Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematiche
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PATOLOGIE E REGIME DELLE INVALIDITA' DEI
DEPOSITI E DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE
Avv. Daniele Lussana
Intervento al seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti tenuto in Alba il 2.10.2015
Agenda
In ordine più o meno sparso, verranno trattati:
• requisiti di forma dell'atto telematico;
• tempestività del deposito telematico;
• scelta tra deposito cartaceo e deposito telematico;
• conseguenze del mancato rispetto dei requisiti di forma;
• conseguenze del deposito con modalità errate;
• conseguenze del deposito in registro sbagliato;
• cautele sull’uso delle notificazioni telematiche;
• domicilio digitale dell'avv.to extra districtum: rilevanza.
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Requisiti di forma del deposito
telematico
Il quadro normativo
Deposito telematico, requisiti dell'atto
Specifiche tecniche previste dall'art. 34 D.M. 21 febbraio 2011 (ultimo
provvedimento: 16 aprile 2014 - art. 12)
L'atto […] rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF
b) è privo di elementi attivi
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento
testuale, senza restrizione per le operazioni di selezione
e copia di parti, non è pertanto ammessa la scansione di
immagini (c.d. pdf nativo)
per creare il file: salva/esporta in PDF (MS Word / Libreoffice)
oppure utilizzare una stampante virtuale:
www.dopdf.com/ o www.pdfforge.org/pdfcreator
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Deposito telematico, requisiti dell'atto
Specifiche tecniche previste dall'art. 34 D.M. 21 febbraio 2011 (ultimo
provvedimento: 16 aprile 2014 - art. 12)
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata esterna secondo la struttura riportata ai
commi seguenti [PadES part 3 o CadES-BES];
e) è corredato da un file in formato XML, che contiene
le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni
della nota di iscrizione a ruolo […] denominato
DatiAtto.xml e sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata […]
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Elementi attivi
Cosa sono?
Sono elementi attivi:
- macro
- campi variabili
- campi compilabili
Non lo sono:
- immagini
- link
(Fonte: articolo “Atti e documenti PCT: il divieto di elementi attivi” di Juri Rudi
[link])
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Tempestività del deposito
telematico
L’importanza della RDAC
Deposito telematico, la tempestività
Nelle ipotesi fisiologiche, all’esito di un deposito telematico
vengono generati 4 messaggi PEC
1) Accettazione
Questo messaggio attesta che, a una certa data e a una
certa ora, l'avvocato ha inviato un messaggio di posta
elettronica certificata alla cancelleria destinataria
2) Ricevuta di Avvenuta Consegna (RDAC)
Il messaggio di "consegna” (recapito al destinatario) della
PEC.
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Deposito telematico, la tempestività
La “seconda PEC” attesta che il sistema ministeriale ha
ricevuto dall'avvocato mittente un messaggio di posta
indirizzato alla casella PEC della cancelleria di
destinazione e che tale messaggio è stato correttamente
inoltrato.
La RDAC contiene in allegato il messaggio originariamente
inviato dall'avvocato e riporta:
- data e ora del deposito
- codice univoco di identificazione del messaggio inviato.
E' la prova dell'avvenuto deposito e del momento dello
stesso.
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Deposito telematico, la tempestività
3) Esito Controlli Automatici
Il server verifica che esista nella cancelleria di destinazione
un fascicolo avente il ruolo indicato e che l'avvocato sia
associato a tale fascicolo.
Controlla inoltre l'integrità del messaggio (controllo formale
relativo a eventuali errori di trasmissione dei dati).
4) Accettazione “manuale” della cancelleria
Attesta l'intervento del cancelliere (che potrebbe accettare
un deposito anche se i controlli automatici hanno dato esito
negativo, ad esempio in quanto l'avvocato non è associato
al fascicolo).
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Deposito telematico, la tempestività
Art. 51 DL 90/2014
1) Elimina l'inciso dell'art. 13 DM 44/2011 secondo il quale
“quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si
considera effettuato il giorno feriale immediatamente
successivo”: se la RDAC è generata entro la fine del giorno
di scadenza del deposito, il deposito è tempestivo;
2) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e
quinto comma, cpc sul computo dei termini;
3) deposito oltre il limite di capacità 30MB quale dimensione
della busta telematica: il deposito degli atti o dei documenti
può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di
posta elettronica certificata, e il deposito e' tempestivo
quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
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Conseguenze del mancato rispetto
dei requisiti di forma
E se non vengono rispettati i requisiti?
Cosa fa il sistema informatico del ministero?
I “controlli automatici” generalmente
vengono sempre superati.
(Fonte: articolo “Processo Civile Telematico: gli “elementi attivi” dell'atto
principale in formato .pdf – una prova pratica “ Pietro Calorio [link])
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E se non vengono rispettati i requisiti?
Può la Cancelleria rifiutare il deposito?
• Solo nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 2 (mancano
le “copie ufficio”) e 111 comma 2 disp. att. cpc
(mancano copie per controparte, per l’ufficio, per il
collegio);
• In difetto, viene integrato il reato di cui all’art. 328 cp.
(Fonte: articolo “Obbligo di deposito telematico: le conseguenze giuridiche
dell’omissione” di Pietro Calorio [link])
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E se non vengono rispettati i requisiti?
E il Giudice? Il deposito sarà valido?
Tesi tradizionale:
Gli atti che non rispettano prescrizioni dettate da
norme regolamentari (sottordinate alla legge, come nel
caso di provvedimenti della DGSIA del Ministero della
Giustizia) sono da considerare irregolari e non nulli.
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E se non vengono rispettati i requisiti?
E il Giudice? Il deposito sarà valido?
In senso negativo (nullità di deposito di pdf non nativo):
“la norma che impone che l’atto del processo sia un
.pdf ottenuto mediante la trasformazione di un
documento testuale, ha lo scopo di rendere l’atto
navigabile ad ogni attore del processo e dunque
quello di consentire l’utilizzo degli elementi
dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi
di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR”
(Tribunale di Livorno, ordinanza 25/07/2015 [link])
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Formato dei documenti
Art. 13 specifiche tecniche
I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi,
tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei
seguenti formati:
pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml (purché contenti i file nei
formati che precedono), msg (idem)
E' consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi
purché contenenti file nei formati previsti al comma
precedente:
zip, rar, arj
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Documenti in formati non consentiti
Possibili soluzioni pratiche per il loro deposito:
1) produzione all’udienza
(nel rispetto delle preclusioni istruttorie)
2) allegato in file .zip
(passa comunque i controlli anche se contiene file in
formati non ammessi)
3) allegato in file .zip + richiesta di espressa autorizzazione
al giudice + deposito in cancelleria
(Evidente la lesione del diritto a contraddire se il deposito è impossibile)
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Scelta tra deposito cartaceo e
telematico
“Nel dubbio, optate per il deposito telematico”
Un punto di partenza
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
Sezione VI - Giustizia digitale (art. 16 e ss.)
Art. 16-bis
obbligatorietà del deposito telematico
degli atti processuali
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Scelta tra deposito cartaceo e telematico
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere
dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori
delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche […]
(cosa prevede il comma 5…?)
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Scelta tra deposito cartaceo e telematico
5. Con uno o più decreti aventi natura non
regolamentare […] il Ministro della giustizia […]
può individuare i tribunali nei quali viene
anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del
30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine
fissato dalla legge per l'obbligatorietà del
deposito telematico.
(e gli altri procedimenti?)
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Scelta tra deposito cartaceo e telematico
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al
comma 1 si applica successivamente al
deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A
decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei
procedimenti di espropriazione forzata della nota
di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche […]
(e i procedimenti monitori?)
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Scelta tra deposito cartaceo e telematico
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il
procedimento davanti al tribunale di cui al libro
IV, titolo I, capo I [ricorso per ingiunzione] del
codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli
atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche […]
Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui
al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto
d'ingiunzione.
(e presso la Corte d’Appello?)
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Scelta tra deposito cartaceo e telematico
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il
deposito degli atti processuali e dei documenti da
parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche […]
(e presso le altre autorità giudiziarie ancora?)
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Scelta tra deposito cartaceo e telematico
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non
regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di
comunicazione. I decreti previsti dal presente
comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
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Ultimo intervento normativo
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,
contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai
tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi
alle corti di appello e' sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da
quelli previsti dal comma 1* e dei documenti che
si offrono in comunicazione […] In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali
modalita‘
(*il comma 1 è quello che riguarda il deposito degli atti “introduttivi”)
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Ultimo intervento normativo
comma 1: gli atti depositati dalla parte costituita
(c.d. “endoprocessuali”) devono essere telematici
(*è l’essere o meno costituiti a rilevare: non che l’atto sia il primo, e che
introduca un giudizio, o meno)
[nuovo] comma 1-bis: gli atti “diversi” (cioè quelli
con cui la parte si costituisce, c.d. “introduttivi”)
possono essere telematici
Nel dubbio, optate per il deposito telematico
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Riassumendo
GIUDIZI MONITORI (non così presso GDP)
sempre deposito telematico, per tutto
CONTENZIOSO - ATTI “INTRODUTTIVI”
deposito cartaceo o (opzionale, ora) telematico
CONTENZIOSO - ATTI “ENDOPROCESSUALI”
deposito telematico
ESECUZIONI
deposito telematico dopo il pignoramento
SE GDP
allo stato, ancora deposito cartaceo
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Casi limite
Opposizione all’esecuzione / atti esecutivi
nell’ipotesi di rilascio o in altri casi in cui non c’è un
giudice dell’esecuzione / RG
obbligatoriamente cartaceo?
Ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare
(art. 492-bis cpc)
il Ministero non vuole che venga depositata
telematicamente nei registri di Volontaria
Giurisdizione: cartaceo?
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Nota bene
DL 179/2012, art. 16-bis, comma 8 (e 4, ult. parte):
Fermo quanto disposto al comma 4*, secondo periodo, il
giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e
dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità
non telematiche quando i sistemi informatici del dominio
giustizia non sono funzionanti.
* Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalità non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non
sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
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Nota bene
DL 179/2012, art. 16-bis, comma 8 (e 4, ult. parte):
L’autorizzazione al deposito non telematico è prevista
per le ipotesi di malfunzionamento del sistema
giustizia.
Non delle risorse dell’avvocato (connessione,
computer, redattore atti): queste ultime non sono
circostanze nemmeno idonee a giustificare una
rimessione in termini.
© avvoca.to.it | 32
“Uguali e contrari”
Senza copie di cortesia, Milano condanna ex art 96 cpc
(Tribunale di Milano, sentenza del 15.01.2015 n. 534 [link])
Cfr. anche: articolo “Proc. Telematico: No copia di cortesia? Sì Responsabilità
aggravata - Trib. Milano, 15/1/15 n.534” di Alessandra Giorgetti [link]
E articolo “Processo civile telematico e copia di cortesia. Quali sono le
conseguenze della scortesia?” di Nicola Gargano [link]
Napoli per contro ti chiede di popolare il fascicolo
informatico con i documenti allegati alla citazione
>tesi: obbligo dell’amministrazione della giustizia [art. 9 e 14 del DM 44/2011] e
>condizione del corretto svolgimento del processo / garanzia del diritto di difesa
>riferimento all’art. 88 comma 1 cpc (…?)
Articolo: “Milano - Napoli, quando gli opposti si attraggono nel Processo
Telematico” di Francesco Posati [link]
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Conseguenze del deposito con
modalità errate
Deposito cartaceo di un ricorso per D.I.
Inammissibilità:
> Si ha forma libera solo ove la legge non richieda forme
determinate (art. 121 cpc);
> le specifiche tecniche della DGSIA del Ministero Giustizia
(art. 11 e art. 12 DM 44/2011) stabiliscono che gli atti del
PCT devono essere in formato pdf testuale;
> ove la legge richieda forme determinate, allora il criterio
del raggiungimento dello scopo non sana l’eventuale
invalidità dell’atto;
> non avrebbe senso ipotizzare la rinnovazione (art. 162
cpc) dell'atto a fronte della possibilità di riproporre il ricorso
per decreto ingiuntivo (art. 640 u.c., c.p.c.).
(decreto di rigetto del Tribunale di Roma del 09/06/2014;
anche: decreto di rigetto del Tribunale di Reggio Emilia del 31/06/2014)
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Deposito telematico di atto introduttivo
Tesi “permissiva” (rilevava prima dell’ultima novella):
> l’eventuale nullità dovrebbe essere espressamente
prevista dalla legge (e non da una fonte di rango
secondario) (Art. 156 co. 1 cpc);
> sarebbe comunque sanata per il raggiungimento dello
scopo (Art. 156 co. 3 cpc);
> in ogni caso non potrebbe comportare rigetto per
inammissibilità dovendo infatti il giudice disporre la
rinnovazione dell’atto nullo (Art. 162 cpc).
(ordinanza Tribunale di Vercelli 4/08/2014 su inammissibilità di un ricorso per
denuncia di danno temuto depositato telematicamente)
© avvoca.to.it | 36
Deposito cartaceo di atto successivo
Tesi 1: nullità sanabile
> Le disposizioni legislative e regolamentari non prevedono
le conseguenze dell’inosservanza delle forme prescritte;
> va escluso che si tratti di inesistenza dell’atto;
> va comunque valutato (ex art. 156, co 2 cpc) se l’atto,
indipendentemente dall’espressa previsione della nullità,
non possa essere considerato privo di requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
> la forma prescritta dalla legge per il reclamo è “ricorso
rivolto al giudice competente”;
> l’atto ha raggiunto lo scopo.
(ordinanza Tribunale di Torino, Sez. T.I., 16-26/01/2015)
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Sempre sul reclamo cartaceo…
Tesi 2: inammissibilità (non sanabile)
> Il DL 179/2012 usa le parole “esclusivamente” e
“obbligatorietà” con riferimento al deposito telematico;
> la libertà delle forme vale solo ove la legge non richieda
forme determinate;
> la nullità attiene a vizi dell’atto, non al rispetto di modalità
di deposito;
> non rileva nemmeno che il Redattore utilizzato non
prevedesse la possibilità di depositare telematicamente i
reclami (è il sistema telematico che deve adeguarsi alle
norme e non viceversa)
(ordinanza Tribunale di Torino, Sez. III, 12/02/2015 - 6/03/2015)
© avvoca.to.it | 38
Sempre sul reclamo cartaceo…
Tesi 3: nessuna sanzione (se si instaura il contraddittorio)
> Il reclamo è atto “endoprocessuale”;
> le fonti che prevedono il deposito telematico non
comminano sanzioni;
> la nullità peraltro deve essere comminata
espressamente;
> quindi, se il deposito avviene nel rispetto dei termini di
legge e se è avvenuta la regolare instaurazione del
contraddittorio per il principio di libertà delle forme (art.
121) e il raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc) non può
comminarsi alcuna sanzione;
(ordinanza Tribunale di Ancona 28.05.2015;
ordinanza Tribunale di Brescia, Sez. II, 15.07.2015)
© avvoca.to.it | 39
Sempre sul reclamo cartaceo…
Tesi 4: il reclamo è atto introduttivo
> Il reclamo è atto che introduce un nuovo giudizio;
> la parte infatti non è costituita… in tale giudizio;
> anche non lo fosse, la nullità non è espressamente
prevista dalla legge.
(ordinanza Tribunale di Asti, Sez. I, 23.03.2015)
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Conseguenze del deposito in
registro sbagliato
Scenario
Nel depositare l’atto l’avvocato sbaglia:
o l’ufficio giudiziario (Trib. diverso, sez. dist. soppressa);
o il registro (es: contenzioso ordinario invece che lavoro);
o il n. RG.
Le anomalie legate al deposito possono essere qualificate,
all’esito dei controlli automatici, come “WARN(ING)”
“ERROR” o “FATAL” [link] a seconda della crescente
gravità dei rilievi.
In questi casi l’anomalia è di tipo “ERROR”.
Quali le conseguenze?
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Scenario
La terza PEC (controlli automatici) reciterà:
“Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al
fascicolo.
Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
La Cancelleria non dovrebbe rifiutare il deposito:
“Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o
ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo
cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione
utile in ordine all’anomalia riscontrata.”
(Circolare 28/10/2014 del Dipartimento Affari di Giustizia, punto 7 [link])
© avvoca.to.it | 43
Situazione a seguito dell’accorpamento
Soppressione delle sezioni distaccate di tribunale
il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti
procedimenti pendenti (alla data di soppressione della
sezione distaccata) deve essere eseguito esclusivamente
utilizzando la casella di PEC dell’ufficio accorpante,
avendo cura di individuare il procedimento attraverso il
numero di ruolo assunto nell’ambito dell’ufficio accorpante
(Fonte: “Accorpamento UUGG istruzioni servizi telematici” [link])
© avvoca.to.it | 44
Situazione a seguito dell’accorpamento
Soppressione di tribunali circondariali
il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti
procedimenti pendenti (alla data di soppressione dell’ufficio
giudiziario) deve essere effettuato utilizzando comunque
la casella di PEC dell’ufficio soppresso
(Fonte: “Accorpamento UUGG istruzioni servizi telematici” [link])
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Conseguenze giuridiche degli errori
Deposito presso tribunale/CdA o sezione distaccata errati:
Nullità del deposito
(o, comunque, forma di invalidità ancora più grave)
“la cui sanatoria a norma dell’art. 156 c. 3 c.p.c. appare
niente affatto scontata, non essendovi la possibilità tecnica
di “trasferire” il deposito sul sistema informatico dell’Ufficio
competente […]” - cfr. Ord. Int. 24/15 datata 30.04.2015 del Tribunale di
Cuneo che cita testualmente “se la prima iscrizione è stata telematica, il SICID
non consente […] l’automatico passaggio di atti da un fascicolo ad un altro” […]
(Fonte: articolo “Conseguenze processuali di alcuni casi di errore materiale nel
deposito telematico” di Pietro Calorio [link])
© avvoca.to.it | 46
Conseguenze giuridiche degli errori
Deposito con RG sbagliato:
(applicabile anche ai casi precedenti)
Nullità non sanabile
> Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non
pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti
indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 co 2
cpc);
> il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare
la memoria alla controparte (art. 170 co 4 cpc) e al giudice.
(ragionamento applicabile anche ai casi precedenti)
(Tribunale di Torino, ordinanza 11 giugno 2015, est. Dott. Astuni [link])
© avvoca.to.it | 47
Conseguenze giuridiche dell’errore
Deposito con RG sbagliato:
(applicabile anche ai casi precedenti)
Presupposti per la rimessione in termini
La parte potrà accedere alla rimessione in termini qualora
sussistano:
a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito (es.
anomalia nel funzionamento dei sistemi ministeriali…)
b) Grave ritardo del cancelliere nell’accettare/rifiutare l’atto
(non sussistente se si deposita il giorno stesso della
scadenza).
(Tribunale di Torino, ordinanza 11 giugno 2015, est. Dott. Astuni [link])
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Cautele sull’uso delle notificazioni
telematiche
Oltre alle ipotesi di nullità
individuate dalla L. 53/1994
Prima cautela: deposito della notifica
Art. 9, comma 1 bis, L. 53/1994:
“Qualora non si possa procedere al deposito con
modalità telematiche dell'atto notificato a norma
dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata
[…]”
Ora però si può sia in Tribunale che in Corte d'Appello: il
deposito di una notifica via PEC deve obbligatoriamente
avvenire telematicamente.
In difetto, si ripropone il problema della “forma” del deposito
© avvoca.to.it | 50
Seconda cautela: i giudice di pace
Alcuni giudici di pace e alcuni commentatori escludono
l’operatività delle norme sull’autentica (anche quelle
previste dalla L. 53/1994) nel procedimento avanti al GdP:
“ritenuto che non essendo allo stato operative le norme sul
PCT nel procedimento avanti al Giudice di Pace non possa
ritenersi la validità della firma digitale apposta dal difensore
sull’atto di citazione in luogo della sottoscrizione a penna
[…]”
(ordinanza 7 agosto 2015, Giudice di Pace di Roma)
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Seconda cautela: i giudice di pace
Argomenti contro tale tesi
> la notifica a mezzo PEC è prevista in via generale dall’art.
3-bis L. 53/1994;
> la L. 53/1994 non riguarda il “processo telematico”
> la L. 53/1994 non prevede limitazioni d’uso nel caso delle
controversie avanti al GdP;
> il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. 82/2005)
prevede i casi in cui la sottoscrizione digitale ha i medesimi
effetti di quella autografa;
> il “vizio” – se sussiste - dovrebbe con buona probabilità
essere qualificato come nullità (e non inesistenza), come
tale sanato dalla costituzione del convenuto.
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Conseguenze dell'omessa notifica
presso il domicilio digitale
dell’avvocato extra districtum
Notificazione ad avv. extra districtum
Art. 16-sexies DLGS 179/2012 – Domicilio digitale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 cpc, quando la
legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile
al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la
cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le
predette modalità può procedersi esclusivamente
quando non sia possibile, per causa imputabile al
destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui
all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici,
gestito dal ministero della giustizia.
© avvoca.to.it | 54
Notificazione ad avv. extra districtum
quale la conseguenza dell'omissione di tale notifica quando
l'avvocato è extra districtum e ha indicato la sua PEC?
La giurisprudenza sul vizio di notifica nell'appello afferma:
> che la quasi totalità dei vizi di notifica (es. presso
domicilio poi sostituito...) rappresentino nullità, e non casi
di inesistenza, e quindi sanabili per raggiungimento dello
scopo, confermato, ad esempio, dalla costituzione del
convenuto;
> in ogni caso, almeno in appello, anche in caso di
contumacia, si applicherebbe l’art. 291 cpc (rinnovazione
dell’atto nullo).
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Notificazione ad avv. extra districtum
quale la conseguenza dell'omissione di tale notifica quando
l'avvocato è extra districtum e ha indicato la sua PEC?
La violazione del disposto dell’art. 16
sexies DL 179/2012 potrebbe comportare l’inesistenza
giuridica della notifica solo laddove:
a) la controparte avesse notificato l’atto presso la
cancelleria (non, ad esempio, ove fosse stato notificato
l’atto presso il domicilio “fisico” e non digitale
dell’avvocato) e,
b) Il convenuto fosse rimasto contumace.
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Notificazione ad avv.to extra districtum
Art. 16-sexies DL 179/2012 – Domicilio digitale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 cpc […]
Art. 366 cpc:
[…] Se il ricorrente (1) non ha eletto domicilio in Roma
ovvero (2) non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli
sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Se quindi:
1) non c’è elezione di domicilio in Roma, e
2) c’è indicazione della PEC
…il controricorso va notificato al ricorrente via PEC?
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