Sentenza n. 5064/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 22951/ · PDF filepagina 3 di 8 riferimento...

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pagina 1 di 8 N. R.G. 22951/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore dott. Marianna Galioto Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22951/2014 promossa da: MAFLOW SPA IN LIQ.NE E LCA (C.F. 04460570965), con il patrocinio dell’avv. FASANO ORESTE MICHELE e dell’avv. PETRUCCI FABRIZIO (PTRFRZ66C04E506F) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DELLE NAVI, 30 00196 ROMApresso il difensore avv. FASANO ORESTE MICHELE ATTORE contro MAURIZIO SALOM (C.F. SLMMRZ54D09F205Y), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO JEAN FRANCOIS ARON (C.F. RNAJFR63P06Z110U), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO JEAN PIERRE VERLAINE (C.F. VRLJPR69P26Z103G), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO LUIGI FRANCIONE (C.F. FRNLGU40L22L219Y), con il patrocinio dell’avv. SANZO SALVATORE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. SANZO SALVATORE CARLO BERTONE (C.F. BRTCLR40C25L219P), con il patrocinio dell’avv. SANZO SALVATORE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121 MILANOpresso il difensore avv. SANZO SALVATORE CARLO GALLI (CF GLLCRL69P20E379Q) con il patrocinio dell’avv. MARICONDA VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANOpresso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO ALBERTO PESSION (C.F. PSSLRT65L16L219T), con il patrocinio dell’avv. MARICONDA VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANOpresso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Sentenza n. 5064/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 22951/2014 http://bit.ly/29PhKKM

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N. R.G. 22951/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore

dott. Marianna Galioto Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22951/2014 promossa da:

MAFLOW SPA IN LIQ.NE E LCA (C.F. 04460570965), con il patrocinio dell’avv. FASANO

ORESTE MICHELE e dell’avv. PETRUCCI FABRIZIO (PTRFRZ66C04E506F) VIA PRINCIPE

AMEDEO, 3 20121 MILANO; , elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DELLE NAVI, 30

00196 ROMApresso il difensore avv. FASANO ORESTE MICHELE

ATTORE

contro

MAURIZIO SALOM (C.F. SLMMRZ54D09F205Y), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO

MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121

MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO

JEAN FRANCOIS ARON (C.F. RNAJFR63P06Z110U), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO

MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121

MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO

JEAN PIERRE VERLAINE (C.F. VRLJPR69P26Z103G), con il patrocinio dell’avv. DATTRINO

MASSIMO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121

MILANOpresso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO

LUIGI FRANCIONE (C.F. FRNLGU40L22L219Y), con il patrocinio dell’avv. SANZO

SALVATORE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121

MILANOpresso il difensore avv. SANZO SALVATORE

CARLO BERTONE (C.F. BRTCLR40C25L219P), con il patrocinio dell’avv. SANZO SALVATORE

e dell’avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121 MILANOpresso il

difensore avv. SANZO SALVATORE

CARLO GALLI (CF GLLCRL69P20E379Q) con il patrocinio dell’avv. MARICONDA

VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANOpresso il

difensore avv. MARICONDA VINCENZO

ALBERTO PESSION (C.F. PSSLRT65L16L219T), con il patrocinio dell’avv. MARICONDA

VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122 MILANOpresso il

difensore avv. MARICONDA VINCENZO

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MONICA ANTONIA CASTIGLIONI (C.F. CSTMCN69M53F205O), con il patrocinio dell’avv.

MARICONDA VINCENZO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 8 20122

MILANOpresso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO

KPMG SPA (C.F. 00709600159), con il patrocinio dell’avv. GALBIATI MAURIZIO e dell’avv. ,

elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 24 20122 MILANOpresso il difensore avv. GALBIATI

MAURIZIO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni

come di seguito:

ATTORE

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia, disattese e rigettate tutte

ed ognuna delle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte dai convenuti, sicché manifestamente inammissibili e,

in ogni caso, destituite di ogni fondamento, in accoglimento delle prospettazioni fattuali e giuridiche

compendiate ed illustrate dall’attrice in sede di atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, qui da

intendersi trascritte:

IN VIA PRELIMINARE: - previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, accogliere le richieste istruttorie

tutte formulate da parte attrice, ivi incluse le richieste di prova per testi, di esibizione documentale e di C.T.U.

per come articolate in atti e qui da intendersi trascritte e reiterate.

GRADATAMENTE, NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2392,

2394, 2394-bis, 2403, 2406, 2407, 2409, 2409-ter c.c., 2409-sexies, 2484 comma 1 n. 4, 2485, 2486, 2501-bis

c.c, la responsabilità, per la violazione degli obblighi di legge e di statuto di cui in narrativa: a) dei signori

Maurizio Salom, Luigi Francione, Carlo Bertone, Jean-Francois Aron e Jean Pierre Verlaine in qualità di

amministratori di Maflow S.p.A.; b) dei signori Alberto Pession, Carlo Galli, Monica Antonia Castiglioni, in

qualità di sindaci di Maflow S.p.A.; c) nonché della società KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato della

revisione di Maflow S.p.A.;

2) per l’effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, per il periodo in cui sono rimasti in carica come in

narrativa precisato e, in ogni caso, per quanto di rispettiva ragione e competenza, a risarcire, in favore della

Procedura di Maflow S.p.A. in liquidazione in Amministrazione Straordinaria, tutti i danni subiti e subendi da

tale società e/o dai creditori della stessa per effetto delle violazioni e degli abusi descritti in narrativa, da

quantificarsi: IN VIA PRINCIPALE: - in complessivi Euro 199.000.000,00 e/o nella maggiore o minore somma da

determinarsi in corso di causa secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, anche

mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in via equitativa; IN VIA

SUBORDINATA: - in complessivi Euro 111.000.000,00 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi,

secondo il criterio della differenza tra i netti patrimoniali, come in narrativa precisato, nel corso del presente

giudizio, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in via

equitativa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - in Euro 57.900.000 e/o nella maggiore o minore somma

da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin

d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento all’operazione di fusione con indebitamento; - in

Euro 14.800.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita

consulenza tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento agli

interessi passivi ed agli ulteriori oneri finanziari rivenienti dall’operazione di rifinanziamento a medio/lungo

termine del 23 dicembre 2005; - in Euro 15.500.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in

corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in

via equitativa, in riferimento all’accollo del 30 novembre 2005 relativo al debito bancario di Maflow Finance; -

in complessivi Euro 2.020.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche

mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in

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riferimento alla sottoscrizione del capitale sociale della società Maflow do Brasil; - in Euro 4.454.000 e/o nella

maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica

d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento alla rinuncia a crediti

commerciali e finanziari della società Maflow France; - in complessivi Euro 3.239.015 e/o nella maggiore o

minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin

d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento ai conferimenti ed alla rinuncia a crediti

commerciali e finanziari della società Maflow Components; - in complessivi Euro 10.207.500 e/o nella maggiore

o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin

d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento ai conferimenti ed ai finanziamenti nonché alla

rinuncia a crediti commerciali e finanziari della società Maflow Mexico; - in Euro 230.000 e/o nella maggiore o

minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin

d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento alla costituzione ed all’avvio della società

Maflow KK; - in Euro 9.000.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche

mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio, che si chiede disporsi sin d’ora, ovvero in via equitativa, in

riferimento all’operazione di Sales and Lease Back sull’immobile di Trezzano sul Naviglio; - in Euro 15.640.000

e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante apposita consulenza

tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento all’operazione Codan; -

in Euro 3.700.000 e/o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, anche mediante

apposita consulenza tecnica d’ufficio, che sin d’ora si chiede disporsi, ovvero in via equitativa, in riferimento

all’operazione Man Servizi; il tutto con rivalutazione e interessi, da computarsi sul capitale rivalutato, dalla data

della domanda sino all’effettivo soddisfo;

IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONVENUTI

SALOM, ARON, VERLAINE, Voglia l’On.le Tribunale:

- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso;

- dato atto che i convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine

dichiarano espressamente di rifiutare il contraddittorio: (i) sulle domande nuove di cui alle “precisazioni” fornite

dalla Procedura attrice, a verbale, all’udienza del 14 gennaio 2015 e sulle correlate pretese risarcitorie; inoltre,

(ii) sulle contestazioni nuove, sulle pretese risarcitorie nuove e sui temi di indagine nuovi introdotti con le

memorie di parte attrice depositate ai sensi dell’art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., dei quali i convenuti

Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine hanno eccepito la novità e

l’inammissibilità con la “Memoria autorizzata, ai sensi dell’art. 183, VI° comma, n. 2, c.p.c.” nonché con la

“Memoria autorizzata, ai sensi dell’art. 183, VI° comma, n. 3, c.p.c.”;

- dato atto, conseguentemente, che il contraddittorio ha ad oggetto esclusivamente la prosecuzione

(asseritamente) illegittima della gestione sociale a seguito della (asserita) perdita integrale del capitale sociale

(ricondotta dall’attrice, con dichiarazione resa all’udienza del 14 gennaio 2015, “in data successiva al

31/12/2005”);

così giudicare:

1. In via pregiudiziale: accertare e dichiarare che i Commissari Straordinari di Maflow S.p.A. in liquidazione e

in Amministrazione Straordinaria sono carenti della legittimazione (o capacità) processuale a promuovere

l’azione oggetto del presente giudizio, per difetto di autorizzazione, valida ed efficace, del Ministero dello

Sviluppo Economico prescritta dagli artt. 36 D. Lgs. n. 270/1999 e 206 Legge Fallimentare. Conseguentemente,

accertando e dichiarando che l’azione e le domande tutte proposte dall’attrice sono inammissibili e/o

improponibili e/o improcedibili.

2. Nel merito ed in via principale (per il caso, cioè, di mancato accoglimento della conclusione di cui al

punto 1. che precede):

a) dichiarare inammissibili le domande nuove di cui alle “precisazioni” fornite dalla Procedura attrice, a verbale,

all’udienza del 14 gennaio 2015 e le correlate pretese risarcitorie nonché le contestazioni nuove, le pretese

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risarcitorie nuove e i temi di indagine nuovi introdotti con le memorie di parte attrice depositate ai sensi dell’art.

183, VI comma, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., dei quali i convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron

e Dott. Jean Pierre Verlaine hanno eccepito la novità e l’inammissibilità con la “Memoria autorizzata, ai sensi

dell’art. 183, VI° comma, n. 2, c.p.c.” nonché con la “Memoria autorizzata, ai sensi dell’art. 183, VI° comma, n.

3, c.p.c.”;

b) in ogni caso, rigettare, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte da Maflow S.p.A.

in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria nei confronti dei convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean

François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine, assolvendoli con ogni più opportuna motivazione e come

meglio.

3. Nel merito ed in via rigorosamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in

tutto o in parte, delle domande proposte da Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria

nei confronti dei convenuti Dott. Maurizio Salom, Dott. Jean François Andrè Aron e Dott. Jean Pierre Verlaine,

accertare e dichiarare che il loro contributo causale rispetto ai danni lamentati da Maflow S.p.A. in liquidazione

e in Amministrazione Straordinaria è stato minimo, ripartendo, conseguentemente, nei rapporti interni, tra il

Dott. Maurizio Salom, il Dott. Jean François Andrè Aron e il Dott. Jean Pierre Verlaine e gli altri convenuti,

l’importo che, in contestata ipotesi, venisse liquidato a titolo risarcitorio, a favore di Maflow S.p.A. in

liquidazione e in Amministrazione Straordinaria, in ragione del rispettivo contributo causale ai sensi dell’art.

1298, I comma, cod. civ..

FRANCIONE in via preliminare - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; - dichiarare l’inammissibilità delle domande nuove spiegate dall’attrice all’udienza del 14 gennaio 2015, per le ragioni illustrate in atti; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto e, per l’effetto, rigettare le domande proposte dall’attrice nei suoi confronti; - condannare l’attrice al risarcimento del danno per responsabilità pro-cessuale aggravata, da determinarsi in via equitativa e, comunque, condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo cod. proc. civ. al pagamento, a favore del convento, di una somma equitativamente de-terminata; gradatamente - nella ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande at-toree, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo all’esponente e determinare di conseguenza l’ammontare del danno a lui addebitabile in proporzione alla percentuale di responsabilità ascrit-ta; BERTONE in via preliminare - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; - dichiarare l’inammissibilità delle domande nuove spiegate dall’attrice all’udienza del 14 gennaio 2015, per le ragioni illustrate in atti; nel merito - accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto e, per l’effetto, rigettare le domande proposte dall’attrice nei suoi confronti; - condannare l’attrice al risarcimento del danno per responsabilità pro-cessuale aggravata, da determinarsi in via equitativa e, comunque, condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo cod. proc. civ. al pagamento, a favore del convento, di una somma equitativamente de-terminata; gradatamente - nella ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande at-toree, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo all’esponente e determinare di conseguenza l’ammontare del danno a lui addebitabile in proporzione alla percentuale di responsabilità ascritta;

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GALLI, PESSION 1) in via pregiudiziale - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; 2. nel merito e in via principale (per il caso di mancato accoglimento della conclusione che precede)

- dichiarare l’inammissibilità/improponibilità/improcedibilità delle domande nuove formulate dall’attrice con le

“precisazioni” enunciate nel corso dell’udienza del 14 gennaio 2015 nonché con le successive memorie ex art.

183, comma 6°, c.p.c., e ciò per le ragioni esposte nelle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. dei dottori Galli e

Pession; e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei loro confronti perché infondate in fatto e in

diritto;

3. in ogni caso - condannare l’attrice per lite temeraria al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa e, comunque,

condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento, a favore dei dottori Galli e Pession di

una somma equitativamente determinata;

- nel merito e in via subordinata nella denegata ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande proposte nei confronti

dell’esponente, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo ai dottori Galli e Pession e

determinare di conseguenza l’ammontare del danno agli stessi addebitabile in proporzione alla percentuale di

responsabilità ascritta loro;

CASTIGLIONI in via pregiudiziale - dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione per difetto delle prescritte autorizzazioni; nel merito e in via principale (per il caso di mancato accoglimento della conclusione che precede)

- dichiarare l’inammissibilità/improponibilità/improcedibilità delle domande nuove formulate dall’attrice con le

“precisazioni” enunciate nel corso dell’udienza del 14 gennaio 2015 nonché con le successive memorie ex art.

183, comma 6°, c.p.c., e ciò per le ragioni esposte nelle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. della dott.ssa

Castiglioni; e, comunque, respingere tutte le domande proposte nei confronti della dott.ssa Castiglioni perché

infondate in fatto e in diritto;

in ogni caso - condannare l’attrice per lite temeraria al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa

e, comunque, condannare l’attrice ai sensi dell’art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento, a favore della dott.ssa

Castiglioni, di una somma equitativamente determinata;

nel merito e in via subordinata - nella denegata ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande proposte nei confronti

dell’esponente, accertare e dichiarare la quota di responsabilità facente capo a quest’ultima e determinare di

conseguenza l’ammontare del danno alla stessa addebitabile in proporzione alla percentuale di responsabilità

ascrittale;

KPMG spa In via preliminare: accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle domande formulate da Maflow

S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria nei confronti di KPMG S.p.A. per l’intervenuto

decorso del relativo termine;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità passiva di KPMG S.p.A. in relazione a

qualsivoglia domanda riguardante il bilancio di Maflow S.p.A. al 31 dicembre 2005.

Nel merito, in via principale:

respingere tutte le domande proposte da Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria

nei confronti di KPMG S.p.A. in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande dell’attrice nei

confronti di KPMG S.p.A., accertare e dichiarare l’eventuale quota di responsabilità di quest’ultima nei

confronti di Maflow S.p.A. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria rispetto agli altri soggetti

convenuti nell’ambito del presente giudizio nonché rispetto alla società di revisione PKF Italia S.p.A.,

seppur non convenuta nel presente giudizio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’attrice MAFLOW in lca ha proposto azione di responsabilità

avverso una pluralità di soggetti (gli odierni convenuti) che si sono succeduti nel tempo in incarichi di

amministrazione e controllo.

Tuti i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio e, nel rivendicare la piena correttezza delle rispettive

condotte, fin dal proprio atto di costituzione in giudizio hanno in via preliminare formalmente eccepito l’omessa

produzione da parte dell’attore della necessaria autorizzazione ministeriale all’esperimento della azione di

responsabilità avviata.

In sede di prima udienza di trattazione il giudice ha innanzitutto chiesto all’attore di fornire precisa indicazione

delle contestazioni poste a fondamento della domanda e, a seguito di richiesta di rinvio del difensore appena

nominato, alla successiva udienza 14.1.15 la parte ha espressamente ed analiticamente individuato come da

verbale i fatti che riteneva propriamente in contestazione e nel contempo ha prodotto autorizzazione ministeriale

4.4.14 di autorizzazione all’esercizio di azione di responsabilità avverso gli odierni convenuti in relazione ad

istanze precedentemente inviate. A seguito della concessione dei termini ex art 183 cpc, nell’insistere nelle

proprie difese di merito, i convenuti hanno immediatamente eccepito da un lato l’asserita inidoneità del

documento prodotto dall’attore all’udienza 14.1.15 a fungere da valida autorizzazione dell’azione proposta in

quanto mancante di qualunque indicazione circa l’indicazione dei fatti per cui l’autorizzazione veniva concessa,

dall’altro l’ asserita “novità” delle contestazioni formulate dall’attore in sede di udienza a titolo di “precisazione”

delle domande già proposte. In sede di memoria ex art 183 n 2 cpc l’attore ha preso posizione su entrambe le

eccezioni menzionate, rivendicando in particolare l’idoneità allo scopo della autorizzazione prodotta in quanto

recante rinvio per relationem alle istanze avanzate e alla bozza di atto di citazione predisposta e la legittimità

delle “precisazioni” proposte alla precedente udienza; i convenuti dal canto loro hanno insistito sull’eccezione di

difetto di autorizzazione a fronte dell’omesso deposito in atti dei documenti richiamati per relationem nella

autorizzazione prodotta ed hanno inoltre eccepito che controparte sia in sede di memoria n 1 che n 2 avrebbe

proposto ulteriori modifiche ed integrazioni alle originarie domande con inammissibile mutatio libelli.

In tale contesto, alla scadenza dei termini assegnati ex art 183 cpc, il g.i. con ordinanza 11.4.15 ha “ritenuto

opportuno sottoporre al più presto all’esame del Collegio le delicate questioni preliminari e di merito sollevate

dai convenuti…” ed ha quindi provveduto a fissare udienza di PC in cui le parti hanno precisato le rispettive

conclusioni nei termini di cui in epigrafe.

Così rapidamente richiamato lo svolgimento del procedimento, il Tribunale ritiene di dover accogliere

l’eccezione preliminare di parte convenuta di improcedibilità del presente giudizio in mancanza di valido atto

ministeriale di autorizzazione all’azione.

Al riguardo si deve rilevare in fatto che:

i) si tratta di eccezione ritualmente proposta dai convenuti in sede di memoria di costituzione e poi puntualmente

ed immediatamente ribadita dagli interessati a fronte della produzione effettuata dall’attore all’udienza 14.1.15;

ii) nella specie l’eccezione in parola risultava strettamente connessa alle ulteriori eccezioni sollevate dai

convenuti in tema di (asseritamente) illegittima mutatio libelli in sede di udienza 14.1.15, memoria 183 n 1 e 183

n 2 cpc;

iii) il documento prodotto dall’attore all’udienza 11.4.15 si limita ad autorizzare l’esercizio di azione di

responsabilità nei confronti degli odierni convenuti con “riferimento alla istanza indicata in oggetto, pervenuta

in data 20 marzo 2014, integrata con PEC in data 26 marzo, 31 marzo ed in data 3 e 4 aprile 2014 e relativa

documentazione allegata, con particolare riferimento alla bozza di atto di citazione”) senza che i menzionati

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documenti di riferimento siano stati mai prodotti dall’attore nonostante le mirate contestazioni subito proposte al

riguardo da controparte.

A fronte di tali elementi di fatto il Collegio ritiene di dover convenire con le osservazioni proposte dai

convenuti e in tal senso:

*richiama innanzitutto il generale principio di diritto di cui Cass 6278/90 (quale orientamento

assolutamente consolidato) secondo cui la richiesta autorizzazione “non esprime conferimento del

potere di rappresentanza processuale, che già spetta al commissario, ma condiziona l’esercizio del

potere stesso con riguardo ad una determinata domanda, assicurando un preventivo controllo sulla

sua opportunità e rispondenza agli interessi concorsuali”;

*ribadisce al riguardo l’orientamento già espresso da questo medesimo Tribunale con sent 13484/13

secondo cui “se l’esistenza di una delibera autorizzante…è necessaria e sufficiente ad integrare la

condizione speciale di procedibilità della azione stessa richiesta dalla legge, vi assolve tuttavia nella

misura in cui il suo contenuto possa ritenersi corrispondente, alla stregua dei criteri interpretativi di

legge (applicabili ex art 1324 cc agli atti giuridici unilaterali), all’azione poi concretamente esercitata

in giudizio…” sottolineando in particolare che la relativa verifica “costituisce parte integrante

dell’accertamento commesso al giudice, in ogni stato e grado del processo e anche d’ufficio, in

merito alla sussistenza delle condizioni per poter scendere all’esame del merito dell’azione stessa”;

* in fatto, tenuto conto dei rilievi proposti sub iii), ritiene di dover necessariamente prendere atto che, oggettivamente, il documento prodotto dall’attore non consente alcuna verifica della corrispondenza della

autorizzazione con le domande proposte nell’originario atto di citazione come poi man mano “precisate” in corso

di causa.

Al riguardo rimane solo da sottolineare come in relazione alla peculiare vicenda in esame non possano

reputarsi pertinenti i richiami proposti dall’attore all’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice ex art 182

comma 2° cpc atteso che nel caso di specie (come già sopra evidenziato) si verte in ipotesi di eccezioni

sollevate dai convenuti già in sede di atto di costituzione in giudizio (a fronte dell’omesso deposito di

qualsivoglia documento) e poi immediatamente riproposte a seguito di produzione concretamente

effettuata dall’interessato senza che, pur in pendenza dei termini decadenziali già assegnati ex art 183

cpc, l’attore abbia provveduto alla sanatoria, così che ogni eventuale intervento del giudice di merito

verrebbe a sovrapporsi ad iniziative processuali consapevolmente assunte dalle parti nell’esercizio dei

rispettivi poteri dispositivi (nel caso di specie anche con diretta incidenza sulla delibazione delle

eccezioni proposte in tema di mutatio libelli).

Sul punto, espressamente in termini, si richiama in diritto:

Cass 11898/14: “Ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis",

anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il giudice che rileva d'ufficio un

difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere

perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale Nel diverso

caso, invece, in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una

parte e venga chiesto il doppio termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (sempre nel testo applicabile

"ratione temporis"), l'opportuna documentazione va prodotta entro i termini concessi dal giudice, pena

l'invalidità della procura alle liti e dell'atto difensivo inerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza

rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nonostante la tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza

proposta dal convenuto, la società attrice aveva prodotto la documentazione al riguardo, peraltro

inidonea, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice di primo grado aveva

illegittimamente concesso un ulteriore termine perentorio, successivo a quello già concesso ex art. 183

cod. proc. civ., scaduto il quale il mandato difensivo doveva considerarsi invalido);

SS.UU 4248/16: “Il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di

impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione

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avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai

sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma

provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non

essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di

parte l'avversario è chiamato a contraddire”.

Alla stregua di tali rilievi ritiene pertanto il Tribunale di dover dichiarare l’improcedibilità del presente

giudizio in ragione della mancata prova da parte dell’attore di rituale autorizzazione ministeriale

all’esercizio dell’azione in relazione alle specifiche domande proposte con l’originario atto di citazione

e le successive “precisazioni” di cui al verbale di udienza 14.1.15 nonché alle memorie ex art 183 nn 1

e 2 cpc.

Alla soccombenza dell’attore segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese

di lite sostenute da tutte le altre parti costituite, che si liquidano nella limitata misura di cui al

dispositivo, tenendo conto della immediata rimessione della causa al Collegio e dei motivi di carattere

strettamente procedurale posti a fondamento della decisione nonché della difesa congiunta di più parti

pur separatamente costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così

dispone:

dichiara l’improcedibilità dell’azione proposta dall’attore in mancanza di valido atto di autorizzazione

all’esercizio dell’azione;

condanna altresì l’attore alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dei convenuti

SALOM, ARON e VERLAINE in un importo complessivo di euro 24.000,00

GALLI, CASTIGLIONI e PESSION in un importo complessivo di euro 24.000,00

BERTONE e FRANCIONE in un importo complessivo di euro 22.000,00

KPMG in un importo di euro 20.000,00

Importi tutti maggiorati 15% per spese generali, iva e cpa

così deciso in Milano, 31.3.16

Il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello

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