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L’Ordine degli Ingegneri Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza della Provincia di Vicenza organizzano un incontro su SISTEMI DI MISURA E DI MONITORAGGIO ENERGETICO Venerdì 7 aprile 2017 ore 14:00 HOTEL VERGILIUS Via Carpaneda, 5 – Creazzo (VI) Con il contributo incondizionato di

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L’Ordine degli Ingegneri Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza della Provincia di Vicenza

organizzano un incontro su

SISTEMI DI MISURA E DI MONITORAGGIO ENERGETICO

Venerdì 7 aprile 2017 ore 14:00

HOTEL VERGILIUS Via Carpaneda, 5 – Creazzo (VI)

Con il contributo incondizionato di

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ing. Matteo Munari Legale rappresentante VITRE STUDIO Srl – Società di Ingegneria dal 2008

LEED AP Green Building Council USA dal 2009

Esperto gestione energia EGE SECEM FIRE dal 2013

Legale rappresentante ENERTEP Srl –Energy Service Company dal 2013

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I sistemi di monitoraggio nell’ambito del meccanismo dei TEE

NOZIONI BASE

TEP – Tonnellata equivalente di petrolio 1 tep = 107 kcal = 41,9 GJ 1000 smc = 0,825 TEP 1000 kWh di energia elettrica = 0,187 TEP

Il prodotto della combustione è l’anidride carbonica. Noi possiamo purificare il combustibile, eliminare i fumi prodotti, ma non potremmo mai eliminare l’anidride carbonica. 1 TEP Carbone produce 4 Ton di CO2

1 TEP Petrolio produce 3 Ton di CO2

1 TEP Metano produce 2,5 Ton di CO2

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TEE – TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA Il meccanismo in origine fu introdotto nel 2001 ma rimase inattuato fino alla sua riformulazione D.M. 20 luglio 2004 - “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art.9,c.1, del D.Lgs 79/1999”

D.Lgs 28/2011 – “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” Art. 29 (Certificati bianchi)

1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali relativi all’efficienza energetica; b) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi; c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall’articolo 30, comma 1; d) è raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell’intervento; e) sono individuate modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certificati; f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico. 2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale. 3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all’articolo 30 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi. EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 – “Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art.5, c.1, dei DM 20/07/2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei TEE”

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DM 28/12/2012 – “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” Art. 3 – Soggetti obbligati a) Distributori di energia elettrica con un numero di clienti finali > 50.000 a) Distributori di gas naturale con un numero di clienti finali > 50.000 Art. 4 – Obiettivi Nazionali 2014 – 6,2 Mtep di energia primaria 2015 – 6,6 Mtep di energia primaria 2016 – 7,6 Mtep di energia primaria Energia Elettrica (TEE tipo I) 2014 – 3,71 milioni di TEE 2015 – 4,26 milioni di TEE 2016 – 5,23 milioni di TEE Gas (TEE tipo II) 2014 – 3,04 milioni di TEE 2015 – 3,49 milioni di TEE 2016 – 4,28 milioni di TEE Art. 5 – Responsabilità gestionali del GSE GSE gestisce il meccanismo dei certificati bianchi ENEA e RSE supporto tecnico per la valutazione dei progetti Art. 12 – Approvazione nuove schede Da scheda 30E a scheda 47E

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IL MECCANISMO TEE TRE TIPOLOGIE DI PROGETTI STANDARD 20 TEE ANALITICI 40 TEE A CONSUNTIVO 60 TEE POSSONO ESSERE RAGGRUPPATI DIVERSI CLIENTI ED ANCHE DIVERSE SCHEDE AL FINE DI RAGGIUNGERE LA SOGLIA MINIMA INDICATA. ESCO, TRAMITE DIAGNOSI ENERGETICA, INDIVIDUA I POSSIBILI RISPARMI. NEL CASO DI PROGETTI STANDARD O ANALITICI GLI STESSI DEVONO ESSERE RENDICONTATI ENTRO 6 MESI DALLA LORO DATA DI ATTIVAZIONE NEL CASO DI PROGETTI A CONSUNTIVO DEVE ESSERE PRELIMINARMENTE PRESENTATO UNA PROPOSTA DI PROGETTO E PROGRAMMA DI MISURE (PPPM). UNA VOLTA APPROVATO LA PPPM INIZIA IL MONITORAGGIO E QUINDI LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI (RVC).

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ESCO STUPULA UN CONTRATTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE TEE CON UN CLIENTE ESCO PROVVEDE A DETERMINARE TECNICAMENTE IL PROGETTO DI RISPARMIO, AD ESEGUIRE LE MISURE ED I MONITORAGGI DEL CASO ED A PRESENTARE LA RICHIESTA DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE O LA PPPM SUL PORTALE EFFICIENZA ENERGETICA DEL GSE GSE ISTRUISCE LA PRATICA E LA ASSEGNA A RSE O ENEA PER LA VALUTAZIONE TECNICA RSE O ENEA POSSONO ENTRO 60 GIORNI:

- APPROVARE LA PRATICA - RICHIEDERE INTEGRAZIONI (TEMPO 30 GIORNI PER NUOVO INVIO) - PROPORRE IL RIGETTO (TEMPO 10 GIORNI PER CONTRODEDUZIONI)

IL FASCICOLO TORNA AL GSE, CHE IN CASO DI ISTRUTTORIA POSITIVA COMUNICA L’ACCOGLIMENTO DELLA RVC I TEE VENGONO AUTOMATICAMENTE CARICATI SUL REGISTRO GME IL MERCATO DEI TEE HA UNA SESSIONE A SETTIMANA (MARTEDI’ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00). NEL MERCATO SI INCONTRANO DOMANDA ED OFFERTA E VIENE FISSATO IL PREZZO DELLE TRANSAZIONI TRA OPERATORI. POSSIBILE ANCHE IL CONTRATTO DIRETTO BILATERALE OPPURE LA CESSIONE TOTALE DEL PROGETTO. ESCO SI VEDE ACCREDITATO IL 100% DELL’IMPORTO DELLA VENDITA SUL PROPRIO CONTO CORRENTE ESCO RESITUISCE AL CLIENTE L’IMPORTO CONTRATTUALMENTE PATTUITO. ESCO PUO’ AGIRE A PRIORI O A POSTERIORI. QUALORA IL PROGETTO SIA GIA’ REALIZZATO (STANDARD O ANLITICO) LA ESCO ENTRO I TEMPI PREFISSATI DALLE LINEE GUIDA PRESENTA LA RENDICONTAZIONE AL GSE. LA MAGGIORE CONOSCENZA DEL MECCANISMO, LA MATURAZIONE DEL MERCATO E SOPRATTUTTO LE DIAGNOSI ENERGETICHE OBBLIGATORIE DOVREBBERO PORTARE AD UN’ANALISI A PRIORI

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NUOVE LINEE GUIDA DECRETO 11.01.2017

G.U. n.78 DEL 03-04-2017

CONSUMO DI BASELINE VALORE MINIMO TRA IL CONSUMO ANTECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EFFICIENZA ED IL CONSUMO DI RIFERIMENTO CONSUMO DI RIFERIMENTO CONSUMO ATTRIBUIBILE ALL’INTERVENTO CON I SISTEMI E LE TECNOLOGIE CHE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO COSTITUISCONO LO STANDARD DI MERCATO SIA IN TERMINI TECNOLOGICI CHE NORMATIVI SOGGETTO PROPONENTE IL SOGGETTO PROPONENTE (IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’) E IL SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO (CHI SOSTIENE L’INVESTIMENTO) SONO RESPONSABILI IN SOLIDO PER TUTTI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL PRESENTE DECRETO CONTRATTO TIPO CONTRATTO PREDISPOSTO DAL GSE CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA SOGGETTO PROPONENTE E/O SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO E GSE

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Art. 4 – Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi Energia Elettrica (TEE tipo I) 2017 – 2,39 milioni di TEE 2018 – 2,49 milioni di TEE 2019 – 2,77 milioni di TEE 2020 – 3,17 milioni di TEE Gas (TEE tipo II) 2017 – 2,95 milioni di TEE 2018 – 3,08 milioni di TEE 2019 – 3,43 milioni di TEE 2020 – 3,92 milioni di TEE Art. 5 – Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti a) Soggetti obbligati b) Distributori dell’energia elettrica e del gas non soggetti ad obbligo c) soggetti in possesso della certificazione UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 o aziende ISO5001 Art. 9 – Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi a) Metodo a Consuntivo b) Metodo Standardizzato Entrambi in conformità ad un programma misure predisposto

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ALLEGATO 1 – METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI 1. METODO DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI A CONSUNTIVO PC IL METODO DI VALUTAZIONE A CONSUNTIVO (PC) QUANTIFICA IL RISPARMIO ENERGETICO ADDIZIONALE CONSEGUITO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA TRAMITE UNA MISURAZIONE PUNTUALE DELLE GRANDEZZE CARATTERISTICHE, SIA NELLA CONFIGURAZIONE EX ANTE SIA IN QUELLA POST INTERVENTO. SULLA BASE DELLA MISURAZIONE, SONO CERTIFICATI I RISPARMI DI ENERGIA PRIMARIA, IN CONFORMITA’ AL PC E AL PROGRAMMA DI MISURA APPROVATO DAL GSE. 2. METODO DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI STANDARDIZZATI PS IL METODO DI VALUTAZIONE STANDARDIZZATO QUANTIFICA IL RISPARMIO ENERGETICO ADDIZIONALE CONSEGUIBILE ATTRAVERSO PROGETTI PER CUI SIA DIMOSTRABILI LA RIPETITIVITA’ E LA NON CONVENIENZA ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI MISURATORI DEDICATI AI SINGOLI INTERVENTI. IL RISPARMIO CONSEGUIBILE DAL PS E’ RENDICONTATO SULLA BASE DELL’ALGORITMO DI CALCOLO E DELLA MISURA DIRETTA DI UN IDONEO CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO CHE CARATTERIZZANO IL PROGETTO E GLI INTERVENTI CHE LO COMPONGONO, SIA NELLA CONFIGURAZIONE EX ANTE SIA IN QUELLA POST INTERVENTO, IN CONFORMITA’ AD UN PROGRAMMA DI MISURA APPROVATO DAL GSE. PER DETERMINARE I CONSUMI DI BASELINE, DOVRANNO ESSERE CONSIDERATE LE MISURE DEI CONSUMI RELATIVE AD UN PERIODO PARI A 12 MESI PRECEDENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, CON FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO ALMENO GIORNALIERA. 6. DIMENSIONE MINIMA DEI PROGETTI I PS DEVONO AVERE GENERATO, NEL CORSO DEI PRIMI 12 MESI, UNA QUOTA DI RISPARMIO ADDIZIONALE NON INFERIORE A 5 TEP I PC DEVONO AVERE GENERATO, NEL CORSO DEI PRIMI 12 MESI, UNA QUOTA DI RISPARMIO ADDIZIONALE NON INFERIORE A 10 TEP

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ALLEGATO 2 MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI 1.1 ELENCO INTERVENTI (TABELLA 1) SETTORE INDUSTRIALE VITA UTILE DA 7 A 10 ANNI SETTORE RETI, SERVIZI, TRASPORTI VITA UTILE DA 7 A 10 ANNI SETTORE CIVILE VITA UTILE DA 7 A 10 ANNI MISURE COMPORTAMENTALI VITA UTILE DA 3 ANNI 1.3 IL SOGGETTO PROPONENTE PUO’ RICHIEDERE CHE, PER LA META’ DELLA VITA UTILE DEL PROGETTO, IL VOLUME DEI CERTIFICATI BIANCHI SIA MOLTIPLICATO PER IL COEFFICIENTE K1 = 1,2; IN TALI CASI PER LA RIMANENTE META’ DELLA VITA UTILE IL NUMERO DEI CERTIFICATI BIANCHI SARA’ MOLTIPLICATO PER K2=0,8 2.1 TIPO I – ENERGIA ELETTRICA TIPO II – GAS NATURALE TIPO III – ENERGIA PRIMARIA ESCLUSO SETTORE TRASPORTI TIPO IV – ENERGIA PRIMARIA NEL SETTORE TRASPORTI 2.2 1 TEE = 1 TEP

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DIAGNOSI ENERGETICHE D.LGS 102/2014

• REDAZIONE DI UN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI;

• RIQUALIFICAZIONE DEL 3% ANNUO DEL PARCO IMMOBILIARE DELLA P.A. CENTRALE;

• PROMOZIONE DEL GREEN PROCUREMENT E DELL’ALTA

PRESTAZIONE ENERGETICA PER OGNI BENE, SERVIZIO E IMMOBILE DELLA P.A.;

• INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI MINIMI PER I CONTRATTI EPC PER

LA PA;

• PROMOZIONE DELLE ESCO, DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI E DEGLI EPC;

• OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICHE OGNI 4 ANNI O SGE ISO

50001 PER GRANDI IMPRESE E PER LE IMPRESE ENERGIVORE;

• TARGET DI RISPARMIO DELL’1,5% ANNO CON SCHEMI OBBLIGATORI;

• SPINTA ALLO SMART METERING, OBBLIGO CONTATORI

INDIVIDUALI E ALLE FATTURAZIONI INFORMATIVE;

• ISTITUZIONE DI UN FONDO DI NATURA ROTATIVO PER INTERVENTI DI EE;

• INTRODUZIONE DI REGIMI DI QUALIFICAZIONE PER GLI

OPERATORI.

La direttiva EED verso il 2020

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COSA SONO LE GRANDI IMPRESE ? IMPRESE CON NUMERO DI DIPENDENTI > 250 E IMPRESE CON FATTURATO > 50 MILONI DI EURO O IMPRESE CON TOTALE DI BILANCIO ANNUO > 43 MILIONI DI EURO COSA SONO LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ? IMPRESE PER LE QUALI VALGANO LE CONDIZIONI DEL DM 05/04/2013 :

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INOLTRE:

• ATTIVITA’ NEL SETTORE MANIFATTURIERO CON CODICE ATECO DA 10.xx.xx A 33.xx.xx

• CONSEGNA MT

RIDUZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ELETTRICO:

A) IN MISURA PARI AL 15% PER LE IMPRESE ENERGIVORE CON INTENSITÀ DI COSTO

DELL’ENERGIA ELETTRICA COMPRESA TRA IL 2% E IL 6%;

B) IN MISURA PARI AL 30% PER LE IMPRESE ENERGIVORE CON INTENSITÀ DI COSTO

DELL’ENERGIA ELETTRICA COMPRESA TRA IL 6% E IL 10%;

C) IN MISURA PARI AL 45% PER LE IMPRESE ENERGIVORE CON INTENSITÀ DI COSTO

DELL’ENERGIA ELETTRICA COMPRESA TRA IL 10% E IL 15%;

D) IN MISURA PARI AL 60% PER LE IMPRESE ENERGIVORE CON INTENSITÀ DI COSTO

DELL’ENERGIA ELETTRICA COMPRESA SUPERIORE AL 15%;

COSA SUCCEDE PER LE AZIENDE MULTISITO ? SE IL SITO SUPERA LA SOGLIA DEI 10.000 TEP 100% SE IL SITO NON SUPERA I 100 TEP 0% DA 100 TEP A 10.000 TEP IN PERCENTUALE

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I CRITERI MINIMI SONO RAPPRESENTATI DALLE NORME UNI CEI EN 16247 – “DIAGNOSI ENERGETICHE” SEZIONE 1 – REQUISITI GENERALI – SETTEMBRE 2012 SEZIONE 2 – EDIFICI – AGOSTO 2014 SEZIONE 3 – PROCESSI – AGOSTO 2014 SEZIONE 4 – TRASPORTO – AGOSTO 2014

SEZIONE 3 – ALLEGATO B

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Monitoraggio energetico Futuro obbligo ai sensi del D.lgs. 102/14

Monitoraggio energetico: controllo costante e metodico dell'andamento dei consumi energetici attraverso l’installazione di contatori (di energia elettrica o di gas). Spesso il monitoraggio dei contatori viene gestito via software.

VANTAGGI:

• Avere consapevolezza dei consumi è il primo passo fondamentale per iniziare ad affrontare un progetto di efficienza energetica e un percorso di risparmio energetico.

• Definire e tracciare i progressi nel tempo delle performance energetiche legate agli interventi di efficientamento energetico effettuati è fondamentale al fine di verificare gli investimenti.

• Promuovere sostenibilità coinvolgendo l’azienda nel raggiungimento dei target di efficienza energetica garantisce un risparmio energetico.

• Definire i consumi e quindi i costi energetici per unità di prodotto e valutare come questi cambiano nel tempo.

• Permettere l’accesso a tipologie di incentivi come i Certificati Bianchi (emessi a fronte di un risparmio energetico).

• Individuare gli sprechi.

• Accorgersi per tempo se sono necessari interventi di manutenzione.

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Il 5 dicembre 2015 si è esaurito l’obbligo di diagnosi energetiche introdotto dal D.Lgs. 102/14 per le Grandi Imprese e per le energivore. L’obbligo è ciclico con cadenza quadriennale, la maggior parte dei soggetti dovrà ripetere la diagnosi nel 2019. L’adempimento sta avendo uno strascico di sanzioni per i soggetti obbligati che non hanno caricato la diagnosi nei termini stabiliti. Estratto dai «Chiarimenti in materia di Diagnosi energetiche», MISE maggio 2015:

«…Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di

stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori

dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna

unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.»

ENEA ha più volte chiarito che l’effettuazione delle diagnosi su soli dati documentali è stata accettata solo per la scadenza del 2015, mentre per le prossime scadenze si dovrà lavorare su reali misure dei consumi.

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1. SITI OBBLIGATI ALLA MISURA

1.1. Sono una parte dei soggetti obbligati alla realizzazione di una diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014.

1.2. Per anno di riferimento, nel seguito si intende l’anno n-1 rispetto all’anno n-simo di obbligo.

1.3.

a) Tutte le imprese mono sito che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore a 100 TEP.

b) Tutti i siti delle imprese multi sito che hanno un consumo nell’anno di riferimento maggiore di 10.000 TEP.

c) Nel caso di siti con consumi uguali o inferiori a 10.000 TEP nell’anno di riferimento si applica la clusterizzazione qui a fianco.

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1.4. Possono essere esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti per i quali i consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori alle 100 TEP.

1.5. Definito, per ogni scaglione, il numero di siti soggetti ad obbligo di misura, è facoltà del soggetto obbligato decidere su quale sito (per singola fascia) implementare il sistema di monitoraggio. Non è obbligatorio che si tratti dello stesso sito oggetto di DE nel 2015.

La clusterizzazione descritta è una proposta assolutamente non vincolante. Si lascia pertanto al redattore della diagnosi la possibilità di proporre una qualsiasi altra metodologia per la scelta dei siti da sottoporre a monitoraggio, purché rappresentativa della realtà produttiva dell’azienda.

E’ consigliabile inserire all’interno di ogni DE una sezione definita esplicitamente “piano di monitoraggio”, dove riportare le scelte fatte in merito, con giustificazione anche in termini di valutazione costi/benefici.

2. COSA MISURARE

2.1. L’obiettivo è monitorare i consumi divisi per macroattività processo produttivo, servizi ausiliari e servizi generali in modo da poter individuare benchmark. Dovranno essere quindi forniti anche dati “affidabili” sulla produzione nel periodo di riferimento.

2.3. Sono esclusi i vettori energetici il cui consumo totale incide per meno del 10% sul totale del consumo dei sito.

Si ricorda comunque che la somma dei vettori energetici eventualmente esclusi, non deve in ogni caso eccedere il 10% del consumo totale di sito.

2.4. In caso di impianti di autoproduzione presenti in sito, il vettore energetico in output all’impianto va a sommarsi all’eventuale quota acquistata del medesimo vettore energetico. In altre parole, per ogni vettore energetico, si deve valutare il fabbisogno totale presso il sito.

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3. LIVELLO DI COPERTURA DEI DATI MISURATI

3.1. Livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati, rispetto al totale dei consumi, decrescenti in funzione del consumo totale dell’impianto.

4. TERMINI PER L’ADEMPIMENTO

4.1. I siti soggetti a DE nel 2015 devono rispettare le % di cui sopra in occasione della presentazione della DE nel 2019

4.2. I siti che risultano essere soggetti, per la prima volta, all’obbligo di DE nel corso dell’anno n (e che sono quindi risultati Grande Impresa per gli anni n-1 e n-2) devono possedere un sistema di monitoraggio che consenta di rispettare le % sopra che risulti attivo dal 01/01/n+3.

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5. MODALITÁ DI MISURAZIONE

5.1. Le misure potranno essere effettuate adottando le seguenti metodologie:

a. Campagne di misura: la durata della campagna di misura dovrà essere scelta in modo

rappresentativo) rispetto alla tipologia di processo dell’impianto (es: impianti stagionali). La campagna di misura dovrà essere effettuata durante l’anno solare precedente rispetto all’anno di obbligo della realizzazione della diagnosi energetica;

b. Nel caso di installazione “permanente” di strumentazione di misura, è opportuno adottare come riferimento l’anno solare precedente rispetto all’anno d’obbligo della realizzazione della diagnosi energetica.

5.2. Sono ammessi sia misuratori esistenti, sia nuovi misuratori (manuali, in remoto, con software di monitoraggio con funzioni di memorizzazione e presentazione delle misure stesse).

5.3. Le misure devono essere conformi agli standard nazionali ed internazionali di riferimento (ISO, UNI, Protocollo IPMVP etc etc).

5.4. Nel caso di misure indirette è fatta salva la possibilità di adoperare metodologie di calcolo ampiamente consolidate presenti nella letteratura tecnica corrente.