Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA...

22
Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente - Redattore CARTABIA ZANON Udienza Pubblica del Decisione del 14/01/2020 15/01/2020 Deposito del Pubblicazione in G. U. 13/02/2020 19/02/2020 Norme impugnate: Artt. 17, 20, 22, c. 3°, 4°, 14° e 15°, 23, 69, c. 2°, e 82 della legge della Regione Siciliana 08/05/2018, n. 8. Massime: 41458 41459 41460 41461 41462 41463 Atti decisi: ric. 44/2018 Correzione di errore materiale: v. ordinanza di correzione di errore materiale n. 2020/83 Massima n. 41458 Titolo Energia - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Impiego pubblico - Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo. Testo È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 20, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, impugnati dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere e), m) e o), e terzo, Cost. Successivamente al deposito del ricorso, le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in modo considerato idoneo dal ricorrente a superare i vizi di legittimità costituzionale d e n u n c i a t i . Atti oggetto del giudizio legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 17 legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 20 legge della Regione siciliana 17/03/2016 n. 3 art. 41 co. 1 legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 3 legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 4 legge della Regione siciliana 07/05/2015 n. 9 art. 52 co. 8 legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 23

Transcript of Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA...

Page 1: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Sentenza 16/2020

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente - Redattore CARTABIA ZANON

Udienza Pubblica del Decisione del 14/01/2020 15/01/2020

Deposito del Pubblicazione in G. U. 13/02/2020 19/02/2020

Norme impugnate: Artt. 17, 20, 22, c. 3°, 4°, 14° e 15°, 23, 69, c. 2°, e 82 della legge della Regione Siciliana 08/05/2018, n. 8.

Massime: 41458 41459 41460 41461 41462 41463

Atti decisi: ric. 44/2018

Correzione di errore materiale: v. ordinanza di correzione di errore materiale n. 2020/83

Massima n. 41458TitoloEnergia - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Impiego pubblico - Sanità pubblica - Normedella Regione Siciliana - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita ing i u d i z i o - E s t i n z i o n e d e l p r o c e s s o .

TestoÈ dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processorelativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 20, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg.Siciliana n. 8 del 2018, impugnati dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 117, commi secondo, lettere e),m) e o), e terzo, Cost. Successivamente al deposito del ricorso, le disposizioni impugnate sono state abrogateo modificate in modo considerato idoneo dal ricorrente a superare i vizi di legittimità costituzionaled e n u n c i a t i .

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 17

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 20

legge della Regione siciliana 17/03/2016 n. 3 art. 41 co. 1

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 3

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 4

legge della Regione siciliana 07/05/2015 n. 9 art. 52 co. 8

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 23

Page 2: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 82

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 81

Costituzione art. 81 co. 3

Costituzione art. 117 co. 2 lett. e)

Costituzione art. 117 co. 2 lett. m)

Costituzione art. 117 co. 2 lett. o)

Costituzione art. 117 co. 3

Massima n. 41459TitoloSopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata -Attestazione relativa alla mancata applicazione medio tempore della disposizione abrogata - Trasmissionemediante il servizio postale, anziché mediante deposito in cancelleria - Esclusione dei requisiti per lac e s s a z i o n e d e l l a m a t e r i a d e l c o n t e n d e r e .

Testo

Va esclusa la cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art.22, comma 14, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, impugnato dal Governo inriferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge reg.Siciliana n. 10 del 2018. L'attestazione della Regione resistente, relativa alla mancata applicazione mediotempore della disposizione abrogata, è stata trasmessa a mezzo posta in prossimità della data dell'udienzapubblica, anziché tramite deposito in cancelleria. La modalità di deposito per il tramite del servizio postale -ammessa per il ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti allaCorte costituzionale - non può tuttavia essere estesa alle memorie illustrative da depositare in vistadell'udienza di discussione poiché, se effettuata l'ultimo giorno utile (o in uno degli ultimi giorni utili), rendeprobabile la circostanza che la controparte non possa usufruire per intero del termine di venti giorni, previstodall'art. 10 delle Norme integrative anche a garanzia del corretto dispiegarsi del contraddittorio.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della disposizione oggetto diquestione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina lacessazione della materia del contendere quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni: occorreche il legislatore abbia abrogato o modificato le disposizioni censurate in senso satisfattivo delle preteseavanzate con il ricorso ed è necessario che tali disposizioni, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevutoapplicazione medio tempore. ( ).Precedenti citati: sentenza n. 180 del 2019

Page 3: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 14 ultimo periodo

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Massima n. 41460TitoloThema decidendum - Oggetto del giudizio principale - Esame delle competenze legislative assegnate allaresistente dallo Statuto speciale di autonomia - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezionep r e l i m i n a r e .

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per incompleta definizione dell'oggetto del giudizio, nelgiudizio di legittimità costituzionale degli art. 22, commi 14 e 15, e 69, comma 2, della legge reg. Sicilianan. 8 del 2018. Il ricorrente non ha omesso di confrontarsi con le competenze legislative che lo statutospeciale di autonomia riconosce alla Regione Siciliana, perché da un lato ha richiamato i limiti posti da essoall'esercizio della potestà legislativa regionale primaria nella materia di cui si tratta e, dall'altro, ha indicatopuntualmente la disposizione del medesimo statuto attributiva alla resistente di una competenza legislativaconcorrente nella materia "assunzione di pubblici servizi", escludendone implicitamente l'idoneità agiustificare l'emanazione della disposizione impugnata, motivando (sia pur succintamente) con riferimentoalla giurisprudenza costituzionale in tema di prevalenza della competenza esclusiva statale in materia di"tutela della concorrenza" su ogni altra attribuzione regionale.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilitàalle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo da essa introdotto, alle parti in cui assicura formedi autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie (c.d. "clausola di maggior favore"). Laddovevenga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto adautonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può pertanto prescinderedall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultinoastrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio, pena l'inammissibilità del ricorso statale in parte qua. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2018, n. 109 del 2018, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 del

).2015 e n. 142 del 2015

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 14

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 15

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 69 co. 2

legge della Regione siciliana 26/03/2002 n. 2 art. 67 co. 1

Page 4: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10

Massima n. 41461TitoloImpiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti assunti con concorso per dirigente tecniconei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Rideterminazione deltrattamento economico e riclassificazione - Violazione della riserva di contrattazione collettiva e dellacompetenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art.22, commi 14 e 15, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che ridetermina il trattamento economico deidipendenti assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali edell'identità siciliana, disponendo la riclassificazione con decorrenza giuridica ed economica dalla data dientrata in vigore della stessa legge regionale. La norma impugnata dal Governo invade la competenzaesclusiva statale nella materia "ordinamento civile", in quanto contrasta con la riserva di contrattazionecollettiva per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico. Sebbene allaRegione Siciliana spetti, ai sensi dell'art. 14, lett. q), dello statuto di autonomia, la competenza legislativaesclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, tale potestà di regolazioneincontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, qualisono i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019, n. 201 del

).2018, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 189 del 2007

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici -ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quellofondamentale) e della relativa classificazione - rientra nella materia "ordinamento civile", che spetta in viaesclusiva al legislatore nazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinatodalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall'art. 2t.u. pubblico impiego. Compete, dunque, ai sensi dell'art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego, unicamente allegislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali. Inquesta prospettiva, i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali diriforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale e alleProvince autonome di Trento e di Bolzano. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 154 del 2019, n.146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 81 del 2019, n. 10 del 2019, n. 234 del 2017, n. 175 del 2017, n. 160 del

).2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del 2013 e n. 213 del 2012

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 14

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 22 co. 15

Page 5: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Massima n. 41462TitoloEnergia - Norme della Regione Siciliana - Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale -Inapplicabilità nella Regione del sistema dei c.d. ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare -Esorbitanza dalla competenza concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale -I l l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e .

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art.69, comma 2, lett. a), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che disapplica sul territorio regionale il sistemadei c.d. ambiti territoriali minimi per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, impostodalla legislazione statale. La disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizipubblici locali di rilevanza economica è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "tutela dellaconcorrenza", con la conseguenza che allo Stato spetta la disciplina del relativo regime, sia per i profili cheincidono in maniera diretta sul mercato, sia per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. La derogaintrodotta dalla disposizione impugnata all'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, si pone incontrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), poiché comporta un effetto restrittivo sull'assettocompetitivo del mercato di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 65 del 2019, n. 173del 2017, n. 93 del 2017, n. 287 del 2016, n. 285 del 2016, n. 160 del 2016, n. 30 del 2016, n. 32 del 2015, n.

).165 del 2014, n. 125 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 62 del 2012

Sebbene alla Regione Siciliana spetti, ai sensi dell'art. 17, lett. h), dello statuto di autonomia, la competenzalegislativa concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale, tale potestà deve inogni caso essere esercitata entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione delloStato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 69 co. 2 lett. a)

legge della Regione siciliana 26/03/2002 n. 2 art. 67 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. e)

Massima n. 41463TitoloRicorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente con altra anteriore non impugnata -Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso -A m m i s s i b i l i t à d e l l a q u e s t i o n e .

Page 6: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

TestoNon osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integralecoincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istitutodell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunquel'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Nella specie, è stata ritenutaammissibile la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 69, comma 2, lett. a), della legge reg.Siciliana n. 8 del 2018, nonostante altri interventi legislativi della Regione Siciliana in materia didistribuzione del gas naturale sarebbero stati, in passato, tollerati dallo Stato). (Precedente citato: sentenza

) .n . 1 7 8 d e l 2 0 1 9

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana 08/05/2018 n. 8 art. 69 co. 2 lett. a)

legge della Regione siciliana 26/03/2002 n. 2 art. 67 co. 6 bis

Pronuncia

SENTENZA N. 16

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI,Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, FrancoMODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, FrancescoVIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive perl’anno 2018. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso

Page 7: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

notificato il 10-16 luglio 2018, depositato in cancelleria il 17 luglio 2018, iscritto al n. 44 del registro ricorsi2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocatoMarina Valli per la Regione Siciliana;

deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,con ricorso notificato il 10-16 luglio 2018 e depositato il 17 luglio 2018 (reg. ric. n. 44 del 2017), haimpugnato, tra gli altri, gli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge dellaRegione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge distabilità regionale).

1.1.– Il ricorrente espone che l’art. 17 della citata legge regionale stabilisce che «[a]l fine di verificare,attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio esull’ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ofotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della Regione, anche conriferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso ilrilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» della leggeregionale stessa.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione impugnata contrasterebbe con l’art. 41 dellaCostituzione, limitando irragionevolmente «la libertà di iniziativa economica ambientale», e si porrebbe incontrasto con la norma di principio, di fonte statale, contenuta nell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energiaelettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e, dunque, con l’art.117, terzo comma, Cost., che riserva alla legge statale la determinazione dei principi fondamentali dellamateria «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

La legge regionale, infatti, impedirebbe la conclusione del procedimento unico e il rilasciodell’autorizzazione entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dal citato comma 4 dell’art. 12 deld.lgs. n. 387 del 2003, che la giurisprudenza costituzionale avrebbe già qualificato come principiofondamentale della materia (sono citate le sentenze n. 124 del 2010, n. 282 e n. 166 del 2009 e n. 364 del2006).

1.2.– Con riferimento all’art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, l’Avvocatura generale delloStato ne sostiene la contrarietà all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui indica incinquanta anni il periodo di durata massima delle concessioni dei beni del demanio marittimo regionale.

L’indicazione di tale durata massima, infatti, esulerebbe dalle competenze statutarie della RegioneSiciliana, per invadere la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela dellaconcorrenza».

Page 8: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

1.3.– Il ricorso avanza censure anche nei confronti dei commi 3, 4, 14 e 15 dell’art. 22 della legge reg.Siciliana n. 8 del 2018.

1.3.1.– In particolare, il comma 3 dell’art. 22 della legge regionale impugnata introdurrebbe «un’ipotesidi collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente», in tal modo invadendo unambito – quello della «previdenza sociale» – rimesso alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art.117, secondo comma, lettera o), Cost., con conseguente violazione anche del principio di uguaglianzapresidiato dall’art. 3 Cost. nonché dell’art. 81 Cost., per la mancata indicazione della copertura finanziariadei «maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio».

Il comma 4 dell’art. 22, a sua volta, comporterebbe maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per lafinanza pubblica, non quantificati né coperti, in quanto consentirebbe «l’anticipo della liquidazione dellabuonuscita anche con riferimento a soggetti già andati in pensione (e in attesa della liquidazione)», incontrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.

1.3.2.– In ordine ai commi 14 e 15 del medesimo art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, ilricorrente ricorda che il comma 14, allo scopo di «equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso perdirigente tecnico nei ruoli dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana», prevede chea tali soggetti sia corrisposto il trattamento economico «corrispondente all’ex VIII livello retributivo di cuialla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni», corrispondenteal livello apicale dell’attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana. Prevede,altresì, che tale disposizione si applichi «anche al personale in servizio appartenente alla categoria D,posizione economica D5».

Il comma 15 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, invece, dispone che il dipartimentoregionale della funzione pubblica e del personale «provvede a riclassificare il personale destinatario delledisposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore» dellalegge regionale impugnata, quantificando i maggiori oneri, derivanti dall’attuazione delle disposizioni delcitato comma 14, «in 770 migliaia di euro annui», a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, eprovvedendo ad individuare il capitolo di bilancio regionale cui imputare la relativa spesa, comprensivadegli oneri sociali a carico dell’amministrazione.

Secondo il ricorrente, gli illustrati commi 14 e 15 contrasterebbero, «in modo manifesto», con l’art. 45,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui «il trattamento economico fondamentale edaccessorio è definito dai contratti collettivi». Contrasterebbero, altresì, «più in generale, con il titolo III delcitato decreto n. 165», che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire insede di contrattazione.

In tal modo, le disposizioni impugnate violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., cheriserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile», e, quindi, i rapporti di dirittoprivato regolati dal codice civile.

1.4.– L’Avvocatura generale dello Stato censura, in ricorso, l’art. 23 della legge reg. Siciliana n. 8 del2018, per violazione del principio di leale collaborazione e per invasione della potestà legislativa esclusivastatale riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. nella materia «determinazione dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorionazionale».

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata – rubricata «Rimborso oneri certificazione di idoneitàantincendio» – nel prevedere il rimborso alle aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti alleprestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione

Page 9: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

antincendio di volontario di protezione civile, «secondo quanto previsto dall’Accordo della ConferenzaUnificata del 25 luglio 2002», sarebbe contrastante con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministridel 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1,comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che, nell’indicare tassativamente gliaccertamenti medico-legali inclusi nei livelli essenziali di assistenza, non menzionerebbe «la fattispecie cuisi riferisce la disposizione regionale».

1.5.– L’Avvocatura generale ritiene che l’art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 sia incontrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto lesivo della potestà legislativa esclusivadello Stato nella materia «tutela della concorrenza».

Il suddetto art. 69, rubricato «Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi», alcomma 2 stabilisce – novellando l’art. 67 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002) – che «[n]ella Regione non si applica l’art. 46bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

Ai sensi dell’art. 46-bis – rubricato «Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei serviziessenziali nel settore della distribuzione del gas» – del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventiurgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni,nella legge 29 novembre 2007, n. 222, spetta ad un apposito decreto ministeriale, adottato su propostadell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) esentita la Conferenza unificata, la determinazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gareper l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Con lo stesso articolo, inoltre, «al fine di garantire alsettore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei serviziessenziali», si è demandato ad altro decreto ministeriale, adottato sempre sentita la Conferenza unificata e suparere della citata Autorità, l’individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamentodel servizio di distribuzione di gas.

Il ricorrente evidenzia che entrambi i citati decreti ministeriali sono stati adottati e sono vigenti sulterritorio italiano. Si tratta, in particolare, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio2011 (Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale) e del decretodel Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 (Regolamento per i criteri di gara e per lavalutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazionedell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 29 novembre 2007, n. 222).

Ritiene l’Avvocatura generale dello Stato che la disposizione regionale impugnata, nell’escluderel’applicazione – nella Regione Siciliana – del citato art. 46-bis, determini la conseguenza che, in taleporzione di territorio, la gara per l’affidamento del servizio dovrà essere svolta singolarmente per ciascunComune e secondo criteri disomogenei rispetto alla normativa applicata nel resto del territorio italiano.

A tale proposito, l’Avvocatura generale dello Stato ricorda che, con sentenza n. 93 del 2017, la Cortecostituzionale, pronunciandosi su un’altra legge della Regione Siciliana in materia di servizi pubblici locali,avrebbe chiarito che la disciplina concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizipubblici locali di rilevanza economica sarebbe riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «tuteladella concorrenza», sicché la deroga introdotta dal legislatore regionale, comportando un effetto restrittivosull’assetto competitivo del mercato di riferimento, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma,lettera e), Cost.

Il ricorrente riconosce che la distribuzione del gas naturale rientra tra i servizi pubblici la cui disciplinaattiene alle materie attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente, ai sensi dell’art. 17, lettera h), delregio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Page 10: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Tuttavia, richiamando uno stralcio della citata sentenza n. 93 del 2017, avente però ad oggetto ladisciplina del servizio idrico integrato, ritiene che le materie di competenza esclusiva dello Stato e nelcontempo trasversali, come la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondocomma, lettere e) e s), Cost., in virtù del loro carattere finalistico, possono influire su altre materie attribuitealla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambitimateriali entro i quali si applicano (sono richiamate anche le sentenze n. 2 del 2014, n. 291 e n. 150 del2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006).

A giudizio del ricorrente, le suddette considerazioni si attaglierebbero anche al servizio pubblico localedella distribuzione del gas, sicché la disposizione regionale censurata si porrebbe in contrasto con leesigenze di tutela della concorrenza, «come declinate dal legislatore nazionale con l’art. 46-bis deldecreto-legge n. 159 del 2007 (conv. in l. n. 222/2007)», nel quale sarebbero definite – con disciplinadestinata ad applicarsi su tutto il territorio nazionale – le modalità di svolgimento e i criteri di partecipazionealla gara per l’affidamento della gestione del servizio della distribuzione del gas naturale.

1.6.– Infine, per la parte che qui interessa, il ricorso impugna anche l’art. 82 della legge reg. Siciliana n.8 del 2018, ritenuto in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., per «violazione di principifondamentali» nelle materie, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e della«tutela della salute».

Il ricorrente ricorda che la disposizione regionale impugnata – rubricata «Erogazione di attività da partedi strutture private accreditate» – dispone l’integrazione del budget da assegnare ad alcune strutture privateaccreditate che, in base a sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive.

In tal modo la disposizione finirebbe per utilizzare un criterio di assegnazione del budget stesso –«l’essere stati vittima di richieste estorsive» – non in linea con quelli previsti dal decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23ottobre 1992, n. 421).

2.– La Regione Siciliana si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che il ricorsosia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

2.1.– La resistente, con riferimento all’impugnativa dell’art. 17 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,sostiene che «la breve sospensione» prevista dalla norma non contrasterebbe con i principi fondamentalidella materia, e ciò sia per la sua brevità, potendo durare «fino a centoventi giorni», sia perché fa salva «lacompiuta istruttoria delle istanze pervenute», sicché queste ultime continuerebbero ad essere istruite sia sottol’aspetto tecnico amministrativo sia sotto quello ambientale.

2.2.– Con riferimento alle censure mosse all’art. 20, la resistente evidenzia che, in base alla disposizioneimpugnata, «i cinquanta anni costituiscono il tetto massimo a fronte del quale l’Amministrazione concedenteritiene di potersi vincolare al rapporto concessorio», sicché sarebbero poi i singoli bandi a fissare la durata diogni concessione, in modo da risultare «perfettamente in sintonia con le procedure già avviate per lagestione di beni demaniali e patrimoniali per conto e nell’interesse dello Stato».

2.3.– In relazione alle censure concernenti l’art. 22, commi 3 e 4, la resistente evidenzia comeprecedenti norme regionali di analogo tenore – contenute nell’art. 52, commi 5 e 8, della legge dellaRegione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge distabilità regionale) – non sono state impugnate dallo Stato, nonostante si rivolgessero ad una platea piùestesa di potenziali fruitori, laddove quelle oggi censurate potrebbero trovare concreta applicazione neiconfronti di un numero ristretto di dipendenti che «si trovavano già al tempo della pubblicazione della L.R.n. 9/2015 in possesso dei requisiti per fruire del pensionamento entro la data del 2020».

Page 11: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

2.4.– Quanto alle censure concernenti l’art. 22, commi 14 e 15, la resistente opera una ricostruzionedella vicenda che avrebbe indotto il legislatore regionale ad intervenire, «anche per evitare il proliferare dicontenzioso».

Ricorda, a tal fine, che l’Assessore regionale pro tempore ai beni culturali ed ambientali e alla pubblicaistruzione, poco prima dell’entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10(Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivitàproduttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), con decreti del29 marzo 2000, aveva bandito 19 concorsi per soli titoli, di cui 14 per 347 posti delle ex qualifiche didirigente tecnico. Espletati i primi concorsi, con l’approvazione nel 2003 delle relative graduatorie, essendoradicalmente mutata la disciplina applicabile alla dirigenza regionale, per effetto della legge reg. Siciliana n.10 del 2000, «si ritenne opportuno, ed in via prudenziale», stabilire che il procedimento di inquadramentodei neo assunti dovesse rientrare sotto il vigore della nuova normativa, che «a regime colloca nella categoriaD – funzionari direttivi – gli assunti in possesso del diploma di laurea».

I vincitori dei ricordati concorsi, dunque, furono inquadrati nella categoria D, posizione economica 1,facendo però sorgere un «complesso contenzioso», che le norme impugnate cercano di risolvere,attribuendo, «nell’ambito della corretta categoria D di inquadramento», la posizione economica«rispondente in ragione dei titoli di studio e accademici previsti dal bando di concorso». Nell’occasione, illegislatore regionale aveva inteso estendere tale disposizione anche al personale inquadrato in posizioneeconomica D5, ma la relativa previsione è stata abrogata dall’art. 9 della successiva legge della RegioneSiciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilitàregionale. Stralcio I).

Le censure contenute in ricorso vengono dalla Regione resistente contrastate invocando la «potestàesclusiva della Regione Siciliana in materia di personale e in ragione delle esigenze di equità sostanziale cuirisponde l’intervento».

2.5.– Quanto alle censure mosse all’art. 23 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistenteeccepisce l’inammissibilità delle questioni promosse, per «erronea indicazione dei parametri dicostituzionalità», in quanto, a suo giudizio, la disposizione impugnata non pregiudicherebbe in alcun modo«l’erogazione dei LEA» che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato.

2.6.– Con riferimento all’impugnativa dell’art. 69, comma 2, la resistente ricorda che altri interventilegislativi della Regione Siciliana in materia di distribuzione del gas naturale sono sempre stati consentiti.

Ricorda, a tal fine, l’art. 67, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002) – come modificato dall’art. 94 della legge reg.Siciliana n. 9 del 2015 – che avrebbe «recepito nell’ordinamento giuridico regionale, con modificazioni, ledisposizioni di cui al D.Lgs. 23/5/2000, n. 164».

Ad ogni modo, la resistente contesta l’interpretazione della disposizione regionale impugnata fornitadall’Avvocatura generale dello Stato.

A parere della difesa regionale, infatti, le gare per gli ambiti territoriali minimi previsti «dalla normastatale da disapplicare» non risulterebbero ancora espletate, in quanto, lungi dall’assicurare il rispetto delprincipio della concorrenza, restringerebbero il campo dei partecipanti «a pochissimi operatori del settoredel gas di livello multinazionale», creando, così, un «sistema oligopolistico (e in alcuni ambiti addiritturamonopolistico) affatto non conforme alla libera iniziativa economica ed alla tutela della concorrenza,secondo cui devono essere consentite opportunità di chance anche alle imprese di media-piccoladimensione».

Page 12: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

La norma regionale impugnata, invece, «ad una lettura costituzionalmente orientata», consentirebbe lacreazione di unità territoriali di dimensioni più conformi «a quella necessaria allo sviluppo del territoriostesso», alla luce degli assetti tecnici esistenti, in modo da assicurare la più ampia partecipazione deglioperatori economici senza gli «esagerati vincoli (vieppiù di natura finanziaria)» che soltanto le grandi egrandissime imprese del settore potrebbero sostenere in base all’attuale sistema normativo statale.

In tal modo, la libera concorrenza non verrebbe «affatto compressa dalla norma regionale bensìampliata, peraltro con evidente vantaggio diretto per i cittadini/utenti finali» che godrebbero così di tariffecertamente più vantaggiose.

2.7.– Quanto, infine, all’impugnativa dell’art. 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistenteosserva che l’integrazione del budget a favore delle strutture sanitarie private che hanno subito richiesteestorsive non modifica la programmazione dei fabbisogni, atteso che lascia invariato «il tetto di spesa persingola branca».

3.– Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza pubblica,inizialmente fissata per il 17 aprile 2019.

3.1.– L’Avvocatura generale dello Stato, ribadite le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso, epreso atto dell’abrogazione degli artt. 17, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,nonché della modifica degli artt. 20 e 22, comma 14, della medesima legge regionale, ritiene che la RegioneSiciliana, eventualmente anche all’udienza di discussione, debba fornire la prova della mancata applicazionedi tali disposizioni nel periodo di loro vigenza.

Quanto all’art. 69, comma 2, della legge regionale impugnata, il ricorrente contesta l’argomentodifensivo della Regione Siciliana, incentrato su una presunta finalità proconcorrenziale – ritenuta però «deltutto indimostrata» – della disposizione impugnata.

3.2.– La Regione Siciliana, dal suo canto, preliminarmente evidenzia l’abrogazione degli artt. 17, 22,commi 3 e 4, 23 e 82 della legge regionale impugnata.

Ritiene che, «[p]er la tempestività con la quale il legislatore è intervenuto», nessuna di tali disposizioniabbia avuto applicazione.

Sarebbe satisfattiva, sebbene solo in parte, anche la modifica dell’ultimo periodo del comma 14 dell’art.22.

Quanto alle altre disposizioni rimaste inalterate – artt. 22, commi 14, primo periodo, e 15, e 69, comma2 – la Regione eccepisce l’inammissibilità delle censure, per non avere il ricorrente indicato le ragioni percui non troverebbero spazio i parametri statutari conferenti (ed eventualmente i motivi per cui essidovrebbero ritenersi violati), ma solo quelli relativi al riparto di competenza indicati dall’art. 117 Cost.

In tal modo il ricorrente sarebbe venuto meno «all’onere di compiuta definizione dell’oggetto delgiudizio».

Nel merito, la Regione resistente ribadisce le argomentazioni spese nell’atto di costituzione.

Aggiunge, quanto all’art. 22, commi 14 e 15, che «[i]l corretto inquadramento economico disposto dallanorma» consentirebbe di superare le disparità di trattamento che avrebbero danneggiato i vincitori deiconcorsi banditi nell’anno 2000 e, con esse, le «ragioni del contendere che hanno già visto soccomberel’Amministrazione regionale in azioni intraprese da alcuni dipendenti per conseguire la posizione economicapiù alta», dal momento che i destinatari delle disposizioni censurate, allo stato, percepiscono «uno stipendiodi gran lunga inferiore rispetto a tutti gli altri funzionari collocati ai livelli più alti della stessa categoria D

Page 13: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

per anzianità di servizio, pur se questi ultimi non posseggono titoli specialistici», per essere stati reclutati trai diplomati.

Secondo la Regione Siciliana, le nuove disposizioni non apportano alcuna modifica al trattamentoeconomico tabellare – l’unico che dovrebbe essere oggetto di contrattazione collettiva – ma, «ponendorimedio alla descritta situazione» – si limiterebbero a «precisare a quale trattamento economico tutti isoggetti assunti in forza dei suddetti concorsi hanno diritto», in forza dell’equiparazione del trattamentoeconomico indicato nel bando di concorso (l’allora VIII livello retributivo) a quello stabilito dal vigentecontratto collettivo.

In tal modo il legislatore regionale avrebbe legittimamente esercitato la competenza legislativa di cuiall’art. 14, lettera q), dello statuto reg. Siciliana.

Infine, quanto all’art. 69, comma 2, la Regione Siciliana avrebbe esercitato la competenza concorrentein materia di «assunzione di pubblici servizi» prevista dall’art. 17, primo comma, lettera h), dello statuto reg.Siciliana, rispettando i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

4.– Dopo il rinvio della discussione disposto, su richiesta delle parti, all’udienza pubblica del 17 aprile2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in data 26 giugno 2019, atto di rinuncia parzialeal ricorso, ritenendo satisfattive – per quanto qui rileva – le abrogazioni degli artt. 17; 22, commi 3 e 4; 23 e82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, operate dalla legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n. 16(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissarialedegli enti di area vasta), e la modifica all’art. 20 della medesima legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, operatadalla legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. Tali abrogazioni e modifiche sono state ritenute idonee a superare ivizi di legittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, ha rinunciato al ricorso per questa parte.

La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale, con atto depositato in data 11 ottobre 2019.

In vista della nuova udienza fissata per il 14 gennaio 2020, la Regione Siciliana ha fatto pervenire amezzo posta, con plico spedito il 23 dicembre 2019 e giunto presso la cancelleria della Corte costituzionaleil 30 dicembre 2019, una memoria illustrativa cui ha allegato, per la parte che qui rileva, un’attestazione deldirigente del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, datata 21 maggio 2019 e dallaquale risulta che «le norme di cui ai commi 3, 14 e 15 dell’art. 22 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8non hanno avuto alcuna applicazione».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, tra gli altri, gli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15;23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioniprogrammatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale).

Resta riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionalepromosse con lo stesso ricorso.

Quanto all’art. 17 della citata legge regionale, esso prevede la sospensione, per centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della legge regionale stessa, del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione diimpianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica. Così disponendo, ad avviso delricorrente, si porrebbe in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, limitando irragionevolmente «la libertàdi iniziativa economica ambientale», ledendo al contempo l’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione

Page 14: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

della norma di principio dettata, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelmercato interno dell’elettricità), che prevede il termine perentorio di novanta giorni per la conclusione delprocedimento.

Con riferimento all’art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui indica in cinquantaanni il periodo di durata massima delle concessioni dei beni del demanio marittimo regionale, l’Avvocaturagenerale dello Stato sostiene la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per essere statainvasa, in mancanza di specifiche competenze statutarie della Regione Siciliana, la potestà legislativaesclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza».

In relazione al comma 3 dell’art. 22 della legge regionale impugnata, l’Avvocatura generale, sulpresupposto che esso introdurrebbe «un’ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alladisciplina statale vigente», evidenzia la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., per invasionedi un ambito – quello della «previdenza sociale» – rimesso alla competenza legislativa esclusiva statale.Risulterebbero in tal modo violati il principio di eguaglianza, presidiato dall’art. 3 Cost., nonché l’art. 81Cost., per la mancata indicazione della copertura finanziaria dei «maggiori oneri previdenziali per anticipodi trattamento di fine servizio».

Il comma 4 del medesimo art. 22, a sua volta, consentendo «l’anticipo della liquidazione dellabuonuscita», comporterebbe maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica, nonquantificati né coperti, ancora in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost.

In ordine ai commi 14 e 15 del medesimo art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il ricorrentecensura l’attribuzione, operata dal comma 14, di un determinato trattamento economico ad una categoria didipendenti nonché la conseguente riclassificazione, compiuta dal comma 15, con decorrenza giuridica edeconomica dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata: si tratterebbe di disposizionicontrastanti, «in modo manifesto», con l’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui«il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi», con conseguenteviolazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Statola materia «ordinamento civile», e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

L’Avvocatura generale dello Stato censura, ancora, l’art. 23 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, cheprevede il rimborso alle aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie erogate aifini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezionecivile. In questo caso è prospettata la violazione del principio di leale collaborazione, nonché l’invasionedella potestà legislativa esclusiva statale riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. nellamateria della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali chedevono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», in quanto tra i livelli essenziali di assistenza nonfigurerebbero gli accertamenti medico-legali oggetto della disposizione regionale impugnata.

Ulteriore motivo di ricorso investe l’art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nellaparte in cui stabilisce che «[n]ella Regione non si applica l’art. 46 bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159». A parere dell’Avvocatura generale tale disposizione sarebbe lesiva dell’art. 117, secondo comma,lettera e), Cost., che attribuisce potestà legislativa esclusiva allo Stato nella materia della «tutela dellaconcorrenza», in quanto consentirebbe che, nel territorio siciliano, la gara per l’affidamento del servizio didistribuzione del gas naturale possa essere svolta singolarmente per ciascun Comune e non, come prescrittodalla normativa statale di cui è esclusa l’applicazione, per ambiti territoriali minimi di dimensionesovracomunale.

Page 15: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

A nulla varrebbe invocare, secondo il ricorrente, la circostanza che la distribuzione del gas naturalerientra tra i servizi pubblici la cui disciplina attiene alle materie attribuite alla potestà legislativa regionaleconcorrente, ai sensi dell’art. 17, lettera h), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455(Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2.

Infine, per la parte di ricorso presa in considerazione in questa sede, viene impugnato anche l’art. 82della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Esso dispone una integrazione del budget da assegnare ad alcunestrutture sanitarie private accreditate, che, in base a sentenze passate in giudicato, risultino essere statevittime di richieste estorsive. La disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi incontrasto con i principi fondamentali, nelle materie di legislazione concorrente del «coordinamento dellafinanza pubblica» e della «tutela della salute», dettati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),che individuerebbe come unico criterio di assegnazione del budget il «fabbisogno assistenzialeprogrammato».

2.– In via preliminare, occorre evidenziare che, successivamente al deposito del ricorso, molte delledisposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in senso totalmente o parzialmente satisfattivo peril ricorrente.

L’art. 17 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, entrato in vigore a far data dall’11 maggio 2018, è statoabrogato dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 9 agosto 2018, n. 16 (Modifiche alla leggeregionale 8 maggio 2018, n. 8. Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di areavasta), a decorrere dal 17 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, della medesimalegge reg. Siciliana n. 16 del 2018).

L’art. 41, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioniprogrammatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), come sostituito, a far data dall’11maggio 2018, dall’impugnato art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, è stato ulteriormente modificatodall’art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2018, anche in tal caso a decorrere dal 17 agosto2018, nel senso dell’ablazione dell’inciso «per un periodo non superiore a cinquanta anni,», ossia propriodella porzione normativa ritenuta lesiva dal ricorrente.

Il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, entrati in vigore l’11maggio 2018, sono stati abrogati dall’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2018, sempre adecorrere dal 17 agosto 2018.

Infine, gli artt. 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, entrati in vigore l’11 maggio 2018, sonostati abrogati dall’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2018, anche in tal caso a decorrere dal17 agosto 2018.

Tali abrogazioni e modifiche sono state ritenute, dal ricorrente, idonee a superare i vizi di legittimitàcostituzionale denunciati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, ha rinunciato al ricorso per questaparte. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deveessere dichiarata l’estinzione del processo in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt.17; 20; 22, commi 3 e 4; 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018.

3.– Ancora in via preliminare, va evidenziato, con riferimento alle questioni residue, che l’ultimoperiodo del comma 14 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 (che prevede l’applicabilità della disciplina dinuova introduzione «anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica

Page 16: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

D5»), entrato in vigore – unitamente al resto della disposizione – l’11 maggio 2018, è stato abrogato dall’art.9, comma 2, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche ecorrettive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi diquanto stabilito dall’art. 21 della medesima legge regionale di modifica).

Occorre, dunque, verificare l’effetto dello ius superveniens sul giudizio in corso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la modifica normativa della disposizione oggetto diquestione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina lacessazione della materia del contendere quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni: occorreche il legislatore abbia abrogato o modificato le disposizioni censurate in senso satisfattivo delle preteseavanzate con il ricorso ed è necessario che tali disposizioni, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevutoapplicazione medio tempore (ex plurimis, tra le più recenti, sentenza n. 180 del 2019).

Ciò posto, la Regione resistente ha fatto pervenire a mezzo posta, in prossimità dell’udienza pubblicadel 14 gennaio 2020, una memoria illustrativa alla quale ha allegato un’attestazione del dirigente delDipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, datata 21 maggio 2019 e dalla quale risultache «le norme di cui ai commi 3, 14 e 15 dell’art. 22 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 non hannoavuto alcuna applicazione».

Questa modalità di presentazione della memoria e, dunque, di produzione della documentazione ad essaallegata non può essere considerata ammissibile.

L’art. 10 delle Norme integrative ammette il deposito nella cancelleria della Corte di una memoriaillustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell’udienza.L’art. 28 delle Norme integrative prevede che «[s]oltanto» il deposito del ricorso introduttivo può essereeffettuato avvalendosi del servizio postale, e per questo caso dispone che, ai fini dell’osservanza dei terminiper il deposito, vale la data di spedizione.

Una regola analoga non può essere estesa alle memorie illustrative da depositare in vista dell’udienza didiscussione. La modalità di deposito per il tramite del servizio postale, se effettuata l’ultimo giorno utile (oin uno degli ultimi giorni utili), rende infatti probabile la circostanza che la controparte non possa usufruireper intero del termine di venti giorni, previsto dall’art. 10 delle Norme integrative anche a garanzia delcorretto dispiegarsi del contraddittorio. Quando ciò accade, come appunto nel caso di specie, la conseguenzanon può che essere la declaratoria d’inammissibilità della memoria depositata utilizzando il servizio postale,con conseguente impossibilità di tenere conto della documentazione ad essa allegata.

Non risulta, dunque, correttamente fornita la prova di uno dei requisiti richiesti dalla giurisprudenzacostituzionale in precedenza ricordata – ossia la mancata applicazione medio tempore della disposizioneabrogata – ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Questa Corte deve dunque decidere anche in merito alla questione promossa con riferimento all’ultimoperiodo dell’art. 22, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nonostante la sua abrogazione inepoca successiva al deposito del ricorso.

4.– Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione d’inammissibilità per incompleta definizionedell’oggetto del giudizio, prospettata dalla Regione Siciliana già nell’atto di costituzione (e ulteriormentesviluppata nella memoria illustrativa, proprio con riferimento all’impugnativa degli artt. 22, commi 14 e 15,e 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018). Secondo la resistente, il ricorrente non si sarebbeconfrontato con le competenze legislative che lo statuto speciale di autonomia riconosce alla RegioneSiciliana, rispettivamente, in via esclusiva, con riferimento allo «stato giuridico ed economico degliimpiegati e funzionari della Regione» (art. 14, lettera q), e in via concorrente, con riferimento alla«assunzione di pubblici servizi» (art. 17, lettera h).

Page 17: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

4.1.– L’eccezione non è fondata.

Ben vero che i parametri evocati dal ricorrente sono costituiti dalle lettere l) ed e) del secondo commadell’art. 117 Cost. e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 10 della leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) limital’applicabilità alle Regioni a statuto speciale «dell’art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest’ultima legge,alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddovevenga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto adautonomia speciale, la compiuta definizione dell’oggetto del giudizio […] non può pertanto prescinderedall’indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto speciale, tanto più se queste risultinoastrattamente pertinenti all’oggetto del giudizio […]» (sentenza n. 109 del 2018).

Dalla mancata indicazione delle pertinenti competenze assegnate dallo statuto speciale deriverebbe,dunque, l’inammissibilità del ricorso statale in parte qua (ex plurimis, sentenze n. 122 del 2018, n. 103 del2017, n. 252 del 2016, n. 151 e n. 142 del 2015).

Tuttavia, non è questa la situazione che ricorre nel caso di specie, poiché l’Avvocatura generale delloStato non ha mancato di confrontarsi con il conferente parametro statutario (art. 17, lettera h).

Quanto alle questioni promosse avverso i commi 14 e 15 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del2018, il ricorso, considerato nel suo complesso, tiene conto dell’esistenza di parametri statutari chepotrebbero legittimare interventi legislativi regionali in materia di status giuridico ed economico delpersonale. In altra parte del medesimo ricorso, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri promuovequestione di legittimità costituzionale – la cui decisione è affidata a separata sentenza – dell’art. 66 dellamedesima legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, evocando (oltre all’art. 117, terzo comma, Cost.) il parametrodi cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e rilevando un contrasto della disposizione censuratacon alcune disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001.

Nella prospettazione statale, il t.u. pubblico impiego recherebbe «principi fondamentali checostituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, normefondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». In tal modo, il ricorrente richiama i limitiposti proprio all’esercizio della potestà legislativa primaria (anche) della Regione Siciliana nella materia dicui si tratta.

In relazione, poi, alla questione promossa sull’art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,l’Avvocatura generale dello Stato si confronta (seppure sinteticamente) anche con le pertinenti disposizionidello statuto reg. Siciliana.

Il ricorrente, infatti, indica puntualmente l’art. 17, lettera h), dello statuto speciale – come normaattributiva alla Regione Siciliana di una competenza legislativa concorrente nella materia «assunzione dipubblici servizi» – e ne esclude implicitamente l’idoneità a giustificare l’emanazione della disposizionecensurata, motivando (sia pur succintamente) con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale(è richiamata, in particolare la sentenza n. 93 del 2017) in tema di prevalenza della competenza esclusivastatale in materia di «tutela della concorrenza» su ogni altra attribuzione regionale.

5.– Nel merito, le questioni sono fondate.

5.1.– Il comma 14 dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 prevede la corresponsione, infavore di alcuni dirigenti regionali, del trattamento economico corrispondente al livello apicale dell’attualecategoria D del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Page 18: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Il successivo comma 15, conseguentemente, dispone la riclassificazione del personale destinatario delledisposizioni di cui al comma 14, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore dellalegge regionale impugnata.

Entrambe le disposizioni risultano lesive dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisceallo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 146, n. 138e n. 10 del 2019) la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – ivi inclusi i profili deltrattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e dellarelativa classificazione (sentenza n. 213 del 2012) – rientra nella materia «ordinamento civile», che spetta invia esclusiva al legislatore nazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinatodalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall’art. 2t.u. pubblico impiego.

Compete, dunque, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico edeconomico dei dipendenti regionali (ex multis, sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 del 2016), ai sensidell’art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego. Anche per questo personale, quindi, il rapporto di impiego èregolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva (così,ancora, le sentenze n. 146 e n. 138 del 2019): l’art. 2, comma 3, t.u. pubblico impiego, stabilisce, infatti, che«[l]’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi» e l’art.45, comma 1, dello stesso testo unico ribadisce che «[i]l trattamento economico fondamentale ed accessorio[…] è definito dai contratti collettivi».

Inoltre, proprio a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, «i principi fissati dalla legge statalein materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precettocostituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali didiritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale[…]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n.225 e n. 77 del 2013).

Non osta a tale conclusione – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa regionale – «la circostanzache, ai sensi dell’art. 14, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana, a quest’ultima spetta la competenzalegislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Tale potestà diregolazione in materia incontra, infatti, ai sensi di quanto previsto dallo stesso statuto regionale siciliano, ilimiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (così, sentenzan. 172 del 2018). In proposito, nella sentenza da ultimo citata (così come nella precedente sentenza n. 189del 2007), questa Corte ha ritenuto – confermando l’autoqualificazione contenuta nell’art. 1, comma 3, t.u.pubblico impiego (che richiama i principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante«Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblicoimpiego, di previdenza e di finanza territoriale», e dall’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per lariforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e successivemodificazioni e integrazioni) – che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento edi Bolzano i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riformaeconomico-sociale della Repubblica. Come tali, essi si impongono al rispetto del legislatore della Regioneautonoma (in tal senso, sentenze n. 93 del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018), a prescindere dalle ragioni chehanno spinto quest’ultimo a violare il principio di riserva alla contrattazione collettiva della definizione deltrattamento economico del proprio personale e del conseguente re-inquadramento.

5.1.1.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 14, primo periodo, e 15,della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Page 19: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

5.2.– Ritiene l’Avvocatura generale dello Stato che l’art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del2018 sia in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto lesivo della potestàlegislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza».

Il citato art. 69, al comma 2, modifica l’art. 67 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002).

Il ricorrente censura, in particolare, la disposizione che esclude l’applicazione nella Regione dell’art.46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per losviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222.

Dal tenore del ricorso, dunque, emerge che oggetto dell’impugnativa è soltanto la lettera a) del comma 2del citato art. 69, che appunto tale disapplicazione prevede.

5.2.1– Ai sensi dell’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito –rubricato «Disposizioni inmateria di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas» – spetta ad unapposito decreto ministeriale, adottato su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autoritàdi Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e sentita la Conferenza unificata, la determinazione di ambititerritoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Lo stesso articolo, inoltre, «[a]l fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggioreconcorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali», demanda ad altro decreto ministeriale, sempresentita la Conferenza unificata e su parere della citata Autorità, l’individuazione dei criteri di gara e divalutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Entrambi i decreti ministeriali sono stati adottati e sono vigenti.

Si tratta, in particolare, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011(Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale) e del decreto delMinistro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazionedell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29novembre 2007, n. 222).

Osserva il ricorrente che – per effetto della disposizione regionale impugnata, che esclude l’applicazionedel citato art. 46-bis – nella Regione Siciliana la gara per l’affidamento del servizio potrebbe essere svoltasingolarmente per ciascun Comune e secondo criteri disomogenei rispetto alla normativa applicata nel restodel territorio nazionale, con un effetto restrittivo sull’assetto competitivo del mercato di riferimento, incontrasto, appunto, con il parametro costituzionale evocato.

L’Avvocatura generale dello Stato riconosce che la distribuzione del gas naturale è annoverabile tra iservizi pubblici la cui disciplina rientra tra le materie attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente,ai sensi dell’art. 17, lettera h), dello statuto reg. Siciliana («assunzione di pubblici servizi»).

Tuttavia, ritiene che la disposizione regionale censurata si ponga in contrasto con le esigenze di tuteladella concorrenza, «come declinate dal legislatore nazionale con l’art. 46-bis del decreto-legge n. 159 del2007 (conv. in l. n. 222/2007)», nel quale sarebbero definite – con disciplina destinata ad applicarsi su tuttoil territorio nazionale – le modalità di svolgimento e i criteri di partecipazione alla gara per l’affidamentodella gestione del servizio della distribuzione del gas naturale.

Dal canto suo, la difesa regionale preliminarmente osserva che in passato vi sono stati altri interventilegislativi regionali in materia di distribuzione del gas naturale, mai censurati dallo Stato.

Page 20: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Sostiene inoltre che l’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito, lungi dall’assicurare il rispettodel principio della concorrenza, restringerebbe il campo dei partecipanti «a pochissimi operatori del settoredel gas di livello multinazionale», creando, così, un «mercato oligopolistico» ed escludendo le «imprese dimedia-piccola dimensione». La disposizione regionale censurata, invece, consentirebbe la creazione di unitàterritoriali di dimensioni più conformi «a quella necessaria allo sviluppo del territorio stesso», in modo daassicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici senza gli «esagerati vincoli (vieppiù dinatura finanziaria)» che escluderebbero, di fatto, le imprese di minore dimensione.

5.2.2.– Ciò posto, va in primo luogo osservato che nessun rilievo assume la circostanza che altriinterventi legislativi della Regione Siciliana in materia di distribuzione del gas naturale sarebbero stati, inpassato, tollerati dallo Stato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, non osterebbe all’ammissibilità dellaquestione di legittimità costituzionale in via principale neppure l’integrale coincidenza della disposizioneimpugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l’istituto dell’acquiescenza non èapplicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata avrebbe comunque l’effetto di reiterare lalesione da cui deriva l’interesse a ricorrere dello Stato (ex plurimis, sentenza n. 178 del 2019).

Nel merito, è opportuno richiamare la ricostruzione della disciplina e della ratio del sistema deicosiddetti ambiti per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come operata nellasentenza n. 134 del 2013 di questa Corte.

Tale sistema è stato configurato, nelle linee essenziali, proprio dall’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007,inserito dalla legge di conversione n. 222 del 2007.

Ancor prima del citato art. 46-bis, già il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione delladirettiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41della legge 17 maggio 1999, n. 144) aveva introdotto il collegamento tra i criteri di gara e la dimensioneterritoriale dell’affidamento (l’art. 14, comma 6, fa riferimento agli standard di «equa distribuzione sulterritorio») e aveva previsto agevolazioni (quali il prolungamento delle concessioni) per le imprese cheavessero proceduto ad aggregazioni o che operassero in un ambito corrispondente almeno al territorio dellaProvincia (art. 15, comma 7, lettere a e b).

Nell’intento di recidere definitivamente – in una prospettiva concorrenziale – la sovrapposizione tra entelocale committente e gestione affidataria del servizio, l’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito,ha configurato il “sistema ambiti” nello specifico settore, demandando al competente Ministro lapredisposizione degli strumenti normativi di attuazione, per l’individuazione dei criteri di gara perl’affidamento del servizio (comma 1) e la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimentodelle gare, «secondo l’individuazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzionedei costi» (comma 2).

L’individuazione degli ambiti territoriali minimi è avvenuta nel 2011, ad opera del già richiamato d.m.19 gennaio 2011 e del successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2011(Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gasnaturale).

Il d.m. 19 gennaio 2011, in particolare, ha individuato nel numero di centosettantasette gli ambititerritoriali minimi, identificati in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi per il sistema delladistribuzione e della vendita di gas naturale, tenuto conto delle specificità territoriali.

La scelta effettuata sin dal 2007 si è dunque compiutamente definita nel corso del 2011, consentendo ilpassaggio da un sistema caratterizzato da estrema frammentazione (con affidamento del servizio su baseterritoriale comunale) al cosiddetto “sistema ambiti”.

Page 21: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

Secondo questa Corte (sentenza n. 134 del 2013), le ragioni della scelta risiedono nella acquisitaconsapevolezza che l’aumento di dimensione degli ambiti di gara consente di ridurre significativamente letariffe di distribuzione, a vantaggio dei consumatori, di migliorare la qualità del servizio e di ridurre i costirelativi allo svolgimento delle gare, all’interno di un mercato concorrenziale.

Non è dubbio, allora, che la disciplina qui in questione sia riferibile alla competenza legislativa statale intema di «tutela della concorrenza».

In via generale, del resto, la giurisprudenza costituzionale riconduce a quest’ultima materia le modalitàdell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (sentenze n. 173 del 2017,n. 32 del 2015 e n. 62 del 2012): con la conseguenza che allo Stato spetta la disciplina del relativo regime,sia per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, sia per quelli connessi alla gestione unitaria delservizio (da ultimo, sentenza n. 160 del 2016).

I medesimi principi sono stati affermati anche con riferimento alla Regione Siciliana dalla sentenza n.93 del 2017 (concernente il settore affine del servizio idrico integrato), di cui, non a caso, il ricorso stataleriproduce ampie parti, fondando proprio su tale pronuncia la ragione della lamentata lesione dell’art. 117,secondo comma, lettera e), Cost. (analogamente, sentenza n. 65 del 2019, in riferimento alla Regioneautonoma Sardegna).

Questa prospettiva va confermata, pur a fronte del riconoscimento di una competenza legislativaregionale concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale, in virtù di quantostabilito dallo statuto reg. Siciliana (art. 17, lettera h).

Nella sentenza n. 93 del 2017 si era affermato che alla Regione Siciliana, in tale materia, lo Statutoattribuisce competenze meno ampie rispetto a quelle residuali, spettanti, nello stesso ambito, alle Regioniordinarie in base all’art. 117, quarto comma, Cost. Alla prima doveva essere perciò ugualmente riconosciuta,in applicazione della cosiddetta «clausola di maggior favore» contenuta all’art. 10 della legge cost. n. 3 del2001, una potestà legislativa residuale: e tuttavia, la pronuncia ha confermato che, come tale, questa potestàrisulta limitata in presenza di competenze esclusive “trasversali” dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 287, n.285 e n. 30 del 2016, n. 165 e n. 125 del 2014), quale, nel presente caso, la tutela della concorrenza.

Nella sentenza n. 119 del 2019, successiva al deposito del ricorso dello Stato qui in esame, questa Corteha peraltro osservato che il richiamo alla ricordata clausola di maggior favore non può, per paradosso,«comportare che l’effetto dell’applicazione del Titolo V si risolva, di per sé, in una restrizionedell’autonomia della regione speciale»

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, tuttavia, si deve pervenire quand’anche, nel descrittoambito materiale, si riconosca alla Regione Siciliana una competenza legislativa concorrente ai sensidell’art. 17, lettera h), dello statuto di autonomia. Tale potestà legislativa concorrente, che potrebberiguardare specifici aspetti della complessiva disciplina della funzione, deve in ogni caso essere esercitata«[e]ntro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» (art. 17 dellostatuto reg. Siciliana), e per tutto ciò che si è in precedenza chiarito non si può dubitare della natura diprincipio assunta proprio dall’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007.

Anche la Regione Siciliana, in definitiva, deve adeguarsi al sistema dei cosiddetti ambiti territorialiminimi per la distribuzione del gas imposti dalla legislazione statale, con conseguente illegittimitàcostituzionale di una disposizione – come quella impugnata – che tale sistema pretende di disapplicare sulproprio territorio.

Page 22: Sentenza - Aran€¦ · Sentenza 16/2020 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CARTABIA ... 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promossedal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 22, commi 14 e 15, e 69, comma 2, lettera a), dellalegge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno2018. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 20,22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio deiministri, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere e), m) e o), e terzo comma dellaCostituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delleNorme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.