Sentenza 238/2014 (ECLI:IT:COST:2014:238) Giudizio ...

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Sentenza 238/2014 (ECLI:IT:COST:2014:238) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: TESAURO - RedaJore: TESAURO Udienza Pubblica del 23/09/2014; Decisione del 22/10/2014 Deposito del 22/10/2014; Pubblicazione in G. U. 29/10/2014 n. 45 Norme impugnate: Art. 1 della legge 17/08/1957, n. 848; e dell'art. 1 [recte: art. 3] della legge 14/01/2013, n. 5. Massime: 38133 38134 38135 38136 38137 A[ decisi: ord. 84, 85 e 113/2014 Pronuncia SENTENZA N. 238 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA

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Sentenza238/2014(ECLI:IT:COST:2014:238)

Giudizio:GIUDIZIODILEGITTIMITÀCOSTITUZIONALEINVIAINCIDENTALE

Presidente:TESAURO-RedaJore:TESAURO

UdienzaPubblicadel23/09/2014;Decisionedel22/10/2014

Depositodel22/10/2014;PubblicazioneinG.U.29/10/2014n.45

Normeimpugnate:Art.1dellalegge17/08/1957,n.848;edell'art.1[recte:art.3]dellalegge14/01/2013,n.5.

Massime:3813338134381353813638137

A[decisi:ord.84,85e113/2014

Pronuncia

SENTENZAN.238

ANNO2014

REPUBBLICAITALIANA

INNOMEDELPOPOLOITALIANO

LACORTECOSTITUZIONALE

compostadaisignori:Presidente:GiuseppeTESAURO;Giudici:SabinoCASSESE,PaoloMariaNAPOLITANO,GiuseppeFRIGO,AlessandroCRISCUOLO,PaoloGROSSI,GiorgioLATTANZI,AldoCAROSI,MartaCARTABIA,SergioMATTARELLA,MarioRosarioMORELLI,GiancarloCORAGGIO,GiulianoAMATO,

hapronunciatolaseguente

SENTENZA

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neigiudizidilegi[mitàcos`tuzionaledell’art.1dellalegge17agosto1957,n.848(EsecuzionedelloStatutodelleNazioniUnite,firmatoaSanFranciscoil26giugno1945)edell’art.1[recte:art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesionedella Repubblica italiana alla ConvenzionedelleNazioniUnitesulleimmunitàgiurisdizionalidegliSta`edeilorobeni,firmataaNewYorkil2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), promossi dalTribunalediFirenzecontreordinanzedel21gennaio2014rispe[vamenteiscriJeainn.84,85e113delregistroordinanze2014,epubblicatenellaGazzeJaUfficialedellaRepubblicann.23e29,primaseriespeciale,dell’anno2014.

Vis` gli a[ di cos`tuzione di S.F., di A.M. ed altri e di B.D., nonché gli a[ di intervento delPresidentedelConsigliodeiministri;

uditonell’udienzapubblicadel23seJembre2014ilGiudicerelatoreGiuseppeTesauro;

udi`l’avvocatoJoachimLauperS.F.,perA.M.edaltrieperB.D.e l’avvocatodelloStatoDianaRanucciperilPresidentedelConsigliodeiministri.

RitenutoinfaJo

1.–Contredis`nteordinanzediiden`cotenore,adoJateil21gennaio2014(reg.ord.n.84,n.85en.113del2014),ilTribunalediFirenzehasollevatoques`onedilegi[mitàcos`tuzionale:1)della«normaprodoJanelnostroordinamentomedianteilrecepimento,aisensidell’art.10,primocomma,Cost.»,dellaconsuetudineinternazionaleaccertatadallaCorteinternazionaledigius`zia (CIG)nellasentenzadel3 febbraio2012,nellaparte incuinega lagiurisdizione,nelleazioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte, nello Stato delgiudice adito, iure imperii dal Terzo Reich; 2) dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848(EsecuzionedelloStatutodelleNazioniUnite,firmatoaSanFrancisco il26giugno1945),nellaparteincui,recependol’art.94delloStatutodell’ONU,obbligailgiudicenazionaleadadeguarsiallapronunciadellaCIGquandoessahastabilitol’obbligodelgiudiceitalianodinegarelapropriagiurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini control’umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano; 3)dell’art.1(recte:art.3)dellalegge14gennaio2013n.5(AdesionedellaRepubblicaitalianaallaConvenzionedelleNazioniUnitesulleimmunitàgiurisdizionalidegliSta`edeilorobeni,firmataaNewYorkil2dicembre2004,nonchénormediadeguamentodell’ordinamentointerno),nellaparteincuiobbligailgiudicenazionaleadadeguarsiallapronunciadellaCIGanchequandoessahastabilitol’obbligodelgiudiceitalianodinegarelapropriagiurisdizionenellacognizionedellacausa civile di risarcimentodel dannoper crimini contro l’umanità, commessi iure imperii dalTerzoReichnelterritorioitaliano,inriferimentoagliarJ.2e24dellaCos`tuzione.

Le richiamate norme vengono censurate in riferimento agli arJ. 2 e 24 Cost., in quanto,impedendol’accertamentogiurisdizionaleel’eventualecondannadellegraviviolazionideidiri[

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fondamentalisubìtedallevi[medeicriminidiguerraecontrol’umanità,perpetra`sulterritoriodelloStato italiano, inves`todall’obbligodi tutelagiurisdizionale,macommessidaaltroStato,anche se nell’esercizio dei poteri sovrani (iure imperii), contrasterebbero con il principio diinsopprimibilegaranziadellatutelagiurisdizionaledeidiri[,consacratonell’art.24Cost.,ilqualeèprincipiosupremodell’ordinamentocos`tuzionaleitalianoedinquantotalecos`tuiscelimiteall’ingressosiadellenormeinternazionaligeneralmentericonosciute,exart.10,primocomma,Cost., che delle norme contenute in traJa` is`tu`vi di organizzazioni internazionali aven` gliscopiindica`dall’art.11Cost.oderivan`dataliorganizzazioni.

1.1.– Il giudice rimeJentepremeJedi essere stato adito: in riferimento al primogiudizio, dalsignorF.S.peroJenerelacondannadellaRepubblicafederaletedescaalrisarcimentodeidannidal medesimo pa`` nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato caJurato nelterritorio italianoda forzemilitari tedescheedeportatoaMauthausen indato8giugno1944,dovefuliberatosoloil25giugno1945,dopoinnumerevolisofferenze;inriferimentoalsecondogiudizio,dai legi[mieredidel signorL.C.peroJenere la condannadellaRepubblica federaletedescaalrisarcimentodeidannidalmedesimopa``nelcorsodellasecondaguerramondialeper essere stato caJuratonel territorio italianoda forzemilitari tedesche l’8 seJembre1943,deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, ucciso in uno dei lager di Kahla-ThuringainGermaniae,secondolaCrocerossainternazionale,sepoltoinunafossacomuneconseimilaprigionieri,rido[inschiavitù;inrelazionealterzogiudizio,dalsig.D.B.,peroJenerelacondannadellaRepubblica federale tedescaal risarcimentodeidannidalmedesimopa``nelcorsodella seconda guerramondialeper essere stato caJuratonel territorio italianoda forzemilitari tedesche il9 seJembre1943aVerona,nell’ospedaledoveera ricoverato,dalquale fudeportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, segregato nel campo diconcentramentodiZeitz,unodeisoJolagerdiBuchenwald,primadiesseretrasferitonelcampodiHartmannsdorf Stammlager IVFepoi ancoraaGranschutzdoveveniva liberatodagli allea`allafinedellaguerra.

Il rimeJentericordache laRepubblica federalediGermania,cos`tuitasineigiudizi,eccepiva ildifeJodi giurisdizionedell’autoritàgiudiziaria italianae chiedevaal giudicedidareaJuazionealla sentenzadel 3 febbraio 2012della CIG, non acceJando il contraddiJorio sulmeritodellavicenda. Pertanto, il giudice rimeJente sollevava la predeJa ques`one di legi[mitàcos`tuzionaledellenormechegliimponevanodideclinarelagiurisdizione.

1.2.–IlTribunalediFirenzeosservachelaques`oneoggeJodeigiudiziconsistenelvalutaresel’ordinamentogiuridicoentroilqualeilgiudiceitalianoèchiamatoadeciderelecontroversie,nelconformarsi alle norme dell’ordinamento giuridico internazionale generalmente riconosciute,imponga al giudice dello Stato dove il crimine internazionale è stato commesso di negarel’accesso al giudizio civile risarcitorio di accertamento e condanna, anche quando sul proprioterritorio sia stato leso un diriJo fondamentale, mediante un crimine di guerra e control’umanità,ancorchéadoperadiunoStatoesteronell’eserciziodipoterisovrani.

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Dopo aver precisato che non è in contestazione la natura di crimine internazionale dei fa[oggeJo di causa e la loro potenzialità lesiva di diri[ fondamentali, il rimeJente ricorda che,prima della sentenza della CIG, la Corte di cassazione aveva affermato che l’immunità dallagiurisdizione civile degli Sta` esteri riconosciuta dal diriJo internazionale non ha caraJereassoluto,mapuòtrovareunlimiteanchequandoloStatooperinell’eserciziodellasuasovranità,ovelecondoJeintegrinocriminicontrol’umanità,talidaconfigurareuncrimineinternazionale(sentenzen.5044del2004en.14202del2008).

Il giudice rimeJente rileva, tuJavia, che,a seguitodellapronunciaemessadallaCIG indata3febbraio2012,secondolaquale«ildiriJoconsuetudinariointernazionalecon`nu[a]aprevedereche ad uno Stato sia riconosciuta l’immunità in procedimen` per illeci` presumibilmentecommessisulterritoriodiunaltroStatodalleproprieforzearmateedaltriorganismistatalinelcorso di un confliJo armato», anche allorquando lo si accusi di gravi violazioni delle leggiinternazionali sui diri[ umani, la Corte di cassazione, mutando orientamento sulla scia dellapredeJa decisione internazionale, ha dichiarato il difeJo di giurisdizione del giudice italianorilevando che «la tesi inaugurata dalla Cass. n. 5044 del 2004 è rimasta isolata e non è stataconvalidatadallacomunitàinternazionaledicuilaCIGèmassimaespressione,sicchéilprincipio(…)nonpuòessereportatoadulterioriapplicazioni»(sentenzen.32139del2012en.4284del2013).

A conferma di tale orientamento sarebbe, poi, sopraggiunta la legge 14 gennaio 2013, n. 5(Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunitàgiurisdizionalidegliSta`edeilorobeni,firmataaNewYorkil2dicembre2004nonchénormediadeguamento dell’ordinamento interno) che all’art. 3 con`ene l’espressa esclusione dellagiurisdizioneitalianapericriminidiguerracommessidalTerzoReichancheperiprocedimen`incorso.

IlTribunalediFirenzeprecisache laCIGha ritenutodinondovervalutare l’interferenza tra latutela del diriJo fondamentale della persona umana ed il principio di sovranità dello Statochiamatoa risponderedel faJo illecito, escludendo l’esistenzadiun confliJo tranormedi iuscogensmaterialienorme(comel’immunità)ritenuteformalioprocessualiinquantooperan`supianidifferen`.PertantoilrimeJenterilevache,se,daunaparte,algiudiceitalianoèsoJraJal’interpretazionedellavalenza impera`vaed inderogabiledello iuscogens,ambitonelquale laCortedigius`ziahaunacompetenzaassolutaedesclusiva,nonpuònegarsilasuacompetenzaaverificaresel’adozioneindifferenziataditaleprotezioneinfavoredeisingoliSta`edindannodeisingoli individui gravemente lesi sia conforme alla Cos`tuzione italiana ed alle sue fon`integra`ve anche sovranazionali; se cioè l’apertura verso ordinamen` diversi, contenuta negliarJ.10,11e117Cost. siaprivaomenodifiltri sele[vi in gradodi condizionare,nel caso inesame,ladecisionedellapregiudizialesollevatadallaRepubblicafederalediGermania.

Ad avviso del rimeJente, è dubbio che l’immunità degli Sta`, in specie fra quelli dell’Unioneeuropea, possa ancora consen`re, ancorché solo per effeJo di consuetudini internazionalianterioriall’entratainvigoredellaCos`tuzioneedellaCartadeidiri[fondamentalidell’Unioneeuropea,l’esclusioneincondizionatadellatutelagiurisdizionaledeidiri[fondamentaliviola`dacriminidiguerraecontrol’umanità,lesivididiri[inviolabilidellapersona.

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Posto cheè la stessaCIGa riconoscere che,nella specie, si determinauna lesione concretaedefini`vadellatutelagiurisdizionaledeldiriJoviolato,e,tuJavia,ri`enechelaviolazionedellenormedinaturamaterialeconvaloreimpera`voinderogabile(deidiri[fondamentalidell’uomoanchesecalpesta`daunadiffusaprassidicriminidiguerraecontrol’umanità)noncontras`conlenormeinternazionalidinaturaproceduralesull’immunitàstatale,ilTribunalediFirenzedubitache,nell’ambitodeldiriJointerno,ilprincipiodieguaglianzasovranadegliSta`,conriguardoalsuocorollarioinmateriadiimmunità,possagius`ficareilsacrificiodellatutelagiurisdizionalediundiriJofondamentalequandoese la tutelaèrichiestaversounoStato,diversodaquellodiappartenenza del giudice adito, che abbia commesso un crimine internazionale ancorchénell’eserciziodeipoterisovrani.

Sebbenenonsiapiù consen`toallagiurisdizione internaverificare se il singoloaJocriminosocompiutodalTerzoReichsulterritorioitalianomilitarmenteoccupatosiaomenocollocabiletraglia[iureimperiidalpuntodivistainternazionale,aseguitodellapronunciadellaCIG,laqualenon lascia piùmargini di valutazione soJo questo profilo, il rimeJente ri`ene che, però, nonpossa non considerarsi che il caraJere assoluto dell’immunità internazionale preclude, per gliindividui interessa`,qualsiasipossibilitàdivederaccerta`etutela` ipropridiri[,nellaspeciegiànega`nell’ordinamentointernotedesco.

Il Tribunale di Firenze ricorda che, sin da una risalente sentenza (n. 48 del 1979), la Cortecos`tuzionale ha affermato che, nel contrasto fra norme internazionali immessenell’ordinamento italiano mediante l’art. 10, primo comma, Cost. e principi fondamentalidell’ordinamentogiuridicoitaliano,devonoessereques`ul`miaprevalere.

Con una successiva decisione (sentenza n. 73 del 2001), questa medesima Corte – prosegueancora il rimeJente – ha ribadito il principio secondo il quale «l’orientamento di aperturadell’ordinamento italianonei confron`siadellenormedeldiriJo internazionalegeneralmentericonosciute,siadellenormeinternazionaliconvenzionaliincontrailimi`necessariagaran`rnel’iden`tà e, quindi, innanzituJo i limi` derivan` dalla Cos`tuzione». Pertanto, i principifondamentalidell’ordinamentocos`tuzionaleeidiri[inalienabilidellapersonacos`tuirebberolimite tanto all’ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle qualil’ordinamento giuridico italiano si conforma in virtù dell’art. 10, primo comma, Cost., quantodellenormecontenuteintraJa`is`tu`vidiorganizzazioniinternazionaliaven`gliscopiindica`dall’art.11Cost.oderivan`dataliorganizzazioni.

Considerato che il principio di cui all’art. 24 Cost. cos`tuisce uno dei principi supremidell’ordinamentocos`tuzionaleitaliano,essendo«in`mamenteconnessoconlostessoprincipiodi democrazia l’assicurare a tu[ e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e ungiudizio» (sentenza n. 18 del 1982), il rimeJente dubita della legi[mità cos`tuzionale dellanorma consuetudinaria. Infa[, il principio supremo di insopprimibile garanzia della tutelagiurisdizionaledeidiri[sarebbeinsusce[biledicederedifronteallanormaconsuetudinariadidiriJointernazionalecherilevanelcasoconcreto,cosìcomeesplicitatadallaCIG,ogniqualvoltaaledereildiriJofondamentaledellapersonaumanasiauncriminecontrol’umanitàcommessonello Stato inves`to dall’obbligo di tutela giurisdizionale, ancorché commesso da altro Statonell’eserciziodeipoterisovrani.

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In defini`va, ad avvisodel rimeJente, il giudice italianononpotrebbeaccogliere l’indicazionefornitadallaCIGequindinegarel’accessoalprocessorimeJendolaprotezioneindividualealledinamichedeirappor`traorganipoli`cidegliSta`che,perdecenni,nonsonoriusci`atrovarelasoluzione.Negareilprocessocivilediaccertamentoecondannaperleaberran`condoJedelTerzoReichimplicherebbesacrificareirrimediabilmenteildiriJoallatuteladeidiri[.

Il rimeJente precisa, inoltre, che è una scelta obbligata quella di sollevare ques`one dilegi[mitàcos`tuzionale, tenutocontodiquantogiàaffermatodallaCortecos`tuzionalenellasentenzan.311del2009ecioècheilverificarsidell’ipotesiincuilanormainternazionalerisul`in contrasto con la Cos`tuzione «esclude l’opera`vità del rinvio alla norma internazionale e,dunque, la sua idoneità ad integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.»: e,pertanto, «non potendosi evidentemente incidere sulla sua legi[mità, comporta (…)l’illegi[mità(…)dellaleggediadaJamento(sentenzen.348en.349del2007)».

Per le ragioni esposte, il Tribunale di Firenze rimeJe la ques`one al vaglio di legi[mitàcos`tuzionale,ritenendononmanifestamenteinfondatalaques`onedilegi[mitàcos`tuzionaledellanormainterna,prodoJa,exart.10,primocomma,Cost., inconformitàallaconsuetudineinternazionaleformatasiprimadellaCos`tuzione,cheneganelleazionirisarcitorieperdannidacriminidiguerra lagiurisdizionedelloStato incui l’illecitoha,almenoinparte,prodoJoisuoieffe[lesivi.

AggiungeilrimeJentechel’art.94delloStatutodelleNazioniUnite,cheprescriveche«ciascunmembrodelleNazioniUnitesiimpegnaaconformarsialladecisionedellaCorteinternazionaledigius`ziainognicontroversiadicuiessosiaparte»,essendotraspostonell’ordinamentointernoin forza della legge di ra`fica avente valore sub-cos`tuzionale anche se in forza di norma dirangocos`tuzionale(l’art.11Cost.),obbligal’ordinamentointernosoloseenellaparteincuiècompa`bileconlaCos`tuzione.Pertanto,ildubbiodilegi[mitàcos`tuzionaledevecoinvolgere–adavvisodelrimeJente–anchelaleggen.848del1957,nellaparteincui,recependolaCartaONUed inpar`colare l’art.94dellastessa,vincolatu[gliorganidelloStatoadadeguarsiallesentenzedellaCIG,ivicompresaquellaquiconferentedel3febbraio2012.

Sullabasedeimedesimiargomen`ilrimeJentecensura,altresì,l’art.3dellaleggen.5del2013,inragionedelfaJocheinessoèstatoulteriormentedisciplinatol’obbligodelgiudicenazionaledi adeguarsi alla pronuncia della CIG che ha negato la giurisdizione del giudice italiano nellacausadirisarcimentodeldannopericriminiritenu`iureimperiicommessidalTerzoReichnelterritorioitaliano.

Infine,ilTribunalediFirenzeprecisachelenormecensuratesonotuJenormelacuilegi[mitàcos`tuzionalerilevaautonomamentenelgiudizioprincipale,inquantoaven`adoggeJoprece[che,anchesingolarmentepresi,sarebberoidoneiadescludereilpropriopoteregiurisdizionale.

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2.– Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difesodall’AvvocaturageneraledelloStato,ilqualechiedechelaques`onedilegi[mitàcos`tuzionalesollevatasiadichiaratainammissibilee/oinfondata.

Ladifesastatalesos`ene, inprimo luogo, l’inammissibilitàdellaques`onesollevata, inquantovolta a soJoporre al sindacato di legi[mità cos`tuzionale la norma consuetudinariasull’immunitàchesarebbericonducibileadunafaseanterioreall’adozionedellaCos`tuzioneenon sarebbe, pertanto, soJoponibile al giudizio promosso dal giudice a quo, secondol’orientamentoasuodireconsolidatodellaCortecos`tuzionale,laqualeavrebbeaffermatochesololeconsuetudiniinternazionalivenuteadesistenzadopol’entratainvigoredellaCos`tuzionepossono essere oggeJo del giudizio di legi[mità cos`tuzionale (a tale proposito, a pretesaconferma, sono richiamate le sentenze nn. 48 del 1979, 471 del 1992, 15 del 1996, 262 del2009).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ri`ene, inoltre, che il vaglio circa la sussistenza dellagiurisdizione assuma un caraJere logicamente pregiudiziale rispeJo al sindacato di merito,cosicchésostenereche lasemplicedomandadirisarcimentoperdannireca`daa[contrarianorme materiali inderogabili sia idonea a fondare la giurisdizione dello Stato territorialepaleserebbeuninammissibilerovesciamentodeirappor`dilogicaprecedenzatraleduedis`ntevalutazioniinritoedinmerito.

Nelmerito,l’AvvocaturageneraledelloStato,anzituJo,richiamaall’aJenzionelacircostanzachelaCortecos`tuzionaleavrebbeaffermatochel’art.10,primocomma,Cost.rinviaallenormedeldiriJo internazionale generalmente riconosciute, aJribuendo ad esse un valore di normecos`tuzionali ed avrebbe risolto l’apparente contrasto tra immunità e diriJo alla tutelagiurisdizionale ex art. 24 Cost. alla luce del principio di specialità, riconoscendo che lacompressione del principio espresso dall’art. 24 Cost. può gius`ficarsi in virtù dei preminen`interessi soJesi all’esigenza di garan`re l’immunità degli Sta` stranieri dalla giurisdizioneterritoriale. La ragionevolezza insita nella conformazione del diriJo di difesa a fronte delleesigenze connesse al rispeJo dell’immunità dello Stato estero dimostrerebbe, pertanto,l’infondatezzadellecensurediillegi[mitàcos`tuzionalerivoltealledisposizioniimpugnate.

L’obbligodirispeJarel’immunitàdelloStatoesterotroverebbeilsuofondamentoancheinaltredisposizioni(oggeJodiimpugna`va)edinspecienell’art.94delloStatutodell’ONU,recepitoinItaliaconlaleggen.848del1957,ilqualeimponeaciascunoStatomembrodiconformarsialledecisionidellaCIG,enell’art.3dellaleggen.5del2013,chenecos`tuisceesaJaintegrazione.Ildovereperl’ItaliadiconformarsialleconsuetudiniinternazionalinonchéalledecisionidellaCIG,comestatuitodalcitatoart.94delloStatutodell’ONU,troverebbeilpropriofondamentoanche

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nell’art. 11Cost. il quale imporrebbeall’Italiadi rispeJare lenorme consuetudinariedi diriJointernazionalecomeindividuatedallaCIG,allecuidecisionil’ItaliaètenutaaconformarsiaisensidelloStatutodell’ONU.

3.–Sisonocos`tui`,intu[etreigiudizi,(reg.ord.n.84,n.85en.113del2014),gliaJorideiprocessi principali, chiedendo che la Corte cos`tuzionale accolga le ques`oni sollevate dalTribunalediFirenze.

3.1.–LadifesadegliaJoridelprocessoprincipalepremeJechelacircostanzachelarichiestadelrisarcimentodeidanniè stataeffeJuata solodoposessantaseJeannièdovutaallamoratoriache la Repubblica federale tedesca aveva concordato con gli allea`, vincitori della secondaguerramondiale, e cheanche l’Italia avevadovuto rispeJare inbaseall’art. 18del TraJatodipace.Precisa,altresì,che,dopo lafinedellamoratoria, le richiestedi risarcimentoeranostaterigeJate dalla Repubblica federale tedesca ed era stato negato qualsiasi altro rimedio per icriminicommessidalTerzoReichedalsuogoverno.

Conspecificoriferimentoalleques`onisollevatedalTribunalediFirenze,ladifesadegliaJoridelprocessoprincipalesvolgealcuneconsiderazionipreliminari.

Essaricordache,apar`redal26giugno1945,aSanFrancisco,inrispostaallegraviviolazionideidiri[fondamentalidell’uomo,gliSta`dellaComunitàinternazionalesiobbligavano,conl’art.1,comma 3, e con l’art. 55, leJera c), della Carta dell’ONU, a rispeJare i diri[ dell’uomo e lelibertà fondamentali, senza dis`nzioni di razza, sesso, lingua, religione. Fra tali diri[ eraannoveratoanchequellodiadireungiudice(art.14delPaJoper idiri[civiliepoli`cidel19dicembre1966),divenutopoiuncardinedel sistema internazionaleper l’osservanzadeidiri[dell’uomo(Risoluzionedell’Assembleageneraledell’ONUn.60/147recante«BasicprinciplesandGuidelines on the Right to a Remedy and Repara`on for Vic`ms of Gross Viola`on ofInterna`onal Human Rights Law and Serious viola`ons of Interna`onal Umanitarian Law»).Pertanto,ilconfliJotralatuteladeidiri[dell’uomoedildivietodiingerenzanegliaffariinterni(cui si collega l’immunità giurisdizionale degli Sta`) non può essere risolto a danno dei diri[fondamentali.

La difesa, quindi, osserva che l’illegi[mità cos`tuzionale della legge n. 5 del 2013 nonderiverebbesoltantodaunaviolazionedell’art.24Cost.,madalcontrastocon lostessodiriJointernazionaleeconlasuapretesaditutelareidiri[fondamentali,inclusoildiriJodiadireungiudicecompetenteinmateria.

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LadifesadegliaJorichiede,quindi,chelaCortecos`tuzionaleaccolgalaques`onedilegi[mitàcos`tuzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, anche al fine di evitare che la CIG vengadenunciataperavereccedutodallasuacompetenza.

Rileva, inoltre, che, alla luce del diriJo internazionale vigente, esisterebbe la giurisdizione delgiudice italianoeche,quindi, lenormecensurate,nellaparte incuiescludono lagiurisdizionedel giudice italiano per le azioni risarcitorie ineren` ai danni derivan` dai crimini control’umanità pos` in essere dalle forze armate tedesche durante la seconda guerramondiale, siporrebberoincontrastoanchecongliarJ.10e117Cost. inquantolederebberoildiriJodellaparteprivatadiadireilcompetentegiudiceperlatuteladeipropridiri[edinteressilegi[mi,incontrastoconildiriJointernazionaleconsuetudinarioeconvenzionale.

Pertanto, ladifesadegliaJorideiprocessiprincipalichiedeche laCortecos`tuzionaledichiaril’illegi[mitàcos`tuzionaledellaleggen.5del2013percontrastocongliarJ.24,11e117Cost.ed ammeJa la giurisdizione del giudice italiano, escludendo l’efficacia anche indireJa dellasentenzadellaCIGdel3febbraio2012.

Conseguentemente, chiede che vengano valuta` ulteriori profili di illegi[mità cos`tuzionaledella norma`va denunciata a[nen`, fra l’altro: al divieto di retroa[vità di una leggeprocedurale e al divieto di retroa[vità del nuovo orientamento giurisprudenziale rela`vo aidiri[fondamentaliaffermatosirispeJoalprecedenteorientamentodellaCortedicassazione;aldivieto di disapplicare il diriJo internazionale generalmente riconosciuto, in virtù del quale loStato convenuto può implicitamente o esplicitamente rinunciare alla sua immunitàgiurisdizionale,nongodedi immunitàpercausefondatesuilleci`commessimediantea[iureimperiiseques`sonoavvenu`nelterritoriodelloStatooveilgiudiceaditohasedeenongodedi immunità in cause civili fondate su gravi violazioni dei diri[ fondamentali; all’obbligo dirispeJare,inbaseagliarJ.11e117,primocomma,Cost.,l’art.28,comma2,dellaConvenzioneeuropeaperilrimediopacificodellecontroversietragliSta`europeidel29aprile1957,el’art.6dellaCEDU;aldivietodidisaJenderegliarJ.24e111Cost.e/ogliarJ.1,comma3,e55,leJerac),dellaCartadell’ONUseunapersonafisicaè statavi[madiuncriminediguerraodigravicriminicontrol’umanità;agliarJ.101e102Cost.,inquantol’impugnatoart.3dellaleggen.5del2013con`eneunordinedelParlamentoodelGovernoalgiudice, inrelazioneaspecifichecause,dirinunciareallapropriacompetenzagiurisdizionalesenzapotervalutareifa[eildiriJoapplicabileediannullaredecisionigiàdefinite.

4.–All’udienzapubblica,lepar`cos`tuitenelgiudizioedilPresidentedelConsigliodeiministri

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hannoinsis`toperl’accoglimentodelleconclusioniformulatenelledifesescriJe.

Consideratoindiri,o

1.– Il Tribunale di Firenze dubita della legi[mità cos`tuzionale di alcune norme che gliimporrebbero di declinare la giurisdizione, come eccepito dalla convenuta, in relazione a tregiudizi instaura`contro laRepubblica federalediGermania (RFG)peroJenere la condannadiquest’ul`ma al risarcimento dei danni pa`` nel corso della seconda guerra mondiale da treciJadiniitaliani,caJura`nelterritorioitalianodaforzemilitaritedescheedeporta`inGermaniaperessereadibi`allavoroforzatoneicampidiconcentramento.

Piùprecisamente, il Tribunaledi Firenzeha sollevatoques`onedi legi[mità cos`tuzionale:1)della norma «prodoJa nel nostro ordinamentomediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10,primocomma,Cost.»,dellanormaconsuetudinariadidiriJointernazionalesull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`,cosìcomeinterpretatadallaCorteinternazionaledigius`zia(CIG)nellasentenzaGermaniac.Italiadel3febbraio2012,nellaparteincuicomprendetraglia[iureimperiisoJra[allagiurisdizionedicognizioneancheicriminidiguerraecontrol’umanità,lesivididiri[inviolabilidellapersona,commessiinItaliaeinGermanianeiconfron`diciJadiniitalianinelperiodo1943-1945dalletruppedelTerzoReich;2)dell’art.1dellaleggediadaJamentoallaCartadelleNazioniUnite(legge17agosto1957,n.848,recante«EsecuzionedelloStatutodelleNazioniUnite,firmatoaSanFranciscoil26giugno1945»),nellaparteincuiobbligailgiudiceitalianoadadeguarsiallapronunciadellaCIG,pertanto,anchequandoessahastabilitol’obbligodellostessodinegarelapropriagiurisdizionenellacausaciviledirisarcimentodel danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorioitaliano;3)dell’art.1(recteart.3)dellalegge14gennaio2013,n.5(AdesionedellaRepubblicaitalianaallaConvenzionedelleNazioniUnitesulleimmunitàgiurisdizionalidegliSta`edei lorobeni,firmataaNewYork il2dicembre2004,nonchénormediadeguamentodell’ordinamentointerno),chehaimpostoalgiudicediadeguarsiallasentenzadellaCIGeperciòstessodinegarelapropriagiurisdizioneinfuturopertu[glia[iureimperiidelloStatostraniero,anchequandotali a[ consistano in violazioni gravi del diriJo internazionale umanitario e dei diri[fondamentali,quali i criminidiguerraecontro l’umanitàcommessi in Italiae inGermanianeiconfron` di ciJadini italiani nel periodo 1943-1945 dalle truppe del Terzo Reich, nonché diammeJerelarevocazionedellesentenzegiàpassateingiudicatochenonavesseroriconosciutol’immunità.

Le richiamate norme vengono censurate in riferimento agli arJ. 2 e 24 Cost., in quanto,impedendol’accertamentogiurisdizionaleelavalutazionedellapretesadirisarcimentodeidanni

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derivan`dallegraviviolazionideidiri[fondamentalisubìtedallevi[medeicriminidiguerraecontrol’umanità,commessidaaltroStato,anchesenell’eserciziodipoterisovrani(iureimperii),contrasterebberoconilprincipiodiinsopprimibilegaranziadellatutelagiurisdizionaledeidiri[,consacratonell’art.24Cost.,cheèunprincipiosupremodell’ordinamentocos`tuzionaleitalianoe, quindi, cos`tuisce un limite all’ingresso sia delle norme internazionali generalmentericonosciute,exart.10,primocomma,Cost., chedellenormecontenute in traJa` is`tu`vidiorganizzazioni internazionali aven` gli scopi indica` dall’art. 11 Cost. o derivan` da taliorganizzazionieoggeJodileggidiadaJamento.

IlgiudicerimeJentemuovedallaconstatazionechelaCIG,conlasentenzadel3febbraio2012,ha affermato la perdurante vigenza della norma consuetudinaria internazionale che sanciscel’immunità degli Sta` dalla giurisdizione civile degli altri Sta` per tu[ indis`ntamente gli a[ritenu`iureimperii,escludendochesisiaformata,perconsuetudine,un’eccezionerela`vaaglia[ iure imperii qualificabili, come espressamente riconosciuto nella specie con riguardo agliepisodidideportazione, lavoroforzato,eccidi,compiu` in Italiae inGermanianeiconfron`diciJadini italiani nel periodo 1943-1945 dalle truppe del Terzo Reich, quali crimini di guerra ocontro l’umanità lesivi di diri[ fondamentali della persona; ed ha negato l’esistenza di unconfliJo tranormemateriali cogen` (diriJo internazionale a tuteladei diri[umani) enormeprocessuali (immunità degli Sta` dalla giurisdizione di altri Sta`), in quanto operan` su pianidiversi.

TuJavia, pur riconoscendo alla CIG una “competenza assoluta ed esclusiva” quantoall’interpretazione delle norme di diriJo internazionale, il giudice di Firenze dubita dellaconformitàallaCos`tuzionesiadellanormainternacorrispondenteallanormaconsuetudinariainternazionale, che incontra il limite dei principi fondamentali e dei diri[ inviolabilicos`tuzionalmentegaran``,fraiqualivièildiriJoallatutelagiurisdizionaledeidiri[inviolabili,sia delle corrisponden`normedi recepimento. Il rimeJente precisa, infa[, che nonpuònontenersi in debito conto che il «conferire all’immunità internazionale il caraJere assolutoconfermato dalla Corte di gius`zia internazionale vuol dire precludere, per gli individuiinteressa`,qualsiasipossibilitàdivederaccerta`etutela`ipropridiri[,nelcasodispeciegiànega`nell’ordinamentointernotedesco»(ordinanzedirimessionen.84del2014,pag.7;n.85del 2014, pag. 7, n. 113 del 2014, pag. 7). Conseguentemente, prospeJa lo stesso dubbio dilegi[mità cos`tuzionale nei confron` di quelle disposizioni contenute sia nella legge diadaJamentoallaCartadelleNazioniUnite(art.1dellaleggen.848del1957),chenellaleggediadesioneallaConvenzionediNewYork (art. 3della leggen.5del2013),nellaparte in cui gliimpongono,alparidellarichiamatanormaconsuetudinariainternazionale,dinegarelapropriagiurisdizioneinoJemperanzaallasentenzadellaCIG.

Infine, il Tribunale di Firenze precisa che quelle censurate sono tuJe norme la cui legi[mitàcos`tuzionalerilevaautonomamentenelgiudizioprincipale,inquantoaven`adoggeJoprece[che,anchesingolarmentepresi,sarebberoidoneiadescluderel’eserciziodellasuagiurisdizione.

Inoltre, lo stesso giudice rimeJente limita le ques`oni sollevate alla giurisdizione rela`va alla

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cognizionedellapretesarisarcitoria,nonancheallaesecuzione.

I tregiudizi,aragionedell’iden`tàdipe`tumediargomentazione,vannoriuni`edefini`condecisioneunica.

2.–Inviapreliminare,questaCortedevevalutareleeccezionidiinammissibilitàdelleques`onidilegi[mitàcos`tuzionalesollevatedalTribunalediFirenze.

2.1.– Con la prima eccezione, l’Avvocatura generale dello Stato deduce che l’immunità dallagiurisdizionequievocataèoggeJodiunanormainternazionaleconsuetudinariageneralmentericonosciutaformatasiinepocaprecedenteall’entratainvigoredellaCos`tuzioneitalianaepertaleragionesarebbeinsusce[bilediverificadicos`tuzionalità.QuestaCorteavrebbeaffermato,nellasentenzan.48del1979(v.punto2.delRitenuto infaJo),che laverificadicompa`bilitàcos`tuzionale delle norme consuetudinarie internazionali sarebbe consen`ta esclusivamenteperlenormeformatesisuccessivamenteall’entratainvigoredellanostraCos`tuzione.

L’eccezionenonèfondata.

Invero, nell’occasione evocata dall’Avvocatura, questa Corte valutò precisamente la legi[mitàcos`tuzionale della norma consuetudinaria internazionale sulla immunità degli agen`diploma`ci,dopoaverladefinitaespressamente«consuetudinepiùchesecolaredegliSta`nelleloro reciproche relazioni» e affermando che «La prospeJazione della ques`one così comeformulatadalgiudiceaquo,riferitaall’ordinediesecuzionedicuiallaleggen.804del1967,inrelazioneall’art.31,paragrafi1e3dellaConvenzionediVienna,apparesoloformalmenteesaJaperché,sulpuntocheinteressa,ladisposizionepa[ziaèmeramentericogni`vadellanormadidiriJo internazionale generale sopra descriJa. Il fondamento della ques`one va considerato,pertanto, con riferimento a quest’ul`ma norma, ed il vero oggeJo del giudizio, cui va rivoltol’esamedellaCorte,concernelacompa`bilitàcongliinvoca`principicos`tuzionalidellanormainternadiadeguamentoallaconsuetudineinternazionalegenerale»(punto3.delConsideratoindiriJo).

In un passaggio successivo, poi, questa Corte aggiunse: «Occorre comunque affermare, più ingenerale,perquantoa[eneallenormedidiriJointernazionalegeneralmentericonosciutechevenissero ad esistenza dopo l’entrata in vigore della Cos`tuzione, che il meccanismo diadeguamento automa`co previsto dall’art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consen`re laviolazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento cos`tuzionale, operando in unsistema cos`tuzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità dellaCos`tuzione»(punto3.delConsideratoindiriJo).

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Ora, indipendentemente dalla correJezza o meno della leJura operata dall’Avvocatura delladecisionen.48del1979,questaCorte intendeconfermarespecificamentequantorilevatoconchiarezza nella sentenza n. 1 del 1956: «L’assunto che il nuovo is`tuto della “illegi[mitàcos`tuzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Cos`tuzione e non anche a quelleanteriorinonpuòessereaccolto,siaperché,dallatotestuale,tantol’art.134dellaCos`tuzionequantol’art.1dellaleggecos`tuzionale9febbraio1948,n.1,parlanodiques`onidilegi[mitàcos`tuzionaledelle leggi,senzafarealcunadis`nzione,siaperché,dal lato logico,è innegabileche il rapporto tra leggi ordinarie e leggi cos`tuzionali e il grado che ad esse rispe[vamentespeJa nella gerarchia delle fon` nonmutano affaJo, siano le leggi ordinarie anteriori, sianoposterioriaquellecos`tuzionali».

Equioggisiriconosce,pertanto,cheilprincipioaffermatonellaappenaricordatasentenzan.1del1956,secondoilqualeilcontrollodilegi[mitàcos`tuzionaleriguardasianormeposterioriche norme anteriori alla Cos`tuzione repubblicana, vale anche per le norme del diriJointernazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adaJamento automa`codell’art.10,primocomma,Cost.chesisianoformateprimaodopolaCos`tuzione.

Neppuresipuòescluderedalloscru`niodilegi[mitàcos`tuzionalelanormaoggeJodelrinviooperato all’art. 10, primo comma, Cost. ad una norma consuetudinaria internazionale soloperchél’art.134Cost.noncontemplaespressamentequestaspecificaipotesi.TaledisposizioneassoggeJaalcontrolloaccentratodicos`tuzionalitàtuJeleleggi,glia[elenormelequali,purprovviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e cos`tuzionali, siano venute adesistenzaperviediversedalprocedimentolegisla`vo,anchequelledaul`morichiamate.Sonoesclusidalloscru`nioriservatoaquestaCortesoltantoglia[chehannounrangoedunaforzainferiori rispeJoalla legge. Indefini`va,nonsussistono, sulpiano logicoesistema`co, ragioniperlequaliilcontrollodilegi[mitàcos`tuzionaledovrebbeessereesclusoperleconsuetudiniinternazionali o limitato solo a quelle posteriori alla Cos`tuzione, tenuto conto che a questeul`meèriconosciutalamedesimaefficaciadelleconsuetudiniformatesiinepocaprecedenteedilmedesimolimitedelrispeJodeglielemen`iden`fica`videll’ordinamentocos`tuzionale,valeadiredeiprincipifondamentaliedeidiri[inviolabilidellapersona.

LaprimaeccezionedelladifesadelPresidentedelConsigliodeiministrinonèpertantofondata.

2.2.– La seconda eccezione si fonda sull’assunto che il difeJo di giurisdizione non potrebbeessereverificatoinbaseallaportatadellanormainternazionalesull’immunitàdegliSta`perglia[ ritenu` iure imperii, in quanto altrimen` si determinerebbe un «inammissibilerovesciamento dei rappor` di logica precedenza tra le due dis`nte valutazioni in rito e inmerito».

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Anche questa eccezione non è fondata, per il semplice mo`vo che un’eccezione rela`va allagiurisdizionerichiedenecessariamenteunavalutazionedelpe`tuminbaseallaprospeJazionedelladomanda,comeformulatadallepar`.

2.3.–Ancorainviapreliminare,occorreribadirechesonoinammissibililededuzionidellaparteprivatadireJeadestendereilthemadecidendumaJraversol'evocazionediulterioriparametricos`tuzionali.

L'oggeJodelgiudiziodilegi[mitàcos`tuzionaleinviaincidentaleèlimitatoalledisposizionieaiparametriindica`nelleordinanzedirimessione(sentenzan.32del2014;maanchesentenzen.271del2011en.56del2009).Pertanto,nonpossonoesserepreseinconsiderazionelecensuresvoltedallepar`deigiudiziprincipali,cos`tuitesineigiudizidavan`aquestaCorte,sollevateinriferimentoall’art.117,primocomma,Cost.edallenormedeldiriJointernazionaleinvocateperilsuotramite.

2.4.– Occorre, infine, rilevare che, benché nel disposi`vo di tuJe e tre le ordinanze dirimessione, fra le norme censurate, sia indicato l’art. 1 della legge n. 5 del 2013, dall’interocontesto delle tre ordinanze si desume con chiarezza come le doglianze riguardino non già ilpredeJoart.1, checon`ene l’autorizzazioneall’adesioneallaConvenzionedelleNazioniUnitesulle immunitàgiurisdizionalidegli Sta`edei lorobeni,del2dicembre2004,ma l’art.3dellamedesima leggenellaparte incuiharecepito–conprocedimentodiadaJamentoordinario–quantodecisodallaCIGconlasentenzadel3febbraio2012.

Pertanto, in linea con una costante giurisprudenza cos`tuzionale, secondo la quale il themadecidendum,conriguardoallenormecensurate,vaiden`ficatotenendocontodellamo`vazionedelleordinanzeocomunquedell’interocontestodelprovvedimentodirimessione(explurimis,sentenzen.258del2012en.181del2011;ordinanzan.162del2011),èl’art.3dellaleggen.5del2013,enongiàl’art.1,l’oggeJodelsindacatodilegi[mitàcos`tuzionale.

3. – Nel merito, la ques`one di legi[mità cos`tuzionale della norma «prodoJa nel nostroordinamentomediante il recepimento,ai sensidell’art.10,primocomma,Cost».,dellanormaconsuetudinariadidiriJo internazionalesull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`,nonèfondataneiterminidiseguitoprecisa`.

3.1.–ÈanzituJodaprendereaJochedalthemadecidendumsoJopostoaquestaCorteèstataesclusa dal giudice rimeJente ogni valutazione sulla interpretazione da parte della CIG della

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norma internazionale consuetudinaria rela`va all’immunità degli Sta` dalla giurisdizione civiledeglialtriSta`.

D’altraparte,laCortenonpotrebbeprocedereaduntalescru`nio.SitraJa,infa[,diunanormadidiriJointernazionale,dunqueesternaall’ordinamentogiuridicoitaliano,lacuiapplicazionedaparte dell’amministrazione e/o del giudice, in virtù del rinvio operato nella specie dall’art. 10,primo comma, Cost., deve essere effeJuata in base al principio di conformità, e cioènell’osservanza dell’interpretazione che ne è data nell’ordinamento di origine, che èl’ordinamento internazionale. In questa occasione, la norma che interessa è stata interpretatadallaCIG,precisamenteinvistadelladefinizionedellacontroversiatraGermaniaedItalia,aventeadoggeJolagiurisdizionedelgiudiceitalianosua[imputabiliallaRFG.

Con la sentenza del 3 febbraio 2012, la CIG ha affermato che, allo stato, non si rinvengonosufficien`elemen`nellaprassi internazionaleperdedurrel’esistenzadiunaderogaallanormasull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`pera[iureimperiirela`vaalleipotesi,cheharitenutosussisten`nellaspecie,ecomeammessodallastessaRFG,dicriminidiguerraecontrol’umanità, lesivididiri[inviolabilidellapersona.LamedesimaCortehaancheespressamentericonosciuto(sentenza,pag.144,punto104)–erisultaconfermatodalladifesadella RFG, che ha escluso l’esistenza di altri rimedi giurisdizionali a tutela delle vi[me deiprede[crimini(replicaRFG,5oJobre2010,pag.11,punto34)–cheildifeJodigiurisdizionedeigiudiciitalianicomportaunsacrificiodeidiri[fondamentalideisogge[chehannosubitoleconseguenzedeicriminicommessidalloStatostranieroedha individuato,sulpianodeldiriJointernazionale,nell’aperturadiunnuovonegoziatoilsolostrumentoperdefinirelaques`one.

Ora,deve riconoscersi che, sulpianodeldiriJo internazionale, l’interpretazionedapartedellaCIGdellanormaconsuetudinariasull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`pera[ritenu`iureimperiièun’interpretazionepar`colarmentequalificata,chenonconsenteun sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa Corte. Lostessoprincipioèstatoconchiarezzaaffermatogiànellesentenzen.348en.349del2007conriguardoall’interpretazionedellenormedellaConvenzioneeuropeadeidiri[dell’uomoedellelibertàfondamentali(CEDU)resadallaCortediStrasburgo.

Einfa[ilgiudicerimeJentenonentranelmeritodell’interpretazioneresadallaCIGdellanormainternazionale sull’immunità per a[ ritenu` iure imperii. Egli prende aJo, sia pure conpreoccupazione, chequella è la portata aJualedella norma consuetudinaria internazionale inquantocosìdefinitadallaCIG.Riferisce,altresì, cheneppureè contestatochegli a[aJribui`alla RFG siano a[ illeci`, qualifica` dalla stessa RFG e dalla CIG crimini di guerra e control’umanità, lesivi di diri[ inviolabili della persona, ques`one che comunque rientra nella

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valutazione di merito della pretesa principale ed è dunque estranea al thema decidendumaffidatoaquestaCorte.

Ciòpremesso,ètuJaviaevidentecherestadaverificareerisolvereilprospeJatoconfliJotralanorma internazionale da immeJere ed applicare nell’ordinamento interno, così comeinterpretata nell’ordinamento internazionale, norma che ha rango equivalente a quellocos`tuzionale,invirtùdelrinviodicuiall’art.10,primocomma,Cost.,enormeeprincipidellaCos`tuzionecheconessapresen`noelemen`dicontrastotalidanonesseresuperabiliconglistrumen`ermeneu`ci.

Èciòchesiverificaconiprincipiqualifican`eirrinunciabilidell’asseJocos`tuzionaledelloStatoe,quindi,coniprincipichesovraintendonoallatuteladeidiri[fondamentalidellapersona.Intali ipotesi speJa al giudice nazionale, ed in par`colare esclusivamente a questa Corte, unaverificadicompa`bilitàcos`tuzionale,nelcasoconcreto,chegaran`scal’intangibilitàdiprincipifondamentalidell’ordinamentointernoovveroneriducaalminimoilsacrificio.

EdèprecisamentequestoilthemadecidendumchehasoJopostoaquestaCorteilTribunalediFirenzenelsollevareleques`onidilegi[mitàcos`tuzionaleprecisateinepigrafe:diverificarelacompa`bilitàdellanormainternazionalesull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtri Sta`, così come interpretata dalla CIG, con un principio fondamentale del nostroordinamentocos`tuzionalequaleildiriJoalgiudice(art.24),congiuntamentealprincipiopostoatuteladidiri[fondamentalidellapersona(art.2).D’altraparte,lapossibilitàdellaverificadicompa`bilitàrestaintaJacomunque,anchetranorme–comenellaspecie–entrambedirangocos`tuzionale, il bilanciamento rientrando tra «le ordinarie operazioni cui questa Corte èchiamataintu[igiudizidisuacompetenza»(sentenzan.236del2011).

3.2.–Nonv’èdubbio,infa[,edèstatoconfermatoapiùripresedaquestaCorte,cheiprincipifondamentalidell’ordinamentocos`tuzionaleeidiri[inalienabilidellapersonacos`tuiscanoun«limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle qualil’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma dellaCos`tuzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimi`”all’ingressodellenormedell’Unioneeuropea(explurimis:sentenzen.183del1973,n.170del1984,n.232del1989,n.168del1991,n.284del2007),oltrechecomelimi`all’ingressodellenormediesecuzionedeiPa[LateranensiedelConcordato(sentenzen.18del1982,n.32,n.31en.30del1971).Essirappresentano, inaltritermini,glielemen`iden`fica`viedirrinunciabilidell’ordinamentocos`tuzionale,perciòstessosoJra[ancheallarevisionecos`tuzionale(arJ.138e139Cost.:cosìnellasentenzan.1146del1988).

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In un sistema accentrato di controllo di cos`tuzionalità, è pacifico che questa verifica dicompa`bilitàspeJaallasolaCortecos`tuzionale,conesclusionediqualsiasialtrogiudice,anchein riferimento alle norme consuetudinarie internazionali. Vero è, infa[, che la competenza diquesta Corte è determinata dal contrasto di una norma con una norma cos`tuzionale e,ovviamente,conunprincipiofondamentaledell’asseJocos`tuzionaledelloStatoovveroconunprincipiopostoa tuteladiundiriJo inviolabiledellapersona, contrasto la cuivalutazionenonpuòcompetereadaltrogiudicechealgiudicecos`tuzionale.Ognisoluzionediversasiscontra–nel sistema accentrato di controllo – con la competenza riservata dalla Cos`tuzione a questaCorte,restandoscolpitonellasuagiurisprudenza,findalprimopasso,che«Ladichiarazionediillegi[mità cos`tuzionale di una legge non può essere faJa che dalla Corte cos`tuzionale inconformitàdell’art. 136della stessaCos`tuzione» (sentenzan. 1 del 1956).Anchedi recente,poi, questa Corte ha ribadito che la verifica di compa`bilità con i principi fondamentalidell’asseJocos`tuzionaleedituteladeidiri[umanièdisuaesclusivacompetenza(sentenzan.284del2007);edancora,precisamenteconriguardoaldiriJodiaccessoallagius`zia (art.24Cost.), che il rispeJo dei diri[ fondamentali, così come l’aJuazione di principi inderogabili, èassicurato dalla funzione di garanzia assegnata alla Corte cos`tuzionale (sentenza n. 120 del2014).

3.3.–Lanormainternazionaleconsuetudinariasull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`,inorigineassolutainquantocomprensivaditu[icomportamen`degliSta`,intempimenoremo`,ossianellaprimapartedelsecoloscorso,èstataoggeJodiun’evoluzioneprogressiva dovuta alla giurisprudenza nazionale della maggior parte degli Sta`, fino allaindividuazionediun limitenegliacta iureges`onis, formuladi immediatacomprensione.Edènotoriocheèstatomeritoprincipalmentedellagiurisprudenza italiana (exmul`s,TribunalediFirenze, 8 giugno 1906, Riv. Dir. Int. 1907, 379; Cass. 13marzo 1926, idem 1926, 250; Corted’appellodiNapoli,16luglio1926,idem1927,104;Corted’appellodiMilano,23gennaio1932,idem1932,549;Cassazione18gennaio1933,idem1933,241)ediquellabelga(exmul`s,Cass.11giugno1903, Journdr. Int.Privé1904,136;App.Bruxelles24giugno1920,Pasicrisiebelge1922, II, 122; App. Bruxelles, 24 maggio 1933, Journ. dr. Int. 1933, 1034) la progressivaaffermazione del limite appena ricordato all’applicazione della norma sull’immunità (c.d. tesiitalo-belga). In defini`va, si è ridoJa, ad opera delle giurisdizioni nazionali, la portata dellanormadeldiriJoconsuetudinariointernazionale,nelsensocheessaaJribuiscel’immunitàdallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`soloperglia[ritenu`iureimperii.Eciòprincipalmentealloscopo di escludere la concessione del beneficio dell’immunità almeno quando lo Stato agiscecomeprivato,ipotesicheapparivaunainiqualimitazionedeidiri[deicontraen`priva`.

QuestoprocessodiprogressivadefinizionedelcontenutodellanormainternazionalesièormaidatempoaffermatonellaComunità internazionale(sentenzan.329del1992):evavalutataalgiusto la circostanza certo significa`vache l’evoluzionenel sensoprecisato sia stataprovocatadallagiurisprudenzadeigiudicinazionali,aiqualiènaturalespe[ lavalutazionedel rispe[vo

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`tolodicompetenza,lasciandoagliorganiinternazionali laricognizionedellaprassiaifinidellarilevazionedellenormeconsuetudinarieedellaloroevoluzione.

SeunsimileeffeJodiridimensionamentodell’immunitàinunaprospe[vadituteladeidiri[sièdelineato,ancheperquantoa[eneall’ordinamentoitaliano,adoperadelcontrollodeigiudicicomuni,inuncontestois`tuzionalecontraddis`ntodaunaCos`tuzioneflessibile,nellaqualeilriconoscimentodeidiri[noneraassis`tocheda ridoJegaranzie,è ineludibileaffermarechenell’ordinamento cos`tuzionale repubblicano, fondato sulla tutela dei diri[ e sulla connessalimitazione del potere ad essa funzionale e garan`to da una Cos`tuzione rigida, lo stessocontrollo compete a questa Corte. Ad essa speJa in via esclusiva il compito di assicurare ilrispeJo della Cos`tuzione ed a maggior ragione dei suoi principi fondamentali e quindi lanecessaria valutazione della compa`bilità della norma internazionale sull’immunità degli Sta`dalla giurisdizione civile degli altri Sta` con i prede[ principi, con l’effeJo di produrre unulteriore ridimensionamentodella portatadella predeJanorma, limitato al diriJo internomatale da concorrere, altresì, ad un’auspicabile e da più par` auspicata evoluzione dello stessodiriJointernazionale.

3.4.–Una simile verifica si rivela, peraltro, indispensabile alla luce dell’art. 10, primo comma,Cost., il quale impone a questa Corte di accertare se la norma del diriJo internazionalegeneralmente riconosciuta sull’immunità dalla giurisdizione degli Sta` stranieri, comeinterpretata nell’ordinamento internazionale, possa entrare nell’ordinamento cos`tuzionale, inquantononcontrastanteconprincipifondamentaliediri[inviolabili.Ilverificarsiditaleul`maipotesi, infa[,«esclude l’opera`vitàdel rinvioallanorma internazionale»(sentenzan.311del2009),conlaconseguenzainevitabilechelanormainternazionale,perlaparteconfliggenteconiprincipi ed i diri[ inviolabili, non entra nell’ordinamento italiano e non può essere quindiapplicata.

Eciòèproprioquantoèaccadutonellaspecie.

Ripetutamente questa Corte ha osservato che fra i principi fondamentali dell’ordinamentocos`tuzionalevièildiriJodiagireediresistereingiudizioadifesadeipropridiri[riconosciutodall’art.24Cost.,inbreveildiriJoalgiudice.Amaggiorragione,poi,ciòvalequandoildiriJoinques`oneèfaJovalereatuteladeidiri[fondamentalidellapersona.

Nellaspecie, ilgiudicerimeJentehanoncasualmente indicatocongiuntamentegliarJ.2e24Cost., inestricabilmenteconnessinellavalutazionedi legi[mitàcos`tuzionalechiestaaquestaCorte.Ilprimoèlanormasostanzialeposta,traiprincipifondamentalidellaCartacos`tuzionale,

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a presidio dell’inviolabilità dei diri[ fondamentali della persona, tra i quali, nella specieconferente a `tolo primario, la dignità. Il secondo è anch’esso a presidio della dignità dellapersona, tutelando il suo diriJo ad accedere alla gius`zia per far valere il proprio diriJoinviolabile.

Ladiversitàdipiano,sostanzialeeprocessuale,nonconsentediscindernelacomunerilevanzarispeJoallacompa`bilitàcos`tuzionaledellaregoladell’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtri Sta`.Sarebbe inveroarduo individuarequanto resterebbediundiriJosenonpotesseesserefaJovaleredinanziadungiudiceperavereeffe[vatutela.

Findallasentenzan.98del1965inmateriacomunitaria,questaCorteaffermòcheildiriJoallatutelagiurisdizionale«ètraquelli inviolabilidell’uomo,che laCos`tuzionegaran`sceall’art.2,come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è faJa nell’art. 6 della Convenzioneeuropea dei diri[ dell’uomo» (punto 2. del Considerato in diriJo). In una meno remotaoccasione, questa Corte non ha esitato ad ascrivere il diriJo alla tutela giurisdizionale «tra iprincipi supremidel nostroordinamento cos`tuzionale, in cui è in`mamente connesso con lostessoprincipiodidemocrazial’assicurareatu[esempre,perqualsiasicontroversia,ungiudiceeungiudizio»(sentenzen.18del1982,nonchén.82del1996).D’altraparte,inunaprospe[vadi effe[vità della tutela dei diri[ inviolabili, questa Corte ha anche osservato che «alriconoscimentodella`tolaritàdidiri[nonpuònonaccompagnarsiilriconoscimentodelpoteredi farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale»: pertanto,«l’azione in giudizio per la difesa dei propri diri[ (…) è essa stessa il contenuto di un diriJo,proteJo dagli ar`coli 24 e 113 della Cos`tuzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili ecaraJerizzan`lostatodemocra`codidiriJo»(sentenzan.26del1999,nonchén.120del2014,n. 386 del 2004 e n. 29 del 2003). Né è contestabile che il diriJo al giudice ed a una tutelagiurisdizionaleeffe[vadeidiri[inviolabilièsicuramentetraigrandiprincipidiciviltàgiuridicainognisistemademocra`codelnostrotempo.

TuJavia, proprio con riguardo ad ipotesi di immunità dalla giurisdizione degli Sta` introdoJedalla norma`va internazionale, questa Corte ha riconosciuto che nei rappor` con gli Sta`stranieriildiriJofondamentaleallatutelagiurisdizionalepossasubireunlimiteulteriorerispeJoaquelli impos`dall’art.10Cost.Ma il limitedeveesseregius`ficatodaun interessepubblicoriconoscibile comepotenzialmentepreminente suunprincipio, quale quello dell’art. 24Cost.,annoverato tra i “principi supremi” dell’ordinamento cos`tuzionale (sentenza n. 18 del 1982);inoltrelanormachestabilisceil limitedevegaran`reunarigorosavalutazioneditaleinteresseallastreguadelleesigenzedelcasoconcreto(sentenzan.329del1992).

Nellaspecie,lanormaconsuetudinariainternazionalesull’immunitàdallagiurisdizionedegliSta`

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stranieri,conlaportatadefinitadallaCIG,nellaparteincuiescludelagiurisdizionedelgiudiceaconosceredellerichiestedirisarcimentodeidannidellevi[medicriminicontrol’umanitàedigraviviolazionideidiri[fondamentalidellapersona,determinailsacrificiototaledeldiriJoallatutelagiurisdizionaledeidiri[dellesuddeJevi[me:ilcheèperaltroriconosciutodallastessaCIG, che rinvia la soluzione della ques`one, sul piano internazionale, ad eventuali nuovinegozia`,individuandonellasedediploma`cal’unicasedeu`le(punto104dellasentenzadel3febbraio2012).Nésiravvisa,nell’ambitodell’ordinamentocos`tuzionale,uninteressepubblicotale da risultare preminente al punto da gius`ficare il sacrificio del diriJo alla tutelagiurisdizionale di diri[ fondamentali (arJ. 2 e 24 Cost.), lesi da condoJe riconosciute qualicriminigravi.

L’immunitàdallagiurisdizionedeglialtriSta`,sehaunsenso,logicoprimaancorachegiuridico,comunque tale da gius`ficare, sul piano cos`tuzionale, il sacrificio del principio della tutelagiurisdizionaledeidiri[inviolabiligaran`todallaCos`tuzione,devecollegarsi–nellasostanzaenonsolonellaforma–conlafunzionesovranadelloStatostraniero,conl’esercizio`picodellasuapotestàdigoverno.

Anche in una prospe[va di realizzazione dell’obie[vo del mantenimento di buoni rappor`internazionali,ispira`aiprincipidipaceegius`zia,invistadeiqualil’Italiaconsentealimitazionidi sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italianoall’ordinamentointernazionaleesovranazionale(arJ.10ed11Cost.)ècos`tuito,comequestaCorteha ripetutamenteaffermato (con riguardoall’art. 11Cost.: sentenzen. 284del 2007,n.168del1991,n.232del1989,n.170del1984,n.183del1973;conriguardoall’art.10,primocomma,Cost.:sentenzen.73del2001,n.15del1996en.48del1979;anchesentenzan.349del 2007), dal rispeJo dei principi fondamentali e dei diri[ inviolabili dell’uomo, elemen`iden`fica`vi dell’ordinamento cos`tuzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che a[ quali ladeportazione, i lavori forza`, gli eccidi, riconosciu` come crimini contro l’umanità, possanogius`ficare il sacrificio totale della tutela dei diri[ inviolabili delle persone vi[me di queicrimini,nell’ambitodell’ordinamentointerno.

L’immunitàdelloStatostranierodallagiurisdizionedelgiudiceitalianoconsen`tadagliarJ.2e24Cost.proteggelafunzione,nonanchecomportamen`chenonaJengonoall’esercizio`picodellapotestàdigoverno,masonoespressamenteritenu`equalifica`illegi[mi,inquantolesividi diri[ inviolabili, come riconosciuto, nel caso in esame, dalla stessa CIG e, dinanzi ad essa,dallaRFG(supra,punto3.1.),maciònonostantesprovvis`dirimedigiurisdizionali,comepureèaJestatonellasentenzadellaCIG,nellaparteovedichiaradinonignorare«chel’immunitàdallagiurisdizionericonosciutaallaGermaniaconformementealdiriJointernazionalepuòimpedireaiciJadini italiani interessa` una riparazione giudiziaria» (punto 104), auspicandoconseguentementelariaperturadinegozia`.

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Pertanto,inuncontestois`tuzionalecontraddis`ntodallacentralitàdeidiri[dell’uomo,esalta`dall’apertura dell’ordinamento cos`tuzionale alle fon` esterne (sentenza n. 349 del 2007), lacircostanzacheperlatuteladeidiri[fondamentalidellevi[medeicriminidicuisitraJa,ormairisalen`,siapreclusalaverificagiurisdizionalerendedeltuJosproporzionatoilsacrificiodidueprincipisupremiconsegna`nellaCos`tuzionerispeJoall’obie[vodinonincideresull’eserciziodellapotestàdigovernodelloStato,allorquandoquest’ul`masisiaespressa,comenellaspecie,concomportamen`qualificabiliequalifica`comecriminidiguerraecontrol’umanità, lesivididiri[ inviolabili della persona, in quanto tali estranei all’esercizio legi[mo della potestà digoverno.

Vale,infine,precisarecheildiriJoalgiudicesancitodallaCos`tuzioneitaliana,comeintu[gliordinamen`democra`ci, richiedeuna tutelaeffe[vadeidiri[dei singoli (sull’effe[vitàdellatutelagiurisdizionaledeidiri[exart.24Cost.,traletante,direcente,sentenzen.182del2014en.119del2013;anchesentenzen.281del2010en.77del2007).

Questa Corte, che pure aveva, come sopra ricordato, riconosciuto che il sistema di controllogiurisdizionale previsto per l’ordinamento comunitario appariva rispondere ai caraJeri di unsistemaditutelagiurisdizionaleequivalenteaquellorichiestodall’art.24Cost. (sentenzan.98del1965),haespressounavalutazionediversadifronteallaprassidellastessaCortedigius`ziaUEdidifferireglieffe[favorevolidiunasentenzasurinviopregiudizialeancheperlepar`cheavevanofaJovalereidiri[poiriconosciu`,cosìvanificandolafunzionedelrinviopregiudiziale,riducendo vistosamente l’effe[vità della tutela giurisdizionale richiesta e pertanto nonrispondendo in parte qua a quanto richiesto dal diriJo al giudice sancito dalla Cos`tuzioneitaliana (sentenza n. 232 del 1989, che indusse la Corte di gius`zia UE a mutare la suagiurisprudenzainproposito).

Significa`vo è del pari che la Corte di gius`zia UE, in riferimento all’impugnazione di unregolamentodelConsigliochedisponeva ilcongelamentodeibenidellepersone inserite inunelenco di presun` terroris` predisposto da un organo del Consiglio di Sicurezza delle NazioniUnite (comitato delle sanzioni), ha anzituJo respinto la tesi del Tribunale di primo grado cheavevasostanzialmentestabilitoildifeJodigiurisdizionedelgiudicecomunitario,affermandoneildovere di garan`re il controllo di legi[mità di tu[ gli a[ dell’Unione, anche di quelli cheaJuanorisoluzionidelConsigliodiSicurezzadelleNazioniUnite.LaCortehapoiaffermatochegliobblighiderivan`daunaccordo internazionalenonpossonoviolare ilprincipiodel rispeJodei diri[ fondamentali che deve caraJerizzare tu[ gli a[ dell’Unione. L’esito è statol’annullamento del regolamento comunitario, per quanto di ragione, per la violazione delprincipioditutelagiurisdizionaleeffe[vaelamancanza,nelsistemadelleNazioniUnite,diunadeguato meccanismo di controllo del rispeJo dei diri[ fondamentali (Corte di gius`zia UE,

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sentenza3seJembre2008,causeC-402Pe415/05P,pun`316eseguen`,320eseguen`).

3.5.–Nellaspecie,l’insussistenzadellapossibilitàdiunatutelaeffe[vadeidiri[fondamentalimedianteun giudice, rilevata, comedeJo,dallaCIGe confermata, dinanzi alla predeJa,dallaRFG, rendemanifesto il denunciato contrasto della norma internazionale, come definita dallapredeJaCIG,congliarJ.2e24Cost.

Talecontrasto,laddovelanormainternazionalesull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`comprendeanchea[ritenu`iureimperiiinviolazionedeldiriJointernazionaleedeidiri[fondamentalidellapersona,imponeaquestaCortedidichiararecherispeJoaquellanorma, limitatamenteallaparte incuiestende l’immunitàalleazionididanniprovoca`daa[corrisponden`aviolazionicosìgravi,nonoperailrinviodicuialprimocommadell’art.10Cost.Neconseguechelapartedellanormasull’immunitàdallagiurisdizionedegliSta`checonfliggecon i prede[ principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega,quindi,alcuneffeJo.

Laques`oneprospeJatadal giudice rimeJente con riguardo alla norma«prodoJanel nostroordinamentomediante il recepimento,ai sensidell’art.10,primocomma,Cost.»,dellanormaconsuetudinariadidiriJo internazionalesull’immunitàdegliSta`dallagiurisdizioneciviledeglialtriSta`è,dunque,non fondata,consideratoche lanorma internazionaleallaquale ilnostroordinamento si è conformato in virtù dell’art. 10, primo comma, Cost. non comprendel’immunitàdegliSta`dallagiurisdizionecivileinrelazioneadazionididanniderivan`dacriminidi guerra e contro l’umanità, lesivi di diri[ inviolabili della persona, i quali risultano per ciòstessononprividellanecessariatutelagiurisdizionaleeffe[va.

4.– Diversamente va valutata la ques`one di legi[mità cos`tuzionale sollevata nei confron`dell’art. 1 della legge di adaJamento alla Carta delleNazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n.848). Tale disposizione è censurata per violazione degli arJ. 2 e 24 Cost., nella parte in cui,dando esecuzione alla Carta delle Nazioni Unite, ed in specie all’art. 94 dellamedesima, cheprescriveche«ciascunmembrodelleNazioniUnitesiimpegnaaconformarsialladecisionedellaCIGinognicontroversiadicuiessosiaparte»,imponeespressamenteall’ordinamentointernodiadeguarsiallapronunciadellaCIGanchequandoessa,comenellaspecie,hastabilito l’obbligodel giudice italianodi negare lapropria giurisdizione in riferimentoada[di quello Stato checonsistanoinviolazionigravideldiriJointernazionaleumanitarioedeidiri[fondamentaliqualiicriminidiguerraecontrol’umanità.

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4.1.–Laques`oneèfondataneilimi`diseguitoprecisa`.

L’art. 1 della legge n. 848 del 1957 ha provveduto a dare «piena ed intera esecuzione» alloStatuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, il cui scopo è ilmantenimentodellapaceedellasicurezzainternazionale.Fragliorganidell’OrganizzazionedelleNazioniUniteèis`tuitalaCIG(art.7),organogiudiziarioprincipaledelleNazioniUnite(art.92),lecuidecisionivincolanociascunoStatomembroinognicontroversiadicuiessosiaparte(art.94). Tale vincolo, che spiega i suoi effe[ nell’ordinamento interno tramite la legge diadaJamentospeciale (autorizzazionealla ra`ficaeordinediesecuzione), cos`tuisceunadelleipotesi di limitazione di sovranità alle quali lo Stato italiano ha consen`to in favore di quelleorganizzazioni internazionali, come l’ONU,volteadassicurarepaceegius`zia fra leNazioni,aisensidell’art.11Cost.,sempreperònellimitedelrispeJodeiprincipifondamentaliedeidiri[inviolabilitutela`dallaCos`tuzione(sentenzan.73del2001).Ora,laprevisionedell’obbligodiconformarsialledecisionidellaCIG,chediscendedalrecepimentodell’art.94dellaCartadelleNazioni Unite, non può non riguardare anche la sentenza con la quale la predeJa Corte haimpostoalloStatoitalianodinegarelapropriagiurisdizionenellecausecivilidirisarcimentodeldanno per i crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diri[ inviolabili della persona,commessidalTerzoReichnelterritorioitaliano.

EdècomunqueconesclusivoespecificoriguardoalcontenutodellasentenzadellaCIG,chehainterpretato la norma internazionale generale sull’immunità dalla giurisdizione degli Sta`stranieri come comprensiva dell’ipotesi di a[ ritenu` iure imperii qualifica` come crimini diguerraecontrol’umanità,lesivididiri[inviolabilidellapersona,chesidelineailcontrastodellaleggedi adaJamentoallaCartadelleNazioniUnite congli arJ. 2 e24Cost. Considerato che,comesiègiàricordatopiùvolte,latutelagiurisdizionaledeidiri[fondamentalicos`tuisceunodei “principi supremi dell’ordinamento cos`tuzionale”, ad esso non può opporre resistenza lanormadenunciata(l’art.1dellaleggediadaJamento),limitatamenteallaparteincuivincolaloStatoitaliano,eperessoilgiudice,aconformarsiallasentenzadel3febbraio2012dellaCIG,chelo costringe a negare la propria giurisdizione in ordine alle azioni di risarcimento danni percrimini contro l’umanità, in palese violazione del diriJo alla tutela giurisdizionale dei diri[fondamentali.

Per il resto,èdel tuJoovviocherimane inalterato l’impegnodelloStato italianoal rispeJoditu[gliobblighiinternazionaliderivan`dall’adesioneallaCartadelleNazioniUnite,ivicompresoilvincoloaduniformarsialledecisionidellaCIG.

L’impedimento all’ingresso nel nostro ordinamento della norma convenzionale, sia pureesclusivamenteinpartequa,sitraduce–nonpotendosi incideresullalegi[mitàdiunanorma

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esterna–nelladichiarazionediillegi[mitàdellaleggediadaJamentospecialelimitatamenteaquantocontrastaconiconferen`principicos`tuzionalifondamentali(sentenzan.311del2009).

Ciò è conforme alla prassi costante di questa Corte, come emerge significa`vamente dallasentenza n. 18 del 1982 con cui questa Corte ha dichiarato, tra l’altro, «l’illegi[mitàcos`tuzionaledell’art.1dellalegge27maggio1929,n.810(EsecuzionedelTraJato,deiquaJroallega`annessi,edelConcordato,soJoscri[inRoma,fralaSantaSedeel’Italia, l’11febbraio1929), limitatamente all’esecuzione data all’art. 34, commi quarto, quinto e sesto, delConcordato,edell’art.17,dellalegge27maggio1929,n.847(Disposizioniperl’applicazionedelConcordatodell’11febbraio1929tralaSantaSedeel’Italia,nellaparterela`vaalmatrimonio),nellaparteincui lesuddeJenormeprevedonochelaCorted’appellopossarendereesecu`voaglieffe[civiliilprovvedimentoecclesias`co,colqualeèaccordataladispensadalmatrimonioratoenonconsumato,eordinarel’annotazioneneiregistridellostatocivileamarginedell’aJodimatrimonio»(nellostessosenso,fraletante,sentenzen.223del1996,n.128del1987,n.210del1986en.132del1985).

RimanefermaeindiscussalaperdurantevaliditàedefficaciadellaleggediadaJamenton.848del1957perlaparterestante.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegi[mità cos`tuzionaledell’art. 1 della leggedi adaJamenton.848 del 1957, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite,esclusivamentenellaparteincuiobbligailgiudiceitalianoadadeguarsiallapronunciadellaCIGdel3febbraio2012,chegliimponedinegarelapropriagiurisdizioneinriferimentoada[diunoStato stranierocheconsistano in criminidi guerrae contro l’umanità, lesivididiri[ inviolabilidellapersona.

5.–Occorre,infine,esaminarelaques`onedilegi[mitàcos`tuzionaleaventeadoggeJol’art.3della leggen.5del2013.Sullabasediargomen`analoghiaquellisvol`asostegnodellealtreques`oni(supra,punto3.eseguen`),ilgiudicerimeJentesolleva,inriferimentoagliarJ.2e24Cost., il dubbio di legi[mità cos`tuzionale del predeJo ar`colo, nella parte in cui obbliga ilgiudicenazionaleadadeguarsiallapronunciadellaCIGanchequandoessa,comenellaspecie,gli imponedinegare lapropriagiurisdizionedicognizionenellacausaciviledirisarcimentodeldannopercriminicontrol’umanità,ritenu`iureimperii,commessidalTerzoReichnelterritorioitaliano.Talear`colo, infa[, impedendo l’accertamentogiurisdizionalee l’eventualecondannadellegravi violazionideidiri[ fondamentali subìtedalle vi[medei criminidi guerrae control’umanità, perpetra` sul territorio dello Stato italiano inves`to dall’obbligo di tutelagiurisdizionale,macommessidaaltroStatonell’esercizio,ancorchéillegi[mo,deipoterisovrani,contrasterebbeconilprincipioditutelagiurisdizionaledeidiri[inviolabili,consacratonegliarJ.

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2e24Cost.

5.1.–Laques`oneèfondata.

La norma censurata si inserisce nell’ambito della legge n. 5 del 2013, con la quale l’Italia hadisposto l’autorizzazione all’adesione e la piena ed intera esecuzione della Convenzione delleNazioniUnitesulle immunitàgiurisdizionalidegliSta`edei lorobeni,adoJataaNewYork il2dicembre2004.TaleConvenzione,cheentreràinvigoretrentagiornidopoladatadeldepositodel trentesimo strumento di ra`fica, è volta a recepire, in via convenzionale, il principio deldiriJo internazionale consuetudinario dell’immunità giurisdizionale degli Sta` generalmentericonosciuto, delimitandone l’ambito di opera`vità mediante l’individuazione dei casi diesenzione(quali,adesempio,quelliineren`alletransazionicommerciali,aicontra[dilavoroedallelesioniall’integritàfisicadellepersone:arJ.10,11e12),alfinedigaran`re«lacertezzadeldiriJo, in par`colare nei rappor` tra gli Sta` e le persone fisiche e giuridiche» (così nelpreambolo).Il legislatoreitaliano,pertanto,conlacitataleggediadaJamentospecialen.5del2013,haprovvedutoarecepirenell’ordinamentointernolasuddeJaConvenzione,mediantelarichiamata previsione dell’autorizzazione all’adesione (art. 1), nonché mediante la formuladell’ordine di esecuzione (art. 2), vincolandosi a rispeJarne tu[ i prece[. Esso ha, tuJavia,anche inserito il censurato art. 3, con il quale ha testualmente disposto che «1. Ai fini di cuiall’ar`colo94,paragrafo1,delloStatutodelleNazioniUnite,[…]quandolaCIG,consentenzachehadefinitounprocedimentodicuièstatoparteloStatoitaliano,haesclusol’assoggeJamentodispecifiche condoJe di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davan` al quale pendecontroversiarela`vaallestessecondoJerileva,d’ufficioeanchequandohagiàemessosentenzanondefini`vapassataingiudicatochehariconosciutolasussistenzadellagiurisdizione,ildifeJodigiurisdizioneinqualunquestatoegradodelprocesso.2.Lesentenzepassate ingiudicato incontrasto con la sentenza della CIG di cui al comma 1, anche se successivamente emessa,possonoessereimpugnateperrevocazione,oltrecheneicasiprevis`dall’ar`colo395delcodicediproceduracivile,ancheperdifeJodigiurisdizionecivileeintalecasononsiapplical’ar`colo396delcitatocodicediproceduracivile».

Si traJa, nella sostanza, di una disposizione di adaJamento ordinario, direJa alla esecuzionedellasentenzadellaCIGdel3seJembre2012.Contalear`colo,inaltritermini,sièprovvedutoadisciplinarepuntualmentel’obbligodelloStatoitalianodiconformarsiatuJeledecisioniconlequali la CIG abbia escluso l’assoggeJamento di specifiche condoJe di altro Stato allagiurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d’ufficio, in qualunque stato e grado delprocesso,ildifeJodigiurisdizione,egiungendofinoalpuntodiindividuareunulteriorecasodiimpugnazione per revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con ladecisionedellaCIG.

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Dall’esamedeilavoriparlamentaririsultaconevidenzachetalear`coloèstatoadoJato,peraltroabrevedistanzadallasentenzadel3febbraio2012dellaCIG,alfinedigaran`rneespressamenteed immediatamente il rispeJo ed «evitare situazioni incresciose come quelle createsi con ilcontenziosodinanziallaCortedell’Aja»(a[Cameran.5434,CommissioneIIIAffariEsteri,sedutadel19seJembre2012).

EciòsenzaescludereleipotesiincuilaCIG,comenelcasodellasentenzadel3febbraio2012,abbiaaffermatol’immunitàdallagiurisdizioneciviledegliSta`inrelazioneadazionirisarcitoriedidanniprodo[daa[chesianoconfigurabiliqualicriminidiguerraecontrol’umanità,lesivididiri[ inviolabili della persona, anche ove pos` in essere dalle forze armate dello Stato sulterritorio dello Stato del foro. In tal modo la norma impugnata deroga anche a quantoespressamente previsto dalla stessa Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunitàgiurisdizionali degli Sta` e dei loro beni, come risulta confermato dalla dichiarazioneinterpreta`vadepositata, unitamente all’adesione, dalGoverno italiano, nella quale si escludeespressamente l’applicazione della Convenzione e delle limitazioni in essa previste alla regoladell’immunitànelcasodidanniolesioniprodoJedallea[vitàdelleforzearmatesulterritoriodelloStatodelforo.

L’obbligodelgiudiceitaliano,stabilitodalcensuratoart.3,diadeguarsiallapronunciadellaCIGdel 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile dirisarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii da uno Statostranieronelterritorioitaliano,senzachesiaprevistaalcunaaltraformadiriparazionegiudiziariadei diri[ fondamentali viola`, si pone, pertanto, come si è già ampiamente dimostrato inrelazione alle preceden` ques`oni (supra, pun` 3. e 4.), in contrasto con il principiofondamentale della tutela giurisdizionale dei diri[ fondamentali assicurata dalla Cos`tuzioneitalianaagliarJ.2e24Cost.Comesiègiàosservato,iltotalesacrificiochesirichiedeadunodeiprincipi supremidell’ordinamento italiano,quale senzadubbioè ildiriJoalgiudicea tuteladidiri[ inviolabili, sancitodalla combinazionedegli arJ. 2 e 24della Cos`tuzione repubblicana,riconoscendol’immunitàdelloStatostranierodallagiurisdizioneitaliana,nonpuògius`ficarsiedesseretolleratoquandociòchesiproteggeèl’esercizioillegi[modellapotestàdigovernodelloStatostraniero,qualeèinpar`colarequelloespressoaJraversoa[ritenu`criminidiguerraecontrol’umanità,lesivididiri[inviolabilidellapersona.

Deve,pertanto,dichiararsil’illegi[mitàcos`tuzionaledell’art.3dellaleggen.5del2013.

6.–L’affermazionedellagiurisdizionedelgiudicerimeJentelasciaimpregiudicatoilmeritodelle

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domandeproposteneigiudiziprincipali,ilcuiesamerestaaluiriservato.

Lapretesadidanniavanzatadairicorren`,infa[,nonrientranelthemadecidendumaJribuitoalgiudiziodiquestaCorte,perciòstessoneppurelavalutazionediognielementodifaJoodidiriJocheneconfermiovveroneescludailfondamento.

PerQues`Mo`vi

LACORTECOSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegi[mità cos`tuzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (AdesionedellaRepubblicaitalianaallaConvenzionedelleNazioniUnitesulleimmunitàgiurisdizionalidegliSta` e dei loro beni, firmata aNew York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamentodell’ordinamentointerno);

2)dichiaral’illegi[mitàcos`tuzionaledell’art.1dellalegge17agosto1957,n.848(Esecuzionedello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamenteall’esecuzionedataall’art.94dellaCartadelleNazioniUnite,esclusivamentenellaparte in cuiobbligailgiudiceitalianoadadeguarsiallapronunciadellaCorteinternazionaledigius`zia(CIG)del3febbraio2012,chegliimponedinegarelapropriagiurisdizioneinriferimentoada[diunoStato stranierocheconsistano in criminidi guerrae contro l’umanità, lesivididiri[ inviolabilidellapersona;

3)dichiaranonfondata,neisensidicuiinmo`vazione,laques`onedilegi[mitàcos`tuzionaledella norma «prodoJa nel nostro ordinamentomediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10,primocomma,Cost.»,dellanormaconsuetudinariadidiriJointernazionalesull’immunitàdegliSta` dalla giurisdizione civile degli altri Sta`, sollevata, in riferimento agli arJ. 2 e 24 dellaCos`tuzione,dalTribunalediFirenze,conleordinanzeindicateinepigrafe.

Cosìdeciso inRoma,nellasededellaCortecos`tuzionale,PalazzodellaConsulta, il22oJobre2014.

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F.to:

GiuseppeTESAURO,PresidenteeRedaJore

GabriellaPaolaMELATTI,Cancelliere

DepositatainCancelleriail22oJobre2014.

IlDireJoredellaCancelleria

F.to:GabriellaPaolaMELATTI