Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

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PATOLOGIE E REGIME DELLE INVALIDITA' DEI DEPOSITI E DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE Avv. Daniele Lussana Intervento al seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti tenuto in Alba il 2.10.2015

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PATOLOGIE E REGIME DELLE INVALIDITA' DEI

DEPOSITI E DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE

Avv. Daniele Lussana

Intervento al seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti tenuto in Alba il 2.10.2015

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Agenda

In ordine più o meno sparso, verranno trattati:

• requisiti di forma dell'atto telematico;

• tempestività del deposito telematico;

• scelta tra deposito cartaceo e deposito telematico;

• conseguenze del mancato rispetto dei requisiti di forma;

• conseguenze del deposito con modalità errate;

• conseguenze del deposito in registro sbagliato;

• cautele sull’uso delle notificazioni telematiche;

• domicilio digitale dell'avv.to extra districtum: rilevanza.

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Requisiti di forma del deposito

telematico

Il quadro normativo

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Deposito telematico, requisiti dell'atto

Specifiche tecniche previste dall'art. 34 D.M. 21 febbraio 2011 (ultimo

provvedimento: 16 aprile 2014 - art. 12)

L'atto […] rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF

b) è privo di elementi attivi

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento

testuale, senza restrizione per le operazioni di selezione

e copia di parti, non è pertanto ammessa la scansione di

immagini (c.d. pdf nativo)

per creare il file: salva/esporta in PDF (MS Word / Libreoffice)

oppure utilizzare una stampante virtuale:

www.dopdf.com/ o www.pdfforge.org/pdfcreator

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Deposito telematico, requisiti dell'atto

Specifiche tecniche previste dall'art. 34 D.M. 21 febbraio 2011 (ultimo

provvedimento: 16 aprile 2014 - art. 12)

d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica

qualificata esterna secondo la struttura riportata ai

commi seguenti [PadES part 3 o CadES-BES];

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene

le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni

della nota di iscrizione a ruolo […] denominato

DatiAtto.xml e sottoscritto con firma digitale o firma

elettronica qualificata […]

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Elementi attivi

Cosa sono?

Sono elementi attivi:

- macro

- campi variabili

- campi compilabili

Non lo sono:

- immagini

- link

(Fonte: articolo “Atti e documenti PCT: il divieto di elementi attivi” di Juri Rudi

[link])

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Tempestività del deposito

telematico

L’importanza della RDAC

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Deposito telematico, la tempestività

Nelle ipotesi fisiologiche, all’esito di un deposito telematico

vengono generati 4 messaggi PEC

1) Accettazione

Questo messaggio attesta che, a una certa data e a una

certa ora, l'avvocato ha inviato un messaggio di posta

elettronica certificata alla cancelleria destinataria

2) Ricevuta di Avvenuta Consegna (RDAC)

Il messaggio di "consegna” (recapito al destinatario) della

PEC.

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Deposito telematico, la tempestività

La “seconda PEC” attesta che il sistema ministeriale ha

ricevuto dall'avvocato mittente un messaggio di posta

indirizzato alla casella PEC della cancelleria di

destinazione e che tale messaggio è stato correttamente

inoltrato.

La RDAC contiene in allegato il messaggio originariamente

inviato dall'avvocato e riporta:

- data e ora del deposito

- codice univoco di identificazione del messaggio inviato.

E' la prova dell'avvenuto deposito e del momento dello

stesso.

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Deposito telematico, la tempestività

3) Esito Controlli Automatici

Il server verifica che esista nella cancelleria di destinazione

un fascicolo avente il ruolo indicato e che l'avvocato sia

associato a tale fascicolo.

Controlla inoltre l'integrità del messaggio (controllo formale

relativo a eventuali errori di trasmissione dei dati).

4) Accettazione “manuale” della cancelleria

Attesta l'intervento del cancelliere (che potrebbe accettare

un deposito anche se i controlli automatici hanno dato esito

negativo, ad esempio in quanto l'avvocato non è associato

al fascicolo).

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Deposito telematico, la tempestività

Art. 51 DL 90/2014

1) Elimina l'inciso dell'art. 13 DM 44/2011 secondo il quale

“quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si

considera effettuato il giorno feriale immediatamente

successivo”: se la RDAC è generata entro la fine del giorno

di scadenza del deposito, il deposito è tempestivo;

2) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e

quinto comma, cpc sul computo dei termini;

3) deposito oltre il limite di capacità 30MB quale dimensione

della busta telematica: il deposito degli atti o dei documenti

può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di

posta elettronica certificata, e il deposito e' tempestivo

quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

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Conseguenze del mancato rispetto

dei requisiti di forma

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E se non vengono rispettati i requisiti?

Cosa fa il sistema informatico del ministero?

I “controlli automatici” generalmente

vengono sempre superati.

(Fonte: articolo “Processo Civile Telematico: gli “elementi attivi” dell'atto

principale in formato .pdf – una prova pratica “ Pietro Calorio [link])

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Page 14: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

E se non vengono rispettati i requisiti?

Può la Cancelleria rifiutare il deposito?

• Solo nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 2 (mancano

le “copie ufficio”) e 111 comma 2 disp. att. cpc

(mancano copie per controparte, per l’ufficio, per il

collegio);

• In difetto, viene integrato il reato di cui all’art. 328 cp.

(Fonte: articolo “Obbligo di deposito telematico: le conseguenze giuridiche

dell’omissione” di Pietro Calorio [link])

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E se non vengono rispettati i requisiti?

E il Giudice? Il deposito sarà valido?

Tesi tradizionale:

Gli atti che non rispettano prescrizioni dettate da

norme regolamentari (sottordinate alla legge, come nel

caso di provvedimenti della DGSIA del Ministero della

Giustizia) sono da considerare irregolari e non nulli.

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E se non vengono rispettati i requisiti?

E il Giudice? Il deposito sarà valido?

In senso negativo (nullità di deposito di pdf non nativo):

“la norma che impone che l’atto del processo sia un

.pdf ottenuto mediante la trasformazione di un

documento testuale, ha lo scopo di rendere l’atto

navigabile ad ogni attore del processo e dunque

quello di consentire l’utilizzo degli elementi

dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi

di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR”

(Tribunale di Livorno, ordinanza 25/07/2015 [link])

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Formato dei documenti

Art. 13 specifiche tecniche

I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi,

tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei

seguenti formati:

pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml (purché contenti i file nei

formati che precedono), msg (idem)

E' consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi

purché contenenti file nei formati previsti al comma

precedente:

zip, rar, arj

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Documenti in formati non consentiti

Possibili soluzioni pratiche per il loro deposito:

1) produzione all’udienza

(nel rispetto delle preclusioni istruttorie)

2) allegato in file .zip

(passa comunque i controlli anche se contiene file in

formati non ammessi)

3) allegato in file .zip + richiesta di espressa autorizzazione

al giudice + deposito in cancelleria

(Evidente la lesione del diritto a contraddire se il deposito è impossibile)

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Scelta tra deposito cartaceo e

telematico

“Nel dubbio, optate per il deposito telematico”

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Un punto di partenza

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Sezione VI - Giustizia digitale (art. 16 e ss.)

Art. 16-bis

obbligatorietà del deposito telematico

degli atti processuali

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Scelta tra deposito cartaceo e telematico

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere

dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,

contenziosi o di volontaria giurisdizione,

innanzi al tribunale, il deposito degli atti

processuali e dei documenti da parte dei difensori

delle parti precedentemente costituite ha luogo

esclusivamente con modalità telematiche […]

(cosa prevede il comma 5…?)

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Scelta tra deposito cartaceo e telematico

5. Con uno o più decreti aventi natura non

regolamentare […] il Ministro della giustizia […]

può individuare i tribunali nei quali viene

anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del

30 giugno 2014 ed anche limitatamente a

specifiche categorie di procedimenti, il termine

fissato dalla legge per l'obbligatorietà del

deposito telematico.

(e gli altri procedimenti?)

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Scelta tra deposito cartaceo e telematico

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del

codice di procedura civile la disposizione di cui al

comma 1 si applica successivamente al

deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A

decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei

procedimenti di espropriazione forzata della nota

di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con

modalità telematiche […]

(e i procedimenti monitori?)

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Scelta tra deposito cartaceo e telematico

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il

procedimento davanti al tribunale di cui al libro

IV, titolo I, capo I [ricorso per ingiunzione] del

codice di procedura civile, escluso il giudizio di

opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli

atti di parte e dei documenti ha luogo

esclusivamente con modalità telematiche […]

Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui

al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto

d'ingiunzione.

(e presso la Corte d’Appello?)

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Scelta tra deposito cartaceo e telematico

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei

procedimenti civili, contenziosi o di volontaria

giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il

deposito degli atti processuali e dei documenti da

parte dei difensori delle parti precedentemente

costituite ha luogo esclusivamente con modalità

telematiche […]

(e presso le altre autorità giudiziarie ancora?)

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Scelta tra deposito cartaceo e telematico

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le

disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a

decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non

regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia,

previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di

comunicazione. I decreti previsti dal presente

comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale

dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i

consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

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Page 27: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Ultimo intervento normativo

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,

contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai

tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi

alle corti di appello e' sempre ammesso il

deposito telematico di ogni atto diverso da

quelli previsti dal comma 1* e dei documenti che

si offrono in comunicazione […] In tal caso il

deposito si perfeziona esclusivamente con tali

modalita‘

(*il comma 1 è quello che riguarda il deposito degli atti “introduttivi”)

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Page 28: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Ultimo intervento normativo

comma 1: gli atti depositati dalla parte costituita

(c.d. “endoprocessuali”) devono essere telematici

(*è l’essere o meno costituiti a rilevare: non che l’atto sia il primo, e che

introduca un giudizio, o meno)

[nuovo] comma 1-bis: gli atti “diversi” (cioè quelli

con cui la parte si costituisce, c.d. “introduttivi”)

possono essere telematici

Nel dubbio, optate per il deposito telematico

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Page 29: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Riassumendo

GIUDIZI MONITORI (non così presso GDP)

sempre deposito telematico, per tutto

CONTENZIOSO - ATTI “INTRODUTTIVI”

deposito cartaceo o (opzionale, ora) telematico

CONTENZIOSO - ATTI “ENDOPROCESSUALI”

deposito telematico

ESECUZIONI

deposito telematico dopo il pignoramento

SE GDP

allo stato, ancora deposito cartaceo

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Page 30: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Casi limite

Opposizione all’esecuzione / atti esecutivi

nell’ipotesi di rilascio o in altri casi in cui non c’è un

giudice dell’esecuzione / RG

obbligatoriamente cartaceo?

Ricerca con modalità telematiche dei beni da

pignorare

(art. 492-bis cpc)

il Ministero non vuole che venga depositata

telematicamente nei registri di Volontaria

Giurisdizione: cartaceo?

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Nota bene

DL 179/2012, art. 16-bis, comma 8 (e 4, ult. parte):

Fermo quanto disposto al comma 4*, secondo periodo, il

giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e

dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità

non telematiche quando i sistemi informatici del dominio

giustizia non sono funzionanti.

* Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di

cui al periodo precedente con modalità non telematiche

quando i sistemi informatici del dominio giustizia non

sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.

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Page 32: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Nota bene

DL 179/2012, art. 16-bis, comma 8 (e 4, ult. parte):

L’autorizzazione al deposito non telematico è prevista

per le ipotesi di malfunzionamento del sistema

giustizia.

Non delle risorse dell’avvocato (connessione,

computer, redattore atti): queste ultime non sono

circostanze nemmeno idonee a giustificare una

rimessione in termini.

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“Uguali e contrari”

Senza copie di cortesia, Milano condanna ex art 96 cpc

(Tribunale di Milano, sentenza del 15.01.2015 n. 534 [link])

Cfr. anche: articolo “Proc. Telematico: No copia di cortesia? Sì Responsabilità

aggravata - Trib. Milano, 15/1/15 n.534” di Alessandra Giorgetti [link]

E articolo “Processo civile telematico e copia di cortesia. Quali sono le

conseguenze della scortesia?” di Nicola Gargano [link]

Napoli per contro ti chiede di popolare il fascicolo

informatico con i documenti allegati alla citazione

>tesi: obbligo dell’amministrazione della giustizia [art. 9 e 14 del DM 44/2011] e

>condizione del corretto svolgimento del processo / garanzia del diritto di difesa

>riferimento all’art. 88 comma 1 cpc (…?)

Articolo: “Milano - Napoli, quando gli opposti si attraggono nel Processo

Telematico” di Francesco Posati [link]

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Conseguenze del deposito con

modalità errate

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Deposito cartaceo di un ricorso per D.I.

Inammissibilità:

> Si ha forma libera solo ove la legge non richieda forme

determinate (art. 121 cpc);

> le specifiche tecniche della DGSIA del Ministero Giustizia

(art. 11 e art. 12 DM 44/2011) stabiliscono che gli atti del

PCT devono essere in formato pdf testuale;

> ove la legge richieda forme determinate, allora il criterio

del raggiungimento dello scopo non sana l’eventuale

invalidità dell’atto;

> non avrebbe senso ipotizzare la rinnovazione (art. 162

cpc) dell'atto a fronte della possibilità di riproporre il ricorso

per decreto ingiuntivo (art. 640 u.c., c.p.c.).

(decreto di rigetto del Tribunale di Roma del 09/06/2014;

anche: decreto di rigetto del Tribunale di Reggio Emilia del 31/06/2014)

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Page 36: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Deposito telematico di atto introduttivo

Tesi “permissiva” (rilevava prima dell’ultima novella):

> l’eventuale nullità dovrebbe essere espressamente

prevista dalla legge (e non da una fonte di rango

secondario) (Art. 156 co. 1 cpc);

> sarebbe comunque sanata per il raggiungimento dello

scopo (Art. 156 co. 3 cpc);

> in ogni caso non potrebbe comportare rigetto per

inammissibilità dovendo infatti il giudice disporre la

rinnovazione dell’atto nullo (Art. 162 cpc).

(ordinanza Tribunale di Vercelli 4/08/2014 su inammissibilità di un ricorso per

denuncia di danno temuto depositato telematicamente)

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Deposito cartaceo di atto successivo

Tesi 1: nullità sanabile

> Le disposizioni legislative e regolamentari non prevedono

le conseguenze dell’inosservanza delle forme prescritte;

> va escluso che si tratti di inesistenza dell’atto;

> va comunque valutato (ex art. 156, co 2 cpc) se l’atto,

indipendentemente dall’espressa previsione della nullità,

non possa essere considerato privo di requisiti formali

indispensabili per il raggiungimento dello scopo;

> la forma prescritta dalla legge per il reclamo è “ricorso

rivolto al giudice competente”;

> l’atto ha raggiunto lo scopo.

(ordinanza Tribunale di Torino, Sez. T.I., 16-26/01/2015)

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Sempre sul reclamo cartaceo…

Tesi 2: inammissibilità (non sanabile)

> Il DL 179/2012 usa le parole “esclusivamente” e

“obbligatorietà” con riferimento al deposito telematico;

> la libertà delle forme vale solo ove la legge non richieda

forme determinate;

> la nullità attiene a vizi dell’atto, non al rispetto di modalità

di deposito;

> non rileva nemmeno che il Redattore utilizzato non

prevedesse la possibilità di depositare telematicamente i

reclami (è il sistema telematico che deve adeguarsi alle

norme e non viceversa)

(ordinanza Tribunale di Torino, Sez. III, 12/02/2015 - 6/03/2015)

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Page 39: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Sempre sul reclamo cartaceo…

Tesi 3: nessuna sanzione (se si instaura il contraddittorio)

> Il reclamo è atto “endoprocessuale”;

> le fonti che prevedono il deposito telematico non

comminano sanzioni;

> la nullità peraltro deve essere comminata

espressamente;

> quindi, se il deposito avviene nel rispetto dei termini di

legge e se è avvenuta la regolare instaurazione del

contraddittorio per il principio di libertà delle forme (art.

121) e il raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc) non può

comminarsi alcuna sanzione;

(ordinanza Tribunale di Ancona 28.05.2015;

ordinanza Tribunale di Brescia, Sez. II, 15.07.2015)

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Sempre sul reclamo cartaceo…

Tesi 4: il reclamo è atto introduttivo

> Il reclamo è atto che introduce un nuovo giudizio;

> la parte infatti non è costituita… in tale giudizio;

> anche non lo fosse, la nullità non è espressamente

prevista dalla legge.

(ordinanza Tribunale di Asti, Sez. I, 23.03.2015)

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Page 41: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Conseguenze del deposito in

registro sbagliato

Page 42: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Scenario

Nel depositare l’atto l’avvocato sbaglia:

o l’ufficio giudiziario (Trib. diverso, sez. dist. soppressa);

o il registro (es: contenzioso ordinario invece che lavoro);

o il n. RG.

Le anomalie legate al deposito possono essere qualificate,

all’esito dei controlli automatici, come “WARN(ING)”

“ERROR” o “FATAL” [link] a seconda della crescente

gravità dei rilievi.

In questi casi l’anomalia è di tipo “ERROR”.

Quali le conseguenze?

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Page 43: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Scenario

La terza PEC (controlli automatici) reciterà:

“Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al

fascicolo.

Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.

La Cancelleria non dovrebbe rifiutare il deposito:

“Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o

ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo

cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione

utile in ordine all’anomalia riscontrata.”

(Circolare 28/10/2014 del Dipartimento Affari di Giustizia, punto 7 [link])

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Page 44: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Situazione a seguito dell’accorpamento

Soppressione delle sezioni distaccate di tribunale

il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti

procedimenti pendenti (alla data di soppressione della

sezione distaccata) deve essere eseguito esclusivamente

utilizzando la casella di PEC dell’ufficio accorpante,

avendo cura di individuare il procedimento attraverso il

numero di ruolo assunto nell’ambito dell’ufficio accorpante

(Fonte: “Accorpamento UUGG istruzioni servizi telematici” [link])

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Page 45: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Situazione a seguito dell’accorpamento

Soppressione di tribunali circondariali

il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti

procedimenti pendenti (alla data di soppressione dell’ufficio

giudiziario) deve essere effettuato utilizzando comunque

la casella di PEC dell’ufficio soppresso

(Fonte: “Accorpamento UUGG istruzioni servizi telematici” [link])

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Page 46: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Conseguenze giuridiche degli errori

Deposito presso tribunale/CdA o sezione distaccata errati:

Nullità del deposito

(o, comunque, forma di invalidità ancora più grave)

“la cui sanatoria a norma dell’art. 156 c. 3 c.p.c. appare

niente affatto scontata, non essendovi la possibilità tecnica

di “trasferire” il deposito sul sistema informatico dell’Ufficio

competente […]” - cfr. Ord. Int. 24/15 datata 30.04.2015 del Tribunale di

Cuneo che cita testualmente “se la prima iscrizione è stata telematica, il SICID

non consente […] l’automatico passaggio di atti da un fascicolo ad un altro” […]

(Fonte: articolo “Conseguenze processuali di alcuni casi di errore materiale nel

deposito telematico” di Pietro Calorio [link])

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Page 47: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Conseguenze giuridiche degli errori

Deposito con RG sbagliato:

(applicabile anche ai casi precedenti)

Nullità non sanabile

> Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non

pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti

indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 co 2

cpc);

> il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare

la memoria alla controparte (art. 170 co 4 cpc) e al giudice.

(ragionamento applicabile anche ai casi precedenti)

(Tribunale di Torino, ordinanza 11 giugno 2015, est. Dott. Astuni [link])

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Page 48: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Conseguenze giuridiche dell’errore

Deposito con RG sbagliato:

(applicabile anche ai casi precedenti)

Presupposti per la rimessione in termini

La parte potrà accedere alla rimessione in termini qualora

sussistano:

a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito (es.

anomalia nel funzionamento dei sistemi ministeriali…)

b) Grave ritardo del cancelliere nell’accettare/rifiutare l’atto

(non sussistente se si deposita il giorno stesso della

scadenza).

(Tribunale di Torino, ordinanza 11 giugno 2015, est. Dott. Astuni [link])

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Page 49: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Cautele sull’uso delle notificazioni

telematiche

Oltre alle ipotesi di nullità

individuate dalla L. 53/1994

Page 50: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Prima cautela: deposito della notifica

Art. 9, comma 1 bis, L. 53/1994:

“Qualora non si possa procedere al deposito con

modalità telematiche dell'atto notificato a norma

dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto

analogico del messaggio di posta elettronica certificata

[…]”

Ora però si può sia in Tribunale che in Corte d'Appello: il

deposito di una notifica via PEC deve obbligatoriamente

avvenire telematicamente.

In difetto, si ripropone il problema della “forma” del deposito

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Page 51: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Seconda cautela: i giudice di pace

Alcuni giudici di pace e alcuni commentatori escludono

l’operatività delle norme sull’autentica (anche quelle

previste dalla L. 53/1994) nel procedimento avanti al GdP:

“ritenuto che non essendo allo stato operative le norme sul

PCT nel procedimento avanti al Giudice di Pace non possa

ritenersi la validità della firma digitale apposta dal difensore

sull’atto di citazione in luogo della sottoscrizione a penna

[…]”

(ordinanza 7 agosto 2015, Giudice di Pace di Roma)

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Page 52: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Seconda cautela: i giudice di pace

Argomenti contro tale tesi

> la notifica a mezzo PEC è prevista in via generale dall’art.

3-bis L. 53/1994;

> la L. 53/1994 non riguarda il “processo telematico”

> la L. 53/1994 non prevede limitazioni d’uso nel caso delle

controversie avanti al GdP;

> il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. 82/2005)

prevede i casi in cui la sottoscrizione digitale ha i medesimi

effetti di quella autografa;

> il “vizio” – se sussiste - dovrebbe con buona probabilità

essere qualificato come nullità (e non inesistenza), come

tale sanato dalla costituzione del convenuto.

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Page 53: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Conseguenze dell'omessa notifica

presso il domicilio digitale

dell’avvocato extra districtum

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Notificazione ad avv. extra districtum

Art. 16-sexies DLGS 179/2012 – Domicilio digitale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 cpc, quando la

legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile

al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la

cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le

predette modalità può procedersi esclusivamente

quando non sia possibile, per causa imputabile al

destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta

elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui

all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici,

gestito dal ministero della giustizia.

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Notificazione ad avv. extra districtum

quale la conseguenza dell'omissione di tale notifica quando

l'avvocato è extra districtum e ha indicato la sua PEC?

La giurisprudenza sul vizio di notifica nell'appello afferma:

> che la quasi totalità dei vizi di notifica (es. presso

domicilio poi sostituito...) rappresentino nullità, e non casi

di inesistenza, e quindi sanabili per raggiungimento dello

scopo, confermato, ad esempio, dalla costituzione del

convenuto;

> in ogni caso, almeno in appello, anche in caso di

contumacia, si applicherebbe l’art. 291 cpc (rinnovazione

dell’atto nullo).

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Page 56: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Notificazione ad avv. extra districtum

quale la conseguenza dell'omissione di tale notifica quando

l'avvocato è extra districtum e ha indicato la sua PEC?

La violazione del disposto dell’art. 16

sexies DL 179/2012 potrebbe comportare l’inesistenza

giuridica della notifica solo laddove:

a) la controparte avesse notificato l’atto presso la

cancelleria (non, ad esempio, ove fosse stato notificato

l’atto presso il domicilio “fisico” e non digitale

dell’avvocato) e,

b) Il convenuto fosse rimasto contumace.

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Page 57: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Notificazione ad avv.to extra districtum

Art. 16-sexies DL 179/2012 – Domicilio digitale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 cpc […]

Art. 366 cpc:

[…] Se il ricorrente (1) non ha eletto domicilio in Roma

ovvero (2) non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica

certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli

sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Se quindi:

1) non c’è elezione di domicilio in Roma, e

2) c’è indicazione della PEC

…il controricorso va notificato al ricorrente via PEC?

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Page 58: Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche

Le diapositive che precedono contengono opinioni personali dell’autore.

Si declina ogni responsabilità in merito.

Grazie per l’attenzione

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