Sentenza n. 511/2017 pubbl. il 07/02/2017 RG n. 2178/2014
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N. 2178 RUOLO GENERALE ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Loredana Pederzoli Presidente
Dott. Angela Cincotti Consigliere
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d’Appello
con atto di citazione notificato il 27.6.2014 a ministero Aiutante Ufficiale Giudiziario
addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di Milano,
da
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GIA’ LEASINT SPA (C.F. 01682080153),
con il patrocinio dell’avv. BOTTAZZI LEONARDO con elezione di domicilio in
VIA CORRIDONI, 1 20121 MILANO, presso e nello studio dell’avv. BOTTAZZI
LEONARDO
APPELLANTE
CONTRO
EUROLAC SAS (IN PERSONA DEL SOCIO ACCOMANDATARIO E L.R.P.T.
SIG. RUSSO ALESSANDRO) (C.F. 01884340201 ) con il patrocinio dell’avv.
RICCIO BIAGIO con elezione di domicilio in VIA C. BATTISTI, 24 80024
CARDITO presso e nello studio dell'avv. RICCIO BIAGIO
APPELLATO
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OGGETTO: Leasing
LE PARTI ALL’UDIENZA DEL 18.10.2016 PRECISAVANO LE SEGUENTI
CONCLUSIONI :
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA GIA’ LEASINT SPA
Il sottoscritto difensore di Mediocredito Italiano spa, già Leasint S.p.A.,
così precisa per sentirle integralmente accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza,
eccezione o difesa, in riforma integrale della l’ordinanza emessa ex art.
702bis cpc in data 21.05.2014, e pubblicata in pari data mediante
deposito in Cancelleria, dal Tribunale di Milano – in persona del Giudice
Unico dott. Ricciardi – nel procedimento iscritto al n. RG 34579/2013:
IN VIA PRELIMINARE: sussistendone i requisiti per quanto espresso nel
punto n. 4) del presente atto disporre la sospensione della provvisoria
esecutorietà dell’ordinanza impugnata ex artt. 283 e 351 cpc;
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in
narrativa, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta,
accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 20045428 è
stato risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuto nel contratto
medesimo e, per l’effetto, condannare la società EUROLAC SAS DI RUSSO
ALESSANDRO & C., con sede a -46037- Roncoferraro (MN), via Aldo
Scorfani n. 12/C, CF e PI 01884340201, in persona del socio accomandatario
e legale rappresentante pro tempore sig. Russo Alessandro, o del diverso
legale rappresentante pro tempore in carica alla data della notifica del
presente, a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con
efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali terzi occupanti, a favore
di Leasint S.p.A., ora Mediocredito Italiano spa, l’immobile sito in comune di
Volta Mantovana (MN), alla Strada dei Colli Sud, e precisamente: laboratorio
artigianale posto al piano terra e primo con annessa area cortiva di
pertinenza esclusiva, identificato nel catasto fabbricati del comune di Volta
Mantovana (MN) con i seguenti dati: foglio 28, mappale 504, Strada dei
Colli Sud c.m., piano T-1, categoria D/7, R.C. euro 2.938,00, confinante
con: via Lombardia, mapp. 505, canaletta consortile e mapp. 197, come
meglio descritto nell’atto di compravendita a rogito Notaio Dr. Angela
Caputo n. repertorio 7534 e n. raccolta 1469 e nel contratto di locazione
finanziaria n. 20045428.
IN OGNI CASO: con vittoria integrale di spese e competenze di causa,
anche in relazione al procedimento di primo grado concluso.
Con osservanza.
PARTE APPELLATA COME DA COMPARSIA DI COSTITUZIONE
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Leasint SPA, già San Paolo Leasint spa, ora Mediocredito Italiano spa, in data 9
maggio 2013 depositava ricorso ex articolo 702 bis cpc innanzi al Tribunale di
Milano chiedendo che venisse accertato e dichiarato il grave inadempimento
contrattuale posto in essere da Eurolac s.a.s. di Russo Alessandro & C con sede in
Roncoferraro (Mantova) al contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile meglio
descritto in atti, concluso in data 7.4.2006; che venisse accertato e dichiarato che il
contratto era stato risolto in forza della clausola risolutiva espressa e, per l'effetto, che
la resistente venisse condannata a rilasciare l'immobile immediatamente, libero e
vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali
terzi occupanti.
Veniva fissata per la prima comparizione udienza del 14 gennaio 2014 e, a seguito
della notifica del ricorso e del decreto, si costituiva in giudizio la società resistente
eccependo preliminarmente di non essere l'attuale utilizzatore, poiché l'immobile
oggetto del contratto di leasing, destinato a laboratorio artigianale, era stato oggetto
di un contratto di affitto di azienda con la società EDS Verniciature, debitamente
pubblicato dalla Camera di Commercio di Mantova, e conseguentemente doveva
essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Eurolac s.a.s.; nel merito
enunciava riflessioni in ordine alle conseguenza della risoluzione di leasing traslativo,
con riserva di formulare separato giudizio le inerenti domande nei confronti di
Leasint.
Il Tribunale di Milano pronunciava ordinanza nel procedimento R.G. 34579 /2013 in
data 21 maggio 2014 con il seguente dispositivo:
1. “ rigetta il ricorso ex articolo 702 bis cpc depositato in data 9 maggio 2013,
sussistendo la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
convenuta e che si liquidano in complessivi euro 4000,00 di cui euro 500,00
per spese ed euro 3500,00 per compenso”.
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Avverso tale ordinanza proponeva appello Mediocredito Italiano spa già Leasint Spa
con citazione notificata il 27.6.2014 chiedendo la riforma dell’ordinanza per i motivi
dedotti. Si costituiva Eurolac s.a.s. contestando l’appello e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 16 ottobre 2014 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la
precisazione delle conclusioni l’udienza del 18 ottobre 2016 in cui, espletato
l’incombente, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di legge per il
deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
Mediocredito Italiano spa ha impugnato l'ordinanza per i seguenti motivi:
1. erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione, errata e carente
valutazione dei mezzi di prova offerti dalle parti ed errata applicazione ed
interpretazione della legge in ordine ai capi in cui il giudice di primo grado ha
ritenuto sussistente la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta;
2. erroneità del rigetto della domanda di restituzione del bene immobile oggetto
del contratto di locazione finanziaria;
3. erroneità del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali ed
eccessività della liquidazione in euro 500,00 per anticipazioni, senza che la
parte abbia sostenuto alcuna spesa.
Il primi due motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente
connessi.
Nell' ipotesi di cessione di azienda trova applicazione la norma di cui all'articolo
2558 c.c. che prevede, al primo comma, che “ se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda
stessa che non abbiano carattere personale”.
La norma determina l'effetto automatico del subingresso del cessionario del contratto
di leasing immobiliare, da ritenersi ricompreso in quelli stipulati per l'esercizio
dell'azienda.
Nel caso di specie non sussistono pattuizioni ostative all'applicazione della citata
disposizione, poiché l'articolo 13 del contratto di leasing prevede un divieto generale
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di cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione della concedente, salvo il
caso di cessione di azienda. La clausola non prevede nemmeno, nell'ipotesi di
cessione di azienda, la comunicazione al concedente, a mezzo raccomandata o altro
mezzo equipollente, della cessione del contratto di leasing.
Ritiene quindi la Corte che l'articolo 13 del contratto recepisca la norma di cui
all'articolo 2558 primo comma.
Ulteriormente si osserva che analogo automatico subingresso si verifica anche
nell'ipotesi di cui all’art. 36 L.392/78 , che prevede possibilità per il conduttore di
“cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga
insieme ceduta l'azienda”, con l'obbligo normativamente previsto di darne
comunicazione a quest'ultimo.
La cessione dell'azienda da Eurolac sas a E.D.S Verniciature, avvenuta a mezzo atto
notarile del 24 febbraio 2012 registrato il successivo 28 febbraio 2012 (doc 4
Eurolac) , è stata iscritta e pubblicata in data 29 febbraio 2012 (doc 3 Eurolac)negli
atti della Camera di Commercio di Mantova, anteriormente all’invio da parte di
Leasint Spa della raccomandata A/ R di risoluzione del contratto, che reca la data del
19 aprile 2012 (doc 7 appellante).
Da ciò discende che Eurolac è carente di legittimazione passiva anche con
riferimento alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per
inadempimento.
Anche l'ultimo motivo non è fondato, poiché le spese sono state poste a carico della
parte soccombente e la misura dell'importo liquidato per spese corrisponde
indicativamente al 15% per rimborso forfettario, riconosciuto sugli onorari liquidati.
L'appello non merita quindi accoglimento; in applicazione del principio della
soccombenza Mediocredito Italiano spa, già Leasint spa deve quindi essere
condannata alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte
liquidate in Euro 3.800,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di
legge.
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Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-
quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il
versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art
13.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GIA’ LEASINT SPA contro EUROLAC
SAS avverso la ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano nel procedimento
R.G. 34579 /2013 in data 21 maggio 2014 così provvede:
1. Rigetta l’appello;
2. Condanna l’appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della
controparte liquidate in Euro 3.800,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e
accessori di legge.
Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da
parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.1.2017
Il Consigliere estensore Il Presidente
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