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RELATORI Giorgio Salvatore Messina – Presidente A.N.I.A. Dott. Massimiliano Giraudo – Project Manager INFORMATICA EDP srl Ing. Gallo – Viscolube srl Ing. Gioacchini – Asseq srl ECOMONDO – Mercoledi 4 Novembre 2015 ore 14:00 Sala Acero Seveso III° : gestione di rifiuti pericolosi HP gestione oli usati negli impianti di stoccaggio

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RELATORI Giorgio Salvatore Messina – Presidente A.N.I.A. Dott. Massimiliano Giraudo – Project Manager INFORMATICA EDP srl Ing. Gallo – Viscolube srl Ing. Gioacchini – Asseq srl

ECOMONDO – Mercoledi 4 Novembre 2015 ore 14:00 Sala Acero

Seveso III° : gestione di rifiuti pericolosi HP gestione oli usati negli impianti di stoccaggio

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La direttiva Seveso III

• Cos'è: – Direttiva europea avente per finalità il controllo degli incidenti rilevanti

– Impone agli stati membri regole comuni per controllare i rischi industriali che potrebbero in caso d’incidente determinare situazioni di pericolo grave e imminente per i lavoratori, la popolazione circostante l’insediamento e l’ambiente (rischi acuti, non cronici)

– Con la pubblicazione sul S.O.G.U. del 14.07.2015 del D. Lgs. 26.06.2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) l’ordinamento italiano ha recepito la direttiva cosiddetta Seveso III modificando il precedente D. Lgs. 334/1999

– Tra le modifiche, particolare importanza riveste il raccordo con la nuova classificazione delle sostanze CLP-REACH che ha aggiornato l’Allegato 1 (elenco delle sostanze pericolose ai fini Seveso)

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La direttiva Seveso III

• Chiede agli stati membri di assicurare: – Il censimento degli stabilimenti a rischio, con identificazione delle sostanze

pericolose

– Un piano di prevenzione e un piano di emergenza in ogni stabilimento a rischio d’incidente rilevante

– La cooperazione tra i gestori per limitare l'effetto domino

– Il controllo dell'urbanizzazione attorno ai siti a rischio

– L'informazione degli abitanti delle zone limitrofe

– L'esistenza di un'autorità preposta all'ispezione dei siti a rischio

• Gli adempimenti sono diversi in funzione delle quantità massime detenute, e quindi del grado di rischio connesso, individuando due livelli denominati rispettivamente: – Soglia inferiore

– Soglia superiore

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A chi si applica

• La direttiva si applica a tutti i gestori di siti produttivi e/o di stoccaggio che detengono o trattano, in quantità superiori a determinati limiti, sostanze pericolose comprendenti: – N. 48 sostanze/miscele identificate singolarmente

– Sostanze/miscele che presentano pericoli per la salute umana (Categorie Seveso H1/H2/H3)

– Pericoli fisici (Categorie Seveso P1a/P1b/P2/P3a/P4/P5a/P5b/P5c/P6a/P6b/P7/P8)

– Pericoli per l’Ambiente (Categorie Seveso E1/E2)

– Pericoli di altra natura, come per esempio sostanze e miscele classificate EUH014, EUH029 e che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 (Categorie Seveso O1/O2/O3)

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Quali gli obblighi per il gestore?

• Il gestore del sito, in sintesi, deve: – Identificare i rischi d’incidente rilevante, quale un'emissione, un

incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose (NB: si considerano solo quelli ragionevolmente prevedibili, che hanno cioè una frequenza di accadimento > 10×E-6 eventi/anno)

– Comunicare gli esiti dell’analisi dei rischi ai lavoratori, alla popolazione e agli enti preposti (Comune, Provincia/Regione, VV.F., MATTM)

– Predisporre gli apprestamenti più opportuni per comunicare e gestire l’emergenza internamente ed esternamente al sito (PEI/PEE)

– Adottare un «Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PIR)» conforme all’Allegato B del decreto

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Quali le sostanze pericolose soggette?

• Tra le 48 sostanze singolarmente denominate nella Parte 2° dell’Allegato 1 nelle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento degli oli usati ci sono: – Voce n. 34: Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) sopra elencate

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Quali le sostanze pericolose soggette?

• Tra le sostanze/miscele elencate nella parte 1 dell’Allegato 1, nelle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento degli oli usati ci possono essere: – Sostanze tossiche – Sostanze pericolose per l’Ambiente

• ATTENZIONE – La direttiva Seveso III si applica alle sostanze/miscele «tossiche per

l’uomo» e/o «ecotossiche» solo in base alle frasi di rischio H a tre cifre: quindi per determinare se una determinata sostanza/miscela deve essere conteggiata ai fini Seveso occorre riferirsi non alle classificazioni HP5 (Tossicità specifica per organi bersaglio/Tossicità in caso di aspirazione), HP6 (Tossicità acuta) e HP14 (Ecotossico) utilizzate per classificare i rifiuti, ma alle frasi di rischio H del Regolamento 1272/2008/CE relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP/REACH)!

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Da tenere ben presente

• Un rifiuto classificato HP5, HP6 o HP14 non necessariamente fa rientrare l’attività in Seveso III

• A un determinato HP corrispondono più frasi H a tre cifre, ciascuna delle quali può rientrare o meno in Seveso III

• A una stessa frase H a tre cifre possono corrispondere diversi livelli di soglia per l’appartenenza alla Seveso III

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Pericolo (D. Lgs. 105/2015) Cat. Seveso Soglia inf. (t) Soglia sup. (t)

Tossicità acuta Cat. 1 H1 5 20

Tossicità acuta Cat. 2/3 H2 50 200

Tossicità acuta STOT H3 50 200

Ecotossicità acuta/cronica 1 E1 100 200

Pericoloso per l’ambiente acquatico E2 200 500

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Presentazione per ANIA a ECOMONDO 2015

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Classificazione rifiuto Frasi di rischio H Categoria Seveso III

HP5

H304 H335 H336

H370 STOT SE 1 H371 STOT SE 2 H372 STOT RE 1 H373 STOT RE 2

No No No Sì

No No No

HP6

H300 Acute Tox 1 (oral) H300 Acute Tox 2 (oral) H301 Acute Tox 3 (oral) H302 Acute Tox 4 (oral)

H310 Acute Tox 1 (dermal) H310 Acute Tox 2 (dermal) H311 Acute Tox 3 (dermal) H312 Acute Tox 4 (dermal) H330 Acute Tox 1 (inhal) H330 Acute Tox 2 (inhal) H331 Acute Tox 3 (inhal) H332 Acute Tox 4 (inhal)

Sì (categoria H1) Sì (categoria H2)

No No

Sì (categoria H1) Sì (categoria H2)

No No

Sì (categoriaH1) Sì (categoria H2)

Sì (H2, nota 7) No

Corrispondenza tra HP e H a tre cifre

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Confronto 67/548/CE (DSD) e 99/45/CE (DPD)

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Classificazione rifiuto Frasi di rischio H Categoria Seveso III

HP14

H400 Aquatic acute1 H410 Aquatic chronic 1 H411 Aquatic chronic 2 H412 Aquatic chronic 3 H413 Aquatic chronic 4

Sì (E1) Sì (E1) Sì (E2)

No No

Nota La classificazione HP14 (Regolamento 1272/2008) deve essere fatta con riferimento a tutti i 3 livelli trofici, mentre le categorie Seveso E1 ed E2 fanno riferimento solo alla tossicità per l’ambiente acquatico

Corrispondenza tra HP e H a tre cifre

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Ricapitolando • La classificazione HP non può essere utilizzata da sola per

decidere se un determinato rifiuto rientra nel campo di applicazione della direttiva Seveso III

• Non esiste più la corrispondenza biunivoca tra frasi di rischio «H» a tre cifre e categoria Seveso, come avveniva per le precedenti direttive Seveso I e II con le frasi «R» o i simboli di pericolosità (es. T e T+)

• Poiché a una stessa frase H a tre cifre possono corrispondere diverse categorie di pericolosità con diverse soglie Seveso III, occorre fare riferimento anche alle categorie di rischio: – Per le sostanze/miscele STOT solo SE di Categoria 1 (no cat. 2/3 e no RE)

– Per la tossicità, occorre considerare sia le vie di esposizione orale, cutanea, inalatoria sia le categorie di pericolo (solo 1 e 2)

– Per l’ecotossicità cronica occorre conoscere anche la categoria (cat. 1 e 2 vi rientrano, mentre 3 e 4 no)

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Come si classifica ai fini Seveso l’olio usato? • L’olio usato a specifica (es. conforme agli allegati E/1 ed E/2

del DM 392/1996) rientrano nella voce 34 della parte 2 dell’Allegato 1del D. Lgs. 105/2015

• Le quantità di soglia inferiore e superiore per l’appartenenza al regime della Seveso III sono rispettivamente 2.500/25.000 t

• La Scheda di sicurezza del COOU li classifica: – H350 Carcinogeno 1B - Può provocare il cancro (La categoria 1B è

assegnata alle sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di studi condotti su animali)

– H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

– H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

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Regola della sommatoria

• Poiché all’olio usato a specifica è attribuita la frase di rischio H412, esso partecipa alla somma pesata dei «pericolosi per l’ambiente» (E1 + E2)

• Tuttavia, essendo anche compreso nella parte 2 dell’Allegato 1 (sostanze singolarmente identificate), la quantità massima detenuta deve essere divisa per le quantità limite assegnate alla voce 34 (rispettivamente 2.500 o 25.000 t secondo che ci si riferisca alla soglia inferiore o a quella superiore) e non a quella della categoria E2 (100 e 200 t), come specificato nella Nota 4 dell’Allegato 1 (pertanto il suo contributo alla regola della sommatoria è contenuto)

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Classificazione dell’olio non a specifica

• L’olio usato non a specifica non rientra nella voce 34, ma potrebbe essere considerato tossico o ecotossico in base alle sostanze pericolose presenti e alle loro quantità

• Ad esempio: – Se il contenuto di PCB/PCT è > 50 mg/kg l’olio è classificato in base al

Regolamento CLP «H400» e «H410» e rientra quindi nella parte 1 dell’Allegato 1 in categoria E1, con soglie inferiore e superiore pari rispettivamente a 100 e 200 t

– Se il contenuto di PCB/PCT è compreso tra 25 e 50 mg/kg, non è considerato ecotossico e non va contabilizzato ai fini della determinazione dell’appartenenza dell’attività al regime della Seveso III

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