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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 14659/2012 R.g. promossa da
DONATELLA REGINA CARACCINI (c.f. CRCDTL57A53F205H), elettivamente
domiciliata in Milano, viale Premuda 21, presso il procuratore e difensore avv. Amedeo
ROVATTI, che la rappresenta unitamente all’avv. Antonino BONGIORNO
GALLEGRA
attrice
contro
CANTIERI NAVALI CERRI S.p.A. (c.f. 12014050152), elettivamente domiciliata in
Milano, piazza Belgioioso 2, presso i procuratori e difensori avv. Alberto NANNI e
Vincenzo d'AMBRA
convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/9/2014 le parti così hanno concluso:
l'attrice
“Voglia il Tribunale Ill.mo preliminarmente ammettere tutti i mezzi istruttori dedotti da parte attrice e
non ammessi e in particolare i capitoli di prova da 1) a 7), 9) e 10) e da 18) a 24) dedotti con memoria
12.12.2012 con tutti i testi indicati nella memoria stessa.
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Nel merito, in accoglimento della domanda attrice, respinta ogni avversaria istanza ed eccezione, voglia
il Tribunale adito condannare per le causali dedotte in narrativa la s.p.a. Cerri Cantieri Navali al
pagamento in favore dell’attrice della somma di € 200.000,00 oltre interessi di legge dal 22.12.2011,
data della messa in mora all’effettivo saldo.
Porre a carico di parte convenuta, ex art. 91 c.p.c., le spese, i diritti e gli onorari di rappresentanza e di
difesa”.
la convenuta
Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
- in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare inammissibile la deposizione del sig. Massimo Sigala quale teste,
avendo lo stesso sig. Massimo Sigala un interesse in proprio e, comunque, non avendo la capacità a testimoniare
ex art. 246 c.p.c. nella presente controversia, quale committente o co-committente effettivo dell’imbarcazione
per cui è causa;
- nel merito: rigettare integralmente le domande, anche istruttorie, svolte dalla Sig.ra Donatella Regina
Caraccini nei confronti della convenuta Cerri Cantieri Navali S.p.A., in quanto infondate in fatto e in diritto per i
motivi esposti in atti;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre 12,5% per spese generali, IVA e
CPA nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell’emissione della sentenza, con condanna dell’attrice
anche al danno da lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. da liquidarsi in via equitativa in una misura comunque
non inferiore ad € 30.000,00.
Cerri Cantieri Navali chiede inoltre l’ammissione dei già dedotti capitoli di prova per testi:
1. “Vero che il Sig. Carlo Cerri, nella sua qualità di legale rappresentante della Cerri Cantieri Navali
S.p.A., ha avuto i primi contatti con il Sig. Massimo Sigala nel mese di maggio 2010 il quale gli
aveva manifestato il proprio interesse all’acquisto di un’imbarcazione denominata Cerri 86”;
2. “Vero che il Sig. Massimo Sigala ha poi presentato al Sig. Carlo Cerri il dott. Paulo Aurino quale
socio in affari ed entrambi tali soggetti hanno manifestato interesse ad acquistare il Cerri 86”;
3. “Vero che la trattativa tra il Sig. Carlo Cerri ed i Sigg.ri Massimo Sigala e Paulo Aurino
relativamente alla caratteristiche dell’imbarcazione ed al prezzo si è svolta sia presso il cantiere
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della Cerri Cantieri Navali S.p.A. in Avenza (Carrara) sia in Lugano, presso l’ufficio del dott.
Paulo Aurino”;
4. “Vero che ad alcuni degli incontri di cui al capitolo sub 3, era presente anche la Sig.ra Donatella
Regina Caraccini che era stata presentata dal Sig. Massimo Sigala al Sig. Carlo Cerri quale
propria compagna”;
5. “Vero che nel corso di tale trattativa i Sigg.ri Massimo Sigala e Paulo Aurino indicavano la
Greatesque Financial Trading Limited con sede in Londra quale soggetto acquirente dello yacht
Cerri 86”;
6. “Vero che tutte le istruzioni relative alle caratteristiche del Cerri 86, ed in particolare agli interni,
venivano effettuate dal Sig. Massimo Sigala e dalla Sig.ra Donatella Regina Caraccini i quali
visitavano periodicamente il cantiere della Cerri Cantieri in Avenza (Carrara)”;
7. “Vero che nel corso di tali visite i Sigg.ri Massimo Sigala e Donatella Regina Caraccini indicavano
al personale della Cerri Cantieri le caratteristiche che doveva avere la loro cabina”;
8. “Vero che i Sigg.ri Massimo Sigala e Donatella Regina Caraccini fornivano al personale della
Cerri Cantieri indicazioni scritte su alcune caratteristiche estetiche dell’imbarcazione nonché sugli
arredi interni come, tra l’altro, da e-mail del 24 settembre 2010, prodotta sub doc. n. [2] della
Cerri Cantieri che mostrata al teste conferma e riconosce”;
9. “Vero che in data 9 ottobre 2010 si teneva una riunione presso il cantiere della Cerri Cantieri in
Avenza (Carrara) nel corso della quale veniva predisposto un report nel quale vengono indicati i
dettagli di vari tipologie di interventi sia esterni che interni all’imbarcazione”;
10. “Vero che il report della riunione del 9 ottobre 2010 tenutasi presso i cantieri della Cerri Cantieri
veniva inviato ai Sigg.ri Massimo Sigala e Donatella Regina Caraccini in allegato alla e-mail in
data 11 ottobre 2010, prodotta sub doc. n. [3] della Cerri Cantieri che mostrata al teste conferma e
riconosce”;
11. “Vero che, successivamente alla sottoscrizione del contratto d’acquisto da parte della Greatesque
Financial Trading Limited di Londra in data 7 ottobre 2010 dell’imbarcazione Cerri 86, il Sig.
Massimo Sigala ed il dott. Paulo Aurino decidevano di sostituire il Cerri 86 con l’imbarcazione
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più grande, denominata Cerri 102 e quindi, veniva sottoscritto il contratto del 20 ottobre 2010 tra
la Cerri Cantieri e la Greatesque Financial Trading Limited di Londra”.
12. “Vero che, a seguito del mancato pagamento di Euro 850.000,00 quale saldo della caparra
confirmatoria entro il termine del 5 novembre 2010 da parte della Greatesque Financial Trading
Litmited, il Sig. Carlo Cerri ha comunicato al dott. Paulo Aurino che in mancanza di detto
pagamento avrebbe incamerato la prima caparra di Euro 150.000 già versata per l’acquisto del
Cerri 86 e commutata in acconto caparra parziale per il Cerri 102 e risolto il contratto”;
13. “Vero che la Cerri Cantieri Navali S.p.A. ha emesso la ricevuta n. 3/2010 in favore della
Greatesque Financial Trading Limited alla quale veniva spedita a mezzo raccomandata
internazionale AR n. RA299212851IT in data 10 dicembre 2010, prodotta sub doc. n. [4] e [9] della
Cerri Cantieri che mostrata al teste conferma e riconosce”;
14. “Vero che la Cerri Cantieri Navali S.p.A. ha registrato nelle proprie scritture contabili il
pagamento di Euro 200.000,00 ricevuto in data 16 novembre 2010 dalla Sig.ra Donatella Regina
Caraccini quale integrazione della caparra dovuta dalla Greatesque Financial Trading Limited per
l’acquisto del Cerri 102 di cui al contratto del 20 ottobre 2010 relativo alla costruzione n. 812,
come risulta dai bilanci della Cerri Cantieri Navali S.p.A. al 31/12/2010 ed al 31/12/2011, prodotti
sub docc. n.ri [10] e [11] che si mostrano al teste”.
Si indicano quali testi su tutti i menzionati capitoli di prova i Sigg.ri MARCO PAGANI ed ADONE PUCCI,
entrambi domiciliati presso Cerri Cantieri Navali S.p.A., Viale Isonzo, 14.1, 20135, Milano.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
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A).1 che l'architetto Donatella CARACCINI ha chiesto condannarsi la CANTIERI
NAVALI CERRI S.p.A.1 a restituirle la somma di € 200.000,00
2, asserendo di esser
stata convinta dal legale rappresentante della società Carlo CERRI -che le aveva
rappresentato in cantiere le gravi difficoltà in cui si dibatteva la CNC anche a causa del
ritardo nel versamento della caparra di € 850.000,00 pattuita- a mutuare alla società
convenuta detto importo il 15/11/2010, nella speranza che l'allestimento della CERRI
102 Flying Sport 102, il cui arredo la designer CARACCINI stava curando per conto
della committente (ed acquirente) GREATESQUE FINANCIAL TRADING Ltd3
potesse andare a buon fine;
che tuttavia tale somma non le era stata mai restituita "asseritamente a causa del
mancato pagamento da parte della società inglese", il che però non autorizzava la CNC
a sottrarsi all'immediato pagamento, essendo essa CARACCINI estranea al rapporto
principale;
A).2 che la CNC, ricostruito l'esatto ruolo nella vicenda di:
- Massimo SIGALA (che nell'estate del 2010 aveva rappresentato a Carlo CERRI
l'interesse di un suo conoscente all'acquisto di un'imbarcazione mod. Cerri Flying Sport
864, ma in corso d'opera apparso personalmente interessato all'acquisto),
- Paulo AURINO (presentato appunto dal SIGALA, il quale aveva confermato
l'interesse precisando che la barca sarebbe stata da lui acquistata attraverso la GFT che
aveva poi in effetti versato il 21/9/2010 la caparra di € 150.000,00 e concluso in data
20/10/2010 il contratto di vendita5) e
- e l'attrice (all'epoca "compagna" di Massimo SIGALA e indicata dall'AURINO
quale consulente per l'arredamento dell'imbarcazione)6,
1. ha protestato l'inverosimiglianza della prospettazione attorea,
1 D'ora in avanti, per brevità, CNC.
2 Oltre agli interessi al saggio di legge dalla costituzione in mora (22/12/2011).
3 D'innanzi, brevius, GFT.
4 Poi sostituita con una (più grande) Cerri Flying Sport 102 comm. 1002.
5 Cfr. doc. 1 att.
6 Le espressioni sono tratte pressoché letteralmente dalle pagg. 5 - 6 della comparsa di risposta.
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2. e dedotto che, allorché si attendeva l'integrazione della caparra sino all'importo di €
850.000,007, le erano invece pervenuti dal conto della CARACCINI il 15/11/2010 i
200.000 euro di causa,
3. di cui essa -ritenendo di averli ricevuti in nome e per conto della GFT- aveva poi
accusato a mezzo posta ricevuta8 imputandoli alla mai ricevuta caparra integrativa;
che del resto:
i. da un lato nello scambio di messaggi di posta elettronica del luglio - agosto 2011
l'AURINO nulla aveva eccepito in ordine al fatto che i 200.000 versati dalla
CARACCINI fossero stati imputati a caparra confirmatoria in pro della GFT9,
ii. e dall'altro, allorché neppure entro il 9/9/2011 era intervenuto pagamento alcuno,
il contratto si era risolto di diritto a seguito della diffida ad adempiere del
10/10/2011, con diritto della CNC a trattenere la caparra,
onde sia la richiesta formulata stragiudizialmente della CARACCINI il 16/12/2011 e la
successiva azione dovevano ritenersi temerarie;
C. che la CARACCINI nella sua prima replica ha fra l'altro addebitato alla CNC di aver
creato "ad arte" la ricevuta datata 16/11/2010 -spedita solo il 19/1/2011 allorquando
ormai la GFT si era resa inadempiente all'obbligo di integrare la caparra entro il
31/12/2010- proprio al fine di evitare la restituzione dei 200.000 euro ricevuti
dall'attrice;
D. che nella sua memoria del 14/1/2013 la CNC ha allora ridepositato10
la ricevuta
contestata, precisando che era stata spedita con racc. a/r il 10/12/2010 e che
l'imputazione a caparra della GFT risultava anche dai propri bilanci;
RILEVATO
E. che con ordinanza del 23/4/2013 il giudice istruttore ha reso la motivata decisione
istruttoria che segue:
"(...) RITENUTO
7 Il cui termine di pagamento era scaduto il 5/11/2010.
8 Cfr. la ricevuta 03-2010 del 16.11.2010 sub doc. 4 conv.
9 Cfr. docc. 5 - 6 conv.
10 Sub doc. 9.
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che, pur comprendendosi l'impostazione generale della difesa della convenuta nel senso del
ragionevole dubbio (i) che l'attrice abbia potuto realmente finanziare (e per importo pari ai
due terzi del compenso sperato) la società costruttrice nonché (ii) circa la genuinità delle
dichiarazioni che le persone fisiche a vario titolo 'retrostanti' all'affare sfumato (AURINO,
SIGALA, ITEM) potrebbero rendere al giudice, non possa negarsi alla CARACCINI il diritto
di sottoporre al Tribunale, che la ammetterà -anche per le ragioni testé evidenziate- col
restrittivo criterio della stretta attinenza al thema decidendum, prova orale idonea a sostenere
nel processo la propria pretesa restitutoria;
che infatti da un lato le peculiarità dei rapporti contrattuali nel settore delle imbarcazioni di
lusso (tale per cui il valore della domanda appare comunque non ingente se comparato con le
possibilità economiche almeno potenziali delle parti in causa) e dall'altro il principio di prova
scritta costituito dalla non contestata fuoriuscita della somma da conto bancario della
CARACCINI con l'espressa -e mai contestata dalla percipiente- causale di 'prestito',
inducono a ritenere superabile in punto ammissibilità la questione sollevata dalla convenuta in
ordine alla prova testimoniale del mutuo (ex art. 2721 cpv. cod. civ.),
e dall'altro, in punto capacità a testimoniare dei testi indicati dalla CARACCINI, il loro
difetto di un interesse giuridicamente qualificato che ne possa giustificare l'intervento
volontario o coatto nel processo induce a disattendere l'eccezione in tal senso svolta dalla
C.N.C., salvo a precisare sin d'ora che si porrà massima attenzione, anche ai sensi degli artt.
331 co. 4° c.p.p. e 372 c.p., nella valutazione dell'attendibilità dei testi stessi e della veridicità
delle dichiarazioni da essi rese avanti al giudice;
letto l'art. 183 co. 7° c.p.c.,
AMMETTE
- l’interrogatorio formale del legale rappresentante della C.N.C. S.p.A. e la prova testimoniale
dedotti dalla CARACCINI limitatamente ai capitoli 8 e da 11 a 17 della memoria datata
12/12/2012, con due dei testi ivi indicati (uno dei quali dovrà essere Massimo SIGALA, e
l'altro a scelta dell'attrice);
- la prova testimoniale dedotta dalla C.N.C. S.p.A. ai capitoli 1-2 e 5 della memoria datata
14/1/2013 nonchè in prova contraria sui capitoli di cui al precedente alinea, con i due
testimoni ivi indicati;
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- la prova testimoniale contraria richiesta dall'attrice, anche per interrogatorio formale, sui
capitoli di parte convenuta testé ammessi nonché su quelli articolati coi nn. 25 - 27 & 29 della
memoria datata 1°/2/2013, con gli stessi due testi già ammessi (...)";
F. che alle successive udienza dell'11/2 e 11/3/2014, oltre all'interrogatorio formale del
legale rappresentante della convenuta Carlo CERRI (il quale, salvo ammettere che
effettivamente la CNC si era trovata nel 2010 in grave difficoltà per i pagamenti non
effetuatile dalla GFT, ha negato ogni altra circostanza dedotta dalla CARACCINI), sono
stati ascoltati Massimo SIGALA, Paulo AURINO, Marco Alessandro PAGANI
(all'epoca dei fatti responsabile commerciale della CNC) e il comandante Adone PUCCI
(direttore di produzione dei cantieri CERRI), i quali ultimi due tuttavia nulla di specifico
e di direttamente appreso hanno potuto riferire in merito al versamento di € 200.000,00
oggetto di causa, precisando che ogni rapporto di tipo strettamente contrattuale era stato
direttamente intrattenuto dal legale rappresentante Carlo CERRI;
che sulle conclusioni definitivamente precisate il 16/9/2014 la causa è infine pervenuta
il 10/12/2014 al Tribunale per la decisione;
RITENUTO
G. che in via istruttoria non può che ribadirsi -anche a fronte delle eccezioni di
incapacità a testimoniare di (Paulo AURINO e) Massimo SIGALA lungamente
riargomentate dalla convenuta in comparsa conclusionale11
- quanto già statuito con
l'ordinanza riportata al superiore paragrafo E., qui ulteriormente precisandosi che, in
difetto di prova del disegno truffaldino (che vedrebbe consapevoli concorrenti l'attrice, il
SIGALA e l'AURINO) il cui sospetto è stato insufflato dalla convenuta, il primo non ha
intrattenuto alcun rapporto contrattuale diretto con la CNC ed entrambi non hanno alcun
titolo concreto per poter intervenire nel presente giudizio, oggetto del distinto rapporto
di finanziamento (innestato sull'altrettanto distinto rapporto di consulenza di interior
design) prospettato dalla CARACCINI;
11
Il che fra l'altro impedisce di accogliere l'interpretazione formalistica resa nelle proprie difese conclusionali della difesa
attorea, che le vorrebbe implicitamente abbandonate quantomeno per il teste AURINO (cfr. pagg. 8 e seguenti della
memoria conclusionale di CNC).
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che pertanto non v'è motivo per ritenere Massimo SIGALA e Paulo AURINO incapaci
di testimoniare ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 c.p.c., risolvendosi ogni questione
sull'attendibilità delle loro testimonianze ad una valutazione rimessa ex art. 116 c.p.c. al
prudente apprezzamento del Tribunale;
H. che sotto il profilo documentale, pacifico che il versamento alla CNC in data
15/11/2010 provenne da conto intestato all'arch. CARACCINI, vanno probatoriamente
apprezzate in senso favorevole alla prospettazione attorea le circostanze:
a) che l'espressa causale del bonifico fu di "prestito" e non di pagamento di un debito
della committente / acquirente GFT12
,
b) e che la CNC, che di tale causale non ha negato (né lo potrebbe) di aver avuto
evidenza, nulla contestò sul punto alla CARACCINI,
c) laddove altrettanta valenza probatoria non può invece attribuirsi né alla ricevuta13
spedita dalla CNC alla committente / acquirente quasi un mese dopo né alle
appostazioni contabili della convenuta,
d) trattandosi di documenti di cui non v'è prova alcuna che la CARACCINI ebbe
evidenza e comunque non a lei indirizzati (a differenza, all'inverso, della
documentazione inerente il bonifico) né tantomeno a lei opponibili ex art. 2710
c.c.;
che della vicenda, a conforto degli elementi di prova documentale sopra esaminati,
hanno poi dato concorde ricostruzione in udienze diverse Massimo SIGALA e Paulo
AURINO, nel senso:
- che il secondo era l'unico beneficiario economico della GREATESQUE
FINANCIAL TRADING Ltd, laddove il SIGALA era un amico di vecchia data (anche
di Carlo CERRI14
) da lui incaricato di assisterlo nell'affare e nell'allestimento
12
Cfr. doc. 4 att. 13
Resta fra l'altro incomprensibile come mai, mentre per la prima parte della caparra confirmatoria, la CNC emise alla GFT
la fattura di cui al suo documento 1 e, per la stessa identica causale, fu invece rimessa alla committente una mera ricevuta. 14
Mentre CERRI e AURINO non si conoscevano (cfr. nella seguente pagina del testo l'affermazione testuale del SIGALA
all'udienza dell'11/2/2014, letteralmente ambigua ma chiara nella sua semantica).
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dell'imbarcazione mentre "la signora CARACCINI si doveva occupare di tutto quanto
riguardava gli interni della barca";
- che nel clima confidenziale in essere fra CERRI e SIGALA (che aveva procurato
al primo già diversi facoltosi clienti) era maturata la richiesta del primo di un
temporaneo sostegno finanziario, effettuata prima al SIGALA stesso e quindi alla sua
(allora) convivente qui attrice;
- che il SIGALA, personalmente presente alla richiesta (nonché alla successiva
comunicazione degli estremi per il bonifico), non aveva dissuaso la CARACCINI dal
rispondervi affermativamente per il minor importo di € 200.000,00, "perché, fra due
amici quali erano AURINO e CERRI, mi sentivo sicuro che i pagamenti sarebbero
ripresi e che non appena effettuati quei 200.000 euro sarebbero stati restituiti";
- che anche l'AURINO aveva poi appreso della cosa, ricevendo dal CERRI
rassicurazioni nel senso che "saputo di quei 200.000 euro ricevuti dalla (...)
CARACCINI, lui si impegnò con la rata che noi dovevamo ancora pagargli di €
1.050.000 a rimborsarli immediatamente alla signora";
- che l'affare principale non era poi andato a buon fine per la sopravvenuta
impotenza finanziaria dell'AURINO e della sua società veicolo a sostenerlo;
I. che pertanto, richiamate le considerazioni (in punto spiegazione delle particolarità
della vicenda) già spese nel secondo paragrafo dell'ordinanza ritrascritta supra al
paragrafo E., deve ritenersi provata sia la conclusione del contratto reale de quo, sia
l'inadempimento al proprio obbligo restitutorio da parte della CNC, che dovrà pertanto
rendere a Donatella CARACCINI la somma di € 200.000,00 mutuata con gli interessi di
mora al saggio di legge dalla data della intimazione scritta ad adempiere (22/12/201115
);
L. che la società convenuta dovrà altresì rifondere alla CARACCINI le spese del
giudizio, congruamente liquidabili -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 e n. 55 del
10/3/2014 entrati medio tempore in vigore16
e tenuto conto dell'istruttoria svolta ma
anche della non particolare difficoltà delle questioni trattate- in complessivi € 12.698,18
15
Cfr. doc. 3 att. 16
Prestandosi adesione sul punto a Cass. SS.UU. sent. n. 17406 del 12/10/2012.
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(di cui € 698,18 per anticipazioni esenti), oltre su € 12.000,00 al rimborso forfettario
delle spese generali nella misura del 15% nonché sull'imponibile complessivo di €
13.800,00 al rimborso del C.p.a. ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Donatella Regina
CARACCINI nei confronti dei CANTIERI NAVALI CERRI S.p.A. con citazione
notificata il 27/2/2012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna la CANTIERI NAVALI CERRI S.p.A. a restituire a Donatella Regina
CARACCINI la somma di € 200.000,00, oltre agli interessi di mora al saggio di
legge tempo per tempo vigente dal 22/12/2011 sino all'effettivo pagamento;
2. condanna altresì la CANTIERI NAVALI CERRI S.p.A. a rimborsare all'attrice le
spese del processo, che liquida in complessivi € 12.698,18, oltre al rimborso
forfettario in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di
categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, il 12 dicembre 2014
il Giudice
Guido Vannicelli
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Sentenza n. 14976/2014 pubbl. il 16/12/2014RG n. 14659/2012
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