Sentenza n°1 Sede di giudizio Giudice di Pace di Trieste Sentenza del 10 dicembre 2002.

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Sentenza n°1Sede di giudizio

Giudice di Pace di Trieste

Sentenza del 10 dicembre 2002

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Sentenza n°1Massima

Tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti, appartenenti e non appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, dell’esistenza di restrizioni imposte dal paese di destinazione del viaggio per l’ingresso nel suo territorio.

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Sentenza n°1Soggetti

ATTORI Alma Perkovic e Stefan Veljko

CONVENUTI Sinfonia Viaggi s.r.l.Buon Viaggio s.p.a.Francorosso International

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Sentenza n°1Ricostruzione del fatto

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Sentenza n°1Ragioni

ATTORI sostengono l’inadempimento dei convenuti, i quali

nell’esercizio delle loro attività, ognuno per il compito ad esso spettante, hanno trascurato di considerare con la dovuta

diligenza una circostanza di cui erano a conoscenza (cittadinanza croata di un viaggiatore)

CONVENUTIcontestano la pretesa attorea, deducendo che nessun

inadempimento possa essere loro addebitato ed eccependo inoltre in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del

Sig. Veljko, in quanto cittadino extra-comunitario.

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Sentenza n°1Disposizione del giudice

CONCLUSIONE

Viene affermata la legittimazione attiva del Sig. Veljko (ex art.3 L.218/95) e tutte e tre le convenute sono tenute a rispondere

del danno preteso dagli attori, consistente nell’ammontare del prezzo pagato di € 2.458

MOTIVAZIONI: tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti dell’esigenza di restrizioni d’ingresso imposte dal paese di destinazione del viaggio.

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Sentenza n°1Normative di riferimento

L. 218/95 art.3, comma 1:L. 218/95 art.3, comma 1: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, generalizzando la regola che sostituisce il criterio della nazionalità con il domicilio.

L. 1084/77 (CCV):L. 1084/77 (CCV):art.3:art.3: nell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di

viaggio, di organizzazione e intermediario di viaggio, l’organizzatore e l’intermediario proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori, secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.

art. 22.1: art. 22.1: l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggio diligente

Art. 1703 ss. C.c.: Art. 1703 ss. C.c.: contratto di mandato

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Sentenza n°2Sede di giudizio

Giudice di Pace di Trento

Sentenza dell’11 dicembre 2002

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Sentenza n°2Massima

L’agenzia di viaggi, nel caso di vendita di un pacchetto tutto compreso ad un cittadino extra-europeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di informazione sulle condizioni di viaggio in tema di passaporto e visto, statuito dall’art.8, D.Lgs. N. 111/95, essendo richiesta la qualità di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, ma è tenuta alla disciplina della responsabilità precontrattuale, come prevista e disciplinata dall’art. 1337 c.c.

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Sentenza n°2Soggetti

ATTORI Andreotti Sonia e Fassih Mohammed

CONVENUTI s.r.l. Neve Sole

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Sentenza n°2Ricostruzione del fatto

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Sentenza n°2Ragioni

ATTORIsostengono che l’agenzia di viaggi all’atto della stipula del contratto non li ha informati della necessità che il sig. Fassih dovesse essere in possesso di apposito visto. Richiedono quindi la restituzione della somma versata e il

risarcimento dei danni

CONVENUTIcontestano l’assunto attoreo escludendo ogni responsabilità per i seguenti

motivi:1. L’agenzia sostiene invece di aver informato la sig.ra Andreotti della

necessità del visto per il compagno. 2. Secondo l’art.8, D.Lgs. N. 111/95 l’agenzia non è espressamente tenuta

all’obbligo di informazione in tema di passaporto e visto nei confronti di cittadini extra-europei, quale risulta il Sig. Fassih

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Sentenza n°2Disposizione del giudice

Conclusione

la domanda attorea non si ritiene fondata e come tale va respinta

Motivazioni: Grazie alla deposizione della teste Sandri Giuseppina, confermata

dalla testimonianza del Sig. Gregari Federico, la s.r.l. Neve Sole dimostra di aver informato la Sig.ra Andreotti della necessità di procurarsi un visto particolare per il compagno di viaggio.

È dimostrato che la s.r.l Neve Sole ha agito, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, secondo buona fede (Art.1337 c.c.)

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Sentenza n°2Normative di riferimento

Art. 8, D.Lgs. 111/95: Art. 8, D.Lgs. 111/95: nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’UE, in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio.

Art 1337 c.c.: Art 1337 c.c.: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede

Art 1703 ss. c.c.: Art 1703 ss. c.c.: contratto di mandato

L. 1084/77 (CCV): L. 1084/77 (CCV): art.3, 22.1

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Sentenza 1 (Sig. Veljko)Responsabilità dell’agenzia

Sentenza 2 (Sig. Fassih)Negligenza del cliente

L’agenzia, pur essendo a conoscenza della nazionalità extra-europea del cliente, non lo informa e gli procura un visto non adatto il cliente non parte

Il giudice ritiene l’agenzia responsabile in quanto:• Non informando il cliente non ha agito

secondo i principi di diligenza e buona fede

Normative di riferimento:1. L. 1084/77 (CCV)2. D.Lgs. 111/95 3. Art 1703 ss. c.c. (mandato)4. L. 218/95

L’agenzia, messa a conoscenza della cittadinanza extra-europea del cliente, lo informa della necessità di procurarsi un particolare visto; il cliente non provvede e quindi non parte

Il giudice non ritiene l’agenzia responsabile: • né dato l’art.8 D.Lgs. 111/95, in quanto essa

ha informato il cliente, nonostante non ne avesse l’obbligo, poichè si tratta di un cittadino extra-comunitario

• nè data l’art 1337 c.c., in quanto, informando il cliente, l’agenzia ha agito secondo buona fede.

Normative di riferimento:1. L. 1084/77 (CCV)2. D.Lgs. 111/95 3. Art 1703 ss. c.c. (mandato)4. Art 1337 c.c. (buona fede)

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Conclusione

Nonostante l’art.8 D.Lgs. 111/95 faccia riferimento ai soli cittadini comunitari, da tale norma, e di conseguenza dalle sentenze analizzate, si evince che l’agenzia di viaggi è tenuta, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ad agire in buona fede e secondo la diligenza del professionista.

Si ritiene quindi implicito l’obbligo da parte dell’agenzia di informare i propri clienti, indipendentemente dalla loro nazionalità, riguardo i documenti e le condizioni di viaggio.