Sicurezza sul lavoro: Safetia srl - Studio Ing. Baldo Giorgio
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SAFETIA SRLViale Porta Adige 5/C45100 [email protected]. 0425.1885519Fax 0425.1880158
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Servizi alle Aziende Private – Enti Pubblici – Professionisti
_Sicurezza sul lavoro in Azienda e in Cantiere, Consulenza_Incarichi esterni di RSPP, Medico del Lavoro, Responsabile REC
_Fascicoli Tecnici di macchine, impianti e prodotti, Marcatura CE - progettazione e verifiche_Incarichi di cantiere di CSP, CSE, direzione lavori
_Formazione Antincendio e Primo Soccorso_Formazione Datori di Lavoro, Lavoratori, Attrezzature di lavoro
_Sicurezza degli Alimenti, Formazione e piani HACCP_Sistemi di gestione Qualità - Ambiente - Sicurezza - Saldatura - MOG 231 - Privacy
_Controllo di gestione, organizzazione aziendale, business intelligence, business plan, budgeting e forecasting, analisi vendite, analisi sostenibilità del business
_Progettazione di corsi finanziati in azienda in conto formazione, di sistema, a catalogo_Pratiche di Prevenzione Incendio VV.F.
_Medicina del Lavoro, protocollo sanitario, visite mediche ed esami specialisti e di laboratorio_Pratiche Autorizzative Ambientali, Paesaggistiche, Fonti Rinnovabili, VIA, AIA, VINCA
_Acustica Ambientale, Certificazione energetica_Gestione Rifiuti, assistenza MUD e SISTRI
_Progettazione impianti elettrici e verifiche messa a terra e di parafulmini_Verifiche impianti ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento
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Cosa è la sicurezza per voi?
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Cosa non è la sicurezza per voi?
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Cosa è il rischio?
È la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
CIOÈ
è la combinazione di probabilità e gravità di possibili danni o lesioni alla salute.
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OGNUNO DI NOI!
Ciascuno con compiti e responsabilità differenziati per ruolo:
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A chi si applica la normativa per la prevenzione infortuni descritta nel Testo unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?
• Società con soci lavoratori con o senza dipendenti (sas, snc, srl, srls, spa, scarl, ss, studi associati ecc.)
• Cooperative con soci lavoratori con o senza dipendenti e non soci
• Ditte individuali, lavoratori autonomi, professionisti, studi associati con dipendenti o che hanno collaboratori/stagisti o collaboratori familiari subordinati
• Ditte con lavoratori stagionali, associazione di volontari (pro loco, Protezione Civile, feste paesane ecc.)
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Chi è il lavoratore descritto dall’Art. 2 del D.Lgs. 81/08?- anche il socio lavoratore di cooperativa o di società- chi presta la sua attività - l’associato in partecipazione- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento come stage ecc.
- l’allievo degli istituti e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
Con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, (es. gli apprendisti, gli alunni all’interno del laboratorio/ officina ecc); il vicino di casa che lavora per il privato, oppure stage gratuiti di alunni di 4a e 5a classe superiore
Tutti i tipi di contratto (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)
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Imprese con collaboratori familiari:
• Nell'ipotesi di un'impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene va apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare.
• Con la circolare n. 154/1996 è stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art. 230 bis del codice civile non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Con successiva circolare n. 28/1997, si è ulteriormente precisato che nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari. Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi - che solo un giudice può individuare come tale - di subordinazione derivante da particolari situazioni. Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del codice civile, e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
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Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.81/2008?
• …l’art. 230-bis del codice civile,…configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
• La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
• All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i,
• MENTRE laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
• In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.
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Nel caso in cui un artigiano o un piccolo commerciante utilizzino occasionalmente personale da retribuire con “vaucher o buoni lavoro", quali obblighi sono tenuti ad ottemperare ai sensi del D.Lgs. 81/08 ?
• Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i, ha inteso ampliare il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro estendendola alle nuove ed atipiche figure di lavoratori (come, ad esempio, i lavoratori a progetto e quelli occasionali).
• Il comma 8 dell’articolo 3 del T.U. dispone che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003 e s.m.i., il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali si vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.
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D.Lgs.81/08 Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
• 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
• a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
• b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
• c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
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VUOI APRIRTI LA TUA AZIENDA?
Anche l'azienda agricola deve rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Dalla normativa Haccp ai corsi di formazione per le piccole e medie imprese
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PRIMA REGOLA:CREARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)• Datore di lavoro
• R.S.P.P.
• Addetti al Primo Soccorso
• Medico Competente
• Addetti alla Prevenzione Incendi
• R.L.S./R.L.S.T.
• Preposti
• Lavoratori
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SECONDA REGOLA:ELABORARE i DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHIEROGARE i CORSI di FORMAZIONEINCARICARE IL MEDICO DEL LAVORO
• Redigere i documenti di valutazione dei rischi
• Partecipazione ai corsi di formazione
• Incarico ad un Medico del lavoro
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Ricapitolando…
• misure necessarie per assicurare la tutela della sicurezza sul posto di lavoro
• formazione adeguata per i dirigenti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori; il controllo sanitario dei dipendenti
• programmazione e la messa in atto di misure finalizzate ad assicurare la sicurezza sul lavoro, anche adottando buone prassi;
• sostituzione di eventuali oggetti pericolosi con oggetti meno pericolosi;
• valutazione di eventuali rischi per l’incolumità delle persone, e, di conseguenza, la riduzione del numero di persone esposte a tali rischi. obbligatorietà di un’azione di prevenzione, finalizzata a dare una conoscenza adeguata ai lavoratori dei loro diritti.
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Il Decreto 81/08 elenca norme specifiche riguardanti sia gli apparecchi di sollevamento di cose che di persone, quali carrellielevatori, gru su autocarro, autogru e piattaforme aeree, trattori, ecc
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• I corsi devono essere svolti da soggetti riconosciuti ed autorizzati appartenenti al sistema di accreditamento regionale
• Il programma della formazione teorica comprende nozioni sulla normativa, sulle modalità di guida sicura, sulla segnaletica, sui rischi e i pericoli di una corretta movimentazione. La parte pratica prevede la guida dei carrelli su un apposito percorso.
• L'attestato è obbligatorio anche per il titolare dell'azienda che intende condurre un carrello elevatore.
• Il "muletto" è la parola gergale per definire il carrello elevatore semovente frontale a forche a sbalzo controbilanciato. Ma ci sono anche molte altre tipologie di carrelli elevatori: i commissionatori, i carrelli elevatori retrattili, trilaterali, laterali, telescopici, ecc ecc .. tutti definiti carrelli elevatori semoventi industriali.
• Il legislatore si è preoccupato di individuare dei corsi per i “lavoratori addetti a piattaforme aeree“,
QUINDI
In caso di incidente il Giudice valuterà se il lavoratore ha avuto una specifica formazione, informazione ed addestramento sull’uso di attrezzature con le quali ha eseguito lavorazioni in quota.
Sono obbligatori i corsi per piattaforme aeree, cestelli porta persone ? Quale Legge li prevede ???
Chi può rilasciare il patentino del muletto?
+ drug test !18
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