Sentenza TAR Campania Medici Certificatori Extra Art 119 CDS

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N. N. 01374/2008 REG.RIC. N. 00411/2009 REG.SEN. N. 01374/2008 REG- RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2008, proposto da: Marino Paolo e Onti Raffaele, rappresentati e difesi dagli Avv. Antonio, Eduardo e Alessandro Romano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, Piazza Trieste e Trento n.48; contro Ministero dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; per l'annullamento

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N.

N. 01374/2008 REG.RIC.

N. 00411/2009 REG.SEN.N. 01374/2008 REG-RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2008, proposto da: Marino Paolo e Onti Raffaele, rappresentati e difesi dagli Avv. Antonio, Eduardo e Alessandro Romano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, Piazza Trieste e Trento n.48;

contro

Ministero dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, delle note n.28 dell’8/1/2008, n.29 dell’8/1/2008 e n.11 del 22/1/2008 aventi ad oggetto la

restituzione degli accertamenti medici di idoneità alla guida degli autoveicoli trasmessi dai ricorrenti a seguito delle visite effettuate

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a soggetti richiedenti il rinnovo della patente di guida, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.976 del 2008 di accoglimento della domanda di sospensione;

Vista la relazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, ed ivi udito l’Avvocato di parte ricorrente come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti che, con Delibera di Giunta n.6260 del 20/12/2002, la Regione Campania ha approvato l’attuazione dell’albo unico regionale dei medici che svolgono attività di accertamento medico attestante l’idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli, nel quale albo risultano iscritti i ricorrenti che, ai sensi dell’art.103, 1° comma, lett.a) del Decr. Legisl. n.112/1998, sono abilitati a svolgere attività di accertamento medico dell’idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli, nonché di certificazione della conferma della relativa validità. Pur avendo effettuato per tale motivo numerose visite mediche per la conferma della validità dell’idoneità alla guida degli autoveicoli, con i provvedimenti impugnati sono state restituite le comunicazioni per la conferma della validità della patente di guida, invitandosi ad informare gli interessati del contenuto delle rispettive note.

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L’Avvocatura Distrettuale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione dell’Amministrazione datata 17/4/2008.

Alla udienza pubblica del 22 gennaio 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.103, lett.a), del Decr. Legisl. n.112/1998 e degli artt.119 e 126 del Decr. Legisl. n.285/1992, nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

2. Il Collegio ritiene di confermare quanto anticipato in fase cautelare ove, con ordinanza non gravata di impugnazione, è stata sottolineata l’iscrizione di parte ricorrente nell’albo provinciale istituito dalla Regione Campania ai sensi dell’art.103 del Decr. Legisl. n.112/1998. In effetti, nell’ambito dell’affidamento a soggetti privati delle funzioni relative all’accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli, la Regione Campania ha istituito un apposito albo tenuto a livello provinciale nel quale iscrivere i medici abilitati all’accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, puntualizzando i requisiti soggettivi richiesti ai medici, le caratteristiche dei gabinetti medici da utilizzare e la dotazione strumentale richiesta.

2.1 I ricorrenti sono effettivamente inseriti nell’albo regionale relativamente alla Provincia di Napoli e, per come descritto in fatto con affermazioni non smentite, hanno ritualmente svolto l’attività di accertamento medico dell’idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli a motore, effettuando le prescritte visite mediche in adempimento della pubblica funzione affidata dall’art.103 citato in quanto medici privati abilitati; in maniera incomprensibile l’Amministrazione centrale ha mostrato di ignorare l’attività deliberativa posta in essere dalla Regione, asserendo la necessità di una ulteriore regolamentazione di una disposizione che, viceversa, è di diretta ed immediata applicazione e volta a segnare, come le altre del medesimo Decreto n.112, una tappa assai

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significativa sul percorso istituzionale di valorizzazione delle autonomie locali e di affermazione del decentramento amministrativo che comporta il trasferimento di responsabilità e compiti operativi dall’Amministrazione centrale a quella locale. Le Regioni, e gli Enti locali nel loro complesso, assumono ora un ruolo fondamentale nell’erogazione dei servizi ai cittadini, costituendo il referente unico ed unitario dei privati interessati al procedimento amministrativo oltre che delle Amministrazioni portatrici degli interessi coinvolti.

3. Per questi motivi il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Gabriele Nunziata, Primo Referendario, Estensore

  

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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO