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Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati CCIAA Lucca 10 aprile 2013 ASPETTI LEGALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO Avv. Andrea Gattamorta © Studio Legale LGA FAX (051 6153548) Telefono (051 436359) E-mail ([email protected])

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Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati

CCIAA Lucca

10 aprile 2013ASPETTI LEGALI DEL COMMERCIO

ELETTRONICO

Avv. Andrea Gattamorta© Studio Legale LGAFAX (051 6153548)

Telefono (051 436359)E-mail ([email protected])

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ASPETTI LEGALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

•Introduzione alla disciplina del commercio elettronico.•Il sito internet: struttura, contenuti ed avvertenze legali.•Il contratto telematico: consegna dei beni; strumenti di pagamento, legge regolatrice e giurisdizione; le condizioni generali.•La tutela della riservatezza: il trattamento dei dati personali in rete.•La pubblicità in rete.•Cenni sulla proprietà industriale ed intellettuale in rete; marchio e nome a dominio.

Argomenti che verranno trattati

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FOCUS SUL CONTRATTO TELEMATICO COME STRUMENTO DI MARKETING

•La vendita Business to Consumer (B2C) e la tutela del consumatore.•Le pratiche commerciali scorrette nel commercio elettronico.•Le pratiche ingannevoli on line•Le pratiche aggressive on line.•Casi pratici.

Argomenti che verranno trattati

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Introduzione alla disciplina del commercio elettronico

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Esistono modi diversi per riferirsi all’unico concetto di Commercio Elettronico: alcuni parlano di Commercio via Internet, altri di commercio digitale, altri ancora delle stesse cose utilizzando analoghe espressioni inglesi (e-business, e-commerce e altro).

Definizioni

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Definizioni

Da un punto di vista giuridico non esiste, in effetti, una definizione del commercio elettronico; solo dall’esame di alcune direttive comunitarie è possibile desumere che può essere definito commercio elettronico l’attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, che consiste nella:

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Definizioni

ü commercializzazione di beni e servizi;ü distribuzione on-line di prodotti in

formato digitale;ü effettuazione di operazioni finanziarie e di

borsa;ü stipula di appalti pubblici e applicazione

di procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione.

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Definizioni

In questa sede ci riferiremo al commercio elettronico intendendolo come ogni iniziativa a supporto dell’attività commerciale di un’azienda che venga svolta sulla rete Internet.

Il commercio elettronico è l’attività che consente la conclusione di un contratto mediante lo scambio di una proposta e di una accettazione fra soggetti distanti, attraverso lo scambio di documenti redatti su supporti informatici ed inviati mediante trasmissione telematica.

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Definizioni

Comunicazione n.97 della Commissione Europea al Parlamento europeo del 15/04/97

Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali:commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.

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Definizioni

Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es., prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es., servizi d’informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di nuovo tipo (ad es., “centri commerciali virtuali”).

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Definizioni

Il commercio elettronico riguarda principalmente due tipi di attività:

commercio elettronico indiretto (ordine per via elettronica di beni materiali, la cui consegna fisica èeffettuata tramite canali di tipo convenzionale, quali la posta o i corrieri commerciali) e

commercio elettronico diretto (ordine, pagamento e consegna on-line di beni e servizi immateriali quali software informatico, materiali di intrattenimento o servizi informativi su scala globale).

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Definizioni

Tanto il commercio elettronico diretto, quanto il commercio elettronico indiretto offrono opportunitàspecifiche: spesso sono entrambi praticati dalla medesima società, che ad esempio vende software on-line ma anche in punti vendita di tipo tradizionale. Mentre però il commercio elettronico indiretto dipende da una serie di fattori esterni (quali l’efficienza del sistema dei trasporti), il commercio elettronico diretto, che consente transazioni elettroniche senza soluzione di continuità oltre i confini geografici, è in grado di sfruttare tutte le potenzialità dei mercati elettronici globali.

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Il sito internet: struttura, contenuti

ed avvertenze legali

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Creazione del sito

Per la creazione di un sito di e-commerce, occorre partire dalla registrazione di un dominio, cioé un nome da utilizzare sul web a cui fare corrispondere l’indirizzo del sito dell’azienda.

I domini di Internet sono nomi registrati sulla Rete e acquistano una visibilità immediata che serve a facilitare il reperimento di una azienda su Internet.

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Struttura del sito

Una volta ottenuto un dominio dalle autoritàcompetenti, si può associare ad esso l’indirizzo di rete del sito web e gli indirizzi delle caselle di posta elettronica.

Un sito Internet minimo si basa su quattro componenti fondamentali:1. l’infrastruttura di connessione (fornita dal provider);2. un computer (server) che fornisce il servizio di posta elettronica;

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Struttura del sito

3. un computer (server) che ospita i dati e le pagine Web4. i contenuti del sito (le pagine HTML)

La configurazione di un servizio minimo, di pura consultazione, può essere realizzata in pochi giorni di lavoro e con costi piuttosto contenuti.

A questo punto l’azienda è online.

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Struttura del sito

Normalmente in tutti i siti di ecommerce dovrebbero essere presenti almeno queste 3 sezioni principali:

1. Area istituzionale , in cui si parla dell’azienda e dei suoi valori aggiunti (profilo, mission, certificazioni, partnership, ecc.), si potrebbe chiamare: “chi siamo”, “l’azienda”, “il gruppo XYZ”, l’hotel, ecc.

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Contenuti del sito

Ai sensi del D. Lvo 70/03, (attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societàdell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) il titolare del sito deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente:

i dati relativi al nome, sede legale, contatti, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese,

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Contenuti del sito

l’ordine professionale presso il quale èeventualmente iscritto ed il relativo numero, il riferimento alle norme professionali o eventuali codici di condotta cui fare riferimento, il numero del codice fiscale e/o della partita Iva, nonchél’indicazione di prezzi e servizi.

Buona regola è, quindi, pubblicare i dati direttamente nella Homepage del sito, oppure predisporre un apposito link diretto che dalla Home renda i dati facilmente consultabili.

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Contenuti del sito

2. Area relativa all’offerta, in cui si descrivono i prodotti e/o i servizi promossi attraverso il sito. A seconda del mercato e delle scelte distributive dell’azienda possono essere integrati in questa, o in un’altra sezione, anche i riferimenti all’eventuale rete fisica di vendita.3. Area di contatto, in cui si riportano le modalitàdi contatto (attraverso form o alti mezzi), gli indirizzi, i numeri di telefono, ecc., si potrebbe chiamare “contatti”, “contattaci”, “la nostra sede”o simili.

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Avvertenze legali

In relazione alla natura del sito e al tenore dei contenuti e delle immagini in esso contenuti, è opportuno che – nella intro o in una sezione immediatamente individuabile nella Home - venga chiarito subito all’utente qual è il target cui i contenuti si riferiscono.

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Avvertenze legali

Inoltre, dare la possibilità ai propri utenti di passare su altri siti attraverso i link pubblicati sul proprio sito, espone il titolare alla possibilità di essere chiamato “corresponsabile” nel caso in cui non abbia chiarito all’utente, attraverso appositi disclaimers, che, attraverso quei link, l’utente accede a siti di terzi e, quindi, non controllati dal titolare che non ha alcun potere e responsabilitàsui contenuti.

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Il contratto telematico e la corretta esecuzione delle relative

obbligazioni

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Point and click

Lo sviluppo ed il successo delle contrattazioni telematiche si deve, in parte, alla mancanza di formalità che caratterizza il perfezionamento del contratto telematico.

Tra le forme atipiche di conclusione del contratto telematico quella che ha sicuramente trovato maggiore diffusione nella prassi commerciale della rete è quella del c.d. «contratto point and click».

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Il perfezionamento del contratto

Con tale modalità di perfezionamento del contratto telematico si attribuisce rilevanza giuridica alla condotta dell’acquirente consistente nella mera pressione, con i tasti del mouse del proprio computer, di un tasto negoziale virtuale in segno di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel negozio virtuale (e-store).

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Il perfezionamento del contratto

Malgrado l’estremo aformalismo di questa procedura, questa è ritenuta idonea a determinare il perfezionamento del contratto telematico.Una volta cliccato il tasto in capo alle parti sorgono le reciproche obbligazioni contrattuali, dato che l’aver premuto il tasto viene considerato un comportamento concludente indiscutibilmente volto alla conclusione di un determinato negozio.

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L’esecuzione del contratto

Le spese di spedizione sono generalmente a carico dell'acquirente, sebbene spesso, in caso di ordini consistenti, non gli vengano addebitate. (Spese di spedizione gratuite per gli ordini superiori a €…)

Le spese possono comunque essere calcolate a forfait, o possono diperndredipendere dal vettore scelto, dal luogo della consegna e dalla natura della merce (se ad esempio l'acquisto riguarda prodotti fragili o di valore economico rilevante, le spese di spedizione saranno certamente piùelevate).

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Strumenti di pagamento

L’affermarsi del commercio elettronico pone il problema se utilizzare i tradizionali mezzi di pagamento impiegati in negozio anche sul sito web per gli acquisti avvenuti in rete.

Si pone anche il problema di utilizzare mezzi di pagamento in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza e di autenticazione che una transazione telematica su una rete aperta pone.

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Strumenti di pagamento

D’altronde tutti i benefici relativi alla velocità della transazione mediante l’utilizzo del mezzo elettronico verrebbero vanificati se a conclusione di un contratto via internet, ci si riducesse a forme di pagamento tradizionali come un bonifico bancario o l’invio dei dati della propria carta di credito via fax o per mezzo del telefono.

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Strumenti di pagamento

Si è soliti suddividere in tre categorie i servizi di pagamento utilizzati in rete:

Credit based ( carte di credito)

Debit based (gli assegni elettronici)

Token based (strumenti di moneta elettronica)

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La carta di credito

Credit based

La carta di credito è indubbiamente il metodo di pagamento più comune nell’ambito del commercio elettronico.

Il principale inconveniente dell’adattamento del sistema delle carte di credito all’utilizzazione in rete èl’impossibilità per l’esercente di verificare l’identità del consumatore.

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Carta di credito

Il protocollo più utilizzato per tenere le transazioni sicure è l’ SSL.

Questo protocollo permette di trasferire i dati in forma cifrata proteggendoli da utilizzi illegittimi, sfruttando un sistema a doppia chiave: quella usata per cifrare il documento è diversa da quella usata per cifrare l’informazione. Quest’ultima fase è attuata con una chiave privata conosciuta solo dal proprietario e mai trasmessa, non c’è transito di password sulla rete e quindi è impossibile per chiunque appropriarsene.

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Carta di credito

Questo sistema è conosciuto anche come «server sicuro» e si riconosce nei siti di commercio elettronico perché quando si arriva ad una pagina «sicura» appare un simbolo di lucchetto (nel caso del browser Internet Explorer di Microsoft) oppure una chiave (nel caso del browser Navigator di Netscape) nella parte inferiore della schermata del programma di navigazione.

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Assegno elettronico

Debit based

In questo sistema di pagamento rientra l’assegno elettronico o digitale.

Il cliente dopo aver stipulato una convenzione con la propria banca, emette a favore del venditore un assegno che viene convalidato dell’istituto di credito.

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Assegno elettronico

Il meccanismo previsto è il seguente: l’acquirente apre un conto corrente presso una banca online e la banca autorizza l’acquirente ad installare sul proprio PC una sorta di libretto degli assegni in formato digitale.

Al momento della transazione, l’acquirente appone sull’assegno la propria firma digitale e lo invia al venditore che potrà quindi rivolgersi alla banca emittente per incassarlo.

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Moneta elettronica

Token Based

La più innovativa modalità di pagamento elettronico è costituita degli strumenti di moneta elettronica: la carta prepagata (c.d. card-based), con valore monetario memorizzato su un microchip posto direttamente sulla carta.

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Legge applicabile

Un altro tema di carattere generale che deve essere preliminarmente esaminato riguarda la individuazione della legge applicabile al contratto on line. La contrattazione in rete implica, infatti, la possibilità che il consumatore entri in rapporto con professionisti localizzati in paesi diversi e quindi potenzialmente soggetti a norme diverse da quella nazionale.

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Legge applicabile

Nell’ambito delle contrattazioni in rete la determinazione della legge applicabile, talvolta, puòrappresentare qualche difficoltà.

La legge italiana sulla riforma del sistema di diritto internazionale privato, prevede che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla convenzione di Roma 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili).

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Legge applicabile

Una prima distinzione deve essere fatta tra le ipotesi in cui il commercio telematico abbia luogo tra soggetti italiani che operino sul territorio italiano o tra soggetti di nazionalità diverse.

Contraenti italianiNel caso di transazioni tra contraenti italiani, dove vige il principio generale della competenza della legge italiana, sono ammesse deroghe contrattuali. Questa scelta contrattuale, peraltro, sarà valida nei limiti in cui non contrasti con principi inderogabili dell’ordinamento italiano, secondo quanto disposto dall’art. 16 della l. 218 del 1995.

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Legge applicabile

Contraenti di nazionalità diversa

Nel caso in cui le parti del contratto abbiano nazionalità diversa, l’ordinamento italiano prevede il principio della libertà di scelta della legge applicabile, come regola generale.

La Convenzione di Roma – richiamata dalla legge 218/1995 –stabilisce, in via generale, che “il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta deve essere espressa e risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero ad una parte soltanto di esso”Questa facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile è stata confermata per il commercio elettronico, dal D. Lgs. 70 del 2003.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

La direttiva 2000/31 sul commercio elettronico si prefigge lo scopo di garantire la libera circolazione dei servizi delle società dell'informazione e proibisce agli Stati membri di limitare le attività di un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

Salvo qualche eccezione, si richiede anche che gli Stati membri assicurino che la normativa relativa alla formazione del contratto non ostacoli l'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validitàper il fatto di essere stati stipulati per via elettronica.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Il D.Lgs. n. 70/03, di recepimento della Direttiva, all’art. 3 detta un principio fondamentale in materia di disciplina sostanziale e processuale dell' e-commerce: quello del Paese di origine.

La questione giurisdizionale più importante nell'ambito del commercio elettronico rimane quella di stabilire se e in quali circostanze un tribunale può conoscere dell'attività di un imprenditore che opera su Internet.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Per esempio, supponiamo che un'impresa italiana abbia creato nel territorio italiano un sito web: se questo sito viene visitato da persone residenti negli Stati Uniti, eventuali controversie che possano sorgere in relazione alle transazioni concluse in linea dall'impresa che ha creato il sito rientreranno nella giurisdizione dei tribunali americani? Quali sono i fattori più importanti per i giudici? La sede fisica dell'imprenditore? Il luogo in cui si trova il server?

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Negli Stati Uniti sembra prevalere il criterio per il quale la creazione di un sito web, senza che siano svolte altre attivitànell'area geografica che individua la competenza territoriale della Corte, non è elemento idoneo a fondare la giurisdizione di quest'ultima.

Nella giurisprudenza americana, questo concetto si chiama personal jurisdiction.

I principi applicati sono gli stessi da molti anni: la Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che una Corte (statale o federale) ha giurisdizione sulle persone che svolgono attivitàfuori dello Stato, se tali attività sono state indirizzate alle persone residenti nello Stato stesso o alle società che nello Stato hanno la propria sede.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Non dissimili i criteri guida della legislazione nazionale ed europea così come evincibili dall'art. 3 del decreto 70/03, secondo il quale l'attività del prestatore è sottoposta alle norme del Paese di stabilimento del prestatore stesso.

Particolarmente interessante, ai nostri fini, è il comma 3 della norma succitata, il quale recita: «alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento Ce n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale».

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Legge applicabile e giurisdizione competente

La Sez. IV del regolamento citato, intitolata Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori, si apre con l'art. 15 che, nel delineare l'ambito di operatività della disciplina, ne prevede l'applicazione, tra l'altro, «qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato».

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Orbene, in questi casi, ai quali sembra potersi ricondurre anchel'e-commerce, «l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore», mentre «l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore puòessere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore». In ogni caso, «le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione» (art. 16 reg. Ce 2001/44).

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Legge applicabile e giurisdizione competente

L'art. 4 del decreto 70/2003 prevede alcune deroghe al principio del c.d. Paese d'origine, lasciando regolati dalla legislazione nazionale interna alcuni settori specifici di attività (diritto d'autore, emissione di moneta elettronica, pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, attività assicurativa), in ragione della presenza di discipline di settore di fonte europea, nonché una serie di aspetti giuridici di parte generale del contratto che si ritengono maggiormente legati al peculiare ordinamento giuridico nazionale.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Assai rilevante la previsione di cui alla lett. e) dell'articolo 4, con cui si stabilisce che «è facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto», ivi incluse quelle concernenti giurisdizione, competenza e norme procedurali.

Pienamente legittime devono dunque ritenersi quelle condizioni generali di contratto immesse in Internet, contemplanti anche la scelta della legislazione nazionale applicabile al contratto e del forocompetente a conoscere delle controversie riguardanti il medesimo.

Quanto sopra sulla legge applicabile vale sicuramente per i contratti tra professionisti/imprenditori, mentre per i contratti in cui sono coinvolti dei consumatori è necessario precisare alcuni aspetti.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Infatti, una volta che il consumatore clicca il tasto di conferma della transazione, in un sito che detta delle condizioni unilaterali in cui è stabilito come foro competente il foro del venditore, è ancora applicabile il Regolamento CE 44/2001 in quanto le condizioni del venditore in cui si determina un foro svantaggioso per il consumatore sono automaticamente nulle perchéritenute dall’ordinamento comunitario clausole vessatorie.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Al riguardo l’art. articolo 33 Codice Consumo -Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore:

«1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

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Legge applicabile e giurisdizione competente

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni dellafacoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autoritàgiudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertàcontrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localitàdiversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.o suddetto, con cui si stabilisce che «è facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto», ivi incluse quelle concernenti giurisdizione, competenza e norme procedurali.»

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Legge applicabile e giurisdizione competente

Sulla scorta del medesimo ragionamento, anche la legge applicabile a una transazione on line tra un consumatore e un impresa (anche di un Paese straniero) è sottoposta alla normativa comunitaria e nazionale sul commercio elettronico e sui diritti dei consumatori, in deroga all’eventuale previsione contraria all’interno delle condizioni generali di vendita.

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Le condizioni generali

Le condizioni generali di contratto di una parte, a norma dell'art. 1341, 1° comma del codice civile italiano, sono efficaci purché siano conoscibili all'altra parte.

Nei siti di commercio elettronico, normalmente, le condizioni generali sono visualizzabili mediante appositi link, oppure si trovano riprodotte nel modulo d'ordine elettronico predisposto dal fornitore.

Queste soluzioni possono essere ritenute idonee, purchéla conoscibilità delle condizioni generali sia assicurata in un momento anteriore all'accettazione da parte del destinatario.

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Le condizioni generali

Le normative di alcuni paesi possono richiedere il rispetto di particolari accorgimenti per attirare l'attenzione del destinatario sulla particolare gravosità di certe clausole contenute nelle condizioni generali di contratto (ad esempio: esoneri di responsabilità, decadenze da diritti, ed altre).

In Italia, non basta riportare con particolare evidenza tali clausole, ma occorre la specifica approvazione per iscritto di tali clausole. Tale requisito si considera soddisfatto con l'apposizione della cosiddetta doppia firma, la prima in relazione al contratto nel suo complesso (comprese le condizioni generali)e la seconda in relazione alle specifiche clausole vessatorie (art. 1341, 2° comma del codice civile).

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Le condizioni generali

Si pone quindi il problema di come far apporre l'eventuale doppia sottoscrizione all’acquirente nte in sede di accettazione del contratto.

Si vede spesso, nei siti web di e-commerce, una clausola del tipo “Per espressa accettazione delle clausole....”, seguita da un segno di spunta o richiedente la pressione di un tasto di accettazione.

Tuttavia, in realtà nessuno di questi sistemi ègiuridicamente in grado di rappresentare una “doppia sottoscrizione”.

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Le condizioni generali

L'unico metodo che avrebbe una effettiva valenza è rappresentato dal ricorso alla firma digitale della quale, invero, non risultano provvisti ad oggi la quasi totalità dei comuni acquirenti.

E' quindi lasciato alla libertà di chi utilizza il modello di contratto l'inserimento di una clausola di tale tipo e il ricorso a uno o più meccanismi di accettazione.

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Le condizioni generali

Vi è, comunque, da considerare che la doppia sottoscrizione è richiesta in casi specifici, fra cui deroghe alla competenza territoriale del giudice, rinuncia ad eccezioni da parte del sottoscrittore e limitazioni di responsabilità per il proponente, tutte ipotesi che trovano già una loro inderogabile disciplina nel codice del consumo, per cui poco o nulla aggiunge o toglie la mancanza di una doppia sottoscrizione nel caso si rispettino le norme poste a tutela del consumatore.

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Consenso

Sulla vicenda è di recente intervenuto il giudice del Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 68/2012 del 18 aprile 2012, depositata il 30 aprile 2012.

Il Tribunale di Catanzaro, con una sentenza che costituisce, in Italia, un’assoluta novità in materia, ha sancito l’invalidità del consenso sia prestato attraverso un semplice click.

Una sottoscrizione tramite il web non è, quindi, sufficiente a supplire la forma scritta richiesta dalla legge (salvo che non sia effettuata con firma digitale), con la conseguenza, a livello pratico, che il venditore non potrà più opporre la validità del consenso prestato dall’utente, benché questi sia stato regolarmente informato e le clausole mostrate sul sito o fatte approvare col click di accettazione.

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Consenso

All’azienda venditrice, come escamotage volto a superare il problema dell’accettazione scritta delle clausole in questione, non rimarrebbe altra possibilità che far sottoscrivere un testo contrattuale, invitando l’utente a scaricare un form e a stamparlo, a sottoscriverlo e inviarlo per posta (o anticipato per fax) al venditore.

In assenza di dispositivi di firma digitale, solo in questo modo il contratto avrebbe efficacia anche per le clausole in esso contenute per la cui validità la legge richiede il consenso in forma scritta.

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Consenso

L’apposizione della firma digitale avviene mediante l'uso di una smart-card personale (un tesserino tipo bancomat) che -con l'ausilio di un lettore collegato al computer e di un software - appone un codice sotto forma di stringa di caratteri (ciò che propriamente costituisce la "firma digitale") a un documento informatico, come per esempio una lettera o un contratto ma anche, più in generale, qualsiasi tipo di file (messaggi di posta elettronica, immagini, dati, ecc.).

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La tutela della riservatezza: il trattamento dei dati personali

in rete.

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La normativa sulla privacy

L’art. 1 comma 2 lett. b del d.lgs. 70/03 recita: “non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto […] le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni”.

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La normativa sulla privacy

Essa va interpretata nel senso che normativa sulla privacy e la normativa sul commercio elettronico, in realtà, costituiscono un quadro giuridico coerente e completo e che quest'ultima non trova applicazione solo in caso di specifico contrasto con la normativa sulla privacy. In altri termini privacy e commercio elettronico rappresentano due macrocategorie del tutto indipendenti l’una dall’altra che possono avere, in determinati casi, punti di interconnessione.

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La tutela della riservatezza

La tutela della riservatezza nello specifico settore informatico e telematico viene in evidenza con riguardo a due aspetti fondamentali: la raccolta dei dati personali e la tutela del cd. data log.

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La raccolta dei dati personali

Con riferimento alla raccolta dei dati personali occorre evidenziare che i formulari elettronici predisposti per registrare i dati personali dei contraenti devono osservare le disposizioni del D. Lgs 196/03 Codice per la protezione dei dati personali (Codice Privacy) e, quindi, il contratto, sia esso visibile all’interno del sito Internet, sia esso stipulato off-line, deve contenere precisi avvertimenti in ordine al trattamento dei dati personali della controparte contrattuale (art. 13 del Codice Privacy).

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La raccolta dei dati personali

Le formule utilizzate per tutelare il diritto alla privacy degliutenti telematici sono varie e vanno dalla predisposizione di poche righe esplicative alla formulazione di vere e proprie clausole contrattuali che richiamano analiticamente le disposizioni normative del Codice Privacy.

In ogni caso, a prescindere dalla formula adottata, è essenziale che il soggetto, qualora raccolga i dati in occasione della stipula di un contratto via Internet, provveda a rendere edotto l’interessato dell’esistenza di un trattamento di dati e che, nel caso in cui intenda utilizzare tali dati per scopi diversi da quelli relativi alla stipula e all’esecuzione del contratto, provveda a richiedere il consenso dell’interessato.

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La raccolta dei dati personali

Il consenso deve essere fornito per iscritto e dunque utilizzando o l’apposito procedimento previsto dalla normativa dettata sulla firma elettronica (Codice dell'amministrazione digitale) ovvero usando i tradizionali mezzi ordinari.

Sappiamo bene, invece, che è prassi comune fornire il proprio consenso in una transazione on line attraverso un semplice clicksulla specifica formula predisposta per l’occasione.

Tale soluzione, per quanto pratica, non assume però alcuna rilevanza in caso di controversie.

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Il data log

Un altro aspetto è quello del data log, ovvero il registro elettronico, che il provider in genere custodisce, contenente notizie di carattere personale tali da identificare un navigatore.

Il Codice Privacy impone al provider di informare dettagliatamente l’utente dell’esistenza di tale registro e della natura dei dati contenuti; l’utente, dal suo canto, deve prestare il proprio consenso, necessariamente per iscritto, qualora si tratti di dati sensibili.

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Il data log

Ai sensi dell’art. 123 comma 3 del Codice Privacy:

«Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che èrevocabile in ogni momento.»

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Il data log

Il comma 4 del medesimo articolo introduce una specifica garanzia di trasparenza per l’abbonato o per l’utente, precisando che nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13, il fornitore del servizio, in relazione ai trattamenti appena descritti, deve informare espressamente l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata dei medesimi trattamenti.

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Normativa applicabile

Così come la normativa sulla privacy, anche quella relativa alla pubblicità ha un sistema normativo indipendente rispetto a quello sul commercio elettronico, ai quali si aggiungono le altre norme applicabili di diritto civile, penale, amministrativo e di tutela dei consumatori.

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Normativa applicabile

Per pubblicità si intende “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attivitàcommerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopodi promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di servizi”.

Così testualmente recitava l’art. 2, lett. a) del d.lgs. n. 74/1992 che ha rappresentato, in attuazione della direttiva n. 450/84 CE e con le modifiche ad esso successivamente apportate dal d.lgs n. 67/2000 attuativo della direttiva n. 97/55 CE, la prima compiutadisciplina italiana della materia, specificamente incentrata sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

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Normativa applicabile

La disciplina rientra ora nel recente “Codice del Consumo” emanato con d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, al titolo III, “Pubblicità e altre comunicazioni commerciali”, artt. 18 e seguenti.

La definizione di cui sopra è riportata all’art. 20 lettera a) del Codice del Consumo il quale ha specificamente abrogato, tra le altre, sia le pre-esistenti norme in materia pubblicitaria, sia quelle in materia di contratti a distanza.

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Normativa applicabile

Nella linea tracciata nel 1992, il d.lgs n. 70/2003, attuativo della direttiva 2000/31 CE sul commercio elettronico, definisce all’art. 2, lett. f), le comunicazioni commerciali come “tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, apromuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attivitàagricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione”.

Il sopra richiamato Codice del Consumo non ha intaccato la disciplina del commercio elettronico che viene espressamente mantenuta con il rinvio ad essa attuato dall’art. 68 del medesimo Codice del Consumo.

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Normativa applicabile

Il d.lgs. n. 70/2003, specificamente dedicato al commercio elettronico, ha integrato il quadro fornendo importanti chiarimenti.

Attraverso le definizioni di comunicazione commerciale e soprattutto attraverso le deroghe e le esclusioni ivi indicate, viene stabilito che non costituiscono comunicazioni commerciali: (i) il semplice fatto di essere utilizzatore di un sito; (ii) il link verso un altro sito se lo scopo non è promozionale; (iii) la menzione dell’indirizzo di posta elettronica, oppure del nome di dominio di un altro soggetto se non vi sono finalitàpromozionali.

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Normativa applicabile

Bisogna quindi distinguere la pubblicità dalle comunicazioni commerciali.

Le norme sulle comunicazioni commerciali inserite nella legge sul commercio elettronico sono, invero, destinate a definire la fase precontrattuale vera e propria, disciplinando all’artt. 7 le informazioni obbligatorie.

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Normativa applicabile

Mentre l’articolo 8 prevede che in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi prevsitei all’art. 7 per la fase precontrattuale, le comunicazioni commerciali devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:a) che si tratta di comunicazione commerciale;

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;

c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;

d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

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Normativa applicabile

Gli ambiti applicativi sono quindi diversi:

a) Codice del Consumo (artt. 18 /37) Art. 18 –contempla ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata, verso un concetto ampio di consumatore, intendendovi ricompreso anche chiunque ne subisca le conseguenze. L’art. 19 ha finalità di tutela da pubblicità ingannevole che essa deve essere “palese, veritiera, corretta”.

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Normativa applicabile

b) D.lgs 70/2003: la finalità è promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione ed il commercio elettronico e dunque attiene al momento “contrattuale”. Si prevedono una serie informazioni obbligatorie determinate dai contratti aventi ad oggetto beni o prestazioni aventi una disciplina particolare o fuori dall’ambito territoriale europeo e salvo il fatto che le parti possono sempre pattuire l’applicazione di una legge diversa.

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Cenni sulla proprietàindustriale

ed intellettuale in rete:marchio e nome a dominio

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Copia

Le più comuni violazioni ad diritto d’autore sulle pagine web sono:

La copia parziale o totale del codice di un sito web: nelle ipotesi in cui sia possibile considerare il codice html come un’opera dell’ingegno tutelata dalla legge sul Diritto d’Autore (L.633/41) in quanto originale/innovativa, la copia del codice costituisce violazione del diritto d’autore.

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Look and feel

Gli abusi sul cosiddetto “look&feel”: nelle ipotesi in cui ciò che viene “rubato” non è un singolo elemento coperto dal diritto d’autore bensìl’insieme dei colori utilizzati, la particolare forma dei caratteri o di altri originali espedienti che rendano un determinato sito immediatamente riconoscibile alla massa degli utenti internet.

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Deep linking

Il deep linking consiste in quella pratica di pubblicare sul proprio sito web un link (o collegamento ipertestuale) ad altro sito ma non direttamente alla pagina principale di questo (il link alla home page ècomunemente detto surface link) bensì ad una pagina interna.

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Il nome a dominio

Il nome a dominio, comunemente definito come indirizzo Internet, è il segno telematico distintivo della denominazione/ragione sociale e/o dell’attività di una persona fisica o giuridica che veicola contenuti sulla Rete Internet a mezzo di un proprio spazio proprietario (il sito).

La struttura tecnica delle rete Internet, infatti, necessita che ogni sito sia contraddistinto univocamente da un indirizzo digitale IP (Internet Protocol) del server, formato da quattro gruppi numerici. Il nome a dominio èassociato a questo indirizzo IP al fine di facilitare la ricerca e l’identificazione del titolare del sito.

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Il nome a dominio

Il dominio è formato da due parti principali, separate da un punto. La parte che precede il punto è il nucleo centrale del nome a dominio, che primariamente lo distingue da ogni altro segno. La parte che segue il punto è costituita da un’estensione/sigla (.com, .it, .eu, .int)che serve a indicare l’ambito di competenza del nome a dominio sulla base di una suddivisione che, per grandi linee, può ricondursi a quattro grandi raggruppamenti: commerciale, geografico, governativo, aziendale.

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Marchio e nome a dominio

La titolarità di un marchio non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio. Per integrare la tutela del marchio su internet è quindi importante assicurarsi fin da subito la registrazione del nome a dominio corrispondente al marchio nei registri di interesse.

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Marchio e nome a dominio

Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi dimostri cumulativamente che:

a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti;

b) l’assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio;

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

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Ammissibilità della procedura di riassegnazione

Perchè una procedura di riassegnazione possa essere considerata ammissibile ènecessario, in primo luogo che il nome a dominio sia identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti.

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Caratteristiche della procedura di riassegnazione

1. non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso alla magistratura;

2. non deve valutare il diritto del ricorrente al marchio ma se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto;

3. non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese processuali di difesa incontrate dal resistente.

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La vendita Business to

Consumer (B2C)

e la tutela del consumatore

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Le tipologie di commercio elettronico

Le tipologie di commercio elettronico sono essenzialmente due.

-Business to business (B2B): concerne i rapporti tra professionisti (siano esse persone fisiche o giuridiche) che agiscono nell’ambito della loro attivitàprofessionale. -Business to consumer (B2C): concerne i rapporti tra professionisti e consumatori, intendendosi tali coloro che agiscono per scopi non riferibili all’attivitàprofessionale eventualmente svolta.

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Le tipologie di commercio elettronico

Nella nostra trattazione ci occuperemo della forma B2C, che è quella più comunemente intesa di commercio elettronico.

Analizzeremo le norme poste a presidio della tutela del consumatore, in modo da evidenziare quali siano le condotte e gli obblighi posti in capo all’azienda.

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Il consumatore elettronico

In via preliminare, è opportuno definire la nozione di consumatore elettronico.

La definizione dell’articolo 2 D.Lgs. n. 70/2003 ricomprende, infatti, utenti eterogenei «con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» accomunati esclusivamente dall'uso dello strumento telematico nello svolgimento dell'attività contrattuale posta in essere.

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Il consumatore elettronico

Con l'articolo 7 comma 2 del D.L. 1/2012, la tutela in materia di pratiche commerciali scorrette è stata estesa anche a favore delle micro imprese.

Le microimprese sono intese come entità, societào associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica anche titolo individuale o familiare occupando meno di 10 persone, ed aventi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore 2 milioni di euro.

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Il consumatore elettronico

Come professionista deve invece intendersi «qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivitàcommerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista».

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Il consumatore elettronico

Sviluppatosi nella prassi in assenza di una regolamentazione normativa, il commercio elettronico èun mezzo che proprio per la sua natura appare particolarmente esposto al rischio di atti dolosi ai danni degli utenti consumatori.

Basti pensare, ad esempio, al rischio della mancata consegna dei beni o servizi in caso di pagamento anticipato, ovvero al pericolo di intercettazione e di sottrazione dei fondi in caso di pagamento mediante strumenti elettronici.

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Obblighi preventivi di informazione

In caso di contrattazione per adesione, la normativa prevede a carico dei professionisti una serie di obblighi preventivi di informazione, non derogabili nei confronti dei consumatori, da adempiere «in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio» (art. 12 D.Lgs. n. 70/2003).

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Obblighi preventivi di informazione

Gli obblighi informativi imposti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 70/2003 sono rivolti a proteggere i consumatori, quali contraenti “deboli” rispetto al mondo dell'impresa e delle professioni, al fine di garantire loro la conoscenza o conoscibilità delle singole fasi della negoziazione, conclusione, archiviazione e accessibilità dei contratti. Le informazioni obbligatorie relative alla conclusione del contratto devono in particolare avere a oggetto:

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Obblighi preventivi di informazione

a. la descrizione delle varie fasi tecniche che dovranno essere seguite per giungere alla conclusione del contratto in via telematica (ciò al fine di ridurre la c.d.“disparità tecnologica” tra i contraenti, non essendo raro che chi naviga nel web non abbia una sufficiente capacità di comprensione della tecnologia che pur utilizza);

b. il modo nel quale il contratto, una volta concluso, sarà archiviato e le relative modalità mediante le quali sarà possibile accedervi per esaminarlo;

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Obblighi preventivi di informazione

c.gli specifici mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario del servizio per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d.gli eventuali codici di condotta ai quali aderisce il prestatoredel servizio e le modalità per potervi accedere in via telematica;e.le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; f.l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

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La fase di conclusione del contratto

Per quanto concerne la fase relativa alla conclusione del contratto telematico, l'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 70/2003 effettua uno specifico richiamo alla disciplina generale contenuta nel Codice civile. L'articolo in esame, infatti, espressamente stabilisce che: «Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica».

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La fase di conclusione del contratto

Il secondo comma, inoltre, impone al prestatore l'ulteriore obbligo (derogabile dalle parti solo nei contratti diversi da quelli con i consumatori) di accusare, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, «ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili».

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Il diritto di recesso

Il consumatore telematico che dovesse avere ripensamenti relativamente al proprio acquisto avrà la facoltà di esercitare, nelle modalità e tempistiche indicate dagli artt. 64 ss. del Codice del consumo, lo ius poenitendi.

Entro 10 giorni (ovvero 90 giorni in caso di inadempimento da parte del venditore dei propri obblighi informativi) dalla consegna della merce, il consumatore - salva la restituzione del bene a proprie spese - dovrà manifestare la propria volontà di recedere dal contratto dandone comunicazione tramite raccomandata a.r.

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Le pratiche commerciali scorrette nel commercio elettronico

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Le pratiche commerciali scorrette

L'articolo 20 del Codice del Consumo stabilisce che sono scorrette le pratiche contrarie alla diligenza professionale.

La diligenza professionale è intesa come il normale grado di specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori possono attendersi da un professionista nei loro confronti.

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Le pratiche commerciali scorrette

Le pratiche commerciali inoltre per essere scorrette devono essere «false o risultare idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del destinatario» (art. 20 Codice del Consumo) vale a dire idonee ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

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Le pratiche commerciali scorrette

L'indebito condizionamento consiste nello sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione. Non è ovviamente necessario che la pressione venga esercitata attraverso la forza fisica o la minaccia di ricorrervi, poiché è sufficiente ad integrare la fattispecie l'aver esercitato una pressione che ha limitato notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

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Le pratiche commerciali scorrette

Le pratiche scorrette sono state codificate dal legislatore nelle due fattispecie delle pratiche: a.ingannevoli e b.aggressive.

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Le pratiche ingannevoli

Le pratiche ingannevoli sono in generale quelle che contengono informazioni non corrispondenti al vero o, anche qualora risultino veritiere, idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno a piùelementi, come l’esistenza o la natura del prodotto, le sue caratteristiche, il prezzo, la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione.

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Le pratiche ingannevoli

Allo stesso modo, deve considerarsi ingannevole una pratica commerciale ti ingeneri confusione tra prodotti, marchi, denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, i ricompresa alla pubblicità comparativa illecita.

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Le pratiche ingannevoli

A loro volta, le pratiche ingannevoli possono essere tali o per azione o per omissione, a seconda che:

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Le pratiche ingannevoli

AZIONI

contengano informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, inducono (o sono idonee ad indurre) il consumatore medio in errore o a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

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Le pratiche ingannevoli

OMISSIONI

omettano informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e lo inducono (o sono idonee ad indurre) ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

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Le pratiche ingannevoli

Come si manifesta l'ingannevolezza da parte del professionista sì da determinare un comportamento che il consumatore non avrebbe altrimenti tenuto?

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Le pratiche ingannevoli

È necessaria una precisazione, e cioè che i criteri dettati dal legislatore sono obiettivi: non occorre che si sia verificato un danno effettivo, essendo sufficiente la sola possibilità o prospettiva di inganno a danno del consumatore affinché la pratica sia ingannevole.

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Le pratiche ingannevoli

Il Codice del Consumo prevede delle black lists, vale a dire degli insiemi di ipotesi pratiche che devono essere considerati in ogni caso scorrette e quindi vietate, a prescindere da ogni ultima valutazione nel merito.

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Le pratiche ingannevoli

Nel caso concreto qualora infatti la condotta in esame ricada in una delle black lists, l’accertamento della scorrettezza non èsubordinato alla verifica circa la contrarietàalla diligenza professionale o idoneità a falsare scelte del consumatore.

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Le pratiche ingannevoli

Si può sostenere che la casistica contenuta negli elenchi che danno vita alle black lists costituisca una sorta di presunzione assoluta di contrarietà ai criteri generali della disciplina a tutela dei consumatori.

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Le pratiche ingannevoli

La black list riguardante le pratiche ritenute in ogni caso ingannevoli comprende 21 ipotesi, tra cui si ricordano:

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Le pratiche ingannevoli

l'esibizione di un marchio di fiducia, di qualità o altro equivalente senza averne l'autorizzazione, la presentazione dei diritti conferiti ai consumatori ex lege come una caratteristica propria dell'offerta, l'affermazione falsa che le pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato,

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Le pratiche ingannevoli

la dichiarazione falsa che il prodotto saràdisponibile solo per un periodo molto limitato o a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato (per ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole), l'affermazione contraria al vero che il prodotto ha capacità terapeutiche.

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Le pratiche aggressive

E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

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Le pratiche aggressive

La conseguenza dell'aggressività è che il consumatore viene indotto - o potrebbe essere indotto stante l'idoneitàdella condotta - ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.L'aggressività può manifestarsi attraverso le molestie, la coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o l'indebito condizionamento.

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Le pratiche aggressive

Ma come valutare se il consumatore è vittima di una pratica aggressiva e si è verificata quindi una molestia, coercizione o un indebito condizionamento?

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Le pratiche aggressive

La presunzione di aggressività conclude il quadro normativo in tema di pratiche scorrette.Il professionista sarà, infatti, responsabile dell'illecito indipendentemente dalla necessità di fornire la prova dell'aggressività della condotta a danno del consumatore.

Si tratta di fattispecie molto frequenti dal punto di vista pratico posto che si riferiscono, per esempio, a:

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Le pratiche aggressive

• tutte le sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza;• esortazioni ai bambini o convincimenti ai genitori di acquistare i prodotti reclamizzati;• presunte vincite di premi per l'acquisto di un prodotto;• gratuità dell'offerta di un prodotto quando, in realtà, saranno caricati sul consumatore i costi di spedizione;• esibizione di un marchio di qualità non autorizzato o certificazioni non veritiere.

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Casi pratici

Con l'e-commerce, l’acquisto avviene al di fuori dei locali commerciali, vale a dire sul sito Internet del professionista, senza poter visionare il prodotto, senza che si possa conoscere e spesso senza neppure poter interloquire con il professionista, nella totale assenza quindi di un qualsivoglia rapporto fiduciario con evidente limitazione delle possibilità di comunicazione tra chi vende e chi acquista il bene oggetto della transazione.

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Casi pratici

A presidio della tutela del consumatore, il legislatore ha rafforzato le competenze dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (qui di seguito AGCM) giàpreviste in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.Sono state previste:• la procedibilità di ufficio;• l'intervento preventivo in via cautelare precisandone le procedure sì da rendere l'intervento sanzionatorio il piùpossibile rapido ed effettivo;• il raddoppio, rispetto al sistema attuale, dei limiti massimi dell'importo dovuto a titolo di sanzione per le condotte ritenute scorrette.

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Casi pratici

Pur alla luce della eterogeneità delle decisioni prese e tenuto conto delle peculiarità del settore, è interessante osservare come l'attenzione dell'autorità si sia concentrata in particolar modo su quattro fattispecie tipiche di comportamento scorretto.

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Casi pratici

1. Ingannevolezza delle informazioni sulle caratteristiche del bene servizio venduto, specie con riguardo al prezzo o all'esistenza di costi ulteriori rispetto a quelli pubblicizzati.

2. Insufficienza o scarsa trasparenza delle informazioni sulla disponibilità dei beni o servizi offerti.

3. Ingannevolezza delle informazioni sul processo ed eventuali ostacoli frapposti all'esercizio del relativo diritto.

4. Ingannevolezza delle informazioni sulla garanzia legale di conformità dovuta dai venditori.

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Casi pratici

Esamineremo ora alcuni casi sottoposti alla giurisdizione dell’AGCM, in modo da analizzare in concreto quali siano i comportamenti ritenuti scorretti dall’Autorità, anche se riguardanti settori di commercio diversi ed eterogenei.

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Casi pratici

In tale contesto l‘Autorità ha adottato un approccio particolarmente severo e rigoroso intervenendo indistintamente nei confronti di grandi e piccoli operatori, infliggendo loro sanzioni amministrative particolarmente rilevanti e, in tempi più recenti, facendo altresì uso di misure di oscuramento dei siti Internet ritenuti responsabili di condotte scorrette.

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Casi pratici

Tra i casi di maggior rilievo si segnala in particolare un procedimento relativo al pagamento di importi non dovuti per scaricare software disponibile in rete gratuitamente. La societàtitolare del sito Internet, attraverso cui è stata realizzata l’infrazione si è servita di un complesso meccanismo on-line per dirottare i consumatori sul proprio sito, traendo in inganno in merito alla natura onerosa anziché gratuita del servizio offerto.

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Casi pratici

In questo modo la società ha ingenerato in migliaia di consumatori la convinzione circa la gratuità del servizio, non consentendo loro di rendersi conto che stavano invece sottoscrivendo un abbonamento biennale. La società ha negato ai consumatori l'esercizio del diritto di recesso e anzi ha inviato a questi ultimi numerose pressanti richieste di pagamento minacciando azioni legali qualora i destinatari non avessero provveduto ad adempiere ai pagamenti richiesti.

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Casi pratici

Molti consumatori sono stati così indotti a a corrispondere quanto indebitamente richiesto dalla società, per il timore di incorrere in spese nettamente più significative. Nella valutazione del caso l'autoritàha accertato la sussistenza di tre distinte pratiche commerciali scorrette: sofisticate omissioni ingannevoli utilizzate dall’azienda professionista per indicizzare il proprio sito Internet nel motore di ricerca Google; l'omissione informativa sulla natura onerosa del servizio;

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Casi pratici

l'opposizione di ostacoli ingiustificati e indebiti all'esercizio del diritto di recesso e l’invio di ripetuti solleciti di pagamento ai consumatori successivamente alla loro avvenuta registrazione sul sito Internet.

L’AGCM ha comminato alla società una sanzione complessiva di un milione e mezzo di euro.

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Casi pratici

Di particolare interesse risultano una serie di procedimenti avviati nel 2011 nel settore delle agenzie di viaggio on line.In particolare tutte le società sono state sanzionate per aver promosso la propria offerta di voli, sistemazioni alberghiere, pacchetti volo più albergo fornendo informazioni incomplete ed ingannevoli mediante le indicazioni delle caratteristiche vantaggiose nella home page del sito.

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In sostanza, soltanto nella fase finale del processo di prenotazione il consumatore trovava una riepilogativa esposizione di tutte le componenti di costo delle transazioni, nonché un'informativa completa sul prezzo globale effettivo di servizi intermediati, prezzo la cui entità risultava sensibilmente superiore a quella pubblicizzata in home page.

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Casi pratici

Le condotte sopradescritte sono state sanzionate nel 2011 dall’AGCM con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 415.000 nei confronti di Expedia, Opodo ed Edreams.

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Casi pratici

Le condotte sopradescritte sono state sanzionate nel 2011 dall‘AGCM con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 415.000 nei confronti di Expedia, Opodo ed Edreams.

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Nel settore della moda, l’AGCM ha sanzionato la società Private Outlet S.r.l. per pratiche commerciali scorrette inibendo in via cautelare l’accesso ai siti web della società.

L’AGCM ha infatti ritenuto la società colpevole di aver diffuso mediante i propri siti web messaggi ingannevoli sulla disponibilità dei prodotti offerti e, conseguentemente, idonei a falsare il comportamento economico dei consumatori.

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Dalle lamentele dei consumatori emergeva che:

(i) i prodotti acquistati non erano stati consegnati, erano stati consegnati in ritardo o erano stati consegnati prodotti differenti rispetto a quelli offerti e conseguentemente acquistati;

(ii) nei casi in cui i prodotti non erano stati consegnati, la società non aveva restituito gli importi versati dai consumatori a titolo di corrispettivo;

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(iii) la società aveva ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori omettendo di rispondere alle email di reclamo e limitando l’attività del call center;

(iv) laddove i prodotti consegnati erano differenti rispetto a quelli acquistati, la società aveva ostacolato la loro sostituzione nonostante essi fossero coperti dalla garanzia legale di conformità.

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Il provvedimento dell’AGCM ha disposto che Private Outlet :

(i)sospendesse qualsiasi diffusione nel territorio italiano dei contenuti del proprio sito internet (in altre parole, dal territorio italiano non sarà piùpossibile visualizzare i contenuti del sito in questione);(ii) sostituisse i contenuti del sito internet con un avviso predisposto dall’AGCM, allegato allo stesso provvedimento;

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(iv) inviasse entro 10 giorni all’AGCM un’apposita relazione dichiarando di aver ottemperato al provvedimento di sospensione e indicando al contempo le misure adottate.

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La peculiarità del caso risiede nel fatto che per la prima volta l’AGCM, di intesa con la Guardia di Finanza, ha disposto di oscurare in via cautelare il sito Internet del professionista bloccando le commissioni provenienti da tutto il territorio nazionale.

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L’AGCM in seguito alla documentazione poi fornita da Private Outlet in cui la stessa dimostrava di aver adempiuto a quanto richiesto dall’Autorità, ha revocato il provvedimento di oscuramento del sito.

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Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati

Grazie per l'attenzionee arrivederci

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