Si tratta della naturale evoluzione di sessant’anni di ... · promuove l'adozione di progetti di...

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Si tratta della naturale evoluzione disessant’anni di battaglie, che hannoportato la nostra associazione adifendere i diritti delle persone condisabilità, facendosi portavoce delleloro primarie esigenze e rendendosifautrice delle maggiori leggi inmateria di disabilità

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¡ fornisce assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei

procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che

giurisdizionale, attraverso l'azione dedicata di un apposito Contact center;

¡ predispone e intraprende le azioni giudiziarie di Anmic per la tutela

giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni in

qualità di associazione legittimata ad agire per Decreto Ministeriale 30

aprile 2008

¡ svolge inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori

nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria;

promuove l'adozione di progetti di azioni positive in collaborazione con le

associazioni no profit;

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diffonde la massima conoscenza degli strumenti ditutela attraverso azioni di sensibilizzazione e campagnedi comunicazione;

¡ formula raccomandazioni e pareri sulle questioniconnesse alla discriminazione delle persone condisabilità;

¡ promuove studi, ricerche, corsi di formazione e scambidi esperienze, in collaborazione anche con leassociazioni e le organizzazioni non governative cheoperano nel settore, anche al fine di elaborare dellelinee guida o dei codici di condotta nel settore dellalotta alle discriminazioni

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¡ la disabilità consiste nell’interazione negativa tra l’ambientein cui vive e lavora il soggetto e la sua menomazione: ladisabilità è quindi il risultato di un processo, che si verificaquando le persone affette da menomazioni incontranoostacoli alla piena partecipazione alla vita sociale, alriconoscimento ed al godimento dei diritti umani e dellelibertà fondamentali nella loro vita civile, politica,economica, sociale, culturale o in ogni altro campodell’attività umana.

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¡ Preambolo: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”.

Chi è disabile?¡ l’art. 1 afferma che “Le persone con disabilità includono quanti

hanno minorazioni fisiche, mentali,intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”.

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le scelte degli Stati nel definire la disabilità sono moltodiverse:

modello sociale sottolinea i rapporti tra individuo eambiente e riconosce la discriminazione nell’esistenza dibarriere alla piena partecipazione della persona disabile allavita sociale

modello medico, guarda alle limitazioni funzionaliderivanti all’individuo dalla sua menomazione, nonconsiderando come quelle limitazioni interagiscano conl’ambiente che circonda l’individuo.

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¡ L. 222/1984: lesione alla capacità lavorativa specifica

¡ L.18/1980 e L. 118/1971 inabilità o invalidità civile : perdita della capacitàlavorativa generica

¡ handicap : menomazione delle capacità psico-fisiche che incidono sullavita quotidiana, anche se irrilevanti per la capacità lavorativa;

¡ L. 68/1999 riguarda le “persone in età lavorativa affette da minorazionifisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, checomportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 percento”.

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¡ 1998: Trattato di Amsterdam inserisce nel Trattato UEl’art. 13, clausola antidiscriminatoria che, per la primavolta pone divieto di discriminazione, oltre che persesso, razza, origine etnica, religione, convinzionipersonali, età, tendenze s2000: Carta di Nizza - Cartadei diritti fondamentali dell’Unione Europea

¡ Articolo 21 - Non discriminazione¡ 2000: Direttiva 2000/78 su lotta alle discriminazioni

fondate sulla religione o le convinzioni personali, glihandicap, l’età o le tendenze sessuali, per quantoconcerne l’occupazione e le condizioni di lavoro (c.d.Direttiva Quadro);

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discriminazione diretta, in cui l’elemento a cui compararsipuò essere non contestuale o anche meramente ipotetico(quando un trattamento sfavorevole sia collegato, sulla basedella comune esperienza o di fatti notori, alla presenza di unfattore di rischio, es. gravidanza)discriminazione indiretta, in cui chi lamenta di esserediscriminato non deve necessariamente avere sofferto unpregiudizio concreto e attuale ma può dimostrare la

discriminazione attraverso l’uso di dati statistici.

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Elementi fondamentali:l’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementichiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini eche la discriminazione basata su religione o convinzionipersonali, handicap, età o tendenze sessuali puòpregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattatoCE, e in particolare il raggiungimento di un elevato livellodi occupazione e di protezione sociale, il miglioramentodel tenore e della qualità della vita, la coesioneeconomica e sociale, la solidarietà e la libera circolazionedelle persone.

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impone agli Stati membri di prevedere misureappropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate asistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, adesempio sistemando i locali o adattando le attrezzature,i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti, a meno che lemisure in questione diano luogo a oneri finanziarisproporzionati.

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Le vittime di discriminazione devono disporre di mezzi adeguati di protezione legale; il potere di avviare una procedura deve essere conferito anche alle associazioni o alle persone giuridiche per conto o a sostegno delle vittime; l’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l’onere della prova sia posto a carico del convenuto.

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¡ La Direttiva riguarda tutte le persone, sia del settorepubblico che del settore privato, compresi gli organismi didiritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni diaccesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente cheautonomo, nonché alla promozione; b) all’accesso a tutti itipi e livelli di orientamento e formazione professionale; c)all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese lecondizioni di licenziamento e la retribuzione; d)all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratorio datori di lavoro

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¡ La Direttiva 2000/78 è stata attuata in Italia dal D.Lgs. 9luglio 2003, n. 216, che ha disposto l’applicazione delprincipio di parità di trattamento senza distinzione direligione, di convinzioni personali, di handicap, di età edi orientamento sessuale a tutte le persone sia nelsettore pubblico che privato, garantendone la tutelagiurisdizionale.

¡ L. 1° marzo 2006, n. 67, che estende la particolaretutela giurisdizionale che il D.Lgs. 216/2003 prevede afavore delle persone disabili vittime di discriminazionenel contesto lavorativo a tutti i casi residui, in cui lapersona disabile risulti destinataria di comportamentidiscriminatorial di fuori del contesto lavorativo.

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¡ L’art. 4, 1° comma, del D.Lgs. innova l’art. 15, ult. co., dello Statuto dei Lavoratori, che già sanciva la nullità di ogni atto o patto diretto a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso. Ora a tali ipotesi si è aggiunta la discriminazione basata sul fatto di essere portatore di handicap, sull’età, sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

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¡ Manca del tutto, nel D.Lgs. 216/2003, il riferimentoalle soluzioni ragionevoli per i disabili, che eliminino ocompensino gli svantaggi derivanti dal ricorso a criteripotenzialmente discriminatori e che operino comemisure positive che favoriscano l’inclusione sociale diquesti soggetti previsti invece dall’art. 5 dellaDirettiva

¡ Un’altra previsione assolutamente non attuata dallegislatore italiano è l’art. 7 della Direttiva, che dàfacoltà agli Stati membri di predisporre azioni positivee misure specifiche dirette ad evitare o a compensaresvantaggi correlati a condotte discriminatorie.

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¡ mobbing = azione (o una serie di azioni) chesi ripete per un lungo periodo di tempo,compiuta da uno o più mobber perdanneggiare qualcuno (c.d. mobbizzato),quasi sempre in modo sistematico e con unoscopo preciso.

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¡ La definizione di mobbing esclude dal suo campo i conflittitemporanei e focalizza l’attenzione sul momento in cui ladurata e l’intensità del comportamento vessatorio determinacondizioni patologiche dal punto di vista psichiatrico opsicosomatico. In altre parole, la distinzione tra conflitto sullavoro e mobbing non consiste su ciò che viene inflitto allavittima e sul come viene inflitto, ma piuttosto sullafrequenza e durata di qualsivoglia trattamento vessatoriovenga inflitto.

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¡ c.d. mobbing orizzontale, che si verifica quando uno o più colleghiemarginano un lavoratore c.d. debole, come può essere il disabile,per qualsiasi motivo; dal datore di lavoro

¡ c.d. mobbing verticale, che individua come vittima un lavoratore“scomodo”, come può essere il disabile, il quale (datore di lavoro)compie atti e comportamenti intenzionalmente volti ad isolarloed emarginarlo nell'ambiente di lavoro, e spesso finalizzati adottenerne le dimissioni ed, infine, dal lavoratore (caso molto raro,ma possibile)

¡ c.d. mobbing dal basso verso l’alto, che si verifica ogni qualvolta isubalterni mettono in discussione l’autorità di un superiore.

¡ c.d. bossing che non va confuso ed identificato conil mobbing verticale ed è programmato dall’azienda stessa o daivertici dirigenziali come vera e propria strategia aziendale diriduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale,oppure di semplice eliminazione di una persona indesiderata.

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¡ Spesso si fanno rientrare tra le discriminazioni anche gli atti e icomportamenti che si traducono in mobbing.

¡ In realtà perché siano puniti anche i comportamenti cosiddettimobbizzanti applicando la normativa contro le discriminazioni, talicomportamenti lesivi devono essere posti in essere per uno dei motivi dicui all’art. 1 D.Lgs. n. 216/2003, cioè devono essere connotatifinalisticamente e teleologicamente in ragione della religioneprofessata dal soggetto leso, ovvero delle sue convinzioni personali,dell’handicap, dell’età e dell’orientamento sessuale.

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¡ CGUE 11.7.2006, C-13/05, Chacón NavasLa sig.ra Chacón Navas lavorava per una società diristorazione collettiva; dovette interrompere l’attivitàlavorativa a causa di malattia e non era in grado diriprendere il lavoro a breve termine. Dopo otto mesi diassenza per malattia il datore di lavoro le comunicava illicenziamento, senza fornirne la causaLa sig.ra ChacónNavas proponeva ricorso sostenendo che il suolicenziamento era nullo (e non solo illegittimo) inragione della disparità di trattamento e delladiscriminazione di cui era stata oggetto, risultanti dallasituazione di interruzione dell’attività lavorativa nellaquale si trovava e chiedeva di condannare l’azienda areintegrarlanel suo posto di lavoro

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¡ La Corte ha escluso che la Direttiva 2000/78imponga un’assimilazione tra malattia e disabilità,sia per ragioni testuali (utilizzando la nozione di«handicap» all’art. 1 della Direttiva di cui trattasi, illegislatore ha deliberatamente scelto un terminediverso da quello di «malattia») sia perché ladisabilità è situazione di lunga durata (altrimentinon si giustificherebbero le misure destinate adadattare il posto di lavoro in funzione delladisabilità); ergo, una persona licenziata per malattianon rientra nel campo di applicazione del divieto didiscriminazioni fondate sulla disabilità (tassativitàdei fattori di rischio elencati dall’art. 1).

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¡ Una dipendente del Ministero della Giustizia, invalidacivile al 50%, con limitazioni di movimento cherichiedevano l’assegnazione a una sede di lavoro vicinaalla sua residenza, in organico alla Procura di Bologna,era stata applicata, su sua istanza, prima alla Procura diPistoia e poi alla sez. distaccata di Monsummano delTrib.Pistoia; a seguito di una sua istanza di prorogadell’applicazione a Monsummano, il Ministero ladistaccava, invece, al Giudice di Pace di Pistoia; lasignora presentava ricorso assumendo che ilprovvedimento costituiva discriminazione indirettaperché l’ufficio di Monsummano era più vicino alla suaresidenzadi quello di Pistoia.

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Il Tribunale in sede di reclamo ha rigettato l’istanzaevidenziando che il D.Lgs. 216/2003 vieta che siano createsituazioni di sfavore a danno di persone che si trovino indeterminate condizioni, perché vieta che qualcuno sia messoin una condizione di particolare svantaggio rispetto ad altrepersone. Ne consegue che il datore di lavoro non è tenuto adeliminare le eventuali situazioni di disagio che derivino aldisabile dalla sua condizione di invalido civile, mentre ètenuto ad evitare atti e comportamenti che possano crearglidisagio in ragione del suo stato

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¡ La sig.ra Coleman lavorava come segretaria in uno studiolegale. Nel 2002 ha avuto un figlio disabile, le cui condizionirichiedevano cure specializzate. La sig.ra Coleman forniva alfiglio la parte essenziale delle cure di cui quest’ultimo habisogno.

¡ Al ritorno dal previsto congedo di maternità, si è vista rifiutaresia il reintegro nel posto di lavoro che occupava in precedenza,sia la flessibilità nell’orario, sia le stesse condizioni di lavoroaccordate ai genitori di bambini non disabili ed è stata oggettodi accuse ingiustificate, commenti sconvenienti ed ingiuriosiquando ha chiesto di usufruire di permessi per la cura delbambino, permessi tra l’altro concessi anche agli altri genitori.

¡ Nel 2005 la sig.ra Coleman ha accettato di rassegnare leproprie dimissioni, con conseguente risoluzione del contratto.

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¡ Il giudice del rinvio chiede se la Direttiva 2000/78debba essere interpretata nel senso che essa vietauna discriminazione diretta fondata sulla disabilitàsoltanto nei confronti di un lavoratore che sia essostesso disabile o se il principio della parità ditrattamento e il divieto di discriminazione diretta siapplichino altresì a un lavoratore che non sia essostesso disabile, ma che sia, come nella causaprincipale, vittima di un trattamento sfavorevole acausa della disabilità del figlio, cui egli stesso prestala parte essenziale delle cure che le sue condizionirichiedono

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¡ la Direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel sensoche il divieto di discriminazione diretta ivi previsto nonè limitato alle sole persone che siano esse stessedisabili. Qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore,che non sia esso stesso disabile, in modo menofavorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbetrattato un altro lavoratore in una situazione analoga, esia provato che il trattamento sfavorevole di cui talelavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio,al quale egli presta la parte essenziale delle cure di cuiquest’ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola ildivieto di discriminazione diretta enunciato dall’art. 2,n. 2, lett. a) della Direttiva

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¡ Un dipendente dell’INPS aveva impugnato, con ricorso ex art. 4D.Lgs. 216/2003, la graduatoria di un concorso interno perl’accesso ad una qualifica superiore, lamentando che l’INPS nonaveva tenuto conto, ai fini della determinazione della suaanzianità di servizio, di un periodo di congedo non retribuito dicui egli aveva usufruito per accudire la madre, affetta dahandicap grave ex art 3 L. 104/1992, attribuendogli così unpunteggio inferiore a quello che gli sarebbe spettatocomputando anche quel periodo nell’anzianità di servizio.

¡ Il Tribunale ha accolto la domanda osservando che“la disposizione di legge (art. 4, comma 2, L.53/2000) che espressamente esclude lacomputabilità, nell’anzianità di servizio, del periododi aspettativa non retribuita usufruito dallavoratore per accudire un parente disabile,costituisce una discriminazione diretta

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¡ Il caso riguardava alcuni fisioterapisti non vedenti chenon erano mai stati nominati “referenti” (ruolo dicoordinamento di gruppi di fisioterapisti, remuneratocon una particolare indennità), ed ai quali non eraconsentito effettuare turni pomeridiani di lavorostraordinario, a differenza dei fisioterapisti vedenti inservizio pressola stessa struttura dell’ASL.

¡ Il Tribunale ha dichiarato discriminatorio ilcomportamento dell’ASL soltanto in relazione allamancata nomina di uno o più dei ricorrenti a “referenti”,mentre ha ritenuto che non si potesse attribuire alcunsignificato discriminatorio, neppure indiretto, al mancatoinserimento dei ricorrenti nei turni di lavorostraordinario.

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¡ il Tribunale ha osservato che i ricorrenti beneficiavano del permesso exart. 33, 6° comma, L. 104/1992, che consente ai portatori di handicapgrave di anticipare il termine del turno ordinario di lavoro di due ore:grazie a tale permesso, i ricorrenti terminavano il loro turno di lavoroordinario alle 12 anziché alle 14.

¡ Il Giudice ha ritenuto tale permesso incompatibile con la prestazione dilavoro straordinario, perché se il lavoratore, per sua stessa richiesta, nonsi sente in grado (o non vuole), per motivi connessi al suo handicap, dieffettuare l’intero turno ordinario di lavoro giornaliero, non si vede comeil datore di lavoro possa chiedergli di prestare lavoro straordinario.

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, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti beneficiavano del permesso ex art. 33, 6° comma, L. 104/1992, che consente ai portatoriIl Giudice ha ritenuto tale permesso incompatibile con la prestazione di lavoro straordinario, perché se il lavoratore, per sua stessa

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¡ All’inizio degli anni 2000 l’Anmic patrocinò il caso di unagiovane architetta, affetta da tetra paresi spastica, che nonpotè partecipare al concorso pubblico per l’abilitazioneall’insegnamento perché il Ministero non le aveva messo adisposizione in tempo utile ausili informatici e tempiaggiuntivi.

¡ Il Tribunale di Pisa condannò il Ministero al risarcimento deidanni, ma l’architetta perse la chance di accedere ai ruolidegli insegnanti.

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¡ un paio di anni fa il caso di un candidato al concorso per l’accessoalla carriera dei magistrati ordinari affetto da grave disabilità - chelo costringeva a sottoporsi a trattamento emodialiticotrisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore– che aveva presentato istanza al Ministero di giustizia al fine diottenere lo svolgimento delle prove scritte in giorni nonconsecutivi.

¡ Rigettata l’istanza, il Ministero con d.m. 7 marzo 2014 fissava ilcalendario d’esame in tre giorni consecutivi.

¡ Il candidato provvedeva ad impugnare dinnanzi al Tar Lazio ildecreto ministeriale de quo e con ordinanza collegiale n. 2563 del2014, il giudice capitolino, in accoglimento dell’istanza delricorrente, disponeva la sospensione.

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A tre giorni di distanza, su ricorso del Ministero e semprein sede cautelare, con decreto presidenziale emesso aisensi dell’art. 56 c.p.a., la quarta sezione del Consiglio diStato provvedeva a riformare l’ordinanza del Tar Lazio,ritenendo che l’amministrazione aveva pienamenterispettato il dettato dell’art. 16, concedendo al candidatotempi aggiuntivi e che la richiesta del candidato era stataeccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, inquanto il trattamento necessario era agevolmenteaffrontabile, mediante il ricorso alle strutture sanitarieesistenti in Roma che, tra l’altro, operavano anche in orariserali del tutto compatibili con lo svolgimento delle provein esame.

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Di fronte a numerose sentenze di questo tipo la CorteEuropea ha condannato l’Italia evidenziando che:“Emerge da quanto precede che la legislazioneitaliana, anche se valutata nel suo complesso, nonimpone all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo diadottare, ove ve ne sia necessità, provvedimentiefficaci e pratici, in funzione delle esigenze dellesituazioni concrete, a favore di tutti i disabili, cheriguardino i diversi aspetti dell’occupazione e dellecondizioni di lavoro, al fine di consentire a tali personedi accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere unapromozione o di ricevere una formazione.

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¡ Questione di legittimità costituzionale dell’art.8 bis del D.L. 136/2004 conv. in L. 186/2004, che stabiliva che le riserve di posti per i disabili, previste dalla L.68/1999, si applicassero alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole di istruzione secondaria.

¡ La Corte ha osservato che l’art. 38, 3° comma, Cost. tutela il diritto all’avviamento professionale dei disabili, dunque vuole che siano favoriti nell’accesso alle attività professionali e nell’inserimento nei posti di lavoro ma non la progressione di carriera.

¡ Sentenza discutibile perché in questo modo si consente che venga attuata di fatto una discriminazione nella predetta progressione

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Art. 9 della Direttiva 2000/78

¡ gli Stati membri devono consentire alle persone che si ritengonodiscriminate di accedere a procedure giurisdizionali e/oamministrative, nonché a procedure di conciliazione; prevedeinoltre che gli Stati membri devono riconoscere alle associazioni,organizzazioni e alle altre persone giuridiche che hanno uninteresse legittimo a garantire il rispetto della Direttiva, il dirittodi avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o asostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso,una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivantidalla Direttiva

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¡ Il D.Lgs. 216/2003 aveva scelto di riportarsi, per ilprocedimento, alla normativa del D.Lgs.286/1998 (T.U. sull’immigrazione), il cui art. 44prevedeva un procedimento sommario,disciplinato dalle norme sui procedimenti incamera di consiglio, destinato a chiudersi conun’ordinanza, avverso la quale era ammessoreclamo al Tribunale in composizione collegiale.

¡ Recentemente, però, questa scelta è statasottoposta a revisione dal D.Lgs. 1°.9.2011 n. 150(“Disposizioni complementari al codice diprocedura civile in materia di riduzione esemplificazione dei procedimenti civili dicognizione), entrato in vigore il 7 ottobre 2011.

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¡ L’azione contro le discriminazioni può essere fatta valeretanto nei confronti dei privati quanto nei confronti della p.A.La giurisdizione è del giudice ordinario,anche se l’atto che siritiene discriminatorio è posto in essere dalla pubblicaAmministrazione.

¡ La legittimazione ad agire è estesa, dall’art. 5, alleorganizzazioni sindacali e alle associazioni rappresentativedei diritti lesi: “Le organizzazioni sindacali, le associazioni e leorganizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesseleso, in forza di delega … sono legittimate ad agire … in nomee per conto o a sostegno del soggetto passivo delladiscriminazione”; gli stessi soggetti sono legittimati ad agirein via autonoma “nei casi di discriminazione collettiva,qualora non siano individuabili in modo diretto e immediatole persone lese dalla discriminazione”.

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