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Sentenza n. 10864/2017 pubbl. il 27/10/2017 RG n. 7189/2015 http://bit.ly/2BSt3O5 N. R.G. 7189/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore dott. Angelo Mambriani Giudice dott. Mariaantonietta Ricci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7189/2015 promossa da: FALL.TO MILANO HOLDING GROUP SRL IN LIQ. (C.F. 03421880968), con il patrocinio dell’avv. QUAGLIA DAVIDE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 21 20124 MILANOpresso il difensore avv. QUAGLIA DAVIDE ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BARONI LAURA e dell’avv. ROLLE FRANCESCO (RLLFNC75B22F205Y) VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA SAN GREGORIO, 6 20124 MILANOpresso il difensore avv. BARONI LAURA MARCO GIULIO SABATINI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO ANDREA ENRICO PIGNATARO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell’avv. MELGRATI ANNA (MLGNNA72M62E290O) CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20122 MILANOpresso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE CRISTINA FALCONE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20122 MILANOpresso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE MANUELA BIANCHI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20122 MILANOpresso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE PIER PAOLO PARISIO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. MELI PAOLO e dell’avv. GENNARI FRANCESCO (GNNFNC68H14A944D) VIA SANTO STEFANO, 43 40125 BOLOGNA; , pagina 1 di 14 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 http://bit.ly/2HLycwW

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N. R.G. 7189/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore dott. Angelo Mambriani Giudice dott. Mariaantonietta Ricci Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7189/2015 promossa da:

FALL.TO MILANO HOLDING GROUP SRL IN LIQ. (C.F. 03421880968), con il patrocinio dell’avv. QUAGLIA DAVIDE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 21 20124 MILANOpresso il difensore avv. QUAGLIA DAVIDE

ATTORE/I

contro

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BARONI LAURA e dell’avv. ROLLE FRANCESCO (RLLFNC75B22F205Y) VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA SAN GREGORIO, 6 20124 MILANOpresso il difensore avv. BARONI LAURA MARCO GIULIO SABATINI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO ANDREA ENRICO PIGNATARO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell’avv. MELGRATI ANNA (MLGNNA72M62E290O) CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20122 MILANOpresso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE CRISTINA FALCONE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20122 MILANOpresso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE MANUELA BIANCHI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 11 20122 MILANOpresso il difensore avv. IANNACCONE GIUSEPPE PIER PAOLO PARISIO (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. MELI PAOLO e dell’avv. GENNARI FRANCESCO (GNNFNC68H14A944D) VIA SANTO STEFANO, 43 40125 BOLOGNA; ,

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elettivamente domiciliato in VIA SASSOFERRATO, 2 20135 MILANOpresso il difensore avv. MELI PAOLO

CONVENUTO/I

SARA ASS.NI SPA (C.F. 00885091009) rappresentato e difeso dall’avv. HAZAN MAURIZIO e dell’avv. elettivamente domiciliato in Largo Augusto n. 3 20122 Milanopresso il difensore avv. HAZAN MAURIZIO

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come di seguito:

Per FALL.TO MILANO HOLDING GROUP SRL IN LIQ. Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e con ogni più ampia motivazione in fatto ed in diritto, così giudicare: -accertarsi e dichiararsi la responsabilità in solido tra loro dei Signori

, residente in Via , 20124, Milano Dott. MARCO GIULIO SABATINI, residente in Corso Garibaldi n. 73, 20121, Milano Dott. ANDREA ENRICO PIGNATARO, residente in via Vittor Pisani n. 8/a, 20124, Milano Dott.ssa CRISTINA FALCONE, residente in via Vittor Pisani n. 8/a, 20124, Milano Dott.ssa MANUELA BIANCHI, residente in via Vittor Pisani n. 8/a, 20124, Milano per i danni causati dalla violazione dei doveri e degli obblighi gravanti in capo agli amministratori e ai sindaci e descritti nel presente atto, tali da determinare il dissesto della società, l’insufficienza del patrimonio sociale, la distrazione di beni e somme in danno dei creditori sociali, determinati nell’importo di €3.188.680,64, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, o nella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa - e per l’effetto, condannarsi, in via solidale tra loro, i Signori

, residente in Via , 20124, Milano Dott. MARCO GIULIO SABATINI, residente in Corso Garibaldi n. 73, 20121, Milano Dott. ANDREA ENRICO PIGNATARO, residente in via Vittor Pisani n. 8/a, 20124, Milano Dott.ssa CRISTINA FALCONE, residente in via Vittor Pisani n. 8/a, 20124, Milano Dott.ssa MANUELA BIANCHI, residente in via Vittor Pisani n. 8/a, 20124, Milano al pagamento a favore del FALLIMENTO MILANO HOLDING GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. e P.I. 03421880968), con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 8/A, in persona del Curatore, Rag. Umberto Bonvini, della somma di € 3.188.680,64, oltre interessi legali dal fatto al saldo, o al pagamento di somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. -accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Signor Dott. PIER PAOLO PARISIO, residente in Via Santo Stefano, 11, 40125, Bologna per i danni causati dalla violazione dei doveri e degli obblighi gravanti in capo al liquidatore e descritti nel presente ricorso, tali da determinare la dissoluzione del patrimonio sociale in danno ai creditori sociali, determinati nell’importo di € 140.944,18, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, o nella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa e per l’effetto, - condannarsi, il SignorDott. PIER PAOLO PARISIO, residente in Via Santo Stefano, 11, 40125, Bologna

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al pagamento a favore del FALLIMENTO MILANO HOLDING GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. e P.I. 03421880968), con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 8/A, in persona del Curatore, Rag. Umberto Bonvini, della somma di € 140.944,18, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, o al pagamento di somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio. In via istruttoria: - l’ammissione di CTU contabile, diretta a valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché la corretta imputazione delle poste indicate in narrativa (debito Martigest, fideiussione, fatture da emettere, interessi passivi) e a riclassificare i bilanci al 31.12.2007 e al 31.12.2008; accertare se e quando si è verificata la riduzione del patrimonio netto sotto il minimo legale e in quale misura; determinare il valore della quota di partecipazione di nominali € 7.000, pari al 26,25% del capitale sociale di Residenze Vione S.r.l. alla data della cessione (29.7.2009)

Per NEL MERITO Assolvere da tutte le domande contro lo stesso da chiunque formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di adeguato supporto probatorio, per tutte le ragioni dedotte in atti; Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Per MARCO GIULIO SABATINI Voglia l’On.le Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e/o istanza disattesa e respinta, così giudicare:

1) in via principale: respingere tutte le domande proposte dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, in quanto infondate, in fatto ed in diritto; 2) in via rigorosamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione nei confronti del Dott. Marco Giulio Sabatini, accertare e dichiarare il contributo causale fornito (in ipotesi rigorosamente contestata) da quest’ultimo, rispetto al verificarsi dei danni lamentati dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, nel concorso con gli altri convenuti, ripartendo, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, I comma, cod. civ., tra il Dott. Marco Giulio Sabatini e gli altri convenuti l’importo, in contestata ipotesi, liquidato a titolo risarcitorio, tenuto conto del minimo contributo causale, in contesta ipotesi, fornito dal convenuto Dott. Sabatini, quale amministratore non esecutivo; 3) in via istruttoria: respingere, ove riproposta dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, l’istanza di C.T.U. in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante; 4) in ogni caso: dichiarare tento e condannare il Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore in carica, alla rifusione, a favore del Dott. Marco Giulio Sabatini, delle spese e del compenso di difesa, oltre IVA e C.p.a.

Per ANDREA ENRICO PIGNATARO Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: -rigettare tutte le domande proposte dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, perché infondate in fatto ed in diritto; -in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i dott.ri Andrea Enrico Maria Pignataro Cristina Falcone e Manuela Bianchi fossero condannati al risarcimento dei danni nei confronti dell’attore in solido con altri convenuti, accertare la quota interna di responsabilità riferibile ai dott.ri Andrea Enrico Maria Pignataro Cristina Falcone e Manuela Bianchi; -in via istruttoria, respingere, ove riproposta dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, l’istanza di C.T.U. in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, co. 3, c.p.c..

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Per CRISTINA FALCONE Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: -rigettare tutte le domande proposte dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, perché infondate in fatto ed in diritto; -in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i dott.ri Andrea Enrico Maria Pignataro Cristina Falcone e Manuela Bianchi fossero condannati al risarcimento dei danni nei confronti dell’attore in solido con altri convenuti, accertare la quota interna di responsabilità riferibile ai dott.ri Andrea Enrico Maria Pignataro Cristina Falcone e Manuela Bianchi; -in via istruttoria, respingere, ove riproposta dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, l’istanza di C.T.U. in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, co. 3, c.p.c..

Per MANUELA BIANCHI Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: -rigettare tutte le domande proposte dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, perché infondate in fatto ed in diritto; -in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i dott.ri Andrea Enrico Maria Pignataro Cristina Falcone e Manuela Bianchi fossero condannati al risarcimento dei danni nei confronti dell’attore in solido con altri convenuti, accertare la quota interna di responsabilità riferibile ai dott.ri Andrea Enrico Maria Pignataro Cristina Falcone e Manuela Bianchi; -in via istruttoria, respingere, ove riproposta dal Fallimento Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione, l’istanza di C.T.U. in quanto inammissibile e, comunque, irrilevante; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, co. 3, c.p.c..

Per PIER PAOLO PARISIO -Nel merito rigettare integralmente le domande del Fallimento di Milano Holding Group in liquidazione in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto. -Sempre nel merito, rilevato che l’azione è stata promossa in palese mala fede, al solo evidente scopo di ottenere disponibilità sfornite di qualsivoglia presupposto, condannarlo, oltre che al pagamento di tutte le spese e degli onorari di causa, anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi d’ufficio in sentenza in via equitativa, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. -In via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea, rigettate tutte le eccezioni sollevate dalla compagnia, accertato e dichiarato il diritto del convenuto di avvalersi della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 71-06497 ZW stipulata con Sara Assicurazioni, dichiarare la predetta compagnia tenuta alla garanzia e, per l’effetto, condannare la stessa a risarcire per conto del convenuto il danno rivendicato dall’attore, nella misura che sarà ritenuta, nulla escluso, comprese le spese di lite direttamente sostenute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per SARA ASS.NI SPA Nel merito, rigettare integralmente, per le ragioni in atti, tutte le domande del Fallimento della Milano Holding Group S.r.l. in liquidazione nei confronti del Dott. Parisio; In ogni caso nel merito Rigettare le domande del dott. Parisio nei confronti di Sara Assicurazioni S.p.A. poiché infondate, in fatto e diritto, per tutte le ragioni in atti;

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In subordine, nel caso di denegata condanna di Sara Assicurazioni S.p.A., limitare la somma eventualmente dovuta dalla Compagnia al dott. Parisio: a) entro il massimale di € 2.000.000,00 e tenuto conto dello scoperto del 10% ivi previsto con un minimo di € 200,00; b) entro l’ammontare del risarcimento dovuto in relazione alla quota parte di responsabilità concretamente ascrivibile al dott. Parisio; c) nei limiti ed in proporzione delle somme assicurate da Sara Assicurazioni S.p.A. rispetto a quelle assicurate dalle altre compagnie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c. In ogni caso Con vittoria di spese. In via istruttoria: si chiede di respingere l’istanza di ammissione per CTU contabile formulata dal Fallimento in quanto evidentemente esplorativa e volta a sollevare l’attore dall’onere probatorio incombente in capo ei qui dicit

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il fallimento attore propone azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di soggetti che hanno rivestito nel tempo funzioni di amministrazione attiva e controllo nella società fallita in relazione a specifiche condotte di mala gestio agli stessi addebitati.

Nella specie si discute in particolare di società costituita nel gennaio 2002 con un capitale di euro 100.000 (poi aumentato ad euro 2.000.000 nel luglio 2004) per “l’assunzione di partecipazioni, attività di intermediazione in compravendite immobiliari, prestazioni di servizi a favore di società operanti nel campo immobiliare…”, partecipata per il 5% dall’odierno convenuto e per la quota di maggioranza del 95% dalla società lussemburghese FIRST NEXUS 21 SA, essa stessa pacificamente riferibile all’odierno convenuto (beneficiario del 99,68% del capitale della società in parola, come da dichiarazione 19.12.05 dallo stesso sottoscritta e depositata in atti).

La società chiude il bilancio 2007 con un utile di euro 173.287 e un patrimonio netto positivo per euro 2.451.777 e invece il bilancio 2008 con una perdita di euro 1.282.585 (essenzialmente in conseguenza di rilevanti perdite e svalutazione di partecipazioni per euro 920.000), dunque conservando ufficialmente un patrimonio netto positivo per euro 1.169.190 per riconoscere infine la perdita integrale del capitale sociale al 31.12.09, con l’indicazione di un patrimonio netto negativo per euro 4.027.462 a seguito di rilevanti perdite conseguite in conseguenza della svalutazione di alcune partecipazioni nonchè dei crediti vantati verso le stesse.

Al relativo accertamento segue messa in liquidazione in data 15.3.10, ulteriori perdite maturate nel corso dell’esercizio 2010 per euro 4.784.465 e quindi l’approvazione di un bilancio finale di liquidazione al 31.12.11 con un patrimonio netto negativo per 8.639.897 (con un passivo rappresentato per circa 4 mln di euro da crediti postergati verso i soci NEXUS e ) e la cancellazione della società dal Registro delle imprese in data 30.3.12, cui fa seguito formale dichiarazione di fallimento in data 5.10.12 a seguito di ricorso proposto dal creditore MARTINGEST in data 18.6.12.

In tale contesto l’attore lamenta innanzitutto una asserita perdita integrale del capitale sociale già alla precedente data del 31.12.08, contesta quindi come specifici atti distrattivi:

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1) Compensi indebitamente percepiti nel corso del 2009 dall’odierno convenuto (Pres del CdA della fallita) per un importo complessivo di euro 229.983,88 in mancanza di espressa delibera assembleare e per importi comunque ritenuti sproporzionati in relazione alla effettiva situazione della società.

2) Cessione in favore del medesimo 7/09 del contratto di leasing di una autovettura dal valore di mercato di euro 16.600 al minor prezzo di euro 6.000

3) Cessione nell’esercizio 2009 alla controllante NEXUS del principale cespite attivo della società, rappresentato da una partecipazione del 26,6 % del capitale sociale della società immobiliare RESIDENZE VIONE srl concretamente impegnata in una rilevante operazione immobiliare, senza alcuna preventiva perizia estimativa al prezzo di euro 1.900.000 (formalmente pagato attraverso compensazione con precedenti crediti vantati dalla controllante) a fronte di un effettivo valore di mercato stimato dalla parte in euro 4.858.696,76 (v pag 24 concl).

Tutti gli addebiti in parola e la conseguente richiesta di risarcimento danni per un importo complessivo di euro 3.188.680,64 esattamente corrispondente alla somma delle cifre fin qui menzionate sono rivolti in solido nei confronti di quale Pres del CdA, Sabatini quale membro (pur senza deleghe) del medesimo organo, nonché dei sindaci in carica Pignataro, Falcone e Bianchi.

Nei confronti del liquidatore nominato in data 15.3.10 (convenuto Parisio) risulta invece contestato:

4) Esecuzione in fase di liquidazione di pagamenti a creditori della fallita per l’importo complessivo di euro 140.944,18 – con una conseguente richiesta di risarcimento danni per l’intero importo.

Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio contestando le avverse deduzioni.

Il convenuto Parisio, in via subordinata, ha chiamato in garanzia SARA ASSICURAZIONI che a sua volta si è costituita in giudizio, aderendo alle difese del chiamante nei confronti di parte attrice e in ogni caso chiedendo il rigetto della menzionata domanda di manleva.

Venendo al merito delle diverse questioni discusse tra le parti pare subito il caso di rimarcare come nel caso di specie la denunciata perdita del capitale sociale già al 31.12.08 non viene in realtà ad integrare alcuno degli elementi costitutivi delle condotte di mala gestio specificamente contestate – potendo al più venire in rilievo quale elemento meramente circostanziale atto ad evidenziare una situazione di difficoltà in cui versava la società all’epoca dei fatti.

In quest’ottica pare sufficiente limitarsi ad osservare che:

*in relazione alla mancata appostazione in bilancio di un debito di euro 1 mln in favore di MARTINGEST srl relativo ad accordi conclusi per lo sviluppo del progetto immobiliare CASCINA VIONE: l’assunto di parte attrice appare in effetti fondato alla stregua del dato letterale degli accordi negoziali conclusi (in cui il completamento dei lavori risulta indicato non già come “condizione” ma piuttosto “termine ultimo” per l’esecuzione dei pagamenti dovuti), come del resto già riconosciuto dal Tribunale Fallimentare che ha dichiarato l’insolvenza della società proprio a fronte di istanza proposta da MARTINGEST;

*in relazione alla annotazione in contabilità e iscrizione in bilancio di “fatture da emettere” per euro 360.000 verso società controllata (quale voce poi integralmente svalutata in chiusura del successivo bilancio 2009), contestata dal fallimento come riferibile ad operazioni inesistenti o comunque a crediti

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inesigibili: si deve innanzitutto prendere atto della palese incompatibilità logica delle distinte censure così formulate secondo alternativa che in realtà fa emergere in maniera inequivoca il carattere meramente apodittico dei rilievi proposti; nel merito si può allora solo osservare che si discute di prestazioni esattamente corrispondenti all’oggetto sociale e supportate da pur sintetica documentazione di riscontro, mentre l’invocata esigenza di una svalutazione anticipata risulta priva di qualunque concreta allegazione di supporto;

*in relazione ad una asseritamente non corretta capitalizzazione di oneri passivi (per importi non precisati dall’attore ma certamente modesti): pare qui sufficiente fare rinvio alle mirate difese svolte in particolare dai cessati membri del Collegio Sindacale (v pag 10 della comparsa di costituzione) in ordine al pieno rispetto nella specie dei principi di cui all’art 2426 cc e n 16 OIC – quali difese cui parte attrice non ha opposto alcuna replica, rinunciando addirittura al deposito di memoria ex art 183 n 1 cpc. .

Alla stregua di tali considerazioni pare allora di dover senz’altro riconoscere che alla chiusura dell’esercizio 2008 la fallita versava in una situazione di davvero precario equilibrio patrimoniale (a fronte della pendenza del debito verso MARTINGEST non iscritto in contabilità) ma non anche di formale perdita dei requisiti di capitale previsti ex lege.

Sul merito delle specifiche contestazioni proposte si osserva quindi quanto segue.

1) Compensi percepiti dal nell’esercizio 2009.

Nella specie non è controverso il fatto storico della percezione dei compensi, il loro ammontare e la mancanza di una (almeno preventiva) delibera di riconoscimento dei compensi.

La difesa del (e di tutti gli altri convenuti) si fonda essenzialmente su una rivendicata “ratifica” dell’operato dell’AU che sarebbe intervenuta in sede di approvazione del bilancio di esercizio in cui il relativo costo risultava esposto, sottolineando altresì come gli importi effettivamente riscossi sarebbero stati inferiori (per circa 20.000 euro) a quelli deliberati dall’assemblea per il precedente esercizio 2008.

In relazione al capo in esame il Collegio deve innanzitutto rilevare che le doglianze proposte dall’attore muovono in effetti da orientamenti assolutamente consolidati in giurisprudenza (imperatività della competenza in materia dell’assemblea, disconoscimento di ogni preteso automatismo tra approvazione del bilancio ed approvazione degli atti gestori posti in essere dall’organo amministrativo e semplicemente sottesi alla iscrizione delle poste di bilancio), che peraltro qui si ritiene di dover integralmente condividere.

Sul punto devono reputarsi indiscutibilmente dirimenti i principi di diritto e l’ampia motivazione di cui alla fondamentale pronuncia SS.UU 21933/08 poi puntualmente richiamata in tutta quante le pronunce successive. Ma è pure da rimarcare come proprio la pronuncia in parola, in sede di motivazione, riconosceva espressamente l’ammissibilità di una ratifica successiva da parte dei soci affrontando a questo punto il delicato problema della ammissibilità o meno al riguardo di una cd “delibera implicita” in termini di “prova” in fatto della formazione di una effettiva volontà negoziale riferibile all’assemblea

(“deve pertanto affermarsi che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall'art. 2389 c.c., comma 1. Può tuttavia ammettersi che accanto e oltre all'approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, l'assemblea possa anche adottare la delibera di

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determinazione del - compenso degli amministratori, se sussista la prova che l'assemblea convocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”).

Nella specie indubbiamente manca un verbale che dia conto di una espressa discussione in tema di ratifica ma la assoluta peculiarità della vicenda è data dalla sostanziale coincidenza nella persona del . delle posizioni di amministratore e socio unico (come evidenziato in premessa, secondo rilievi svolti proprio dall’odierno attore in relazione al successivo capo 3). Ma pare allora di tutta evidenza come a questo punto venga necessariamente a cadere ogni questione di “prova” in ordine all’effettivo contenuto della volontà negoziale espressa dall’assemblea che ha provveduto alla approvazione del bilancio, a prescindere in questo caso dalla mancanza di un verbale che evidenzi una espressa discussione sul punto (come richiesto dalla S.C. ma in relazione ad una fattispecie di pluralità differenziata di soggetti chiamati a formare la volontà della società), ritenendo in particolare di dover aderire all’orientamento volto a riconoscere carattere imperativo alla “competenza dell’assemblea” e non già al “rispetto delle procedure di formazione della volontà assembleare” quali invece soggette a sanatoria in un arco breve di tempo.

Quanto invece al diverso profilo di una asserita “eccessività” dei compensi in oggetto a fronte della situazione in cui versava la società si deve innanzitutto ribadire il giudizio già espresso in premessa circa l’impossibilità di ravvisare, sulla base dei dati proposti, la sussistenza di una situazione di perdita del capitale sociale già alla data del 31.12.08; rilevare a questo punto la manifesta genericità delle doglianze espresse sul punto dall’attore a fronte di una attività sociale legittimamente proseguita; prendere atto infine della percezione da parte dell’odierno convenuto di compensi (da reputarsi ritualmente deliberati dall’assemblea) comunque inferiori a quelli riscossi nell’esercizio precedente.

Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene pertanto di dover rigettare per questa parte la domanda dell’attore nei confronti di tutti quanti i convenuti.

2) Cessione contratto di leasing auto BMW x5 3D in favore del in data 30.7.09

Nella specie l’attore lamenta una asserita inadeguatezza del prezzo di euro 6.000 versato allo scopo dal . a fronte di un valore di mercato stimato in euro 16.600 come da listini dell’usato prodotti in atti.

A fronte di tale contestazione il convenuto innanzitutto assume di avere in realtà versato a titolo di prezzo un ulteriore importo di euro 4.000 (aggiuntivo rispetto a quello documentato in atti); più in generale contesta l’idoneità del documento prodotto da controparte ad attestare il reale valore del bene ceduto nel 2009, sul presupposto che l’indicato valore medio di listino non può evidentemente tenere conto dello stato effettivo del mezzo ceduto.

A parere del Collegio nessuna di tali difese può essere accolta, atteso che:

*il fatto storico dedotto dell’avvenuto versamento di un ulteriore importo di euro 4.000 a titolo di prezzo è solo dedotto dal convenuto ma in alcun modo provato in atti;

*la documentazione offerta dalla procedura, pur non pienamente concludente, vale comunque ad introdurre in causa un valido principio di prova in relazione al valore dell’auto: a questo punto, a fronte di una operazione conclusa dall’AU con sé stesso, sarebbe toccato al convenuto (già a livello di preliminare allegazione) non limitarsi ad evidenziare la genericità del riferimento di controparte a valori medi di mercato ma piuttosto illustrare compiutamente le condizioni effettive dell’auto che nella specie avrebbero giustificato un drastico scostamento (per ben oltre la metà) dal valore di listino: in

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mancanza, il Collegio ritiene la difesa svolta sul punto dal convenuto inidonea ad integrare una specifica contestazione della avversa prospettazione e come tale ritiene di dover accogliere per questa parte la domanda dell’attore nei confronti del convenuto quale diretto protagonista e insieme beneficiario della vicenda.

Ad opposta conclusione ritiene invece di dover pervenire in relazione alla posizione degli altri convenuti, in mancanza di qualsivoglia concreta allegazione da parte dell’attore in ordine ad un effettivo nesso di causalità tra l’inadempimento di omesso controllo (in verità prospettato in maniera assolutamente generica) e danno lamentato per il patrimonio sociale. Al riguardo occorre invero innanzitutto sottolineare che, per quanto risulti in atti, si discute di operazione unilateralmente decisa e conclusa dal solo AU (senza alcun passaggio in CdA) senza che sia stata neppure prospettata (dall’attore) una preventiva informazione o addirittura condivisione degli altri membri del CdA o Collegio Sindacale; sotto il profilo invece di una eventuale possibilità di reazione successiva alla condotta illegittima si deve rimarcare che nell’attuale contesto normativo risulta rimesso ai soli soci (nella specie, sostanzialmente, al medesimo ) l’esercizio di una azione di responsabilità - fermo restando che detta azione risulta tuttora nella disponibilità della procedura (di questa si discute appunto nel presente giudizio).

3) Cessione partecipazione in RESIDENZE VIONE srl

Si tratta indiscutibilmente della questione di maggior rilievo sollevata nel presente giudizio.

Nella specie l’attore lamenta l’intervenuto trasferimento, ancora nel corso dell’esercizio 2009, della partecipazione detenuta nella società in parola (26,25% del capitale sociale), in tesi il principale cespite attivo della fallita, in favore del proprio socio di maggioranza FIRST NEXUS 21 SA (come detto direttamente riferibile all’odierno convenuto ) ad un prezzo di euro 1.900.000 (peraltro formalmente pagato attraverso compensazione di pregressi crediti) in tesi del tutto inadeguato al reale valore del bene.

Al riguardo in via preliminare l’attore si sofferma lungamente su una lamentata “interposizione fittizia” di NEXUS rispetto al , secondo profili che appaiono francamente poco convincenti nella loro estrema genericità, tenuto conto che, già prima della operazione in parola: proprio NEXUS deteneva la partecipazione di controllo nella fallita, avendo inoltre provveduto a cospicui finanziamenti in favore della stessa; la stessa NEXUS d’altro canto già deteneva una partecipazione di controllo nella medesima RESIDENZE VIONE, che di fatto operava sulla base di finanziamenti ricevuti proprio da NEXUS. In tal senso la (generica) prospettazione dell’attore sul punto si riduce in realtà ad una (ovviamente inammissibile) pretesa di negare l’autonomia patrimoniale e giuridica di NEXUS rispetto al suo socio di controllo , in una confusa sovrapposizione tra fattispecie diverse di interposizione fittizia, interposizione reale e mera identificazione di un soggetto “sostanzialmente interessato”.

La questione appare in ogni caso semplicemente irrilevante ai fini del presente giudizio una volta individuato un interesse sostanziale dell’amministratore nell’operazione quale socio di riferimento di NEXUS (circostanza non contestata dal convenuto) e quindi l’effettiva sussistenza nel caso di specie di una situazione di potenziale conflitto di interessi che avrebbe ovviamente richiesto adeguate cautele nella gestione e conclusione della negoziazione.

Nel merito, si discute in questo caso di società (RESIDENZE VIONE) costituita a fine 2006 per la realizzazione di una ambiziosa operazione di trasformazione urbanistica di una ampia area all’epoca prevalentemente agricola. Al riguardo parte attrice ipotizza un valore effettivo della partecipazione pari

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ad euro 4.858.696,76 a fronte di un prezzo di cessione di euro 1.900.000 (dunque con la prospettazione di un danno risarcibile di euro 2.958.696,76) computato (in proporzione alla partecipazione detenuta) partendo dal valore di euro 22 mln stimato in una perizia del marzo 2006, aggiungendo quindi a tale importo quello di euro 10.861.849 indicato come valore delle “rimanenze” nel bilancio 2008 di RESIDENZE VIONE e infine sottraendo i debiti della società indicati nel medesimo bilancio 2008 in euro 14.352.528.

Condividendo al riguardo le difese svolte dai convenuti, il Collegio ritiene entrambi i riferimenti così invocati dall’attore (perizia 2006, voce “rimanenze” nel bilancio 2008) manifestamente inidonei a supportare l’assunto dedotto e a questo punto necessariamente inammissibile come meramente esplorativa la richiesta di esperimento di CTU. Invero:

i) Nella prospettazione dell’attore risulta determinante la menzionata pretesa di sommare i due valori indicati (in mancanza lo scarto rispetto al prezzo di cessione risulterebbe quasi interamente azzerato) secondo esigenza invocata sul presupposto che la posta “rimanenze” del bilancio non comprenderebbe il valore originario di carico del compendio ma sarebbe riferibile soltanto al valore delle opere incrementative realizzate sul cespite di proprietà della società. Tale assunto è tuttavia meramente postulato dall’attore; non trova riscontro nella documentazione allegata (addirittura la parte ha scelto di produrre solo uno stralcio e non già l’intero documento di bilancio, in particolare il solo stato patrimoniale e la prima pagina del conto economico, non anche la nota integrativa); presuppone infine una incomprensibile scissione tra la appostazione dei (meramente presunti) lavori incrementativi e quella invece del valore originario di carico del cespite, valore quest’ultimo che a questo punto (secondo la lettura dell’attore) addirittura non risulterebbe indicato in bilancio.

ii) L’invocata perizia 2006 risulta espressamente destinata alla ricerca di finanziatori per la realizzazione della successiva (molto articolata e complessa) operazione immobiliare ipotizzata e come tale propriamente costruita con riferimento non già allo stato dei luoghi e delle opere ma piuttosto alla possibile redditività futura della complessiva operazione di riqualificazione urbanistica della intera area (all’epoca prevalentemente agricola), sull’espresso presupposto della realizzazione innanzitutto di una adeguata rete di infrastrutture e quindi della effettiva edificazione dell’intero compendio secondo standard costruttivi di pregio (naturalmente previo integrale ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative), ma soprattutto sull’ulteriore, imprescindibile e chiaramente evidenziato presupposto della conferma nel futuro di un trend di crescita della domanda all’epoca individuato e correlativo aumento dei prezzi di vendita – tanto che il medesimo perito estimatore sottolineava ripetutamente il carattere meramente previsionale della stima così proposta, addirittura indicando un orizzonte di riferimento limitato a soli sei mesi.

Va detto che il medesimo perito ha poi redatto (su incarico dell’odierno convenuto Sabatini, nel 2013 quindi in data già successiva alla dichiarazione di fallimento benchè precedente la notifica dell’atto di citazione del presente giudizio) una nuova stima dell’intero compendio immobiliare all’epoca della intervenuta cessione, pervenendo a questo punto ad una valutazione complessiva del cespite di euro 10.560.000. Al riguardo ben a ragione parte attrice sottolinea come il documento in parola possa essere ragionevolmente assimilato ad una consulenza di parte, ma resta il fatto che si tratta di relazione ampiamente documentata e motivata in relazione sia al complessivo andamento del mercato immobiliare (il vero e proprio crollo a partire dal 2008 a fronte di costi rimasti praticamente invariati) sia alla peculiare situazione dell’area in oggetto ed al consistente allungamento dei tempi di realizzazione delle opere originariamente previsti (quindi anche con un consistente aumento degli ingenti oneri finanziari da sopportare), secondo rilievi semplicemente ignorati da parte attrice (pure onerata della prova del danno lamentato), laddove quanto meno la prospettata circostanza della grave crisi del mercato immobiliare avviata in epoca già precedente la negoziazione in esame può

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evidentemente reputarsi addirittura “fatto notorio”, tale di per sé da far venire meno i presupposti dichiarati della precedente perizia 2006.

Più in generale pare appena il caso di sottolineare che si discute della cessione di una partecipazione di minoranza in una società costituita per l’esecuzione di uno specifico progetto immobiliare, in un contesto di generale crisi del mercato immobiliare, eseguita nei confronti del socio di maggioranza già impegnato (come risulta dallo stralcio di bilancio depositato dall’attore) con propri cospicui finanziamenti a supportare l’operazione avviata (e dunque con evidentemente scarsa possibilità di trovare acquirenti alternativi) in una situazione in cui la fallita secondo parte attrice già versava in una situazione di perdita integrale del capitale sociale che avrebbe imposto l’avvio di un percorso di liquidazione ma comunque certamente in condizioni di seria difficoltà e non in grado di sostenere finanziariamente la partecipata, così da essere ragionevolmente “costretta” alla cessione del cespite in parola.

Alla stregua di tutte quante le considerazioni così proposte il Collegio ritiene innanzitutto di dover escludere il ricorso ad una CTU per la stima del valore della partecipazione in parola all’epoca della stipula del negozio di cessione (come richiesto dall’attore, peraltro senza adeguata produzione di documentazione da sottoporre all’esame ovvero di richieste di esibizione), atteso che nelle condizioni date si tratterebbe di iniziativa di carattere palesemente esplorativo, in alcun modo giustificata dalle allegazioni dell’attore (come detto gravata dal relativo onere di prova). Ritiene conseguentemente di dover senz’altro rigettare per questa parte la domanda in esame.

4) Pagamenti a creditori eseguiti dal liquidatore Parisio.

Nel caso di specie si discute non già dell’intera attività svolta dal liquidatore nominato (e quindi dell’insieme dei pagamenti da questi effettuati) ma piuttosto ed esclusivamente dei soli pagamenti eseguiti in data successiva a quella (7.10.11) di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio 2010 predisposto dal medesimo liquidatore (odierno convenuto) con l’indicazione di un patrimonio netto negativo per un importo di euro 8.811.927. A fronte di tale emergenza (come detto rilevata dallo stesso liquidatore) l’attore contesta la scelta del convenuto Parisio di proseguire nella liquidazione fino alla cancellazione della società invece di avanzare richiesta di fallimento in proprio e comunque di procedere al pagamento di crediti vantati da singoli creditori in violazione del principio della par condicio creditorum.

Al riguardo la parte invoca la configurabilità di una “fattispecie del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che per gli atti di distrazione e dissipazione mira a tutelare l’interesse dei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia, mediante la stigmatizzazione di quelle condotte che, violando di fatto il vincolo legale posto dall’art 2740 cc alla libera disposizione dei beni dell’imprenditore, provocano la riduzione della reale consistenza del patrimonio sociale e per l’effetto cagionano un danno ai creditori” (v pag 48 dell’atto di citazione): in simili termini si tratta di astratta qualificazione manifestamente non pertinente rispetto ai fatti di causa alla stregua della stessa ricostruzione proposta nell’atto di citazione, in cui innanzitutto non si pone in discussione l’effettiva debenza dei crediti soddisfatti ma addirittura neppure si contesta un intento di favore nei confronti dei destinatari dei pagamenti tanto che espressamente la parte lamenta piuttosto pagamenti eseguiti “alla cieca”. Al di là della erronea qualificazione giuridica così invocata rimane peraltro la contestazione in fatto della esecuzione di pagamenti in violazione della par condicio creditorum in una situazione in cui (alla stregua del menzionato bilancio 2010) risultava assolutamente evidente l’impossibilità di soddisfare tutte quante le legittime pretese vantate dai terzi nei confronti della società. In astratto rimane altresì l’ulteriore doglianza relativa alla mancata proposizione di un ricorso di fallimento in proprio che tuttavia deve reputarsi semplicemente irrilevante ai presenti fini in mancanza di espressa allegazione (e (e poi di adeguata prova) di effettivi elementi di aggravamento del dissesto in relazione a costi che non

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sarebbero maturati in ipotesi di tempestiva dichiarazione di fallimento (fermo restando che le doglianze e richieste risarcitorie concretamente proposte, per come espressamente formulate, riguardano unicamente condotte poste in essere in data successiva a quella del 7.10.11 di approvazione del bilancio 2010).

In simili termini il Collegio ritiene (solo) parzialmente fondate le contestazioni proposte dall’attore in relazione all’addebito di violazione della par condicio creditorum.

Al riguardo, sotto il profilo della legittimazione attiva del curatore fallimentare (questione fin qui indubbiamente controversa in dottrina e giurisprudenza) pare il caso di limitarsi a richiamare la recente pronuncia C. Cass di segno affermativo, evidentemente orientata (in situazione liquidatoria o comunque di sostanziale insolvenza) ad una rilettura degli “obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” di cui all’art 2394 cc quale non limitata ad una valutazione strettamente economica dei rapporti dare/avere della società, ma piuttosto comprensiva (nella specifica fattispecie in rilievo) della complessiva “destinazione giuridica” del patrimonio sociale al soddisfacimento delle pretese creditorie, appunto secondo la peculiare disciplina della par condicio.

Nel merito si deve osservare che l’importo oggetto della richiesta risarcitoria proposta dall’attore è quello (v pagg 48-49 dell’atto di citazione) relativo a n 3 pagamenti eseguiti tra l’ottobre e novembre 2011 per un importo complessivo di euro 68.176,16 (come da documentazione allegata in atti e non contestata) nonché all’elenco di “pagamenti in corso” per euro 56.521 e “disponibilità liquide” per euro 16.241 presentato dal medesimo liquidatore in sede di approvazione del bilancio finale 2011.

Richiamati al riguardo i pregnanti oneri di allegazione e di prova di cui risulta gravato l’attore in relazione all’esercizio di una azione pacificamente reputata in giurisprudenza di natura extracontrattuale (quale quella ex art 2394 cc qui esclusivamente in rilievo), si deve innanzitutto osservare come parte attrice abbia omesso, già in sede di allegazione prima ancora che di prova, di provvedere ad una specifica illustrazione dei motivi di doglianza relativi a ciascuna delle voci in contestazione ovvero dei motivi per cui, in relazione a ciascuna posta, ritiene violato ed eventualmente in quale misura il principio della par condicio (emblematico al riguardo che la parte pretenda di rivendicare a titolo risarcitorio pagamenti effettuati in favore di un creditore privilegiato quale l’erario per importi minimi ed in percentuale addirittura di gran lunga inferiore alla previsione di soddisfacimento del 12% per i creditori privilegiati rappresentata in atti). Alla stregua di tale rilievo il Collegio, a salvaguardia delle esigenze di pienezza del contraddittorio e nel rispetto dei generali principi di distribuzione degli oneri di allegazione e di prova, ritiene dunque di poter procedere nel concreto esame delle diverse voci sopra menzionate soltanto nel limite in cui la contestazione proposta non risulti bisognevole di ulteriore precisazione.

Venendo in tale ottica all’esame delle specifiche poste in rilievo si osserva quanto segue:

*in relazione alla voce “disponibilità liquide” per euro 16.241 manca del tutto l’indicazione dei motivi di doglianza;

*in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti dell’”erario per ritenute” per euro 26.413 nonché in favore di equitalia per euro 6.000 a fronte di maggiori ingenti crediti vantati (come già sopra evidenziato) non è dato intendere il fondamento della contestazione proposta;

*ad analoghe conclusioni si deve arrivare in relazione ai pagamenti sostenuti per attività inerenti/compatibili con lo svolgimento della procedura di liquidazione (pagamenti in favore di GDA SERVICE incaricata della tenuta della contabilità, notaio Severini, avv.to Zagra, avv.to Meli, liquidatore, TELECOM) a fronte della mancanza di qualsivoglia precisazione dei motivi di contestazione da parte dell’attore;

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*appare invece pienamente fondata la domanda dell’attore in relazione al pagamento di debiti inerenti l’ordinaria attività di impresa in favore di singoli creditori chirografari in assenza (sulla base del medesimo bilancio di liquidazione) di qualunque prospettiva di distribuzione in favore degli altri creditori di pari categoria (Baldassari, BANCA MB, Guarda, per un importo complessivo di euro 65.314,02) quale condotta che (a prescindere da qualsivoglia intento di favore nei confronti dei beneficiari, nella specie non ravvisabile) deve reputarsi non rispettosa dei vincoli inerenti l’incarico rivestito;

*alle medesime conclusioni si ritiene infine di dover (parzialmente) arrivare in relazione alla esecuzione dell’integrale pagamento (per euro 1500) dell’importo dovuto a titolo di imposta comunale di pubblicità a fronte di una percentuale di soddisfo degli altri creditori privilegiati rappresentata nel 12% - dunque con una ingiustificata eccedenza pari ad euro 1.335 per cui appare fondata la richiesta risarcitoria avanzata.

Alla stregua di tale valutazione emerge quindi l’esigenza di puntuale verifica del fondamento della chiamata in causa da parte del convenuto Parisio della terza SARA ASSICURAZIONI.

A parere del Collegio tutte le eccezioni sollevate al riguardo dalla terza chiamata devono reputarsi manifestamente infondate alla stregua dei seguenti rilievi:

a) L’oggetto del contratto sottoscritto ha riguardo ad eventi di danno di cui l’assicurato sia chiamato a rispondere nell’esercizio della professione di dottore commercialista; a precisazione delle limitazioni alla garanzia accordata il punto 7.11.4 del contratto vede analitica indicazione di una pluralità di condotte escluse dalla garanzia, tra cui in particolare (per quanto più interessa in questa sede) eventuali danni cagionati nell’esercizio di incarichi di Consigliere di Amministrazione in società o enti, sindaco, curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore…, senza invece far menzione di incarichi di liquidatore: tenuto conto del già menzionato carattere analitico della elencazione di esclusione (quale ben difficilmente compatibile con indicazioni meramente esemplificative), tenuto conto altresì che si discute di contratto sottoscritto dall’odierno chiamante su modulo prestampato unilateralmente predisposto dall’odierna chiamata, pare qui che il confronto con le clausole contrattuali in materia di esclusione debba indurre ad interpretare il contratto sottoscritto come senz’altro comprensivo di incarichi gestori connessi all’ordinario esercizio di funzioni di commercialista con l’unica esclusione delle ipotesi espressamente menzionate al punto 7.11.4 delle condizioni di polizza.

b) Ai fini di causa non può rilevare la stipula di separato contratto di assicurazione con diversa società, atteso che il distinto contratto in parola reca espressa esclusione dalla copertura garantita di danni conseguenti all’esercizio di incarichi di liquidatore di società.

c) La polizza in oggetto risulta sottoscritta, a titolo di rinnovo e prosecuzione di precedente polizza con la medesima compagnia, in epoca in cui la società MILANO HOLDING era già cessata, dunque con cessazione anche dell’incarico di liquidatore rivestito dal Parisio, cessione peraltro intervenuta in data antecedente la presentazione di istanza di fallimento da parte di un creditore di terzo: alla stregua di tali rilievi si deve dunque escludere che il contraente Parisio abbia taciuto all’epoca incarichi in corso o più in generale circostanze effettivamente a sua conoscenza che avrebbero dovuto essere comunicate alla controparte contrattuale come idonee ad aggravare il rischio assicurativo.

d) Come emerge dalle considerazioni sopra svolte in relazione alla posizione Parisio il Collegio ha ritenuto di escludere nella vicenda ogni profilo di dolo del convenuto chiamante, per cui anche sotto tale profilo si deve escludere la sussistenza della clausola di esclusione invocata dalla società assicuratrice.

e) Dalla documentazione prodotta in atti risulta inequivocabilmente come il convenuto Parisio abbia tempestivamente informato la compagnia assicuratrice delle contestazioni ricevute, senza peraltro che la medesima compagnia abbia assunto alcuna determinazione in ordine alla difesa legale dello stesso,

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per cui vanno qui necessariamente respinte anche le argomentazioni difensive in materia di addebito delle spese di lite.

Alla stregua di tutte le considerazioni così proposte il Collegio ritiene in conclusione di poter accogliere solo parzialmente e nei confronti dei soli convenuti e Parisio le domande di parte attrice, con la condanna degli stessi al pagamento degli importi indicati in motivazione a titolo risarcitorio, quindi come debito di valuta suscettibile di dar luogo a rivalutazione nonché all’addebito di interessi compensativi (che pare equo commisurare alla entità degli interessi legali). Ritiene invece di dover rigettare tute le domande proposte nei confronti degli altri convenuti. Ritiene infine di accogliere integralmente la domanda subordinata di manleva proposta dal convenuto Parisio nei confronti della terza chiamata SARA ASSICURAZIONI. In conformità a tali valutazioni dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra l’attore e il convenuto ; una compensazione invece solo parziale nei rapporti tra l’attore e il convenuto Parisio, con la condanna dello stesso al pagamento di un importo che pare equo commisurare al 50% delle spese maturate da eseguirsi in favore dell’erario essendo stato l’attore ammesso al gratuito patrocinio (dunque con una riduzione del 50% in relazione ai compensi dovuti per le prestazioni rese dal legale dell’attore), peraltro con integrale manleva della terza chiamata nei confronti del Parisio; a carico dell’attore vanno integralmente poste le spese di lite nei confronti degli altri convenuti costituiti; a carico della terza chiamata SARA ASSICURAZIONE vanno infine poste le spese sostenute dal convenuto Parisio in relazione alla (contestata) chiamata in garanzia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: *condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice dell’importo capitale di euro 10.600,00 oltre interessi e rivalutazione; *condanna il convenuto Parisio al pagamento in favore dell’attore dell’importo capitale di euro 66.649,02 oltre interessi e rivalutazione; *rigetta per il resto le ulteriori domande proposte dall’attore nei confronti dei convenuti e Parisio nonché tutte le domande dallo stesso proposte nei confronti dei convenuti Sabatini, Pignataro, Falcone e Bianchi; *dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra l’attore e il convenuto ; *dispone la parziale compensazione delle spese di lite tra l’attore e il convenuto Parisio come da motivazione e pertanto condanna il convenuto Parisio al pagamento in favore dell’attore ammesso al gratuito patrocinio - e dunque da eseguirsi in favore dell’erario - di un importo di euro 237 per c.u., ed euro 3.500,00 per compensi oltre 15% per spese generali, iva e cpa:, *condanna parte attrice alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dagli altri convenuti per un importo di euro 20.000,00 in favore del convenuto Sabatini, un ulteriore importo complessivo di euro 24.000,00 in favore convenuti Bianchi, Falcone e Pignataro unitariamente difesi – importi tutti maggiorati come per legge del 15% spese generali, iva e cpa; *condanna la terza chiamata SARA ASSICURAZIONI spa a manlevare il convenuto chiamante Parisio da ogni obbligo disposto nei suoi confronti con la presente pronuncia in favore di parte attrice; *condanna la medesima SARA ASSICURAZIONI alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal Parisio in relazione alla chiamata in causa, che si liquidano in euro 1.518,00 per spese anticipate ed euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa

Così deciso in Milano, 21.9.17 Il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello

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