Sentenza n. 511/2017 pubbl. il 07/02/2017 RG n. 2178/2014

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1 N. 2178 RUOLO GENERALE ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE composta dai magistrati Dott. Loredana Pederzoli Presidente Dott. Angela Cincotti Consigliere Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d’Appello con atto di citazione notificato il 27.6.2014 a ministero Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di Milano, da MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GIA’ LEASINT SPA (C.F. 01682080153), con il patrocinio dell’avv. BOTTAZZI LEONARDO con elezione di domicilio in VIA CORRIDONI, 1 20121 MILANO, presso e nello studio dell’avv. BOTTAZZI LEONARDO APPELLANTE CONTRO EUROLAC SAS (IN PERSONA DEL SOCIO ACCOMANDATARIO E L.R.P.T. SIG. RUSSO ALESSANDRO) (C.F. 01884340201 ) con il patrocinio dell’avv. RICCIO BIAGIO con elezione di domicilio in VIA C. BATTISTI, 24 80024 CARDITO presso e nello studio dell'avv. RICCIO BIAGIO APPELLATO Firmato Da: PANELLA EVA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 101d5a - Firmato Da: GIOVANNA FERRERO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 517567ab36b039a55dcf6a5cd7adc1ba Firmato Da: PEDERZOLI LOREDANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 304962395f8f74ff21eb1f949ce2aa5a Sentenza n. 511/2017 pubbl. il 07/02/2017 RG n. 2178/2014

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N. 2178 RUOLO GENERALE ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Loredana Pederzoli Presidente

Dott. Angela Cincotti Consigliere

Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d’Appello

con atto di citazione notificato il 27.6.2014 a ministero Aiutante Ufficiale Giudiziario

addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di Milano,

da

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GIA’ LEASINT SPA (C.F. 01682080153),

con il patrocinio dell’avv. BOTTAZZI LEONARDO con elezione di domicilio in

VIA CORRIDONI, 1 20121 MILANO, presso e nello studio dell’avv. BOTTAZZI

LEONARDO

APPELLANTE

CONTRO

EUROLAC SAS (IN PERSONA DEL SOCIO ACCOMANDATARIO E L.R.P.T.

SIG. RUSSO ALESSANDRO) (C.F. 01884340201 ) con il patrocinio dell’avv.

RICCIO BIAGIO con elezione di domicilio in VIA C. BATTISTI, 24 80024

CARDITO presso e nello studio dell'avv. RICCIO BIAGIO

APPELLATO

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OGGETTO: Leasing

LE PARTI ALL’UDIENZA DEL 18.10.2016 PRECISAVANO LE SEGUENTI

CONCLUSIONI :

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA GIA’ LEASINT SPA

Il sottoscritto difensore di Mediocredito Italiano spa, già Leasint S.p.A.,

così precisa per sentirle integralmente accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza,

eccezione o difesa, in riforma integrale della l’ordinanza emessa ex art.

702bis cpc in data 21.05.2014, e pubblicata in pari data mediante

deposito in Cancelleria, dal Tribunale di Milano – in persona del Giudice

Unico dott. Ricciardi – nel procedimento iscritto al n. RG 34579/2013:

IN VIA PRELIMINARE: sussistendone i requisiti per quanto espresso nel

punto n. 4) del presente atto disporre la sospensione della provvisoria

esecutorietà dell’ordinanza impugnata ex artt. 283 e 351 cpc;

NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutti i motivi già indicati in

narrativa, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta,

accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria n. 20045428 è

stato risolto in forza della clausola risolutiva espressa contenuto nel contratto

medesimo e, per l’effetto, condannare la società EUROLAC SAS DI RUSSO

ALESSANDRO & C., con sede a -46037- Roncoferraro (MN), via Aldo

Scorfani n. 12/C, CF e PI 01884340201, in persona del socio accomandatario

e legale rappresentante pro tempore sig. Russo Alessandro, o del diverso

legale rappresentante pro tempore in carica alla data della notifica del

presente, a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con

efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali terzi occupanti, a favore

di Leasint S.p.A., ora Mediocredito Italiano spa, l’immobile sito in comune di

Volta Mantovana (MN), alla Strada dei Colli Sud, e precisamente: laboratorio

artigianale posto al piano terra e primo con annessa area cortiva di

pertinenza esclusiva, identificato nel catasto fabbricati del comune di Volta

Mantovana (MN) con i seguenti dati: foglio 28, mappale 504, Strada dei

Colli Sud c.m., piano T-1, categoria D/7, R.C. euro 2.938,00, confinante

con: via Lombardia, mapp. 505, canaletta consortile e mapp. 197, come

meglio descritto nell’atto di compravendita a rogito Notaio Dr. Angela

Caputo n. repertorio 7534 e n. raccolta 1469 e nel contratto di locazione

finanziaria n. 20045428.

IN OGNI CASO: con vittoria integrale di spese e competenze di causa,

anche in relazione al procedimento di primo grado concluso.

Con osservanza.

PARTE APPELLATA COME DA COMPARSIA DI COSTITUZIONE

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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Leasint SPA, già San Paolo Leasint spa, ora Mediocredito Italiano spa, in data 9

maggio 2013 depositava ricorso ex articolo 702 bis cpc innanzi al Tribunale di

Milano chiedendo che venisse accertato e dichiarato il grave inadempimento

contrattuale posto in essere da Eurolac s.a.s. di Russo Alessandro & C con sede in

Roncoferraro (Mantova) al contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile meglio

descritto in atti, concluso in data 7.4.2006; che venisse accertato e dichiarato che il

contratto era stato risolto in forza della clausola risolutiva espressa e, per l'effetto, che

la resistente venisse condannata a rilasciare l'immobile immediatamente, libero e

vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali

terzi occupanti.

Veniva fissata per la prima comparizione udienza del 14 gennaio 2014 e, a seguito

della notifica del ricorso e del decreto, si costituiva in giudizio la società resistente

eccependo preliminarmente di non essere l'attuale utilizzatore, poiché l'immobile

oggetto del contratto di leasing, destinato a laboratorio artigianale, era stato oggetto

di un contratto di affitto di azienda con la società EDS Verniciature, debitamente

pubblicato dalla Camera di Commercio di Mantova, e conseguentemente doveva

essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Eurolac s.a.s.; nel merito

enunciava riflessioni in ordine alle conseguenza della risoluzione di leasing traslativo,

con riserva di formulare separato giudizio le inerenti domande nei confronti di

Leasint.

Il Tribunale di Milano pronunciava ordinanza nel procedimento R.G. 34579 /2013 in

data 21 maggio 2014 con il seguente dispositivo:

1. “ rigetta il ricorso ex articolo 702 bis cpc depositato in data 9 maggio 2013,

sussistendo la carenza di legittimazione passiva della convenuta;

2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla

convenuta e che si liquidano in complessivi euro 4000,00 di cui euro 500,00

per spese ed euro 3500,00 per compenso”.

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Avverso tale ordinanza proponeva appello Mediocredito Italiano spa già Leasint Spa

con citazione notificata il 27.6.2014 chiedendo la riforma dell’ordinanza per i motivi

dedotti. Si costituiva Eurolac s.a.s. contestando l’appello e chiedendone il rigetto.

Alla prima udienza del 16 ottobre 2014 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la

precisazione delle conclusioni l’udienza del 18 ottobre 2016 in cui, espletato

l’incombente, tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di legge per il

deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.

Mediocredito Italiano spa ha impugnato l'ordinanza per i seguenti motivi:

1. erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione, errata e carente

valutazione dei mezzi di prova offerti dalle parti ed errata applicazione ed

interpretazione della legge in ordine ai capi in cui il giudice di primo grado ha

ritenuto sussistente la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta;

2. erroneità del rigetto della domanda di restituzione del bene immobile oggetto

del contratto di locazione finanziaria;

3. erroneità del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali ed

eccessività della liquidazione in euro 500,00 per anticipazioni, senza che la

parte abbia sostenuto alcuna spesa.

Il primi due motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente

connessi.

Nell' ipotesi di cessione di azienda trova applicazione la norma di cui all'articolo

2558 c.c. che prevede, al primo comma, che “ se non è pattuito diversamente,

l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda

stessa che non abbiano carattere personale”.

La norma determina l'effetto automatico del subingresso del cessionario del contratto

di leasing immobiliare, da ritenersi ricompreso in quelli stipulati per l'esercizio

dell'azienda.

Nel caso di specie non sussistono pattuizioni ostative all'applicazione della citata

disposizione, poiché l'articolo 13 del contratto di leasing prevede un divieto generale

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di cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione della concedente, salvo il

caso di cessione di azienda. La clausola non prevede nemmeno, nell'ipotesi di

cessione di azienda, la comunicazione al concedente, a mezzo raccomandata o altro

mezzo equipollente, della cessione del contratto di leasing.

Ritiene quindi la Corte che l'articolo 13 del contratto recepisca la norma di cui

all'articolo 2558 primo comma.

Ulteriormente si osserva che analogo automatico subingresso si verifica anche

nell'ipotesi di cui all’art. 36 L.392/78 , che prevede possibilità per il conduttore di

“cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga

insieme ceduta l'azienda”, con l'obbligo normativamente previsto di darne

comunicazione a quest'ultimo.

La cessione dell'azienda da Eurolac sas a E.D.S Verniciature, avvenuta a mezzo atto

notarile del 24 febbraio 2012 registrato il successivo 28 febbraio 2012 (doc 4

Eurolac) , è stata iscritta e pubblicata in data 29 febbraio 2012 (doc 3 Eurolac)negli

atti della Camera di Commercio di Mantova, anteriormente all’invio da parte di

Leasint Spa della raccomandata A/ R di risoluzione del contratto, che reca la data del

19 aprile 2012 (doc 7 appellante).

Da ciò discende che Eurolac è carente di legittimazione passiva anche con

riferimento alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per

inadempimento.

Anche l'ultimo motivo non è fondato, poiché le spese sono state poste a carico della

parte soccombente e la misura dell'importo liquidato per spese corrisponde

indicativamente al 15% per rimborso forfettario, riconosciuto sugli onorari liquidati.

L'appello non merita quindi accoglimento; in applicazione del principio della

soccombenza Mediocredito Italiano spa, già Leasint spa deve quindi essere

condannata alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte

liquidate in Euro 3.800,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di

legge.

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Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-

quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il

versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo

unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art

13.

P.Q.M.

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GIA’ LEASINT SPA contro EUROLAC

SAS avverso la ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano nel procedimento

R.G. 34579 /2013 in data 21 maggio 2014 così provvede:

1. Rigetta l’appello;

2. Condanna l’appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della

controparte liquidate in Euro 3.800,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e

accessori di legge.

Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.

n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da

parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.1.2017

Il Consigliere estensore Il Presidente

Giovanna Ferrero Loredana Pederzoli

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