Convegno FIRE Certificati Bianchi - Roma 12.04.2016

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1 © Rödl & Partner 11.03.2013 Insieme per crescere Conferenza FIRE “Certificati Bianchi: Titoli di Efficienza Energetica a portata di mano” Roma Centro Congressi Roma Eventi 12 Aprile 2016 Le principali criticità dei progetti a consuntivo, i rimedi e la mitigazione del rischio Avv. Svenja Bartels, Avv. Giorgio Castorina

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1 © Rödl & Partner 11.03.2013

Insieme per crescere

Conferenza FIRE “Certificati Bianchi: Titoli di Efficienza Energetica a portata di mano”

Roma Centro Congressi Roma Eventi

– 12 Aprile 2016

Le principali criticità dei progetti a consuntivo,

i rimedi e la mitigazione del rischio

Avv. Svenja Bartels, Avv. Giorgio Castorina

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Rödl & Partner nel mondo

Rödl & Partner è stato fondato a Norimberga nel 1977 dal Dr. Bernd Rödl ed oggi è il più grande studio

interdisciplinare di origine tedesca capace di riunire in un'unica struttura internazionale di circa 3.500

collaboratori le competenze di avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro.

Rödl & Partner, attualmente presente con 24 uffici in Germania e 91 filiali in 40 Paesi del mondo, è in

grado di offrire una consulenza professionale qualificata in tutte le principali lingue.

L’internazionalizzazione dell’attività, iniziata alla fine degli anni ’80, si è sviluppata sulla base di una

profonda e diretta conoscenza delle realtà economiche e giuridiche locali, requisito fondamentale per il

successo di uno studio internazionale.

Oltre che nei principali paesi europei, Rödl & Partner è presente negli Stati Uniti d’America, in Brasile, in

sud Africa, in Medio ed Estremo Oriente.

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Rödl & Partner nel mondo

Austria ▪ Bielorussia ▪ Bosnia Brasile ▪ Bulgaria ▪ Cina Croazia ▪ Emirati Arabi Uniti Estonia ▪ Federazione

Russa Francia ▪ Georgia ▪ Germania Hong Kong ▪ India ▪ Indonesia Italy ▪ Kazakistan ▪ Lettonia Lituania ▪

Messico ▪ Moldavia Polonia ▪ Regno Unito Repubblica Ceca Slovacchia Romania ▪ Singapore ▪ Slovenia

Spagna ▪ Stati Uniti ▪ Sud Africa Svezia ▪ Svizzera ▪ Tailandia Turchia Ucraina ▪ Ungheria ▪ Vietnam

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Rödl a Padova

le attività della divisione energy & real estate

Rödl & Partner è stato uno dei primi studi europei a costituire un team di professionisti dedicati ad investimenti nelle energie rinnovabili e tradizionali, oltre che nell’efficienza energetica, con l’obiettivo di assistere operatori industriali e finanziari in tutte le fasi dei progetti.

Sviluppo di progetti infrastrutture energetiche, contrattualistica di progetto, attività di Due Diligence, accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas;

Power Generation and Transmission

Compravendita di progetti, di impianti e infrastrutture e di partecipazioni societarie;

Mergers and Acquisitions

Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, redazione di contratti di facilitazione finanziaria, assistenza a fondi di investimento, banche ed investitori;

Infrastructure and Project Finance

Trading energetico sulle borse dell’energia, negoziazioni OTC, contrattualistica per trading fisico e virtuale,

Trading and Capital Markets

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Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per questioni di diritto urbanistico, dell’ambiente e dell’energia, nonché in sede arbitrale

Energy Litigation and Arbitration

Consulenza su questioni regolatorie e relative all’ottenimento di incentivi statali e europei, assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di compliance 231

Investigations and Regulatory Compliance

Consulenza per l’ottenimento di finanziamenti statali ed europei, strutturazione di PPP e finanziamenti agevolati tramite strutture europee e banche private

Energy Finance

Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC, consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis

Energy Efficiency

Internazionalizzazione di imprese sia in Europa che in Paesi extraeuropei, con focus particolare su Africa, Sud e Centro America, Medio-Oriente e Paesi del Golfo

International Projects

Rödl a Padova

le attività della divisione energy & real estate

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Agenda

02

Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo

03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM

Il procedimento di approvazione della PPPM

04 I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti

01

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I poteri del GSE

Il D.M. 28.12.2012 ha sancito il passaggio al GSE della gestione del meccanismo

dei CB

Art. 2 – LA GESTIONE DEL MECCANISMO

L’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi è trasferita al

GSE

Art. 6 – LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il GSE, con il supporto dell’ENEA svolge la valutazione e la certificazione dei

risparmi ed emette il parere sulle PPPM

Art. 14 – I CONTROLLI

Il GSE (con il supporto di ENEA ) svolge le attività di controllo per la verifica

della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti

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In particolare: la valutazione dei progetti a consuntivo

L’art. 6 delle Linee Guida AEEGSI EEN elenca i contenuti minimi di una proposta di progetto:

• Indicazione soggetto titolare del progetto

• descrizione del progetto e dell’intervento, riferimento alla categoria prevalente

(industriale, civile, terziario etc..) e indicazione del sito

• descrizione del programma di misura dei risparmi lordi con descrizione della

strumentazione e delle modalità di misura dei risparmi stessi (depurati dei fattori esterni

all’intervento)

• risparmio previsto e descrizione delle modalità per il calcolo del risparmio netto integrale

con specifica indicazione dei coefficienti di addizionalità e durabilità

• descrizione della documentazione che si trasmette (vedi art. 13,5) e che si conserva per

gli eventuali successivi controlli (vedi art. 14)

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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: le

dichiarazioni liberatorie

­ di essere nella disponibilità del sito presso cui si realizza l’intervento

­ Di essere a conoscenza che la ESCo proponente ha richiesto per il progetto i

CB e del divieto di cumulo degli stessi con altre forme di incentivi a carico del

tariffe di energia elettrica e gas

­ di impegnarsi a non richiedere per il medesimo progetto altre forme di

incentivazioni statali.

­ Il GSE considera come unico responsabile del progetto il

Proponente, il quale assume tutte le responsabilità del

progetto, dichiara la veridicità dei dati e delle informazioni

­ I clienti partecipanti non assumono alcuna responsabilità

verso il GSE

Nonostante nessuna disposizione imponga un coinvolgimento del cliente

partecipante, il GSE suggerisce (vedi FAQ sito web) che all’atto della

presentazione della richiesta il soggetto titolare ottenga dal cliente partecipante

una dichiarazione con cui egli dichiara

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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il calcolo del

«risparmio»

Tra le motivazioni di diniego maggiormente ricorrenti vi è la paventata

riconducibilità di un intervento a un concetto di “risparmio energetico” (evitare

sprechi) piuttosto che di “efficientamento energetico” (vedi, ad esempio,

intervento che recuperano il vapore disperso da una caldaia, intervento che viene

considerato una riduzione di spreco piuttosto che una riduzione di consumi)

Tale motivazione, tuttavia, non sembra trovare alcun fondamento normativo, dal

momento che funzione dei certificati bianchi è quella di incentivare gli interventi

che mirano alla riduzione dei consumi di energia primaria (inter alia art. 4

comma 3 D.M. 28.12.2012)

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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di

prima attivazione

Art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012: dal 1.1.2014 hanno accesso al sistema dei

certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di

realizzazione

Acquisisce rilevanza la cd. «data di prima attivazione» che

deve necessariamente essere successiva alla presentazione

della PPPM

DATA DI PRIMA ATTIVAZIONE vs. DATA DI AVVIO DEL PROGETTO

prima data nella quale almeno

uno dei clienti partecipanti,

grazie alla realizzazione del

progetto stesso, inizia a

beneficiare di risparmi energetici

la data in cui il progetto ha

raggiunto la dimensione minima

di cui all’art. 10 della Delibera

AEEGSI

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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di

prima attivazione

La normativa applicabile fornisce una definizione «aperta» di data di prima

attivazione, limitandosi a elencare alcuni casi a titolo esemplificativo (art. 1: «(…) a

titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio

commerciale o con la data di collaudo per impianti termici ed elettrici»)

Tale carenza di definizione non è colmata dal documento di

chiarimenti dell’AEEGSI (peraltro richiamato all’interno del sito

web GSE), che fornisce una serie di eventi cui ricondurre la data di

prima attivazione, che non possono essere considerati

esaustivi/tassativi.

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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: la data di

prima attivazione

«(…) la data in cui si può considerare realizzato l’intervento, in cui cioè

sia stata ultimata l’installazione impiantistica coinvolta, e questa sia

stata avviata, sia regolarmente funzionante e abbia iniziato a produrre

risparmi (…)»

Guida operativa ENEA Par. 1.3.2.3

Questione: che valore ha la guida Enea?

Bisogna tenere presente che il D.M. 28.12.2012, oltre ad affidare a ENEA

importanti ruoli di affiancamento al GSE, all’art. 15 ha previsto che la stessa

fosse tenuta a predisporre «con cadenza biennale, guide operative per

promuovere l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo»,

attribuendo quindi un ruolo interpretativo rispetto alle disposizioni del D.M. e

delle linee guida AEEGSI

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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il coefficiente

di addizionalità

Trattasi probabilmente dell’elemento maggiormente incerto nell’approvazione di un

progetto, dal momento che ampia è la discrezionalità del GSE nel valutare

l’addizionalità di un intervento. Esso è definito come «rapporto tra il valore del

risparmio netto e il valore del risparmio lordo» di un intervento.

risparmio lordo differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la

realizzazione di un progetto, previa normalizzazione delle condizioni esterne

risparmio netto risparmio lordo depurato dei risparmi energetici non addizionali,

cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche

in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica,

normativa e del mercato

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Principali problematiche all’atto dell’approvazione: il coefficiente

di addizionalità

Ancora una volta, la Guida ENEA fornisce qualche utile spunto, non sufficiente

tuttavia a coprire la casistica che può presentarsi

«Per la valutazione delle non-addizionalità va assunta una situazione ante-intervento

di riferimento – la baseline– come scenario impiantistico rappresentativo di una

situazione ‘media’ di mercato».

­ Data l’eterogeneità delle casistiche, specie a livello

industriale, non sempre è possibile individuare una media di

mercato certa e oggettiva

­ Il coefficiente è liberamente determinabile dal proponente

­ Al fine di valutare l’addizionalità, il GSE fa anche valutazioni

sulla «convenienza economica» dell’intervento, escludendo

dai CB quegli interventi in cui il solo risparmio energetico

derivante è sufficiente a coprire il loro costo di realizzazione

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Criticità riscontrate frequentemente nella prassi

Coordinamento tra gli interventi inseriti in una PPPM (data di prima attivazione)

Mancanza di una disciplina del ravvedimento operoso

Impossibilità di sostituire interventi viziati per salvare il Progetto

Mancanza di una disciplina sanzionatoria ad hoc

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Agenda

02

03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM

Il procedimento di approvazione della PPPM

04 I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti

01

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In particolare: la valutazione dei progetti a consuntivo

(D.M. 28.12.2012, art. 6)

Parere definitivo del GSE

Entro 45 giorni dalla ricezione delle integrazioni

Se necessarie modifiche al progetto o integrazioni

Termine sospeso

GSE esprime parere in merito alla PPPM

Entro 60 giorni dalla ricezione della PPPM

In caso di mancata risposta del GSE entro i termini su indicati, la PPPM si

ha per approvata (cd. silenzio-assenso)

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Il procedimento: la richiesta di integrazioni

Il GSE normalmente, prima di emettere un provvedimento di rigetto, invita il

proponente a fornire osservazioni

Il termine di approvazione è così sospeso, fino alla ricezione delle integrazioni da

parte del proponente

Normalmente il GSE attribuisce al proponente un termine di 10-15 giorni per far

pervenire le osservazioni. Si tratta evidentemente di un termine ordinatorio

(come quello conseguente al preavviso di rigetto). E’ tuttavia opportuno, prima che

lo stesso spiri, richiedere una proroga motivata al GSE a mezzo PEC

Dal momento che le osservazioni vengono acquisite agli atti del procedimento, è

necessario ponderare bene il loro contenuto, onde evitare di compromettere

possibilità di impugnazione dell’eventuale successivo provvedimento di rigetto

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Il procedimento: il preavviso di rigetto

Il GSE, in qualità di soggetto pubblico, è sottoposto alle norme sul procedimento

amministrativo di cui alla Legge 241/90

Per tale ragione, prima di emettere un provvedimento negativo, è tenuto ex art.

10-bis l. cit. a comunicare al proponente i motivi che ostano all’accoglimento della

domanda (cd. preavviso di rigetto), concedendogli un termine di 10 giorni per la

presentazione di osservazioni

L’eventuale successivo provvedimento di rigetto dovrebbe contenere

tutti e solo i motivi che erano stati oggetto del preavviso.

Un’eventuale difformità potrebbe fondare l’impugnazione del

provvedimento per vizi formali (vedi però art. 21-octies sulla

prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento)

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In caso di preavviso di rigetto: cosa fare e cosa evitare

Fornire entro i termini le osservazioni o,

eventualmente, chiedere tempestiva proroga

Ponderare la qualità e quantità di informazioni

da dare, così da non fornire ulteriori spunti per

il rigetto

Respingere puntualmente ogni motivazione

addotta dal GSE, al fine di non incorrere in

acquiescenza

Fornire idonea documentazione a sostegno

delle osservazioni presentate

Evitare di incorrere nella decorrenza dei

termini per l’impugnazione

Evitare di fornire informazioni non dovute

sulla base delle ordinarie regole relative

all’onere probatorio

Evitare di accettare ogni indicazione fornita

dal GSE, anche mediante accordi orali/scritti

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22 © Rödl & Partner 12.04.2016

Agenda

02

Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo

03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM

Il procedimento di approvazione della PPPM

04 I rapporti tra privati: ESCo vs. Clienti partecipanti

01

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23 © Rödl & Partner 12.04.2016

L’approvazione della PPPM e la precarietà del provvedimento

L’approvazione della PPPM può essere tacita (silenzio

assenso), ovvero espressa attraverso un formale

provvedimento positivo da parte del GSE

tuttavia...NEVER SAY NEVER...

Le principali minacce alla stabilità di un progetto approvato:

Revoca di una PPPM già approvata mediante i poteri di

annullamento in autotutela

Revoca di una PPPM già approvata all’esito dell’attività di

controllo da parte del GSE

Rigetto di una RVC relativamente ad una PPPM già approvata

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L’annullamento in autotutela

I poteri di annullamento in autotutela sono sorretti da alcuni principi generali che

regolano l’azione amministrativa

L’annullamento di un atto da parte della PA è sorretto dal principio per il quale

ogni atto o provvedimento della PA deve tendere alla realizzazione di un

interesse pubblico

L’interesse pubblico deve permanere durante tutta la vigenza dell’atto

amministrativo

Per tale ragione, la legge consente alla PA di annullare d’ufficio un

provvedimento già emanato, laddove la stessa ritenga che sussistano

profili di illegittimità

L’annullamento comporta l’eliminazione degli effetti del provvedimento

ex tunc, quindi fin dalla sua emanazione

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L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di

cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2 (i.e. i casi di vizi formali), può essere

annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine

ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi

in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 (i.e. silenzio assenso),

e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha

emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

La legge 124/2015, nell’intento di dare maggiore stabilità ai provvedimenti della PA

ha riscritto in parte l’art. 21-nonies, disciplinante i poteri di annullamento d’ufficio

dell’Amministrazione

(in colore viola le parti introdotte dalla novella)

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26 © Rödl & Partner 12.04.2016

L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies

L’illegittimità di un provvedimento ai sensi dell’art.

21-octies (i.e. violazione di legge, eccesso di potere,

incompetenza)

La presenza di un interesse pubblico superiore

all’interesse particolare del destinatario e dei

controinteressati

Il rispetto di un termine ragionevole e, comunque,

non superiore ai 18 mesi

L’annullamento non può essere

conseguente a mere ragioni di

opportunità

Vedi però il nuovo comma 2-bis, per il

quale un provvedimento emesso in

conseguenza di false rappresentazioni

o di dichiarazioni sostitutive false o

mendaci per effetto di condotte

costituenti reato non è soggetto al

termine di 18 mesi

Secondo la giurisprudenza, la PA è

tenuta a mitigare l’interesse al ripristino

della legalità con l’affidamento del

destinatario

In base alla disciplina aggiornata, quindi, i requisiti che devono sussistere per

l’annullamento d’ufficio sono:

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27 © Rödl & Partner 12.04.2016

L’annullamento in autotutela – Le conseguenze

Dal momento che l’annullamento d’ufficio ha effetti ex tunc, lo stesso ha

ripercussione sui titoli già emessi. In particolare, il GSE, provvederà a:

Annullare tutti i CB riconosciuti sulla base delle PPPM e RVC revocate;

Laddove tali CB siano già stati venduti dal proponente, richiedere la

restituzione dell’equivalente economico dei CB (valorizzato al prezzo

medio di mercato)

Inoltre, dovessero essere accertate irregolarità nell’esecuzione del progetto,

anche le disposizioni in tema di sanzioni sarebbero applicabili alla ESCo

(vedi infra).

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28 © Rödl & Partner 12.04.2016

Controlli e sanzioni del GSE

L’art. 14 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, impone un coordinamento delle

discipline previste dalla Delibera AEEGSI EEN 9/11, il D.M. 28/2011 e la Legge 481/95

Controllo

• Corretta esecuzione tecnica e documentale

Sanzioni

• Annullamento titoli

• Misure art. 23 D.lgs. 28/11

Segnalazioni

• Sanzioni di altre Autorità Pubbliche

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29 © Rödl & Partner 12.04.2016

I poteri sanzionatori del GSE

POTERI: in caso vengano riscontrate modalità di esecuzione non regolari o non conformi

al progetto, che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli incentivi il GSE provvede a:

ANNULLARE I CERTIFICATI

IMPUTABILI ALL’IRREGOLARITÀ

APPLICARE LE MISURE DI CUI

ALL’ART. 23.3 DEL D.LGS. 28/2011

Recupero delle somme

indebitamente percepite

Inibizione decennale dal percepimento di

incentivi

Ritiro dei certificati

Restituzione dell’equivalente in denaro

dei CB annullato

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30 © Rödl & Partner 12.04.2016

La segnalazione alle Autorità

L’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012 prevede altresì la segnalazione alle Autorità per le

eventuali sanzioni ex art. 42 D.Lgs. 28/2011

Segnalazione alla AEEGSI

Ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481/95, l’Autorità irroga sanzioni

amministrative pecuniarie e in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di

sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente

la sospensione o la decadenza della concessione

Segnalazioni alle autorità giudiziaria

Fattispecie di reato ipotizzabili:

- Truffa (art. 640 c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

- Falsità ideologica (art. 480 c.p.)

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31 © Rödl & Partner 12.04.2016

Annullamento in autotutela o rigetto PPPM

RICORSO TAR RICORSO STR. PDR

Competenza Tar Lazio Consiglio di Stato + TAR (se

trasposto)

Termine 60 giorni 120 giorni

Istanza cautelare Si, se danno grave e irreparabile

Contributo unificato 650 Euro

Situazione giuridica

tutelata Diritti soggettivi e interessi legittimi

Requisiti Per motivi di legittimità o di merito Provvedimento definitivo

Solo per motivi di legittimità

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32 © Rödl & Partner 12.04.2016

Agenda

02

Le principali problematiche relative ai progetti a consuntivo

03 La precarietà del provvedimento di approvazione della PPPM

Il procedimento di approvazione della PPPM

04 I rapporti tra privati: ESCo vs. clienti partecipanti

01

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33 © Rödl & Partner 12.04.2016

I rischi dei rapporti mediati ESCo/contractor/clienti finali

Sovente il meccanismo per il reperimento di interventi da valorizzare si fonda su un

rapporto a tre

Contractor

Cliente partecipante

ESCo Contratto per reperimento interventi che generano CB,

accordo su riparto del ricavato da valorizzazione CB

Contratto per realizzazione intervento che include

clausola regolante la valorizzazione dei CB generati

Nessun rapporto

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34 © Rödl & Partner 12.04.2016

Oneri di diligenza in capo alla ESCo

La ESCo spesso non ha operato l’intervento e non ha il controllo sull’intervento per

tutto il periodo di vita tecnica e di percepimento dei Certificati Bianchi, ma

ciononostante:

• Risponde della corretta preparazione esecuzione e valutazione

• Risponde della veridicità e completezza delle informazioni

• Deve ottenere le autorizzazioni e i permessi richiesti

• Deve assicurare la conformità tecnica

La ESCo è inoltre chiamata a garantire vs gli Enti:

• La veridicità dei dati

• L’assenza di ulteriori incentivi richiesti

• Il possesso della documentazione

• L’accesso al sito

Non esiste una regolamentazione del rapporto tra la ESCo e il cliente finale o l’installatore.

IMPORTANZA DI UN CONTRATTO CON I

SOGGETTI COINVOLTI IN CUI SI

RIPARTISCONO ONERI E RESPONSABILITÀ

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35 © Rödl & Partner 12.04.2016

Problematiche dei cedenti dei progetti

Nel trasferire la titolarità dei Progetti il subentrante si impegna ad assumere i diritti e gli

obblighi esistenti in capo al soggetto cedente nei confronti del GSE.

Spesso i Progetti sono ceduti dalle ESCo ai distributori/soggetti obbligati

La ESCo si espone pertanto all’azione civile di rivalsa per eventuali danni che dovessero derivare al terzo

cessionario, comprese eventuali multe dell’AEEGSI, sanzioni penali, etc…

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36 © Rödl & Partner 12.04.2016

Rapporti tra la ESCo e un cliente partecipante

In caso di non approvazione di un progetto o di successiva revoca, il

cliente partecipante ha diritto a richiedere il risarcimento alla ESCO?

Naturalmente non esiste una risposta univoca, essendo necessario verificare le specifiche

disposizioni contrattuali in tema di

allocazione dei rischi, ad esempio prevedendo la ripartizione dell’alea di non ottenimento

dell’incentivo

limitazioni della responsabilità, ad esempio prevedendo la limitazione qualitativa (danno

emergente, lucro cessante) o quantitiva del risarcimento del danno

Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave da parte della ESCo, l’art. 1229 cod. civ. rende nulla

l’eventuale clausola di limitazione della responsabilità

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Rapporti tra la ESCo e un cliente partecipante

In caso di ritiro dei CB o di restituzione dell’equivalente economico a

seguito di annullamento/revoca/sanzioni, la ESCo può chiedere la

restituzione di quanto corrisposto al cliente partecipante?

L’azione del GSE, in caso di richiesta restitutoria sull’equivalente in denaro, potrebbe

configurarsi quale ripetizione dell’inebito ex art. 2033.

Anche i pagamenti effettuati dalla ESCo al cliente partecipante, tuttavia, possono

configurarsi quale indebito oggettivo (prescrizione decennale)

La ESCo, pertanto, in un eventuale giudizio intentato dal GSE, potrebbe chiamare in causa

il cliente partecipante al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte

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I rimedi contrattuali

Al fine di limitare gli effetti negativi delle criticità, è opportuno regolare contrattualmente

(eventualmente anche mediante la costituzione di idonee garanzie) tutti i rapporti della filiera,

ripartendo gli obblighi a seconda del ruolo/la partecipazione al progetto. In modo tale che

eventuali problemi non siano riconducibili alla colpa o al dolo di questa -> prova della buona

fede della ESCo

GARANZIE CLIENTI FINALI O INSTALLATORI ATTI DI PREVENZIONE ESCo

• Responsabilità legate alla richiesta di

ulteriori incentivi

• Mancata produzione documentale richiesta

• Mancato consenso all’accesso al sito

• Veridicità e correttezza delle informazioni

rilasciate

• Prova titolo reale da proprietario

• Manipolazione della configurazione

impiantistica

• Contrattualizzare tutti I rapporti

con la filiera

• Garanzie

• Formazione personale

• Controllo documentazione

• Eventuale 231

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“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.

Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di

squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.

“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal maggio 2011, Rödl

& Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana

incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.

Contacts

Svenja Bartels

Rechtsanwältin (Avv.)

Partner

Rödl & Partner Padova

Via Rismondo 2/E

35131 Padova

Tel. +39 (049) 80469.11

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Giorgio Castorina

Avvocato

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