirettrici della direttiva 2014/24, quali quelle della crescita inclusiva (considerandon. 2). Rilevano anche i considerando nn. 36, 37, 39, 40,105e gli artt. 18 e 70 delladirettiva 2014/24.La modifica in questione, peraltro, deve essere ricordato era stata già sollecitatadalle Commissioni parlamentari in sede di formulazione dei pareri sullo schemadella prima attuazione della delega.

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Accesso  agli  atti  

Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o lacui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accessoe ogni forma di divulgazione in relazione:a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della

medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazionedell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presentecodice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contrattipubblici;

c) c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzionee dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutoredel contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazioneappaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ovecoperti da diritti di privativa intellettuale.

Procedura  competitiva  con  negoziazione  e  dialogo  competitivo

Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

2-­‐bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b),la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devonoriprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto neidocumenti di gara.3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, Sonoconsiderate irregolari le offerte:a) che non rispettano i documenti di gara;b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o

nell’invito con cui si indice la gara;c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

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Procedura  competitiva  con  negoziazione  e  dialogo  competitivo

Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

5-­‐bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione deilavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in partea misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puòvariare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantitàeffettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenutopuò variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva deilavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabiliper l’unità di misura

Procedura  aperta

Art. 60. (Procedura aperta)

2-­‐bis.Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre dicinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerteper via elettronica

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Termini  presentazione  offerte

Art.  79.  (Fissazione  di  termini)5-­‐bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazioneelettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 52, ivi incluse lepiattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamentoo un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delleofferte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare laregolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, anche disponendo lasospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario aripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durataproporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e prorogadi cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termineprorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito aglioperatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmentesostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione diapposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, aisensi dell'art. 74, co. 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltanteritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificanomalfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI» ai fini dell'applicazione dell'art. 32-­‐bisdel D.Lgs. n. 82/2005, recante codice dell'amministrazione digitale.

Certificazioni  per  i  requisiti  speciali

Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economicipresentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nellespecifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzionedell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo divalutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono lapresentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione dellaconformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione dellaconformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazionedella conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione dellaconformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a normadel Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppureautorizzato, per l’applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagliStati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2,dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano irapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelledisposizioni nazionali di settore.

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Sistema  di  qualificazione  

Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggettodell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero dipotenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori,con linee guida dell'ANAC adottate decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata invigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine difavorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, ilsistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità chedevono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cuiall'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazionedel loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applical'articolo 216, comma 14.

Sistema  di  qualificazione  

Parere CdS, Comm. Spec., n.782/2016“Lo schema di codice prevedeva solo “linee guida dell’ANAC” e il parere delConsiglio di Stato reso su tale schema aveva osservato che in tal modo sidemanda “all’ANAC la disciplina (caratterizzata da generalità e astrattezza) dirilevanti aspetti sostanziali in tema di selezione dei candidati, caratteri delsistema di qualificazione, casi e modalità di avvalimento e requisiti e capacitàche devono essere posseduti dal concorrente, integrando una parte rilevantedella materia disciplinata e incidendo altresì su specifici status soggettivi. Sitratta di materia intrinsecamente normativa, che completa il dettato delledisposizioni di rango primario e che andrebbe più propriamente affidata allasede regolamentare, con le relative implicazioni anche in termini di garanzieprocedimentali”.

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Modalità  di  calcolo  del  fatturato  annuo  minimo

Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non puòcomunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione alperiodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivaterelative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto diaffidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indicale ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma siapplica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturatominimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lottinel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsicontemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essereaggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimodi cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimoatteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto,altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamicidi acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valoremassimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

Requisiti  per  i  soggetti  associati  in  RTI  

Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, chepossono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agliidonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse edeffettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, dellecompetenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organicheall'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cuiall’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate leeventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoliconcorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere irequisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le letteredi invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusionerispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di leggevigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

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Rating  di  impresa

Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa edelle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione aglioperatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisitireputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili,nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e diaffidabilità l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteridi valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione,mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delpresente codice tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente commatengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, conriferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delledisposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché alrispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esitidel contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase diesecuzione del contratto.

Rating  di  impresa

Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

… Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatorieconomici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigoredella presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatorieconomici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presentedisposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.

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Avvalimento

Art. 89. (Avvalimento)

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: dicui agli articoli 45 e 46 -­‐ oppure -­‐ di cui all'articolo 48 -­‐ n.d.r.), per un determinatoappalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattereeconomico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettereb) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, conesclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti diqualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche dipartecipanti anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla naturagiuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativiall'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, letteraf), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttaviaavvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente ilavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuoleavvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOAdell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possessoda parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possessodei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. …

Avvalimento

Art. 89. (Avvalimento)… L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessarimediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cuiquest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere adisposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente ilconcorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80,co. 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escutela garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copiaautentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti delconcorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta ladurata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, laspecificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresaausiliaria.

Parere CdS, Comm. Spec. N.782/2017:“…la Commissione reputa molto opportuna la valorizzazione dei controlli in corso di esecuzioneprevisti dall’art. 89, comma 9. Allo scopo di rendere efficaci i predetti controlli, da svolgeredurante l’esecuzione del contratto, si suggerisce di modificare l’art. 89, comma 1, ultimo periodo,introducendo per il contratto di avvalimento un onere di specificazione dei requisiti forniti e dellerisorse messe a disposizione. Solo in tal modo si potrà evitare il ricorso a quelli che la dottrina hadefinito “avvalifici” e si potranno rendere effettivi i controlli previsti al comma 9 più volte citato”.

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Avvalimento

Art. 89. (Avvalimento)9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corsod'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti edelle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonchél'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A talfine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che leprestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umanee strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltrel'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento lecomunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni diavvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, eper la prescritta pubblicità, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Avvalimento

Art. 89. (Avvalimento)Parere CdS, Comm. Spec. N.782/2017:“L’intenzione del legislatore è di rendere cogente, per la stazione appaltante, latrasmissione all’Autorità delle dichiarazioni di avvalimento per l’esercizio della vigilanzae per dar corso alla prescritta pubblicità. La Commissione, pur reputando opportunal’individuazione di meccanismi che rendano effettivo il predetto obbligo ditrasmissione per la stazione appaltante, ritiene che lo strumento previsto – ossia larisoluzione del contratto – debba essere espunto dal testo del correttivo. Militano in talsenso diverse argomentazioni. In primo luogo non si comprende la ragione per cuidebba “subire” la risoluzione del contratto il contraente privato, ossia l’appaltatore,che evidentemente è estraneo all’adempimento degli obblighi di trasmissione gravantisulla stazione appaltante. In secondo luogo, se tale modifica venisse confermata, sicreerebbe il rischio di contenziosi risarcitori instaurati dall’appaltatore che si è vistorisolto, per un’inadempienza della stazione appaltante, il contratto. L’auspicio, dunque,è che il legislatore individui degli strumenti sanzionatori di tipo pubblicistico – sulmodello di quello previsti dall’art. 231, comma 13 – che incidano esclusivamente sullastazione appaltante risultata inadempiente a siffatta prescrizione”.

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Avvalimento

Art. 89. (Avvalimento)10. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o dellaconcessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le qualisono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o dirilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E'considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primoperiodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale deilavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottareentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentitoil Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui alpresente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loroesecuzione qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione diqualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essereperiodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto,si applica l'articolo 216, comma 15

Garanzia  provvisoria

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria"pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o difideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanziaproporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al gradodi rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurrel'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 %. Nel casodi procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importodella garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% del prezzobase. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese,la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamentomedesimo. Nei casi di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), è facoltà della stazione appaltantenon richiedere le garanzie di cui al presente articolo.2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 21novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, incontanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dalloStato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale opresso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazioneaggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

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Garanzia  provvisoria

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazionedovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazioneantimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; lagaranzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per glioperatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dellenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, lacertificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEIISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primoperiodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e deiraggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente damicroimprese, piccole e medie imprese. (….) Nei contratti relativi a lavori, servizi oforniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per glioperatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi dellanorma UNI EN ISO 14064-­‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensidella norma UNI ISO/TS 14067….

Garanzia  provvisoria

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

…. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventualerinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodiprecedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating diimpresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativon. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistemadi gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazioneOHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema digestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività inqualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici eper gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante ilsistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni,la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzioneprecedente.

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Garanzia  provvisoria

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di unfideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, arilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agliarticoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente commanon si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e airaggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente damicroimprese, piccole e medie imprese.

8-­‐bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cuiall’articolo 103, comma 9.

Avvisi  relativi  agli  appalti  aggiudicati

Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico oconcluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità dipubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera Drelativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giornidall'aggiudicazione dell'appalto dalla conclusione del contratto o dallaconclusione dell'accordo quadro.

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Direttore  dell’esecuzione

Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)

6-­‐bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi conil decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazioneappaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare unassistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dalmedesimo decreto.

Collaudo  e  verifica  di  conformità

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contrattocongiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto direttore dei lavoriper i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi eforniture.

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Collaudo  e  verifica  di  conformità

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizie per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi ecaratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispettodelle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione oaffidamento delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di importoinferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e ilcertificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui alcomma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavoridal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture surichiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Per i contratti pubblici di lavori di importosuperiore a 1 milione di € e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 il certificato di collaudo, neicasi espressamente individuati dal decreto di cui al co. 8, può essere sostituito dal certificatodi regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pario inferiore a 1 milione di € e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cuiall'art. 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o ilcertificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per ilavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico delprocedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione èemesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Collaudo  e  verifica  di  conformità

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesidall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti di cui al co. 8, di particolare complessità dell'opera o delleprestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Ilcertificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio eassume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine,il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazionenon sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico delprocedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura daparte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimogiorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato diregolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensidell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per ladifformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciatidalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Collaudo  e  verifica  di  conformità

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)

6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui alcomma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altreamministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata allatipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità,competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale dipertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettanteper l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante,nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altreamministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile allestazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, deldecreto-­‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra idipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle struttureper la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico dellastazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltantiindividuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Collaudo  e  verifica  di  conformità

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori delloStato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiorealle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nellaregione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio,ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari osuperiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nellaregione/regioni ove è stata svolta è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è statasvolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo osubordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delcontratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica,progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto dacollaudare;d-­‐bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

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Collaudo  e  verifica  di  conformità

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delConsiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite lemodalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato dicollaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dalcertificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data dientrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche conriferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nelmedesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure dipredisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché icriteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Garanzia  definitiva

Art. 103. (Garanzie definitive)2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimogarantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi oforniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il dirittodi valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per leinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delleleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica deilavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi diappalti di servizi.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativosono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico diconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con lebanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti dicui all’art. 36, co. 2, lett. a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici dicomprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso specialecui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente daiproduttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione deiquali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanziadeve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo diaggiudicazione.

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Subappalto

Art. 105 (Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono inproprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto nonpuò essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106,comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presentearticolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione diparte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituiscecomunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto diappalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Costituisce,comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunqueespletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa inopera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per centodell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro equalora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 percento dell'importo del contratto da affidare.

Subappalto

Art. 105 (Subappalto)3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non siconfigurano come attività affidate in subappalto:c-­‐bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratticontinuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epocaanteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazionedell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltanteprima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

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Subappalto

Art. 105 (Subappalto)4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidarein subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nelcontratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura perl'affidamento dell'appalto;b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero iservizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi diesclusione di cui all'articolo 80.

Subappalto

Art. 105 (Subappalto)6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari osuperiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importoa base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio diinfiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 dellalegge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piùtipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimentoa ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nelbando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appaltisotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verificadelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula delcontratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzidi prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione pergravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

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Subappalto

Art. 1, comma 53 legge 6 novembre 2012, n. 190

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazionemafiosa le seguenti attività:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti per conto di terzi;i) guardianìa dei cantieri.

Subappalto

Art. 105 (Subappalto)20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche airaggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le impreseriunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioniscorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associantenon intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; siapplicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai finidell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, inderoga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzionedell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguiredirettamente le prestazioni assunte in appalto.

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Modifica  di  contratti  durante  il  periodo  di  efficacia

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto alcomma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presentecodice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:a) le soglie fissate all'articolo 35;b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio efornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valoreiniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto odell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertatosulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora lanecessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progettoesecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o lasua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presentecomma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Modifica  di  contratti  durante  il  periodo  di  efficacia

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hannomodificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c),pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, edè pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cuiall'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

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Modifica  di  contratti  durante  il  periodo  di  efficacia

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, levarianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,se di importo inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto, sonocomunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213, tramite le sezioni regionali,entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per levalutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici diimporto pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera diimporto eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, incluse le variantiin corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUPall'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad unaapposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giornidall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accertil'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cuiall'art. 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione etrasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioniamministrative pecuniarie di cui all'art. 213, comma 13.

Sospensione

Art.  107.  (Sospensione)2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o dipubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanzapubblica per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con attomotivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o lesospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della duratacomplessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quandosuperino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contrattosenza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto allarifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre itermini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazioneappaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puòchiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previstodall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cuiall'articolo 111, comma 1.

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Risoluzione

Art. 108. (Risoluzione)1-­‐bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previstidall'articolo 21-­‐nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L.241/1990Art. 21-­‐nonies. (Annullamento d'ufficio)1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-­‐octies,esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-­‐octies, comma 2, può essere annullatod'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termineragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momentodell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggieconomici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancatoannullamento del provvedimento illegittimo.

Procedura  art.  110  Codice  

Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o dirisoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta econcordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o diliquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensidell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,comma 4-­‐ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in casodi dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellanoprogressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura digara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovocontratto per l'affidamento del completamento dei lavori dell'esecuzione odel completamento dei lavori, servizi o forniture.

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Controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giornidalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previoparere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore deiLavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, sonoapprovate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti,attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'art. 101, co. 3, inmaniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, conparticolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per icontrolli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì,le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale,la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essereincaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici nonpossano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altreamministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n.241/1990, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000; alprogettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presentecodice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)1-­‐bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alleattività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato specialed'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nelquadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore deilavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, ilresponsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di uno o piùdirettori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessitàdell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-­‐contabiledell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando laregolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida cheindividuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cuial periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla datadi entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.

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Controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)1-­‐bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alleattività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato specialed'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nelquadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore deilavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, ilresponsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di uno o piùdirettori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessitàdell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-­‐contabiledell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando laregolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida cheindividuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cuial periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla datadi entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.

Incentivi

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero aldirettore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativiovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricercheconnessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e alcoordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensidel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali especialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo inogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione deisingoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati diprevisione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

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Incentivi

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatricidestinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per lefunzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività diprogrammazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti,di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contrattipubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudotecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ovenecessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti abase di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto daparte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti oconvenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzionitecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di unacentrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti ditale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi aservizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”;

Termine  per  emissione  certificati  di  pagamento  relativi  agli  acconti

Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti delcorrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorreredall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delleprestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo eproporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Lepenali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornalieracompresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dadeterminare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possonocomunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare nettocontrattuale.

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico delprocedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura daparte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cuiall'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e non costituisce presunzione diaccettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

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Concessioni  

Art.  164.  (Oggetto  e  ambito  di  applicazione)

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioniaggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanzadella presente Parte, nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia disubappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogateespressamente dalla presente parte.

Concessioni  

Art.  165.  (Rischio  ed  equilibrio  economico-­‐finanziario  nelle  concessioni)2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, letterafff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui alprecedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, insede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzoconsistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Ilcontributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-­‐finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beniimmobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cuiutilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata inconcessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato alvalore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi difinanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può esseresuperiore al trenta quarantanove per cento del costo dell'investimentocomplessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

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Concessioni  

Art.  165.  (Rischio  ed  equilibrio  economico-­‐finanziario  nelle  concessioni)5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto diconcessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione delcontratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni diprogetto obbligazioni emesse dalla società di progetto di cui all'art. 185, entro uncongruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattromesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo comunque nonsuperiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto diconcessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessariaalla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previstedalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate daoperatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Nel caso di risoluzione delrapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avrà dirittoad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazionedefinitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamentodel progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamentefunzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte cheregola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

Concessioni  

Art.  165.  (Rischio  ed  equilibrio  economico-­‐finanziario  nelle  concessioni)6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio delpiano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante larideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire lapermanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni diequilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanzapubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi,nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico delloStato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo diconsulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblicautilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporrela revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibriodel piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Alconcessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al nettodegli ammortamenti e dei contributi pubblici. Al concessionario sono rimborsati gliimporti di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneriderivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio difluttuazione del tasso di interesse.

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Concessioni  

Art. 168. (Durata delle concessioni)1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di garadall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione deilavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valoredella concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto dellastessa.2. La durata massima della concessione Per le concessioni ultraquinquennali,la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo ditempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionarioindividuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad unaremunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimentinecessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dalpiano economico-­‐finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini delcalcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, siaquelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Concessioni  

Art. 168. (Durata delle concessioni)1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di garadall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione deilavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valoredella concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto dellastessa.2. La durata massima della concessione Per le concessioni ultraquinquennali,la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo ditempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionarioindividuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad unaremunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimentinecessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dalpiano economico-­‐finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini delcalcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, siaquelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

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ANAC

Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC)1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprimeparere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimentodelle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga leparti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Ilparere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativaai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorsocontro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensie per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.

[ABROGATO 2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente unvizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto diraccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì glieventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 giorni. Il mancatoadeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entroil termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo dieuro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. Lasanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 36 eart. 38 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organidella giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo].

ANAC

Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione la relazione previstadall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificatodall'articolo 19, comma 5-­‐ter, del decreto-­‐legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull’attività svoltaevidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni;

h-­‐bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza dellecondizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative disettore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento dibeni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supportodell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggioreefficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblicaamministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenutenelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggettioperanti nel settore dei contratti pubblici.

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ANAC

Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)17-­‐bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, enegli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistanoefficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi diparticolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loropubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi siapplicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice laprocedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data didecorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso dicontratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e aicontratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora statiinviati gli inviti a presentare le offerte.”.