Sentenza n. 6595/2015 pubbl. il 27/05/2015 RG n. …...2015/05/27 · Malerba Group s.r.l. della...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni pres. rel.
dott.ssa Silvia Giani giud.
dott.ssa Alima Zana giud.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1700992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010
vertente
TRA
MALERBA GROUP s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Legnano (Milano), via della Vittoria 64, presso lo studio dell’avv. Liberatore
MAUTONE che la rappresenta e difende;
- attrice -
E
SAMAR s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te pro tempore;
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Repert. n. 5559/2015 del 27/05/2015
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- convenuta contumace -
FALLIMENTO SAMAR, in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, presso lo studio del procuratore avv. Massimo LARATRO che lo rappresenta e
difende unitamente all’avv. Giulio DEMARIA del Foro di Torino;
- litisconsorte –
Cesare SAPPINO
elett. dom.to in Milano, via Besana 9, presso lo studio del procuratore avv. Stefano PICOZZI che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco SPERANZIN del foro di Pordenone;
- terzo chiamato –
Andrea CRESTANI
elett. dom.to in Legnano (Milano), via Alberto da Giussano 19, presso lo studio dell’avv. Andrea
Brumana, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco CATELLA CARAFFA del foro di Biella;
- terzo chiamato -
OGGETTO: contratto di licenza.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2014 i procuratori delle parti così
concludevano:
per l’attrice: ”In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che il contratto di licenza del
marchio del 23.6.2008 così come modificato dalla scrittura privata del 7.1.2009 (doc. 1) si è risolto di
diritto a seguito dell'inadempimento della Samar, condannare quest'ultima al pagamento in favore della
Malerba Group s.r.l. della somma di € 14.000.250,00, o il maggiore o minore importo che si riterrà di
giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attrice, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
- in subordine: condannare Samar a risarcire all'attrice, a titolo di lucro cessante, € 4.558.750,00 o la
maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi di mora ex lege 231/02, previa
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dichiarazione di risoluzione dell'originario contratto del 23 giugno 2008 per inadempimento della
convenuta a quanto ivi stabilito all'art. 5.3;
- in ulteriore subordine: condannare Samar a pagare all'attrice € 1.135.750,00 oltre gli interessi di mora
ex lege (267.750,00 + 868.000,00) a saldo del minimo garantito delle royalties previste rispettivamente
per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 5.3 del contratto del 23 giugno 2008, stante il recesso da tale contratto
manifestato dalla convenuta con la comparsa di risposta del 17 novembre 2010, con effetto da tale data,
in base all'art. 14 lett. b del medesimo contratto, ammesso (e non concesso) che la Samar abbia
effettivamente depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
In relazione alle sopra precisate domande Malerba Group dichiara espressamente di voler utilizzare
l'emananda sentenza che statuisce sulle stesse dopo la chiusura del fallimento e nei confronti della
Samar s.r.l. in bonis.
ln ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la scrittura privata del 7.1.2009 (doc. n. 1)
non sia efficace nei confronti della Samar per essere stata firmata da Cesare Sappino privo del potere a
sottoscriverla, condannare quest'ultimo a risarcire alla Malerba Group s.r.l. i danni subiti a causa del
suo illegittimo comportamento nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi professionali, di cui il sottoscritto procuratore chiede la distrazione in
proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
ln via istruttoria, si richiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale del sig. Andrea Crestani
sulle seguenti circostanze:
1, "vero che il dott. Guido Scalfi, per conto della Malerba Group, il 7 gennaio 2009, in compagnia del
sig. Sergio Porazzi (direttore commerciale della Malerba Group), presso gli uffici della Samar, presenti
i sigg.ri Michele Crestani, Andrea Crestani e Cesare Sappini (soci Samar), nonchè Paolo Forlini
(direttore commerciale Samar) ed Ennio Vernicari (dirigente Samar), sottoponeva all'esame di questi
ultimi la scrittura privata priva di sottoscrizione prodotta dall'attrice al doc. 1";
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Repert. n. 5559/2015 del 27/05/2015
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2. "vero che nella medesima occasione la scrittura di cui al precedente capitolo veniva presentata dal
dott. Guido Scalfi alle persone indicate nel medesimo capitolo così come risulta dal doc. 1 (fasc.
attrice) che mi si rammostra, senza l'indicazione del ruolo ricoperto nell'ambito della società e del
nominativo di chi dovesse firmare l'atto";
3. "vero che nella medesima occasione, presenti tutte le persona indicate nel capitolo n. 1, su
indicazione dei sigg.ri Michele e Andrea Crestani la scrittura privata di cui al doc. 1 (fasc. attrice)
veniva completata nella prima pagina a mano scrivendo le parole "consigliere delegato" e "Cesare
Sappino", così come risulta dal doc. 6 (fasc. attrice) che pure mi si rammostra".
Si indica a testi i Sigg.ri:
- Paolo Forlini residente in via Santuario di Oropa n. 44 Biella;
- Sergio Porazzi residente in via Saffi n. 7/9 Novara.”
Per la convenuta Samar s.p.a.: “Rigettarsi le domande di malerba Group s.r.l. in quanto infondate,
improcedibili o, comunque, non accoglibili per carenza di interesse della società attrice.
In via riconvenzionale, dato atto che Samar s.r.l. in liquidazione ha esercitato il diritto di recesso di cui
all’art. 14 del contratto datato 23.6.2008, dichiararsi sciolto e privo di effetti il contratto medesimo.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare Malerba Group s.r.l. al pagamento di onorari, diritti e
spese del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.”
Per il terzo chiamato Sappino: “1) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di
riassunzione del giudizio depositato da Malerba e/o comunque l'improcedibilità di tutte le domande
svolte da quest'ultima per le ragioni di cui ai precedenti atti del giudizio;
2) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Sig. Cesare
Sappino nel presente giudizio e delle domande tutte formulate nei confronti dello stesso con l'atto di
chiamata in causa del terzo, stante l'intervenuta decadenza dell'attore ex art. 269, commi 3 e 5 c.p.c. dal
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potere di chiamare in causa terzi, per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti del giudizio, con ogni
consequenziale pronuncia;
3) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Sig. Cesare
Sappino nel presente giudizio e delle domande tutte formulate nei confronti dello stesso con l'atto di
chiamata in causa del terzo, stante l'insussistenza nella specie dei presupposti prescritti dagli artt. 183,
comma 5, e 269, comma 3, c.p.c. per l'ammissibilità la chiamata in causa del terzo su iniziativa
dell'attore, per le ragioni esposte nei precedenti atti del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia;
4) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del Sig.
Cesare Sappino e delle domande tutte formulate nei confronti dello stesso ai sensi e per gli effetti degli
artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., stante il fatto che risulta omessa e/o assolutamente
indeterminata l'indicazione dei fatti costitutivi e degli elementi alla base di tali domande, per tutte le
ragioni esposte nei precedenti atti del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia;
5) nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande tutte formulate dalla Malerba Group
s.r.l. nei confronti del Sig. Cesare Sappino, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte
nei precedenti atti del presente giudizio, con ogni consequenziale pronuncia;
6) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle
domande risarcitorie dispiegate dalla Malerba Group s.r.l. nei confronti del Sig. Cesare Sappino: (a)
accertare e dichiarare la responsabilità per i fatti dedotti dalla medesima Malerba Group s.r.l. del Sig.
Andrea Crestani per le ragioni esposte nei precedenti atti del presente giudizio, e per l'effetto: (b)
condannare il Sig. Andrea Crestani, a corrispondere al Sig. Cesare Sappino ogni somma che
quest'ultimo fosse condannato a versare in favore della Malerba Group s.r.l. e/o di Samar in dipendenza
dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande da queste formulate, con ogni consequenziale
pronuncia;
7) in via istruttoria, come da memorie istruttorie;
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8) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari del giudizio.”
Per il terzo chiamato Crestani: “In via pregiudiziale:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo sig. Crestani Andrea e
conseguentemente rigettarsi le domande dal chiamante sig. Sappino Cesare, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., stante l'insussistenza e/o totale
indeterminatezza dell'indicazione dei fatti costitutivi e della causa petendi alla base di tali domande, per
le ragioni esposte in narrativa.
In via principale:
- rigettare la domanda del chiamante in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolo:
1) "Vero che in relazione alla stipula del contratto di licenza tra SAMAR e Malerba in data 7 gennaio
2009, il sig. Crestani Andrea si è astenuto dallo spingere e/o indurre in qualsiasi modo il sig. Sappino
alla firma del predetto contratto?".
Si indica a teste, anche a prova contraria per il caso in cui eventuali capitoli avversari venissero
ammessi, il signor Forlini Paolo, res. in Biella in Via Oropa n.44.
In ogni caso:
- con il favore delle spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come da DM l0 marzo 2014 n. 55.
Ai sensi dell’art. 93 c.p.c. si chiede la distrazione delle spese di lite.”
Per il Fallimento Samar s.r.l. in liquidazione: “- Rigettarsi le domande di Malerba Group s.r.l. in quanto
infondate, improcedibili o, comunque, non accoglibili per carenza di interesse della società attrice;
-in via riconvenzionale, dato atto che Samar s.r.l. in liquidazione ha esercitato il diritto di recesso di cui
all’art. 14 del contratto datato 23.6.2008, dichiararsi sciolto e privo di effetti il contratto medesimo;
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- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare Malerba Group s.r.l. al pagamento di onorari, diritti e
spese del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.”
FATTO E DIRITTO
1. MALERBA GROUP s.r.l. ha convenuto dinanzi alla Sezione distaccata di Legnano del Tribunale di
Milano la SAMAR s.p.a., esponendo che tra le parti in data 23.6.2008 era intercorso un contratto di
licenza in esclusiva in favore della convenuta dei marchi Voglio o 1926 di titolarità dell’attrice,
contratto che con scrittura privata del 7.1.2009 era stato oggetto di alcune modifiche in particolare per
ciò che atteneva all’ammontare delle royalties minime garantite.
Poiché SAMAR s.p.a. non aveva corrisposto l’importo di € 157.500,00 alla firma della scrittura privata
del 7.1.2009, parte attrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 15
dell’originario contratto di licenza con raccomandata del 27.2.2009.
Ha dunque chiesto MALERBA GROUP s.r.l. che – accertata la risoluzione di diritto del contratto di
licenza e della scrittura privata del 7.1.2009 per effetto dell’inadempimento della convenuta - SAMAR
s.p.a. fosse condannata al risarcimento del danno per l’importo complessivo di € 14.000.250,00 oltre
interessi di mora.
Si è costituita in tale giudizio SAMAR s.r.l. in liquidazione – già SAMAR s.p.a. – rilevando che la
scrittura privata del 7.1.2009 era stata sottoscritta per la parte SAMAR s.p.a. da Cesare Sappino, ivi
qualificato come consigliere delegato della società che in data 17.2.2009 era stata poi posta in
liquidazione.
Poiché il Sappino aveva ricoperto la carica di consigliere/amministratore delegato della società solo
fino al 31.1.2008 (atto iscritto in data 10.3.2008) e successivamente – e cioè fino alla data di iscrizione
della messa in liquidazione della società – quella di consigliere privo di deleghe, al momento della
sottoscrizione della scrittura privata in questione egli non aveva alcun potere di rappresentare la società
e pertanto tale scrittura privata era da considerarsi priva di effetti nei confronti della convenuta.
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Peraltro l’inadempimento contestato era riferito ad obbligazione contenuta nell’originario contratto di
licenza per cui la clausola risolutiva era stata indebitamente azionata dall’attrice e dunque le domande
da quest’ultima formulate dovevano essere respinte.
In ogni caso SAMAR s.r.l. in liquidazione dichiarava di volersi avvalere della previsione dell’art. 14
del contratto di licenza, che attribuiva a ciascun contraente la possibilità di recedere dal contratto in
relazione all’inizio di procedure concorsuali relative ad una delle contraenti posto che la stessa
SAMAR s.r.l. in liquidazione in data 19.3.2009 aveva iniziato dinanzi al Tribunale di Biella la
procedura di concordato preventivo.
In relazione alle difese della convenuta, MALERBA GROUP s.r.l. aveva chiesto l’autorizzazione alla
chiamata del terzo Cesare SAPPINO nei confronti del quale formulava una domanda di risarcimento
del danno ove fosse stata accertata l’inefficacia nei confronti di SAMAR s.r.l. in liquidazione della
scrittura privata del 7.1.2009 dal medesimo sottoscritta.
Il SAPPINO si era costituito dinanzi alla Sezione distaccata di Legnano, eccependo in via preliminare
la decadenza di parte attrice dalla chiamata in causa autorizzata, in quanto notificata oltre il termine
perentorio a tal fine stabilito dal giudice e comunque la tardività dell’istanza stessa come nuovamente
formulata nell’udienza successiva a quella di prima comparizione delle parti.
Nel merito rilevava che parte attrice avrebbe potuto rilevare il dedotto difetto di rappresentanza prima
della stipula della scrittura privata, in quanto risultante dal registro delle imprese, mentre le domande
risarcitorie rivolte nei suoi confronti risultavano prive di allegazione dei loro specifici elementi
costitutivi. Affermava comunque che egli nella sua qualità di consigliere di amministrazione della
SAMAR era all’epoca di sottoscrizione della scrittura privata titolare di attribuzioni gestorie e del
potere di firma ad esso delegati dal consiglio di amministrazione con delega dell’11.12.2008 e che egli
aveva provveduto a detta sottoscrizione per direttive ricevute da Andrea Crestani (consigliere delegato
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e socio della SAMAR) e dal legale della società, avv. Franco Maula, entrambi presenti al momento
della stipula.
Chiedeva a sua volta l’autorizzazione a chiamare in causa Andrea CRESTANI e l’avv. Maula a fini di
manleva in caso di sua soccombenza rispetto alle domande avanzate dall’attrice.
Il CRESTANI si è costituito eccependo in primo luogo che la domanda di manleva non era fondata su
di alcuno specifico titolo. Affermava che il SAPPINO aveva proceduto alla firma della scrittura privata
del 7.1.2009 in via autonoma e senza alcuna pressione da parte sua in quanto la conclusione di tale
contratto rappresentava la volontà della società stessa; la sua presenza in tale occasione era irrilevante,
in quanto la decisione era già stata presa dalla società e nessuna induzione a sottoscrivere il contratto
era stata esercitata dal CRESTANI.
La causa è stata quindi trasferita al Tribunale di Milano e assegnata alla Sezione specializzata della
proprietà industriale e intellettuale.
Dichiarata l’estinzione del rapporto processuale tra Cesare SAPPINO e l’avv. Franco Maula
all’udienza del 3.10.2012 - avendo il primo rinunciato alle domande proposte nei confronti del secondo
- dopo il deposito delle memorie di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per la
precisazione delle conclusioni, ma con sentenza del 18.12.2013 il Tribunale di Biella ha dichiarato il
fallimento della SAMAR s.r.l. in liquidazione. Con ordinanza del 23.1.2014 è stata dichiarata dunque
l’interruzione della causa.
A seguito della riassunzione eseguita da MALERBA GROUP s.r.l. - sia nei confronti della SAMAR
s.r.l. in liquidazione che del Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione oltre che delle altre parti
SAPPINO e CRESTANI - la causa è stata posta in decisione.
SAMAR s.r.l. in liquidazione, alla quale il ricorso è stato notificato presso il suo liquidatore, non si è
costituita, mentre il Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione ha concluso per l’improcedibilità delle
domande svolte nei suoi confronti.
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2. Deve essere in primo luogo verificata la ritualità della riassunzione della causa eseguita dall’attrice
MALERBA GROUP s.r.l.
A tale proposito deve essere rilevato che essa ha affermato nelle conclusioni riportate nel ricorso stesso
di voler utilizzare l'emananda sentenza che statuisce sulle domande avanzate nei confronti di SAMAR
s.r.l. in liquidazione solo dopo la chiusura del fallimento e nei confronti della Samar s.r.l. in bonis,
precisando poi nei suoi scritti conclusionali che nessuna domanda era rivolta nei confronti del
Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione e che nessuna statuizione avrebbe avuto efficacia alcuna nei
confronti del Fallimento stesso.
Ferma restando l’improponibilità di qualsiasi domanda nei confronti del Fallimento SAMAR s.r.l. in
liquidazione, da ritenersi devoluta al tribunale fallimentare competente (nella specie il Tribunale di
Biella) mediante istanza di ammissione al passivo, deve convenirsi sulla base della costante
giurisprudenza di legittimità che il creditore del fallito possa convenire quest’ultimo in giudizio in
proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi
dovesse ritornare in bonis (Cass. 2608/14; Cass. 10640/12).
In effetti la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di
fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende dal punto di vista oggettivo i diritti e le azioni
esclusi dal fallimento e dal punto di vista soggettivo i diritti e le azioni proposti da creditori che, in
luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà
alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela postfallimentare: v. in motivazione Cass. 10640/12 cit.).
D’altra parte l’attrice ha giustificato la propria scelta in relazione alla ritenuta sussistenza nel caso di
specie di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le posizioni dell’originaria convenuta SAMAR s.r.l.
in liquidazione e i terzi chiamati SAPPINO e CRESTANI, conseguente al fatto che sono state
formulate domande di condanna di dette parti in via alternativa per cui il giudizio deve essere
necessariamente definito nel contraddittorio tra tutte dette parti.
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Peraltro la società SAMAR s.r.l. in liquidazione, pur essendo ad essa stato notificato il ricorso in
riassunzione presso il suo liquidatore, non si è costituita nella causa riassunta e deve dunque
considerarsi contumace.
2. Va altresì rilevato sul piano processuale che prima dell’interruzione della causa SAMAR s.r.l. in
liquidazione aveva contestato la ritualità delle domande formulate da parte attrice all’udienza del
17.12.2010, definendole nuove e inammissibili.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto parte attrice in tale occasione ha da un lato limitato in
via subordinata l’entità del danno richiesto – fondato sull’accertamento del medesimo inadempimento
come previsto dallo stesso contratto oggetto delle domande formulate in atto di citazione – ed ha altresì
avanzato una domanda di condanna ulteriormente ridotta in relazione alla dichiarazione di recesso
formulata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione in giudizio.
Nessuna nuova domanda fondata su diversa causa petendi è stata dunque formulata dall’attrice, che si è
limitata ad avanzare in via subordinata domande di condanna di entità minore sulla base delle
allegazioni svolte dalla stessa convenuta nella sua comparsa di costituzione in giudizio.
Né risultano fondate le eccezioni di inammissibilità della riassunzione della causa e di nullità
dell’originaria chiamata in causa formulata dal SAPPINO.
Quanto alla presunta inammissibilità della riassunzione, secondo la quale l’art. 118 L.F. – in quanto
impone la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società interessate dalla chiusura del
fallimento per assenza di attivo sufficiente o per ripartizione finale dell’attivo – priverebbe di senso
giuridico il proseguimento della causa in assenza di prospettive fondanti il ritorno in bonis della
SAMAR s.r.l., deve rilevarsi che allo stato non è possibile per il Collegio escludere in radice la
sussistenza di un interesse ad agire dell’attrice sulla base della mera prospettazione di un impossibile
ritorno in bonis della società convenuta.
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Quanto alla ritualità dell’originaria chiamata in causa del SAPPINO, deve rilevarsi in primo luogo che
la relativa istanza è stata ritualmente svolta dall’attrice nella prima udienza di comparizione delle parti
del 17.12.2010 ai sensi dell’art. 269, comma terzo c.p.c.
In secondo luogo va osservato che la prima notifica dell’atto di citazione per chiamata del terzo era
stata eseguita presso un domicilio del legale rappresentante della stessa risultante dalla visura camerale,
dal quale però era risultato trasferito al momento della prima notifica. Trattasi dunque di nullità della
notifica – non di inesistenza - che ben ha potuto beneficiare della concessione di nuovo termine per il
rinnovo della stessa.
3. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio che sussista l’inadempimento da parte di
SAMAR s.r.l. in liquidazione al contratto stipulato in data 23.6.2008, così come integrato dalla scrittura
privata del 7.1.2009.
In effetti detta convenuta aveva eccepito nella sua comparsa di costituzione in giudizio il fatto che detta
scrittura privata del 7.1.2009 non fosse ad essa opponibile in quanto sottoscritta dal solo Cesare
SAPPINO, che aveva ricoperto la carica di consigliere/amministratore delegato della società solo fino
al 31.1.2008 e che a partire da tale data era rimasto privo di deleghe.
Tale affermazione è rimasta documentalmente smentita dalla produzione eseguita dal chiamato in causa
SAPPINO del verbale del consiglio di amministrazione della SAMAR s.p.a. dell’11.12.2008 dal quale
risulta il conferimento a partire da tale data allo stesso SAPPINO, presidente del consiglio di
amministrazione, di un’ampia serie di poteri, tra i quali quello di “compiere qualsiasi operazione
commerciale ed operazioni ad esse correlate, che rientrino nell’ordinaria amministrazione della
Società, tra le quali: - stipulare contratti di collaborazione, consulenza, pubblicità, assicurazione,
trasporto, appalto, noleggio, godimento, affittanza, somministrazione od altri consimili o recedere
dagli stessi…” (v. doc. 1 fasc. Sappino).
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Tale documento non è stato oggetto di contestazione alcuna e vale dunque ad escludere la fondatezza
della tesi sostenuta dalla SAMAR s.r.l. in liquidazione, che dunque deve essere chiamata a rendere
conto del corretto adempimento degli obblighi derivanti sia dal contratto di licenza del 23.6.2008 che
della scrittura privata integrativa del 7.1.2009.
Detta parte non ha soddisfatto gli oneri probatori su di essa incombenti quanto alla prova del
pagamento di tali royalties minime, né peraltro essa ha mai contestato il mancato pagamento degli
importi in questione e dunque deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento
imputabile alla SAMAR s.r.l. in liquidazione.
Va comunque rilevato che con il deposito della sua comparsa di costituzione nel presente giudizio –
eseguito in data 24.11.2010 – essa ha proceduto ad esercitare il diritto di recesso ad essa conferito
dall’art. 14, lett. b) del contratto del 23.6.2008 in ragione della domanda di concordato preventivo da
essa a suo tempo depositata (come confermato dalla lettura della sentenza del Tribunale di Biella del
18.12.2013, in atti).
Se dunque risultano dovute le sole royalties minime relative agli anni 2009 e 2010, dato atto che nella
scrittura privata del 7.1.2009 tali importi risultavano fissati in € 1.080.000,00 per il 2009 e in €
1.648.500,00 per il 2010 e che nella stessa scrittura si dava atto dell’avvenuto pagamento al momento
della stipula di € 267.750,00 sui minimi del 2009, l’effettivo ammontare delle royalties dovute e non
versate da SAMAR s.r.l. in liquidazione corrisponde alla somma complessiva di € 2.460.750 oltre
interessi di mora dal dovuto al saldo.
Tale condanna potrà essere azionata nei confronti della convenuta SAMAR s.r.l. in liquidazione solo
nel momento in cui essa sarà ritornata in bonis e dunque nessun effetto potrà avere rispetto al
Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione.
4. Il SAPPINO dal canto suo deve essere dunque dichiarato indenne dalle domande svolte nei suoi
confronti dalla società attrice.
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Conseguentemente anche le domande svolte dal predetto nei confronti del CRESTANI devono essere
respinte.
5. Quanto alle spese del giudizio, deve procedersi alla condanna della convenuta contumace SAMAR
s.r.l. in liquidazione al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’attrice MALERBA GROUP
s.r.l. – liquidate nella misura specificata in dispositivo – da distrarsi in favore del procuratore ai sensi
dell’art. 93 c.p.c.
Quanto alle spese relative alle domande svolte dalla stessa attrice nei confronti del terzo chiamato
SAPPINO, esse devono essere dichiarate compensate tra dette parti, in considerazione del fatto che
detta chiamata e le domande svolte erano originate dalle difese svolte da SAMAR s.r.l. in liquidazione.
Quanto invece alle spese relative al rapporto processuale stabilitosi in forza delle domande svolte dal
SAPPINO nei confronti del CRESTANI, deve rilevarsi che detta chiamata in causa risultava del tutto
ingiustificata sulla base delle stesse allegazioni difensive svolte dal SAPPINO che aveva provveduto a
depositare il verbale del consiglio di amministrazione della SAMAR s.p.a. dell’11.12.2008 dal quale
risultava il conferimento al medesimo delle deleghe che avevano consentito al medesimo di
sottoscrivere per la società la scrittura privata del 7.1.2009. Nessun effettivo fondamento dunque
poteva avere il coinvolgimento in causa del CRESTANI, sicchè il Collegio ritiene equo porre a carico
del SAPPINO le spese del giudizio sostenute dal CRESTANI nella misura stabilita in dispositivo.
Le spese relative alla chiamata in causa in fase di riassunzione del Fallimento SAMAR s.r.l. in
liquidazione da parte dell’attrice in riassunzione possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) dato atto che l’attrice MALERBA GROUP s.r.l. ha dichiarato di voler utilizzare la presente sentenza
nei confronti di SAMAR s.r.l. in liquidazione solo dopo l’eventuale ritorno in bonis della società
convenuta, dato atto altresì che il contratto di licenza del 23.6.2008 – integrato dalla scrittura privata
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Repert. n. 5559/2015 del 27/05/2015
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del 7.1.2009 – è stato oggetto di recesso da parte di SAMAR s.r.l. in liquidazione con dichiarazione del
24.11.2010, accertato l’inadempimento della parte convenuta SAMAR s.r.l. in liquidazione condanna
la medesima al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.460.750 oltre interessi di mora
dal dovuto al saldo effettivo;
2) respinge le domande avanzate da MALERBA GROUP s.r.l. nei confronti del terzo chiamato Cesare
SAPPINO nonché quelle formulate da quest’ultimo nei confronti del chiamato in causa Andrea
CRESTANI;
3) condanna SAMAR s.r.l. in liquidazione al rimborso delle spese del giudizio in favore di MALERBA
GROUP s.r.l., da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e liquidate nella misura
di € (di cui € 1.150,00 per spese ed € 18.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di
legge; condanna altresì Cesare SAPPINO al rimborso delle spese del giudizio in favore del chiamato
Andrea CRESTANI, liquidate nella misura di € 12.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali
ed oneri di legge; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio relative al
rapporto processuale tra MALERBA GROUP s.r.l. e il Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione
nonché di quelle relative al rapporto processuale tra MALERBA GROUP s.r.l. e Cesare SAPPINO.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015.
Il Presidente est.
Claudio Marangoni
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