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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA DELIBERAZIONE n. 849 del 5-7-2017 O G G E T T O Fornitura di componenti hardware e software per l'aggiornamento di un tomografo a risonanza magnetica 3 Tesla mod. Magnetom Skira - System: delibera a contrarre tramite procedura negoziata. Proponente: VI - Servizio Appalti e Pubblic E-Procurement Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 910 VI - Servizio Appalti e Pubblic E-Procurement/2017/910 1

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione VenetoAZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 849 del 5-7-2017

O G G E T T O

Fornitura di componenti hardware e software per l'aggiornamento di un tomografo a risonanza magnetica 3 Tesla mod. Magnetom Skira - System: delibera a contrarre tramite procedura negoziata.

Proponente: VI - Servizio Appalti e Pubblic E-ProcurementAnno Proposta: 2017Numero Proposta: 910

VI - Servizio Appalti e Pubblic E-Procurement/2017/910

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Il Direttore del Servizio “Appalti e Public e-Procurement” riferisce che:

“con nota del 13 settembre 2016 il Direttore dell’U.O.C. di Neuroradiologia dell’Ospedale di Vicenza,ha richiesto di eseguire un up-grade delle componenti software ed hardware dell’apparecchiaturatomografo a Risonanza Magnetica 3 Tesla mod. Magnetom Skira - System (invent. n.61672 – inv. SIC15348) al fine di incrementare la qualità e il contenuto informativo degli studi RM e, di conseguenza,l’efficacia clinico-diagnostica per ottenere una più attenta e corretta programmazione chirurgica;

con nota del 10 febbraio 2016, il medesimo Direttore ha precisato che solo la ditta SIEMENSHealthcare S.r.l. può effettuare tale fornitura, in quanto trattasi di up-grade di tecnologia già esistentepresso codesta Azienda Ulss ed è stato attivato il procedimento per la richiesta di compartecipazionedella spesa da parte di privati, mediante apposita richiesta al CariVerona;

con delibera n. 559 del 20 luglio 2016 è stato disposto di accettare il contributo della FondazioneCariVerona per la realizzazione del Progetto “Aggiornamento della Risonanza Magnetica 3 Tesla” perun importo massimo di € 350.000,00;

con lettera prot. n.70319 del 03.10.2016, è stato richiesto alla Commissione Regionale perl’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) la dovuta autorizzazione all’investimento, per unaspesa totale della fornitura di € 802.000,00 (Iva esclusa);

con DRGV n. 284 del 14 marzo 2017, alla luce del parere favorevole Commissione Regionale perl’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), relativo alla seduta del 14 dicembre 2016, è statoautorizzato, con prescrizioni, l’investimento per l’acquisizione della sopraindicata fornitura, con ilriconoscimento di un finanziamento regionale (budget CRITE) di € 200.000,00, oltre alla sommaprevista dal finanziamento di CariVerona pari a € 350.000,00;

trattando di specifico operatore economico, si ritiene di espletare una gara a procedura negoziata, aisensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara;

è stato predisposto il capitolato speciale e con mail del 14 giugno 2017 è stato approvato dal Direttoredell’Unità Operativa di Neuroradiologia, per quanto di propria competenza;

vengono proposti all’approvazione il Capitolato Speciale di Gara (all. 1), la lettera d’invito con relativiallegati (all. 2), allegati al presente provvedimento quale parte integrante, per l’avvio di una proceduranegoziata;

la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma di e- procurement diRegione Lombardia denominata SINTEL, in virtù della delibera n. 698 del 7 giugno 2017 di questaAzienda, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia – Regione Venetoe Azienda regionale Centrale Acquisti (ARCA Spa);

il sistema SIMOG dell’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il numero di gara 6776562 ed ilCIG 7117947BAC;

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è necessario ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nominare il Responsabile della procedura diaffidamento, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Responsabiledell’esecuzione del contratto;

ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è necessario riservare nel quadro economico dei costi unaquota pari al 2% del valore del finanziamento/prezzo indicativo per gli incentivi per funzioni tecnicherelative alla presente procedura di gara, che potrà essere distribuita tra il personale che svolgerà lefunzioni sulla base dell’adottando regolamento;

non è applicabile quanto disposto dal Decreto Legge del 12.07.2004, n. 168 “Interventi urgenti per ilcontenimento della spesa pubblica” in quanto trattasi di beni per i quali non risulta attualmente attivatauna convenzione da parte di Consip S.p.A.”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione allasua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio - Sanitari hanno espresso il parere favorevoleper quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di indire gara mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 63 comma 3 lett. b) e 58 delD.Lgs. 50/2016 per l’aggiornamento dell’apparecchiatura tomografo a risonanza magnetica 3Tesla mod. Magnetom Skira - System (invent. n.61672 – inv. SIC 15348) ad uso dell’UnitàOperativa di Neuroradiologia dell’Ospedale di Vicenza, invitando la ditta SIEMENSHealthcare S.r.l per le motivazioni espresse in premessa, a fronte del finanziamento di €550.000,00 (Iva inclusa);

2. di approvare il Capitolato Speciale (all.1), la lettera d’ invito (all.2), quali parti integranti delpresente provvedimento, numero di gara 6776562, CIG 7117947BAC;

3. di prendere atto che l’investimento ha ricevuto parere favorevole dalla CRITE con nota prot.518841 del 28 dicembre 2016 e successivamente è stata autorizzata con DRGV n. 284 del 14marzo 2017;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il quadro economico dell’appalto dovràprevedere la quota pari al 2% del valore del finanziamento/prezzo indicativo che sarà pari almassimo ad € 11.000,00 per gli incentivi per funzioni tecniche da assegnare al personale sullabase dell’adottando regolamento;

5. di nominare, ai sensi dell’art. 31 de d.lgs. 50/2016, la Dott. Maria Zanandrea - Direttore del“Servizio Appalti e Public E-Procurement” Responsabile della procedura di affidamento;

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6. di riservare a successivo provvedimento la nomina del Responsabile dell’esecuzione delcontratto;

7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda

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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo(App.to per il Dr. Tiziano Zenere – Dr.ssa Maria Zanandrea)

Il Direttore Sanitario(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 6-7-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le

seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 6-7-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

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Servizio Sanitario Nazionale – Regione del Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail [email protected]

PEC [email protected] www.aulss8.veneto.it

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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 3 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 PER L’AGGIORNAMENTO

DELL’APPARECCHIATURA TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA PER L’U.O.C. DI

NEURORADIOLOGIA DELL’OSPEDALE “SAN BORTOLO” DI VICENZA

N. GARA 6776562

CIG 7117947BAC

CAPITOLATO SPECIALE

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INDICE

INDICE ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ART. 3 TRASPORTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA ART. 4 CONSEGNA LOCALI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELL’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ART. 5 INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO ART. 6 FORMAZIONE DEL PERSONALE ART. 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITA’ ART. 9 NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO ART. 10 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI ART. 11 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI ART. 12 SUBAPPALTO ART. 13 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALI ART. 15 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 16 OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’ ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013 ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001 “INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ART. 20 RECESSO UNILATERALE ART. 21 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ART. 22 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 23 FORO ESCLUSIVO ART. 24 NORME E CONDIZIONI FINALI ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 26 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ART. 27 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GESTITI DAI SISTEMI SOFTWARE FORNITI)

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L’Azienda Ulss n. 8 “Berica” indice gara a procedura negoziata ex art. 63 comma 3 lettera B del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di un up-grade tecnologico per l’apparecchiatura tomografo a risonanza magnetica 3 Tesla (invent. n.61672 – inv. SIC 15348), fornita dalla ditta Siemens Healthcare Srl, in dotazione presso l’U.O.C. di Neuroradiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza.

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina l’acquisizione di componenti hardware e software per l’aggiornamento dell’apparecchiatura tomografo a risonanza magnetica 3 Tesla mod. Magnetom Skira - System (invent. n.61672 – inv. SIC 15348), in dotazione all’U.O.C di Neuroradiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza. La gara è ad un lotto unico. In particolare, l’oggetto della fornitura e relativo finanziamento/prezzo indicativo sono di seguito riportati: LOTTO UNICO (CIG 7117947BAC)

Totale valore del finanziamento/prezzo indicativo (IVA inclusa)

€ 550.000,00

La fornitura dovrà comprendere le seguenti opzioni e up - grade: 1) Bobina pediatrica ad elevato numero di canali per l'imaging diagnostico di testa e collo in neonati e bambini fino ai 18 mesi di età 2) Bobina testa/collo ad elevato numero di canali (64) per l'imaging testa e collo ad elevata risoluzione, comprensiva del necessario aggiornamento hardware del sistema da 48 a 64 canali 3) Pacchetto di acquisizione con:

- Sequenze dinamiche volumetriche T1 pesate ad alta risoluzione spaziale e temporale; - Sequenze T1 pesate volumetriche con correzione degli artefatti da movimento (mediante

campionamento radiale del k-spazio) per acquisizioni a respiro libero di esami contrastografici o più in generale per la correzione del movimento in tutti i distretti anatomici ove son presenti organi in movimento 4) Pacchetto di acquisizione con:

- Sequenze in diffusione di tipo eco planar imaging multi shot con riduzione della distorsione intrinseca delle sequenze, per migliorare la qualità delle immagini; - Sequenze di diffusione con riduzione del rumore acustico per migliorare il confort del Paziente; 5) Sequenze di tipo eco planar imaging e turbo spibecho 3D per acquisizioni su piccoli campi di vista; 6) Sequenze per studi angiografici senza impiego del mezzo di contrasto per Pazienti con funzionalità

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renale compromessa; 7) Sequenze 2D gradient echo steady-stae con algoritmi di ricostruzione iterativa per velocizzare le acquisizioni cine in CardioRM; 8) Sequenze ecco planar imaging con acquisizione simultanea di più fette con riduzione tempi di acquisizione ad es. in trattografia La fornitura degli opzionali deve esser comprensiva di tutti i prerequisiti necessari per l'installazione e di tutti i servizi necessari per l'avvio.

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura per l’aggiornamento dell’apparecchiatura è altresì comprensiva:

- Trasporto, consegna e quant’altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l’apparecchiatura;

- Prove di accettazione/Collaudo; - Istruzione del personale; - Servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per 12 mesi dell’aggiornamento - Relativi servizi connessi

L’impresa aggiudicataria s’impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, l’aggiornamento e i componenti tecnologicamente più avanzati posti in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

ART. 3

TRASPORTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA L’aggiornamento dell’apparecchiatura dovrà essere effettuata, presso l’U.O.C. di Neuroradiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, complete del documento di consegna. Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. L’aggiornamento dovrà essere effettuato entro un termine massimo previsto in offerta e comunque non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. Sarà cura della Ditta aggiudicataria accordare le modalità di fornitura delle apparecchiature provvisorie

anche ai fini del loro collaudo per l’utilizzo presso l’U.O. di destinazione.

Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna la merce all’atto della consegna, dovrà contenere gli estremi dell’ordine a fornitore/contratto dell’Azienda U.L.SS. e dovrà obbligatoriamente specificare:

• Quantità • Descrizione • Nome commerciale • Codice ditta

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• Serial number

ART.4

CONSEGNA LOCALI, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELL’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

L’attrezzatura necessaria all’aggiornamento tecnologico della RM 3 Tesla dovrà essere trasportata, consegnata, installata e collaudata, presso l’Unità Operativa di Neuroradiologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, non oltre 10 giorni naturali consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna dei Locali.

L’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà consegnare all’Azienda Ulss un programma con l’indicazione delle tempistiche per l’esecuzione dell’aggiornamento, dando conto delle tempistiche di tutte le attività previste dal presente capitolato fino al collaudo del nuovo sistema, prevedendo di limitare il più possibile il cd. fermo-macchina.

L’Azienda ULSS provvederà ad approvare il programma con le tempistiche dei tempi per l’esecuzione dell’up-grade della Rm Tesla ovvero a chiedere modifiche entro 7 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di modifica, l’aggiudicatario dovrà effettuarle nei successivi 7 giorni.

Quindi il Direttore dell’esecuzione del Contratto concorderà, entro 2 giorni dall’approvazione del programma, con la ditta la consegna dei locali nel termine non dilazionabile dei 10 giorni successivi, tenendo conto dell’urgenza di aggiornamento dell’apparecchiatura di proprietà e la necessità di interrompere l’attività sanitaria con la minima ripercussione possibile sulla lista d’attesa.

Unitamente all’aggiornamento del sistema, da fornire con le caratteristiche tecnico-qualitative previste dal presente capitolato, dovranno essere trasmessi i manuali d’uso e di manutenzione.

La ditta fornitrice sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta

esecuzione dell’installazione. La ditta aggiudicataria dovrà procedere, alla effettuazione del collaudo dell’apparecchiatura, salvo

diverso accordo con l’amministrazione, entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione di “pronti al via”, e comunque nel rispetto del termine massimo previsto dal programma e di 10 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei locali.

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare

la totalità del Sistema compresi gli eventuali Dispositivi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.

I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42/CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni.

Il collaudo consisterà:

• nell’accertamento della presenza di tutte le componenti dell’Apparecchiatura, compresi software e

Dispositivi;

• nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle Apparecchiature e dai relativi

Dispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;

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• nella verifica della conformità dell’Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche

previsti dalle norme di legge;

• nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle Apparecchiature sulla scorta

di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di Apparecchiatura nei manuali

tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software,

mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di

immagini test e verifica dell’interfacciamento ai sistemi RIS e PACS.

• nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto

previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento.

• l’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere

ambientale (acustico, climatico e luminoso).

Il collaudo dovrà essere in linea con le eventuali indicazioni della Fisica Sanitaria e/o Ingegneria

Clinica. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell’azienda di produzione

attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell’Apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con l’Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 3 giorni dovrà avvenire il nuovo collaudo. Qualora anche la seconda prova di collaudo risultasse negativa, la stazione appaltante si riserva il

diritto di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore. La ditta dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione immediata delle apparecchiature fornite, fatto salvo il diritto dell’amministrazione di vedersi rimborsati i danni tutti patiti.

Dal collaudo decorreranno i mesi di garanzia dell’apparecchiatura (di tipo full risk).

ART. 5 INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO

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La ditta dovrà realizzare e garantire l’integrazione e il collegamento dell’apparecchiatura con l’aggiornamento richiesto e il Sistema Informativo Radiologico gestionale RIS e il Sistema di gestione e archiviazione delle immagini PACS Impax, forniti dalla ditta Agfa-Gevaert e in uso presso l’U.O..

� L’apparecchiatura dovrà disporre di interfaccia DICOM che ne consenta la connessione con i sistemi RIS e PACS in uso seguendo il protocollo DICOM 3.0. La fornitura dovrà essere completa di tutte le classi DICOM. In particolare sono richieste le classi: DICOM Send, DICOM Query-Retrieve, DICOM Print, DICOM Worklist, DICOM MPPS, DICOM DOSE Structured Report. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al trasferimento dei dati della classe DICOM Structered

Report nel RIS aziendale, se tale classe sarà implementata entro un anno dall’avvio del contratto. Diversamente, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di traferire i dati della classe DICOM Structered Report nel RIS aziendale, indicando in offerta il prezzo per l’implementazione, ma tale prezzo non verrà considerato ai fini dell’aggiudicazione della gara.

La ditta dovrà garantire i necessari servizi di collegamento dell’apparecchiatura/sistema fornito al sistema RIS, al sistema PACS principale (primario) e al sistema PACS di emergenza (secondario, con funzioni di Disaster Recovery) in uso con relativi test e prove tecniche di trasmissione.

I software proposti dovranno essere conformi alla normativa sulla privacy, secondo il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..

ART. 6 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura, comprendente:

• Istruzione iniziale per il corretto utilizzo della versione aggiornata dell’apparecchiatura e, istruzione per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti, mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti.

• Le attività formative andranno ripetute in sessioni successive per coprire la totalità degli interessati in funzione delle rispettive indisponibilità per servizio. Nel corso del periodo di garanzia e del periodo di assistenza tecnica, la ditta dovrà procedere con integrazioni alla formazione, secondo le esigenze che verranno manifestate dai Responsabili delle Unità Operativa interessata, anche a copertura del personale in turn-over.

• Assistenza telefonica al personale addetto. • Modalità di comunicazione (es. orari, numeri di telefono, etc.) con il fornitore per eventuali

richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo dell’aggiornamento e dei relativi dispositivi/accessori.

Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana. Tutti i momenti formativi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati presso l’Azienda U.L.SS.. Il corso di formazione deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare l’addestramento avuto sull’aggiornamento dell’apparecchiatura. Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dalla Ditta aggiudicataria con l’Azienda U.L.SS. ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda U.L.S.S. successivamente all’avvenuta formazione del Personale coinvolto.

ART. 7 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK

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La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia dell’aggiornamento con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo favorevole a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell’attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione anche se richiesti da terzi manutentori per conto delle Aziende sanitarie, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura. La garanzia, intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) nonché di buon funzionamento ai sensi dell’art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

• Avere durata di almeno 12 mesi; • Copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente

dell’aggiornamento; • Non contenere “formule a scalare”, ovvero dipendenti dall’utilizzo. • La ditta aggiudicataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre

le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente CSA; inoltre si impegna a fornire a proprie spese un muletto in caso di invio a revisione/riparazione nel tempo contrattuale di vigenza della garanzia.

• L’assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.

Durante il periodo di garanzia, dalla data di collaudo positivo, la ditta dovrà attivare un contratto di manutenzione che dovrà rispettare le seguenti condizioni di minima:

• Tipo “full risk” si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse, numero di interventi illimitati e controlli qualità.

• Tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;

• Tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario.

• Tempo massimo di risoluzione garantito dall’inizio dell’intervento per guasto tecnico bloccante e non bloccante = 24 ore lavorative (cioè macchina ferma al max. 3 giorni lavorativi dall’inizio intervento), escluso i giorni festivi di calendario;

• Interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall’emanazione della normativa e comunque garantiti entro l’entrata in vigore della normativa stessa.

La Ditta dovrà fornire garanzie tecnologiche di primissimo livello sia dal punto di vista elettronico ed informatico che da quello meccanico e della sua manutenzione. Si richiede di dettagliare in sede di offerta, nel piano per il servizio di assistenza e manutenzione, in base alle richieste del presente Capitolato Speciale le caratteristiche in termini di modalità e di tempi con cui la Ditta offerente intende prestare servizio di assistenza e manutenzione. In particolare si richiede di indicare: modalità del servizio, sede del servizio, organico e personale, helpdesk telefonico, teleassistenza, servizio e-mail di supporto, servizio di mailing list, servizi web con accesso a FAQ, ecc. Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle giornate di inadempienza in base alle quali saranno calcolate le penalità di cui all’art. 15 del presente Capitolato. La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.

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L’U.L.SS. si riserva, al termine del periodo biennale di garanzia, di valutare l’opportunità e la convenienza di sottoscrivere un contratto di assistenza tecnica full risk, avente le caratteristiche sopra descritte, per un periodo massimo di durata triennale: a tal fine le Ditte partecipanti dovranno dettagliare nella offerta economica il canone annuo di assistenza per l’apparecchiatura offerto, che non rientrerà comunque nella valutazione dell’offerta.

ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITA’

Per ogni singola apparecchiatura fornita, successivamente al relativo collaudo positivo, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi degli artt. 312 ss. del DPR 207/2010. Detta verifica sarà avviata entro 20 giorni dal collaudo positivo e dovrà concludersi entro 60 giorni dal collaudo medesimo. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di conformità che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento, nei termini di cui agli artt. 322 e ss. del DPR 207/2010. Successivamente si procederà al pagamento delle prestazioni nei termini e nelle modalità di cui all’art. 16 del presente capitolato.

ART. 9 NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi gli aggiornamenti proposti. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda U.L.SS. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’U.L.SS. (Ufficio Prevenzione e Protezione Az. Le). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. Il fornitore è quindi obbligato a:

- Informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

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- Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS;

- Formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; - Fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa,

qualifica, nome e cognome dell’operatore; - Fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa

vigente; - Munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; - Cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto: − viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi. I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.

*** Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l’utilizzo della medesima apparecchiatura.

ART. 10 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di apparecchiature/dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore. L’appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione agli aggiornamenti oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”” dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

ART. 11 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI

Se dovuto, prima dell’inizio della fornitura l’appaltatore è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all’inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore.

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A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell’avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l’appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito. Sarà cura del committente verificare a Repertorio l’effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell’avvio della fornitura.

ART. 12 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) il contratto di subappalto in copia autentica; b) dichiarazione di assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.

con il titolare del subappalto o del cottimo; c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione; d) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016 e) eventuale indicazione se il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa.

La Stazione Appaltante provvederà a effettuare le verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14. L’offerta presentata in sede di gara dovrà quindi espressamente prevedere il costo delle parti del contratto che la Ditta intende assegnare in subappalto. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda U.L.SS. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole: 1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del contratto

sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, CIG n……...…, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

2. L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. L’Azienda U.L.SS. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 13 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

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L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta. L’IVA a carico dell’U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. Non possono essere addebitati all’U.L.SS. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini di fatturazione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda U.L.SS. successivamente al buon fine del collaudo e del “Piano di Formazione del Personale” (Busta B del Disciplinare di Gara) , come previsto degli art. 5 e 6 del presente capitolato, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. L’appaltatore dovrà emettere fattura intestata all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, in cui dovranno essere indicati:

- Descrizione dei prodotti forniti, relativa quantità e relativo importo - Aliquota IVA (l’IVA a carico dell’U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla

normativa vigente) - Il numero alfanumerico e la data dell’ordine a fornitore - Il numero e la data del DDT di consegna - CIG - Codice Univoco Ufficio

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda U.L.SS., successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, di cui all’art. 9 del presente capitolato.

*** L’Azienda U.L.SS. emetterà la fattura relativa alla vendita delle apparecchiature in proprietà, con riferimento al DDT di cui all’art. 4 del presente capitolato. La Ditta dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura; in caso di ritardato pagamento troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002.

*** Pagamenti I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

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Resta salva, in capo all’Azienda U.L.SS., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell’U.L.SS.. L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda U.L.SS. si riserva di applicare le seguenti penali: 1) in caso di ritardo nella consegna dell’ up-grade tecnologico, intendendosi per ritardo l’ipotesi in

cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale. L’aggiornamento dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto. L’Azienda U.L.SS., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato: 1. Assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare l’installazione 2. Decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda U.L.SS. deciderà se risolvere il contratto e procederà

all’annullamento dell’ordine 3. Con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori

danni 4. l’Azienda U.L.SS. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare

netto contrattuale. In tal caso l’Azienda U.L.SS. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.

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2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

3) in caso di fornitura di moduli relativi all’ aggiornamento difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda U.L.SS. procederà come al punto 1);

4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

a) Maggiori spese per acquisti sul libero mercato b) Oneri di natura organizzativa c) Danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente d) Minori introiti e) Maggiori danni.

L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

ART. 15 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” (telefax n. 0444- 753174) i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione Dell’opera /servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

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ART. 16 OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’

O NEI PATTI DI INTEGRITA’ Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita). L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “Informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

• In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

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• Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

• Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;

• In caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;

• In caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI

CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013

La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative alla fornitura in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione degli obblighi sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

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ART. 20 RECESSO UNILATERALE

L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda U.L.SS..

ART. 22

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016. In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 8 dell’art. 32 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 23 FORO ESCLUSIVO

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 24 NORME E CONDIZIONI FINALI

Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

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La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con la ditta mediante una delle modalità indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016. Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” – Servizio Appalti e Public e-Procurement- viale Rodolfi n. 37, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Appalti e Public e-Procurement dell’U.L.SS. n. 8 “Berica”, viale Rodolfi n. 37, titolare del trattamento.

ART. 26 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. L’impresa s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dalla Azienda Sanitaria. In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda U.L.SS. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo dell’impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Azienda U.L.SS..

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ART. 27 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GESTITI DAI SISTEMI SOFTWARE

FORNITI)

1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

2. L’appaltatore pertanto ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l’appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso. 4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: - garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate; - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto; - adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; - adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell’art. 31 e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante; - individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite; - rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall’Azienda ULSS per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile; - provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

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- verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; - adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato; - comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; - avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante; - fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti; - consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni; - comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati. Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.

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