Sindacati e docenti precari di III fascia d'Istituto
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DOCENTI DI III FASCIA D’ISTITUTO:
LE RICHIESTE DEI PRECARI E GLI OBBLIGHI DEI SINDACATI
Carissimo sindacalista, in questo documento voglio spiegarti quali sono
i miei diritti, e perché la legge ti impone di tutelarmi pienamente. Ricordati
che l’assunzione di ruoli di rappresentanza sindacale, ti espone a obblighi
e responsabilità che se violati possono portare a conseguenze anche legali.
SOMMARIO:
1. CHI SONO I DOCENTI PRECARI DI III FASCIA D’ISTITUTO
2. IL CASO DEI DIPLOMATI DI ISTITUTO E SCUOLA MAGISTRALE
3. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE ABILITANTI «ESTERE»…
FACCIAMO IL PUNTO
4. VIOLAZIONI DURANTE IL REGIME DELLE SSIS
5. Schema di decreto sulla formazione iniziale docenti…
violazioni e paradossi
6. Sindacati: obblighi e doveri
7. Le nostre richieste
CHI SONO I DOCENTI PRECARI DI III FASCIA D’ISTITUTO
Quando si parla di docenti di III fascia d'Istituto la prima cosa che viene in mente a chi è
del mestiere sono i precari non abilitati. Questa è l'etichetta che da sempre ha contraddistinto
i precari inseriti in queste graduatorie di merito. Eppure la loro presunta mancata abilitazione,
non gli ha impedito di essere assunti a pieno titolo come insegnanti presso scuole statali e paritarie,
di bocciare e promuovere alunni, firmare registri e documenti ufficiali, svolgere funzioni di
commissario d’esame e in alcuni casi di diventare coordinatore di classe o accedere alle
cariche di vicedirigente o di dirigente scolastico. D'altronde ai possessori dei suddetti titoli lo
Stato italiano riconosce, in fase di stipula di leciti contratti di lavoro subordinato, la formale
qualifica di “insegnante” ritenuto idoneo allo svolgimento della professione ed in possesso
di titolo valido all’esercizio della stessa, esplicitando, inoltre, in conformità al CCNL di categoria,
che il mancato possesso di idoneo titolo o dell’idoneità professionale è causa di risoluzione
dei contratti stessi. E’ infatti fin qui opportuno precisare che sono gli stessi decreti, con cui le
graduatorie d’Istituto sono state istituite e periodicamente aggiornate, a definire tali lavoratori
“possessori di titoli validi all’insegnamento”, nonché “idonei all’insegnamento”1.
1. Ai sensi dei DDMM 62/11, 56/09, 53/07, 64/04, 201/2000, 131/2007 è prescritto per l’accesso alla III fascia delle Graduatorie
d’Istituto il possesso di valido titolo all’insegnamento, mentre tale personale deve ritenersi ai sensi della CM 20/2007 Prot. 1438
“idoneo all’insegnamento”. Sono inoltre numerosi i certificati di idoneità rilasciati dai dirigenti ai dipendenti assunti dalla
III fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto nei quali è riportato che "[il soggetto] è ritenuto idoneo allo svolgimento
della professione docente e quindi all'assunzione come insegnante [...], in quanto in possesso di titoli e diplomi conseguiti dopo
un iter di studi tramite esame finale che ne certificano tale idoneità e formazione".
La legge dice che
sono idoneo e possessore
di titoli validi
all’insegnamento…
“Idonei ma non abilitati”, è questa la scusa con cui il Ministero discrimina, sottopaga e sfrutta
questi insegnanti impedendone sempre e comunque la stabilizzazione. Accertato quindi che,
questo personale può a tutti gli effetti definirsi per lo meno “idoneo”, va però poi precisato che
in realtà non solo la definizione di “non abilitato” contrasta con la precedente, ma è opportuno
poi precisare che a stabilire che non può essere così è la stessa Costituzione che prescrive il
possesso di valida abilitazione ai fini dell’accesso all’esercizio di una professione regolamentata,
quale è quella di insegnante nel nostro Paese. Di talché, se ne desume che chi è in possesso
di valido titolo all’insegnamento DEVE per forza di cose ritenersi anche Abilitato. Il MIUR ha
ulteriormente confermato questa ipotesi non solo dichiarando abilitati all’insegnamento i
docenti comunitari che laureatisi presso università italiane, e quindi in possesso di lauree e
diplomi che davano accesso alla III fascia delle Graduatorie d’Istituto, avevano chiesto e
ottenuto la piena equiparazione, ma permettendo agli stessi precari di III fascia di insegnare
nei corsi di specializzazione all’insegnamento previsti dalla L. 341/1990 meglio noti come SSIS.
Sono infatti numerosissimi i dottori e assegnisti di ricerca che pur non potendo accedere a
tali corsi come studenti, in quanto la loro attività universitaria era incompatibile con la loro frequenza, in realtà
essi vi accedevano comunque in qualità di insegnanti e commissari d’esame!
Il MIUR dice che i
miei titoli sono abilitanti…
ma solo se acquisiti da
stranieri!
IL CASO DEI
DIPLOMATI DI
ISTITUTO E
SCUOLA
MAGISTRALE
Anche se sono già abi-
litato, il MIUR vorrebbe
sottopormi ad un percorso di
Formazione Iniziale ri-abili-
tante!!
tra i soggetti che compongono il bizzarro
universo dei docenti precari di III fascia, merita
senz’altro menzione la questione dei diplomati
magistrali. Tale diploma, purché conseguito
entro l’anno scolastico 2001/2002 o a
seguito della frequenza di corsi iniziati
entro l’a.s. 1997/1998 conserva pieno
valore di abilitazione all’insegnamento.
Per approfondire
l’argomento clicca sul
Link qua sotto:
http://goo.gl/jW3OM
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
ABILITANTI «ESTERE»… FACCIAMO IL PUNTO
la normativa cui bisogna necessariamente fare riferimento quando si parla di equiparazione
delle qualifiche professionali è senz’altro la direttiva 2005/36/CE, pienamente recepita e attuata
dall’Italia a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206. La citata
normativa ha lo scopo di “rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità
altrettanto facile che all'interno di un Stato membro” ed impone agli Stati Firmatari il reciproco
riconoscimento delle qualifiche professionali. Detto altrimenti l’Italia ha l’obbligo di
riconoscere ed equiparare a titolo abilitante qualsiasi laurea o diploma, acquisito in uno
dei Paesi Firmatari della citata direttiva, purché ritenuto dallo Stato Membro d’Origine
valido all’accesso ad una qualsiasi professione regolamentata, quale può essere ad
esempio quella di insegnante3.
3. Dir 2005736/CE Art. 2, c1. “La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che
vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione
regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali”.
Ai sensi della dir.
2005/36/CE l’Italia ha l’obbligo
di equiparare a titolo abilitante qual-
siasi qualifica professionale acqui-
sita in uno Stato Comunitario
Firmatario della direttiva.
E’ opportuno inoltre precisare che ai sensi dell’art. 3, c. 2 della citata direttiva “è
assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un
paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione,
un'esperienza professionale di tre anni”. Per dirla in breve, l’Italia ha l’obbligo di
equiparare e concedere il riconoscimento dell’abilitazione anche a quei soggetti
che, seppur sprovvisti di qualsiasi titolo valido all’esercizio di una professione
regolamentata, sono comunque in grado di dimostrare un’anzianità professionale di
almeno tre anni nello svolgimento della stessa.
Equiparazione grazie al servizio:
Anche se sono sprovvisto di qualsiasi
titolo valido all’insegnamento devo
ritenermi comunque abilitato, in
quanto la direttiva 2005/36/CE
equipara tre anni di esperienza
professionale a titolo formativo!
Anche se, in quanto ritenuto
idoneo e abilitato, insegno ormai da oltre 10
anni, il MIUR vorrebbe che mi sottoponessi
ad un triplo test selettivo per accedere ad
un percorso universitario a pagamento e
con obbligo di frequenza volto
all’acquisizione di una formazione iniziale e
dell’abilitazione!
Schema riassuntivo delle discriminazioni operate nei confronti degli italiani:
I DOCENTI COMUNITARI STRANIERI SONO RITENUTI ABILITATI
ANCHE SE…
I DOCENTI ITALIANI AVENTI TITOLO ALL’INSERIMENTO NELLA III
FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO NON SONO RITENUTI
ABILITATI NEMMENO SE…
Sono in possesso di una laurea o diploma in tutto e per tutto
simile come durata e numero di esami a quelle in possesso dei
docenti precari italiani inseriti nella III Fascia delle Graduatorie di
Circolo e d’Istituto, ossia quelle graduatorie comunemente ritenute
dei “non abilitati”. Sono diversi infatti gli Stati Europei dove l’accesso
all’insegnamento non prevede l’acquisizione di ulteriori titoli/qualifiche
oltre il diploma/laurea;
Anche in Italia l’accesso alla III fascia NON prevede l’acquisizione di
ulteriori qualifiche/titoli, tuttavia si continua a ritenere questo
personale che in alcuni casi esercita a pieno titolo la professione
di docente anche da decenni, “NON ABILITATO”, pur se definito
dalla normativa “idoneo” e “abilitato”;
Sono in possesso di lauree o diplomi acquisiti in Italia e ritenuti
validi all’accesso alle Graduatorie di III Fascia d’Istituto, in questo
caso, l’equiparazione così ottenuta, dà titolo al docente comunitario di
accedere a quelle che comunemente vengono intese come le
“graduatorie degli abilitati”, dalle quali essi godono di precedenza
assoluta nell’accesso alle supplenze rispetto i colleghi con possibilità
di accedere ai ruoli;
Dalla lettura di alcuni decreti di equiparazione, appare evidente che il
MIUR considera i titoli che danno accesso alla III fascia d’Istituto
“abilitanti”, ma SOLO se acquisiti da docenti comunitari non
italiani. Se acquisiti invece da connazionali, tali titoli cessano di
essere abilitanti!
Sono sprovvisti di qualsiasi titolo valido all’esercizio
all’insegnamento, ma hanno comunque potuto esercitare la
professione di insegnate presso enti statali o privati per almeno
tre anni. In questo caso, nei decreti di riconoscimento è riportato che
l’equiparazione a titolo abilitante è avvenuta in quanto «l’esperienza
integra e completa la formazione».
I docenti italiani aventi titolo all’inserimento nella III fascia delle
Graduatorie d’Istituto, qualora vogliano vedersi riconosciuti
abilitati, dovranno sottoporsi ad un triplo test selettivo a numero
chiuso, per accedere ad un percorso di FORMAZIONE INIZIALE,
anche qualora siano stati selezionati da valida graduatoria
concorsuale, ed esercitino a pieno titolo la professione di
insegnante anche da dieci o più anni.
VIOLAZIONI DURANTE IL REGIME DELLE SSIS
E' necessario precisare fin da subito che l'istituzione dei corsi abilitanti a numero chiusi previsti
dalla L. 341/1990 (SSIS, Cobaslid, didattica della Musica, Scienze della Formazione Primaria)
non solo è avvenuta in violazione di numerosi diritti e norme, ma che in realtà la maggior parte
dei docenti precari di III fascia d'Istituto avrebbero dovuto essere del tutto esonerati dalla
loro frequenza. Ai sensi del D.I. n° 460/98 , del D.I. 10 Marzo 1997 e del DPR 23 luglio 1998,
n. 323, infatti, tutti i diplomati Magistrali, dei Conservatori, delle Accademie di Belle arti e degli
Istituti Superiori per le industrie artistiche, i diplomati ISEF, nonché i possessori di diploma di
laurea conseguito entro il 2004, avrebbero dovuto conseguire “l´abilitazione” e/o l´immissione in
ruolo attraverso concorsi che avrebbero dovuto essere banditi con cadenza triennale e non a
seguito di un corso. Qualsiasi altra scelta sia stata operata successivamente
all’acquisizione di questi titoli, quindi, ha assunto un valore “retroattivo” ed arbitrario,
imponendo che, per aspirare alla professione di docente, si dovesse “allungare” di altri
due/quattro anni il proprio corso di studi.
Violazioni derivate dagli obblighi di frequenza e dai costi…
E’ innegabile che, per tutti i docenti precari di III fascia assunti dalle istituzioni scolastiche, anche se a
tempo determinato l´istituzione del numero chiuso fosse in aperta violazione con il diritto alla
formazione del lavoratore sancito dall´art. 35 della Costituzione , dalla normativa nazionale e
comunitaria, nonché con quanto stabilito dallo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola, che, al capo VI, non solo ribadisce tale diritto ma stabilisce in modo
inequivocabile che i docenti in servizio presso le scuole debbano avere accesso diretto alla
formazione, che essa debba essere impartita gratuitamente, nonché che sia riconosciuta la
retribuzione delle ore ad essa dedicata ed il rimborso di tutte le eventuali spese di viaggio.
Tutte misure che è bene ricordare NON sono MAI STATE ATTUATE! Le onerose tasse di
frequenza, interamente a carico degli studenti, erano inoltre in contrasto con quanto stabilito
dal CCNL1 del comparto scuola ma anche con il DPR 306/97, secondo cui "la contribuzione
studentesca nei corsi universitari ordinari non può eccedere il 20 per cento dell´importo del
finanziamento ordinario annuale dello Stato".
1. CCNL: è acronimo di contratto collettivo nazionale
Altri fattori discriminanti:
E’ bene precisare che le modalità con cui i corsi previsti dalla L. 341/1990, hanno portato decine di migliaia di
docenti di III fascia a vedersi ulteriormente penalizzati e lesi da fattori altamente discriminanti nell’accesso a
quei corsi, tra cui ricordiamolo:
- appartenere ad una delle oltre 60 classi di concorso per cui non è stato bandito alcun corso abilitante;
- essere residente in una regione/provincia in cui non sono mai stati attivati percorsi abilitanti nella
propria classe di concorso e, per motivi personali e familiari, non potersi permettersi i grandi e
numerosi spostamenti richiesti dalla frequenza dei corsi;
- essere esclusi “per legge” dalla frequenza di tali corsi. È quanto è accaduto, ad esempio ai dottorandi,
i quali non hanno potuto abilitarsi in quanto la loro attività universitaria era incompatibile con la
frequenza delle SSIS, anche se, paradossalmente, non con l’attività di formazione: Molti Dottori di
ricerca e dottorandi hanno infatti avuto ruoli attivi nelle SSIS ma, pur possedendo tale esperienza ed alti
titoli accademici e scientifici sono tutt´ora in III fascia.
E’ evidente oltre ogni
ragionevole dubbio che i docenti
precari di III fascia DEVONO godere
degli stessi diritti e dei medesimi
benefici di cui godono i docenti che
hanno avuto accesso a tali corsi,
nonché dell’accesso alle medesime
graduatorie!
Conclusioni:
Ai sensi dell’art.51, c. 1 della Cost. che sancisce l’accesso ai pubblici
uffici in condizioni di uguaglianza, non è accettabile che un titolo
NON acquisito in condizioni di uguaglianza, e dal cui possesso i
docenti precari di III fascia avrebbero dovuto esserne esonerati,
sia utilizzato come spartiacque/divisore per l’accesso a differenti
graduatorie e per l’ottenimento di differenti privilegi.
Schema di decreto sulla formazione iniziale
docenti… violazioni e paradossi
Con l’emanazione del DM 249/2010 sono state dettate dal MIUR le disposizioni inerenti
le modalità e le linee guida con cui debbano essere allestiti dalle università e dagli enti
di alta formazione artistica e musicale i percorsi di FORMAZIONE INIZIALE DEI
DOCENTI volti all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento. Tali corsi sono
caratterizzati dai seguenti elementi:
1. Obbligo di frequenza (nessuna agevolazione è concessa agli studenti lavoratori,
che ai sensi della vigente normativa ne avrebbero invece pieno diritto);
2. Spese interamente a carico degli studenti1 (ciò è in contraddizione con quanto previsto
dal DPR 306/1997 secondo cui «la contribuzione studentesca non può eccedere il 20
per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato»).
1. E’ lo stesso decreto 249/2010 a sancire in più punti che i corsi previsti dal regolamento in questione
devono essere organizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
E meno male che il TAR ha
ribadito, in una sentenza del 2002,
che le spese per l’allestimento di corsi
abilitanti rivolti alla formazione del
personale docente DEVONO ESSERE
A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE!
L’art. 15 del suddetto decreto prevede che i soggetti in possesso di valido
titolo all’accesso alle graduatorie di III fascia d’Istituto, ivi compresi i possessori
di diploma magistrale, debbano anch’essi sottoporsi ad un triplo test selettivo,
al fine di accedere a percorsi di FORMAZIONE INIZIALE, a pagamento e con
obbligo di frequenza volti all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento!
Va inoltre precisato che ai sensi del Contratto Collettivo del
Comparto Scuola e della normativa nazionale e comunitaria, è
stabilito che la formazione è un diritto per tutto il
personale in servizio, che esso ha diritto di accedervi
gratuitamente, che le ore ad essa dedicate debbano
essere retribuite come orario di servizio, nonché il
rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute per la
frequenza di corsi formativi.
Anche se insegno da anni, in quanto ritenuto
idoneo, possessore di titoli validi
all’insegnamento e quindi abilitato, il MIUR
vorrebbe che mi sottoponessi ad un triplo test
selettivo per accedere ad un percorso di
FORMAZIONE INIZIALE con obbligo di
frequenza e a pagamento per acquisire
l’abilitazione all’insegnamento!
Domanda… Ma se davvero sono privo di
formazione iniziale, saranno validi i diplomi e
le licenze che ho rilasciato?
Sindacati: chi sono e quali sono i loro obblighi
e doveri… Sotto un profilo prettamente giuridico i sindacati, così come le associazioni di categoria, rientrano in
quella categoria che va sotto il nome di «enti non commerciali», i quali, in virtù della loro
matrice socio-solidale/benevola, spesso ricevono finanziamenti e donazioni non solo dai
propri aderenti/sostenitori, ma dalla stessa amministrazione che li sostiene al fine di permettere
loro di poter agire con miglior efficacia e determinazione. Per gli stessi motivi di cui sopra, essi
godono inoltre di particolari favori/sgravi fiscali.
Al fine di poter ottenere tale riconoscimento e quindi di accedere a tali benefici, ai sensi dell’art. 14
c.c., i sindacati e le associazioni debbono essere costituiti con atto pubblico attraverso il
deposito/registrazione dell’atto costituivo e/o statuto. L’art. 16 del codice civile prevede inoltre che
l’atto costitutivo e lo statuto debbano contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
a) denominazione dell’ente;
b) scopo sociale: non di natura economica. L’attività commerciale può essere
strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale;
c) diritti e gli obblighi degli associati;
d) condizioni per l’ammissione degli associati: requisiti che l’associato deve avere per poter
essere ammesso all’associazione.
Ogni aderente/tesserato al sindacato/associazione contrae inoltre l’obbligo di rispettare e
perseguire attraverso le proprie azioni e/o donazioni1, gli obiettivi e le finalità contenute
nell’atto costitutivo e nello statuto.
1. Sono considerate donazioni anche le quote associative versate per entrare a far parte di tali enti.
Statuti sindacali
Statuto CGIL (si consiglia inoltre la lettura del Piano Programmatico del sindacato):
1. La CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e
ne propugna la piena attuazione.
2. La CGIL afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia
riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale.
3. Le iscritte e gli iscritti alla CGIL e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti. Essi hanno diritto
ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone.
4. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri
diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali usufruendo, a tal fine, anche dei vari
servizi organizzati dalle strutture della CGIL.
5. Le iscritte e gli iscritti [...] si attengono alle norme del presente Statuto...
6. La CGIL ispira il suo comportamento [...] all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli
interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano.
Statuto CISL:
La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della
persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti
dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:
1. diritto al lavoro…
2. diritto alla giustizia sociale…
3. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell’occupazione
Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti
obiettivi:
1. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori …
2. realizzare concretamente il principio del pieno impiego…
Statuto UIL:
La UIL Scuola si prefigge:
• di intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, in ogni sede,
pongano in discussione il ruolo ed i comuni interessi dei lavoratori.
• di tutelare e difendere gli interessi morali, giuridici ed economici, individuali e col- lettivi, dei propri
aderenti;
Statuto SNALS:
Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione…
Lo S.N.A.L.S. [...], ha per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la
pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali,
giuridiche ed economiche del lavoro scolastico. [...] Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità:
a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola nonché l'aggiornamento della loro
professionalità;
e) la tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà dell'insegnamento e della ricerca.
Statuto GILDA:
L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale e culturale gli insegnanti
della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di
lucro ogni attività a favore dei propri iscritti.
E' bene sapere che:
1. anche se i docenti precari di III fascia d'Istituto rappresentano una minoranza di tutti i tesserati,
accettando i soldi delle loro tessere, i sindacati si sono formalmente impegnati alla loro rappresentanza
e alla difesa di ogni loro diritto;
2. la tutela di questi lavoratori va fatta tenendo conto anche delle specificità e differenze che
indubbiamente contraddistinguono questa categoria di lavoratori. I doveri e gli obblighi dei sindacati non
possono pertanto ritenersi pienamente assolti qualora essi si limitino semplicemente ad operare una tutela
generica dei principali interessi economici e sociali dei lavoratori della scuola;
3. è certamente indubbio che il pieno rispetto di quelli che sono i fondamentali diritti dei docenti precari di III
fascia d’istituto contrasta con gli interessi “prettamente economici” di quei soggetti inseriti a pieno titolo nelle
Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e che di certo costituiscono una fetta ben più consistente dei tesserati. A
tale scopo è bene precisare che tali soggetti, se aderenti anch’essi al sindacato, si sono impegnati a loro volta
al rispetto dello statuto, il quale li obbliga a battersi per il rispetto dei diritti di ognuno, e quindi anche quelli dei
loro colleghi inseriti nella III fascia delle Graduatorie di Circolo e d’istituto. Detto altrimenti, ai tesserati è fatto
divieto di esercitare pressioni di ogni genere al fine di ottenere vantaggi socio-economici personali
attraverso la violazione di diritti e principi normativi! Si ricorda a tal proposito che sono numerosi gli
statuti che si richiamano espressamente ai principi di solidarietà sociale, e che ad ogni modo, i
rappresentanti sindacali non possono operare discriminazioni o favoritismi, ma devono limitarsi ad
interpretare lo statuto ed esimere ciò che è giusto.
Anche se rappresento
solo una minoranza dei tesserati,
e i miei diritti si pongono direttamente
In contrapposizione con gli interessi
socio-economici di molti colleghi, il
sindacato, in accordo con i principi
statutari, deve comunque battersi
e impegnarsi per il loro
pieno rispetto!
Richieste/diritti dei docenti precari di III fascia
Diritto alla non discriminazione: accertato che il personale docente inserito a pieno titolo nella III fascia
delle Graduatorie d’Istituto deve ritenersi pienamente idoneo e qualificato e che in ogni caso l’accesso ai
corsi di specializzazione all’insegnamento previsti dalla L. 341/1990 NON è avvenuto in condizioni di
uguaglianza, se ne deduce che qualsiasi discriminazione di trattamento e/o nell’accesso ai pubblici
impieghi debba ritenersi illegittima.
Diritto alla sicurezza sociale: non si può negare che i docenti precari di III fascia sono anzitutto dei
lavoratori, alcuni dei quali operano nella scuola ormai da anni. Accertato che, come riportato negli stessi
bandi con cui le graduatorie d’Istituto sono state istituite e periodicamente aggiornate, l’assunzione da
valida graduatoria di merito è a tutti gli effetti una pratica concorsuale, non si può negare a questi docenti il
diritto alla stabilizzazione e al non vedersi scavalcati da docenti con punteggi e servizi di gran lunga
inferiori.
Diritto alla stabilizzazione: si ricorda che ai sensi della Dir. 1999/70/CE e dei relativi decreti attuativi, il
personale che ha maturato almeno tre anni di servizio ha diritto alla stabilizzazione del posto di lavoro. Si
ritiene che tali lavoratori possano rinunciare a tale diritto solo in cambio di misure che ne garantiscano per
lo meno la sicurezza sociale, detto altrimenti, si richiede che qualsiasi docente che abbiam maturato
almeno tre anni di servizio o in alternativa 1080gg. operando alle dipendenze della pubblica
amministrazione, goda di precedenza assoluta nell’assegnazione degli incarichi a tempo determinato e a
tempo indeterminato.
Diritto di precedenza: si chiede a tal proposito il pieno rispetto di quanto sancito dall’art. 5, c. 4-quarter
del Dlgs. 368/2001 secondo cui “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso
la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza […] nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi
dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
COSA I PRECARI DI III FASCIA NON VOGLIONO! NON CHIAMATECI NON ABILITATI: i docenti precari di III fascia sono definiti dalla vigente normativa
possessori di titoli validi all’insegnamento e idonei. Essi pertanto, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione,
debbono senz’altro ritenersi pienamente qualificati e abilitati all’insegnamento. La definizione «non abilitati» è
pertanto da ritenersi scorretta, nonché lesiva della dignità e professionalità di questi lavoratori.
NON VOGLIAMO ESSERE SOTTOPOSTI A CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE VOLTI ALL’ACQUISIZIONE
DELL’ABILITAZIONE: sebbene l’aggiornamento e la formazione professionale continua sia un dovere per il
personale in servizio; premesso che, ai sensi del CCNL e della normativa vigente l’onere della formazione deve
essere a carico dell’amministrazione e non del personale docente che ne è alle dipendenze; considerata la
finalità e le modalità con cui i TFA verranno svolti, si ritiene che il personale docente avente titolo
all’inserimento nelle Graduatorie di Circolo e d’Istituto NON debba sottoporsi ai corsi di formazione previsti dal
DM 249/2010.
NON ACCETTIAMO CHE SI DICA CHE NON ABBIAMO PARTECIPATO AD ALCUNA SELEZIONE: anche
questa è una falsa credenza, l’assunzione tramite le Graduatorie d’Istituto deve ritenersi a tutti gli effetti di legge
una pratica concorsuale.
NON ACCETTIAMO CHE SI DICA CHE I SISSINI, AVENDO PARTECIPATO A COSTOSI ED IMPEGNATIVI
CORSI FORMATIVI, HANNO MATURATO ASPETTATIVE E MERITI SUPERIORI AI COLLEGHI INSERITI
NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO, E CHE PERTANTO TALI LAVORATORI NON
POSSONO ESSERE MESSI SULLO STESSO PIANO: nel precisare che, giuridicamente parlando, i «meriti
dei docenti» sono calcolati/valutati in base al punteggio di merito, accertato che la frequenza dei corsi di
specializzazione all’insegnamento di cui alla L. 341/1990 ha permesso, a chi ha potuto accedervi, di acquisire
un punteggio definito dall’amministrazione e dai magistrati del TAR e del Consiglio di Stato più che congruo, va
infine precisato che lo Stato e l’Amministrazione non hanno alcun obbligo di assumere e stipendiare persone,
semplicemente sulla base del fatto che esse si sono volontariamente sottoposte ad un "preciso percorso
formativo", ma ha invece obblighi e doveri ben precisi nei confronti dei propri dipendenti e delle legittime
aspettative che essi hanno maturato dopo anni di servizio.