Sentenza il n. - delittodiusura.it · Michele Castellano, dott.ssa Dora Rizzi e aw. Luigi Pansini,...
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 1810512016RG n. 1022412009
N. R.G. 1,0224t2009
REPT]BBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBT]NALE ORDINARIO di BARI
§ezione IY Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico dott. Valentlno Lenoci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta a|n.1022412009 R.G., promossa da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DIVANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, iNpersona dei curatori prof. aw. Michele Castellano, dott.ssa Dora Rizzi e aw. LuigiPansini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'aw. Eugenio Mangone dalquale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di riassunzione,giusta autot'rz.zazione del G.D. del 9.1l.20ll, n. 8572 cron.,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
confro
UMCREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, giàIJIJ"ICREDIT CORPORATE BAÀIKING S.P-A., già I]MCREDIT BAIYCAD'IMPRESA §.P.A., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'aw. PaoloLatena dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'aw. Paolo Dalmartello invirtù di procura generale alle liti rilasciata in data 1 t .3.2009 con autentica del Notaiodott. Melchiorre saraceno di Veron4 n.22091racc. e n.9971raw.,
CONVENUTA§EDILIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pto-tÉmporc, elettivamentedomiciliata presso lo studio dell'aw. Giovanni Durante dal quale è rappresentata e
difesa in virtÌr di mandato a margine della comparsa di costituzione,INTERVENTRICE VOLONTARI-A
Conclusioni
Conclusioni precisate all'udienza del 3.1 1.2015 come segue:
- per I'attice Curatela del Falli*nento Divania s.r.l. in liquidazione ; <<...preciso le
proprie aonclusioni reiterando ciascuna e tatte le domande, le eccezioni, le
conclusioni formulate wll'atta di citazione e precisate ed integrate nella
memoria qc art. 183, comma 6, n. l), c.p.c. in data 15.2.2010 ed in tutte le
successive difese; insiste, pertanto, afinché respinta ogni contraria istaraa,
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Sentenza n.271912016 pubbl. il 18/05/2016RG n. 1022412009
deduzione e conclusione, la Banca convenuta sia condannata al risarcimento del
donno ca§onato o Divanio s-r.I., pari od € 80.563.985,44 maggiorati
dell'ulteriore somme, a titolo di lucro cessante, corrispondete alla mancdta
redditività dovuta alla distrazione delle risorse lìnaruiarie nell'operatività in
derivati, owero al diverso ommantare che dovesse ritenersi di giustizia, con
interessi e rivalutoziotu monetoria, fino al ù dell'ffittivo soddisfo. Insiste
altresì afiìnche sia dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel
presente giudizio dolla Sedilia s.r.l. Quanto allo preannunciata querela di falso,
si tratta di una iniziativa meramente dilatoria, proposta peraltro da soggetto
inaumissibilmente intervenuto nel processo senza che ne sussistano ipresuppostt>>;
- per la convenuta Unicredit s.p.a.: <<...si chiede che il Tribunole lll.no: (...) -
preliminarmente, dichiari I'inammissibilità dell'intervento spiegato da Sedilia
s.r.l. perché privo di rapryrto con l'oggetto della causa, trattandosi di intervento
teso ad ilna pronuncia risarcitoria per l'asserito rilascio di fideiussione
nell'ambito della corruetaione interbarrcaria del giugno 2005, e perché
manifestamente infondato (...) - respinga nel miglior modo le domande tutte
proposte dat Fallimento Divania s.r.l. in liquidazione contro Unicredit s.p.a.
assolvendolo da ogni avversaria pretesa; - condanni ìl Fallimento Divania s.r.l.
in liquidazione al risarcimento del danru provocato a Unicredit s.p.a. per
responsabilità aggravata ex afi. 96 c.p.c., do liquidarsi anche in via equitativa e
rapporl ato all' ammontore del ptitum>> ;
- per la interventice volontaria Sedilia s.r.l.: <<...precisa (...) le proprie
conclusioni, insistendo nella richiesta di interpello a Unicredit, per effitto dello
proposizione di querela di falso; in via gradata, si riporta al conterutto del
proprio ricorso per interl,ento, insistendo nelle richieste ivi articolate>>,
Il G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di gg. 60 per il
deposito delle comparse conclusionali, e I'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito
delle memorie di replica.
I termini suddetti sono scadutiil25.l.20l6.
Fatto e dirittq
1. Con atto di citazione notificato in data 16 - 21.9.2009 la Divania s.r.l. in
liquidazione ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Unicredit
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il
RG n.
Corporate Banking s.p.a. (ora Unicredit s.p.a.), chiedendo che, accefiata la
responsabilità di Unioedit Corporate Banking s.p.a. per tutti i fatti e le ragioni
dedotte nella narrativa dello stesso atto, riguardanti violazioni commesse nell'attivita
di negoziazione di sffumenti fnanziari derivati, la convenuta fosse condannata al
pagamento della somm a di €, 68.929.444,00, maggiorati dell'ulteriore somma, a titolo
di lucro cessante, corrispondente alla mancata redditività dovuta alla disEazione delle
risorse finanziarie nell'operatività in derivati, owero al diverso ammontare che
dovesse risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetari4 fino al dl
dell'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per le violazioni lamentate,
ed oltre che alla rifirsione di spese, diritti e onorari del giudizio e con espressa riserva
di ogni ulteriore deduzione, eccezione e/o produzione anche all'esito dell'awerso
comportamento processuale.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Unicredit Corporate
Banking s.p.a. (ora Unicredit s.p.a.), la quale, nel contestare la domanda ha concluso
chiedendone il rigetto, con condanna della Divania s.r.l. alla rifusione delle spese e
competeue di lite, nonché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex
art. 96 c.p.c.
All'udienza del 4.10.201I il giudizio è stato dichiarato interrotto per I'intervenuto
fallimento della Divania s.r.l. in liquidazione
Riassunta la causa dalla Curatela del Fallimento Divania s.r.l. in liquidazione, si è
costituita in giudizio la Unicredit s.p.a., quale società incorporante la Unicredit
Corporate Banking s.p.&. riportandosi alle conclusioni già formulate.
E' intervenùta in giudizio la Sedilia s.r.l., proponendo intervento volontario
autonomo ex 4fi. 105, comma l, c.p.c., e chiedendo la condanna della Unicredit s.p.a.
al risarcimento dei danni derivanti dal rilascio di una fideiussione fino alla
concolrenza di € 49.500.000,00 in favore della Divania s.r.l., danni quantificati in €
55.000.000,00, owero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Rigettata una richiesta di ricusazione del Giudice dott. Le,noci, e del C.T.U.
nominato dott.ssa Lucia Anna Muserra, espletata consulenza tecnica contabile,
all'udienza del 3.11.2015 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie
conclusioni, come riportato in epigrafe.
II G.U. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il
deposito delle comparse conclusionali, e loulteriore termine di gg. 20 pa il deposito
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delle memorie di replica.
I termini suddetti sono scadutiil25.l.20l6.
2. Preliminarmente, deve essere esaminata I'eccezione di inammissibilità
dell'intervento della Sedilia s.r.l. sollevata dalla difesa della Curatela del Fallimento
Divania s.r.l. e dalla difesa dell'Unicredit s.p.a.
Tale eccezione appare fondata.
La Sedilia s.r.l. - con comparsa di intervento ex art.l05, comma l, c.p.c. in data
5.1.2012 - ha chiesto <da condanna di Unicredit spa (...) al risarcimento del danno
per le caasali ed i fatti dedotti in narrativa e nella richiamata domanda principale
proposta da Divania s.r.l., infavore di Sedilia s.r.l. (...) quantiJìcato in € 55 milioni,
owero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa>».
Secondo I'interventorg invero, in conseguerua <<della sottoscriziow della
convetaione interbarrcaria del 7.6.2005 imposto da Unicredit a Divania>> era stato
preteso anche il rilascio, da parte della Sedilia s.r.l., <<di una Jìdeiussione sira alla
concorrenza della somma di € 49,5 milionì>>; a, 1lpor effetto di questa
fideiussione, rilasciata rell'ambito di una operazione illegittima e qualificata come
estorsiva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barì>>,la Sedilia
awebbe subito rilevanti conseguenze pregiudizievoli, quali I'impossibilità di
accedere al credito bancario, con la conseguente paralisi di qualsiasi iniziativa
economica" I'illegittima segnalazione in sofferenza atla Cenhale Rischi e I'invio di
una messa in mora da parte di Unicredit.
Tale danno, a suo dire, rinverrebbe <<dai medesimi fatti e titoli rappresentoti in
giudizio dall'attrice, che hanno antuto quale epilogo, quanto alle ragioni di Sedilia, ilrilcucio della fi deiuss ione, cantenuto ne lla corweraione del 7. 6. 2 00 5>>.
Orbene, come risulta dalla stessa prospettazione dell'interventore e dalla
documentazione da esso versata in atti, la pretesa fideiussione - della quale la
convenzione interbancaria prevedeva la futura prestazione - non risulta essere mai
stata rilasciata dalla Sedilia s.r.l., e quest'ultima non è mai stata destinataria di
alcuna messa in mora da parte di Unicredit (essendo stata inviata solo per conoscenza
alla Sedilia la messa in mora ndirazata alla Divania s.r.l. ed alla Parco Don Vito
s.r.l.).
Peralho, il preteso diritto fatto valere dall'odiemo interventore non è relativo
all'oggetto sostanziale Qtetitun e causa petendÌ) dell'originaria conffoversi4 né
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 18/05/2016RG n. 1022412009
risulta dipendente (in senso tecnico - giuridico) dal titolo dedotto nel processo
medesimo.
Ed invero, a fondamento della propria generica pretesa risarcitoria la Sedilia ha
allegato i danni asseritamente sofferti per effetto del rilascio della (inesistente)
fideiussione <*tell'ambito di una operazione illegittima e qualificata come estorsiva
dalla Procura>> (e cioè par di capire, l'indicata convenzione interbancaria).
Il presente giudizio, tuttavia, attiene alla domanda di risaroimento dei danni a
titolo di responsabilità contattuale ed extraconfiattuale per una serie di condotte
asseritamente illegiuime contestate alla Unicredit Corporate Banking s.p.o., poste in
essere nel contesto dell'operatività in strumenti finanziari derivati intercorsa fra la
Banca e la società nel periodo gennaio 2000 - giugno 2005.
["a banca è quindi chiamata a rispondere in questa sede a titolo di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale per i danni cagionati a DivaniA in base ai principi
generali di cui agli artt. l2l8 - 1226 e 1453 c.c., nonché alle regole speciali
contenute negli artt. 21e23 T.U.F.
E' evidente quindi che non sussistono i presupposti dell'intervento principale.
E' pacifico inf'dtti che, <<s noruna dell'art. 105, comma l, c.p.c., il diritto che iltern può for valere in un processo pendente ta altre parti, in conflino con tutte -
ìntervento principale - o soltanto con alcune di esse - intervento litiscotxortile o
adesivo autonomo - deve essere o relativo all'oggetto, e cioè individuabile con
riferimento al bene sostaraiale della controversia, nei limiti in cui è sussunto dalle
parti originarie del giudizio (petitum/, o dipendente dal titolo, da intendere come
faao giuridico costitutivo del rapporto giuridico da esse dedotto in giudizio (causa
petendf/. Pertanto, se nonvi è ne connessione, ne diperideraa, nei suddetti limiti, con
il processo pendente tra le porti originarie, I'inserimento in esso di nuove parti e di
nuove pretese rnn è ammesso»» (Cass. 22.10.2002, n. 14901; v. anche Cass.
20.10.2014, n. 22233 ; Cass. 27 .5.20 I 1, n. L 17 57\.
Nel caso di specie, la Sedilia s.r.l. fa valere un proprio presunto diritto, che
avrebbe titolo in un fatùo completamente diverso da quello oggetto del presente
giudizio, con il quale non ha alcun collegamento. Trattasi di posizione giuridica
indipendente, che come tale dovrebbe essere fatta valere in un giudizio autonomo.
Consegue quindi I'inammissibilita dell'intervento, da che consegue anche
l'inammissibilita e l'irrilevanza della querela di falso proposta dalla Sedilia s.r.l. con
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RG n. 1022412009
riferimento all'atto di costituzione di pegno in favore di Unicredit della somma di
us$ 1.727.000,00.
3. Venendo ora ad esaminare il merito della domanda, osserva il giudicante
quanto segue.
Nel presente giudizio la Divania s.r.l. in liquidazione, già Divania s.p.a.
(dichiarata fallita nelle more del giudizio con sentenza di questo Tribunale n. 88 del
20-27.6.2011, e oon prosecuzione della Curatela del Fallimento Divania s.r.l. in
liquidazione), ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da essa sofferti in
conseguenza del contegno serbato dalla Unicredit Banoa d'Impres4 poi divenuta
Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed ora Unicredit s.p.a., nel periodo 2000 - 2005
in occasione della operatività in strumenti derivati.
L'affice, infatti, lamenta la sussistenza di una serie di plurime violazioni, daparte
dell'Unicredit, delle regole in materia di intermediazione finmziariao poste in essere
nel corso del rapporto intercorso durante l'operatività suddetta.
Dalla espletata C.T.U., a firma della prof.ssa Anna Lucia Muserra, si evince,
innanzitutto, che fa il periodo 1.1.2000 - 7.6.2A05 tra Ia Divania e la Unicredit
Banca d'Impresa s.p.a. è intercorsa un'intensa attività di negoziazione di sfumenti
derivati finanziari.
In particolare, risultano essere stati posti in essere complessivamente n. 188
contratti,dicui: a)n. 182 perderivatisuvalute(12nel 2000, 18nel 2001,55nel
2002, 58 nel 2003, 27 nel2004 e 12 nel 2005); h) n.4 derivati per Equity Swap (tutti
nel200l); c)n.Zderivati per Interest Rate Swap(di cui I nel200l, e I nel 2003).
Nel gruppo dei derivati su valute si distinguono n. 179 contratti aventi ad oggetto
lo scambio di importo espressi in dollari statunitensi.
Sempre con riferimento ai conhatti su valute, questi, ancorché variamente
denominati (forward, currerrcy optioru, synthetic forward, dual forward), hanno in
comune il fatto che, alla scadenza dell'operazione, una delle due corrtroparti acquista
(e quindi l'altr:a vende) una data quantità di valuta ester4 valuta che viene pagatain
moneta nazionale ad un certo cambio prestabilito in contratto.
L'esecuzione di tali conhatti, pertarfio, comportava per Divania I'impegno ad
acquistare o a vendere valuta estera ad una data prestabilita futura. Di conseguenz1 a
quest'ultimadata,Divania (nell'ipotesi di apquisto di valuta) da un lato riceveva i
dollari (merce) mediante un accredito sul c/c espresso in dollari, e dall'altro li
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Sentenza n.271912016 pubbl. ilRG n.
pagava, mediante un addebito sul c/c espresso in euro del controvalore prestabilito in
contratto; mentre (nell'ipotesi di vendita di valuta), Divania da un lato consegnava i
dollari (merce) mediante un addebito sul c/c espresso in dollari, e dall'altra incassa il
corrispettivo della vendita mediante un accreto sul c/c espresso in euro del
Con riferimento, invecg all'operatività in derivati del tipo swap, tale tipologia di
derivati prevede che due parti si accordino per scambiarsi futuri pagamenti di denaro,
in funzione dell'andamento della variabile sottostante allo strumento.
Il contratto stabilisce normalmente tutti i parametri necessari alla determinazione
dei futuri pagamenti reciproci, quali la tipologia e le date di osservazione del
sottostante (c.d.fixinù; le modalità di calcolo e le date in cui i pagamenti dowanno
essere effettuati; la valuta (che può essere uguale o diversa per le parti) in cui essi
sarÉurno espresso.
Negli srap il valore preso a riferimento per il calcolo dei flussi di pagamenti
viene definito capitale nozionale. Trattandosi di un valore nominale, tale capitale non
verrà mai ad essere oggetto di scambio, ma costituirà il punto di riferimento per
definire quanto pagato o ricevere, delineando, al tempo stesso, il volume e la
dimensione dell' operazione.
Me,ntre negli Equity Swap i flussi di pagamenti sono in parte determinati
dall'andamento di un titolo o di un indice azionario, negli Interest Rote Swap i
flussi vengono determinati in base al differenziale di tassi di interesse privati.
Orbene, in primo luogo, mette conto rilevare che tali prodotti finanziari sono
sottoposti alla disciplina normativa del d. lgs. 24.2.1998, n. 58 (testo unico in materia
di intermediazione finanziaria - T.UF.), e, pro-tempore, alla disciplina della
Deliberazione CONSOB 1.7.1998, n. 11522 (ora abrogat4 e sostituita dalla
Deliberazione CONSOB 29.10.2007, n.16190), trattandosi di strumenti finanziari,
ex art. l, commi 2 e3, d.lgs. cit.
Come è noto, ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., nella prestazione dei servizi di
investimento i soggetti abilitati devono comportarsi con diligarz 4 correttez;la e
trasparenza" e sono obbligati ad acquisire dal cliente ed a fomire al cliente
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controvaiore oamrito. Iltar*r*u conferma di confiatto, quindi, prevedeva sempre una coppia di
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Sentenza n.271912016 pubbl. i! 18/05/201614224t2009RG n.
un'adeguata informazione sui prodotti finanziari negoziati (fuiow you customer rule e
funw you merchandising rule).
L'trt. 23 del T.U.F. prevede, inoltre, la necessità di un contatto scritto per la
prestazione dei servizi di investimento (c.d. confiattoquadro).
A questa disposizioni generale si aggiungevano - nel periodo di riferimento degli
investimenti oggetto del presente giudizio - le regole più specifiche degli artt.26,28
e 29 della Deliberazione CONSOBI.T .1998, n. I 5 522.
L'art.26, in particolare, prevedeva delle regole generali di comportamento ed illivello di professionalità per l'operatore.
L'Nt. 28, dal canto suo, stabiliva a carico dell'intermediario, nella fase che
precede la conolusione del conffatto-quadro, una serie di obblighi, consistenti: a)
nell'assunzione di informazioni in ordine all'esperienza, alla situazione finanziari4
agi obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dell'investitore; A) nella
consegna del documento sui rischi generali degli investimenti.
L'art.29 imponev4 poi, agli intermediari, di astenersi dal compiere operazioni
non adeguate per tipologia, frequenzq oggetto e dimensione (c.d. suitability rute).
In base all'art. 3l della Deliberazione CONSOB infine, il rispetto degli obblighi
informativi e di cautela previsti dagli artt. 27, 28, 29, 30, 60, 6l e 62 della
Deliberazione medesima non operava nei confronti dei cc.dd. operatori qualificati, e
tali erano considerati gli intermediai autorizzati, le società di gestione del risparmio,
Ie SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che
svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stafo d'origine le attività
svolte dai soggetti di cui soprq le società e gli enti emittenti strumenti finar:ziari
negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli
L06, 107 e 113 del d. lgs. 1.9.1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche
che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal testo unico
per i soggetti che svolgono funzioni di amminisfrazione, direzione e contollo presso
società di intermediazione mobiliarg le fondazioni bancarie, nonché <<ogni società
o persona giuridica in possesso di ana specifica cotttpetenza ed esperienza in
materio di operazioni in strumenti firanuiari espressamente dichiarata per iscritto
dal le gale rappresentante>>.
4. Nell'operare la ricostuzione dell'operatività in sffumenti fnaruiari derivati
intercorsa fia la Divania s.p.a./s.r.l. ed il Credito Italiano/tlnicredit Banca d'Impresa,
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Sentenza n.271912016 pubbl. n 1810512016
10224t2009RG n.
il C.T.U. prof.ssa Anna Lucia Muserra ha evidenziato, come già detto, che nel
periodo indicato sono stati posti in essere ha le parti complessivamente n. 188
strumenti finaruiariderivati, dei quali è stata acquisita documentazione contrattuale,
così suddivisi per tipologia e amo: a) n. 182 per derivati su valute (12 nel 2000, l8
nel 2001, 55 nel 2002,58 nel 2003, 27 nel2004 e 12 nel 2005); b) n. 4 derivati per
Equrty Swap (tutti nel 2001); c) n. 2 derivati pr Interest Rate Swap (di cui I nel
2001,e 1 nel2003).
Dall'esame degli esfiatti conto, inoltre risulterebbero sottoscritti ulteriori 17
stumenti derivati, dei quali non risulta acquisita alcuna documentazione conffattuale.
Dei srrddetti strumenti è stata risconffata futtavia soltanto l'esecuzione, tramite le
registrazioni degli addebiti e degli accrediti nei conti correnti accesi da Divania
presso Unicredit.
Dall'analisi critica dell'operatività è emerso, come schema operativo pressoché
costante, quello della ristrutturazione dei contraffi, considerato che delle 205 (188 +
17) operazioni esaminate solo 38 non sembrerebbero essere state poste in essere al
fine di estinguere o ristrutturare precedenti operazioni.
E' infatti emerso che la prassi della ristrutturazione aveva Ia specifica finalità di
compensare I'addebito delle perdite rivenienti da precedenti derivati e trasferirle
all'interno di nuovi contratti. Tale prassi, inoltre, è stata atttata, per lo più, senza
fomire informazioni sui valori delle rinegoziazioni e delle commissioni trattenute
dalla banca; in un determinato periodo, poi, sono mancate, anche a livello contabile,
le informazioni relative alle perdite ed agli up-front.
Sulla base di criteri oggettivi, in quanto cronologicamente coerenti e basati su
rilevazioni contabili aventi elevata corrispondenza, il C.T.U. ha quindi proweduto a
ricostruire, partendo dei contratti all'origine delle ristrutturazioni, le modalità e gli
esiti delle ristrutturazioni stesse.
All'esito delle più ampie "considerazioni conclusive" illustrate alle pagg. 82 - 85
della relazionq relativamente alla descrizione dei prodotti flrnaruiari in questione, la
prof.ssa Muserra ha quindi evidenziato che <<in preseraa di contratti nei quali è
mancata ogni genere di informativa sulle /ìnalità per la quale il contratto era stato
stipulato, nonché sull'ammontare della perdita che lo stesso "incorl)orava",
singolarmente o in combinazione con altri contratti di ristratturazione, e sulle
conmissioni trdtenute dalla borrca, si deve ritenere che la scelta della
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Sentenza n.271912A16 pubbl. il
RG n.
ristrutturazione da parte dell'ilwestitore non potesse risultare fondata su urut chiara
ed oggefiiva consapevolezza delle condizioni accettate'con la sottoscrizione)).
5. Conviene, a questo punto, evidenziare taluni passaggi sintetizzati nelle indicate
conclusioni.
I Consulente ha innanzitutto ,precisato
in premessa che <4o sviluppo
dell'operatività fra le parti è stato ricostruito prendendo come riferimento le
conferme di contratto drysitate da parte attrice>>; prescindendo quindi dalle
contestazioni da quest'ultima avarlzate in ordine <<alla rnn genuinità della
docurnenta,zìone contrattuale>> (pag. 27 rclazione C.T.U.). Ed ha chiarito le
modalità di ricostruzione della indicata operatività (quanto ai derivati su valute,
risultando più semplice la questione relativamente ai sei derivati di tipo swap).
In una <<primafase, infatti, avvalendosi degli estrotti dei conti correnti accesi
dalla Divania presso l'(Jnicredit, (doc. 21 parte afirice) è stata rilevata la
contabilizzazione delle partite rtferite alle operazioni in derivati. Dall'integrazione
tra gli elementi risuhanti dalle due serie di documentì, contratti ed estratti conto, è
stato possibile pervenire ad uno ricostntzione delle registrazioni contobili clo, a sua
voha, è stota di supporto all'accertamento degli effetti economici originati nel
rapporto dwe - avere tra la banca e I'impresa>>.
L'esame critico degli schemi operativi attraverso i quali si è sviluppato il rapporto
tra Divania ed Unicredit relativo ai derivati nel periodo 2000 - 2005 ha ivelata <<un
crescente ricorso ad operozioni di ristrutturazione finalizzate al dffirimento delle
perdite maturate a seguito dei contratti sottoscrittt)>.
<<Con tale finalità- evidenzia il consulente - sono stati sottoscritti contratti di
ristrutturazione i quali a loro volta, in considerazione del relativo andamento non
favorevole al cliente, sorn stati ulteriormente ristrutturati; in definitiva, i cicli di
ristrutturazione attuati, alimentando una progrcssiva crescita del numero dei
contratti e del nozionale investito, araiché neutralizzare, o ridurre, le perdite iniziali,
ne hanno comportato un incremento. Dall'ossemazione degli schemi operativi
seguiti, risulta che i contratti oventi andomento favorevole al cliente venivano, nells
generalità dei casi, portati a scaderaa ed eseguiti con regolamento sui conti
correnti. Diversamente, le operazioni §unte in prossimitò della scaderaa con valore
di ma*to market negqtivo, alfine di evitare il rischio di un ulteriore peggiorantento
della perdita maturato sirw a quel momento, nella maggior porte dei casi venivano
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' Sentenza n.271912016 pubbl. il
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estinte anticipatamente secondo uno schema basato sull'accensione di operazioni
speculari a quelle originarie (stesso importo nozionale, scadetua, prezzo di esercizio
e barriere, ma con pay-offdi segno invertito), che comportavano, quindi, a scadenza
dei Jlussi uguali ma oppsti a quelli dell'operazione originaria. Pochi giorni pinadella data di estiraione veniva, infatti, stipulato ttn nuavo contratto simmetrico a
quello da estinguere in modo tale da generme unflusso positivo atto a compensare il
flusso negativo del derivato in scadetaa. Il costo di tale operazione, rappresentato
dal valore lnsitivo del nuovo derivato sottoscritto, comportova per il cliente
l'addebito di un up-front questo volta tugativo. Ad ogni buon conto, sia nel caso di
addebito del costo sostenuto per I'estiraiotu anticipata sia nel caso di addebito della
perdita a scaderua, la prassi seguita è stata quasi sempre, almern sino al 2003,
quella di dffirire gli ffitti Jìnoruiari di tali addebiti attraverso operazioni di
ristrutturazìane. Com'è owio, la struttura del contratto di ristrutturazione Wr sua
nafiro, incorpora condizioni penalinanti per I'irwestitore: i contratti di
ristrutturazione vengorn infari conJìgurati in modo tale da overe un valore di
mercato negativo per il cliente e, quindi, da inglobare la perdita matttrata,
eventualmente maggiorata di commissioni afavore della Banca. In considerazione di
tale valore negativo, all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto, la banca
dovrebbe effettuare al cliente un versarnento atto a ristabilirne il fair value (il valore
di paritàfra le parti); e questo volore dowebbe compensore ciò che il cliènre deve
alla banca per chiudere il contratto in scaderua; in sostarao, la retrocessione
dell'up-front da parte dello barrca consente di stornare sul conto corrente del cliente
la perdita o ìl costo di estinziòne anticipata addebitati sulla precedente operazione.
Si trana però di una cura non priva di effetti colloterali, infatti, il vontag§o
finaruiario, legato alla sospensione della liquidazione delle perdite, inevitabilmente
comporta l'ampliamento della esposizioru al rischio. Tale circostaraa si è
verificata in proporzioni massicce ncl rapporto in esame dove la prossi delle
ristrutturazioni rnn si esauriva in un solo ciclo di operazioni: se infatti, cotne spesso
accadevo, i contratti sorti perfrni di istrutturazione giungevano anch'essi in perdita
a scadetaa, venivano, a loro voha estinti dq contratti speculmi e ristrutturati do
ulteriari contratti. Il *asferimento del valore in perdita, sop?ottutto in uns certafase
dell'operatività ossernata, anteniva poi mediante la stipula di più contratti preposti
a tale nstrutturazione, ciascuno dei quali incotporava una quato del valore negativo
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 18/05/201610224t2009RG n.
della perdita da differire. (...) Questo modus operandi ha portab allaformazione di
lunghe sequerae di operazioni, distinte gìuridicamente ma, di fatto, allegate dal
punto di vista logico-furuionale, che si sono proffatte a cavallo dei vari esercizi e si
sono interrotte solo molto tenpo dopo la stipula dell'operazione originoria, nel
momento in cai è apparsa non più dffiribile la liquidazione della perdita.
Nell'applicazione di tale schema operativo risiederehbe ùtnque il motivo della
progressiva dilatazione dell'operatività in derivatifra Divonia ed Unicredit, nonché,
come si vedrà, dell'aecamulo di perdite che ru è corceguito» Gagg. 39 - 41 della
relazione di C.T.U.).
Il C.T.U. ha peralto dato conto dei criteri di identificazione delle operazioni in
derivati sottoscritte a fini di estinzione, owero per finalità di ristrutturazione di
precedenti operazioni in perdita e, per differenza, di quelle che possono essere
definite operazioni originarie (pagg. 4 I ss.).
Il consulente ha quindi dato atto ehe <4a ricostruzione ha evideraiato che dei
derivati su valute stipulati da Divania nel periodo 2000-2005 (pmi a n. 199), solo-36
potrebbero considerarsi "operazioni originarie", vole o dire, contratti stipulati ran
alfine di ristrutturare precedenti operazioni già in essere.
Tali operazioni sono state poste in essere a partire dol 19 gewuio 2A00 e l'altima
di esse risale al 17 settembre 2002. (...). Si può pertarrto ritenere che I'operatività in
derivati intercorsa fra Divania e (Jnicredit a partire da tale data sia stata
esclusivamente mottvda dall'esigerua di dffirire le perdite matarate. Come
risulterà evidente dalle ricostnaioni effetnate per ciascun esercizio, le scelte
firwruiarìe perseguite hantn conportato un irrcremento esponeruiale delle stesse
sitn alla definitiva estiruiotu delle operazioni in essere nel giugru 2005>>.
A questo punto, meritano di essere segnalate talune specifiche circostanze
rappresentate dal perito di ufficio (par. 1.6. CTU).
6. Quanto ai n. 12 derivati su valute sottoscritti nell'anno 2000 (di cui sette
operazioni originarie) la prof,ssa Muserra ha fra I'altro precisato (pagg. 46 ss.) che:
a) in considerazione dell'accolto criterio di rilevazione degli effetti economici,
<<questo primo esercizio è sostanzialmente condizionato solo dal risultato negativo
dellaprima operazione, e comporta addebiti per € 16.422,00>> (pag. aq;
b) <<in questo primo esercizio, in corrisponderua delle estiruioni e delle '
risttatturozioni la banca regisffa sui conti correnti i relativi up-front (positivi o
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Sentenza n.27191201G pubbl. it
RG n.
negativi) per il cliente>>;
c) <4e conferme di contratto non indicano i valori di mercato dei contratti ed inparticolare, nelle conferme relative alle tre operazioni di ristrutturazione ed allaoperazione di estiruioru anticipata, non è indicato se gli up-front, accreditati nelprimo caso ed addebitoti nel secondo caso, siano stati calcolati in misura pariall'ffinivo valore di mercato del derivato sottoscritto o se, iwece, scontino
I'importo di eventuali commissioni implicite trattenute dalla banca>> (relazione
C.T.U., pag.48).
Quanto ai n. 18 derivati su valute sottoscritti nell'anno 200I (di cui tredicioperazioni originarie) la prof.ssa Muserra ha fia I'altro precisato (pagg. 4g ss.) che:
a) <<in questa fase dell'operatività in cui, a dffirerua di quanto awerrà nelle
fasi successive, sono ancoro pochi casi di operazioni in perdita, le rinegoziazioni
attuate riescono nell'intento di ridurre o anmtllare gti effetti; ciò tuttavia non può
che avvenire per effetto di operazioni caratterizzate do un notevole grado di rischio,
se nan altro attestato dagli elevati up-front retrocessi (...), assunto dal cliente a
fronte della evidewe wcessità di recuperare quei Jlussi finoruiari positivi adesuatialla neutralizzazione delle perdite. Il risultato raggiunto dsll'investinento in derivotidel secondo anno è, quindi, positivo ed è pari ad € 537.545; in tale risultato non
§ono cornunque compresi gli effetti finaraiari delle uheriori cinque operazionisottoscritte nel 2001, che giungeranno a scaderaa nel 20a2» (otrcora inconsiderazioru dell'accolto criterio di rilevazione degli effetti economici). (...).Permane, in ogni coso, lo scarrc contenuto informuivo delle conferme di contratto
nelle quali non vengono indicati i mark to market dei contratti stipulati a fini diristrutturaziot9 e di estitaione, e I'ommontare delle conseguenti commissioni
implicite» (relazione C.T.U., pag. 5l).
Quanto ai n. 63 prodoffi derivati rilevati nell'anno 2002 (di cui soltanto sedici
operazioni originarie) la prof.ssa Muserra ha fra l,alffo precisato (pagg. 5l ss.) che:
a) la forte accelerazione dell'operatività in derivati e la sproporzione tra
operazioni originarie ed operazioni volte all'estinzioae o alla ristrutturazione diprecedenti operazioni in perdita conseguiva soprattutto al fatto che, <<o partire daldal 3.7.2A02, alcune delle operazioni originarie poste in essere nel primo semesffe,
sottoscritte in particolare tra il 29 aprile ed il 27 maggio (...) giungono a scaderua
con elevate perdite, dando mtvio ai reiterati cicli di ristrutturazioni (...). Anche le
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uhime tre operazioni originarie che Divania andrà a sottoscrivere il 17.0g.02 (...)giungeranno in perdita a scaderaafra tafine dell'esercizio 2002 ed i primi due mesidel 2003>>;
b) che in sintesi, <<wl secondo rrimestre Divonia comincia ad investire inderivati che consentono di ottenere /lussi positivi in presenza di urn
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del tasso di cambio EUR/usD o di un ulturiore raffinamento der doyaro usArispetto all'Euro; contemporaneamente a partire dall'estate det 2002 si manifesta unsigni/ìcativo deprezzamento del doraro (Jso. Dunque, ir nuova scenario diriferimento' imterte la dinamica proJìttevole dei derivati sottoscritti sino a quelmomento' che' infatti, cominciano ad assumere a scaderaa valori molto negotivi.Prende atlvio, una strategia di recupero decisamente più aggressiva, sia per ilnumero dei derivoti sottoscritti (uheriori 28 contratti sottoscritti per rerfuegoziazioni di tali operazioni entro la /ìne del 2002) e la concomitonte crescitadei nozionali sottoscritti, sia per l'innalzamento del grado di specalatività di tatiprodotti. Diversqmente da quanto ovvenuto sirn ar primo semestre 2002, reristrutturazioni non riusciranno a ridurre re ori§narie perdite re quali, iwece,nell'dnno' si amplificherown signiJìcativamente, incrementando il valore di mercatonegotivo dei nuovi contratti. E' peraltro da evideruiare che, nell,esercizio, inconcomitanza con la mututa strategia Jìnaruiaria e l,ìnversione della dinamicaprofinevole dell'iwestimento in derivati, si abbassa significativamente il livello ditrasparetaa inftrmativa in ordine aile operazioni poste in essere. (...) si r,eva came,a partire dal secondo semestre (...) il conto co*ente non dia evidenza né dei costidovuti da Divania aila Banca per ra sottoscrizione dei contratti ai ,rri*u*itt,operazioni in perdita, ne degti up-front spettanti a Divania alla stipula dei contrattidi ristrutturazione. per quonro owio, ra mancata registrozione di tari importi èconsegueraa della mancata segnalazione degli stessi nelle conferme di contratto.Peraltro, non risurta, sulra base deila documentaziow agli atti, che la ur*, irrr,indicato tali varori ar criente con artre comunicazioni. E,evrdeìtte
"i"i,,comporramento deila banca, comunque dffirme da queilo assunto in precederua,abbia Jìnito con il rendere implicita la compensazione fro valori in perdita delleoperozioni in scaderaa e valori accreditati afronte deila sottoscrizione delle nuoveoperazioni' Di sicuro, per effetto di tale prassi, sul conto corrente non risurta tracciadelle concatenazioni rogiche fra i derivati in perdita da estinguere e ,insieme,
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sentenz a n. 27 1 e t20 1u r[B :
r.,
; :#i:,É313decisamente più numeroso, dei derivati sottoscritti per ristrutturare i precedenti>>
(relazione C.T.U., pagg. 53 - 54);
c) che, <<a chiusura dell'esercizio 2002 la situazione di Divania sotto il profilo
dell'esposizione al rischio derivati è decisamente aggrilato, nonostonte nei conti
correnti, il risultato delle movimentozioni finanziarie rivenienti dalle operazioni in
derivati sia ancora posirivo e pari ad € 213.293, risultato questo che, sommato a
quello degli anni precedeui 2000 e 2001, porta il saldo attivo della gestione a circa
€ n0.0A0. Si tratta, tuttcvia, di un risultato per nulla signifrcativo dal punto di vista
economìeo. Se infatti, dal punto di vista fi.naraiario gli ffiui dell'operatività in
derivati arrche in questo esercizio risultarn posittvi, si deve tener conta che la
tecnica del differimento ha semplicemente spostato all'onna successivo il momento
della manifestazione finawiaria delle perdite inglobate nei numerosi controtti di
ristrutturazione non scaduti al i\.12.2002 e che sono in tutto 25. La stipula di tutti i
contrafii avvenuta in questo esercizio ha comportato l'incremento dei valori
nozionali esposti alle oscillazioni dei tassi di cambio, il dffirimento delle scadenze
e, come sarà più evidente innarai, I'adozione di strutture tecniche aventi un maggior
grado di speculatività»> (relazione C.T.U., pagg. 55 - 56).
Quanto ai n. 67 prodotti derivati rilevati nell'anno 2003 (nessuna operazione
originaria) la prof.ssa Muserra ha fra l'altro precisato (pagg. 60 ss.) che:
a) <*tel corso del 2003 lo scenario peg§ora drasticamente. Infatti, mentre
prosegue it tend in ascesa del tasso di cambio EUR/USD cominciato nel secondo
semestre 2002, l'operatività in derivati continuo ad essere orientata "contro il
mercato"));
b) <<a partire da quest'esercizio, tutte le operozioni poste in essere siano state
finalizzate solo alla estinzione ed alla rinegoziazione dei contratti in essere. Come
nel 2002, anche in questo esercizio l'operatività risulta poco trasparente: la maggior
parte delle estiraioni e delle rinegoziazioni (...) non comportano la registrazione né
dei valori dovuti da Divania ad Unicredit per l'estiraione delle operazioni, né di
quelli dovuti da Unicredit a Divania per la sottoscrizione di nuove operazioni
finolizzate al dffirimento delle perdite precedent>>;
c) <<si deve pertanto ritenere che, nell'esercizio 2003, i processi di trasferimento
delle perdite adottoti raggiungano maggiori livelli di complessità per I'elevato
numero di operazioni di estinzione e di ristrutturazione sottese da ogni
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 18/05/2016RG n. 1022412009
rinegoziazione, mo soprdttutto per l'assoluta opacità informativa che ne avvolge lo
svolgimento. Peraltro, questo clima di indeterminatezza nella dinamica delle
ristrutturazioni, si verifica proprio quando I'esigerua di recuperare le ingenti perdite
via via accamulate, indirizza le ristrutturazioni verso strumenti derivati
caratterizzati da una maggiore rischiositò. Ad ogni buon conto il 200i è il primo
esercizio nel quale vengono addebitate significative perdite per derivoti, le quali a
fine onno sorn complessivamente pari od € 3.347.638 (Cfr. Tabella B). A mitigare ilpeso di tali perdite, contribuisce l'accredito sul conto cotente n' 4179056 del
cospicuo up-front di € 1.377.300, acquisito da Divania in dato 28.05.03 afronte
della sonoserizione di un ulteriore prodotto derivato, il Sunrise Swap (di cui si dirò
oltre), diverso da quelli su valuta. Il valore delle perdite addebitate, in ogni caso,
non tiene conto del volore di mercato negativo, e dunque, delle perdite poteruiali che
al 31.12.2003 sono in corso di maturazione, incorporate nei 27 contratti derivati non
ancora scaduti nell'esercizio e volutate dolla stessa Unicredit in uno comunicazione
al cliente del 15.01.2004 (cfr. allegato 41 di parte convenuta) in € 6.685.464>>
(relazione C.T.U., pagg.60 - 62).
Quanto un.27 prodotti derivati rilevati nell'anno 2004,1a prof.ssa Muserra hafra
I'altro precisato @agg.64 ss.) che:
a) si traffa unicamente di operazioni di estinzione e di ristrutturazione, mentre
viene interrotta la prassi dell'estinzione anticipata mediante sottoscrizione di contratti
simmetrici (pag.66);
b) <4e operazioni di ristrutturazione effeUuate sono registrate con apposito
accreditamento di up-front all'atto della sottoscrizione e contestuole addebito del
premio pagato per I'acquisto di opzioni, secondo wn schema che rende la dinamica
delle rinegoziazioni decisamente più trosparente rispetto a quella osservata
nell'anno precedente. In conispondenzo di ognuna di queste ristrutturazioni il
valore delle perdite complessivamente addebitate a Divania risulto sostaruialmente
compernato con gli importi addebitati ed accreditoti a Divonia sulle nuove
operazioni in parterua, con un dffireruiale complessivo, per l'anno 2004' di €
25.566 a fovore della banca (cfr Tabella B). In ogni caso, permone la mancata
evidenza nelle conferme di contratto del markto market dell'operazione (...) tuttavia
che il perdurare del trend di ascesa del rapporto di cambio (che passo dol valore di
EUNUSD 1,263 all'1.1.2004, al valore di EUR/USD 1,i62 al j1.12.2004) aggrqva
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Sentenza n.271912016 pubbl. ilRG n.
il valore negativo dei contratti scaduti nel 2004, e con qtrcsto I'ammontare delle
perdite poteruiali trasferite all'anno successivo. A fronte di questo scernrio e del
volume delle perdite accamulote i nuovi contratti vengono conJìgurati in modo tale
da garantire, in caso di ulteriore aumento del tasso di cambio, la preserua di un
lìmite alle perdite>> (relazione C.T.U., pag.69).
Quanto ai contratti rilevati nell'anno 2005, la prof.ssa Muserra ha fra l'altochiarito (pagg. 69 ss.) che:
a) «nell'anno 2005 vengono stipulati solo n. 12 contratti con i quali vengono
ristrutturate l0 delle 2i residue operazioni poste in essere nel 2004. Anche in questo
esercizio l'estinzione awiene seraa ricorso a contratti simmetrici e le operaziani di
ristnfiturazione risultano chiaramente leggibili per il contestuale accreditamento di
up-front ed addebito di premi per I'acquisto di opzioni. In questo esercizio, la lieve
Jlessione del tasso di cambio, che passa dal valore di 1,3621, il primo gennaio 2005
al valore di 1,2324, l'08 giugno 2005, consente un modesto recupero in termini di
valore di mercato dei contratti derivati in essere e, quindi, una riduzione delle
perdite sino ad allora accumulate. In data 6.6.2005, il valorc di mercato (mark to
marlcet) delle residue operazioni sottoscritte nel 2004 e nel 2005 e non ancora
scadute è pari ad € 7.805.800, come si evince dalla tabella B quale somma dei premi
di estiraione anticipata. Ad ogni buon conro, si rileva clu, per ffitto di quanto
previsto nella cot»eraione stipulua in pmi data fra Unicredit e Divania, tole
imparto (unitamente al premio di estirzione del Smrise Swap di € 1.124.000)
owebbe dovuto essere addebitato nella misura del 50%. Così risuha dall'esame
della docameitazioru bancaria; infatti, in pari data risuka addebitato € 4.464.900
(pari al 50% di € s.929.800) sul conto corrente n" 30047876>> (relazione c.T.u.,
pag.70).
Quanto, infine ai derivati del tipo swap sottoscritti nel periodo 2000 - 2005,
risultano conclusi inter partes n. 4 confratti del tipo equity swap ({ega Depo swap,
che hanno comportato per Divania un risultato negativo di e 74.G16,00) e n.2contratti Interest Rate Swap (Atlantic Swap e Sunrise S*q, che hanno comportato
complessivamente un risultato negativo per Divania pari ad € 165.208,00).
7. A questo punto, appare necessario procedere all'analisi del rispetto degli
obblighi informativi e di trasparenza esistenti in capo alla Unicredit Banca d'Impresa
s.p.a. in relazione agli strumenti finanziari in questione.
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 18/05/24rcRG n. 1022412009
A tal proposito, deve innanzitutto porsi il problema della natura di operatore
qualificato o non qualificato, in capo al legale rappresentante della Divania s.p.a.
Nel caso di specie, risultano prodotte in giudizio n. 3 dichiarazioni di essere in
possesso dei requisiti di operatore qualificato da parte del legale rappresentante della
Divania s.r.l., la prima del 9.6.1998, la seconda del 19.1.2000, e la terza del
10.7.2003, sottoscritte dal sig. Francesco Parisi.
Come è noto, in considerazione della gravità degli effetti caducatori della
disciplina di protezione dell'investitore derivanti dalla sottoscrizione della
dichiarazione di essere "operatore qualificato", si è sviluppato in dottrina ed in
giurisprudenza un ampio dibattito in ordine alla possibilità per l'investitore di
contestare in giudizio la validità di tale affermazione.
Alla stregua del dominante indinr.zo giurisprudenziale, si ritiene normalmente che
l'eventuale esistenza della dichiarazione in oggetto integri una presuilzione semplice,
consenta la prova contrariA e non esima Ia Banca dall'obbligo di agire secondo
buona fede, fino a disattenderne il contenuto qualora abbia ragione di ritenere che le
qualità dichiarate non sussistono.
A tal proposito, la Corte di legittimità ha ritenuto che, seppure non gravi
sull'intermediario alcun onere di accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti
di professionalità, resta tuttavia salva la possibilita dell'investitore di provare non
solo come tali requisiti non fossero esistenti, ma anche che di tale circostanza
l'intermediario finanziario fosse consapevole, ovvero che egli fosse in possesso di
dati ed elementi oggettivi atti a consentire una diversa valutazione.
Nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione
reale da tale dichiarazione rappresentat4 graverà su chi detta discordanza intenda
dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed
esperienza in materia di valori mobiliari, I'onere di provare circostanze specifiche
dalle quali desumere la mancarza di detti requisiti e la conoscenza da pafie
dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole
conoscibilita in base ad elementi obiettivi di risconto, già nella disponibilita
dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente
(Cass. 26.5.2009, n. 12 138).
Peraltro, <4a sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualiJìcato di cui
all'articolo 3l del regolamento Coruob numero 11522 del 1998 nonè sufficiente a
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 18105t2010RG n. 1022412009
comportare la automatica disapplicazione detla normativa di protezione
dell'investitore, essendo a tal fiw necessario anche il requtsito di carattere
sostataiale del possesso di una speciJìca esperierua in strumenti Jìnaruiari. Il testo
della citato tnnna lntv chiaramente in luce il fatto clw I'esseraa della tnzioru dioperatore qualificato deve essere individuata nel carattere professionale dell'attività
finoruiaria esercitata dall'iwestitore>> (Trib. Novara 19.07.2012, www.ilcaso.it; e
cfr. pure App. Torino 26.09.2011, ibidem).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la Divania s.p.a./s.r.l. in liquidazione,
successivamente sostituita dalla Curatela del Fallimento Divania s.r.l. in
liquidazione, abbia fomito la prova dell'assenz4 in capo ad essa, dei requisiti di
operatore qualificato, e della conoscerza di tale assenza da parte degli operatori della
Unicredit Banca d'Impresa s.p.a.
*;;:,x,::;Ti:i::*T:;*:::T:::*T;commercializzazione di poltrone e divani. J
Inoltre, mai prima di allora la Divania ed il parisi avevano posto in essere
operazioni aventi oggetto sffumenti finanziari derivati e 7'organizzazione della
Società non contemplava una figura di riferimento responsabile per operazioni di
carattere finanziario, in possesso di una specifica competenza in materia di strumenti
finanziari derivati.
Ancor4 il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.1997 non evidenziava
operazioni in strumenti finanziari.
Lo statuto deila società e il bilancio al-31.12.1997, depositato il 29.5.1998, sono
stati prodotti dalla Divania sub doc. I e doc. I I e non si può dubitare che tali
documenti fossero in possesso della banca essendo, più che una prassi, una necessità
derivante dai principi della tecnica bancaria, l'acquisizione dello statuto e del
bilancio del cliente da parte dell'istituto di credito.
Di simili operazioni non sussiste alcuna f;accia né nei bilanci sociali, né negli
eshatti conto anteriori all'anno 2000.
Tali elementi, nel loro complesso, sono sicuramente idonei ad escludere la
veridicita della dichiarazione di "operatore qualificato", sotto il profilo della
esperienza in materiq e la agevole disponibilrtà per la Banca, di elementi da cui
desumere la non rispondenza al vero della dichiuazione "carpita" al legale
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il
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della Società.
Sono quindi risultate provate circostanze specifiche dalle quali desumere la
mancanzq in capo a Divania ed al Parisi, dei fondamentali requisiti di competenza ed
esperienza in materia di valori mobiliari, e la conoscenza (e non solo Ia pur
sgfficiente conoscibilità) da parte dell'Unicredit delle circostanze medesime.
Tenuto conto che il dato letterale dell'art. 31, comma Z,Deliberazione CONSOB
n. 11522198 richiede cumulativamente (e non alternativamente) sia il possesso delle
competenze teoriche necessarie alla comprensione delle operazioni in strumenti
finanziari, sia la specifica esperienza, owero la apprezzabile dimestichezza e
padronanza relativamente a dette operazioni, maturata ed acquisita nel tempo e con la
prassi, deve quindi ritenersi sussistente, nel caso di specie, l'operatività degli
obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, previsti dall'art. 2l T.U.F. e
dagli artt. 26 ss. della Deliberazione CONSOB 1.7.1998, n. 11522.
8. Esclusa quindi la natura di operatore qualificato in capo alla Divania s.p.a./s.r.l.
in liquidazione, deve a questo punto evidenziarsi che, nel corso di tale operativita,
risultano sottoscritti dal legale rappresentante della società n. 4 contratti-quadro, i
primi due con data apparente 9.6.1998, gli altri due con data apparente 10.7.2003.
I primi due contratti, in realtà, sono sottoscritti su moduli prestampati che
contengono un chiaro richiamo alla Deliberazione CONSOB 1.7.1998, successiva
quindi alla conclusione del conffatto.
Tale circostanz4 di natura oggettiva, determina l'assoluta incertezza circa la data
di effettiva conclusione di tali contratti-quadro, il che determina I'esclusione dalla
copertura di tali contratti di tutte le operazioni concluse prima del 10.7.2003 (data di
lp{azione degli altri due contratti-quadro).
Deve quindi ritenersi, innanzitutto, che le operazioni concluse tra il 19.1.2000 ed
il28.5.2003 siano state effettuate senza la copertura di un contratto normativo.
Già questa rappresenta una gravissima violazione compiuta da Unicredit, con
riferimento agli obblighi informativi da porre in essere al momento della stipulazione
delle singole operazioni.
Peraltro, la documentazione depositata in affi evidenzia una notevole superficialità
nella gestione'odocumentale" dell'operatività in essere, in quanto, come rilevato dal
C.T.U., molte confemre di contratto recavano I'indicazione di contratti normativi
identificati da una data di sottoscrizione non corrispondente a nessun contratto
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Sentenza n.271912016 pubbl. il
contratto pet operazioni in derivati sono "coperte" da un contratto-quadro, e cioè
quelli del 10.7.2003 (peraltro indicato soltanto sulla copia prodoffa da Unicredit).
Va osservato, peraltro, che, in base all'art. 23, comma 6, del T.U.F., nel caso di
contestazione circa il rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza a carico
dell'intermediario, spetta a quest'ultimo l'onere di provare l'esatto e corretto
adempimento di tali obblighi, fermo restando I'onere di allegazione per l'investitore.
Orbene, nel caso di specie, il C.T.U. prof.ssa Muserra ha segnalato l'esistenza di
gravi carerue informative nelle singole operazioni in derivati.
<<Nelle conferme di contratto, infotti, nonviene indicato se I'operazione descritta
è finalizzata all'estinzione o olla ristrutturazione di (uno o più) precedenti contratti
in perdita specificamente individuati, ne, tantomeno, se l'eyentuale estiruione o
ristrutturazione viene realizzato in concorso con altre operazioni. A tole careraa si
aggiunge che, a partire do un certo periodo in poi, la banca ha adottato la prassi di
non indicare più nelle conferme di contratto e, quindi, di non registrare nei conti
correnti, né il costo da addebitare al cliente, in caso di sottoscrizione del contratto di
estiruione , né I'up-front da occreditare allo stesso, in caso di sottoscrizione del
contratto o dei contratti di ristrutturazione. Per quanto si trattasse di importi
destinati a compensazione che, quindi, avrebbero comportato la registrazione nei
conti correnti di wn partita di giro essi, in ogni coso, possedevano una
imprescindibile capacità segnoletica. Infatti, rnn ricevendo tali indicazioni, ilcliente, in primo luogo, non veniya messo a conoscenza del costo che gli sarebbe
stato addebitato o fronte dell'estituione del derivato in perdita; in secondo luogo,
nonprendevo atto di quali e quanti controtti venivarn sottoscritti alfine di realizzare
il trasferimento di una determinata perdita ne di quale fosse l'ammontare
complessivo che gli veniva riconosciuto a titolo di up-front su tali sottoscrizioni (...)
In tema di informativa monconte nelle conferme di contratto, si sottolinea infine
come nelle stesse nan venga mai indicato il valore di mercato del prodotto allo data
della stipula; tale circostaraa, in presenza della quale si deve plesumere che lo
stesso conisponda al valore equo (fair) per le parti, quindi pari « zero, è plousibile
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 18/0512A16RG n. 1A22412009
al momento della sottoscrizione di un'operazione originaria. Tuttsvia nel caso dei
contratti di estinzione, dove tale circostarua non poteva verificarsi, ovrebbe dovuto
essere indicato l'ammontare del relativo fair value positivo, pari al costo da
addebitare al cliente per I'estiraione dell'operazione in perdita (o da occreditare in
caso di estiruione di operazioni in utile), eventualmente moggioroto da commissioni
bancarie. Come pure nel caso dei contratti di ristrutturazione, ovrebbe dovuto essere
indicato I'ommontore del relativo fair value negativo, pari all'up-front da
retrocedere al cliente, eventualmente moggiorato do commissioni bancarie. Al
riguardo si consideri che solo conoscendo quali e quanti contratti concotyono o
realizzare una determinata ristrutturazione si può overe utwt misura della sua
onerosità, atteso che il maggiorvalore negativo dell'iwieme di toli contratti, rispetto
alla perdita addebitata a scaderua o rispetto al prezzo del derivato stipulato per
I'estinzione, esprime I'importo delle commissioni implicite trattenute dalla bonca. Ed
in ogni caso, I'incremento del valore negativo dei contratti, ad ogni ristrutturazione,
segnala l'oggravamento delle condizioni di rischio ossunto in termini di aumento del
nozionale, dffirimento delle scaderae e grado di speculattvità>> (relazione C.T.U.,
pagg. 42 - 44).
A questo proposito, deve essere evidenziato che, pur in assenza di copertura del
contrattoquadro, per le operazioni concluse trail19.1.2000 ed il 28.5.2003 la banca
era comunque tenuta a rispettare gli obblighi derivanti ex lege dalla complesso
normativo di cui agli artt. 2l ss. T.U.F. e 26 ss. Deliberazione CONSOB 1.7.1998, n.
11522.
Con riferimento, invece, alle operazioni coperte dai contratti-quadro del 10.7.2003
(l'uno relativo alle operazioni di cuffenly option e forward fx transaction, l'altro
relativo alle operazioni di Interest Rote Swap), in ogni caso tali contratti non
escludevano l'applicazione degli obblighi di informazione, correttezza e trdsparenza
previsti dal T.U.F. e della normativa regolamentare CONSOB, trattandosi di contratti
destinati ad operatori qualificati, ipotesi che, tuttavi4 nel caso di specie non
sussisteva. I contratti in questione, pertanto, devono ritenersi integrati ex lege dalla
normativa primaria e secondaria suindicatq con tutte le conseguenze del caso nei
confronti della Uniuedit Banca d'Impresa, che era tenuta a rispettare quegli obblighi.
Viene quindi in rilievo, innanzitutto, la violazione di specifici obblighi informativi
della banca, con riferimento alle operazioni concluse ser:r;a la copertura di un
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Sentenza n. 271912016 pubbl. il 18/05/2016RG n. 1022412009
adeguato contratto-quadro.
Il C.T.U. ha inolre accertato che, per la fase precontattuale, la banca convenuta
non ha in alcun modo documentato di avere assunto informazioni riguardo
all'esperienza, alla situazione finaruiafiu agli obiettivi di investimento e alla
propensione al rischio, né di avere consegnato il documento sui rischi generali degli
investimenti (v. relazione C.T.U., pag. 163): inadempienze, queste, assolutamente
rilevanti, stante la già evidenziata ineffrcacia della dichiarazione di operatore
qualificato sottoscritta dal sig. Parisi.
Va altesì evidenziato che, come accertato dal C.T.U,, cbca l'8006 dell'intera
operatività in questione ha riguardato, in maniera sempre crescentg ristrutturazioni
di precedenti operazioni.
A tal proposito, I'intera operatività intercorsa è stata caratteriruata dall'asimmetria
informativa che derivava dalla mancata conoscenzq da parte del cliente, del valore di
mercato dei derivati sottoscritti, valore questo di indubbia rilevanza, sia ai fini della
corretta percezione della rischiosità del prodotto, sia ai fini della comprensione del
preazo implicitamente conisposto alla banca in occasione di ogni ristrutturazione (v.
relazione C.T.U., pag. 84).
Considerata quindi I'aleatorietà delle ristrutturazioni, i cui esiti potevano
comportare l'aggravarsi delle perdite originarie, con il conseguente peggioramento
delle tensioni fnaruiarìe che intendevano contenere, sarebbe stato necessario che le
relative scelte da parte dell'investitore fossero maturate in un ambito di elevata
consapevolezza, vale a dire in presenza di informazioni precise ed intelligibili in
ordine alle perdite riconducibili sia alla decisione di ristrutturare che a quella di non
ristrutturare il contratto derivato in essere.
ln presenz4 quindi, di contratti nei quali è mancata ogni genere di informativa
sulle finalita per la quale il contratto era stato stipulato, nonché sull'ammontare delle
perdite che lo stesso "incorporava", singolarmente o in combinazione con altri
contratti di ristrutturazione, e sulle commissioni trattenute dalla bancq <<si deve
ritenere che la scelta della ristrutturazione da parte dell'investitore non polesse
risultare fondato su urrct chiara ed oggettiva consapevolezza delle condizioni
accettate con la sottoscrizione>> (v. relazione C.T.U., pag. 85)
Le operazioni in questione, inoltre, some riscontrato dal consulente, non erano
assolutamente coerenti con il profilo di rischio della Divania s.p.a./s.r.1., societa che
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Sentenza n.271912016 pubbl. il
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18t05t201610224t2009
non avgva mai avuto una operatività in strumenti finanziari derivati, con obiettivi
esclusivamente conservativi e con nessuna propensione al rischio.
I derivati in questione, infatti, per come erano strutturati, non avevano una
funzione protettiva dal rischio dei cambi e del mutamento dei tassi di interesse, ma
presentavano una forte componente speculativ4 della quale l'Unicredit non aveva
fornito alcuna informazione alla Divania, stante la gia evidenziata irrilevanza della
diohiarazione di essere operatore qualificato (v. relazione C.T.U., pag.l74).
Le operazioni in questione, inolfie, sono state poste in essero in chiaro conflitto di
interessi della Unicredit.
Le operazioni in derivati, infatti, non rappresentano dei titoli emessi da soggeffi
terui e soltanto negoziati dall'intermediario, ma costituiscono dei contratti
stafiudizzati, peraltro non quotati e non negoziabili in mercati regolamentati (over
the counter).
Nella fattispecie in esame, dalla semplice lettura delle conferme di contratto si
evince che intermediario e controparte contraffuale sono lo stesso soggetto.
Non risulta in alcun modo documentato che l'Unicredit abbia preventivamente
informato la cliente dell'esistenza del conflitto, e non risulta acquisito l'espresso
consenso scritto, come previsto dall'art. 27 del Regolamento Consob (anch'esso
applicabile, stante l'irrilevanza delle dichiarazioni di operatore qualificato) (v.
|gle C.T.U.,pag.l73).
Più in generale, può dirsi che i prodotti finanziari in questione, proprio in
over the counter, fossero assolutamente inappropriati con riferimento alla
Divania che non aveva alcuna esperienza in materia di derivati.
9. Ie violazioni risconhate integrano pacificamente delle fattispecie di
responsabilità extracontrattuale della banca (per i contatti conclusi seraa la
copertura del conffafto-quadro), owero di responsabilità contrattuale per
inadempimento (per i conhatti conclusi con la copertura di un contatto-quadro).
Nel primo caso, infatti, siamo in presenza di violazioni di obblighi di
informazione, correttezza e hasparenza previsti ex lege, nel secondo di violazioni di
obblighi analoghi trasfusi nel con&atto normativo (v. Cass., sez. un., 19.12.2007, n.
26725).
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Sentenza n.271912016 pubbl. il 1810512016RG n. 1022412009
inconsdpevole, senza conoscere adeguatamente la natura e la tipologia degli
strumenti frnallr;ian sotùoscritti, che in ogni caso non erano adeguati al profilo di
rischio dell' investitore.
Deve quindi ritenersi che, se le informazioni fornite alla Divania fossero state
complete, la stessa non si sarebbe determinata a sottoscrivere quegli strumenti
finanziari.
La condotta della Banca ha quindi cagionato alla Divania s.p.a./s.r.l. una serie
rilevantissima di danni.
In particolare, il consulente ha quantificato le perdite derivate alla Divania dalla
complessiva operativita in derivati intercorsa con l'Unicredit, quantificando
complessivo di tali perdite in € 10.456.964,00 con riferimento ai derivati i
valuta, di cui € 2.651.164 quale perdita già addebitata per effetto dell'operatività
data del 5.6.2005, ed € 7.805.800 quale valore negativo dei contratti in essere al
momento della loro estinzione in data 6.6.2005 [v. relazione C.T.U., pag. 193,
nonché la tab. B) allegata alla relazionel.
Oltre a tali perdite, il C.T.U. ha individuato ulteriori perdite derivanti da
negoziazioni in valuta collegati ad alcuni dei derivati sottoscritti (e che non avevano
quindi ragion d'essere senza quei derivati) per complessivi € 151.109,00 nonché €
74.616,00 quali perdite derivanti dai Depo Swap ed € 165.708,00 per perdite
derivanti dagli Interest Rate Swap [v. relazione C.T.U., pag. 199-200, nonché la tab.
C) allegata alla relazionel.
Il totale quindi delle persone complessivamente subite dalla Divania s.p.a. e
conseguenti a tale operatività è pari ad € 10.848.397,00.
A tal proposito, va peralto evidenziato che il valore negativo dei derivati alla data
di estinzione del 6.6.2005, pari ad e 8.929.800,00, per effetto dello stralcio ottenuto
con la convenzione dello stesso 6.6.2A05 da Unicredit è stato addebitato nella misura
del50Yo, e quindi per €,4.464.900,00.
Tale convenzione, tuttavia, deve ritenersi senz'alho risolta, in quanto essa all'art.
12 prevedeva appuntro la risoluzione di diritto del negozio al verificarsi anche di uno
solo degli innumerevoli eventi ivi indicati (fra i quali il mancato raggiungimento
degli obiettivi di piano a decorrere dal31.12.2006, la mancata consegna dei report
semeshali, Ia mancata vendita dell'immobile da parte della Parco Don Vito entro il
30.06.2007,I'ammissione della Divania ad una procedura concorsuale; la delibera di
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Sentenza n.271912016 pubbl. n fi10512016RG n. 1022412009
anticipato scioglimento e messa in liquidazione della Divania ecc.)
Pressoché tutti gli eventi prefigurati si sono rcallr;zxi; e del resto già con lettera
raccomandata a/r del L,2.2007, la Unicredit nella sua qualità di banca capofila,
accertato il mancato adempimento agli obblighi previsti nella convenzione
interbancaria del 07.06.2005, comunicava alla Divania s.r.l., alla Parco Don Vito
s.r.l. unipersonale, al sig. Francesco Parisi ed alla Sedilia s.r.l., la volontà di awalersi
della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 13 della ridetta convenzione,
intimando l'immediato pagamento della complessiva somma di €. 35.431.486,74,
accessofl.
Non vi è invece la prova di alti danni da considerare quale consegueua
immediata e diretta dell'operatività in derivati intercorsa tra Divania ed Unimedit nel
1.1.2000 - 6.6.2005, ulteriore rispetto alle perdite individuate in
In particolarg pur risconfiando, il C.T.U., una variazione in peius nel patrimonio
netto della società tra il 1.1.2000 ed il 31.12.2005 di € 3.171.873,00, non vi è prova
che tale variazione dipenda direttamente ed esclusivamente dalle operazioni in
derivati in questione.
Analogamente, il C.T.U. ha escluso che vi fossero svalutazioni da apportare ai
valori del pafiimonio sociale alla data del 31.12.2009 (v. relazione C.T.U., pag.228),
mentre, per quel che riguarda le variazione economiche-finanziarie del periodo
1.1.2000 - 7.6.2005, non vi è prova che ve ne siano state
dall'operativita in derivati, olne quelle già indicate come perdite.
altre dipendenti
Il danno complessivo subito dalla Divania s.p.a./s.r.l. per le gravi violazioni poste
in essere dal Credito ItalianoAJnicredit Banca d'Impresa nella gestione
dell'operativita in strumenti finarn;iari derivati è quindi pari, alla data del 6.6.2005, in
€ 10.848.397,00 somm4 questa che rivalutata ai valori attuali (trattandosi di debito
i valore) è pari ad €,12.681.776,00 (fonte rivalutazione: rivaluta.istat.i).
Non vi è prova del danno da lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva
disponibilità della somma dovuta dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno,
ragion per cui non sono dovuti interessi compensativi a decorrere dal momento
dell'illecito fino alla presente sentenza, essendo, il danno derivante dal tardato
pagamento, già coperto dalla rivalutazione monetaria (cfr., in tal senso, Cass.
28.7 .200 5, n. I 5 823 ; Cass. 22. I 0.200 4, n. 20 59 l).
La Unicredit s.p.a. deve quindi essere condannata al pagamento, in. favore della
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ffipasna26 di28
Sentenza n.271912016 pubbt. il 1B/0S/2016RG n. 1A22412009
Curatela del Fallimento Divania s.r.l. in liquidazione (quale soggetto subentrato nellaposizione sostanziale e processuale della Divania s.r.l. in liquidazione) della somma
di € 12.681.776,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al
soddisfo.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della Unicredit s.p.a. nei
confionti della Curatela del Fallimento Divania s.r.l. in liquidazione, secondo la
liquidazione di cui al dispositivo.
stante l'inammissibilita dell'intervento della sedilia s.r.l., quest,ultima deve
es§ere condannata alla rifusione delle spese in favore della Unicredit s.p.a., avendo
proposto domande soltanto nei confronti di quest,ultima.
Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della
Unicredit s.p.a.
P.Q.M.Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.
Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1022412A09
R.G. sulla domanda proposta dalla Divania s.r.l. in liquidazione, e proseguita dalla
Curatela del Fallimento Divania s.r.l. in liquidazione, nei confronti della Unicredit
s.p.a. (già Unicredit Corporate Banking s.p.a.), con l'intervento della Sedilia s.r.l.
così prowede:
D dichiara inammissibile l'intervento della Sedilia s.r.l.; Iff, condanna la Unicredit s.p.a. al pagamento, in favore della Curatela del
I Fallimento Divania s.r.l. in liquidazione, della somma di € 12.681.776,00, oltre
I interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al
l- soddistb:
3) condanna la Unicredit s.p.a. alla rifirsione, in favore della Curatela del Fallimento
Divania s.r.l. in liquidazione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in€ 1.150,00 per esborsi ed € 60.000,00 per onorari, olte 15% per rimborso spese
generali, C.A.P. ed I.V.A.;
4) condanna la Sedilia s.r.l. alla rifusione, in favore della Unicredit s.p.a., delle
spese del presente giudizio, con riferimento all'intervento spiegato in giudizio,
che si liquidano in € 10.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese
generali, C.A.P. ed I.V.A.;
5) pone definitivamente le spese della espletata C.T.U. a carico deila Unicredit
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sentenz a n. 27 1 e t201u o
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6) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 18 maggio 2016.
Il Giudice Unico
(Dott. Valentino Lenoci)
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