Sentenza n. 5064/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 22951/ · PDF filepagina 3 di 8 riferimento...
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N. R.G. 22951/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore
dott. Marianna Galioto Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22951/2014 promossa da:
MAFLOW SPA IN LIQ.NE E LCA (C.F. 04460570965), con il patrocinio dell’avv. FASANO
ORESTE MICHELE e dell’avv. PETRUCCI FABRIZIO (PTRFRZ66C04E506F) VIA PRINCIPE
AMEDEO, 3 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DELLE NAVI, 30
00196 ROMApresso il difensore avv. FASANO ORESTE MICHELE
ATTORE
contro
MAURIZIO SALOM (C.F. SLMMRZ54D09F205Y), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO
MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121
MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO
JEAN FRANCOIS ARON (C.F. RNAJFR63P06Z110U), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO
MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121
MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO
JEAN PIERRE VERLAINE (C.F. VRLJPR69P26Z103G), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO
MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121
MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO
LUIGI FRANCIONE (C.F. FRNLGU40L22L219Y), con il patrocinio dell’avv. SANZO
SALVATORE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121
MILANOpresso il difensore avv. SANZO SALVATORE
CARLO BERTONE (C.F. BRTCLR40C25L219P), con il patrocinio dell’avv. SANZO SALVATORE
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121 MILANOpresso il
difensore avv. SANZO SALVATORE
CARLO GALLI (CF GLLCRL69P20E379Q) con il patrocinio dell’avv. MARICONDA
VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANOpresso il
difensore avv. MARICONDA VINCENZO
ALBERTO PESSION (C.F. PSSLRT65L16L219T), con il patrocinio dell’avv. MARICONDA
VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANOpresso il
difensore avv. MARICONDA VINCENZO
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MONICA ANTONIA CASTIGLIONI (C.F. CSTMCN69M53F205O), con il patrocinio dell’avv.
MARICONDA VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122
MILANOpresso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO
KPMG SPA (C.F. 00709600159), con il patrocinio dell’avv. GALBIATI MAURIZIO e dell’avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 24 20122 MILANOpresso il difensore avv. GALBIATI
MAURIZIO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni
come di seguito:
ATTORE
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia, disattese e rigettate tutte
ed ognuna delle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte dai convenuti, sicché manifestamente inammissibili e,
in ogni caso, destituite di ogni fondamento, in accoglimento delle prospettazioni fattuali e giuridiche
compendiate ed illustrate dall’attrice in sede di atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, qui da
intendersi trascritte:
IN VIA PRELIMINARE: - previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, accogliere le richieste istruttorie
tutte formulate da parte attrice, ivi incluse le richieste di prova per testi, di esibizione documentale e di C.T.U.
per come articolate in atti e qui da intendersi trascritte e reiterate.
GRADATAMENTE, NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2392,
2394, 2394-bis, 2403, 2406, 2407, 2409, 2409-ter c.c., 2409-sexies, 2484 comma 1 n. 4, 2485, 2486, 2501-bis
c.c, la responsabilità, per la violazione degli obblighi di legge e di statuto di cui in narrativa: a) dei signori
Maurizio Salom, Luigi Francione, Carlo Bertone, Jean-Francois Aron e Jean Pierre Verlaine in qualità di
amministratori di Maflow S.p.A.; b) dei signori Alberto Pession, Carlo Galli, Monica Antonia Castiglioni, in
qualità di sindaci di Maflow S.p.A.; c) nonché della società KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato della
revisione di Maflow S.p.A.;
2) per l’effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, per il periodo in cui sono rimasti in carica come in
narrativa precisato e, in ogni caso, per quanto di rispettiva ragione e competenza, a risarcire, in favore della
Procedura di Maflow S.p.A. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria, tutti i danni subiti e subendi da
tale società e/o dai creditori della stessa per effetto delle violazioni e degli abusi descritti in narrativa, da
quantificarsi: IN VIA PRINCIPALE: - in complessivi Euro 199.000.000,00 e/o nella maggiore o minore somma da
determinarsi in corso di causa secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, anche
mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in via equitativa; IN VIA
SUBORDINATA: - in complessivi Euro 111.000.000,00 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi,
secondo il criterio della differenza tra i netti patrimoniali, come in narrativa precisato, nel corso del presente
giudizio, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in via
equitativa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - in Euro 57.900.000 e/o nella maggiore o minore somma
da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin
d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento all’operazione di fusione con indebitamento; - in
Euro 14.800.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita
consulenza tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento agli
interessi passivi ed agli ulteriori oneri finanziari rivenienti dall’operazione di rifinanziamento a medio/lungo
termine del 23 dicembre 2005; - in Euro 15.500.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in
corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in
via equitativa, in riferimento all’accollo del 30 novembre 2005 relativo al debito bancario di Maflow Finance; -
in complessivi Euro 2.020.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche
mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in
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riferimento alla sottoscrizione del capitale sociale della società Maflow do Brasil; - in Euro 4.454.000 e/o nella
maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica
d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento alla rinuncia a crediti
commerciali e finanziari della società Maflow France; - in complessivi Euro 3.239.015 e/o nella maggiore o
minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin
d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento ai conferimenti ed alla rinuncia a crediti
commerciali e finanziari della società Maflow Components; - in complessivi Euro 10.207.500 e/o nella maggiore
o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin
d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento ai conferimenti ed ai finanziamenti nonché alla
rinuncia a crediti commerciali e finanziari della società Maflow Mexico; - in Euro 230.000 e/o nella maggiore o
minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin
d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento alla costituzione ed all’avvio della società
Maflow KK; - in Euro 9.000.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche
mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in via equitativa, in
riferimento all’operazione di Sales and Lease Back sull’immobile di Trezzano sul Naviglio; - in Euro 15.640.000
e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza
tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento all’operazione Codan; -
in Euro 3.700.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante
apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento
all’operazione Man Servizi; il tutto con rivalutazione e interessi, da computarsi sul capitale rivalutato, dalla data
della domanda sino all’effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONVENUTI
SALOM, ARON, VERLAINE, Voglia l’On.le Tribunale:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso;
- dato atto che i convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine
dichiarano espressamente di rifiutare il contraddittorio: (i) sulle domande nuove di cui alle “precisazioni” fornite
dalla Procedura attrice, a verbale, all’udienza del 14 gennaio 2015 e sulle correlate pretese risarcitorie; inoltre,
(ii) sulle contestazioni nuove, sulle pretese risarcitorie nuove e sui temi di indagine nuovi introdotti con le
memorie di parte attrice depositate ai sensi dell’art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., dei quali i convenuti
Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine hanno eccepito la novità e
l’inammissibilità con la “Memoria autorizzata, ai sensi dell’art. 183, VI° comma, n. 2, c.p.c.” nonché con la
“Memoria autorizzata, ai sensi dell’art. 183, VI° comma, n. 3, c.p.c.”;
- dato atto, conseguentemente, che il contraddittorio ha ad oggetto esclusivamente la prosecuzione
(asseritamente) illegittima della gestione sociale a seguito della (asserita) perdita integrale del capitale sociale
(ricondotta dall’attrice, con dichiarazione resa all’udienza del 14 gennaio 2015, “in data successiva al
31/12/2005”);
così giudicare:
1. In via pregiudiziale: accertare e dichiarare che i Commissari Straordinari di Maflow S.p.A. in liquidazione e
in Amministrazione Straordinaria sono carenti della legittimazione (o capacità) processuale a promuovere
l’azione oggetto del presente giudizio, per difetto di autorizzazione, valida ed efficace, del Ministero dello
Sviluppo Economico prescritta dagli artt. 36 D. Lgs. n. 270/1999 e 206 Legge Fallimentare. Conseguentemente,
accertando e dichiarando che l’azione e le domande tutte proposte dall’attrice sono inammissibili e/o
improponibili e/o improcedibili.
2. Nel merito ed in via principale (per il caso, cioè, di mancato accoglimento della conclusione di cui al
punto 1. che precede):
a) dichiarare inammissibili le domande nuove di cui alle “precisazioni” fornite dalla Procedura attrice, a verbale,
all’udienza del 14 gennaio 2015 e le correlate pretese risarcitorie nonché le contestazioni nuove, le pretese
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risarcitorie nuove e i temi di indagine nuovi introdotti con le memorie di parte attrice depositate ai sensi dell’art.
183, VI comma, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., dei quali i convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron
e Dott. Jean Pierre Verlaine hanno eccepito la novità e l’inammissibilità con la “Memoria autorizzata, ai sensi
dell’art. 183, VI° comma, n. 2, c.p.c.” nonché con la “Memoria autorizzata, ai sensi dell’art. 183, VI° comma, n.
3, c.p.c.”;
b) in ogni caso, rigettare, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte da Maflow S.p.A.
in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria nei confronti dei convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean
François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine, assolvendoli con ogni più opportuna motivazione e come
meglio.
3. Nel merito ed in via rigorosamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in
tutto o in parte, delle domande proposte da Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria
nei confronti dei convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine,
accertare e dichiarare che il loro contributo causale rispetto ai danni lamentati da Maflow S.p.A. in liquidazione
e in Amministrazione Straordinaria è stato minimo, ripartendo, conseguentemente, nei rapporti interni, tra il
Dott. Maurizio Salom, il Dott. Jean François Andrè Aron e il Dott. Jean Pierre Verlaine e gli altri convenuti,
l’importo che, in contestata ipotesi, venisse liquidato a titolo risarcitorio, a favore di Maflow S.p.A. in
liquidazione e in Amministrazione Straordinaria, in ragione del rispettivo contributo causale ai sensi dell’art.
1298, I comma, cod. civ..
FRANCIONE in via preliminare - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; - dichiarare l’inammissibilità delle domande nuove spiegate dall’attrice all’udienza del 14 gennaio 2015, per le ragioni illustrate in atti; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto e, per l’effetto, rigettare le domande proposte dall’attrice nei suoi confronti; - condannare l’attrice al risarcimento del danno per responsabilità pro-cessuale aggravata, da determinarsi in via equitativa e, comunque, condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo cod. proc. civ. al pagamento, a favore del convento, di una somma equitativamente de-terminata; gradatamente - nella ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande at-toree, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo all’esponente e determinare di conseguenza l’ammontare del danno a lui addebitabile in proporzione alla percentuale di responsabilità ascrit-ta; BERTONE in via preliminare - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; - dichiarare l’inammissibilità delle domande nuove spiegate dall’attrice all’udienza del 14 gennaio 2015, per le ragioni illustrate in atti; nel merito - accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto e, per l’effetto, rigettare le domande proposte dall’attrice nei suoi confronti; - condannare l’attrice al risarcimento del danno per responsabilità pro-cessuale aggravata, da determinarsi in via equitativa e, comunque, condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo cod. proc. civ. al pagamento, a favore del convento, di una somma equitativamente de-terminata; gradatamente - nella ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande at-toree, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo all’esponente e determinare di conseguenza l’ammontare del danno a lui addebitabile in proporzione alla percentuale di responsabilità ascritta;
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GALLI, PESSION 1) in via pregiudiziale - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; 2. nel merito e in via principale (per il caso di mancato accoglimento della conclusione che precede)
- dichiarare l’inammissibilità/improponibilità/improcedibilità delle domande nuove formulate dall’attrice con le
“precisazioni” enunciate nel corso dell’udienza del 14 gennaio 2015 nonché con le successive memorie ex art.
183, comma 6°, c.p.c., e ciò per le ragioni esposte nelle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. dei dottori Galli e
Pession; e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei loro confronti perché infondate in fatto e in
diritto;
3. in ogni caso - condannare l’attrice per lite temeraria al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa e, comunque,
condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento, a favore dei dottori Galli e Pession di
una somma equitativamente determinata;
- nel merito e in via subordinata nella denegata ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande proposte nei confronti
dell’esponente, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo ai dottori Galli e Pession e
determinare di conseguenza l’ammontare del danno agli stessi addebitabile in proporzione alla percentuale di
responsabilità ascritta loro;
CASTIGLIONI in via pregiudiziale - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; nel merito e in via principale (per il caso di mancato accoglimento della conclusione che precede)
- dichiarare l’inammissibilità/improponibilità/improcedibilità delle domande nuove formulate dall’attrice con le
“precisazioni” enunciate nel corso dell’udienza del 14 gennaio 2015 nonché con le successive memorie ex art.
183, comma 6°, c.p.c., e ciò per le ragioni esposte nelle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. della dott.ssa
Castiglioni; e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei confronti della dott.ssa Castiglioni perché
infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso - condannare l’attrice per lite temeraria al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa
e, comunque, condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento, a favore della dott.ssa
Castiglioni, di una somma equitativamente determinata;
nel merito e in via subordinata - nella denegata ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande proposte nei confronti
dell’esponente, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo a quest’ultima e determinare di
conseguenza l’ammontare del danno alla stessa addebitabile in proporzione alla percentuale di responsabilità
ascrittale;
KPMG spa In via preliminare: accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle domande formulate da Maflow
S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria nei confronti di KPMG S.p.A. per l’intervenuto
decorso del relativo termine;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità passiva di KPMG S.p.A. in relazione a
qualsivoglia domanda riguardante il bilancio di Maflow S.p.A. al 31 dicembre 2005.
Nel merito, in via principale:
respingere tutte le domande proposte da Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria
nei confronti di KPMG S.p.A. in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande dell’attrice nei
confronti di KPMG S.p.A., accertare e dichiarare l’eventuale quota di responsabilità di quest’ultima nei
confronti di Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria rispetto agli altri soggetti
convenuti nell’ambito del presente giudizio nonché rispetto alla società di revisione PKF Italia S.p.A.,
seppur non convenuta nel presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’attrice MAFLOW in lca ha proposto azione di responsabilità
avverso una pluralità di soggetti (gli odierni convenuti) che si sono succeduti nel tempo in incarichi di
amministrazione e controllo.
Tuti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio e, nel rivendicare la piena correttezza delle rispettive
condotte, fin dal proprio atto di costituzione in giudizio hanno in via preliminare formalmente eccepito l’omessa
produzione da parte dell’attore della necessaria autorizzazione ministeriale all’esperimento della azione di
responsabilità avviata.
In sede di prima udienza di trattazione il giudice ha innanzitutto chiesto all’attore di fornire precisa indicazione
delle contestazioni poste a fondamento della domanda e, a seguito di richiesta di rinvio del difensore appena
nominato, alla successiva udienza 14.1.15 la parte ha espressamente ed analiticamente individuato come da
verbale i fatti che riteneva propriamente in contestazione e nel contempo ha prodotto autorizzazione ministeriale
4.4.14 di autorizzazione all’esercizio di azione di responsabilità avverso gli odierni convenuti in relazione ad
istanze precedentemente inviate. A seguito della concessione dei termini ex art 183 cpc, nell’insistere nelle
proprie difese di merito, i convenuti hanno immediatamente eccepito da un lato l’asserita inidoneità del
documento prodotto dall’attore all’udienza 14.1.15 a fungere da valida autorizzazione dell’azione proposta in
quanto mancante di qualunque indicazione circa l’indicazione dei fatti per cui l’autorizzazione veniva concessa,
dall’altro l’ asserita “novità” delle contestazioni formulate dall’attore in sede di udienza a titolo di “precisazione”
delle domande già proposte. In sede di memoria ex art 183 n 2 cpc l’attore ha preso posizione su entrambe le
eccezioni menzionate, rivendicando in particolare l’idoneità allo scopo della autorizzazione prodotta in quanto
recante rinvio per relationem alle istanze avanzate e alla bozza di atto di citazione predisposta e la legittimità
delle “precisazioni” proposte alla precedente udienza; i convenuti dal canto loro hanno insistito sull’eccezione di
difetto di autorizzazione a fronte dell’omesso deposito in atti dei documenti richiamati per relationem nella
autorizzazione prodotta ed hanno inoltre eccepito che controparte sia in sede di memoria n 1 che n 2 avrebbe
proposto ulteriori modifiche ed integrazioni alle originarie domande con inammissibile mutatio libelli.
In tale contesto, alla scadenza dei termini assegnati ex art 183 cpc, il g.i. con ordinanza 11.4.15 ha “ritenuto
opportuno sottoporre al più presto all’esame del Collegio le delicate questioni preliminari e di merito sollevate
dai convenuti…” ed ha quindi provveduto a fissare udienza di PC in cui le parti hanno precisato le rispettive
conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Così rapidamente richiamato lo svolgimento del procedimento, il Tribunale ritiene di dover accogliere
l’eccezione preliminare di parte convenuta di improcedibilità del presente giudizio in mancanza di valido atto
ministeriale di autorizzazione all’azione.
Al riguardo si deve rilevare in fatto che:
i) si tratta di eccezione ritualmente proposta dai convenuti in sede di memoria di costituzione e poi puntualmente
ed immediatamente ribadita dagli interessati a fronte della produzione effettuata dall’attore all’udienza 14.1.15;
ii) nella specie l’eccezione in parola risultava strettamente connessa alle ulteriori eccezioni sollevate dai
convenuti in tema di (asseritamente) illegittima mutatio libelli in sede di udienza 14.1.15, memoria 183 n 1 e 183
n 2 cpc;
iii) il documento prodotto dall’attore all’udienza 11.4.15 si limita ad autorizzare l’esercizio di azione di
responsabilità nei confronti degli odierni convenuti con “riferimento alla istanza indicata in oggetto, pervenuta
in data 20 marzo 2014, integrata con PEC in data 26 marzo, 31 marzo ed in data 3 e 4 aprile 2014 e relativa
documentazione allegata, con particolare riferimento alla bozza di atto di citazione”) senza che i menzionati
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documenti di riferimento siano stati mai prodotti dall’attore nonostante le mirate contestazioni subito proposte al
riguardo da controparte.
A fronte di tali elementi di fatto il Collegio ritiene di dover convenire con le osservazioni proposte dai
convenuti e in tal senso:
*richiama innanzitutto il generale principio di diritto di cui Cass 6278/90 (quale orientamento
assolutamente consolidato) secondo cui la richiesta autorizzazione “non esprime conferimento del
potere di rappresentanza processuale, che già spetta al commissario, ma condiziona l’esercizio del
potere stesso con riguardo ad una determinata domanda, assicurando un preventivo controllo sulla
sua opportunità e rispondenza agli interessi concorsuali”;
*ribadisce al riguardo l’orientamento già espresso da questo medesimo Tribunale con sent 13484/13
secondo cui “se l’esistenza di una delibera autorizzante…è necessaria e sufficiente ad integrare la
condizione speciale di procedibilità della azione stessa richiesta dalla legge, vi assolve tuttavia nella
misura in cui il suo contenuto possa ritenersi corrispondente, alla stregua dei criteri interpretativi di
legge (applicabili ex art 1324 cc agli atti giuridici unilaterali), all’azione poi concretamente esercitata
in giudizio…” sottolineando in particolare che la relativa verifica “costituisce parte integrante
dell’accertamento commesso al giudice, in ogni stato e grado del processo e anche d’ufficio, in
merito alla sussistenza delle condizioni per poter scendere all’esame del merito dell’azione stessa”;
* in fatto, tenuto conto dei rilievi proposti sub iii), ritiene di dover necessariamente prendere atto che, oggettivamente, il documento prodotto dall’attore non consente alcuna verifica della corrispondenza della
autorizzazione con le domande proposte nell’originario atto di citazione come poi man mano “precisate” in corso
di causa.
Al riguardo rimane solo da sottolineare come in relazione alla peculiare vicenda in esame non possano
reputarsi pertinenti i richiami proposti dall’attore all’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice ex art 182
comma 2° cpc atteso che nel caso di specie (come già sopra evidenziato) si verte in ipotesi di eccezioni
sollevate dai convenuti già in sede di atto di costituzione in giudizio (a fronte dell’omesso deposito di
qualsivoglia documento) e poi immediatamente riproposte a seguito di produzione concretamente
effettuata dall’interessato senza che, pur in pendenza dei termini decadenziali già assegnati ex art 183
cpc, l’attore abbia provveduto alla sanatoria, così che ogni eventuale intervento del giudice di merito
verrebbe a sovrapporsi ad iniziative processuali consapevolmente assunte dalle parti nell’esercizio dei
rispettivi poteri dispositivi (nel caso di specie anche con diretta incidenza sulla delibazione delle
eccezioni proposte in tema di mutatio libelli).
Sul punto, espressamente in termini, si richiama in diritto:
Cass 11898/14: “Ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis",
anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il giudice che rileva d'ufficio un
difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere
perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale Nel diverso
caso, invece, in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una
parte e venga chiesto il doppio termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (sempre nel testo applicabile
"ratione temporis"), l'opportuna documentazione va prodotta entro i termini concessi dal giudice, pena
l'invalidità della procura alle liti e dell'atto difensivo inerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza
rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nonostante la tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza
proposta dal convenuto, la società attrice aveva prodotto la documentazione al riguardo, peraltro
inidonea, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice di primo grado aveva
illegittimamente concesso un ulteriore termine perentorio, successivo a quello già concesso ex art. 183
cod. proc. civ., scaduto il quale il mandato difensivo doveva considerarsi invalido);
SS.UU 4248/16: “Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di
impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione
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avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai
sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma
provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non
essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di
parte l'avversario è chiamato a contraddire”.
Alla stregua di tali rilievi ritiene pertanto il Tribunale di dover dichiarare l’improcedibilità del presente
giudizio in ragione della mancata prova da parte dell’attore di rituale autorizzazione ministeriale
all’esercizio dell’azione in relazione alle specifiche domande proposte con l’originario atto di citazione
e le successive “precisazioni” di cui al verbale di udienza 14.1.15 nonché alle memorie ex art 183 nn 1
e 2 cpc.
Alla soccombenza dell’attore segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese
di lite sostenute da tutte le altre parti costituite, che si liquidano nella limitata misura di cui al
dispositivo, tenendo conto della immediata rimessione della causa al Collegio e dei motivi di carattere
strettamente procedurale posti a fondamento della decisione nonché della difesa congiunta di più parti
pur separatamente costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara l’improcedibilità dell’azione proposta dall’attore in mancanza di valido atto di autorizzazione
all’esercizio dell’azione;
condanna altresì l’attore alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dei convenuti
SALOM, ARON e VERLAINE in un importo complessivo di euro 24.000,00
GALLI, CASTIGLIONI e PESSION in un importo complessivo di euro 24.000,00
BERTONE e FRANCIONE in un importo complessivo di euro 22.000,00
KPMG in un importo di euro 20.000,00
Importi tutti maggiorati 15% per spese generali, iva e cpa
così deciso in Milano, 31.3.16
Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello
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