Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014 RG n. 51413 ... · RG n. 51413/2012 Repert. n. 8250/2014...

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pagina 1 di 19 N. R.G. 51413/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina A. Tavassi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 51413/2012 promossa da: EUTELIA S.P.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 12787150155), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. MASSIMO BONOMI e dell’avv. EUTIMIO MONACO (MNCTME74M16F839Y); elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 24 20129 MILANO presso il difensore avv. MASSIMO BONOMI, in forza di procura in atti ATTRICE contro TELECOM ITALIA SPA (C.F. 00488410010), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. AULO COSSU e dell’avv. NICOLETTA FALCONETTI, elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 - 20121 MILANO presso il difensore avv. Giulia Marcucci, in forza di procura in atti CONVENUTA GRAPES NETWORK SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 12403780153), in persona del legale rappresentante pro tempore,con il patrocinio dell’avv. SILVIA LANA, elettivamente domiciliata in VIA LARGA 31 - 20121 MILANO presso il difensore avv. LANA, in forza di procura in atti TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd Sentenza n. 9679/2014 pubbl. il 23/07/2014 RG n. 51413/2012 Repert. n. 8250/2014 del 23/07/2014 http://bit.ly/1Cgmb9q

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N. R.G. 51413/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina A. Tavassi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 51413/2012 promossa da:

EUTELIA S.P.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 12787150155), in persona del legale

rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. MASSIMO BONOMI e dell’avv. EUTIMIO

MONACO (MNCTME74M16F839Y); elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 24

20129 MILANO presso il difensore avv. MASSIMO BONOMI, in forza di procura in atti

ATTRICE

contro

TELECOM ITALIA SPA (C.F. 00488410010), in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio dell’avv. AULO COSSU e dell’avv. NICOLETTA FALCONETTI, elettivamente

domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 - 20121 MILANO presso il difensore avv. Giulia Marcucci,

in forza di procura in atti

CONVENUTA

GRAPES NETWORK SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 12403780153), in persona del

legale rappresentante pro tempore,con il patrocinio dell’avv. SILVIA LANA, elettivamente domiciliata

in VIA LARGA 31 - 20121 MILANO presso il difensore avv. LANA, in forza di procura in atti

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

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Eutelia S.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall’Avv. Eutimio Monaco giusta

procura a margine dell’atto di citazione,

CONTRO

Telecom Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Aulo Cossu e Nicoletta Falconetti.

***

Eutelia in A.S., in persona dei Commissari Straordinari, come sopra rappresentata e difesa,

confermando quanto ampiamente esposto e dedotto negli scritti difensivi tutti depositati, ai quali si

riporta, precisa come di seguito le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo giudice adito, previo accoglimento dell’istanza ex articolo 89 del codice di rito

formulata dalla scrivente difesa nella memoria depositata nel primo dei termini concessi ex articolo 183

comma 6 c.p.c. (pp. 1, 2 e 3), da intendersi qui di seguito integralmente trascritta in ogni parte, e previa

declaratoria dell’inammissibilità della domanda (o eccezione) riconvenzionale formulata da Telecom

Italia S.p.a., per i motivi esposti nella memoria ex articoli 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (pp. 2 e ss.),

accertata e dichiarata l’infondatezza di tutte le deduzioni, le ulteriori domande e le istanze formulate da

Telecom Italia S.p.a.:

- In via principale accertare e dichiarare l’abuso di posizione dominante perpetrato da Telecom

ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL naked con

riferimento al periodo 2005-2007, per le ragioni meglio esposte in premessa dell’atto di

citazione, e per l’effetto condannare la stessa Telecom alla restituzione della somma di €

10.266.212,29, oltre iva, nonché interessi e rivalutazione monetaria, dalla stessa Eutelia

indebitamente versati in virtù del contratto nullo.

- In via subordinata accertare e dichiarare l’abuso di posizione dominante perpetrato da

Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di ADSL naked

con riferimento al periodo 2005-2007, e per l’effetto dichiarare nullo e/ o annullare l’Accordo

Transattivo 2007 limitatamente all’articolo 5, intercorso tra le parti per nullità del contratto su

cui la medesima transazione di cui all’articolo 5 menzionato avrebbe prodotto l’effetto novativo

ai sensi dell’art. 1972 commi 1 e/o 2 c.c. Condannare perciò Telecom alla restituzione in favore

di Eutelia della somma di € 6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria,

indebitamente versati in virtù di contratto nullo.

- In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l’abuso di posizione dominante

perpetrato da Telecom ai danni di Eutelia sul mercato di accesso alla banda larga per i servizi di

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ADSL naked con riferimento al periodo 2005-2007, e per l’effetto annullare l’Accordo

Transattivo 2007 limitatamente all’articolo 5 per temerarietà della pretesa avanzata da Telecom

ai sensi dell’art. 1971 c.c., condannando perciò Telecom alla restituzione in favore di Eutelia

della somma di € 6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, quale oggetto della

transazione annullata.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.

Roma 12 febbraio 2014 Avv. Eutimio Monaco

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER: Telecom Italia S.p.A., con gli Avvocati Aulo Cossu e Nicoletta Falconetti

* * * * *

La difesa di Telecom Italia S.p.A., richiamato integralmente il contenuto delle difese in atti e delle

richieste ivi formulate, nonché le proprie verbalizzazioni in corso di udienza, dichiarato di non

accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,

in via preliminare di rito:

- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l’inammissibilità della domanda svolta in via

principale da Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per come dalla stessa precisata nella

memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., in ragione della contraddittorietà, cristallizzata in termini

definitivi, tra causa petendi e petitum, e per l’effetto rigettare integralmente detta domanda;

- accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande svolte in via subordinata da Eutelia S.p.A. in

amministrazione straordinaria, per come definitivamente precisate nella memoria ex art. 183, sesto

comma, n. 1 c.p.c., in ragione dell’inammissibile mutatio delle stesse, per le ragioni esposte in atti.

In subordine, nel merito:

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- rigettare integralmente le domande svolte in principalità e in subordine da Eutelia S.p.A. in

amministrazione straordinaria, perché infondate in fatto e in diritto;

- condannare la procedura attrice alla rifusione in favore della convenuta del risarcimento del danno per

lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in un importo pari a almeno Euro 100.000,00, ovvero

affidato alla liquidazione equitativa da parte del Tribunale adito.

- In via di ulteriore subordine:

nella denegata e sin d’ora impugnata ipotesi di accoglimento di una delle domande attrici, con

pregiudiziale declaratoria di invalidità della transazione del 16 luglio 2007, cui consegue in capo a

Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria, in ragione della in ipotesi dichiarata invalidità,

l’obbligo di restituzione nei confronti di Telecom Italia S.p.A. dell’importo di Euro 22.348.872,03,

dichiarare, in accoglimento della eccezione riconvenzionale svolta al punto 5 della comparsa di

costituzione, la compensazione, sino alla concorrenza, tra l’importo eventualmente accertato dovuto in

restituzione da parte di Telecom Italia S.p.A. a Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria e quello

di pari ammontare, e che costituisce porzione del suddetto maggiore importo di Euro 22.348.872,03,

dovuto in restituzione da Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria nei confronti di Telecom Italia

S.p.A. in conseguenza della intervenuta declaratoria di invalidità della transazione del 16 luglio 2007.

In ogni caso, rigettare le domande di Grapes Network Service s.r.l. in liquidazione nei propri confronti,

perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui alle difese in atti.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

Milano, 12 febbraio 2014

Avv. Aulo Cossu

Avv. Nicoletta Falconetti

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FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DI GRAPES

NETWORK SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza

in via principale: dichiarare il difetto di titolarità del lato passivo dal rapporto e/o l’estraneità di

Grapes dal presente giudizio, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna di Telecom alla

rifusione delle spese del presente giudizio;

in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse di accogliere le

domande subordinate formulate da Eutelia, dichiarare unicamente la nullità parziale dell’Accordo

transattivo, ossia limitatamente all’art. 5 del medesimo accordo, per le ragioni innanzi esposte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di formulare domande,

eccezioni e deduzioni anche istruttorie nonché di produrre documenti nei termini di legge.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 9.07.2012 Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

conveniva in giudizio davanti a questa Sezione Specializzata Telecom Italia S.p.A., al fine di ottenere

la restituzione di somme indebitamente corrisposte alla convenuta, a seguito dell’abuso di posizione

dominante posto in essere da Telecom in occasione dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 16

luglio 2007, nel periodo 2005/2007 a titolo di extracanoni per l’attivazione e la gestione di linee “ADSL

naked”.

Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 12 novembre 2012, la società convenuta

contestava l’addebito ed eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande attoree.

Alla prima udienza, svoltasi il 4 dicembre 2012, vista l’eccezione sollevata da parte convenuta in

ordine alla mancata presenza della litisconsorte necessaria Grapes Network Services S.r.l. in liq., parte

dell’accordo transattivo in contestazione, il G.I., “ritenuto che le domande proposte da parte attrice ed

in particolare quelle formulate in via subordinata non possano che essere esaminate nel contradditorio

della Grapes Network Services, non potendosi estrapolare le pattuizioni di cui all’art. 5 della

transazione in data 16.7.2007 dal contesto della transazione medesima, onde sarebbe arduo pervenire

ad una pronuncia di nullità e/o annullamento dell’accordo in questione per alcuna delle sue

pattuizioni isolate dal contesto”, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di

quest’ultima e rinviava all’udienza del 23 aprile 2013.

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A detta udienza, si costituiva la terza chiamata, regolarmente citata, e venivano concessi i termini di cui

all’art. 183 6° comma c.p.c.. Dopo lo scambio delle relative memorie istruttorie, all’udienza del 2

ottobre 2013, dopo ampia discussione orale, in occasione della quale l’attrice richiedeva lo stralcio

della memoria n. 3 di Telecom e la terza chiamata chiedeva la propria estromissione dal giudizio, il G.I.

si riservava su dette istanze e, vista la richiesta congiunta di tutte le parti, fissava udienza di

precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 12 febbraio 2014, venivano quindi precisate le conclusioni come riportate in epigrafe

ed assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

2. La presente controversia

Sulla base della documentazione prodotta in causa è emerso quanto segue.

Eutelia in Amm. Straord. e Telecom Italia S.p.a. operano entrambe nel mercato della

telecomunicazione. Telecom è un operatore che offre servizi di accesso alla rete internet attraverso le

proprie infrastrutture di reti, di cui è assegnataria in via esclusiva, a livello retail ed anche all’ingrosso

agli operatori alternativi cd OLO (Other Licensed Operator).

Eutelia è un operatore OLO autorizzato ad offrire servizi di telecomunicazione e di accesso alla rete

internet a banda larga e fornisce tali servizi mediante l’accesso alle infrastrutture di Telecom.

Il servizio di accesso alle linee xDSL (tra cui è ricompreso il servizio ADSL) può essere effettuato

mediante l’appoggio su linea telefonica ovvero in modalità naked, ossia indipendentemente da tale

linea.

Nel primo caso, l'OLO percepisce anche il canone dovuto al titolare delle infrastrutture e deve quindi

riversarne l’importo a quest’ultimo, nel secondo tale canone non esiste e l’intera tariffa pagata

dall’OLO per il servizio si riferisce esclusivamente alla remunerazione del servizio bitstream. Tale

servizio consiste nella fornitura da parte dell’operatore di accesso della rete telefonica pubblica fissa

(MNO) della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un

Internet Service Provider (dell’OLO) che vuole fornire i servizi di accesso a banda larga all’utente

finale stesso.

In data 18 dicembre 2003, sotto la vigenza della delibera AGCom 06/03/CIR, Eutelia ha stipulato con

Telecom un contratto denominato “ADSL Wholesale ad accesso singolo”, con il quale venivano

determinate le condizioni economiche relative al servizio di accesso alla rete internet fornito da

Telecom all’OLO.

In relazione alla remunerazione dei servizi di bitstream, Eutelia proponeva nell’aprile 2006 ricorso ex

art. 700 c.p.c. e art. 33 L. n. 287/90, deducendo l’applicazione di sovrapprezzi ed extracanoni non

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pattuiti, posta in essere con abuso di posizione dominante da parte di Telecom, e chiedendo l'inibitoria

alla prosecuzione dell'applicazione di detti corrispettivi economici.

Contestualmente, l’attrice impugnava avanti al Tar Lazio la delibera dell’AGCom 34/06/CONS, con la

quale veniva concesso agli operatori MNO di applicare costi di attivazione e tariffe aggiuntive, sulla

base di tariffe orientate ai costi (Doc. 5 fascicolo Telecom).

Il 9 giugno 2006 le parti sottoscrivevano una prima transazione con cui convenivano l'abbandono del

procedimento cautelare promosso da Eutelia, in attesa che l'AGCom implementasse la delibera

34/06/CONS e stabilisse le condizioni di prezzo per l'accesso al servizio di fonia all'ingrosso da parte

degli OLO.

In attesa del termine del 21 novembre 2006, fissato per la pronuncia dell'AGCOM, Eutelia adiva

nuovamente la Corte d'Appello di Milano per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante di

Telecom e la declaratoria di nullità delle condizioni economiche applicate dal 10 luglio 2005 da

Telecom a Eutelia per l'accesso ai servizi internet naked (Doc. 4 fascicolo convenuta).

Nelle more di tale giudizio, il Tar Lazio respingeva il ricorso di Eutelia e giudicava che il principio

retail minus previsto dall’AGCom fosse congegnato in modo tale da incentivare l'acquisto da parte

degli OLO e di consentire uno sviluppo concorrenziale del mercato della fonia (Doc. 9 Telecom).

In data 16 luglio 2007, le parti, unitamente alla Grapes Network Services S.p.A., sottoscrivevano un

“accordo” (così definito dalle stesse) con cui definivano il contenzioso pendente in tema di condizioni

economiche per il servizio ADSL naked, stabilendone i prezzi per il periodo dal 10 luglio 2005 al 31

maggio 2007 e dal 1° giugno 2007 in poi e regolando i pregressi rapporti commerciali relativi a dette

voci. Contestualmente, Eutelia si impegnava ad abbandonare il contenzioso instaurato e a non appellare

la sentenza del Tar.

Infine, in data 21 gennaio 2008 tra le Eutelia e Telecom veniva sottoscritto un ulteriore contratto

Bitstream, con decorrenza dal 12.11.2007, volto a disciplinare le nuove condizioni economiche degli

accessi wholesale xDSL.

3. L'assunto dell'attrice

Lamenta l'attrice che, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale relativo all’offerta del servizio

di connessione dati naked, Telecom abbia posto in essere condotte abusive della propria posizione di

dominanza consistenti nell’applicazione di indebiti sovrapprezzi ed extracanoni non pattuiti.

Secondo la prospettatone di Eutelia, Telecom avrebbe preteso abusivamente di imporre

retroattivamente, per il periodo di vigenza del contratto Wholesale sottoscritto il 18.12.2003, le

condizioni economiche applicabili ai nuovi servizi Bitstream e consentite dal nuovo quadro

regolamentare entrato in vigore (Delibera AGCom n. 34/06/CONS).

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In particolare, deduce l’attrice che tali costi aggiuntivi sarebbero stati applicati nel periodo 2005/2007

in maniera unilaterale da parte di Telecom in contrasto con gli accordi contrattuali allora vigenti e che

tali importi avrebbero dovuto effettivamente essere corrisposti a Telecom solo successivamente al

12.11.2007, data di decorrenza del nuovo contratto sottoscritto tra le parti il 21.01.2008.

Conseguentemente Eutelia ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente pretese e fatturate da

Telecom a tali titoli, pari ad un importo di € 10.266.212,29.

Sulla base della prospettazione attorea, la questione relativa al pagamento di extracanoni ed

extracontributi per la prestazione del servizio ADSL naked non rientrerebbe nei limiti oggettivi

dell’Accordo intercorso tra le parti nel 2007, ma consisterebbe in una mera ricognizione di debito senza

funzione transattiva.

In ogni caso, argomenta ancora Eutelia, anche qualora l’art. 5 dell’Accordo, disciplinante le questioni

oggetto di contestazione, avesse natura transattiva, esso dovrebbe essere dichiarato nullo perché avente

ad oggetto un contratto illecito, ex art. 1972 c. 1 c.c., ovvero dovrebbe essere annullato ex art. 1972 c. 2

non potendo Eutelia all’epoca della sottoscrizione dell’accordo conoscere la nullità del medesimo

derivante dalla violazione di norme imperative disposte dalla disciplina antitrust. In ulteriore

subordine, Eutelia chiede l’annullamento dell’art. 5 dell’Accordo per temerarietà della pretesa avanzata

da Telecom, richiamando a tal fine l’art. 1971 c.c.

Tutti tali ulteriori vizi lamentati comporterebbero, secondo parte attrice, il diritto di Eutelia ad ottenere

la restituzione di quanto indebitamente corrisposto a fronte dell’Accordo viziato, ossia l’importo di €

6.348.872,03, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria.

4. La difesa della convenuta

Parte convenuta si è costituita deducendo l’inammissibilità delle domande formulate da Eutelia per

contraddittorietà tra petitum e causa petendi ovvero per intervenuta mutatio libelli. Telecom ha inoltre

dedotto l’infondatezza della domanda attorea, in quanto le pretese avanzate in giudizio sarebbero state

integralmente regolate con l’accordo transattivo intervenuto nel 2007, contratto pienamente valido ed

efficace.

In subordine Telecom, eccependo l’assenza di autonomia dell’art. 5 dell’Accordo rispetto al

complessivo contesto transattivo, formulava in via di eccezione riconvenzionale, richiesta di

declaratoria di nullità dell’intero Accordo dedotto in giudizio, con conseguente diritto alla restituzione

della somma di 22 milioni di Euro da utilizzare in compensazione delle somme dovute a Eutelia a

seguito di detta intervenuta nullità.

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La difesa di parte convenuta ha infine formulato domanda di condanna per lite temeraria di parte attrice

ex art. 96 c.p.c. sulla base del complessivo comportamento processuale di Eutelia, avanzante pretese

temerarie e coperte da transazione nonché significative omissioni, anche documentali.

5. La difesa di Grapes Network Services S.r.l. in liq.

La terza intervenuta Grapes Network Services S.r.l. in liq. si è costituita eccependo il proprio difetto di

titolarità dal lato passivo dedotto in giudizio ovvero l’estraneità alle vicende relative al medesimo,

deducendo che, sebbene la stessa avesse sottoscritto l’accordo del 16 luglio 2007 unitamente alle altre

parti in causa, il petitum della causa in oggetto – ossia la restituzione di somme a Eutelia da parte di

Telecom previo accertamento dell’abuso di posizione dominante di quest’ultima – comporterebbe una

totale estraneità della terza chiamata.

Secondo la prospettazione di Grapes, infatti, la stessa non avrebbe preso parte al contratto ADSL

Wholesale intercorso tra attrice e convenuta e, al contrario, si sarebbe espressamente dichiarata

estranea, già in occasione dell’accordo del 2007, agli accordi raggiunti tra le altri parti in tema di tariffe

per servizio di accesso a rete internet naked.

Per tali ragioni, la Grapes ha chiesto la propria estromissione dal processo ovvero, in subordine, che

venga dichiarata la nullità del solo art. 5 dell’accordo transattivo.

6. La richiesta di stralcio di espressioni sconvenienti

Parte attrice ha formulato richiesta di stralcio ex art. 89 c.p.c. di frasi e affermazioni contenute nella

comparsa di costituzione e risposta depositata da Telecom, deducendone la lesività della propria dignità

e del proprio decoro. Nella propria comparsa conclusionale Eutelia indica espressamente e cita

testualmente (pag. 15 e 16) quali affermazioni dovrebbero essere eliminate, facendo salvo il potere

d’ufficio del Giudice di individuare ulteriori espressioni da stralciare.

Prese in analisi tali affermazioni singolarmente nonché considerate alla luce del tenore generale degli

atti depositati in giudizio dalle parti, non si ritiene che le espressioni utilizzate da Telecom abbiano

superato il limite della correttezza deontologica imposta ai difensori né quello della convenienza

processuale.

Nelle affermazioni citate, infatti, non pare esorbitarsi dai limiti di contegno espressivo imposti nella

controdeduzione delle avverse domande giudiziali, in ponderazione altresì del contesto nel quale la

convenuta ha formulato domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Anche le espressioni denunciate come offensive quale il termine “falso” (comparsa conclusionale

Eutelia p. 15) o “fraudolento” (memoria n. 3 Eutelia p. 1), sebbene non proprie di un lessico moderato,

sono dirette a controdedurre alle affermazioni di parte attrice e, quindi, non sono espressione di intento

dispregiativo, ma di esercizio del diritto di difesa.

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Sul punto la Cassazione ha chiarito che: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute

negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole

che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile

che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il

profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità

delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive

dell'altrui reputazione le parole, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del

diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario”

(nel caso in esame della Suprema Corte si discuteva dell’avverbio "subdolamente", Cass., sez. III,

06/12/2011, n.26195; analogamente Cass., sez. III, 05/05/2009, n.10288).

7. La richiesta di stralcio della memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. n. 3 depositata da Telecom

Eutelia ha altresì richiesto lo stralcio della memoria n. 3 depositata dalla convenuta Telecom,

deducendo che la stessa non adempirebbe alla funzione cui è destinata dal codice di rito.

Analizzato il contenuto di detta memoria, tale richiesta non appare accoglibile. Emerge, infatti, che le

deduzioni di Telecom nel proprio atto del 8.07.2013 siano esclusivamente repliche alle difese di Eutelia

e Grapes, non introducendo né nuovi elementi di prova né nuove deduzioni o contestazioni.

Come pacifico, la funzione del terzo termine previsto dall’art. 183 VI c. c.p.c. sebbene sia quella di

formulare istanza istruttorie a prova contraria, serve inevitabilmente anche a replicare alle affermazioni

svolte dalle controparti processuali solo con la memoria n. 2. Diversamente, si violerebbe il principio

del contradditorio intrinseco al corretto svolgimento del giusto processo disposto dall’art. 111 Cost. E

ciò appare aver fatto Telecom.

E’ peraltro la stessa Eutelia ad utilizzare il termine di cui alla memoria n. 3 concesso in maniera del

tutto analoga a quanto contestato a Telecom, ossia a replica e contestazione di quanto dedotto dalla

convenuta con il proprio precedente scritto.

8. Le eccezioni di inammissibilità delle domande proposte da parte attrice

Telecom ha sollevato nella eccezione di inammissibilità della domanda principale di Eutelia, volta ad

ottenere la condanna di Telecom “alla restituzione della somma di € 10.266.212,29…indebitamente

versati in virtù del contratto nullo”. Seconda la prospettazione di parte convenuta non vi sarebbe

dubbio che il contratto, la cui nullità viene dedotta, sarebbe l’Accordo del 2007 e, in tal caso, Eutelia

avrebbe formulato domanda inammissibile in quanto completamente slegata dalla causa petendi, come

fatta valere nell’atto di citazione e fondata escludendosi qualsivoglia rilevanza nella vicenda della

Transazione 2007.

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Sebbene la formulazione della domanda principale da parte di Eutelia non appaia di pronta ed

immediata comprensione, dalla lettura complessiva degli atti depositati da parte attrice si può più

correttamente evincere che il contratto cui la domanda principale si riferisce e di cui si chiede la nullità

è il contratto Wholesale del 2003, nella misura in cui, sulla base del medesimo e con dedotto abuso di

posizione dominante – questa la tesi di parte attrice – ad Eutelia sono stati richiesti importi per extra-

canoni non pattuiti e non dovuti.

Tale interpretazione sarebbe l’unica che permetterebbe di comprendere i differenti importi richiesti a

livello risarcitorio da Eutelia con la domanda principale e con le domande subordinate. Nel primo caso

infatti, trattandosi di vizi del contratto di base, Eutelia maturerebbe, sempre secondo quanto dalla stessa

prospettato, il diritto alla restituzione di tutte le somme corrisposte per i titoli sopra individuati anche

prima dell’intervenuta Transazione, per una somma complessiva di circa 10 milioni di Euro. Nel

secondo caso invece, trattandosi di vizi afferenti l’Accordo del 2007, il diritto alla restituzione

dell’indebito corrisposto sorgerebbe solo in riferimento alle somme corrisposte proprio in esecuzione di

tale accordo.

Vi è tuttavia da rilevare che, anche sulla base di tale interpretazione, si potrebbero in effetti evidenziare

profili di inammissibilità della domanda.

Nelle domande svolte da Eutelia in via principale si deduce, infatti, esclusivamente la non pattuizione

degli importi fatturati da Telecom e l’unilaterale applicazione di tariffe di extracosti. Alcuna censura di

invalidità viene invece rivolta al rapporto contrattuale sotteso, il contratto Wholesale del 2003.

E’ pertanto per questo motivo, e non per quanto dedotto da parte di Telecom, che la domanda

principale deve essere ritenuta inammissibile, in quanto il suo petitum non risulta corrispondente alla

causa petendi dedotta in giudizio.

In ogni caso, in tale situazione di dubbio, questo giudice ritiene opportuno procedere anche l'esame nel

merito di detta domanda, precisando tuttavia tale esame è subordinato alla valutazione dell'eccezione di

transazione opposta da Telecom.

Telecom ha inoltre eccepito l’inammissibilità delle domande subordinate svolte da parte attrice per aver

Eutelia apportato una mutatio delle proprie domande in quanto l'attrice, rispetto all’atto di citazione,

non si sarebbe limitata a una semplice delimitazione della originaria domanda mediante una mera

riduzione della somma pretesa, bensì avrebbe formulato una richiesta completamente diversa, sulla

base dei medesimi fatti anziché procedere mediante la deduzione di diversi fatti posti a fondamento

della differente domanda.

Tale eccezione non appare fondata.

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Nel proprio atto di citazione Eutelia chiede in via subordinata di “dichiarare nullo e/o annullare

l’Accordo 2007, intercorso tra le parti per nullità del contratto su cui la medesima transazione

avrebbe prodotto l’effetto novativo ai sensi dell’art. 1972 commi 1 e/o 2 c.c.”. Nella precisazione delle

conclusioni Eutelia chiede che il giudice voglia “dichiarare nullo e/ o annullare l’Accordo Transattivo

2007 limitatamente all’articolo 5, intercorso tra le parti per nullità del contratto su cui la medesima

transazione di cui all’articolo 5 menzionato avrebbe prodotto l’effetto novativo ai sensi dell’art. 1972

commi 1 e/o 2 c.c.”.

Una simile correzione viene operata da Eutelia anche in riferimento alla domanda ulteriormente

subordinata; in atto di citazione viene chiesto di “annullare l’Accordo 2007 per temerarietà della

pretesa avanzata da Telecom ai sensi dell’art. 1971 c.c.”, mentre nella precisazione delle conclusioni si

legge la richiesta di “annullare l’Accordo Transattivo 2007 limitatamente all’articolo 5 per temerarietà

della pretesa avanzata da Telecom ai sensi dell’art. 1971 c.c.”.

In entrambe le domande viene, inoltre, ridotta la richiesta risarcitoria da € 10.226.212,29 ad €

6.348.872,03.

Dal raffronto delle modifiche intervenute alle conclusioni rese da parte attrice appare con evidenza la

mera circoscrizione e precisazione delle domande formulate in atto di citazione. Viene operata quindi

una emendatio libelli per ciò che concerne sia il vizio contrattuale lamentato da Eutelia, sia il quantum

risarcitorio. Peraltro, che le doglianze di Eutelia in relazione ai rapporti contrattuali con Telecom

fossero limitate agli accordi intercorsi limitatamente all’art. 5 era già evincibile dal tenore dell’atto di

citazione. Conseguentemente, l’aggiunta della espressione “limitatamente all’articolo 5” non

costituisce mutatio ma specificazione delle domande già originariamente svolte. Specificazione peraltro

che già era intervenuta in occasione della prima udienza, svoltasi il 4 dicembre 2012, nella quale il

difensore di parte attrice ebbe a verbalizzare di voler far presente "che tutte le proprie domande,

principali e subordinate riguardano esclusivamente l’art. 5 dell’Accordo 2007”.

Da tale espressione e dal collegamento fatto anche per le domande principali all'art.5 è sorto il dubbio

di Telecom circa la riferibilità anche della domanda principale all'accordo del 2007. Non ritiene questo

giudice detto richiamo risolutivo in quanto trattasi di una verbalizzazione di udienza, sintetica ed

estemporanea, dalla quale non sembra si possano far discendere le conseguenze volute dalla difesa

Telecom.

9. Il mercato rilevante ed il quadro regolamentare

In riferimento alla dedotta sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte di Telecom, occorre

innanzitutto individuare il mercato rilevante sul quale un eventuale illecito antitrust si sarebbe potuto

concretizzare ed il quadro regolamentare vigente al momento dei fatti dedotti in giudizio.

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Il mercato rilevante nel caso di specie è stato individuato quale "mercato n. 12 della Raccomandazione

della Commissione Europea n. 2003/311/CE" e consiste nel mercato dell’accesso a banda larga

all’ingrosso, come definito dalla domanda e dall’offerta di connettività su tecnologie xDSL, su fibra

ottica e su tecnologia satellitare. Come ritenuto dall’AGCM (parere reso all’AGCom l’11.11.2005) e

dall’AGCom nella delibera 34/06/CONS, i servizi di accesso a banda larga offerti su diversi portanti

trasmessivi (rete in rame, fibra ottica, trasmissioni satellitari) sono ricompresi, in ragione di un

sufficiente grado di fungibilità, in un unico mercato con estensione geografica nazionale.

Il mercato così individuato era in precedenza regolamentato dalla Delibera n. 06/03/CIR dell’AGCom

con la quale l’Autorità, ritenendo l’offerta wholesale di Telecom tale da generare discriminazione tra

gli operatori e barriere all’ingresso sul mercato, non prevedeva la possibilità per l’MNO di richiedere

extra-canoni o extra-contributi per i servizi xDSL erogati all’ingrosso su linee naked. L’Autorità

imponeva altresì a Telecom l’obbligo di comunicare per iscritto all’AGCom, per ottenerne la

preventiva approvazione, le condizioni economiche proposte agli OLO delle offerte xDSL all’ingrosso.

Successivamente, il servizio di fornitura dati naked è stato regolamentato dalla delibera 34/06/CONS.

Con tale delibera, l’AGCom ha ritenuto che nel mercato rilevante si registrassero ancora condizioni di

insufficiente concorrenza. Conseguentemente è stato mantenuto l’obbligo di Telecom di

comunicazione delle offerte stabilito con la Delibera 06/03/CIR ed è stata concessa la possibilità di

richiedere il pagamento di contributi aggiuntivi, sebbene ancora secondo importi orientati ai costi.

Sotto la vigenza di tale nuova Delibera veniva approvata e pubblicata in data 9.11.2007 una nuova

Offerta di Riferimento di Telecom per i nuovi servizi di Bitstream, la quale prevedeva la

corresponsione di un contributo di attivazione di nuove linee nonché la maggiorazione di un

extracanone per i servizi forniti agli OLO.

Con la delibera 34/06/CONS l’AGCom valutava inoltre che Telecom continuasse a detenere un

significativo potere sul mercato. Tuttavia, come noto, la posizione dominante sul mercato non è idonea

ex se a concretizzare un illecito antitrust. Al contrario, una tale ipotesi non si sottrae alla verifica della

ricorrenza dell’abuso della posizione dominante individuata, abuso la cui sussistenza deve essere

dedotta e provata in giudizio da parte del presunto danneggiato.

10. L’eccezione di transazione e la natura dell’art. 5 dell’Accordo intercorso tra le parti

Parte convenuta ha sollevato eccezione di intervenuta transazione sulle domande formulate nel presente

giudizio mentre parte attrice ha dedotto, al contrario, che l’accordo del 2007 invocato da Telecom, non

rileva nel presente giudizio, poiché la vicenda in esame verterebbe su un oggetto del tutto diverso e non

coperto dalla transazione medesima.

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Ma tale prospettazione non appare condivisibile. Tra la materia in discussione nel presente giudizio e il

contenuto dell’art. 5 dell’Accordo vi è, al contrario, piena coincidenza. Non solo infatti si tratta in

entrambi i casi di canoni e contributi richiesti ad Eutelia da parte di Telecom per la prestazione del

servizio ADSL naked, ma i periodi di riferimento di tali importi coincidono pienamente. E’ peraltro la

stessa attrice sin dall’atto introduttivo del giudizio a fare riferimento all’Accordo del 2007 intercorso

tra le parti.

Per poter correttamente procedere nella valutazione della questione giuridica sottoposta a giudizio,

appare quindi preliminarmente opportuno stabilire quale natura abbia l’art. 5 dell’Accordo, la cui

nullità e/o annullabilità viene in via subordinata dedotta da parte attrice. Infatti, tali valutazioni

potrebbero portare alla preclusione della valutazione circa la sussistenza di un abuso di posizione

dominante e circa la differente disciplina civilistica applicabile al caso di specie.

Eutelia replica all’eccezione di transazione sollevata da Telecom nelle proprie difese eccependo che il

contenuto dell’art. 5 altro non è che un accordo commerciale, privo di natura transattiva e consistente in

una mera ricognizione di debito.

Tale prospettazione, sebbene condivisa anche da parte della terza Grapes, deve essere disattesa.

Per stabilire se l’accordo intercorso tra due o più parti abbia natura transattiva, ciò che rileva è la sua

finalità conciliativa e la conseguente concessione di reciproci benefici, così come emerge dalla

definizione del contratto di transazione data dall’art. 1965 c.c. e come costantemente affermato dalla

giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha chiarito che “elementi imprescindibili per la validità di una

transazione sono l'esistenza di una res dubia, cioè di un rapporto giuridico avente carattere di

incertezza, e le reciproche concessioni dei contraenti.” (Cass. civ., sentenza n. 24169 del 25 ottobre

2013, in tal senso anche: Cass. civ., sentenza n. 72 del 3 gennaio 2011; Cass. civ., sentenza n. 7999

dell’1 aprile 2010 e Cass. civ. sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999). Non rileva peraltro il nomen juris

dato dalle parti all’accordo tra gli stessi intercorso: “l'oggetto del negozio transattivo va identificato

non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale

specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le

parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni. Non è necessario, pertanto, che

dall'atto di transazione risultino le rispettive tesi contrapposte e le reciproche concessioni, ma è

sufficiente che il complesso dei diritti abdicato dall'uno o dall'altro contraente si desuma anche per via

di logica consequenzialità dal nuovo regolamento di interessi concordato in sostituzione di quello

preesistente (Cass. civ. sentenza n. 5052 del 28 febbraio 2013).

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E’ pur vero che la Giurisprudenza ha affermato che il pieno riconoscimento della pretesa di una parte a

fronte di una totale rinuncia da parte dell’altra non costituisce valida transazione (già citata Cass. civ.,

sentenza n. 24169 del 25 ottobre 2013).

Tuttavia nel caso di specie, l’Accordo del 2007 presenta tutti gli elementi sopra individuati propri di

una transazione: rinuncia a (plurime) liti pendenti avanti a differenti Autorità Giudiziarie, rinuncia a

reciproche pretese, impegni economici volti a raggiungere, come indicato dalle stesse parti, “la

complessiva definizione del Contenzioso” (Premesse dell’Accordo) e “ogni e qualsivoglia pendenza

tra le stesse insorta o che potrebbe insorgere” (art. 2 Accordo).

Parte attrice deduce tuttavia che, sebbene sia pacifico che l’Accordo sottoscritto dalle parti il 16 luglio

2007 abbia natura transattiva, il solo art. 5 avrebbe natura differente, costituendo esso stesso non parte

dell’accordo di definizione delle controversia ma nuovo accordo commerciale, autonomo rispetto al

corpus del resto dell'accordo e costituente rapporto obbligatorio a sé stante, in quanto tale suscettibile

delle più ampie censure previste dal Codice Civile in tema di contratti.

Pur ammettendo un’autonomia delle pattuizioni previste nel solo articolo 5 dell’Accordo rispetto

all’intero contratto, la cui concreta valutazione verrà svolta infra, si rileva come si possono ugualmente

individuare in tale articolo i caratteri della transazione. Infatti, l’assetto dallo stesso predisposto non

prevede solo il riconoscimento da parte di Eutelia della debenza pregressa e pro futuro di determinate

voci di costo ed extracosto dei servizi di accesso a internet naked, con conseguente corresponsione

della somma di circa 6 milioni di Euro, ma prevede altresì il riconoscimento di reciproche concessioni,

non certo trascurabili sia nell'assetto complessivo dei rapporti fra le parti, sia per il livello economico

delle stesse.

Gli accordi ricompresi nell’art. 5 hanno infatti previsto, oltre alla corresponsione della somma di cui si

chiede la restituzione, la rinuncia di Eutelia all’impugnazione della sentenza del TAR Lazio con la

quale veniva confermata la delibera dell’AGCom 34/06/CONS, la rinuncia di Telecom a circa la metà

delle proprie pretese economiche vantate per il periodo intercorrente dal 12 febbraio 2006 al 31 maggio

2007 e l’impegno di Eutelia al pagamento dell'ulteriore metà di dette somme (circa 1,5 milioni di

Euro).

Si deve quindi ritenere che l’art. 5 dell’Accordo non possa essere soggetto alla più ampia disciplina

generale di invalidità dei contratti, ma debba al contrario essere assoggettato alla disciplina più

specifica delle transazioni, normativamente prevista agli artt. 1965 ss c.c., contenendo a sua volta una

pattuizione di tipo transattivo.

In ogni caso, si deve poi considerare che la portata dell’articolo in esame va apprezzata nel contesto in

cui si trova inserito, al fine di considerare il bilanciamento degli interessi delle parti come realizzato nel

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complesso dell'accordo. Non è possibile, infatti, affermare una totale autonomia dell’art. 5 rispetto

all'intero accordo. Al contrario solo da una lettura complessiva è possibile valutare la portata generale

della scrittura ed il peso delle reciproche concessioni delle parti.

11. L’eccepita nullità ex art. 1972 c. 1 e c. 2 c.c. dell’accordo transattivo

A fondamento della propria domanda, Eutelia ha dedotto la nullità parziale della transazione avente ad

oggetto un contratto illecito. Sul punto parte attrice deduce che l’abuso di posizione dominante

attribuito a Telecom consentirebbe di definire il contratto tra le parti come nullo per causa illecita, con

conseguente rilievo ai fini della declaratoria di nullità parziale dell’Accordo, limitatamente all’articolo

5, per disposto degli articoli 1966, 1972 e 1418 comma 2 del Codice Civile.

Telecom sul punto ha contestato nei propri scritti difensivi che l’accordo oggetto di contestazione non

potrebbe costituire in alcun modo estrinsecazione di un abuso di posizione dominante e, pertanto, non

potrebbe dirsi avente causa illecita, essendo invece pienamente valido ed efficace.

Anche a prescindere dall’accertamento nel caso in concreto dell’abuso di posizione dominante posto in

essere da Telecom nei confronti di Eutelia, occorre considerare che tale dedotto illecito

anticoncorrenziale non sarebbe in ogni caso idoneo a determinare sulla base dell’art. 1972 c.c. la nullità

della transazione intercorsa tra le parti o di sue parti.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti ermeneuticamente stabilito la piena validità di una

transazione avente quale base un contratto nullo, specificando che vi è nullità della sola transazione

relativa ad un contratto con causa illecita (Cass., sez. I, n. 3772 del 23 febbraio 2005: “Il principio che

implicitamente ma indiscutibilmente si ricava dall'art. 1972 c.c. è quello della validità della

transazione relativa a un titolo nullo, eccezion fatta dei casi in cui la nullità derivi da illiceità, ovvero

da altra causa che sia stata ignorata”).

Ne deriva che, anche ove il contratto fosse stato stipulato a seguito dell'abuso di posizione dominante

posto in essere da Telecom e fosse quindi nullo per contrarietà a norme imperative (C. App. Roma sent.

del 16 gennaio 2001, Trib. Milano sent. del 7 agosto 2000), tale abuso non potrebbe comportare una

illiceità della causa che, come correttamente ricordato anche dalla stessa parte attrice, si configura solo

quando le parti si legano ad un’operazione economica di cui sono disconosciuti gli effetti tipici ovvero

verta su posizioni giuridiche non disponibili.

In riferimento alla domanda di annullamento proposta ex art. 1972 c. 2 c.c., espressa da Eutelia in via

subordinata, parte attrice deduce la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata, ossia la

nullità del titolo sulla base del quale la transazione è intervenuta, determinato dall’abuso di posizione

dominante e quindi dalla violazione di norme imperative, e l’ignoranza da parte di Eutelia di tale causa

di nullità all’epoca delle trattative e la sua cognizione solo dopo aver la sentenza della Corte d’Appello

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di Milano del 2010 (Sent. n. 2737/2010), espressasi su un caso del tutto analogo a quello riguardante

Eutelia.

Telecom ha dedotto l’inammissibilità di tale domanda, poiché essa costituirebbe in realtà una

fattispecie di errore di diritto che, ex art. 1969 c.c., non potrebbe costituire fonte di annullamento di una

transazione. Parte convenuta ha inoltre dedotto l’insussistenza dei sopra richiamati requisiti.

Anche tale domanda deve essere rigettata a prescindere dall’accertamento sull’esistenza di un abuso di

posizione dominante posto in essere da Telecom. Nel caso di specie appare evidente, infatti, come

difetti il requisito dell’ignoranza della parte che invochi la nullità di un titolo per ottenere

l’annullamento ex art. 1972 c. 2.

Eutelia, proprio nei contenziosi avviati prima della sottoscrizione dell’accordo transattivo, già

deduceva la sussistenza di un illecito antitrust posto in essere da Telecom in relazione all’applicazione

di tariffe aggiuntive indebite per la fornitura di servizi di connessione xDSL naked.

Basti citare quanto richiesto da Eutelia nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 33 l. 287/90 proposto in data

10 marzo 2006 innanzi alla Corte d’Appello di Milano: “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita,

contrarii rejectiis, accertare e dichiarare che le condotte tutte di cui in narrativa e di cui in atti, poste

in essere da Telecom Italia S.p.A., costituiscono abuso della posizione dominante da essa Telecom

detenuta sui mercati dell’accesso data a banda larga e, per l’effetto, accertare e dichiarare abusive ed

illegittime le condizioni economiche unilateralmente applicate dalla stessa con decorrenza 10 luglio

2005”; condizioni economiche che, come si legge nel testo del ricorso, riguardavano precisamente la

corresponsione degli extracanoni e dei sovrapprezzi per i servizi di accesso ad internet xDSL naked

oggetto della transazione e di cui oggi si richiede la restituzione.

Vi è quindi ampia ed incontestabile evidenza che al momento della sottoscrizione della transazione

Eutelia fosse pienamente a conoscenza di tale profilo di nullità, oggi dedotto, con la conseguenza che

non è possibile accogliere la domanda di annullamento dell’Accordo del 16 luglio 2007 ex art. 1972 c.

2 cod.civ..

12. La domanda di annullamento della transazione ex art. 1971 c.c.

In ulteriore subordine rispetto alle altre domande già considerate, Eutelia ha richiesto l’applicazione

dell’art. 1971 c.c. e, conseguentemente, l’annullamento dell’art. 5 dell’Accordo del 2007, essendo

Telecom consapevole della temerarietà della propria pretesa definita con la transazione, temerarietà

derivante proprio dalla violazione della normativa antitrust.

Pur assumendo che la transazione interveniva a fronte di una situazione di abuso imputata a Telecom,

si deve considerare che, anche in presenza di una violazione del diritto antitrust, le parti possano

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addivenire ad una transazione al fine di regolare le reciproche pretese di tipo contrattuale (ove esistenti)

e/o di tipo risarcitorio, fatte valere dal soggetto vittima dell'abuso.

Riprova di ciò è possibile trarre dalla Direttiva sul private enforcement (testo approvato il 17 aprile

2014, punto 43) che suggerisce lo strumento della mediazione e della conciliazione per pervenire alla

definizione transattiva delle controversie.

Inoltre, la temerarietà della pretesa presuppone la malafede del soggetto nei confronti del quale si vuol

far valere l’art. 1971 c.c.. Tale elemento soggettivo deve, come noto, essere dimostrato da parte di chi

lo deduce (l’art. 1147 c.c. stabilisce che la buona fede si presume), mentre nel caso in esame non vi

sono elementi che supportino la deduzione di tale requisito. Al contrario, si rinvengono elementi idonei

a far ipotizzare la buona fede contrattuale di Telecom nelle trattative, anche in considerazione del

globale assetto dell'accordo, a seguito del quale, circostanza che non può essere sottovalutata, Eutelia

ha ottenuto la stabilizzazione e prosecuzione dei servizi di accesso alla rete ADSL naked e ricevuto da

Telecom la non trascurabile somma di 22 milioni di euro.

13. La posizione di Grapes

La terza chiamata Grapes ha richiesto la propria estromissione dal giudizio, asserendo una sua totale

estraneità alle previsioni dell’Accordo Transattivo intercorso tra le parti oggetto di contestazione.

Se è pur vero che l’art. 3 del medesimo Accordo recita testualmente “Grapes dichiara di essere

estranea alle pattuizioni tra Eutelia e Telecom di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente accordo”,

quanto sopra detto in tema di non autonomia delle singole clausole dell’Accordo e di necessità di

valutazione dell’assetto complessivo non avrebbe potuto non comportare la chiamata in causa anche di

Grapes. Così come già affermato con l’ordinanza resa all’udienza del 4 dicembre 2012 e sopra citata al

punto 1.

A conferma di tale necessità si consideri come, qualora si fosse addivenuti all’accoglimento di una

delle domande di nullità o annullamento promosse dall’attrice in relazione all’art. 5 dell’Accordo,

sarebbe stato comunque necessario procedere alla valutazione dell’applicabilità degli artt. 1419 e 1420

c.c. in tema di nullità parziale e di nullità di contratto plurilaterale, che avrebbe potuto estendere i

denunciati vizi contrattuali ad altre clausole o a tutto l’intero Accordo. Una simile valutazione quindi

non avrebbe potuto essere svolta se non in contraddittorio anche con Grapes.

14.Le spese di lite

Le conclusioni definitive circa le domande svolte da parte attrice individuano una preponderante ed

assorbente soccombenza di quest'ultima, che deve, pertanto, essere condannata per intero alla rifusione

delle spese processuali in favore della convenuta. Tali spese, in relazione al valore della causa

determinato in base alle domande (€. 10.000.000 e quindi scaglione oltre €. 1.500.000), al valore,

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natura e complessità della controversia ed all'importanza delle questioni trattate, facendosi applicazione

dei parametri di cui al DM 55/2014 (vigente all'epoca di deposito degli scritti conclusivi), vista la nota

spese depositata da Telecom, vengono liquidate in favore di parte convenuta nella somma di €. 55.300,

oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Anche la chiamata in causa di Grapes si è resa necessaria in relazione alle domande formulate da

Eutelia, alla quale pertanto devono fare carico le relative spese processuali. Tali spese sono liquidate in

favore della terza chiamata nella somma di €. 21.387, come richiesto, oltre rimborso spese forfettarie

nella misura del 15% ed accessori come per legge.

15. La lite temeraria promossa da Eutelia e conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.

Il generale comportamento processuale tenuto da Eutelia ed il contenuto delle difese dalla stessa svolte

non appare integrino i requisiti di cui all’art. 96 c.p.c., invocato dalla difesa della convenuta. Ciò anche

in considerazione del rigetto non solo delle istanze di parte attrice ma anche delle numerose eccezioni

preliminari sollevate dalla stessa convenuta. E’ apparso quindi equilibrato il tenore processuale delle

difese svolte dalle parti ed il generale comportamento dalle stesse tenuto nel giudizio. Né la dedotta

volontaria omissione di un allegato dell’Accordo, addebitata da Telecom a Eutelia, è idonea ex se a

costituire lite temeraria, non essendovi sufficienti elementi per ipotizzare un’effettiva malizia difensiva

e, ancor di più, trattandosi di documento a disposizione anche della stessa convenuta, la quale ha quindi

agilmente potuto integrare quanto eventualmente mancante.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, assorbita ogni altra istanza e domanda

formulata,

rigetta le domande proposte dall’attrice Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria nei confronti

di Telecom Italia S.p.A.;

condanna l’attrice Eutelia S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Telecom

Italia S.p.A., spese che liquida in €. 55.300, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed

accessori come per legge, ed in favore della terza chiamata Grapes Network Services s.r.l. in

liquidazione in €. 21.387, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per

legge;

rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. formulata da Telecom Italia S.p.A..

Così deciso in Milano il 18 luglio 2014.

Il Giudice

dott. Marina A. Tavassi

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