Simone Ferrari, Nota sul rapporto fra ricettazione e incauto acquisto

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dei correi abbia provveduto, in modo integrale, al risar- cimento, l’altro concorrente, per fruire della menzionata attenuante, deve almeno dimostrare la sua concreta, tem- pestiva, volonta ` di riparazione del danno cagionato, non piu ` direttamente verso la parte lesa — che non ha piu ` titolo a ricevere altro — ma indirettamente, provando di avere, prima del giudizio, rimborsato al complice piu ` di- ligente la propria quota (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2003, Balsano, in C.E.D. Cass., n. 227102). Alcune pronunce non richiedono che la somma corrisposta a titolo di risar- cimento sia stata ripartita in parti eguali tra tutti i concor- renti che invocano l’applicazione dell’attenuante, ma ri- tengono sufficiente che ciascuno di essi vi abbia comun- que contribuito, purche ´ tale contributo non sia stato puramente simbolico e l’esborso abbia comportato per ciascun compartecipe, secondo le circostanze concrete, un apprezzabile sacrificio economico (Cass., Sez. I, 17 gennaio 1997, Lonero, in Cass. Pen., 1998, 1079; Id., Sez. V, 25 febbraio 2000, Fagiuoli, in C.E.D. Cass., n. 216459, che richiede il risarcimento integrale ovvero, da parte de- gli altri correi, una tangibile manifestazione di ravvedi- mento in favore del danneggiato). Margherita Lombardo Cassazione penale, II Sezione, 18 gennaio 2005 (dep. 3 febbraio 2005), n. 3995 — Sirena Presidente Sirena Relatore —Gialanella P. M. (diff.). — Mbengue Niaye, ricorrente. Ricettazione e incauto acquisto — Acquisto di musicas- sette contraffatte — Detenzione per la vendita di musicassette contraffatte — Rapporti (C. p. art. 648; L. 22 aprile 1941, n. 633; L. 18 agosto 2000, n. 248, artt. 14, 16; D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68). La norma di cui all’art. 16 L. 18 agosto 2000, n. 248 (che prevede un illecito amministrativo: acquisto di musi- cassette contraffatte), si pone come speciale rispetto a quella di cui all’art. 648 c. p. (ricettazione), giacche ´ presenta nella sua struttura tutti gli elementi propri di quest’ultima, oltre a quelli caratteristici della specializ- zazione, consistenti nella particolare natura dei beni ac- quistati dall’agente. Pertanto, avuto riguardo al principio di specialita ` stabilito dall’art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, l’applicabilita ` della sanzione amministrativa esclude che la medesima condotta possa essere punita a titolo di ricettazione (1). Omissis. — Per una migliore comprensione delle stesse e ` necessario pero ` prendere in esame anzitutto la tormen- tata evoluzione della normativa concernente la protezione del diritto di autore con riferimento, in particolare, al problema della detenzione per la vendita di musicassette prive del con- trassegno della S.I.A.E.; e cio ` in quanto, i reati attribuiti al Mbengue furono commessi il 4 maggio 2000, quando era an- cora in vigore l’articolo 171 ter della legge numero 633 del 1941, nella versione introdotta dall’articolo 17 del decreto legi- slativo 16 novembre 1994, numero 685. La norma suddetta stabiliva che era punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000, chiunque « vende o noleggia videocassette, musicas- sette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opera o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa ` italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ». Per il vero, alcune decisioni di questa Corte avevano in un primo momento affermato che la semplice detenzione di musi- cassette prive del contrassegno della S.I.A.E., sia pure a scopo di vendita, non rientrava nella fattispecie tipica di cui all’arti- colo 171 ter, proprio perche ´ la norma in questione affermava che era punibile solo il comportamento di chi «vende o noleg- gia»; ma successivamente la giurisprudenza era mutata, giun- gendo alla conclusione — condivisa da questo Collegio — che «in materia di diritto d’autore, nella individuazione del- l’azione tipica del reato configurato dall’articolo 171 ter, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE) la formula “vende o noleggia” deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensı ´ come attivita ` che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cas- sette o altri supporti privi del citato contrassegno». (Cass. pen., sez. 3 a , 19 ottobre 2001, Peloso B., RV 220333; con- forme: RV 212548). Successivamente, l’articolo 171 ter ha pero ` subito una modi- fica rilevante: e infatti, l’articolo 14, comma 1, della legge 18 agosto 2000, numero 248, ne ha sostituito il testo, il quale — per la parte che interessa il presente procedimento — cosı´ stabilisce: «e ` punito, se il fatto e ` commesso per uso non perso- nale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro ... detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, ven- de, noleggia, cede a qualsiasi titolo ... videocassette, musicas- sette ...» privi del contrassegno della S.I.A.E. o dotati di con- trassegno contraffatto o alterato. La nuova normativa si e ` dun- que adeguata alla giurisprudenza da ultimo citata, punendo espressamene anche la condotta di detenzione per la vendita delle musicassette, in una prospettiva volta a rendere piu ´ effi- cace l’accertamento e la repressione del fenomeno della illecita riproduzione di opere dell’ingegno. Poiche ´ anche la sanzione e ` stata inasprita, nel caso concreto, in ottemperanza ai principi stabiliti dall’articolo 2 del codice penale, deve trovare applica- zione la vecchia normativa, piu ´ favorevole all’imputato. Quanto sopra premesso, va poi evidenziato che nel vigore della vecchia normativa, la giurisprudenza di questa Corte era concorde nell’affermare che «non ricorre alcun rapporto di specialita ` tra il reato previsto dall’articolo 171 legge 22 aprile 1941 n. 633 e quello dell’articolo 648 C.P.; l’illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la vendita musicassette contraffatte non e `, infatti, assorbente della ricettazione, che consiste nell’acquistare, ricevere ed occultare tali prodotti co- noscendone la provenienza delittuosa, condotte ontologica- mente distinte dalla prima; ne consegue che ricorre il concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la consapevolezza della loro contraffazione » (Cass. pen., sez. 2 a , 19 aprile 1991, PG in proc. Enardu, RV 188777). Del resto il problema di siffatto concorso era del tutto analogo a quello del concorso tra il delitto di ricettazione e il reato di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 C.P.) che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto sussistente (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 9 maggio 2001, Ndiaye, ASN 200123427). Sennonche ´ , il legislatore, dopo avere meglio precisato — con l’articolo 14 della menzionata legge numero 248 del 2000 — le varie fattispecie punite dall’articolo 173 ter, citato, e dopo averne inasprito le pene, ha voluto escludere il concorso tra tale reato e quello di ricettazione, probabilmente al fine di evitare che qualsiasi acquirente di una musicassetta contraffatta po- tesse essere chiamato a rispondere di tale gravissimo delitto. Percio ` ha stabilito — all’articolo 16 della legge numero 248 del 2000 — che chiunque ... «acquista o noleggia supporti audio- visivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge e ` punito, purche ´ il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, numero 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del ma- teriale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale». Ora, appare di tutta evidenza dalla lettura della norma sud- detta che la condotta di acquisto di musicassette prive del con- trassegno della S.I.A.E. e ` stata depenalizzata, e che il compor- tamento dell’acquirente, in una ipotesi siffatta, integra un sem- plice illecito amministrativo, salve le ipotesi di concorso nei reati su indicati. E altrettanto evidente appare che la disposizione di legge in questione si pone come speciale rispetto a quella della ricetta- zione, giacche ´ presenta nella sua struttura tutti gli elementi pro- pri di quest’ultima, oltre a quelli caratteristici della specializza- zione, consistenti nella particolare natura dei beni acquistati dall’agente. 375 DIRITTO E PROCEDURA PENALE

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dei correi abbia provveduto, in modo integrale, al risar-cimento, l’altro concorrente, per fruire della menzionataattenuante, deve almeno dimostrare la sua concreta, tem-pestiva, volonta di riparazione del danno cagionato, nonpiu direttamente verso la parte lesa — che non ha piutitolo a ricevere altro — ma indirettamente, provando diavere, prima del giudizio, rimborsato al complice piu di-ligente la propria quota (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2003,Balsano, in C.E.D. Cass., n. 227102). Alcune pronuncenon richiedono che la somma corrisposta a titolo di risar-cimento sia stata ripartita in parti eguali tra tutti i concor-renti che invocano l’applicazione dell’attenuante, ma ri-tengono sufficiente che ciascuno di essi vi abbia comun-que contribuito, purche tale contributo non sia statopuramente simbolico e l’esborso abbia comportato perciascun compartecipe, secondo le circostanze concrete,un apprezzabile sacrificio economico (Cass., Sez. I, 17gennaio 1997, Lonero, in Cass. Pen., 1998, 1079; Id., Sez.V, 25 febbraio 2000, Fagiuoli, in C.E.D. Cass., n. 216459,che richiede il risarcimento integrale ovvero, da parte de-gli altri correi, una tangibile manifestazione di ravvedi-mento in favore del danneggiato).

Margherita Lombardo

Cassazione penale, II Sezione, 18 gennaio 2005 (dep.3 febbraio 2005), n. 3995 — Sirena Presidente —Sirena Relatore — Gialanella P. M. (diff.). —Mbengue Niaye, ricorrente.

Ricettazione e incauto acquisto — Acquisto di musicas-sette contraffatte — Detenzione per la vendita dimusicassette contraffatte — Rapporti (C. p. art.648; L. 22 aprile 1941, n. 633; L. 18 agosto 2000,n. 248, artt. 14, 16; D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68).

La norma di cui all’art. 16 L. 18 agosto 2000, n. 248(che prevede un illecito amministrativo: acquisto di musi-cassette contraffatte), si pone come speciale rispetto aquella di cui all’art. 648 c. p. (ricettazione), giacchepresenta nella sua struttura tutti gli elementi propri diquest’ultima, oltre a quelli caratteristici della specializ-zazione, consistenti nella particolare natura dei beni ac-quistati dall’agente. Pertanto, avuto riguardo al principiodi specialita stabilito dall’art. 9 L. 24 novembre 1981, n.689, l’applicabilita della sanzione amministrativa escludeche la medesima condotta possa essere punita a titolo diricettazione (1).

Omissis. — Per una migliore comprensione delle stesse enecessario pero prendere in esame anzitutto la tormen-

tata evoluzione della normativa concernente la protezione deldiritto di autore con riferimento, in particolare, al problemadella detenzione per la vendita di musicassette prive del con-trassegno della S.I.A.E.; e cio in quanto, i reati attribuiti alMbengue furono commessi il 4 maggio 2000, quando era an-cora in vigore l’articolo 171 ter della legge numero 633 del1941, nella versione introdotta dall’articolo 17 del decreto legi-slativo 16 novembre 1994, numero 685.

La norma suddetta stabiliva che era punito con la reclusioneda tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire6.000.000, chiunque «vende o noleggia videocassette, musicas-sette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammidi opera o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,non contrassegnati dalla Societa italiana degli autori ed editori(S.I.A.E.)».

Per il vero, alcune decisioni di questa Corte avevano in unprimo momento affermato che la semplice detenzione di musi-

cassette prive del contrassegno della S.I.A.E., sia pure a scopodi vendita, non rientrava nella fattispecie tipica di cui all’arti-colo 171 ter, proprio perche la norma in questione affermavache era punibile solo il comportamento di chi «vende o noleg-gia»; ma successivamente la giurisprudenza era mutata, giun-gendo alla conclusione — condivisa da questo Collegio —che «in materia di diritto d’autore, nella individuazione del-l’azione tipica del reato configurato dall’articolo 171 ter, letterac), della legge 22 aprile 1941 n. 633 (vendita o noleggio disupporti privi del contrassegno della SIAE) la formula “vendeo noleggia” deve essere intesa non come effettivo compimentodi un atto di vendita o di noleggio, bensı come attivita checonsiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cas-sette o altri supporti privi del citato contrassegno». (Cass.pen., sez. 3a, 19 ottobre 2001, Peloso B., RV 220333; con-forme: RV 212548).

Successivamente, l’articolo 171 ter ha pero subito una modi-fica rilevante: e infatti, l’articolo 14, comma 1, della legge 18agosto 2000, numero 248, ne ha sostituito il testo, il quale— per la parte che interessa il presente procedimento — cosıstabilisce: «e punito, se il fatto e commesso per uso non perso-nale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dacinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro ... detieneper la vendita o la distribuzione, pone in commercio, ven-de, noleggia, cede a qualsiasi titolo ... videocassette, musicas-sette ...» privi del contrassegno della S.I.A.E. o dotati di con-trassegno contraffatto o alterato. La nuova normativa si e dun-que adeguata alla giurisprudenza da ultimo citata, punendoespressamene anche la condotta di detenzione per la venditadelle musicassette, in una prospettiva volta a rendere piu effi-cace l’accertamento e la repressione del fenomeno della illecitariproduzione di opere dell’ingegno. Poiche anche la sanzione estata inasprita, nel caso concreto, in ottemperanza ai principistabiliti dall’articolo 2 del codice penale, deve trovare applica-zione la vecchia normativa, piu favorevole all’imputato.

Quanto sopra premesso, va poi evidenziato che nel vigoredella vecchia normativa, la giurisprudenza di questa Corte eraconcorde nell’affermare che «non ricorre alcun rapporto dispecialita tra il reato previsto dall’articolo 171 legge 22 aprile1941 n. 633 e quello dell’articolo 648 C.P.; l’illecita condotta delporre in commercio e del detenere per la vendita musicassettecontraffatte non e, infatti, assorbente della ricettazione, checonsiste nell’acquistare, ricevere ed occultare tali prodotti co-noscendone la provenienza delittuosa, condotte ontologica-mente distinte dalla prima; ne consegue che ricorre il concorsodei due reati se la messa in commercio o la detenzione per lavendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate conla consapevolezza della loro contraffazione» (Cass. pen., sez. 2a,19 aprile 1991, PG in proc. Enardu, RV 188777). Del resto ilproblema di siffatto concorso era del tutto analogo a quello delconcorso tra il delitto di ricettazione e il reato di commercio diprodotti con segni falsi (articolo 474 C.P.) che le Sezioni unite diquesta Corte hanno ritenuto sussistente (cfr.: Cass. pen., Sez.un., 9 maggio 2001, Ndiaye, ASN 200123427).

Sennonche, il legislatore, dopo avere meglio precisato — conl’articolo 14 della menzionata legge numero 248 del 2000 — levarie fattispecie punite dall’articolo 173 ter, citato, e dopoaverne inasprito le pene, ha voluto escludere il concorso tra talereato e quello di ricettazione, probabilmente al fine di evitareche qualsiasi acquirente di una musicassetta contraffatta po-tesse essere chiamato a rispondere di tale gravissimo delitto.Percio ha stabilito — all’articolo 16 della legge numero 248 del2000 — che chiunque ... «acquista o noleggia supporti audio-visivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alleprescrizioni della presente legge e punito, purche il fatto noncostituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies della legge22 aprile 1941, numero 633, come modificati o introdotti dallapresente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di liretrecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del ma-teriale e della pubblicazione del provvedimento su un giornalequotidiano a diffusione nazionale».

Ora, appare di tutta evidenza dalla lettura della norma sud-detta che la condotta di acquisto di musicassette prive del con-trassegno della S.I.A.E. e stata depenalizzata, e che il compor-tamento dell’acquirente, in una ipotesi siffatta, integra un sem-plice illecito amministrativo, salve le ipotesi di concorso neireati su indicati.

E altrettanto evidente appare che la disposizione di legge inquestione si pone come speciale rispetto a quella della ricetta-zione, giacche presenta nella sua struttura tutti gli elementi pro-pri di quest’ultima, oltre a quelli caratteristici della specializza-zione, consistenti nella particolare natura dei beni acquistatidall’agente.

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Da cio deriva, avuto riguardo al principio di specialita stabi-lito dall’articolo 9 della legge numero 689 del 1981, che l’appli-cabilita della sanzione amministrativa esclude che la medesimacondotta possa essere punita a titolo di ricettazione. — Omissis.

(1) La decisione de qua prende in esame due diversitipi di comportamento illecito: da un lato il sem-

plice acquisto di musicassette contraffatte, dall’altro ladetenzione per la vendita delle stesse.

In relazione alla prima condotta, si pone il problemadel rapporto intercorrente tra la norma di cui all’art. 648c. p. e quella di cui all’art. 16 L. 18 agosto 2000, n. 248.

Nello stesso senso della sentenza in epigrafe, la giuri-sprudenza ha recentemente affermato che la condotta diacquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamenteriprodotti, punita dall’art. 16 legge n. 248 del 2000 conuna sanzione amministrativa pecuniaria, integra un sem-plice illecito amministrativo e non concorre, quindi, conil reato di ricettazione di cui all’art. 648 c. p. Tra le duenorme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nellanorma codicistica sono compresi tutti gli elementi costi-tutivi della norma introdotta dalla legge n. 633 del 1941,come modificata, che descrive, piu specificamente, con-dotte gia comprese, sul piano astratto, nella prima, con laquale si pone in rapporto di specialita (Cass., Sez. II, 8febbraio 2005, Ndaw Modou, in C.E.D. Cass., 230792;Trib. Arezzo, 18 marzo 2003, V. F., in http://www.co-mellini.it/reatiinformatici_ file%5Csent2003-03-18.htm;Trib. Alessandria, 15 novembre 2001, C. D., in Giur. diMerito, 2002, 1064. Sull’art. 9 legge n. 689 del 1981, v.per tutti Vinciguerra, Diritto penale italiano, I, Padova,1999, 561). Contra, nel senso che non si configura il rap-porto di specialita tra norme ex art. 9 legge n. 689 del1981, v. Rinaldi, Le nuove norme sulla tutela del dirittod’autore (L. 18 agosto 2000, n. 248), in Legislazione pen.,2002, 100, nota 22: «Posto che la medesimezza del fattova valutata in astratto e non in concreto, nella fattispeciedella ricettazione, di cui all’art. 648 c. p. e quella di cuiall’art. 16 legge in commento, e diversa sia la condotta(da una parte, l’acquisto, ricevimento o occultamento;dall’altra, l’utilizzo, la duplicazione, la riproduzione, ol-tre all’acquisto), sia l’oggetto materiale della condotta (dauna parte, denaro o cose provenienti da delitto, e, per-tanto, beni materiali, dall’altra, opere dell’ingegno,quindi beni immateriali, oltre a beni materiali, quali isupporti audiovisivi, fonografici, informatici o multime-diali)»; Terracina, La legge 18 agosto 2000, n. 248 el’evoluzione della tutela penale del diritto d’autore, in Riv.Pen., 2000, 1096.

A ben vedere, pero, pare corretta la tesi giurispruden-ziale secondo la quale la disposizione di cui all’art. 16L. 18 agosto 2000, n. 248 si pone come speciale, ex art. 9legge n. 689 del 1981, rispetto a quella di cui all’art. 648c. p., atteso che le due norme si trovano in rapporto dispecialita «quando tutti gli elementi costitutivi di unanorma (generale) sono presenti in un’altra norma, che asua volta ne contiene di ulteriori, i quali la specializzanorispetto alla prima e le due norme hanno in comune latutela di almeno un bene giuridico» (Vinciguerra, Di-ritto penale italiano, cit., 548) (nella specie: il patrimo-nio).

Il rapporto di specialita e sicuramente presente nelcaso, poiche vi e identita di condotta nelle due fattispecie(acquisto al di fuori dell’ipotesi di concorso), solo che,mentre l’art. 648 c. p. ha portata generale (acquisto dicose provenienti da qualsiasi delitto), l’art. 16 leggen. 248 del 2000 si riferisce all’acquisto di supporti infor-matici non conformi alle prescrizioni sul diritto d’autore;sempre che, tuttavia, non vi sia concorso nelle fattispeciepenali previste da tale legge (Trib. Arezzo, 18 marzo2003, cit.).

Infatti, sussiste concorso tra il reato di ricettazione equello di cui all’art. 171 ter della L. 22 aprile 1941,n. 633 e successive modificazioni [da ultimo, l’art. 26D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 ha modificato l’art. 171 terlegge cit., sostituendo la lett. d) ed inserendo le lett. f bis)e h)], quando l’agente, oltre ad acquistare videocassetteo musicassette contraffatte, le detenga a fine di com-mercializzazione, configurandosi l’illecito meramenteamministrativo previsto dall’art. 16 legge n. 248 del2000, soltanto quando, trattandosi di acquisto, questosia stato effettuato ad uso esclusivamente personale(Cass., Sez. III, 16 aprile 2004, Ambrogi, in Riv. Pen.,2004, 813).

In sostanza, la norma di cui all’art. 16 sottrae alla tutelapenale, prevedendo una semplice sanzione amministra-tiva, alcune condotte — tra cui l’acquisto — sempre chel’autore non sia comunque concorso nella commissionedei reati previsti dalla disciplina a tutela del diritto d’au-tore. Trattasi, dunque, di norma residuale con la quale illegislatore ha sanzionato in modo meno rigido la con-dotta di chi acquista software illegali per uso personale,quasi prendendo atto del fatto che tale pratica e ormaiassai diffusa in tutti i Paesi, come il nostro, ove la tecno-logia e divenuto fenomeno di consumo di massa.

Va inoltre tenuto presente che il citato D. Lgs. 9 aprile2003, n. 68 (Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sul-l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore edei diritti connessi nella societa dell’informazione), abro-gando l’art. 16 legge n. 248 del 2000, ha ulteriormenteprecisato la norma inserendola organicamente nella leggesul diritto d’autore all’art. 174 ter, mantenendo il regimesanzionatorio vigente.

In particolare, ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 68 del2003, l’art. 174 ter della L. 22 aprile 1941, n. 633, e sosti-tuto dal seguente: «Art. 174 ter. 1. Chiunque abusiva-mente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, ripro-duce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, an-che avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misuretecnologiche di protezione, opere o materiali protetti,oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonogra-fici, informatici o multimediali non conformi alle prescri-zioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti ocomponenti atti ad eludere misure di protezione tecno-logiche e punito, purche il fatto non concorra con i reatidi cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni acces-sorie della confisca del materiale e della pubblicazionedel provvedimento su un giornale quotidiano a diffu-sione nazionale».

Un breve cenno infine al problema sorto in relazionealla detenzione per la vendita di musicassette contraf-fatte.

Sul punto, va osservato che la semplice detenzione dimusicassette prive del contrassegno della SIAE, sia purea scopo di vendita, non rientrava nella fattispecie tipicadel «vecchio» art. 171 ter lett. c), L. 22 aprile 1941,n. 633, in quanto il testo puniva il comportamento dichiunque vendesse o noleggiasse supporti non contrasse-gnati dalla SIAE. Orbene, tale interpretazione e confor-tata dalle nuove disposizioni in materia di tutela del di-ritto di autore, che all’art. 14 L. 18 agosto 2000, n. 248puniscono espressamente, tra le varie condotte, anchequella della detenzione per la vendita o la distribuzione,cosı anticipando il momento consumativo al fine di faci-litare l’accertamento e la repressione di tali tipi di reati(Cass., Sez. III, 17 ottobre 2000, Gaye, in Riv. Trim. Dir.Pen. Econ., 2001, 424; Id., Sez. III, 11 dicembre 2003,Romano, in C.E.D. Cass., 227841).

Simone Ferrari

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