Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà...

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Posteitaliane Direzione Affari Legali Area Territoriale Sud Avv. Daniela Farana Via Epicanno n3 - 90133 Palenno Te!': 091.7535118 - 091.7535112 - Fax.: 091.6622189 - TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI Sezione Lavoro -o Giudice Unico di Primo Grado OJ ::J CD Memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. Della società Poste Italiane S.p.A., società con socio unico (C.F. 97103880585 partita Iva n. 01114601006), con sede legale in Roma, viale Europa n.190, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, dotto Giovanni Ialongo, rappresentato e difeso dall ' Avv. Daniela Farana (C.F. FRNDNL65M61 G273X) della Direzione Affari Legali della Società, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico Notaio Tullio Cimmino di Roma del 04.04.2011, repertorio n.72513, raccolta n.29052, che si produce in copia (doc.l), elettivamente domiciliùto presso la Filiale di Trapani sita in Piazza Vittorio Veneto n.2. ([email protected]) fax 091/6622189. CONTRO Il sig. Passavanti Salvatore, elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Degli Iris n.1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Messina, dal quale è rappresentato e difeso. Premesso I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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Posteitaliane

Direzione Affari Legali Area Territoriale Sud Avv Daniela Farana Via Epicanno n3 - 90133 Palenno Te 0917535118 - 0917535112 - Fax 0916622189

-

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

Sezione Lavoro

-o Giudice Unico di Primo Grado OJ J CD Memoria difensiva ex art 416 cpc

Della societagrave Poste Italiane SpA societagrave con socio unico (CF

97103880585 partita Iva n 01114601006) con sede legale in Roma

viale Europa n190 in persona del Presidente e legale rappresentante proshy

tempore dotto Giovanni Ialongo rappresentato e difeso dall Avv Daniela

Farana (CF FRNDNL65M61 G273X) della Direzione Affari Legali della

Societagrave giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico

Notaio Tullio Cimmino di Roma del 04042011 repertorio n72513

raccolta n29052 che si produce in copia (docl) elettivamente

domiciliugraveto presso la Filiale di Trapani sita in Piazza Vittorio Veneto n2

(danielafaranapecposteitalianeit) fax 0916622189

CONTRO

Il sig Passavanti Salvatore elettivamente domiciliato in Trapani nella

via Degli Iris n1 presso lo studio dellAvv Luigi Messina dal quale egrave

rappresentato e difeso

Premesso

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Con ricorso ex art 414 cpc notificato in data 12092011 (doc n2) il

ricorrente sig Salvatore Passavanti ha convenuto in giudizio Poste

Italiane SpA per sentire accogliere le seguenti conclusioni ritenere e

dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto come operatore

desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior (portalettere)

condannare conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il

ricorrente ed al risarcimento del danno nella misura della retribuzione

globale di fatto dal 111994 al digrave della effettiva reintegrazione nel ruolo

de personale con la qualifica corrispondente a quello di operatore ULA

oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali piugrave

interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del sig Passavanti

Salvatore ovvero alla maggior o minor somma che lIllmo Giudice adito

riterragrave proporzionata e sufficiente ai sensi dellart 36 Cost Con vittoria

di spese diritti ed onorari del presente procedimento n

Tutte le doglianze di controparte tuttavia sono infondate in fatto e m

diritto e vanno pertanto ciisattese

Con la presente memoria Poste Italiane SpA come sopra rappresentata

e difesa si costituisce nel presente giudizio e nel contestare

integralmente il contenuto del ricorso avversario ne chiede lintegrale

rigetto per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare

1 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO

In via preliminare e del tutto assorbente la societagrave Poste Italiane SpA

eccepisce linammissibilitagrave del ricorso ex art 414 cpc cui si resiste

atteso che controparte ripropone domande ( dichiarare il diritto del

ricorrente ad essere assunto come operatore desercizio ULA

corrispondente all attuale addetto senior portalettere condannare

conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il ricorrente ed al

risarcimento del danno omissis ) che hanno formato oggetto del

giudicato da parte del Tribunale di Trapani sezione lavoro (Giudice Dr

Claudio Antonelli) con sentenza n 1822010 (RG n 6532008)

depositata il 31032010 con la quale sono state respinte le domande

proposte dal sig Passavanti Salvatore nei confronti di Poste Italiane e

dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali

(doc n3 )

Tali domande oggi non possono essere piugrave proposte con ricorso ex art

414 cpc essendo la relativa questione giagrave stata decisa dalla citata

sentenza n 182110 depositata il 310310 del Tribunale di Trapani

oggi passata in giudicato percheacute appellata da controparte con ricorso

depositato il 18052010 (non notificato a Poste Italiane) dichiarato

improcedibile dalla Corte di Appello di Palermo con dispositivo di

sentenza n 622711 depositato il1442011 (che si allega docn4)

In particolare con la sentenza n 1822010 (RG n 65308) depositata il

310320IO passata in giudicato il Tribunale di Trapani ha statuito che

omissis 1 ltltsostitutigt gt non facevano pertanto parte del personale

amministrativo poi transitato nell ente pubblico (e da ultimo nella

societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni applicabile

alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei

diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In

sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste

Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi

implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei

meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla

nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di

comparto)

Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato

il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il

ricorso cui si resiste egrave inammissibile

Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha

affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle

parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio

del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere

espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche

quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino

come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd

giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)

Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene

attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in

un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto

giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un

lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici

4

collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed

incompatibilitagrave (Segni)

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere

rigettato

2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO

AMMVO

In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave

Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che

controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato

da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in

grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal

TAR - Sicilia(docn6)

La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel

presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come

operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior

(portalettere)

Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio

autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla

citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto

lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza

del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che

linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui

confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza

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Maria
Evidenziato

-

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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto

allassunzione come impiegato di ruolo

In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia

Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di

primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto

assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto

disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite

Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto

di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane

riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute

Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione

dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal

1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui

egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale

di Marsala -sez lavoro)

Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte

che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto

dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd

principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte

valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma

anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g

presentino come una premessa e precedente logico necessario della

pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)

Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato

Maria
Evidenziato

-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO

In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso

dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto

totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il

rigetto

La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa

pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal

2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei

dipendenti postali egrave di natura privatisti ca

Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194

istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano

ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di

lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre

1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data

di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima

data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy

dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal

regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto

individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze

dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui

rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla

trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve

connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato

ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

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Palermo - Trapani 05012012

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Con ricorso ex art 414 cpc notificato in data 12092011 (doc n2) il

ricorrente sig Salvatore Passavanti ha convenuto in giudizio Poste

Italiane SpA per sentire accogliere le seguenti conclusioni ritenere e

dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto come operatore

desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior (portalettere)

condannare conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il

ricorrente ed al risarcimento del danno nella misura della retribuzione

globale di fatto dal 111994 al digrave della effettiva reintegrazione nel ruolo

de personale con la qualifica corrispondente a quello di operatore ULA

oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali piugrave

interessi legali e rivalutazione monetaria in favore del sig Passavanti

Salvatore ovvero alla maggior o minor somma che lIllmo Giudice adito

riterragrave proporzionata e sufficiente ai sensi dellart 36 Cost Con vittoria

di spese diritti ed onorari del presente procedimento n

Tutte le doglianze di controparte tuttavia sono infondate in fatto e m

diritto e vanno pertanto ciisattese

Con la presente memoria Poste Italiane SpA come sopra rappresentata

e difesa si costituisce nel presente giudizio e nel contestare

integralmente il contenuto del ricorso avversario ne chiede lintegrale

rigetto per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare

1 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO

In via preliminare e del tutto assorbente la societagrave Poste Italiane SpA

eccepisce linammissibilitagrave del ricorso ex art 414 cpc cui si resiste

atteso che controparte ripropone domande ( dichiarare il diritto del

ricorrente ad essere assunto come operatore desercizio ULA

corrispondente all attuale addetto senior portalettere condannare

conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il ricorrente ed al

risarcimento del danno omissis ) che hanno formato oggetto del

giudicato da parte del Tribunale di Trapani sezione lavoro (Giudice Dr

Claudio Antonelli) con sentenza n 1822010 (RG n 6532008)

depositata il 31032010 con la quale sono state respinte le domande

proposte dal sig Passavanti Salvatore nei confronti di Poste Italiane e

dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali

(doc n3 )

Tali domande oggi non possono essere piugrave proposte con ricorso ex art

414 cpc essendo la relativa questione giagrave stata decisa dalla citata

sentenza n 182110 depositata il 310310 del Tribunale di Trapani

oggi passata in giudicato percheacute appellata da controparte con ricorso

depositato il 18052010 (non notificato a Poste Italiane) dichiarato

improcedibile dalla Corte di Appello di Palermo con dispositivo di

sentenza n 622711 depositato il1442011 (che si allega docn4)

In particolare con la sentenza n 1822010 (RG n 65308) depositata il

310320IO passata in giudicato il Tribunale di Trapani ha statuito che

omissis 1 ltltsostitutigt gt non facevano pertanto parte del personale

amministrativo poi transitato nell ente pubblico (e da ultimo nella

societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni applicabile

alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei

diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In

sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste

Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi

implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei

meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla

nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di

comparto)

Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato

il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il

ricorso cui si resiste egrave inammissibile

Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha

affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle

parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio

del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere

espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche

quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino

come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd

giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)

Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene

attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in

un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto

giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un

lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici

4

collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed

incompatibilitagrave (Segni)

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere

rigettato

2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO

AMMVO

In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave

Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che

controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato

da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in

grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal

TAR - Sicilia(docn6)

La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel

presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come

operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior

(portalettere)

Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio

autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla

citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto

lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza

del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che

linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui

confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza

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Maria
Evidenziato

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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto

allassunzione come impiegato di ruolo

In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia

Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di

primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto

assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto

disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite

Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto

di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane

riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute

Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione

dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal

1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui

egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale

di Marsala -sez lavoro)

Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte

che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto

dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd

principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte

valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma

anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g

presentino come una premessa e precedente logico necessario della

pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)

Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato

Maria
Evidenziato

-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO

In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso

dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto

totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il

rigetto

La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa

pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal

2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei

dipendenti postali egrave di natura privatisti ca

Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194

istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano

ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di

lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre

1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data

di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima

data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy

dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal

regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto

individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze

dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui

rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla

trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve

connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato

ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

r

A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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Palermo - Trapani 05012012

1T - fpi~( r _ -~

I I

O lJ GEN

Page 3: Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost .. Con vittoria di spese,

In via preliminare e del tutto assorbente la societagrave Poste Italiane SpA

eccepisce linammissibilitagrave del ricorso ex art 414 cpc cui si resiste

atteso che controparte ripropone domande ( dichiarare il diritto del

ricorrente ad essere assunto come operatore desercizio ULA

corrispondente all attuale addetto senior portalettere condannare

conseguentemente Poste Italiane SpA ad assumere il ricorrente ed al

risarcimento del danno omissis ) che hanno formato oggetto del

giudicato da parte del Tribunale di Trapani sezione lavoro (Giudice Dr

Claudio Antonelli) con sentenza n 1822010 (RG n 6532008)

depositata il 31032010 con la quale sono state respinte le domande

proposte dal sig Passavanti Salvatore nei confronti di Poste Italiane e

dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali

(doc n3 )

Tali domande oggi non possono essere piugrave proposte con ricorso ex art

414 cpc essendo la relativa questione giagrave stata decisa dalla citata

sentenza n 182110 depositata il 310310 del Tribunale di Trapani

oggi passata in giudicato percheacute appellata da controparte con ricorso

depositato il 18052010 (non notificato a Poste Italiane) dichiarato

improcedibile dalla Corte di Appello di Palermo con dispositivo di

sentenza n 622711 depositato il1442011 (che si allega docn4)

In particolare con la sentenza n 1822010 (RG n 65308) depositata il

310320IO passata in giudicato il Tribunale di Trapani ha statuito che

omissis 1 ltltsostitutigt gt non facevano pertanto parte del personale

amministrativo poi transitato nell ente pubblico (e da ultimo nella

societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni applicabile

alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei

diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In

sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste

Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi

implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei

meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla

nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di

comparto)

Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato

il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il

ricorso cui si resiste egrave inammissibile

Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha

affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle

parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio

del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere

espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche

quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino

come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd

giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)

Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene

attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in

un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto

giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un

lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici

4

collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed

incompatibilitagrave (Segni)

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere

rigettato

2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO

AMMVO

In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave

Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che

controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato

da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in

grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal

TAR - Sicilia(docn6)

La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel

presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come

operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior

(portalettere)

Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio

autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla

citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto

lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza

del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che

linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui

confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza

bull

5

Maria
Evidenziato

-

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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto

allassunzione come impiegato di ruolo

In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia

Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di

primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto

assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto

disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite

Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto

di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane

riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute

Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione

dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal

1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui

egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale

di Marsala -sez lavoro)

Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte

che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto

dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd

principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte

valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma

anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g

presentino come una premessa e precedente logico necessario della

pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)

Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato

Maria
Evidenziato

-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO

In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso

dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto

totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il

rigetto

La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa

pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal

2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei

dipendenti postali egrave di natura privatisti ca

Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194

istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano

ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di

lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre

1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data

di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima

data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy

dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal

regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto

individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze

dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui

rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla

trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve

connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato

ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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Palermo - Trapani 05012012

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O lJ GEN

Page 4: Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost .. Con vittoria di spese,

alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112 (mantenimento dei

diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell azienda) omissis In

sostanza conclusosi liter di privatizzazione del Ministero delle Poste

Italiane da Ente pubblico economico prima a sp a oggi devono ritenersi

implicitamente abrogati o comunque del tutto inutilizzabili tutti quei

meccanismi di assunzione e gestione del personale non ripresi dalla

nuova normativa di settore (legge 29011994 n 7J e CCNL di

comparto)

Ora poicheacute la domanda proposta con ricorso ex art 414 cpc depositato

il 16052008 al Tribunale di Trapani (docn 5) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile consegue che la domanda oggi proposta con il

ricorso cui si resiste egrave inammissibile

Sul punto va ricordato lorientamento della Suprema Corte che ha

affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto dalle

parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd principio

del dedotto e del deducibile) owero non solo le ragioni fatte valere

espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma anche

quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo si presentino

come una premessa e precedente logico necessario della pronuncia (cd

giudicato implicito) (Cass Civ del 140l02 n 349)

Si soggiunge che autorevole dottrina ha ritenuto che Al giudicato viene

attribuito un effetto negativo e un effetto positivo il primo impedisce in

un nuovo e futuro processo una pronuncia di merito sullo stesso effetto

giuridico (cd ne bis in idem) il secondo egrave costituito dallesistenza di un

lt ltprecedentegt gt che orienta i successivi processi su altri effetti giuridici

4

collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed

incompatibilitagrave (Segni)

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere

rigettato

2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO

AMMVO

In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave

Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che

controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato

da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in

grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal

TAR - Sicilia(docn6)

La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel

presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come

operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior

(portalettere)

Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio

autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla

citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto

lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza

del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che

linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui

confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza

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Maria
Evidenziato

-

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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto

allassunzione come impiegato di ruolo

In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia

Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di

primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto

assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto

disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite

Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto

di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane

riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute

Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione

dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal

1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui

egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale

di Marsala -sez lavoro)

Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte

che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto

dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd

principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte

valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma

anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g

presentino come una premessa e precedente logico necessario della

pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)

Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato

Maria
Evidenziato

-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO

In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso

dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto

totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il

rigetto

La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa

pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal

2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei

dipendenti postali egrave di natura privatisti ca

Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194

istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano

ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di

lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre

1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data

di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima

data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy

dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal

regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto

individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze

dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui

rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla

trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve

connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato

ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

r

A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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Palermo - Trapani 05012012

1T - fpi~( r _ -~

I I

O lJ GEN

Page 5: Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost .. Con vittoria di spese,

collegati a quello giudicato da un nesso di pregiudizialitagrave dipendenza ed

incompatibilitagrave (Segni)

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere

rigettato

2 INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GIUDICATO

AMMVO

In via subordinata e senza recesso dalla superiore eccezione la societagrave

Poste Italiane SpA eccepisce linammissibilitagrave del ricorso atteso che

controparte ripropone domande che hanno formato oggetto del giudicato

da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Sicilia sentenza n 99407 del 16072007 (doc n7 ) pronunciatosi in

grado di appello confermando la sentenza che era giagrave stata emessa dal

TAR - Sicilia(docn6)

La domanda del ricorrente (al di lagrave dellarco temporale richiesto nel

presente giudizio) concerne lasserito diritto ad essere assunto come

operatore desercizio ULA corrispondente allattuale addetto senior

(portalettere)

Tale domanda tuttavia oggi non puograve essere piugrave proposta con giudizio

autonomo essendo la relativa questione giagrave stata decisa anche dalla

citata sentenza del CGA (oggi passata in giudicato) che ha respinto

lappello proposto dal Passavanti e per leffetto confermato la sentenza

del primo grado con cui il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che

linteressato (in quanto facente parte del personale non di ruolo) nei cui

confronti era stato attivato listituto della revoca della reggenza

bull

5

Maria
Evidenziato

-

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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto

allassunzione come impiegato di ruolo

In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia

Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di

primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto

assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto

disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite

Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto

di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane

riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute

Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione

dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal

1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui

egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale

di Marsala -sez lavoro)

Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte

che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto

dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd

principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte

valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma

anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g

presentino come una premessa e precedente logico necessario della

pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)

Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato

Maria
Evidenziato

-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO

In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso

dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto

totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il

rigetto

La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa

pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal

2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei

dipendenti postali egrave di natura privatisti ca

Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194

istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano

ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di

lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre

1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data

di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima

data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy

dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal

regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto

individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze

dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui

rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla

trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve

connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato

ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

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Palermo - Trapani 05012012

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Page 6: Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost .. Con vittoria di spese,

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(licenziamento) ai sensi dell art 9 ln311973 non aveva diritto

allassunzione come impiegato di ruolo

In particolare con la sentenza 99407 il Consiglio di Giustizia

Amministrativa ha statuito Questo Consiglio ritiene che la sentenza di

primo grado resista alle anzidette censure Omissis Pertanto

assorbito ogni altro motivo ed eccezione lappello va respinto

disponendosi comunque la compensazione delle spese di lite

Ora poicheacute la domanda proposta al Giudice amministrativo (il rapporto

di lavoro all epoca intercorrente tra il Passavanti e Poste Italiane

riguardava il periodo in cui il rapporto era di pubblico impiego poicheacute

Poste Italiane era ancora Ente Pubblico Economico) comprendeva sia il

dedotto che il deducibile (impugnato licenziamento e la cancellazione

dell iscrizione all Albo provinciale dei sostituti portalettere sin dal

1091986) consegue che la domanda oggi proposta con il ricorso per cui

egrave causa egrave inammissibile (cfr sentenza n 14708 del 140208 Tribunale

di Marsala -sez lavoro)

Anche sotto tale profilo soggiunge lorientamento della Suprema Corte

che ha affermato lefficacia del giudicato copre non solo quanto dedotto

dalle parti ma anche quanto le stesse avrebbero potuto dedurre (cd

principio del dedotto e del deducibile) ovvero non solo le ragioni (atte

valere espressamente (sulle quali si forma il cd giudicato esplicito) ma

anche quelle ragioni che seppur non dedotte in modo significativo g

presentino come una premessa e precedente logico necessario della

pronuncia (cd giudicato implicito) (Cass Civ del 1401102 n 349)

Alla luce di quanto rilevato il ricorso deve essere rigettato

Maria
Evidenziato

-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO

In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso

dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto

totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il

rigetto

La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa

pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal

2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei

dipendenti postali egrave di natura privatisti ca

Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194

istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano

ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di

lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre

1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data

di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima

data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy

dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal

regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto

individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze

dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui

rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla

trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve

connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

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Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

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non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato

ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

r

A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

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Palermo - Trapani 05012012

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-3 NEL MERITO - INFONDATEZZA DEL RICORSO

In subordine nel merito per mero scrupolo difensivo ma senza recesso

dalla superiore eccezione si contesta il contenuto del ricorso in quanto

totalmente infondato in fatto e in diritto e pertanto se ne chiede il

rigetto

La domanda azionata egrave inammissibile in quanto la normativa

pubblicistica richiamata nel ricorso non egrave oggi applicabile atteso che dal

2611 1994 (data di stipulazione dello C CNL) il rapporto di lavoro dei

dipendenti postali egrave di natura privatisti ca

Difatti in base al combinato disposto dellart6 della legge n 7194

istitutivo dell Ente (secondo il quale ai dipendenti dell ente continuano

ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto fino alla stipulazione del contratto collettivo contratti di

lavoro) e dellart87 del Contratto Collettivo Nazionale del 26 novembre

1994 (che sancisce che il presente contratto ha decorrenza dalla data

di stipulazione e rimarragrave in vigore fino al 31121997 Dalla medesima

data il rapporto del personale dell Ente egrave disciplinato dal CC- libro Vshy

dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell impresa dal

regolamento dAzienda dal presente contratto e dal contratto

individuale ) la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze

dellEnte e dunque lapplicabilitagrave della normativa privatisti ca sui

rapporti a tempo determinato non egrave direttamente ricollegabile alla

trasformazione dellAmministrazione postale in EP E ma piuttosto deve

connettersi alla successiva stipulazione del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro

I bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

non li considerasse equiparabili ai dipendenti a tempo indeterminato

ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

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Palermo - Trapani 05012012

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Page 8: Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost .. Con vittoria di spese,

Si rileva inoltre che la questione inerente la disciplina applicabile ai

contratti di lavoro a tennine stipulati dell Ente Poste Italiane nel periodo

successivo alla sua costituzione ma precedente alla stipulazione del

CCNL egrave stata risolta e superata dallo stesso legislatore

Lart 9 comma 21 del dl 1 Ottobre 1996 nSl0 - convertito in legge con

modificazioni dallart 1 comma 1 della legge 28 novembre 1996 n 608shy

prevede infatti che in deroga allart 2 legge 18 aprile 1962 n 230 Le

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato effettuate

dall Ente Poste Italiane a decorrere dalla sua costituzione e comunque

non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro

a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di

ciascun contratto (Circa linammissibilitagrave della domanda di

controparte in ipotesi di tal guisa vedasi sentenza n 26603 del

211103 - Tribunale di Messina sezione lavoro)

Lassunto difensivo del Passavanti si basa su un erroneo presupposto la

pennanente iscrizione del ricorrente nell elenco dei sostituti portalettere

introdotto dal DPR 14171967

Elenco che invero - come rilevato dal Tribunale di Trapani con la

sentenza n 1822010 - si deve ritenere sostanzialmente abrogato

Difatti il Tribunale di Trapani con la citata sentenza ha ritenuto La

norma si rzferisce ictu oculi esclusivamente al personale giagrave alle

dipendenze del Ministero delle Poste per il quale espressamente prevede

la nuova collocazione ed il relativo trattamento giuridico ed economico

Lassenza di ogni riferimento testuale alla posizione degli iscritti

nell elenco provinciale dei sostituti induce a ritenere che il legislatore

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ritenendoli dei meri sostituti per un arco temporale ben determinato

dei dipendenti di ruolo 1 sostituti non facevano pertanto parte del

personale amministrativo poi transitato nell ente pubblico ( ed da ultimo

nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

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nella societagrave per azioni) circostanza idonea ad escludere ogni

applicabile alla fattispecie della disciplina di cui allart 2112

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento

dellazienda) Lente subentrante fatto salvo lobbligo di conservare n

capo ai lavoratori trasferiti i medesimi diritti (economici e

giuridici)loro giagrave spettanti non puograve ritenersi vincolato a preservare i

medesimi meccanismi di utilizzazione del personale non stabilmente

inserito ma occasionalmente utilizzato dal datore di lavoro soppresso

Ma vi egrave di piugrave il dpr n 14171967 non contiene alcuna previsione in

ordine ad un (sia pur potenziale) diritto degli iscritti nell elenco

provinciale dei sostituti ad una assunzione a tempo indeterminato in

quanto la figura dei sostituti era nata si ribadisce per la sola esigenza

di sopperire a limitati ed occasionali vuoti di organico e certamente non

per aggirare obblighi concorsuali ali interno di quella che al epoca

era pur sempre una compagine ministeriale Inoltre il ricorrente

deduceva che alcuni colleghi avendo continuato a lavorare con la

qualifica di sostituto portalettere sarebbero stati poi nominati

operatori di esercizio ULA circostanza non solo priva di ogni

conforto documentale ma anche irrilevante in quanto carente di alcun

riferimento temporale (il fatto si sarebbe potuto verificare anche in un

arco temporale precedente il dicembre 1993)

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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

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A quanto sopra si eccepisce in ogni caso la risoluzione consensuale del

contratto di lavoro (art 1372 comma 2 cc) scaturente dallinerzia di

controparte protrattasi nel tempo dalla scadenza del contratto stesso

inerzia contro la quale parte ricorrente non ha dimostrato di essersi

legittimamente opposto mediante atti interruttivi idonei a mantenere la

sussistenza di legittimo interesse (cfr Casso 61712007 n 15624)

Difatti come correttamente rilevato dal Giudice del Lavoro del Tribunale

di Trapani con la sentenza n 1822010 del 31032010 (passata in autoritagrave

di cosa giudicata) il Passavanti per quasi quindici anni ha omesso di

assumere ogni rivendicazione giuridica e retributiva preferendo

impugnare il provvedimento di licenziamento (o revoca della reggenza)

dal quale egrave derivata la definitiva cessazione di ogni vincolo lavorativo fra

le parti

Per quanto sopra la Societagrave Poste Italiane come sopra rappresentata e

difesa chiede che

PlACCA ALL ILL Ma SIG GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa

in via preliminare dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave

del ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 1822010 del 31032010 del

Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani (sentenza impugnata con

ricorso in appello dichiarato improcedibile con dispositivo di

sentenza n 62211 del 14042011della Corte di Appello di Palermo)

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

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Palermo - Trapani 05012012

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Page 11: Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost .. Con vittoria di spese,

in via subordinata dichiarare linammissibilitagrave ed improcedibilitagrave del

ricorso essendo le domande del ricorrente coperte dal giudicato

formatosi a seguito della sentenza n 99407 del 16072007 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che

pronunciandosi in grado di appello ha confermato la sentenza che era

giagrave stata emessa dal TAR Sicilia

nel merito rigettare il ricorso di controparte percheacute infondato In

fatto e in diritto

con condanna alle spese competenze e onorari di giudizio

Salvo ogni altro diritto

Si producono in atti i seguenti documenti

1) Procura generale alle liti

2) Copia del ricorso notificato il 12092011 Tribunale di Trapani sez

lav

3) copia della sentenza n 1822010 depositata il 31 0312010 del

Tribunale di Trapani sez lavoro (Giudice Dr Antonelli)

4) dispositivo di sentenza n 62211 del 14042011 della Corte di

Appello sez lavoro (che ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello

avverso la sentenza n 18210 proposto da Passavanti S re c Poste

Italiane)

5) copia ricorso notificato il 2107 2008 Tribunale di Trapani se lav

6) Sentenza n 34805 del 1403 2005 del Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia

7) sentenza n 99407 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del

161 02007

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Palermo - Trapani 05012012

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Page 12: Posteitaliane - TIM Savy/Tribunale di Trapani... · minor somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost .. Con vittoria di spese,

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Palermo - Trapani 05012012

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