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pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni pres. rel. dott.ssa Silvia Giani giud. dott.ssa Alima Zana giud. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1700992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010 vertente TRA MALERBA GROUP s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Legnano (Milano), via della Vittoria 64, presso lo studio dell’avv. Liberatore MAUTONE che la rappresenta e difende; - attrice - E SAMAR s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te pro tempore; Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 6595/2015 pubbl. il 27/05/2015 RG n. 17000992/2010 Repert. n. 5559/2015 del 27/05/2015 http://bit.ly/1LtgPy1

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni pres. rel.

dott.ssa Silvia Giani giud.

dott.ssa Alima Zana giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1700992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010

vertente

TRA

MALERBA GROUP s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Legnano (Milano), via della Vittoria 64, presso lo studio dell’avv. Liberatore

MAUTONE che la rappresenta e difende;

- attrice -

E

SAMAR s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr.te pro tempore;

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- convenuta contumace -

FALLIMENTO SAMAR, in persona del legale rappr.te pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, presso lo studio del procuratore avv. Massimo LARATRO che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Giulio DEMARIA del Foro di Torino;

- litisconsorte –

Cesare SAPPINO

elett. dom.to in Milano, via Besana 9, presso lo studio del procuratore avv. Stefano PICOZZI che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco SPERANZIN del foro di Pordenone;

- terzo chiamato –

Andrea CRESTANI

elett. dom.to in Legnano (Milano), via Alberto da Giussano 19, presso lo studio dell’avv. Andrea

Brumana, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco CATELLA CARAFFA del foro di Biella;

- terzo chiamato -

OGGETTO: contratto di licenza.

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2014 i procuratori delle parti così

concludevano:

per l’attrice: ”In via principale e nel merito: accertato e dichiarato che il contratto di licenza del

marchio del 23.6.2008 così come modificato dalla scrittura privata del 7.1.2009 (doc. 1) si è risolto di

diritto a seguito dell'inadempimento della Samar, condannare quest'ultima al pagamento in favore della

Malerba Group s.r.l. della somma di € 14.000.250,00, o il maggiore o minore importo che si riterrà di

giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attrice, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;

- in subordine: condannare Samar a risarcire all'attrice, a titolo di lucro cessante, € 4.558.750,00 o la

maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre gli interessi di mora ex lege 231/02, previa

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dichiarazione di risoluzione dell'originario contratto del 23 giugno 2008 per inadempimento della

convenuta a quanto ivi stabilito all'art. 5.3;

- in ulteriore subordine: condannare Samar a pagare all'attrice € 1.135.750,00 oltre gli interessi di mora

ex lege (267.750,00 + 868.000,00) a saldo del minimo garantito delle royalties previste rispettivamente

per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 5.3 del contratto del 23 giugno 2008, stante il recesso da tale contratto

manifestato dalla convenuta con la comparsa di risposta del 17 novembre 2010, con effetto da tale data,

in base all'art. 14 lett. b del medesimo contratto, ammesso (e non concesso) che la Samar abbia

effettivamente depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In relazione alle sopra precisate domande Malerba Group dichiara espressamente di voler utilizzare

l'emananda sentenza che statuisce sulle stesse dopo la chiusura del fallimento e nei confronti della

Samar s.r.l. in bonis.

ln ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la scrittura privata del 7.1.2009 (doc. n. 1)

non sia efficace nei confronti della Samar per essere stata firmata da Cesare Sappino privo del potere a

sottoscriverla, condannare quest'ultimo a risarcire alla Malerba Group s.r.l. i danni subiti a causa del

suo illegittimo comportamento nella misura che sarà accertata in corso di causa;

- con vittoria di spese e compensi professionali, di cui il sottoscritto procuratore chiede la distrazione in

proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

ln via istruttoria, si richiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale del sig. Andrea Crestani

sulle seguenti circostanze:

1, "vero che il dott. Guido Scalfi, per conto della Malerba Group, il 7 gennaio 2009, in compagnia del

sig. Sergio Porazzi (direttore commerciale della Malerba Group), presso gli uffici della Samar, presenti

i sigg.ri Michele Crestani, Andrea Crestani e Cesare Sappini (soci Samar), nonchè Paolo Forlini

(direttore commerciale Samar) ed Ennio Vernicari (dirigente Samar), sottoponeva all'esame di questi

ultimi la scrittura privata priva di sottoscrizione prodotta dall'attrice al doc. 1";

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2. "vero che nella medesima occasione la scrittura di cui al precedente capitolo veniva presentata dal

dott. Guido Scalfi alle persone indicate nel medesimo capitolo così come risulta dal doc. 1 (fasc.

attrice) che mi si rammostra, senza l'indicazione del ruolo ricoperto nell'ambito della società e del

nominativo di chi dovesse firmare l'atto";

3. "vero che nella medesima occasione, presenti tutte le persona indicate nel capitolo n. 1, su

indicazione dei sigg.ri Michele e Andrea Crestani la scrittura privata di cui al doc. 1 (fasc. attrice)

veniva completata nella prima pagina a mano scrivendo le parole "consigliere delegato" e "Cesare

Sappino", così come risulta dal doc. 6 (fasc. attrice) che pure mi si rammostra".

Si indica a testi i Sigg.ri:

- Paolo Forlini residente in via Santuario di Oropa n. 44 Biella;

- Sergio Porazzi residente in via Saffi n. 7/9 Novara.”

Per la convenuta Samar s.p.a.: “Rigettarsi le domande di malerba Group s.r.l. in quanto infondate,

improcedibili o, comunque, non accoglibili per carenza di interesse della società attrice.

In via riconvenzionale, dato atto che Samar s.r.l. in liquidazione ha esercitato il diritto di recesso di cui

all’art. 14 del contratto datato 23.6.2008, dichiararsi sciolto e privo di effetti il contratto medesimo.

In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare Malerba Group s.r.l. al pagamento di onorari, diritti e

spese del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.”

Per il terzo chiamato Sappino: “1) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di

riassunzione del giudizio depositato da Malerba e/o comunque l'improcedibilità di tutte le domande

svolte da quest'ultima per le ragioni di cui ai precedenti atti del giudizio;

2) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Sig. Cesare

Sappino nel presente giudizio e delle domande tutte formulate nei confronti dello stesso con l'atto di

chiamata in causa del terzo, stante l'intervenuta decadenza dell'attore ex art. 269, commi 3 e 5 c.p.c. dal

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potere di chiamare in causa terzi, per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti del giudizio, con ogni

consequenziale pronuncia;

3) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Sig. Cesare

Sappino nel presente giudizio e delle domande tutte formulate nei confronti dello stesso con l'atto di

chiamata in causa del terzo, stante l'insussistenza nella specie dei presupposti prescritti dagli artt. 183,

comma 5, e 269, comma 3, c.p.c. per l'ammissibilità la chiamata in causa del terzo su iniziativa

dell'attore, per le ragioni esposte nei precedenti atti del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia;

4) in via pregiudiziale e in rito, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del Sig.

Cesare Sappino e delle domande tutte formulate nei confronti dello stesso ai sensi e per gli effetti degli

artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., stante il fatto che risulta omessa e/o assolutamente

indeterminata l'indicazione dei fatti costitutivi e degli elementi alla base di tali domande, per tutte le

ragioni esposte nei precedenti atti del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia;

5) nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande tutte formulate dalla Malerba Group

s.r.l. nei confronti del Sig. Cesare Sappino, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte

nei precedenti atti del presente giudizio, con ogni consequenziale pronuncia;

6) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle

domande risarcitorie dispiegate dalla Malerba Group s.r.l. nei confronti del Sig. Cesare Sappino: (a)

accertare e dichiarare la responsabilità per i fatti dedotti dalla medesima Malerba Group s.r.l. del Sig.

Andrea Crestani per le ragioni esposte nei precedenti atti del presente giudizio, e per l'effetto: (b)

condannare il Sig. Andrea Crestani, a corrispondere al Sig. Cesare Sappino ogni somma che

quest'ultimo fosse condannato a versare in favore della Malerba Group s.r.l. e/o di Samar in dipendenza

dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande da queste formulate, con ogni consequenziale

pronuncia;

7) in via istruttoria, come da memorie istruttorie;

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8) in ogni caso, con vittoria di spese e di onorari del giudizio.”

Per il terzo chiamato Crestani: “In via pregiudiziale:

- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo sig. Crestani Andrea e

conseguentemente rigettarsi le domande dal chiamante sig. Sappino Cesare, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., stante l'insussistenza e/o totale

indeterminatezza dell'indicazione dei fatti costitutivi e della causa petendi alla base di tali domande, per

le ragioni esposte in narrativa.

In via principale:

- rigettare la domanda del chiamante in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione di prova per testi sul seguente capitolo:

1) "Vero che in relazione alla stipula del contratto di licenza tra SAMAR e Malerba in data 7 gennaio

2009, il sig. Crestani Andrea si è astenuto dallo spingere e/o indurre in qualsiasi modo il sig. Sappino

alla firma del predetto contratto?".

Si indica a teste, anche a prova contraria per il caso in cui eventuali capitoli avversari venissero

ammessi, il signor Forlini Paolo, res. in Biella in Via Oropa n.44.

In ogni caso:

- con il favore delle spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come da DM l0 marzo 2014 n. 55.

Ai sensi dell’art. 93 c.p.c. si chiede la distrazione delle spese di lite.”

Per il Fallimento Samar s.r.l. in liquidazione: “- Rigettarsi le domande di Malerba Group s.r.l. in quanto

infondate, improcedibili o, comunque, non accoglibili per carenza di interesse della società attrice;

-in via riconvenzionale, dato atto che Samar s.r.l. in liquidazione ha esercitato il diritto di recesso di cui

all’art. 14 del contratto datato 23.6.2008, dichiararsi sciolto e privo di effetti il contratto medesimo;

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- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare Malerba Group s.r.l. al pagamento di onorari, diritti e

spese del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.”

FATTO E DIRITTO

1. MALERBA GROUP s.r.l. ha convenuto dinanzi alla Sezione distaccata di Legnano del Tribunale di

Milano la SAMAR s.p.a., esponendo che tra le parti in data 23.6.2008 era intercorso un contratto di

licenza in esclusiva in favore della convenuta dei marchi Voglio o 1926 di titolarità dell’attrice,

contratto che con scrittura privata del 7.1.2009 era stato oggetto di alcune modifiche in particolare per

ciò che atteneva all’ammontare delle royalties minime garantite.

Poiché SAMAR s.p.a. non aveva corrisposto l’importo di € 157.500,00 alla firma della scrittura privata

del 7.1.2009, parte attrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 15

dell’originario contratto di licenza con raccomandata del 27.2.2009.

Ha dunque chiesto MALERBA GROUP s.r.l. che – accertata la risoluzione di diritto del contratto di

licenza e della scrittura privata del 7.1.2009 per effetto dell’inadempimento della convenuta - SAMAR

s.p.a. fosse condannata al risarcimento del danno per l’importo complessivo di € 14.000.250,00 oltre

interessi di mora.

Si è costituita in tale giudizio SAMAR s.r.l. in liquidazione – già SAMAR s.p.a. – rilevando che la

scrittura privata del 7.1.2009 era stata sottoscritta per la parte SAMAR s.p.a. da Cesare Sappino, ivi

qualificato come consigliere delegato della società che in data 17.2.2009 era stata poi posta in

liquidazione.

Poiché il Sappino aveva ricoperto la carica di consigliere/amministratore delegato della società solo

fino al 31.1.2008 (atto iscritto in data 10.3.2008) e successivamente – e cioè fino alla data di iscrizione

della messa in liquidazione della società – quella di consigliere privo di deleghe, al momento della

sottoscrizione della scrittura privata in questione egli non aveva alcun potere di rappresentare la società

e pertanto tale scrittura privata era da considerarsi priva di effetti nei confronti della convenuta.

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Peraltro l’inadempimento contestato era riferito ad obbligazione contenuta nell’originario contratto di

licenza per cui la clausola risolutiva era stata indebitamente azionata dall’attrice e dunque le domande

da quest’ultima formulate dovevano essere respinte.

In ogni caso SAMAR s.r.l. in liquidazione dichiarava di volersi avvalere della previsione dell’art. 14

del contratto di licenza, che attribuiva a ciascun contraente la possibilità di recedere dal contratto in

relazione all’inizio di procedure concorsuali relative ad una delle contraenti posto che la stessa

SAMAR s.r.l. in liquidazione in data 19.3.2009 aveva iniziato dinanzi al Tribunale di Biella la

procedura di concordato preventivo.

In relazione alle difese della convenuta, MALERBA GROUP s.r.l. aveva chiesto l’autorizzazione alla

chiamata del terzo Cesare SAPPINO nei confronti del quale formulava una domanda di risarcimento

del danno ove fosse stata accertata l’inefficacia nei confronti di SAMAR s.r.l. in liquidazione della

scrittura privata del 7.1.2009 dal medesimo sottoscritta.

Il SAPPINO si era costituito dinanzi alla Sezione distaccata di Legnano, eccependo in via preliminare

la decadenza di parte attrice dalla chiamata in causa autorizzata, in quanto notificata oltre il termine

perentorio a tal fine stabilito dal giudice e comunque la tardività dell’istanza stessa come nuovamente

formulata nell’udienza successiva a quella di prima comparizione delle parti.

Nel merito rilevava che parte attrice avrebbe potuto rilevare il dedotto difetto di rappresentanza prima

della stipula della scrittura privata, in quanto risultante dal registro delle imprese, mentre le domande

risarcitorie rivolte nei suoi confronti risultavano prive di allegazione dei loro specifici elementi

costitutivi. Affermava comunque che egli nella sua qualità di consigliere di amministrazione della

SAMAR era all’epoca di sottoscrizione della scrittura privata titolare di attribuzioni gestorie e del

potere di firma ad esso delegati dal consiglio di amministrazione con delega dell’11.12.2008 e che egli

aveva provveduto a detta sottoscrizione per direttive ricevute da Andrea Crestani (consigliere delegato

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e socio della SAMAR) e dal legale della società, avv. Franco Maula, entrambi presenti al momento

della stipula.

Chiedeva a sua volta l’autorizzazione a chiamare in causa Andrea CRESTANI e l’avv. Maula a fini di

manleva in caso di sua soccombenza rispetto alle domande avanzate dall’attrice.

Il CRESTANI si è costituito eccependo in primo luogo che la domanda di manleva non era fondata su

di alcuno specifico titolo. Affermava che il SAPPINO aveva proceduto alla firma della scrittura privata

del 7.1.2009 in via autonoma e senza alcuna pressione da parte sua in quanto la conclusione di tale

contratto rappresentava la volontà della società stessa; la sua presenza in tale occasione era irrilevante,

in quanto la decisione era già stata presa dalla società e nessuna induzione a sottoscrivere il contratto

era stata esercitata dal CRESTANI.

La causa è stata quindi trasferita al Tribunale di Milano e assegnata alla Sezione specializzata della

proprietà industriale e intellettuale.

Dichiarata l’estinzione del rapporto processuale tra Cesare SAPPINO e l’avv. Franco Maula

all’udienza del 3.10.2012 - avendo il primo rinunciato alle domande proposte nei confronti del secondo

- dopo il deposito delle memorie di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per la

precisazione delle conclusioni, ma con sentenza del 18.12.2013 il Tribunale di Biella ha dichiarato il

fallimento della SAMAR s.r.l. in liquidazione. Con ordinanza del 23.1.2014 è stata dichiarata dunque

l’interruzione della causa.

A seguito della riassunzione eseguita da MALERBA GROUP s.r.l. - sia nei confronti della SAMAR

s.r.l. in liquidazione che del Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione oltre che delle altre parti

SAPPINO e CRESTANI - la causa è stata posta in decisione.

SAMAR s.r.l. in liquidazione, alla quale il ricorso è stato notificato presso il suo liquidatore, non si è

costituita, mentre il Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione ha concluso per l’improcedibilità delle

domande svolte nei suoi confronti.

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2. Deve essere in primo luogo verificata la ritualità della riassunzione della causa eseguita dall’attrice

MALERBA GROUP s.r.l.

A tale proposito deve essere rilevato che essa ha affermato nelle conclusioni riportate nel ricorso stesso

di voler utilizzare l'emananda sentenza che statuisce sulle domande avanzate nei confronti di SAMAR

s.r.l. in liquidazione solo dopo la chiusura del fallimento e nei confronti della Samar s.r.l. in bonis,

precisando poi nei suoi scritti conclusionali che nessuna domanda era rivolta nei confronti del

Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione e che nessuna statuizione avrebbe avuto efficacia alcuna nei

confronti del Fallimento stesso.

Ferma restando l’improponibilità di qualsiasi domanda nei confronti del Fallimento SAMAR s.r.l. in

liquidazione, da ritenersi devoluta al tribunale fallimentare competente (nella specie il Tribunale di

Biella) mediante istanza di ammissione al passivo, deve convenirsi sulla base della costante

giurisprudenza di legittimità che il creditore del fallito possa convenire quest’ultimo in giudizio in

proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi

dovesse ritornare in bonis (Cass. 2608/14; Cass. 10640/12).

In effetti la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di

fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende dal punto di vista oggettivo i diritti e le azioni

esclusi dal fallimento e dal punto di vista soggettivo i diritti e le azioni proposti da creditori che, in

luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà

alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela postfallimentare: v. in motivazione Cass. 10640/12 cit.).

D’altra parte l’attrice ha giustificato la propria scelta in relazione alla ritenuta sussistenza nel caso di

specie di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le posizioni dell’originaria convenuta SAMAR s.r.l.

in liquidazione e i terzi chiamati SAPPINO e CRESTANI, conseguente al fatto che sono state

formulate domande di condanna di dette parti in via alternativa per cui il giudizio deve essere

necessariamente definito nel contraddittorio tra tutte dette parti.

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Peraltro la società SAMAR s.r.l. in liquidazione, pur essendo ad essa stato notificato il ricorso in

riassunzione presso il suo liquidatore, non si è costituita nella causa riassunta e deve dunque

considerarsi contumace.

2. Va altresì rilevato sul piano processuale che prima dell’interruzione della causa SAMAR s.r.l. in

liquidazione aveva contestato la ritualità delle domande formulate da parte attrice all’udienza del

17.12.2010, definendole nuove e inammissibili.

Tale eccezione non può essere accolta, in quanto parte attrice in tale occasione ha da un lato limitato in

via subordinata l’entità del danno richiesto – fondato sull’accertamento del medesimo inadempimento

come previsto dallo stesso contratto oggetto delle domande formulate in atto di citazione – ed ha altresì

avanzato una domanda di condanna ulteriormente ridotta in relazione alla dichiarazione di recesso

formulata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione in giudizio.

Nessuna nuova domanda fondata su diversa causa petendi è stata dunque formulata dall’attrice, che si è

limitata ad avanzare in via subordinata domande di condanna di entità minore sulla base delle

allegazioni svolte dalla stessa convenuta nella sua comparsa di costituzione in giudizio.

Né risultano fondate le eccezioni di inammissibilità della riassunzione della causa e di nullità

dell’originaria chiamata in causa formulata dal SAPPINO.

Quanto alla presunta inammissibilità della riassunzione, secondo la quale l’art. 118 L.F. – in quanto

impone la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società interessate dalla chiusura del

fallimento per assenza di attivo sufficiente o per ripartizione finale dell’attivo – priverebbe di senso

giuridico il proseguimento della causa in assenza di prospettive fondanti il ritorno in bonis della

SAMAR s.r.l., deve rilevarsi che allo stato non è possibile per il Collegio escludere in radice la

sussistenza di un interesse ad agire dell’attrice sulla base della mera prospettazione di un impossibile

ritorno in bonis della società convenuta.

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Quanto alla ritualità dell’originaria chiamata in causa del SAPPINO, deve rilevarsi in primo luogo che

la relativa istanza è stata ritualmente svolta dall’attrice nella prima udienza di comparizione delle parti

del 17.12.2010 ai sensi dell’art. 269, comma terzo c.p.c.

In secondo luogo va osservato che la prima notifica dell’atto di citazione per chiamata del terzo era

stata eseguita presso un domicilio del legale rappresentante della stessa risultante dalla visura camerale,

dal quale però era risultato trasferito al momento della prima notifica. Trattasi dunque di nullità della

notifica – non di inesistenza - che ben ha potuto beneficiare della concessione di nuovo termine per il

rinnovo della stessa.

3. Quanto al merito della controversia, ritiene il Collegio che sussista l’inadempimento da parte di

SAMAR s.r.l. in liquidazione al contratto stipulato in data 23.6.2008, così come integrato dalla scrittura

privata del 7.1.2009.

In effetti detta convenuta aveva eccepito nella sua comparsa di costituzione in giudizio il fatto che detta

scrittura privata del 7.1.2009 non fosse ad essa opponibile in quanto sottoscritta dal solo Cesare

SAPPINO, che aveva ricoperto la carica di consigliere/amministratore delegato della società solo fino

al 31.1.2008 e che a partire da tale data era rimasto privo di deleghe.

Tale affermazione è rimasta documentalmente smentita dalla produzione eseguita dal chiamato in causa

SAPPINO del verbale del consiglio di amministrazione della SAMAR s.p.a. dell’11.12.2008 dal quale

risulta il conferimento a partire da tale data allo stesso SAPPINO, presidente del consiglio di

amministrazione, di un’ampia serie di poteri, tra i quali quello di “compiere qualsiasi operazione

commerciale ed operazioni ad esse correlate, che rientrino nell’ordinaria amministrazione della

Società, tra le quali: - stipulare contratti di collaborazione, consulenza, pubblicità, assicurazione,

trasporto, appalto, noleggio, godimento, affittanza, somministrazione od altri consimili o recedere

dagli stessi…” (v. doc. 1 fasc. Sappino).

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Tale documento non è stato oggetto di contestazione alcuna e vale dunque ad escludere la fondatezza

della tesi sostenuta dalla SAMAR s.r.l. in liquidazione, che dunque deve essere chiamata a rendere

conto del corretto adempimento degli obblighi derivanti sia dal contratto di licenza del 23.6.2008 che

della scrittura privata integrativa del 7.1.2009.

Detta parte non ha soddisfatto gli oneri probatori su di essa incombenti quanto alla prova del

pagamento di tali royalties minime, né peraltro essa ha mai contestato il mancato pagamento degli

importi in questione e dunque deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento

imputabile alla SAMAR s.r.l. in liquidazione.

Va comunque rilevato che con il deposito della sua comparsa di costituzione nel presente giudizio –

eseguito in data 24.11.2010 – essa ha proceduto ad esercitare il diritto di recesso ad essa conferito

dall’art. 14, lett. b) del contratto del 23.6.2008 in ragione della domanda di concordato preventivo da

essa a suo tempo depositata (come confermato dalla lettura della sentenza del Tribunale di Biella del

18.12.2013, in atti).

Se dunque risultano dovute le sole royalties minime relative agli anni 2009 e 2010, dato atto che nella

scrittura privata del 7.1.2009 tali importi risultavano fissati in € 1.080.000,00 per il 2009 e in €

1.648.500,00 per il 2010 e che nella stessa scrittura si dava atto dell’avvenuto pagamento al momento

della stipula di € 267.750,00 sui minimi del 2009, l’effettivo ammontare delle royalties dovute e non

versate da SAMAR s.r.l. in liquidazione corrisponde alla somma complessiva di € 2.460.750 oltre

interessi di mora dal dovuto al saldo.

Tale condanna potrà essere azionata nei confronti della convenuta SAMAR s.r.l. in liquidazione solo

nel momento in cui essa sarà ritornata in bonis e dunque nessun effetto potrà avere rispetto al

Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione.

4. Il SAPPINO dal canto suo deve essere dunque dichiarato indenne dalle domande svolte nei suoi

confronti dalla società attrice.

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Conseguentemente anche le domande svolte dal predetto nei confronti del CRESTANI devono essere

respinte.

5. Quanto alle spese del giudizio, deve procedersi alla condanna della convenuta contumace SAMAR

s.r.l. in liquidazione al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’attrice MALERBA GROUP

s.r.l. – liquidate nella misura specificata in dispositivo – da distrarsi in favore del procuratore ai sensi

dell’art. 93 c.p.c.

Quanto alle spese relative alle domande svolte dalla stessa attrice nei confronti del terzo chiamato

SAPPINO, esse devono essere dichiarate compensate tra dette parti, in considerazione del fatto che

detta chiamata e le domande svolte erano originate dalle difese svolte da SAMAR s.r.l. in liquidazione.

Quanto invece alle spese relative al rapporto processuale stabilitosi in forza delle domande svolte dal

SAPPINO nei confronti del CRESTANI, deve rilevarsi che detta chiamata in causa risultava del tutto

ingiustificata sulla base delle stesse allegazioni difensive svolte dal SAPPINO che aveva provveduto a

depositare il verbale del consiglio di amministrazione della SAMAR s.p.a. dell’11.12.2008 dal quale

risultava il conferimento al medesimo delle deleghe che avevano consentito al medesimo di

sottoscrivere per la società la scrittura privata del 7.1.2009. Nessun effettivo fondamento dunque

poteva avere il coinvolgimento in causa del CRESTANI, sicchè il Collegio ritiene equo porre a carico

del SAPPINO le spese del giudizio sostenute dal CRESTANI nella misura stabilita in dispositivo.

Le spese relative alla chiamata in causa in fase di riassunzione del Fallimento SAMAR s.r.l. in

liquidazione da parte dell’attrice in riassunzione possono essere dichiarate compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) dato atto che l’attrice MALERBA GROUP s.r.l. ha dichiarato di voler utilizzare la presente sentenza

nei confronti di SAMAR s.r.l. in liquidazione solo dopo l’eventuale ritorno in bonis della società

convenuta, dato atto altresì che il contratto di licenza del 23.6.2008 – integrato dalla scrittura privata

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del 7.1.2009 – è stato oggetto di recesso da parte di SAMAR s.r.l. in liquidazione con dichiarazione del

24.11.2010, accertato l’inadempimento della parte convenuta SAMAR s.r.l. in liquidazione condanna

la medesima al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.460.750 oltre interessi di mora

dal dovuto al saldo effettivo;

2) respinge le domande avanzate da MALERBA GROUP s.r.l. nei confronti del terzo chiamato Cesare

SAPPINO nonché quelle formulate da quest’ultimo nei confronti del chiamato in causa Andrea

CRESTANI;

3) condanna SAMAR s.r.l. in liquidazione al rimborso delle spese del giudizio in favore di MALERBA

GROUP s.r.l., da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e liquidate nella misura

di € (di cui € 1.150,00 per spese ed € 18.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di

legge; condanna altresì Cesare SAPPINO al rimborso delle spese del giudizio in favore del chiamato

Andrea CRESTANI, liquidate nella misura di € 12.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali

ed oneri di legge; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio relative al

rapporto processuale tra MALERBA GROUP s.r.l. e il Fallimento SAMAR s.r.l. in liquidazione

nonché di quelle relative al rapporto processuale tra MALERBA GROUP s.r.l. e Cesare SAPPINO.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2015.

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

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