Sezione specializzata in materia di impresa · amministrative e contabili e ogni altro atto...

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa nella persona del giudice Guido Vannicelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 14776/2012 R.g. promossa da GIOVANNI MARIA GISLON (c.f. GSLGNN38H28F205W), elettivamente domiciliato in Milano, via Quintino Sella 1, presso i procuratori e difensori avv. Filadelfo e Giovanni CHIRICO attore contro NICOLETTA GIUSEPPINA AUTIERO (c.f. TRANLT58R59F205Q), elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora 12, presso il procuratore e difensore avv. Antonio GIAMBITTO convenuta nonché contro I MINERALI S.A.S. di Autiero Nicoletta & C. (c.f. 05364540962), sedente in Milano, foro Bonaparte 63 altra convenuta, contumace CONCLUSIONI All'udienza del 13/5/2014: - l'attore così ha precisato le conclusioni: Piaccia all’Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza così giudicare Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f Sentenza n. 11250/2014 pubbl. il 25/09/2014 RG n. 14776/2012 http://bit.ly/1nX1JFN

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

nella persona del giudice Guido Vannicelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 14776/2012 R.g. promossa da

GIOVANNI MARIA GISLON (c.f. GSLGNN38H28F205W), elettivamente

domiciliato in Milano, via Quintino Sella 1, presso i procuratori e difensori avv.

Filadelfo e Giovanni CHIRICO

attore

contro

NICOLETTA GIUSEPPINA AUTIERO (c.f. TRANLT58R59F205Q), elettivamente

domiciliata in Milano, via Podgora 12, presso il procuratore e difensore avv. Antonio

GIAMBITTO

convenuta

nonché contro

I MINERALI S.A.S. di Autiero Nicoletta & C. (c.f. 05364540962), sedente in Milano,

foro Bonaparte 63

altra convenuta, contumace

CONCLUSIONI

All'udienza del 13/5/2014:

- l'attore così ha precisato le conclusioni:

Piaccia all’Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria istanza così giudicare

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NEL MERITO

1) Confermarsi l’Ordinanza ex art. 700 cpc pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19

dicembre 2011 e comunicate in data 20 dicembre 2011 e, in ogni caso ordinarsi

all’Amministratore della Soc. I Minerali Sas di Autiero Nicoletta & C di comunicare a Giovanni

Maria Gislon i bilanci ed i conti dei profitti e delle perdite della Società dalla sua costituzione

nonché di consentire al medesimo di consultare i libri e le scritture contabili nonché tutta la

documentazione fiscale ed amministrativa della società fissando il termine entro il quale tale

ordine dovrà essere adempiuto

2) Condannarsi , per i motivi di cui in narrativa , la Signora Nicoletta Autiero al risarcimento del

danno arrecato all’Ing Giovanni Maria Gislon per gli atti di mala gestio dalla stessa posti in

essere nella sua qualità di Socia accomandataria dela Minerali S.a.s. da liquidarsi all’esito

dell’istruttoria dall’esame della documentazione contabile della Soc. ovvero, in subordine, in via

equitativa;

3) Condannarsi la Soc. I Minerali di Autiero Nicoletta & C S.a.s in solido con la Signora Nicoletta

Autiero al pagamento della somma di € 59.001,40 ovvero della diversa somma che risulterà a

credito dell’ Ing Gislon all’esito dell’istruttoria

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ordinarsi alla Signora Nicoletta Autiero, in proprio e quale Socia accomandataria della I Minerali Sas

di Autiero Nicoletta & C. nonché alla Dottoressa Commercialista Carla Ferrari, con Studio in via

Monegani 11 Milano l’esibizione dei bilanci, dei conti dei profitti e delle perdite, dei libri e delle

scritture contabili nonché di tutta la documentazione amministrativa fiscale e contabile della Minerali

Sas dalla data della sua costituzione ad oggi, compresi i mastrini del registratore di cassa le fatture ed

ogni altro documento relativo sia ai ricavi della Minerali Sas sia alle uscite della stessa;

Ordinarsi alla Signora Nicoletta Autiero in proprio e quale Socia accomandataria della I Minerali S.as.

di Autiero Nicoletta & C. l’esibizione del rendiconto relativo alle operazioni di liquidazione e svendita

finale delle merci nel negozio di Foro Bonaparte 63 alla vigilia dello sfratto per morosità intimato alla

stessa con espressa prescrizione di includere in detto rendiconto l’inventario dei beni in magazzino alla

viglia della vendita finale, l’elenco dei beni venduti, l’elenco di quelli rimasti in magazzino, i ricavi

conseguiti e debiti sociali ripianati per effetti dei ricavi di detta vendita.

2.

Ammettersi Consulenza Tecnica d’Ufficio sul seguente quesito , salva diversa e migliore formulazione

del Giudice:

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Esaminati gli atti e i documenti di Causa, esaminata, previa acquisizione anche presso terzi, tutta la

documentazione contabile, fiscale e amministrativa relativa alla Soc. I Minerali Sas di Autiero Nicoletta

& C. e facendo riferimento , per quanto utili, alle evidenze degli Studi di Settore e di ogni altro dato

statistico utile:

- determini il CTU il valore attuale della quota con la quale il Socio Acccomandante Giovanni

Maria Gislon partecipa alla Soc. I Minerali S.a.s. diAutiero Nicoletta & C.;

ricostruisca e analizzi il CTU la contabilità della Soc. I Minerali Sas di Autiero Nicoletta & C.

mettendo in luce gli errori gestionali, gli atti contrari a diligenza e oculatezza, le irregolarità

amministrative e contabili e ogni altro atto qualificabile secondo la comune esperienza come atto di

mala gestio posti in essere dalla Autiero e provveda a quantificare l’ammontare degli utili che la Soc

Minerali Sas di Autiero Nicoletta & C sarebbe stata in grado di distribuire ai Soci se gli errori , le

irregolarità e gli atti di cui sopra non fossero stati commessi nonché il valore che avrebbe ora la quota

con la quale l’Ing. Giovanni Maria Gislon partecipa alla Soc I Minerali Sas di Autiero Nicoletta & C

in assenza di tali medesimi atti;

- la convenuta ha precisato le conclusioni nel merito come da comparsa di risposta,

ed in via istruttoria richiamando le istanze contenute nella comparsa costitutiva stessa

nonché a prova contraria nella memoria dell'11/2/2013.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo

dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la

motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa

fondarsi su precedenti conformi;

B. che Giovanni Maria GISLON,

agendo quale socio accomandante (con una quota di € 4.000,00 pari al 40%) della

I MINERALI S.A.S. di Autiero Nicoletta & C.

dopo aver ottenuto in via cautelare provvedimento in data 19 - 20/12/2011 che

aveva ordinato a Nicoletta Autiero, socia accomandataria della I MINERALI s.a.s.

nonché moglie separata del GISLON, di comunicargli i bilanci ed i conti dei

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profitti e delle perdite dalla costituzione della società nonché di consentire

all'accomandante la consultazione di tutta la documentazione contabile ed

amministrativa della società stessa (ordine rimasto inottemperato),

ha convenuto in giudizio la AUTIERO (nonché, nella persona di questa, la I

MINERALI s.a.s.):

- denunciando asseriti gravi inadempimenti dell'accomandataria ai propri obblighi

di amministratrice,

- affermando che pur nella totale sconoscenza in cui si trovava della situazione

della società (titolare di un negozio di pietre dure in foro Bonaparte dal quale era

stata sfrattata sin dal 2010 e da allora inattiva benché mai posta in liquidazione) a

causa del rifiuto della AUTIERO di consentirgli l'esercizio dei diritti

riconosciutigli dall'art. 2320 ult co. c.c., "già in base pur scarni elementi a

conoscenza dell'ing. Gislon, tali atti di mala gestio ci siano stati e siano stati

determinanti per mandare la Minerali S.a.s. a gambe all'aria",

- lamentando che "i danni che tale cattiva amministrazione (...) ha cagionato al

GISLON sono molteplici e investono anzitutto la perdita di valore (ora pari a

zero) della quota con cui lo stesso partecipa alla Soc[ietà] (...) rispetto al valore

che la stessa avrebbe raggiunto se la Soc[ietà] fosse stata gestita con diligenza

competenza (e onestà)", oltre ai dividendi che per la stessa ragione non erano mai

stati realizzati,

- e deducendo di aver in ogni caso messo a disposizione della I MINERALI s.a.s. la

somma di € 59.001,40 risultante dall'elenco datato 14/4/2007 già prodotto in fase

cautelare, "corrisposte con la pattuizione che la Minerali s.a.s. avrebbe

provveduto a restituire tali somme non appena possibile";

C. che Giovanni M. GISLON ha pertanto chiesto

1. oltre ad una superflua 'conferma' dell'ordinanza cautelare (che trattandosi di

provvedimento anticipatorio, neppure abbisognava dell'instaurazione del giudizio

di merito per mantenere la propria efficacia),

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2. impartirsi comunque alla AUTIERO ordine definitivo di identico contenuto,

3. condannarsi Nicoletta AUTIERO a risarcire i danni tutti arrecati all'attore con gli

atti di mala gestio denunciati

4. e condannarsi infine sia la I MINERALI s.a.s. che la socia illimitatamente

responsabile, in solido fra di loro, a restituirgli la somma di € 59.001,40;

D. che la AUTIERO, costituendosi e resistendo alla domanda in proprio (in quanto né

in procura, né nell'intestazione o nel corpo della comparsa costitutiva è spesa la propria

qualità di legale rappresentante della I MINERALI s.a.s., da ritenersi pertanto

contumace), nonché producendo fra l'altro bilancio informale della società per il 2007 e

le dichiarazioni dei redditi 2009 - 2012, ha eccepito:

che i versamenti effettuati dal marito erano consistiti in "conferimenti imputabili

alla originaria costituzione della società" ovvero in "apporti finanziari che si

aggiung[evan]o a quelli rappresentati dal conferimento iniziale" e non dovevano

pertanto esser restituiti, in difetto di qualsivoglia accordo in tal senso;

che "tutta la posizione societaria" era stata da subito affidata al dr. Filippo

MANNINO, "amico di lunga data dell'attore e suo commercialista da vent'anni",

presso il quale il GISLON aveva sempre potuto consultare i libri e le scritture

contabili della I MINERALI s.a.s. senza che essa accomandataria avesse mai dato

al depositario ordini in senso contrario, e che anzi si era rifiutato di consegnare

tale contabilità alla nuova commercialista designata dalla convenuta;

che la causa del dissesto non poteva comunque esser individuata nei mancati

controlli lamentati dal socio accomandante, essendo piuttosto cessata l'attività nel

2010 -con lo sfratto per morosità dalla sede- per le difficoltà in cui l'impresa,

come molte altre nello stesso periodo, si era venuta a trovare;

che la convenuta ha pertanto chiesto il rigetto di ogni domanda contro di lei proposta;

E. che nella sua memoria del 20/12/2012 l'attore ha replicato che ogni volta che egli

"prendendo per buoni gli inviti in tal senso della moglie - Socia" si era rivolto al dr.

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Mannino per accedere alla contabilità della I MINERALI s.a.s., si era sentito rispondere

che non gli era giunta dalla AUTIERO alcuna autorizzazione in tal senso;

RILEVATO

F. che accogliendo solo in parte con ordinanza del 9/4/20131 la prova orale dedotta da

ambo le parti (poi rinunciata dalla convenuta per la parte testimoniale), il giudice

istruttore:

i. ha assunto l'interrogatorio formale del GISLON, il quale ha confermato di aver

suggerito lui alla moglie il dr. MANNINO per la tenuta delle scritture contabili

della società;

ii. non ha potuto assumere invece quello della AUTIERO, non essendosi ella

presentata a renderlo;

iii. ha interrogato il teste MANNINO, il quale

- ha confermato che "la documentazione contabile della I MINERALI s.a.s. [era]

da sempre presso il mio studio (...) dalla costituzione della società (...): libri,

fatture, registri", e che presso di lui ancora si trovava "perché la signora

AUTIERO non è mai venuta a ritirarla pur avendo detto che avrebbe cambiato

commercialista";

- ha però negato che l'accomandante GISLON avesse potuto sempre liberamente

consultare la documentazione sociale presso il suo studio, atteso che "benché

1 Nella cui motivazione fra l'altro si legge : "(...) ritenuto, almeno allo stato, che sarà possibile delibare definitivamente

l'istanza di esibizione totale dei libri e delle scritture contabili della I MINERALI S.A.S. dalla sua costituzione ad oggi,

inclusi i mastrini del registratore di cassa e il "rendiconto relativo alle operazioni di liquidazione e svendita finale delle

merci nel negozio di Foro Buonaparte 63 alla vigilia dello sfratto per morosità" comprensivo dell'inventario dei beni nel

momento immediatamente precedente alla 'liquidazione', soltanto all'esito dell'istruttoria relativa alla circostanza -dedotta

dalla AUTIERO e avversata dal GISLON- che essi si trovavano presso il dr. MANNINO e che non ne fu mai impedito

l'accesso all'attore, e ove risulti che tali libri e documenti esistono tuttora e si trovano in qualche preciso luogo e nella

disponibilità della convenuta;

ritenuto invece sin d'ora che la consulenza 'al buio' sollecitata dall'attore in termini di estrema genericità ed

omnicomprensività, non possa essere disposta;

ritenuta quindi ammissibile l'interrogatorio formale della AUTIERO e la testimonianza di MANNINO sui capitoli 2 & 3

articolati dall'attore nella sua memoria del 20/1/2013 (irrilevanti gli altri due), nonché l'interrogatorio del GISLON e la

prova testimoniale sui capitoli 2 & 3 coi testi MANNINO e FERRARI dedotti dalla AUTIERO nella sua memoria del

17/1/2013 (non contestato il primo e inammissibile il quarto);

ritenuto infine che la richiesta di prova contraria dell'attore nella sua terza memoria è superflua, poiché l'unico teste da

lui dedotto su tal circostanze è proprio il MANNINO indicato dalla convenuta, mentre è inammissibile nella parte negativa

(peraltro coincidente con quanto già dedotto in prova diretta) e irrilevante nel resto la prova contraria dedotta dalla

AUTIERO nella sua memoria dell'11/2/2013 (...)".

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l'ing. GISLON fosse mio cliente e mi avesse portato lui la moglie per costituire la

società", egli gli aveva da subito precisato che "con riguardo alla I MINERALI

s.a.s. avrei avuto come interlocutore l'amministratrice della società, e quindi la

signora AUTIERO, e solo in sua presenza avrei dato notizie al socio

accomandante", obbligando "i due soci ad essere tutti e due presenti

all'approvazione dei bilancio ed a firmarlo";

- che peraltro "in questi ultimi anni l'ing. GISLON non" gli aveva "mai chiesto di

visionare la documentazione della I MINERALI s.a.s.", salvo che anche in tale

evenienza "la mia posizione non sarebbe cambiata. e gli avrei al più consentito

la visione dei bilanci";

- che infine, quanto agli apporti monetari del GISLON alla I MINERALI s.a.s.,

"in sede di costituzione si disse che eventuali apporti dell'ing. GISLON in qualità

di finanziamento soci sarebbe statti restituiti all'ing. GISLON quando la I

IMINERALI avesse avuto degli utili, o comunque la possibilità economica di

farlo";

che alla luce di tali dichiarazioni, contenenti fra l'altro la prova che la documentazione

e contabilità sociali si trovavano presso il MANNINO, il giudice ha definitivamente

disatteso l'istanza svolta dall'attore ex art. 210 c.p.c. ed invitato le parti a precisare le

rispettive conclusioni;

che la causa, spirati il 18/9/2014 i termini per il deposito delle repliche conclusionali, è

quindi pervenuta al Tribunale -in composizione monocratica come per legge- per la

decisione;

RITENUTO

G. quanto al primo capo della domanda che, pur essendosi acclarato che "i libri e gli

altri documenti della società" in accomandita I MINERALI s.a.s. dei quali il socio

accomandante attore ha reclamato già in fase cautelare la consultazione non sono stati

occultati o dispersi dalla socia accomandataria convenuta, ma si trovano tuttora presso il

consulente della società dr. MANNINO, il soggetto passivo del diritto azionato dal

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GISLON ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2320 c.c. resta pur sempre la AUTIERO, la

quale avrebbe potuto e dovuto (saldando se necessario le residue competenze del

commercialista) vuoi autorizzarne esplicitamente la consultazione (che proprio il

MANNINO, contraddicendo la difesa della AUTIERO, non ha confermato essergli stata

rilasciata), vuoi ritirarli presso di sé o altra depositaria di sua fiducia, con ciò

rimuovendo l'ostacolo che -sia pur senza che prima della causa il GISLON manifestasse

particolare interesse in tal senso2- ha comunque impedito all'attore, quantomeno dalla

data di deposito del ricorso cautelare, di prenderne compiuta visione;

che pertanto Nicoletta AUTIERO va condannata con pronuncia definitiva a quanto le

era già stato infruttuosamente imposto in via provvisoria e cautelare;

H. che viceversa, quanto alla mala gestio che, in termini di violazioni di legge o statuto

sociale ulteriori e diverse rispetto alla mancata consultazione dei documenti (ché, per

quanto riguarda i bilanci e conti economici sino a quello dell'esercizio 2009, come

appreso dal teste MANNINO, ne è invece avvenuta la comunicazione), pare al Tribunale

dirimente, ancora prima che l'assoluta genericità degli addebiti -del resto motivata

anche dalla impedita conoscenza al GISLON degli affari sociali- e l'erronea presunzione

che dal fiasco imprenditoriale e dalle conseguenti perdite debbano necessariamente

desumersi illeciti dell'accomandataria amministratrice forieri di danno risarcibile, la

considerazione in diritto di cui subito appresso;

H).1 che appare infatti condivisibile il costante orientamento della giurisprudenza di

legittimità (espresso con riferimento alla norma di cui all'art. 2260 c.c. applicabile alle

accomandite per il rinvio a cascata di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c.) secondo cui:

- è vero che, con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a

causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali, coesiste anche l'azione diretta del

socio contro gli amministratori di società di persone coesiste,

- ma la natura extracontrattuale ed individuale della seconda, fondata sulla regola

generale di cui all'art. art. 2043 c.c. nonché sull'applicazione analogica dell'art. 2395,

2 Come pure riferito dal MANNINO: cfr. supra nel testo.

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esige per il suo accoglimento che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni

eventualmente recati al patrimonio sociale, ma consista in danni direttamente causati al

socio come conseguenza immediata del comportamento dell'amministratore3;

H).2 che viceversa nel caso di specie quelli allegati dal GISLON e sopra riportati al

paragrafo B. sono tutti e solo danni alla redditività ed al valore della partecipazione che

per definizione attengono al patrimonio (in senso sia dinamico che statico) della società,

e quindi incidono sulla sfera patrimoniale del socio in via -appunto- riflessa;

che per ciò solo, e senza necessità alcuna di ulteriore istruttoria, tale capo di domanda

va senz'altro rigettato;

I. che quanto infine ai versamenti che, in forma di pagamento diretto dei debiti sociali

di cui ai documenti allegati sub 2 al fascicolo cautelare4 e senza contestazione della loro

materiale effettuazione da parte della convenuta, il GISLON ha effettuato a favore della

I MINERALI s.a.s. per complessivi € 59.001,40, la loro natura di finanziamenti indiretti

e non di (peraltro anomali) 'conferimenti' a fondo perduto risulta dal bilancio di verifica

dell'esercizio 2007 prodotto dalla stessa accomandataria, in cui per il loro ammontare a

quella data (€ 49.740,00) essi risultano espressamente appostati quali "prestito infrutt.ro

S/Gislon";

che tale natura risulta confermata, e non contraddetta, dalla testimonianza del dr.

MANNINO sul punto testualmente riportata al superiore paragrafo F. iii., ove è stato

solo chiarito che l'accordo fra i soci fu nel senso che tali 'anticipazioni' sarebbero state

restituite al GISLON quanto l'attività avesse iniziato a generare utili e comunque quando

la I MINERALI s.a.s. ne avesse avuto possibilità;

che come di recente chiarito proprio da una pregevole sentenza di questa stessa

sezione5, tale espressione non vale certo a rendere definitivamente inesigibile il credito o

a rimetterne il termine di pagamento all'arbitrio del debitore allorché, come nella specie,

tale possibilità economica non sopraggiunga o addirittura venga definitivamente meno,

3 Così, da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16416 del 25/07/2007 (Rv. 598647).

4 Riprodotto in causa come doc. 3.

5 Trattasi di Trib. Milano, S.s.i. 'B', sent. n. 4868/14 del 10/4/2014 (n. 17002408/08 R.g.).

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bensì soltanto ad integrare la fattispecie legale del capoverso dell'art. 1817 c.c., giusta il

quale "se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il

pagamento è (...) fissato dal giudice";

che pertanto la società convenuta e, in solido con essa -ex art. 2313 co. 1° c.c. e salvo il

beneficio di previa escussione del patrimonio sociale eventualmente ancora residuato-

la socia illimitatamente responsabile Nicoletta AUTIERO dovranno rifondere all'attore

in applicazione del citato art. 1817 co. 2° c.c.:

la somma di complessivi € 59.001,40

senza interessi se non quelli corrispettivi decorrenti ex art. 1282 co. 1° c.c. sugli

importi e dalle date di cui subito appresso,

quanto ad € 30.000,00 nel congruo termine di mesi sei dalla notificazione alla

convenuta della presente sentenza ad opera dell'attore, e quanto al residuo entro

un anno dalla stessa data;

L. che sono invece estranei alla presente causa, nonostante le deduzioni e produzioni

che il GISLON ha ugualmente ritenuto di fare sul punto, le garanzie prestate dall'attore a

favore della I MINERALI s.a.s. ed i pagamenti effettuati a seguito dell'insolvenza della

debitrice principale, per i quali Giovanni Maria GISLON ha già azionato il proprio

diritto di regresso richiedendo (ed ottenendo) due decreti ingiuntivi6;

M. che, attesa la parziale soccombenza del GISLON (in ordine al rilevante capo di

domanda contenente l'azione di responsabilità nei confronti della AUTIERO quale

amministratrice della I MINERALI s.a.s.), le spese di lite imputabili al rapporto

processuale con Nicoletta AUTIERO vanno compensate in ragione di metà;

che Nicoletta AUTIERO (e con essa, in quanto destinataria della domanda di

restituzione qui accolta, la I MINERALI s.a.s.) vanno solidalmente condannate a

rifondere a Giovanni Maria GISLON la metà residua, liquidabile -ai sensi del d.m.G. n.

140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/20147 medio

tempore pubblicato in G.U.- nella misura di complessivi € 4.068,63 (di cui € 468,63 per

6 Trattasi di quelli prodotti ai nn. 6 & 7 del fascicolo cautelare.

7 Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.

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anticipazioni esenti), oltre su € 3.600,00 al rimborso forfettario delle spese generali nella

misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 4.140,00, al rimborso del

contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di

legge,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Giovanni Maria

GISLON nei confronti di Nicoletta Giuseppina AUTIERO nonché, in parte, della I

MINERALI s.a.s. di Autiero Nicoletta & C. con citazione notificata il 22/2/2012, ogni

diversa istanza disattesa o assorbita,

1. condanna Nicoletta Giuseppina AUTIERO, nella sua qualità di socia

accomandataria della I MINERALI s.a.s. di Autiero Nicoletta & C., a consentire a

Giovanni Maria GISLON, quale socio accomandante della stessa, di consultare i

libri e le scritture contabili nonché tutta la documentazione fiscale e

amministrativa della società;

2. condanna la I MINERALI s.a.s. di Autiero Nicoletta & C. nonché in solido con

essa, previa escussione dell'eventuale patrimonio sociale residuo, a Nicoletta

Giuseppina AUTIERO, a restituire a Giovanni Maria GISLON la somma capitale

di € 59.001,40, quanto ad € 30.000,00 entro mesi sei dalla data di notificazione ad

impulso dell'attore della presente sentenza e quanto al resto entro un anno dalla

stessa data, oltre su tali importi e da tali date agli interessi al saggio di legge

vigente sino all'effettivo pagamento;

3. rigetta nel resto le domande proposte nei confronti di Nicoletta Giuseppina

AUTIERO;

4. compensa le spese processuali nel rapporto fra l'attore e Nicoletta Giusepina

AUTIERO in ragione della metà, e

5. condanna Giuseppina Nicoletta AUTIERO, in solido con la I MINERALI s.a.s.

di Autiero Giuseppina & C., a rimborsare a Giovanni Maria GISLON la metà

residua, che liquida in complessivi € 4.068,63, oltre sull'imponibile indicato in

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parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%

nonché sull'imponibile complessivo al rimborso del contributo previdenziale di

categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, il 19 settembre 2014

il Giudice

Guido Vannicelli

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