S.I.A.I. srl - Regione Molise - HomeLa società è altresì proprietaria del vicino sito estrattivo,...

7
COMUNE DI PETACCIATO S.I.A.I. srl ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) CAVA DI ARGILLA IN LOCALITÁ "GIULIANELLA" PETACCIATO (CB) PIANO DI GESTIONE DEL TERRENO DI SCOTICO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÁ ESTRATTIVE D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 IL COMMITTENTE Dott. Agr. Giuseppe Giuliano AGGIORNATO A NOVEMBRE 2018 STUDIO DI CONSULENZE E PROGETTAZIONI DOTT. GIUSEPPE GIULIANO - AGRONOMO TERMOLI Via dei Gelsi 51 Tel. e Fax 0875/751978 www.studiogiuliano.it - [email protected] REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Transcript of S.I.A.I. srl - Regione Molise - HomeLa società è altresì proprietaria del vicino sito estrattivo,...

  • COMUNE DI PETACCIATO

    S.I.A.I. srl ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

    CAVA DI ARGILLA IN LOCALITÁ "GIULIANELLA"

    PETACCIATO (CB)

    PIANO DI GESTIONE DEL TERRENO DI SCOTICO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

    DERIVANTI DALLE ATTIVITÁ ESTRATTIVE D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117

    IL COMMITTENTE Dott. Agr. Giuseppe Giuliano

    AGGIORNATO A NOVEMBRE 2018

    STUDIO DI CONSULENZE E PROGETTAZIONI DOTT. GIUSEPPE GIULIANO - AGRONOMO

    TERMOLI Via dei Gelsi 51 Tel. e Fax 0875/751978

    www.studiogiuliano.it - [email protected]

    REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

    Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018

    Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

    http://www.studiogiuliano.it/mailto:[email protected]

  • I

    1. PREMESSA ................................................................................................................ 1

    2. RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................ 1

    3. IL PIANO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CAVA NORD ........................ 2

    4. IL MATERIALE ESTRATTO E LA PRODUZIONE DI RIFIUTI DI ESTRAZIONE ...... 2

    5. IL DEPOSITO DEL MATERIALE DI SCOTICO .......................................................... 3

    6. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO VEGETALE UTILIZZATO PER IL RIPRISTINO ............................................................................................................... 3

    7. ESCLUSIONE DEL TERRENO VEGETALE DALLA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTO ..................................................................................................................... 3

    8. DESCRIZIONE DEL METODO DI DEPOSITO E TRASPORTO DEL MATERIALE ............................................................................................................... 4

    9. EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE UMANA ED EVENTUALI MISURE PREVENTIVE E DI MITIGAZIONE DA ADOTTARE .............. 4

    ALLEGATI:

    Analisi chimiche terreno

    REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

    Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018

    Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

  • 1

    1. PREMESSA

    Il presente piano di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività estrattive, redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2008, è relativo al sito estrattivo in località Giulianella, d’ora in avanti denominato CAVA NORD, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 71 del 17 giugno 2009 rilasciata dall’allora Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive della Regione Molise.

    Il sito estrattivo è di proprietà della società S.I.A.I. srl, con sede legale in via Patini, 7 a Roseto degli Abruzzi (TE). L’area di cava insiste su terreni localizzati nel Comune di Petacciato al Foglio n. 6 part.lle 463 e 465 e al Foglio n. 10 part.lle 314, 132, 344, 135, 313, 78, 133, 21, 27, 128, 131, 274, 129, 26, 136, 236, 235, 22, 272, 30, 149, 29, 137, 148, 138, 139 e ha una superficie di circa 19 ettari.

    L'ampliamento dell'area di cava riguarda le part.lle 462 e 466 del foglio 6 per una superficie complessiva di circa 2,36 ettari.

    All’interno della CAVA NORD è presente inoltre un deposito temporaneo di argilla estratta autorizzato con provvedimento della Regione Molise prot. 43344 del 19.11.2012 e un deposito del materiale di scotico autorizzato con Provvedimento della Regione Molise prot. n. 148440/2017 del 22.12.2017.

    La società è altresì proprietaria del vicino sito estrattivo, d’ora in avanti denominato CAVA SUD, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 119 del 2.03.2015 e ricadente sui terreni di cui al Foglio n. 6 part.lle 463 e 465 e al Foglio 10, particelle. 30, 31, 33, 34, 149, 155, 158, 159, 160, 162. La CAVA SUD ha un’estensione di circa 4,8 ettari.

    2. RIFERIMENTI NORMATIVI

    I Piani di gestione dei rifiuti di estrazione sono elaborati seguendo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008) che è stato promulgato in attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE così come modificato dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 – Supplemento Ordinario n. 138), entrata in vigore in data 10 luglio 2010.

    Con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2008 si riportano le seguenti definizioni:

    Art. 2, comma 3: Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.

    Art. 3, comma 1, lettera d): rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

    Art. 3, comma 1, lettera r): struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture

    REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

    Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018

    Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

  • 2

    comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione;

    1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

    2. Le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;

    3. Le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;

    4. Le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonché i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni.

    Art. 3, comma 1, lettera e): terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006.

    3. IL PIANO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CAVA NORD

    Il piano di coltivazione dell’area di cava, compreso il proposto ampliamento, prevede la movimentazione di circa 1.258.613 metri cubi di materiale di cui 1.118.613 metri cubi di materiale argilloso e 140.000 metri cubi di terreno vegetale e materiale di scotico.

    Alla fine del progetto l’area interessata dalle attività estrattive sarà risistemata mediante la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree autoctone sui terrazzi residui e interventi integrativi di semina a spaglio lungo le scarpate. Contestualmente alle operazioni di ripristino ambientale dell'area saranno eseguiti degli interventi di miglioramento del fondo mediante la realizzazione di una rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche per una lunghezza complessiva pari a circa 4.912 metri.

    4. IL MATERIALE ESTRATTO E LA PRODUZIONE DI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

    Con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 117/2008 si specifica che la società non produce rifiuti di estrazione così come definiti all’art. 3, comma 1, lettera d) e per tali motivi, all’interno dell’area di cava non sono presenti strutture di deposito così come definito dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, art. 3, comma 1, lettera r).

    Inoltre si specifica che ai sensi art. 3, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, il terreno vegetale rientra nella definizione di terra non inquinata (terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 2006) poiché sono verificati i limiti di concentrazione previsti nella tabella 1, colonna A dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (rif. analisi di laboratorio allegate).

    REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

    Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018

    Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

  • 3

    5. IL DEPOSITO DEL MATERIALE DI SCOTICO

    Al fine di favorire meglio lo svolgimento delle attività estrattive con particolare riguardo alla movimentazione interna dei materiali estratti, è stato realizzato all’interno della CAVA NORD un deposito temporaneo del materiale di scotico proveniente dalle attività di escavazione sia della CAVA NORD, sia della CAVA SUD (rif. provvedimento della Regione Molise prot. n. 148440/2017 del 22.12.2017).

    Il deposito del materiale di scotico presente all’interno della CAVA NORD è localizzato al Foglio 10, part.lle 26, 136 e 135, ha una superficie di circa 4.250 metri e capacità complessiva di stoccaggio pari a circa 50.000 metri cubi.

    Tale materiale movimentato non è di fatto riconducibile alla definizione di rifiuto di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) ma a quella di terra non inquinata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) per cui non si rende necessaria una struttura di deposito di categoria A.

    Il deposito in questione ha carattere di temporaneità dal momento che il materiale accantonato viene gradualmente reimpiegato per le operazioni di ripristino.

    Anche l’argilla estratta nella cava CAVA SUD, prima del suo conferimento allo stabilimento produttivo, staziona nel deposito temporaneo di argilla già presente nella CAVA NORD.

    6. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO VEGETALE UTILIZZATO PER IL RIPRISTINO

    Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 117/2008 la società esegue l'analisi chimica del terreno vegetale proveniente dal deposito della CAVA NORD e che utilizzerà per il ripristino delle aree di cava per verificarne il rispetto dei limiti di concentrazione previsti nella tabella 1, colonna A dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

    I risultati delle analisi di laboratorio attestano che il terreno vegetale è da considerarsi terra non inquinata e quindi idoneo per il ripristino.

    Nel sito estrattivo non sono e non saranno presenti altri materiali riconducibili alla definizione di rifiuti di estrazione e per i quali è prevista la loro caratterizzazione a norma dell'allegato I del D.Lgs. 117/2008 (caratterizzazione dei rifiuti di estrazione da depositare in una struttura di deposito).

    7. ESCLUSIONE DEL TERRENO VEGETALE DALLA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTO

    Il materiale vegetale è stato distinto come terra non inquinata, non è classificabile con un codice rifiuto di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e non gli è associabile nessuna classe di pericolosità.

    REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

    Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018

    Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

  • 4

    8. DESCRIZIONE DEL METODO DI DEPOSITO E TRASPORTO DEL MATERIALE

    Il terreno vegetale viene asportato mediante escavatore meccanico e caricato su un autocarro che provvede a scaricarlo direttamente nell’area di deposito all’interno della CAVA NORD. Il materiale viene sistemato e compattato con l’ausilio di un escavatore meccanico per poi essere riutilizzato gradualmente per le operazioni di ripristino di entrambi i siti estrattivi (CAVA NORD, CAVA SUD).

    9. EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE UMANA ED EVENTUALI MISURE PREVENTIVE E DI MITIGAZIONE DA ADOTTARE

    Il terreno vegetale di scotico si rende indispensabile per gli interventi di ripristino morfologico e ambientale poiché costituisce un prezioso materiale autoctono. Il suo mancato reimpiego porterebbe a significative alterazioni ambientali con ripercussioni sul processo di ricucitura ecologica.

    Il materiale viene stoccato in cumuli stabili senza rischio di crollo o frana e data la sua natura chimico-fisica non si hanno rischi di percolazione o infiltrazione di sostanze pericolose o tossiche nell’ambiente.

    REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

    Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018

    Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

  • REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

    Protocollo Arrivo N. 148792/2018 del 22-11-2018

    Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente