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1 CITTA’ DI BRA PROVINCIA DI CUNEO RIPARTIZIONE TECNICA - LAVORI PUBBLICI e-mail: [email protected] Tel. 0172/438.246 Fax 0172/438.252 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E MONTACARICHI) INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE COMUNE DI BRA (CN) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO visto IL DIRIGENTE RIP. LL.PP. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Geom. Antonio SAGLIA IL PROGETTISTA incaricato: F.to. Per. Ind. Andrea MIGNACCA Bra, lì 30 novembre 2015

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CITTA’ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO RIPARTIZIONE TECNICA - LAVORI PUBBLICI

e-mail: [email protected] Tel. 0172/438.246 Fax 0172/438.252

SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E

MONTACARICHI) INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI ED

EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE

COMUNE DI BRA (CN)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

visto

IL DIRIGENTE RIP. LL.PP.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Antonio SAGLIA

IL PROGETTISTA incaricato:

F.to. Per. Ind. Andrea MIGNACCA

Bra, lì 30 novembre 2015

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TITOLO 1° - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO - 3

Art.1 - DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO 3

Art.2 - OGGETTO DELL ’APPALTO 3

Art.3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 5

Art.4 CONSISTENZE 5

Art.5 OPERE NON COMPRESE NEL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO E LAVORI A M ISURA EXTRA -CANONE 5

Art.6 DURATA DELL ’APPALTO 6

Art.7 AMMONTARE DELL ’APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 6

Art.8 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 7

Art.9 VARIANTI 7

Art.10 OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE 8

Art.11 PRESUPPOSTI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 8

Art.12 CONDIZIONI GENERALI PER L ’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI APPALTO A SEGUITO DELLA STI PULAZIONE - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 9

Art.13 RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL ’ ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI 9

Art.14 OBBLIGHI DELL ’APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI / OBBLIGHI GENERALI DELL ’APPALTATORE 10

Art.15 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL ’APPALTATORE 10

Art.16 INTERVENTO DELL ’A MMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO 11

Art.17 RITENUTA DI GARANZIA A TUTELA DELLA REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI CONTRIBU TIVI 11

Art.18 INTERVENTO DELL ’A MMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO 11

Art.19 OBBLIGHI GENERALI DELL ’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 12

Art.20 SUBAPPALTO 13

Art.21 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI - OBBLIGHI DELL ’APPALTATORE 14

Art.22 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 15

Art.23 OBBLIGHI DELL ’AFFIDATARIO , DEI SUBAPPALTATORI E DEI SUBCONTRAENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15

Art.24 CESSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 16

Art.25 CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 16

Art.26 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI / MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL ’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 16

Art.27 VERIFICHE IN ORDINE ALL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 16

Art.28 GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 17

Art.29 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 17

Art.30 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 19

Art.31 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 19

Art.32 COPERTURE ASSICURATIVE 19

Art.33 INADEMPIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVI ZI - PENALITÀ - ESECUZIONE IN DANNO 20

Art.34 VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L ’APPALTATORE INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE - FALLIMENTO DELL ’APPALTATORE 21

Art.35 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI - PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 22

Art.36 RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI 23

Art.37 RECESSO UNILATERALE DELL ’A MMINISTRAZIONE 23

Art.38 CAUSE OSTATIVE ALL ’ ESECUZIONE DELL ’APPALTO E SOSPENSIONE DELL’APPALTO PER VOLONTÀ DELL ’A MMINISTRAZIONE - RECESSO DELL’APPALTATORE 24

Art.39 RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L ’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 24

Art.40 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA 24

Art.41 SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SE RVIZI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI 24

Art.42 CLAUSOLA DI RINVIO E FORO COMPETENTE 25

TITOLO 2 – MODALITA’ DI CONDUZIONE E GESTIONE 26

PRESTAZIONI GESTIONALI RICHIESTE COMPRESE NEL CANONE – REPERIBILITÀ , INTERVENTI URGENTI E OPZIONI AGGIUNTE 26

PRESTAZIONI GESTIONALI RICHIESTE COMPRESE NEL CANONE – MANUTENZIONI 27

OPERE OPZIONALI NON COMPRESE NEL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO 28

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TITOLO 1° - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO -

Art.1 - DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono: a) per “Amministrazione”, il Comune di Bra quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del

servizio e dei lavori del presente capitolato; b) per appalto, il contratto di servizi a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un

operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto le prestazioni di cui al presente capitolato;

c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’ dei Lavori dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;

d) per contratto di servizi, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;

e) per “Codice dei Contratti Pubblici”, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, beni/prodotti e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

f) per “regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dal D.P.R. n. 207/2010;

g) manutenzione straordinaria degli impianti: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti costituenti l’intero;

h) per Adeguamento normativo di un impianto, l’insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

Art.2 - OGGETTO DELL ’APPALTO

Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’affidamento della manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento elencati negli allegati per 36 mesi, anni 2016-2017-2018. La gestione comprende le seguenti tipologie di interventi:

1) manutenzione preventiva con cadenza bimestrale; 2) manutenzione preventiva con cadenza semestrale; 3) manutenzione preventiva con cadenza annuale; 4) manutenzione riparativa, con intervento su chiamata h 24, 365 gg/anno; 5) aggiornamento tecnologico nel rispetto dell'evoluzione normativa; 6) manovra di emergenza per persone bloccate all'interno della cabina h 24, 365 gg/anno; 7) assistenza tecnica alle visite periodiche con l’Organismo Notificato preposto al controllo e alla

vigilanza degli impianti di sollevamento; Obiettivi principali della pianificazione della gestione degli impianti sono:

• assicurare e mantenere nel tempo le condizioni di efficienza degli impianti; • assicurare un livello di elevata sicurezza; • assicurare il mantenimento a norma degli impianti; • assicurare la manutenzione di legge degli impianti; • assicurare un intervento rapido in caso di guasto; • assicurare una continuità del servizio.

Il presente Capitolato regola l'Appalto di Servizi, da espletarsi ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, col quale l'Amministrazione Comunale intende affidare l'attività di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti elevatori (ascensori e montacarichi) installati presso vari edifici comunali ed edifici scolastici di pertinenza comunale.

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Esso disciplina l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione appaltante in materia di servizio di abbattimento delle barriere architettoniche, in ottemperanza delle norme tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi a migliorare l'efficienza energetica e gestionale del servizio medesimo. L’elenco delle attività e degli interventi di seguito riportati sono comunque indicativi in quanto devono intendersi compresi nel servizio anche tutte quelle operazioni di manutenzione che, anche se non espressamente indicate, si rendono necessarie per il corretto funzionamento degli impianti secondo le attuali norme di sicurezza. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere svolte non solo nei periodi programmati ma anche in tutti i casi si rendano necessarie o vengano richieste dall’ufficio tecnico del Comune di Bra (CN). Visite periodiche, dovranno essere effettuate ad ascensori, piattaforme elevatrici, servoscale, e per i montacarichi, da parte di personale idoneo ed abilitato, le visite dovranno essere bimestrali oltre le verifiche di cui al D.P.R. 162/99, dovranno essere annotate su un registro depositato in sala macchine. e dovranno garantire le seguenti prestazioni minime: _ Verifica dello stato di conservazione dei ferodi delle ganasce dei freni e delle funi e/o catene di sospensione della cabina; _ Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e particolarmente delle porte di piano e delle serrature; _ Pulizia dei macchinari, con lubrificazione degli organi soggetti a movimentazione, guide di scorrimento della cabina e contrappeso e/o pistone. _ Fornitura di lubrificanti, compreso olio argani e centralina idraulica, grasso e pezzate; Nella manutenzione ordinaria non sono comprese le riparazioni o sostituzioni di tutte le componenti o apparecchiature usurate dal normale esercizio dell’impianto e che ne compromettano l’efficienza del funzionamento come meglio descritto di seguito: _ CABINA: Pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, apparecchi di sicurezza, pattini di guida, operatori porte, attacchi funi e pattini retrattili, tubi fluorescenti; _ PIANI: Pulsanti, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporte, invertitori o impulsori, contatti di livellamento; _ LOCALE MACCHINA: Tutti i singoli componenti dell’argano di trazione e/o delle centraline idrauliche per gli impianti idraulici, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, elettromagnete del freno, ganasce freno, relais, bobine, contatti, fusibili, resistenze, condensatori, salvamotori, trasformatori, raddrizzatori, limitatore di velocità, selettore di fermata. _ LE VISITE PERIODICHE ANNUE dovranno essere effettuate con la necessaria perizia, atta a garantire un risultato tale da raggiungere, per gli ascensori, le piattaforme e i servoscale, i seguenti obbiettivi: _ disponibilità minima della funzionalità di ogni singolo impianto pari al 99 % del tempo annuo solare di 8760 ore; _ assenza di chiamate per qualsiasi fermo impianto nei sette giorni successivi ad un intervento di manutenzione periodica; _ nessuna chiamata ripetuta per il medesimo guasto nei sette giorni successivi all’intervento; VISITA SEMESTRALE a scelta del manutentore ma comunque ogni semestre per ascensori, piattaforme e servoscale ed una annuale per i montacarichi , comprendente i controlli di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dal DPR 1497/63 dal DM 587/87,dal DPR 162/99, e dal DPR 459/96 e successive integrazioni, in particolare: _ verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; _ verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; _ verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; _ annotazione dei risultati delle verifiche, sia periodiche che semestrali, sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge, firmata da tecnico patentato; accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine compresa una annuale della fossa

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Art.3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il presente appalto è regolato, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato: 1) dal Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, 2) dal D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 3) dalla legge 18 novembre 1923 n. 244 e dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive aggiunte e modificazioni, 4) dalle vigenti norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, 5) dai disposti delle norme C.E.I. - C.N.R. n. 64 del 1/3/1973 fasc. 24, 6) dalla Legge 791/77 (recepimento Direttiva Comunitaria 73/23, sicurezza materiale elettrico), 7) dal D.P.R. 675/82 - 727/82 (recepimento Direttive C.E.E. 79/196 e 76/117, costruzione del materiale elettrico antideflagrante), 8) dal D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro), 9) dalla Legge 317/86 (recepimento Direttiva C.E.E. 83/189, procedure d'informazione nel settore delle norme e specifiche tecniche), 10) tutti i disposti delle circolari ENPI e delle leggi antinfortunistiche relative al lavoro ed alle costruzioni di impianti. 11) dal Decreto Ministeriale 37/2008. 12) dal Decreto Ministeriale 108/2009: Ascensori e sicurezza degli utenti 13) dalle Norme UNI EN 627 – 30/04/1997 – Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili. (Codice ICS:91.140.90). 14) dalle Norme UNI EN 81-1 – 31.03.1999 – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi – Ascensori elettrici (Codice ICS:91.140.90). 15) dalle Norme UNI EN 81-2 – 31.05.1999 – Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi – Ascensori idraulici (Codice ICS: 91.140.90) 16) dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 30/04/1999. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

Art.4 CONSISTENZE

Al presente documento vi è allegato un elenco degli impianti per un totale di 19 installazioni .

Art.5 OPERE NON COMPRESE NEL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO E LAVORI A M ISURA

EXTRA -CANONE

1. Sono da intendersi non comprese nel canone di gestione del servizio tutte le prestazioni/attività non esplicitamente indicate al Titolo II “MODALITA’ DI CONDUZIONE E GESTIONE” del presente Capitolato.

2. In particolare, per l’esecuzione di dette prestazioni/attività, la S.A. si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore preventivi per gli interventi che dovessero rendersi necessari. Analogamente, qualora nel corso dell’appalto - sia per iniziativa della S.A., sia per leggi, sia per effetto di normative sopravvenute a quelle in vigore - si rendessero necessarie modifiche agli impianti, l’Appaltatore dovrà rendersi disponibile per le opportune modifiche, entro i termini tecnici, economici e temporali che verranno concordati tra le parti.

3. I lavori a misura extra-canone verranno contabilizzati partendo dalle voci dell’elenco dei prezzi unitari del listino ufficiale pubblicato dalla Regione Piemonte - edizione 2015 valevole per il 2016 - ed inoltre, in subordine, ai listini ufficiali dei relativi produttori e distributori. Ai suddetti prezzi verrà applicato un ribasso percentuale risultante dalla seguente formula:

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Dove:

RL è il ribasso percentuale che verrà applicato ai lavori extra-canone;

RS è il ribasso percentuale, espresso in termini decimali, offerto dall’Appaltatore in sede di gara per il servizio di manutenzione.

4. Per le voci non comprese nei listini sopra citati, si provvederà ad effettuare un’analisi del prezzo, applicando sul prezzo risultante la stessa percentuale di sconto esplicitata in sede di offerta.

5. La S.A. potrà, in tutto o in parte, affidare all’Appaltatore detti interventi, come pure potrà procedere all’affidamento degli stessi ad altro soggetto, secondo le norme di legge, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun adeguamento dei corrispettivi economici relativi alle attività oggetto del presente appalto.

6. L’importo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore, verrà riconosciuto allo stesso, sulla base di stati di avanzamento redatti dal Direttore dell’Esecuzione.

7. E’ quindi esclusa dall’appalto qualunque opera non espressamente richiesta e/o autorizzata dalla Committenza.

Art.6 DURATA DELL ’APPALTO

1. L’Appalto di servizi avrà la durata di anni 3 (tre) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

2. A tale proposito la ditta concorrente dovrà dichiarare la disponibilità incondizionata ad avviare l’esecuzione del servizio a far tempo dalla data già fissata al 1° gennaio 2016. 3. E’ fatto obbligo altresì da parte dell’appaltatore garantire un periodo di “familiarizzazione” minimo di gg. 10 (dieci) antecedenti l’effettivo avvio del servizio (ovvero prima del 1° Gennaio), nel corso del quale la ditta appaltatrice dovrà prendere conoscenza cognizione di tutti gli impianti di futura gestione, con contestuale “passaggio di consegne” da parte del precedente gestore.

4. Tale attività è già ricompresa e compensata all’interno della gestione complessiva del servizio (canone annuo). Parimenti ed alle stesse condizioni, al termine della gestione, la ditta appaltatrice dovrà garantire la sua presenza nei dieci giorni di “familiarizzazione” del futuro soggetto gestore.

5. E’ escluso il rinnovo tacito od espresso.

Art.7 AMMONTARE DELL ’APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L’importo complessivo dell’appalto di servizi ammonta ad € 30.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 21.000,00 per prestazioni soggette a ribasso, € 9.000,00 non soggetti a ribasso riferiti al costo puro della manodopera al netto delle spese generali ed utili d’impresa, ed € 6.000,00 annui - soggetti a ribasso secondo le disposizioni contenute nell’art. 5 - per ulteriori interventi manutentivi straordinari che la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all’appaltatore nel corso di esecuzione dell’appalto di servizi.

2. La procedura prevista per l’affidamento del servizio sarà quella del cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ai sensi delle combinate disposizioni del comma 9 e comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006.

1001

11

⋅+

= −RSeRL

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Art.8 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI

1. Con riferimento all’art. 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del D. Lgs. 163/2006, il contratto di servizi è stipulato interamente a corpo.

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato alla base d’asta la quale, così ribassata, costituirà il valore contrattuale da applicare al servizio reso.

3. Il ribasso offerto di cui al comma 2 è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali lavori extra-canone secondo le disposizioni del precedente art. 5, qualora ammissibili ed ordinati o autorizzate ai sensi di legge.

Art.9 VARIANTI

1. Le varianti in corso di esecuzione del contratto di servizi sono ammesse nei limiti stabiliti per legge, con riferimento, in particolare, all’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto di servizi può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto di servizi e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.

3. Le diverse e/o maggiori prestazioni non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso.

4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto di servizi relativo al presente appalto di servizi si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento, in attuazione dell’art. 114 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

5. In particolare, l’Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto di servizi stipulato, se non nei casi di seguito previsti:

a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di dei Lavori del contratto di servizi.

6. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto di servizi, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto di servizi. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto di servizi e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione del contratto di servizi stesso. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.

7. Nei casi previsti al comma 5, l’Amministrazione può chiedere all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni (in numero e/o in tipologia) fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto di servizi che l’appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di servizi originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l’Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al

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contratto di servizi principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.

8. L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal contratto di servizi.

9. In ogni caso l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione e che il Direttore dell’Esecuzione contratto di servizi abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto di servizi e non comportino a carico dell’appaltatore maggiori oneri.

10. Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del presente contratto di servizi deve essere adeguatamente integrata.

Art.10 OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La S.A. garantisce le fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti. 2. Nei casi previsti all’art. 5, comma 5, del presente capitolato, sarà cura della S.A. effettuare attività di coordinamento tra l’esecutore del servizio e l’eventuale ditta affidataria di interventi straordinari.

Art.11 PRESUPPOSTI GENERALI PER L ’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI

1. L’avvio dell’esecuzione del presente contratto di servizi può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni dopo che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace e quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto di servizi, le prestazioni debbano essere immediatamente rese nei casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto dell’appalto di servizi determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

3. Il Responsabile del Procedimento, nel caso insorgesse la necessità, può autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto di servizi attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che la giustificano, ai sensi del precedente comma 2. Da tale fattispecie si intendono escluse le attività di cui al “periodo di familiarizzazione” citato al precedente art. 4 comma 3 che, in quanto a totale carico dell’appaltatore, dovrà essere reso comunque ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

4. Nei casi previsti dal comma 2, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell’Esecuzione.

5. L’Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto di servizi, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal presente contratto di servizi.

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Art.12 CONDIZIONI GENERALI PER L ’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI APPALTO A

SEGUITO DELLA STIPULAZIONE - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI

SERVIZI

1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio del servizio; qualora l’appaltatore non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di servizi.

2. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l’avvio o la prosecuzione a regola d’arte delle attività oggetto del contratto di servizi, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall’art. 308, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Fuori dei casi previsti dal comma 3, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione delle opere e dei servizi previsti dal contratto di servizi, con riferimento a quanto previsto dall’art. 308, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

5. Il Direttore dell’esecuzione compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dell’attività oggetto del contratto di servizi, le attività già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa delle stesse senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’appaltatore. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione non coincida con il Responsabile del Procedimento, tale verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

6. I verbali di ripresa, da redigere a cura del Direttore dell’esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nel modi e nei termini sopraccitati.

Art.13 RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL ’ ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL

CONTRATTO DI SERVIZI

1. L’appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto di servizi con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

2. L’appaltatore, in corrispondenza con l’inizio del contratto di servizi, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nell’ esecuzione delle prestazioni. 3. Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto di servizi, nonché ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione e ad esporre un cartellino identificativo. 4. L’appaltatore si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell’Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 3.

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Art.14 OBBLIGHI DELL ’APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE

NELL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI / OBBLIGHI GENERALI

DELL ’APPALTATORE

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti, l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto di servizi, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile.

Art.15 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL ’APPALTATORE

1. L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.

4. L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto di servizi:

a) per il pagamento delle rate del canone per le prestazioni e i servizi previsti dal presente capitolato;

b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ed il pagamento del saldo finale.

5. Qualora tra la stipula del presente contratto di servizi e il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative al servizio appaltato, ovvero tra due successivi accertamenti delle prestazioni intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva relativo all’appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.

6. L’Amministrazione acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui al precedente comma 4.

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7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto di servizi, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.

Art.16 INTERVENTO DELL ’A MMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO CONTRIBUTIVO

1. In relazione alle attività del presente contratto di servizi, l’appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di servizi, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

Art.17 RITENUTA DI GARANZIA A TUTELA DELLA REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

1. A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art.18 INTERVENTO DELL ’A MMINISTRAZIONE QUALE SOSTITUTO RETRIBUTIVO

1. Per le attività oggetto del presente contratto di servizi, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, impiegato nell’esecuzione del contratto di servizi, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.

2. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

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Art.19 OBBLIGHI GENERALI DELL ’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

3. L’appaltatore, prima dell’ esecuzione del servizio, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione, deve procedere alla valutazione delle eventuali interferenze per quanto attiene gli aspetti collegati alla sicurezza. Le successive operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni impartite.

4. L’appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale: � nominativo del responsabile della sicurezza; � nominativo del rappresentante dei lavoratori; � requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica; � mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire; � formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel fornitura

oggetto dell'appalto; � mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del servizio; � dotazione di dispositivi di protezione individuali; � numero e presenza media di addetti; � numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni; � altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo fornitura di prevenzione e

protezione.

I lavori ordinati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Quando necessario l’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le apposite misure per la riduzione dell’esposizione al rumore e delle emissioni sonore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e assimilati e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 e 95 del D.L.vo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili al servizio da svolgere.

L’appaltatore è tenuto a comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, la documentazione prevista all’art. 17 del D. Lgsl 81/2008e smi corredato del piano operativo della sicurezza.

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Gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 135 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.

Nell’espletamento del servizio l’appaltatore dovrà impiegare macchine, attrezzi, impianti ed utensili

rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in conformità alle stesse e alle istruzioni d’utilizzo del costruttore.

Per l’esecuzione di eventuali lavori in quota, anche qualora non si tratti di lavori edili o di genio civile di cui all’allegato X del D.L.vo 81/08 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà comunque adempiere agli obblighi imposti dall’art. 111 e dal Titolo IV, Capo I, Sezioni V e VI del citato D.L.vo 81/08, qualora sia necessario l’utilizzo di ponteggi o simili.

La documentazione relativa alla formazione del personale adibito a detti lavori ed il piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) dei ponteggi utilizzati dovrà essere tenuta sui luoghi di esecuzione delle opere al fine di poter essere esibita a semplice richiesta dei rappresentanti della committenza o degli organi di vigilanza.

Art.20 SUBAPPALTO

1. In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto di servizi, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dai successivi commi.

2. Il servizio oggetto del presente contratto di servizi può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di servizi.

3. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto di servizi relativo al presente appalto, derivanti dal presente contratto di servizi e dall’offerta.

4. Fatta salva la risoluzione del contratto di servizi, il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

5. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.

6. L’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione sono ridotti della metà.

7. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

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8. L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto di servizi la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici.

11. E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.

13 L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art.21 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI - OBBLIGHI DELL ’APPALTATORE

1. L’appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

2. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di sicurezza.

3. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, secondo quanto previsto dal successivo art. 22, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti la fornitura affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

5. Per consentire l’ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, l’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Amministrazione il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

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Art.22 CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata a canone.

2. Durante la gestione, saranno corrisposti all’Appaltatore, a seguito di presentazione di regolari fattura, n. 2 rate annuali, a cadenza semestrale.

3. I termini di pagamento delle fatture si intendono a 60 giorni data fattura.

4. Le regolari fatture di acconto/saldo verranno emesse alle seguenti scadenze con le rispettive percentuali:

1. 30 giugno 50% dell’importo contrattuale annuo

2. 31 dicembre 50% dell’importo contrattuale annuo

5. Le rate di acconto relative al servizio di conduzione a canone saranno contabilizzate, a seguito di prestazioni regolarmente rese ed accettate.

6. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni / le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformità delle prestazioni / di emissione della fattura.

7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.

8. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

9. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel presente contratto di servizi, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra appaltatore e subappaltatori.

10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

11. In sede di pagamento, l’Amministrazione riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.

12. In relazione alle attività di pagamento l’appalto oggetto del presente contratto di servizi è contraddistinto dal CIG indicato in testata.

Art.23 OBBLIGHI DELL ’AFFIDATARIO , DEI SUBAPPALTATORI E DEI SUBCONTRAENTI RELATIVI

ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’appaltatore è tenuto, in particolare:

a) a comunicare all’Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;

c) a utilizzare il CIG comunicato dall’Amministrazione nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di forniture impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.

3. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Art.24 CESSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI

1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di servizi relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto di servizi ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/forniture pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto di servizi.

Art.25 CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI

SERVIZI

1. L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto di servizi avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione stessa quale soggetto debitore. 4.Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art.26 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI / MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL ’ESECUZIONE

DEL CONTRATTO DI SERVIZI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 3. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto di servizi relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art.27 VERIFICHE IN ORDINE ALL ’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI

1. L’Amministrazione procede alla verifica di conformità delle prestazioni nell’ambito dell’appalto di servizi oggetto del presente capitolato in base a quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006, dagli articoli da 312 a 325 del D.P.R. n. 207/2010 e dal contratto di servizi di appalto di servizi.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni previste da contratto di servizi siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto di servizi, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’appaltatore, verifiche funzionali sulle prestazioni appaltate, al fine di rilevarne l’effettivo funzionamento. 4. Prima della scadenza del contratto di servizi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare un Collaudatore, allo scopo di accertare le risultanze dell’esercizio e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, dati in consegna all’Appaltatore .

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Art.28 GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI

1. L’appaltatore, quale esecutore del contratto di servizi, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. 2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è svincolata al termine del rapporto contrattuale a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio reso. 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto di servizi al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

6. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto di servizi, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.

7. L’importo della garanzia è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto di servizi.

8. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile, della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i, il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.

Art.29 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: Contratto di servizi e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di servizi; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente appalto di servizi. Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Collaborazione alla progettazione esecutiva. Spese per la collaborazione alla progettazione esecutiva dei lavori accessori all'erogazione del servizio di illuminazione oggetto dell'appalto. L'Appaltatore dovrà pertanto sviluppare i progetti, nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, segnalando alla stazione appaltante ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazione dell'Amministrazione. Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine

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delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. Ripristini. Al termine dei lavori l'Appaltatore si impegna al ripristino dell’area di cantiere secondo le modalità previste dal progetto-offerta secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione. Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l'Appaltatore responsabile in merito. Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti. L'Appaltatore, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per: misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori; controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo. Dovrà inoltre fornire un rapporto bimestrale in via informatica sugli interventi effettuati. Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto di servizi, comunicando alla stazione appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui l'Appaltatore ha contratto di servizi l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia. Rapporti con altre ditte. L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori. Reperibilità. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento (nello specifico solo per gli impianti a richiesta fuori dal normale orario di ufficio) entro 1 ora in caso di pericolo, a qualunque ora del giorno e della notte, nell'ambito del progetto di gestione del servizio.

Aggiornamento documentazione. L'Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare entro il 30 aprile 2016 la documentazione di tutti gli impianti, fornendo per ognuno ove non sia già esistente, il libretto di uso e manutenzione dell’impianto, completo dei disegni e degli schemi necessari al suo normale utilizzo, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso. Sicurezza. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto di servizi e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Sarà obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto di servizi, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta resteranno a carico dell'Amministrazione.

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Art.30 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione: a) applicare un trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza; b) effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Art.31 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Per garantire la regolare esecuzione del contratto di servizi, l'Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna degli impianti, dovrà nominare un Responsabile della gestione, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto di servizi, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice. In caso di impedimento del Responsabile della gestione, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia all'ufficio tecnico dell'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo e il domicilio del sostituto. Il Responsabile della gestione ha l'obbligo della reperibilità.

Art.32 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L’Appaltatore è obbligato a stipulare un’apposita polizza assicurativa di responsabilità civile terzi e dipendenti, di durata annuale con tacita proroga, con l’estensione alla RC per un periodo di 12 mesi dopo la scadenza contrattuale, con i seguenti massimali:

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni) unico per anno e sinistro per danni a cose o a persone, con il limite per dipendente di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) a copertura della propria responsabilità civile verso terzi, comprendendo, tra questi, anche la Stazione Appaltante e verso i prestatori di lavoro, da esso dipendenti, con il limite per dipendente di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere, ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante, occasionalmente o saltuariamente, presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante.

2. L’Appaltatore dovrà produrre la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi, compresa la Stazione Appaltante e suoi dipendenti, nell’esecuzione del servizio. Tale polizza dovrà riferirsi esplicitamente agli edifici, di cui al presente appalto di servizi, dovrà essere prodotta (in copia conforme) prima della consegna degli impianti. Le copie delle quietanze di pagamento dei successivi premi annuali devono essere consegnate al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla scadenza della rata annuale. La mancata consegna della polizza o delle quietanze di pagamento del premio, comportano la sospensione di qualsiasi pagamento, fatta salva ogni altra azione di risarcimento del danno.

3. In caso di estensione del contratto di servizi, la suddetta polizza dovrà essere estesa agli ulteriori fabbricati.

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4. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primaria Compagnia assicuratrice, a ciò autorizzata ai sensi di legge.

5. L’Appaltatore è, altresì, civilmente e penalmente responsabile qualora conceda in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le attività oggetto dell’appalto di servizi.

6. Inoltre, ai sensi dell’articolo 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizi, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati.

7. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, per qualsiasi causa nel cantiere, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere un massimale per le spese di demolizione e sgombero di almeno € 100.000,00 in caso di sinistro.

L’esecutore del servizio è obbligato ai sensi dell’art.125 del D.P.R. 207/2010, a presentare alla stazione appaltante una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a minimo 1.000.000,00 (un milione)per sinistro. La copertura assicurativa decorre dalla data d’ordine e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio

8. Le garanzie, di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora, l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art.33 INADEMPIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVI ZI - PENALITÀ - ESECUZIONE IN DANNO

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.

2. Il pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito.

3. Le penali previste sono le seguenti: Sono previste penali per i ritardi dei lavori previsti nell'ambito del presente Appalto di servizi, solo se gli stessi sono imputabili all'Appaltatore. A questo proposito, l'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che nessun impianto rimanga fuori servizio per un periodo superiore alle 24 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto. 4. Qualora vi fossero degli impianti fuori servizio per un periodo superiore alle 24 ore solari, sarà facoltà della stessa applicare una penale pari a Euro 30,00 (trenta) per ogni impianto, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

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5. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per il canone annuo. 6. Qualora l'Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto di servizi, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto di servizi conformemente alle previsioni del presente Capitolato.

7. L’ammontare complessivo che l’Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale per il quale si è verificato l’inadempimento.

8. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1382 cod. civ. è comunque fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il Committente dovesse sopportare a causa dell’inadempimento occorso (ivi compresi, senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato).

9. Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati con il presente Capitolato, il Committente può ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Appaltatore, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all’Impresa stessa.

10. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

11. Le modalità di accertamento delle penali sono in particolare: • visite ispettive non programmate; • monitoraggio a mezzo del personale ubicato nei vari edifici.

Art.34 VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L ’APPALTATORE INCIDENTI SUL RAPPORTO

CONTRATTUALE - FALLIMENTO DELL ’APPALTATORE

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.

2. Nei sessanta (60) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto di servizi, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di servizi di appalto di servizi o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

6. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto di servizi con i suoi eredi o aventi causa ovvero

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recedere dal contratto di servizi.

7. Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto di servizi con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto di servizi. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’ esecuzione dei Lavori della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art.35 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI - PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE

DEL CONTRATTO DI SERVIZI

1. Fermo restando quanto di cui al precedente art. 29 c. 1, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto di servizi nei seguenti casi:

a. reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

b. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto di servizi che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

c. inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’ esecuzione del contratto di servizi;

d. inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto di servizi).

2. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto di servizi anche il subappalto non autorizzato.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto di servizi costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto di servizi. 4. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. 5. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. 6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto di servizi. 7. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l' esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto di servizi, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per completare le prestazioni, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 8. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

9. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto di servizi.

10. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto di servizi, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

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11. Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto di servizi e quanto previsto dal contratto di servizi stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto di servizi nonché nelle eventuali perizie di variante.

12. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

13. Nei casi di risoluzione del contratto di servizi di appalto disposta dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizi e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l’appaltatore provvede allo sgombero delle aree di cantiere e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L’Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di cantiere e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, pari all'uno per cento del valore del contratto di servizi. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risa rcimento dei danni.

Art.36 RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto di servizi nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato della fornitura e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto di servizi, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto di servizi stesso.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto di servizi.

Art.37 RECESSO UNILATERALE DELL ’A MMINISTRAZIONE

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto di servizi, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine delle prestazioni.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:

4.1.) prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;

4.2.) spese sostenute dall’appaltatore;

4.3.) un decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

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Art.38 CAUSE OSTATIVE ALL ’ ESECUZIONE DELL ’APPALTO E SOSPENSIONE DELL’APPALTO PER

VOLONTÀ DELL ’A MMINISTRAZIONE - RECESSO DELL’APPALTATORE

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 33, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa può sospendere l’esecuzione dell’appalto per tutta la durata della causa ostativa.

2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto di servizi senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

3. L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione del servizio per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

4. L’Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

5. Qualora l’avvio dell’esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto di servizi per fatto o colpa imputabile all’Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto di servizi. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l’istanza dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto di servizi, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento.

6. La facoltà dell’Amministrazione di non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto di servizi superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art.39 RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L ’ESECUZIONE DEL

CONTRATTO DI SERVIZI

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto di servizi relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.

2. La proposta di transazione può essere formulata:

a) dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del dirigente competente dell’Amministrazione;

b) dal dirigente competente dell’Amministrazione, per essere rivolta all’appaltatore, previa audizione del medesimo.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art.40 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA

1. La risoluzione delle controversie inerenti il presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 33 è devoluta alla competenza del Foro di Asti.

2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art.41 SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SE RVIZI E REGISTRAZIONE DEL

CONTRATTO DI SERVIZI

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto di servizi relativo al presente appalto sono a carico dell’Appaltatore.

2. Il contratto di servizi relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

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Art.42 CLAUSOLA DI RINVIO E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

2. Tutte le controversie dipendenti dal contratto di servizi dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l’intervento del responsabile del procedimento, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata r/r.

3. Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 163/2006, e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

4. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

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TITOLO 2 – MODALITA’ DI CONDUZIONE E GESTIONE

PRESTAZIONI GESTIONALI RICHIESTE COMPRESE NEL CANONE – REPERIBILITÀ , INTERVENTI

URGENTI E OPZIONI AGGIUNTE

1. L’Appaltatore dovrà svolgere la sua attività nel rispetto degli atti contrattuali, della vigente normativa in materia ed, in ogni caso, secondo le buone regole di esecuzione.

2. L’Appaltatore dovrà utilizzare, nel corso dell’appalto, materiali di buona qualità, che dovranno essere proposti a mezzo di schede tecniche al Direttore dell’esecuzione o suo delegato, che dovrà autorizzali ufficialmente. Questi avrà, altresì, compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione dei vari interventi. Per quanto riguarda i lavori impiantistici dovrà essere redatto certificato di conformità. 3. L’Appaltatore dovrà garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità (ove richiesta) organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale della Stazione Appaltante e/o di altri soggetti autorizzati, l’intervento presso l’impianto, secondo i tempi indicati nel proseguo del presente articolo.

4. A tale scopo l’Appaltatore dovrà rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero telefonico verde/cellulare, un numero fax, un indirizzo e-mail e un indirizzo di posta certificata (PEC) validi per tutta la durata del contratto di servizi, al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (inteso come tale dal lunedì al venerdì 7,30 –18,00 e al sabato 7,30 –14,00) dovrà essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servizio di reperibilità. Questo solo nei periodi a richiesta, conteggiati in 90 giorni annui da concordare di volta in volta con la stazione appaltante. Nel caso di Appaltatore costituito da un’associazione temporanea di impresa (a.t.i.) il numero di telefono, il numero di fax e la PEC dovranno essere unici per tutte le Imprese associate. A seguito della chiamata, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l’impianto, entro 1 ora dalla chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) in caso di periocolo, ed entro 3 ore in caso di impianto fermo.. Appena possibile e, comunque, entro il giorno successivo alla riparazione, l’Appaltatore dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato di avanzamento dei lavori di riparazione. A seguito dell’intervento dovrà essere inviata una nota al Responsabile dell’esecuzione della Stazione Appaltante, nella quale dovranno essere dettagliatamente descritte le motivazioni dell’uscita e le attività eseguite, incluse eventuali indicazioni di indisponibilità dell’impianto.

5. L’Appaltatore dovrà, oltre alla documentazione richiesta in sede di offerta, presentare entro 30 gg. dalla consegna degli impianti, il Piano Programma di Manutenzione dettagliato che intende attuare sugli impianti oggetto del servizio. Tale documento, da approvarsi a cura del Responsabile del Procedimento, sarà utilizzato dalla S.A. per impostare il programma di vigilanza e visite ispettive da parte della S.A. (con cadenza almeno quadrimestrale oltre a ulteriori controlli a campione che potranno essere eseguiti dal RUP o suo delegato).

6. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere a proprio carico agli aggiornamenti ed alla redazione (ove non presenti) dei libretti di impianto;

7. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere a proprio carico, a rendere disponibile una piattaforma web contenenete i dati di interscambio in merito alla situazione impiantistica.

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PRESTAZIONI GESTIONALI RICHIESTE COMPRESE NEL CANONE – MANUTENZIONI

Visite periodiche, dovranno essere effettuate ad ascensori, piattaforme elevatrici, servoscale, e per i montacarichi, da parte di personale idoneo ed abilitato, le visite dovranno essere bimestrali oltre le verifiche di cui al D.P.R. 162/99, dovranno essere annotate su un registro depositato in sala macchine. e dovranno garantire le seguenti prestazioni minime: _ Verifica dello stato di conservazione dei ferodi delle ganasce dei freni e delle funi e/o catene di sospensione della cabina; _ Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e particolarmente delle porte di piano e delle serrature; _ Pulizia dei macchinari, con lubrificazione degli organi soggetti a movimentazione, guide di scorrimento della cabina e contrappeso e/o pistone. _ Fornitura di lubrificanti, compreso olio argani e centralina idraulica, grasso e pezzate; Nella manutenzione ordinaria sono comprese le riparazioni o sostituzioni di tutte le componenti o apparecchiature usurate dal normale esercizio dell’impianto e che ne compromettano l’efficienza del funzionamento come meglio descritto di seguito, con la sola esclusione di quanto previsto all’art. successivo denominato “opere extracanone”: _ CABINA: Pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, apparecchi di sicurezza, pattini di guida, operatori porte, attacchi funi e pattini retrattili, tubi fluorescenti; _ PIANI: Pulsanti, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporte, invertitori o impulsori, contatti di livellamento; LE VISITE PERIODICHE ANNUE dovranno essere effettuate con la necessaria perizia, atta a garantire un risultato tale da raggiungere, per gli ascensori, le piattaforme e i servoscale, i seguenti obbiettivi: _ disponibilità minima della funzionalità di ogni singolo impianto pari al 99 % del tempo annuo solare di 8760 ore; _ assenza di chiamate per qualsiasi fermo impianto nei sette giorni successivi ad un intervento di manutenzione periodica; _ nessuna chiamata ripetuta per il medesimo guasto nei sette giorni successivi all’intervento. Al fine di un riscontro sul raggiungimento degli obbiettivi sopra indicati, non verranno contabilizzate le ore di fermo impianto causate da vandalismi, da cause di forza maggiore o da interventi extra canone. Visita semestrale a scelta del manutentore ma comunque ogni semestre per ascensori, piattaforme e servoscale ed una annuale per i montacarichi , comprendente i controlli di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dal DPR 1497/63 dal DM 587/87,dal DPR 162/99, e dal DPR 459/96 e successive integrazioni, in particolare: _ verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; _ verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi; _ verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e dell’efficienza dei collegamenti di terra; _ annotazione dei risultati delle verifiche, sia periodiche che semestrali, sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge, firmata da tecnico patentato; _ accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine compresa una annuale della fossa Le seguenti verifiche sono in aggiunta a quelle previste precedentemente. Il manutentore deve promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o usurate e ne verifica l’avvenuta esecuzione (DPR 162/99 art. 15). Nel caso che durante le visite vengano riscontrate usure anormali, dovrà essere redatta una relazione scritta sullo stato d’uso, da presentare a questo servizio entro 24 ore. Chiamata di pronto intervento, per liberare persone rimaste bloccate all’interno dell’ascensore, piattaforme elevatrici e servoscale o per ovviare ad eventuali guasti che comportino interruzioni del funzionamento dell’impianto.

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Nel normale orario di ufficio (inteso come tale dal lunedì al venerdì 7,30 –18,00 e al sabato 7,30 –14,00) dovrà essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servizio di reperibilità L’intervento dovrà essere garantito 24 ore su 24 ( compreso festivi e prefestivi) e dovrà essere effettuato nei tempi di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara, nei 90 giorni annui di reperibilità conteggiati all’interno dell’appalto e da richiedersi previo avviso di 48 ore della stazione appaltante. Gli Interventi per guasti a montacarichi, dovranno essere effettuati entro i tempi di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara. Le chiamate in orario lavorativo, per segnalazione di malfunzionamenti su impianti comunque funzionanti, comprese le riparazioni e le sostituzioni necessarie per riportarli in perfetta efficienza, dovranno avvenire entro i tempi di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara, salvo diverse disposizioni scritte, anche via fax, da parte della stazione appaltante. L’Assistenza agli organi di controllo tramite invio del manutentore in supporto agli ingegneri degli Enti ( ASL, Organismi Notificati ) preposti al controllo periodico di legge degli elevatori. Aggiornamento dei libretti di macchina . Intervento di personale qualificato della ditta manutentrice, su richiesta di questo Servizio, in particolari periodi (es. manifestazioni, visite di personalità, ecc.), atto a garantire una reperibilità immediata in caso di guasto. Gli interventi, che potranno essere richiesti a parte, anche fuori dal normale orario di lavoro oltre che in giorni festivi e prefestivi, saranno compresi nei 90 giorni di reperibilità e pronto intervento inclusi nell’offerta. Il preavviso per questo tipo di prestazioni da parte di questo Servizio dovrà essere di almeno 48 ore.

OPERE OPZIONALI NON COMPRESE NEL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Per opere opzionali s'intendono tutti gli interventi da concordare e contabilizzare in concomitanza con l’ufficio tecnico: Sono escluse dal canone annuale le sostituzioni dei seguenti componenti: argano se integralmente sostituito; funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio; centralina e pistone per impianti oleodinamici; cablaggi flessibili e fissi di vano; quadri di manovra e regolazione se integralmente sostituiti; sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficienza o inadeguata manutenzione da parte della Ditta. I lavori di riparazione, di sostituzione e di revisione di ogni parte costitutiva dell’elevatore che si rendessero necessari a causa di atti vandalici o da eventi imponderabili non soggetti a normale controllo della Ditta manutentrice. Le modifiche, le trasformazioni di aggiornamento tecnico, gli ammodernamenti, le aggiunte e gli adeguamenti imposti dalle normative. Le eventuali opere necessarie per ovviare a quanto sopra saranno eseguite con le seguenti modalità: Riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel Canone La Ditta Manutentrice con la propria organizzazione deve prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento di manutenzione straordinaria eventualmente effettuata da Ditta terza incaricata dell’intervento straordinario. La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eseguiti dalla Ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell’impianto, sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, la Ditta Manutentrice è tenuta a contattare immediatamente l’Ufficio Tecnico del Committente per sottoporre la necessità dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque la Ditta Manutentrice deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.

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Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell’art. 2 del D.P.R 162/99, nel qual caso, per l’adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto. Disciplina specifica per i servoscala Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato. Si specifica che quanto sopra descritto è da considerarsi opzionale e vincolato alle esigenze della Stazione Appaltante. Le medesime risultano vincolanti per l’Appaltatore e verranno contabilizzate strettamente secondo quanto previsto nell’art. 5 del Titolo I del presente Capitolato.