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Servizio AMBIENTE NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA LINEAMENTI ESSENZIALI DEGLI OBBLIGHI E DELLE SCADENZE Edizione n° 27 ottobre 2014

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Servizio AMBIENTE

NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA

LINEAMENTI ESSENZIALI DEGLI OBBLIGHI E DELLE SCADENZE

Edizione n° 27

ottobre 2014

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Edizione n° 27, ottobre 2014 2

A V V E R T E N Z A

Questo documento intende fornire una guida molto sintetica ma completa alle principali

disposizioni di carattere ambientale rivolte alle attività di impresa, con particolare attenzione agli

obblighi e agli adempimenti previsti a carico delle imprese industriali. Il testo fa riferimento alla

normativa nazionale e a quella comunitaria, ove direttamente applicabile; in appendice, invece,

sono brevemente descritte le prescrizioni regionali vigenti in Piemonte.

Tale normativa è in continua revisione e sviluppo a tutti i livelli, per cui modifiche e/o integrazioni,

anche sostanziali rispetto a quanto esposto, potrebbero essere apportate su tutti gli argomenti trattati

in tempi anche brevi. Tutte le novità in merito saranno comunicate alle aziende associate

attraverso specifiche circolari e/o il sito internet dell’Unione Industriale di Torino,

all’indirizzo www.ui.torino.it.

Nell’intento di fornire informazioni facilmente utilizzabili, anche al fine di poter verificare la

propria situazione, ciascun paragrafo, relativo ad un singolo argomento, è stato così suddiviso:

1. Principali riferimenti normativi: si riportano gli estremi di tutte le principali norme applicabili di

interesse per l’impresa, senza pretese di completezza; per chiarezza non sono citate le norme

che si limitano a modificare norme preesistenti, che vanno sempre reperite nella versione

aggiornata.

2. Regolamentazione: sono riassunti i principi della regolamentazione e le prescrizioni

fondamentali.

3. Scadenze: sono riportate le scadenze periodiche e quelle non periodiche a carico dell’impresa,

incluse alcune eventuali scadenze del passato (qualora rilevanti ai fini della documentazione).

4. Documenti: sono citati i documenti che debbono essere obbligatoriamente presenti nel sito,

qualora l’argomento in specie sia pertinente.

5. Illeciti e sanzioni: sono riportati i comportamenti illeciti previsti dalle norme e le relative

sanzioni.

In materia di competenze amministrative si è indicato quanto previsto dalle norme specifiche, senza

far riferimento a strumenti di semplificazione come il cosiddetto “sportello unico”. Occorre inoltre

considerare che determinati procedimenti amministrativi possono essere assorbiti da altri, in

particolare autorizzazioni uniche ambientali (AUA), autorizzazioni integrate ambientali (AIA) o

procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Disposizioni che trattano aspetti ambientali possono riguardare anche altri ambiti, come quelli della

sicurezza o dell’energia. Il criterio adottato per scegliere le norme incluse nella presente guida è

quello di pertinenza ministeriale, nel caso di specie del Ministero dell’ambiente, con le dovute

eccezioni ove si è ritenuto opportuno.

Si precisa, infine, che non vengono prese in considerazione nel testo le norme ambientali di

prodotto, sia specifiche che di carattere generale.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 3

I N D I C E

1. ACQUA

1.1. Scarichi Idrici pag. 4

1.2. Approvvigionamento di acqua al di fuori dei pubblici servizi pag. 14

2. RIFIUTI pag. 18

3. ARIA

3.1. Emissioni in atmosfera pag. 55

3.2. Sostanze lesive per l’ozono stratosferico pag. 69

3.3 Gas ad effetto serra pag. 77

4. SUOLO pag. 92

5. RUMORE pag. 97

6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE pag. 101

7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

7.1. Aspetti generali pag. 104

7.2. PCB pag. 105

7.3. Amianto pag. 109

7.4 Inquinanti organici persistenti pag. 113

8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE pag. 114

9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) pag. 119

10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE

DELL’INQUINAMENTO (IPPC) pag. 122

APPENDICE (normativa della Regione Piemonte) pag. 130

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Edizione n° 27, ottobre 2014 4

1. ACQUA

1.1. SCARICHI IDRICI

Principali riferimenti normativi

Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque

dall'inquinamento

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d), ed e), della

legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento

G.U. 21 febbraio 1977, n. 48

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 settembre 1996

Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della

tariffa di riferimento del servizio idrico integrato

G.U. 16 ottobre 1996, n. 243

Circolare del Ministero delle finanze 5 ottobre 2000, n. 177/E

Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo

scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile

G.U. 21 ottobre 2000, n. 247

Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione

dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

G.U. 23 luglio 2003, n. 169

Legge 1° agosto 2003, n. 200

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante

proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. G.U. 2 agosto 2003, n. 178

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.

G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Artt. 10,12: disposizioni sugli scarichi idrici

Decreto del Ministero dell’ambiente 6 luglio 2005

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica

delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

G.U. 19 luglio 2005, n. 166

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte terza

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Edizione n° 27, ottobre 2014 5

Decreto del Ministero delle politiche agricole 7 aprile 2006

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica

degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999,

n. 152.

G.U. 12 maggio 2006, n. 109 (suppl. ord. n. 120)

Decreto del Ministero dell’ambiente 16 giugno 2008 n. 131

Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione,

individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»,

predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.

G.U. 11 agosto 2008, n. 187 (suppl. ord. n. 189)

Decreto Legislativo 16 marzo 2009 n. 30

Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee

dall'inquinamento e dal deterioramento.

G.U. 4 aprile 2009, n. 79

Legge 25 febbraio 2010, n. 36

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. G.U. 12 marzo 2010, n. 59

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. G.U. 3 febbraio 2012, n. 28

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101).

G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione

unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

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1.1.2. Regolamentazione

Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla

parte terza del D.Lgs. 152/2006.

A. Classificazione degli scarichi

Gli scarichi idrici provenienti da siti ove si svolge attività d’impresa possono appartenere alle

seguenti tipologie :

acque reflue domestiche (da servizi per il personale, mense);

acque reflue industriali;

acque meteoriche di dilavamento.

Il DPR 227/2012 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi originati dalle attività delle

piccole medie imprese (PMI) alle acque reflue domestiche. I suddetti criteri si applicano in assenza

di una disciplina regionale in merito.

B. Ammissibilità degli scarichi

L’ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è così disciplinata:

Scarichi in pubblica fognatura1

Le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare

il regolamento del gestore dell’impianto di depurazione. Le acque reflue industriali possono

invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ed eventuali ulteriori prescrizioni

imposte nell’autorizzazione.

Scarichi in acque superficiali2

Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione.

Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo3

Sono vietati, con le seguenti eccezioni:

scarichi domestici da insediamenti isolati;

scaricatori di piena di reti fognarie;

scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque

superficiali;

scarichi provenienti dalla lavorazione/lavaggio di rocce e minerali;

scarichi di acque meteoriche convogliate in reti separate;

acque di sfioro di serbatoi idrici, da manutenzione di reti idropotabili e pozzi di acquedotto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee4

Sono vietati, con le seguenti eccezioni:

1 D.Lgs. 152/2006, art. 107.

2 D.Lgs. 152/2006, art. 105.

3 D.Lgs. 152/2006, art. 103.

4 D.Lgs. 152/2006, art. 104.

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scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di

infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti

di scambio termico;

scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi

scarico nella stessa falda di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione di inerti.

C. Autorizzazioni5

Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati, con la sola eccezione degli scarichi di

acque reflue domestiche in reti fognarie (per questi ultimi è comunque richiesto un permesso di

allacciamento alla rete).

L’autorizzazione degli scarichi idrici è compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale

(AUA), introdotta nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare taluni atti di

comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale elencati all’art 3.1 del DPR

59/2013.

L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive

territorialmente competente (SUAP).

Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, rappresentata dall’Autorità d’ambito per gli

scarichi in pubblica fognatura e dalla Provincia per gli scarichi negli altri ricettori, salvo diverse

disposizioni regionali.

L’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 90 o 120 gg in funzione delle tempistiche relative alle

diverse tipologie di procedimenti ricompresi nella domanda.

La durata dell’AUA è di 15 anni ed almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne presentata

istanza di rinnovo.

Se la richiesta di rinnovo viene formulata entro tale termine, lo scarico può continuare anche in caso

di ritardo dell’ente competente. Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle

tabelle 3/A e 5 dell’all. 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di

scadenza, in caso contrario lo scarico deve cessare.

Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di

rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le

tempistiche definite dalla relativa normativa di settore; nel caso degli scarichi idrici, almeno un

anno prima della scadenza della vigente autorizzazione.6

Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso di diversa destinazione, ampliamento o

ristrutturazione dell’insediamento, se da ciò derivano cambiamenti quali-quantitativi degli scarichi;

se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione

all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg.

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono disciplinati dalle Regioni, che possono prevedere

forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni.

Se più stabilimenti scaricano in comune costituendo o meno un consorzio o le conferiscono ad un

soggetto terzo, l’autorizzazione è rilasciata al consorzio o al titolare dello scarico.

La domanda di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali deve indicare i dati quali-

quantitativi dello scarico, il corpo ricettore, il punto di controllo, il sistema complessivo di scarico,

5 D.Lgs. 152/2006, artt. 124, 125.

6 Circolare GAB 0049801, 7/11/2013.

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l’eventuale sistema di misurazione delle portate, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e

nei sistemi di scarico, i sistemi di depurazione, nonché la presenza di sostanze pericolose di cui alle

tabelle 3/A e 5 dell’all. 5. Se lo scarico contiene sostanze della tabella 3/A, si deve inoltre indicare

la capacità di produzione del singolo stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni

specifico processo produttivo.

D. Valori limite7

I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo

(kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto).

I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell’allegato 5, mentre i limiti di

quantità dovranno essere stabiliti dalle Regioni tenendo conto della pericolosità delle sostanze e

delle migliori tecnologie disponibili. I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di

autorizzazione di scarichi contenenti sostanze della tabella 3/A dell’allegato 5.

Scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura

I valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura, sono

riportati nella tabella 3 dell'allegato 5

Qualora lo scarico recapiti in rete fognaria pubblica priva di adeguato sistema di trattamento

finale debbono essere obbligatoriamente applicati i limiti di tabella 3 per scarichi in pubblica

fognatura.

Limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi

sono riportati nella tabella 3/A.

Limiti più ristretti di quelli della tabella 3 sono previsti per fosforo e azoto totale provenienti da

scarichi industriali recapitanti in aree sensibili.

Scarichi sul suolo

La tabella 4 riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo. Non possono

comunque essere scaricate le sostanze riportate al punto 2.1 dell’allegato 5.

Scarichi nel sottosuolo

Non sono definiti valori limite, considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi nel

sottosuolo. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato

5.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con

acque prelevate appositamente allo scopo.

I limiti dell’allegato 5 hanno valore di riferimento, in quanto le Regioni possono stabilire limiti

diversi, con l’eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti

meno restrittivi fatti salvi i casi previsti nelle note alle tabelle.

Deroghe alla disciplina generale dei limiti possono essere stabilite in sede di accordi e contratti di

programma tra autorità competenti e soggetti economici interessati, a condizione che vengano

rispettate le norme comunitarie e le misure volte al conseguimento degli obiettivi di qualità, nonché

per i periodi di avviamento e di arresto, per l’eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori

necessari per il ritorno alle condizioni di regime .

7 D.Lgs. 152/2006, art. 101.

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I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore,

rimanendo comunque ammissibili anche tempi diversi per specifiche esigenze che debbono essere

motivate nel verbale di campionamento.

E. Punto di controllo8

Tutti gli scarichi, salvo quelli domestici, devono essere resi accessibili per il campionamento.

Il punto di prelievo per la verifica dei limiti di legge è localizzato subito a monte del punto di

immissione nel corpo idrico ricettore.

Per gli scarichi contenenti sostanze delle tabelle 3/A e 5 si prescrive che il punto di controllo sia

situato all’uscita dello stabilimento o dell’impianto di trattamento che serve lo stabilimento.

F. Scarichi di sostanze pericolose9

Le disposizioni sulle sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti ove si producono,

trasformano o utilizzano le sostanze delle tabelle 3/A e 5, ove risultino presenti negli scarichi in

concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità dei metodi di analisi.

L’autorità competente prescrive in sede di autorizzazione che scarichi parziali contenenti arsenico,

cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali e idrocarburi di origine

petrolifera persistenti, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello

stagno e sostanze cancerogene pericolose per l’ambiente acquatico subiscano un trattamento

particolare prima della confluenza nello scarico generale. In tal caso è vietata la diluizione con

acque di raffreddamento e lavaggio per rispettare i limiti.

L’autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e

5 siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale.

Per le sostanze della tabella 5 possono essere prescritti sistemi di controllo automatici i cui risultati

devono rimanere a disposizione dell’autorità di controllo per almeno 3 anni.

In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 i gestori degli impianti

in possesso di AUA devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente

gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere

all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che

l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario10

.

G. Separazione di acque non inquinate11

L’autorità competente può prescrivere, in sede di autorizzazione, che lo scarico di acque di

raffreddamento, di lavaggio, ovvero di acque impiegate per la produzione di energia, sia separato

dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.

8 D.Lgs. 152/2006, art. 101.

9 D.Lgs. 152/2006, art. 108.

10 DPR 59/2013, art 3.5.

11 D.Lgs. 152/2006, art. 101.5.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 10

H. Prelievo di acque con parametri superiori ai limiti12

In caso di prelievo da un corpo idrico superficiale di acque con presenza di inquinanti al di sopra dei

limiti, la disciplina dello scarico è stabilita in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico

ricettore, fermo restando l’obbligo di scaricare nello stesso corpo idrico senza peggiorare la qualità

e la portata.

I. Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne13

Le modalità di gestione delle acque pluviali sono definite dalle Regioni e nei regolamenti comunali.

Le Regioni definiscono le forme di controllo delle acque meteoriche provenienti da reti fognarie

separate e i casi in cui queste debbano essere soggette a particolari prescrizioni e a autorizzazione.

Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui le acque di prima pioggia e di dilavamento di aree

esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbono essere convogliate e trattate. È vietato lo scarico

diretto delle acque meteoriche nelle acque sotterranee.

L. Riutilizzo di acque reflue14

Le acque di scarico domestiche e industriali, se opportunamente trattate, possono essere riutilizzate,

fatta eccezione per l’uso che comporta contatto con alimenti, prodotti farmaceutici e cosmetici.

M. Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue15

Gli impianti pubblici di depurazione possono essere autorizzati a smaltire rifiuti liquidi se

compatibili con il processo di depurazione. Possono comunque essere accettati rifiuti costituiti da

acque reflue che rispettano i limiti per scarichi in fognatura o da fanghi di fosse biologiche purché il

gestore abbia effettuato apposita comunicazione e i rifiuti provengano dallo stesso Ambito

territoriale ottimale o da altro Ambito sprovvisto di impianti adeguati.

N. Disposizioni particolari

Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare con provvedimenti ministeriali o regionali:

l’utilizzo agronomico di effluenti di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di

frantoi oleari, di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari;16

la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica, per scopi irrigui, in impianti di

potabilizzazione, nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelle

relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi17

;

le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe18

.

12

D.Lgs. 152/2006, art. 101.6. 13

D.Lgs. 152/2006, art. 113. 14

D.M. 185/2003. 15

D.Lgs. 152/2006, art. 110. 16

D.Lgs. 152/2006, art. 112. 17

D.Lgs. 152/2006, art. 114.1. 18

D.Lgs. 152/2006, art. 114.

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O. Controllo19

Il controllo è effettuato sulla base di programmi. Per gli scarichi in reti fognarie il controllo è

organizzato dall’ente gestore.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente può procedere a:

diffida, con termine entro cui eliminare le irregolarità;

diffida con sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato;

revoca dell'autorizzazione.

P. Costi

Coloro che scaricano in fognatura sono tenuti a corrispondere all'ente gestore del servizio la tariffa20

per i servizi di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque sulla base di quanto determinato

dall’Autorità d’ambito. A tal fine il volume dell’acqua scaricata è assunto pari a quello dell’acqua

fornita.

La tariffa è dovuta anche in assenza di impianti di depurazione pubblici, ma non se l’utente è dotato

di sistemi di collettamento e depurazione propri approvati dall’Autorità d’ambito.

Chi scarica in canali consortili o irrigui deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio in

funzione della portata scaricata21

.

1.1.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Denuncia dei volumi d’acqua scaricati

annualmente nella pubblica fognatura (D.Lgs.

152/2006, art. 155.5)

definita da

Regione o

Autorità d’ambito

Ente gestore del servizio di

fognatura/depurazione

Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione degli

scarichi idrici nella fase transitoria (D.Lgs.

152/2006, art. 124.8)

entro 1 anno dalla

scadenza

SUAP

Richiesta di rinnovo dell’AUA (DPR 59/2013,

art. 124.8) entro 6 mesi dalla

scadenza

SUAP

1.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Scarico idrico industriale in qualsiasi ricettore autorizzazione esplicita

Scarico idrico domestico in acque superficiali o sul

suolo

autorizzazione esplicita rilasciata dall’ente

competente come da norme regionali

Scarico idrico in fognatura di tipo

industriale

domestico con approvvigionamento

autonomo

denuncia annuale all’ente gestore dei volumi

scaricati/prelevati

19

D.Lgs. 152/2006, art. 128-131. 20

D.Lgs. 152/2006, art. 154-156. 21

D.Lgs. 152/2006, art. 166.3.

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1.1.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza

autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o

revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2)

sanzione amministrativa da 6.000 a

60.000 €

Scarico di acque reflue domestiche da abitazione isolata

senza autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o

revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 133.2)

sanzione amministrativa da 600 a

3.000 €

Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o

scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs.

152/2006, art. 137.1)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda

da 1.500 a 10.000 €;

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze delle

tabelle 5 e 3/A senza autorizzazione, o scarico con

autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 137.2)

arresto da 3 mesi a 3 anni;

sanzione pecuniaria da 200 a 300

quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 133.3)

sanzione amministrativa da 1.500 a

15.000 €

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione

per scarichi contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A (D.Lgs.

152/2006, art. 137.3)

arresto sino a 2 anni;

sanzione pecuniaria da 150 a 250

quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Violazione delle prescrizioni su installazione/gestione

controlli automatici e su conservazione risultati per scarichi

di sostanze pericolose (D.Lgs. 152/2006, art. 137.4)

arresto sino a 2 anni

Superamento dei limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 133.1) sanzione amministrativa da 3.000 a

30.000 € – non inferiore a 20.000 € in

caso di scarico in aree di salvaguardia

per acqua potabile o in aree protette

Superamento dei limiti delle tabelle 3 o 4 per sostanze della

tabella 5 da scarico industriale (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5)

arresto fino a 2 anni e ammenda da

3.000 a 30.000 €;

sanzione pecuniaria da 150 a 250

quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Come sopra anche con superamento dei limiti della tabella

3/A (D.Lgs. 152/2006, art. 137.5)

Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda

da 6.000 a 120.000 €;

sanzione pecuniaria da 200 a 300

quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Mancato consenso all’accesso all’insediamento degli

incaricati del controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 137.8)

arresto fino a 2 anni

Mancata osservanza delle norme regionali sullo scarico di

acque meteoriche di dilavamento (D.Lgs. 152/2006, art. 133.9)

sanzione amministrativa da 1.500 a

15.000 €

Mancata osservanza delle norme regionali sulla

separazione e trattamento di acque di prima pioggia (D.Lgs.

152/2006, art. 137.9)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda

da 1.500 a 10.000 €

Utilizzazione agronomica di scarichi fuori dei casi e delle

procedure previsti (D.Lgs. 152/2006, art. 137.14)

arresto fino a 1 anno o ammenda da

1.500 a 10.000 €

Mancata osservanza delle norme regionali

sull’utilizzazione agronomica di scarichi da allevamenti,

frantoi oleari, aziende agricole, piccole aziende

agroalimentari (D.Lgs. 152/2006, art. 133.5)

sanzione amministrativa da 600 a

6.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 13

Fattispecie Sanzione

Smaltimento di fanghi dal trattamento di acque reflue in

acque superficiali (D.Lgs. 152/2006, art. 133.6)

sanzione amministrativa da 6.000 a

60.000 €

Scarico in mare di materiali vietati da navi o areomobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137.13)

arresto da 2 mesi a 2 anni

Immersione in mare senza autorizzazione di materiali

soggetti a controllo (D.Lgs. 152/2006, art. 133.4)

sanzione amministrativa da 1.500 a

15.000 €

Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti

locali (D.Lgs. 152/2006, art. 137.10)

ammenda da 1.500 a 15.000 €

Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti

locali per acque destinate alla vita dei molluschi (D.Lgs.

152/2006, art. 137.12)

arresto fino a 2 anni o ammenda da

4.000 a 40.000 €

Scarico vietato sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque

sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 137.11)

arresto fino a 3 anni;

sanzione pecuniaria da 200 a 300

quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Inosservanza prescrizioni per svaso, sghiaiamento o

sfangamento di dighe o effettuazione di queste operazioni

prima dell’approvazione progetto (D.Lgs. 152/2006, art. 133.7)

sanzione amministrativa da 3.000 a

30.000 €

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e

sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni

quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati

come delitti può comminare anche pene interdittive.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 14

1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI

1.2.1. Principali riferimenti normativi

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

G.U. 8 gennaio 1934, n. 5 Titolo I: Norme sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche

Titolo II: Disposizioni speciali sulle acque sotterranee

Legge 27 dicembre 1953, n. 959

Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato

con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l’economia montana

G.U. 31 dicembre 1953, n. 299

Legge 22 dicembre 1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per

produzione di forza motrice

G.U. 6 gennaio 1981, n. 4

Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche G.U. 5 agosto 1993, n. 182

Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche G.U. 19 gennaio 1994, n. 24 Rimane in vigore solo l’art. 22.6

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno

dell’energia elettrica

G.U. 31 marzo 1999, n. 75 Art. 12: Concessioni idroelettriche

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 febbraio

1994, n. 36, in materia di risorse idriche

G.U. 26 luglio 1999, n. 17

Decreto del Ministero delle finanze 24 novembre 2000

Aggiornamento dei canoni annui per l’utenza di acqua pubblica di cui all’art. 18, commi 1

e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36

G.U. 28 dicembre 2000, n. 301

Decreto del Ministero dell’ambiente 28 luglio 2004

Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri

per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale,

di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

G.U. 15 novembre 2004, n. 268

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Edizione n° 27, ottobre 2014 15

Legge 23 febbraio 2006, n. 51

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,

recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga

di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

G.U. 28 febbraio 2006, n. 49 (suppl. ord. n. 47) Art. 23-quater: denunce dei pozzi

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche

G.U. 24 maggio 2006, n. 119

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 17, recante

proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione

legislativa

G.U. 26 febbraio 2007, n. 47 (suppl. ord. n. 48) Art. 2, denuncia e concessione pozzi: proroga

Decreto del Ministero dell’ambiente 30 novembre 2011

Determinazione del sovracanone BIM in tema di concessioni di derivazione d’acqua per

produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013

G.U. 25 gennaio 2012, n. 20

1.2.2. Regolamentazione

Ai sensi del D.P.R. 238/1999, a decorrere dal 10/8/1999 tutte le acque sotterranee e superficiali,

anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono al demanio pubblico: il loro prelievo, o

derivazione, è pertanto soggetto a concessione. La norma distingue tra grandi derivazioni (portata

superiore a 100 l/sec per usi potabili ed industriali) e piccole derivazioni22

, entrambe di competenza

locale (Regione o Provincia)23

.

A. Concessioni di derivazione

Per ottenere la concessione la derivazione non deve pregiudicare gli obiettivi di qualità del corso

d’acqua e deve garantirne il minimo deflusso vitale; la portata oggetto di concessione tiene inoltre

conto della possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica, della sua disponibilità e

degli eventuali usi concorrenti24

.

La durata delle concessioni di derivazione non può superare 30 anni, salvo quelle irrigue (40 anni) e

grandi derivazioni industriali (15 anni)25

.

Le portate e i volumi d’acqua derivati devono essere misurati con idonei dispositivi, sulla base di

disposizioni regionali26

.

22

R.D. 1775/1933, art. 6. 23

D.Lgs. 112/1998, art. 89.1. 24

R.D. 1775/1933, art. 12-bis. 25

R.D. 1775/1933, art. 21. 26

D.Lgs. 152/2006, art. 95.3.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 16

B. Pozzi

In caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzo, l’iter amministrativo prevede che sia

richiesta, prima della concessione, l’autorizzazione alla ricerca dell’acqua, di durata non superiore a

1 anno27

.

C. Canoni

La concessione comporta la corresponsione di un canone annuo, il cui ammontare è funzione della

tipologia di uso dell’acqua e del volume di prelievo autorizzato (con un minimo fisso), ma non della

quantità effettivamente derivata28

. Il canone è triplicato per i prelievi di acqua riservata al consumo

umano ma diversamente utilizzata22

. I concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice

con potenza nominale media superiore a 220 kW sono tenuti versare anche un sovracanone annuo29

.

1.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Rinnovo della concessione (R.D. 1775/1933,

art. 30) Prima della

scadenza

Regione o Provincia

Richiesta di concessione in sanatoria per

derivazioni acque pubbliche (D.Lgs. 152/2006,

art. 96.6)

30/06/2006 Regione o Provincia

Richiesta di concessione di derivazione di

acque diventate pubbliche a seguito del

D.P.R. 238/1999 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7)

31/12/2007 Regione o Provincia

Denuncia dei pozzi esistenti al 20/08/1993 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7)

31/12/2007 Regione, Provincia

1.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Derivazione di acque pubbliche superficiali concessione

Derivazione di acque pubbliche sotterranee autorizzazione alla ricerca dell’acqua (salvo

concessioni in sanatoria)

concessione

denuncia ex D.Lgs. 275/1993

27

R.D. 1775/1933, artt. 85-103. 28

R.D. 1775/1933, artt. 35-39. 29

L. 925/1980, art. 1.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 17

1.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Derivazione o utilizzo di acque pubbliche senza

concessione (R.D. 1775/1933, art. 17)

sanzione amministrativa da 2.582 a

25.822 €, con immediata cessazione

dell’utenza abusiva. In casi di

particolare tenuità, la sanzione

amministrativa è da 258 a 1.549 €

Mancata denuncia del pozzo (D.Lgs. 275/1993, art. 10) chiusura pozzo e sanzione

amministrativa da 103 a 516 €

Inosservanza delle prescrizioni del R.D. 1775/1933 (R.D.

1775/1933, art. 219) ammenda da 10 a 516 €

Violazione delle prescrizioni regionali

sull’installazione/manutenzione dei misuratori portate e

sulla trasmissione dei risultati (D.Lgs. 152/2006, art. 133.8)

sanzione amministrativa da 1.500 a

6.000 € (riduzione a 1/5 per casi di

particolare tenuità)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 18

2. RIFIUTI

2.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. 10

settembre 1982, n. 915

Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti

G.U. 13 settembre 1984, n. 253 (suppl. ord. n. 52)

Legge 9 novembre 1988, n. 475

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante

disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali

G.U. 10 novembre 1988, n. 264 Rimangono in vigore gli artt. 9 e 9 quinquies

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli

usati G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28) Sono abrogati gli artt. 4, 5, 8, 12, 14 e 15

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in

particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28)

Decreto del Ministero dell’ambiente 13 dicembre 1995

Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti

servizi di smaltimento dei rifiuti

G.U. 1 marzo 1996, n. 51

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia

di radiazioni ionizzanti

G.U. 13 giugno 1995, n. 136 (suppl. ord. n. 74)

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

G.U. 29 dicembre 1995, n. 302 Art. 3.24-40:istituzione tributo per rifiuti in discarica

Decreto del Ministero dell’ambiente 18 luglio 1996

Ammontare dell’imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,

edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica

G.U. 24 ottobre 1996, n. 250

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Edizione n° 27, ottobre 2014 19

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72)

Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di

accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4,

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

G.U. 13 maggio 1998, n. 109

Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 1998, n. 148

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai

sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22

G.U. 14 maggio 1998, n. 110

Circolare dei Ministeri dell’ambiente e dell’industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei

formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal

decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148 G.U. 11 settembre 1998, n. 212

Decreto del Ministero dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi

registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai

sensi degli articoli 31, 32, e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

G.U. 12 ottobre 1998, n. 238

Decreto del Ministero dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia

finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti

G.U. 26 ottobre 1998, n. 250

Decreto del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti

G.U. 28 ottobre 1998, n. 252 (suppl. ord. n. 180)

Decreto del Ministero dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406

Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad

oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

G.U. 25 novembre 1998, n. 276

Decreto del Ministero dell’ambiente 23 aprile 1999

Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalità di prestazione

delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di

trasporto dei rifiuti"

G.U. 26 giugno 1999, n. 148

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Edizione n° 27, ottobre 2014 20

Decreto del Ministero dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le

caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di

coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio

del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

G.U. 18 maggio 2000, n. 114

Direttiva del Ministero dell’ambiente 9 aprile 2002

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001

sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti

G.U. 10 maggio 2002, n. 108 (suppl. ord. n. 102)

Decreto del Ministero dell’ambiente 12 giugno 2002, n. 161

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure

semplificate

G.U. 30 luglio 2002, n. 177

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

G.U. 12 marzo 2003, n. 59 (suppl. ord. n. 40)

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti

prodotti dalle navi ed i residui del carico.

G.U. 22 luglio 2003, n. 168

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

G.U. 7 agosto 2003, n. 182 (suppl. ord. n. 128)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24

della legge 31 luglio 2002, n. 179.

G.U. 11 settembre 2003, n. 211

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello

Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

G.U. 14 aprile 2004, n. 87

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei

prodotti e beni di amianto e contenenti amianto

G.U. 5 ottobre 2004, n. 234

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Edizione n° 27, ottobre 2014 21

Legge 15 dicembre 2004, n. 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in

materia ambientale e misure di diretta applicazione

G.U. 27 dicembre 2004, n. 302 (suppl. ord. n. 187)

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Abrogato dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1° gennaio 2016

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione

dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo

smaltimento dei rifiuti.

G.U. 29 luglio 2005, n. 175 (suppl. ord. n. 135) A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 6.1-bis, 10.4, 13.8, 15.1, 15. e 20.4

Decreto del Ministero dell’ambiente 17 novembre 2005, n. 269

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile

ammettere alle procedure semplificate G.U. 29 dicembre 2005, n. 302

Legge 25 gennaio 2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

G.U. 8 febbraio 2006, n. 32 (suppl. ord. n. 34) Art. 11: adempimenti in materia di rifiuti pericolosi

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quarta

Deliberazione del Ministero Ambiente 26 aprile 2006

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G.U. 22 maggio 2006, n. 117

Decreto del Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006

Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata

(CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152. G.U. 9 maggio 2006, n. 106

Decreto del Ministero delle attività produttive 5 maggio 2006

Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del

regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. G.U. 31 maggio 2006, n. 125

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Edizione n° 27, ottobre 2014 22

Circolare 23 giugno 2006 del Ministero dell’ambiente

Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5

del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. G.U. 3 luglio 2006, n. 152

Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013

relativo alle spedizioni di rifiuti

G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190

Legge 12 luglio 2006, n. 228

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante

proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe

per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. G.U. 12 luglio 2006, n. 160 Art. 1 quinquies: proroga entrata in vigore disposizioni RAEE

DM 25 settembre 2007

Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi

dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 151/05.

G.U. 6 ottobre 2007, n. 233

DM 25 settembre 2007, n. 185

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al

finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per

l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato

d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del

decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

G.U. 5 novembre 2007, n. 257 A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 9.2, 9.4, 10, 13.2 e 14.4.

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117

Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie

estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

G.U. 7 luglio 2008, n. 157

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 ottobre 2008

Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera

s–bis’ del Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto di specifiche

tipologie di rifiuti.

G.U. 12 novembre 2008, n. 265

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che

abroga la Direttiva 91/157/CEE.

G.U. 3 dicembre 2008, n. 283 (suppl. ord. n. 268)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 23

Legge del 28 gennaio 2009, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

G.U. 29 gennaio 2009, n. 22 (suppl. ord. n. 14) Art 16. 12-bis - Regole di tenuta del registro informatico dei rifiuti - modifica il Codice Civile

Legge del 27 febbraio 2009, n° 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,

recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

G.U. 28 febbraio 2009, n. 49 Proroghe termini: art. 5.1-bis e art 6.1 discariche rifiuti; art.7 RAEE

Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2009

Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da

parte dei produttori delle stesse

G.U. 2 luglio 2009 n. 151

Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069

Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati

non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002

(regolamento sui sottoprodotti di origine animale)

G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300

Legge del 20 novembre 2009, n° 166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,

recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di

sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

G.U. 24 novembre 2009, n. 274 (suppl. ord. n. 215) Art. 1 – RAEE

Decreto Legislativo 27 gennaio 2008, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

G.U. 11 marzo 2010, n. 58

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2009

Modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale

G.U. 28 aprile 2010, n. 98 (suppl. ord. n. 80) Correzioni apportate con Comunicato del Ministero dell’ambiente in G.U. 30 aprile 2010, n. 100

Decreto del Ministero dell'ambiente 8 marzo 2010, n. 65

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di

assistenza tecnica di tali apparecchiature.

G.U. 4 maggio 2010, n. 102

Decreto del Ministero dell'ambiente 27 settembre 2010

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli

contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

G.U. 1 dicembre 2010, n. 281

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Edizione n° 27, ottobre 2014 24

Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142

Regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di

origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva

97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a

controlli veterinari alla frontiera

G.U.U.E. 26 febbraio 2009, n. L 54

Regolamento 31 marzo 2011, n. 333

Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici

cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 8 aprile 2011, n. L 94

Decreto del Ministero dell'ambiente 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai

sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102.

G.U. 26 aprile 2011, n. 95 (suppl. ord. n. 107)

Decreto del Ministero dell'ambiente 11 aprile 2011, n. 82

Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante

disposizioni in materia ambientale.

G.U. 8 giugno 2011, n. 131

Decreto del Ministero dell'ambiente 20 giugno 2011

Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello

Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

G.U. 22 settembre 2011, n. 221

Legge del 7 agosto 2012, n° 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante

misure urgenti per la crescita del Paese.

G.U. 11 agosto 2012, n. 187 (suppl. ord. n. 171) Art 52 c. 2 – Sospensione del SISTRI

Decreto del Ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

G.U. 21 settembre 2012, n. 221

Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1178

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere

considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio

G.U.U.E. 11 dicembre 2012, n. L337

Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2012

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013

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Edizione n° 27, ottobre 2014 25

G.U. 29 dicembre 2012, n. 302 (suppl. ord. n. 213)

Decreto del Ministero dell'ambiente 14 febbraio 2013, n. 22

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate

tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

G.U. 14 marzo 2013, n. 62

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101).

G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013

Termini di riavvio progressivo del Sistri.

G.U. 19 aprile 2013, n. 92

Regolamento 25 luglio 2013, n. 715

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere

considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio

G.U.U.E. 26 luglio 2013, n. L201

Legge del 9 agosto 2013, n. 98

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante

disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

G.U. 20 agosto 2013, n. 194 (suppl. ord. n. 63) Art 41-bis – Terre e rocce da scavo

Legge del 30 ottobre 2013, n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni.

G.U. 30 ottobre 2013, n. 255

Circolare 31 ottobre 2013 del Ministero dell’ambiente

per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente

“semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

…” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).

Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione

unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2013

Approvazione del modello di dichiarazione unica ambientale per l’anno 2014.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 26

G.U. 27 dicembre 2013, n. 302

Legge del 6 febbraio 2014, n. 6 (suppl. ord. n. 89)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,

recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a

favorire lo sviluppo delle aree interessate.

G.U. 8 febbraio 2014, n. 32

Legge del 27 febbraio 2014, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

G.U. 28 febbraio 2014, n. 49 (suppl. ord. n. 30)

Decreto del Ministero dell'ambiente 4 dicembre 2013

Attuazione della direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013, recante

modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso.

G.U. 4 marzo 2014, n. 52

Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche.

G.U. 28 marzo 2014, n. 73 (suppl. ord. n. 30)

Decreto del Ministero dell'ambiente 24 aprile 2014

Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale

nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter,

comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

G.U. 30 aprile 2014, n. 99

Decreto del Ministero dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione

dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e

dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti

annuali.

G.U. 23 agosto 2014, n. 195

2.2. Regolamentazione

Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla

parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

2.2.1. Gestione dei rifiuti speciali

La norma quadro in materia di rifiuti è la parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Le disposizioni

preesistenti rimangono in vigore o come norme speciali, o come norme tecniche transitorie in attesa

dell’emanazione di nuovi decreti attuativi.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 27

Rientra nel concetto di “rifiuto”, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il

detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

I rifiuti, in quanto tali, devono essere destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero.

La relativa disciplina non si applica a30

:

il suolo contaminato ma non scavato;

gli edifici collegati permanentemente al suolo;

il suolo non contaminato scavato, comprese le “matrici materiali di riporto”, riutilizzato

nell’ambito dello stesso sito ;

i rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.Lgs. 230/1995;

gli esplosivi in disuso;

le materie fecali, paglia, sfalci e potature non pericolosi riutilizzati in agricoltura o per la

produzione di energia;

i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento 1069/2009;

le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;

rifiuti da attività estrattiva di cava e miniera, disciplinati dal D.Lgs. 117/2008;

i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi

d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità

o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione

2000/532/CE.

La concreta applicazione della definizione di rifiuto è stata oggetto di numerose controversie e allo

stato attuale della normativa non costituiscono comunque rifiuto:

i materiali che si originano dal recupero di rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il

riutilizzo, nel rispetto di determinate condizioni31

;

i sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006; la norma prevede che qualsiasi

sostanza o oggetto possa essere qualificata sottoprodotto a condizione di soddisfare i 4 criteri di

carattere generale indicati, salvo che non siano stabiliti appositi criteri specifici per determinati

materiali.

A. Classificazione e codifica32

I rifiuti possono essere classificati in due modi.

In funzione dell’origine si distinguono in:

rifiuti urbani: rifiuti domestici, da aree verdi, rifiuti speciali non pericolosi destinati allo

smaltimento assimilati per quantità e qualità dai Comuni;

30

D.Lgs. 152/2006, art. 185. 31

D.Lgs. 152/2006, art. 184-ter. 32

D.Lgs. 152/2006, art. 184.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 28

rifiuti speciali: rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali; da attività agricole e agro-industriali,

di demolizione e costruzione, commerciali e di servizio, sanitarie, nonché i rifiuti derivanti dal

trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e fumi.

I rifiuti speciali possono essere assimilati ad urbani con provvedimento del Comune sulla base di

criteri quali-quantitativi definiti dallo Stato con apposito decreto ministeriale, in attesa del quale

valgono i criteri di cui alla deliberazione del 27 luglio 1984.

In funzione delle caratteristiche di pericolosità si distinguono in:

rifiuti pericolosi: i rifiuti cui è attribuito un asterisco nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)

allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

rifiuti non pericolosi: tutti gli altri.

A ciascun rifiuto deve essere attribuito un codice CER, secondo le modalità definite nelle premesse

dell’allegato D. Questo codice, oltre ad essere necessario per classificare i rifiuti, serve anche per

verificare la possibilità di conferire un dato rifiuto ad un determinato smaltitore.

In alcuni casi ad un medesimo rifiuto possono essere attribuiti due codici CER con diversa

classificazione (codici a specchio). In questi casi la scelta del codice viene effettuata in base alla

presenza di sostanze pericolose ed alle relative concentrazioni che devono essere confrontate con le

soglie che determinano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (frasi H)33

.

B. Stoccaggio presso il produttore

Lo stoccaggio di qualsiasi tipo di rifiuto presso il produttore è soggetto, in linea di principio, ad

autorizzazione. Se tuttavia lo stoccaggio è effettuato rispettando determinate condizioni, si

configura il cosiddetto “deposito temporaneo”, che non richiede alcuna autorizzazione34

.

Queste condizioni richiedono che:

i rifiuti vengano essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo

una delle seguenti modalità alternative:

con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al

massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità

non viene oltrepassato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un

anno;

i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP) di cui al regolamento (CE) 850/2004

siano gestiti come da relative prescrizioni;

il deposito sia effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme

tecniche (deliberazione 27/07/1984, punto 4.1);

siano rispettate, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, le norme tecniche di deposito,

imballaggio ed etichettatura relative alle sostanze in essi contenute.

33

D.Lgs. 152/2006 allegato D parte IV. 34

D.Lgs. 152/2006, art. 183.1, lettera bb).

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Edizione n° 27, ottobre 2014 29

C. Miscelazione35

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti

pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo autorizzazione.

D. Gestione amministrativa dei rifiuti

Al momento la gestione amministrativa dei rifiuti pericolosi è in fase di transizione verso il sistema

di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che potrà essere adottato, a titolo volontario, anche per i rifiuti

non pericolosi.

D.1 Registri di carico e scarico36

Fino al 31 dicembre 2014 (termine della fase di transizione verso il SISTRI) i seguenti soggetti

hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti:

chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i

commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e

smaltimento dei rifiuti;

le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;

le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali,

da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimento dei fumi.

Dopo tale data continueranno a tenere il registro i seguenti soggetti, nel caso non aderiscano al

SISTRI in modo volontario:

le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni

industriali ed artigianali nonché derivanti dal trattamento di rifiuti, acque, scarichi idrici e

fumi;

gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 11 dipendenti.

le aziende agricole di qualsiasi numero di dipendenti che conferiscono i propri rifiuti

nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del

D.Lgs. 152/2006,

gli enti e le imprese che producono solo rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero e

smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi da potabilizzazione o altri trattamenti delle acque,

da depurazione di acque reflue o da abbattimento fumi.

le imprese e gli enti che svolgono attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi.

Il registro ha fogli numerati e deve essere vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente

competente e gestito come da norme sui registri IVA; il modello è stabilito dal D.M. 148/1998.

Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o cessione o

trasporto o intermediazione del rifiuto. Chi effettua, invece, recupero o smaltimento deve registrare

la presa in carico del rifiuto entro i 2 giorni lavorativi.

35

D.Lgs. 15272006, art. 187. 36

D.Lgs. 152/2006, art. 190 ante modifiche D.Lgs. 205/2010

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Edizione n° 27, ottobre 2014 30

I registri sono tenuti presso gli impianti di produzione e vengono integrati con i formulari o con la

copia della scheda movimentazione prevista dal SISTRI, relativi al trasporto dei rifiuti.

I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima annotazione.

D.2 Formulario di identificazione37

Fino al 31 dicembre 2014 tutti i rifiuti debbono essere accompagnati da un documento definito

“formulario di identificazione”, redatto in quattro esemplari.

Dal 1° gennaio 2015 il formulario continuerà ad essere utilizzato solo per il trasporto di rifiuti non

pericolosi, salvo adesione su base volontaria al SISTRI.

Non richiedono formulario:

il trasporto di rifiuti urbani nell’ambito del servizio pubblico;

il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi effettuati in modo occasionale e saltuario

ed in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti

dei rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno, non eccedenti 30 kg

o 30 lt al giorno e comunque i 100 kg o 100 lt all’anno38

.

Il modello di formulario è definito dal D.M. 145/1998. La compilazione è responsabilità del

detentore del rifiuto. Al conferimento del rifiuto, il detentore firma e data le quattro copie,

controfirmate dal trasportatore. Una rimane al detentore, le altre tre, firmate e datate dal

destinatario, rimangono rispettivamente una presso il destinatario ed una presso il trasportatore,

mentre la quarta copia è trasmessa al detentore. Il ricevimento di quest’ultima copia entro tre mesi

dal conferimento esclude il detentore del rifiuto da ogni responsabilità circa il non corretto

smaltimento o recupero del rifiuto. In caso di mancata ricezione entro tale termine, occorre darne

comunicazione alla Provincia (Regione in caso di esportazione) ai fini dello scarico di

responsabilità39

.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro o dalla

CCIAA, e la fattura di acquisto deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima del loro

utilizzo. Le copie del formulario debbono essere conservate per 5 anni.

D.3 Comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)

La denuncia deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno da parte dei seguenti soggetti:

raccoglitori e trasportatori di rifiuti

commercianti e intermediari senza detenzione

imprese ed enti che effettuano recupero o smaltimento

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

imprese agricole con volume d'affari superiore a 8000 euro

imprese ed enti con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da

lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento, fanghi da

potabilizzazione, depurazione acque reflue, abbattimento fumi.

37

D.Lgs. 152/2006, art. 193. 38

D.Lgs. 152/2006, art. 193.5. 39

D.Lgs. 152/2006, art. 188.3 lettera b.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 31

L’obbligo cesserà per i soggetti tenuti ad utilizzare il SISTRI con l’entrata a regime dello stesso. Le

modalità di denuncia relative al periodo anteriore sono definite nel D.P.C.M. 12 dicembre 2013.

D.4. Gestione con SISTRI

A seguito dell’introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti “SISTRI”40

i soggetti di cui al

successivo punto D.4.1 sono obbligati ad utilizzare tale sistema.

I soggetti non obbligati possono aderirvi a titolo volontario o, in alternativa, continuare ad applicare

le modalità di gestione preesistenti.

Il SISTRI prevede l’obbligo di trasmettere via rete in tempo reale tutte le informazioni relative alla

gestione dei rifiuti ad un centro gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente,

mediante appositi dispositivi informatici.

Le modalità con cui operare con il SISTRI, ed in particolare con i relativi programmi e dispositivi

informatici, sono illustrate in dettaglio nelle guide reperibili sul sito web www.sistri.it.

D.4.1. Soggetti obbligati

I soggetti tenuti ad aderire ed operare tramite il SISTRI sono gli enti e le imprese che41

:

sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti;

costituiscono nuovi produttori di rifiuti pericolosi, dove per “nuovi produttori” si intendono

coloro che “sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi

rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o

composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed

ottengono nuovi rifiuti pericolosi”, e per i quali l’iscrizione è dovuta sia nella categoria gestori

che in quella produttori;

raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (trasporto conto

terzi42

), compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;

in caso di trasporto intermodale, ricevono in affidamento i rifiuti speciali pericolosi in attesa

della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che

effettua il successivo trasporto;

effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, sia urbani che

speciali;

effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, sia urbani che speciali.

I produttori ed i gestori di rifiuti non pericolosi possono aderire al SISTRI su base volontaria

mediante apposita comunicazione.

D.4.2. Iscrizione

Gli enti e le imprese obbligati devono iscriversi al SISTRI, indicando ogni unità locale che produce

o gestisce rifiuti soggetti, con la facoltà di suddividere l’unità locale in unità operative e versare un

contributo43

entro il 30 aprile di ogni anno commisurato alla tipologia dei rifiuti gestiti, alla

tipologia operazioni effettuate ed al numero dei dipendenti.

40

D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter. 41

D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter. 42

Circolare MinAmb n.1 2013 43

D.M. 52/2011, art. 7.3.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 32

D.4.3. Dispositivi informatici

Gli strumenti previsti per operare con il SISTRI sono:

dispositivi USB per accedere al SISTRI, al fine di trasmettere dati, di apporre la firma

elettronica e di memorizzare informazioni;

dispositivi elettronici da installare su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali, definito

Black Box, con la funzione di monitorare il percorso del rifiuto dal mittente al destinatario;

apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita di automezzi dagli

impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento.

Ciascun dispositivo USB può contenere fino a un massimo di 3 certificati elettronici associati alle

persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di

gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche

delegate e la generazione delle loro firme elettroniche.

D.4.4 Registri cronologici44

Il Registro Cronologico sostituisce per gli iscritti al SISTRI il Registro di Carico e Scarico previsto

dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base

ai seguenti criteri:

- produttori: un registro per ogni unita locale iscritta al SISTRI o, nel caso siano state

iscritte unita operative, per ogni unita operativa iscritta;

- trasportatori: un registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese che

effettuano trasporto conto terzi, uno per ogni unità locale iscritta al SISTRI;

- gestori: un registro per ogni impianto o attività secondo le categorie d’iscrizione;

- commercianti e intermediari: un registro per la sede dell’attività.

Il Registro Cronologico è un documento informatico che risiede sul server del SISTRI. Ai fini di

renderlo disponibile all’autorità di controllo, gli utenti hanno comunque l’obbligo di salvare sul

proprio computer una copia dei file relativi ai movimenti di carico e scarico dei rifiuti e di

conservarli per almeno 3 anni45

.

Tempistica di compilazione:46

- produttori: entro 10 gg lavorativi dalla produzione e comunque prima della

movimentazione.

- commercianti e intermediari: entro 10 gg. dalla transazione.

- trasportatori: in automatico.

- imprese/enti che effettuano recupero/smaltimento: entro 2 gg. lavorativi per i rifiuti

ricevuti dall’estero, in automatico negli altri casi.

44

D.M. 52/2011, art. 13. 45

D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 46

D.M. 52/2011, art. 13.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 33

D.4.5 Scheda SISTRI Area Movimentazione47

La “Scheda SISTRI Area Movimentazione” è un documento informatico costituito da varie sezioni

che vanno compilate a cura dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi dello smaltimento. La

compilazione consente di produrre il documento cartaceo che accompagna il trasporto. Gli utenti

hanno l’obbligo di salvare sul proprio computer una copia in formato elettronico delle schede

movimentazione e di conservarle per almeno 3 anni48

.

D.5.6 Gestione dei rifiuti nel periodo di avvio del SISTRI

La L. 125/2013 ha definito le seguenti date di avvio per il sistema:

1 ottobre 2013 - per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi

a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del

territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano

operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali

pericolosi, inclusi i nuovi produttori;

3 marzo 2014 - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che stoccano detti

rifiuti nel sito di produzione a fronte di autorizzazioni per operazioni D15 o R13; per quanto

sopra detto in merito al trasporto, questa data vale anche per chi effettua il trasporto dei propri

rifiuti pericolosi.

Fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le regole preesistenti al SISTRI in materia di

registri, formulari per il trasporto e denuncia la catasto dei rifiuti, con le relative sanzioni.

E. Operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti

E.1. Trasporto49

I trasportatori di rifiuti possono operare se iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali (di seguito

l’Albo), previa prestazione di garanzie finanziarie. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque

anni ed ogni anno, entro il 30 aprile, devono essere versati i diritti di iscrizione.

L’iscrizione avviene con procedure semplificate e senza garanzie finanziarie per i soggetti che

effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ovvero di propri rifiuti pericolosi in quantità

giornaliera non superiore a 30 kg o 30 lt, a condizione che tali operazioni costituiscano parte

integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa. L’iscrizione deve essere rinnovata, in

questo caso, ogni dieci anni50

.

Al trasporto via strada dei rifiuti si applica la normativa ADR.

E.2. Operazioni di smaltimento51

Ove non soggetti ad autorizzazione IPPC gli impianti per lo smaltimento di rifiuti ed il loro

esercizio debbono essere sempre autorizzati in modo esplicito e preventivo dalla Regione (o dalla

Provincia delegata).

47

D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 48

D.Lgs. 152/2006, art. 188-bis.3. 49

D.Lgs. 152/2006, art. 212. 50

D.Lgs. 152/2006, art. 212.8. 51

D.Lgs. 152/2006, art. 208.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 34

L’autorizzazione è valida per 10 anni, a fronte della prestazione di garanzie finanziarie, ed è

soggetta a rinnovo.

Gli impianti mobili sono autorizzati dalla regione ove il gestore ha la sede legale, e l’attività di

smaltimento deve essere comunicata con almeno 60 gg di anticipo alla Regione ove si svolgerà

l’attività di smaltimento.

Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo ove sono stati prodotti (discarica esclusa) può

essere soggetto a semplice comunicazione all’Albo, se rispetta determinati requisiti definiti da

appositi decreti, non ancora emanati52

.

E.1. Discariche53

La norma individua 3 tipi di discariche, per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti

pericolosi, e le caratteristiche dei rifiuti che possono esservi conferiti. Il produttore del rifiuto è

tenuto ad effettuarne la caratterizzazione di base in occasione del primo conferimento, come da

specifiche riportate in allegato 1 al D.M. 27/09/2010. Tale caratterizzazione deve essere ripetuta

almeno una volta all’anno.

E.2. Incenerimento e coincenerimento54

Sono impianti di incenerimento quelli destinati primariamente allo smaltimento dei rifiuti, di

coincenerimento quelli per la produzione di energia ove i rifiuti rappresentano un combustibile.

Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con

l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure

semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta.

In questo caso per l’avvio dell’attività di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione

di adeguata garanzia finanziaria.

L’avvio delle attività è subordinato in ogni caso all’effettuazione di una ispezione preventiva, da

parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di

presentazione dalla comunicazione.55

F. Operazioni di recupero dei rifiuti

Il recupero di rifiuti è soggetto a due possibili regimi amministrativi:

Procedura semplificata56

: Riguarda le attività di recupero di specifici rifiuti effettuate nel rispetto

di criteri stabiliti da norme comunitarie (Regolamenti “End of waste”)57

o nazionali58

.

Laddove la norma comunitaria si sovrapponga a quella nazionale preesistente il gestore che già

operava sulla base della normativa nazionale disporrà di 6 mesi dall’entrata in vigore del

52

D.Lgs. 152/2006, art. 215. 53

D.Lgs. 36/2003. 54

D.Lgs. 152/2006, parte IV, titolo III-bis; D.Lgs. 133/2005. (abrogato a partire dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs.

46/2014) 55

D.Lgs. 152/2006 art. 237-duovicies.4 56

D.Lgs. 152/2006, art. 216. 57

Al momento: rottami di ferro, acciaio e alluminio (Reg. 333/2011), di vetro Reg. (1179/2012) e di rame (Reg.

75/2013). 58

D.M. 5/2/1998 per rifiuti non pericolosi e D.M. 161/2002 per rifiuti pericolosi.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 35

regolamento UE per adeguarsi, ferme restando le quantità massime trattabili già stabilite dai

decreti ministeriali59

.

L’operazione di recupero può consistere nella sola verifica che il rifiuto rispetti le specifiche del

materiale recuperato.

Per godere della procedura semplificata l’attività di recupero deve essere effettuata, tra l’altro,

alle seguenti condizioni:

comunicazione alla Provincia tramite SUAP, da rinnovarsi ogni 5 anni; l’attività può iniziare

decorsi 90 giorni dalla comunicazione; nel caso per l’esercizio dell’attività siano richieste

altre autorizzazioni obbligatoriamente ricomprese nell’Autorizzazione Unica Ambientale

(AUA)60

la comunicazione per il recupero dei rifiuti confluisce in tale atto amministrativo.

pagamento di un diritto di iscrizione annuale da effettuarsi entro il 30 aprile;

rispetto delle specifiche norme tecniche;

possesso di specifici requisiti soggettivi da parte del titolare o amministratore dell’impresa.

Il produttore del rifiuto deve procedere al campionamento ed analisi all’atto del primo

conferimento e successivamente ogni 24 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi61

ed ogni 12 mesi

nel caso di rifiuti pericolosi62

.

È prevista una procedura semplificata di recupero di rifiuti, rivolta ai gestori di installazioni

soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Nello specifico, i rifiuti della lista verde

del regolamento 1013/2006/CE possono essere utilizzati previa semplice comunicazione da

inoltrarsi all’autorità competente 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, a condizione di adottare

le migliori tecniche disponibili di cui alle BAT References comunitarie. In tal caso la normativa

dei rifiuti si applicherà esclusivamente alla fase di trasporto.63

Procedura ordinaria30

: Autorizzazione regionale con la stessa procedura prevista per le attività di

smaltimento, fatta salva l’eventuale autorizzazione IPPC. Si applica alle attività di recupero non

individuate o a quelle individuate ai fini della procedura semplificata che non rispettano tutti i

requisiti stabiliti.

G. Esportazione/Importazione64

I movimenti transfrontalieri di rifiuti all’interno dell’UE sono disciplinati dal regolamento

CE/1013/2006. La spedizione all’interno dell’UE di rifiuti destinati al recupero presenti nella lista

verde65

è soggetta esclusivamente all’obbligo di accompagnamento del trasporto con un apposito

documento su carta semplice66

; sono soggetti a procedura di notifica all’autorità competente del

paese di destinazione se presenti nella lista ambra67

e in caso di smaltimento (sempre).

La movimentazione in ingresso o uscita dall’UE è regolamentata dalla Convenzione di Basilea.

59

L. 116/2014, art. 13.4 60

D.P.R. 59/2013, art. 3.1. 61

D.M. 5/2/1998, art. 8.4. 62

D.M. 161/2002, art. 7.3. 63

L. 116/2014, art. 13.4 64

D.Lgs. 152/2006, art. 194. 65

Reg. 1013/2006, allegati III. 66

Reg. 1013/2006, allegato VII (modificato dal Regolamento 13/9/2007). 67

Reg. 1013/2006, allegato IV.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 36

H. Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura

I fanghi trattati provenienti dalla depurazione di acque domestiche e/o industriali possono essere

utilizzati in agricoltura se rispettano determinate caratteristiche indicate dal D.Lgs. 99/1992. Le

operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzo sono soggette ad

autorizzazione ad Autorizzazione Unica Ambientale68

e la relativa istanza deve essere presentata al

SUAP territorialmente competente. È previsto l’utilizzo di appositi registri ed il trasporto dei fanghi

deve essere accompagnato dalla scheda movimentazione SISTRI, o nel caso di imprese che non

hanno aderito su base volontaria al SISTRI dal formulario di identificazione69

, integrati entrambi da

specifiche informazioni.

I. Altre operazioni regolamentate70

Le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di

commercio ed intermediazione di rifiuti, sono soggette ad iscrizione all’Albo.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.

L. Consorzi per la raccolta e il recupero

I seguenti rifiuti devono essere conferiti ad appositi consorzi:

oli minerali usati71

, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU);

oli e grassi vegetali ed animali esausti72

, Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e

trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE);

rifiuti di beni in polietilene come definiti nell’articolo 234 del D.Lgs. 152/2006, Consorzio

Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (POLIECO).

Altri consorzi costituiti per la raccolta e gestione di particolari tipologie di rifiuto sono i consorzi di

filiera dei rifiuti di imballaggio (vedi punto 2.2.2.F.), i consorzi dei RAEE (vedi punto 2.2.1.F.1.) e i

consorzi delle pile e accumulatori (vedi punto 2.2.1.F.5.), tra i quali l’ex consorzio obbligatorio

COBAT (Consorzio Nazionale Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi).

M. Gestione di particolari categorie di rifiuti

M.1. Rifiuti elettrici ed elettronici

La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 49/2014 qualora si originino da determinate

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il sistema volto ad assicurare il raggiungimento

degli obiettivi comunitari di recupero fa riferimento a un Comitato di vigilanza e controllo, un

Centro di coordinamento e sistemi collettivi privati liberamente costituiti da imprese che operano

nella filiera. I produttori di AEE (fabbricanti, importatori e chi immette sul mercato con proprio

marchio) sono soggetti a specifici obblighi quali:

68

D.P.R. 59/2013, art. 3. 1.f. 69

D.Lgs. 152/2006, art. 193. 9. 70

D.Lgs. 152/2006, art. 212. 5. 71

D.Lgs. 152/2006, art. 236. 72

D.Lgs. 152/2006, art. 233.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 37

iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento del sistema di gestione

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, istituito preso le Camere di

Commercio;

denuncia annuale delle AEE immesse sul mercato (MUD);

obblighi di informazione all’utente e ai centri di recupero.

recupero dei RAEE di propria competenza direttamente o tramite adesione ad uno specifico

consorzio.

M.2. Rifiuti Sanitari73

Vengono definite diverse tipologie di rifiuti sanitari (assimilati ai rifiuti urbani, pericolosi non a

rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo, rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione).

L’esenzione dall’autorizzazione allo stoccaggio in conto proprio (deposito temporaneo) per i rifiuti

sanitari pericolosi a rischio infettivo si configura per una durata fino a 5 giorni oppure, per

quantitativi non superiori a 200 litri, fino a 30 giorni con obbligo di registrazione entro 5 giorni.

Con le stesse modalità debbono essere gestiti i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture

sanitarie ma che presentano rischio infettivo.

M.3. Veicoli fuori uso74

I veicoli fuori uso debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati, anche tramite i

rivenditori. Questi rilasceranno un apposito certificato di rottamazione o di presa in carico del

veicolo e provvederanno alla sua cancellazione presso il PRA. Tale certificato libera il precedente

detentore da ogni responsabilità.

I soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso

denunciano annualmente i relativi quantitativi movimentati (MUD).

M.4. Terre e rocce da scavo

La normativa che regolamenta la gestione delle terre e rocce da scavo è stato oggetto di ripetute

modifiche da parte del legislatore ed il quadro di riferimento non appare ancora del tutto

stabilizzato.

Allo stato dell’arte si presentano agli operatori tre alternative gestionali:

Riutilizzo nel sito di produzione. Il materiale in questo caso non viene considerato rifiuto se

vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 185.1, lettera c), del D.Lgs.152/2006.

Riutilizzo come sottoprodotto. Si presentano due casi distinti:

Ai materiali che derivano da opere soggette a VIA o ad AIA si applicano le previsioni del

DM 161/2012 come previsto dall’art. 41.2 della Legge 98/2013.

Ai materiali che derivano da opere non soggette a VIA o ad AIA si applica la disciplina

prevista all’art. 41-bis della L. 98/2013.

Gestione come rifiuto. In questo caso il materiale può essere destinato al recupero in via

ordinaria oppure in via semplificata alle condizioni del DM 5 febbraio 1998.

73

D.P.R. 254/2003. 74

D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006, art. 231.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 38

M.5. Rifiuti delle industrie estrattive

La relativa gestione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2008. Le disposizioni del decreto si applicano alla

gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e

di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave nell'area del cantiere o dei cantieri

estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Le

disposizioni si applicano anche a qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di

estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una

diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere

altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi

i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione,

dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

Il decreto prevede un’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito, l’adozione da parte

dell’operatore di un piano di gestione dei rifiuti, e il rispetto, ove pertinente, di specifiche

condizioni operative relative alla prevenzione degli incidenti rilevanti. La norma prevede inoltre che

l’attività venga costantemente monitorata e definisce le modalità di gestione dei depositi dopo la

loro chiusura.

M.6. Rifiuti costituiti da pile ed accumulatori

Il D.Lgs. 188/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la

raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di

promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. Il sistema fa riferimento a un Comitato

di vigilanza e controllo, un Centro di coordinamento e Sistemi collettivi privati liberamente

costituiti da imprese che operano nella filiera. I produttori di pile ed accumulatori (chi immette sul

mercato nazionale a titolo professionale pile o accumulatori compresi quelli incorporati in

apparecchi e veicoli) sono soggetti a specifici obblighi quali:

iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione

dei rifiuti di pile ed accumulatori, istituito presso il Ministero dell’Ambiente;

denuncia annuale dei dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale

nell’anno precedente; entro il 31 marzo alle Camere di Commercio;

obblighi di informazione all’utente.

M.7. Pneumatici fuori uso (PFU)75

I pneumatici oggetto della regolamentazione sono quelli per veicoli a motore immessi sul mercato

nazionale del ricambio, mentre sono esclusi i pneumatici per bicicletta e per aerei, nonché le camere

d’aria.

Specifiche disposizioni sono fornite inoltre per i pneumatici montati sui veicoli e per i PFU

derivanti dalla demolizione dei veicoli a fine vita. Gli strumenti previsti sono:

definizione di obiettivi di raccolta;

attribuzione in capo a produttori e importatori di pneumatici della responsabilità di

provvedere alla gestione dei PFU, derogabile attraverso l’adesione a sistemi collettivi di

natura consortile, che la norma definisce “strutture operative associate”;

75

D.M. 82/2011.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 39

imposizione sui pneumatici nuovi di un contributo ambientale destinato a coprire i costi di

gestione dei PFU.

M.8. Oli esausti76

Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere

separati, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati in funzione delle specifiche

caratteristiche di pericolo e dei processi di trattamento a cui verranno destinati.

Gli oli usati non possono essere miscelati con le emulsioni oleose o con altri tipi di rifiuto e di

sostanze.

Norme specifiche sugli oli usati e le miscele oleose sono contenute nel D.Lgs. 95/1992.

M.9. Rifiuti da attività di manutenzione

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede di chi svolge

tali attività77

.

Per la manutenzione delle infrastrutture a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi

di pubblica utilità, nonché dei mezzi e degli impianti fruitori di dette infrastrutture, il luogo di

produzione dei rifiuti può essere il cantiere o la sede locale del gestore dell’infrastruttura, oppure il

luogo di concentramento ove il materiale viene portato per la successiva valutazione tecnica, da

eseguirsi non oltre 60 gg dalla fine lavori78

.

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche

che private, si considerano prodotti dal soggetto che svolge tale attività.

M.10. Rifiuti contenenti amianto

La codifica e la gestione dei rifiuti contenenti amianto sono definite dal D.M. 248/2004.

M.11. Rifiuti da navi e residui di carico

I rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico sono disciplinati dall’art. 232 del D.Lgs. 152/2006,

dal D.Lgs. 182/2003 e dal D.M. 269/2005.

N. Tributi legati alla gestione dei rifiuti

I rifiuti depositati in discarica sono assoggettati ad uno specifico tributo in ragione della quantità

smaltita79

.

2.2.2. Imballaggi

A. Aspetti generali

76

D.Lgs. 152/2006, art. 216-bis. 77

D.Lgs. 152/2006, art. 266.4. 78

D.Lgs. 152/2006, art. 230.5. 79

L. 549/1995, art. 3.24-40.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 40

Il titolo II della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti

di imballaggio con l’obiettivo di prevenire e ridurre il loro impatto sull’ambiente. Il decreto si

applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e a tutti i rifiuti di imballaggio derivanti

dal loro impiego, qualunque siano i materiali che li compongono.

B. Soggetti interessati

Sono interessati all’applicazione della norma i seguenti soggetti:

produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori

di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e

gli importatori di imballaggi pieni.

C. Classificazione degli imballaggi80

Gli imballaggi vengono definiti, in base alla destinazione d’uso, in:

imballaggio primario (o per la vendita): imballaggio concepito in modo da costituire, nel

punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;

imballaggio secondario (o multiplo): imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto

di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal

fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a

facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita; esso può essere rimosso dal

prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio terziario (o per il trasporto): imballaggio concepito in modo da facilitare la

manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi

multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container

per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

D. Obblighi81

Produttori: i produttori hanno l’obbligo di riciclaggio e di recupero nonché di ripresa degli

imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private

nonché del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio

pubblico. Per adempiere a tale obbligo i produttori possono:

organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di

imballaggio sull’intero territorio nazionale;

aderire ai consorzi di filiera;

mettere in atto un sistema cauzionale.

Utilizzatori: gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e

terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di

raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. A tale obbligo possono

attualmente adempiere mediante l’iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

80

D.Lgs. 152/2006, art. 218. 81

D.Lgs. 152/2006, art. 221.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 41

E. Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)82

L’adesione al CONAI comporta la presentazione di una domanda ed il versamento di una quota. Per

le imprese industriali la quota di adesione è pari ad un importo fisso aumentato da un importo

variabile.

F. Consorzi di filiera83

L’adesione ai Consorzi di filiera interessa i produttori di imballaggi e comporta la presentazione di

una domanda di adesione ed il versamento di una quota associativa.

I Consorzi costituiti sono:

Consorzio nazionale acciaio;

Consorzio imballaggi alluminio (CIAL);

Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica

(COMIECO);

Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi in legno (RILEGNO);

Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA);

Consorzio recupero vetro (COREVE).

G. Contributo ambientale CONAI50

A decorrere dall’1 ottobre 1998 sugli imballaggi nuovi e su quelli importati, pieni e vuoti, è

applicato il “contributo ambientale CONAI”, ossia un importo calcolato in funzione del peso

dell’imballaggio e del materiale che lo costituisce, che è utilizzato per assicurare gli obiettivi di

recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge. A tal fine i produttori di imballaggi e gli importatori di

imballaggi pieni e vuoti denunciano periodicamente a CONAI le relative quantità, sulla base delle

procedure stabilite dal CONAI stesso. Gli imballaggi esportati, pieni o vuoti, non sono soggetti al

contributo e gli esportatori possono chiederne l’esenzione o il recupero.

H. Divieti84

Gli imballaggi non possono essere smaltiti in discarica. I rifiuti di imballaggi terziari non possono

essere conferiti al servizio pubblico, mentre i secondari solo se i criteri di assimilazione lo

consentono. Gli imballaggi possono essere commercializzati solo se conformi agli standard CEN.

Gli imballaggi non possono contenere determinate sostanze pericolose.

2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Denuncia della qualità e quantità dei rifiuti

prodotti e smaltiti nel corso dell’anno 2012 (D.P.C.M. 20/12/2012)

30/4 C.C.I.A.A.

82

D.Lgs. 152/2006, art. 224. 83

D.Lgs. 152/2006, art. 223. 84

D.Lgs. 152/2006, art. 226.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 42

Fattispecie Data Enti competenti

Avvio del SISTRI per i nuovi produttori,

trasportatori, gestori, intermediari di rifiuti

pericolosi (L. 125/2013)

1/10/2013 SISTRI

Avvio del SISTRI per i produttori iniziali

di rifiuti pericolosi (L. 125/2013)

3/3/2014 SISTRI

Pagamento del contributo di iscrizione

annuale al SISTRI (D.M. 52/201, art. 7)

30/4

SISTRI

Rinnovo autorizzazione allo smaltimento e

recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 208.12)

entro 180 gg dalla

scadenza

Regione

Rinnovo iscrizione Albo (D.Lgs. 152/2006 art.

212.6) entro 5 anni Sezione Regionale Albo

Rinnovo iscrizione Albo per raccolta e

trasporto dei propri rifiuti (D.Lgs. 152/2006

art. 212.8)

entro 10 anni Sezione Regionale Albo

Rinnovo comunicazione di recupero rifiuti

con procedura semplificata (D.Lgs. 152/2006

art. 216.5)

entro 5 anni

se ricompresa nell’AUA

entro 6 mesi dalla data di

scadenza dell’AUA

SUAP

Versamento diritto di iscrizione annuale

per le imprese che effettuano recupero di

rifiuti con procedura semplificata (D.M.

350/1998 art. 3)

30/4 Provincia

Versamento diritti annuali da parte delle

imprese iscritte all’Albo nazionale gestori

ambientali (D.M. 13/12/1995, art. 3)

30/04 Albo Gestori Rifiuti

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti

Denuncia annuale AEE immesse sul

mercato (D.M. 185/2007 art. 6)

30/04 Registro AEE

Iscrizione al registro nazionale dei

produttori di AEE (D.M. 185/2007)

Esistenti

nuovi

18/02/2008

prima dell’immissione

sul mercato

Registro nazionale

Comunicazione dati relativi alle fasce di

appartenente degli apparecchi di

illuminazione immessi sul mercato

16/09/2009 Registro nazionale

Imballaggi

Denuncia al CONAI degli imballaggi

prodotti, importati o esportati (Regolamento

CONAI)

Vedere regolamento

CONAI

CONAI

Gestione di rifiuti da attività estrattiva

Adeguamento alle disposizioni del DLgs

117/08 per strutture di deposito di rifiuti di

estrazione autorizzate od in funzione al

1/5/08 (DLgs 117/2008, art. 21.1)

1/5/2012

Predisposizione del Piano di emergenza

interno relativo a strutture di deposito di

rifiuti di estrazione (DLgs 117/2008, art. 6.6)

22/07/2009

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Edizione n° 27, ottobre 2014 43

Fattispecie Data Enti competenti

Presentazione delle garanzie finanziarie

relative a strutture di deposito di rifiuti di

estrazione (DLgs 117/2008, art. 21.1)

1/05/2014 Autorità competente

definita a livello locale

per le attività estrattive

Pile ed accumulatori e relativi rifiuti

Iscrizione al Registro nazionale dei

soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi

di gestione dei rifiuti di pile ed

accumulatori (DLgs 188/2008 art 14.2)

18/09/2009 Registro nazionale

Istituzione dei sistemi per il trattamento ed

il riciclaggio dei rifiuti di pile ed

accumulatori (DLgs 188/2008 art 6.1)

26/09/2009

Obbligo di informazione indirizzate ai

consumatori di apparecchi contenenti pile

ed accumulatori (DLgs 188/2008 art 9.1)

18/06/2009

Etichettatura delle pile ed accumulatori

immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 23.1)

26/09/2009

Denuncia annuale pile ed accumulatori

immessi sul mercato (DLgs 188/2008 art 14.2)

31/03 Camera Commercio

Pneumatici fuori uso

Applicazione del contributo ambientale sui

pneumatici nuovi immessi sul mercato (D.M. 82/2011, art. 9.5)

7/09/2011

Denuncia quantità e qualità di pneumatici

immessi sul mercato del ricambio (D.M.

82/2011, art. 3)

31/05 Ministero dell’Ambiente

Denuncia annuale da parte di

produttori/importatori che decidono di

gestire i PFU in modo autonomo (D.M.

82/2011, art. 3)

31/05 Ministero dell’Ambiente

2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Produzione rifiuti e avvio allo smaltimento

Gestione SISTRI

iscrizione SISTRI

copia informatica movimenti del registro

cronologico SISTRI

copia informatica schede movimentazione

SISTRI

Gestione non SISTRI

registro di carico e scarico

prima e quarta copia formulario o scheda

SISTRI

denuncia catasto

Deposito preliminare Autorizzazione

Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 44

Fattispecie Documenti richiesti

Messa in riserva nei casi previsti per i rifiuti

soggetti a recupero con procedura semplificata Comunicazione alla Provincia

Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Messa in riserva in casi diversi di quelli del punto

precedente Autorizzazione

Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Trasporto di rifiuti (per smaltimento o recupero di

rifiuti non individuati) Iscrizione ad Albo

Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Smaltimento Autorizzazione

Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Recupero rifiuti soggetti a procedura semplificata Comunicazione od Autorizzazione Unica

Ambientale

Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Recupero rifiuti non rientranti nella procedura

semplificata Autorizzazione

Iscrizione SISTRI (solo rifiuti pericolosi)

Produzione di AEE Iscrizione al Registro nazionale

Produzione, importazione, esportazione,

commercializzazione di imballaggi vuoti e pieni Iscrizione CONAI

Eventuali denuncie periodiche

Raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento,

utilizzazione di fanghi in agricoltura Autorizzazione Unica Ambientale

Iscrizione SISTRI

Deposito di rifiuti di estrazione Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Registro delle operazione di gestione dei

rifiuti

Deposito di rifiuti di estrazione di categoria A Piano di prevenzione degli incidenti

rilevanti e Sistema di gestione della

sicurezza

Piano di emergenza interno

Produzione di pile ed accumulatori Iscrizione al Registro nazionale

2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,

commercio, intermediazione di rifiuti senza la

prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (D.Lgs. 152/2006, art. 256.1)

rifiuti non pericolosi

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da

2.600 a 26.000 €;

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

rifiuti pericolosi

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da

2.600 a 26.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle

autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e

delle condizioni richiesti per le iscrizioni o

comunicazioni);

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 45

Fattispecie Sanzione

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte

di enti o imprese (D.Lgs. 152/2006, art. 256.2)

rifiuti non pericolosi

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da

2.600 a 26.000 €

rifiuti pericolosi

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da

2.600 a 26.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle

autorizzazioni nonché di carenza dei requisiti e

delle condizioni richiesti per le iscrizioni o

comunicazioni)

Discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256.3) rifiuti non pericolosi

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da

2.600 a 26.000 €;

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) rifiuti pericolosi

arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200

a 52.000 € (pene ridotte della metà in caso di inosservanza

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle

autorizzazioni);

sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero

depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è

tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al

risarcimento del danno ambientale e al pagamento,

anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.1)

rifiuti non pericolosi

reclusione da due a cinque anni

rifiuti pericolosi

reclusione da tre a sei anni Pene aumentate di un terzo se il delitto è

commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o

di una attività organizzata, in questo caso si

applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9,

comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231. (D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.3)

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al

comma 1 è commesso in territori che, al momento

della condotta e comunque nei cinque anni

precedenti, siano o siano stati interessati da

dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei

rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis.4)

Miscelazione non consentita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006,

art. 256.5) arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da

2.600 a 26.000 €

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 46

Fattispecie Sanzione

Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in

violazione delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003 (D.Lgs. 152/2006, art. 256.6)

quantitativi non superiori a 200 litri

sanzione amministrativa da 2.600 a

15.500 €

quantitativi superiori a 200 litri

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da

2.600 a 26.000 €

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Mancato conferimento di oli e grassi vegetali e animali

ai Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Detenzione e stoccaggio di oli e grassi vegetali e

animali esausti in modo non conforme alle disposizioni

vigenti in materia di smaltimento (D.Lgs. 152/2006, art.

256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Mancato conferimento di rifiuti di beni in polietilene ai

Consorzi (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Mancata partecipazione ai Consorzi per oli e grassi

vegetali e animali, beni in polietilene, batterie al

piombo e rifiuti piombosi, oli minerali (D.Lgs. 152/2006,

art. 256.8,9)

sanzione amministrativa da 8.000 a

45.000 € (metà per adesioni entro 60 gg

dalla scadenza)

Spedizioni dei rifiuti costituente traffico illecito ai

sensi del Reg. CEE 259/93 e spedizione di rifiuti in

lista verde in violazione delle pertinenti prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 259.1-2)

ammenda da 1.550 a 26.000 e arresto fino

a 2 anni (la pena è aumentata in caso di

spedizioni di rifiuti pericolosi);

confisca obbligatoria del mezzo di

trasporto a seguito di sentenza di

condanna, o di quella emessa ai sensi

dell’art. 444 del C.P.P.;

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260.1)

In caso di rifiuti ad alta radioattività (D.Lgs. 152/2006, art.

260.2)

reclusione da 1 a 6 anni con pene

accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter

del C.P.P.;

sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

reclusione da 3 a 8 anni con pene

accessorie degli att.28, 30, 32-bis 32-ter

del C.P.P.;

sanzione pecuniaria da 400 a 500 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 47

Fattispecie Sanzione

Omessa, incompleta o inesatta comunicazione al

catasto dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche

D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non

operano col SISTRI, art. 258.5-bis ) Comunicazione effettuata entro 60 gg dalla scadenza (D.Lgs. 152/2006, art. 258.1 ante modifiche D.Lgs 205/2010, fino

al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non operano col SISTRI,

art. 258.5-bis )

Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile

ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati

riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006,

art. 258.5)

sanzione amministrativa da 2.600 a

15.500 €

sanzione amministrativa da 26 a 160 €

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e

scarico dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.2 ante modifiche

D.Lgs 205/2010, fino al 31/12/2014; poi, per i soggetti che non

operano col SISTRI, art. 258.1)

Per imprese che occupano un numero di unità

lavorative inferiore a 15 dipendenti (D.Lgs. 152/2006, art.

258.3)

Indicazioni incomplete o inesatte ma è possibile

ricostruire le informazioni dovute sulla base di dati

riportati in documenti tenuti per legge (D.Lgs. 152/2006,

art. 258.5)

rifiuti non pericolosi

sanzione amministrativa da 2.600 a

15.500 €

rifiuti pericolosi

sanzione amministrativa da 15.500 a

93.000, nonché sospensione da un mese a

un anno dalla carica rivestita dal soggetto

responsabile dell’infrazione e

dell’amministratore

rifiuti non pericolosi

sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200

rifiuti pericolosi

sanzione amministrativa da 2.070 a

12.400 €

Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o con

indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti (D.Lgs. 152/2006, art. 258.4) Indicazioni incomplete o inesatte ma consentono di

ricostruire le informazioni dovute per legge (D.Lgs.

152/2006, art. 258.5)

rifiuti non pericolosi

sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300

€ (dal 1° gennaio 2015 la sanzione si applica al

trasporto in conto proprio)

rifiuti pericolosi

reclusione fino a 2 anni (sanzione applicabile

fino al 31 dicembre 2014)

sanzione amministrativa da lire 260 a

1.550 €

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 48

Fattispecie Sanzione

Predisposizione di certificato di analisi con false

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; uso di

certificato falso durante il trasporto (D.Lgs. 152/2006, art.

258.4 ante modifiche D.Lgs. 205/2010)

reclusione fino a 2 anni

Mancati invio alle autorità competenti e conservazione

dei registri di carico e scarico dei rifiuti o del

formulario di identificazione (D.Lgs. 152/2006, art. 258.5

ante modifiche D.Lgs. 205/2010)

sanzione amministrativa da lire 260 a

1.550 €

Violazioni relative alla gestione di rifiuti ricadenti nel campo di applicazione del SISTRI

Le sanzioni per inadempienza in materia di SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter ex D.Lgs. 152/2006)

si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2015. (D. L. 101/2013, art. 11)

Omessa iscrizione al SISTRI (D.Lgs. 152/2006, art. 260-

bis.1)

sanzione amministrativa pecuniaria da

15.500 a 93.000 €

per i trasportatori anche il fermo

amministrativo del veicolo di 12 mesi

Omesso pagamento nei termini del contributo per

l’iscrizione (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.2)

sanzione amministrativa pecuniaria da

15.500 a 93.000 €

Omessa compilazione dei registi informatici

Inserimento di dati incompleti o inesatti

Alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici

accessori o impedimento del normale funzionamento (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.3-4) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da

15.500 a 93.000 € e sanzione

amministrativa accessoria della

sospensione da un mese a un anno dalla

carica rivestita dal soggetto cui

l’infrazione è imputabile

Inserimento di dati incompleti o inesatti che non

pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti. (D.Lgs. 152/2006,

art. 260-bis.3- 4) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da 520

a 3.100 €

Violazioni di altri obblighi del SISTRI (D.Lgs. 152/2006,

art. 260-bis.5) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da

15.500 a 93.000 €

Predisposizione di certificati analisi con dati falsi (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.6)

reclusione fino a due anni

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 49

Fattispecie Sanzione

Omesso accompagnamento del trasporto con copia

della scheda SISTRI (sanzione in capo al trasportatore) (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.7) (*)

reclusione fino a due anni;

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

fermo amministrativo del veicolo di 12

mesi in caso di recidiva o reiterazione

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Accompagnamento dei rifiuti con scheda SISTRI

fraudolentemente alterata (sanzione in capo al

trasportatore) (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.8)

reclusione da 6 mesi a 3 anni

sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

fermo amministrativo del veicolo di 12

mesi in caso di recidiva o reiterazione

sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Omesso accompagnamento del trasporto con copia

della scheda SISTRI senza pregiudizio per la

tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis.9) (*)

sanzione amministrativa pecuniaria da 260

a 1.550 € e fermo

Violazione di diverse disposizioni di cui all’articolo

260-bis ovvero più violazioni della stessa

disposizione.

Violazione della stessa o di diverse disposizioni di cui

all’articolo 260-bis con più azioni od missioni,

esecutive di un medesimo disegno, commesse anche

in tempi diversi. (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis. 9- bis)

sanzione amministrativa prevista per la

violazione più grave, aumentata sino al

doppio

Non risponde delle violazioni amministrative di cui all’articolo 260-bis chi, entro trenta giorni

dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema

informatico di controllo di cui al comma 1.

Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della

violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui

sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista.

La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (DLgs 152/2006 art. 260-bis.

9-ter)

(*) Le relative sanzioni amministrative sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti

fraudolenti di cui al comma 3 dell’art. 260-bis, a un decimo per le violazioni compiute negli otto

mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività e a un quinto per le violazioni

compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi. (D.Lgs. 205/2010 art. 39, 2-

quater)

Imballaggi

Mancata partecipazione ad un sistema collettivo di

recupero degli imballaggi (es. CONAI) da parte di

produttori ed utilizzatori di imballaggi o mancata

gestione autonoma (D.Lgs. 152/2006, art. 261.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a

60.000 €

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 50

Fattispecie Sanzione

Mancate organizzazione della raccolta e del recupero

di rifiuti di imballaggio, adesione ai consorzi di filiera

o adozione di un sistema di restituzione da parte dei

produttori di imballaggi (D.Lgs. 152/2006, art. 261.2)

sanzione amministrativa da 15.500 a

46.500 €

Mancati consegna di imballaggi usati e di rifiuti di

imballaggi secondari e terziari in apposito luogo di

raccolta da parte degli utilizzatori di imballaggi (D.Lgs.

152/2006, art. 261.2)

sanzione amministrativa da 15.500 a

46.500 €

Smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori

recuperati, fatti salvi gli scarti derivanti dalle

operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di

imballaggio (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)

sanzione amministrativa da 5.200 a

40.000 €

Immissione sul mercato di imballaggi o componenti di

imballaggio, ad eccezione degli imballaggi

interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di

piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente

superiore ai limiti (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)

sanzione amministrativa da 5.200 a

40.000 €

Immissione sul mercato interno di imballaggi non

etichettati (D.Lgs. 152/2006, art. 261.3)

sanzione amministrativa da 5.200 a

40.000 €

Immissione sul mercato interno di imballaggi non

rispondenti agli standard europei fissati dal CEN (D.Lgs. 152/2006, art. 261.4)

sanzione amministrativa da 2.600 a

15.500 €

Utilizzo di fanghi in agricoltura

Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione dei

divieti dell’art. 4 del D.Lgs. 99/1992 (D.Lgs. 99/1992, art.

16.1, 16.2)

fanghi non pericolosi

arresto sino a due anni o ammenda da

5.164 a 51.645 €

fanghi pericolosi

arresto sino a due anni

Utilizzo di fanghi in agricoltura senza autorizzazione (D.Lgs. 99/1992, art. 16.4)

arresto sino a un anno o ammenda da

2.582 a 25.822 €

Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle

prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs. 99/1992, art. 16.5)

arresto sino a sei mesi o ammenda da

1.032 a 10.329 €

Utilizzo di fanghi in agricoltura in violazione delle

prescrizioni sulle schede di accompagnamento e sui

registri (D.Lgs. 99/1992, art. 16.6)

sanzione amministrativa da 516 a 3.098 €

Trattamento dei veicoli fuori uso

Violazione delle disposizioni sul trattamento dei

veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003, art. 13.1)

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da

3.000 a 30.000 €

Mancata cessione del veicolo da demolire a soggetto

preposto (D.Lgs. 209/2003, art. 13.2)

sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000

Mancata consegna della dichiarazione di presa in

carico del veicolo da rottamare (D.Lgs. 209/2003, art. 13.3)

sanzione amministrativa da 300 a 3.000 €

Violazione delle disposizioni sulla cancellazione del

veicolo al PRA (D.Lgs. 209/2003, art. 13.4)

sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000

Produzione o immissione sul mercato di componenti

per veicoli contenenti sostanze vietate (D.Lgs. 209/2003,

art. 13.5)

sanzione amministrativa da 20.000 a

100.000 €

Mancata osservanza degli obblighi di informazione e

codifica per il produttore (D.Lgs. 209/2003, art. 13.6)

sanzione amministrativa da 5.000 a

25.000 €

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 51

Fattispecie Sanzione

Mancata, incompleta o inesatta trasmissione della

sezione MUD sui veicoli rottamati (D.Lgs. 209/2003, art.

13.7)

sanzione amministrativa da 3.000 a

18.000 €

Violazione degli obblighi di cui all'art. 231, commi 7,

8, 9, D.Lgs. 152/2006, in materia di demolizione di

veicoli a motore e a rimorchio (D.Lgs. 152/2006, art. 256.7)

sanzione amministrativa da 260 a 1.550 €

Incenerimento o coincenerimento dei rifiuti

Incenerimento o coincenerimento di rifiuti senza

autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.1,2) (*)

rifiuti non pericolosi

arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da

10.000 a 30.000 €

rifiuti pericolosi

arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000

a 50.000 €

Scarico sul suolo, sottosuolo o acque sotterranee di

acque reflue da impianto di incenerimento o

coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.3)

arresto fino a 1 anno e ammenda da

10.000 a 30.000 €

Mancata ottemperanza alle prescrizioni in caso di

dismissione di un impianto di incenerimento o di

coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.4)

arresto fino a 1 anno e ammenda da

10.000 a 25.000 €

Incenerimento o coincenerimento con anomalia di

funzionamento che determina il superamento dei limiti

oltre il tempo consentito (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.5)

(*)

arresto fino a 9 mesi e ammenda da 5.000

a 30.000 €

Superamento dei limiti per scarico in acque superficiali

di acque reflue da impianto di incenerimento o

coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.6) (*)

arresto fino a 6 mesi e ammenda da

10.000 a 30.000 €

Scarico senza autorizzazione delle acque da

depurazioni fumi di un impianto di incenerimento o

coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art. 161-bis.7) (*)

arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000

a 30.000 €

Superamento dei limiti di emissione in atmosfera di

impianti di incenerimento e coincenerimento (D.Lgs.

152/2006, art. 161-bis.8) (*)

Limiti di cui all’art. 237-undecies

arresto fino a 1 anno o ammenda da

10.000 a 25.000 €

Limiti di cui all’allegati 1 paragrafo A

punti 3) e 4)

arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 10.000

a 40.000 €

False attestazioni del professionista incaricato di

verificare il rispetto dei vincoli di impianto di

incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art.

161-bis.9)

arresto fino a 1 anno o ammenda da 5.000

a 25.000 €

Messa in esercizio di impianto di incenerimento o

coincenerimento senza verifica (D.Lgs. 152/2006, art. 161-

bis.10) (*)

arresto fino a 1 anno o ammenda da 3.000

a 25.000 €

Mancata trasmissione della domanda di autorizzazione

all’ASL per impianti di coincenerimento di materiali di

cui al reg. 1774/2002/CE (D.Lgs. 133/2005, art. 19.11, in

vigore fino al 31/12/2015)

arresto fino a 3 mesi o ammenda da

10.000 a 25.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 52

Fattispecie Sanzione

Mancata adozione delle migliori tecniche per la

ricezione, stoccaggio, pretrattamento e

movimentazione di rifiuti in impianti di incenerimento

o coincenerimento (D.Lgs. 133/2005, art. 19.12, in vigore fino

al 31/12/2015)

ammenda da 3.000 a 30.000 €

Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di

incenerimento o coincenerimento indicate ai sensi

degli artt. 237-quinquies.2 (per impianti di

incenerimento), 237-quinquies.3, 237-septies.1 e 237-

octies.1 (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.11)

sanzione amministrativa da 3.000 a

30.000 €

Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di

incenerimento o coincenerimento autorizzati con le

deroghe di cui agli artt. 237-septies.6 e 237-nonies (D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.12) (*)

sanzione amministrativa da 3.000 a

25.000 €

Mancato rispetto delle prescrizioni in impianti di

incenerimento o coincenerimento autorizzati con le

deroghe di cui all’art. 237-undecieses.6 (D.Lgs. 152/2006,

art. 261-bis.13) (*)

sanzione amministrativa da 2.500 a

25.000 €

Mancato rispetto delle altre prescrizioni in impianti di

incenerimento o coincenerimento (D.Lgs. 152/2006, art.

261-bis.14) (*)

sanzione amministrativa da 1.000 a

35.000 €

(*) Sanzioni che non si applicano a installazioni soggette alle disposizioni del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs.

152/200685

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti

Distributore che:

all’atto della fornitura di un’AEE nuova per uso

domestico, non ritira, a titolo gratuito, un’AEE usata di

tipo equivalente;

non ritira un’AEE di origine domestica di piccolissime

dimensioni (< 25 cm) nel proprio punto vendita se l’area

di vendita di AEE è > 400 m2. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.1))

sanzione amministrativa da 150 ad 400 €,

per ciascuna apparecchiatura non ritirata o

ritirata a titolo oneroso

Produttore che non provvede, individualmente o

attraverso sistemi collettivi, ad organizzare il sistema di

raccolta separata dei RAEE professionali, ed i sistemi di

ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE, ed

a finanziare le relative operazioni come da artt. 23 e 24,

fatti salvi per tali ultime operazioni, eventuali accordi sui

RAEE professionali. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. a) )

sanzione amministrativa da 30.000 a

100.000 €

Produttore che, nel momento in cui immette una

apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non

provvede a costituire la garanzia finanziaria. (D.Lgs.

49/2014, art. 38.2 lett. b) )

sanzione amministrativa da 200 a 1.000 €

per ciascuna apparecchiatura immessa sul

mercato

Produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di

AEE, le informazioni sugli aspetti ambientali di cui

all'art. 26. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. c) )

sanzione amministrativa da 2.000 ad 5.000

85

D.Lgs. 152/2006, art. 261-bis.15

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Edizione n° 27, ottobre 2014 53

Fattispecie Sanzione

Produttore che, entro un anno dalla immissione sul

mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a

disposizione degli impianti di trattamento le informazioni

per la corretta gestione del RAEE di cui all'art. 27. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. d) )

sanzione amministrativa da 5.000 ad 30.000

Produttore che, dopo l’8 settembre 2014, immette sul

mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. e) )

sanzione amministrativa da 200 a 1.000 €

per ciascuna apparecchiatura immessa sul

mercato;

Produttore che, immette sul mercato AEE prive del

simbolo del bidone barrato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. f)

)

sanzione amministrativa da 100 a 500 € per

ciascuna apparecchiatura immessa sul

mercato

Produttore che, senza avere provveduto all'iscrizione

presso la Camera di Commercio, immette AEE sul

mercato. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 l. g) )

sanzione amministrativa da 30.000 a

100.000 €

Produttore che, prima di operare sul territorio italiano,

non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non

effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste,

ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto (D.Lgs. 49/2014, art. 38.2 lett. h) )

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000

Mancata iscrizione degli impianti di trattamento al

registro predisposto dal Centro di Coordinamento. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.3 )

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000

Mancata comunicazione annuale dei RAEE trattati da

parte degli impianti di trattamento. (D.Lgs. 49/2014, art.

38.4 )

Inesatta o incompleta comunicazione degli stessi dati (D.Lgs. 49/2014, art. 38.4 )

sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000

Produttore che vende AEE in uno stato dell’UE in cui

non è stabilito senza nominare un rappresentante

autorizzato (D.Lgs. 49/2014, art. 38.5 )

sanzione amministrativa da 200 ad 1.000 €

per ciascuna apparecchiatura immessa sul

mercato estero

Spedizione all’estero di AEE usate sospettate di essere

RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui

all'Allegato VI. (D.Lgs. 49/2014, art. 38.6 )

sanzioni di cui agli art. 259 (traffico illecito

di rifiuti – ammenda da 1.550 a 26.000 € e

arresto fino a 2 anni, con confisca del mezzo

di trasporto) e 260 (attività organizzate per

il traffico illecito di rifiuti – reclusione da 1

a 6 anni) del D.Lgs. 152/2006

Pile ed accumulatori e relativi rifiuti

Immissione sul mercato di pile ed accumulatori

portatili e per veicoli con etichetta non conforme (D.Lgs. 188/2008, art. 25.1)

sanzione amministrativa da 50 a 1.000 €

per ciascuna pila od accumulatore

immessa sul mercato

Immissione sul mercato di pile ed accumulatori da

produttore non iscritto al Registro (D.Lgs. 188/2008,

art. 25.2)

sanzione amministrativa da 30.000 a

100.000 €

Comunicazioni mancate, incomplete o inesatte al

Registro (D.Lgs. 188/2008, art. 25.3)

sanzione amministrativa da 2.000 a

20.000 €

Immissione sul mercato di pile ed accumulatori

contenenti sostanze vietate di cui all’art 3.1 (D.Lgs.

188/2008, art. 25.4)

sanzione amministrativa da 100 a 2.000 €

per ciascuna pila od accumulatore

immessa sul mercato

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 54

Fattispecie Sanzione

Mancato ritiro gratuito da parte del distributore di pile

ed accumulatori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.5)

sanzione amministrativa da 30 a 150 € per

ciascuna pila od accumulatore non ritirato

o ritirato a titolo oneroso

Mancata informazione ai consumatori da parte dei

distributori (D.Lgs. 188/2008, art. 25.6)

sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €

Mancata comunicazione istruzioni per pile ed

accumulatori incorporati in apparecchi (D.Lgs. 188/2008,

art. 25.7)

sanzione amministrativa da 2.000 a 5.000

Gestione di rifiuti da attività estrattiva

Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di

estrazione senza autorizzazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.1)

arresto da 6 mesi a 2 anni ed ammenda da

2.600 € a 26.000 €

Gestione di una struttura di deposito di rifiuti di

estrazione di categoria A senza autorizzazione (D.Lgs.

117/08, art. 19.1)

arresto da 1 a 3 anni ed ammenda da 5.200

€ a 52.000 €.

Inosservanza delle prescrizioni contenute

nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di

deposito di rifiuti di estrazione (D.Lgs. 117/08, art. 19.2)

arresto da 3 mesi a 1 anno ed ammenda da

1.300 € a 13.000 €

Inosservanza delle prescrizioni contenute

nell’autorizzazione per la gestione di una struttura di

deposito di rifiuti di estrazione di categoria A (D.Lgs.

117/08, art. 19.2)

arresto da 6 mesi a 18 mesi ed ammenda

da 2.600 € a 26.000 €.

Gestione di pneumatici fuori uso

Omissione degli adempimenti di comunicazione (D.M.

82/2011, art. 6.2) sanzione amministrativa pari al 15% del

contributo percepito, per l’anno al quale si

riferisce la violazione, per ognuna delle

violazioni accertate

Adempimento tardivo degli obblighi di comunicazione (D.M. 82/2011, art. 6.3)

sanzione amministrativa pari al 5% del

contributo percepito, per l’anno al quale si

riferisce la violazione, per ognuna delle

violazioni accertate

Mancate gestione dei PFU (D.M. 82/2011, art. 6.4) sanzione amministrativa pari al doppio del

contributo percepito, per i quantitativi

degli pneumatici non gestiti

Mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione dei

PFU (D.M. 82/2011, art. 6.1)

sanzione amministrativa pari al doppio del

contributo percepito, per i quantitativi

degli pneumatici non gestiti maggiorata

del 50%.

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e

sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni

quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati

come delitti può comminare anche pene interdittive.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 55

3. ARIA

3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1.1. Principali riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica G.U. 28 gennaio 1998, n. 22 (suppl. ord. n. 255) Art. 17.28 – Istituzione tassa sulle emissioni dei grandi impianti di combustione

Decreto del Ministero dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503

Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE

concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di

incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di

combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non

pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari

G.U. 29 gennaio 1998, n.23

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai

sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72)

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla

costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti

convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

G.U. 23 marzo 1998, n. 68

Decreto del Ministero dell’ambiente 27 marzo 1998

Mobilità sostenibile nelle aree urbane

G.U. 3 agosto 2002, n. 179

Decreto del Ministero dell'ambiente 25 agosto 2000

Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203

G.U. 23 settembre 2000, n. 223 (suppl. ord. n. 158)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416

Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride

solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997

G.U. 28 novembre 2001, n. 277

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171

Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni

inquinanti atmosferici.

G.U. 16 luglio 2004, n. 165

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Edizione n° 27, ottobre 2014 56

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.

G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Artt. 9, 11: limiti, campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera

Abrogato dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1° gennaio 2016

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quinta

Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti

organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in

prodotti per la carrozzeria.

G.U. 2 maggio 2006, n. 100

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle

piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101).

G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42)

Decreto del Ministero dell'ambiente 20 marzo 2013

Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido

secondario (CSS).

G.U. 2 aprile 2013, n. 77

Circolare del Ministro dell’ambiente 7 novembre 2013. GAB 0049801

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione

unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

3.1.1. Regolamentazione

Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla

parte quinta del D.Lgs. 152/2006

A. Impianti industriali (titolo I)

Le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi industriali e di altre attività, inclusi gli

impianti termici civili di potenza uguale o superiore a 3 MW86

, sono disciplinate dal titolo I della

parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

86

D.Lgs. 152/2006, art. 282.1.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 57

A.1. Autorizzazioni

L’entità tecnica autorizzata ad emettere in atmosfera è lo stabilimento, inteso come il luogo stabile

ove si svolge una determinata attività sottoposta al potere decisionale di un unico gestore, con la

possibile presenza di uno o più impianti87

. Sono oggetto di autorizzazione i nuovi stabilimenti, i

trasferimenti (assimilati a nuovi stabilimenti) e le modifiche sostanziali.

Ogni stabilimento dovrà, trascorso il periodo transitorio (vedi paragrafi successivi), disporre di

un’unica autorizzazione, laddove richiesta, che potrà essere a carattere ordinario o di carattere

generale.

A.1.1. Autorizzazioni in via ordinaria88

Le emissioni debbono essere autorizzate preventivamente dalla Regione o dall’autorità competente

delegata, fatti salvi determinati impianti off-shore, che debbono essere autorizzati dal Ministero

dell’ambiente89

.

L’autorizzazione è compresa all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta

nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare gli atti di comunicazione, notifica ed

autorizzazione in materia ambientale di cui all’art 3.1 del DPR 59/2013.

L’istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive

territorialmente competente (SUAP).

Il SUAP ne trasmette copia all’Autorità Competente, e l’AUA viene rilasciata dal SUAP entro 120

gg (150 gg in caso di richiesta di integrazioni), previa conferenza di servizi in caso di stabilimenti

nuovi.

Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti l'azienda deve darne

comunicazione all’autorità competente.

L’autorizzazione stabilisce il periodo massimo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la

messa a regime, la data entro la quale devono essere comunicati all’autorità competente i dati

relativi alle emissioni misurate nel periodo successivo alla data di messa a regime, la durata di

questo periodo (non inferiore a 10 gg) ed il numero di campionamenti90

.

L’autorità competente per il controllo deve comunque effettuare un controllo entro 6 mesi dalla data

di messa a regime.

La durata dell’AUA è di 15 anni e deve esserne presentata istanza di rinnovo almeno sei mesi prima

della scadenza.

L’autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza se una modifica delle

prescrizioni autorizzative risulti necessaria ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria. Il

rinnovo può anche essere disposto a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale

esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili.

Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso modifiche sostanziali, definite come

modifiche che comportano un aumento quantitativo o una variazione qualitativa delle emissioni o

che alterino le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.

87

D.Lgs. 152/2006, art. 269.1. 88

D.Lgs. 152/2006, art. 269. 89

D.Lgs. 152/2006, artt. 268.1 o), 269.1. 90

D.Lgs. 152/2006, art. 269.6.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 58

Se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione

all’Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg.

Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di

rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le

tempistiche definite dalla relativa normativa di settore, nel caso delle emissioni in atmosfera un

anno prima della relativa scadenza.91

Il passaggio dalle esistenti autorizzazioni rilasciate ad impianti ai sensi del D.P.R. 203/1988

all’autorizzazione di stabilimento si realizza con il seguente calendario92

:

Stabilimenti anteriori al 1988 – Sono gli stabilimenti nei quali è presente almeno un impianto

esistente al 1° luglio 1988 ed autorizzato anche tacitamente ai sensi dell’art. 12 del D.P.R.

203/1988. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione

entro il 31 dicembre 2011 o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente.

Una domanda di autorizzazione per modifica sostanziale prima di tale data comporta il

rilascio di una nuova autorizzazione allo stabilimento93

.

Stabilimenti anteriori al 2006 – Sono gli stabilimenti nei quali la prima autorizzazione è stata

rilasciata ai sensi dell’art. 6, 11 o 15 del D.P.R. 203/1988, purchè in funzione entro il 29

aprile 2008. I gestori di questi stabilimenti dovranno presentare domanda di riautorizzazione

entro:

il 31 dicembre 2013, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a

decorrere dal 1° gennaio 2012, se la prima autorizzazione è anteriore al 1° gennaio 2000;

Il 31 dicembre 2015, o eventuale altra data anteriore stabilita dall’autorità competente a

decorrere dal 1° gennaio 2014, se la prima autorizzazione è successiva al 31 dicembre

1999.

A.1.2. Autorizzazioni di carattere generale94

Tali autorizzazioni non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione

ad un provvedimento di carattere generale emanato dall’autorità competente in relazione a specifici

impianti e a determinate condizioni tecniche ed emissive.

Uno stabilimento nel quale sono presenti esclusivamente impianti che ricadono in tali

provvedimenti può quindi essere autorizzato mediante un’apposita domanda di adesione da

presentarsi al SUAP territorialmente competente almeno 45 gg prima della realizzazione

dell’impianto95

. E’ fatta salva, in questo caso specifico, la facoltà del gestore di non avvalersi dell’

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)96

.

In caso contrario, ossia se nello stabilimento è presente anche un solo impianto soggetto ad

autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato con AUA, inclusi gli impianti che di

per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale. Laddove l’autorizzazione di

carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione e di consumo e di

91

Circolare GAB 0049801, 7/11/2013. 92

D.Lgs. 152/2006, art. 281.1. 93

D.Lgs. 152/2006, art. 281.2. 94

D.Lgs. 152/2006, art. 272.2. 95

D.Lgs. 152/2006, art. 272.3. 96

D.P.R. 59/2013 art. 3.3.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 59

potenza termica, deve essere preso in considerazione l’insieme degli impianti e delle attività

presenti nello stabilimento97

.

L’autorizzazione di carattere generale ha validità per 10 anni a decorrere dall’adesione, anche se il

provvedimento viene nel frattempo modificato. La nuova domanda di adesione al provvedimento

vigente è presentata almeno 45 gg prima della scadenza.

Il D.P.R. 59/2013 definisce le condizioni alle quali è possibile acquisire l’autorizzazione in via

generale per le emissioni in atmosfera di numerose attività nel caso in cui non siano stati emanati

dalla regione competente provvedimenti equivalenti.

A.1.3. Impianti ed attività non soggetti ad autorizzazione

Sono esenti da autorizzazione i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti dell’elenco

dell’allegato IV, parte 1. Per questi impianti l’Autorità competente può disporre un eventuale

obbligo di comunicazione98

. Eventuali soglie di esclusione sono calcolate a livello di stabilimento.

Altri impianti non soggetti ad autorizzazione sono i depositi di oli minerali e di gas liquefatti99

.

A.2. Modifiche dello stabilimento

La modifica sostanziale di uno stabilimento è sottoposta alla richiesta di una nuova autorizzazione.

Le modifiche vengono definite sostanziali se comportano un aumento o una variazione qualitativa

delle emissioni o alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e possano produrre

effetti negativi e significativi sull’ambiente.100

Le modifiche non sostanziali degli stabilimenti che comportino variazione a quanto indicato nel

progetto o nell’autorizzazione, devono essere comunicate all’autorità competente; se questa non si

esprime entro 60 gg, il gestore può realizzare la modifica101

.

A.3. Convogliamento delle emissioni

In sede di autorizzazione l’autorità prescrive che le emissioni diffuse siano convogliate ove questo

sia tecnicamente possibile102

.

Ciascun impianto deve, inoltre, avere un solo punto di emissione, deroghe a tale disposizione sono

previste in caso di impossibilità tecnica o per ragioni di sicurezza.103

.

I termini per l’adeguamento al camino unico, fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire

termini più brevi, sono fissati in 3 anni dal:

rilascio della nuova autorizzazione di stabilimento per gli impianti autorizzati ex D.P.R.

203/1988,

rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006,

rilascio di autorizzazioni in via generale,

97

D.Lgs. 152/2006, art. 272.2. 98

D.Lgs. 152/2006, art. 272.1. 99

D.Lgs. 152/2006, art. 269.10. 100

D.Lgs. 152/2006, art. 268.1.m-bis) 101

D.Lgs. 152/2006, art. 269.8. 102

D.Lgs. 152/2006, art. 270.1. 103

D.Lgs. 152/2006, art. 270.5.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 60

A.4. Limiti alle emissioni

Nelle nuove autorizzazioni di stabilimento saranno fissati limiti alle emissioni a discrezione delle

autorità competenti sulla base delle migliori tecnologie disponibili, e comunque non meno restrittivi

di quelli riportati negli allegati. In attesa valgono i limiti stabiliti nelle autorizzazioni di impianto e,

per le autorizzazioni ex art. 12 del D.P.R. 203/1988, di regola tacite, i limiti degli allegati I e II.

Limiti comunitari sono attualmente stabiliti solo per i COV104

, per i grandi impianti termici105

e per

gli inceneritori di rifiuti106

.

I limiti non si applicano durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e in caso di

guasti o anomalia; se questi ultimi non consentono di rispettare i limiti l’autorità competente deve

esserne informata entro 8 ore107

, il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se

questo può determinare un pericolo per la salute umana.

A.5. Valutazione e controllo delle emissioni

Le autorizzazioni fissano la periodicità e la tipologia degli eventuali controlli richiesti. I criteri per

la valutazione della conformità dei valori misurati in modo continuo o discontinuo ai valori limite

sono indicati in all. VI. I dati relativi ai controlli continui e discontinui devono essere annotati su

appositi registri cui devono essere allegati i certificati analitici108

.

I metodi di campionamento ed analisi delle emissioni saranno stabiliti con decreto, in attesa del

quale gli autocontrolli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell’autorizzazione o, in

assenza, di metodi CEN, UNI, ISO. Le verifiche da parte degli organi di controllo devono essere

effettuate con i metodi ufficiali, anche se diversi da quelli indicati in autorizzazione. Se in

quest’ultimo caso si accertano differenze decisive ai fini del rispetto dei limiti, l’autorizzazione

deve essere aggiornata, con eventuale modifica dei limiti.

Qualora l’autocontrollo evidenzi il superamento di un limite, ciò non rappresenta un reato

sanzionabile ai sensi dell’art. 279.2 e il gestore deve darne comunicazione all’autorità competente

entro 24 ore dall’accertamento.

A.6. Controllo della combustione

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione gli impianti termici soggetti al titolo I e con

ciascun focolare di potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW deve essere dotato di

misuratori in continuo di ossigeno libero, monossido di carbonio e temperatura109

.

Se l’autorizzazione prescrive la misurazione in continuo del monossido di carbonio a fronte di un

limite non sono richiesti altri monitoraggi.

I sistemi di misurazione non sono richiesti per gli impianti elencati all’art. 273 c. 15, anche di

potenza termica inferiore a 50 MW.

A.7. Impianti di abbattimento

104

D.Lgs. 152/2006, all. III. 105

D.Lgs. 152/2006, all. II, parte II. 106

D.Lgs. 133/2005. 107

D.Lgs. 152/2006, 271.14. 108

D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.7. 109

D.Lgs. 152/2006, art. 294.1.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 61

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione

ordinaria e straordinaria, guasti, interruzioni del funzionamento dell’impianto produttivo) deve

essere annotata su un apposito registro110

A.8. Emissioni di composti organici volatili (COV)111

Le emissioni di COV provenienti dalle attività riportate in all. III, parte II, con potenzialità di

consumo di solventi superiore alle soglie indicate sono soggette a limiti specifici applicabili sia agli

stabilimenti nuovi che esistenti. I limiti sono espressi in alternativa:

congiuntamente come limiti di emissione negli scarichi gassosi e di emissione diffusa;

come limiti di emissione totale, che possono assumere la veste di fattori di emissione.

La misurazione e registrazione in continuo dei COV è richiesta per i punti di emissione dotati di

sistema di abbattimento e con flusso di massa superiore a 10 kg C organico/ora.

Il gestore è tenuto almeno una volta all’anno, o con la frequenza indicata nell’autorizzazione, a:

elaborare un piano di gestione dei solventi (bilancio di massa);

comunicare all’autorità competente i dati che comprovano il rispetto dei limiti.

Le modifiche agli impianti sono definite sostanziali se comportano un incremento delle emissioni di

COV superiore al 25% per i piccoli impianti e al 10% per gli altri.

A.9. Grandi impianti di combustione112

Sono definiti tali gli impianti di potenzialità termica non inferiore a 50 MW, esclusi quelli che

utilizzano direttamente i prodotti di combustione nel processo produttivo.

Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono

localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali

impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in

base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre

il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori

limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

L'Allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 contiene le modalità di monitoraggio e di

controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di

anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.

Il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto per queste tipologie di impianti nuovi limiti di emissione più severi

di quelli precedentemente in vigore, l’adeguamento ai quali è richiesto entro il 31 dicembre 2015

per gli impianti definiti “anteriori al 2013” (che entro il 7 gennaio 2013 erano stati autorizzati o per

i quali era stata presentata istanza di autorizzazione).

Sono previste deroghe ai termini di adeguamento fino al 31 dicembre 2023 per gli impianti che

rispettano determinate condizioni.113

110

D.Lgs. 152/2006, all. VI, punto 2.8. 111

D.Lgs. 152/2006, art. 275. 112

D.Lgs. 152/2006, artt. 273 e 274. 113

D.Lgs. 152/2006 art. 273.4-5

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Edizione n° 27, ottobre 2014 62

Per i grandi impianti di combustione autorizzati tra il 7 gennaio 2013 e l’11 marzo 2014

l’applicazione dei nuovi limiti di emissione ha luogo dopo rinnovo o riesame dell’AIA, a

condizione che l’impianto sia stato messo in servizio entro il 7 gennaio 2014.

Dati gestionali e di emissione di ciascun anno devono essere denunciati all’ISPRA entro il 31

maggio dell’anno successivo114

.

Le emissioni in atmosfera di anidride solforosa e di ossidi di azoto da grandi impianti di

combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE sono soggette a tassazione115

. I versamenti sono

effettuati con cadenza trimestrale a titolo di acconto, con dichiarazione consuntiva annuale da

trasmettere entro il 28 febbraio all’Agenzia delle Dogane.

B. Impianti termici civili (titolo II)

Le disposizioni del titolo II si applicano agli impianti termici di potenza termica nominale inferiore

a 3 MW e superiore a 0,035 MW, indipendentemente dalla tipologia di combustibile utilizzato116

.

Ai fini della verifica delle soglie si sommano le potenzialità delle macchine termiche collegate ad

uno stesso circuito di distribuzione del calore.

B.1. Caratteristiche tecniche degli impianti

Gli impianti devono rispettare le caratteristiche tecniche riportate nella parte II dell’allegato IX,

nonché le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità

dell’aria previsti dalla normativa localmente applicabile117

.

B.2. Installazione o modifica di impianti

Nel caso di installazione o modifica di impianti soggetti al titolo II l'installatore, nell’ambito della

dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008, verifica e dichiara anche che l'impianto sia conforme

alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 e sia idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art.

286.

Tali dichiarazioni devono esser messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della

manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori118

.

L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità (Sportello unico comunale) provvede ad inviare

tale atto all'autorità competente.

L'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle

manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui

all'art. 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale.

Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al

momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di

cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e

della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

114

D.Lgs. 152/2006, art. 274.4. 115

L. 449/1997, art. 17. 29-33. 116

D.Lgs. 152/2006, art. 282.1. 117

D.Lgs. 152/2006, art. 285. 118

D.Lgs. 152/2006, art. 284.1.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 63

Le denunce già effettuate sulla base della vecchia modulistica (parte I dell’allegato IX), ora

abrogata, continuano tuttavia a valere fino alla prima modifica dell’impianto che richiede il

certificato di conformità119

.

B.3. Impianti in esercizio al 29 aprile 2006

Il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della

manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è

conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui

all'art. 286.

Entro la stessa data il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle

manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui

all'art. 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali

atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

Se un impianto esistente era stato autorizzato ai sensi del titolo I ma ora ricade nel titolo II

l’adeguamento alle prescrizioni tecniche dell’art. 285 è effettuato entro il 1° settembre 2013120

. Gli

obblighi di dichiarazione dell’art. 284 incombono sul titolare dell’autorizzazione.

Le denunce trasmesse ai sensi della versione dell’art. 284.2 precedente alle modifiche apportate dal

D.Lgs. 128/2010, possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale121

.

B.4. Abilitazione alla conduzione122

Il personale addetto alla conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore

a 0,232 MW necessita di patentino rilasciato dall’autorità competente individuata dalla Regione:

- patentino I° grado: abilitazione alla conduzione degli impianti termici per cui è richiesto il

certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (R.D. 824/1927);

- patentino II° grado: abilitazione per gli altri impiantiLa regione disciplina inoltre:

- le modalità di formazione dei conduttori;

- le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla

conduzione degli impianti termici, tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra

autorità e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili

del fuoco.

La disciplina previgente dei corsi e degli esami rimane comunque in vigore fino all’emanazione

delle relative disposizioni regionali.

B.5. Limiti alle emissioni

Gli impianti devono rispettare limiti alle emissioni riportati nella parte III dell’allegato IX, nonché

le ulteriori caratteristiche tecniche previste da eventuali piani e da programmi di qualità dell’aria

previsti dalla normativa localmente applicabile123

.

119

D.Lgs. 128/2010, art. 3.34. 120

D.Lgs. 128/2010, art. 3.32. 121

D.Lgs. 128/2010, art. 3.35. 122

D.Lgs. 152/2006, art. 287. 123

D.Lgs. 152/2006, art 286.1.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 64

B.6. Controlli

Il responsabile dell’esercizio e manutenzione deve controllare le emissioni almeno annualmente,

applicando i metodi di campionamento, analisi e valutazione previsti nella parte III dell’allegato IX.

i risultati dei controlli devono essere allegati al libretto di centrale.

Tale controllo non è richiesto se l’impianto utilizza i combustibili riportati in allegato X, parte I,

sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e) o i) e se sono regolarmente effettuate le operazioni di

manutenzione di cui al D.P.R. 412/1993124

.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, per impianti di potenza termica nominale

superiore a 1,16 MW per singolo focolare, è previsto l’obbligo di installazione di sistemi di

misurazione in continuo di temperatura fumi, ossigeno libero e monossido di carbonio. È richiesta

inoltre, ove possibile, la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile125

.

C. Combustibili (titolo III)

I combustibili ammessi negli impianti dei titoli I e II sono indicati nell’allegato X126

.

I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere utilizzati come combustibili se

costituiscono rifiuti. La combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X, o

che comunque costituiscono rifiuti, è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti.

D. Mobilità sostenibile

I siti con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei

comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in zone a rischio di inquinamento atmosferico

individuate dalla regione, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale

dipendente, individuando un responsabile della mobilità aziendale. Il piano viene trasmesso al

comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che

dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti127

.

3.1.3 Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Presentazione domanda di

autorizzazione per impianti anteriori al

1988 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)

date previste dal calendario

definito dall’autorità

competente e comunque

entro il 31/12/2011

Regione o autorità delegata

Presentazione domanda di

autorizzazione per impianti anteriori al

2006 autorizzati prima del 01/01/2000 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)

date previste dal calendario

definito dall’autorità

competente e comunque tra

il 01/01/2012 e il

31/12/2013

Regione o autorità delegata

124

D.Lgs. 152/2006, art. 286.2. 125

D.Lgs. 152/2006, art. 294.3. 126

D.Lgs. 152/2006, art. 293.1. 127

D.M. 27/3/1998.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 65

Fattispecie Data Enti competenti

Presentazione domanda di

autorizzazione per impianti anteriori al

2006 autorizzati dopo il 31/12/1999 (D.Lgs. 152/2006, art. 281.1)

date previste dal calendario

definito dall’autorità

competente e comunque tra

il 01/01/2014 e il

31/12/2015

Regione o autorità delegata

Presentazione domanda di

autorizzazione per impianti non soggetti

a D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art.

281.3)

31/07/2012 Regione o autorità delegata

Adeguamento impianti non soggetti a

D.P.R. 203/1988 (D.Lgs. 152/2006, art.

281.3)

01/09/2013 non sono richiesti atti

formali

Unificazione dei punti di emissione per

impianti anteriori al 1988 e al 2006 (D.Lgs. 152/2006, art. 270.8)

entro i 3 anni successivi al

primo rinnovo

dell’autorizzazione

non sono richiesti atti

formali

Comunicazione di messa in esercizio

impianto nuovo, modifica o trasferito (D.Lgs. 152/2006 art. 269.6)

almeno 15 gg prima della

messa in esercizio

Regione o autorità delegata

Comunicazione dati di emissione di

primo avvio impianto nuovo, modifica o

trasferito (D.Lgs. 152/2006 art. 269.6)

data stabilita

nell’autorizzazione

Regione o autorità delegata

Controlli periodici del gestore (D.Lgs.

152/2006 art. 269.4) periodicità stabilita

nell’autorizzazione

Gli enti competenti cui

eventualmente trasmettere i

risultati sono indicati

nell’autorizzazione

Trasmissione dati di grandi impianti di

combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 274.4)

31/05 ISPRA

Adeguamento grandi impianti di

combustione ai limiti di emissione (D.Lgs. 152/2006, art. 274.3)

31/12/2015 -

Adeguamento grandi impianti di

combustione ai limiti di emissione per

impianti in deroga (D.Lgs. 152/2006, art.

274.4-5)

31/12/2023 -

Dichiarazione annuale per tassa

emissioni da grandi impianti di

combustione (D.P.R. 416/2001 art. 2.2)

28/02 Ufficio tecnico finanza

Controllo emissioni da impianti termici

civili soggetto al titolo II ed alimentati a

combustibili non esenti (D.Lgs. 152/2006,

art. 286.2)

almeno annuale -

Dichiarazione di conformità in caso di

installazione o modifica di impianto

termico civile soggetto al titolo II (D.Lgs.

152/2006, art. 284.1; DM 37/2008)

entro 30 gg dall’intervento Comune (Sportello edilizia)

Integrazione con dichiarazione di

conformità del libretto di centrale per

gli impianti termici civili soggetti al

titolo II ed in esercizio al 29/04/2006

(D.Lgs. 152/2006, art. 284.2)

31/12/2012 -

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Edizione n° 27, ottobre 2014 66

Fattispecie Data Enti competenti

Adeguamento impianti autorizzati prima

del 13/3/2004 alle prescrizioni

dell’allegato III – Emissioni COV (D.Lgs. 152/2006, art. 275.8)

31/10/2007 non sono richiesti atti

formali

Aggiornamento piano di gestione dei

solventi e trasmissione dati emissione

COV (D.Lgs. 152/2006, art. 275.6 ed allegato

III parte I punto 3.1)

Definita nell’autorizzazione

e almeno una volta l’anno

Regione o autorità delegata

Presentazione piano mobilità dipendenti (D.M. 27/3/1998, art. 3.2)

31/12 Comune

3.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al

1988

domanda di autorizzazione ex art. 12 D.P.R.

203/1988 oppure autorizzazione definitiva

Emissioni in atmosfera da impianto anteriore al

2006 autorizzazione esplicita ex att. 6, 15 o 17

del D.P.R. 203/1988;

comunicazione di avvio impianto;

analisi post messa a regime trasmesse a

Regione e Comune;

analisi periodiche, se prescritte, trasmesse

a enti specificati in autorizzazione.

Emissioni in atmosfera da impianto autorizzato

dopo il 29/4/2006 autorizzazione esplicita ex at. 269 del

D.Lgs. 152/2006

comunicazione di avvio impianto;

analisi post messa a regime trasmesse a

autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e

a eventuali altri enti ivi indicati

analisi periodiche, se prescritte, trasmesse

a enti specificati in autorizzazione.

Controllo delle emissioni in atmosfera registro dati analitici

Presenza di sistemi di abbattimento registro interruzioni funzionamento

Emissioni di COV da impianti dell’all. III, parte II Comunicazione del piano di gestione dei

solventi a Regione o Provincia delegata

Uso > 90% di oli combustibili, anche in emulsione,

in impianti termici civili di potenzialità < 1,5 MW

al 12/03/2002

comunicazione a Provincia

Grandi impianti di combustione denuncia annuale dati

dichiarazione annuale a U.T.F.

versamento acconti bimestrali

Siti con più di 300 dipendenti e imprese con

complessivamente più di 800 addetti ubicate nei

comuni con più di 150.000 abitanti o in quelli in

zone a rischio di inquinamento atmosferico

individuate dalla regione

piano degli spostamenti casa-lavoro

nomina del responsabile della mobilità

aziendale

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Edizione n° 27, ottobre 2014 67

3.1.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Installazione, esercizio o modifica sostanziale di

stabilimento senza autorizzazione prevista (D.Lgs. 152/2006,

art. 279.1)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda

da 258 a 1.032 €

Esercizio di stabilimento con autorizzazione scaduta,

decaduta, sospesa, o revocata (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1)

arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda

da 258 a 1.032 €

Modifica non sostanziale di stabilimento senza

comunicazione (D.Lgs. 152/2006, art. 279.1)

Sanzione amministrativa pari a 1.000

Violazione dei valori limite di emissione o di altre

prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279.2)

arresto fino a 1 anno o ammenda fino

a 1.032 €

Violazione dei valori limite di emissione o di altre

prescrizioni che determini un superamento dei limiti di

qualità dell’aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279.5)

arresto fino a 1 anno;

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Messa in esercizio di un impianto o avvio di un’attività

senza aver dato preventiva comunicazione (D.Lgs. 152/2006,

art. 279.3)

arresto fino a 1 anno o ammenda fino

a 1.032 €

Omessa comunicazione dei dati di emissione alla messa a

regime dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art. 279.4)

arresto fino a 6 mesi o ammenda fino

a 1.032 €

Mancata adozione delle misure per evitare un aumento

delle emissioni da impianti da impianti autorizzati in via

tacita o provvisoria prima di aver ottenuto l’autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 279.6)

arresto fino a 1 anno o ammenda fino

a 1.032 €

Mancata osservanza delle prescrizioni per impianti di

deposito e distribuzione di benzina (D.Lgs. 152/2006, art.

279.7)

sanzione amministrativa da 15.493 a

150.937 €

Redazione mancata o incompleta e mancata trasmissione

della dichiarazione di conformità relativa ad impianti

termici civili soggetti al titolo II (D.Lgs. 152/2006, art. 288.1)

sanzione amministrativa da 516 a

2.582 €

Esercizio di impianto termico civile non conforme alle

caratteristiche tecniche prescritte (D.Lgs. 152/2006, art. 288.2)

sanzione amministrativa da 516 a

2.582 €

Mancato rispetto dei limiti di emissione per impianto

termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.3)

sanzione amministrativa da 516 a

2.582 €

Mancato controllo annuale delle emissioni di impianto

termico civile (D.Lgs. 152/2006, art. 288.4)

sanzione amministrativa da 516 a

2.582 €

Mancato rispetto del provvedimento che impone

l’adeguamento di impianto termico civile (D.Lgs. 152/2006,

art. 288.5)

arresto fino a 3 mesi o ammenda fino

a 206 €

Conduzione di impianto termico civile senza patentino (D.Lgs. 152/2006, art. 288.7)

Sanzione amministrativa da 15 a 46 €

Combustione di materiali o sostanze non conformi alle

prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.1)

impianti titolo I

arresto fino a 2 anni o ammenda da

248 a 1.032 €

impianti titolo II

sanzione amministrativa da 200 a

1.000 €

Combustione di gasolio marino non conforme alle

prescrizioni (D.Lgs. 152/2006, art. 296.2)

sanzione amministrativa da 200 a

1.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 68

Fattispecie Sanzione

Mancata installazione delle misurazioni in continuo per il

rendimento di combustione (D.Lgs. 152/2006, art. 296.4)

impianti titolo I

arresto fino a 1 anno o ammenda fino

a 1.032 €

impianti titolo II

sanzione amministrativa da 516 a

2.582 €

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e

sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni

quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati

come delitti può comminare anche pene interdittive.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 69

3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO

3.2.1. Principali riferimenti normativi

Legge 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente G.U. 30 dicembre 1993, n. 305

Decreto del Ministero dell’ambiente 3 ottobre 2001

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon

G.U. 25 ottobre 2001, n. 249

Decreto del Ministero dell’ambiente 20 settembre 2002

Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela

dell’ozono stratosferico

G.U. 1 ottobre 2002, n. 230

Decreto del Ministero dell’ambiente 2 settembre 2003

Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l’ozono stratosferico

G.U. 8 settembre 2003, n. 208

Decreto del Ministero dell’ambiente 20 dicembre 2005

Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione

antincendio

G.U. 18 gennaio 2006, n. 14

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147

Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze

lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di

condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 G.U. 11 aprile 2006, n. 85

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del 16 settembre 2009

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre

2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

G.U.U.E 31 ottobre 2009, n. L 286

Regolamento (CE) n. 291/2011 del 24 marzo 2011

Regolamento (UE) N. 291/2011 della Commissione sugli usi essenziali di sostanze

controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di

analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono G.U.U.E 25 marzo 2011, n. L 79

Regolamento (CE) n. 537/2011 del 1 giugno 2011

Regolamento (UE) N. 537/2011 della Commissione relativo al meccanismo di attribuzione

di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi

nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono G.U.U.E 2 giugno 2011, n. L 147

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Edizione n° 27, ottobre 2014 70

Decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE)

n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

G.U. 27 settembre 2013, n. 227

3.2.2. Regolamentazione

Il Regolamento CE 1005/2009, norma quadro in materia di sostanze lesive dell’ozono stratosferico,

disciplina le “sostanze controllate”, ossia:

CFC (clorofluorocarburi),

halon

tetracloruro di carbonio

1,1,1 - tricloroetano

bromuro di metile

HBFC (idrobromofluorocarburi)

HCFC idroclorofluorocarburi)

bromoclorometano

vietandone la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, anche in

apparecchiature che le contengono o ne dipendono per il loro funzionamento, e l’uso, dove l’uso è

definito come l’impiego di sostanze controllate nella produzione, manutenzione o assistenza,

compresa la ricarica di prodotti e apparecchiature.

A livello nazionale ulteriori limitazioni sono state introdotte dalla legge 549/1993.

A. Deroghe

Comuni ai diversi tipi di sostanze

produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come materie

prime, da indicare in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010.

produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso come agenti di

fabbricazione nei processi elencati in allegato III al regolamento, a condizione che ciò

sia indicato in etichetta a decorrere dal 1° luglio 2010 e che l’utilizzo sia in impianti

esistenti al 1° settembre 1997.

immissione sul mercato e importazione a fini di distruzione.

immissione sul mercato a fini di rigenerazione.

produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e utilizzo per usi

essenziali di laboratorio e a fini di analisi, da indicare in etichetta a decorrere dal 1°

luglio 2010; tali utilizzi, per sostanze diverse dagli HCFC, richiedono una registrazione

presso la Commissione e il rilascio di una licenza.

HCFC

fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato HCFC rigenerati, utilizzati

per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di

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Edizione n° 27, ottobre 2014 71

pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione

che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e

l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione

fino al 31 dicembre 2014 gli HCFC riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione

di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore

esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possano essere utilizzati

soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione.

Bromuro di metile

fino al 18 marzo 2010 il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato

per applicazioni di quarantena e per trattamento, anteriore al trasporto, di merci destinate

all’esportazione, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso siano ammessi dalla

legislazione nazionale, con utilizzo in siti autorizzati e con recupero di almeno l’80%, per

quanto possibile.

Halon

possono essere importati, esportati, immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici

definiti nell’allegato VI. L’immissione in commercio e l’importazione richiedono

un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

B. Etichettatura128

È richiesta una specifica etichettatura per le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento

d’aria e di pompe di calore contenti HCFC soggette a manutenzioni con sostanze rigenerate o

riciclate.

C. Registro129

Deve essere tenuto un registro delle manutenzioni delle apparecchiature di refrigerazione e

condizionamento d’aria e di pompe di calore contenti HCFC se la quantità contenuta è pari o

superiore a 3 kg. Il registro deve essere conforme al modello di cui all’allegato I del D.P.R.

147/2006.

D. Fughe ed emissioni130

Devono essere adottate tutte le misure di prevenzione possibili. I gestori delle apparecchiature di

refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio

devono verificare la presenza di fughe:

almeno ogni anno se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 3 kg (non si

applica a sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg);

almeno ogni 6 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 30 kg;

almeno ogni 3 mesi se la quantità di sostanze controllate è pari o superiore a 300 kg.

128

Regolamento CE 1005/2009 art. 11. 129

Regolamento CE 1005/2009 art. 23.3. 130

Regolamento CE 1005/2009 art. 23.1.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 72

Le eventuali fughe devono essere riparate entro 14 giorni con verifica, entro il mese successivo,

dell’efficacia dell’intervento. I gestori devono inoltre riportare su un apposito registro i dati relativi

alle operazioni di manutenzione e verifica che riguardino le sostanze controllate.

E. Recupero e distruzione131

Le sostanze controllate contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e

pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori

devono essere recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle

apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte

oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le operazioni di isolamento/estrazione (recupero), trasporto, raccolta, riciclo, rigenerazione e

smaltimento delle sostanze ozono lesive vengano svolte dai Centri di Raccolta Autorizzati istituiti

nell’ambito degli Accordi di Programma conclusi fra le tipologie di imprese ivi indicate, il

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo

Economico132

.

Le imprese di assistenza e manutenzione che effettuino una o più delle operazioni suddette, inclusa

la manutenzione delle apparecchiatura con HCFC riciclati133

, devono associarsi ai Centri di

Raccolta Autorizzati esistenti ovvero stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi

dell’articolo 6, comma 5, della Legge 549/93. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi derivanti

dall’applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

F. Sostanze nuove134

Sono vietate la produzione, importazione, immissione sul mercato, uso ed esportazione delle

cosiddette “sostanze nuove”, ossia dibromodifluorometano (halon 1202), 1-bromopropano,

bromoetano, tetrafluoroiodometano e clorometano.

Tale divieti non si applicano alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di

laboratorio e a fini di analisi ed alcune casi particolari di importazioni di merci.

G. Comunicazioni135

Il detentore di impianti di refrigerazione e condizionamento contenenti CFC in quantità non

inferiore a 20 kg doveva darne comunicazione ai Ministeri dell’ambiente e delle attività produttive

entro il 23/01/2002.

131

Regolamento CE 1005/2009 art. 22. 132

Legge 549/93 art. 6.5 133

Regolamento CE 1005/2009 art. 11.4 134

Regolamento CE 1005/2009 art. 24. 135

D.M. 3/10/2001 art. 8.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 73

3.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Comunicazione di detenzione in

impianti di CFC in quantità non

inferiore a 20 kg (D.M. 3/10/2001,

art. 8)

23/1/2002

Ministeri ambiente e

attività produttive

Obbligo di etichettatura delle

sostanze controllate utilizzabili in

deroga (materia prima; processi

dell’allegato III; usi di

laboratorio) (Reg CE 1005/2009 artt.

7,8,10)

1/7/2010

-

Possibilità di immettere sul

mercato HCFC rigenerati

utilizzabili per la manutenzione

delle apparecchiature (Reg CE

1005/2009 art. 11.3)

31/12/2014

-

Possibilità di riciclare HCFC

nell’ambito della manutenzione

delle apparecchiature da cui

provengono (Reg CE1005/2009 art.

11.4)

31/12/2014

-

3.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Detenzione in impianti di CFC in quantità non

inferiore a 20 kg

Comunicazione a Ministeri ambiente e

attività produttive

Impianti e apparecchiature di refrigerazione e di

condizionamento d’aria e le pompe di calore

contenenti HCFC oltre 3 kg

Registro delle manutenzioni

3.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Inosservanza dei divieti contenuti nel regolamento CE

1005/2009 (L. 549/1993, art. 3)

arresto fino a 2 anni e ammenda fino

al triplo del valore delle sostanze

utilizzate

sanzione pecuniaria da 150 a 250

quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Immissione sul mercato, produzione, utilizzo, importazione

o esportazione di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art.

3.1)

arresto fino a due anni e ammenda

fino a 120.000 €

Immissione sul mercato di sostanze controllate in

contenitori non riutilizzabili (D.Lgs. 108/2013, art. 4.1)

arresto fino a tre anni e ammenda fino

a 150.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 74

Fattispecie Sanzione

Immissione sul mercato, importazione o esportazione, ad

esclusione degli effetti personali, di prodotti ed

apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze

controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 5.1)

arresto fino a due anni e ammenda

fino a 120.000 €

Detenzione senza eliminazione entro il 12/4/2014 di sistemi

di protezione antincendio contenenti sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 5.2)

arresto fino ad un anno e ammenda

fino a 100.000 €

Produzione o immissione sul mercato di sostanze

controllate come materia prima senza adempiere agli

obblighi di etichettatura di cui all’art. 7.2 del

Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 6.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a

60.000 €

Produzione o immissione sul mercato di sostanze

controllate come agente di fabbricazione senza adempiere

agli obblighi di etichettatura di cui all’art. 8.3 del

Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 7.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a

60.000 €

Produzione o immissione sul mercato di sostanze

controllate per usi essenziali di laboratorio e ai fini di

analisi senza adempiere agli obblighi di etichettatura di cui

all’art. 10.3 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a

60.000 €

Produzione o immissione sul mercato di sostanze

controllate, diverse dagli HCFC, per usi essenziali di

laboratorio e ai fini di analisi non conformi ai requisiti

dell’allegato V del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 8.2)

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Immissione sul mercato o utilizzo di HCFC rigenerati o

riciclati per attività di manutenzione o assistenza di

apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria

e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di

etichettatura di cui all’art. 11.3 e 11.6 del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 9.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a

60.000 €

Gestione di apparecchiature di refrigerazione e

condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti

HCFC riciclati senza ottemperare all’obbligo di tenuta del

registro di cui all’art. 11.7, primo periodo, del

Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art. 9.2)

sanzione amministrativa da 3.000 a

18.000 €

Utilizzo di HCFC rigenerati o riciclati per manutenzione o

assistenza di apparecchiature di refrigerazione e

condizionamento d'aria e di pompe di calore senza

ottemperare all’obbligo di tenuta del registro di cui all’art.

11.7, secondo periodo, del Reg.1005/2009 (D.Lgs. 108/2013,

art. 9.3)

sanzione amministrativa da 10.000 a

60.000 €

Produttori e importatori titolari di licenza che cedono i loro

diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere

all’obbligo di notifica (D.Lgs. 108/2013, art. 10.1)

sanzione amministrativa da 15.000 a

150.000 €

Produttore che supera i livelli di produzione consentiti per

ragioni di razionalizzazione industriale senza

l'autorizzazione (D.Lgs. 108/2013, art. 10.2)

arresto fino a diciotto mesi e

ammenda fino a 100.000 €

Importatore, titolare di una licenza, che immette in libera

pratica nella Comunità sostanze controllate in quantità

eccedenti alle quote assegnate (D.Lgs. 108/2013, art. 11.1)

arresto fino a diciotto mesi e

ammenda fino a 100.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 75

Fattispecie Sanzione

Importazione o esportazione, da o verso Stati che non sono

Parti del protocollo, di sostanze controllate o prodotti ed

apparecchiature che contengono o dipendono da dette

sostanze (D.Lgs. 108/2013, art. 12.1)

arresto fino a tre anni e ammenda fino

a 150.000 €

Impresa che non recupera le sostanze controllate durante le

operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di

prodotti ed apparecchiature (D.Lgs. 108/2013, art. 13.1)

sanzione amministrativa da 30.000 a

150.000 €

Distruzione di sostanze controllate e di prodotti che

contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da

quelle previste dall'articolo 22.2, del Reg. 1005/2009 (D.Lgs.

108/2013, art. 13.2)

sanzione amministrativa da 30.000 a

150.000 €

Impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di

Programma di cui all'art. 6.5 della L. 549/1993, effettua il

recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle

sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 13.3)

sanzione amministrativa da 30.000 a

150.000 €

Impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le

migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le

emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.1)

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di

condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di

protezione antincendio contenenti sostanze controllate

senza adempiere agli obblighi di verifica della presenza di

fughe, nonché, nel caso di fuga rilevata, non ottemperi alle

tempistiche di riparazione e successiva verifica di efficacia. (D.Lgs. 108/2013, art. 14.2)

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di

condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di

protezione antincendio contenenti sostanze controllate e che

non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte,

incomplete e comunque non conformi (D.Lgs. 108/2013, art.

14.3)

sanzione amministrativa da 3.000 a

18.000 €

L'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di

programma di cui all'articolo 6.5 della L. 549/1993 gestisce

apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento

d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio

contenenti sostanze controllate senza adempiere agli

obblighi di verifica della presenza di fughe, nonché nel caso

di fuga rilevata non ottemperi alle tempistiche di

riparazione e successiva verifica di efficacia (D.Lgs. 108/2013,

art. 14.4)

sanzione amministrativa da 30.000 a

150.000 €

Impresa che utilizza sostanze come materia prima o agente

di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le

migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le

emissioni di sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.5)

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti

chimici non adotta le tecnologie disponibili e le migliori

pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di

sostanze controllate (D.Lgs. 108/2013, art. 14.6)

sanzione amministrativa da 30.000 a

150.000 €

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 76

Fattispecie Sanzione

Produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzo

ed esportazione di sostanze nuove di cui alla parte A

dell'allegato II del Reg. 1005/2009 (D.Lgs. 108/2013, art.

15.1)

arresto fino a due anni e ammenda

fino a 120.000 €

Mancata presentazione, nel termine stabilito, della

comunicazione di cui all'art. 27 del Reg. 1005/2009, ovvero

presentazione in modo incompleto, inesatto o non conforme

(D.Lgs. 108/2013, art. 16.1)

sanzione amministrativa da 3.000 a

18.000 €

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e

sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni

quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati

come delitti può comminare anche pene interdittive.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 77

3.3. GAS AD EFFETTO SERRA

Per le novità in materia si prega di fare riferimento alla Newsletter ETS del nostro Servizio

Energia.

3.3.1. Principali riferimenti normativi

Il più delle volte le norme nazionali applicative della Direttiva 2003/87/CE (cd. Direttiva Emission

Trading o Direttiva ETS) sono emanate come decreti direttoriali o deliberazioni, dei quali, nella

maggior parte dei casi, viene dato annuncio tramite un comunicato in G.U.; i testi di tali

disposizioni, solo alcune delle quali sono riportate nel seguente elenco, sono reperibili seguendo le

indicazioni del relativo comunicato che, in linea generale, rimandano al sito www.minambiente.it

(sezione Clima/Emission trading).

Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella

Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275

Decisione 280/2004/CE del 29 gennaio 2004

relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella

Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto

G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49

Decreto direttoriale DEC/RAS/1715/2004 del 16 novembre 2004

Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 3 del decreto-

legge n. 273 del 12 novembre 2004

G.U. 2 dicembre 2004, n. 283 (comunicato)

Decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004 del 29 novembre 2004

Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 1 del decreto-

legge del 12 novembre 2004 n. 273

G.U. 6 dicembre 2004, n. 286 (comunicato)

Regolamento (CE) n. 2216/2004 del 21 dicembre 2004

relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386

Decisione 2005/166/CE del 10 febbraio 2005

che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a

effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto

G.U.U.E. 1 marzo 2005, n. L 55

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o

di altri carburanti rinnovabili nei trasporti G.U. 12 luglio 2005, n. 160

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Edizione n° 27, ottobre 2014 78

Decreto direttoriale DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005

Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea C(2004) 130 del 29

gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle

emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/ce del Parlamento europeo e

del Consiglio G.U. 30 luglio 2005, n. 176 (comunicato)

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 dicembre 2005

Modalità per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione

antincendio.

G.U. 18 gennaio 2006, n. 14

Decreto del Ministero dell’ambiente del 23 febbraio 2006 (DEC/RAS/074/2006)

Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto

stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio. G.U. 9 marzo 2006, n. 57 (suppl. ord. n. 56)

Decreto del Ministero dell’ambiente 16 febbraio 2006 (DEC/RAS/065/2006)

Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con decreti

DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto-legge

12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

2004, n. 316. G.U. 9 marzo 2006, n. 57 (suppl. ord. n. 56)

Decreto direttoriale DEC/RAS/96/2006 del 2 marzo 2006

Rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni

prevista dall’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall’articolo 4, comma 6 del decreto

DEC/RAS/74/2006

Decreto direttoriale DEC/RAS/115/2006 del 13 marzo 2006

Disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista

dall’articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio

Regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006

su taluni gas fluorurati ad effetto serra

G.U.U.E. 14 giugno 2006, L161

Decreto interministeriale del 18 dicembre 2006 (DEC/RAS/1448/2006)

Approvazione del Piano Nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-

2012.

G.U. 13 febbraio 2007, n. 36 (suppl. ord. n. 35)

Regolamento (CE) n. 1494/2007 del 17 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e

del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e

le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

G.U.U.E. del 18 dicembre 2007, n. L 332

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Edizione n° 27, ottobre 2014 79

Regolamento (CE) n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e

del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione

antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

G.U.U.E. del 19 dicembre 2007, n. L 333

Regolamento (CE) n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007

che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e

del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di

refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati

ad effetto serra

G.U.U.E. del 20 dicembre 2007, n. L 335

Decisione 2007/589/CE del 18 luglio 2007136

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai

sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. del 31 agosto 2007, n. L 229

Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n.

025/2007

Specificazione del campo di applicazione del decreto legislativo 4 aprile 2006 relativamente

agli impianti di combustione e raccolta delle informazioni ai fine dell’assegnazione delle

quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti di cui alla decisione della commissione

europea del 15 maggio 2007.

G.U. del 26 luglio 2007, n. 172

Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n.

033/2007

Raccolta di informazioni aggiornate relative ai parametri di base necessari per la

predisposizione della decisione di assegnazione delle quote di emissione di cui all’art. 8,

comma 2, lettera C) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216

G.U. del 31 agosto 2007, n. 202 (Comunicato)

Deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica 1 dicembre

2007

Aggiornamento della Delibera CIPE n. 123/2002 recante “revisione delle linee guida per le

politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra” (Deliberazione n.

135/2007).

G.U. 29 dicembre 2007, n. 301

Deliberazione del Comitato Nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87 n.

001/2008

Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate nel periodo

2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del

D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216

G.U. 10 marzo 2008, n. 59 (Comunicato)

Regolamento (CE) n. 994/2008 dell’8 ottobre 2008

136

A partire dai dati 2013 subentra il Reg. 601/2012

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 80

relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 9 ottobre 2008, n. L 268

Decreto interministeriale 28 febbraio 2008

Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2, per il periodo

2008-2012

G.U. 13 dicembre 2008, n. 291 (suppl. ord. n. 275)

Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 27

novembre 2008, n.20

Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012,

elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.

216, e successive modifiche e integrazioni, in osservanza del nulla osta della Commissione

europea. (Deliberazione n. 20/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della

direttiva 2003/87/CE).

G.U. 13 dicembre 2008, n. 291 (suppl. ord. n. 275)

Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 26

gennaio 2009, n.1

Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di combustione

supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-

2012, in osservanza al nulla osta della commissione europea. (Deliberazione n. 1/2009).

G.U. 6 febbraio 2009, n. 30

Deliberazione del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della Direttiva 2003/87/CE 10

aprile 2009, n.14

Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE

istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a

effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Deliberazione n. 14/2009).

G.U. 4 giugno 2009, n. 127

Decisione 2010/2/UE del 24 dicembre 2009

che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione

delle emissioni di carbonio

G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1

Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, n. 10/2010 B

Raccolta dati ai sensi dell’articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla

2009/29/CE, per la determinazione del contributo dell’Italia all’adeguamento del

quantitativo comunitario di quote di emissioni da rilasciare per il periodo 2013-2020

Legge 19 luglio 2010, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 recante

misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto,

nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2

G.U. 20 luglio 2010, n. 167

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Edizione n° 27, ottobre 2014 81

Delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 29 luglio 2010, n. ARG/elt 117/10

Criteri per la determinazione dei crediti spettanti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge

20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi

entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006,

n. 216 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 luglio 2010

Regolamento (UE) n. 1031/2010 del 12 novembre 2010

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di

emissioni dei gas ad effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei

gas a effetto serra nella Comunità

G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302

Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 17 dicembre

2010, n. 29

Metodologie per l’applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2

dell’Allegato B della Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012

Decisione 2011/278/UE del 27 aprile 2011, n. 278

che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle

procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130

Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 1 giugno

2011, n. 22

Disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di

impianto non autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive

modificazioni

Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 6 luglio

2011, n. 26

Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE

come modificata dalla 2009/29/CE

Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13 settembre

2011, n. 30

Disposizioni per lo svolgimento dell’attività di verifica per il rilascio dell’attestato di

verifica del modulo per la raccolta dei dati di riferimento per l’assegnazione gratuita delle

quote per il periodo successivo al 2012 e della relativa relazione metodologica (articolo 1,

comma 1, lettera c) della deliberazione n.26/2011)

Regolamento (UE) n. 550/2011 del 7 giugno 2011

che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a

gas industriali

G.U.U.E. 8 giugno 2011, n. L 149

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Edizione n° 27, ottobre 2014 82

Decisione 2011/389/UE del 30 giugno 2011

relativa alla quantità, per tutta l’Unione, delle quote di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo

3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella

Comunità

G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 173

Decisione 2011/540/UE del 18 agosto 2011, n. 540

che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in

materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da

nuove attività e nuovi gas

G.U.U.E. 21 settembre 2011, n. L 244

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di

carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE,

2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

G.U. 4 ottobre 2011, n. 231

Decisione 2011/745/UE dell’11 novembre 2011

che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e

sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di

carbonio

G.U.U.E. 17 novembre 2011, n. L 299

Regolamento (UE) n. 1210/2011 del 23 novembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare,

il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013

G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308

Regolamento (UE) n. 1193/2011 del 18 novembre 2011

che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio

2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni

dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che

modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010

G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315

Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2011, n. 43

Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad

effetto serra G.U. 20 aprile 2012, n. 93

Regolamento (UE) n. 600/2012 del 21 giugno 2012

sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-

chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181

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Edizione n° 27, ottobre 2014 83

Regolamento (UE) n. 601/2012 del 21 giugno 2012

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai

sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 12 luglio 2012, n. L 181

Deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE del 13

novembre 2012, n. 27

Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione Europea del 21

giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto

serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Comunicato del Ministero dell’ambiente

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del d.P.R.

n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad

effetto serra.

G.U. 11 febbraio 2013, n. 35

Comunicato del Ministero dell’ambiente

Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del

Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

G.U. 11 febbraio 2013, n. 35

Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.

842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

G.U. 28 marzo 2013, n. 74

Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

Attuazione delle direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di

perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di

gas a effetto serra. G.U. 4 aprile 2013, n. 79

Comunicato del Ministero dell’ambiente

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R.

n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad

effetto serra.

G.U. 15 aprile 2013, n. 88

Comunicato del Ministero dell’ambiente

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n.

842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

G.U. 14 maggio 2013, n. 111

Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013

che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e

n. 1193/2011 della Commissione

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 84

G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122

Decisione della Commissione 2013/447/UE, del 5 settembre 2013

sul coefficiente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2,

della decisione 2011/278/UE

G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240

Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013

relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito

di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 7 settembre 2013, n. L 240

Regolamento (UE) n. 1123/2013 dell’8 novembre 2013

relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 9 novembre 2013, n. L299

Regolamento (UE) n. 517/2014 del 16 aprile 2014

sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006

G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150

A. Anidride carbonica (CO2)

A.1. Modalità di regolamentazione

La regolamentazione delle emissioni di CO2 si basa sull’assegnazione di diritti di emissione

scambiabili (“quote”) nell’ambito di periodi di riferimento, la cui durata è attualmente fissata in 8

anni. Una quota equivale ad 1 t di CO2 emessa. Tale meccanismo è stato avviato a partire dal 2005 e

quello in corso è il terzo periodo, che copre gli anni 2013-2020.

Sono soggette le attività riportate in allegato I al D.Lgs. 30/2013, che comprendono il trasporto

aereo e impianti fissi.

Le emissioni di CO2 di impianti fissi devono essere autorizzate mediante provvedimento del

“Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle

attività di progetto del protocollo di Kyoto” (nel seguito Comitato) almeno 90 gg prima della loro

messa in esercizio137

. L’autorizzazione è riesaminata almeno ogni 5 anni138

. I gestori degli impianti

autorizzati devono comunicare al Comitato:

le modifiche dell’impianto, dell’identità del gestore o delle modalità di monitoraggio,

almeno 90 gg prima139

;

la cessazione dell’attività, entro 10 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è

avvenuta 140

;

la cessazione parziale dell’attività, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta141

;

137

D.Lgs. 30/2013, artt. 13, 14 138

D.Lgs. 30/2013, art. 15.1 139

D.Lgs. 30/2013, art. 16.1 140

D.Lgs. 30/2013, art. 24.3 141

D.Lgs. 30/2013, art. 25.2

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 85

la riduzione sostanziale di capacità dell’impianto, almeno 90 gg prima135

, e i relativi dati

verificati entro 60 gg e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta142

.

Gli impianti autorizzati, con la principale eccezione degli impianti di produzione di energia

elettrica, ricevono a titolo gratuito, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un determinato numero di

quote di emissione143

. Nel periodo 2013-2020 la quantità di quote gratuite decresce linearmente

ogni anno144

, e le rimanenti quote disponibili sono messe all’asta. Le quote spettanti sono riversate

annualmente nel Registro dell’Unione, la cui sezione italiana è gestita da ISPRA, ove vengono

contabilizzate anche tutte le acquisizioni e le cessioni. Misure di favore possono essere adottate per

i settori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione, mentre per gli impianti definiti di

“dimensioni ridotte” (emissione inferiore a 25000 t di CO2 negli ultimi 3 anni e, per gli impianti di

combustione, potenza termica inferiore a 35 MW) il gestore può richiedere l’esclusione dal sistema

di scambio, fermo restando l’obbligo di continuare a monitorare le emissioni.

Terminato ciascun anno solare, il gestore deve calcolare la quantità di CO2 emessa e la comunica al

Comitato entro il 31 marzo145

unitamente ad un attestato di verifica rilasciato da un verificatore

accreditato146

. Entro il successivo 30 aprile deve restituire le quote utilizzate147

, acquisendo sul

mercato, o mediante i cosiddetti meccanismi flessibili, le quote eventualmente mancanti, mentre le

quote non utilizzate possono essere conservate o vendute, fermo restando che le quote rimangono

valide solo nell’ambito del periodo di riferimento148

.

A.2. Piano di monitoraggio

Per il periodo di riferimento 2013-2020 la determinazione delle emissioni annue di CO2 deve essere

effettuata conformemente ad un Piano di monitoraggio predisposto sulla base delle indicazioni della

decisione 2012/601/CE e della deliberazione 27/2012. Il piano è inviato al Comitato attraverso il

sito www.ages.minambiente.it ed è approvato con eventuali ulteriori prescrizioni.

Il piano di monitoraggio approvato deve essere aggiornato in caso di modifica. Se la modifica è

significativa la proposta di aggiornamento del Piano deve essere trasmessa non oltre 30 gg

dall’avvenuta modifica, se è non significativa la proposta di aggiornamento è inviata entro il 31

dicembre dell’anno in cui ha effetto.

B. Gas fluorurati ad affetto serra

La base legale della regolamentazione dei gas fluorurati ad effetto serra è data dal regolamento (CE)

842/2006, a sua volta integrato da altri regolamenti comunitari di seguito citati. Ad esso si affianca

la direttiva 2006/40/CE che riguarda gli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore. A

livello nazionale sono stati emanati due provvedimenti, il D.P.R. 43/2012, che definisce norme di

attuazione delle norme comunitarie, e il D.Lgs. 26/2013 che stabilisce il sistema sanzionatorio.

Dal 1° gennaio 2015 diventerà applicabile il nuovo regolamento (UE) 517/2014 che comporterà una

conseguente parziale revisione della disciplina di seguito descritta.

142

D.Lgs. 30/2013, art. 26.2 143

D.Lgs. 30/2013, art. 23.1 144

Direttiva 2003/87/CE, art. 9 145

D.Lgs. 30/2013, art. 34.2 146

D.Lgs. 30/2013, art. 35.1 147

D.Lgs. 30/2013, art. 32.3 148

Direttiva 2003/87/CE, art. 13

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Edizione n° 27, ottobre 2014 86

B.1. I gas regolamentati

Sono oggetto di controllo o restrizioni all’uso da parte dell’UE, in quanto gas ad effetto serra, alcuni

gas fluorurati, appartenenti alle famiglie degli idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC),

nonché l’esafluoruro di zolfo (SF6). L’elenco dei singoli composti è riportato nell’allegato I, parte 1,

al regolamento (CE) 842/2006.

Oltre ai gas puri si possono utilizzare anche loro miscele, che sono regolamentate se sono

soddisfatte due condizioni:

almeno un componente è un gas fluorurato ad effetto serra,

il GWP complessivo non è inferiore a 150 (il GWP, o potenziale di riscaldamento globale,

esprime la capacità di produrre effetto serra rispetto all’anidride carbonica). Il GWP della

miscela si calcola con il procedimento illustrato nell’allegato I, parte 2, al regolamento (CE)

842/2006.

B.2. Modalità di regolamentazione

Le modalità di regolamentazione previste dalla norma comunitaria consistono in:

Divieti d’uso149

L’uso di SF6 nella pressofusione del magnesio è vietato dall’1/1/2008, salvo che per quantità

inferiori a 850 kg/anno. L’uso per il riempimento dei pneumatici è vietato dal 4/7/2007.

Divieti di messa in commercio

I prodotti ed apparecchiature che non possono essere messi in commercio se contenenti gas

fluorurati ad effetto serra sono riportati nell’allegato II al regolamento (CE) 842/2006.

Prescrizioni tecniche e gestionali

Le prescrizioni tecniche e gestionali riguardano:

Controllo delle perdite

Gli operatori di apparecchiature fisse contenenti i gas fluorurati e costituite da impianti di

refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio

devono provvedere al loro controllo periodico per verificare la presenza di eventuali perdite. Il

controllo è effettuato una volta ogni tre mesi se la quantità di gas fluorurati supera 300 kg, una volta

ogni sei mesi per quantità comprese tra 300 e 30 kg e una volta all’anno per quantità comprese tra

30 e 3 kg (la soglia inferiore è 6 kg per impianti sigillati ermeticamente). Per quantità oltre i 300 kg

deve essere inoltre installato un sistema di rilevamento delle perdite (in tal caso la frequenza dei

controlli è dimezzata). Per i sistemi antincendio sono inoltre considerate equivalenti le ispezioni

condotte ai sensi della norma UNI ISO 14520, purché con frequenza equivalente.

Le modalità di controllo sono definite da:

regolamento (CE) 1516/2007 per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento

d’aria e pompe di calore,

regolamento (CE) 1497/2007 per sistemi di protezione antincendio fissi.

149

Regolamento 842/2006, art. 8.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 87

Recupero

I gas fluorurati devono essere sempre recuperati tramite personale adeguatamente qualificato, anche

da apparecchiature mobili, con la sola eccezione di quelle ad uso militare. Il recupero è sempre

effettuato prima della distruzione di apparecchiature che li contengono e, ove appropriato, durante

la loro riparazione o manutenzione. Il recupero è altresì dovuto dai loro contenitori prima che questi

vengano eliminati.

Qualificazione del personale e delle imprese

Il D.P.R. 43/2012 prevede la qualificazione (certificazione e/o attestazione) delle persone e delle

imprese che effettuano il controllo delle perdite e il recupero di gas fluorurati nonché

l’installazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature che li contengono.

Le persone e le imprese che svolgono determinate attività devono inoltre iscriversi al Registro

nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio.

Registrazioni e comunicazioni

Gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore,

devono tenere il “Registro dell’Apparecchiatura”, mentre gli operatori dei sistemi fissi di protezione

antincendio contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati tengono il “Registro del Sistema”.

I formati dei registri sono stati definiti dal Ministero del’ambiente e reperibili sul relativo sito web.

Gli operatori soggetti all’obbligo di registro devono inoltre presentare ad ISPRA, entro il 31

maggio di ciascun anno, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di

emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel

relativo registro.

La trasmissione è effettuata attraverso il sito www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas dove sono anche

reperibili le istruzioni per la compilazione.

Una diversa comunicazione è dovuta dai soggetti che producono, importano o esportano gas

fluorurati in quantità superiore ad una tonnellata all’anno, tenuti a trasmettere alla Commissione

europea e a ISPRA i dati di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento 842/2006 entro il 31 marzo di

ciascun anno.

Etichettatura

I seguenti prodotti e apparecchiature, se immessi sul mercato a decorrere dal 1° aprile 2008, devono

essere provvisti di un’apposita etichettatura in lingua italiana che consenta di identificare i gas

fluorurati in essi contenuti:

prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti PFC o preparati contenenti PFC;

prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei

veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il

rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga HFC o preparati contenenti HFC;

commutatori contenenti SF6 o preparati contenenti SF6;

tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.

I contenuti, la forma e la posizione delle etichette sono precisati dal regolamento (CE) 1494/2007.

Informazioni sui gas fluorurati contenuti devono inoltre essere presenti nei relativi manuali

d’istruzione.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 88

3.3.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Domanda di autorizzazione ad emettere CO2

(D.Lgs. 30/2013, art. 14.1) almeno 90 gg prima della data

di entrata in esercizio Comitato

Modifica dell’identità del gestore, della natura

o funzionamento dell’impianto, ampliamenti o

riduzioni sostanziali della capacità

dell’impianto (D.Lgs. 30/2013, art. 16.1)

almeno 90 gg prima della data

di modifica Comitato

Dichiarazione delle emissioni di CO2 dell’anno

solare precedente con relativa verifica (D.Lgs.

30/2013, art. 34.2) 31/03 Comitato

Restituzione delle quote relative alle emissioni

di CO2 dell’anno solare precedente (D.Lgs.

30/2013, art. 32.3) 30/04

Registro nazionale

emissioni

Comunicazione di cessazione dell’attività (D.Lgs. 30/2013, art. 24.3)

entro 10 gg e comunque non

oltre il 31/12 Comitato

Comunicazione di cessazione parziale

dell’attività (D.Lgs. 30/2013, art. 25.2) 31/12 Comitato

Comunicazione di riduzione sostanziale di

capacità dell’impianto verificata (D.Lgs. 30/2013,

art. 26.2)

entro 60 gg e comunque non

oltre il 31/12 Comitato

Comunicazione di modifica significativa del

Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012, art.

4.2)

Non oltre 30 gg dalla modifica Comitato

Comunicazione di modifica non significativa

del Piano di monitoraggio (Deliberazione 27/2012,

art. 4.2) 31/12 Comitato

Cessazione d’uso di HFC e PFC Calendario definito da reg.

842/2006

Cessazione uso di SF6 Calendario definito da reg.

842/2006

Comunicazione da parte di produttori,

importatori ed esportatori in merito alle

sostanze fluorurate trattate (D.P.R. 43/2012, art.

16)

31/03

Commissione

europea

ISPRA

Denuncia delle immissioni di gas serra in

atmosfera da parte di operatori obbligati a

detenere i registri per apparecchiature fisse

contenenti gli HFC e i PFC (D.P.R. 43/2012, art.

16)

31/05 ISPRA

Etichettatura apparecchiature immesse sul

mercato in conformità al Reg. 1494/2007 1/04/2008

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Edizione n° 27, ottobre 2014 89

3.3.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Impianto che emette CO2 soggetto al D.Lgs.

216/2006 Autorizzazione alle emissioni di CO2

Comunicazioni al Comitato per

l’assegnazione delle quote

Comunicazioni al Comitato di

chiusura o di sospensioni dell’attività

Domanda di iscrizione al Registro

Piano di monitoraggio (2008-2012)

Verifica delle dichiarazioni

Dichiarazione annuale delle emissioni

Apparecchiature fisse contenenti CFC o PFC

soggette al Reg. 842/2006 Registri

3.3.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Esercizio di impianto soggetto al D.Lgs. 30/2013 senza

autorizzazione (D.Lgs. 30/2013, art. 36.1)

sanzione amministrativa da 25.000 a

250.000 € + 100 € per t di CO2

emessa senza autorizzazione +

ammontare equivalente al costo di

acquisto di quote che non sarebbero

state assegnate gratuitamente

Mancata, falsa o incompleta dichiarazione delle emissioni

di CO2 entro il 31 marzo con attestato di verifica (D.Lgs.

30/2013, art. 36.5)

sanzione amministrativa da 2.500 a

50.000 €

Mancata restituzione delle quote entro la scadenza (D.Lgs.

30/2013, art. 36.6) sanzione amministrativa di 100 € per

quota di emissione non restituita

Mancata comunicazione preventiva di modifica

dell’identità del gestore, della natura e del funzionamento

dell’impianto, di ampliamenti o riduzioni sostanziali della

capacità (D.Lgs. 30/2013, art. 36.7)

sanzione amministrativa da 1.000 a

100.000 € + 100 €/t di CO2 emessa e

non monitorata o indebitamente

rilasciata + ammontare equivalente al

costo di acquisto di quote emesse e

non monitorate o indebitamente

rilasciate

Mancata comunicazione di cessazione attività, cessazione

parziale di attività, di riduzione sostanziale di capacità

verificata (D.Lgs. 30/2013, art. 36.8)

sanzione amministrativa da 1.000 a

100.000 € + da 20 a 100 € per quota

di emissione indebitamente rilasciata

+ ammontare equivalente al costo di

acquisto di quote indebitamente

rilasciate

Rilascio di attestati di verifica falsi o non veritieri o non

congruenti (D.Lgs. 30/2013, art. 36.11)

sanzione amministrativa da 20 a 40 €

aumentata di 100 € per quota di

emissione emessa in eccesso al

dichiarato; nei casi gravi revoca

dell’accreditamento

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 90

Fattispecie Sanzione

Operatore che non effettua il controllo delle perdite o

l’installazione di sistemi di rilevamento delle perdite e loro

controllo in apparecchiature fisse costituite da impianti di

refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore

mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.1)

sanzione amministrativa da 7.000 a

100.000 €

Operatore che si avvale di persone non certificate nel

controllo di perdite in apparecchiature fisse costituite da

impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe

di calore mobili compresi i circuiti, sistemi di protezione

antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.2)

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Operatore che si avvale di persone non certificate nella

riparazione di perdite da apparecchiature fisse di

refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o

da sistemi di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art. 3.3)

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Operatore che:

non tiene il registro dell’apparecchiatura fissa di

refrigerazione, condizionamento d’aria, pompa di calore

o di sistema di protezione antincendio (D.Lgs. 26/2013, art.

3.4).

tiene i registri in modo incompleto, inesatto o non

conforme alle disposizioni o al formato ministeriale (D.Lgs. 26/2013, art. 3.5).

sanzione amministrativa da 7.000 a

100.000 €

Operatore che non mette a disposizione i registri a

Ministero ambiente, ISPRA e Commissione europea (D.Lgs.

26/2013, art. 3.6).

sanzione amministrativa da 500 a

5.000 €

Operatore che si avvale di persone non certificate per il

recupero di gas fluorurati da circuiti di raffreddamento di

apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento

d’aria e di pompe di calore, apparecchiature contenenti

solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, impianti di

protezione antincendio ed estintori, commutatori ad alta

tensione (D.Lgs. 26/2013, art. 4.1).

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Impresa che effettua il recupero di gas fluorurati da

impianti di condizionamento d’aria da veicoli a motore con

personale privo di attestato (D.Lgs. 26/2013, art. 4.2).

sanzione amministrativa da 7.000 a

100.000 €

Proprietario di un contenitore per gas fluorurati a fine vita

che non provvede al loro recupero (D.Lgs. 26/2013, art. 4.3).

sanzione amministrativa da 7.000 a

100.000 €

Imprese che nell’esercizio delle attività di controllo o

recupero di gas fluorurati li prendono in consegna

utilizzando personale non certificato (D.Lgs. 26/2013, art. 5.1).

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

Imprese che eserciscono attività di controllo delle perdite,

recupero, installazione, manutenzione o riparazione di

apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento

d’aria, pompe di calore e di sistemi fissi di protezione

antincendio ed estintori senza certificazione (D.Lgs. 26/2013,

art. 5.2).

sanzione amministrativa da 10.000 a

100.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 91

Fattispecie Sanzione

Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che

non trasmette la relazione annuale entro scadenza (D.Lgs.

26/2013, art. 6.1).

sanzione amministrativa da 1.000 a

10.000 €

Produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati che

trasmette la relazione annuale incompleta, inesatta o non

conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 6.2).

sanzione amministrativa da 1.000 a

10.000 €

Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi

di protezione antincendio che non presenta la dichiarazione

annuale entro scadenza (D.Lgs. 26/2013, art. 6.3)

sanzione amministrativa da 1.000 a

10.000 €

Operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria, pompe di calore o di sistemi fissi

di protezione antincendio che presenta la dichiarazione

annuale incompleta, inesatta o non conforme (D.Lgs. 26/2013,

art. 6.4)

sanzione amministrativa da 1.000 a

10.000 €

Immissione sul mercato di

prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti

PFC o preparati contenenti PFC,

prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di

condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a

motore), pompe di calore, sistemi di protezione

antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di

apparecchiatura o prodotto contenga HFC o preparati

contenenti HFC,

commutatori contenenti SF6 o preparati contenenti SF6;

tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra,

senza la prescritta etichettatura o con etichetta non

conforme (D.Lgs. 26/2013, art. 7.1)

sanzione amministrativa da 5.000 a

50.000 €

Utilizzo di SF6 nella pressofusione del magnesio (in

quantità non inferiore a 850 kg/anno) (D.Lgs. 26/2013, art. 8.1)

arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda

da 50.000 a 150.000 €

Utilizzo di SF6 nel riempimento dei pneumatici (D.Lgs.

26/2013, art. 8.2) arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda

da 50.000 a 150.000 €

Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature

dell’allegato II al reg. 842/2006 fabbricati dopo la relativa

data di divieto (D.Lgs. 26/2013, art. 9.1)

arresto da 3 mesi a 9 mesi o ammenda

da 50.000 a 150.000 €

Mancata iscrizione al registro da parte delle imprese

obbligate (D.Lgs. 26/2013, art. 10.1)

sanzione amministrativa da 1.000 a

10.000 €

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 26/2013, ad eccezione di quelle di cui agli

articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 92

4. SUOLO

4.1. Principali riferimenti normativi

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli

usati

G.U. 15 febbraio 1992, n. 38

Legge 9 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale

G.U. 14 dicembre 1998, n. 291 Art. 1 : siti di interesse nazionale

Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 settembre 1999

Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo"

G.U. 21 ottobre 1999, n. 248 (suppl. ord. n. 185)

Decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e

il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

G.U. 15 dicembre 1999, n. 293 (suppl. ord. n. 218)

Legge 28 luglio 2000, n. 224

Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti

inquinati G.U. 11 agosto 2000, n. 187

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge

finanziaria 2001)

G.U. 29 dicembre 2000, n. 302 (suppl. ord. n. 219) Art. 114

Decreto del Ministero dell’interno 29 novembre 2002

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati

destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di

distribuzione.

G.U. 14 dicembre 2002, n. 293

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 luglio 2005

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello

Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. G.U. 17 settembre 2005, n. 217

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Edizione n° 27, ottobre 2014 93

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quarta, titolo V

Decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2008

Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi

dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G.U. 4 dicembre 2008, n. 284

Decreto del Ministero dell'ambiente 24 gennaio 2011, n. 20

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e

neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,

manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

G.U. 14 marzo 2011, n. 60

4.2. Regolamentazione

Disposizioni a tutela del suolo sono rintracciabili in diversi testi normativi. Prescrizioni volte alla

prevenzione dell'inquinamento sono presenti nel D.Lgs. 95/1992 (art.3, divieto di deposito e/o

scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo) e nel D.Lgs. 152/2006, parte terza

(regolamentazione degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo), mentre regolamentazioni più specifiche

sono talvolta presenti a livello regionale.

Norme sulle misure da adottare in caso di concreto inquinamento del suolo, ed in particolare sulle

bonifiche, sono invece contenute nel D.Lgs. 152/2006, titolo V.

A. Serbatoi interrati

Il D.M. 246/1999, che regolamentava la gestione dei serbatoi interrati, è stato abrogato. In assenza

di disposizioni statali occorre quindi fare riferimento alle eventuali disposizioni regionali, salvo che

per i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli

impianti di distribuzione, per i quali il DM 29 novembre 2002 del Ministero dell'interno definisce

requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio.

B. Bonifiche

Si definiscono150

:

Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - I livelli di contaminazione delle matrici

ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del

sito e l’analisi di rischio sito specifica (sono riportati nell’all. 5 alla parte quarta del D.Lgs.

152/2006 per suolo, sottosuolo e acque sotterranee)

Concentrazioni soglia di rischio (CSR) - I livelli di contaminazione delle matrici ambientali

da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi del rischio sito

specifica il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.

150

D.Lgs. 152/2006, art. 240.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 94

In caso di eventi in grado di determinare un potenziale inquinamento del sito occorre darne

comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto entro 24 ore avviando entro lo stesso

termine le eventuali misure di prevenzione. Successivamente si verifica se le CSC sono superate. In

caso affermativo il soggetto responsabile ne dà comunicazione immediata a Comune e Provincia e

nei successivi 30 gg presenta a Comune, Provincia e Regione il piano di caratterizzazione, soggetto

ad autorizzazione regionale. Entro 6 mesi dall’autorizzazione sono presentati alla Regione i risultati

dell’analisi del rischio sito specifica soggetta ad approvazione con conferenza di servizio Se le CSR

non risultano superate il procedimento è chiuso con eventuale prescrizione di un programma di

monitoraggio. In caso contrario entro 6 mesi viene presentato alla Regione il progetto operativo

della bonifica, da approvarsi entro 60 gg.

Per inquinamenti storici (ante 29 aprile 2006) la comunicazione a Comune, Provincia e Regione è

corredata dal piano di caratterizzazione, dopodiché si segue lo stesso procedimento previsto per i

nuovi eventi151

.

Per quanto riguarda le acque sotterranee la CSR per ciascun contaminate è posta pari alla CSC152

.

L’autorizzazione alla bonifica sostituisce ogni altra autorizzazione e parere e definisce l’entità delle

garanzie finanziarie da prestare a favore della Regione ( 50% costo intervento).

In caso di superamento delle CSR in siti con attività in esercizio è possibile attuare la messa in

sicurezza operativa (MSO). I progetti di MSO deve essere accompagnati da piani di monitoraggio

per verificare l’efficacia delle misure adottate e indicano se all’atto della cessazione dell’attività

saranno necessari ulteriori interventi (bonifica o messa in sicurezza permanente).

Se gli enti di controllo accertano il superamento delle CSC ne danno comunicazione a Regione,

Provincia e Comune. La Provincia accerta le responsabilità e diffida il responsabile a provvedere,

notificando l’ordinanza anche al proprietario del sito. Se il responsabile non è individuabile e se il

proprietario non provvede, gli interventi necessari sono adottati dal Comune o, in caso di inerzia,

dalla Regione. Il proprietario non responsabile del sito può essere tenuto a rimborsare le spese per

gli interventi effettuati dall’autorità competente solo nei limiti del valore di mercato del sito.

Il superamento delle CSR è riportato nel certificato di destinazione urbanistica e gli interventi

effettuati dall’autorità competente costituiscono onere reale sul sito, indicato nello stesso certificato.

Le spese relative sono assistite da privilegio speciale immobiliare.

B.1. Procedure semplificate di bonifica

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni o comunque di superficie non superiore a 1000 m2 si

applicano procedure semplificate riportate nell’all. 4 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Un’ulteriore procedura semplifica è descritta nell’articolo 242-bis ed è esperibile da qualunque

operatore interessato ad effettuare a proprie spese la bonifica del suolo e sottosuolo al di sotto dei

valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche in siti di interesse nazionale.

C. Accumulatori al piombo, sostanze assorbenti

Il DM 20/2011 prevede che siano disponibili presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,

manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo sostanze idonee ad assorbire e

a neutralizzare eventuali fuoriuscite di soluzioni acide.

151

D.Lgs. 152/2006, art. 242. 152

D.Lgs. 4/2008, art. 2.43.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 95

Il decreto definisce i quantitativi minimi e le caratteristiche delle sostanze assorbenti e

neutralizzanti.

4.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Bonifiche

Comunicazione di evento potenzialmente

inquinante per suolo, sottosuolo e acque

sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 242.1)

entro 24 ore Comune, Provincia, Regione,

Prefetto

Messa in atto di misure di prevenzione in caso

di evento potenzialmente inquinante per

suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs.

152/2006, art. 242.1)

entro 24 ore

Comunicazione del superamento di CSC (D.Lgs. 152/2006, art. 242.3)

immediata Comune e Provincia

Presentazione del piano di caratterizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 242.3)

entro 30 giorni dalla

comunicazione del

superamento di CSC

Comune, Provincia e Regione

Presentazione dell’analisi del rischio (D.Lgs.

152/2006, art. 242.4) entro 6 mesi

dall’approvazione

del piano di

caratterizzazione

Regione

Presentazione del progetto di bonifica (D.Lgs.

152/2006, art. 242.7) entro 6 mesi

dall’approvazione

dell’analisi del

rischio

Comune e Regione

4.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Bonifiche

Evento potenzialmente inquinante per suolo,

sottosuolo e acque sotterranee comunicazione

ulteriori documenti in funzione dello

specifico iter amministrativo

4.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Mancata comunicazione dell’evento potenzialmente

inquinante (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1)

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda

da 1.000 a 26.000 €

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 96

Fattispecie Sanzione

Mancata comunicazione dell’evento potenzialmente

inquinante (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1)

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda

da 1.000 a 26.000 €

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

Inquinamento con superamento delle CSR senza bonifica (D.Lgs. 152/2006, art. 257.1,2)

sostanze non pericolose

arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda

da 2.600 a 26.000 €

sanzione pecuniaria fino a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

sostanze pericolose

arresto da 1 a 2 anni e ammenda da

5.200 a 52.000 €

sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies)

N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e

sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a 1.549 €. La definizione dell’importo di ogni

quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati

come delitti può comminare anche pene interdittive.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 97

5. RUMORE

5.1 Principali riferimenti normativi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

G.U. 8 marzo 1991, n. 57

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull’inquinamento acustico G.U. 30 ottobre 1995, n. 254 (suppl. ord.)

Decreto del Ministero dell’ambiente 11 dicembre 1996

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo G.U. 4 marzo 1997, n.52

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

G.U. 1 dicembre 1997, n. 280

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

G.U. 22 dicembre 1997, n. 297

Decreto del Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

G.U. 1 aprile 1998, n. 76

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del

tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi

6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”

G.U. 26 maggio 1998, n. 120

Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.

447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

G.U. 4 gennaio 1999, n. 2

Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1999

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di

inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la classificazione

degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

G.U. 24 settembre 1999, n. 225

Decreto del Ministero dell’ambiente 3 dicembre 1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

G.U. 10 dicembre 1999, n. 289

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Edizione n° 27, ottobre 2014 98

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 novembre 2000

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici

di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e

abbattimento del rumore

G.U. 6 dicembre 2000, n. 285

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal

traffico veicolare a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

G.U. 1 giugno 2004, n. 127

Circolare del Ministero dell’ambiente 6 settembre 2004

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità

dei valori limite differenziali

G.U. 15 settembre 2004, n. 217

Decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai

fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.

G.U. 17 febbraio 2005, n. 39

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del

rumore ambientale.

G.U. 23 settembre 2005, n. 222

Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. G.U. 3 febbraio 2012, n. 28

5.2. Regolamentazione

Il D.P.C.M. 1/3/1991 ha stabilito limiti provvisori di esposizione al rumore negli ambienti abitativi

e nell’ambiente esterno. I limiti definitivi sono stati emanati con la L. 447/1995, legge quadro in

materia, unitamente al successivo D.P.C.M. 14/11/1997, ma diventano applicabili solo nel momento

in cui ciascun Comune ha approvato la zonizzazione acustica del proprio territorio.

Le imprese debbono adeguarsi ai limiti definitivi entro 6 mesi dalla classificazione del territorio

comunale o, in alternativa, possono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento che

definisca anche la data prevista per l’adeguamento153

.

Sono comunque fatti salvi gli interventi di risanamento già effettuati ai sensi del D.P.C.M.

1/3/1991. Qualora questi si dimostrassero inadeguati rispetto alle nuove disposizioni, sarà concesso

per l’adeguamento un lasso di tempo pari al periodo completo di ammortamento di quanto

realizzato o in corso di realizzazione154

.

153

L. 447/1995, art. 15.2-3. 154

L. 447/1995, art. 6.4.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 99

A. Valori limite155

Vengono definiti valori limite di emissione (per singola sorgente sonora) e di immissione (per il

rumore immesso nell’ambiente da tutte le sorgenti). A loro volta i limiti di immissione possono

essere assoluti e differenziali (differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore

residuo). Si distinguono inoltre limiti diurni (dalle 6,00 alle 22,00) e notturni. I limiti di emissione e

di immissione sono stabiliti in funzione della classe di destinazione d’uso del territorio (6 possibili

tipologie). I limiti differenziali si applicano con l’esclusione delle zone esclusivamente industriali e

in caso di rumore a finestre aperte ed ambientale a finestre chiuse inferiore a determinate soglie. I

valori limiti differenziali per impianti funzionanti a ciclo produttivo continuo si applicano quando

non siano rispettati i valori assoluti di immissione156

.

Limiti di immissione specifici possono essere applicati nelle fasce di pertinenza acustica di

infrastrutture quali strade e ferrovie.

B. Previsione dell’impatto acustico157

Le domande per il rilascio di :

concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive;

provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione degli immobili di cui al punto

precedente;

licenza od autorizzazione all’esercizio di attività produttive;

debbono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico predisposta da un tecnico

competente in acustica.

Tali valutazioni possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a

condizione che le emissioni di rumore rispettino i limiti posti dalla zonizzazione acustica comunale

o, in sua assenza, i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Il D.P.R. 227/2011 reca in allegato B un elenco di attività, artigianali e di servizio, che, a

determinate condizioni, si presumono a bassa rumorosità. In tale situazione l’avvio di tali attività o

la loro modifica non risulta più soggetta a valutazione di impatto o di clima acustico.

C. Tecnico competente158

Le misurazioni, le verifiche del rispetto dei limiti e la redazione dei piani di risanamento acustici

debbono essere effettuati da tecnici competenti che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge,

abbiano provveduto a presentare apposita domanda alla Regione.

155

D.P.C.M. 14/11/1997. 156

D.M. 11/12/1996. 157

L. 447/1995, art. 8. 158

L. 447/1995, art. 2.6-8.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 100

5.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Presentazione del piano di risanamento

acustico o adeguamento (L. 447/1995, art. 15.2-3)

entro 6 mesi dalla data di

classificazione del territorio

comunale

Regione (salvo

delega)

5.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Domanda di concessione edilizia o di autorizzazione

all’esercizio di attività produttive

previsione di impatto acustico

5.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Mancata ottemperanza ad ordinanze in materia acustica (L.

447/1995, art. 10) sanzione amministrativa da 1.032 a

10.329 €

Superamento dei limiti (L. 447/1995, art. 10) sanzione amministrativa da 516 a 5.164

Violazione di disposizioni di Stato, Regione, Provincia e

Comuni (L. 447/1995, art. 10)

sanzione amministrativa da 258 a

10.329 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 101

6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

6.1. Principali riferimenti normativi

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999

Relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0

Hz a 300 GHz.

G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici.

G.U. 7 marzo 2001, n. 55

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

G.U. 28 agosto 2003, n. 199

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza

di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

G.U. 29 agosto 2003, n. 200

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche

G.U. 15 settembre 2003, n. 214

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008

Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica

G.U. 2 luglio 2008, n. 153

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 2008

Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per

gli elettrodotti

G.U. 5 luglio 2008, n. 156

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

G.U. 18 dicembre 2012, n. 294, suppl. ord. 208

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Edizione n° 27, ottobre 2014 102

Decreto del Ministero dell’ambiente 13 febbraio 2014

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo

presenti nell'ambiente.

G.U. 11 marzo 2014 n. 58

6.2. Regolamentazione

La legge quadro 36/2001 disciplina l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da

0 Hz a 300 GHz. Non esistono invece disposizioni statali sull’inquinamento luminoso.

A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti159

La norma definisce limiti di esposizione relativi all’ambiente esterno ed abitativo, espressi come

intensità di campo elettrico e intensità di induzione magnetica in funzione della durata

dell’esposizione (parte significativa della giornata oppure limitata a poche ore al giorno).

Vengono definite le distanze minime che devono intercorrere tra linee elettriche aeree esterne e

fabbricati nei quali si abbiano tempi di permanenza prolungati. In caso di distanze inferiori debbono

essere presentati piani di risanamento al Ministero dell’ambiente.

B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti

Si applicano le restrizioni della raccomandazione del Consiglio dell’UE del 12 luglio 1999.

C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz160

Sono definiti limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’intensità di campo

elettrico e magnetico e per la densità di potenza, mediati su un’area equivalente alla sezione

verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti. I valori di attenzione sono

utilizzati in corrispondenza di edifici e loro pertinenze esterne con permanenze non inferiori a 4 ore,

gli obiettivi di qualità per le aree intensamente frequentate.

In caso di superamento dei limiti da parte di impianti esistenti debbono essere presentati piani di

risanamento sulla base di apposite norme regionali.

D. Etichettatura161

Gli elettrodotti, le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici e gli impianti per la telefonia mobile

devono essere dotati di etichette informative riportanti i valori di esposizione e i limiti.

159

D.P.C.M. 8/7/2003. 160

D.P.C.M. 8/7/2003. 161

L. 36/2001, art. 9.7.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 103

6.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Risanamento linee elettriche esistenti (L.

36/2001, art. 9.4) 22/03/2011 (salvo data

anteriore stabilita nel piano)

Risanamento impianti fissi per

telecomunicazioni (L. 36/2001, art. 9.1)

stabilita da Regione

Etichettatura di elettrodotti, stazioni e sistemi

o impianti radioelettrici, impianti per la

telefonia mobile (L. 36/2001, art. 9.7)

18/09/2001

6.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Superamento dei limiti per elettrodotti piano di risanamento

Superamento dei limiti per impianti fissi per

telecomunicazioni

piano di risanamento

6.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Superamento dei limiti di esposizione e dei valori di

attenzione (L. 36/2001, art. 15.1)

sanzione amministrativa da 1.032 a

309.874 €

Mancato rispetto dei tempi dei piani di risanamento (L.

36/2001, art. 15.1) sanzione amministrativa da 1.032 a

309.874 €

Mancato rispetto delle prescrizioni a tutela dell’ambiente

e del paesaggio (L. 36/2001, art. 15.2)

sanzione amministrativa da 1.032 a

103.291 €

Mancato rispetto delle prescrizioni di autorizzazioni,

concessioni o licenze di installazione e esercizio (L.

36/2001, art. 15.4)

sospensione degli atti autorizzatori da 2

a 4 mesi

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 104

7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

7.1. ASPETTI GENERALI

La regolamentazione delle sostanze chimiche e delle relative miscele, ed in particolare della

classificazione, etichettatura e imballaggio, è stata oggetto negli ultimi anni di un processo di

profonda revisione che manifesterà tutti i suoi effetti a partire dal 2015. Si tratta di una disciplina

autonoma e molto complessa, basata sui regolamenti REACH (regolamento CE 1907/2006) e CLP

(regolamento CE 1272/2008), la cui trattazione esula dagli scopi di questa guida. Essa può

comunque influenzare l’applicazione di norme ambientali, come quelle sulla classificazione dei

rifiuti o sulle attività a rischio di incidente rilevante. È ovvio, in ogni caso, che impatti ambientali

significativi possono derivare dall’uso non controllato di qualsiasi sostanza o miscela, anche se non

classificati pericolosi. Un corretto sistema di gestione ambientale non può prescindere, pertanto, da

un'adeguata conoscenza di tutti i materiali e sostanze che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati

dall’impresa.

La fonte normativa è essenzialmente quella comunitaria, con un ruolo informativo importante

svolto dall’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA, http://echa.europa.eu/). Nelle

seguenti sezioni vengono di conseguenza trattate le regolamentazioni solo di alcune particolari

famiglie di sostanze che, per la loro pericolosità ambientale, sono state oggetto di una specifica

disciplina, senza prendere in considerazione gli eventuali aspetti relativi alla tutela dell’ambiente di

lavoro e della sicurezza dei lavoratori. Altre sostanze pericolose per l’ambiente oggetto di una

specifica disciplina sono le sostanze lesive per l’ozono stratosferico, trattate al punto 3.2, e taluni

gas ad effetto serra, trattati al punto 3.3.

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7.2. PCB

7.2.1. Principali riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della

direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di

immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art.

15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

G.U. 20 giugno 1988, n. 143

Decreto del Ministero dell’ambiente 11 febbraio 1989

Modalità per l’attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denuncie

delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB

G.U. 28 febbraio 1989, n. 49

Decreto del Ministero dell’ambiente 17 gennaio 1992

Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e

policlorotrifenili (PCT)

G.U. 6 febbraio 1992, n. 30

Decreto del Ministero della sanità 29 luglio 1994

Attuazione delle direttive CEE n. 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente,

l’ottava, la nona, la decima e l’undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul

mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 27 della legge 22

febbraio 1994, n. 146 G.U. 13 settembre 1994, n. 214

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei

policlorotrifenili

G.U. 30 giugno 1999, n. 151

Legge 25 febbraio 2000, n. 33

Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di

rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse

finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto

G.U. 28 febbraio 2000, n. 48 (testo coordinato col D.L. 30 dicembre 1999, n. 500)

Decreto del Ministero dell’ambiente 11 ottobre 2001

Condizioni per l’utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della

decontaminazione o dello smaltimento

G.U. 2 novembre 2001, n. 255

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Edizione n° 27, ottobre 2014 106

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle

Comunità europee. Legge comunitaria 2004

G.U. 27 aprile 2005, n. 96 (suppl. ord.) Art. 18 : programma di smaltimento

7.2.2. Regolamentazione

Per PCB si intendono, oltre ai policlorodifenili, anche i policlorotrifenili, il

monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano e il

monometildibromodifenilmetano, nonché qualsiasi miscela nella quale dette sostanze siano

complessivamente presenti in concentrazione superiore a 0,005% in peso (50 mg/kg). I metodi di

analisi del PCB sono stabiliti dal D.M. 11/10/2001.

L’uso di PCB è vietato. In deroga è possibile utilizzare le apparecchiature contenenti PCB riportate

in allegato al D.P.R. 216/1988, tra le quali risultano particolarmente rilevanti gli apparecchi elettrici

a sistema chiuso (es. trasformatori, condensatori). Il detentore di queste apparecchiature è soggetto

ai seguenti obblighi:

denuncia di possesso alla Regione secondo le indicazioni del D.M. 11/2/89;

obbligo di inventario, ossia denuncia biennale alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti

redatta sulla base dei modelli riportati dal D.M. 11/10/2002 (solo se il volume di PCB è

superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza, se il volume complessivo

dell’apparecchio è superiore a 5 dm3); la comunicazione deve essere effettuata anche in

caso di variazione del numero di apparecchi detenuti (entro 10 gg) e deve essere integrata

dal programma temporale di smaltimento e dall’indicazione dell’intero percorso di

smaltimento162

;

divieto di immissione sul mercato e di cessione a terzi163

;

controllo almeno annuale secondo norme CEI o altre norme tecniche generalmente

adottate dagli operatori del settore164

;

verifica, per i trasformatori, che non vi siano perdite di PCB e che il fluido sia conforme

alle norme tecniche specificate dal D.M. 11/10/2002: il rispetto di queste condizioni deve

risultare da apposita comunicazione alla provincia;

etichettatura come da modelli prescritti165

;

comunicazione alla Regione della cessazione d’uso entro 30 giorni dall’avvenuta

cessazione, nonché delle modalità di smaltimento previste166

;

decontaminazione o smaltimento delle apparecchiature non soggette ad inventario entro il

31/12/2005167

;

smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario entro le seguenti scadenze168

:

162

D.Lgs. 209/1999, art. 3. 163

D.P.R. 216/1988, art. 4.1,5. 164

D.P.R. 216/1988, art. 4.2. 165

D.Lgs. 209/1999, art. 6, all. 1,2. 166

D.P.R. 216/1988, art. 5.5. 167

D.Lgs. 209/1999, art. 5.1. 168

L.62/2005, art. 18.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 107

- 31/12/2005 per almeno il 50% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002;

- 31/12/2007 per almeno il 70% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002;

- 31/12/2009 per tutti gli apparecchi detenuti al 31/12/2002.

Nel caso di trasformatori con tenore di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005% gli apparecchi

sono smaltiti al termine della loro vita operativa169

.

7.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Denuncia possesso di apparecchiature in

deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.3)

29 maggio 1989 (NB: non è

stata fissata una successiva

scadenza col passaggio del

limite di contaminazione da 100

a 50 mg/kg)

Regione

Comunicazione di rabbocco con fluido

contenente PCB (D.P.R. 216/1988, art. 4.3)

non definita Regione

Denuncia cessazione d’uso di apparecchiature

in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 5.5)

entro 30 giorni dalla cessazione Regione

Denuncia periodica di apparecchi con volume

di PCB superiore a 5 dm3 o, per i condensatori

di potenza, con volume complessivo

dell’apparecchio superiore a 5 dm3 (D.Lgs.

209/1999, art. 3.3)

ogni 2 anni a partire dal

31/12/2000

sezione regionale

catasto rifiuti

(ARPA)

Denuncia di variazione del numero di

apparecchi contenenti PCB detenuti (D.Lgs.

209/1999, art. 3.3)

entro 10 gg sezione regionale

catasto rifiuti

(ARPA)

Comunicazione del rispetto delle norme

tecniche relative ai PCB contenuti in

trasformatori (D.Lgs. 209/1999, art. 5.4)

non definita Provincia

Decontaminazione o smaltimento delle

apparecchiature non soggette ad inventario (D.Lgs. 209/1999, art. 5.1)

31/12/2005

Decontaminazione o smaltimento degli

apparecchi soggetti a inventario (L. 62/2005, art.

18):

almeno il 50% degli apparecchi detenuti

al 31/12/2002:

almeno il 70% degli apparecchi detenuti

al 31/12/2002:

tutti gli apparecchi detenuti al

31/12/2002

31/12/2005

31/12/2007

31/12/2009

Decontaminazione o smaltimento di

trasformatori soggetti ad inventario con tenore

di PCB compreso tra lo 0,05% e lo 0,005% (D.Lgs. 209/1999, art. 5.3)

termine vita operativa

169

D.Lgs. 209/1999, art. 5.3.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 108

7.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Possesso di apparecchiature in deroga denuncia alla Regione

Possesso di apparecchi con volume di PCB

superiore a 5 dm3 o, per i condensatori di potenza,

con volume complessivo dell’apparecchio superiore

a 5 dm3

denuncia alla sezione regionale catasto rifiuti

(ARPA)

Controllo annuale del rispetto norme CEI o di buona

tecnica

documentazione che dimostri l’avvenuto

controllo periodico

Controllo del rispetto delle specifiche dei fluidi dei

trasformatori

Comunicazione alla Provincia

Cessazione d’uso denuncia alla Regione

7.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Immissione sul mercato di sostanze, preparati e prodotti

vietati perché contenenti PCB/PCT (D.P.R. 216/1988, art. 8)

arresto fino ad 1 anno o ammenda da

129 a 1.032 €

Omessa denuncia di possesso e di cessazione d’uso di

apparecchiature in deroga (D.P.R. 216/1988, art. 8)

sanzione amministrativa da 258 a 1.549

Omessa o incompleta comunicazione relativa a apparecchi

con volume di PCB superiore a 5 dm3 o, per i

condensatori di potenza, con volume complessivo

dell’apparecchio superiore a 5 dm3

(D.Lgs. 209/1999, art. 10.1)

sanzione amministrativa da 2.582 a

15.493 €

Omessa comunicazione del rispetto delle norme tecniche

relative ai PCB contenuti in trasformatori (D.Lgs. 209/1999,

art. 10.2)

sanzione amministrativa da 2.582 a

15.493 €

Omessa o non corretta etichettatura (D.Lgs. 209/1999, art.

10.3) sanzione amministrativa da 258 a 1.549

Omessa osservazioni delle condizioni massima sicurezza

per lo stoccaggio di PCB e di apparecchiature contenenti

PCB destinati a decontaminazione o smaltimento (D.Lgs.

209/1999, art. 10.4)

arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda

da 1291 a 12.911 €

Separazione di PCB da altre sostanze per il recupero

dello stesso

riempimento di trasformatori con PCB

smaltimento in discarica di PCB

incenerimento di PCB su navi

miscelazione di PCB con altre sostanze (D.Lgs. 209/1999, art. 10.5)

arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda

da 2582 a 25.822 €

Smaltimento finale di apparecchi e PCB in essi contenuti

entro 6 mesi dal conferimento (L. 62/2005, art. 18.4)

sanzione amministrativa da 5.000 a

50.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 109

7.3. AMIANTO

La regolamentazione dell’uso dell’amianto nasce in ambito sanitario per le conseguenze

dell’esposizione professionale, ma presenta anche aspetti di natura ambientale in relazione alle

attività di bonifica e di gestione dei relativi rifiuti.

7.3.1. Principali riferimenti normativi

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto

G.U. 13 aprile 1992, n. 87 (suppl. ord. n. 64)

Circolare del Ministero dell’industria 17 febbraio 1993, n. 124976

Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27

marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o

che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto

G.U. 5 marzo 1993, n. 53

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e

Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di

bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto.

G.U. 26 ottobre 1994, n. 251

Decreto del Ministero della sanità 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12,

comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego

dell’amianto, su valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei materiali

contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

G.U. 20 settembre 1994, n. 220 (suppl. ord. n. 129)

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione

dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

G.U. 20 aprile 1995, n. 92

Circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7

Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

G.U. 19 aprile 1995, n. 91

Decreto del Ministero della sanità 26 ottobre 1995

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la

manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (in

applicazione della legge 257/92 e in particolare dell’art. 6 comma 3, visto il decreto

ministeriale 6 settembre 1994 e sulla base del documento tecnico predisposto dalla

commissione di cui all’art. 4 della Legge 257, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f).

G.U. 18 aprile 1996, n. 91 (suppl. ord. n. 66)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 110

Decreto del Ministero della sanità 14 maggio 1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per

rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo

1992, n. 257, recante :” Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

G.U. 25 ottobre 1996 n. 251, (suppl. ord. n. 178)

Decreto del Ministero della sanità 20 agosto 1999

Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi

compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della

legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego

dell’amianto

G.U. 22 ottobre 1999 n. 249

Decreto del Ministero della sanità 25 luglio 2001

Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e

metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo

l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) della legge 27 marzo 1992, n. 257,

recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

G.U. 9 novembre 2001 n. 261

Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 2004

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello

Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto

G.U. 14 aprile 2004, n. 87

Decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 2004, n. 248

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei

prodotti e beni di amianto e contenenti amianto

G.U. 5 ottobre 2004, n. 234

Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi

derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro

G.U. 11 settembre 2006, n. 211

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

G.U. 30 aprile 2008, n. 101 (suppl. ord. n.108) Art. 256

7.3.2. Regolamentazione

Sono vietate l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di

prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto170

.

La presenza di amianto libero o in matrice friabile negli edifici deve essere notificata alle autorità

locali nell’ambito di eventuali censimenti indetti dai Comuni. Il proprietario dell’edificio deve

170

L. 257/1992, art. 1.2.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 111

attivare un programma di controllo e manutenzione e designarne una figura responsabile171

. In caso

di demolizione o rimozione di amianto e di materiali che lo contengono deve essere apprestato un

piano di lavoro, che deve essere inviato agli organi di vigilanza almeno 30 gg prima dell’inizio dei

lavori172

.

Le imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto devono iscriversi in un’ apposita

sezione dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti173

e devono,

unitamente a quelle che smaltiscono amianto, inviare annualmente a Regione e ASL una relazione

sull’attività svolta174

.

7.3.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Cessazione dell’estrazione, importazione,

commercializzazione e produzione (L. 257/1992,

art. 1.2)

28/4/1993

Comunicazione presenza amianto libero o in

matrice friabile (L. 257/1992, art. 12.5)

definita dal

provvedimento locale

di censimento

ASL

Presentazione piano di lavoro per demolizione e

rimozione di amianto o di materiali che lo

contengono (D.Lgs. 81/2008, art 256)

30 gg prima di inizio

lavori

ASL

Relazione di attività di bonifica e smaltimento di

amianto (L. 257/1992, art. 9.1)

annuale175

Regione, ASL

7.3.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Demolizione o rimozione di amianto piano di lavoro

Censimento edifici con amianto libero o in matrice friabile (se

indetto)

comunicazione

7.3.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Immissione sul mercato e commercializzazione di

crocidolite e di prodotti che la contengono (D.P.R. 215/1988

art. 7)

arresto fino a 6 mesi o ammenda da 129

a 1.032 €

Estrazione, importazione, commercializzazione e

produzione di amianto, prodotti di amianto e prodotti

contenenti amianto (L. 257/1992 art. 15.1)

ammenda da 5.164 a 25.822 €

171

D.M. 6 settembre 1994 All. p. 4 172

D.Lgs. 81/2008, art 256. 173

D.Lgs. 152/2006, art. 212.5. 174

L. 257/1992, art. 9.1. 175

La circolare 124976/1993 pone come scadenza il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno di riferimento.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 112

Inosservanza degli obblighi di relazione di attività di

bonifica di smaltimento (L. 257/1992 art. 15.4)

sanzione amministrativa da 2.582 a

5164 €

Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art.

262.1 a) :

mancato affidamento del lavoro a imprese iscritte

all’Albo

mancata o incompleta predisposizione del piano di

lavoro

arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da

4.000 a 12.000 €

Demolizione o rimozione di amianto (D.Lgs. 81/2008 art.

262.1 c) :

mancato invio del piano di lavoro all’organo di

vigilanza

inizio lavori prima della decorrenza di 30 gg

dall’invio del piano di lavoro

mancato accesso dei lavoratori e dei loro

rappresentanti al piano di lavoro

arresto fino a 3 mesi o ammenda da

1.000 a 3.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 113

7.4. INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

7.4.1. Principali riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 850/2004 del 29 aprile 2004

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 158

7.4.2. Regolamentazione

Il regolamento mira a vietare o a limitare la produzione, la commercializzazione e l’uso di talune

sostanze organiche persistenti (POP), riportate negli allegati I (sostanze vietate) o II (sostanze

oggetto di limitazione).

Occorre evitare che i rifiuti siano contaminati dalle sostanze dell’allegato IV. Qualora ciò accada

devono essere smaltiti o recuperati in modo che i POP siano eliminati, con le modalità indicate

nell’allegato V.

7.4.3. Scadenze

Scadenze per la cessazione d’uso di determinate sostanze sono riportate nell’allegato I.

7.4.4. Documenti

Non previsti.

7.4.5. Illeciti e sanzioni

Non ancora definite.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 114

8. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

La regolamentazione delle attività soggette alla direttiva Seveso copre sia aspetti ambientali che di

sicurezza dei lavoratori e delle persone. Ai fini delle presente guida si riportano, con un’eccezione,

solo i decreti del Ministero dell’ambiente, anche se alcuni di essi sono dedicati a questioni di

sicurezza. Anche il Ministero degli interni ha emanato disposizioni in materia, in particolare sulla

prevenzione incendi.

La regolamentazione nazionale è destinata ad essere modificata con il recepimento della direttiva

2012/18, da effettuarsi entro il 31 maggio 2015, soprattutto per sostituire le classificazioni delle

sostanze e delle loro miscele con quelle del regolamento CLP.

8.1. Principali riferimenti normativi

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi

con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183

G.U. 16 giugno 1988, n. 140 Rimane in vigore il solo art. 20

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989

Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali

G.U. 21 aprile 1989, n. 93 (suppl. ord. n. 27)

Decreto del Ministero dell’ambiente 20 maggio 1991

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501

sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

G.U. 31 maggio 1991, n. 126

Decreto del Ministero dell’ambiente 1 febbraio 1996

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo

1989 recante: “Applicazione dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17

maggio 1988, n. 175, concernente rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività

industriali”

G.U. 2 marzo 1996, n. 52

Legge 19 maggio 1997, n. 137

Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17

maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate

attività industriali

G.U. 26 maggio 1997, n. 120

Decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività a rischio di incidente rilevante devono

procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che

lavorano in situ

G.U. 30 marzo 1998, n. 74

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Edizione n° 27, ottobre 2014 115

Circolare del Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998, n. UL/98/16364

Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalità con le quali i fabbricanti per le attività a

rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e

all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ

G.U. 11 settembre 1998, n. 212

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze pericolose

G.U. 28 settembre 1999, n. 228 (suppl. ord. n. 177)

Decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000

Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza

G.U. 22 agosto 2000, n. 195

Decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000

Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della

natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del

preesistente livello di rischio

G.U. 23 agosto 2000, n. 196

Decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 maggio 2001

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le

zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

G.U. 16 giugno 2001, n. 138 (suppl. ord. n. 151)

Decreto del Ministero dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293

Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo sei pericoli di

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

G.U. 18 luglio 2001, n. 165

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005

Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’articolo 20,

comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

G.U. 16 marzo 2005, n. 62 (suppl. ord. n. 40)

Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238

Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. G.U. 21 novembre 2005, n. 271 (suppl. ord. n. 189)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007

Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale

G.U. 5 marzo 2007, n. 53 (suppl. ord .n. 58)

Decreto del Ministero dell'ambiente 26 maggio 2009 n. 138

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora

nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

G.U. 29 settembre 2009, n. 226

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Edizione n° 27, ottobre 2014 116

Decreto del Ministero dell'ambiente 24 luglio 2009 n. 139

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani

di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 334.

G.U. 29 settembre 2009, n. 226

8.2. Regolamentazione

Sono soggetti alla normativa sulle attività a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti in cui sono

presenti le sostanze e i preparati indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. 334/1999, ed in particolare quelli

classificati come segue:

molto tossici (R 26, 27, 28)

tossici (R 23, 24, 25, 39, 48)

comburenti (R 7, 8, 9)

esplosivi (R 2, 3)

estremamente infiammabili (R 12)

facilmente infiammabili (R11, 17)

infiammabili (R 10)

pericolosi per l'ambiente (R 50, 51/53)

altre categorie (R 14, 29)

Qualora la quantità individuale di ciascuna sostanza specificata e quella complessiva di sostanze o

preparati classificati come sopra superino una prima serie di soglie, in relazione alle quantità

massima detenibili nel sito, l’impresa è assoggettata a notifica176

. Al superamento di una seconda

serie di soglie più elevate, inoltre, è necessario predisporre un rapporto di sicurezza177

.

La notifica è inviata al Ministero dell’ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto

e al Comitato tecnico regionale o interregionale dei VV.FF. Contestualmente deve essere trasmessa

un'apposita scheda informativa al Ministero dell’ambiente, alla Regione, al Comune, al Prefetto.

Parte delle informazioni contenute nella scheda sono trasmesse dal Sindaco alla popolazione

interessata.

Il rapporto di sicurezza è trasmesso al Comitato tecnico regionale o interregionale dei VV.FF, salvo

diverse indicazioni della Regione, e dà origine a un’istruttoria destinata a concludersi con un

provvedimento che prescrive gli eventuali interventi integrativi per la prevenzione e la riduzione dei

rischi di evento incidentale. Per i nuovi impianti deve essere presentato un rapporto preliminare di

sicurezza, al fine di ottenere il nulla osta di fattibilità, necessario per poter avviare la costruzione; il

rapporto di sicurezza è poi presentato prima dell’inizio dell’attività, al fine di acquisire il parere

tecnico conclusivo, in carenza del quale è possibile procedere previa presentazione di apposita

perizia giurata. Il rapporto di sicurezza deve essere aggiornato almeno ogni 5 anni, oppure in caso di

richiesta del Ministero dell'ambiente, di modifiche agli impianti o di acquisizione di nuove

conoscenze in materia.

176

D.Lgs. 334/1999, art. 6. 177

D.Lgs. 334/1999, art. 8.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 117

Il gestore soggetto a rapporto di sicurezza deve predisporre altresì un piano di emergenza interno178

.

Le imprese soggette a notifica devono definire una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,

da riesaminare ogni 2 anni, ed attuare un sistema di gestione della sicurezza179

.

Qualora si detengano sostanze pericolose in quantità inferiore alle soglie della notifica occorre

comunque valutare la possibilità che si verifichino incidenti rilevanti, integrando il documento di

valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008180

.

8.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Riesame della politica di prevenzione (D.Lgs. 334/1999, art. 7.4)

ogni 2 anni

Riesame del rapporto di sicurezza (D.Lgs.

334/1999, art. 8.7) almeno ogni 5 anni Comitato tecnico regionale o

interregionale dei VV.FF

Riesame del piano di emergenza interno (D.Lgs. 334/1999, art. 11.3)

almeno ogni 3 anni

8.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Presenza di sostanze pericolose in quantità da

configurare il solo obbligo di notifica

notifica, politica di prevenzione,

documentazione del sistema di gestione,

scheda informativa

Presenza di sostanze pericolose in quantità da

configurare l'obbligo di rapporto di sicurezza

notifica, politica di prevenzione,

documentazione del sistema di gestione,

rapporto di sicurezza, piano di emergenza

interno, scheda informativa

Presenza di sostanze pericolose in quantità inferiori

alle soglie della notifica

integrazione al documento di valutazione dei

rischi ex D.Lgs. 81/2008

Presenza di sostanze pericolose in quantità inferiori

alle soglie per la notifica ma superiori a quelle per la

dichiarazione ex D.P.R. 175/88

relazione, scheda informativa

8.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Omessi notifica, rapporto di sicurezza, politica di

prevenzione (D.Lgs. 334/1999, art. 27.1)

arresto fino a 1 anno

Omessa scheda informativa (D.Lgs. 334/1999, art. 27.2) arresto fino a 6 mesi

Mancato rispetto delle prescrizioni del rapporto di

sicurezza e delle autorità competenti (D.Lgs. 334/1999, art.

27.3)

arresto da 6 mesi a 3 anni

178

D.Lgs. 334/1999, art. 11. 179

D.Lgs. 334/1999, art. 7. 180

D.Lgs. 334/1999, art. 5.2.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 118

Mancato adempimento agli obblighi previsti in caso di

incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999, art. 27.3)

arresto da 6 mesi a 3 anni

Mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza (D.Lgs. 334/1999, art. 27.5)

arresto da 3 mesi a 1 anno

Mancato aggiornamento del rapporto di sicurezza (D.Lgs.

334/1999, art. 27.6) arresto fino a 3 mesi

Mancato aggiornamento della politica di prevenzione (D.Lgs. 334/1999, art. 27.6)

arresto fino a 3 mesi

Mancata trasmissione della relazione per stabilimenti non

soggetti a notifica ma in dichiarazione ex D.P.R. 175/88 (D.Lgs. 334/1999, art. 27.7)

sanzione amministrativa da 15.493 a

92.962 €

Mancati adozione e riesame del piano di emergenza

interno (D.Lgs. 334/1999, art. 27.7)

sanzione amministrativa da 15.493 a

92.962 €

Mancata trasmissione di informazioni da parte di

stabilimenti con possibili effetti domino (D.Lgs. 334/1999,

art. 27.7)

sanzione amministrativa da 15.493 a

92.962 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 119

9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

9.1. Principali riferimenti normativi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del

giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottata ai sensi

dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377

G.U. 5 gennaio 1989, n. 4

Decreto del Ministero dell’ambiente 1 aprile 2004

Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale

G.U. 9 aprile 2004, n. 84

Circolare del Ministero dell’ambiente 1 giugno 2005

Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della

legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui

all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. G.U. 22 giugno 2005, n. 143

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte seconda

9.2. Regolamentazione

La valutazione di impatto ambientale riguarda singoli progetti che possono comportare impatti

potenzialmente negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Interviene prima

delle fasi di autorizzazione e rappresenta uno strumento di supporto alla decisione al fine di

verificare in modo preventivo e partecipato le conseguenze ambientali. Il procedimento di VIA si

articola in linea di principio nelle seguenti fasi:

verifica di assoggettabilità a VIA del progetto (quando prevista): l’Autorità competente ne dà

avviso sul proprio sito web concedendo 45 gg per ricevere osservazioni e pronunciandosi nei

successivi 45 gg181

;

definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: fase avviata su richiesta

discrezionale del proponente, da concludersi entro 60 gg182

;

consultazione pubblica: fase avviata contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA,

attraverso comunicazioni a mezzo stampa e sul sito web dell’Autorità competente, di durata di

60 gg183

;

181

D.Lgs. 152/2006, art. 20. 182

D.Lgs. 152/2006, art. 21. 183

D.Lgs. 152/2006, art. 24.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 120

valutazione dello studio e degli esiti della consultazione, con decisione da assumere con parere

motivato dell’Autorità competente entro 150 gg dalla presentazione dell’istanza, prolungabili di

ulteriori 60 per casi di particolare complessità184

.

Le opere indicate nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 sono di competenza

statale, le opere elencate nell’allegato III sono di competenza delle regioni e delle province

autonome, le opere elencate nell’allegato IV sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità di

competenza delle regioni e delle province autonome. Per queste ultime opere non sono al momento

applicabili le soglie di esclusione indicate, in attesa di una loro ridefinizione a mezzo di apposito

decreto, per cui la valutazione dei progetti è effettuata caso per caso dall’Autorità competente,

secondo i criteri dell’allegato V della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 indipendentemente dalla

dimensione, allo scopo di decidere se sottoporli alla vera e propria VIA185

.

Per le opere di competenza statale l’iter l’autorità competente è rappresentata dal Ministero

dell’ambiente.

Per i progetti di competenza statale che ricadono anche nel campo di applicazione della normativa

IPPC ex D.Lgs. 59/2005, la VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale.

Le modifiche e/o estensioni di progetti di cui agli allegati II e III conformi alle soglie previste sono

soggette a VIA. Tutte le altre modifiche e/o estensioni comprese quelle riferite ai progetti

dell’allegato IV, sono invece soggette a procedure di verifica che deve accertare se le stesse

debbano considerasi sostanziali, ossia produrre effetti negativi significativi, ed in tal caso saranno

oggetto della procedura di VIA.

9.3. Scadenze

Non vi sono scadenze.

9.4 Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Realizzazione di progetti sottoposti a verifica di

assoggettabilità

Pronunciamento dell’Autorità competente

Realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di

impatto ambientale

Provvedimento di valutazione di impatto

ambientale

184

D.Lgs. 152/2006, artt. 25, 26, 27. 185

D.Lgs. 152/2006, art 6.7.c

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Edizione n° 27, ottobre 2014 121

9.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Opere ed interventi realizzati senza la previa

sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di

valutazione in violazione delle disposizioni di cui al Titolo

III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto

disposto dai provvedimenti finali (D.Lgs. 152/2006, art. 29.4)

sospensione dei lavori,

demolizione e ripristino dei

luoghi.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 122

10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)

10.1. Principali riferimenti normativi

Circolare del Ministero dell’ambiente 13 luglio 2004

Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare

riferimento all’allegato I

G.U. 19 luglio 2004, n. 167

Decreto del Ministero dell’ambiente del 31 gennaio 2005

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche

disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.

372.

G.U. 13 giugno 2005, n. 135 (suppl. ord. n. 107)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte seconda, titolo III-bis

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 2006.

Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione

integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 28 aprile 2006, n. 98

Regolamento 18 gennaio 2006 n. 166/2006

relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze

inquinanti e che modifica le direttive 91/689/Cee e 96/61/Ce del Consiglio.

G.U.U.E. 4 febbraio 2006 n. L 33

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliorie tecniche

disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività

elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche

disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le

attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. 127)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche

disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 31 maggio 2007, n. 125 (suppl. ord. n. 127)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 123

Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 gennaio 2007

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche

disponibili, in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 7 giugno 2007, n. 130 (suppl. ord. n. 133)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 7 febbraio 2007

Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata

ambientale di competenza statale.

G.U. 15 marzo 2007, n. 62

Decreto del Ministero dell’ambiente del 15 febbraio 2007

Istituzione della Commissione di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 15 marzo 2007, n. 62

Decreto del Ministero dell’ambiente 24 aprile 2008

Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli

previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della

direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Comunicato in G.U. 22 settembre 2008, n. 222

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008

Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti

incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio

G.U. 12 febbraio 2009, n. 35

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in

materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in

materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I

del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in

materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

Decreto del Ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2008

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in

materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

G.U. 3 marzo 2009, n. 51 (suppl. ord. n. 29)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 124

Comunicato del Ministero dell’ambiente

Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE)

n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un Registro

europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti.

G.U. 29 aprile 2009, n. 98

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica

le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE

G.U. 26 settembre 2011, n. 224 (suppl. ord. n. 212)

Decisione 2012/134/UE del 28 febbraio 2012

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del

vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

alle emissioni industriali

G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70

Decisione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di

ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alle emissioni industriali

G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 70

Decisione 2012/249/UE del 7 maggio 2012

relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali G.U.U.E. 9 maggio 2012, n. L 123

Decisione 2013/84/UE del 11 febbraio 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti

l’industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa alle emissioni industriali

G.U.U.E. 16 febbraio 2013, n. L 45

Decisione 2013/163/UE del 26 marzo 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la

calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio relativa alle emissioni industriali

G.U.U.E. 9 aprile 2013, n. L 100

Decisione 2013/732/UE del 9 dicembre 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di

cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alle emissioni industriali

G.U.U.E. 11 dicembre 2013 n. L 332

Comunicazione della Commissione europea 2014/C 136 del 6 maggio 2014

Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22,

paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 125

G.U.U.E. 6 maggio 2014, n. C 136

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e

riduzione integrate dell’inquinamento).

G.U. 27 marzo 2014, n. 72 (suppl. ord. n. 27)

Decisione 2014/687/UE del 26 settembre 2014

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di

pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio

G.U.U.E. 30 settembre 2014, n. L 284

10.2. Regolamentazione

Sono soggette alla normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento di cui al

titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 le attività elencate nel relativo allegato VIII.

A. Autorizzazioni186

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) assorbe tutte le autorizzazioni ambientali (con

l’eccezione dell’autorizzazione per le emissioni di CO2, vedi par. 3.3) ed è rilasciata dalla Regione o

dalla Provincia delegata o, per gli impianti elencati nell’all. XII alla parte seconda del D.Lgs.

152/2006, dal Ministero dell’ambiente. Alla pubblicità dell’avvio del procedimento provvede

l’autorità competente tramite il proprio sito Internet. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 150 gg

dalla presentazione della domanda, salvo richiesta di integrazioni.

L’AIA rappresenta un’autorizzazione all’esercizio dell’installazione che può comprendere più

impianti o più attività, anche accessorie.

L’AIA viene periodicamente riesaminata in funzione dell’aggiornamento delle conclusioni sulle

BAT. Il riesame, che vale come rinnovo dell’autorizzazione, è effettuato entro 4 anni dalla

pubblicazione di detto aggiornamento e comunque prima che siano trascorsi 10 anni dall’ultimo

riesame o dal primo rilascio dell’AIA (portati a 16 anni per le installazioni registrate EMAS e a 12

anni per quelle certificate ISO 14001).

L’autorità competente può chiedere che il riesame sia effettuato anche prima di tali termini se

situazioni di inquinamento o l’evoluzione delle BAT lo dovessero rendere necessario.

Entro le scadenze sopra indicate il gestore presenta istanza di riesame. Se l’istanza non è trasmessa

entro il termine di 10 anni, o quello più lungo per le attività con certificazione ambientale,

l’autorizzazione decade e l’autorità dispone la chiusura dell’istallazione. Qualora il riesame sia

richiesto dall’autorità competente questa ne dà comunicazione al gestore fissando i termini per la

presentazione della documentazione richiesta.

186

D.Lgs. 152/2006, artt. 29-ter, 29-quater e 29-sexies.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 126

B. Migliori tecniche disponibili (BAT)187

Il gestore deve adottare, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori tecniche

disponibili (BAT), definite a livello nazionale da appositi decreti ministeriali e a livello comunitario

da linee guida non tradotte (BREF “Documenti di riferimento delle BAT”) e non pubblicate in

G.U.U.E, reperibili esclusivamente nel sito http://eippcb.jrc.es/pages/Factivities.htm.

Alle BAT comunitarie si affiancano le “Conclusioni sulle BAT”, documenti pubblicati anche in

italiano che contengono i dati riassuntivi delle migliori tecniche disponibili.

Nell’ambito dei BREF sono inoltre definiti i BAT-AEL, ossia i “livelli di emissione associati alle

migliori tecniche disponibili”, espressi come intervalli di valori.

Le Conclusioni sulle BAT e i BAT-AEL rappresenteranno i riferimenti principali per le prescrizioni

dell’AIA, ma sono possibili deroghe in caso di costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.

C. Lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee

Il gestore dell’installazione, in caso di nuova AIA o di rinnovo della stessa, deve allegare all’istanza

una “relazione di riferimento” qualora l’attività comporti l’utilizzo, la lavorazione o lo scarico di

sostanze pericolose, tenendo conto della possibilità che queste possano determinare contaminazione

del suolo o delle acque sotterranee188

.

Questa relazione descrive lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee in relazione all’uso

delle sostanze pericolose presenti, al fine di poter effettuare un confronto quantitativo con lo stato

del sito al momento della futura cessazione dell’attività.

La Commissione europea ha emanato delle linee guida che forniscono indirizzi in merito

all’elaborazione della Relazione di riferimento189

.

A questo proposito l’AIA conterrà misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo da parte

delle sostanze pericolose individuate e per la verifica della loro efficacia. Il controllo delle acque

sotterranee sarà prescritto almeno ogni 5 anni, mentre quello del suolo almeno ogni 10. È prevista

inoltre la prestazione di garanzie finanziarie che coprano i costi dell’eventuale ripristino del sito che

fosse necessario al momento della cessazione definitiva dell’attività. I criteri per la determinazione

dell’importo delle garanzie saranno stabiliti con decreto ministeriale.

D. Modifiche degli impianti190

Il gestore deve comunicare all’autorità competente le modifiche che intende apportare all’impianto.

Decorsi 60 gg senza osservazioni il gestore può realizzare le modifiche; se queste sono invece

giudicate sostanziali occorre presentare una domanda di autorizzazione.

E. Comunicazioni

Il gestore comunica preventivamente all’autorità competente l’attuazione delle prescrizioni

dell’autorizzazione e trasmette ad essa, al Comune ed all’ente responsabile degli accertamenti i

risultati degli autocontrolli191

.

187

D.Lgs. 152/2006, art. 29-bis. 188

D.Lgs. 152/2006, art. 29-ter.1.m. 189

Comunicazione della Commissione n. 2014/C 136 190

D.Lgs. 59/2005, art. 29-nonies. 191

D.Lgs. 152/2006, art. 29-decies.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 127

Il gestore è tenuto ad informare l’autorità competente di ogni nuova istanza presentata in materia di

rischi di incidenti rilevanti, di valutazione di impatto ambientale e di urbanistica, prima di effettuare

gli interventi relativi.

Il gestore informa immediatamente l’autorità competente, nonché Comune e ARPA, delle

violazioni delle condizioni dell’autorizzazione, provvedendo al ripristino della conformità nel più

breve tempo possibile.

Il gestore informa immediatamente l’autorità competente del verificarsi di incidenti o di eventi

imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente.

I dati di emissione in aria, in acqua e nel suolo delle sostanze indicate nell’allegato II al D.P.R.

157/2011, nonché i dati relativi ai rifiuti conferiti fuori sito, se superiori alle soglie ivi indicate, sono

trasmessi annualmente al Registro PRTR entro il 30 aprile dell’anno successivo. La comunicazione

può essere modificata o integrata entro il 30 giugno dello stesso anno192

.

N.B. Il registro PRTR ricomprende anche attività non IPPC, elencate in allegato I al Regolamento.

F. Attività di controllo

Per il controllo delle installazioni IPPC è prevista un’attività ispettiva presso i siti svolta con oneri a

carico del gestore. Il periodo tra due visite ispettive non supera un anno per i siti che presentano

rischi più elevati, tre anni per quelli a minor rischio e 6 mesi per quelli nei quali precedenti

ispezioni avevano evidenziato gravi inosservanze delle condizioni di autorizzazione. I livelli di

rischio sono determinati dalla Regione.

G. Esercizio in assenza di autorizzazione o inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione,

l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni alla diffida o alla diffida e

contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato.

Se una violazione delle prescrizioni è reiterata più di due volte all’anno la diffida è accompagnata

dalla sospensione dell’attività per un tempo determinato.

Se l’infrazione ha determinato esercizio in assenza di autorizzazione l’autorità deve procedere alla

chiusura dell’installazione.

H. Tariffe

Le istruttorie per il rilascio e le modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed i controlli

correlati sono soggetti al pagamento di tariffa, calcolata con le modalità stabilite dal D.M. 24 aprile

2008.

10.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Comunicazione di attuazione delle

prescrizioni dell’autorizzazione (D.Lgs.

152/2006, art. 29-decies.1)

prima dell’attuazione Autorità competente

192

D.P.R. 157/2011, art. 4.1

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 128

Fattispecie Data Enti competenti

Comunicazione dati di emissione (D.Lgs.

152/2006, art. 29-decies.2) Come da prescrizioni

dell’autorizzazione

Autorità competente, Comune

ed ente responsabile degli

accertamenti

Dichiarazione annuale dei dati di

emissione al Registro PRTR (D.P.R.

157/2011, art. 4.1)

30/04 ISPRA

Presentazione delle informazioni

necessarie ai fini del riesame delle

condizioni di autorizzazione (D.Lgs.

152/2006, art. 29-octies.5)

Entro il termine stabilito

dall’Autorità competente

a seguito della

comunicazione di avvio

del riesame

Autorità competente

Presentazione domanda della domanda di

autorizzazione da parte dei gestori di

installazioni diventate soggette ad AIA a

seguito delle modifiche normative

apportate dal D.Lgs. 46/2014 (D.Lgs.

46/2014, art. 29.2)

07/09/2014 Autorità competente

10.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Attività IPPC AIA

Risultati autocontrolli prescritti da AIA

Denuncia a inventario PRTR (in caso di

superamento soglie)

10.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o

revoca (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1)

arresto fino a un anno o ammenda da

2.500 a 26.000 €

Esercizio di attività senza AIA o dopo sua sospensione o

revoca se questo comporta lo scarico di sostanze

pericolose o raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di

rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.1)

arresto da sei mesi a due anni e

ammenda da 5.000 a 52.000 €, con

confisca dell’area in caso di discarica

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o

dell’Autorità competente (D.Lgs. 152/2006, art. 29-

quattuordecies.2)

sanzione amministrativa da 1.500 a

26.000 €

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o

dell’Autorità Competente se relativa a:

a) superamento dei limiti di emissione,

b) gestione dei rifiuti,

c) scarichi in aree protette. (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.3)

ammenda da 5.000 a 26.000 €

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 129

Mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA o

dell’Autorità Competente se relativa a:

a) gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi,

b) scarico di sostanze pericolose,

c) superamento dei limiti di emissione che determina

superamento dei limiti di qualità dell’aria,

d) utilizzo di combustibili non autorizzati. (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.4)

ammenda da 5.000 a 26.000 € e arresto

fino a 2 anni

Modifica sostanziale di installazione senza autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.5)

arresto fino a un anno o ammenda da

2.500 a 26.000 €

Modifica non sostanziale senza comunicazione o senza

attendere il termine dei 60 gg (D.Lgs. 152/2006, art. 29-

quattuordecies.6)

sanzione amministrativa da 1.500 a

15.000 €

Mancata comunicazione di:

a) attuazione di quanto previsto dall’AIA,

b) incidenti o eventi imprevisti (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.7)

sanzione amministrativa da 5.000 a

52.000 €

Mancata comunicazione dei dati delle misurazioni delle

emissioni (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8)

Se il ritardo è minore di 60 gg o se incompleta o inesatta

ma con i dati di esercizio dell’impianto (D.Lgs. 152/2006, art.

29-quattuordecies.8)

Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs.

152/2006, art. 29-quattuordecies.9)

sanzione amministrativa da 2.500 a

11.000 €

sanzione amministrativa da 250 a 1.100

reclusione fino a 2 anni

Mancata comunicazione di dati relativi alla gestione di

rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 29-quattuordecies.8)

Comunicazione con dati falsificati o alterati (D.Lgs.

152/2006, art. 29-quattuordecies.9)

sanzione amministrativa da 15.000 a

66.000 €

reclusione fino a 2 anni

Mancata presentazione di documentazione richiesta

dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento

di autorizzazione o di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29-

quattuordecies.10)

sanzione amministrativa da 5.000 a

26.000 €

Mancata presentazione di documentazione richiesta

dall’autorità competente nell’ambito di un procedimento

di riesame (D.Lgs. 152/2006, art. 29-octies.5)

sanzione amministrativa da 10.000 a

60.000 €

Omessa comunicazione PRTR entro il 30 aprile (D.Lgs.

46/2014, art. 29.3) sanzione amministrativa da 5.000 a

52.000 €

Omessa comunicazione PRTR entro il 30 aprile (D.Lgs.

46/2014, art. 29.3) sanzione amministrativa da 5.000 a

26.000 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 130

APPENDICE

NORMATIVA AMBIENTALE DELLA REGIONE PIEMONTE

1. ACQUA

1.1. SCARICHI IDRICI

1.1.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 maggio 1979, n. 469-3826

Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e

scarico delle acque (artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319)

B.U.R.P. 17 luglio 1979, n. 29

Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10

maggio 1976, n. 319)

B.U.R.P. 4 aprile 1990, n. 14

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 1991, n. 2/ECO

Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale del 26 marzo 1990, n.

13: “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” B.U.R.P. 30 gennaio 1991, n. 5

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio 1992, n. 9/ECO

Criteri interpretativi e di indirizzo all’applicazione della Legge Regionale 26 marzo 1990,

n. 13, concernenti l’obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei

relativi scarichi B.U.R.P. 3 giugno 1992, n. 23

Legge Regionale 17 novembre 1993, n. 48

Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in

capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi

delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni B.U.R.P. 24 novembre 1993, n. 47

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 1993, n. 15/TSI

Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 17 novembre 1993, n.

48: “Individuazione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni

amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e

controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive

modifiche ed integrazioni” B.U.R.P. 5 gennaio 1994, n. 1

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 131

Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 37

Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli scarichi civili” e riapertura dei termini per la presentazione

delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili

equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature

B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28

Legge Regionale 22 dicembre 2000, n. 60

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale

B.U.R.P. 28 dicembre 2000, n. 52

Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in

materia di tutela delle acque

B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1

Circolare del presidente della Giunta regionale 5 novembre 2001, n. 10/AQA

Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152. Scarichi di acque reflue domestiche provenienti

da talune tipologie di insediamenti civili considerati “esistenti” ai sensi dell’articolo 13 della

legge regionale 26 marzo 1990 n. 13

B.U.R.P. 7 novembre 2001, n. 45

Legge Regionale 7 aprile 2003, n. 6

Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue domestiche e

modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela della acque

sotterranee)

B.U.R.P. 10 aprile 2003, n. 15

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle

acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. B.U.R.P. 23 febbraio 2006, n. 8

Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731

Approvazione del Piano di tutela delle acque

BURP 3 maggio 2007, n. 18

Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB

Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina

dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale”.

B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

1.1.2. Regolamentazione

A. Scarichi civili

Sono definiti scarichi civili quelli provenienti da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di

attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria. Per

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 132

gli insediamenti adibiti ad attività di produzione beni e prestazione servizi sono civili gli scarichi di

servizi igienici, cucine e mense193

.

La LR 13/90 definisce i criteri per l’assimilazione degli scarichi idrici tecnologici agli scarichi di

acque reflue domestiche, limitatamente ai casi di recapito in acque superficiali.

A.1. Autorizzazioni

Gli scarichi civili in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti emanati

dal gestore dell’impianto di depurazione. Il collegamento alla pubblica fognatura è obbligatorio se

la distanza è inferiore a 100 m194

.

Gli scarichi civili originati da imprese e che non recapitano in pubblica fognatura debbono essere

autorizzati tramite autorizzazione unica ambientale.

Sono sempre ammessi in acque superficiali, mentre sul suolo e nel sottosuolo debbono essere

inferiori a 25 m3/giorno, ovvero provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani e

5000 m3, o con capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, nel rispetto delle prescrizioni tecniche

della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977195

.

L’Autorità competente per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività di produzione

di beni e di servizi è la Provincia, negli altri casi il Comune.

A.2. Limiti di accettabilità

I limiti di accettabilità per gli scarichi civili in acque superficiali sono stabiliti dalla L.R. 13/1990.

B. Misuratori di portata

Il Piano di tutela delle acque impone l'installazione di misuratori di portata sugli scarichi di acque

reflue industriali recapitanti in acque superficiali con volume medio annuo superiore a 100.000

m3.196

C. Denuncia degli scarichi in pubblica fognatura

I volumi scaricati in pubblica fognatura debbono essere denunciati entro il 31 marzo di ciascun

anno197

. Sono esentati gli scarichi civili se l’acqua è stata approvvigionata da pubblico acquedotto.

D. Acque pluviali198

Lo scarico di acque pluviali di dilavamento effettuato attraverso condotte separate che recapitano in

acque superficiali o sul suolo è sottoposto agli eventuali trattamenti che saranno definiti dai

regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive regionali.

Norme specifiche sono definite per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da:

193

L.R. 13/1990, art. 14.2. 194

L.R. 13/1990, art. 8.2. 195

L.R. 13/1990, artt. 16-17. 196

D.C.R. 117-10731/2007, art. 28. 197

D.C.R. 469/1979, all. D. 198

D.P.G.R. 1/R/2006.

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 133

attività IPPC;

attività di distribuzione del carburante;

stabilimenti di lavorazione di oli minerali non IPPC e i relativi depositi per uso

commerciale;

i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non

rientranti nelle attività IPPC;

le aree intermodali destinate all’interscambio di merci e materiali.

I gestori di queste attività/impianti devono predisporre un apposito piano di prevenzione e gestione

secondo lo schema allegato al regolamento ed inviarlo alle autorità competenti per approvazione.

E. Tassa di concessione regionale

Non è applicata la tassa di concessione regionale per le autorizzazioni per scarichi di acque di

rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegate.

1.1.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Denuncia degli scarichi idrici in pubblica

fognatura (D.C.R. 469/1979, all. D)

31/03 Ente gestore del servizio di

depurazione

1.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Scarico civile in acque superficiali, sul suolo o nel

sottosuolo

autorizzazione provinciale o comunale

(possibile autorizzazione tacita se

domanda presentata entro il

19/10/1990), ovvero AUA

Scarico in pubblica fognatura di scarichi industriali o

di scarichi civili di acqua approvvigionata in modo

autonomo

denuncia annuale

1.1.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Scarico indiretto sul suolo (L.R. 59/1995, art. 38) sanzione amministrativa da 2.582 a

10.329 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 134

1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI

1.2.1. Principali riferimenti normativi

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56

Tutela ed uso del suolo

B.U.R.P. 24 dicembre 1977, n. 53

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 1994, n. 9/TSI

Modalità per la denuncia dei pozzi esistenti ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 12

luglio 1993, n. 275 B.U.R.P. 2 marzo 1994, n. 9

Legge Regionale 13 aprile 1994, n. 5

Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque

pubbliche

B.U.R.P. 20 aprile 1994, n. 16

Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22

Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee

B.U.R.P. 8 maggio 1996, n. 1

Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 88

Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica

B.U.R.P. 11 dicembre 1996, n. 50

Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 22

Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua

pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88

B.U.R.P. 11 agosto 1999, n. 32

Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in

materia di tutela delle acque B.U.R.P. 3 gennaio 2001, n. 1

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2000, n. 3/LAP

Articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 " Ricerca, uso e tutela delle acque

sotterranee". Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle

preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 4/R

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e

di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” B.U.R.P. 7 marzo 2001, n. 10

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 135

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4/LAP

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e legge regionale 26 aprile 2000 n. 44. Prime

indicazioni operative in ordine ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica e alle modalità di quantificazione del canone

B.U.R.P. 18 aprile 2001, n. 16

Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20

Legge Finanziaria per l’anno 2002 B.U.R.P. 8 agosto 2002, n. 32 (suppl. ord. n. 1)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione

di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” B.U.R.P. 31 luglio 2003, n. 31 (suppl. ord. n. 2)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 1/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R

(Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle

utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)” B.U.R.P. 27 febbraio 2004, n. 8 (suppl. ord. n. 2)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua

pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29

luglio 2003, n. 10/r (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua

pubblica).” B.U.R.P. 9 dicembre 2004, n. 49

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R

Regolamento regionale recante: “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica

(Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre

2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”

B.U.R.P. 9 febbraio 2006, n. 6 (suppl. ord. n. 1)

Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731

Approvazione del Piano di tutela delle acque B.U.R.P. 3 maggio 2007, n. 18

Determinazione Dirigenziale 15 novembre 2006, n. 283

Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni

2007, 2008 e 2009 B.U.R.P. 23 novembre 2006, n. 47

Determinazione Dirigenziale 3 maggio 2007, n. 710

Demanio idrico fluviale. Tabella dei canoni di concessione aggiornata ai sensi dell’articolo

4 della LR 23/04/2007 n. 9

B.U.R.P. 14 giugno 2007, n. 24

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Edizione n° 27, ottobre 2014 136

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R

Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli obblighi concernenti la

misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29

dicembre 2000, n. 61).” B.U.R.P. 28 giugno 2007, n. 26

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 8/R

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in

materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).” B.U.R.P. 19 luglio 2007, n. 29

Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela

dell’ambiente B.U.R.P. 29 gennaio 2009, n. 4 (suppl. ord. n. 1)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 dicembre 2010, n. 22/R

Regolamento regionale recante: ”Ulteriore proroga dei termini per l’installazione dei

misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R

(Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle

restituzioni di acqua pubblica ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)”.

B.U.R.P. 29 dicembre 2010, n. 51 (suppl. ord. n. 1)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 80-1651

Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi

dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R. (rilascio da invasi artificiali)

B.U.R.P. 24 marzo 2011, n. 12

Determinazione Dirigenziale 27 settembre 2012, n. 688

Aggiornamento canone demaniale per uso di acqua pubblica con riferimento agli anni

2013, 2014 e 2015.

B.U.R.P. 15 novembre 2012, n. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 35-6747

Modalità di invio delle schede relative alle portate ed ai volumi prelevati e restituiti ai sensi

dell'articolo 13 del regolamento n. 7/R del 25/06/2007 (Prima definizione degli obblighi

concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge

regionale 29/12/2000, n. 61).

B.U.R.P. 12 dicembre 2013, n. 50

1.2.2. Regolamentazione

A. Utilizzo delle acque pubbliche

Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiale e sotterranee con alcune limitate

esclusioni.199

199

D.P.G.R. 10/R/2003, art. 2

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Edizione n° 27, ottobre 2014 137

I possibili usi delle acque pubbliche sono definiti dal regolamento 10/R.

L’autorità concedente, tenuto conto dell’uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna

concessione. La durata della concessione finalizzata alla produzione di beni e servizi non può

eccedere i 15 anni.

Le quantità di acqua derivabili e le condizioni a cui è soggetta la derivazione sono contenute nel

disciplinare di concessione.

La competenza amministrativa per tutte le derivazioni è attribuita alla Provincia.

B. Acque sotterranee

Le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde profonde200

.

L’estrazione delle acque da falde profonde è riservata all’uso potabile, salvo il permesso

temporaneo di altri usi per carenza di fonti alternative201

.

È vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda

freatica202

.

La domanda per la concessione di derivazione è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla

ricerca dell’acqua. L’autorizzazione alla ricerca ha durata massima di 1 anno203

, prorogabile una

volta sola di 6 mesi. La trivellazione di pozzi è inoltre soggetta ad autorizzazione del Sindaco204

:

decorsi 60 gg dalla domanda si può dare inizio ai lavori dando comunicazione dell'inizio allo stesso

Sindaco.

In caso di prelievo di acqua da falda profonda per uso diverso da quello potabile la concessione è

rilasciata in via precaria per un massimo di 10 anni, eventualmente rinnovabili in caso di mancanza

di alternative.

La concessione per pozzi finestrati sia in falda freatica che nelle falde sottostanti è rilasciata per un

massimo di 3 anni, entro i quali devono essere eseguiti lavori atti a limitare l’emungimento da un

solo tipo di falda.

Per la sostituzione di pozzi non più utilizzabili con nuovi pozzi aventi le stesse caratteristiche e

realizzati nelle immediate vicinanze è prevista una procedura semplificata, basata su semplice

comunicazione. La stessa procedura è utilizzabile per realizzare un pozzo integrativo qualora le

opere di ricondizionamento richieste dalla vigente normativa ne abbiano determinato una riduzione

della portata205

.

C. Misurazione dei prelievi206

Al di sopra di determinate soglie di prelievo, fatte salve eventuali diverse richieste motivate da parte

dell’autorità competente, è obbligatoria l’installazione, sulla base di un apposito calendario, di

determinati strumenti di misura e di registrazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti207

.

In questo caso le letture dei misuratori devono essere annotate mensilmente in un apposito

200

L.R. 22/1996, art. 2.1. 201

L.R. 22/1996, art. 4. 202

L.R. 22/1996, art. 2.6. 203

L.R. 22/1996, art. 7.8. 204

L.R. 56/1977, art. 56. 205

D.P.G.R. 10/R/2003, art. 27-bis 206

Reg. 7/R/2007. 207

Reg. 7/R/2007 all. B.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 138

registro208

e comunicate annualmente all’ autorità competente entro il 31 gennaio tramite il sistema

“Web misuratori” disponibile sul portale “Sistema Piemonte”.

D. Minimo deflusso vitale (DMV)209

Le derivazioni da corsi d’acqua naturali e da sorgenti debbono consentire una portata minima

istantanea a valle del prelievo, denominata Minimo Deflusso Vitale (DMV). Si distinguono il DMV

di base, applicato a tutti i prelievi e determinato come da allegato A al Reg. 8/R/2007, e il DMV

ambientale, applicato ai corsi d’acqua significativi individuati dal Piano regionale di tutela delle

acque. Per le sorgenti il DMV di prelievi esistenti è stabilito nel 10% della portata istantanea. I

prelievi definiti esistenti devono adeguarsi alle nuove disposizioni secondo le scadenze indicate.

E. Canoni210

I canoni per l’uso di acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente

entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dalla data di rilascio della concessione. Gli importi

unitari e i valori minimi sono stabiliti e aggiornati dalla Regione. È prevista una riduzione del 15%

per le imprese con sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14001. La triplicazione del canone

per i prelievi di acqua destinata al consumo umano ma diversamente utilizzata decorre dal 1°

gennaio 2015.

1.2.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Versamento dei canoni per l’uso di acque

pubbliche (L.R. 20/2002 art. 12.1)

31/01 Regione

Dichiarazione annuale dei dati di prelievo e

di restituzione (prelievi soggetti ai sensi del

Reg. 7/R/2007)

31/01 Autorità competente

Trasmissione relazione di calcolo DMV di

base per prelievi esistenti (Reg. 8/R/2007, art.

11.2)

03/08/2008 Provincia

Rilascio DMV di base da prelievi esistenti (Reg. 8/R/2007, art. 11.1)

31/12/2008

Adeguamento opere di presa da prelievi

esistenti ai fini DMV di base (Reg. 8/R/2007,

art. 11.2)

31/12/2010

Integrazione DMV di base con 50% di

fattori correttivi per prelievi esistenti

soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art.

11.5)

2 anni da entrata

in vigore misure

di area

208

Reg. 7/R/2007 all. C. 209

Reg. 8/R/2007. 210

Reg. 15/R/2004, Reg. 6/R/2005.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 139

Integrazione DMV di base con 100% di

fattori correttivi per prelievi esistenti

soggetti a DMV ambientale (Reg. 8/R/2007, art.

11.5)

5 anni da entrata

in vigore misure

di area

Scadenze relative all’installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate, nonché dei

volumi prelevati e restituiti:

Prelievo/restituzione Portate/Volumi Scadenza

captazioni da corpi idrici

superficiali naturali e da

invasi e restituzioni in

corpi idrici superficiali di

portata massima uguale o

superiore a 100 litri al

secondo o di volume di

prelievo uguale o

superiore a 2.000.000 di

metri cubi all’anno

incidenti sulle aste

fluviali del gruppo

A (*)

portata massima uguale o

superiore a 5.000 litri al

secondo o volume superiore a

100.000.000 di metri cubi

all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2015

ricadenti nei

sottobacini del

gruppo B (*)

se di portata massima uguale

o superiore a 3.000 litri al

secondo o di volume di

prelievo superiore a

50.000.000 di metri cubi

all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2015

ricadenti nei

sottobacini del

gruppo C (*)

se di portata massima

superiore o uguale a 1.000

litri al secondo o di volume di

prelievo superiore a

20.000.000 di metri cubi

all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2015

captazioni tramite pozzo o

i campi-pozzi

da acque

sotterranee di falda

freatica con

volume di prelievo

uguale o superiore

a 1.000.000 di

metri cubi all’anno

volume di prelievo uguale o

superiore a 2.000.000 di metri

cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013

da acque

sotterranee di falde

profonde con

volume di prelievo

uguale o superiore

a 500.000 di metri

cubi all’anno

volume di prelievo uguale o

superiore a 1.000.000 di metri

cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013

prelievi di acque di sorgente con volume uguale

o superiore a 200.000 di metri cubi all’anno

volume di prelievo uguale o

superiore a 1.000.000 di metri

cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013

Page 140: Servizio AMBIENTE - ui.torino.it

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Edizione n° 27, ottobre 2014 140

Prelievo/restituzione Portate/Volumi Scadenza

prelievi da trincee drenanti con volume uguale o

superiore a 1.000.000 di metri cubi all’anno

volume di prelievo uguale o

superiore a 2.000.000 di metri

cubi all’anno

1° luglio 2012

restanti prelievi 1° luglio 2013

(*) Le aste fluviali e i sottobacini sono indicati nell’allegato A al Regolamento 7/R/2007

1.2.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Derivazione di acque pubbliche oltre le soglie di cui

al Reg. 7/R/2007 Registro delle misure

Dichiarazioni annuali

1.2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Uso domestico eccedente i quantitativi previsti (L.R. 3/2009

art. 7.1.a)

sanzione amministrativa da 50 euro a

250 euro

[ridotta a un quinto in caso di

particolare tenuità]

Violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e

la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle

portate e dei volumi o l’obbligo di trasmissione del risultati

delle misurazioni (L.R. 3/2009 art. 7.1.b)

sanzione amministrativa da 1.500

euro a 6.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di

particolare tenuità]

Inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario,

dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del

deflusso minimo vitale (L.R. 3/2009 art. 7.1.c)

sanzione amministrativa da 2.000

euro a 20.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di

particolare tenuità]

Inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di

concessione, dalla licenza di attingimento o

dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (L.R.

3/2009 art. 7.1.d)

sanzione amministrativa da 2.500

euro a 10.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di

particolare tenuità]

Inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di

rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla

cessazione dell’utenza (L.R. 3/2009 art. 7.1.e)

sanzione amministrativa da 3.000

euro a 10.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di

particolare tenuità]

Costruzione o variazione delle opere di raccolta,

regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e

restituzione dell’acqua in assenza o in difformità della

autorizzazioni previste (L.R. 3/2009 art. 7.1.f)

sanzione amministrativa da 3.000

euro a 20.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di

particolare tenuità]

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UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 141

Esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua

pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o

concessorio dell’autorità concedente (L.R. 3/2009 art. 7.1.g e

7.3)

sanzione amministrativa da 3.000

euro a 30.000 euro

[ridotta a un quinto in caso di

particolare tenuità]

oltre che della sanzione di cui sopra,

di una somma pari ai canoni non

corrisposti.

Inosservanza delle norma in materia di utilizzazione

agronomica (L.R. 3/2009 art. 7.4)

sanzione amministrativa da 600 euro a

6.000 euro

Costruzione di opere che consentano comunicazione tra le

falde profonde e la falda freatica (L.R. 3/2009 art. 7.5)

sanzione amministrativa da 3.000

euro a 20.000 euro

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Edizione n° 27, ottobre 2014 142

2. RIFIUTI

2.1. Principali riferimenti normativi

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27 marzo 1990 n. 6/ECO

Criteri generali per la regolamentazione dell’attività di smaltimento di batterie esauste al

piombo

B.U.R.P. 4 aprile 1998, n. 14

Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell’1 luglio 1992 n. 17/ECO

Smaltimento rifiuti - Criteri per l’assimilabilità di rifiuti speciali a rifiuti inerti ai fini del

collocamento in discarica 2A - Criteri per la collocabilità di rifiuti speciali in discarica di I

categoria come agente coprente o infrastrato - Possibilità di riutilizzo di residui quali scorie

o ceneri o terre o sabbie o polveri o materiali sterili di laveria provenienti, ad esempio, da

fonderie, processi di combustione, di sbavatura e sabbiatura, di lucidatura - Smaltimento

di rifiuti contenenti amianto

B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 1994, n. 18-33245

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per

l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi e

depositi di accumulatori al piombo esausti non destinati al riutilizzo

B.U.R.P. 27 aprile 1994, n. 17

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 35-1966

Criteri di collocazione in discarica 2A di rifiuti speciali assimilabili agli inerti

B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 1995, n. 34-1965

Criteri relativi allo smaltimento o al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto

B.U.R.P. 8 novembre 1995, n. 45

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 1995, n. 2-4446

Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59. Procedure amministrative - Art. 28. Deleghe alle

Province in materia di smaltimento rifiuti - Criteri generali

B.U.R.P. 17 gennaio 1996, n. 3

Legge Regionale 3 luglio 1996, n. 39

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28

dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province

B.U.R.P. 10 luglio 1996, n. 28 (suppl.)

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546

Piano regionale di gestione dei rifiuti

B.U.R.P. 29 settembre 1997, n. 38 (suppl.)

Page 143: Servizio AMBIENTE - ui.torino.it

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Edizione n° 27, ottobre 2014 143

Deliberazione della Giunta Regionale 2 giugno 1997, n. 122-19675

Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al decreto

legislativo n. 22/97

B.U.R.P. 25 giugno 1997, n. 25

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 1998, n. 29-24570

L.r. 59/95, ulteriori indicazioni sull’applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e

integrazioni

B.U.R.P. 27 maggio 1998, n. 21

Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 1998, n. 26-24772

Contenuto relazione tecnica da allegare alla domanda di comunicazione per le operazioni

di recupero di rifiuto di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. 22/97

B.U.R.P. 15 luglio 1998, n. 28

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 1998, n. 26-25685

Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti

fitosanitari

B.U.R.P. 11 novembre 1998, n. 45

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 1998, n. 79-25989

Criteri e modalità di presentazione e di verifica delle garanzie finanziarie previste per

l’esercizio dell’attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti

B.U.R.P. 16 dicembre 1998, n. 50

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 20-192

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97"

B.U.R.P. 28 giugno 2000, n. 26

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n. 24-611

D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000. "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle

garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui

al D.Lgs. n. 22/97". Proroga dei termini e ulteriori disposizioni

B.U.R.P. 9 agosto 2000, n. 32

Legge Regionale 29 agosto 2000, n. 48

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi

B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2001, n. 44-2493

Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui

al D.Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 e

D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000

B.U.R.P. 28 marzo 2001, n. 13

Legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di

origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari

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Edizione n° 27, ottobre 2014 144

B.U.R.P. 30 maggio 2001, n. 22

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2001, n. 14-3435

Art. 5 della L.R. n. 39 del 3/7/96 – Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

solidi – Approvazione dello schema tipo di dichiarazione variato ai sensi dell’art. 1 della

L.R. 29 agosto 2000, n. 48

B.U.R.P. 1 agosto 2001, n. 31

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24

Norme per la gestione dei rifiuti

B.U.R.P. 31 ottobre 2002, n. 44

Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2

Legge finanziaria per l’anno 2003

B.U.R.P. 6 marzo 2003, n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 104-10270

Linee guida per l’applicazione del regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie

relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano B.U.R.P. 14 agosto 2003, n. 33

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 86-10252

Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto

ministeriale 13 marzo 2003 B.U.R.P. 25 settembre 2003, n. 39

Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte 22 dicembre 2003, n. 1/22

Disposizioni in merito alle prestazioni delle garanzie finanziarie per le discariche riferite

alla fase di gestione successiva alla chiusura

B.U.R.P. 22 gennaio 2004, n. 3

D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 53-11769

Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e individuazione degli

oneri per lo svolgimento dei controlli e delle prestazioni effettuate da parte dei pubblici

uffici in attuazione del suddetto decreto

B.U.R.P. 19 febbraio 2004, n. 7 (suppl. ord. n. 2)

Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2004, n. 2/AQA

D.Lgs. n. 36/2003. Prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla

chiusura delle discariche

B.U.R.P. 28 giugno 2004, n. 25, (suppl. ord. n. 1)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 47-14763

Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei

rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

BURP 24 febbraio 2005, n. 8

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Edizione n° 27, ottobre 2014 145

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

Legge finanziaria per l’anno 2006.

B.U.R.P. 27 aprile 2006, n. 17 Art. 5, tributo per conferimento rifiuti in discarica

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 12-4088

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Approvazione dello schema tipo di

dichiarazione annuale aggiornato in conformità delle nuove disposizioni recate dal

combinato disposto di cui all’articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, ed all’articolo 5,

della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14

B.U.R.P. 16 novembre 2006, n. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 23-11602

Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/8/05 riguardo l'ammissibilità dei

rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.

B.U.R.P. 18 giugno 2009, n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 12-11591

LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero

ambientale di siti di cava, relative anche all'aspetto economico della cauzione o polizza

fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero, anno 2009, e approvazione documento

applicativo relativo al decreto legislativo 117/2008, in relazione alla l.r. 69/1978, per le cave

e per le miniere.

B.U.R.P. 18 Giugno 2009, n. 24

D.G.R. 18 ottobre 2011, n.37-2766

Legge regionale 18 febbraio 2010 n 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a

radiazioni ionizzanti". Modalita' di effettuazione della sorveglianza

B.U.R.P. 10 novembre 2011, n. 45

Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB

Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina

dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale”

B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

2.2. Regolamentazione

A. Sistema regionale per lo smaltimento dei rifiuti

La disciplina regionale, basata sulla L.R. 24/2002, definisce le competenze e le modalità con le

quali deve essere realizzato ed organizzato il sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani,

ospedalieri, inerti e speciali.

Per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti e industrie alimentari è

istituito un consorzio obbligatorio.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 146

B. Attuazione della normativa statale

Sono forniti indirizzi interpretativi per l’applicazione della normativa statale, stabilendo, tra l’altro,

la non applicabilità della definizione di rifiuto a:

scarti dell’industria alimentare riutilizzati a fronte di specifiche norme igienico-sanitarie;

scarti industriali riutilizzati all’interno di imprese appartenenti al medesimo comparto, come

individuato dai codici ISTAT;

materiali di scavo non pericolosi.

Sono inoltre forniti criteri quali-quantitativi per l’assimilazione ad urbani di rifiuti speciali211

.

La Regione Piemonte ha definito con una specifica deliberazione i criteri relativi all'ammissibilità'

dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.

C. Norme tecniche

È previsto l’uso di circolari per definire prescrizioni e criteri tecnici per la gestione di particolari

tipologie di rifiuto.

D. Garanzie finanziarie

Sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti212

.

E. Contributi

Sono istituiti contributi a favore dei Comuni e delle Province in cui sono ubicati impianti di

smaltimento e di recupero di rifiuti. Questi sono versati dai gestori degli impianti in ragione della

quantità di rifiuti gestiti.

2.3. Scadenze

Vedi norme nazionali

2.4. Documenti

Vedi norme nazionali

2.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Mancato osservanza degli obblighi e dei divieti della L.R.

24/2002 (L.R. 24/2002 art. 17.1)

sanzione amministrativa da 2.582 a

10.329 €

211

D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763. 212

D.G.R. 12 giugno 2000, n. 20-192.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 147

3. ARIA

3.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1.1. Principali riferimenti normativi

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 1988, n. 16/ECO

Nuove procedure relative agli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento

atmosferico

B.U.R.P. 12 ottobre 1988, n. 41

Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 ottobre 1991 n. 256-13966

Limiti di riferimento per gli adeguamenti previsti dal D.M. 12.7.90 in materia di

inquinamento atmosferico

B.U.R.P. 6 novembre 1991, n. 45

Deliberazione del Consiglio Regionale 13 dicembre 1994, n. 946-17595

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8 - D.P.R. 25 luglio 1991 “Autorizzazioni di

carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da

modificare o da trasferire”

B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1994, n. 306-42231

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595

del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera

provenienti da impianti da modificare in ossequio alla legge 28 dicembre 1993, n. 549

B.U.R.P. 8 febbraio 1995, n. 6

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 1997, n. 71-16738

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-

17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da impianti di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e

impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire

B.U.R.P. 19 marzo 1997, n. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 1997, n. 71-18113

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 7 ed 8 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 -

Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri

per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da

edifici, strutture, apparecchiature e impianti

B.U.R.P. 14 maggio 1997, n. 19

Legge regionale 7 aprile 2002, n. 43

Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima

attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria

B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15 (suppl. ord. n. 2)

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Edizione n° 27, ottobre 2014 148

Determinazione Dirigenziale 20 gennaio 2000, n. 18

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-

17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da impianti per l'essiccazione di cereali e semi nuovi, da modificare

o da trasferire

B.U.R.P. 10 maggio 2000, n. 19

Determinazione Dirigenziale 3 luglio 2000, n. 347

Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 " D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,

artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 -

Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti

di betonaggio produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati

bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire"

B.U.R.P. 6 settembre 2000, n. 36

Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2001, n. 624

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 ed 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-

17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da

trasferire

B.U.R.P. 21 febbraio 2002, n. 8

Deliberazione della Giunta Regionale11 novembre 2002, n. 14-7623

Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela

dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano

regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Aggiornamento

dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione

e gestione dei Piani di Azione.

B.U.R.P. 21 novembre 2002, n. 47 Zonizzazione di riferimento per le norme in materia di mobilità sostenibile

Determinazione Dirigenziale 10 settembre 2004, n. 279

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 12, 15, 7 e 8; D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre

1994 e D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni

in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di

pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

B.U.R.P. 23 settembre 2004, n. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2006, n. 66-3859

Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela

dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale

per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4

agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità

B.U.R.P. 21 settembre 2006, n. 38, suppl. ord. n. 1

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2006, n. 57-4131

Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità in attuazione della l.r. 7

aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonchè rimodulazione

delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni

in materia

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Edizione n° 27, ottobre 2014 149

B.U.R.P. 26 ottobre 2006, n. 43

Determinazione Dirigenziale 23 ottobre 2007, n. 40

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi

B.U.R.P. 25 ottobre 2007, n. 43, suppl. ord. n. 3

Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2008, n. 239

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche

B.U.R.P. 8 maggio 2008, n. 19

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968

Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria -

Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni

attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma

1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di

rendimento energetico nell'edilizia".

B.U.R.P. 7 agosto 2009, n. 31 suppl. ord. n. 4

Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2009, n. 597

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo

dell’autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 ed

estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006.

B.U.R.P. 17 dicembre 2009, n. 50

Determinazione Dirigenziale 28 gennaio 2011, n. 20

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria.

B.U.R.P. 10 febbraio 2011, n. 6

Determinazione Dirigenziale 2 maggio 2011, n. 145

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici,

rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto

1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.

B.U.R.P. 12 maggio2011, n. 19

Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189

D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di

materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle dd.g.r. 307-

42232 del 29/12/1994, 87-2226 del 16/10/1995 e 7-9073 del 22/5/1996 ed estensione della

procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006.

B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25

Determinazione Dirigenziale 21 novembre 2011, n. 362

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione.

Page 150: Servizio AMBIENTE - ui.torino.it

UI Torino – AMBIENTE

Edizione n° 27, ottobre 2014 150

B.U.R.P. 24 novembre 2011, n. 47

Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2011, n. 368

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo

dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995

ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006..

B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48

Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2011, n. 189

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di

carattere generale di cui alla d.d. n. 17/22.4 del 20 gennaio 2000 ed estensione della

procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.

B.U.R.P. 23 giugno 2011, n. 25

Determinazione Dirigenziale 6 luglio 2012, n. 518

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in

atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali.

B.U.R.P. 12 luglio 2012, n. 28

Circolare della Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB

Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina

dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale”

B.U.R.P. 30 gennaio 2014, n. 5 (suppl. ord. n. 1)

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2014, n. 52

Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte

dagli impianti termici civili.

B.U.R.P. 20 marzo 2014, n. 12

Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2014, n. 187

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazioni di carattere

generale di cui all'art. 7 del d.p.r. 59/2013: modalità di adesione.

B.U.R.P. 12 giugno 2014, n. 24

3.1.2. Regolamentazione

A. Autorizzazioni

In Regione Piemonte la competenza è attribuita alle Province.

La Regione ha previsto specifiche autorizzazioni in via generali per determinate tipologie di

stabilimenti. La domanda di adesione all’autorizzazione generale deve essere presentata al SUAP

territorialmente competente almeno 45 giorni prima dell’installazione.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 151

Rimangono comunque in vigore i successivi obblighi di denuncia di inizio attività e di autocontrollo

iniziale213

.

B. Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento214

La disciplina individua le prestazioni energetiche ed emissive che devono garantire i generatori di

calore da installarsi in edifici nuovi o nel caso di sostituzione di generatori esistenti.

Tutti i generatori di calore installati al 24/02/2007, a servizio di impianti termici dedicati

esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, dovranno essere adeguati ai requisiti della Tabella

B (NOx, PM10 e rendimento termico), secondo scadenze temporali stabilite nella normativa stessa

in funzione del tipo di combustibile utilizzato e della potenza dell’impianto termico.

3.1.3. Scadenze

Per le autorizzazioni in via generale le scadenze per le comunicazioni di messa in esercizio e dei

risultati del primo autocontrollo sono quelle previste dalla normativa nazionale, mentre la frequenza

degli eventuali autocontrolli periodici è stabilita nella relativa delibera.

L’adeguamento ai limiti emissivi regionali di NOx e PM10 per gli impianti termici di sola

climatizzazione deve essere realizzato con le seguenti scadenze:

Potenza termica nominale e

combustibile

NOx espresso

come NO2

(mg/kWh)(7)

PM10

(mg/kWh) (1)

Termine di

adeguamento

> 1 MW se alimentati a gas naturale,

GPL, gas di città, biogas.

> 300 kW se alimentati a biomasse

liquide (oli vegetali grezzi),

combustibili solidi escluse le

biomasse solide e la legna da

ardere.

80 10 1° settembre 2011

> 1 MW se alimentati a gasolio e altri

distillati leggeri del petrolio, emulsioni

acqua–gasolio e biodiesel.

80

120 (2) 10 30 giugno 2012

> 300 kW se alimentati a olio

combustibile e emulsioni acqua-olio

combustibile. 80 10 30 giugno 2012 (3)

> 35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a

gasolio e altri distillati leggeri,

emulsioni acqua–gasolio e acqua–altri

leggeri, biodiesel, biogas.

80

120 (2) 10 31 dicembre 2014

35 kW e ≤ 1 MW se alimentati a gas

naturale, GPL, gas di città. 80 10 31 dicembre 2014

< 35 kW se alimentati a gas naturale,

GPL, gas di città, gasolio e altri

distillati leggeri, emulsioni acqua-

70 (4)

80

120 (2)

10 1° settembre 2015

213

D.C.R. 13 dicembre 1994, n. 946-17595. 214

D.G.R 22 marzo 2010, n. 32-13618.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 152

gasolio e acqua-altri distillati leggeri,

biodiesel, biogas.

Biomasse solide e legna da ardere (5) (5) (6)

(1) Il fattore di emissione relativo alle polveri si ritiene rispettato nel caso di generatori di calore e di

generatori di aria calda alimentati a gas naturale, GPL, biogas, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

(2) Per impianti alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel è consentito di rispettare un limite

di 120 mg/kWh in luogo di 80 qualora siano simultaneamente rispettate le seguenti condizioni:

a. non siano disponibili sul mercato generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse in

grado di rispettare la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWh; tale

condizione non è verificata quando i generatori medesimi siano reperibili presso almeno tre produttori

indipendenti operanti sul mercato europeo;

b. non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare

altri combustibili per i generatori di calore;

c. non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l’utenza termica altrimenti

servita dal generatore di calore in questione.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere attestata da un tecnico abilitato mediante idonea perizia,

da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell’impianto.

(3) L’uso di olio combustibile o delle relative emulsioni con acqua è attualmente vietato per gli impianti

termici civili di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, soggetti alle disposizioni del titolo

II della parte quinta del D.lgs. 152/2006.

(4) Limite applicabile ai combustibili gassosi.

(5) I limiti sono riportati nell’allegato 2, sezioni a) e b), allo Stralcio di Piano per il Riscaldamento

Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968).

(6) I termini di adeguamento sono riportati nella tabella D al paragrafo 1.5 dello Stralcio di Piano per il

Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento (D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968).

(7) Le Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti

termici civili sono definite dalla D.G.R. 52/2014.

3.1.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Nuovi impianti, modifica o trasferimento nei casi

previsti per le autorizzazioni in via generale

domanda di autorizzazione secondo

schema regionale

3.1.5. Illeciti e sanzioni

Vedi norme nazionali

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Edizione n° 27, ottobre 2014 153

3.2. SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO STRATOSFERICO

Vedi norme nazionali

3.3. GAS AD EFFETTO SERRA

Vedi norme nazionali

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Edizione n° 27, ottobre 2014 154

4. SUOLO

4.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995, n. 1005-4351

Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati

B.U.R.P. 12 aprile 1995, n. 15

Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 42

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426).

Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge

regionale 28 agosto 1995, n. 71

B.U.R.P. 12 aprile 2000, n. 15

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 33-5320

Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto

delle condizioni di cui all’articolo 13 del D.M. 471/1999 – Interventi di bonifica di terreni

contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali

B.U.R.P. 7 marzo 2002, n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 49-5392

Criteri e modalità relativamente all’attuazione dell’art. 9, comma 3 del D.M. 25 ottobre

1999 n. 471 relativo alla bonifica dei siti inquinati

B.U.R.P. 14 marzo 2002, n. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623

Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per

l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza

permanente di siti inquinati, ai sensi del D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche e

integrazioni

B.U.R.P. 9 ottobre 2003, n. 41

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 25- 4754

L.R. 7 aprile 2000 n. 42, art.2. Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la

corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza

di siti contaminati.

B.U.R.P. 18 gennaio 2007, n. 3

4.2. Regolamentazione

È istituita un'anagrafe dei siti da bonificare e un'anagrafe delle aree con impianti dismessi. A tal fine

i titolari di industrie ed attività che hanno prodotto, smaltito o recuperato rifiuti devono trasmettere

un'apposita comunicazione al Sindaco in caso di dismissione o di cessazione di lavorazione

insalubre che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di rifiuti pericolosi, indicando i

sistemi previsti per la disattivazione degli impianti e per lo stoccaggio, alienazione o smaltimento

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Edizione n° 27, ottobre 2014 155

sia delle sostanze sia dei rifiuti; detta comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima

della data prevista di dismissione215

.

In attesa che lo Stato definisca valori di concentrazione limite accettabili per i terreni agricoli,

valgono gli specifici limiti già stabiliti dalla Regione216

.

È definita una procedura semplificata per la bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da

serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali. Questa procedura è esperibile se il volume di

terreno interessato non è superiore a 100 m3 e se non si ha contaminazione di acque sotterranee o

superficiali217

.

4.3. Scadenze

Fattispecie Data Enti competenti

Comunicazione di dismissione o di

cessazione di lavorazione insalubre che

abbia comportato detenzione sia di sostanze

sia di rifiuti pericolosi (L.R. 42/2000, art. 6.3)

Almeno 15 gg

prima

Sindaco

4.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Dismissione o cessazione di lavorazione insalubre

che abbia comportato detenzione sia di sostanze sia di

rifiuti pericolosi

comunicazione al Sindaco

4.5. Illeciti e sanzioni

Vedi norme nazionali

215

L.R. 42/2000, art. 6.3. 216

L.R. 42/2000, art. 26.3. 217

D.G.R. 18 febbraio 2002, n. 33-5320.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 156

5. RUMORE

5.1. Principali riferimenti normativi

Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

B.U.R.P. 25 ottobre 2000, n. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802

L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del

territorio

B.U.R.P. 14 agosto 2001, n. 33

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616

Legge regionale 25 ottobre 2000, n 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione

della documentazione di impatto acustico

B.U.R.P. 5 febbraio 2004, n. 5 (suppl. ord. n. 2)

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762

Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione

della documentazione di clima acustico

B.U.R.P. 24 febbraio 2005, n. 8

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 23-5376

Individuazione dell’Autorità di riferimento per le mappature acustiche strategiche ed i

piani d’azione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

B.U.R.P. 1° marzo 2007, suppl. ord. N. 3

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049

Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in

deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera

b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.

B.U.R.P. 5 luglio 2012, n. 27

5.2. Regolamentazione

I Comuni definiscono la classificazione acustica del proprio territorio sulla base delle apposite linee

guida regionali. L’annuncio della proposta deve essere pubblicata sul B.U.R. e i soggetti interessati

possono formulare osservazioni entro 60 gg.

Deroghe ai limiti possono essere stabilite per cantieri temporanei, attraverso autorizzazione

comunale, nonché per attività all’aperto di igiene del suolo, spezzamento, raccolta e compattamento

di rifiuti urbani, manutenzione di aree verdi pubbliche e private, attraverso apposito regolamento.

Per la realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture o insediamenti deve essere

prodotta la documentazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo indicazioni regionali.

Ciò vale sia per la presentazione di richieste di autorizzazione, sia per denuncie di inizio attività.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 157

Le imprese che superano i limiti previsti dalla classificazione acustica del sito devono, entro 6 mesi

dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di approvazione del provvedimento comunale, adeguarsi

o presentare alla Provincia un piano di risanamento. In caso di silenzio dopo 180 gg il piano deve

essere realizzato nei modi e nei tempi proposti. A tal fine, entro i successivi 15 gg., viene data

comunicazione alla Provincia dell’inizio lavori, al cui completamento è trasmessa relazione

tecnica218

.

5.3. Scadenze

Vedi norme nazionali

5.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Superamento dei limiti con piano di risanamento Piano di risanamento

Comunicazione inizio lavori

Relazione tecnica

5.5 Illeciti e sanzioni

Vedi norme nazionali

218

L.R. 52/2000, art. 14

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Edizione n° 27, ottobre 2014 158

6. CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

6.1 Principali riferimenti normativi

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31

Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego

delle risorse energetiche

B.U.R.P. 29 marzo 2000, n. 13 (suppl.)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 aprile 2000, n. 1/R

Regolamento regionale recante: "Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il

rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modificazione degli impianti di

teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6"

B.U.R.P. 19 aprile 2000, n. 16

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731

Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle

caratteristiche di impianti radioelettrici

B.U.R.P. 22 luglio 2004, n. 29

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19

Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici

B.U.R.P. 5 agosto 2004, n. 31

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali

per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di

telecomunicazione e radiodiffusione

B.U.R.P. 8 novembre 2004, n. 44

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il

risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli

impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)

B.U.R.P. 20 gennaio 2005, n. 3

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 29-4373

Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento

luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. Individuazione delle aree

sensibili all’inquinamento luminoso

B.U.R.P. 30 novembre 2006, n. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 63-6525

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Edizione n° 27, ottobre 2014 159

Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni sui controlli

di cui all’art. 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di

radiodiffusione sonora e televisiva.

B.U.R.P. 16 agosto 2007, n. 33

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 25-7888

Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004, recante prime indicazioni per

gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per

gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per

nuove tipologie di impianti.

B.U.R.P. 24 gennaio 2008, n. 4

D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la

semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di

telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre.

B.U.R.P. 6 agosto 2009, n. 31

6.2. Regolamentazione

A. Campi alla frequenza di rete (50 Hz) generati da elettrodotti

I gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i piani di

sviluppo della rete.

B. Campi a frequenze tra 0 Hz e 100 kHz non da elettrodotti

Vedi norme nazionali

C. Campi da sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenze tra 10 kHz e 300 GHz

I titolari di apparati per teleradiocomunicazioni funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz debbono essere

autorizzati, ai fini sanitari, dal Comune.

I titolari presentano al Comune e in copia alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, un

programma di localizzazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione219

.

Se gli impianti non rispettano i limiti di attenzione, il Comune diffida i gestori ad eseguire la

riduzione a conformità. Se questa non consente di mantenere la qualità del servizio, il gestore

propone un piano di risanamento che deve essere adottato dalla Provincia.

219

L.R. 19/2004, art. 8.1.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 160

D. Luce visibile220

Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento dovranno essere

adeguati alle norme UNI e CEI che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e

delle aree esterne. Ulteriori norme tecniche, anche per gli impianti esistenti, potranno essere stabiliti

dalla Regione.

Potranno inoltre essere individuate aree a più elevata sensibilità, nelle quali i nuovi impianti di

illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche di impianti

esistenti, saranno soggetti ad autorizzazione comunale.

Non sono soggette a queste disposizioni, tra l'altro, le sorgenti di luce che per il loro

posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto, le sorgenti di luce non a funzionamento

continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole, gli impianti che non

impiegano sorgenti luminose superiori ai 25.000 lumen e quelli di uso saltuario od eccezionale,

purchè destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.

6.3. Scadenze

Vedi norme nazionali

6. 4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni

funzionanti tra 10 kHz a 300 GHz

Autorizzazione del Presidente della

Giunta Regionale

Nuovi impianti di illuminazione esterna in aree a più

elevata sensibilità

Autorizzazione del Sindaco

6.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Luce visibile

Utilizzo di impianti o sorgenti luminose non conformi con

mancata modifica entro 60 gg dall'invito della Provincia (L.R. 31/2000 art. 9.1)

sanzione amministrativa da 129 a

1.291 €

Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità (L.R.

31/2000 art. 9.2) sanzione amministrativa da 258 a

2.582 €

Come sopra all'interno di aree ad elevata sensibilità, con

abuso commesso per fini commerciali o propagandistici (L.R. 31/2000 art. 9.2)

sanzione amministrativa da 516 a

5.164 €

Campi elettromagnetici

Installazione o modifica di impianto senza autorizzazione (L.R. 19/2004 art. 16.2)

sanzione amministrativa da 30.000

a 300.000 € e disattivazione

dell’impianto

220

L.R. 31/2000.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 161

Mancata presentazione del certificato di conformità (L.R.

19/2004 art. 16.3) sanzione amministrativa da 2.000 a

5.000 €

Azioni dirette ad impedire l’accesso al personale addetto al

controllo (L.R. 19/2004 art. 16.4)

sanzione amministrativa da 500 a

2.500 €

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Edizione n° 27, ottobre 2014 162

7. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE

7.1. ASPETTI GENERALI

Vedi norme nazionali

7.2. POLICLOROBIFENILI (PCB)

7.2.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 13-6376

Smaltimento dei PCB e dei PCT. Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999. Adozione da parte della

Giunta Regionale

B.U.R.P. 11 luglio 2002, n. 28

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 10-10828

Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli

apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3, non inventariati ai

sensi dell’art. 4 della Direttiva 96/59/CE. Adeguamento normativa regionale alla Direttiva

96/59/CE, recepita con d.lgs. n. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo

smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili”

B.U.R.P. 6 novembre 2003, n. 45 (suppl. ord. n. 2)

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7/AQA

Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti

B.U.R.P. 31 dicembre 2003 n. 53

D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 40-11645

Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri di cui alla

D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003

B.U.R.P. 26 febbraio 2004, n. 8

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 12-12040

Approvazione programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi

contenenti PCB soggetti ad inventario dei PCB in essi contenuti ai sensi dell’articolo 4 della

direttiva 96/59/CE. Programma supplementare di aggiornamento ed integrazione della

D.G.R. 23.12.2002 n. 39-8085

B.U.R.P. 1 aprile 2004, n. 13

7.2.2. Regolamentazione

Gli impianti autorizzati a ricevere PCB devono comunicare ogni sei mesi a Regione e Provincia i

dati sulle tipologie e quantità ricevute.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 163

7.2.3. Scadenze

Vedi norme nazionali

7.2.4. Documenti

Vedi norme nazionali

7.2.5. Illeciti e sanzioni

Vedi norme nazionali

7.3. AMIANTO

7.3.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 1996, n. 192-2709

Linee di piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento

e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, legge 27 marzo 1992, n.

257, art. 10

B.U.R.P. 20 marzo 1996, n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 51-2180

Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di

bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art. 10 della Legge

27.3.1992, n. 257)

B.U.R.P. 28 febbraio 2001, n. 9 (suppl. ord. n. 2)

Legge regionale 14 ottobre 2008 n. 30

Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento

dell’amianto

B.U.R.P. 16 ottobre 2008, n. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2009, n. 30 -11520

Art. 4 della L.R. 30/2008 - Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di

contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto.

B.U.R.P. 11 giugno 2009, n. 23

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40 - 5094

Approvazione del protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla

presenza di coperture in cemento – amianto negli edifici.

B.U.R.P. 31 gennaio 2013, n. 5

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Edizione n° 27, ottobre 2014 164

7.3.2. Regolamentazione

Viene definita una procedura ad uso degli enti di controllo, basata sulla compilazione di schede e

sull’attribuzione di punteggi a singoli fattori, per distinguere le situazioni in cui si necessita:

il controllo periodico dell’installazione;

il risanamento con controllo almeno annuale;

la bonifica.

I capannoni realizzati prevalentemente in cemento-amianto e gli impianti industriali dove sia stato

utilizzato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi saranno censiti dall'ASL per i siti in

esercizio e dall'ARPA per quelli dismessi o abbandonati.

La legge quadro 30/2008 prevede la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti

contenenti amianto, con priorità nei casi di amianto libero o in matrice friabile, e istituisce il

Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti,

dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto. I dati contenuti nel

registro saranno comunicati all’ASL competente per territorio con modalità che saranno definite dal

piano regionale amianto.

I laboratori che effettuano attività analitiche sull’amianto devono essere conformi ai requisiti del

D.M. 14 maggio 2006221

.

Il reperimento di materiali contenenti amianto nel corso di attività estrattive comporta l’immediata

sospensione dei lavori e la comunicazione all’ASL competente.

La movimentazione, lavorazione, sbancamento di terreno per la realizzazione di opere edili o

infrastrutture in aree con presenza di amianto, come da mappatura del piano regionale, richiedono

un’analisi geologica preventiva per accertarne la presenza.

7.3.3. Scadenze

Vedi norme nazionali

7.3.4. Documenti

Vedi norme nazionali

7.3.5. Illeciti e sanzioni

Vedi norme nazionali

221

Legge 30/2008 art. 10

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Edizione n° 27, ottobre 2014 165

8. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

8.1. Principali riferimenti normativi

Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 32

Attuazione della Direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi

con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183 B.U.R.P. 8 luglio 1992, n. 28

Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 9

Modifiche alla L.R. 30 giugno 1992, n. 32 (Attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175,

relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali). B.U.R.P. 25 gennaio 1995, n. 4

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2000, n. 51-1051

Disposizioni urgenti relative all'immediata attuazione delle attività amministrative già

attribuite alle regioni dal D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999 concernente il controllo degli

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

B.U.R.P. 18 ottobre 2000, n. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2003, n. 11-9288

Disposizioni per l’attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell’articolo 25 del

D.Lgs. 334/1999 concernente il controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate

sostanze pericolose.

B.U.R.P. 12 giugno 2003, n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 31-286

Applicazione del D.Lgs. 334/1999 D.M. LL PP 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a

rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli

strumenti urbanistici. Revoca della DGR n. 20-13359 del 22 febbraio 2010.

B.U.R.P. 22 febbraio 2010, n. 8 luglio 2010, n. 27

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 17-377

Approvazione di “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della

pianificazione territoriale”.

B.U.R.P. 5 agosto 2010, n. 31

8.2. Regolamentazione

Viene regolamentata l’istruttoria regionale delle attività a rischio di incidente rilevante.

Sono stabilite le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive, anche attraverso la definizione di

una lista di controllo.

Sono fornite linee guida ai Comuni per tenere conto dei rischi di incidenti rilevanti in sede di

pianificazione territoriale, ponendo vincoli non solo alle attività soggette al D.Lgs. 334/1999

(“Attività Seveso”), ma anche ad attività che possono detenere determinate tipologie di sostanze

pericolose in quantità comprese tra il 20% e il 100% delle soglie di ingresso (“Altre attività

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Edizione n° 27, ottobre 2014 166

produttive”). Tali vincoli riguardano in particolare la possibilità di insediare o modificare attività

che ricadono nei casi sopra indicati al di sotto di determinate distanze da aree sensibili222

.

8.3. Scadenze

Vedi norme nazionali

8.4. Documenti

Vedi norme nazionali

8.5. Illeciti e sanzioni

Vedi norme nazionali

222

Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale, in D.G.R. 26 luglio

2010, n. 17-377

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Edizione n° 27, ottobre 2014 167

9. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

9.1. Principali riferimenti normativi

Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

B.U.R.P. 17 dicembre 1998, n. 50

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 1999, n. 18-27763

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità

ambientale e le procedure di valutazione". Prime indicazioni regionali (art. 23, comma 3,

L.R. 40/1998)

B.U.R.P. 21 luglio 1999, n. 29 (suppl.)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 82-29571

Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 in

attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999.

Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 40 dello

Statuto

B.U.R.P. 15 marzo 2000, n. 11

Legge Regionale 10 novembre 2000, n. 54

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"

B.U.R.P. 15 novembre 2000, n. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2000, n. 2-1707

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante “Disposizioni concernenti la

compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Aggiornamento Allegato B1 in

attuazione del d.p.c.m. 1 settembre 2000. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in

via d’urgenza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto

B.U.R.P. 10 gennaio 2001, n. 2

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096

Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998 “Disposizioni

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in conseguenza del

conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale

B.U.R.P. 20 giugno 2001, n. 25

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 75-5611

Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le

procedure di valutazione”. Riorganizzazione allegati

B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15

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Edizione n° 27, ottobre 2014 168

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 23-5879

Legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le

procedure di valutazione”. Aggiornamento allegato alla d.g.r. 21-27037 del 12 aprile 1999

in materia di organo tecnico

B.U.R.P. 16 maggio 2002, n. 20

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 19-8772

Aggiornamento delle indicazioni procedurali relative alla VIA, contenuti nella

deliberazione 12 luglio 1999, n. 18-27763

B.U.R.P. 11 aprile 2002, n. 15

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2007, n. 3-7656

Adozione del documento “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della

conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA”

B.U.R.P. 13 dicembre 2007, n. 50

Deliberazione Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211-34747

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni

concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito

dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia

ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

B.U.R.P. 7 agosto 2008, n. 32 (suppl. ord. n. 2)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n. 63-11032

Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di

cui alla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di

valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

Approvazione.

B.U.R.P. 19 marzo 2009, n. 11

Deliberazione Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129-35527

Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

(Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) in

conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

B.U.R.P. 27 ottobre 2008, n. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 55-2851

Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di

VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di

conclusione del procedimento amministrativo.

B.U.R.P. 1 dicembre 2011, n. 48

9.2. Regolamentazione

Le opere soggette alle disposizioni regionali sulla VIA sono individuate negli allegati alla L.R.

40/1998. In funzione delle tipologie e dimensioni dei progetti, la competenza per la procedura di

VIA può essere regionale, provinciale o comunale.

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Edizione n° 27, ottobre 2014 169

Nell’ambito delle procedure previste la norma prevede le seguenti tempistiche:

fase di verifica: la risposta deve essere fornita entro 60 gg, decorsi inutilmente i quali il

progetto è escluso da VIA.

fase di specificazione dei contenuti: la risposta deve essere fornita entro 60 gg, decorsi

inutilmente i quali la VIA è effettuata secondo il piano proposto.

fase di valutazione: porta al giudizio di compatibilità ambientale entro 150 gg, con possibile

prolungamento di ulteriori 60 gg.

Il provvedimento di VIA è efficace per un massimo di 3 anni a decorrere dalla data di

autorizzazione definitiva del progetto salvo l’ottenimento di specifica proroga223

.

Gli interventi di modifica o di ampliamento di opere esistenti sono assoggettati a VIA qualora da

essi discenda un opera soggetta.

9.3. Scadenze

Non sono previste scadenze a carico delle imprese

9.4. Documenti

Fattispecie Documenti richiesti

Opere di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3 i cui

iter procedurali siano stati avviati dopo il 17/12/1998

giudizio di compatibilità ambientale

oppure pronunciamento di esclusione

9.5. Illeciti e sanzioni

Fattispecie Sanzione

Realizzazione di opere senza la procedura di

VIA (L.R. 40/1998, art. 21.2)

Inosservanza delle prescrizioni contenute nella

VIA e successivo mancato adeguamento (L.R.

40/1998, art. 21.3-4)

demolizione e ripristino ambientale

223

D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851

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Edizione n° 27, ottobre 2014 170

10. PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL’INQUINAMENTO (IPPC)

10.1. Principali riferimenti normativi

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 65-6809

Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze

per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime

indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio

dell’autorizzazione

B.U.R.P. 22 agosto 2002, n. 34

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404

Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18

febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle

istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6

del d.lgs. 59/2005

B.U.R.P. 31 dicembre 2008, n. 53

10.2. Regolamentazione

La competenza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a livello locale è attribuita

alla Provincia.

La DGR 85-10404 del dicembre 2008 ha modificato le modalità di calcolo, stabilite con decreto

ministeriale, delle tariffe relative alle istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata

Ambientale ed ai controlli correlati.

10.3. Scadenze

Vedi norme nazionali

10.4. Documenti

Vedi norme nazionali

10.5. Illeciti e sanzioni

Vedi norme nazionali