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ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO Art. 98 (pagina 194): dopo il comma 4 è inserito il seguente (introdotto dall’art. 29-ter della leg- ge 28/02/2008, n. 31, di conversione con modificazioni, del D.lgs. 31/12/2007, n. 248): «4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è con- sentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.» Art. 170 (pagina 421): dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cin- que.» dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento- quarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00ARTICOLI MODIFICATI DALL’ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 23 MAG- GIO 2008, N. 92 (IN G.U. N. 122 DEL 26 MAGGIO 2008) ART. 186 (pagina 460): a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sosti- tuite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»; b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sosti- tuite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fi- ne, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il qua- le è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgresso- re. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»; c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: «2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vi- cina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traspor- to sono interamente a carico del trasgressore.»;

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ERRATA CORRIGE/AGGIORNAMENTO

Art. 98 (pagina 194):dopo il comma 4 è inserito il seguente (introdotto dall’art. 29-ter della leg-

ge 28/02/2008, n. 31, di conversione con modificazioni, del D.lgs.31/12/2007, n. 248):

«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è con-sentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuoviprovvisti di targa provvisoria.»

Art. 170 (pagina 421):dopo il comma 1, è inserito il seguente:«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cin-

que.»dopo il comma 6 è inserito il seguente:«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento-quarantotto/00 a euro cinquecentonovantaquattro/00.»

ARTICOLI MODIFICATI DALL’ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 23 MAG-GIO 2008, N. 92 (IN G.U. N. 122 DEL 26 MAGGIO 2008)

ART. 186 (pagina 460):a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fi-ne, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazionedella pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensionecondizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il qua-le è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codicepenale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ilveicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgresso-re. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma

2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puòessere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vi-cina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essacon le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traspor-to sono interamente a carico del trasgressore.»;

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d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accer-

tamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui alcomma 2, lettera c)»;

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» so-no sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo cheprecede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggettocompie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti:«Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedentiper il medesimo reato,».

ART. 187 (pagina 467):al comma 1:

a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arre-sto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammendada euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizionidell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelledi cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

ART. 189 (pagina 472):a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle se-

guenti: «da sei mesi a tre anni»;b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle se-

guenti: «da un anno a tre anni».

ART. 222 (pagina 546):al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al

terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensidell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto disostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministra-tiva accessoria della revoca della patente.».

DI SEGUITO SONO RIPORTATE TUTTE LE PAGINE DELVOLUME INTERESSATE DALLE MODIFICHE (EVIDENZIATE)

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circolazione di minore alla guida di ci-clomotore non rispondente alle prescri-zioni indicate nel certificato di idoneitàtecnica, ben può essere ordinata la confi-sca del ciclomotore di proprietà del geni-tore in relazione alla violazione dell’art.97, comma sesto, del codice della strada,senza che sia applicabile, nella specie,l’art. 213, comma sesto, dello stesso co-dice, che esclude detta misura qualora ilveicolo appartenga a persona estranea al-la violazione amministrativa.

Cassazione civile, Sez. III, 1° giugno2000, n. 7268.

In tema di violazioni al codice dellastrada, la modifica delle caratteristichetecniche di un ciclomotore, che sia taleda consentirgli di superare la velocitàmassima consentita per tale categoria dimezzi di trasporto (45 km/h), ne compor-ta il passaggio alla categoria dei motovei-coli, con conseguente applicabilità dellasanzione di cui all’art. 97 del c.d.s., in es-sa inclusa la misura accessoria della con-fisca (art. 97, comma quattordicesimo).

Cass. Civ., Sez. I, 7 dicembre 2001, n.15506.

Non è configurabile il delitto di truffain danno dello Stato nel caso di condottacostituita dall’utilizzazione, ai fini dellaimmatricolazione di autoveicoli di prove-nienza comunitaria acquistati con evasio-ne dell’Iva, di autocertificazioni relativeall’avvenuto adempimento degli obblighifiscali, atteso che con l’immatricolazionelo Stato non compie alcun atto di disposi-zione patrimoniale e non subisce alcundanno di contenuto economico; né poten-dosi la suddetta utilizzazione valutare co-me funzionale all’evasione fiscale, cheeventualmente si svolge su un piano di-verso e nell’ambito del differente rappor-to fra commerciante ed amministrazionefinanziaria.

Cass. Pen., Sez. II, 12 dicembre2003, n. 47701.

Integra il reato di uso di atto falso(art. 489 c.p.), l’utilizzo, mediante pre-sentazione ai funzionari del competentedipartimento trasporti, di documenti stra-nieri contraffatti per ottenere l’immatri-colazione in Italia di veicoli i cui dati di

iscrizione erano falsi. (Nella fattispecie,venivano immatricolati come «veicoli»dei fuoristrada, senza il rispetto dell’ori-ginaria qualifica di «autocarri» e, cometali, inidonei alla circolazione stradale inItalia e non suscettibili di rilascio delletarghe e di iscrizione del veicolo alP.R.A. ed era ritenuto, pertanto, legittimoil sequestro di tutti i relativi documenti dicircolazione, quale corpo di reato).

Cass. Pen., Sez. V, 9 giugno 2004, n.25881 (c.c. 7 maggio 2004).

Art. 98(Circolazione di prova) (1)

(1. Le fabbriche costruttrici di veico-li a motore e di rimorchi, i loro rap-presentanti, concessionari, commis-sionari e agenti di vendita, i com-mercianti autorizzati di tali veicoli,le fabbriche costruttrici di carrozze-rie e di pneumatici, gli esercenti diofficine di riparazione e di trasfor-mazione, anche per proprio conto,non sono soggetti all’obbligo di mu-nire della carta di circolazione di cuiagli articoli 93, 110 e 114 i veicoliche facciano circolare per esigenzeconnesse con prove tecniche, speri-mentali o costruttive, dimostrazioni otrasferimenti per ragioni di vendita odi allestimento. I detti veicoli, però,devono essere provvisti di una auto-rizzazione per la circolazione di pro-va, rilasciata dall’ufficio competentedel Dipartimento per i trasporti ter-restri. Sul veicolo in circolazione diprova deve essere presente il titolaredell’autorizzazione o un suo dipen-dente munito di apposita delega.) (1)(2. La validità dell’autorizzazione èannuale; può essere confermata pre-via verifica dei requisiti necessari.) (1)3. Chiunque adibisce un veicolo incircolazione di prova ad uso diverso èsoggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da eurosettantaquattro/00 a euro duecento-novantasei/00. La stessa sanzione siapplica se il veicolo circola senza che

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Codice della Strada Art. 98194

su di esso sia presente il titolare del-l’autorizzazione o un suo dipendentemunito di apposita delega.4. Se le violazioni di cui al comma3 superano il numero di tre la sanzio-ne amministrativa è del pagamento diuna somma da euro centoquarantot-to/00 a euro cinquecentonovanta-quattro/00: ne consegue in quest’ul-timo caso la sanzione amministrativaaccessoria della confisca del veicolo,secondo le norme del Capo I, Sezio-ne II, del Titolo VI.4-bis. Alle fabbriche costruttrici diveicoli a motore e di rimorchi è con-sentito il trasporto di veicoli nuovi difabbrica per il tramite di altri veicolinuovi provvisti di targa provvisoria. (2)

(1) Vedasi D.P.R. 24/11/2001, n. 474 che haabrogato i commi 1 e 2.

(2) Comma inserito dall’art. 29-ter della legge28/02/2008, n. 31, di conversione con modificazioni,del D.lgs. 31/12/2007, n. 248.

Regolamento: V.Art. 254Pagamento in misura ridotta:3° comma: € 74,00;4° comma: non consentito.Sanzioni accessorie:4° comma: confisca del veicolo.Commento

La disciplina della circolazione diprova, già contenuta nell’art. 63 del co-dice del 1959, è stata quasi integralmen-te trasferita nell’articolo in esame. An-che l’aspetto sanzionatorio è rimastoinalterato in quanto le possibili violazio-ni sono sempre riferite alla circolazionecon targa prova senza che ne ricorranole condizioni e la mancanza del titolare odi un suo delegato a bordo del veicolo.

Nel caso le violazioni superino il nu-mero di tre, si applicano le sanzioni pecu-niarie e accessorie previste dal comma 4°.Giurisprudenza:

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE

La prova tecnica consente al condu-cente, ai sensi dell’art. 63 del vigente co-dice stradale, di utilizzare l’autoveicolo

con una speciale autorizzazione, anzichécon l’ordinaria carta di circolazione, manon lo dispensa dall’osservanza dellenorme di comune comportamento ispira-te al principio che ogni utente della stra-da deve circolare in modo da non costi-tuire pericolo o intralcio al traffico.

Pertanto, il conducente è in colpa se,nel corso dell’esperimento dei freni, pursegnalato da apposito cartello, procedead una frenata imprudente in relazionealle condizioni particolari del traffico,rendendo inevitabile l’urto con altro vei-colo che lo segue a distanza ravvicinata.

Cassazione, 27 novembre 1961, n.221, Acquista.

L’infrazione di cui all’art. 98 terzocomma c.s., ricorre nel caso in cui l’auto-rizzazione alla circolazione in prova delveicolo sia stata rilasciata, ma non sianostate rispettate tutte le altre modalità del-la circolazione previste dalla norma (sco-po di prova tecnica o di dimostrazioneper vendita; mancanza della presenza deltitolare dell’autorizzazione o di un suodipendente; veicolo non munito della tar-ga di prova); laddove se l’autorizzazionealla circolazione in prova non sia stata ri-lasciata o sia scaduta di validità anche sedi fatto il veicolo circoli per la prova si èfuori della fattispecie di cui all’art. 98 cit.e si rientra, invece, nella fattispecie di cuiall’art. 93 c.s.

Cassazione civile, Sez. III, 9 gennaio2000, n. 536.

La sanzione di cui all’art. 58, commaottavo, cod. strada è comminata a caricodi chi circoli con un veicolo per il qualenon sia stata rilasciata la targa di circola-zione e non è estensibile alla diversa ipo-tesi in cui su un veicolo abilitato a circola-re in prova non sia stata apposta la pre-scritta targa di prova che costituisce unainfrazione autonomamente disciplinata daisuccessivi art. 63 e 66 del detto codice.

Cassazione, sez. I, 16 ottobre 1987,n. 7646.

CIRCOLAZIONE DI PROVALa configurabilità di “circolazione in

prova” di un veicolo resta esclusa, con laconseguente ricorrenza dell’infrazione di

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cui all’art. 58 del codice stradale ed ap-plicabilità della confisca obbligatoria dicui all’art. 21, comma 3, l. 24 novembre1981, n. 689, quando risultino contempo-raneamente inosservati tutti e tre gli ob-blighi fissati dagli art. 63 e 66 di dettocodice stradale, e cioè manchi lo scopo diprova tecnica e di dimostrazione per lavendita, manchi la presenza sul veicolodel titolare dell’autorizzazione (o di unsuo dipendente), in possesso del relativodocumento ed inoltre il veicolo stessonon sia munito della “targa-prova”, atte-so che, ove risultino violate una o duesoltanto di dette prescrizioni deve essereaffermata la sussistenza delle specificheinfrazioni (penali od amministrative) ri-spettivamente contemplate dal comma 3e ultimo del citato art. 63, nonché dalcomma 8 del citato art. 66.

Cassazione civile, sez. I, 9 novembre1990, n. 10785.

Qualora un veicolo venga affidatoper riparazioni ad una officina, e poi pro-vochi un incidente circolando per ragionidi collaudo con la guida di un dipendentedi detta officina (senza la targa di prova esenza specifica copertura assicurativa pertale prova), il titolare dell’officina mede-sima, che debba rispondere del danno aisensi dell’art. 2049 c.c., non è beneficia-rio dell’assicurazione stipulata dal pro-prietario del veicolo (la quale si estendesolo al conducente che circoli non prohi-bente domino), e non si sottrae, quindi,all’azione di rivalsa dell’assicuratore cheabbia risarcito il danneggiato.

Cassazione civile, sez. III, 21 giugno1989, n. 2944.

Nell’ipotesi di circolazione di auto-vettura con targa di prova munita di assi-curazione provvisoria ai sensi dell’art.17, d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, (re-golamento di esecuzione della l. 24 no-vembre 1969, n. 990), la mancata esposi-zione della targa, pur presente nel veico-lo, non comporta violazione dell’art. 32,legge n. 990 del 1969, che concerne sol-tanto la circolazione di veicoli sforniti digaranzia assicurativa, neppure ove il con-tratto di assicurazione ricolleghi espres-samente la propria efficacia alla esposi-zione della targa di prova, rimanendo pur

sempre operante la copertura assicurativanei confronti dei terzi danneggiati, ai sen-si dell’art. 18 di detta legge (salva perl’assicuratore l’azione in via di rivalsanei confronti dell’assicurato).

Cassazione civile, sez. I, 2 luglio1990, n. 6771.

La sanzione prevista dall’art. 32 dellal. 24 dicembre 1969, n. 990, a carico dichi pone in circolazione un veicolo sfor-nito della garanzia assicurativa, non è ap-plicabile nel caso di veicolo la cui circo-lazione avvenga al di fuori delle modalitàpreviste nel contratto assicurativo (nellaspecie, con riguardo a contratto di assicu-razione provvisoria per la circolazione inprova, a norma dell’art. 17 del d.P.R. 24novembre 1970, n. 973, la targa di prova,a bordo dell’autovettura, non era stataesposta), atteso che rimane pur sempreoperante la copertura assicurativa neiconfronti dei terzi danneggiati, ai sensidell’art. 18 della legge n. 90 del 1969.

Cassazione civile, sez. I, 16 novem-bre 1990, n. 11098.

Art. 99(Foglio di via)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e irimorchi che circolano per le opera-zioni di accertamento e di controllodella idoneità tecnica, per recarsi aitransiti di confine per l’esportazione,per partecipare a riviste prescrittedall’autorità militare, a mostre o afiere autorizzate di veicoli nuovi edusati, per i quali non è stata pagata latassa di circolazione, devono esseremuniti di un foglio di via e di unatarga provvisoria rilasciati da un uffi-cio competente del Dipartimento peri trasporti terrestri.2. Il foglio di via deve indicare ilpercorso, la durata e le eventuali pre-scrizioni tecniche. La durata non puòcomunque eccedere i giorni sessanta.Tuttavia, per particolari esigenze disperimentazione di veicoli nuovi nonancora immatricolati, l’ufficio compe-tente del Dipartimento per i trasporti

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terrestri può rilasciare alla fabbricacostruttrice uno speciale foglio di via,senza limitazioni di percorso, delladurata massima di centottanta giorni.3. Chiunque circola senza avere consè il foglio di via e/o la targa provvi-soria di cui al comma 1 è soggetto al-la sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da euro venti-due/00 a euro ottantotto/00.4. Chiunque circola senza rispettareil percorso o le prescrizioni tecnichedel foglio di via è soggetto alla san-zione amministrativa del pagamentodi una somma da euro trentasei/00 aeuro centoquarantotto/00.5. Ove le violazioni di cui ai commi3 e 4 siano compiute per più di trevolte, alla successiva la sanzione am-ministrativa è del pagamento di unasomma da euro settantaquattro/00 aeuro duecentonovantasei/00 e neconsegue la sanzione amministrativaaccessoria della confisca del veicolo,secondo le norme del Capo I, Sezio-ne II, del Titolo VI.Regolamento: V.Art. 255Pagamento in misura ridotta:3° comma: € 22,00;4° comma: € 36,00;5° comma: non consentito.Sanzioni accessorie:5° comma: confisca del veicolo.Commento

Avendo previsto la carta di circola-zione provvisoria (art. 95) come docu-mento che consente la circolazione permassimo 90 giorni, in attesa del docu-mento definitivo, il foglio di via, contra-riamente a quanto previsto dall’art. 64del codice del 1959, è ora limitato allesole operazioni di accertamento e con-trollo della idoneità tecnica, per recarsiai confini per l’esportazione o per parte-cipare a fiere e manifestazioni. Il docu-mento è rilasciato dal Dipartimento per itrasporti terrestri, e non può avere dura-ta superiore a 60 giorni o 180 giorni in

via eccezionale e per le sole ipotesi di cuial 2° comma, seconda parte, e contienele prescrizioni tecniche e gli itinerari darispettare.Giurisprudenza:

FOGLIO DI VIAIl fatto di chi, al fine di ottenere la

provvisoria immatricolazione della pro-pria autovettura sotto falso nome, inducecon inganno il pubblico ufficiale a ripro-durre false generalità sul foglio di viaprovvisorio, non integra il reato di cuiagli artt. 48, 479 cod. pen., bensì quellodi cui all’art. 495 cod. pen. ciò in quantotra le false attestazioni di cui all’art. 479cod. pen. non sono comprese quelle circal’identità o qualità personali, previsteespressamente dagli artt. 495 e 496 cod.pen. tra le falsità personali, sì che il pub-blico ufficiale non ha in relazione ad essealcun obbligo giuridico di veridicità. Inparticolare, per quanto riguarda il fogliodi via in questione, tale documento si li-mita a determinare in via provvisoria l’i-dentità di un autoveicolo al fine d’auto-rizzarne la circolazione dal che si evincecome sia irrilevante alla sua funzione lapersona del richiedente, rispetto alla qua-le, quindi, il documento è sfornito diqualsiasi destinazione probatoria.

Cassazione penale, sez I, 19 aprile1982, n. 4013.

La circolazione di un veicolo a moto-re, per il quale sia scaduto il termine divalidità del foglio di via provvisorio sta-bilito dall’art. 64, quarto comma, del co-dice della strada, configura l’illecito pre-visto dall’art. 58, ottavo comma, del co-dice medesimo, e giustifica, per il solofatto dell’accertamento di tale infrazione,ancorché il conducente si sia avvalso del-la definizione di cui all’art. 16 della leg-ge 24 novembre 1981, n. 689, con paga-mento della pena pecuniaria in misura ri-dotta, la sanzione accessoria della confi-sca del veicolo, a norma dell’art. 21 dellacitata legge, la cui applicabilità prescindedalla circostanza che non sia stata emessa

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za in concreto del veicolo ai requisiti disicurezza per detto trasporto. La primacondizione è di carattere rigido, mentre laseconda ha natura elastica. Ne consegueche il trasporto è subordinato alla valuta-zione in concreto delle condizioni di si-curezza in ordine all’attrezzatura di ognisingolo veicolo; deve, quindi, tenersiconto di volta in volta del peso o dell’al-tezza del trasportato, della sua età, dellaposizione da assumersi sul veicolo, ecc.

Cassazione penale, sez. IV, 13 feb-braio 1968.

Poiché l’art. 1 della legge 1° giugno1966, n. 416, consente il trasporto di per-sone su autoveicoli in soprannumero ri-spetto all’indicazione della carta di circo-lazione sempre che i passeggeri aggiuntinon eccedano il numero di due e non ab-biano compiuto gli anni dieci, non è con-sentito formare il soprannumero con unasola persona che abbia superato i diecianni.

Cassazione, 13 marzo 1971.Il concorso di colpa della persona tra-

sportata su un ciclomotore, che su di essoabbia preso posto in violazione del divie-to sancito dall’art. 122, quarto comma,d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non è rav-visabile quando da tale comportamentoirregolare non sia derivata l’instabilitàdel veicolo o questa non abbia comunquecontribuito a determinare l’evento lesivodi cui lo stesso trasportato sia rimasto vit-tima. (Fattispecie in tema di tampona-mento di ciclomotore).

Cassazione penale, sez. IV, 11 no-vembre 1982, n. 10685.

La limitazione dei posti sui veicolinon vale soltanto per la sicurezza dellamarcia dei veicoli stessi, ma le relativenorme sono dettate da ragioni di sicurezzadei veicoli in circolazione, nella quale de-ve essere ricompresa non solo la marcia,ma anche la sosta. (Fattispecie relativa eritenuta responsabilità per lesioni ed omi-cidio colposi di imputato che aveva con-sentito che nel “camper” in sosta prendes-sero posto un numero di persone di granlunga superiore al consentito, tanto da ren-dere più lento e difficoltoso il deflusso al-lorché ebbe a svilupparsi un incendio).

Cassazione penale, sez. IV, 21 mag-gio 1987.

Art. 170(Trasporto di persone, animalie oggetti sui veicoli a motore

a due ruote)1. Sui motocicli e sui ciclomotori adue ruote il conducente deve averelibero uso delle braccia, delle mani edelle gambe, deve stare seduto in po-sizione corretta e deve reggere il ma-nubrio con ambedue le mani, ovverocon una mano in caso di necessitàper le opportune manovre o segnala-zioni. Non deve procedere sollevan-do la ruota anteriore.1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 èvietato il trasporto di minori di annicinque. (1)2. Sui ciclomotori è vietato il tra-sporto di altre persone oltre al condu-cente, salvo che il posto per il pas-seggero sia espressamente indicatonel certificato di circolazione e che ilconducente abbia un’età superiore adiciotto anni. Con regolamento ema-nato con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti sono sta-biliti le modalità e i tempi per l’ag-giornamento ai fini del presente com-ma, della carta di circolazione dei ci-clomotori omologati anteriormentealla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del decreto-leg-ge 27 giugno 2003, n. 151. (2)3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’e-ventuale passeggero deve essere se-duto in modo stabile ed equilibrato,nella posizione determinata dalle ap-posite attrezzature del veicolo. (2)4. E’ vietato ai conducenti dei vei-coli di cui al comma 1 di trainare ofarsi trainare da altri veicoli.5. Sui veicoli di cui al comma 1 èvietato trasportare oggetti che non sia-no solidamente assicurati, che sporga-no lateralmente rispetto all’asse delveicolo o longitudinalmente rispettoalla sagoma di esso oltre i cinquantacentimetri ovvero impediscano o limi-tino la visibilità al conducente. Entro ipredetti limiti è consentito il trasportodi animali purché custoditi in appositagabbia o contenitore.6. Chiunque viola le disposizioni di

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cui al presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro settanta/00 a eu-ro duecentottantacinque/00. (2)6-bis. Chiunque viola le disposizionidel comma 1-bis è soggetto alla san-zione amministrativa del pagamentodi una somma da euro centoquaran-totto/00 a euro cinquecentonovanta-quattro/00. (1)7. Alle violazioni previste dal comma1 e, se commesse da conducente mi-norenne, dal comma 2, alla sanzionepecuniaria amministrativa consegue ilfermo amministrativo del veicolo persessanta giorni, ai sensi del capo I,sezione II, del titolo VI; quando, nelcorso di un biennio, con un ciclomo-tore o un motociclo sia stata commes-sa, per almeno due volte, una delleviolazioni previste dai commi 1 e 2, ilfermo amministrativo del veicolo èdisposto per novanta giorni. (3).

(1) Comma inserito dalla legge 02/10/2007, n. 160.(2) Comma modificato dal D.L. 27/06/2003, n. 151.(3) Comma sostituito dalla legge 24/11/2006, n. 286.

Pagamento in misura ridotta:6° comma: € 70,00.Sanzioni accessorie:1° comma: fermo amm.vo;2° comma: fermo amm.vo se commes-so da conducente minorennePunti da decurtare ai fini di validitàdella patente: comma 6°: 1.Commento

Il contenuto dell’art. 122 del codicedel 1959, come modificato dalla legge11/1/1986, n. 3, sull’uso del casco, è sta-ta riversato interamente nella norma inesame. Le vecchie disposizioni sono stateopportunamente integrate alla luce dellarealtà che aveva evidenziato diffusi com-portamenti pericolosi.

Così, il primo comma prevede l’ob-bligo del conducente di ciclomotori e dimotocicli di avere libero l’uso delle brac-cia, di reggere il manubrio con due manie, solo in caso di necessità per le pre-scritte segnalazioni, è possibile togliereuna mano dal manubrio. E’ vietato pro-cedere sollevando la ruota anteriore; ma-novra pericolosissima e diffusa tra i gio-vani. La legge 160/2007 ha introdotto ildivieto di trasportare sui motocicli e sui

ciclomotori a due ruote bambini minoridi anni cinque. Sul ciclomotore è vietatotrasportare altri passeggeri salvo che ilposto per il passeggero sia espressamen-te previsto dal certificato di circolazionedel veicolo, rilasciato a partire dal14/07/2006 e dotato di certificato di cir-colazione che riporta tale specifica anno-tazione. A partire da tale data, il condu-cente maggiorenne potrà perciò condurrelegittimamente un ciclomotore traspor-tando altro passeggero se il veicolo èomologato per tale possibilità. La normava letta congiuntamente all’art. 115/4°che sanziona l’ipotesi del ciclomotoristaminorenne che trasporta altro passegge-ro; le due sanzioni possono concorrerequando il minorenne trasporta altro pas-seggero (115-4°) su un ciclomotore nonomologato per trasportarlo (art. 170).Sia sui ciclomotori che sui motocicli èvietato trasportare oggetti che non sianosolidamente assicurati e/o che sporganolateralmente, rispetto all’asse del veico-lo, di oltre 50 cm; stesso limite vige perle sporgenze longitudinali rispetto allasagoma del veicolo.

La norma era stata stravolta dallalegge 17/08/2005, n. 168 che ne avevamodificato l’intero regime sanzionatorio.La legge 24/11/2006, n. 286 ha rivisto ta-le disciplina e sostituito la precedentesanzione accessoria della confisca con ilfermo amministrativo. Vedasi anche l’art.213, 2° comma sexies che prevede le ipo-tesi di confisca di ciclomotori e di moto-veicoli utilizzati per commettere reati.Giurisprudenza:

Rientra nella nozione di guida anchela semplice conduzione a mano di ciclo-motore da parte del conducente, risolven-dosi pur sempre in una sua deliberatamovimentazione e potendo creare rischialla circolazione e alla pubblica incolu-mità. (Nella specie l’imputato in stato diebbrezza aveva condotto a mano il ciclo-motore sulla pubblica via).

Corte di Cassazione penale, sez. IV,19 aprile 2003, n. 18794

Art. 171(Uso del casco protettivo per gli

utenti di veicoli a due ruote)1. Durante la marcia, ai conducenti

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mulata una domanda di risarcimento deldanno, in tal modo evitandosi la necessitàdel doppio processo (il primo, dinanzi algiudice amministrativo, per l’annulla-mento dell’atto; il secondo, dinanzi algiudice ordinario, per il risarcimento deldanno) – non opera allorché, come nellaspecie, difettando un provvedimento am-ministrativo, manchi una domanda di an-nullamento, ed il privato proponga esclu-sivamente una domanda di risarcimentodel danno nei confronti della P.A., nellaquale ciò che rileva è la liceità e non lalegittimità dell’azione amministrativa.

Cass. Civ., Sez. un 24 marzo 2005, n.6332.

Art. 185(Circolazione e sosta delle

auto-caravan)1. I veicoli di cui all’articolo 54,comma 1, lettera m) ai fini della cir-colazione stradale in genere ed aglieffetti dei divieti e limitazioni previ-sti negli articoli 6 e 7, sono soggettialla stessa disciplina prevista per glialtri veicoli.2. La sosta delle auto-caravan, doveconsentita, sulla sede stradale, noncostituisce campeggio, attendamentoe simili se l’autoveicolo non poggiasul suolo, salvo che con le ruote, nonemette deflussi propri, salvo quellidel propulsore meccanico, e non oc-cupa comunque la sede stradale inmisura eccedente l’ingombro propriodell’autoveicolo medesimo.3. Nel caso di sosta o parcheggio apagamento, alle auto-caravan si appli-cano tariffe maggiorate del 50% ri-spetto a quelle praticate per le autovet-ture in analoghi parcheggi della zona.4. E’ vietato lo scarico dei residuiorganici e delle acque chiare e luridesu strade ed aree pubbliche al di fuoridi appositi impianti di smaltimentoigienico-sanitario.5. Il divieto di cui al comma 4 è este-so anche agli altri autoveicoli dotati diappositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni deicommi 4 e 5 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di unasomma da euro settantaquattro/00 aeuro duecentonovantasei/00.7. Nel regolamento sono stabiliti icriteri per la realizzazione lungo lestrade e autostrade, nelle aree attrez-zate riservate alla sosta e al parcheg-gio delle auto-caravan e nei campeg-gi, di impianti igienico-sanitari attiad accogliere i residui organici e leacque chiare e luride raccolti negliappositi impianti interni di detti vei-coli, le tariffe per l’uso degli impiantiigienico-sanitari nonché i criteri perl’istituzione da parte dei Comuni dianaloghe aree attrezzate nell’ambitodei rispettivi tenutari e l’apposito se-gnale stradale col quale deve essereindicato ogni impianto.8. Con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del terri-torio sono determinate le caratteristi-che dei liquidi e delle sostanze chi-miche impiegati nel trattamento deiresidui organici e delle acque chiaree luride fatti defluire negli impiantiigienico-sanitari di cui al comma 4.Regolamento: V.Art.378Pagamento in misura ridotta:6° comma: € 74,00.Commento

Le autocaravan, veicoli previsti allalettera m) del primo comma dell’art. 54,non possono essere discriminati rispettoagli altri veicoli, ai fini delle eventuali li-mitazioni e prescrizioni circolatorie.

La stessa sosta di questi veicoli, doveconsentita, non costituisce campeggio oattendamento se l’autocaravan, non pog-gia sul suolo se non con le ruote e nonemette deflussi propri.

I residui organici degli occupanti e leacque luride e chiare non possono esserescaricati sulle strade o aree pubblichema consegnati agli impianti di smalti-mento igienico-sanitario.

Tale divieto è valido anche per tuttigli altri veicoli dotati di impianti di rac-colta. Nel regolamento sono previsti i

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criteri per la realizzazione degli impiantidi smaltimento dei residui organici e del-le acque luride e chiare. Tutta la norma-tiva sopraindicata, contenuta nella legge14.10.1991, n. 336, è stata integralmenteripetuta dall’articolo in esame e rappre-senta il riconoscimento giuridico di que-sti veicoli ai fini di impedire difformi dis-posizioni limitative operate dagli entiproprietari delle strade e da sindaci perdisciplinarne la circolazione e la sosta.

Art. 186 (1)(Guida sotto l’influenza dell’alcool)

1. E’ vietato guidare in stato di eb-brezza in conseguenza dell’uso di be-vande alcoliche.2. Chiunque guida in stato di eb-brezza è punito, ove il fatto non costi-tuisca più grave reato:a) con l’ammenda da euro cinque-cento/00 a euro duemila/00, qualorasia stato accertato un valore corrispon-dente ad un tasso alcolemico superiorea 0,5 e non superiore a 0,8 grammi perlitro (g/l). All’accertamento del reatoconsegue la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della pa-tente di guida da tre a sei mesi;b) con l’ammenda da euro ottocen-to/00 a euro tremiladuecento/00 e l’ar-resto fino a sei mesi, qualora sia statoaccertato un valore corrispondente adun tasso alcolemico superiore a 0,8 enon superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato conse-gue in ogni caso la sanzione ammini-strativa accessoria della sospensionedella patente di guida da sei mesi ad unanno; (3)c) con l’ammenda da euro mille-cinquecento/00 a euro seimila/00, l’ar-resto da tre mesi ad un anno, qualorasia stato accertato un valore corrispon-dente ad un tasso alcolemico superiorea 1,5 grammi per litro (g/l). All’accer-tamento del reato consegue in ogni ca-so la sanzione amministrativa accesso-ria della sospensione della patente diguida da uno a due anni. La patente diguida è sempre revocata, ai sensi delcapo I, sezione II, del titolo VI, quandoil reato è commesso dal conducente diun autobus o di un veicolo di massacomplessiva a pieno carico superiore a3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero

in caso di recidiva nel biennio. Ai finidel ritiro della patente si applicano ledisposizioni dell’articolo 223.Con la sentenza di condanna ovvero diapplicazione della pena a richiesta delleparti, anche se è stata applicata la so-spensione condizionale della pena, èsempre disposta la confisca del veicolocon il quale è stato commesso il reato aisensi dell'articolo 240, comma 2, delcodice penale, salvo che il veicolo stes-so appartenga a persona estranea al rea-to. Il veicolo sottoposto a sequestro puòessere affidato in custodia al trasgresso-re. La stessa procedura si applica anchenel caso di cui al comma 2-bis. (2) (3)2-bis. Se il conducente in stato di eb-brezza provoca un incidente stradale,le pene di cui al comma 2 sono raddop-piate ed è disposto il fermo ammini-strativo del veicolo per novanta giorniai sensi del capo I, sezione II, del titoloVI, salvo che il veicolo appartenga apersona estranea al reato. E’ fatta salvain ogni caso l’applicazione delle san-zioni accessorie previste dagli articoli222 e 223. (2)2-ter. Competente a giudicare dei reatidi cui al presente articolo è il tribunalein composizione monocratica. (2)2-quater. Le disposizioni relative allesanzioni accessorie di cui ai commi 2 e2-bis si applicano anche in caso di ap-plicazione della pena su richiesta delleparti. (2)2-quinquies. Salvo che non sia dispostoil sequestro ai sensi del comma 2, ilveicolo, qualora non possa essere gui-dato da altra persona idonea, può esserefatto trasportare fino al luogo indicatodall'interessato o fino alla più vicina au-torimessa e lasciato in consegna al pro-prietario o al gestore di essa con le nor-mali garanzie per la custodia. Le speseper il recupero ed il trasporto sono inte-ramente a carico del trasgressore. (3)3. Al fine di acquisire elementi utili permotivare l’obbligo di sottoposizione agliaccertamenti di cui al comma 4, gli or-gani di Polizia stradale di cui all’articolo12, commi 1 e 2, secondo le direttivefornite dal Ministero dell’interno, nel ri-spetto della riservatezza personale e sen-za pregiudizio per l’integrità fisica, pos-sono sottoporre i conducenti ad accerta-menti qualitativi non invasivi o a prove,anche attraverso apparecchi portatili.4. Quando gli accertamenti qualitativi

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di cui al comma 3 hanno dato esito po-sitivo, in ogni caso d’incidente ovveroquando si abbia altrimenti motivo di ri-tenere che il conducente del veicolo sitrovi in stato di alterazione psicofisicaderivante dall’influenza dell’alcool, gliorgani di Polizia stradale di cui all’arti-colo 12, commi 1 e 2, anche accompa-gnandolo presso il più vicino ufficio ocomando, hanno la facoltà di effettuarel’accertamento con strumenti e proce-dure determinati dal regolamento.5. Per i conducenti coinvolti in inciden-ti stradali e sottoposti alle cure medi-che, l’accertamento del tasso alcoole-mico viene effettuato, su richiesta degliorgani di Polizia stradale di cui all’arti-colo 12, commi 1 e 2, da parte dellestrutture sanitarie di base o di quelle ac-creditate o comunque a tali fini equipa-rate. Le strutture sanitarie rilascianoagli organi di Polizia stradale la relativacertificazione, estesa alla prognosi dellelesioni accertate, assicurando il rispettodella riservatezza dei dati in base allevigenti disposizioni di legge. I fondinecessari per l’espletamento degli ac-certamenti di cui al presente comma so-no reperiti nell’ambito dei fondi desti-nati al Piano nazionale della sicurezzastradale di cui all’articolo 32 della leg-ge 17 maggio 1999, n. 144. Si applica-no le disposizioni del comma 5-bis del-l’articolo 187. (2)6. Qualora dall’accertamento di cui aicommi 4 o 5 risulti un valore corrispon-dente ad un tasso alcoolemico superiorea 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessa-to è considerato in stato di ebbrezza aifini dell’applicazione delle sanzioni dicui al comma 2.7. Salvo che il fatto costituisca più gra-ve reato, in caso di rifiuto dell'accerta-mento di cui ai commi 3, 4 o 5, il con-ducente è punito con le pene di cui alcomma 2, lettera c). La condanna per ilreato di cui al periodo che precedecomporta la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della pa-tente di guida per un periodo da sei me-si a due anni e del fermo amministrati-vo del veicolo per un periodo di centot-tanta giorni ai sensi del capo I, sezioneII, del titolo VI, salvo che il veicolo ap-partenga a persona estranea alla viola-zione. Con l’ordinanza con la quale èdisposta la sospensione della patente, ilprefetto ordina che il conducente si sot-

toponga a visita medica secondo le dis-posizioni del comma 8. Se il fatto ècommesso da soggetto già condannatonei due anni precedenti per il medesimoreato, è sempre disposta la sanzioneamministrativa accessoria della revocadella patente di guida ai sensi del capoI, sezione II, del titolo VI. (2) (3)8. Con l’ordinanza con la quale vienedisposta la sospensione della patente aisensi dei commi 2 e 2-bis, il prefettoordina che il conducente si sottopongaa visita medica ai sensi dell’articolo119, comma 4, che deve avvenire neltermine di sessanta giorni. Qualora ilconducente non vi si sottoponga entro iltermine fissato, il prefetto può disporre,in via cautelare, la sospensione dellapatente di guida fino all’esito della visi-ta medica. (2)9. Qualora dall’accertamento di cui aicommi 4 e 5 risulti un valore corrispon-dente ad un tasso alcolemico superiorea 1,5 grammi per litro, ferma restandol’applicazione delle sanzioni di cui aicommi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cau-telare, dispone la sospensione della pa-tente fino all’esito della visita medicadi cui al comma 8. (2)

(1) Articolo sostituito dal D.L. 27/06/2003, n. 151.(2) (3) Comma sostituito/inserito/modificato

dalla legge 02/10/2007, n. 160 e dall’art. 4 del D.L.23/05/2008, n. 92.

(3) Comma modificato dall’art. 4 del D.L.23/05/2008, n. 92.Regolamento: V.Art. 379Pagamento in misura ridotta:commi 2° e 6°: non consentito.Sanzioni accessorie:2° comma, lett. a): sospensione della pa-tente di guida da 3 a 6 mesi.2° comma, lett. b): sospensione della pa-tente di guida da 6 mesi ad un anno.2° comma, lett. c): sospensione della pa-tente di guida da un a 2 anni/revoca.Punti da decurtare ai fini di validità dellapatente: comma 2° e 7°: 10.Commento

La norma sopra riportata già riscrittadalla legge 1° agosto 2003, n. 214 è stataora modificata in maniera sostanziale dal-la legge 160/2007. Punti fondamentali del-la nuova disciplina sono:

a) tre fasce di superamento del limite

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massimo consentito che è rimasto pari a0,5 g/l. Le lettere a), b) e c) del primo com-ma prevedono altrettante ipotesi del reatodi guida in condizioni di ebbrezza alcolica,differenziate per limiti di superamento.

b) Procedure di accertamento. Rappre-sentano l’innovazione di maggiore portataperché ad esse è riferito il nuovo regimesanzionatorio, nettamente diverso da quel-lo precedente. Il comma 3° delega il Mini-stero dell’Interno ad emanare direttive inmerito all’obbligo, per i conducenti, di sot-toporsi ad accertamenti “qualitativi noninvasivi o a prove, anche attraverso appa-recchi portatili”.

Le direttive sono state emanate con lacircolare del 29/12/2005, integralmente ri-portata alla parte seconda del volume.

L’introduzione dell’obbligo di sotto-porsi a questi accertamenti, che non sonocorrelati alla necessità di sintomatologiecomportamentali tipiche dell’ebbrezza, haportato il legislatore a prevedere, per il ca-so di rifiuto di sottoporsi agli accertamentio di non consentire alla struttura sanitariadi rilasciare gli esiti degli accertamenti,una ipotesi autonoma ora sanzionata in viaamministrativa (comma 7°). Gli apparec-chi utilizzati per gli accertamenti prelimi-nari non richiedono la preventiva omolo-gazione, che resta invece confermata pergli etilometri, disciplinati dal comma 4° edell’articolo 379 del Regolamento.ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Al fine di contrastare adeguatamente ilgrave fenomeno della guida in stato di eb-brezza, il legislatore, con la nuova formu-lazione dei commi 3° e 4° dell’art. 186, haprevisto che gli agenti di polizia stradalepossano sottoporre ad accertamenti preli-minari non invasivi tutti i conducenti. Ri-spetto alla normativa precedente non è piùrichiesta la percezione di una sintomatolo-gia legata a presunta ebbrezza alcolica.Conseguentemente, tutti i conducenti han-no l’obbligo di sottoporsi a questi accerta-menti preliminari di SCREENING. Qualo-ra il conducente si rifiuti saranno applicatele sanzioni previste dal comma 7°.STRUMENTI UTILIZZABILI

Gli apparecchi portatili utilizzabiliquale strumento per gli accertamenti preli-

minari non richiedono l’obbligo della omo-logazione (art. 379 Reg.). L’esito positivodel controllo con apparecchi portatili peraccertamenti preliminari non costituiscefonte di prova per il reato di cui all’art.186, ma rende legittimo e doveroso e suc-cessivo accertamento tecnico con l’etilo-metro (omologato).FACOLTÀ DI ACCOMPAGNARE IL CON-DUCENTE PRESSO GLI UFFICI DI PO-LIZIA.

Quando dagli accertamenti preliminarisiano derivati esiti positivi, quando si è inpresenza di un incidente stradale e tutte levolte che si abbia motivo di ritenere che ilconducente possa essere in condizioni diebbrezza alcolica, gli agenti di Poliziastradale hanno facoltà di accompagnare ilconducente presso il più vicino ufficio diPolizia che dispone delle apparecchiatureomologate (etilometro). Tale facoltà è lega-ta però alla impossibilità di effettuare gliaccertamenti sul posto e che non sia possi-bile farvi giungere l’apparecchiatura omo-logata. L’accompagnamento non richiedel’attivazione di procedure di garanzia ai fi-ni della tutela della libertà personale, mava fatto quando non è possibile altrimenti,e con tutte le tutele a salvaguardia dell’in-columità fisica e del rispetto della dignitàdella persona e degli altri trasportati.

Il conducente interessato non potràguidare la propria autovettura sino all’uffi-cio di Polizia, ma dovrà essere accompa-gnato con l’auto di servizio. Il veicolo del-l’interessato deve essere fatto custodire inluogo tutelato e le eventuali persone tra-sportate, non in condizioni di guidare, nonsiano abbandonate sul posto, ma tutelate.

Nel caso gli accertamenti preliminariabbiano dato esiti positivi e gli accerta-menti tecnici non siano disponibili, in pre-senza di sintomatologie comportamentalicorrelate all’ebbrezza, gli operatori di po-lizia possono disporre il ritiro della patentefino all’esito degli accertamenti per un pe-riodo non superiore a 10 giorni. In tal casoil conducente non può guidare (art. 216).ACCERTAMENTI A SEGUITO DI INCI-DENTE STRADALE

Il comma 4° dell’art. 186 consente agliagenti di Polizia stradale di procedere ad

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accertamento del tasso alcolemico nei con-fronti di tutti i conducenti coinvolti in inci-denti, a prescindere che manifestino o me-no sintomi di ebbrezza.

E’ possibile procedere sia con l’etilo-metro che con gli strumenti utilizzati pergli accertamenti preliminari.

Se il conducente coinvolto nel sinistrosia ricorso a cure mediche, l’accertamentodel tasso alcolemico sarà effettuato dallestrutture sanitarie, secondo le procedure dicui alla modulistica allegata (all. 2).RIFIUTO

Nell’ipotesi di rifiuto di sottoporsi agliaccertamenti si procede ad applicare lesanzioni del comma 7°.

Il regime sanzionatorio è stato perciòcompletamente riscritto. La revoca dellapatente è comminata per le ipotesi di reatocommesse da conducenti di veicoli di mezzisuperiori a 3,5 T. o di autobus e, come daespressa previsione normativa, si applica laprocedura dell’art. 223 che prevede la pos-sibilità del ritiro immediato del documentoche deve essere trasmesso entro 10 giornialla Prefettura. NOTA: Negli esercizi commerciali e nei lo-cali pubblici con accesso sulle strade classi-ficate del tipo A di cui all’articolo 2, comma2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è vietata lasomministrazione di bevande superalcoli-che. (Art. 6-bis D.L. 27/06/2003, n. 151).

Tutti i titolari e i gestori di locali ove sisvolgono, con qualsiasi modalità e in qual-siasi orario, spettacoli o altre forme di in-trattenimento, congiuntamente all’attività divendita e di somministrazione di bevande al-coliche, devono interrompere la sommini-strazione di bevande alcoliche dopo le ore2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscitadel locale sia possibile effettuare, in manieravolontaria da parte dei clienti, un alcool-test,inoltre devono esporre all’entrata, all’inter-no e all’uscita dei locali apposite tabelle cheriproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlatiai diversi livelli di concentrazione alcole-mica nell’aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetricubici, delle bevande alcoliche più comuniche determinano il superamento del tasso

alcolemico per la guida in stato di ebbrez-za, pari a 0,5 grammi per litro, da determi-nare anche sulla base del peso corporeo.

L’inosservanza delle disposizioni di cuial comma 2 comporta la sanzione di chiu-sura del locale da sette fino a trenta giorni,secondo la valutazione dell’autorità com-petente.

Entro tre mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto, il Ministro del-la salute, con proprio decreto, stabilisce icontenuti delle tabelle di cui al comma 2(art. 6, D.L. 117/2007, convertito in legge2/10/2007, n. 160).

I reati previsti dall’articolo sono dicompetenza del Tribunale.Giurisprudenza:

ACCERTAMENTO DELLACONTRAVVENZIONE

Lo stato di ebbrezza del conducentedi veicoli può essere accertato e provatocon qualsiasi mezzo, e non necessaria-mente, né unicamente, attraverso la stru-mentazione e la procedura indicate nel-l’art. 379 del regolamento di attuazioneed esecuzione del codice della strada. Edinvero, per il principio del libero convin-cimento, per l’assenza di prove legali eper la necessità che la prova non dipendadalla discrezionale volontà della parte in-teressata, il giudice può desumere lo statodi alterazione psicofisica derivante dal-l’influenza dell’alcool, da qualsiasi ele-mento sintomatico dell’ebbrezza o del-l’ubriachezza (tra cui l’ammissione delconducente, l’alterazione della deambu-lazione, la difficoltà di movimento, l’elo-quio sconnesso, l’alito vinoso e così via),così come può anche disattendere l’esitofornito dall’etilometro, ancorché risultan-te da due determinazioni del tasso alcole-mico concordanti ed effettuate ad inter-vallo di cinque minuti, sempre che delsuo convincimento fornisca una motiva-zione logica ed esauriente.

Corte di Cassazione penale, sez. VI,22 novembre 2002, n. 39650.

Ai fini dell’accertamento dello statodi ebbrezza del conducente di un veicolo,le procedure di cui all’art. 379 del regola-mento di attuazione del codice della stra-

Codice della Strada Art. 186 463

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da (utilizzazione dell’etilometro ed anali-si dell’aria alveolare) non costituisconostrumento unico ed infungibile di verificadello stato predetto, che può, per conver-so legittimamente ritenersi provato aliun-de, in base ad una adeguata valutazione,da parte del giudice di merito, di tutti glielementi acquisiti al processo e ritenutiidonei a dimostrare il detto stato (nellaspecie, referto ospedaliero). L’art. 186del codice della strada, che prevede esanziona la contravvenzione «di guida instato di ebbrezza», sancisce, peraltro, nonuna mera facoltà, ma un vero e proprioobbligo (sanzionato, oltretutto, penal-mente: art. 186, comma 6 c.s.), a caricodel guidatore, di sottoporsi ai previsti ac-certamenti, ove disposti dagli organi dipolizia stradale, con la conseguenza cheil volontario rifiuto di consentirvi può co-stituire valido elemento di prova indizia-ria della sussistenza stato di ebbrezza.

Corte di Cassazione civile, sez. I, 9maggio 2002, n. 6639.

E’ abnorme il provvedimento con cuiil pretore dichiari la nullità del decreto dicitazione a giudizio emesso a seguito diopposizione a decreto penale, in quantonon preceduto dall’invito all’imputato arendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art.2 della legge 18 luglio 1997, n. 234. Ciòsi desume non solo dal dato testuale chela legge non contempla l’art. 464 c.p.p.concernente il giudizio di opposizione adecreto penale, ma anche dall’argomentologico che la norma anzidetta ha intesoassicurare all’indagato la possibilità diespletare la propria difesa prima dell’e-sercizio dell’azione penale (artt. 416 e555 c.p;p.), di tal che, ove l’atto dovesserisultare liberatorio per l’indagato, costuipotrebbe benificiare dell’archiviazione;possibilità che non ha ragione di sussiste-re nel procedimento per decreto nel qualel’opposizione implica che l’azione penalesia stata già esercitata.

Lo stato di ebbrezza del conducentedi un autoveicolo può essere provato eaccertato con qualsiasi mezzo, e non ne-cessariamente attraverso la strumentazio-ne e la procedura indicate nell’art. 379

del regolamento di attuazione ed esecu-zione del codice della strada. Invero, peril principio del libero convincimento, perl’assenza di prove legali e per la necessi-tà che la prova non dipenda dalla discre-zionalità dell’interessato, il giudice puòdesumere lo stato di alterazione psicofisi-ca derivante dell’influenza dell’alcool daqualsiasi elemento sintomatico dell’eb-brezza, così come può disattendere l’esi-to fornito dall’«etilometro», ancorché ri-sultante da due determinazioni del tassoalcolico concordanti ed effettuate a inter-vallo di cinque minuti, sempre che delsuo convincimento fornisca motivazionelogica ed esauriente.

Corte di Cassazione penale, sez. VI,9 agosto 2002, n. 29703.

Il reato di guida in stato di ebbrezza,previsto dall’art. 186, comma 2, c.s., inquanto sanzionabile, se giudicato dal giu-dice di pace, ai sensi del combinato dis-posto degli artt. 4, comma 2, lett. q), e52, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 28 ago-sto 2000, n. 274 (salvo che ricorra la re-cidiva qualificata di cui al comma 3 dellostesso art. 52), con pena pecuniaria ovve-ro con quella della permanenza domici-liare o del lavoro di pubblica utilità (en-trambe assimilate, per ogni effetto giuri-dico, dall’art. 58, comma 1, alla pena de-tentiva originariamente prevista), deve ri-tenersi ricompreso tra le contravvenzionipunite con pena alternativa, relativamen-te alle quali può trovare applicazione,salvo espressa deroga, l’oblazione previ-sta dall’art. 162-bis c.p.

Corte di Cassazione penale, sez. VI,27 novembre 2002, n. 40121.

Lo stato di ebbrezza alcoolica del con-ducente di un autoveicolo, ai fini dellaravvisabilità del reato contestato, non de-ve essere necessariamente accertato construmenti e procedure indicati nell’art.379 D.P.R. n. 495/92, ma può essere di-mostrata anche attraverso dati sintomatici,desumibili in particolare dalle condizionidel soggetto e dalle contestate oggettiveanomalie della condotta di guida (difficol-

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tà di linguaggio, andatura a zig-zag delveicolo, alito emanante odore di alcool).

Corte di Cassazione penale, sez. VI,22 novembre 2002, n. 39653

In tema di guida sotto l’influenza del-l’alcool, il cosiddetto alcooltest costitui-sce atto di polizia giudiziaria, urgente eindifferibile ai sensi dell’art. 354 comma3 c.p.p., stante la naturale alterabilità,modificabilità e tendenza alla dispersionedegli elementi di fatto che sono oggettodella predetta analisi. In virtù dell’art.356 c.p.p. il relativo verbale va deposita-to entro tre giorni. La violazione di taleprescrizione comporta una nullità relati-va, sanabile se non eccepita tempestiva-mente, ovvero, se non determinanteun’effettiva deminutio della possibilità didifesa. (Nella fattispecie non vi è stato uneffettivo pregiudizio della difesa poiché,trattandosi di accertamento dello stato diebbrezza del conducente di un autoveico-lo, il giudice può trarre le ragioni del suoconvincimento da ogni elemento ritenutoutile e probante e non necessariamente edesclusivamente dall’uso dell’etilometro).

Corte di Cassazione penale, sez. VI,novembre 2002, n. 39629.

Non configura il reato di cui all’art.186 comma sesto del codice della stradala condotta di chi rifiuti di sottoporsi aprelievi ematici, o comunque di liquidibiologici, da parte di agenti della poliziastradale, mirati ad accertare lo stato di al-terazione psicofisica derivante da in-fluenza dell’alcool. Ciò in quanto, ai sen-si dell’art. 379 del regolamento di esecu-zione del nuovo codice della strada, taleaccertamento può essere effettuato esclu-sivamente per mezzo dello strumento de-nominato etilometro.

Cass. Pen., Sez. IV, 14 agosto 2003,n. 34438

La sospensione della patente conse-guente al reato di guida in stato di ebbrez-za è espressamente qualificata dal legisla-tore come sanzione amministrativa acces-soria (art. 186 c.s.) e non può, conseguen-temente, essere legittimamente irrogata al

conducente (pur sorpreso in stato di eb-brezza) di un ciclomotore per la guida delquale non sia necessaria la patente.

Corte di Cassazione Civile, sez. I, 14maggio 2004, n. 9182.

La sentenza di patteggiamento emes-sa per i reati di cui all’art. 186, comma 2e comma 6, che sia stata impugnata limi-tatamente all’omessa applicazione di san-zione amministrativa accessoria della so-spensione della patente di guida, non è ir-revocabile e, pertanto, non preclude l’ap-plicazione, ai sensi degli artt. 64 D.Lgs.n. 274/2000 e 2 c.p., comma 3, delle nuo-ve sanzioni più favorevoli introdotte dalD.Lgs. predetto ai reati commessi prece-dentemente la sua entrata in vigore.

Corte di Cassazione penale, sez. IV,24 aprile 2003, n. 19293.

Lo stato di ebbrezza del conducentedi veicoli può essere accettato e provatocon qualsiasi mezzo, e non necessaria-mente, né unicamente, attraverso la stru-mentazione e la procedura indicate nel-l’art. 379 del regolamento di attuazioneed esecuzione del codice della strada. Edinvero, per il principio del libero convin-cimento, per l’assenza di prove legali eper la necessità che la prova non dipendadalla discrezionale volontà della parte in-teressata, il giudice può desumere lo statodi alterazione psicofisica derivante dal-l’influenza dell’alcool, da qualsiasi ele-mento sintomatico dell’ebbrezza o del-l’ubriachezza (tra cui l’ammissione delconducente, l’alterazione della deambu-lazione, la difficoltà di movimento, l’elo-quio sconnesso, l’alito vinoso e così via),così come può anche disattendere l’esitofornito dall’etilometro, ancorché risultan-te da due determinazioni del tasso alcole-mico concordanti ed effettuate ad inter-vallo di cinque minuti, sempre che delsuo convincimento fornisca una motiva-zione logica ed esauriente.

Cassazione penale, sez. un., 5 feb-braio 1996, n. 1299.

In tema di guida in stato di ebbrezza,il cosiddetto alcooltest costituisce atto di

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polizia giudiziaria urgente ed indifferibileex art. 354, comma terzo, c.p.p., cui il di-fensore può assistere ai sensi del succes-sivo art. 356 senza però diritto ad esserepreviamente avvisato. Ne consegue che,qualora non si provveda al tempestivodeposito di tale atto ex art. 366 c.p.p. nel-la segreteria del P.M., non può comunqueconfigurarsi alcuna nullità.

Cass. Pen. 16 luglio 2004, n. 31333.Nel caso in cui il giudice penale ab-

bia dichiarato l’estinzione del reato diguida in stato di ebbrezza di cui all’art.186, comma secondo, del codice dellastrada per intervenuta oblazione, non èapplicabile la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della paten-te di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224comma terzo del codice della strada, alprefetto, che procede all’accertamentodella sussistenza delle condizioni di leg-ge per l’applicazione della predetta san-zione, richiamandosi agli artt. 218 e 219dello stesso Codice, nelle parti compati-bili.

Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004,n. 4888

In tema di guida in stato di ebbrezza,il cosiddetto alcooltest costituisce atto dipolizia giudiziaria urgente ed indifferibileex art. 354, comma terzo, c.p.p., cui il di-fensore può assistere ai sensi del succes-sivo art. 356 senza però diritto ad esserepreviamente avvisato. Ne consegue che,qualora non si provveda al tempestivodeposito di tale atto ex art. 366 c.p.p. nel-la segreteria del P.M., non può comunqueconfigurarsi alcuna nullità.

Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 2004, n.31333.

In tema di guida in stato di ebbrezza(art. 186 c.s.), l’ubriachezza volontaria,non determinata cioè da caso fortuito néda forza maggiore, non esclude né dimi-nuisce l’imputabilità: l’agente rispondedel reato commesso in tale stato a titolodi dolo o di colpa a seconda dell’elemen-to psicologico del reato accertato. (Nellafattispecie la Corte ha rigettato la tesi di-fensiva circa l’impossibilità dell’imputa-to, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l’au-tovettura per essergli il comando prove-

nuto da un vigile urbano, ed ha sostenutoche, dato lo stato di alterazione volonta-ria determinato dal soggetto agente, l’im-putato non avrebbe dovuto ottemperare).

Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2005,n. 10226.

Nel caso di estinzione del reato diguida in stato di ebbrezza per intervenutaoblazione non si applica la sanzione am-ministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida dal momento che ilcodice della strada ne subordina l’appli-cazione all’«accertamento del reato», co-me espressamente prevede il comma se-condo dell’art. 186 di detto codice. (Taleprincipio trova altresì conferma nel com-ma secondo dell’art. 221 del codice dellastrada che, nell’ipotesi di definizione delprocesso penale per estinzione del reato oper difetto di una condizione di procedi-bilità, stabilisce espressamente la cessa-zione della competenza del giudice pena-le in ordine alla applicazione della san-zione amministrativa, che verrà poi ap-plicata dal Prefetto ai sensi dell’art. 224,comma terzo, c.s.).

Cass. Pen., Sez. IV, 11 agosto 2004,n. 34293 (ud. 16 marzo 2004).

L’omesso avviso del deposito dei ver-bali degli atti compiuti dal P.M. e dallapolizia giudiziaria, ai quali il difensoreabbia il diritto di assistere, tra i quali deveessere compreso l’accertamento strumen-tale dello stato di ebbrezza alla guida, co-stituisce al più una mera irregolarità chenon incide sulla validità ed utilizzabilitàdell’atto, ma rileva solo ai fini della de-correnza del termine entro il quale è con-sentito l’esercizio delle attività difensive.

Lo stato di ebbrezza del conducentedi un autoveicolo può essere provato eaccertato con qualsiasi messo, e non ne-cessariamente attraverso la strumentazio-ne e la procedura indicate nell’art. 379del regolamento di attuazione ed esecu-zione del codice della strada. Invero, peril principio del libero convincimento, perl’assenza di prove legali e per la necessi-tà che la prova non dipenda dalla discre-zionalità dell’interessato, il giudice puòdesumere lo stato di alterazione psicofisi-ca derivante dall’influenza dell’alcool daqualsiasi elemento sintomatico dell’eb-

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brezza così come può disattendere l’esitofornito dall’«etilometro», ancorché risul-tante da due determinazioni del tasso al-colico concordanti ed effettuate a inter-vallo di cinque minuti, sempre che delsuo convincimento fornisca motivazionelogica ed esauriente.

Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 2004, n.39057.

Nel procedimento davanti al giudice dipace, il meccanismo di estinzione dell’ille-cito che, secondo quanto previsto dall’art.35 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, puòconseguire a condotte riparatore consistentinel risarcimento del danno o nell’elimina-zione delle conseguenze dannose o perico-lose, non è applicabile al reato di guida instato di ebbrezza, le cui conseguenze peri-colose sono eliminabili unicamente con lacessazione dell’attività di guida. (Nellaspecie, il giudice di pace aveva dichiaratol’estinzione del reato in seguito al versa-mento, da parte dell’imputato, di una som-ma di denaro in favore di una comunità direcupero di alcoldipendenti).

Cass. Pen., Sez. IV, 26 ottobre 2004,n. 41665.

In tema di reato di guida in stato diebbrezza, il certificato medico relativoagli esami del prelievo ematico, effettuatisecondo i normali protocolli medici dalpronto soccorso durante il ricovero inuna struttura ospedaliera, è utilizzabile afini probatori come documento, e quindinon necessita di alcun deposito a benefi-cio della difesa ex art. 366 c.p.p. durantele indagini preliminari e di alcuna confer-ma in sede testimoniale nel corso del di-battimento.

Cass. Pen., Sez. IV, 14 luglio 2006, n.24382.

In tema di accertamento del reato diguida in stato di ebbrezza alcoolica, èinutilizzabile il prelievo ematico effettua-to al di fuori di un protocollo medico cheassicuri adeguata certezza processuale inordine alla verifica dello stato di ebbrez-za dei conducenti senza l’ausilio del dis-positivo sprimotetrico.

Trib. Fo, 20 novembre 2006.

Art. 187 (1)(Guida in stato di alterazione psico-fi-sica per uso di sostanze stupefacenti)

1. Chiunque guida in stato di altera-zione psico-fisica dopo aver assuntosostanze stupefacenti o psicotrope èpunito con l’ammenda da euro mille-cinquecento/00 a euro seimila/00 el’arresto da tre mesi ad un anno. Al-l’accertamento del reato consegue inogni caso la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione dellapatente di guida da sei mesi ad unanno. La patente di guida è semprerevocata, ai sensi del capo I, sezioneII, del titolo VI, quando il reato ècommesso dal conducente di un au-tobus o di un veicolo di massa com-plessiva a pieno carico superiore a3,5 t. o di complessi di veicoli, ovve-ro in caso di recidiva nel biennio. Aifini del ritiro della patente si applica-no le disposizioni dell’articolo 223.Si applicano le disposizioni dell'arti-colo 186, comma 2, lettera c), quintoe sesto periodo, nonché quelle di cuial comma 2-quinquies del medesimoarticolo 186. (2) (4)1-bis. Se il conducente in stato di al-terazione psico-fisica dopo aver as-sunto sostanze stupefacenti o psico-trope provoca un incidente stradale,le pene di cui al comma 1 sono rad-doppiate ed è disposto il fermo am-ministrativo del veicolo per novantagiorni ai sensi del capo I, sezione II,del titolo VI, salvo che il veicolo ap-partenga a persona estranea al reato.E’ fatta salva in ogni caso l’applica-zione delle sanzioni accessorie previ-ste dagli articoli 222 e 223. (2)1-ter. Competente a giudicare deireati di cui al presente articolo è iltribunale in composizione monocrati-ca. Si applicano le disposizioni del-l’articolo 186, comma 2-quater. (2)2. Al fine di acquisire elementi utiliper motivare l’obbligo di sottoposizio-ne agli accertamenti di cui al comma3, gli organi di Polizia stradale di cuiall’articolo 12, commi 1 e 2, secondole direttive fornite dal Ministero del-l’interno, nel rispetto della riservatez-za personale e senza pregiudizio per

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l’integrità fisica, possono sottoporre iconducenti ad accertamenti qualitativinon invasivi o a prove, anche attraver-so apparecchi portatili.3. Quando gli accertamenti di cui alcomma 2 forniscono esito positivo ov-vero quando si ha altrimenti ragione-vole motivo di ritenere che il condu-cente del veicolo si trovi sotto l’effettoconseguente all’uso di sostanze stupe-facenti o psicotrope, gli agenti di Poli-zia stradale di cui all’articolo 12, com-mi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obbli-ghi previsti dalla legge, accompagna-no il conducente presso strutture sani-tarie fisse o mobili afferenti ai suddettiorgani di Polizia stradale ovvero pres-so le strutture sanitarie pubbliche opresso quelle accreditate o comunquea tali fini equiparate, per il prelievo dicampioni di liquidi biologici ai finidell’effettuazione degli esami necessa-ri ad accertare la presenza di sostanzestupefacenti o psicotrope e per la rela-tiva visita medica. Le medesime dis-posizioni si applicano in caso di inci-denti, compatibilmente con le attivitàdi rilevamento e soccorso.4.Le strutture sanitarie di cui al com-ma 3, su richiesta degli organi di Po-lizia stradale di cui all’articolo 12,commi 1 e 2, effettuano altresì gli ac-certamenti sui conducenti coinvoltiin incidenti stradali e sottoposti allecure mediche, ai fini indicati dalcomma 3; essi possono contestual-mente riguardare anche il tasso al-coolemico previsto nell’articolo 186.5. Le strutture sanitarie rilascianoagli organi di Polizia stradale la rela-tiva certificazione, estesa alla pro-gnosi delle lesioni accertate, assicu-rando il rispetto della riservatezza deidati in base alle vigenti disposizionidi legge. I fondi necessari per l’e-spletamento degli accertamenti con-seguenti ad incidenti stradali sono re-periti nell’ambito dei fondi destinatial Piano nazionale della sicurezzastradale di cui all’articolo 32 dellalegge 17 maggio 1999, n. 144. Copiadel referto sanitario positivo deve es-sere tempestivamente trasmessa, acura dell’organo di Polizia che haproceduto agli accertamenti, al pre-fetto del luogo della commessa viola-

zione per gli eventuali provvedimentidi competenza.5-bis. Qualora l’esito degli accerta-menti di cui ai commi 3, 4 e 5 nonsia immediatamente disponibile e gliaccertamenti di cui al comma 2 ab-biano dato esito positivo, se ricorro-no fondati motivi per ritenere che ilconducente si trovi in stato di altera-zione psico-fisica dopo l’assunzionedi sostanze stupefacenti o psicotrope,gli organi di polizia stradale possonodisporre il ritiro della patente di gui-da fino all’esito degli accertamenti e,comunque, per un periodo non supe-riore a dieci giorni. Si applicano ledisposizioni dell’articolo 216 inquanto compatibili. La patente ritira-ta è depositata presso l’ufficio o ilcomando da cui dipende l’organo ac-certatore. (2)6. Il prefetto, sulla base della certifi-cazione rilasciata dai centri di cui alcomma 3, ordina che il conducente sisottoponga a visita medica ai sensidell’articolo 119 e dispone la sospen-sione, in via cautelare, della patentefino all’esito dell’esame di revisioneche deve avvenire nel termine e con lemodalità indicate dal regolamento.7. (Abrogato) (3)8. Salvo che il fatto costituisca reato,in caso di rifiuto dell’accertamento dicui ai commi 2, 3 o 4, il conducente èsoggetto alle sanzioni di cui all’arti-colo 186, comma 7. Con l’ordinanzacon la quale è disposta la sospensionedella patente, il prefetto ordina che ilconducente si sottoponga a visita me-dica ai sensi dell’articolo 119. (2)

(1) Articolo sostituito dal D.L. 27/06/2003, n. 151.(2) (4) Comma sostituito/inserito dalla legge

02/10/2007, n. 160 e dall’art. 4 del D.L. 23/05/2008, n. 92.(3) Comma abrogato dalla legge 02/10/2007, n. 160.(4) Comma modificato dall’art. 4 del D.L.

23/05/2008, n. 92.

Regolamento: V.Art. 380Pagamento in misura ridotta:non consentito.Sanzioni accessorie:vedasi art. 186.Punti da decurtare ai fini di validitàdella patente: comma 8°: 10.

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CommentoNel solco delle modifiche legislative

apportate all’art. 186 dalla legge160/2007, anche questa norma risulta ri-formulata, specie nell’aspetto procedura-le. Mentre resta confermato che la facoltàdi procedere agli accertamenti è legataall’avere rilevato “ragionevolmente” mo-tivi che fanno ritenere che il conducentesi trovi sotto l’effetto conseguente all’usodi sostanze stupefacenti e psicotrope, ri-sulta ampliata la possibilità di indagine.

Così come previsto dall’art. 186, an-che per questa normativa è stata previstala possibilità di utilizzo di accertamentipreliminari secondo direttive del Mini-stro dell’interno (comma 2°) e l’ipotesi dirifiuto, sanzionata in via amministrativa(comma 8°).

Le previsioni del comma 2° sono sta-te realizzate con l’emanazione della cir-colare del 29/12/2005, integralmente ri-portata alla parte seconda del volumeche fornisce utili indicazioni sulle proce-dure di accertamento e sull’intera nor-mativa, che può essere così sintetizzata:ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Diversamente da quanto previsto perla guida in stato di ebbrezza, la nuova for-mulazione della normativa “non sembraconsentire” all’operatore di polizia stra-dale la possibilità di denunciare il condu-cente per il reato di cui all’art. 187 sullabase di “dati comportamentali evidenzia-ti”, prevedendo che questa valutazione siacompiuta da personale sanitario.

Ciononostante, gli agenti di poliziastradale possono procedere ad accerta-menti preliminari non invasivi per tutti iconducenti al fine di accertare tracceeventuali di sostanze stupefacenti “anchein assenza di sintomi caratteristici”. Taliaccertamenti sono preordinati ad acqui-sire elementi utili per motivare l’ordineal conducente di sottoporsi ad accerta-menti più accurati presso strutture ospe-daliere o altre mobili, equiparate. Nelcaso di rifiuto si procederà ad applicarele sanzioni previste dall’art. 187, comma8° (rifiuto).CARATTERISTICHE DEGLI STRU-MENTI UTILIZZABILI DAGLI ORGANIDI POLIZIA PER ACCERTAMENTIPRELIMINARI

I dispositivi utilizzati per gli accerta-menti preliminari non invasivi devono es-

sere conformi al D.Lgs. 8/9/2000, n. 332,che recepisce la direttiva 98/78/CE e de-vono riportare le indicazioni prescritte erilasciate dal Ministro della salute.ACCOMPAGNAMENTO

Gli operatori di Polizia stradale pos-sono accompagnare presso le strutturesanitarie il conducente per il quale l’ac-certamento preliminare ha dato esito po-sitivo, ovvero quando abbiano “ragione-vole motivo” di ritenerlo e condizioni dialterazione psicofisica correlata alle so-stanze stupefacenti. L’accompagnato nonè una misura restrittiva e si procederàcon le stesse cautele e tutele previste perla guida in stato di ebbrezza.

Il rifiuto degli accertamenti prelimi-nari (comma 2°) di accompagnamento(comma 3°) o presso le strutture sanita-rie è punito con le stesse sanzioni ammi-nistrative dell’art. 186/7°.

Questa equiparazione sanzionatoria èestremamente utile per contrastare effica-cemente questi comportamenti pericolosi.

Quando gli accertamenti preliminariabbiano dato esiti positivi e gli esiti degliaccertamenti sanitari non siano disponibili,se ricorrono fondati motivi per ritenere ilconducente in condizioni di alterazioni psi-co-fisiche dovuta ad assunzione di sostanzestupefacenti o psicotrope, gli organi di po-lizia possono disporre il ritiro della patentesino all’esito degli accertamenti e per unmassimo di 10 giorni (comma 5-bis).Giurisprudenza: vedasi art. 186

Ai fini della configurabilità del reatodi guida sotto l’effetto di sostanze stupe-facenti o psicotrope è indispensabile chelo stato di alterazione del conducenteconseguente all’assunzione di dette so-stanze venga accertato nei modi previstidall’art. 187, comma 2, c.d.s., con esclu-sione, pertanto, della possibilità (da rite-nersi ammessa, invece, nel caso di guidain stato di ebbrezza), che esso possa esse-re validamente desunto da elementi sinto-matici esterni, essendo questi suscettibilisoltanto di giustificare il ragionevole so-spetto di sussistenza del reato e, quindi,l’accompagnamento del soggetto pressouna delle strutture pubbliche indicate dal-la norma, per l’effettuazione dei prelieviorganici e dei successivi esami di labora-torio.

Codice della Strada Art. 187 469

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Il reato di cui all’art. 187, comma 5,c.d.s., consistente nel rifiuto, da parte disoggetto ragionevolmente sospettato diaver guidato un veicolo sotto l’effetto disostanze stupefacenti o psicotrope, di sot-toporsi all’accertamento previsto dalcomma 2, del citato art. 187, presupponeche tale accertamento debba svolgersicon le modalità espressamente previste e,quindi, in particolare, previo accompa-gnamento, del soggetto presso una dellestrutture pubbliche di cui al richiamatoart. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 lu-glio 1990, n. 186. Ne deriva che il reatoanzidetto non può essere ritenuto sussi-stente nel caso in cui il soggetto sia statoaccompagnato, per il prelievo dei liquidiorganici, non in una di tali strutture mapresso un ufficio o comando di polizia.

Corte di Cassazione penale, sez. IV,14 febbraio 2003, n. 7339.

L’oblazione facoltativa di cui all’art.162 bis c.p. è applicabile ai reati attribuitialla competenza del giudice di pace (nel-la fattispecie: art. 187 c.s. guida in statodi ebbrezza conseguente all’assunzionedi stupefacenti) attesa l’esplicita modifi-ca del sistema delle sanzioni dettata dallegislatore negli artt. 52 e 58 D.L.vo n.274 del 2000, nonché la disposizione dicui all’art. 29 sesto comma del decretolegislativo citato, ai sensi della quale pri-ma della dichiarazione di apertura del di-battimento l’imputato può presentare do-manda di oblazione.

Corte di Cassazione Penale, sez. IV,9 aprile 2004, n. 16864.

E’ illegittima, e va annullata, la sen-tenza con la quale il tribunale (condan-nando, nella specie, l’imputato per guidain stato di intossicazione da stupefacente),disponga la sanzione amministrativa ac-cessoria della sospensione della patentecon la formula «se già non disposta dallacompetente autorità amministrativa», at-teso che la competenza ad irrogare la pre-detta sanzione appartiene all’autorità giu-diziaria che non può porre alcuna condi-zione all’emanazione della decisione.

Cass. Pen., Sez. IV, 6 maggio 2005,n. 17178.

Qualora il giudice penale debba ap-plicare la sanzione amministrativa acces-soria della sospensione della patente diguida prevista in relazione ad una plurali-tà di reati non solo non potrà contenere ladurata della sanzione al di sotto dei mini-mi di legge previsti per ciascun addebito,ma dovrà altresì «cumulare» i vari perio-di previsti per ciascun reato, così da de-terminare poi definitivamente la duratadella sospensione della patente di guida.(Nella specie, in cui si procedeva per ireati di cui agli artt. 589 c.p., 186 e 187c.s., erroneamente il giudice di meritoaveva determinato la durata della sospen-sione della patente di guida «per mesiuno», dimenticando di «cumulare» i variperiodi di sospensione da applicare perciascun reato e di considerare, comun-que, che per il reato di cui all’art. 589c.p. l’art. 222 c.s. prevede la durata dellasospensione «da due mesi ad un anno»).

Cass. Pen., Sez. IV, 5 agosto 2004, n.33691.

In tema di violazione dell’art. 187 delcodice della strada, la sottoposizione agliaccertamenti in ordine all’assunzione disostanze stupefacenti, la quale non costi-tuisce un obbligo per l’interessato, vienein considerazione esclusivamente comeonere liberatorio, e il rifiuto di esso puòlegittimamente costituire uno degli ele-menti presuntivi dell’accertamento daparte del giudice.

Cass. Civ., Sez. I, 7 giugno 2005, n.11798.

Costituisce «fatto nuovo» (in relazio-ne al quale occorre procedere ai sensi diquanto disposto dall’art. 518 c.p.p.) allor-ché si proceda per la contravvenzione diguida in stato di alterazione psicofisicaper uso di sostanze stupefacenti (articolo187 del codice della strada) ed emergapoi, nel corso del dibattimento, il fatto ra-dicalmente diverso, e perciò nuovo, diguida in stato di ebbrezza (articolo 186del codice della strada).

Cass. Pen., Sez. IV, 1 marzo 2005, n.7640.

Codice della Strada Art. 187470

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Art. 188(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

1. Per la circolazione e la sosta deiveicoli al servizio delle persone inva-lide gli enti proprietari della stradasono tenuti ad allestire e mantenereapposite strutture, nonché la segnale-tica necessaria, per consentire edagevolare la mobilità di esse, secon-do quanto stabilito nel regolamento.2. I soggetti legittimati ad usufruiredelle strutture di cui al comma 1 so-no autorizzati dal sindaco del Comu-ne di residenza nei casi e con limitideterminati dal regolamento e con leformalità nel medesimo indicate.3. I veicoli al servizio di persone in-valide autorizzate a norma del com-ma 2 non sono tenuti all’obbligo delrispetto dei limiti di tempo se lasciatiin sosta nelle aree di parcheggio atempo determinato.4. Chiunque usufruisce delle struttu-re di cui al comma 1, senza averel’autorizzazione prescritta dal com-ma 2, o ne faccia uso improprio èsoggetto alla sanzione amministrati-va del pagamento di una somma daeuro settantaquattro/00 a euro due-centonovantasei/00.5. Chiunque usa delle strutture di cuial comma 1, pur avendone diritto, manon osservando le condizioni ed i li-miti indicati nell’autorizzazione pre-scritta dal comma 2, è soggetto allasanzione amministrativa del pagamen-to di una somma da euro trentasei/00a euro centoquarantotto/00.Regolamento: V.Art. 381Pagamento in misura ridotta:4° comma: € 74,00;5° comma: € 36,00.Punti da decurtare ai fini della validitàdella patente: vedasi art. 158, comma2, lett. g)Commento

L’articolo non ha precedenti nel codi-ce abrogato e si occupa della circolazione

e sosta dei veicoli al servizio di personeinvalide. E’ previsto un obbligo specificoper gli enti proprietari delle strade di al-lestire e segnalare apposite strutture fina-lizzate ad agevolare la mobilità delle per-sone invalide. Per poter utilizzare talistrutture è richiesta una autorizzazione ri-lasciata dal sindaco secondo le modalitàindicate nel regolamento. A tal fine, è an-che prevista una sanzione per l’uso arbi-trario delle attrezzature allestite.

Qualora i veicoli al servizio dellepersone invalide siano lasciati in sostanelle aree di parcheggio a tempo deter-minato, non sono tenuti all’osservanzadei limiti temporali imposti.Giurisprudenza:

L’art. 5 del D.P.R. n. 384 del 1978 -statuendo che nei luoghi in cui sia vietatala sosta, può essere consentito dalle auto-rità competenti, ai minorati fisici con ca-pacità di deambulazione sensibilmente ri-dotte, subordinatamente all’osservanza dieventuali prescrizioni stabilite dal sinda-co interessato, di sostare con il veicolo daessi utilizzato - si limita ad attribuire alleautorità competenti il potere di stabilire,in favore dei predetti soggetti, deroghe aidivieti di sosta stabiliti in via generale;mentre esclude espressamente che tali di-vieti possano essere derogati riguardoagli spazi riservati ai percorsi preferen-ziali dei mezzi destinati al trasporto pub-blico collettivo.

Cassazione civile, sez. I, 20 novem-bre 1996, n. 10172.

E’ manifestamente inammissibile, inriferimento agli artt. 3, commi primo esecondo, e 32 Cost, la questione di legit-timità costituzionale dell’art. 158, com-ma 2, lett. g), D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), in com-binato disposto con gli artt. 11 e 12D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regola-mento recante norme per l’eliminazionedelle barriere architettoniche negli edifi-ci, spazi e servizi pubblici), e dell’art.381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495(Regolamento di esecuzione e di attua-zione del nuovo codice della strada) nellaparte in cui individuano «quali soli sog-getti legittimati a beneficiare degli appo-

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siti contrassegni per invalidi civili nondeambulanti, abilitanti alla sosta e ferma-ta negli appositi spazi e parcheggi deli-mitati sulle strade comunali, gli invalidicivili non deambulanti e non invece an-che soggetti parimenti affetti da patologiegravemente invalidanti, ma, a differenzadegli altri, ambulanti.

Corte Costituzionale Ord. 25 novem-bre 2004, n. 362.

In tema di sanzioni amministrative,alla luce delle disposizioni contenute ne-gli artt. 11, comma quarto, e 12 D.P.R. n.610 del 1996 e nell’art. 381, comma se-condo, del regolamento di esecuzione edattuazione del codice stradale, di cui alD.P.R. n. 495 del 1992, il cd. «contrasse-gno invalidi», che autorizza la circolazio-ne del veicolo adibito al trasporto di unapersona invalida anche sulle corsie riser-vate ai mezzi pubblici, è rilasciato allapersona disabile in quanto tale, in modoche questa se ne possa servire con qual-siasi veicolo adibito in quel momento alsuo servizio e, perciò, senza alcuna ne-cessità che detto contrassegno contengaun qualunque riferimento alla targa delmezzo mobile sul quale, in un determina-to momento, quella persona si trovi aviaggiare. (In applicazione di tale princi-pio, la Corte di cassazione ha annullato ladecisione del Giudice di Pace che avevaconfermato la sanzione amministrativaelevata nei confronti di un utente dellastrada che circolava su una corsia riser-vata al transito dei mezzi pubblici mache, sul veicolo dalla stessa condotto,ospitava una persona disabile munita del«contrassegno invalidi»).

Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2005,n. 508.

Integra il reato di uso di atto falso(art. 489 c.p.), la condotta del soggettoche espone sull’auto - parcheggiata in zo-na a traffico limitato, consentita solo aititolari di validi permessi - la falsa copiadel permesso di parcheggio per invalidi,considerato che la riproduzione fotostati-ca di un documento originale integra ilreato di falsità materiale quando si pre-senta non come tale ma con l’apparenzadi un documento originale atto a trarre in

inganno.Cass. Civ., Sez. IV, 24 marzo 2006, n.

10391.

Art. 189(Comportamento in caso

di incidente)1. L’utente della strada, in caso diincidente comunque ricollegabile alsuo comportamento, ha l’obbligo difermarsi e di prestare l’assistenza oc-corrente a coloro che, eventualmente,abbiano subito danno alla persona.2. Le persone coinvolte in un inci-dente devono porre in atto ogni misu-ra idonea a salvaguardare la sicurezzadella circolazione e, compatibilmentecon tale esigenza, adoperarsi affinchénon venga modificato lo stato dei luo-ghi e disperse le tracce utili per l’ac-certamento delle responsabilità.3. Ove dall’incidente siano derivatidanni alle sole cose, i conducenti eogni altro utente della strada coinvol-to devono inoltre, ove possibile, evi-tare intralcio alla circolazione, secon-do le disposizioni dell’articolo 161.Gli agenti in servizio di Polizia Stra-dale, in tali casi, dispongono l’imme-diata rimozione di ogni intralcio allacircolazione, salva soltanto l’esecu-zione, con assoluta urgenza, deglieventuali rilievi necessari per appu-rare le modalità dell’incidente.4. In ogni caso i conducenti devonoaltresì fornire le proprie generalità,nonché le altre informazioni utili an-che ai fini risarcitori, alle personedanneggiate o, se queste non sonopresenti, comunicare loro nei modipossibili gli elementi sopraindicati.5. Chiunque, nelle condizioni di cuial comma 1, non ottempera all’obbli-go di fermarsi in caso di incidente,con danno alle sole cose, è soggettoalla sanzione amministrativa del pa-gamento di una somma da euro due-centocinquantanove/00 a euro mille-trentasei/00. In tale caso, se dal fattoderiva un grave danno ai veicoli co-involti tale da determinare l’applica-

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zione della revisione di cui all’artico-lo 80, comma 7, si applica la sanzio-ne amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da15 giorni a due mesi, ai sensi del ca-po I, sezione II, del titolo VI (1)6. Chiunque, nelle condizioni di cuial comma 1, in caso di incidente condanno alle persone, non ottempera al-l’obbligo di fermarsi è punito con lareclusione da sei mesi a tre anni. Siapplica la sanzione amministrativa ac-cessoria della sospensione della paten-te di guida da uno a tre anni, ai sensidel capo II, della sezione II, del titoloVI. Nei casi di cui al presente commasono applicabili le misure previste da-gli articoli 281, 282, 283 e 284 delCodice di procedura penale, anche aldi fuori dei limiti previsti dall’articolo280 del medesimo codice, ed è possi-bile procedere all’arresto, ai sensi del-l’articolo 381 del codice di procedurapenale, anche al di fuori dei limiti dipena ivi previsti. (1).(2)7. Chiunque, nelle condizioni di cuial comma 1, non ottempera all’obbli-go di prestare l’assistenza occorrentealle persone ferite è punito con la re-clusione da un anno a tre anni. Si ap-plica la sanzione amministrativa ac-cessoria della sospensione della pa-tente di guida per un periodo non in-feriore ad un anno e sei mesi e nonsuperiore a 5 anni, ai sensi del capoII, sezione II del titolo VI. (1) (2)8. Il conducente che si fermi e, oc-correndo, presti assistenza a coloroche hanno subito danni alla persona,mettendosi immediatamente a dispo-sizione degli organi di Polizia Giudi-ziaria, quando dall’incidente derivi ildelitto di omicidio colposo o di lesio-ni personali colpose, non è soggettoall’arresto stabilito per il caso di fla-granza di reato.8-bis. Nei confronti del conducenteche, entro le 24 ore successive al fattodi cui al comma 6, si mette a disposi-zione degli organi di polizia giudizia-ria, non si applicano le disposizioni dicui al terzo periodo del comma 6. (1)

9. Chiunque non ottempera alle dis-posizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 delpresente articolo è soggetto alla san-zione amministrativa del pagamentodi una somma da euro settantaquat-tro/00 a euro duecentonovantasei/00.

(1) I commi 5, 6 e 7 sono così sostituiti dallalegge 9 aprile 2003, n. 72. La stessa norma ha ag-giunto il comma 8-bis.

(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.L.23/05/2008, n. 92.

Pagamento in misura ridotta:5° comma: € 259,00;6° comma: non consentito - sanzionepenale;7° comma: non consentito - sanzionepenale;9° comma: € 74,00.Sanzioni accessorie:5° comma secondo periodo: sospensio-ne della patente di guida da quindicigiorni a due mesi6° comma: sospensione della patente diguida da uno a tre anni.7° comma: sospensione della patente diguida da un anno e sei mesi a cinqueanni.Punti da decurtare ai fini di validità del-la patente: comma 5° primo periodo: 4;comma 5 secondo periodo: 10;comma 6°: 10;comma 9°: 2.Commento

L’articolo riprende la vecchia disci-plina dell’art. 133 del codice del 1959,elencando analiticamente gli obblighidegli utenti in caso di incidente comun-que ricollegabile al loro comportamento.Accanto all’obbligo di fermarsi e presta-re assistenza alle persone che abbianosubito danni (comma 1°), sono prescrittii seguenti adempimenti:a) - predisporre misure idonee alla salva-guardia della sicurezza della circolazio-ne e adoperarsi perché non venga modi-ficato lo stato dei luoghi;b) - se dal sinistro sono derivati solo dan-ni alle cose, ove possibile, va evitato in-tralcio alla circolazione, come già indi-cato all’art. 161;c) - fornire le proprie generalità e le altrenotizie utili alle eventuali azioni di risar-

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cimento.Le prescrizioni di cui ai punti a) e b)

possono rivelarsi in contrasto, in quantoper evitare intralcio alla circolazione, an-che nei sinistri con soli danni alle cose, ènecessario rimuovere i veicoli e la rimo-zione dalla posizione occupata significamodificare lo stato dei luoghi e disperde-re, almeno parzialmente, le tracce.

Tra le due previsioni, si deve ritenereprevalente quella che obbliga a rimuove-re i veicoli al fine di evitare intralcio allacircolazione che è causa di altri e piùgravi sinistri. Il regime sanzionatorio èstato completamente ridisegnato dallalegge 9 aprile 2003, n. 72. Questa normaha inasprito le sanzioni per quanto ri-guarda i reati di fuga e di omissione disoccorso. In particolare il 5° comma pre-vede ora una sanzione amministrativaelevata rispetto a quella originaria el’applicazione della sanzione accessoriadella sospensione della patente di guidaquando dal sinistro sono derivati gravidanni ai veicoli e tale da determinare larevisione degli stessi ai sensi dell’artico-lo 80, comma 7. Chi non ottempera al-l’obbligo di fermarsi in caso di incidentecon lesioni è punito con una sanzione pe-nale e con la sospensione della patente diguida. Il conducente è passibile di arre-sto ai sensi dell’articolo 381 del codicepenale a meno che non si metta a dispo-sizione degli organi di polizia giudiziariaentro le 24 ore successive al fatto; Chinon ottempera all’obbligo di prestare as-sistenza alle persone ferite risponde dellasanzione penale di ci al 7° comma e peril conducente coinvolto si applica altresìla sospensione della patente di guida finoa 5 anni. Per gli eventuali trasportati delveicolo coinvolto, che non prestano assi-stenza alle persone ferite si applica la so-la sanzione penale ma non quella acces-soria. I reati previsti dai commi 6° e 7°sono di competenza del Tribunale.Giurisprudenza:

L’elemento materiale del reato di fu-ga consiste nell’allontanarsi dell’agentedal luogo dell’investimento così da impe-dire o, comunque, ostacolare l’accerta-mento della propria identità personale el’individuazione del veicolo investitore alfine dell’eventuale responsabilità. Taleessendo la finalità della norma incrimina-trice dell’art. 133 c.s. previgente, perchéil precetto di legge possa dirsi adempiuto,

è necessario che la fermata duri per tuttoil tempo necessario all’espletamento del-le prime indagini rivolte ai fini suddettiond’è che sussiste il reato in questioneanche nei casi di arresto momentaneo, diallontanamento del conducente dallamacchina lasciata sul posto, di prosecu-zione della marcia con successiva presen-tazione agli organi di polizia e di avvenu-ta identificazione del veicolo investitore.

Cassazione penale, sez. IV, 28 gen-naio 1997, n. 579.

SOGGETTI RESPONSABILIRisponde di concorso nei reati previ-

sti dall’art. 133 c.s. colui il quale, viag-giando a bordo di un autoveicolo da altriguidato, avendo esatta cognizione di unincidente connesso alla circolazione delveicolo ed alle sue conseguenze lesive,istighi o incoraggi il conducente a prose-guire la corsa senza fermarsi e senza pre-stare assistenza alla persona investita.

Cassazione penale, sez. IV, 15 gen-naio 1969, Beccia.

Soggetto attivo del delitto di omissio-ne di assistenza a persona investita (al-l’art. 133, comma terzo, c.s.) è soltanto ilconducente del veicolo e non anche ilproprietario o, comunque, terze personeche si trovino sul veicolo al momentodell’incidente.

Cassazione penale, sez. IV, 22 feb-braio 1974, n. 466.

In tema di circolazione stradale non èravvisabile l’ipotesi delittuosa dell’omis-sione di soccorso della persona investitaquando la necessaria assistenza sia stataprestata da persone diverse dall’investito-re e di tale circostanza il conducente sisia accertato prima dell’allontanamentodal luogo dell’incidente.

Cassazione penale, sez. IV, 18 gen-naio 1978, n. 123.

OBBLIGHI PREVISTIL’obbligo di fermarsi, imposto al

conducente in caso di investimento, con-siste non soltanto nel dovere di non al-lontanarsi dal luogo del fatto, ma altresì,in quello di rimanervi vicino non solo fi-sicamente, ma palesemente e responsa-bilmente per ottemperare agli scopi percui la legge impone di fermarsi (imme-

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dente e cioè agli illeciti commessi nel tem-po in cui la violazione configurava l'ipotesidi reato di cui all'art. 650 c.p.

Cassazione penale, sez. I, 13 marzo1993, n. 2394.

Art. 221(Connessione obiettiva con un reato)

1. Qualora l’esistenza di un reato di-penda dall’accertamento di una viola-zione non costituente reato e per questanon sia stato effettuato il pagamento inmisura ridotta, il giudice penale com-petente a conoscere del reato è purecompetente a decidere sulla predettaviolazione e ad applicare con la senten-za di condanna la sanzione stabilitadalla legge per la violazione stessa.2. La competenza del giudice penalein ordine alla violazione amministrati-va cessa se il procedimento penale sichiude per estinzione del reato o perdifetto di una condizione di procedibi-lità. Si applica la disposizione di cui alcomma 4 dell’articolo 220.Giurisprudenza:

Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esisten-za di un reato dipenda dall’accertamento diuna violazione non costituente reato, qualo-ra per questa venga effettuato il pagamentoin misura ridotta ovvero, a seguito di pre-sentazione da parte dell’interessato al pre-fetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 D. Lgs.suddetto vi sia stata l’archiviazione degli at-ti concernenti la violazione, l’eventualeestinzione del relativo procedimento nonimpedisce al giudice penale, ai fini dell’ac-certamento del reato, di prendere in consi-derazione la condotta costituente il conte-nuto della violazione. Il giudice, ove accertila realizzazione di siffatta condotta, applicao irroga, a seconda che proceda o meno conil rito di patteggiamento, ove prevista, lasanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida. (Nellafattispecie, il ricorrente imputato del reatodi omicidio colposo aggravato dalla viola-zione delle norme sulla disciplina della cir-colazione stradale aveva dedotto che, a se-guito dell’avvenuta archiviazione da partedel prefetto degli atti relativi alla violazionedell’art. 145, comma 10, D. Lgs. n. 285 del

1992 a lui contestata, il pretore non avrebbedovuto applicare la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente).

Cassazione penale, sez. IV, 16 maggio1996, n. 4952.

In materia di circolazione stradale, lanorma di cui all’art. 221 D. Lgs. 30 aprile1992, n. 285, la quale non prevede la citazio-ne della persona obbligata in solido conl’imputato responsabile di violazioni ammi-nistrative connesse con il reato, costituiscedisposizione speciale rispetto all’art. 24 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, che, inveceimpone tale citazione, (nella fattispecie l’im-putato nei cui confronti si sia proceduto peril delitto di omicidio colposo commesso conviolazione della disciplina sulla circolazionestradale, aveva lamentato la inosservanzadell’art. 24 della legge del 1981, n. 689, perla mancata citazione del responsabile civile).

Cassazione penale, sez. IV, 20 agosto1996, n. 8057.

In tema di violazioni amministrativeconnesse a reati commessi in relazione allacircolazione stradale da cui sono derivatidanni alla persona, gli artt. 221 e 222 c.s.dispongono la vis attractiva del giudice pe-nale, al quale pertanto è rimesso anche l’ac-certamento delle violazioni amministrativee l’applicazione delle relative sanzioni, an-che accessorie, senza che, peraltro, dettesanzioni perdano la propria autonomia ri-spetto al sistema penale, tant’è che è previ-sta una riespansione dei poteri del prefettoin ordine ad esse, qualora vengano menoper qualsiasi causa (eccetto che per mortedel reo) le condizioni per l’intervento delgiudice penale, la cui funzione deve quindiritenersi di mera supplenza; ne consegueche il prefetto conserva i propri poteri an-che in relazione alla misura cautelare del ri-tiro della patente in ogni caso in cui dallaviolazione delle norme sulla circolazionestradale siano derivate lesioni personali, in-dipendentemente dagli sviluppi in concretoassunti dal relativo procedimento penalecon riguardo agli istituti che lo regolano, eperciò anche nell’ipotesi in cui in quella se-de sia intervenuto il proscioglimento del-l’imputato per mancanza di una condizionedi procedibilità.

Cassazione civile, sez. I, 22 aprile1999, n. 4006.

Codice della Strada Artt. 220-221 545

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Codice della Strada Artt. 221-222546

Sezione IISanzioni amministrative accessorie a

sanzioni penali

Art. 222(Sanzioni amministrative accessorie

all’accertamento di reati)1. Qualora da una violazione dellenorme di cui al presente codice, derivi-no danni alle persone, il giudice appli-ca con la sentenza di condanna le san-zioni amministrative pecuniarie previ-ste, nonché le sanzioni amministrativeaccessorie della sospensione o della re-voca della patente.2. Quando dal fatto derivi una lesionepersonale colposa la sospensione dellapatente è da quindici giorni a tre mesi.Quando dal fatto derivi una lesione per-sonale colposa grave o gravissima lasospensione della patente è fino a dueanni. Nel caso di omicidio colposo lasospensione è fino a quattro anni.Se ilfatto di cui al terzo periodo è commes-so da soggetto in stato di ebbrezza al-colica ai sensi dell'articolo 186, comma2, lettera c), ovvero da soggetto sottol'effetto di sostanze stupefacenti o psi-cotrope, il giudice applica la sanzioneamministrativa accessoria della revocadella patente. (1) (2)2-bis. La sanzione amministrativa ac-cessoria della sospensione della patentefino a quattro anni è diminuita fino a unterzo nel caso di applicazione della pe-na ai sensi degli articoli 444 e seguentidel codice di procedura penale. (1)3. Il giudice può applicare la sanzioneamministrativa accessoria della revocadella patente nell’ipotesi di recidivareiterata specifica verificatasi entro ilperiodo di cinque anni a decorrere dal-la data della condanna definitiva per laprima violazione.

(1) (2) Comma sostituito/inserito dalla legge 21febbraio 2006, n. 102 e dall’art. 4 del D.L.23/05/2008, n. 92.

CommentoIl procedimento per l’applicazione delle

sanzioni amministrative accessorie della so-spensione o revoca della patente a seguito disinistro stradale è radicalmente mutata. Il

vecchio codice, all’art. 91, prevedeva ipotesidiverse a seconda dell’entità delle lesioni.Questa procedura aveva finito col generaredubbi ed incertezze quando la legge 689/81introdusse la perseguibilità a querela ancheper le lesioni gravi. Sorgeva infatti il proble-ma di coordinamento tra il potere del prefettodi adottare il provvedimento e del giudice dirilevare l’eventuale insussistenza dei motivi.

Il nuovo codice, con l’articolo in esa-me, ha conservato la diversità di sanzioni aseconda dell’entità delle lesioni ma le hacomunque riferite alla sospensione e nonpiù alla revisione (art. 128) che ha una va-lenza autonoma.

La stessa sanzione della sospensione ir-rogata a seguito di sinistro si configura co-me istituto giuridico diverso dalla sospen-sione adottata a seguito di violazioni al co-dice della strada e che trova disciplina negliarticoli 129 e 218. Il procedimento per lasospensione adottata a seguito di sinistrostradale prevede che venga sentito l’ufficiodel Dipartimento per i trasporti terrestri,che, quale organo tecnico, dovrà esprimereun parere in base al quale il prefetto emane-rà l’atto di sospensione. Per la sospensioneattuata a seguito di violazione al codice nonè previsto alcun parere dell’ufficio del Di-partimento per i trasporti terrestri.

L’entità della sanzione accessoria èprevista dal comma 2, che ha subito modifi-che rilevanti rispetto alla disciplina origi-naria, ed il comma 2-bis ha introdotto unadiminuzione rilevante nel caso di ricorsoall’art. 444 del C.P.P.

Il procedimento per la sospensione del-la patente a seguito di reato si attua secon-do la disciplina degli articoli 223 e 224.Giurisprudenza:

Nell’ipotesi di incidente stradale me-diante violazione delle norme della circola-zione stradale e dal quale siano derivatidanni alle persone, è applicabile la sanzioneaccessoria della sospensione della patentedi guida ai sensi dell’articolo 222 del codi-ce stradale anche se il conducente al mo-mento del sinistro era alla guida di veicolo(ciclomotore) per il quale non era necessa-ria la patente di guida.

Cassazione penale, sez. IV, 28 settem-bre 1999, n. 2370.

Compete al giudice penale, in forza de-gli artt. 222 comma 3 e 224 comma 2 c.s.,

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l’applicazione della sanzione della revocadella patente prevista dall’art. 218 c.s. per ilcaso di esercizio della guida in violazionedi un provvedimento di sospensione dellapatente.

Cassazione penale, sez. IV, 16 aprile1999, n. 4940.

In tema di violazione delle norme delcodice della strada, per le ipotesi di reato dilesioni colpose (o omicidio colposo), l’ap-plicazione da parte del prefetto della misurapreventiva, prevista dall’articolo 223, in re-lazione all’art. 222, del codice della strada(che è strumentale rispetto all’omologa san-zione accessoria rimessa al successivo giu-dizio penale ed è finalizzata alla tutela dellapubblica incolumità), non è automatica-mente correlata all’esistenza delle relativenotitiae criminis, ma esige, alla stregua diqualsiasi provvedimento di natura cautela-re, una valutazione, sia pur delibativa, difondatezza dell’accusa, come si desume daltesto del secondo comma del citato articolo223, là dove l’adozione della misura pre-ventiva viene subordinata alla sussistenzadi «fondati elementi di evidente responsabi-lità»; tale formula, infatti, esige il connotatodell’evidenza, che deve caratterizzare glielementi di responsabilità, e chiaramentecomporta che non sia sufficiente un giudi-zio di semplice plausibilità dell’accusa, oc-correndo invece un’alta probabilità di fon-datezza della stessa. Ne consegue che ilgiudice chiamato a pronunziarsi, a seguitodi opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23della legge 24 novembre 1981, n. 689, cheè esperibile anche in tale materia, avversosiffatti provvedimenti, ove ne sia contestatala legittimità, sotto il profilo della sussisten-za del richiesto fumus a sostegno dell’accu-sa, non può limitarsi a ritenere la verosimi-glianza dell’ipotesi accusatoria, in terminidi «compatibilità» degli indizi a carico conla stessa, ma deve riscontrare se in concretogli elementi accusatori fossero connotati daquell’alto grado di probabilità richiesto dal-la norma. (Nella fattispecie la S.C. ha cas-sato con rinvio la sentenza del giudice dipace che aveva rigettato la opposizione alprovvedimento di sospensione della patentedi guida disposta dal prefetto, a causa di unsinistro stradale con feriti, nei confronti delpresunto conducente, in quanto responsabi-le, per eccesso di velocità, delle lesioni ri-portate dal trasportato; ha conclusivamenteritenuto la S.C. che non era stato adeguata-mente compiuto il riscontro se gli elementi

accusatori fossero connotati dal richiesto al-to grado di probabilità, essendosi viceversalimitato il giudice di pace a rilevare che lelesioni riportate dal trasportato erano «com-patibili» con l’ipotizzata «attività di guida econ la dinamica del veicolo»).

Cass. Civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n.9271.

Art. 223(Ritiro della patente in conseguenza a

ipotesi di reato)1. Nelle ipotesi di reato per le qualisono previste le sanzioni accessorie dicui all’art. 222, commi 2 e 3, l’agente oorgano che ha proceduto al rilevamen-to del sinistro trasmette, entro diecigiorni, copia del rapporto e del verbaledella violazione contestata, tramite ilproprio comando o ufficio, al prefettodel luogo della commessa violazione.Copia dello stesso rapporto è trasmes-sa, contestualmente, all’ufficio del Di-partimento per i trasporti terrestri.2. Il prefetto appena ricevuti gli attidispone, sentito il competente ufficiodel Dipartimento per i trasporti terre-stri, che deve esprimere il parere entroquindici giorni dalla ricezione del rap-porto, dispone, ove sussistano fondatielementi di una evidente responsabili-tà, la sospensione provvisoria della va-lidità della patente fino ad un massimodi un anno ed ordina all’intestatario diconsegnare la patente, entro cinquegiorni dalla comunicazione dell’ordi-nanza, presso il proprio ufficio; il prov-vedimento è iscritto sulla patente e co-municato all’ufficio del Dipartimentoper i trasporti terrestri.3. Nelle altre ipotesi di reato per lequali è prevista la sanzione ammini-strativa accessoria della sospensione odella revoca della patente di guida, l’a-gente od organo accertatore della vio-lazione ritira immediatamente la paten-te e la trasmette, unitamente al rappor-to, entro dieci giorni, tramite il propriocomando o ufficio, alla prefettura delluogo della commessa violazione. Ilprefetto, ricevuti gli atti, dispone la so-spensione provvisoria della validitàdella patente di guida, fino ad un mas-

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simo di un anno.Il provvedimento èiscritto sulla patente e comunicato al-l’ufficio del Dipartimento per i traspor-ti terrestri. Se il ritiro immediato non èpossibile, per qualsiasi motivo, il ver-bale di contestazione è trasmesso, sen-za indugio, al prefetto che ordina al-l’autore della violazione di consegnarela patente entro cinque giorni dalla co-municazione dell’ordinanza, presso ilproprio ufficio.4. Il cancelliere del giudice che hapronunciato la sentenza o il decreto di-venuti irrevocabili ai sensi dell’articolo648 del codice di procedura penale, neltermine di quindici giorni, ne trasmettecopia autentica al prefetto indicato neicommi 1 e 3.5. Avverso il provvedimento di sospen-sione della patente, di cui al comma 2, èammesso ricorso al Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, nel termine digiorni venti dalla comunicazione del-l’ordinanza stessa. Il Ministro provvedenei quarantacinque giorni successivi. Ilprovvedimento del Ministro è comuni-cato all’interessato, ed ai competenti uf-fici del Dipartimento per i trasporti ter-restri. Se il ricorso è accolto la patente èrestituita all’interessato. Avverso il prov-vedimento di sospensione della patente,di cui al comma 3, è ammessa opposi-zione, ai sensi dell’articolo 205.Commento

L’articolo, dopo modifiche sostanziali,chiarisce le procedure per l’applicazionedella sanzione provvisoria della sospensionedella patente di guida a seguito di sinistrocon lesioni o con esito mortale, e di violazio-ne costituente reato, per la quale è previstala stessa sanzione amministrativa accessoria.

A queste ipotesi di provvedimenti prov-visori corrispondono due diverse procedure:

- violazione che ha determinato un si-nistro con lesioni o con esito mortale: l’or-gano che ha proceduto al rilevamento delsinistro trasmette al Prefetto del luogo, en-tro dieci giorni, copia del rapporto dell’e-vento infortunistico e il verbale di contesta-zione della violazione al Codice della Stra-da che lo ha causato. Copia del rapporto ètrasmessa contestualmente all’ufficio delDipartimento per i trasporti terrestri delluogo dell’evento, perché possa esprimereil parere di responsabilità entro quindici

giorni. Il Prefetto, ricevuto gli atti e acqui-sito il parere dell’ufficio del Dipartimentoper i trasporti terrestri, che si deve ritenereobbligatorio ma non vincolante, qualorasussistano fondati elementi di evidente re-sponsabilità, dispone la sospensione dellavalidità della patente di guida sino ad unmassimo di un anno e ordina al trasgresso-re di consegnare la patente entro cinquegiorni dalla comunicazione dell’ordinanza;

- violazione alle norme del Codice costi-tuenti reato: all’atto dell’accertamento dellaviolazione al Codice della Strada costituentereato, l’agente accertatore ritira immediata-mente la patente di guida e la trasmette, uni-tamente al verbale, entro dieci giorni al Pre-fetto del luogo della commessa violazione. IlPrefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospen-sione provvisoria fino ad un massimo di unanno. Se il ritiro immediato per qualsiasimotivo non è stato possibile, copia del ver-bale di contestazione va trasmessa al Prefet-to che ordina al trasgressore di consegnarela patente entro cinque giorni dalla comuni-cazione dell’ordinanza relativa al provvedi-mento di sospensione.

I due provvedimenti si attuano perciò conprocedure diverse solo per ciò che concerneil ritiro immediato della patente di guida, chenon è consentito per le ipotesi di sinistro stra-dale con lesioni o con esito mortale. Oppor-tunamente, il legislatore ha escluso la possi-bilità di ritiro immediato per le violazioni chegenerano sinistri in quanto manca l’accerta-mento. L’organo che procede al rilevamentodel sinistro non può celebrare processi som-mari sul posto e individuare violazioni e re-sponsabili. Il sinistro dovrà prima essere ri-costruito in tutte le sue fasi e, solo successi-vamente, sarà possibile dedurre, logicamente,le violazioni commesse nella fase antecedentela collisione.LA PROVVISORIETÀ DEI PROVVEDI-MENTI

La sospensione della patente a seguitodi sinistro, o di violazione costituente reatoche prevede la relativa sanzione ammini-strativa accessoria, è irrogata dal Prefetto atitolo di provvedimento provvisorio. Il ca-rattere di provvisorietà è riferito a possibiliprovvedimenti definitivi dell’Autorità Giudi-ziaria. Questo rapporto non è assoluto nelsenso che il provvedimento del Prefetto nonè subordinato alla certezza che interverrà ilprovvedimento definitivo dell’A.G.- Al con-trario, il provvedimento prefettizio ha unasua autonomia e il carattere di provvisorietà

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interviene quando sul fatto si instaura pro-cedimento penale che porterà ad una sen-tenza o decreto definitivo con i quali si do-vrà confrontare il provvedimento del Prefet-to per esservi adeguato nel contenuto dispo-sitivo. (comma 4°). Qualora il procedimentopenale non inizi per mancanza di querela(ipotesi di lesioni colpose), il Prefetto, qua-lora riscontri l’esistenza dei presupposti didiritto e di fatto (lesioni colpose, violazionilegate all’evento da nesso di causalità) efondati elementi di evidente responsabilitàdovrà sospendere la patente senza alcun ac-certamento sulla esistenza del procedimentopenale.

Non a caso, infatti, contro il provvedi-mento di sospensione provvisoria è ammes-so ricorso all’Autorità Giudiziaria nelleipotesi del comma 3° (sospensione a segui-to di violazione costituente reato e perciò inpresenza di procedimento penale) mentrenell’ipotesi di sospensione a seguito di sini-stro il ricorso è presentato al Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti. Se l’adozionedel provvedimento provvisorio del Prefettofosse subordinato alla possibilità del futuroprovvedimento dell’A.G. e, quindi, alla pre-sentazione di querela e inizio del procedi-mento penale, non si potrebbe giustificarela diversa competenza in merito al ricorso.

La stessa avvocatura generale delloStato in data 29/3/1994 si è espressa perl’autonoma validità del provvedimento pre-fettizio che non è subordinato alla certezzadel futuro provvedimento Giudiziario.Ilprovvedimento di sospensione provvisoriaha una sua autonoma valenza ed efficaciasino a quando non verrà sostituito (se verràsostituito) da quello Giudiziario.

Tale orientamento è stato confermatodal Ministro dell’Interno che, sentiti i Mini-steri di Grazia e Giustizia e delle infrastrut-ture e dei trasporti, con nota del 20.3.1996ha chiarito che il provvedimento di sospen-sione della patente a seguito di sinistrostradale ha natura amministrativa e non ècondizionato né dalla querela né dalla re-missione della stessa.Giurisprudenza:

Il provvedimento di sospensione prov-visoria della patente di guida emesso dalprefetto a norma dell’art. 223 secondo com-ma, c.d.s. è impugnabile, ex artt. 22 e 23 L.24 novembre 1981, n. 689, innanzi al giudi-ce ordinario.

Corte di Cassazione Civile, sez. un,ord., 19 aprile 2004, n. 7459.

In tema di patteggiamento per reatocomportante la sanzione amministrativa ac-cessoria della sospensione della patente diguida, la decisione del giudice sul punto nontrova ostacolo nella circostanza che il prefet-to abbia già provveduto in via cautelare eprovvisoria, trattandosi di provvedimentiaventi natura e finalità differenti, sicché ilgiudice non deve tenere in conto quanto de-ciso dall’autorità amministrativa. In sede diesecuzione, non potendosi ritenere i diversiperiodi di sospensione cumulabili, si deve te-ner conto del periodo di sospensione impo-sto dal prefetto ed il relativo tempo deve es-sere detratto da quello stabilito dal giudice.

Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo1999, n. 2794.

In tema di sanzioni amministrative perviolazioni del codice della strada, la sospen-sione della patente di guida in conseguenzadi eventi lesivi da incidente stradale (artt.222 e 223 c.s.) è configurata dal vigente co-dice della strada come sanzione amministra-tiva (pur essendo applicabile dal giudice pe-nale per effetto della vis attractiva esercitatadal processo, se questo è in corso), con laconseguenza che, allorché manchino i pre-supposti per la procedibilità penale, comenel caso di difetto di querela, il potere di ir-rogare la sanzione in via cautelare resta at-tribuito al Prefetto, ex art. 223, comma se-condo, cit. , a condizione che sussistano«fondati elementi di una evidente responsa-bilità» del soggetto in ordine ad un evento didanno alla persona dipendente da una viola-zione del codice della strada.

In tema di sanzioni amministrative perviolazioni del codice della strada e con ri-guardo al provvedimento di sospensionedella patente di guida emesso dal prefetto aisensi dell’art. 223, comma secondo, c.s., de-ve ritenersi che il termine entro il quale ilprefetto deve disporre la sospensione siaquello della ordinaria prescrizione quin-quennale, atteso, da un lato, che il provvedi-mento, oltre ad assumere una funzione cau-telare, riveste comunque natura amministra-tiva sanzionatoria - sicché sfugge, in quantotale, al criterio d’immediatezza dell’applica-zione -, e, dall’altro, che la norma citata, adifferenza del precedente art. 218, non fissaalcun termine specifico al riguardo, limitan-dosi a prescrivere che il prefetto deve prov-vedere «appena ricevuti gli atti», ma co-munque dopo aver sentito il parere dellaM.C.T.C., e previo accertamento della sussi-stenza di «fondati elementi di una evidente

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responsabilità» del soggetto in ordine ad unevento di danno alla persona derivante dauna violazione del codice della strada.

Corte di Cass. Civ., sez. I, 8 agosto2003, n. 11967.

In tema di sospensione della patente diguida, l’autonomia della statuizione del giu-dice penale rispetto al precedente provvedi-mento cautelare adottato dal prefetto, attieneal solo momento applicativo e non a quelloesecutivo. Posta, pertanto, la non cumulabili-tà in fase esecutiva dei due provvedimenti disospensione, in tale sede occorre tenere contodel periodo imposto dal prefetto, la cui dura-ta deve essere quindi computata in detrazionedal periodo stabilito al giudice. (Fattispeciedi guida sotto l’influenza dell’alcool).

Cassazione civile, sez. IV, 10 maggio2000, n. 1282.

In tema di sospensione della patentequale sanzione amministrativa accessoriaconnessa alle violazioni di norme del codicedella strada costituenti reato, le statuizioniadottate al riguardo dal prefetto, in via prov-visoria e cautelare e dal giudice penale, invia definitiva, sono tra loro del tutto autono-me, nel senso che il giudice non può esimer-si dal disporre la detta sospensione sul pre-supposto che sia già stata imposta dal pre-fetto né fissarne la durata scomputandoquella imposta dal prefetto; è tuttavia con-sentito l’esercizio di tale potere da parte delgiudice con formula sintetica, confermativadella durata già ritenuta in sede prefettizia.

Cassazione penale, sez. IV, 5 gennaio2000, n. 4634.

Il provvedimento di sospensione provvi-soria della patente di guida emesso dal pre-fetto ai sensi del secondo comma dell’art.223 del nuovo codice della strada, avendonatura cautelare non è subordinato alla pre-sentazione della querela per il reato di lesio-ni colpose da parte della persona offesa.

Cassazione civile, sez. IV, 5 maggio2000, n. 5689.

NOZIONE DI INVESTIMENTOLa sospensione della patente di guida è

ordinata dal prefetto in via provvisoria ecautelare mentre l’applicazione definitiva, aseguito dell’accertamento di un reato nei ca-si previsti, spetta all’autorità giudiziaria. Ciòrisulta dall’art. 223, comma 4, c.s., che pre-vede l’obbligo del cancelliere del giudiceche ha pronunciato la sentenza irrevocabile

a trasmettere copia autentica al prefetto, ilquale adotta il provvedimento di sospensio-ne per la durata stabilita dall’autorità giudi-ziaria, detraendo il periodo di sospensioneprovvisoria.

Cassazione penale, sez. IV, 25 luglio1997, n. 6138.

Spetta al prefetto, cioè all’autorità com-petente ad irrogare ordinariamente la omo-loga sanzione amministrativa, disporre lasospensione della patente, a carico dell’au-tore di reato, per il quale sia previsto taleprovvedimento accessorio, “in tutti i casi(diversi dalla morte dell’imputato) in cuil’accertamento della responsabilità non pos-sa aver luogo in sede penale”. Lo ha preci-sato la decisione n. 90 del 2002 della CorteCostituzionale, sopraggiunta a confermadella validità di un certo indirizzo giurispru-denziale di legittimità, che considera la so-spensione della patente una misura “ammi-nistrativa” ‘e non una “pena”), sicché possarendersi indipendente dalle “vicende delprocesso penale”. L’articolo 223, comma 2,del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385(Nuovo Codice della Strada) autorizza, delresto, il prefetto a disporre una tale misurasenza riserve espresse, affinché sia tutelatala sicurezza nella circolazione stradale, me-diante il forzato allontanamento dalla guidadel conducente ritenuto pericoloso. Ebbene,è ragionevole pensare a un’estensione dellanorma e della funzione prefettizia, anche neicasi in cui non venga iniziata l’azione pena-le per mancata presentazione della querela,o l’azione penale sia dichiarata in qualunquemodo improcedibile. La sospensione dellapatente, così decretata dal prefetto “in viaprovvisoria”, verrà, dallo stesso prefettosanzionata “in via definitiva”, pur in assenzadi opportuna valutazione del giudice penale.E all’interessato sarà ovviamente garantitala possibilità di opporsi, tanto nel caso di“provvisorietà”, quanto nel caso di “definiti-vità” della sanzione, una volta individuatal’autorità giudiziaria competente (ammini-strativa o civile), nel rispetto delle prerogati-ve giuridiche della difesa.

Corte costituzionale, 5 aprile 2002, n. 90.La nozione di lesioni (colpose) richia-

mata dall’art. 222 del codice della strada(che commina la sanzione accessoria dellasospensione della patente di guida per leviolazioni dello stesso codice che tale even-to abbiano prodotto) è quella penalmente ri-levante, definita dall’art. 582 c.p. e dalla

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giurisprudenza penale di legittimità indivi-duata, quando alla «malattia del corpo», inuna riduzione apprezzabile della funzionali-tà collegata ad un fatto morboso in evolu-zione e, quanto alla malattia «nella mente»,in qualsiasi alterazione traumatica, anchetemporanea - ivi compreso, quindi, lo shockpostraumatico - del sistema nervoso.

Cass. Civ. Sez. I, 10 settembre 2003, n.13222.

In tema di sanzioni amministrative perviolazione del codice della strada, il provve-dimento prefettizio della sospensione prov-visoria della patente di guida, previsto dal-l’art. 223 c.s. a tutela immediata dell’incolu-mità e dell’ordine pubblico, ha natura di mi-sura cautelare, diversificandosi – sul pianodelle finalità e dei presupposti – dalla so-spensione della patente stabilita dall’art. 218quale sanzione accessoria definitiva inflittadal giudice penale o dal Prefetto all’esito delrelativo accertamento a seconda che sia sta-to commesso un reato o un illecito ammini-strativo. Ne consegue che l’adozione dellamisura cautelare non è condizionata all’ini-zio o alla procedibilità dell’azione penale néè soggetta ai termini previsti dall’art. 223 ci-tato, essendo sufficiente che non sia emessaa tale distanza dal fatto da essere venute me-no le esigenze cautelari cui è preordinata.

Cass. Civ., Sez. II, 24 agosto 2005.In tema di sospensione della patente di

guida in conseguenza a ipotesi di reato, l’art.223, comma secondo, del codice della stra-da, diversamente da quanto dispone l’art.218 dello stesso codice, non prevede unospecifico termine da osservare a pena di de-cadenza per l’emissione del relativo provve-dimento da parte del Prefetto. (La Corte dicassazione, nell’enunciare siffatto principio,ha peraltro precisato che il ricorrente neppu-re aveva dedotto che il provvedimento erastato adottato ad una tale distanza di tempodal fatto da poter far ritenere inesistenti leragioni cautelari che devono fondarlo).

Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 2005, n. 7813.In tema di circolazione stradale, l’oppo-

sizione avverso il provvedimento di sospen-sione della patente, adottato in via provvi-soria dal prefetto ai sensi dell’art. 223, se-condo comma, del codice della strada inconseguenza a ipotesi di reato, è di compe-tenza del giudice ordinario, senza che viosti la circostanza che il privato, al fine divedere affermato il proprio diritto soggetti-

vo all’uso della patente di guida, chiedal’annullamento del relativo procedimentosanzionatori, trattandosi di accertamentomeramente strumentale ed incidentale, co-me tale non suscettibile di costituire giudi-cato, rispetto al petitum diretto ed immedia-to, costituito dall’annullamento del provve-dimento di sospensione della validità dellapatente di guida.

Cass. Civ., Sez. un. 27 aprile 2005, n. 8693.La sospensione provvisoria della paten-

te di guida, che l’art. 223, secondo comma,del codice della strada collega, a tutela dellasicurezza del traffico e nell’immediatezzadell’evento, all’ipotesi di reato di lesionicolpose (o di omicidio colposo), ha naturacautelare e preventiva rispetto all’applica-zione, da parte del giudice penale (o dellostesso prefetto in caso di estinzione o di im-procedibilità del reato connesso alla viola-zione del codice della strada), della sospen-sione come sanzione accessoria; ne conse-gue che l’applicazione di detta sospensioneprovvisoria è subordinata alla valutazioneprefettizia di sussistenza di fondati elementidi una evidente responsabilità a carico delconducente in ordine a tale reato, valutazio-ne da effettuarsi sulla base degli elementiconoscitivi a disposizione (e previo pareredel competente ufficio della direzione gene-rale della M.C.T.C.).

Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2001, n.14866.

In tema di sanzioni amministrative perviolazioni del codice della strada, l’opposi-zione giurisdizionale, nelle forme previstedagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre1981, n. 689, ha natura di rimedio generaleesperibile, salvo espressa previsione contra-ria, contro tutti i provvedimenti di sospen-sione della validità della patente di guida(anche per evitare differenze delle forme ditutela giurisdizionale prive di ogni ragione-vole giustificazione e, come tali, in contra-sto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegueche detto rimedio, che è devoluto alla co-gnizione del giudice ordinario, è esperibileanche contro il provvedimento di sospen-sione che il prefetto adotta in via provviso-ria, ai sensi dell’art. 223, comma secondo,del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

Cass. Civ., Sez. Un., 11 febbraio 2003,n. 1993.

Alla condotta contemplata dall’art. 186del codice della strada, consistente nella

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guida di autoveicolo in stato di ebbrezza,che costituisce fatto penalmente rilevante,può conseguire, ai sensi della stessa dispo-sizione normativa, la sospensione della pa-tente di guida, a titolo di sanzione ammini-strativa accessoria in seguito all’accerta-mento del reato, e la stessa sospensione del-la patente ai sensi, però, dell’art. 223 di det-to codice, nel qual caso la misura, di carat-tere preventivo ed irrogabile dal prefetto, hanatura cautelare e trova giustificazione nel-la necessità di impedire che, nell’immedia-to, prima ancora che sia accertata la respon-sabilità penale, il conducente del veicolo,nei cui confronti sussistano fondati elemen-ti di un’evidente responsabilità in ordine adeventi lesivi dell’incolumità altrui, continuia tenere una condotta che può arrecare peri-colo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diver-sa la natura della sanzione nell’uso e nel-l’altro caso, così come differente si prospet-ta la finalità perseguita dal legislatore conla previsione di una sanzione adottata dalprefetto in via cautelare. Ai fini dell’irroga-zione della sanzione disposta ai sensi del-l’art. 223 del codice della strada, pur nonessendo necessario che l’accertamento dellostato di ebbrezza sia risultato a seguito dellarilevazione effettuata tramite etilometro,tuttavia, quando questa operazione sia stataeseguita, il giudice, investito della relativaopposizione, non può prescindere dall’ine-rente riscontro e, in virtù del principio dellibero convincimento, disattenderlo. (Nellaspecie, la S.C., sulla scorta dell’enunciatocomplessivo principio, in accoglimento delricorso, ha cassato la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, ha rigettato l’opposi-zione formulata dal contravventore, essen-do rimasto accertato che, all’atto del con-trollo, egli era risultato positivo al test effet-tuato per due volte con l’etilometro a di-stanza di cinque minuti l’una dall’altra, ol-tre a presentare un univoco dato sintomati-co desumibile dal suo alito vinoso).

Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2006, n.18617.

Art. 224(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca

della patente)1. Quando la sentenza penale o il de-creto di accertamento del reato e di

condanna sono irrevocabili, anche apena condizionalmente sospesa, il pre-fetto, se è previsto dal presente codiceche da esso consegua la sanzione am-ministrativa accessoria della sospensio-ne della patente, adotta il relativo prov-vedimento per la durata stabilita dal-l’autorità giudiziaria e ne dà comunica-zione al competente ufficio del Diparti-mento per i trasporti terrestri.2. Quando la sanzione amministrativaaccessoria è costituita dalla revoca del-la patente, il prefetto, entro quindicigiorni dalla comunicazione della sen-tenza o del decreto di condanna irrevo-cabile, adotta il relativo provvedimentodi revoca comunicandolo all’interessa-to e all’ufficio del Dipartimento per itrasporti terrestri.3. La declaratoria di estinzione delreato per morte dell’imputato importal’estinzione della sanzione amministra-tiva accessoria. Nel caso di estinzionedel reato per altra causa, il prefettoprocede all’accertamento della sussi-stenza o meno delle condizioni di leg-ge per l’applicazione della sanzioneamministrativa accessoria e procede aisensi degli articoli 218 e 219 nelle particompatibili. L’estinzione della penasuccessiva alla sentenza irrevocabile dicondanna non ha effetto sull’applica-zione della sanzione amministrativaaccessoria.4. Salvo quanto previsto dal comma3, nel caso di sentenza irrevocabile diproscioglimento, il prefetto, ricevuta lacomunicazione della cancelleria, ordi-na la restituzione della patente all’inte-statario. L’ordinanza di estinzione è co-municata all’interessato e all’ufficiodel Dipartimento per i trasporti terre-stri. Essa è iscritta nella patente.Commento

Quando l’Autorità Giudiziaria è inve-stita di un fatto costituente reato, per ilquale è prevista la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patentedi guida, stabilisce la durata dell’interdi-zione alla guida e ne da comunicazione alPrefetto perché questi emani il relativoprovvedimento tenendo conto di quelloeventualmente già adottato e ne dia notiziaall’ufficio competente del Dipartimento per

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