Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014 RG n. 71786 ... · 4) Accertato il mancato pagamento del...
Transcript of Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014 RG n. 71786 ... · 4) Accertato il mancato pagamento del...
pagina 1 di 17
N. R.G. 71786/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –A-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi Presidente
dott. Silvia Giani Giudice Relatore
dott. Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71786/2009 promossa da:
GLORIA ITALIA SRL (C.F. 03417170960), con il patrocinio dell’avv. MASSA MARCELLO
e dell’avv. GELFI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in via Sant’Eufemia, 2 20122 in
Milano, presso il difensore avv. Massa Marcello
ATTRICE
Nei confronti di
SIGMA SNC (C.F. 07677220159), con il patrocinio dell’avv. CATAPANO Giuseppe,
elettivamente domiciliato in via B. Cellini, 5 20129 in Milano, presso il difensore avv.
CATAPANO Giuseppe
CONVENUTA
OGGETTO: concorrenza sleale, marchi.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno chiesto e concluso come da fogli allegati all’udienza di p.c. e cioè:
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 2 di 17
Il difensore dell’attrice ha chiesto e concluso:
-per quanto indicato in narrativa accertare e dichiarare l’inadempimento della Sigma S.n.c., in
persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni del
contratto di cessione d’azienda del 28/12/2006 e, per l’effetto, ridurre il prezzo originariamente
concordato tra le parti per l’avviamento, pari ad Euro 900.000,00, nella misura che verrà
accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e condannare la Sigma S.n.c., in
persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, a pagare e/o restituire,
subordinatamente anche a titolo di arricchimento ingiustificato e/o senza causa, alla Gloria Italia
S.r.l.,
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, il valore del minor
prezzo che verrà accertato e/o provato in corso di causa o verrà ritenuto di giustizia all’esito del
giudizio, se, del caso, anche con determinazione equitativa ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., il
tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28/12/2006 al saldo effettivo;
-per quanto indicato in narrativa accertare e dichiarare gli atti di concorrenza posti in essere dalla
Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, in
violazione dell’articolo 2557 cod. civ., e, per l’effetto, condannare la Sigma S.n.c., in persona del
suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla Gloria Italia S.r.l.,
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, i danni dalla stessa
patiti e patiendi nella misura che verrà accertata e/o provata in corso di causa o che verrà ritenuta
di giustizia all’esito del giudizio, se, del caso, anche con determinazione equitativa ai sensi
dell’articolo 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28/12/2006
al saldo effettivo;
-per quanto indicato in narrativa accertare e dichiarare gli atti di concorrenza sleale posti in
essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro
tempore, in violazione dell’articolo 2598 n. 1) e 3) cod. civ., e, per l’effetto, condannare la Sigma
S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, a risarcire
alla Gloria Italia S.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-
tempore, i danni dalla stessa patiti e patiendi nella misura che verrà accertata e/o provata in corso
di causa o che
verrà ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, se, del caso, anche con determinazione equitativa
ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
28/12/2006 al saldo effettivo;
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 3 di 17
-previa declaratoria di accertamento della violazione dell’art. 2557 cod. civ. e in via alternativa
e/o concorrente della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) e 3) cod. civ., poste in essere dalla
Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore,
inibire a quest’ultima la continuazione degli atti in violazione dell’art. 2557 cod. civ. e di
concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) e 3) cod. civ., pronunciando gli opportuni provvedimenti
affinché ne vengano eliminati gli effetti già realizzatisi;
-previa declaratoria di accertamento della violazione dell’art. 2557 cod. civ. e in via alternativa
e/o concorrente della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) e 3) cod. civ., poste in essere dalla
Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, si
chiede, ai sensi dell’articolo 2600, comma II, cod. civ. che l’Ill.mo Tribunale adito ordini la
pubblicazione dell’emananda sentenza a spese della convenuta;
-previa declaratoria di accertamento della violazione del marchio “Sigma Estintori” e/o “Sigma”
e del relativo logo posta in essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e
legale rappresentante pro tempore, inibire a quest’ultima l’utilizzazione del marchio “Sigma
Estintori” e/o “Sigma” e del relativo logo nonché la continuazione degli atti di violazione delle
regole in materia di marchi e brevetti, pronunciando gli opportuni provvedimenti affinché ne
vengano eliminati gli effetti già realizzatisi;
-previa declaratoria di accertamento della violazione del marchio “Sigma Estintori” e/o “Sigma”
e del relativo logo, posta in essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e
legale rappresentante pro tempore, condannare quest’ultima a risarcire alla Gloria Italia S.r.l., in
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, i danni tutti, patiti
e patiendi, nella misura che verrà accertata e/o provata in corso di causa o, in subordine, in via
equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla violazione
al saldo;
-previa declaratoria di accertamento della violazione del marchio “Sigma Estintori” e/o “Sigma”
e del relativo logo, posta in essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e
legale rappresentante pro tempore, si chiede, ai sensi dell’articolo 2600, comma II, cod. civ. che
l’Ill.mo Tribunale adito ordini la pubblicazione dell’emananda sentenza a spese della convenuta;
-accertato e dichiarato l’inadempimento di Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore
e legale rappresentante pro tempore, ed accertata e dichiarata la legittimità del recesso di Gloria
Italia S.r.l. dal contratto di consulenza in essere con Sigma S.n.c., per le ragioni sopra esposte,
condanni quest’ultima alla restituzione di tutti gli importi corrisposti da Gloria Italia
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 4 di 17
S.r.l. in esecuzione del contratto in questione o della maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia, anche in via equitativa ex articolo 1226 cod. civ. il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo nonchè al risarcimento dei danni patiti e patiendi
nella misura che In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, nonché di spese
e/o oneri di CTU e CTP.
****
Il difensore di Sigma s.n.c. di Stradoni Stefano & C ha chiesto e concluso:
In via istruttoria:
Si chiede, anche in considerazione delle conclusioni della C.T.U. di cui alla memoria integrativa
depositata in data 13.2.2012 - pag. 4 ed in relazione alle fatture relative ad ordini acquisiti da
Sigma s.n.c. nel corso dell'anno 2006, l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale
rappresentante di controparte e per testi sul capitolo n. 75 della memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. depositata dalla convenuta in data 2.4.2010:
75. Vero che nei primi mesi dell'anno 2007 Sigma s.n.c. ha eseguito forniture di materiale
antinfortunistico e/o antincendio relative ad ordini già acquisiti nel corso dell'anno 2006, note a
Gloria Italia s.r.l.;
A testi: Sig. Mondellini Roberto.
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare che la Sigma di Stefano Stradoni & C. s.n.c. ha adempiuto alle
obbligazioni derivanti dal contratto di cessione di azienda e dal contratto di consulenza stipulato
con la FIRE & SAFETY ANTINCENDIO s.r.l. in liquid. (già GLORIA ITALIA s.r.l.), avendo
agito successivamente alla cessione in conformità alle obbligazioni assunte e nel rispetto degli
artt. 2557 e 2598 n. 1 e 3 Codice Civile e della normativa a tutela della proprietà intellettuale; per
l'effetto, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e per difetto
di allegazione.
In via subordinata e salvo gravame:
3) Preso atto delle risultanze della C.T.U. che ha quantificato in €90.992,20.= l'ipotizzabile
diminuzione subita dall'avviamento dell'azienda ceduta, valutato in sede di cessione in
€900.000,00.=, limitare la quantificazione delle eventuali pronunce di condanna, anche in via
risarcitoria, nei confronti di Sigma s.n.c., al predetto importo di €90.992.20.= ovvero al diverso e
minore importo che risulterà di Giustizia anche all'esito dell'ammissione delle prove per
interrogatorio formale e per testi richieste; respingere ogni altra domanda svolta da parte attrice
anche a titolo risarcitorio.
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 5 di 17
In via riconvenzionale ed in ogni caso:
4) Accertato il mancato pagamento del residuo prezzo della cessione di ramo d'azienda,
condannare la FIRE & SAFETY ANTINCENDIO s.r.l. in liquid. (già GLORIA ITALIA s.r.l.),
in persona del suo Liquidatore legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
Sigma s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di
€205.000,00.= ovvero della diversa somma che risulterà di Giustizia, a titolo di saldo del prezzo
di cessione del ramo d'azienda di cui all'atto per Notaio Ripamonti del 28.12.2006, oltre interessi
legali dal dovuto al saldo;
5) Accertata e dichiarata la illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto di consulenza,
condannare la FIRE & SAFETY ANTINCENDIO s.r.l. in liquid. (già GLORIA ITALIA
s.r.l.), in persona del suo Liquidatore legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore
di Sigma s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di
€30.000,00.= ovvero della diversa somma che risulterà di Giustizia, a titolo di risarcimento del
danno commisurato ai compensi mensili pattuiti e dovuti sino alla scadenza naturale del
contratto, al 31.12.2009 e pari ad €30.000,00.= (€6.000,00.= per mesi 5 da agosto a dicembre
2009), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
6) In caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, dichiarare la compensazione
degli importi riconosciuti dovuti da Sigma s.n.c. a Fire & Safety Antincendio s.r.l. in liquid. (già
Gloria Italia s.r.l.) con i maggiori importi dovuti dalla Fire & Safety Antincendio s.r.l. in liquid.
(già Gloria Italia s.r.l.) alla Sigma s.n.c., a titolo di pagamento del residuo prezzo della cessione
di azienda e di compensi pattuiti per il contratto di consulenza stipulato tra le due società sino al
31.12.2009.
7) Dato atto che la Sigma s.n.c. ha adempiuto all'ordinanza inibitoria del Tribunale di Milano in
data 18.2.2010, liquidare le spese e competenze in favore di Sigma s.n.c. conseguenti al rigetto
del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. depositato da Gloria Italia s.r.l. in data 14.9.200 e respinto
dal Tribunale di Milano con provvedimento del 2/11.12.2010, che disponeva la liquidazione
delle relative spese al merito del giudizio pendente.
8) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa oltre che della C.T.U., attesa la
infondatezza delle domande svolte dall'attrice ed in ogni caso la manifesta sproporzione tra il
valore delle domande avversarie come da atto di citazione, rispetto alle risultanze, pur contestate
nella quantificazione, della C.T.U. contabile.
*****
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 6 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto notificato in data 23/10/2009, Gloria Italia S.r.l., ora Fire & Safety Antincendio S.r.l.
in liquidazione, conveniva in giudizio Sigma S.n.c. di Stradoni Stefano & C. perché fossero
accertati l’inadempimento contrattuale e la responsabilità extracontrattuale per atti di
concorrenza sleale, poiché la convenuta aveva iniziato una nuova attività in violazione del
divieto previsto dall’art. 2557 c.c. e della clausola pattuita nel contratto di cessione del ramo
d’azienda stipulato il 28/12/2006; chiedeva altresì l’accertamento della violazione del marchio
“Sigma Estintori” e/o “Sigma” e del relativo logo posta in essere dalla Sigma S.n.c., con
inibitoria della medesima dall’utilizzazione del detto marchio. Chiedeva inoltre che fosse
accertata la legittimità del recesso di Gloria Italia S.r.l. dal contratto di consulenza, della durata
di tre anni, concluso con Sigma S.n.c., nonché la condanna della convenuta alla restituzione di
tutti gli importi corrisposti da Gloria Italia S.r.l. in esecuzione del detto contratto di consulenza.
Con provvedimento emesso in corso di causa su ricorso cautelare promosso da Fire & Safety , il
Tribunale concedeva l’inibitoria dell’attività posta in essere da Sigma snc in violazione dell’art.
2557 c.c. e dell’indebito utilizzo del marchio “Sigma.” L’inibitoria era confermata dal Tribunale
in sede di reclamo.
Si costituiva la convenuta, con memoria depositata in data 14/1/2010, chiedendo il rigetto delle
domande formulate dall’attrice, contestando di avere svolto attività in violazione del patto di non
concorrenza e formulando, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell’ attrice al
pagamento del saldo prezzo della cessione del ramo d’azienda, corrispondente all’importo di
euro 205.000,00, nonché la condanna al versamento nei suoi confronti dell’importo di euro
30.000,00, a titolo di compensi dovuti per le prestazioni di consulenza pattuite. Deduceva che:
-Gloria non aveva corrisposto il saldo prezzo dell’acquisto del ramo d’azienda;
- Sigma sn.c. aveva modificato in modo idoneo il logo con l’eliminazione della parola
“estintori”;
- l’utilizzazione del logo da parte della convenuta non era illecita in quanto usato con la
consapevolezza di Gloria e opportunamente modificato.
– Sigma aveva svolto attività di prevenzione antincendio solo su espressa richiesta di Gloria
Italia S.r.l.
Nel corso del processo era espletata la CTU contabile volta alla quantificazione del danno
derivante dall’attività di concorrenza. Il CTU acquisiva nel contradditorio le fatture prodotte
dalla convenute relative agli anni 2007, 2008 e 2009 e, sulla base di criteri condivisi con le parti
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 7 di 17
durante le operazioni, quantificava il danno derivante dalle operazioni compiute in violazione del
divieto di concorrenza, in euro 90.992,00.
Tentata inutilmente la conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 14
maggio 2013.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini
di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Il giudizio ha fatto accertare i seguenti fatti, in quanto documentali e/o pacifici.
1) In data 28/12/2006, con atto di cessione d’azienda registrato in Milano il 9/1/2007, la Sigma
Estintori di Stefano Stradoni & C. S.n.c. cedeva a Gloria Italia S.r.l la proprietà del ramo
d’azienda relativo all’attività di commercio all’ingrosso di materiali antinfortunistici ed
antincendio e relativi servizi di manutenzione, per un prezzo di Euro 981.962,02, di cui euro
900.000,00 a titolo di avviamento (cfr. doc. 1 attrice).
2) Con il detto contratto, la parte cedente, conformemente al disposto di cui all’art. 2557 cod.
civ., si obbligava nei 5 anni successivi alla stipulazione del contratto medesimo a non iniziare
un’attività in concorrenza con Gloria Italia S.r.l. e a non iniziare una nuova impresa che, per
collocazione territoriale e tipologia di attività svolta, fosse idonea a sviare la clientela (cfr art. 6
contratto sub doc 1).
3) Per effetto del citato contratto, in particolare, venivano trasferiti a Gloria Italia S.r.l. i contratti
stipulati tra Sigma Estintori S.n.c. ed i clienti specificamente indicati nell’allegato B) del
contratto, per l’erogazione dei servizi di assistenza, manutenzione, vendita/fornitura (cfr. doc. 1
art. 1)
4) Le parti avevano altresì convenuto che la parte cedente, a far data dall’1/1/2007, cedeva a
Gloria Italia S.r.l la proprietà del marchio “Sigma Estintori” e del relativo logo, così come
raffigurato dall’allegato 4) al contratto (cfr. doc. 1, art. 10).
5) A decorrere dal gennaio 2007, le parti davano esecuzione ad un contratto di consulenza, di
durata triennale, in forza del quale Sigma Estintori S.n.c., in persona del suo socio
amministratore sig. Stefano Stradoni, s’ impegnava a formare tecnicamente il personale
commerciale di Gloria Italia S.r.l. sul materiale antinfortunistico, a prestare consulenza tecnica, a
gestire i contratti con i clienti e a prestare attività di supervisione della parte commerciale e della
gestione degli ordini dei fornitori. Per tali prestazioni veniva pattuito un compenso, per Sigma
S.n.c., di Euro 6.000,00 mensili, IVA esclusa.
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 8 di 17
6) Con lettera del 2/10/2009, la società attrice comunicava a Sigma S.n.c. il recesso per giusta
causa dal contratto di consulenza, che era in corso di esecuzione dal 2007.
7) Nel corso del 2009 la società convenuta Sigma s.n.c. emetteva n 19 fatture relative a
forniture di servizi e materiali antinfortunistici ed antincendio effettuate nell’anno 2009 nei
confronti di clienti ceduti a Gloria Italia S.r.l. ( docc. da 13 a 31 attrice).
8) A decorrere dal 2007 e fino al 2009 la società convenuta emetteva fatture per attività rientranti
tra quelle relative al ramo ceduto (cfr documenti convenuta sub 43, 44 e 45 in faldoni n 1,2, 3 e
4).
9) Nel medesimo periodo la convenuta utilizzava il marchio Sigma, con la modifica consistente
nell’eliminazione della parola “estintori” e mantenendo la componente denominativa Sigma,
l’elemento figurativo e la veste grafica (cfr riproduzione fotografica sub doc 32 attrice e
documenti convenuta da ultimo menzionati).
3 Sulla concorrenza sleale per violazione del patto di non concorrenza.
Sulla base degli elementi sopra descritti è provato che Sigma S.n.c. ha continuato ad esercitare
un’attività economica avente il medesimo oggetto del ramo d’azienda ceduto ed in un’area
attigua a quella in cui Gloria Italia svolgeva l’attività del ramo d’azienda a lei ceduto. Sigma
S.n.c. ha infatti sede in Buccinasco in provincia di Milano ed il ramo d’azienda “Sigma
Estintori” si trovava a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.
L’attività di concorrenza espletata dalla convenuta in violazione del patto di non concorrenza
non emerge solo dalla documentazione prodotta dall’ attrice, e risultante dalle fatture n 13-31,
relative e prestazioni espletate nel 2009 nei confronti di clienti ceduti, ma anche dalla copiosa
documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali dalla quale risulta che, nel corso
degli anni, e già a decorrere dal 2007, la convenuta esercitava attività in concorrenza con quella
dell’attrice (cfr fatture sub doc 43,44, 45 convenuta).
La circostanza è stata peraltro anche implicitamente ammessa dalla convenuta nel corso del
giudizio e delle operazioni peritali, avendo la medesima contestato la riconducibilità di alcune
fatture tra le attività di concorrenza sleale in quanto, a sua detta, relative a commesse precedenti
la cessione. Sulla questione si tornerà in tema di quantificazione del danno. Per ora basti rilevare
che le contestazioni circa la ricomprensione di alcune delle fatture tra le operazioni di
concorrenza effettuate nel periodo vietato postulano il riconoscimento delle altre (si veda anche
il verbale operazioni 1 giugno 2011 allegato alla CTU dep. 29 giugno 2011, parzialmente
riportato al § 6 ).
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 9 di 17
Poiché i servizi prestati dalla convenuta e relativi all’attività ceduta, in alcuni casi addirittura resi
nei confronti di clienti ceduti, si collocano nel periodo vietato - ex lege ed ex contractu- , in zone
limitrofe a quelle in cui operava la società convenuta e in condizioni tali da essere idonee a
sviare la clientela, la società convenuta ha posto in essere atti in violazione del disposto dell’art.
2557 c.c. ed altresì della clausola contrattuale che recepiva il divieto normativo.
Al fine di valutare l’ idoneità delle condizioni di sviamento della clientela, si consideri che, nel
caso di specie – argomento sul quale si tornerà- la società convenuta aveva continuato ad
utilizzare anche il marchio ceduto. Nonostante la cessione dell’azienda che si occupava della
vendita e della manutenzione di materiale antincendio ed antinfortunistico, la società cessionaria
convenuta aveva continuato a svolgere l’ attività ceduta, anche nei confronti dei clienti ceduti,
utilizzando il marchio “Sigma Estintori” .
Tale violazione configura dunque sia illecito contrattuale, per violazione della clausola in
oggetto, che illecito extracontrattuale, per violazione del disposto dell’art. 2557 c.c., con
conseguente obbligo in capo alla società convenuta di risarcire il danno avente nesso causale con
la condotta dannosa posta in essere dalla società attrice .
La duplicità della fonte dell’obbligazione risarcitoria e la sussistenza di entrambi i titoli di
responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, non comportano però la duplicazione del danno
avente nesso eziologico con i medesimi fatti.
In considerazione del fatto che il periodo di durata del patto di non concorrenza è cessato, non va
disposta con la sentenza l’invocata inibitoria, pur legittimamente pronunciata in sede cautelare.
4. Sull’utilizzazione del marchio. Ritornando sul tema sopra accennato, la società convenuta ha
utilizzato pacificamente il marchio ceduto “Sigma”. Tutte le fatture prodotte dalla convenuta nel
corso delle operazioni peritali a decorrere dal 2007 fino al 30 ottobre 2009, documentano
l’utilizzazione del marchio “Sigma”.
4.1. La società convenuta ha contestato che tale uso fosse illecito in quanto, a sua detta, il logo
ceduto era stato opportunamente modificato.
Ritiene il Collegio che con la lieve modificazione del segno posta in essere –e consistente nella
eliminazione della parola “estintori”- la convenuta non abbia assolto all’onere di differenziare il
segno in modo idoneo e tale da evitare un rischio di confusione.
Dal confronto tra il marchio ceduto e quello utilizzato da Sigma S.n.c. emerge che i marchi, oltre
ad avere la medesima componente denominativa SIGMA, che è il cuore del marchio, avevano
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 10 di 17
anche la medesima componente figurativa, consistente nella stilizzazione grafica di un estintore,
e addirittura la medesima veste grafica (doc 5 e 32 attrice).
Per giurisprudenza unanime, “in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del
merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in
via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni
singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, cioé con riguardo all'insieme degli elementi
salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità
di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e
avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere
eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro” (ex
plurimis, Cass. n.4405/2006, Cass n.6193/2008).
Da un esame globale sintetico del marchio utilizzato da Sigma S.n.c. con quello di Gloria Italia
S.r.l., in conformità al principio che precede, risulta la forte somiglianza e confondibilità dei due
marchi che, come visto, sono identici nell’aspetto grafico e recano, oltre alla medesima
componente denominativa Sigma, anche la medesima rappresentazione grafica, rappresentante
un estintore.
La confondibilità tra i due marchi è evidente a causa della estrema somiglianza dei segni –tale da
renderli quasi identici- e dell’ affinità dei relativi prodotti o servizi commercializzati dall’attrice
e dalla convenuta.
4.2. Il diritto di esclusiva all'uso del marchio ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata
in ogni abusiva riproduzione del marchio, indipendentemente dall’animus di buona o mala fede
di chi utilizzi il marchio altrui e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che
abbia dato luogo all'abuso.
Pertanto, l’utilizzo da parte dell’ impresa concorrente di un segno distintivo di cui altra impresa
ha diritto all'uso esclusivo va inibito quando tale utilizzo possa determinare, come nel caso di
specie, confusione nel pubblico, sia ai sensi delle norme che tutelano i diritti di proprietà
industriale che ai sensi dell'art. 2598 n 1 c.c., considerato che l’utilizzo dell'altrui segno
distintivo, anche di fatto, costituisce sia contraffazione di marchio che concorrenza sleale
confusoria.
Sigma ha invocato la buona fede nell’uso del marchio, desumibile, a suo dire, dall’utilizzazione
del logo sulle fatture emesse nei confronti della società Gloria. Al riguardo, si osserva che:
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 11 di 17
- tale argomento non rileva con riguardo alle sanzioni civili diverse dal risarcimento del danno,
che presuppongono un accertamento strettamente oggettivo della violazione del diritto del
titolare.
- Il contesto in cui il logo è stato usato, non limitato alle sole fatture emesse nei confronti della
società attrice Gloria, ma esteso a tutte le operazioni di concorrenza espletate dalla società
convenuta, con riguardo ad attività oggettivamente illecite e in violazione di clausole
contrattuali, esclude la buona fede della convenuta nell’uso del segno.
La presunzione di colpa in capo alla convenuta, derivante dall’illiceità degli atti di concorrenza,
ben lungi dall’essere stata superata, è semmai corroborata dalle condizioni – anch’esse illecite-
dell’ utilizzazione del segno Sigma, oltre che dalla consapevole titolarità del marchio in capo alla
attrice, per averlo essa stessa ceduto.
Né può affermarsi il consenso dell’avente diritto all’utilizzazione del marchio, atteso che l’uso
del marchio per le prestazioni di consulenza rese in favore della attrice non è idoneo a
comportare di per sé la prova del consenso dell’avente diritto all’utilizzazione del marchio in
un’attività vietata. Semmai il divieto in capo alla società convenuta di esercitare l’attività ceduta
fa ragionevolmente presumere la mancanza di consenso all’utilizzazione del marchio per tale
attività vietata.
L’illecita utilizzazione del marchio ceduto da parte della società convenuta costituisce
un’autonoma fonte di responsabilità per danni, che devono essere risarciti all’attrice.
5. Venendo alle domande la cui causa petendi è rappresentata dal contratto di consulenza a
tempo determinato stipulato dalle due società, il giudizio ha fatto accertare la legittimità del
recesso di Gloria Italia s.r.l. per giusta causa dal contratto di consulenza.
L’attività illecita posta in essere dalla società convenuta – per avere esercitato l’attività ceduta in
concorrenza con la società attrice persino rivolgendosi ai clienti ceduti e con utilizzazione del
marchio ceduto- costituisce la giusta causa del recesso di Gloria dal contratto di consulenza,
essendo venuto meno l’intuitu personae tra la società attrice e la Sigma.
5.1. L’ accertamento della legittimità del recesso non fa sorgere in capo alla convenuta l’obbligo
di restituire gli importi versati in esecuzione del contratto di consulenza, poiché il detto
contratto è ad esecuzione continuata e il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite
(art. 1373 secondo comma c.c.).
Pertanto va rigettata la domanda dell’attrice di restituzione di tutti gli importi corrisposti da
Gloria Italia in esecuzione del contratto di consulenza.
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 12 di 17
5.2. Considerata la legittimità del recesso, va altresì rigettata la domanda riconvenzionale
formulata da Sigma di condanna al pagamento di euro 30.000 a titolo di prestazioni pattuite
successivamente al recesso.
6. Sulla quantificazione del danno conseguente alla violazione del divieto di concorrenza.
Accertati l’inadempimento contrattuale nonché l’illiceità degli atti di concorrenza posti in
essere da Sigma S.n.c. per avere intrapreso e/o continuato l’attività in violazione del patto di non
concorrenza, deve procedersi alla quantificazione del relativo danno.
Come detto, la ravvisabilità della responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale non
comporta la risarcibilità duplice del medesimo danno, eziologicamente riconducibile al
medesimo fatto.
Il divieto di concorrenza a carico di chi aliena l’azienda, previsto dall’articolo 2557, primo
comma cod. civ., tende a tutelare l’avviamento e la produttività dell’azienda medesima, secondo
i parametri di una normale gestione dell’impresa.
Pertanto, al fine della liquidazione del danno causato all’acquirente dalla violazione di quel
divieto, si è adottato come parametro la perdita del valore dell’azienda rispetto al valore che la
stessa aveva al tempo del trasferimento.
La Ctu, che nel caso di specie, oltre che deducente, è percipiente, ha fatto emergere che le
operazioni commerciali in concorrenza durante il periodo di vigenza del divieto ammontano ad
euro 106.598,18,00 e che il danno subito dalla attrice, e commisurato, sulla base di calcoli e
metodologie condivisi dalle parti, al minore avviamento dell’azienda, corrisponde ad euro
90.992,00 (cfr relazione integrativa 13/2/2012, parzialmente modificativa del maggior importo
riconosciuto nella relazione 29 giugno 2011 ammontante, per le operazioni commerciali in
concorrenza ad euro 112.500,00 e per il danno ad euro 96.030,15 ).
Il consulente ha proceduto esaminando le fatture emesse dalla convenuta negli anni 2007-2010 e
individuando nel contradditorio le operazioni in concorrenza. Quindi, con metodo condiviso
dalle parti, ha determinato il danno sulla base della diminuzione di valore dell’avviamento,
tenuto conto del valore attribuitogli dalle parti nel 2006 nel contratto di cessione dell’azienda.
I criteri di calcolo e il metodo per la determinazione del danno, come già detto, sono stati
condivisi dalle parti.
Il parametro adottato per la quantificazione del danno -della diminuzione di valore dell’azienda-
è senz’altro più congruo nel caso di specie rispetto a quello meramente presuntivo della
diminuzione di fatturato che, come noto, può dipendere da molteplici cause. L’esame in concreto
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 13 di 17
delle fatture emesse negli anni interessati, reso possibile dalla loro produzione durante le
operazioni peritali, ha invece consentito di verificare in concreto tutte le operazioni commerciali
in violazione del divieto ex lege, quantificando il danno sulla base della diminuzione
dell’avviamento dell’azienda, tenuto conto dei valori risultanti dal contratto stipulato dalle parti
Correttamente il CTU non ha inserito nella quantificazione delle operazioni in concorrenza e,
dunque, come diminuzione dell’avviamento, le fatture di collaborazione pagate da Gloria Italia a
Sigma Snc, per totali 304.404,68 perché non determinanti di per sé una diminuzione
dell’avviamento, essendo viceversa la diminuzione causata dalla condotta sleale posta in essere
con i clienti ceduti.
Come anticipato al § 3, la difesa della società convenuta, ribadendo le osservazioni del
consulente di parte, ha contestato l’inserimento tra le operazioni commerciali illecite di alcune
fatture emesse nel 2007 e dell’importo di circa 17.000 euro, perché, a suo dire, erano relative a
commesse acquisite nel 2006 ed erano state ultimate dalla convenuta con l’accordo di Gloria
Italia.
Durante le operazioni peritali, il consulente di parte convenuta, dopo avere rilevato che
dovessero “essere considerate operazioni di concorrenza solo quelle di cui ai rami individuati dal
CTU” ed avere condiviso la metodologia di calcolo, aveva osservato che dovessero essere
escluse “quelle operazioni nel corso dell’inizio del 2007 ma rese a favore di terzi per contratti
2006” (verbale operazioni 1 giugno 2011 allegato alla CTU dep. 29 giugno 2011).
Con riguardo alla fatture da ultimo menzionate, che la convenuta contesta si riferiscano ad
operazioni di concorrenza vietata, ritiene il Collegio che esse vadano tenute in considerazione
nella quantificazione del danno poiché non è provata l’esistenza di un accordo con l’attrice per la
loro esclusione dalle attività vietate.
Il capitolo di prova sub 75 dedotto dalla difesa della convenuta (“vero che nei primi mesi
dell’anno 2007 Sigma s.n.c. ha eseguito forniture di materiale antinfortunistico e/o antincendio
relative ad ordini già acquisiti nel corso del 2006, note a Gloria Italia s.r.l.”), oltre a essere
generico e in quanto tale inammissibile, incorre anche nei limiti di ammissibilità di cui agli artt.
2721 e ss c.c. e 2556 comma 1° c.c. , in quanto relativo a un patto aggiunto al contratto,
stipulato dalle parti il 28/12/2006, che è d’ingente valore e prevede oltretutto la forma scritta ad
probationem.
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 14 di 17
La diminuzione dell’avviamento dell’azienda ceduta non esaurisce però il danno da risarcire nel
presente giudizio, ma costituisce il danno conseguente alla violazione del divieto di
concorrenza.
8. L’accertata illecita utilizzazione del marchio ceduto è fonte autonoma di risarcimento del
danno. In mancanza di altri elementi che possano costituire parametro per la liquidazione
equitativa, tenuto conto del periodo di utilizzazione del marchio da parte della convenuta,
protrattosi nel periodo di vigenza del divieto di concorrenza, a decorrere dal 2007 fino al mese di
ottobre 2009, come documentalmente risulta da tutte le fatture acquisite (cfr faldoni n 1, 2, 3 e 4
convenuta), il danno è equitativamente liquidato in complessive euro 75.000,00.
9. Sulla domanda di riduzione del prezzo. La domanda di riduzione del prezzo pattuito dalle parti
per l’avviamento dell’azienda formulata dall’attrice va rigettata.
La condotte accertate –e fonte di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale- sono state
poste in essere dopo la conclusione del contratto e hanno causato la diminuzione del valore
dell’avviamento, quale danno che deve essere risarcito.
In altre parole la diminuzione di valore dell’avviamento è il danno conseguente alla violazione
del divieto legale e contrattuale di concorrenza e non la prestazione inadempiuta da parte della
convenuta in rapporto sinallagmatico con il prezzo pattuito.
10. Sulle domande riconvenzionali. La convenuta Sigma snc ha svolto domanda riconvenzionale
di condanna dell’attrice Fire & Safety al pagamento della somma di euro 205.000 a titolo di
saldo del prezzo di cessione del ramo d’azienda.
E’ pacifico che Sigma non ha versato il saldo del prezzo di cessione del ramo d’azienda. Tale
importo capitale è, quindi, dovuto perché obbligazione contrattuale concordata per la cessione
del ramo d’azienda.
10.1. Trattandosi di obbligazione di valuta, sull’importo capitale non è dovuta la rivalutazione
monetaria; in mancanza della prova del maggior danno, vanno calcolati gli interessi legali, con
decorrenza dalle scadenze previste dall’accordo modificativo del 25 febbraio 2008.
10.2. Quanto alla domanda riconvenzionale che ha per oggetto la corresponsione di somme
asseritamente dovute in forza del contratto di consulenza stipulato tra le parti , ci si riporta alle
osservazioni sopra svolte al § 5.2.
11. Sugli accessori. La rivalutazione monetaria è dovuta sulle somme capitali che la convenuta è
tenuta a versare a titolo risarcitorio, siano esse a titolo contrattuale o extracontrattuale.
L’obbligazione di risarcimento del danno, pur derivante da inadempimento contrattuale,
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 15 di 17
configura infatti un debito di valore ed è sottratta al principio nominalistico (Cass. U
26008/2008).
Gli interessi maturano sul capitale rivalutato anno per anno (ex plurimis, Cass 5054/2009). Gli
interessi e la rivalutazione monetaria vanno calcolati con decorrenza dalla data degli eventi
dannosi.
Con riguardo al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 90.992,20, che si colloca in
un lasso di tempo tra il 2007 e il 2009, pare equo fare decorrere gli accessori dal 30 ottobre 2008,
data intermedia.
Quanto alla somma di euro 75.000,00 gli accessori decorrono come segue: dal 31/12/2007 sulla
somma di euro 25.000; dal 31/12/2008 su quella di euro 50.000 e dal 31/12/2009 su quella di
euro 75.000,00.
11.1. L’obbligazione di pagamento del residuo prezzo cui è tenuta la società attrice, invece, è
obbligazione di valuta e pertanto l’importo di euro 205.000,00 non è rivalutabile. Gli accessori di
legge decorrono dalla data di scadenza dell’obbligazione, trattandosi di obbligazione ex re (1224
secondo comma c.c.). Nel caso di specie le parti hanno stipulato, in data 25 febbraio 2008, un
accordo modificativo del contratto originario con riguardo alle date di scadenza
dell’obbligazione e, pertanto, gli interessi in misura legale decorrono dalle singole scadenze,
come previste da tale accordo.
12. Vista la reciprocità delle ragioni di credito e debito, è disposta la compensazione degli
importi sopra accertati con effetto dalla data di coesistenza.
13. In accoglimento della domanda dell’attore, va confermata l’inibitoria disposta in sede
cautelare di utilizzazione del marchio Sigma, oggetto di cessione.
14. Essendo scaduto nel dicembre 2011 il periodo di tempo nel quale vigeva il divieto della
concorrenza, pur confermata la legittimità della pronuncia in sede cautelare, non è disposta
l’ulteriore prosecuzione della inibitoria della convenuta dalla commercializzazione dei materiali
antinfortunistici ed antincendio, oggetto di cessione d’azienda alla Gloria Italia S.r.l.
15. Alla luce della reciprocità delle ragioni di credito e debito è disposta la compensazione delle
spese processuali del giudizio di merito.
Le spese di CTU vengono poste a carico della convenuta Sigma in quanto relative alla
determinazione del danno conseguente all’accertamento della violazione da parte di Sigma del
patto di non concorrenza.
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 16 di 17
Per le medesime ragioni, considerata la conferma dei provvedimenti emessi in sede cautelare in
accoglimento delle domande proposte da Fire & Safety e strumentali alla domanda di
accertamento dell’ illiceità della condotta tenuta da Sigma snc, vengono poste a carico della
convenuta le spese relative al procedimento cautelare ante causam con riguardo alla prima fase e
a quella di reclamo; spese liquidate, per entrambe le fasi, in complessive euro 6.500,00 per
compensi ed euro 178,00 per spese, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, decidendo sulla controversia promossa da Fire & Safety
Antincendio S.r.l. in liquidazione nei confronti di Sigma S.n.c. di Stradoni Stefano & C.,
rigettata ogni altra istanza,
- accerta l’inadempimento contrattuale nonché l’illiceità degli atti di concorrenza posti in essere
dalla convenuta Sigma S.n.c. per avere continuato l’attività in violazione del patto di non
concorrenza e condanna, a tale titolo, Sigma snc al pagamento in favore di Fire & Saferty della
somma capitale di euro 90.992,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1/12/2008 al
saldo.
- Accertata l’utilizzazione illecita da parte della convenuta del marchio Sigma, la condanna, a
tale titolo, al pagamento in favore dell’attrice Fire & Safety della somma di euro 75.000,00, oltre
rivalutazione monetaria e interessi sul capitale, rivalutato anno per anno, decorrenti su euro
25.000 dal 31/12/2007, su euro 50.000,00 dal 31/12/2008 e su euro 75.000,00 dal 31/12/2009.
- Condanna Fire & Safety al pagamento in favore di Sigma snc, a titolo di saldo del prezzo di
cessione del ramo d’azienda, dell’importo di euro 205.000,00 oltre interessi legali, decorrenti
dalle scadenze come previste dall’accordo modificativo del 25 febbraio 2008.
- Dispone la compensazione degli importi sopra accertati con effetto dalla data di coesistenza.
- Accerta la legittimità del recesso di Gloria Italia s.r.l. dal contratto di consulenza in essere con
Sigma S.n.c. e, per l’effetto, rigetta la domanda di Sigma di condanna dell’attrice al pagamento
di euro 30.000 a titolo di compensi per prestazioni di consulenza;
- Rigetta altresì la domanda dell’attrice Fire & Safety di restituzione degli importi corrisposti da
Gloria Italia in esecuzione del contratto di consulenza.
- Inibisce alla società convenuta Sigma s.n.c. l’ulteriore utilizzazione del marchio “Sigma
Estintori” e/o “Sigma”, oggetto di cessione.
- Compensa tra le parti le spese del presente procedimento di merito.
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj
pagina 17 di 17
- Pone a carico della convenuta Sigma le spese di CTU.
- Condanna la convenuta Sigma s.n.c. alla rifusione in favore dell’attrice Fire & Safety delle
spese processuali relative al procedimento cautelare ante causam, con riguardo alla prima fase e
a quella di reclamo, liquidandole, per entrambe le fasi cautelari, in euro 6.500,00 per compensi
ed euro 178,00 per spese, oltre accessori di legge.
Milano, 26 settembre 2013
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Silvia Giani dott. Marina Tavassi
Firm
ato
Da
: G
AR
OF
AL
O C
AR
ME
LO
Em
ess
o D
a:
PO
ST
EC
OM
CA
2 S
eria
l#:
c15
6a
- F
irm
ato
Da
: T
AV
AS
SI
MA
RIN
A A
NN
A E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
de
14
2 -
Firm
ato
Da
: G
IAN
I S
ILV
IA E
me
sso
Da
: P
OS
TE
CO
M C
A2
Se
ria
l#:
bd
50
5
Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009
Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014
http://bit.ly/1Czh8zj