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Pietro Amati per R.C. auto e auto rischi diversi – 2^ parte Silvia Di Camillo Pietro Amati per La liquidazione dei sinistri R.C.A. 2

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Pietro Amati per

R.C. auto e auto rischi diversi – 2^ parte

Silvia Di Camillo

Pietro Amati per

La liquidazione dei sinistriR.C.A.

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IL PERCORSO

1. Valutazione dei danni;

2. Considerazioni generali;

3. L’azione diretta;

4. Procedura ordinaria;

5. Indennizzo diretto;

6. Accordo terzi trasportati;

7. Fondo vittime garanzie della strada;

8. La prescrizione

9. La conciliazione

10.La mediazione.

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Pietro Amati per

1. Valutazione dei danni

ARGOMENTO TRATTATO

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Pietro Amati per

a) Danni a persone

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Pietro Amati per

TIPOLOGIA DEI DANNI

danno emergente (diminuzione di patrimonio)

lucro cessante (mancato incremento del patrimonio)

Patrimoniale

(Artt. 1223 - 1226 - 1227 c.c.)

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TIPOLOGIA DEI DANNI

Non patrimoniale

(Artt. 2059 c.c.– 185 c.p.)

Danno morale (patemi d’animo, ansie, dispiaceri, sofferenze, ecc.)

• condanna penale (ora non più necessaria);

• se estinzione del reato (morte del reo, amnistia, prescrizione) giudizio

del giudice civile per l'accertamento del fatto – reato.

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TIPOLOGIA DEI DANNI

L’evoluzione del danno non patrimoniale

… il danno non patrimoniale debba ritenersi sussistente in base ad una

presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile

come reato.

Cassazione – Sezione terza civile – sentenze 27 febbraio-12 maggio 2003, n. 7281-7282-

7283

… il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema

d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato.

Cassazione - Sezione terza civile – sentenze 7-31 maggio 2003, n. 8827-8828

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Pietro Amati per

TIPOLOGIA DEI DANNI

Conclusivamente, l’articolo 2059 Cc deve essere interpretato nel senso che il

danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è

risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del

fatto risulti da una presunzione di legge.

Corte costituzionale – sentenza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 233

… ogniqualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente

protetto, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo

(patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come

reato.

Corte costituzionale - Ordinanza 13-28 gennaio 2005 n. 58

L’evoluzione del danno non patrimoniale

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Pietro Amati per

L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO

Art. 32 Costituzione

(menomazione del bene-salute quale stato di benessere psico-fisico dell'individuo indipendentemente dal suo reddito)

Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184

… il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute

mentre il danno morale subiettivo (come anche il danno patrimoniale)

appartiene alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto.

La risarcibilità trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32

della cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non

solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che

ostacolano le attività realizzatrici della persona …

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L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO

L’indennizzo

1. è areddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell’assicurato;

2. è crescente al crescere della gravità della menomazione in misura più

che proporzionale sia in termini assoluti che relativi. (al crescere della

percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale

aggiuntivo);

3. è variabile in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età)

Può essere erogato, in alcuni casi, anche in assenza di danno patrimoniale e,

dunque, in presenza del solo danno biologico.

Definizione:

“la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale,

della persona” (Decreto Legislativo n.38/2000)

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L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO

3. dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57 (circolazione veicoli -

micropermanenti fino al 9%).

Tabella indennizzo danno biologico

Quella prevista:

1. dai vari tribunali (in generale);

2. dal D. Lgs. N. 38 – 2000 (infortuni sul lavoro);

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DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ – LEGGE 57/2001

Definizione per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento:

“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona

suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa

sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del

danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità

di produrre reddito”.

La valutazione è effettuata secondo i criteri e le misure seguenti:

• a titolo di danno biologico permanente con un importo crescente per ciascun puntopercentuale di invalidità applicando il relativo coefficiente. L'importo così determinato siriduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per centoper ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età.

• Il valore del primo punto è pari ad euro 791,95 (1);

(1) Questi importi decorrono dal mese di giugno 2013 e sono aggiornati annualmente con decreto delMinistro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT.

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DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - LEGGE 57/2001

Tabella per il calcolo dell'importo di danno biologico permanente:

• invalidità pari a 1 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,0

• invalidità pari a 2 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,1

• invalidità pari a 3 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,2

• invalidità pari a 4 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,3

• invalidità pari a 5 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,5

• invalidità pari a 6 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,7

• invalidità pari a 7 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,9

• invalidità pari a 8 - coefficiente moltiplicatore pari a 2,1

• invalidità pari a 9 - coefficiente moltiplicatore pari a 2,3

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DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ – ESEMPIO

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TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'

(Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al D.M. 17/6/2011)

Punti di invalidità

Età1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

2 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

3 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

4 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

5 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

6 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

7 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

8 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

9 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

10 759.04 1669.89 2732.54 3947.01 5692.80 7742.21 10095.23 12751.87 15712.13

11 755.24 1661.54 2718.88 3927.27 5664.34 7703.50 10044.76 12688.11 15633.57

12 751.45 1653.19 2705.22 3907.54 5635.87 7664.79 9994.28 12624.35 15555.01

13 747.65 1644.84 2691.56 3887.80 5607.41 7626.07 9943.80 12560.59 15476.45

14 743.86 1636.49 2677.89 3868.07 5578.94 7587.36 9893.33 12496.83 15397.89

15 740.06 1628.14 2664.23 3848.33 5550.48 7548.65 9842.85 12433.08 15319.32

Pietro Amati per

DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - LEGGE 57/2001

L'ammontare del danno biologico può essere aumentato dal giudice in

misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento

delle condizioni soggettive del danneggiato.

Art. 139. - Danno biologico per lesioni di lieve entità

• a titolo di danno biologico temporaneo, viene liquidato un importo di euro

46,20 per ogni giorno di inabilità assoluta; altrimenti, la liquidazione avviene

in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno

(1).

(1) Questi importi decorrono dal mese di giugno 2013 e sono aggiornati annualmente con

decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione

dell'indice ISTAT.

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Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri

conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato solo

a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o

strumentalmente accertata l’esistenza della lesione secondo i criteri e le

misure seguenti …

D. L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 – LIBERALIZZAZIONI – ART. 32 – 3 bis

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Pietro Amati per

L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE – IL DANNO ESISTENZIALE

g g

La nozione di danno esistenziale ricomprende qualsiasi evento che, per la sua

negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è

suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente

sull'esistenza di questa.

Nel caso del danno esistenziale le manifestazioni esteriori sono le

modificazioni del vivere la vita quotidiana, cioè quel non fare più quello

che si faceva prima a causa di un illegittimo comportamento che abbia

compromesso la stabilità del quotidiano.

Cassazione civile , sezione I - 07 giugno 2000, n. 7713

Il danno esistenziale

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L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE – IL DANNO ESISTENZIALE

dal danno patrimoniale

prescinde da qualsiasi compromissione del patrimonio.

dal danno morale

non sofferenza, ma rinuncia ad un'attività concreta;

dal danno biologico

prescinde da una lesione della psiche o del corpo;

Il danno esistenziale si differenzia quindi:

Liquidazione del danno esistenziale in via equitativa.

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DANNO ESISTENZIALE - IL DECALOGO DELLA SUPREMA CORTE

Cassazione civile, sezioni unite - 24 marzo 2006, n. 6572

Definizione«per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito (...) provoca sul fare areddituale del soggetto,alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità eprivandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità».

Onere della prova«Non è sufficiente la prova della dequalificazione (...) questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma (...) èpoi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore,alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita».

Liquidato equitativamente. «Il danno esistenziale, infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile dideterminazione secondo il sistema tabellare (...) necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo ilsoggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita».

Differenza dal danno morale. «il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore (propria del cosiddetto dannomorale)».

Può derivare da un inadempimento contrattuale.«L'ampia locuzione usata dall'articolo 2087 Cc (...) assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni nonpatrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni imposte dall'articolo 2059 Cc (...) verificare sel'interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale».

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Pietro Amati per

DANNO ESISTENZIALE - LA SUPREMA CORTE CAMBIA OPINIONE

g p

Cassazione civile , sezioni unite, sentenza 11.11.2008 n° 26972.

Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di

suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria

denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per

portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità … che rimane soddisfatta

dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti

inviolabili secondo Costituzione”.

“… non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno

esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in

ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita

quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato

invece tutela giustizia di prossimità”.

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Pietro Amati per

RIASSUMENDO

Danno esistenziale (se ancora esistente):

liquidato dal giudice secondo il criterio dell’equità.

Danno biologico:

liquidato secondo le tabelle dei vari Tribunali.

Danno morale:

liquidato dal giudice secondo equità ma, in genere, fatto pari ad una percentuale – dal 20 al 50% - del danno biologico.

Danno patrimoniale:

va rigorosamente provato.

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b) Danni alle cose

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Pietro Amati per

LA PRASSI LIQUIDATIVA

Per la determinazione del danno occorre considerare:

- la spesa necessaria per ripristinare il veicolo (*);

- Il tempo necessario per la riparazione del veicolo che comporta la privazione

del veicolo stesso all’uso cui è destinato.

(*) detta spesa non può superare il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro

(antieconomicità), tranne casi particolari (es. motore appena rifatto).

Altri elementi da considerare:

- eventuale svalutazione subita dal veicolo per i danni subiti;

- eventuale rivalutazione del veicolo per sostituzione di parti usate con altre

nuove.

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IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

In questa formula, l’Assicuratore non versa una somma di denaro all’Assicurato

ma si impegna a fare riparare il veicolo a proprie spese.

Chiaramente, perché ciò sia possibile, occorre che sia espressamente

accettata nel contratto tale tipo di clausola.

Previsto nel D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del

risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale:

Art. 14 - Benefici derivanti agli assicurati

In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma

specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di

sconto applicata.

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Pietro Amati per

2. Considerazioni generali

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Pietro Amati per

SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Tutela dell’assicurazione obbligatoria = qualunque danno a terzi

con le sole esclusioni:

Art. 129. c.d.a. - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. per i danni alla persona:

• del conducente del veicolo responsabile del sinistro;

2. di danni alle cose appartenenti:a. al proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il

locatario;b. al coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i

discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cuialla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti ipredetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quantol'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c. ove l'assicurato sia una società, ai soci a responsabilità illimitata ed alle persone che sitrovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

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Pietro Amati per

INOPPONIBILITÀ DI ECCEZIONI – AZIONE DI RIVALSA

Per il massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato

eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano la franchigia dell'assicurato al

risarcimento del danno.

L'impresa può però esercitare il diritto di rivalsa, in tutti in casi previsti per legge o per

contratto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo.

Art. 144. c.d.a. - Azione diretta del danneggiato

Questo è possibile nel caso si incorra in:

a. esclusioni ed applicazioni di franchigie previste nel contratto,

b. dichiarazioni inesatte e reticenze (art. 1892, 1893 c.c.),

c. aggravamento di rischio (art. 1898 c.c.),

d. danni derivanti da fatti dolosi (art. 1917 c.c.),

e. utilizzo irregolare della carta verde.

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Pietro Amati per

IL SINISTRO CAGIONATO CON DOLO

Occorre in questo caso distinguere:

2) Veicolo o natante il cui proprietario o conducente sia rimasto sconosciuto:

ne risponde il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

1) Veicolo o natante identificato

per la giurisprudenza non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c., che

esclude dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi, con la conseguenza che

l’assicuratore deve pagare il terzo danneggiato, salva poi la possibilità di rivalersi sul

responsabile.

Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2004, n. 11471

Cassazione civile, sez. III, 18 febbraio 1997, n. 1502

Anche se non mancano sentenze precedenti contrarie

Corte appello Roma, 3 maggio 1995

Corte assise Nuoro, 10 dicembre 1988

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Pietro Amati per

LA DENUNCIA DEL SINISTRO

I conducenti o i proprietari del veicolo sono tenuti a denunciare il sinistro (generalmente

entro 3 giorni), al proprio assicuratore con il modulo approvato dall’ISVAP e

pubblicato con il regolamento n. 13 del 2008. a valere dal 1° luglio 2008.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915

del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

Se modulo viene firmato da entrambi i conducenti si presume che il sinistro si sia

verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo

stesso,

salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione.

Art. 143. c.d.a. - Denuncia di sinistro

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Pietro Amati per

3. L’azione diretta

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Pietro Amati per

AZIONE DIRETTA

Assicurazione di responsabilità civile

=

tutela del patrimonio dell’assicurato

L’assicurazione obbligatoria RCA deroga totalmente a tale regola,

permettendo al danneggiato di chiamare in causa direttamente l’assicuratore.

Si dice, quindi, che il danneggiato ha

azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

Ai sensi dell’art. 1917 c.c., il terzo danneggiato non può chiamare in causa

direttamente l’assicuratore del danneggiante.

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Pietro Amati per

AZIONE DIRETTA - CONDIZIONI

Due confini precisi:

• deve trattarsi di assicurazione RCA obbligatoria,

• danni risarciti nel limite dei massimali di polizza.

Art. 144. c.d.a. - Azione diretta del danneggiato

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Pietro Amati per

AZIONE DIRETTA – PROPONIBILITA’

Se applicazione procedura di indennizzo diretto, richiesta per il risarcimento

del danno inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione dell'altro

veicolo.

Art. 145. - Proponibilità dell'azione di risarcimento

dalla richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione inviata con lettera

raccomandata r.r., anche per conoscenza, osservando le norme di procedura.

Può essere proposta solo dopo che siano decorsi:

1. sessanta giorni per danni a cose, ovvero

2. novanta in caso di danno alla persona,

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Pietro Amati per

LA PROVVISIONALE

Nel corso del giudizio di primo grado (civile o penale), gli aventi diritto al

risarcimento possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi

nella liquidazione definitiva del danno qualora risultino, da un sommario

accertamento, gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.

Art. 147. - Stato di bisogno del danneggiato

Il giudice provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, al

riconoscimento della provvisionale:

1. se sussiste il requisito dello stato di bisogno;

2. nel limite massimo dei quattro quinti del danno presumibile.

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Pietro Amati per

4. Procedura ordinaria

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Pietro Amati per

PER DANNI ALLE COSE - 1

La richiesta di risarcimento deve essere corredata dalla denuncia con l’apposito

modulo.

Deve inoltre recare l'indicazione:

a) degli aventi diritto al risarcimento e

b) del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili,

per non meno di cinque giorni non festivi.

Art. 148. c.d.a. - Procedura di risarcimento come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1 «liberalizzazioni».

37

Pietro Amati per

PER DANNI ALLE COSE - 2

Entro sessanta giorni (trenta quando il modulo di denuncia sia stato

sottoscritto dai conducenti ) dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di

assicurazione deve:

• formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero

• Comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

38

Art. 148. c.d.a. - Procedura di risarcimento come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1 «liberalizzazioni».

Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo

lo spirare del termine indicato.

Se le cose danneggiate non sono state messe a disposizione nei termini

previsti ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, valutazioni

sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura.

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Pietro Amati per

PER DANNI ALLE PERSONE

La procedura per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso rimanela stessa di quella per le cose.

L'impresa di assicurazione è tenuta a formulare una congrua offerta al danneggiato o adindicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione.

In questo caso, però, la richiesta deve anche contenere:

a. l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento,

b. la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro,

c. i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesionisubite, con attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumipermanenti, per permettere alla Compagnia una valutazione del possibile danno,

d. una dichiarazione attestante che non si ha diritto ad alcuna prestazione da parte diistituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,

e. in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

39

Pietro Amati per

LA RICHIESTA INCOMPLETA

In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al

danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie

integrazioni.

In tal caso i termini precedentemente descritti decorrono nuovamente dalla

data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

40

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Pietro Amati per

IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 1

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto

pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma

offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti.

La Compagnia non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da

parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro.

Se il danneggiato dichiara di:

• accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro

quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

• non accettare l'offerta l'impresa corrisponde ugualmente la somma offerta

al danneggiato che viene imputata nella liquidazione definitiva del danno.

41

Pietro Amati per

L'impresa può decidere, entro i termini indicati, di non fare offerta di

risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori

approfondimenti in relazione al sinistro (consultazione della banca dati sinistri

per la prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti).

Comunicazione trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'impresa deve indicare al danneggiato

le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento

(tranne abbia presentato querela).

I termini a disposizione della compagnia per presentare l’offerta si intendono

sospesi.

IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 2

Norma aggiunta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni».

42

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Pietro Amati per

Il danneggiato, in pendenza dei termini previsti dalla comunicazione della

Compagnia e fatto salvo quanto stabilito per documentazione incompleta, non

può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del

danno alle cose o del danno alla persona.

Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei

motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.

IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 3

Norma aggiunta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni».

43

Pietro Amati per

QUANDO NON SI APPLICA LA NORMALE PROCEDURA

La procedura precedentemente osservata non si applica per quei sinistri:

3. che devono essere liquidati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada

(artt. 283 - 286 e segg. del c.d.a.);

2. che hanno provocato danni ai terzi trasportati (art. 141 c.d.a.)

1. per i quali è possibile ricorrere alla disciplina del risarcimento diretto (art.149

c.d.a.).

4. avvenuti all’estero (art. 151 e segg. c.d.a.)

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Pietro Amati per

5. L’indennizzo diretto

45

Pietro Amati per

REGOLAMENTO

Le norme sull’indennizzo diretto sono regolamentate, oltre che dagli artt. 149 e

150 del c.d.a., dal

D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254,

regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla

circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

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Pietro Amati per

QUANDO SI APPLICA

c) Assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

a) Collisione tra due veicoli a motore:

• immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città

del Vaticano,

• assicurati con imprese che abbiano aderito al sistema del risarcimento

diretto.

b) Per sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

dai quali siano derivati danni:

• ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti;

• subiti dal conducente non responsabile se il danno risulta contenuto nel

limite del 9% di invalidità permanente.

47

Pietro Amati per

QUANDO NON SI APPLICA

novembre 2007, n. 222).

La procedura non si applica:

• ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero;

• se sono coinvolti più di due veicoli;

• se è emersa la responsabilità di terzi;

• se il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile;

• al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato;

• quando i danni alla persona superano il limite del 9%;

• per i sinistri avvenuti all’estero;

• in assenza di collisione (urto materiale) tra i due veicoli;

• alle macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada) - (art. 42 del decreto

legge 1° ottobre 2007, n. 259, convertito, con modificazioni, in legge 29

novembre 2007, n. 222).48

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Pietro Amati per

LE CONSEGUENZE

L'impresa, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto

dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva

regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

I danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di

assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

Il danneggiato può proporre l'azione diretta nei soli confronti della propria

impresa di assicurazione nei casi di:

a. comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto;

b. mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i terminiprevisti;

c. mancato accordo.

49

Pietro Amati per

CONTENUTO DELLA RICHIESTA PER IL RISARCIMENTO

Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose:

1. i nomi degli assicurati;

2. le targhe dei due veicoli coinvolti;3. la denominazione delle rispettive imprese;4. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;5. le generalità di eventuali testimoni;6. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;7. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad

accertare l’entità del danno.

Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

a. l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;

b. l’entità delle lesioni subite;c. la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono

assicurazioni sociali obbligatorie;d. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;e. l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso

spettante al professionista.

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Pietro Amati per

INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA RICHIESTA

In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione,

offrendo l’assistenza tecnica e l’informativa prevista, invita il danneggiato a

fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della

richiesta.

I termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata

offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle

integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

51

Pietro Amati per

L’OFFERTA DA PARTE DELL’IMPRESA

Vale quanto indicato nella procedura ordinaria

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Pietro Amati per

SINISTRI ESCLUSI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Se il sinistro non rientra nell’ambito del risarcimento diretto, l’impresa ne

informa il danneggiato a mezzo raccomandata r.r., entro trenta giorni dalla

richiesta di risarcimento.

Sempre entro 30 giorni, l’impresa trasmette la richiesta, con la relativa

documentazione, all’impresa del responsabile se nota.

I questo caso i termini previsti per la proponibilità dell'azione e della procedura

di risarcimento iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del

responsabile del sinistro riceve la comunicazione.

53

Pietro Amati per

ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA AI DANNEGGIATI

Art. 9 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati – DPR 18-07-2006, n.254

L’impresa (senza compensi per la consulenza o assistenza professionale) deve

fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per

consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto

al risarcimento del danno, quali:

a. il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche

al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli,

b. il suo controllo e l’eventuale integrazione,

c. l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità previsti nel

regolamento.

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Pietro Amati per

IL RIMBORSO DEL SINISTRO

Per la regolamentazione e la gestione dei loro rapporti – come previsto dall’art. 13 del

Regolamento – le imprese assicuratrici hanno stipulato la convenzione chiamata “CARD –

Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”, che disciplina i rapporti tra le

stesse e la “stanza di compensazione”.

Le imprese aderenti alla CARD hanno delegato l’ANIA a stipulare una convenzione con la

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) per l’operatività della

“stanza di compensazione” gestita dalla CONSAP ed hanno affidato alla stessa i seguenti

compiti principali:

• elaborazione dei movimenti ammessi alla stanza di compensazione;

• elaborazione delle statistiche sui costi medi per la Commissione ministeriale chiamata

a stabilire il valore del forfait;

• gestione contabile delle operazioni di riscatto dei sinistri CARD, con l’incasso del

rimborso parte dell’assicurato;

• comunicazione alla debitrice dell’importo effettivo del risarcimento quando questo è

inferiore alla franchigia.

55

Pietro Amati per

IL RIMBORSO DEL SINISTRO

Può succedere che all’Assicurato (danneggiante) convenga pagare il sinistro per

mantenere la classe di merito acquisita.

In questo caso sarà quest’ultimo a doversi rivolgere alla CONSAP in quanto la Debitrice

(l’impresa dell’assicurato-danneggiante) non conosce l’importo del risarcimento liquidato

dalla Gestionaria (l’impresa dall’assicurato-danneggiato).

L’assicurato comunicherà la sua intenzione alla CONSAP, fornendo:

• la data del sinistro;

• le targhe dei veicoli coinvolti e

• i nomi delle rispettive compagnie assicuratrici.

Una volta ricevuto l’eventuale rimborso (che va alla Gestionaria, mentre la Debitrice si vede

restituito il forfait) la CONSAP rilascia un attestato con il quale l’assicurato può ottenere la

“riclassificazione” del contratto per quanto attiene la classe B/M.

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Pietro Amati per

IL RIMBORSO DEL SINISTRO

Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013

Forfait “unico” CID:

• unificazione rimborso per danni a cose e danni alla persona del conducente;

• suddivisione tra ciclomotori e motocicli e tutti gli altri veicoli;

• suddivisione in tre Gruppi territoriali con importi diversi.

57

Pietro Amati per

IL RIMBORSO DEL SINISTRO

Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013

Zone territoriali - Veicoli diversi da ciclomotori e motocicli

Gruppo I - € 2.239,00Ancona – Brindisi – Caserta – Crotone – Firenze - La Spezia – Livorno – Lucca – Mantova - Massa Carrara – Napoli– Nuoro – Ogliastra – Pisa – Pistoia – Prato – Reggio di Calabria – Sondrio Terni – Treviso – Vibo Valentia.

Gruppo II - € 1.930,00Arezzo - Ascoli Piceno – Asti – Avellino – Belluno – Benevento – Bergamo – Biella – Bologna – Bolzano – Brescia –Cagliari - Carbonia–Iglesias – Catanzaro – Chieti – Como – Cremona – Cuneo – Fermo – Ferrara – Foggia - Forlì-Cesena - Frosinone – Genova – Gorizia – Grosseto – L’Aquila - Latina – Lecce – Lodi – Macerata – Matera - MedioCampidano – Modena – Olbia-Tempio – Padova – Parma – Perugia – Pesaro-Urbino – Pescara – Piacenza –Pordenone – Potenza - Ravenna - Reggio nell’Emilia – Rieti – Rimini – Roma – Rovigo – Salerno – Sassari – Siena– Taranto – Teramo – Torino – Trento – Udine – Venezia – Vercelli – Verona - Vicenza

Gruppo III - € 1.683,00Agrigento – Alessandria – Aosta – Bari - Barletta-Andria-Trani – Caltanisetta – Campobasso – Catania – Cosenza –Enna – Imperia – Isernia – Lecco – Messina – Milano - Monza e Brianza – Novara – Oristano – Palermo – Pavia –Ragusa – Savona – Siracusa – Trapani – Trieste – Varese – Verbania-Cusio-Ossola - Viterbo

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Pietro Amati per

IL RIMBORSO DEL SINISTRO

Zone territoriali - Ciclomotori e motocicli

Gruppo I - € 4.079,00Avellino – Benevento – Biella – Brindisi – Cagliari – Caserta – Como – Cuneo – Foggia – Frosinone – Gorizia -Isernia – Mantova - Massa Carrara – Napoli – Nuoro - Pavia – Pistoia - Pordenone – Potenza – Prato – Ravenna -Reggio nell’Emilia – Rieti – Rovigo - Salerno – Taranto – Terni – Treviso - Udine – Varese – Venezia – Vercelli -Vicenza

Gruppo II - € 3.740,00Alessandria – Ancona – Aosta – Arezzo - Ascoli Piceno – Asti – Bari - Barletta-Andria-Trani – Bergamo – Bologna –Bolzano – Brescia – Campobasso - Catanzaro – Chieti – Cosenza – Cremona – Ferrara - Firenze - Forlì-Cesena –L’Aquila – Latina – Lecce – Lecco – Lodi - Lucca – Macerata – Matera – Milano - Modena - Monza e Brianza –Novara – Olbia-Tempio – Padova – Parma – Perugia - Pesaro e Urbino – Pescara – Piacenza – Pisa - Reggio diCalabria – Rimini –Roma – Sassari – Siena – Teramo – Torino – Trento – Verbania-Cusio-Ossola – Verona -Viterbo

Gruppo III - € 3.455,00Agrigento – Belluno – Carbonia-Iglesias - Caltanisetta – Catania – Crotone – Enna - Fermo - Genova – Grosseto –Imperia - La Spezia – Livorno – Medio Campidano - Messina – Ogliastra – Oristano - Palermo – Ragusa – Savona –Siracusa – Sondrio - Trapani – Trieste – Vibo Valentia.

Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013

59

Pietro Amati per

IL RIMBORSO DEL SINISTRO

Forfait card-cid trasportati su “autoveicoli” - 1^ gennaio 2013

Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro:

• forfait pari a 2.990 euro,

• franchigia assoluta pari a 500 euro.

Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro:

• rimborso del forfait di 2.990 euro + il differenziale tra il danno effettivamente

risarcito e detto plafond

• franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro.

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Pietro Amati per

IL RIMBORSO DEL SINISTRO

Forfait card-cid trasportati su “motoveicoli” - 1^ gennaio 2013

Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro:

• forfait pari a 3.700,00 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.

Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro:

• forfait di 3.700,00 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e

detto plafond

• franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro.

61

Pietro Amati per

FRANCHIGIA E RIVALSA

Per un’eventuale rivalsa nei confronti del proprio assicurato, l’art. 26 della Convenzione

CARD prevede che l’impresa debitrice possa richiedere alla gestionaria la documentazione

necessaria per l’esercizio del proprio diritto.

Procedura per il recupero della eventuale franchigia:

“Le imprese assicuratrici, successivamente al ricevimento della distinta contabile di addebito

di un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, comunicano alla Stanza di

compensazione gli importi delle franchigie eventualmente previsti nel contratto RCA del

responsabile.

La Stanza di compensazione comunica quindi all’impresa debitrice se l’ammontare del

sinistro si collochi al di sopra ovvero al di sotto dell’importo della franchigia.

Solo in quest’ultimo caso, l’impresa debitrice viene messa a conoscenza dell’esatto importo

del risarcimento corrisposto per suo conto, ai fini del recupero della franchigia dal proprio

assicurato”.

(Testo scaricato dal sito internet della CONSAP).

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Pietro Amati per

L’ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA’

Art. 12 - Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti

1. Si applicano i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui

all’Allegato A che prevede:

a) 7 ipotesi di casi ricorrenti di incidenti stradali (collisione tra due veicoli),

illustrate da un certo numero di raffigurazioni schematiche, con l’indicazione delle

relative e molteplici ipotesi di responsabilità unica o concorsuale;

b) 1 schema a incrocio, costruito sui 17 casi conosciuti come “barémes CID”,

corrispondenti alle caselline bianche poste al centro del modulo C.A.I. Incrociando i

comportamenti dei due veicoli quali risultano dalle rispettive caselle barrate nel

modulo C.A.I., si ricavano, per ciascuno dei due veicoli, la responsabilità piena, la

non responsabilità piena o i casi di corresponsabilità.

c) Avvertenze di carattere applicativo.

2. Se il sinistro non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella, accertamento

della responsabilità nel rispetto dei principi generali.

63

Pietro Amati per

DA CONSIDERARE

Corte Costituzionale - sentenza 10 - 19 giugno 2009, n. 180

… Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una

diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal

momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione

dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad

agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro

togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della

responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

… L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la

persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento,

alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della

lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di

trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.

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Pietro Amati per

6. Accordo terzi trasportati

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Pietro Amati per

PRIMA DI COMINCIARE

I Tribunali

Tribunale Milano sez. X - 23 marzo 2009 - n. 3926

… L'art. 141 d.lg. n. 209/2005 infatti, consente al trasportato di ottenere il risarcimento dei dannidirettamente dalla compagnia di assicurazioni del vettore, ma si tratta di una semplice facoltàdel trasportato, che non pregiudica la possibilità per esso di intraprendere azione contro coluiche ritiene civilmente responsabile del sinistro.

Altre …

La Corte Costituzionale

Corte costituzionale - 23 dicembre 2008 - n. 441

Le disposizioni degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delleassicurazioni private), secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si limitanoa rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggettodebole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagniaassicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo iprincipi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

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Pietro Amati per

RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato:

• se il danno supera il massimale minimo di legge, la richiesta deve essere

fatta alla Compagnia del responsabile civile.

• è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al

momento del sinistro

• entro il massimale minimo di legge,

• a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli,

• con le normali procedure per il risarcimento;

67

Pietro Amati per

RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio

e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la

responsabilità del proprio assicurato.

L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa

nei confronti della compagnia del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni

previste dalla disciplina del sistema di risarcimento diretto.

Art. 141. - Risarcimento del terzo trasportato

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Pietro Amati per

7. Fondo vittime della strada

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Pietro Amati per

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza

del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la R.C.A. sono

tenute a versare annualmente alla CONSAP un contributo.

Art. 285 - Fondo di garanzia per le vittime della strada.

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Pietro Amati per

SINISTRI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato verso l'impresa posta inliquidazione coatta.

Art. 283. - sinistri verificatisi nel territorio della repubblica

Risarcisce i danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, per:

a. sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato (solo per danni alla persona);

b. veicolo o natante non coperto da assicurazione (franchigia per danni a cose di €500,00);

c. veicolo o natante assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta o vivenga posta successivamente (sia danni a persone che a cose);

d. veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario,dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazionefinanziaria (terzi non trasportati e trasportati contro la propria volontà ovvero dellacircolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose).

71

Pietro Amati per

DESIGNAZIONE DELLE IMPRESE

Marche e PugliaAllianz S.p.A. (Sede Legale - già RAS)

Veneto, Friuli-VeneziaGiulia, Campania e LombardiaAssicurazioni Generali S.p.A.

Toscana, Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise e SiciliaFondiaria - SAI S.p.A.

Piemonte e Valle d'AostaSocietà Reale Mutua di Assicurazioni

UmbriaSARA Assicurazioni S.p.A.

Liguria e Sardegna:ALLEANZA TORO Assicurazioni S.p.A.

Imprese designate triennio 2006-2009 (non modificato al 11 marzo 2013)

Decreto 28 aprile 2008, n. 98 - Regolamento del Fondo di garanzia per le vittime dellastrada.

Art. 10. Designazione delle imprese

1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cuiall'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio.

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8. La prescrizione

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Pietro Amati per

FONDAMENTO RAZIONALE DELLA PRESCRIZIONE

Regole generali

ogni diritto si estingue se il titolare non lo esercita nei termini previsti (art. 2934

c.c.).

Motivazioni

1. certezza nei rapporti giuridici,

2. reperire prove a distanza di tempo,

3. situazione di diritto e situazione di fatto.

Ogni patto contrario è nullo (art. 2936 c.c.)

Termine posto dalla legge per esercitare i diritti.

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ALCUNI TERMINI DI PRESCRIZIONE

Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.)

• Si prescrive in un anno: il diritto dell’assicuratore al premio scaduto;

• Si prescrive in due anni: il diritto dell’assicurato alla prestazione da parte

dell’assicuratore.

R.C. Contrattuale(art. 2946 c.C.): .................................................................................................. anni 10

Fatto illecito(art. 2947, comma 1°, cod. civ.) ......................................................................... anni 5

Responsabilità civile veicoli, natanti e imbarcazioni da diporto(art. 2947, comma 2°) ......................................................................................... anni 2

Contratto di spedizione e di trasporto(art. 2951 c.C.): ................................................................................................... anni 1

In presenza di reatose stabilita una prescrizione più lunga si applica anche nell'azione civile(art. 2947, comma 3°, cod. civ.)

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Pietro Amati per

Diritto dell’assicuratore ai premi loro scadenza.

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

Diritti dell’assicurato:

nelle assicurazioni sulla vita:

• dal giorno del sinistro;

• dalla data di scadenza delle rate (rendite).

nelle assicurazioni contro i danni:

• regola generale: dal giorno del sinistro o dal giorno della conoscenza

del danno;

• assicurazioni di R.C.: dal giorno di ricevimento richiesta o azione del

terzo;

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SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

La prescrizione può essere:

Sospesa – art.. 2941 e segg. c.c.

Interrotta: artt. 2943 e segg. c.c.

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Pietro Amati per

9. La conciliazione

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La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata da ANIA e dalle

associazioni dei consumatori come via alternativa a quella giudiziaria per

risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto.

COSA E’

Le Associazioni facenti parte dell’accordo:

Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del

Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons,

Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento

Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori

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Pietro Amati per

Il consumatore si rivolge ad una delle Associazioni dei consumatori che

aderiscono all’accordo per richiedere informazioni e assistenza.

In caso sussistano le condizioni previste dall’accordo, l’associazione fa

compilare e sottoscrivere dall’utente uno specifico modulo.

Nel modulo vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali,

le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione.

Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’utente conferisce mandato

al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la

controversia.

A CHI SI DEVE RIVOLGERE IL CONSUMATORE

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Può essere richiesta dai consumatori esclusivamente in caso di controversie

che riguardano sinistri r.c. auto con richiesta di risarcimento fino a 15.000

euro.

QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTA E QUANTO COSA

La procedura è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo

di iscrizione all’Associazione dei consumatori prescelta.

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Pietro Amati per

Il consumatore può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver

presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito

all’impresa assicuratrice competente tutte le informazioni necessarie per il suo

accertamento e la sua valutazione.

L’ITER DELLA PROCEDURA - 1

La procedura si attiva se si verificano i seguenti casi:

• quando il consumatore non ha ottenuto risposta da una impresa entro i

termini previsti dalla legge;

• se l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;

• in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di

risarcimento da parte della compagnia.

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Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che il

consumatore:

• non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo ovvero, in caso di

incarico già conferito a terzi, abbia ritirato tale incarico prima di avviare la

procedura di conciliazione;

• abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio

veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del

veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della

procedura per il risarcimento diretto).

L’ITER DELLA PROCEDURA - 2

Pietro Amati per

La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni:

• in caso di esito positivo, le parti (conciliatore della compagnia e

conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta) sottoscrivono un

verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;

• in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato

accordo.

DURATA

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10. La mediazione

D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

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Pietro Amati per

Mediazione:

l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o

più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una

controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

ALCUNE DEFINIZIONI

Mediatore:

la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la

mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni

vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

Conciliazione:

la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

Organismo:

L’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

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p p

Non è un giudice nè un arbitro

non decide torti e ragioni

non ha potere di rendere atti vincolanti per le parti

è neutrale, indipendente e imparziale

ha il controllo della procedura

facilita soluzioni creative

formula una proposta

FIGURA DEL MEDIATORE

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Pietro Amati per

Valore della lite Spesa per ciascuna parte

fino a € 1.000 € 65

da € 1.000 a € 5.000 € 130

da € 5.001 a € 10.000 € 240

da € 10.001 a € 25.000 € 360

da € 25.001 a € 50.000 € 600

da € 50.001 a € 250.000 € 1.000

da € 250.001 a € 500.000 € 2.000

da € 500.001 a € 2.500.000 € 3.800

da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.200

oltre € 5.000.000 € 9.200

Le spese di mediazione devono essere:

- almeno ½ corrisposte all’Organismo, prima dell’incontro

- comprendono tutti i costi del procedimento indipendentemente dal numero di incontrisvolti

- previsti aumenti 1/5 in caso di successo

- previste riduzioni 1/3 per mat. ex art.5, per mancata partecipazione controparte

D.M. 180/2010 Art. 16 (REGOLAMENTO)

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Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre 2012, n. 272,

illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28,

nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione a fini

conciliativi nelle controversie civili e commerciali nelle materie elencate, tra cui:

• il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e

natanti

• la responsabilità medica

• i contratti assicurativi.

LEGITTIMITA’

Pietro Amati per

D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia”

Il Governo ha reintrodotto la mediazione civile e commerciale, quale condizione diprocedibilità della domanda giudiziale nelle materie:

• condominio;

• diritti reali;

• divisione;

• successioni ereditarie;

• patti di famiglia;

• locazione;

• comodato;

• affitto di aziende;

• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con ilmezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari efinanziari.

Grande assente l’R.C. auto.

LA «NUOVA» MEDIAZIONE

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Pietro Amati per

Se non trovate più il messaggio inviato per l’invito al corso, dove era indicato

anche l’indirizzo per eseguire il test, potete collegarvi a

http://www.assiweb.net/videoconferences/

e in corrispondenza del giorno e del corso frequentato cliccare su «esegui test»

PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

91

Cliccare su

Pietro Amati per

PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

92

Quindi procedere con il test

Una volta avuto accessoalla pagina del testinserire i propri dati

Per scaricare le domande del test su carta

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Pietro Amati per

PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

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Eseguire i test scegliendola risposta giusta tra quelleProspettate.

Pietro Amati per

PROCEDURA PER OTTENERE L’ATTESTATO

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Scaricare il modello, compilarlo e firmarlo.

Farne una copia e spedirlo unitamente alla copia di un documento di identità valido.

Una copia del test viene spedita in maniera automatica all’indirizzo email dell’iscrizione.

Attenzione: questa procedura è indispensabile per ottenere l’attestato.

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NOTE

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