Sentenza n. 12948/2017 pubbl. il 21/12/2017 RG n. 75981/2010...2017/12/21  · Umberto Viganò siano...

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pagina 1 di 37 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Vincenzo Perozziello Presidente Marianna Galioto Giudice estensore Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75981/2010 promossa da: FALL.TO ALUMINIUM EUROPA SRL, elettivamente domiciliato in VIA BASTIONI DI PORTA VOLTA, 7 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. RUSSO MARCO ANGELO e , ATTORE/I CONTRO UMBERTO VIGANO’, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 79 20011 CORBETTA, rappresentato e difeso dall‟avv. VACCAREZZA FABIO, MARCO COSTA, VANNA BEGGIATO, ALBERTO MAZZUCCO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 13 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. BOLOGNI MARINA AMELIA GIANCARLO SCHENATO, ENZO MASIN, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 1 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. BERTACCHI ANDREA GIUSEPPE Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ada567cd25e82f320677d03a9f990ee Sentenza n. 12948/2017 pubbl. il 21/12/2017 RG n. 75981/2010 http://bit.ly/2jgTgOh

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE di MILANO

    SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

    Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

    Vincenzo Perozziello Presidente Marianna Galioto Giudice estensore Guido Vannicelli Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75981/2010 promossa da:

    FALL.TO ALUMINIUM EUROPA SRL, elettivamente domiciliato in VIA BASTIONI DI

    PORTA VOLTA, 7 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. RUSSO MARCO

    ANGELO e ,

    ATTORE/I

    CONTRO

    UMBERTO VIGANO’, elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 79 20011

    CORBETTA, rappresentato e difeso dall‟avv. VACCAREZZA FABIO,

    MARCO COSTA, VANNA BEGGIATO, ALBERTO MAZZUCCO, elettivamente

    domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 13 20122 MILANO, rappresentato e difeso

    dall‟avv. BOLOGNI MARINA AMELIA

    GIANCARLO SCHENATO, ENZO MASIN, elettivamente domiciliato in VIA DELLA

    GUASTALLA, 1 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. BERTACCHI

    ANDREA GIUSEPPE

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    LUISA DE TOGNI IN QUALITA’ DI EREDE DI DE TOGNI EZIO, elettivamente

    domiciliato in VIA F. EMILEI, 30 37121 VERONA, rappresentato e difeso dall‟avv.

    SAMBUGARO ELISA DONATA e dall‟avv. GENELETTI SILVIA ANGELA

    (GNLSVN69D57F205T) CORSO LODI, 59 20139 MILANO,

    SILVIO DE TOGNI, contumace;

    UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121

    MILANO, rappresentato e difeso dall‟avv. SALETTI ACHILLE

    PROREVI AUDITING SRL, elettivamente domiciliato in , rappresentato e difeso

    dall‟avv. e dall‟avv. COLITTI LUCIA (CLTLCU79C68F205P) LARGO CAIROLI, 2

    20121 MILANO,

    CONVENUTI

    ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell‟avv. GIUDICI FRANCO e

    dell‟avv. , elettivamente domiciliato in VIA PONTACCIO, 19 20121 MILANO presso il

    difensore avv. GIUDICI FRANCO

    FONDIARIA SAI SPA (C.F. 00818570012), con il patrocinio dell‟avv. DEL

    BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO e dell‟avv. , elettivamente domiciliato in VIA

    TERRAGGIO, 17 20123 MILANO presso il difensore avv. DEL BORRELLO GAETANO

    DIEGO ANGELO,

    TERZE CHIAMATE

    CONCLUSIONI

    Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

    CONCLUSIONI PER IL FALLIMENTO ALUMINIUM EUROPA SRL IN

    LIQUIDAZIONE

    Piaccia all‟Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda,

    istanza ed ec-cezione sia di merito che istruttoria, così provvedere:

    In via principale: dichiarare i convenuti responsabili dei fatti e circostanze esposte in

    causa e per l‟effetto condannare gli stessi, in via solidale fra loro o se del caso

    singolarmente, al ri-storo in favore del Fallimento attore dei danni cagionati alla

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    società ed ai creditori sociali calcolati secondo il criterio equitativo dei netti

    patrimoniali o delle perdite gestionali effetti-ve subite dalla società a far data dal

    2007 sino al fallimento (ad eccezione di Unicredit nei confronti della quale è stato

    richiesto il danno conseguente a fatti specifici), con imputazione temporale secondo

    il periodo di permanenza in carica:

    - quanto a Umberto Viganò (amministratore, anche della controllante), in un importo

    pari ad € 14.336.762;

    - quanto a Prorevi Auditing € 9.516.609

    per le parti sopraindicate il danno indicato dovrà essere diminuito pro quota in virtù

    delle transazioni intervenute con il secondo Collegio Sindacale, Covini, Pecollo e

    Carelli (€ 800.000), con Coccia (€ 400.000) e con Sturaro (€ 200.000).

    Si precisa che ai soggetti suindicati per il periodo di riferimento è stato contestato il

    danno di € 9.516.609.

    - quanto a Marco Costa (amministratore), Vanna Beggiato (amministratore

    controllan-te), Alberto Mazzucco (amministratore di fatto), Schenato, Luisa e Silvio

    De Togni quali eredi di Ezio De Togni, e Masin (terzo collegio sindacale e revisore) in

    un im-porto pari a € 4.820.153

    - quanto a Unicredit Banca in un importo pari ad € 1.265.026

    o in quell‟altra diversa somma per ciascuno dei convenuti, oltre interessi dal dovuto

    al saldo come emergente nell‟espletata C.T.U.

    Sempre in via principale, in alternativa: dichiarare i convenuti responsabili dei fatti e

    circostanze esposte in causa e per l‟effetto condannare gli stessi, in via solidale fra

    loro o se del caso singolarmente, al ristoro in favore del Fallimento attore dei danni

    cagionati alla società ed ai creditori sociali calcolati secondo il criterio dei danni

    conseguenti ad operazioni speci-fiche (punto 13. narrativa)

    - quanto a Umberto Viganò (amministratore, anche della controllante), in un importo

    pari ad € 14.160.153

    - quanto a Prorevi Auditing s.r.l. (revisore) in un importo pari a € 9.340.000

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    Per le parti sopraindicate il danno indicato dovrà essere diminuito pro quota in virtù

    delle transazioni intervenute con il secondo Collegio Sindacale, Covini, Pecollo e

    Carelli (€ 800.000), con Coccia (€ 400.000) e con Sturaro (€ 200.000).

    Si precisa che ai soggetti suindicati per il periodo di riferimento è stato contestato il

    danno di € 9.340.000.

    - quanto a Marco Costa (amministratore), Vanna Beggiato (amministratore

    controllan-te), Alberto Mazzucco (amministratore di fatto), Schenato, Luisa e Silvio

    De Togni quali eredi di Ezio De Togni, e Masin (terzo collegio sindacale e revisore) in

    un im-porto pari a € 4.820.153;

    - quanto a Unicredit Banca in un importo pari ad € 1.265.026

    o in quell‟altra diversa somma per ciascuno dei convenuti, oltre interessi dal dovuto

    al saldo come emergente nell‟espletata C.T.U.

    In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari; anche della fase cautelare e del

    reclamo limitatamente alle parti che hanno partecipato a tali giudizi.

    CONCLUSIONI PER UMBERTO VIGANÒ

    1) Accertare e dichiarare nulla la citazione, in quanto la domanda risulta

    assolutamente incerta

    ovvero non sufficientemente certa da consentire al convenuto di svolgere le proprie

    difese.

    2) Accertare e dichiarare parte attrice carente di legittimazione attiva in quanto nel

    caso di

    specie non trova applicazione l‟art. 2394 del cod. civ.

    3) Accertare e dichiarare che il Fallimento Aluminium Europa S.r.l. ha intentato il

    presente

    giudizio in violazione di quanto previsto dall‟articolo 75 del codice di procedura,

    conseguentemente dichiarare la carenza di legittimità processuale di parte attrice

    nell‟odierno

    processo.

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    4) Respingere la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per i

    motivi tutti esposti nella narrativa che precede, dichiarando esente da responsabilità

    il convenuto Umberto Viganò per i fatti di cui è causa.

    5) In via graduata, disattendere la quantificazione del danno formulata da parte

    attrice in quanto non provata nell‟ammontare e pertanto ingiusta ed arbitraria.

    6) In ogni caso ed in via di ulteriore graduazione, procedere all‟imputazione del

    danno in capo al convenuto Umberto Viganò secondo l‟accertata gravità della colpa

    attribuitagli.

    7) In via Istruttoria, richiamato quanto esposto da questa difesa con propria

    memoria autorizzata depositata in data 12 aprile 2016, disporre la rinnovazione

    delle indagini peritali, designando a tale fine un diverso Consulente.

    8) In via istruttoria, ammettere i capitoli di prova dedotti con memoria depositata il

    1° ottobre 2012 ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.,da intendersi come qui

    integralmente riportati e con i testi ivi indicati.

    9) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

    CONCLUSIONI PER GIANCARLO SCHENATO E ENZO MASIN (SINDACI DEL

    TERZO ED ULTIMO COLLEGIO SINDACALE)

    Voglia l‟Ill.mo Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione

    disattesa,

    in via principale: rigettare le domande tutte formulate nei confronti dei convenuti

    Schenato Giancarlo e Masin Enzo in quanto infondate in fatto e in diritto ed, a

    maggior ragione, alla luce delle risultanze della Consulenza Tecnica d‟Ufficio

    espletata in corso di causa;

    in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche solo

    parziale, di Masin Enzo, accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad essere

    garantito da Fondiaria – Sai s.p.a. (oggi Unipol Sai Assicurazioni spa) in persona del

    legale rappresentante pro tempore e per l‟effetto condannare la stessa Fondiaria –

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    Sai s.p.a. (oggi Unipol Sai Assicurazioni spa) in persona del legale rappresentante

    pro tempore al pagamento della somma oggetto di condanna in favore dell‟attore.

    in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario.

    CONCLUSIONI PER LA SIG.RA DE TOGNI LUISA

    (erede del convenuto De Togni Ezio sindaco del terzo ed ultimo collegio

    sindacale)

    I procc. della parte convenuta Sig.ra De Togni Luisa, dichiarando di non accettare il

    contraddittorio su alcuna domanda nuova e/o modificata dalle controparti,

    raccomandano l‟accoglimento delle seguenti

    CONCLUSIONI

    Voglia l‟Ill.mo Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza, domanda, eccezione e

    deduzione disattesa,

    IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande formulate nei confronti di De Togni

    Ezio, e per esso i suoi eredi, in quanto infondate in fatto e in diritto.

    IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche

    solo parziale, di De Togni Ezio, e per esso i suoi eredi, accertare e dichiarare il diritto

    della Sig.ra De Togni Luisa in qualità di erede del de cuius De Togni Ezio ad essere

    garantita da Allianz S.p.A. (in precedenza Lloyd Adriatico S.p.A.) in persona del

    legale rappresentante pro tempore e per l‟effetto condannare la stessa Allianz S.p.A.

    (in precedenza Lloyd Adriatico S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro

    tempore al pagamento della somma oggetto di condanna in favore dell‟attore.

    IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di lite (ivi comprese quelle relative

    all‟attività processuale svolta dai difensori del de cuius De Togni Ezio sino

    all‟interruzione del processo) oltre rimb. forfett. 15%, c.p.a. ed Iva, come per legge.

    CONCLUSIONI PER ALBERTINO MAZZUCCO, MARCO COSTA E VANNA BEGGIATO

    Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

    NEL MERITO

    rigettare integralmente le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, con

    vittoria di spese e competenze del giudizio.

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    IN VIA ISTRUTTORIA, previa eventuale revoca dell’ordinanza sulle prove riservata all’udienza del

    19.2.2013:

    - ordinare ex art. 210 c.p.c. alla parte attrice l’esibizione di tutta la documentazione fiscale attinente

    l’acquisto di merce presso le due società estere Europrimek e BPI nonché quella afferente le vendite nei

    confronti delle Emme Costruzioni s.r.l., CMN s.r.l. e Vercom s.r.l.;

    - ordinare a parte attrice l’esibizione del contratto di tenuta della contabilità intercorso tra Alupieve e la

    fallita società, delle relative fatture e dei pagamenti ricevuti da Aluminium Europa da parte di Alupieve

    in virtù dell’esecuzione del contratto;

    - ammettere CTU sul sistema informatico AS 400 onde accertare come gli accessi, le stampe di

    documentazione, la corrispondenza telematica e/o informatica di pertinenza esclusiva della fallita

    società Aluminium Pieve srl e del dott. Umberto Viganò siano derivati attingendo ed utilizzando una

    password non riferibile alla società fallita Aluminium Europa;

    - ammettere prova testimoniale coi testi indicati nonché interrogatorio formale del dott. Bruno Cenati

    sulle circostanze qui di seguito capitolate, da intendersi precedute da “vero che” :

    1. Per accedere ai files di Aluminium Pieve occorre l‟utilizzo di una password di ingresso;

    2. Per ogni società (Aluminium Pieve – Aluminium Europa – Gruppo Alupieve) la persona incaricata

    della contabilità aveva una specifica e/o distinta utenza e password;

    3. Il sistema informatico AS 400, benché unico, era virtualmente diviso;

    4. Su incarico del dott. Bruno Cenati ha fatto una copia integrale del data base di posta elettronica

    residente sul server e ha messo tale copia sul personal computer della signora Carnovale.

    Si indicano a testi Moreno Ghidini, Teresa Carnovale, Accardi.

    - ammettere prova testimoniale coi testi indicati sulle circostanze qui di seguito capitolate, da intendersi

    precedute da “vero che”:

    5. La società Aluminium Europa – nella persona dell‟amministratore Costa Marco – vendeva merce

    alle società Emme Costruzioni srl. , CMN srl, Geo Costruzioni srl e Vercom srl nel corso degli anni

    2008 e 2009;

    Si indicano a testi: legali rappresentanti società Emme Costruzioni srl., CMN srl, Geo Costruzioni srl,

    Vercom srl, Azienda di trasporti Poker Trasporti srl nonché Lucia Morelli e Ferdinando Meazza.

    6. La merce fornita da Euro Primek Kft e da BPI srl venne consegnata presso l‟unità locale di San

    Giovanni Lupatoto (VR) e presso la sede della fallita società Aluminium Europa in Pieve Emanuele,

    nel corso degli anni 2008-2009;

    Si indicano a testi: legale rappresentante Trasporti Peter Ukmar, Lucia Morelli, Giuliana Capoferri,

    Ferdinando Meazza, Maurizio Colombo, Fabio Saiano – responsabile estrusi Aluminium Europa,

    Alessandro Girlanda;

    7. I proventi derivanti dalla vendita della merce summenzionata venivano integralmente utilizzati per

    effettuare i pagamenti dei debiti contratti dalla fallita società nell‟ambito della gestione

    imprenditoriale (gas Novelis, stipendi, luce, Cassa Integrazione, stipendi e debiti pregressi, ingiunzioni

    giudiziali;

    Si indicano a testi: Lucia Morelli e Ferdinando Meazza.

    8. La società Alupieve è stata costituita al fine di acquisire la materia prima (alluminio in pani o

    billette) necessitante ai reparti di estrusi e laminati di Aluminium Europa per la produzione;

    9. Aluminium Europa operava (e produceva) in conto lavorazione sulla materia prima fornita da

    Alupieve e quest‟ultima effettuava i pagamenti a beneficio della fallita società per l‟opera prestata in

    conto lavorazione;

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    10. Aluminium Europa aveva la capacità finanziaria per acquistare la materia prima necessitante alla

    produzione ( di estrusi e laminati) nel corso degli anni 2008-2009;

    Si indicano a testi Christian Mazzucco, Lucia Morelli e Meazza Ferdinando.

    11. La società Alupieve aveva stipulato un contratto a titolo oneroso con la fallita società Europa per

    la tenuta della propria contabilità e la società Alupieve effettuava regolarmente il pagamento della

    tenuta della contabilità mediante il pagamento delle fatture emesse da Aluminium Europa.

    CONCLUSIONI PER PROREVI AUDITING S.R.L.

    Voglia il Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione

    ed eccezione, così giudicare:

    Nel merito

    In via principale

    respingere –comunque e per i motivi esposti –tutte le domande svolte da parte attrice

    così come proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto;

    In via riconvenzionale

    Condannare parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell‟art. 96 c.p.c.,

    ricorrendo nell‟iniziativa giudiziale dalla stessa promossa i presupposti della lite

    temeraria, da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa,

    oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

    In via istruttoria

    Con riserva di deduzioni, richieste e produzioni istruttorie si chiede che sia

    dichiarata nulla la consulenza tecnica effettuata dal dott. Zanetti per violazione del

    principio del contraddittorio e che sia disposta la rinnovazione delle indagini e la

    sostituzione del consulente tecnico d‟ufficio ai sensi dell‟art. 196 c.p.c..

    In subordine, si chiede che sia convocato il CTU affinché prenda una posizione

    chiara e motivata in merito ai rilievi tecnici avanzati dai CTP e non considerati nella

    stesura definitiva dell‟elaborato peritale.

    In ogni caso

    Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

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    CONCLUSIONI PER ALLIANZ SPA

    Piaccia all‟Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e

    deduzione, anche istruttoria, così giudicare:

    1) In via preliminare, accertare e dichiarare l‟estinzione del giudizio relativamente

    al rapporto processuale instauratosi tra i convenuti sigg.ri Pecollo Maria Paola e

    Davide Carelli, da un lato, e la terza chiamata Allianz S.p.A., dall‟altro lato.

    2) In via principale: assolvere in ogni caso, per le ragioni esposte o richiamate in

    atti o come meglio ritenuto, la sig.ra Luisa De Togni, quale Erede del sig. Ezio De

    Togni, dalle domande formulate nei suoi confronti dal Fallimento Aluminium Europa

    S.r.l., con conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva dalla

    prima formulata verso la concludente Compagnia.

    3) In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 2) e

    ferma in ogni caso la sollevata riserva circa l’operatività della garanzia

    assicurativa:

    nella denegata ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande svolte dal

    Fallimento Aluminium Europa S.r.l. verso la sig.ra Luisa De Togni, quale Erede del

    sig. Ezio De Togni, previa determinazione dell‟effettiva quota di responsabilità

    ascrivibile al medesimo de cujus Ezio De Togni in ordine ai fatti per cui è causa,

    accertare e dichiarare che Allianz S.p.A., per i motivi indicati e richiamati in parte

    narrativa, è tenuta a prestare la garanzia assicurativa inerente le funzioni di

    Sindaco:

    (i) per le sole condotte di natura colposa poste in essere dal sig. Ezio De Togni nel

    periodo compreso fra il 01.08.2008 e la data di dichiarazione del Fallimento;

    (ii) per le sole perdite patrimoniali che siano diretta conseguenza delle dette condotte

    colpose;

    (iii) entro il massimale unico per sinistro ed anno assicurativo di Euro 250.000,00,

    dedotto lo scoperto del 10% dell‟importo di ogni sinistro con il minimo di Euro

    5.000,00;

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    (iv) per la sola sua quota di responsabilità, con esclusione di qualsivoglia copertura

    della responsabilità derivante in capo al sig. Ezio De Togni, oggi sig.ra Luisa De

    Togni quale Erede del sig. Ezio De Togni, per effetto del vincolo di solidarietà con

    altri soggetti;

    (v) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle

    ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta

    nei confronti di Allianz S.p.A. dalla sig.ra Luisa De Togni quale Erede del sig. Ezio

    De Togni.

    4) Con vittoria di spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del

    15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza.

    CONCLUSIONI PER FONDIARIA SAI SPA

    Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate nei

    confronti di Enzo Masin e per l‟effetto respingere la domanda di manleva e garanzia

    svolta da quest‟ultimo nei confronti di Fondiaria SAI S.p.A.

    In via subordinata

    E nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dal

    Fallimento, e di ritenuta responsabilità colposa dei convenuti, accertare le singole

    quote di danno ascrivibili agli amministratori ed ai membri dei due collegi sindacali,

    limitando conseguentemente l‟esposizione di Fondiaria SAI S.p.A. nei limiti della

    quota attribuita ad Enzo Masin e, in ogni caso, nei limiti del massimale di polizza

    previsto sia per l‟attività di sindaco e di revisore dei conti e con applicazione dello

    scoperto previsto.

    Vinte in ogni caso le spese di lite.

    RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

    La controversia concerne l‟azione di responsabilità che il curatore del Fallimento

    Aluminium Europa srl (Aleuropa) ha proposto nei confronti di amministratori - di

    diritto e di fatto - sindaci, società di revisione, amministratori della società

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    controllante e un istituto di credito1, per ottenere la condanna al risarcimento del

    danno patito dalla società fallita e dalla massa dei creditori.

    La società Aleuropa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano

    del 30 aprile-4 maggio 2009.

    Gli addebiti mossi dal curatore ai convenuti hanno riguardato essenzialmente:

    - la prosecuzione indebita dell‟attività caratteristica a capitale perduto e comunque

    in mancanza di continuità aziendale

    - alcuni fatti distrattivi.

    I convenuti si sono tutti costituiti; alcuni di essi hanno ottenuto l‟autorizzazione alla

    chiamata di terzi o hanno sollevato eccezioni pregiudiziali; la causa è stata istruita

    con consulenza tecnica e prova orale.

    Cenni sul contesto di fatto

    La costituzione della società fallita origina dalla decisione della Alcan Italia

    Alluminio spa (Alcan), dedita alla produzione, lavorazione e commercializzazione di

    metalli e in particolare dell‟alluminio, di dismettere l‟attività di produzione di

    laminati e di estrusi in Italia.

    Alcan ha dapprima, nel 2001, costituito la Aluminium Pieve srl (Alupieve) a cui ha

    conferito parte del patrimonio immobiliare, ossia il complesso immobiliare di

    Fizzonasco, e il ramo d‟azienda riguardante la produzione di laminati e il reparto

    fonderia comprensivo di un complesso immobiliare; il valore del conferimento è stato

    stimato ex art. 2343 cc con perizia del dott. Martinelli.

    In seguito (2003) Alcan ha costituito la Aleuropa2 destinataria del ramo per la

    produzione degli estrusi, avente come oggetto sociale la produzione, lavorazione e

    commercializzazione di metalli, in particolare dell‟alluminio; il valore del

    conferimento è stato stimato ex art. 2343 cc con perizia del dott. Ticozzi.

    1 Si allude ai convenuti rimasti in causa, posto che altri hanno concluso una transazione con la parte attrice (e con alcuni

    terzi chiamati) nel corso del processo. Due convenuti hanno chiamato in causa le compagnie di assicurazione. 2 Con la precedente denominazione di Aluminium Pieve Extrusion srl (Alupex).

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    A seguito di tali operazioni Alupieve3 si occupava della produzione di laminati e

    gestiva il reparto fonderia, e Aleuropa era attiva nella produzione di estrusi.

    La società Alcan ha poi trasferito le proprie partecipazioni in Alupieve e Aleuropa

    alla società lussemburghese Aluminium Europe SA, di cui è divenuto socio, tra gli

    altri4, anche il convenuto Viganò.

    Il curatore sostiene che i rami d‟azienda conferiti nelle due società – e per quanto qui

    rileva in Aleuropa – avevano fino a quel momento prodotto forti perdite che

    richiedevano ingenti investimenti per il rilancio dell‟attività produttiva.

    Secondo l‟attore le perizie ex art. 2343 cc espletate in vista dei conferimenti avevano

    previsto la necessità di dotare le due società di ingenti investimenti, appostando voci

    passive a titolo di „fondi di ristrutturazione‟ necessari per il riequilibrio economico; i

    nuovi proprietari (Viganò e Coccia) avrebbero invece immesso nell‟azienda somme

    affatto modeste.

    Il Fallimento ha aggiunto che nel giugno 2006 il socio spagnolo è „uscito‟ dalla

    capogruppo lussemburghese cedendo il 60% del capitale sociale a Viganò e Coccia,

    che ricoprivano anche l‟incarico di amministratori.

    Il curatore ha aggiunto che nel bilancio 2006 gli amministratori di Aleuropa

    avrebbero illecitamente „riclassificato‟ i „fondi di ristrutturazione‟ menzionati in

    perizia, spostandoli dalla sezione delle passività dello stato patrimoniale a quella del

    patrimonio netto, ottenendo così il risultato di non far emergere la situazione di

    perdita integrale del capitale sociale in cui erano nel frattempo incorse entrambe le

    società.

    Nello stesso esercizio le società si sarebbero trovate – a dire dell‟attore - in forte

    tensione finanziaria a causa dell‟interruzione temporanea di fornitura di energia da

    parte di una società collegata, da cui è derivata la revoca degli affidamenti delle

    banche.

    La società ha dunque deliberato di fare domanda di concordato preventivo

    nell‟assemblea del 29 giugno 2006.

    3 Società anch’essa dichiarata fallita nell’agosto 2010.

    4 Anche da Coccia, convenuto uscito dal processo in seguito a transazione.

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    Nel 2007 i soci di della capogruppo lussemburghese hanno ceduto il 49% a soggetti

    del gruppo indiano Chandaria, che tuttavia non avrebbero immesso le somme

    necessarie per la ristrutturazione; non sarebbero stati reperiti finanziamenti

    bancari.

    Secondo il curatore Alupieve, controllante di Aleuropa in via di fatto5, rendendosi

    conto della mancanza di continuità aziendale di detta ultima società, invece di

    immettere risorse economiche, ha stabilito di conferire ad Aleuropa il ramo aziendale

    laminati e fonderia senza il compendio immobiliare. Alupieve è dunque rimasta

    proprietaria dei soli beni immobili.

    In tesi, il valore della fonderia è stato falsamente attestato6 in misura molto

    superiore a quella reale, ossia in dieci milioni dal convenuto Sturaro, a fronte del

    valore di soli € 400.000,00 effettuato dalla stima ex art. 2343 cc dal perito

    Martinelli7 al tempo del conferimento del ramo da Alcan ad Alupieve. Il ramo

    d‟azienda aveva, in tesi, molti dipendenti in esubero, ingenti debiti, ed era in grado

    di generare solo perdite; sono poi stati trasferiti crediti inesigibili verso una società

    del gruppo, Abithal Service, e un credito di Alupieve verso Aleuropa che per effetto

    del conferimento sarebbe stato compensato.

    Detta falsa attestazione, e la riclassificazione dei fondi di ristrutturazione avrebbero

    permesso, secondo il curatore, l‟occultamento della perdita del capitale sociale di

    Aleuropa, e avrebbe comportato lo „scarico‟ di tutte le perdite sulla fallita,

    salvaguardando gli immobili di Alupieve dall‟aggressione dei creditori.

    Nel 2008 Viganò (e Coccia), amministratori d Alupieve e Aleuropa, hanno ceduto le

    quote che possedevano nella capogruppo lussemburghese a Alberto Mazzucco.

    Quest‟ultimo, quale amministratore di fatto, avrebbe compiuto una serie di atti

    distrattivi e pagamenti preferenziali.

    I convenuti ancora in causa.

    5 L’influenza di Alupieve era derivante non dal possesso di quote di Aleuropa, ma dal fatto che gli approvvigionamenti della

    fallita dipendono da Alupieve, come ha rilevato il revisore nel passo a pag. 45 per il 2006 (v. doc. 28 pag. 33). 6 Dal convenuto Sturaro, perito estimatore, che ha raggiunto in corso di causa una intesa di componimento amichevole con

    il Fallimento. 7 doc. 3 fallimento.

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    Amministratori

    Umberto Viganò:

    - nel cda dal 30 gennaio 2004 (a quel tempo era AD Coccia)

    - dal 7 giugno 2006, ossia dall‟uscita del socio spagnolo dalla capogruppo, nel cda

    come AD, con Coccia che rivestiva la carica di presidente

    - dal 21 dicembre 2007 al 1° agosto 2008 Viganò è presidente e Coccia

    amministratore

    Marco Costa

    - dal 1° agosto 2008, data di „ingresso‟ del socio Mazzucco, fino alla dichiarazione di

    fallimento;

    Alberto Mazzucco

    - sarebbe stato in questo stesso ultimo periodo amministratore di fatto.

    Vanna Beggiato (moglie di Mazzucco) citata nella sua veste di amministratore

    delegato della controllante Alupieve dal 1° agosto 2008 al 6 aprile 2010; Viganò

    rivestiva il ruolo di presidente del Cda in detto periodo.

    Collegi sindacali

    Nell‟arco temporale che qui interessa è rimasto in causa il terzo collegio, in carica

    dal 1° agosto 2008: Giancarlo Schenato – Ezio De Togni, e a seguito di decesso e

    interruzione, gli eredi Luisa De Togni, costituita, e Silvio De Togni contumace

    – Enzo Masin, in corrispondenza dell‟amministrazione Costa (a.u. di diritto) e

    Mazzucco (a. di fatto).

    Revisore

    Prorevi Auditing dal 2005 fino al 1° agosto 2008.

    Banca beneficiaria di distrazioni o ex art. 2497 cc

    Unicredit.

    Le eccezioni pregiudiziali.

    Eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda

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    Il Collegio ritiene di condividere i rilievi già svolti dal Giudice istruttore a cui in

    precedenza era assegnata la causa, il quale ha essenzialmente rilevato che ogni atto

    di mala gestio denunciato in citazione può essere ricollegato ai convenuti in ragione

    della successione nel tempo degli incarichi da ciascuno rivestiti. Un simile rilievo si

    pone del resto in sintonia con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità,

    secondo cui “In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto

    di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del

    giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi

    della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e

    statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Tuttavia, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma,

    cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a

    tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa

    l'intero contenuto dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito,

    che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare,

    sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati

    specificamente individuati nell'atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva

    ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate)”8.

    L‟eccezione è infondata.

    Inammissibilità della domanda per carenza di autorizzazione all’azione da

    parte del comitato dei creditori.

    Va rilevato che il curatore ha ottenuto l‟autorizzazione all‟azione da parte del Giudice

    delegato ex art. 146 lf. La norma ora ricordata prescrive che il comitato in dei

    creditori debba essere sentito. Il curatore sostiene che alla data dell‟autorizzazione il

    comitato dei creditori non era stato ancora costituito.

    In proposito, pare al Tribunale dirimente osservare che, alla luce della condivisibile

    giurisprudenza di legittimità, che “In tema di azione di responsabilità nei confronti di

    8 Cass. n. 28669 del 2013.

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    amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art.

    146 legge fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla

    procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti

    valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere

    dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con

    reclamo avanti al tribunale fallimentare”9.

    L‟eccezione non può dunque essere condivisa.

    Eccezione di carenza di legittimazione del curatore a esperire l’azione di

    responsabilità per srl.

    La tesi del convenuto Viganò non è accoglibile. Ormai da tempo la Cassazione ha

    spiegato che “In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità

    limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il

    richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè

    alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa

    sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita,

    all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale

    disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato

    all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di

    controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione

    per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore

    all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli

    amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394

    cod. civ.”10.

    L‟eccezione è dunque palesemente infondata, tanto che non è stata più coltivata in

    conclusionale dal convenuto Viganò.

    Il merito.

    9 Cass. 20637 del 2004; n. 2730 del 1995.

    10 Cass. n. 17121 del 2010.

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    Storno fondo di ristrutturazione

    Il principale elemento su cui il Fallimento ha fondato la propria domanda circa la

    vietata prosecuzione a capitale perduto, si risolve nel rilievo secondo cui nella

    compilazione del bilancio al 31 dicembre 2005 sarebbe stata operato un illecito

    spostamento di una posta contabile da voce passiva “fondi per rischi ed oneri”, a

    voce attiva quale “riserva di conferimento”, e ciò benché in precedenza tale voce

    fosse appostata per oneri di ristrutturazione.

    La rettifica in parola, in ragione del valore comporterebbe già da sola, è pacifico e

    documentale, la perdita del capitale tale da imporre agli amministratori, per il

    prosieguo, il compimento di atti meramente conservativi ex art. 2486 cc.

    Deve osservarsi che nel bilancio relativo all‟esercizio 2004 (v. nota integrativa) si

    richiama la natura del fondo indicato nella perizia Ticozzi redatta ex art. 2343 cc

    all‟atto del conferimento della divisione estrusi da Alcan a Aleuropa nel dicembre

    2003. In detta perizia - utilizzato metodo patrimoniale reddituale quale somma del

    patrimonio netto rettificato e del valore attuale (ossia nel nostro caso) del sotto-

    reddito, il valore economico del „ramo estrusi‟ viene indicato in 440.000,00, previa

    determinazione del cd badwill nell‟orizzonte temporale 2004-2006, sul presupposto

    della prospettabilità, dopo il conferimento, di perdite analoghe a quelle del triennio

    precedente in cui l‟azienda apparteneva ancora alla conferente. Posto che l‟attivo

    meno il passivo era pari a € 8.595.857, il calcolo dell‟avviamento negativo (badwill),

    ha portato lo stimatore a indicare un voce passiva denominata „fondo di

    ristrutturazione‟ pari a € 8.155.000, che ha dunque comportato l‟individuazione del

    valore del ramo in € 440.000 alla data del 30 settembre 2003.

    Deve ancora notarsi che nel bilancio 2004 detto fondo è iscritto al passivo tra „fondi

    e oneri‟ e descritto in nota integrativa come segue:

    “il fondo si riferisce interamente ad oneri incidenti sul valore dell‟azienda conferita da

    parte dell‟Alcan. Così esplicitamente stimati dal perito in sede di valutazione ex art.

    2343 bis cc riferibili a potenziali costi straordinari connessi con la ristrutturazione

    mirante al pieno recupero della funzionalità dell‟azienda, avuto particolare riguardo

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    alla perdita di valore degli impianti e macchinari, alle spese di riqualificazione,

    riallocamento e/o dismissione del personale, agli oneri per la perdita di quote di

    mercato ed ai costi di marketing per il recupero di nuova clientela. L‟utilizzo effettuato

    nell‟esercizio (per € 640.103) quantifica gli oneri sopra menzionati che sono stati

    sostenuti durante l‟anno 2004”.

    Nel 2004 detto fondo viene utilizzato limitatamente alla somma di € 640.00011.

    Quanto al bilancio al 31 dicembre 2005, va rilevato che nella prima versione

    proposta all‟assemblea dei soci, previa acquisizione della relazione del collegio

    sindacale e del revisore, si registra la perdita esercizio di € 1.032.642; nella relazione

    di gestione gli amministratori fanno presente che ricorrono le condizioni per la

    convocazione dell‟assemblea ex art. 2482bis e ter cc.

    Il Collegio sindacale12 nella propria relazione ha svolto i seguenti rilievi: “Con

    riferimento alla voce di bilancio fondo rischi ed oneri, sottoconto “Altri Fondi”, il

    Collegio segnala le decisione del Consiglio di Amministrazione circa il mantenimento di

    tale voce di bilancio tra le passività con la conseguente esclusione della sua

    riclassificazione tra le poste del patrimonio netto.

    Di tale determinazione il Collegio prende atto anche se le finalità che originariamente

    hanno dato luogo alla costituzione di detto fondo appaiono differenti rispetto a quelle

    indicate dall‟esperto in sede di conferimento del ramo aziendale alla consociata

    Aluminium Pieve srl.

    Ed infatti, nella circostanza, l‟esperto incaricato della stima del ramo aziendale,

    sembra abbia voluto attribuire a tale fondo una specifica valenza di badwill.

    Qualora tale qualificazione dovesse essere ritenuta corretta, la collocazione di tale

    fondo tra le passività di bilancio, così come deciso dal Consiglio, potrebbe essere

    ritenuta, quantomeno, opinabile rispetto alla sua iscrizione tra le voci di patrimonio

    netto quale indistinto accantonamento finalizzato alla copertura delle perdite di futuri

    esercizi.

    11

    Si può già anticipare che il CTU storna detta ricollocazione, in mancanza di prova dell’eliminazione delle inefficienze che

    hanno dato origine alla necessità di appostare un fondo di ristrutturazione. 12

    composto anche dallo Sturaro convenuto con riferimento alla successiva perizia.

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    Ciò premesso e sempre che tale considerazione possa essere ritenuta corretta e come

    tale condivisibile, avute presenti le stesse indicazioni fornite dall‟esperto nella

    relazione di stima, la copertura della perdita di bilancio, nonché della perdita

    successivamente incontrata e relativa al periodo 01.01.2006 – 31.12.2006, potrebbe

    essere garantita dalla parziale utilizzazione di detto fondo al quale, e in tale ipotesi,

    dovrebbe essere riconosciuta la qualifica di fondo di riserva per perdite future.

    Tuttavia, nella situazione di illiquidità in cui la società si trova, la possibile copertura

    della perdita mediante l‟utilizzazione di detto fondo appare improponibile e ciò in

    quanto a tale incombenza, nella circostanza, dovrebbero provvedere i Soci mediante

    versamento nelle casse sociali dei corrispondenti importi; versamento che rappresenta

    la condizione essenziale per garantire la prosecuzione dell‟attività.

    Aggiungasi che tale prosecuzione appare, altresì, condizionata dalla disponibilità dei

    soci a finanziare tutti quegli ulteriori interventi strutturali ritenuti indispensabili per

    raggiungere l‟equilibrio di gestione”.

    I sindaci hanno dunque invitato gli amministratori a convocare l‟assemblea dei soci

    per deliberare la copertura delle perdite o la messa in liquidazione. Senza intervento

    dei soci, la messa in liquidazione sarebbe stata – a detta del Collegio – inevitabile. Il

    Collegio, data l‟improbabilità dell‟intervento dei soci, rileva che il bilancio può essere

    approvato solo se accompagnato dalla messa in liquidazione.

    In sede di assemblea dei soci, il 29 giugno 2006, la voce „fondo di ristrutturazione‟ è

    stata „stornata‟ dal passivo e riallocata come voce dell‟attivo, così incidendo in senso

    positivo sulla determinazione del patrimonio netto.

    Si pone dunque, ovviamente, il problema della liceità o meno di tale spostamento.

    Ebbene, sul punto la relazione del consulente tecnico d‟ufficio è errata.

    Il CTU, in relazione a detta rettifica relativa alla posta „fondi per rischi ed oneri‟, ha

    esposto

    - che alla stregua del principio 19 OIC, che i fondi per ristrutturazione o

    riorganizzazione aziendale indicano costi per eliminare situazioni di inefficienza, da

    accantonare in un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale, e ciò quando

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    l‟organo amministrativo approva un piano di ristrutturazione che identifichi:

    l‟attività interessata; le unità operative coinvolte; dipendenti che usufruiranno di

    indennità per cessazione anticipata del rapporto di lavoro;

    - che ad ogni esercizio va stimata la congruità di detto fondo;

    - che le rettifiche e gli aggiornamenti non sono correzione di errori, ma nuove stime

    da rilevare nel conto economico, sicché il positivo evolversi della situazione comporta

    eccedenza del fondo che si riduce o si rilascia;

    - che ‟eventuale riduzione per eccedenza‟ deriva dal progressivo venir meno del

    rischio che l‟aveva determinata ed in questo caso l‟eliminazione o riduzione è

    contabilizzata tra i componenti positivi di reddito (nel caso in esame nell‟area

    straordinaria in cui era stato rilevato l‟originario accantonamento del fondo).

    Il CTU ha quindi concluso che la posta del bilancio 2015 di cui si discute, non

    avrebbe potuto subire tale ricollocazione. Egli ha rilevato che “natura e finalità del

    fondo ristrutturazioni debiti era stata inoltre ampiamente illustrata dal prof. Martinelli

    nella relazione di stima redatta in data 16 dicembre 2002 per il conferimento del ramo

    aziendale “Sezione Fonderia e dischi” di Alcan Alluminio spa in Aluminium Pieve

    srl”13.

    A fronte di tale argomentazione, le parti convenute hanno avuto buon gioco nel far

    rilevare che il CTU aveva confuso le due perizie ex art. 2343 cc, ossia la

    Martinelli/fonderia e laminati, e la Ticozzi/estrusi, dato che il fondo di

    ristrutturazione di cui il curatore lamenta l‟illegittimo storno attiene a quest‟ultimo

    ramo d‟azienda e non all‟altro.

    Senonché, a fronte delle pertinenti osservazioni formulate dai CTP dei convenuti

    riguardo a detto errore, il CTU, nei chiarimenti resi con successiva nota del 30

    maggio 2016 mostra di non essersi avveduto della svista, tanto che ha affermato

    “Parte Viganò insiste ancora nel sostenere che il CTU sia incorso in una „macroscopica

    13

    Pag. 20 della relazione; in nota il CTU ha riportato il passo a pag. 38 della perizia Martinelli sulle componenti di detto

    fondo, comprensive di perdita di valore degli impianti e macchinari per nuova organizzazione o cessione di attività

    produttiva, spese di riqualificazione, ricollocamento del personale, costo del personale da dismettere o momentaneamente

    non produttivo, dei macchinari da sostituire o smantellare, costi di marketing e perdite di quote di mercato.

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    confusione‟ tra le perizie Picozzi e Martinelli, nonostante sia stato evidenziato, nella

    sintetica valutazione delle osservazioni alla bozza della ctu, che il contenuto della

    perizia Martinelli è stato riportato nella ctu in quanto evidenziava in modo chiaro quale

    fosse la natura a finalità del fondo…”14.

    Orbene, a fronte dei dati documentali fino a ora riportati, il Tribunale deve prendere

    atto che i rilievi del CTU sono assolutamente fuor di luogo. Il CTU ha infatti preso

    come riferimento la perizia Martinelli relativa al ramo fonderia/laminati, anziché

    quella di Ticozzi che aveva stimato la divisione estrusi. Il Collegio reputa dunque che

    il cd fondo di ristrutturazione iscritto nel passivo del bilancio 2004, con espresso

    richiamo in nota integrativa al contenuto della perizia Ticozzi, deve evidentemente

    vedersi riconosciuta la natura e finalità che quest‟ultimo15 vi aveva attribuito, e

    segnatamente quella di cd badwill, ossia di avviamento negativo e di rettifica in

    diminuzione del valore del conferimento, in ragione delle prospettive di future

    perdite di gestione e di mancata remunerazione del capitale, e ciò ancorché nella

    nota integrativa 2004 si facesse cenno (da ritenersi evidentemente improprio rispetto

    al contenuto inequivoco della perizia in esame) a costi di ristrutturazione, spese di

    riqualificazione, riallocamento e dismissione del personale.

    Ciò premesso, appare pertanto incompatibile con il contenuto della perizia del 2003

    - e del resto affatto singolare - che il perito Ticozzi, interpellato dal curatore nel

    200916, abbia detto di poter confermare, nonostante il tempo passato, che il Fondo

    di ristrutturazione da lui indicato era stato determinato tenuto conto, tra l‟altro:

    “a) della perdita di valore degli impianti e macchinari per la nuova organizzazione;

    b) delle spese di riqualificazione e ricollocamento del personale in servizio pur

    nell‟intento di conservare il posto di lavoro ai dipendenti (necessario per permettere la

    continuità aziendale);

    c) del costo di sostituzione di impianti, macchine ed attrezzature obsolete, nonché dei

    costi connessi allo smaltimento ed eliminazione degli stessi”.

    14

    Pag. 5-6 chiarimenti. 15

    E non Martinelli, riguardo all’altro ramo fonderia-laminati. 16

    cfr. lettera 26.5.2009 doc. 31 bis

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    Il contenuto della missiva in esame si dimostra del resto del tutto irrilevante –

    perché tardivo - ai fini della individuazione della natura della posta, poiché gli

    amministratori che hanno redatto i bilanci di Aleuropa potevano fare conto solo su

    ciò che il perito Ticozzi aveva scritto nella perizia del 2003.

    Così individuate natura e finalità della posta di cui si discute, diviene evidente che il

    CTU è incorso in palese errore, laddove ha attribuito alla posta in esame la valenza

    di fondo per costi di ristrutturazione.

    Ma se così è, deve concordarsi con i rilievi del collegio sindacale contenuti nella

    relazione al bilancio 2005, nei quali si dà conto del fatto che l‟esperto incaricato

    della stima del ramo aziendale, aveva voluto attribuire a tale fondo una specifica

    valenza di badwill, e che non risultava corretta l‟allocazione di detta voce tra le

    passività.

    Le altre poste rettificate dal curatore sono di scarso peso, e dunque non valgono a

    comportare l‟erosione del patrimonio netto.

    In un simile contesto, Il Collegio deve rilevare che lo „storno‟ censurato dal

    Fallimento non sia illecito, e che dunque il capitale sociale non fosse perduto fino a

    chiusura dell‟esercizio 2006.

    Rileva tuttavia il Collegio che il Fallimento attore ha comunque contestato ai

    convenuti l‟omessa assunzione di iniziative liquidatorie pur avendo constatato la

    mancanza di continuità aziendale17.

    A seguito dell‟”uscita”, dalla controllante lussemburghese, del socio totalitario

    spagnolo Alberico, che ha ceduto in parti uguali a Coccia e Viganò le partecipazioni

    nel capitale, e dopo l‟invito dei sindaci del giugno 2006 a mettere in liquidazione la

    società a causa della mancanza di prospettive di continuità aziendale, gli

    amministratori hanno diretto le loro iniziative verso la ricerca di nuovi investitori e

    per la predisposizine di un piano industriale.

    Ed infatti,

    17

    Pagg. 24-25 citazione.

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    → nel CDA 24 novembre 2006 danno atto che stanno cercando soggetti interessati a

    rilevare le attività o a fornire il capitale necessario per la continuazione dell‟impresa;

    danno altresì atto di avere incaricato lo studio Morri per assistenza e consulenza

    legale.

    Al contempo si dà mandato a un professionista per la redazione della domanda di

    concordato, in esecuzione della delibera dei soci del 29 giugno 2006.

    Lo studio professionale Morri nel dicembre 2006 redige un piano di riorganizzazione

    e consolidamento del gruppo per il 2007, che prevede riduzione di costi,

    pianificazione produttiva e finanziaria, previsione di fusione delle tre società del

    gruppo in un‟unica entità. Il memorandum preannuncia che sarà predisposto un

    piano industriale 2008-2009 con investimenti e sviluppo nuovi prodotti, e

    l‟allargamento di base produttiva e distributiva.

    Il professionista descrive le principali criticità del 2006, ossia la chiusura di due

    presse che hanno comportato minori vendite, la scelta aziendale di vendere a terzi i

    rottami anziché trasformarli nella fonderia Alupieve, la chiusura del deposito

    Palmanova, e soprattutto, per quel che qui rileva, le difficoltà nel finanziare il

    capitale circolante, che ha indotto a concentrarsi su clienti disposti a fornire metallo

    in conto lavorazione. Questo formula dunque un‟ipotesi di piano per il 2007 con

    incremento produttività 10%, con sufficiente equilibrio finanziario, ristrutturazione e

    riduzione costi del personale e miglioramento immagine della serie Abithal. Va

    sottolineato che si evidenzia un fabbisogno di cassa immediato per Aleuropa al

    novembre 2006 di 344.000, e per il primo trimestre 2007 in 2.184.000.

    Si aggiunga che Stefano Morri, escusso come teste il 14 gennaio 2014, ha

    essenzialmente confermato il contenuto del piano in atti, ed ha esposto che a fine

    2006 erano necessari altri cinque milioni di euro per la ristrutturazione

    industriale18.

    18

    “io feci da consulente e mi pare che iniziare a ottobre 2006, cercando le risorse per rilanciare la società; vi furono le trattative con i soci indiani che poi in effetti entrarono in una delle condizioni era che si trovassero finanziamenti per 5 milioni dal ceto bancario,

    finanziamenti che in effetti in qualche maniera vennero trovati e quindi gli indiani entrarono in società. Anche se non avevano la

    maggioranza del capitale la sensazione che avessero il controllo. Una volta entrati si resero conto che servivano in realtà 10 milioni per

    rilanciare la società erano disponibili a sottoscrivere in parte questa somma, ma volevano un appoggio bancario; in quest'ottica vennero

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  • pagina 24 di 37

    Ebbene, se già alla fine dell‟esercizio 2006 può essere opinabile sostenere che

    l‟impresa fosse già priva di continuità aziendale, dovendo tale connotazione essere

    riguardata – ai fini dell‟attendibilità - in un arco temporale più vasto, e tenuto conto

    che in quel momento si poteva ancora confidare nell‟immissione di risorse

    economiche da parte dei soci, reputa il Collegio che quantomeno a febbraio-marzo

    2007 gli amministratori avrebbero dovuto prendere atto che nessun apporto era

    pervenuto, e che la mancanza di continuità aziendale costituiva causa di

    scioglimento della società.

    A quella data, infatti, non era stata data attuazione al piano industriale, e la

    prosecuzione della gestione in perdita era divenuta ormai cronica, stante la

    necessità di risorse finanziarie. Negli amministratori avrebbe dovuto insorgere la

    conseguente consapevolezza che la gestione stava proseguendo consumando risorse,

    accumulando perdite, e senza prospettive di apporto finanziario, dato che i soci (gli

    stessi amministratori Viganò e Coccia) non intendevano conferire altri denari, che le

    trattative di vendita delle partecipazioni ad altri investitori non aprivano prospettive

    appaganti. Il nuovo gruppo indiano che ha acquistato una pur rilevante percentuale

    del capitale della controllante lussemburghese, non ha poi profuso nuove risorse

    economiche alla fallita. In tale contesto, le banche finanziatrici hanno supportato il

    tentativo di rilancio per un breve periodo di tempo, revocando poi gli affidamenti non

    appena si sono rese conto dell‟assenza di prospettive di prosecuzione dell‟attività e,

    soprattutto, del mancato versamento, da parte dei soci, di consistenti somme a titolo

    di aumento di capitale, versamento cui gli affidamenti stessi erano condizionati. Si

    noti, a conferma e riscontro di quanto detto, che l‟aumento di capitale deliberato nel

    maggio 2007 (da € 600.000 ad € 750.000) è stato del tutto insufficiente a coprire le

    perdite gestionali maturate nel frattempo.

    Si aggiunga che la situazione è stata confessoriamente indicata da Viganò come di

    palese dissesto in una missiva inviata a Coccia nell‟aprile 2008, in cui ebbe a dire

    contattate alcune banche fra cui Unicredit. La trattativa con Unicredit si svolse per un certo periodo ed era ben avviata, ma alla fine

    questa si tirò indietro; non ricordo esattamente il periodo ma poteva essere la fine del 2007. Altre banche finanziarono, ma alla fine

    anche per il mancato finanziamento da parte di Unicredit i soci indiani si tirarono indietro, secondo me decisero a quel punto di

    abbandonare investimento”.

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    che le perdite mensili si erano aggirate in € 600-800mila e che il capitale valeva

    zero19.

    I predetti rilievi portano il Tribunale a concludere che alla fine del 2007 gli

    amministratori avrebbero dovuto presentare ricorso per la dichiarazione di

    fallimento.

    Con riferimento alla posizione di Prorevi, si osservi che il Fallimento chiama a

    rispondere il revisore

    - per non avere vigilato sull‟operazione di conferimento alla fine del 200720,

    esaminando nel novembre 2007 “una situazione contabile di riferimento risultata

    diversa rispetto a quella definitiva di conferimento che è stata completata soltanto fra

    aprile e giugno 2008”;

    - e per essersi espresso in senso favorevole ai criteri di redazione del bilancio 2006,

    e con riserva stante l‟incertezza sulla continuità aziendale21.

    Quanto al danno sull‟operazione di conferimento imputato al revisore relativo al

    osserva che il revisore non sembra aver compiuto alcuna attestazione di valore

    riguardo al conferimento di fine 200722. La relazione 30 novembre 2007 del revisore

    sub doc. 28bis è stata indicata dal Fallimento come dimostrazione della condotta

    negligente del revisore. Ebbene, il Tribunale rileva che detta relazione concerneva,

    come da richiesta formulata al revisore, la sola situazione patrimoniale al 30 giugno

    2007, e non contiene comunque alcuna attestazione sulla correttezza di valutazione

    19

    “…l‟acquirente (che non è un ingenuo) è partito da un valore zero, che è il valore dell‟azienda oggi, in considerazione

    delle perdite di 600-800 mila euro mensili, oltre alla circostanza che il nostro capitale è costituito dalla rivalutazione

    „artificiale‟ derivata dalla fusione. Quindi giuridicamente parlando, zero…” doc. 42 fallimento. 20

    Pagg. 15 e 30 memoria n. 1) ex art. 183 cpc. 21

    relazione 7.05.07 sul bilancio al 31.12.06 (cfr doc. 5 fascicolo Prorevi): “la società ha subito nel 2006 e nel 2005 perdite rilevanti (2006 per euro 1.742.908 – 2005 per euro 1.032.642). Gli amministratori prevedono un miglioramento dei flussi di cassa nei prossimi

    esercizi grazie all‟ingresso nella compagine sociale della società controllante – avvenuto nel 2007 – di una società internazionale

    interessata all‟attività aziendale. In conseguenza di ciò è anche atteso a breve un aumento di capitale di euro 300.000,00. In questo

    quadro generale è necessario considerare che la società appartiene al gruppo Alupieve, guidato da Aluminium Pieve S.r.l. la quale pur

    non disponendo di quote di capitale della Aluminium Pieve Extrusion, ha un‟influenza determinante sulla stessa. Il bilancio di esercizio

    2006 della sopra citata Aluminium Pieve S.r.l. è stato da noi sottoposto a revisione contabile e la nostra relazione, emessa in data

    odierna, rileva che permane qualche incertezza circa il proseguimento dell‟attività aziendale. Questa incertezza, a nostro parere,

    coinvolge anche Aluminium Pieve Extrusion” (in sintesi: giudizio con rilievi sulla continuità aziendale). 22

    Pag. 66 citazione.

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    del conferimento, ma include semplicemente la menzione dell‟avvenuto conferimento

    d‟azienda come fatto successivo alla situazione patrimoniale esaminata.

    Non pare dunque ravvisabile la negligenza che l‟attore ha rimproverato a Prorevi, .

    In un simile contesto non pare censurabile l‟attestazione di c