Sezione specializzata in materia di impresa€¦ · Milano s.c. a r.l.) creditrice alla volontà...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nella persona del giudice Guido Vannicelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 37040/2013 R.g. promossa da
IM'S IMPREDIL SERVICE S.R.L. (c.f. 05940150153), elettivamente domiciliata in
Milanio, largo Augusto 3, presso i procuratori e difensori avv. Stefano TAURINI e
Maurizio HAZAN
attrice
contro
IMPRESA BINDA & C. S.p.A. COSTRUZIONI EDILI STRADALI
IDRAULICHE (c.f. 00887350155), elettivamente domiciliata in Milano, via Marco
Greppi 5, presso il procuratore e difensore avv. Betty BARBARES
SGT 11 S.R.L. (c.f. 04866050968 ), elettivamente domiciliata in Milano, via Appiani
22, presso il procuratore e difensore avv. Lorenzo ROSSI
convenute
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
- In via principale:
Nel merito:
-condannare Impresa Binda e C. Spa Costruzioni Edili Stradali Idrauliche, in persona del
legale rappresentante pro tempore, e la società SGT 11 Srl, in persona del legale
Sentenza n. 3748/2015 pubbl. il 23/03/2015RG n. 37040/2013
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rappresentante pro tempore, in solido tra loro, all’adempimento dell’obbligazione dagli stessi
assunta con le scritture di cui in atti (Docc. 5,6,7), e precisamente a procurare la liberazione
di IM’S Impredil Service Srl dalle garanzie prestate nell’interesse della società EDIMI srl ed in
favore della Banca Popolare di Milano;
- assegnare con il provvedimento di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 614 bis
cpc., un termine per l’adempimento, che la ricorrente chiede non superiore a tre mesi, e
fissare la somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso, determinando l’ammontare
del suddetto importo tenendo conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e CAP come per legge.
- In via di mero subordine – e per il solo caso in cui il G.I. ritenga che il punto possa rilevare ai fini
della decisione - si chiede che il CTU venga convocato a chiarimenti. Appare infatti opportuno
comprendere bene se la “ipotetica diminuzione dei ricavi” per circa € 512.000 di cui si parla al primo
punto della risposta al terzo quesito, sarebbe stata conseguenza necessaria della sostituzione dei
balconi a tasca con i lucernari, ovvero si sarebbe prodotta unicamente nel caso in cui EDIMI si fosse
limitata a detta sostituzione senza modificare anche la distribuzione degli spazi interni (secondo
quanto venne invece fatto nel 2011).
Per la convenuta IMPRESA BINDA & C. S.p.A.:
Voglia L’Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, senza accettazione del contraddittorio, così giudicare: Nel merito Previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, rigettare le domande di parte ricorrente per tutte le ragioni esposte in narrativa. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare che parte ricorrente è inadempiente alle obbligazioni assunte con il contatto in data 13 maggio 2010 e per l’effetto condannare la parte ricorrente al pagamento dei danni che saranno accertati in corso di causa sulla base di quanto indicato in narrativa maggiorato di interesse e rivalutazione. Con vittoria di competenze e spese. In via istruttoria Pur non correndone l’obbligo, per mero scrupolo difensivo in via istruttoria si chiede occorrendo, ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria sui capitoli eventualmente dedotti da controparti. Si indicano sin d’ora a testimonio: Arch. Rossana Ghiringhelli, Prof. Luciana Bottoni, Dr. Giovanni Molina, Arch. Stella Agostini, Arch. Paola Branduini tutti domiciliati presso il Parco Agricolo Sud Milano, Provincia di Milano, in Milano, c.so di Porta Vittoria n. 27; il sig. Maurizio Ghirardelli domiciliato presso l’Impresa Binda & c, in Milano, Via Mazzini n. 20. 1) Vero che la Edimi in data 27 luglio 2010 presentava al Parco Agricolo sud di
Sentenza n. 3748/2015 pubbl. il 23/03/2015RG n. 37040/2013
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Milano la richiesta di variante al progetto approvato con disposizone dirigenziale n. 68/2007 del 19 aprile 2007 avente ad oggetto la “Cascina Cassinaza” come risulta dal doc. 33 che si rammostra? 2) Vero che la proposta progettuale di cui alle tav. 3 e ss del progetto allegato alla richiesta doc. 33 che si rammostrano consisteva in una variante al progetto di cui alla tav. 2 doc. 33 che si rammostra? 3) Vero che la Commissione Paesaggistica del Parco Agricolo Sud di Milano in data 11 novembre 2010 rilasciava il parere di cui al doc. 34 che si rammostra e che nella motivazione accertava che il progetto originario tav. 2 doc. 33 che si rammostra sulla base del quale era stata realizzata la variante tav. 3 che si rammostra era difforme alle prescrizioni di cui alla disposizione dirigenziale n. 68 del 19 aprile 2007? 4) Vero che il Parco Agricolo Sud di Milano successivamente all’emissione delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di realizzazione delle opere preventivamente autorizzate verifica il rispetto delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni paesaggistiche?
Si chiede Ctu volta ad accertare la non conformità del progetto di cui al permesso a costruire del 2008 (doc. 4) oggetto del contratto di cessione quote alle prescrizioni di cui alle disposizioni dirigenziali n. 68/2007 del Parco Agricolo Sud di Milano (doc. 11) e conseguenze in termini di provvedimenti cautelari e/o amministrativi, sanzioni penali, civili amministrative e riduzioni in pristino. Si chiede Ctu volta ad accertare e quantificare tutti i danni patiti e patiendi da Impresa Binda indicati nella comparsa di costituzione e risposta in particolare: - l’ammontare degli di interessi passivi maturati sulle esposizioni debitorie di Edimi a far tempo dal mese di dicembre 2010 fino al mese di settembre 2013 (doc. 16); - l’ammontare dei versamenti disposti da Impresa Binda per acquistare dall’odierna ricorrente e dagli altri soci le quote sociali e il finanziamento soci in favore di Edimi subentrando nella posizione creditoria dei cedenti; - l’ammontare dei versamenti a titolo di finanziamento soci; - il credito in sofferenza per fatt. nn. 145/05 e n. 58/07 insolute relativa esecuzione lavori in favore di Edimi Srl; - il danno per mancato utile del contratto di appalto stipulato con Edimi Srl in data 30 aprile 2012 dell’Impresa Binda a causa dell’impossibilità della società di avviare le opere di edificazione della DIA ottenuta sul nuovo progetto valido o altra somma ritenuta di giustizia; - il danno per mancato utile utile pro quota di competenza non conseguito da impresa Binda per l’operazione immobiliare e quindi di danno per lucro cessante.
Per la convenuta SGT 11 s.r.l.:
Voglia L’Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, così giudicare:
Nel merito Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all’attore e conseguentemente respingere le domande proposte
in quanto generiche, non provate e totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra
esposti che qui sono da intendersi interamente trascritti.
Per tutto quanto esposto, nel non creduto caso di accoglimento della domanda, disporre la massima
riduzione della somma richiesta;
In via riconvenzionale Accertare e dichiarare inadempiente parte ricorrente alle obbligazioni assunte con il contratto 13
maggio 2010 e per l’effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti da SGT 11 srl
dedotti in narrativa e che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
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Con vittoria di competenze e spese.
In via istruttoria Si chiede occorrendo, ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti
dall’inciso è vero che, nonché prova contraria sui capitoli eventualmente dedotti da parte ricorrente.
Si indicano sin d’ora a testimonio: Arch. Rossana Ghiringhelli, Prof. Luciana Bottoni, Dr. giovanni
Molina, Arch. Stella Agostini, Arch. Paola Branduini tutti domiciliati presso il Parco Agricolo Sud
Milano, provincia di Milano, in Milano, c.so di Porta Vittoria n. 27;
il sig. Maurizio Ghirardelli domiciliato presso l’Impresa Binda & c, in Milano, Via Mazzini n. 20.
1) Edimi in data 27 luglio 2010 presentava al Parco Agricolo Sud di Milano una richiesta di variante
al progetto approvato con disposizone dirigenziale n. 68/2007 del 19 aprile 2007 come risulta dal doc.
26 che si rammostra?
2) Il progetto di cui alla tav. 3 allegato alla richiesta doc. 26 che si rammostra era una variante al
progetto di cui alla tav. 2 doc. 3 che si rammostra?
3) In data 11 novembre 2010 la Commissione paesaggistica rilasciava il parere di incompatibilità cui
all’ 27 che si rammostra?
4) Nella motivazione indicata nel parere di incompatibiliotl all. 27 che si rammostra la commissione
rilevava che il progetto originario sulla base del quale era stata realizzata la variante era difforme alle
prescrizioni di cui alla dispozione dirigenziale n. 68 del 19 aprile 2007?
5) Il Parco Agricolo Sud di Milano svolge i controlli sulla corrispondenza dell’opera realizzanda e/o
realizzata alle prescrzioni di cui alle autoirizzazioni paesaggistiche in corso d’opera?
Si chiede Ctu in merito alla non conformità del progetto di cui al permesso a costruire del 2008 oggetto
del contratto di cessione quote alle prescrizioni di cui alle disposizioni dirigenziali n. 68/2007 del
Parco Agricolo Sud di Milano e conseguenze in termini di provvedimenti cutelari e/o amministrativi,
conseguenze penali, riduzioni in pristino.
Si chiede ctu volta ad accertare e quantificare i danni indicati nella comparsa di costituzione e risposta
in particolare:
gli interessi passivi maturati sulle esposizioni debitorie di Edimi a far tempo dal mese di dicembre
2010 fino al mese di settembre 2013 ;
i versamenti disposti da SGT 11 per acquistare dall’odierna ricorrente e dagli altri soci un
finanziamento soci in favore di Edimi per la somma di finanziamento;
i versamenti a titolo di finanziamento soci (all. 32);
il danno per mancato utile del contratto di appalto stipulato con Edimi Srl in data 30 aprile 2012 della
SGT 11 Srl a causa dell’impossibilità della società di avviare le opere di edificazione della DIA
ottenuta sul nuovo progetto valido o altra somma ritenuta di giustizia (all. 32) ,
Fatto salvo ogni diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi;
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B. che la IM'S Impredil Service s.r.l. ha evocato in giudizio la IMPRESA BINDA & C
S.p.A. Costruzioni Edili Stradali Idrauliche e la SGT 11 s.r.l.1, sue controparti
contrattuali nella cessione della partecipazione (23%) già detenuta dall'attrice in EDIMI
s.r.l. (società divenuta nel 2003 veicolo per un'operazione immobiliare di recupero di un
grande cascinale in Comune di Pantigliate2) perfezionatasi con il contratto preliminare
del 12/5/2010 e la scrittura autenticata di cessione dell'11/6/20103,
esponendo
- di aver assunto nel maggio 2004, come gli altri originari soci, impegni fideiussori per
complessivi € 4.390.000,004,
- e di aver pattuito in sede di cessione (e precisamente alla clausola 8.8 del preliminare)
l'impegno degli acquirenti "a svolgere tutte le attività necessarie per sollevare da tali
garanzie le parti venditrici e comunque ad ottenere la liberatoria dei venditori dalle
predette garanzie entro e non oltre il 31.12.2010"
nonché lamentando
- come nonostante il sollecito effettuato (anche per il tramite della legale delle
acquirenti) il 26/1 e il 4/4/20119, la risposta fosse stata negativa per un asserito "venir
meno del titolo edilizio oggetto del contratto di cessione di quote per situazioni
preesistenti alla data di stipula dello stesso"
- inadempimento pretestuoso reso più grave dal rifiuto opposto dalla Banca (popolare di
Milano s.c. a r.l.) creditrice alla volontà manifestata dalla IMS di recedere alla garanzia5;
C. che la IMS ha pertanto chiesto la condanna solidale delle convenute ad ottemperare
all'obbligazione di rilievo fideiussorio contrattualmente assunta, assegnando loro a tal
1 D'innanzi anche, per brevità, IMS, IB e SGT. La domanda era stata originariamente proposta nelle forme del rito
sommario di cognizione, poi convertito in ordinario con ordinanza del giudice istruttore in data 11/11/2013. 2 La c.d. cascina Cassinazza o Cascinassa.
3 Cfr. docc. 5 - 6 att.; per completezza va soggiunto che nel contratto preliminare intervenne, con riserva di nomina (poi
esercitata in favore della SGT 11), l'altro socio Fulvio Rottini, e che in concreto mentre l'attrice cedette la propria
partecipazione a IB, SGT acquisì quella già in capo al quarto socio FINLOMBARDA HOLDING s.r.l. 4 Cfr. docc. 3 e 3a att.
5 Cfr doc. 15 att. In corso di causa, l'attrice ha poi prodotto al suo documento 22 la comunicazione inviatale il 15/1/2014
con cui la BPM aveva intimato a tutti i garanti di pagare il debito di Edimi s.r.l., ammontante a quella data ad oltre €
6.360.000,00.
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fine un termine non superiore a tre mesi e fissando ex art. 614bis c.p.c. la somma dovuta
dalle obbligate nel caso di ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale di facere;
D. che sia la IMPRESA BINDA & C. S.p.A. che la SGT 11 s.r.l., nel resistere alla
domanda (con atti e difensori diversi ma contenuti sostanzialmente coincidenti), hanno
fornito (e creduto di documentare) una versione dei fatti diversa da quella fornita dalla
IM'S IMPREDIL SERVICE s.r.l., lamentando sotto diversi profili l'inadempimento di
quest'ultima alle obbligazioni e garanzie fornite nell'ambito del contratto preliminare di
cessione di quote del 13/5/2010 e svolgendo di conseguenza una domanda risarcitoria
specifica per il ristoro dei danni che la ricorrente aveva loro cagionato con tali
inadempienze;
D).1 che in particolare esse hanno allegato la carenza in capo a EDIMI s.r.l. alla data
della cessione (11/6/2010) di un valido titolo edilizio necessario a consentire la
realizzazione dell'opera edilizia oggetto dell'attività sociale, in violazione degli obblighi
e delle garanzie assunte dalla IMS alle clausole 8.3 lett. c) e 8.4 lettera l) ed m) del
contratto del 13/5/2010, id est
i. della garanzia che "alla data di esecuzione non esiste e non esisterà agli atti della
società alcuna documentazione che impedisca agli acquirenti di rinegoziare i
termini di decorrenza dell'inizio dei lavori con il Comune di Pantigliate"
ii. né "impedimenti per chiedere il recupero della volumetria edificabile, ai sensi e
per gli effetti delle Legge Regionale n. 33" del 2007,
iii. e quindi della garanzia di svolgimento dell'attività di EDIMI s.r.l. "nel pieno
rispetto della normativa"
iv. e del "possesso di tutte le concessioni,autorizzazioni (...), permessi e licenze
necessari per lo svolgimento della (...) attività aziendale",
sollevando per l'effetto formale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e
deducendo che, poiché in sostanza "oggetto della trattativa era (...) l'area con il relativo
progetto e comunque il valore della trattativa era legato a tale realizzazione e non certo
al solo fondo su cui avrebbe dovuto insistere il fabbricato stesso", si verteva "in un
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classico caso di vendita di aliud pro alio che legittima[va] ogni conseguente azione (...)
e il risarcimento di tutti i danni", individuati alle pagine 23 (e 24) delle rispettive
comparse di risposta ed oggetto di espresse domande riconvenzionali;
D).2 che le convenute hanno altresì eccepito:
- l'intervenuta estinzione del proprio obbligo di rilievo della IMS ex art. 1956 c.c.,
atteso che il 1°/6/2011 la BPM aveva concesso alla EDIMI s.r.l. una nuova apertura di
credito assistita da ipoteca nonostante fosse a conoscenza (anche in forza di propria
indagine tecnica) delle vicissitudini amministrative e "fosse pertanto necessario
conseguire l'autorizzazione del fideiussore"
- e la improvvida comunicazione di recesso dalle garanzie inviata dall'attrice alla
BPM il 4/7/2012, che andava valutata quantomeno agli effetti dell'art. 1227 c.c.;
RILEVATO
E. che a tali eccezioni e riconvenzioni il procuratore della ricorrente ha replicato
all'udienza di trattazione anche mediante specifiche produzioni documentali,
contestando che il progetto presentato dalla EDIMI s.r.l. e già assentito con
autorizzazione paesaggistica n. 68/2007 del Parco Agricolo Sud Milano6 e Permesso di
costruire (nuovamente) rilasciato il 29/1/2008 dal Comune di Pantigliate presentasse i
vizi dedotti dalle controparti, e deducendo fra l'altro:
- che il diverso progetto presentato dalla EDIMI s.r.l. a cessione avvenuta (vale a
dire quello allegato alla domanda di Autorizzazione paesaggistica in variante proposto al
PASM il 27/7/2010) era stato frutto di una consapevole ed autonoma scelta dei nuovi
soci ed amministratori della stessa, adombrata dalla clausola 8.3 lett. c) del contratto, nel
senso di accantonare quel progetto e i relativi titoli edilizi già ottenuti a fini di maggior
(volumetria e quindi) profittabilità dell'operazione 'cascina Cascinazza' di Pantigliate;
- che il progetto originario era stato del resto condiviso dai rappresentanti in
consiglio di amministrazione degli altri soci originari di EDIMI, fra i quali l'attuale
amministratore unico di IMPRESA BINDA & C S.p.A. Paolo Romildo BINDA, i quali
6 Nel prosieguo, per brevità, anche PASM.
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ove davvero vi fossero state delle irregolarità ne sarebbero stati a conoscenza e le
avrebbero contestate;
F. che i resistenti hanno controreplicato in udienza:
- che, per l'aumento di volumetria previsto dalla legge regionale n. 33 del
28.1.2007, non sarebbe stato invece necessario alcun nuovo progetto
- e che la maggior volumetria si era rivelata impraticabile proprio per la non
conformità delle tavole del progetto esecutivo assentito dal Comune di Pantigliate (con il
permesso di costruire del 29/1/2008) rispetto alle prescrizioni vincolanti formulate dal
Parco Agricolo Sud Milano sin dal 19/4/2007, così costringendo la EDIMI alla
presentazione del nuovo progetto e ad attendere sino al dicembre del 2011 per ottenere il
nuovo titolo abilitativo,
- laddove quanto alla posizione in seno al consiglio di amministrazione 'ante
cessione' della EDIMI di Paolo Romildo BINDA, trattavasi di consigliere senza
deleghe, mentre che proprio alle cedenti IM'S (e FINLOMBARDA HOLDING s.r.l.) era
stato affidato sin dal 14/2/2005 mandato irrevocabile per l'espletamento di tutte le
attività tecniche dell'operazione;
G. che ribadite, illustrate e documentate tali posizioni nelle memorie depositate ai sensi
dell'art. 183 co. 6° c.p.c., il giudice istruttore con ordinanza del 19/3/2014 ha disposto
d'ufficio una consulenza tecnica, affidandone il 17/6/2014 l'espletamento -sul quesito
che si riporta in nota7- al proprio ausiliare arch. Vincenza NARDONE;
7 “La consulente dell’ufficio, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, effettuato
ogni più opportuno accertamento presso il Parco agricolo Sud Milano nonché presso gli uffici catastali e territoriali
territorialmente competenti (con particolare riguardo al Comune di Pantigliate, ai quali enti si ordina sin d'ora, ex art. 213
c.p.c., di mettere a disposizione del C.t.u. gli atti ed i documenti che questa richiederà),
accerti:
- se per l'aumento di volumetria previsto dalla legge regionale n. 33 del 28.1.2007 e dedotto alla menzionata
clausola 8.3 c) del "contratto preliminare di cessione di quote" concluso con scrittura privata del 13/5/2010 fosse o meno
necessaria l'approvazione di un nuovo progetto, e quindi la presentazione di una variante a quello indicato al paragrafo D.
delle premesse del contratto stesso (già comprensivo del parere di conformità approvato dal Consiglio direttivo del Parco
Agricolo Sud Milano n. 31 del 21/7/2006 e dell'autorizzazione paesaggistica del medesimo ente n. 68 del 19/4/2007 e
sfociato nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pantigliate il 29/1/2008) nonché in particolare di una variante
dell'autorizzazione paesaggistica 68/2007 (di fatto depositata dalla EDIMI s.r.l. al Parco Agricolo Sud Milano il 27/7/2010
come da documento 33 IMPRESA BINDA);
- se le ragioni del parere di incompatibilità emesso dall'Ente Parco l'11/11/2010 ripetano, almeno in parte, il loro
contenuto da omissioni progettuali della originaria domanda edilizia (pur poi assentita di permesso) rispetto alle
prescrizioni già a suo tempo imposte con il parere di conformità e l'autorizzazione paesaggistica emesse nel 2006/2007 e
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che depositata il 10/12/2014 l'ampia relazione conclusiva corredata in allegato da tutti i
documenti tecnici ed amministrativi rilevanti8 e precisate le conclusioni come in epigrafe
alla successiva udienza del 22/12/2014, la causa è pervenuta il 13/3/2015 al Tribunale,
in composizione monocratica, per la decisione;
RITENUTO PRELMINARMENTE IN FATTO
H. che pacifica (anche in quanto testualmente prevista alla quartultima clausola dell'atto
dell'11/6/2010) la natura non novativa di tale ultimo atto rispetto ad ogni altra
obbligazione precedentemente pattuita fra le parti, queste si sono reciprocamente
rimproverate in causa l'inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del "contratto
preliminare di cessione di quote" concluso con scrittura privata del 13/5/2010,
l'attrice con riferimento alla clausola 8.8,
le convenute -non contestando di non aver adempiuto a tale pattuizione-
sollevando exceptio non rite adimpleti contractus in relazione alla garanzia
assunta dalla IM'S s.r.l. (con implicito richiamo a tutto quanto affermato ed
elencato al punto D. delle premesse) alla clausola 8.3 (nonché, sia pur in forza dei
più generici richiami ivi contenuti, 8.4 L & M),
nessuna delle tre ponendo tali violazioni contrattuali a fondamento di una
richiesta di risoluzione (da cui il relativo rilievo del riferimento delle convenute,
alle pagine 20 delle rispettive comparse, all'istituto dell'aliud pro alio datum)
quanto piuttosto:
sopra indicate (con particolare riguardo ai c.d. balconi a tasca previsti al piano sottotetto), ovvero se esse riposino su
scelte progettuali della committente EDIMI s.r.l. nuove ed autonome rispetto a quelle originarie, e comunque da queste
ultime non necessitate;
- se la semplice sostituzione dei balconi a tasca coi lucernari (scelta progettuale finale assentita dal Parco Agricolo
Sud Milano come da doc. 35 IMPRESA BINDA) sarebbe bastata a sanare in corso d'opera, a progetto originario invariato
o comunque prescindendo da tutte le ulteriori sue modifiche presenti nel progetto di variante, ogni ipotetica irregolarità
elidendo ogni rischio sanzionatorio in capo alla EDIMI s.r.l.;
riferisca in ogni caso ogni circostanza ritenuta utile alla decisione sul punto, adoperandosi per l’individuazione di
possibili ipotesi transattive” 8 Ivi compresi quelli citati supra ed infra nel testo, onde non si è proceduto né si procederà alla loro specifica indicazione.
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l'attrice, di una domanda di adempimento (sub specie di condanna ad un facere con
annesso provvedimento ex art. 614 bis c.p.c.), e le convenute di una domanda di
risarcimento dei danni patrimoniali patiti;
che sui termini della controversia come sopra descritti non spiega rilevanza giuridica
alcuna, se non per comprendere lo sfondo -per l'appunto- fallimentare dell'intero affare,
l'intervenuto fallimento della EDIMI s.r.l., dichiarato in corso di causa dal Tribunale di
Milano il 5/6/2014;
RITENUTO PRELIMINARMENTE IN DIRITTO
I. che, in accordo con le più recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità sul
punto (e con il costante orientamento di questa sezione specializzata),
a) la cessione delle quote o azioni di una società di capitali ha come oggetto
immediato la partecipazione sociale intesa quale 'bene di secondo grado'
rappresentativo dell'intera posizione contrattuale obiettivata e dei diritti e poteri
tutti che da essa dipendono, e solo quale oggetto mediato la quota parte del
patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta,
b) sicché le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi
nel patrimonio sociale (e di riflesso alla consistenza economica della
partecipazione) possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o
ovvero la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta ex art. 1497 cod.
civ. solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo,
c) rimanendo applicabili, entro tali limiti, anche al contratto di cessione di
partecipazioni sociali i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle
qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di aliud pro alio
(datum), dai quali si desume che gli estremi di questa seconda (e più grave) forma
di inadempienza possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni
consegnati sono (non soltanto "difformi", ma anche) assolutamente privi delle
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capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, "radicalmente
diversi" da quelli pattuiti;9
RITENUTO
L. che per paralizzare la pretesa di adempimento azionata da IMS in relazione
all'obbligo di liberazione della cedente dalle pregresse garanzie assunto in solido da IB e
SGT era pertanto necessaria, alla luce delle specifiche garanzie a sua volta
contrattualmente prestate dalla cedente IMS e della prospettazione difensiva delle
convenute, la prova non di un qualsiasi inadempimento dell'attrice ma di quello 'radicale'
dell'assenza nel patrimonio della EDIMI s.r.l., alla data della cessione, del titolo
concessorio (individuato in contratto nel Permesso di costruire e seguito dell'
Autorizzazione paesaggistica di cui al punto A.3 delle premesse) che la abilitasse a
proseguire l'affare immobiliare che ne costituiva (come ben noto alle parti) l'oggetto
esclusivo, o comunque la abilitasse a evitare decadenze rispetto al termine legale per
l'inizio dei lavori concessionati nonché a richiedere validamente lo scomputo (e il
correlativo aumento di volumetria) previsto dall'art. 2 co. 1ter della legge regionale 26
del 20/4/1995 come introdotto dalla legge regionale n. 33 del 28/12/2007;
L).1 che quanto sopra non può ritenersi inverato nella fattispecie in esame, dovendosi
ricavare dall'amplissima ed esaustiva disamina tecnica compiuta -con valutazione scevra
da vizi logici resa all'esito di un contraddittorio esemplare- dal consulente del Tribunale
Vincenza NARDONE:
a. che nulla ostava a che la EDIMI s.r.l. richiedesse, in data successiva al contratto
(13/5/2010) e quindi a fortiori del rilascio del permesso di costruire da parte del
Comune di Pantigliate (titolo riemesso il 29/1/2008, in attuazione del Piano di
recupero riadottato il 27/6/2006, a seguito del provvedimento favorevole -ma con
prescrizioni- di autorizzazione paesaggistica n. 68/2007 del PASM finalmente
richiesto ed ottenuto), l'attivazione delle nuove modalità di scomputo come da
9 Così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3370 del 20/2/2004 (giudicando di cessione di quote di s.r.l. titolare di azienda alberghiera
che era risultata priva della promessa licenza per l'esercizio dell'attività di ristorazione in favore di persone diverse dagli
ospiti dell'albergo, la S.C. ha ritenuto che ricorresse la prima ipotesi, Rv. 570323).
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dichiarazione resa dall'attrice alla clausola 8.3 lett. c) del contratto preliminare,
beninteso presentando (contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute) una
nuova variante progettuale nei termini di validità temporali del Permesso, il che
necessariamente avrebbe comportato la riapertura dell'intero iter edilizio a
cominciare -come in effetti avvenne, per il tramite del medesimo progettista già
officiato (e quindi a perfetta conoscenza di tutte le tematiche già oggetto di
discussione in sede amministrativa) il 27/7/2010- dalla richiesta di una nuova
autorizzazione paesaggistica in variante10
;
b. che non è stato dedotto dalle convenute alcun impedimento a che la EDIMI s.r.l.
ottenesse, come del resto già avvenuto con provvedimento comunale del
26/1/2009, una proroga del permesso e correlativamente della scadenza per
l'inizio dei lavori ex art. 15 co. 2° del D.P.R. n. 380/2001;
c. che, come ha inoppugnabilmente chiarito l'ausiliare del Tribunale, le ragioni del
successivo parere di incompatibilità emesso dal PASM l'11/11/2010:
ripetono sì, in parte, il loro contenuto da omissioni progettuali della
originaria domanda edilizia
ma nel senso che al Comune di Pantigliate era stato presentato un progetto
che non recepiva integralmente (sotto i profili puntualmente riassunti dalla
consulente alla pagina 79 del suo elaborato) le prescrizioni cui il PASM
aveva già condizionato sin dal 19/4/2007 l'Autorizzazione paesaggistica di
sua competenza
sicché nel parere contrario dell'11/11/2010 il PASM dovette ripetere in
proposito le tre osservazioni riportate sub 1) - 3) alla pagina 80 della
relazione di consulenza,
laddove tutte le altre ragioni di incompatibilità paesaggistica evidenziate nel
provvedimento del novembre 2010 riposa(va)no invece su scelte
10
Cfr. pagg. 60 - 65 della relazione di consulenza del 10.12.2014.
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progettuali della EDIMI "post cessione" nuove ed autonome rispetto a
quelle originarie e comunque da queste ultime non necessitate;11
d. che in ogni caso, secondo la motivata opinione tecnica della consulente
dell'Ufficio che il Tribunale condivide e che non trova -soprattutto-
controindicazioni normative, anche ove la EDIMI s.r.l. avesse invece inteso
eseguire, sia pur eventualmente con le sole modificazioni volumetriche in amplius
indotte dalla volontà di approfittare dei meccanismi di scomputo di cui alla legge
regionale n. 33/2007, il progetto approvato dal Comune di Pantigliate con il
permesso di costruire del 29/1/2008, sarebbe ragionevolmente bastato per evitare
ogni difformità rispetto alla pregressa e presupposta Autorizzazione paesaggistica
(comunque su quello prevalente), con riguardo alla principale e più evidente
difformità (l'insistenza sui balconi a tasca previsti in alcuni dei corpi di fabbrica
allo scopo di ricavarne un terzo livello abitabile ma oggetto invece di tassativa
prescrizione eliminativa ad opera del Parco), la semplice sostituzione in corso
d'opera con i lucernari a filo invece assentiti,
e. salva evidentemente, ove si fosse voluto comunque preservare un terzo livello con
autorizzazione alla permanenza di persone, la debita soluzione progettuale
necessaria e sufficiente alla riallocazione della superficie utile e quindi dei
tamponamenti12
;
L).2 che pertanto, il che è dirimente, non solo il titolo edilizio per procedere
all'abbattimento e recupero dell'ex cascina Cassinazza di Pantigliate era comunque
esistente, valido (con le precisazioni di cui supra) ed efficace, ma soprattutto gli
inconvenienti manifestatisi successivamente sino alla nuova autorizzazione
paesaggistica in variante del 27/7/2011 ed alla successiva D.I.A. depositata dalla EDIMI
s.r.l. il 28/10/2011 non sono riconducibili a difetti del titolo originario, bensì alla
decisione della società composta dai nuovi soci e servita (almeno nell'immediatezza
della cessione) dai medesimi professionisti da un lato di presentare nuove e difformi
11
Cfr. pagg. 77 - 81 ibidem. 12
Cfr. pagg. 120 - 124 ibidem.
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soluzioni progettuali per scelta tecnica e speculativa che in nessun modo può esser
imputata ai soci uscenti, e dall'altro di non adeguarsi (per scelta, evidentemente, se non
consapevole certamente colposamente omissiva) alle note prescrizioni del
provvedimento paesaggistico del 19/4/2007;
che in nessun caso pertanto, cedendo la propria partecipazione in EDIMI, IMS ha
datum aliud pro alio, onde l'eccezione di inadempimento oppostale in questa sede dalle
convenute non può ritenersi fondata né comunque di buona fede ai sensi dell'art. 1460
co. 1° e 2° c.c.;
RITENUTO INOLTRE
M. che le ulteriori eccezioni opposte dalle convenute al loro (incontestato)
inadempimento all'obbligo portato a loro carico dalla clausola 8.8 del contratto del
13/5/2010 appaiono infondate, atteso che
- la rinegoziazione del rapporto con la BPM avvenuta con il contratto di apertura di
credito del 1°/6/2011, in alcun modo riconducibile all'attrice, ha lasciato inalterati gli
obblighi di garanzia da questi contratti e dai quali essa avrebbe dovuto esser liberata sin
dal 31.12.2010,
- e l'esercizio ad opera della IMS del (tentativo di) recesso dalle garanzie ha
costituito esercizio di legittima autotutela del proprio diritto che non ha impresso
sull'iter che ha condotto alla successiva escussione del credito verso EDIMI ed i suoi
garanti da parte di BPM, alcuna efficacia causale tantomeno prevalente, come del resto
attesta il mero confronto fra le date del primo (luglio 2012) e della seconda (gennaio -
febbraio 2014);
RITENUTO PERTANTO
N. che, accertato il pieno e imputabile inadempimento di IB e SGT 11 all'obbligo
contrattuale di procurare la liberazione di IMS dalle garanzie a suo tempo prestate a
favore della BPM nell'interesse della debitrice principale EDIMI s.r.l., le convenute
vanno solidalmente condannate a provvedervi entro mesi tre dalla pubblicazione della
presente sentenza, ottenendo entro tale termine alla IMS una piena e incondizionata
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liberatoria della banca attestante lo sgravio da ogni residuo obbligo dell'attrice a tale
titolo;
P. che a rafforzamento dell'attuazione di tale obbligo di fare e in applicazione dell'art.
614bis c.p.c. le società convenute, scaduto il terzo mese dalla pubblicazione della
presente sentenza, saranno tenute a pagare alla IMS la somma di € 10.000,00 ciascuna
per ogni ulteriore mese di ritardo, precisando sin d'ora che frazione di mese vale -agli
effetti di tale capo della decisione- quale mese intero;
Q. che consegue dalla reiezione di tutte le eccezioni sollevate dalle convenute, e
segnatamente dal rigetto dell'exceptio non rite adimpleti contractus da esse opposta alla
IMS che ne costituisce il presupposto, la reiezione delle domande riconvenzionali volte
al risarcimento dei pregiudizi da esse subiti per l'esito negativo dell'operazione "cascina
Cassinazza";
R. che la IB e la SGT vanno condannate, in via fra loro solidale ai sensi dell'art. 97 co.
1° ultima parte c.p.c., a rifondere alla IMS le spese del processo, liquidabili -ai sensi
del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del
10/3/201413
medio tempore pubblicato in G.U. e tenendo conto del valore della causa e
della complessa istruttoria tecnica sollecitata dalle convenute- nella misura di
complessivi € 72.754,69 (di cui € 754,69 per anticipazioni non imponibili), oltre su €
72.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché,
sull'imponibile complessivo di € 82.800,00, al rimborso del contributo previdenziale di
categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
S. che vanno infine poste a definitivo carico solidale delle sole società convenute il
compenso e il rimborso delle spese liquidati il 19/2/2015 a favore dell'arch. Vincenza
NARDONE, con il correlativo ed automatico diritto della IMS di ripetere dalla IB e
dalla SGT quanto eventualmente anticipato a tale titolo prima d'ora,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IM'S
13
Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.
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IMPREDIL SERVICE S.R.L. nei confronti della IMPRESA BINDA & C. S.p.A.
COSTRUZIONI EDILI STRADALI IDRAULICHE e della SGT 11 S.R.L. con ricorso
depositato il 16/5/2013, nonché sulle domande riconvenzionali svolte da entrambe le
convenute in comparsa di risposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna la IMPRESA BINDA & C. S.p.A. COSTRUZIONI EDILI
STRADALI IDRAULICHE e la SGT 11 S.R.L., in solido fra di loro ed entro
mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, a procurare la piena e
incondizionata liberazione della IM’S IMPREDIL SERVICE S.R.L. dalle
garanzie tutte prestate dall'attrice nell’interesse della società EDIMI s.r.l. ed in
favore della Banca Popolare di Milano;
2. fissa a carico della IMPRESA BINDA & C. S.p.A. COSTRUZIONI EDILI
STRADALI IDRAULICHE e della SGT 11 S.R.L. la somma di € 10.000,00
ciascuna per ogni mese o frazione di mese di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di cui al precedente capo 1. successivi alla scadenza del termine ivi
pure assegnato;
3. rigetta le domande riconvenzionali tutte svolte dalle società convenute;
4. condanna la IMPRESA BINDA & C. S.p.A. COSTRUZIONI EDILI
STRADALI IDRAULICHE e la SGT 11 S.R.L., in solido fra di loro, a rimborsare
alla IM'S IMPREDIL SERVICE S.R.L. le spese di lite, che liquida in €
72.754,69, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla
rivalsa dell’I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico solidale della
IMPRESA BINDA & C. S.p.A. COSTRUZIONI EDILI STRADALI
IDRAULICHE e della SGT 11 S.R.L.
Così deciso in Milano, il 20 marzo 2015
il Giudice
Guido Vannicelli
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