Sentenza n. 12657/2015 pubbl. il 11/11/2015 RG n. 74260 ......contraffazione ad opera della...

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pagina 1 di 22 R.G. 74260/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Gandolfi Presidente dott. ssa Silvia Giani Giudice Relatore dott.ssa Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 74260/2012 promossa da: GERATHERM MEDICAL AG, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ORSINGHER MATTEO e SANNA FABRIZIO, giusta procura speciale in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliata in VIA MARCO DE MARCHI, 7 MILANO presso i difensori; ATTRICE contro GIMA SPA (C.F. 00734640154), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO e dell’avv. CARMEN CASTELLANO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in VIA SENATO, 8 - 20121 MILANO presso i difensori. Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1ef9 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 12657/2015 pubbl. il 11/11/2015 RG n. 74260/2012 Repert. n. 10944/2015 del 11/11/2015 http://bit.ly/2aHdr31

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R.G. 74260/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Gandolfi

Presidente

dott. ssa Silvia Giani

Giudice Relatore

dott.ssa Alima Zana

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 74260/2012 promossa da:

GERATHERM MEDICAL AG, in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dagli avv.ti ORSINGHER MATTEO e SANNA FABRIZIO, giusta procura

speciale in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliata in VIA MARCO DE

MARCHI, 7 MILANO presso i difensori;

ATTRICE

contro

GIMA SPA (C.F. 00734640154), in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dall’avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO e dell’avv.

CARMEN CASTELLANO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,

elettivamente domiciliata in VIA SENATO, 8 - 20121 MILANO presso i difensori.

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CONVENUTA

OGGETTO: Brevetto d’invenzione. Contraffazione per equivalenti. Concorrenza sleale

ex art. 2598 n 2 c.c.

CONCLUSIONI

Per l’attore:

Nel merito:

1. Accertare e dichiarare previa ogni opportuna declaratoria, eventualmente anche sulla

licenza sottoscritta in data 22 novembre 2007 tra il signor Gerd Speckbrock e la società

Wuxi Medical Instruments Factory, che la commercializzazione da parte della

convenuta di termometri a lega di gallio descritti in narrativa ha costituito e costituisce

contraffazione dei brevetti europei EP 0657023 e/o EP 1477786 di cui l’attrice è titolare

e/o licenziataria esclusiva;

2. accertare e dichiarare che la stampigliatura “EP1477786” apposta sui termometri

commercializzati da GIMA costituisce atto di concorrenza sleale ai danni di Geratherm

vietato dall’articolo 2598 c.c.;

3. inibire alla convenuta l’ulteriore produzione, commercializzazione, pubblicizzazione

ed offerta in vendita di termometri in contraffazione dei brevetti EP 0 657 023 e EP 1

477 786.

4. ordinare il sequestro e la distruzione, a cura e spese della convenuta e alla presenza di

un incaricato di Geratherm, dei termometri in contraffazione dei brevetti EP 0 657 023

e/o EP 1 477 786, nonché delle confezioni e del materiale pubblicitario ad essi relativi;

5. fissare una penale di Euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza

successivamente constatata e di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione

della sentenza;

6. disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza a cura dell’attrice e a spese della

convenuta, per due volte a caratteri doppi del normale su Il Corriere della Sera e La

Repubblica;

7. condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti da Geratherm

conseguenti alla contraffazione, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e

comunque in misura non inferiore a euro un milione, in ragione degli utili derivanti

dalla vendita dei termometri in contraffazione dei brevetti EP 0 657 023 e/o EP 1 477

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786 come saranno accertati in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli

interessi legali dalla data della domanda al saldo.

In via preliminare sulle domande riconvenzionali di GIMA:

8. Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito e la giurisdizione dei

competenti giudici della Germania a pronunciare sulle domande in materia di

concorrenza sleale formulate da GIMA nel presente giudizio.

Nel merito sulle domande riconvenzionali di GIMA:

9. Rigettare tutte le domande di GIMA in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

10. disporre il rinnovo della CTU tecnica disposta in corso di causa e redatta dall’ing.

Claudio Bottero;

11. ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli di prova

formulati nella memoria di Geratherm ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con i testi

ivi indicati, senza inversione dell’onere che grava su GIMA di provare di porre in

commercio lecitamente sul territorio italiano prodotti in contraffazione dei brevetti

dell’attrice;

12. ordinare a GIMA ex art. 121-bis c.p.i. di fornire le informazioni indicate nella

memoria di Geratherm ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c., anche eventualmente per

mezzo di interrogatorio formale del suo legale rappresentante;

13. ordinare a GIMA ex art. 121-bis c.p.i. (o in subordine ex art. 210 e 212 c.p.c., o in

ulteriore subordine ex art. 2711 c.c.) l’esibizione (anche in copia e spese offerte) dei

documenti indicati nella memoria di Geratherm ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c.;

14. disporre CTU contabile finalizzata ad accertare l’entità del danno sofferto da

Geratherm, quale derivante dall’utile perso dall’attrice in seguito alle attività di GIMA,

nonché quale risultante dall’utile netto derivante dalla vendita dei prodotti contraffattivi

da parte della convenuta, con il quesito indicato nella memoria di Geratherm ex articolo

183, comma 6, n. 2 c.p.c.

15. rigettare le istanze istruttorie formulate da Gima per le ragioni meglio esposte nella

memoria ex articolo 183, comma 6, n. 3 c.p.c.;

16. in subordine, ammettere Geratherm a prova contraria diretta sui capitoli di prova di

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GIMA eventualmente ammessi e sui capitoli di prova formulati nella sua memoria ex

articolo 183, comma 6, n. 3, con i testi ivi indicati;

17. dichiarare inammissibili in quanto prodotti tardivamente i documenti da 47 a 53 di

GIMA. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre RSF, IVA e C.P.A. come per legge.

Per il convenuto:

in via principale: respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e

le istanze avversarie, comprese quelle di cui alla I memoria ex art. 183 c.p.c. dell’attrice,

per le ragioni esposte in atti;

in via riconvenzionale: accertare la sussistenza di comportamenti concorrenzialmente

sleali ex art. 2598, n. 2 e 3, c.c. da parte dell’attrice nei confronti della convenuta per le

ragioni esposte in atti e, per l’effetto,

- condannare l’attrice al risarcimento dei conseguenti danni a Gima dal 2008 ad oggi da

liquidarsi secondo i principi previsti dall’art. 125 c.p.i. e/o in via equitativa;

- ordinare, ex art. 2600 c.c., che l’emanando provvedimento, favorevole alla convenuta

sia pubblicato, integralmente o per estratto, in carattere doppio rispetto al normale, a

cura di parte convenuta ed a spese di parte attrice, su due quotidiani a diffusione

nazionale e su tre riviste di settore, oltre che, per tre mesi consecutivi, sul sito internet

www.geratherm.com a cure e spese dell’attrice o secondo altre modalità che

appariranno opportune a codesto Ill.mo Tribunale;

in via istruttoria: ammettere le prove per testi formulate dalla convenuta nella II e III

memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. Si chiede, in particolare, che vengano ammessi i

capitoli di prova espressamente dedotti ai §§ 58, 59, 63 e 69 della seconda memoria ex

art. 183 c.p.c. e quelli, a contrario, dedotti ai §§ 22 e 61 della terza memoria ex art. 183

c.p.c. Sui capitoli di prova di cui ai §§ 63 e 69 della II memoria ex art. 183 c.p.c. Gima e

sul capitolo di prova di cui al § 22 della III memoria ex art. 183 c.p.c. Gima potrà essere

sentita la Dott.ssa Fiorenza Messina, domiciliata presso Gima S.p.A., Milano.

- Si insiste, inoltre, per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie perché inammissibili

per le ragioni ampiamente dedotte e comunque infondate in fatto e in diritto. Nella

denegata e non creduta ipotesi in cui i capitoli di prova avversari vengano ammessi,

Gima chiede poter esperire prova contraria sui medesimi.

In ogni caso:

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- condannare l’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;

- con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente causa e successive

occorrende, incluse le spese generali, IVA e CPA.

***

MOTIVAZIONE

Con atto notificato il 22 ottobre 2012, la società attrice ha chiesto sia accertato, previa

eventuale declaratoria sulla licenza sottoscritta in data 22 novembre 2007 tra il signor

Gerd Speckbrock e la società Wuxi Medical Instruments Factory, che la società

convenuta ha commercializzato termometri a lega di gallio in contraffazione dei brevetti

europei EP 0657023 e/o EP 1477786 di cui l’attrice è titolare e/o licenziataria esclusiva,

allegando che:

- Geratherm era una società di diritto tedesco che operava a livello internazionale nella

produzione e commercializzazione di dispositivi cardiaci, respiratori e per la diagnosi

medica, tri i quali, in particolare, i termometri analogici che utilizzano una lega di

metalli a base di gallio e priva di mercurio, che è sostanza tossica.

- La società è titolare del brevetto EP 0657 023, concesso in data 14 giugno 1995 su

domanda depositata dall’attrice il 16 agosto 1993, convalidato in Italia il 18 settembre

1996. Il principio insegnato da EP’023, in sostanza, era quello di suggerire una nuova

lega eutettica a base di gallio e indio – ed eventualmente stagno e altri elementi – che

permettesse di mantenere basse temperature di solidificazione, pur riducendo

significativamente il contenuto nel liquido termometrico.

- L’attrice Geratherm era altresì licenziataria esclusiva del brevetto EP 1477 786. Il

brevetto, convalidato in Italia il 28 gennaio 2008, era stato concesso in data 7

novembre 2007, su domanda depositata in data 13 maggio 2004 da un ex dipendente

dell’attrice, il signor Gerd Speckbrock, il quale poi, in conseguenza di un accordo

transattivo che aveva posto fine ad una controversia tra la società e l’ex dipendente,

l’aveva trasferito a GME Rechte und Beteiligungen GmbH (d’ora in poi GME), società

controllata dall’attrice Geratherm.

- La società convenuta commercializzava termometri ecologici a base di gallio senza

mercurio, a marchio GIMA, che recavano sulla confezione la dicitura “European Patent

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1477786 BI”. Tale prodotto veniva fabbricato nella Repubblica Popolare Cinese dalla

società cinese Wuxi Medical Instruments Factory (d’ora in avanti, Wuxi).

- Il liquido termometrico dei prodotti Wuxi commercializzati da GIMA presentava le

caratteristiche rivendicate nei brevetti di cui Geratherm era titolare o licenziataria

esclusiva in Italia, ed erano quindi, prodotti e commercializzati in palese violazione dei

diritti esclusivi dell’attrice.

- L’attrice aveva diffidato la società convenuta dal proseguire l’ulteriore

commercializzazione dei termometri prodotti in violazione dei suoi diritti e,

successivamente, aveva promosso un procedimento cautelare presso il Tribunale di

Milano chiedendo l’inibitoria della convenuta dalla commercializzazione dei detti

termometri perché in contraffazione del suo brevetto EP‘786. Nel procedimento

cautelare GIMA aveva tuttavia allegato che la produzione dei termometri secondo

l’insegnamento di EP‘786 da parte della sua fornitrice Wuxi fosse legittimo sulla base

di un contratto di licenza sottoscritto il 22 novembre 2007 tra Wuxi e il signor

Speckbrock, al tempo titolare del brevetto EP‘786 e che questa licenza fosse valida e

opponibile anche al dante causa di Geratherm. Con ordinanza cautelare del 30 aprile

2011, il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso promosso da Geratherm.

- Geratherm aveva iniziato il presente giudizio chiedendo fosse accertata la

contraffazione ad opera della convenuta, previo accertamento della invalidità della

licenza Wuxi sul brevetto EP’786 perché il signor Speckbrock non era mai stato

legittimato a concederla; in ogni caso la licenza era stata risolta per giusta causa dal

legittimo titolare del brevetto con lettera del 28 luglio 2009; infine, essa aveva cessato

di avere effetto a partire dal 1 gennaio 2013, secondo quanto previsto contrattualmente.

- I termometri di Wuxi commercializzati da GIMA risultavano anche in contraffazione

del brevetto di Geratherm EP’023, su cui né Wuxi né GIMA potevano vantare alcun

diritto.

1.2. Con comparsa depositata l’11 gennaio 2013, la convenuta si era costituita

chiedendo il rigetto delle domande proposte dall’attrice e formulando domanda

riconvenzionale di accertamento della responsabilità di Geratherm per compimento di

atti di concotta sleale ex artt. 2598, n. 2 e 3, c.c. e di condanna al risarcimento dei

relativi danni, deducendo che:

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- i termometri ecologici commercializzati da GIMA erano prodotti dalla società cinese

Wuxi sulla base dell’insegnamento contenuto nel brevetto europeo EP ‘786. Wuxi,

aveva stipulato nel 2007 un accordo di licenza – valido ed efficace fino al 31 dicembre

2012 – con l’allora titolare del brevetto EP ‘786, Dott. Gerard Speckbrock, il quale, al

termine di una transazione, aveva ceduto a GME (partecipata di Geratherm e sua dante

causa) la titolarità di tale brevetto nel marzo 2009. Geratherm era a conoscenza

dell’esistenza del brevetto EP ‘786, dato che aveva instaurato un giudizio di

opposizione in sede amministrativa un mese prima di diventarne titolare.

- Nell’agosto 2009, a seguito dell’ottenimento della licenza in esclusiva del brevetto

EP ‘786 da parte di GME, Geratherm aveva modificato le domande nei confronti di

GIMA sostenendo anche la contraffazione del brevetto Europeo EP ‘786, di cui era

divenuta nel frattempo titolare.

- La società cinese Wuxi, trovandosi nell’impossibilità di eseguire la propria

obbligazione contrattuale consistente nel pagamento delle royalties nei confronti del

nuovo titolare del brevetto, a causa dell’indebito rifiuto dell’attrice di fornirle i dati

bancari per il relativo versamento, effettuava un’offerta reale nei confronti sia di GME,

che di Geratherm, versando presso il Tribunale di Monaco le somme spettanti a tali

soggetti.

- Le analisi effettuate da entrambe le parti, tramite laboratori specializzati, sui prodotti

commercializzati dalla convenuta avevano dimostrato che i termometri Wuxi non erano

realizzati secondo gli insegnamenti di EP ‘023.

- l’attrice GERATHERM aveva compiuto numerosi atti di turbativa del mercato volti

a scoraggiare la commercializzazione da parte di GIMA e dei suoi clienti, sia in Italia

che all’estero, dei termometri ecologici realizzati da Wuxi. In particolare:

- aveva inviato numerose lettere di diffida ai clienti italiani ed esteri di GIMA dal

contenuto lacunoso e dall’intento denigratorio nei confronti della convenuta che

avevano comportato la cessazione della commercializzazione dei termometri a marchio

GIMA;

- nel novembre 2011 Geratherm, durante l’importante fiera “Medical 2011”, aveva

utilizzato un box messo a disposizione dalle autorità doganali tedesche, esponendovi i

propri termometri a marchio Gerartherm, pubblicizzati come “ originali brevettati,

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prodotti in Germania” ed i termometri a marchio Gima, pubblicizzati come “Falsi della

Cina”. Questi ultimi erano stati immediatamente asportati solo grazie all’intervento dei l

1.3. All’udienza del 5 febbraio 2013 il Giudice concedeva alle parti i termini di legge

per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.. All’ esito dell’udienza di

discussione delle istanze istruttorie del 15 ottobre 2013, il Giudice disponeva una CTU

brevettuale sulla validità del brevetto EP‘786 e sulla contraffazione del brevetto

EP‘023.

Il CTU depositava la relazione il 15 maggio 2014, concludendo per l’invalidità delle

rivendicazioni 1 e 3 del brevetto EP 786 e per la mancanza di contraffazione ad opera

dei termometri commercializzati da GIMA del brevetto EP 023.

Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni

all’udienza del 30 giugno 2015, nella quale la causa è stata riservata in decisione al

collegio, con concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali.

2.1 Sulle vicende contrattuali relative al brevetto EP 786. La società attrice ha allegato

che la controparte, con la commercializzazione dei termometri analogici a base di gallio

e senza mercurio, prodotti dalla società Wuxi, ha contraffatto i brevetti 023 e 786 di cui

è rispettivamente titolare e licenziataria esclusiva.

Con riguardo al secondo brevetto, la convenuta ha contestato l’ illiceità della condotta

perché la commercializzazione dei termometri Wuxi, prodotti secondo l’insegnamento

del brevetto 786, era stata consentita dall’originario titolare del brevetto, sig

Speckbrock, che nel 2007 aveva rilasciato una licenza.

2.2. Questi i fatti documentati .

- Con atto transazione 23/3/2009, il brevetto 786 è stato ceduto dall’allora titolare sig.

Speckbrock a GME, società controllata da Geratherm. Nell’atto è fatto espresso

riferimento alla licenza concessa dal titolare sig Speckbrock alla società Wuxi : il

dante causa sig Speckbrock ha dichiarato “di essere l’esclusivo titolare del brevetto e di

non avere concesso a terzi alcun diritto di licenza del brevetto “ ad eccezione di quei

diritti acquisiti da Wuxi medical ai sensi del contratto dat 22 novembre 2007-contratto

di licenza- allegato alla transazione”. “l’attore dichiara che, a suo parere, il contratto

di licenza dat 22 novembre 2007, stipulato tra il convenuto e wuxi è invalido perché il

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brevetto del sig Speckbrock è in violazione del brevetto europeo n ‘023 di proprietà

dell’attore” (cfr. doc. 6 att.).

- Con lettera dat. 28 luglio 2009 e inviata a Wuxi , GME è receduta con effetto

immediato dal contratto di licenza, stipulato dal precedente titolare con Wuxi, per giusta

causa determinata dalla presenza di “gravi difetti” dei termometri messi in circolazione

dalla licenziataria (doc 18 att.) Testualmente: “i vostri termometri (di Wuxi )

contengono mercurio e presentano altri difetti di gravità tale da annullarne la

conformità ai requisiti di legge. Ne consegue pertanto che anche la certificazione CE

deve essere revocata. A causa di questi gravi difetti, e a prescindere dal valore nullo del

contratto di licenza …dichiaro a nome di Geratherm e della sua controllata GME la

cessazione del contratto di licenza stipulato con il sig Speckbrock in data 22 novembre

2007 per giusta causa e con effetto immediato”.

- Con atto dat. 19 agosto 2009 e trascritto 21/2/2012, GME ha concesso in licenza

esclusiva EP 786 alla capogruppo Geratherm ( doc 8 att.);

- con lettera 5 luglio 2012, Geratherm ha risolto il contratto di licenza del diritto di

utilizzo del brevetto EP 786 con decorrenza dal 31 dicembre 2012 ( doc. 19 att. ).

2.3. Come emerge dai documenti in atti, la commercializzazione da parte della

convenuta dei termometri realizzati da Wuxi secondo gli insegnamenti del brevetto EP

‘786 non era illecita, perché avvenuta nell’esercizio del diritto di utilizzo trasmesso con

atto di licenza del novembre 2007 dal titolare del diritto e quindi con il suo consenso.

La cessione del brevetto dall’originario titolare Speckbrock alla società GME

(controllata dall’attrice, attuale licenziataria) ha comportato l’integrale subentro da parte

della cessionaria GME nella posizione del cedente e quindi nel contratto di licenza del

brevetto stipulato con la terza nel 2007.

Il contratto di licenza, espressamente menzionato nel contratto di cessione della

titolarità del brevetto, era conosciuto dalla cessionaria GME e ad essa opponibile.

2.4. L’attrice ha dedotto l’invalidità del contratto, perché la licenza sarebbe stata

concessa da soggetto non titolare del diritto e, comunque, l’intervenuta cessazione degli

effetti del contratto di licenza (con WUXI) prima della stipula dell’atto con cui il

brevetto fu ad essa concesso in licenza ( da GME) , per effetto della lettera di recesso

28 luglio 2009, chiedendo un accertamento con efficacia incidenter tantum sulla

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validità ed efficacia del contratto di licenza stipulato il 22 novembre 2007 dall’allora

titolare Speckbrock con Wuxi .

Le risultanze documentali smentiscono la tesi dell’attrice secondo cui la licenza del

brevetto 786 sarebbe stata rilasciata da soggetto non avente diritto . Ed invero:

- L’accordo di transazione stipulato nel marzo 2009, in forza del quale l’originario

titolare Speckbrock cedette il brevetto EP ‘786 a GME, indica espressamente nel sig.

Speckbrock il titolare del diritto e, oltretutto, espressamente menziona il contratto di

licenza con la terza WUXI ( “ dichiara di non avere concesso a terzi alcun diritto di

licenza del brevetto “ ad eccezione di quei diritti acquisiti da Wuxi medical ai sensi del

contratto dat 22 novembre 2007-contratto di licenza- allegato alla transazione”). Nel

medesimo accordo la stessa società attrice , preso atto dell’esistenza della licenza in

favore del terzo Wuxi, dichiarò di ritenerla nulla, non in quanto rilasciata dal non

titolare, ma perché relativa ad una privativa in contraffazione di EP 023.

- Il contratto di licenza –esclusiva- è stato stipulato nell’agosto 2009 da GME con la

capogruppo Geratherm nella consapevolezza dell’esistenza della licenza rilasciata

dall’originario titolare del brevetto alla società Wuxi, come comprovato dall’espressa

menzione nel detto accordo di tale licenza e dalla lettera di recesso inviata da GME nel

luglio 2009 e cioè, si noti, qualche giorno prima rispetto al contratto stipulato tra le due

società del medesimo gruppo.

- Il contratto di licenza stipulato dal titolare con Wuxi, dante causa della convenuta,

era efficace alla data in cui l’attrice acquistò i diritti di utilizzo del detto brevetto. La

lettera di recesso prodotta dall’attrice non è idonea a determinare la caducazione del

rapporto di licenza. Il recesso dichiarato dall’attrice fa riferimento a “gravi difetti”, che

non risultano documentati e provati ( doc. 18 att.). Nonostante le comunicazioni del 14

settembre 2009 e 11 febbraio 2010, il Ministero della salute non adottò provvedimenti

conseguenti al riscontro dell’esistenza di irregolarità o non conformità dei prodotti a

normative di settore ( doc 11 convenuta).

- L’attrice e la società dante causa GME non hanno mai impugnato il contratto di

licenza con Wuxi facendo valere vizi originari e sopravvenuti.

2.5. Accertata l’efficacia del contratto di licenza stipulato dall’allora titolare del diritto-

cui subentrò GME- con il terzo Wuxi fino alla data del 31/12/2012, la società

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convenuta ha, quindi, legittimamente esercitato il diritto di utilizzo del brevetto EP 786,

perché consentito dal suo titolare.

In presenza di una valida ed efficace licenza, va pertanto rigettata la domanda di

accertamento della contraffazione di tale brevetto da parte della convenuta con la

commercializzazione dei termometri realizzati secondo l’insegnamento di EP 786.

3.1. Sulla validità del brevetto EP 1477786. Le conclusioni di cui al paragrafo

precedente –rigetto della domanda di accertamento della contraffazione del brevetto EP

786- non rendono superfluo l’esame della validità del brevetto EP 786, assumendo

rilievo in relazione a periodi di commercializzazione del prodotto non coperti dalla

licenza e alle domande riconvenzionali proposte da GIMA.

3.2. L’attrice ha contestato la tempestività dell’eccezione di validità del brevetto EP

786, la quale, però, non è eccezione in senso proprio, ma è rilevabile d’ufficio in ogni

stato del processo, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio

(Cass S U n 26242/2014; Trib Milano, n 1733/2015) .

Nel caso di specie, la questione della nullità è stata dibattuta dalle parti sia nel corso

delle operazioni peritali (ove sono stati concessi alle parti due termini per deposito di

memorie e ulteriore termine per osservazioni sulla bozza del ctu secondo il disposto

dell’art. 192 c.p.c.), che successivamente nel corso del giudizio e, da ultimo, con le

memorie conclusionali.

Inoltre, l’indagine non ha neppure inciso sulla durata ragionevole del processo in

quanto avvenuta contestualmente a quella relativa alla contraffazione del brevetto EP

023, richiesta dalla stessa difesa dell’attrice per l’accertamento della domanda

principale.

3.3.1. Il CTU, nella relazione tecnica depositata il 12 maggio 2014, ha concluso per la

validità del brevetto EP 1477786, limitatamente alle rivendicazioni 2, 4, 5, 6, 7 e 8,

ritenendo, invece, non valide le rivendicazioni 1 e 3, in quanto prive di altezza inventiva

a fronte del combinato disposto degli insegnamenti ricavabili da EP 023, dal brevetto

britannico GB 246 843 e dalla tecnica nota (informazioni sulle leghe note “Indium

Corporation of America) o delle anteriorità tedesche DD 21 490 e DE 454 213,

conformemente a quanto, peraltro, rilevato dalla stessa attrice nel procedimento

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amministrativo di opposizione, dalla medesima rinunciato dopo essere divenuta titolare

del brevetto.

Il brevetto EP ‘023, concesso in data 14/6/1995, denominato termometro clinico, è il

documento di arte nota più vicina, che utilizza una lega non velenosa a base di Gallio,

in una percentuale tra il 65 e il 95%, insieme a percentuali di Indio e Stagno. Le

rivendicazioni 1 e 3 di EP 786, con le quali interferiscono i prodotti commercializzati

dalla convenuta, si distinguono dalla anteriorità EP 023, che rappresenta l’arte nota più

vicina, pur in presenza dei medesimi componenti -gallio, indio e stagno-, per la

percentuale inferiore di gallio ( che non deve superare il 64,9%) e perché rivendicano la

caratteristica dell’assenza nella lega delle “inclusioni gassose e di altri ossidi metallici”.

Il problema tecnico obiettivo affrontato da EP 786, è quello di a) sviluppare

ulteriormente l’uso di leghe in modo da consentire una sostituzione ulteriore del

mercurio, sostanza tossica, e b) ridurre i costi legati ad un minor utilizzo di gallio.

Il brevetto britannico riguarda liquidi per termometri includenti gallio in sostituzione del

mercurio e insegna ad utilizzare il gallio libero da ossidi e inclusioni gassose.

Combinando gli insegnamenti contenuti da EP 023 e cioè “partendo dalle leghe

utilizzate in EP 023, ossia gallio, Indio e Stagno, ed applicando i metodi produttivi noti

insegnati dal brevetto britannico alle leghe di EP 023 ( proposte dall’ arte nota nella

Indium Corporation of America), il tecnico medio avrebbe ottenuto come risultato una

lega avente una percentuale di Gallio inferiore a 64,9% ed esente da inclusioni gassose e

altri ossidi metallici ( cfr. CTU pag. 19-20). Avrebbe dunque ottenuto, sulla base della

tecnica nota, quanto previsto nelle rivendicazioni n. 1 e 3, nelle quali si assiste alla

creazione di una lega che ha soltanto i tre elementi base - Gallio, Indio e Stagno - e che

utilizza il procedimento descritto dalle altre anteriorità per diminuire le inclusioni

gassose nel termometro.

Tale risultato era già raggiungibile con i documenti di tecnica nota e perciò comporta la

non validità per carenza di altezza inventiva delle rivendicazioni 1 e 3.

3.3.2. Le rivendicazioni 1 e 3 interferiscono i prodotti commercializzati dalla convenuta.

Infatti, fanno riferimento ai medesimi componenti e alle medesime combinazioni

contenuti nei termometri GIMA ( cfr doc 10 att.). Raffrontati i componenti delle

rivendicazioni 1 e 3 del brevetto 786 ( giacché le due ulteriori indicate nella

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rivendicazione 1 si riferiscono a componenti che nella misura minima sono pari a 0 e,

quindi, non assumono rilevanza) con quelli da cui è composto il termometro realizzato

da Wuxi, e desunti dal documento 10 attore, si riscontra la totale sovrapponibilità con

gli insegnamenti brevettuali contenuti nelle menzionate rivendicazioni 1 e 3 e non con

le altre che, invece, postulano la presenza di alcune sostanze diverse e cioè dello zinco e

del piombo, assenti nei termometri Wuxi.

3.3.3. Sono valide, invece, le altre rivendicazioni 2, 4-7 del brevetto EP 786 che

rivendicano l’ulteriore caratteristica, non presente nel brevetto EP ‘023 e che quindi la

differenzia tanto da questa che dalle altre anteriorità rilevanti, in particolare da GB 843,

di utilizzare elementi quali Zinco e/o Piombo, in diverse misure e combinazioni, per

ottenere tutta una serie di effetti vantaggiosi, quali un innalzamento del coefficiente di

dilatazione alfa e, nel caso del piombo in piccole quantità, una stabilizzazione della

componente di stagno beta. Il brevetto EP ‘023, considera tali elementi, infatti, quali

impurezze indesiderabili da tenere sotto controllo e da limitare fortemente (nella misura

dello 0,001%, contro i limiti minimi di 0,5% e 0,1% previsti in EP 786), ponendosi

dunque, come un precedente non in grado di inficiare l’altezza inventiva contenuta nelle

dette rivendicazioni del brevetto EP 786, il quale ritiene tali elementi necessari ed anzi,

utili per risolvere il problema tecnico posto a fondamento dell’invenzione.

La circostanza di cui al presente paragrafo non rileva ai fini del nostro giudizio poiché,

come si è visto, i termometri commercializzati dalla convenuta interferiscono con le

rivendicazioni 1 e 3, ma consente di valutare la coerenza e logicità delle affermazioni e

valutazioni del CTU, condivise da questo Tribunale.

4.1 Sulla contraffazione del brevetto EP 0657023. L’attrice ha altresì chiesto

l’accertamento della contraffazione da parte della convenuta del brevetto ‘023, di cui è

titolare.

Tale brevetto riguarda le medesime leghe metalliche di EP 786 (gallio, indio e stagno),

ma i componenti costitutivi sono combinati tra loro in percentuali diverse rispetto a

quelli contenuti nel termometro GIMA, come emerso dall’esame del campione prodotto

dall’attrice ( doc. 9 e 10 attrice). Le operazioni peritali sono state svolte sul campione di

termometro commercializzato dalla convenuta e prodotto dall’attrice.

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Dalle analisi prodotte dall’attrice risulta, invero, che la composizione del liquido

termometrico è la seguente: gallio 62,2%, indio 21,9% e stagno 15,9%, mentre il

brevetto 023 prevede che il gallio sia contenuto in una percentuale superiore al 65% (dal

65 % al 95%).

Il termometro prodotto dalla convenuta si differenzia, quindi, da quello oggetto della

rivendicazione 1 di EP 023 per la diversa quantità di gallio ( atteso che l’ambito di

protezione si estende a leghe con o senza stagno, che può assumere il valore dello 0%).

Tenuto conto dei diversi valori del componente Gallio, ritiene il Tribunale che i

termometri commercializzati dalla convenuta non costituiscano contraffazione del

brevetto EP 023.

4.2.1. Sulla contraffazione per equivalenti. Secondo l’attrice, anche escludendosi la

contraffazione letterale del brevetto, sussiste la contraffazione per equivalenti, essendo

trascurabile, a sua detta, la percentuale di scostamento del Gallio, pari al 4%.

La tesi non è condivisibile.

L’intervallo numerico relativo alla percentuale minima e massima di una sostanza -nella

specie, gallio- prevista in una misura specifica, è manifestazione di una precisa volontà

del richiedente, che è quella di stabilire che la quantità minima non può essere inferiore

al limite del 65%. Tale volontà non può essere rideterminata in via interpretativa. Non

solo ciò pregiudicherebbe la sicurezza giuridica dei terzi, ma andrebbe palesemente

contro la volontà dell’inventore, che è quella di rivendicare quale ambito di protezione

un termometro che utilizzi la componente gallio nella misura contenuta nell’intervallo

minimo e massimo specificamente stabilito.

La tesi propugnata dall’attrice, mediante l’applicazione della contraffazione per

equivalenti, otterrebbe il risultato di estendere la privativa a termometri con una

percentuale diversa da quella stabilita dall’inventore.

4.2.2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i

disegni servono solo per interpretare le rivendicazioni ( art. 52.2 CPI).

I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, mentre la descrizione e i

disegni possono essere impiegati solo per l’interpretazione delle rivendicazioni, ma non

per integrare l’ambito di tutela chiaramente delineata dalla rivendicazione, nel caso di

specie, estendendola a ipotesi non previste e neppure volute, fissando una diversa

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percentuale del componente gallio nel liquido del termometro (cfr art. 52 secondo

comma CPI, come modificato dall’art. 29 Dlgs n 131/2010).

Nel caso di specie, la rivendicazione è chiara nello stabilire la misura minima del

componente gallio, senza che sia necessario ricorrere all’ausilio interpretativo – e solo

interpretativo- della descrizione. La rivendicazione non può essere integrata dalla

descrizione, giacché il ruolo della descrizione non può essere quello di estendere

l’ambito di tutela del brevetto.

Nel caso di specie, comunque, la descrizione, ben lungi dall’integrare ed estendere

l’ambito di tutela del brevetto, indica che il limite inferiore del gallio è del 65%,

confermando la volontà manifestata dall’inventore nella rivendicazione 1.

5. In conclusione, il prodotto commercializzato dalla convenuta non interferisce con il

brevetto EP 0657023 di titolarità dell’attrice, posto che la percentuale di gallio,

inferiore al 65%, che già rappresenta il limite minimo secondo l’insegnamento di tale

brevetto, è fuori dall’ambito di tutela di EP 023.

I termometri commercializzati dalla convenuta non ricadono neppure nell’ambito di

tutela delle rivendicazioni valide del brevetto EP 786 perché mancano nel liquido di

misurazione delle componenti zinco e piombo.

Tali conclusioni assorbono ogni altra questione sulla liceità della condotta tenuta dalla

convenuta con la commercializzazione dei termometri in oggetto dopo la scadenza del

contratto di licenza e confermano quelle cui si è giunti - attraverso altro percorso

argomentativo- per la fase precedente la scadenza del contratto .

6.1. Sulle domande riconvenzionali di concorrenza sleale. La società convenuta ha

allegato, a fondamento della domanda riconvenzionale di accertamento della

concorrenza sleale ex artt. 2598 n 2 e n 3 c.c. da parte dell’attrice i seguenti fatti:

- esposizione nella fiera internazionale “Medical 2011”, in uno stand dell’autorità

doganale e anticontraffazione tedesca, di termometri GIMA a fianco di quelli

Geratherm, con l’indicazione che si trattasse di prodotti in contraffazione di quelli

tedeschi.

- Invio da parte dell’attrice di numerose lettere di diffida ai clienti italiani ed esteri di

GIMA, dal contenuto lacunoso e dall’intento denigratorio nei confronti della convenuta,

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che avevano comportato la cessazione della commercializzazione dei termometri a

marchio GIMA e la lesione dell’immagine della convenuta.

6.2.1 Sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano. L’attrice ha eccepito la

carenza di competenza giurisdizionale del giudice italiano, in quanto, a sua detta, i fatti

allegati sarebbero avvenuti in Germania e quindi non ricorrerebbero né il criterio

generale del foro del convenuto, che è società tedesca con sede legale in Germania, né il

forum commissi delicti, in quanto l’evento dannoso sarebbe stato perpetrato in

Germania, luogo di svolgimento della fiera “ Medica 2011”, tenutasi a Dusseldorf .

L’eccezione non è fondata, per alcuni dei fatti allegati, e cioè quelli concernenti le

lettere di diffide ai clienti Gima, tenendo conto del criterio di competenza speciale

previsto per gli illeciti civili, tra i quali sono riconducibili gli atti di concorrenza sleale,

che è quello dell’”evento dannoso in cui è avvenuto o può avvenire il fatto” ( art. 5 n 3

reg n 44/2001) e, per tutti gli atti di concorrenza sleale dedotti, considerando le deroghe

previste alla competenza giurisdizionale in caso di connessione oggettiva e

specificamente, per quanto rileva, quella dettata con riguardo alle domande

riconvenzionali che ineriscono al medesimo fatto genetico su cui si fonda la domanda

principale, atteso che la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può

essere convenuta in un altro stato membro nel caso di “domanda riconvenzionale

nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale ( art. 6 n 3 reg

cit).

6.2.2. Se è vero che la società attrice, convenuta con riguardo alla domanda

riconvenzionale, non è domiciliata nel territorio dello stato italiano, non è vero che tutti

gli atti di concorrenza sleale contestati siano stati perpetrati al di fuori del suolo italiano,

considerato che le lettere di diffida asseritamente denigratorie sono state inviate, oltre

che a clienti esteri, anche a clienti italiani: per tali fatti, dunque, sussiste la competenza

giurisdizionale in base al criterio speciale del forum commissi delicti , essendo l’evento

dannoso avvenuto su suolo dello stato membro convenuto in giudizio.

6.2.3. Per tali fatti, al pari degli altri, sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale per

connessione oggettiva ex art. 6 n 3 reg. cit., poiché i fatti allegati in via riconvenzionale

ineriscono tutti al medesimo fatto genetico di natura extracontrattuale, che è la

contraffazione brevettuale dedotta con la domanda principale.

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Ed invero, la domanda di accertamento dell’illecito extracontrattuale della concorrenza

sleale per denigrazione e/o per condotte di concorrenza sleale fa riferimento a fatti

illeciti, consistenti nell’invio di diffide denigratorie per denunciata contraffazione del

brevetto ed esposizione in una fiera di termometri asseritamente in contraffazione del

medesimo brevetto, che ineriscono al medesimo fatto illecito, denunciato in via

principale, della contraffazione del brevetto dell’attrice ( cfr. Cass SU n 827/1999,

secondo cui “il giudice italiano è competente a conoscere di una domanda

riconvenzionale avente ad oggetto atti di concorrenza sleale avvenuti negli Stati Uniti ad

opera di una società con sede in Spagna nei confronti di una società con sede in Italia,

qualora questa sia proposta nel giudizio di contraffazione promosso da quest’ultima in

Italia, perché tale domanda riconvenzionale presenta comunanza di titolo con la

domanda principale”).

6.2.4. La difesa dell’attrice ha contestato l’applicazione al caso di specie dell’art. 6 del

regolamento n 44/2001, affermando che la competenza giurisdizionale vada determinata

in base al criterio generale di giurisdizione del foro del convenuto previsto dal

regolamento UE 1215/2012. Al riguardo si osserva che:

- Il regolamento n 1215/2012 che, come noto, ha sostituito il precedente n

44/2001, non è applicabile al presente processo instaurato anteriormente al 10

gennaio 2015, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni transitorie,

secondo cui il regolamento si applica solo alle azioni proposte successivamente

a tale data (art. 66 Reg 1215/2012).

- Quand’anche fosse stato applicabile, nulla sarebbe cambiato con riguardo al

profilo in esame. Il nuovo regolamento non ha mutato la disposizione relativa

alla deroga alla competenza in caso di proposizione di domanda riconvenzionale

( cfr. art. 8, n 3).

6.3.1 Accertata la competenza giurisdizionale del giudice italiano in relazione alle

domande riconvenzionali di concorrenza sleale ai sensi degli artt. 5 n 3 e 6 n 3 reg n

44/2001, le domande nel merito sono fondate.

6.3.2. E’ documentalmente provato che la società attrice ha inviato numerose lettere di

diffide a clienti italiani ed esteri di GIMA.

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Tali lettere non si limitavano a informare i clienti in modo neutro su iniziative

giudiziarie promosse nei confronti della convenuta per contraffazione, ma esprimevano

apprezzamenti negativi – e di particolare gravità- nei confronti della concorrente. Si

richiamano testualmente alcuni passaggi delle lettere di diffida in atti ( cfr. doc. 19, 26,

20, 21 convenuta): “ Geratherm è l’unico produttore autorizzato a produrre, a

distribuire ovvero a cedere in licenza a terzi la produzione e la distribuzione di

termometri analogici senza mercurio che impiegano come liquido termometrico una

lega di gallio. Le nostre clienti sono venute a sapere che la vostra azienda distribuisce

termometri analogici forniti dalla società italiana GIMA e prodotti dalla cinese Wuxi.

Questi termometri violano il brevetto delle nostre clienti. Le nostre clienti non hanno

concesso alcuna licenza a Wuxi né tantomeno a GIMA, così come non hanno

autorizzato terzi a concedere licenze alle medesime società per la produzione,

commercializzazione , distribuzione dei termometri in questione. Sia l’offerta di GIMA

sia la vostra successiva offerta in vendita violano chiaramente i brevetti della nostra

cliente ….Inoltre i prodotti realizzati da Wuxi e distribuiti dalla vostra azienda recano

la marcatura CE un modo indebito poiché non sono conformi alle norme di sicurezza

europee sottostanti. Pertanto i termometri in questione rappresentano in realtà un

rischio sanitario per i consumatori che li utilizzano o che sono ad essi altrimenti esposti

. Nel frattempo abbiamo adottato le misure necessarie per informare le rispettive

autorità locali in merito alla summenzionata marcatura impropria …Oltre ai rischi per

la salute pubblica connessi ai prodotti in questione, Geratherm considera l’impropria

etichettatura CE apposta sui medesimi come atto di concorrenza sleale”.

Le dichiarazioni dell’attrice comunicate ai clienti GIMA, secondo cui : 1) i prodotti

commercializzati dalla convenuta non sono coperti da licenza; 2) essi costituiscono

contraffazione del brevetto EP 786; 3) essi recano illegittimamente la certificazione

CE, poiché non conformi alla normativa europea in tema di sicurezza; 4) rappresentano

“ un rischio sanitario per i consumatori che li utilizzano”, sono gravemente screditorie e

non è accertato che fossero vere.

Nessuna di queste affermazioni è stata accertata in giudizio, considerato che:

- l’ attrice ( rectius la società controllata GME, titolare del brevetto 786 e

licenziante), è subentrata nel rapporto di licenza stipulato nel 2007 con la terza

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Wuxi e non vi è prova in questo giudizio, né è stato oggetto di cognizione in via

principale in altro giudizio, della invalidità e/o inefficacia/inopponibilità alla

convenuta della licenza;

- il prodotto realizzato da Wuxi non è in contraffazione del brevetto EP ‘023 e

neppure del brevetto 786, considerato che le rivendicazioni 1 e 3, nelle quali

ricadono i prodotti commercializzati dalla convenuta, sono stati accertati privi di

altezza inventiva;

- i termometri realizzati da Wuxi non è documentato violino la normativa CE e

siano rischiosi per la salute e l’incolumità dei consumatori.

Con le dette comunicazioni, dal contenuto incisivamente denigratorio dell’attività della

concorrente, l’attrice ha, quindi, posto in essere atti di concorrenza sleale ai sensi

dell’art. 2598 n 2 c.c. , avendo diffuso apprezzamenti gravemente negativi sui prodotti e

sull’attività del concorrente, idonei a determinarne il discredito.

Qui non si tratta di avere diffuso tra i clienti messaggi informativi e generici

sull’esistenza di un contenzioso, come nelle fattispecie richiamate dalle pronunce citate

dall’attrice, ma di avere divulgato fatti non veri, contenenti apprezzamenti gravemente

denigratori dei prodotti e dell’attività della concorrente.

6.3.3. Quanto invece al fatto denunciato con riguardo alla fiera “Medical 2011”, gli

indizi, pur gravi, emersi a carico dell’ attrice non sono sufficienti per fondarne la

responsabilità.

L’esposizione in fiera dei prodotti commercializzati da Gima, indicandoli come

prodotti contraffatti (“ Falsi della Cina”), è avvenuta, come pacificamente emerso nel

corso del giudizio, in uno stand dell’autorità doganale tedesco e ufficio brevetti

tedesco. Si trattava dunque di un luogo che non era nella disponibilità della società

attrice. Il pur grave indizio rappresentato dalla vicinanza dei due termometri, quello

commercializzato dall’ attrice e quello asseritamente contraffatto commercializzato da

Gima, pubblicizzato come “Falsi della Cina”, non è sufficiente a fare accertare la

responsabilità in capo a Geratherm, che non era titolare e non aveva la disponibilità

dello stand nel quale i prodotti erano esposti.

6.4.1. Accertata la responsabilità dell’ attrice per atti di concorrenza sleale denigratori

ex artt. 2598 n 2 e n 3 c.c., la medesima va condannata al risarcimento dei danni .

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La denigrazione posta in essere ha determinato una grave ed inequivoca lesione

dell’immagine e della reputazione della società convenuta indicata come contraffatrice e

come società che pone in circolazione beni pericolosi.

La pluralità e gravità delle affermazioni screditorie, la loro ampia diffusione presso la

numerosa clientela, l’intensità dell’elemento soggettivo riferibile all’ attrice, animata

dall’intento di denigrare la concorrente nonostante sapesse che essa commercializzava il

prodotto avendo ottenuto una licenza anteriormente al trasferimento del brevetto a una

società del gruppo Geratherm, l’entità dei volumi del fatturato delle parti in causa,

indice anch’esso della vastità del fenomeno screditorio, sono elementi tutti che fanno

ritenere la gravità della compromissione della reputazione e dell’immagine aziendale

della società convenuta.

Tenuto conto di tali elementi e specificamente sia della gravità della lesione che della

vastità del fenomeno screditorio, desunto anche elevati volumi delle vendite e dal

numero dei clienti raggiunti da tali messaggi, il danno non patrimoniale è liquidato in

euro 200.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla

data dell’illecito e cioè ( per comodità) dalla fine dell’anno 2011 al saldo.

Gli interessi al saggio legale debbono essere riconosciuti sui capitali rivalutati anno per

anno, conformemente a Cass. S.U. 1712/’95.

6.4.2. Il giudizio non ha, invece, fatto accertare l’esistenza di un danno patrimoniale. Le

dichiarazioni in atti, prodotte dalla convenuta e concernenti la cessazione da parte della

clientela di GIMA delle vendite dei termometri prodotti da Wuxi, successivamente alla

ricezione delle diffide, sono inficiate dalla dimostrata protratta vendita on line dei detti

termometri da parte della clientela e di Gima medesima. In definitiva, pur non

escludendosi che la natura denigratoria delle comunicazioni abbia inciso sulle vendite,

il giudizio non ha fornito la prova di tale danno patrimoniale, e cioè di una diminuzione

da parte di GIMA del fatturato ascrivile all’attività denigratoria posta in essere da

Geratherm.

6.5. In considerazione della gravità ed intensità dei fatti di concorrenza sleale accertati,

è disposta la pubblicazione, rimedio con funzione non solo preventiva, ma anche

risarcitoria, del dispositivo e della intestazione della presente sentenza sui quotidiani

Corriere della Sera e Repubblica, per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi

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del normale, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà

per GIMA di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo

adempimento da parte di Geratherm, ripetendo da questi le spese a semplice

presentazione della fattura.

7.1 Tenuto conto della soccombenza, Geratherm è condannata alla rifusione integrale

delle spese processuali, che si liquidano in favore di GIMA, applicato lo scaglione delle

cause di valore indeterminabile di particolare importanza, in euro 23.000,00 per

compensi, euro 3.100,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come di legge,

nonché a rimborsare le spese di CTP liquidate in euro 1350,00.

7.2. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell’attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A –,

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da GERATHERM MEDICAL

AG nei confronti di GIMA SPA, e su quelle proposte in via riconvenzionale da GIMA

SPA nei confronti di GERATHERM MEDICAL AG, rigettata ogni altra istanza ed

eccezione, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da Geratherm medical AG.

- In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato che Geratherm ha

commesso atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n 2 c.c., condanna Geratherm

a risarcire i danni in favore di Gima s.p.a., liquidati in euro 200.000,00, oltre interessi

legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 30 dicembre 2011 al saldo.

- Ordina la pubblicazione del dispositivo e della intestazione della presente sentenza

sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica per una sola volta, su due colonne e a

caratteri doppi del normale, a cura e spese di Geratherm entro trenta giorni dalla

notificazione della presente sentenza, con facoltà per GIMA di provvedervi a sua cura,

in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte del convenuto, ripetendo da

questi le spese a semplice presentazione della fattura.

- Condanna Geratherm alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano

in favore di GIMA in euro 23.000,00 per compensi, euro 3.100,00 per spese, oltre spese

generali al 15%, iva e cpa come di legge, nonché a rimborsare le spese di CTP liquidate

in euro 1350,00.

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- Pone definitivamente a carico dell’attrice Geratherm le spese di CTU.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015

Il Giudice Relatore Il Presidente

dott.ssa Silvia Giani dott.ssa Paola Gandolfi

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