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SICUREZZA NEI CANTIERI NAVALI DI COSTRUZIONE RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE AGGIORNAMENTO DICEMBRE 1997

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SICUREZZA NEI

CANTIERI NAVALI DI

COSTRUZIONE RIPARAZIONE

E DEMOLIZIONE

AGGIORNAMENTO

DICEMBRE 1997

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INDICE

Premessa ......................................................................pag. 3 D.Lgs n° 626 del 19/09/1994 ....................................... pag. 4 D.Lgs n° 242 del 19/03/1996 ....................................... pag. 5

Figure quadro Datore di lavoro, dirigente o preposto ........... pag. 6 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .................................................. pag. 8 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ....................................................... pag. 9 Lavoratore .................................................... pag.11 Medico competente ....................................... pag. 12 Luoghi di lavoro Altezza .......................................................... pag.13 Vie di circolazione ........................................ pag.13 Porte e portoni .............................................. pag.14 Uscite di sicurezza ........................................ pag.14 Spogliatoi ..................................................... pag.15 Docce e gabinetti .......................................... pag.15

Attrezzature di lavoro ......................................... pag.16 Informazione e Formazione ................................. pag.17 Addestramento .................................................... pag.18 Appalti................................................................... pag.18 Pano di sicurezza................................................... pag.19

D.P.R. n° 459 del 24/07/1996

Macchinari ........................................................... pag.21 D.Lgs n° 493 del 12/08/1996

Segnaletica di sicurezza ....................................... pag.23 D.Lgs n° 10 del 2/01/1997

Dispositivi di protezione individuale ..................... pag.25 D.Lgs n° 758 del 19/12/1994

Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” ..... pag.26

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Lavorazioni con l’uso di gas ........................................ pag.27 PREMESSA Il presente opuscolo nasce come aggiornamento del manuale per la sicurezza nei cantieri navali di costruzione riparazione e demolizione (Pubblicato su “Fogli di informazione ISPESL Anno VI 2° supplemento al 1° numero 1993) in conseguenza dell’entrata in vigore di nuove normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: • D.Lgs n° 626 del 19/09/1994 • D.Lgs n° 758 del 19/12/1994 • D.Lgs n° 242 del 19/03/1996 • D.P.R. n° 459 del 24/07/1996 • D.Lgs n° 493 del 12/08/1996 • D.Lgs n° 10 del 2/01/1997 Delle normative sopra menzionate verranno evidenziate esclusivamente le parti innovative rispetto alla Legislazione previgente. Con l’occasione si provvede all’aggiornamento del manuale relativamente all’immissione sul mercato di un componente di sicurezza innovativo per tutte quelle lavorazioni che prevedono l’uso di gas.

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DECRETO LEGISLATIVO n° 626 19/09/94 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” • 89/391/CEE, Misure per promuovere il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; • 89/654/CEE, Prescrizioni minime di sicurezza ed i salute

per i luoghi di lavoro; • 89/655/CEE, Requisiti minimi di sicurezza e di salute per

l’uso di attrezzature di lavoro; • 89/656/CEE, Prescrizioni minime di sicurezza e di salute

per l’uso di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro;

• 90/269/CEE, Prescrizioni minime di sicurezza ed i salute per la movimentazione manuale dei carichi;

• 90/270/CEE, Prescrizione minime di sicurezza e di salute per le attività svolte su attrezzature munite di videoterminale;

• 90/394/CEE, Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro;

• 90/679/CEE, Protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro:

Il D.Lgs 626/94 determina conseguenze sull’assetto dei diritti e dei doveri delle parti nel rapporto di lavoro subordinato sia per la disciplina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia per la modifica o la istituzione di obblighi in capo al Datore di lavoro ed ai Lavoratori, nonchè per la previsione di particolari garanzie in favore dei lavoratori in ordine , tra l’altro, alla valutazione delle conseguenze disciplinari di eventuali negligenze commesse dal lavoratore e all’accertamento della sua inidoneità fisica. Di particolare rilevanza sono, infine, le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti da imprese coinvolte, sia come committente che come appaltatore, nell’esecuzione di appalti.

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DECRETO LEGISLATIVO n° 242 - 19/03/1996 “Modifiche ed integrazioni al D.L.gs 626/94, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” Il Decreto ha in pratica avuto la funzione di dilazionare nel tempo la decorrenza di alcuni obblighi previsti dal Decreto 626/94, come l’obbligo della valutazione dei rischi con tutti gli obblighi ad essa collegati, la nomina delle nuove figure (Responsabile del servizio di prevenzione, Rappresentante dei lavoratori, ecc.), parallelamente ha modificato anche alcuni aspetti tecnici riguardanti ad esempio servizi igienici, uscite dai locali di lavoro, già per altro modificati dal D.Lgs 626/94 rispetto alla normativa previgente.

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Figure quadro previste dalla normativa.D.Lvo 626/94 La normativa definisce o istituisce le figure principali nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro alle quali prescrive precisi obblighi ed associa sanzioni amministrative e penali. Datore di lavoro, dirigente o preposto. Il datore di lavoro è: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, e comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”. Nelle aziende medio grandi dove il datore di lavoro non dirige e sorveglia da solo il lavoro delle maestranze è prevista la figura del dirigente (figura soggetta solo al potere gerarchico del datore di lavoro) e del preposto (colui che sovrintende al lavoro degli altri con funzioni di guida e controllo). Doveri e responsabilità Il datore di lavoro, il Dirigente ed il Preposto in relazione alla natura dell’attività dell’azienda e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze devono provvedere a: a) effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di

individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I risultati della valutazione devono essere trascritti su apposito documento, sono esenti da tale obbligo le aziende con meno di 10 addetti ma che comunque devono autocertificarne l’avvenuta effettuazione.

b) eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti privilegiando gli interventi alla fonte.

c) adottare misure igieniche, di protezione collettiva e individuale.

d) sottoporre al controllo sanitario tramite un medico competente i lavoratori in funzione dei rischi specifici.

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e) predisporre misure di emergenza da adottare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, designando i lavoratori incaricati dell’attuazione di quannto sopra.

f) assicurare regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti.

g) consultare e rendere partecipi i lavoratori o i loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

h) fornire istruzioni ai lavoratori ed idonea informazione e formazione sui rischi connessi al lavoro, ed eventuale addestramento dei lavoratori nei casi previsti .

i) esigere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l’uso di dispositivi di disposizione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

j) organizzare il servizio di protezione e prevenzione e nominarne il relativo responsabile.

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP è persona in possesso di attitudini e capacità designato dal datore di lavoro a capo dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione; a seconda del tipo e dimensioni dell’Azienda può essere un tecnico interno o un consulente esterno, oppure nel caso di Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti il datore di lavoro stesso. La designazione di tale figura deve essere comunicata alla Azienda USL di competenza e nel caso di consulente esterno anche all’Ispettorato Provinciale del Lavoro. Doveri e responsabilità Il RSPP deve: a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare

le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro

b) elaborare le misure protettive e preventive per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed i relativi sistemi di controllo

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

d) informare i lavoratori sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e proporre comunque i programmi di informazione

e) organizzare, se non fatte direttamente dal datore di lavoro, la riunione periodica annuale (nelle aziende con più di 15 addetti) di prevenzione e protezione dai rischi.

f) dare costante consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro al datore di lavoro

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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS è la persona che, dopo idonea elezione da parte dei lavoratori, li rappresenta per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Solitamente si ha un RLS per azienda, nel caso di attività con un numero inferiore a 15 addetti, lo stesso può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Doveri e responsabilità Il RLS ha molti diritti ma è anche il soggetto di alcuni importanti doveri a carico dei datori di lavoro; in particolare: a) può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le

lavorazioni b) deve essere consultato preventivamente in relazione alla

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda, alla designazione (ed alla organizzazione della loro formazione) degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso alla evacuazione dei lavoratori.

c) deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la Valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, gli ambienti di lavoro, gli infortuni, le malattie professionali e quanto proveniente dai servizi di vigilanza.

d) deve ricevere una formazione adeguata (corso di 32 ore su argomenti specifici previsti dalla normativa) in orario di lavoro

e) può promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelate la salute e la sicurezza dei lavoratori

f) può formulare osservazioni e proposte in merito all’attività di prevenzione, avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività

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g) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

h) deve partecipare alla riunione periodica di prevenzione che deve essere organizzata obbligatoriamente almeno una volta l’anno.(in aziende con meno di 15 addetti questa può essere effettuata su richiesta del RLS)

Il R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

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Lavoratore Il lavoratore è qualsiasi persona che presta il proprio lavoro con rapporto subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro. Sono equiparati anche i soci lavoratori di cooperative o di società ed i collaboratoti familiari che esplicano la loro attività in maniera retribuita, continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare . Doveri I lavoratori “devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro” e pertanto devono: a) osservare le disposizioni normative e quelle impartite dal

datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti al fine della sicurezza e salute,

b) usare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e quant’altro necessario per l’espletamento del proprio lavoro,

c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale,

d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti la deficienze dei dispostivi e dei mezzi di sicurezza e protezione ,

e) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta specifica autorizzazione,

f) sottoporsi ai controlli sanitari, g) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ai

preposti all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori

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Medico competente Il Medico competente è il medico nominato dal datore di lavoro, in possesso di titoli, specializzazioni ed esperienze adeguate, quale responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il medico competente deve : a) effettuare accertamenti preventivi sui lavoratori, ai fini della

valutazione della loro idoneità alla mansione specifica a cui sono addetti

b) effettuare accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

c) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti

e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dell’interessato, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

f) partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione e comunicare in quell’occasione risultati anonimi e collettivi degli accertamenti eseguiti

g) collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione per la predisposizione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di pronto soccorso ed alla attività di informazione e formazione dei lavoratori.

h) visitare almeno due volte l’anno gli ambienti di lavoro.

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Luoghi di lavoro (escluso quelli a bordo delle imbarcazioni) Con il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs 242/96 sono state apportate modifiche alle previgenti norme DPR547/55 e DPR 303/56, approfondendo i requisiti e le caratteristiche che devono possedere i luoghi di lavoro. Con la consapevolezza che i protocolli originali prendono in esame soltanto i luoghi di lavoro e le lavorazioni effettuate a bordo delle imbarcazioni e considerando che i cantieri navali in cui tali lavorazioni vengono effettuate sono dotati di strutture fisse con servizi vari, vengono prese in esame le principali innovazioni apportate . Consapevoli quindi della estensione dei protocolli originali senza avere il carattere di completezza e con la ulteriore precisazione che quanto segue non è applicabile alle lavorazioni effettuate a bordo delle imbarcazioni, vengono esaminati: Altezza Per i locali destinati ad uso ufficio i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. Vie di circolazione Le vie di circolazione devono essere ubicate e calcolate in modo che i pedoni possano utilizzarle facilmente, in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione, le dimensioni devono essere basate sul calcolo della circolazione del numero potenziale degli utenti o delle merci e sul tipo di impresa. Se vengono utilizzate anche da mezzi di trasporto deve essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente, tale distanza deve essere mantenuta anche da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. Se richiesto per la protezione dei lavoratori dall’uso dalle attrezzature dei locali di lavoro le vie di circolazione devono essere evidenziate (colorazioni, guide, ecc.), inoltre se per

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ragioni tecniche non è possibili eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che possono costituire un pericolo per i lavoratori o i veicoli tali ostacoli devono essere adeguatamente segnalati. Porte e portoni I locali devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentano la rapida uscita delle persone, agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. A seconda del numero dei lavoratori sono previsti i seguenti obblighi: a) una porta di larghezza di 0,80m fino a 25 dipendenti b) una porta di 1,20m che si apra nel senso dell’esodo tra 26 e

50 dipendenti, c) due porte rispettivamente di 0,80m e 1,20m che si aprano

nel senso dell’esodo tra 51 e 100 dipendenti, d) una porta aggiuntiva di 1,20m per ogni 50 dipendenti oltre i

100. Le porte di tipo scorrevoli e saracinesche a rullo non sono ammesse nei locali di lavoro e magazzini quando non esistono nello stesso ambiente altre porte ad anta apribili verso l’esterno dei locali; quando ammesse esse devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere. I portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli sono ammessi solo nel caso in cui la circolazione dei pedoni sia da ritenere sicura, altrimenti devono esistere, immediatamente accanto, una porta riservata alla circolazione dei pedoni segnalata in modo visibile e tenuta sgombra in permanenza. Uscite di sicurezza I locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio, non

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soggette al Certificato di Prevenzione Incendi CPI e occupanti fino a 25 addetti, devono presentare almeno una uscita di sicurezza con altezza di 2 m e larghezza di 0,80 m, il senso di apertura non deve essere necessariamente verso l’esodo; nel caso invece l’attività sia soggetta al C.P.I. i locali devono presentare almeno una porta con larghezza di 1,20 m e senso di apertura verso l’esodo. Le uscite di sicurezza devono essere evidenziate con segnaletica apposita e dotate di illuminazione di emergenza. Spogliatoi Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi e da utilizzare nell’ambito dell’orario di lavoro secondo turni prestabiliti e concordati. Nel caso non sussista la necessità di spogliatoio, ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature chiudibili a chiave per riporre i propri indumenti od effetti personali. Docce gabinetti Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10 quando, a causa di vincoli urbanistici o architettonici, non è possibile prevedere gabinetti separati è ammessa una utilizzazione separata degli stessi.

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Attrezzature di lavoro La normativa oltre a definire il concetto di attrezzatura di lavoro (macchine, utensili ed impianti), e di zona pericolosa (area nella quale vi può essere un rischio per l’operatore connesso alla presenza dell’attrezzatura di lavoro) definisce in modo inequivocabile cosa deve intendersi per “uso di un’attrezzatura. In particolare, contrariamente a quanto fino ad ora inteso, fa rientrare nell’uso di un’attrezzatura tutte quelle attività attinenti al trasporto, alla messa in servizio o fuori servizio, all’impiego, alla pulizia, alla manutenzione/riparazione, allo smontaggio nonchè alla trasformazione. Relativamente alla loro utilizzazione obbliga i datori di lavoro a prendere le misure necessarie affinchè esse siano installate secondo le istruzioni del fabbricante ed utilizzate correttamente prevedendo parallelamente degli obblighi specifici anche per gli installatori. Per quest’ultimi prescrive di attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Relativamente alle operazioni di riparazione, trasformazione e riparazione, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore incaricato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

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Informazione e formazione Ogni lavoratore deve essere informato adeguatamente a cura del datore di lavoro su: a) “rischi connessi all’attività dell’impresa in generale” b) rischi specifici della propria lavorazione c) le procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione d) i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del medico competente, degli addetti al pronto soccorso, degli addetti al servizio antincendio e di evacuazione

Ogni lavoratore deve ricevere adeguata formazione a cura del datore di lavoro relativa alla salute e sicurezza, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro. La formazione deve essere effettuata: a) al momento dell’assunzione del lavoratore, del suo

trasferimento o cambiamento di mansione b) al momento dell’adozione di nuove attrezzature di lavoro o

di nuove tecnologie o sostanze e preparati pericolosi, c) periodicamente in relazione all’evolversi o all’insorgenza

dei rischi. Specifica formazione deve essere impartita ai lavoratori affidati a particolari incarichi: a) prevenzione incendi b) pronto soccorso Una particolare formazione spetta al R.L.S. su nozioni sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale formazione deve essere della durata minima di 32 ore. I lavoratori incaricati di usare attrezzature di lavoro, devono ricevere, a cura del datore di lavoro, una formazione adeguata sull’uso delle stesse

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Addestramento I lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici, devono ricevere un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare le attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone ( movimentazione carichi con l’uso mezzi di sollevamento, macchine complesse, ecc. ) Lavorazioni in appalto Il datore di lavoro, nell’affidare lavorazioni in appalto, deve vrificare anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da appaltare. Deve inoltre fornire agli stessi dettagliate informazioni circa i rischi esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate all’interno del cantiere. I datori di lavoro (appaltatori e appaltanti ) devono cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nelle lavorazioni oggetto dell’appalto

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Piano di Sicurezza Nelle lavorazioni relative alla cantieristica navale, vista la complessità e la concomitanza delle lavorazioni nonché di vari rischi (infortunistici e di igiene del lavoro )e la compresenza di diverse ditte che svolgono lavorazioni diverse e spesso incompatibili tra loro, si rende estremamente necessaria la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione, le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro. Quanto sopra deve essere attuato nel rispetto dei principi ergonomici della concezione dei posti di lavoro, della definizione dei metodi di lavoro e della produzione, organizzando anche misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Per attuare quanto sopra la nuova legislazione oltre ad indicare le misure generali di tutela identifica le nuove figure che collaborando con il datore di lavoro contribuiscono alla realizzazione ed alla gestione di quanto sopra . Il datore di lavoro, in particolare, per le lavorazioni a bordo dovrà predisporre un piano di sicurezza i cui fondamentali contenuti erano già indicati anche nell’originario documento. Pe la sua stesura si avvarrà delle figure introdotte dalla nuova normativa quali : il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del responsabile del Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente, nonché dei responsabili della squadra di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione coordinati dal RSPP . Per particolari problematiche si potrà avvalere inoltre di figure professionali specifiche siano esse interne od esterne all’azienda. Nell’ambito del coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione con le ditte che vi lavorano in appalto,

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il piano generale di sicurezza dovrà prendere in esame in modo particolareggiato le specifiche lavorazioni per eliminare i rischi dovuti alle interferenze trà i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Tale piano dovrà essere messo a conoscenza e concordato con i rappresentanti delle aziende appaltatrici e dei rappresntanti dei lavoratori di tali ditte.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. n° 459 del 24/07/1996 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/689/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine” Il Decreto 459/96 “Direttiva Macchine” si applica alle macchine (comprese quelle tenute e/o condotte a mano), ad insieme di macchine destinate ad un utilizzo solidale, ad una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina (nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile) nonché ai componenti di sicurezza. Regolamenta la libera circolazione nel mercato europeo prescrivendo che, qualunque ne sia la provenienza, devono soddisfare i requisiti minimi di sicurezza in essa previsti. La normativa è entrata in vigore il 21/09/1996 e, da quella data, solo le macchine “marcate CE” possono essere immesse sul mercato e/o messe in servizio siano esse nuove, di qualunque provenienza, o anche usate se importate per la prima volta da paesi non aderenti all’Unione Europea. Le macchine e i componenti di sicurezza, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 459/96 devono: a) essere progettate e costruite in conformità ai “requisiti

essenziali di sicurezza” elencati in allegati alla direttiva b) essere accompagnate da dichiarazione di conformità

attestata dal fabbricante stesso (autocertificazione) o da Organismi autorizzati e notificati (Elencate nell’allegato IV)

c) essere marcate CE in modo visibile e leggibile per tutto il

prevedibile periodo di durata d) essere corredate del manuale delle istruzioni contenente

indicazioni relative al trasporto, l’installazione il montaggio/smontaggio, la messa in funzione, l’utilizzazione e la regolazione, la manutenzione, le caratteristiche degli

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utensili, le istruzioni per l’addestramento del personale nonché l’eventuale obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuali da parte degli addetti. Il manuale deve essere redatto in una delle lingue comunitarie e tradotto nella lingua del paese di utilizzazione.

Le macchine e i componenti di sicurezza già immessi sul mercato e/o messi in srvizio alla data dell’entrata in vigore del DPR 459/96 possono essere commercializzate e concesse in uso purchè il venditore/noleggiatore attesti sotto la propria responsabilità che esse sono conformi alla legislazione previgente

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DECRETO LEGISLATIVO n° 493 del 12/08/1996 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro Il decreto recepisce la nona specificazione particolare della direttiva 89/391/CEE; con l’art. 7 il decreto abroga il D.P.R. 524/82 “Attuazione delle direttive 77/576/CEE e 79/640/CEE sulla segnaletica sul posto di lavoro” e la tabella “A” del D.P.R. 547/55 contenente i contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati dall’ufficio internazionale del lavoro, parimenti con l’art. 6 viene abrogato l’art. 355 del D.P.R. 547%77 che faceva riferimento alla tabella “A”. Il decreto all’art. 2 precisa che il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza secondo le prescrizioni degli allegati al decreto legislativo allo scopo di: a) avvertire di un pericolo le persone esposte b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della

sicurezza d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi

di soccorso o di salvataggio e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e

sicurezza. Tipologia dei cartelli

Cartello di Forma Pittogramma Fondo Bordo Banda

Divieto rotonda nero bianco rosso1 rosso1

Avvertimento triangolare nero giallo nero

Prescrizione rotonda bianco azzurro2

Salvataggio quadrato o rettangolare bianco verde2

Attrezzature antincendio

quadrato o rettangolare bianco rosso2

1 almeno il 35% della superficie del cartello 2 almeno il 45% della superficie del cartello

E degna di particolare menzione la “Segnaletica Gestuale” definita nell’allegato IX che trova specico campo di

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applicazione nella movimentazione dei carichi con l’uso dei mezzi di sollevamento. Il testo del decreto oltre a definire dettagliatamente i gesti relativi alle specifiche manovre, introduce all’interno delle manovre stesse una nuova figura “Il Segnalatore” per il quale definisce precisi requisiti di identificazione visiva e indicazioni comportamentali specifiche durante le manovre. Obblighi specifici per il datore di lavoro sono quello di aggiornare la segnaletica esistente ai requisiti previsti dalla nuova normativa entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa. Prescrive inoltre allo stesso di provvedere affinchè i lavoratori, e i rappresentanti per la sicurezza (RLS) ricevano informazione e formazione adeguata con una particolare attenzione a ciò nei casi in cui è previsto l’utilizzo della segnaletica gestuale.

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DECRETRO LEGISLATIVO n° 10 del 2/01/1997 “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale” Il decreto oltre a recepire le direttive prevede anche modifiche al D.Lgs 475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”. Il decreto oltre a prevedere integrazioni e modifiche ai vari articoli del D.Lgs 475/92 stabilisce che i DPI di seconda o terza categoria, cioè quelli che hanno la funzione di salvaguardare l’utilizzatore da morte o di lesioni gravi e di carattere permanente, devono riportare la marcatura “CE” in posizione verticale con dimensioni non inferiori ai 5mm, salvo particolari DPI di piccole dimensioni. Tali DPI devono inoltre essere corredati, oltre che da una documentazione tecnica del modello, anche da un attestato di certificazione “CE” al fine di poter essere considerati conformi ai requisiti essenziali previsti nell’articolato del decreto.

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DECRETO LEGISLATIVO n° 758 del 19/12/1994 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” Le violazioni degli obblighi dettati dalla normativa di Igiene e Sicurezza nel lavoro già in vigore commesse dal 26 Aprile 1995 in poi, sono puniti con sanzioni che lo stesso Decreto ha, in buona sostanza e salvo casi particolari, inasprito .Esso infatti nel modificare gli importi delle sanzioni ha previsto oltre all’ammenda anche la pena alternativa dell’arresto. Il Legislatore ha, così, superato l’incongruità di punire con sanzioni di natura e gravità anche notevolmente diverse violazioni della medesima natura. L’organo di vigilanza, in presenza di violazioni alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, può impartire prescrizioni contenenti specifiche misure (tecniche, organizzative e procedurali) atte a far cessare il pericolo, da attuare, entro un termine fissato, in relazione al tempo tecnicamente necessario per provvedere e che non potrà, di regola, essere superiore ai 6 mesi. La prescrizione sostituisce completamente l’istituto della diffida e della disposizione, che non sono più applicabili in questa materia. Il decreto introduce la possibilità di estinzione del reato a condizione che contravventore adempia puntualmente alle prescrizioni impartitegli dagli organi di vigilanza al fine di eliminare le infrazioni accertate; in tal caso il contravventore viene ammesso al pagamento in sede amministrativa, entro trenta giorni, di una somma pari al quarto del massimo delle delle ammende stabilite per le contravvenzioni commesse.

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Lavorazioni con l’uso di gas Combustibile /Comburente Ossitaglio, Saldatura ecc. Relativamente alle lavorazioni che prevedono l’utilizzo di gas sia esso combustibile che comburente, è stata introdotta in commercio una valvola di sicurezza che, unitamente a quelle già previste nel manuale originario, contribuisce ad aumentare il livello si sicurezza delle lavorazioni. In particolare si tratta di una valvola ad eccesso di flusso con riarmo manuale che porta benefici evidenti ai fini della sicurezza se installata su condutture di gas combustibile, e meno evidenti ma estremamente utili se si installata su gas nocivi per la salute. La valvola ad eccesso di flusso deve essere installata a monte della conduttura per l’adduzione del gas e, se prevista subito dopo la valvola contro il ritorno di fiamma. E’ un dispositivo di sicurezza che arresta il flusso del gas a cui è asservita quando si verifica un aumento di portata rispetto a quella per la quale la valvola è stata tarata. Più precisamente essa interrompe il flusso del gas in tutti quei casi, per esempio, in cui si verificasse la rottura di una conduttura o il funzionamento anomalo dell’utenza che la stessa alimenta e che comporta un maggior consumo di gas da parte della stessa.. La valvola è dotata di un pulsante di riarmo che, al momento del caricamento della conduttura deve essere tenuto premuto da parte dell’addetto in quanto tale manovra è percepita come aumento di flusso e pertanto andrebbe in blocco In relazione al suo funzionamento risulta evidente la sicurezza che questa offre relativamente alle problematiche di incendio e scoppio quando installata su condutture di gas combustibile come pure appaiono evidenti i benefici che essa offre se installata su condutture di gas tossici/nocivi.