Sintesi degli adempimenti

1
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 9-4-2008, N. 81) Il presente documento contiene indicazioni “di massima” in merito agli obblighi da assolvere da parte di associazioni / società sportive dilettantistiche in cui operano in modo organizzato più soggetti per il raggiungimento del fine sociale, a prescindere che tale attività sia svolta presso la sede sociale / impianti di allenamento di terzi per i quali ci si configura come semplici “utilizzatori”, o altri luoghi. In base alla normativa vigente, anche a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2008, la effettuazione di prestazioni nei sopra citati luoghi non deve recare danni alla salute e devono essere minimizzati i rischi associati all’attività svolta, sia che gli operatori agiscano a puro titolo volontaristico, che dietro remunerazione a diverso titolo (lavoro subordinato, collaborazione a progetto, collaborazione occasionale, collaborazione remunerata a mezzo di compensi/rimborsi spese forfetari ex Legge n. 133/1999). L’obiettivo di cui sopra viene raggiunto attraverso quattro misure principali: 1) valutazione dei rischi e redazione del documento valutazione dei rischi (DVR); 2) messa in sicurezza dei suddetti luoghi (impiantistica, arredi, video-terminali, dotazioni antincendio quali estintori ed idranti, cassette di pronto soccorso …); 3) gestione manutenzione della sicurezza (mantenimento, controllo delle scadenze, revisione delle valutazioni…); 4) formazione ed informazione dei suddetti operatori. A titolo meramente esemplificativo, segue un breve riassunto degli obblighi ai quali si deve ottemperare:. Redazione DVR. La redazione del documento di valutazione deve prevedere tutti i rischi diretti / indiretti e/o indotti connessi all’attività sociale. Tale valutazione deve ricomprendere una analisi delle strutture e dei luoghi ove si svolge l’attività sociale e la valutazione dell’idoneità all’esercizio dell’attività sociale. Per effettuare una corretta valutazione è necessario provvedere alla raccolta di informazioni relative all’attività svolta ed alle modalità della stessa. Dalle informazioni raccolte è poi possibile procedere con una analisi più approfondita se si rende necessario in relazione alle dimensioni della struttura sociale, o in alternativa procedere alla redazione di una autocertificazione per la valutazione dei rischi. L’autocertificazione deve sempre essere supportata da documenti attestanti i metodi ed i criteri di valutazione adottati. Formazione ed informazione degli operatori Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Presidente dell’Associazione, “datore di lavoro” in quanto soggetto avente potere decisionale di spesa, qualora intenda svolgere direttamente i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per il RSPP deve frequentare apposito corso in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. In alternativa è possibile delegare l’incarico a soggetto esterno con specifica qualifica. Addetti antincendio e primo soccorso. Occorre formare ed informare una o più persone operanti nei suddetti luoghi (es. addetti alla segreteria presso le sedi, manutentori negli impianti …) in materia di emergenza antincendio e di primo soccorso attraverso la frequenza di appositi corsi.

Transcript of Sintesi degli adempimenti

Page 1: Sintesi degli adempimenti

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 9-4-2008, N. 81)

Il presente documento contiene indicazioni “di massima” in merito agli obblighi da assolvere da parte di associazioni / società sportive dilettantistiche in cui operano in modo organizzato più soggetti per il raggiungimento del fine sociale, a prescindere che tale attività sia svolta presso la sede sociale / impianti di allenamento di terzi per i quali ci si configura come semplici “utilizzatori”, o altri luoghi. In base alla normativa vigente, anche a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2008, la effettuazione di prestazioni nei sopra citati luoghi non deve recare danni alla salute e devono essere minimizzati i rischi associati all’attività svolta, sia che gli operatori agiscano a puro titolo volontaristico, che dietro remunerazione a diverso titolo (lavoro subordinato, collaborazione a progetto, collaborazione occasionale, collaborazione remunerata a mezzo di compensi/rimborsi spese forfetari ex Legge n. 133/1999). L’obiettivo di cui sopra viene raggiunto attraverso quattro misure principali:

1) valutazione dei rischi e redazione del documento valutazione dei rischi (DVR); 2) messa in sicurezza dei suddetti luoghi (impiantistica, arredi, video-terminali, dotazioni

antincendio quali estintori ed idranti, cassette di pronto soccorso …); 3) gestione manutenzione della sicurezza (mantenimento, controllo delle scadenze,

revisione delle valutazioni…); 4) formazione ed informazione dei suddetti operatori.

A titolo meramente esemplificativo, segue un breve riassunto degli obblighi ai quali si deve ottemperare:.

Redazione DVR. La redazione del documento di valutazione deve prevedere tutti i rischi diretti / indiretti e/o indotti connessi all’attività sociale. Tale valutazione deve ricomprendere una analisi delle strutture e dei luoghi ove si svolge l’attività sociale e la valutazione dell’idoneità all’esercizio dell’attività sociale. Per effettuare una corretta valutazione è necessario provvedere alla raccolta di informazioni relative all’attività svolta ed alle modalità della stessa. Dalle informazioni raccolte è poi possibile procedere con una analisi più approfondita se si rende necessario in relazione alle dimensioni della struttura sociale, o in alternativa procedere alla redazione di una autocertificazione per la valutazione dei rischi. L’autocertificazione deve sempre essere supportata da documenti attestanti i metodi ed i criteri di valutazione adottati.

Formazione ed informazione degli operatori Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Presidente dell’Associazione, “datore di lavoro” in quanto soggetto avente potere decisionale di spesa, qualora intenda svolgere direttamente i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per il RSPP deve frequentare apposito corso in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. In alternativa è possibile delegare l’incarico a soggetto esterno con specifica qualifica. Addetti antincendio e primo soccorso. Occorre formare ed informare una o più persone operanti nei suddetti luoghi (es. addetti alla segreteria presso le sedi, manutentori negli impianti …) in materia di emergenza antincendio e di primo soccorso attraverso la frequenza di appositi corsi.