Sentenza n°1Sede di giudizio
Giudice di Pace di Trieste
Sentenza del 10 dicembre 2002
Sentenza n°1Massima
Tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti, appartenenti e non appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, dell’esistenza di restrizioni imposte dal paese di destinazione del viaggio per l’ingresso nel suo territorio.
Sentenza n°1Soggetti
ATTORI Alma Perkovic e Stefan Veljko
CONVENUTI Sinfonia Viaggi s.r.l.Buon Viaggio s.p.a.Francorosso International
Sentenza n°1Ricostruzione del fatto
Sentenza n°1Ragioni
ATTORI sostengono l’inadempimento dei convenuti, i quali
nell’esercizio delle loro attività, ognuno per il compito ad esso spettante, hanno trascurato di considerare con la dovuta
diligenza una circostanza di cui erano a conoscenza (cittadinanza croata di un viaggiatore)
CONVENUTIcontestano la pretesa attorea, deducendo che nessun
inadempimento possa essere loro addebitato ed eccependo inoltre in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del
Sig. Veljko, in quanto cittadino extra-comunitario.
Sentenza n°1Disposizione del giudice
CONCLUSIONE
Viene affermata la legittimazione attiva del Sig. Veljko (ex art.3 L.218/95) e tutte e tre le convenute sono tenute a rispondere
del danno preteso dagli attori, consistente nell’ammontare del prezzo pagato di € 2.458
MOTIVAZIONI: tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi rientra quello di informare i clienti dell’esigenza di restrizioni d’ingresso imposte dal paese di destinazione del viaggio.
Sentenza n°1Normative di riferimento
L. 218/95 art.3, comma 1:L. 218/95 art.3, comma 1: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, generalizzando la regola che sostituisce il criterio della nazionalità con il domicilio.
L. 1084/77 (CCV):L. 1084/77 (CCV):art.3:art.3: nell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di
viaggio, di organizzazione e intermediario di viaggio, l’organizzatore e l’intermediario proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori, secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
art. 22.1: art. 22.1: l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggio diligente
Art. 1703 ss. C.c.: Art. 1703 ss. C.c.: contratto di mandato
Sentenza n°2Sede di giudizio
Giudice di Pace di Trento
Sentenza dell’11 dicembre 2002
Sentenza n°2Massima
L’agenzia di viaggi, nel caso di vendita di un pacchetto tutto compreso ad un cittadino extra-europeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di informazione sulle condizioni di viaggio in tema di passaporto e visto, statuito dall’art.8, D.Lgs. N. 111/95, essendo richiesta la qualità di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, ma è tenuta alla disciplina della responsabilità precontrattuale, come prevista e disciplinata dall’art. 1337 c.c.
Sentenza n°2Soggetti
ATTORI Andreotti Sonia e Fassih Mohammed
CONVENUTI s.r.l. Neve Sole
Sentenza n°2Ricostruzione del fatto
Sentenza n°2Ragioni
ATTORIsostengono che l’agenzia di viaggi all’atto della stipula del contratto non li ha informati della necessità che il sig. Fassih dovesse essere in possesso di apposito visto. Richiedono quindi la restituzione della somma versata e il
risarcimento dei danni
CONVENUTIcontestano l’assunto attoreo escludendo ogni responsabilità per i seguenti
motivi:1. L’agenzia sostiene invece di aver informato la sig.ra Andreotti della
necessità del visto per il compagno. 2. Secondo l’art.8, D.Lgs. N. 111/95 l’agenzia non è espressamente tenuta
all’obbligo di informazione in tema di passaporto e visto nei confronti di cittadini extra-europei, quale risulta il Sig. Fassih
Sentenza n°2Disposizione del giudice
Conclusione
la domanda attorea non si ritiene fondata e come tale va respinta
Motivazioni: Grazie alla deposizione della teste Sandri Giuseppina, confermata
dalla testimonianza del Sig. Gregari Federico, la s.r.l. Neve Sole dimostra di aver informato la Sig.ra Andreotti della necessità di procurarsi un visto particolare per il compagno di viaggio.
È dimostrato che la s.r.l Neve Sole ha agito, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, secondo buona fede (Art.1337 c.c.)
Sentenza n°2Normative di riferimento
Art. 8, D.Lgs. 111/95: Art. 8, D.Lgs. 111/95: nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’UE, in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio.
Art 1337 c.c.: Art 1337 c.c.: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede
Art 1703 ss. c.c.: Art 1703 ss. c.c.: contratto di mandato
L. 1084/77 (CCV): L. 1084/77 (CCV): art.3, 22.1
Sentenza 1 (Sig. Veljko)Responsabilità dell’agenzia
Sentenza 2 (Sig. Fassih)Negligenza del cliente
L’agenzia, pur essendo a conoscenza della nazionalità extra-europea del cliente, non lo informa e gli procura un visto non adatto il cliente non parte
Il giudice ritiene l’agenzia responsabile in quanto:• Non informando il cliente non ha agito
secondo i principi di diligenza e buona fede
Normative di riferimento:1. L. 1084/77 (CCV)2. D.Lgs. 111/95 3. Art 1703 ss. c.c. (mandato)4. L. 218/95
L’agenzia, messa a conoscenza della cittadinanza extra-europea del cliente, lo informa della necessità di procurarsi un particolare visto; il cliente non provvede e quindi non parte
Il giudice non ritiene l’agenzia responsabile: • né dato l’art.8 D.Lgs. 111/95, in quanto essa
ha informato il cliente, nonostante non ne avesse l’obbligo, poichè si tratta di un cittadino extra-comunitario
• nè data l’art 1337 c.c., in quanto, informando il cliente, l’agenzia ha agito secondo buona fede.
Normative di riferimento:1. L. 1084/77 (CCV)2. D.Lgs. 111/95 3. Art 1703 ss. c.c. (mandato)4. Art 1337 c.c. (buona fede)
Conclusione
Nonostante l’art.8 D.Lgs. 111/95 faccia riferimento ai soli cittadini comunitari, da tale norma, e di conseguenza dalle sentenze analizzate, si evince che l’agenzia di viaggi è tenuta, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ad agire in buona fede e secondo la diligenza del professionista.
Si ritiene quindi implicito l’obbligo da parte dell’agenzia di informare i propri clienti, indipendentemente dalla loro nazionalità, riguardo i documenti e le condizioni di viaggio.
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