Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014 RG n. 71786 ... · 4) Accertato il mancato pagamento del...

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pagina 1 di 17 N. R.G. 71786/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott. Silvia Giani Giudice Relatore dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71786/2009 promossa da: GLORIA ITALIA SRL (C.F. 03417170960), con il patrocinio dell’avv. MASSA MARCELLO e dell’avv. GELFI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in via Sant’Eufemia, 2 20122 in Milano, presso il difensore avv. Massa Marcello ATTRICE Nei confronti di SIGMA SNC (C.F. 07677220159), con il patrocinio dell’avv. CATAPANO Giuseppe, elettivamente domiciliato in via B. Cellini, 5 20129 in Milano, presso il difensore avv. CATAPANO Giuseppe CONVENUTA OGGETTO: concorrenza sleale, marchi. Conclusioni I procuratori delle parti hanno chiesto e concluso come da fogli allegati all’udienza di p.c. e cioè: Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd5 Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014 RG n. 71786/2009 Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014 http://bit.ly/1Czh8zj

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N. R.G. 71786/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –A-

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Tavassi Presidente

dott. Silvia Giani Giudice Relatore

dott. Alima Zana Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71786/2009 promossa da:

GLORIA ITALIA SRL (C.F. 03417170960), con il patrocinio dell’avv. MASSA MARCELLO

e dell’avv. GELFI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in via Sant’Eufemia, 2 20122 in

Milano, presso il difensore avv. Massa Marcello

ATTRICE

Nei confronti di

SIGMA SNC (C.F. 07677220159), con il patrocinio dell’avv. CATAPANO Giuseppe,

elettivamente domiciliato in via B. Cellini, 5 20129 in Milano, presso il difensore avv.

CATAPANO Giuseppe

CONVENUTA

OGGETTO: concorrenza sleale, marchi.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno chiesto e concluso come da fogli allegati all’udienza di p.c. e cioè:

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Il difensore dell’attrice ha chiesto e concluso:

-per quanto indicato in narrativa accertare e dichiarare l’inadempimento della Sigma S.n.c., in

persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni del

contratto di cessione d’azienda del 28/12/2006 e, per l’effetto, ridurre il prezzo originariamente

concordato tra le parti per l’avviamento, pari ad Euro 900.000,00, nella misura che verrà

accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e condannare la Sigma S.n.c., in

persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, a pagare e/o restituire,

subordinatamente anche a titolo di arricchimento ingiustificato e/o senza causa, alla Gloria Italia

S.r.l.,

in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, il valore del minor

prezzo che verrà accertato e/o provato in corso di causa o verrà ritenuto di giustizia all’esito del

giudizio, se, del caso, anche con determinazione equitativa ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., il

tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28/12/2006 al saldo effettivo;

-per quanto indicato in narrativa accertare e dichiarare gli atti di concorrenza posti in essere dalla

Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, in

violazione dell’articolo 2557 cod. civ., e, per l’effetto, condannare la Sigma S.n.c., in persona del

suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla Gloria Italia S.r.l.,

in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, i danni dalla stessa

patiti e patiendi nella misura che verrà accertata e/o provata in corso di causa o che verrà ritenuta

di giustizia all’esito del giudizio, se, del caso, anche con determinazione equitativa ai sensi

dell’articolo 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28/12/2006

al saldo effettivo;

-per quanto indicato in narrativa accertare e dichiarare gli atti di concorrenza sleale posti in

essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro

tempore, in violazione dell’articolo 2598 n. 1) e 3) cod. civ., e, per l’effetto, condannare la Sigma

S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, a risarcire

alla Gloria Italia S.r.l., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro-

tempore, i danni dalla stessa patiti e patiendi nella misura che verrà accertata e/o provata in corso

di causa o che

verrà ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, se, del caso, anche con determinazione equitativa

ai sensi dell’articolo 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal

28/12/2006 al saldo effettivo;

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-previa declaratoria di accertamento della violazione dell’art. 2557 cod. civ. e in via alternativa

e/o concorrente della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) e 3) cod. civ., poste in essere dalla

Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore,

inibire a quest’ultima la continuazione degli atti in violazione dell’art. 2557 cod. civ. e di

concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) e 3) cod. civ., pronunciando gli opportuni provvedimenti

affinché ne vengano eliminati gli effetti già realizzatisi;

-previa declaratoria di accertamento della violazione dell’art. 2557 cod. civ. e in via alternativa

e/o concorrente della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) e 3) cod. civ., poste in essere dalla

Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, si

chiede, ai sensi dell’articolo 2600, comma II, cod. civ. che l’Ill.mo Tribunale adito ordini la

pubblicazione dell’emananda sentenza a spese della convenuta;

-previa declaratoria di accertamento della violazione del marchio “Sigma Estintori” e/o “Sigma”

e del relativo logo posta in essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e

legale rappresentante pro tempore, inibire a quest’ultima l’utilizzazione del marchio “Sigma

Estintori” e/o “Sigma” e del relativo logo nonché la continuazione degli atti di violazione delle

regole in materia di marchi e brevetti, pronunciando gli opportuni provvedimenti affinché ne

vengano eliminati gli effetti già realizzatisi;

-previa declaratoria di accertamento della violazione del marchio “Sigma Estintori” e/o “Sigma”

e del relativo logo, posta in essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e

legale rappresentante pro tempore, condannare quest’ultima a risarcire alla Gloria Italia S.r.l., in

persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, i danni tutti, patiti

e patiendi, nella misura che verrà accertata e/o provata in corso di causa o, in subordine, in via

equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla violazione

al saldo;

-previa declaratoria di accertamento della violazione del marchio “Sigma Estintori” e/o “Sigma”

e del relativo logo, posta in essere dalla Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore e

legale rappresentante pro tempore, si chiede, ai sensi dell’articolo 2600, comma II, cod. civ. che

l’Ill.mo Tribunale adito ordini la pubblicazione dell’emananda sentenza a spese della convenuta;

-accertato e dichiarato l’inadempimento di Sigma S.n.c., in persona del suo socio amministratore

e legale rappresentante pro tempore, ed accertata e dichiarata la legittimità del recesso di Gloria

Italia S.r.l. dal contratto di consulenza in essere con Sigma S.n.c., per le ragioni sopra esposte,

condanni quest’ultima alla restituzione di tutti gli importi corrisposti da Gloria Italia

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S.r.l. in esecuzione del contratto in questione o della maggiore o minore somma ritenuta di

giustizia, anche in via equitativa ex articolo 1226 cod. civ. il tutto oltre interessi e rivalutazione

monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo nonchè al risarcimento dei danni patiti e patiendi

nella misura che In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, nonché di spese

e/o oneri di CTU e CTP.

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Il difensore di Sigma s.n.c. di Stradoni Stefano & C ha chiesto e concluso:

In via istruttoria:

Si chiede, anche in considerazione delle conclusioni della C.T.U. di cui alla memoria integrativa

depositata in data 13.2.2012 - pag. 4 ed in relazione alle fatture relative ad ordini acquisiti da

Sigma s.n.c. nel corso dell'anno 2006, l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale

rappresentante di controparte e per testi sul capitolo n. 75 della memoria ex art. 183 comma 6 n.

2 c.p.c. depositata dalla convenuta in data 2.4.2010:

75. Vero che nei primi mesi dell'anno 2007 Sigma s.n.c. ha eseguito forniture di materiale

antinfortunistico e/o antincendio relative ad ordini già acquisiti nel corso dell'anno 2006, note a

Gloria Italia s.r.l.;

A testi: Sig. Mondellini Roberto.

Nel merito:

2) Accertare e dichiarare che la Sigma di Stefano Stradoni & C. s.n.c. ha adempiuto alle

obbligazioni derivanti dal contratto di cessione di azienda e dal contratto di consulenza stipulato

con la FIRE & SAFETY ANTINCENDIO s.r.l. in liquid. (già GLORIA ITALIA s.r.l.), avendo

agito successivamente alla cessione in conformità alle obbligazioni assunte e nel rispetto degli

artt. 2557 e 2598 n. 1 e 3 Codice Civile e della normativa a tutela della proprietà intellettuale; per

l'effetto, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e per difetto

di allegazione.

In via subordinata e salvo gravame:

3) Preso atto delle risultanze della C.T.U. che ha quantificato in €90.992,20.= l'ipotizzabile

diminuzione subita dall'avviamento dell'azienda ceduta, valutato in sede di cessione in

€900.000,00.=, limitare la quantificazione delle eventuali pronunce di condanna, anche in via

risarcitoria, nei confronti di Sigma s.n.c., al predetto importo di €90.992.20.= ovvero al diverso e

minore importo che risulterà di Giustizia anche all'esito dell'ammissione delle prove per

interrogatorio formale e per testi richieste; respingere ogni altra domanda svolta da parte attrice

anche a titolo risarcitorio.

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In via riconvenzionale ed in ogni caso:

4) Accertato il mancato pagamento del residuo prezzo della cessione di ramo d'azienda,

condannare la FIRE & SAFETY ANTINCENDIO s.r.l. in liquid. (già GLORIA ITALIA s.r.l.),

in persona del suo Liquidatore legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di

Sigma s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di

€205.000,00.= ovvero della diversa somma che risulterà di Giustizia, a titolo di saldo del prezzo

di cessione del ramo d'azienda di cui all'atto per Notaio Ripamonti del 28.12.2006, oltre interessi

legali dal dovuto al saldo;

5) Accertata e dichiarata la illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto di consulenza,

condannare la FIRE & SAFETY ANTINCENDIO s.r.l. in liquid. (già GLORIA ITALIA

s.r.l.), in persona del suo Liquidatore legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore

di Sigma s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di

€30.000,00.= ovvero della diversa somma che risulterà di Giustizia, a titolo di risarcimento del

danno commisurato ai compensi mensili pattuiti e dovuti sino alla scadenza naturale del

contratto, al 31.12.2009 e pari ad €30.000,00.= (€6.000,00.= per mesi 5 da agosto a dicembre

2009), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

6) In caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, dichiarare la compensazione

degli importi riconosciuti dovuti da Sigma s.n.c. a Fire & Safety Antincendio s.r.l. in liquid. (già

Gloria Italia s.r.l.) con i maggiori importi dovuti dalla Fire & Safety Antincendio s.r.l. in liquid.

(già Gloria Italia s.r.l.) alla Sigma s.n.c., a titolo di pagamento del residuo prezzo della cessione

di azienda e di compensi pattuiti per il contratto di consulenza stipulato tra le due società sino al

31.12.2009.

7) Dato atto che la Sigma s.n.c. ha adempiuto all'ordinanza inibitoria del Tribunale di Milano in

data 18.2.2010, liquidare le spese e competenze in favore di Sigma s.n.c. conseguenti al rigetto

del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. depositato da Gloria Italia s.r.l. in data 14.9.200 e respinto

dal Tribunale di Milano con provvedimento del 2/11.12.2010, che disponeva la liquidazione

delle relative spese al merito del giudizio pendente.

8) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa oltre che della C.T.U., attesa la

infondatezza delle domande svolte dall'attrice ed in ogni caso la manifesta sproporzione tra il

valore delle domande avversarie come da atto di citazione, rispetto alle risultanze, pur contestate

nella quantificazione, della C.T.U. contabile.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con atto notificato in data 23/10/2009, Gloria Italia S.r.l., ora Fire & Safety Antincendio S.r.l.

in liquidazione, conveniva in giudizio Sigma S.n.c. di Stradoni Stefano & C. perché fossero

accertati l’inadempimento contrattuale e la responsabilità extracontrattuale per atti di

concorrenza sleale, poiché la convenuta aveva iniziato una nuova attività in violazione del

divieto previsto dall’art. 2557 c.c. e della clausola pattuita nel contratto di cessione del ramo

d’azienda stipulato il 28/12/2006; chiedeva altresì l’accertamento della violazione del marchio

“Sigma Estintori” e/o “Sigma” e del relativo logo posta in essere dalla Sigma S.n.c., con

inibitoria della medesima dall’utilizzazione del detto marchio. Chiedeva inoltre che fosse

accertata la legittimità del recesso di Gloria Italia S.r.l. dal contratto di consulenza, della durata

di tre anni, concluso con Sigma S.n.c., nonché la condanna della convenuta alla restituzione di

tutti gli importi corrisposti da Gloria Italia S.r.l. in esecuzione del detto contratto di consulenza.

Con provvedimento emesso in corso di causa su ricorso cautelare promosso da Fire & Safety , il

Tribunale concedeva l’inibitoria dell’attività posta in essere da Sigma snc in violazione dell’art.

2557 c.c. e dell’indebito utilizzo del marchio “Sigma.” L’inibitoria era confermata dal Tribunale

in sede di reclamo.

Si costituiva la convenuta, con memoria depositata in data 14/1/2010, chiedendo il rigetto delle

domande formulate dall’attrice, contestando di avere svolto attività in violazione del patto di non

concorrenza e formulando, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell’ attrice al

pagamento del saldo prezzo della cessione del ramo d’azienda, corrispondente all’importo di

euro 205.000,00, nonché la condanna al versamento nei suoi confronti dell’importo di euro

30.000,00, a titolo di compensi dovuti per le prestazioni di consulenza pattuite. Deduceva che:

-Gloria non aveva corrisposto il saldo prezzo dell’acquisto del ramo d’azienda;

- Sigma sn.c. aveva modificato in modo idoneo il logo con l’eliminazione della parola

“estintori”;

- l’utilizzazione del logo da parte della convenuta non era illecita in quanto usato con la

consapevolezza di Gloria e opportunamente modificato.

– Sigma aveva svolto attività di prevenzione antincendio solo su espressa richiesta di Gloria

Italia S.r.l.

Nel corso del processo era espletata la CTU contabile volta alla quantificazione del danno

derivante dall’attività di concorrenza. Il CTU acquisiva nel contradditorio le fatture prodotte

dalla convenute relative agli anni 2007, 2008 e 2009 e, sulla base di criteri condivisi con le parti

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durante le operazioni, quantificava il danno derivante dalle operazioni compiute in violazione del

divieto di concorrenza, in euro 90.992,00.

Tentata inutilmente la conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni all’udienza del 14

maggio 2013.

La causa veniva quindi assegnata in decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini

di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Il giudizio ha fatto accertare i seguenti fatti, in quanto documentali e/o pacifici.

1) In data 28/12/2006, con atto di cessione d’azienda registrato in Milano il 9/1/2007, la Sigma

Estintori di Stefano Stradoni & C. S.n.c. cedeva a Gloria Italia S.r.l la proprietà del ramo

d’azienda relativo all’attività di commercio all’ingrosso di materiali antinfortunistici ed

antincendio e relativi servizi di manutenzione, per un prezzo di Euro 981.962,02, di cui euro

900.000,00 a titolo di avviamento (cfr. doc. 1 attrice).

2) Con il detto contratto, la parte cedente, conformemente al disposto di cui all’art. 2557 cod.

civ., si obbligava nei 5 anni successivi alla stipulazione del contratto medesimo a non iniziare

un’attività in concorrenza con Gloria Italia S.r.l. e a non iniziare una nuova impresa che, per

collocazione territoriale e tipologia di attività svolta, fosse idonea a sviare la clientela (cfr art. 6

contratto sub doc 1).

3) Per effetto del citato contratto, in particolare, venivano trasferiti a Gloria Italia S.r.l. i contratti

stipulati tra Sigma Estintori S.n.c. ed i clienti specificamente indicati nell’allegato B) del

contratto, per l’erogazione dei servizi di assistenza, manutenzione, vendita/fornitura (cfr. doc. 1

art. 1)

4) Le parti avevano altresì convenuto che la parte cedente, a far data dall’1/1/2007, cedeva a

Gloria Italia S.r.l la proprietà del marchio “Sigma Estintori” e del relativo logo, così come

raffigurato dall’allegato 4) al contratto (cfr. doc. 1, art. 10).

5) A decorrere dal gennaio 2007, le parti davano esecuzione ad un contratto di consulenza, di

durata triennale, in forza del quale Sigma Estintori S.n.c., in persona del suo socio

amministratore sig. Stefano Stradoni, s’ impegnava a formare tecnicamente il personale

commerciale di Gloria Italia S.r.l. sul materiale antinfortunistico, a prestare consulenza tecnica, a

gestire i contratti con i clienti e a prestare attività di supervisione della parte commerciale e della

gestione degli ordini dei fornitori. Per tali prestazioni veniva pattuito un compenso, per Sigma

S.n.c., di Euro 6.000,00 mensili, IVA esclusa.

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6) Con lettera del 2/10/2009, la società attrice comunicava a Sigma S.n.c. il recesso per giusta

causa dal contratto di consulenza, che era in corso di esecuzione dal 2007.

7) Nel corso del 2009 la società convenuta Sigma s.n.c. emetteva n 19 fatture relative a

forniture di servizi e materiali antinfortunistici ed antincendio effettuate nell’anno 2009 nei

confronti di clienti ceduti a Gloria Italia S.r.l. ( docc. da 13 a 31 attrice).

8) A decorrere dal 2007 e fino al 2009 la società convenuta emetteva fatture per attività rientranti

tra quelle relative al ramo ceduto (cfr documenti convenuta sub 43, 44 e 45 in faldoni n 1,2, 3 e

4).

9) Nel medesimo periodo la convenuta utilizzava il marchio Sigma, con la modifica consistente

nell’eliminazione della parola “estintori” e mantenendo la componente denominativa Sigma,

l’elemento figurativo e la veste grafica (cfr riproduzione fotografica sub doc 32 attrice e

documenti convenuta da ultimo menzionati).

3 Sulla concorrenza sleale per violazione del patto di non concorrenza.

Sulla base degli elementi sopra descritti è provato che Sigma S.n.c. ha continuato ad esercitare

un’attività economica avente il medesimo oggetto del ramo d’azienda ceduto ed in un’area

attigua a quella in cui Gloria Italia svolgeva l’attività del ramo d’azienda a lei ceduto. Sigma

S.n.c. ha infatti sede in Buccinasco in provincia di Milano ed il ramo d’azienda “Sigma

Estintori” si trovava a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.

L’attività di concorrenza espletata dalla convenuta in violazione del patto di non concorrenza

non emerge solo dalla documentazione prodotta dall’ attrice, e risultante dalle fatture n 13-31,

relative e prestazioni espletate nel 2009 nei confronti di clienti ceduti, ma anche dalla copiosa

documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali dalla quale risulta che, nel corso

degli anni, e già a decorrere dal 2007, la convenuta esercitava attività in concorrenza con quella

dell’attrice (cfr fatture sub doc 43,44, 45 convenuta).

La circostanza è stata peraltro anche implicitamente ammessa dalla convenuta nel corso del

giudizio e delle operazioni peritali, avendo la medesima contestato la riconducibilità di alcune

fatture tra le attività di concorrenza sleale in quanto, a sua detta, relative a commesse precedenti

la cessione. Sulla questione si tornerà in tema di quantificazione del danno. Per ora basti rilevare

che le contestazioni circa la ricomprensione di alcune delle fatture tra le operazioni di

concorrenza effettuate nel periodo vietato postulano il riconoscimento delle altre (si veda anche

il verbale operazioni 1 giugno 2011 allegato alla CTU dep. 29 giugno 2011, parzialmente

riportato al § 6 ).

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Poiché i servizi prestati dalla convenuta e relativi all’attività ceduta, in alcuni casi addirittura resi

nei confronti di clienti ceduti, si collocano nel periodo vietato - ex lege ed ex contractu- , in zone

limitrofe a quelle in cui operava la società convenuta e in condizioni tali da essere idonee a

sviare la clientela, la società convenuta ha posto in essere atti in violazione del disposto dell’art.

2557 c.c. ed altresì della clausola contrattuale che recepiva il divieto normativo.

Al fine di valutare l’ idoneità delle condizioni di sviamento della clientela, si consideri che, nel

caso di specie – argomento sul quale si tornerà- la società convenuta aveva continuato ad

utilizzare anche il marchio ceduto. Nonostante la cessione dell’azienda che si occupava della

vendita e della manutenzione di materiale antincendio ed antinfortunistico, la società cessionaria

convenuta aveva continuato a svolgere l’ attività ceduta, anche nei confronti dei clienti ceduti,

utilizzando il marchio “Sigma Estintori” .

Tale violazione configura dunque sia illecito contrattuale, per violazione della clausola in

oggetto, che illecito extracontrattuale, per violazione del disposto dell’art. 2557 c.c., con

conseguente obbligo in capo alla società convenuta di risarcire il danno avente nesso causale con

la condotta dannosa posta in essere dalla società attrice .

La duplicità della fonte dell’obbligazione risarcitoria e la sussistenza di entrambi i titoli di

responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, non comportano però la duplicazione del danno

avente nesso eziologico con i medesimi fatti.

In considerazione del fatto che il periodo di durata del patto di non concorrenza è cessato, non va

disposta con la sentenza l’invocata inibitoria, pur legittimamente pronunciata in sede cautelare.

4. Sull’utilizzazione del marchio. Ritornando sul tema sopra accennato, la società convenuta ha

utilizzato pacificamente il marchio ceduto “Sigma”. Tutte le fatture prodotte dalla convenuta nel

corso delle operazioni peritali a decorrere dal 2007 fino al 30 ottobre 2009, documentano

l’utilizzazione del marchio “Sigma”.

4.1. La società convenuta ha contestato che tale uso fosse illecito in quanto, a sua detta, il logo

ceduto era stato opportunamente modificato.

Ritiene il Collegio che con la lieve modificazione del segno posta in essere –e consistente nella

eliminazione della parola “estintori”- la convenuta non abbia assolto all’onere di differenziare il

segno in modo idoneo e tale da evitare un rischio di confusione.

Dal confronto tra il marchio ceduto e quello utilizzato da Sigma S.n.c. emerge che i marchi, oltre

ad avere la medesima componente denominativa SIGMA, che è il cuore del marchio, avevano

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anche la medesima componente figurativa, consistente nella stilizzazione grafica di un estintore,

e addirittura la medesima veste grafica (doc 5 e 32 attrice).

Per giurisprudenza unanime, “in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del

merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in

via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni

singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, cioé con riguardo all'insieme degli elementi

salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità

di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e

avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere

eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro” (ex

plurimis, Cass. n.4405/2006, Cass n.6193/2008).

Da un esame globale sintetico del marchio utilizzato da Sigma S.n.c. con quello di Gloria Italia

S.r.l., in conformità al principio che precede, risulta la forte somiglianza e confondibilità dei due

marchi che, come visto, sono identici nell’aspetto grafico e recano, oltre alla medesima

componente denominativa Sigma, anche la medesima rappresentazione grafica, rappresentante

un estintore.

La confondibilità tra i due marchi è evidente a causa della estrema somiglianza dei segni –tale da

renderli quasi identici- e dell’ affinità dei relativi prodotti o servizi commercializzati dall’attrice

e dalla convenuta.

4.2. Il diritto di esclusiva all'uso del marchio ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata

in ogni abusiva riproduzione del marchio, indipendentemente dall’animus di buona o mala fede

di chi utilizzi il marchio altrui e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che

abbia dato luogo all'abuso.

Pertanto, l’utilizzo da parte dell’ impresa concorrente di un segno distintivo di cui altra impresa

ha diritto all'uso esclusivo va inibito quando tale utilizzo possa determinare, come nel caso di

specie, confusione nel pubblico, sia ai sensi delle norme che tutelano i diritti di proprietà

industriale che ai sensi dell'art. 2598 n 1 c.c., considerato che l’utilizzo dell'altrui segno

distintivo, anche di fatto, costituisce sia contraffazione di marchio che concorrenza sleale

confusoria.

Sigma ha invocato la buona fede nell’uso del marchio, desumibile, a suo dire, dall’utilizzazione

del logo sulle fatture emesse nei confronti della società Gloria. Al riguardo, si osserva che:

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- tale argomento non rileva con riguardo alle sanzioni civili diverse dal risarcimento del danno,

che presuppongono un accertamento strettamente oggettivo della violazione del diritto del

titolare.

- Il contesto in cui il logo è stato usato, non limitato alle sole fatture emesse nei confronti della

società attrice Gloria, ma esteso a tutte le operazioni di concorrenza espletate dalla società

convenuta, con riguardo ad attività oggettivamente illecite e in violazione di clausole

contrattuali, esclude la buona fede della convenuta nell’uso del segno.

La presunzione di colpa in capo alla convenuta, derivante dall’illiceità degli atti di concorrenza,

ben lungi dall’essere stata superata, è semmai corroborata dalle condizioni – anch’esse illecite-

dell’ utilizzazione del segno Sigma, oltre che dalla consapevole titolarità del marchio in capo alla

attrice, per averlo essa stessa ceduto.

Né può affermarsi il consenso dell’avente diritto all’utilizzazione del marchio, atteso che l’uso

del marchio per le prestazioni di consulenza rese in favore della attrice non è idoneo a

comportare di per sé la prova del consenso dell’avente diritto all’utilizzazione del marchio in

un’attività vietata. Semmai il divieto in capo alla società convenuta di esercitare l’attività ceduta

fa ragionevolmente presumere la mancanza di consenso all’utilizzazione del marchio per tale

attività vietata.

L’illecita utilizzazione del marchio ceduto da parte della società convenuta costituisce

un’autonoma fonte di responsabilità per danni, che devono essere risarciti all’attrice.

5. Venendo alle domande la cui causa petendi è rappresentata dal contratto di consulenza a

tempo determinato stipulato dalle due società, il giudizio ha fatto accertare la legittimità del

recesso di Gloria Italia s.r.l. per giusta causa dal contratto di consulenza.

L’attività illecita posta in essere dalla società convenuta – per avere esercitato l’attività ceduta in

concorrenza con la società attrice persino rivolgendosi ai clienti ceduti e con utilizzazione del

marchio ceduto- costituisce la giusta causa del recesso di Gloria dal contratto di consulenza,

essendo venuto meno l’intuitu personae tra la società attrice e la Sigma.

5.1. L’ accertamento della legittimità del recesso non fa sorgere in capo alla convenuta l’obbligo

di restituire gli importi versati in esecuzione del contratto di consulenza, poiché il detto

contratto è ad esecuzione continuata e il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite

(art. 1373 secondo comma c.c.).

Pertanto va rigettata la domanda dell’attrice di restituzione di tutti gli importi corrisposti da

Gloria Italia in esecuzione del contratto di consulenza.

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5.2. Considerata la legittimità del recesso, va altresì rigettata la domanda riconvenzionale

formulata da Sigma di condanna al pagamento di euro 30.000 a titolo di prestazioni pattuite

successivamente al recesso.

6. Sulla quantificazione del danno conseguente alla violazione del divieto di concorrenza.

Accertati l’inadempimento contrattuale nonché l’illiceità degli atti di concorrenza posti in

essere da Sigma S.n.c. per avere intrapreso e/o continuato l’attività in violazione del patto di non

concorrenza, deve procedersi alla quantificazione del relativo danno.

Come detto, la ravvisabilità della responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale non

comporta la risarcibilità duplice del medesimo danno, eziologicamente riconducibile al

medesimo fatto.

Il divieto di concorrenza a carico di chi aliena l’azienda, previsto dall’articolo 2557, primo

comma cod. civ., tende a tutelare l’avviamento e la produttività dell’azienda medesima, secondo

i parametri di una normale gestione dell’impresa.

Pertanto, al fine della liquidazione del danno causato all’acquirente dalla violazione di quel

divieto, si è adottato come parametro la perdita del valore dell’azienda rispetto al valore che la

stessa aveva al tempo del trasferimento.

La Ctu, che nel caso di specie, oltre che deducente, è percipiente, ha fatto emergere che le

operazioni commerciali in concorrenza durante il periodo di vigenza del divieto ammontano ad

euro 106.598,18,00 e che il danno subito dalla attrice, e commisurato, sulla base di calcoli e

metodologie condivisi dalle parti, al minore avviamento dell’azienda, corrisponde ad euro

90.992,00 (cfr relazione integrativa 13/2/2012, parzialmente modificativa del maggior importo

riconosciuto nella relazione 29 giugno 2011 ammontante, per le operazioni commerciali in

concorrenza ad euro 112.500,00 e per il danno ad euro 96.030,15 ).

Il consulente ha proceduto esaminando le fatture emesse dalla convenuta negli anni 2007-2010 e

individuando nel contradditorio le operazioni in concorrenza. Quindi, con metodo condiviso

dalle parti, ha determinato il danno sulla base della diminuzione di valore dell’avviamento,

tenuto conto del valore attribuitogli dalle parti nel 2006 nel contratto di cessione dell’azienda.

I criteri di calcolo e il metodo per la determinazione del danno, come già detto, sono stati

condivisi dalle parti.

Il parametro adottato per la quantificazione del danno -della diminuzione di valore dell’azienda-

è senz’altro più congruo nel caso di specie rispetto a quello meramente presuntivo della

diminuzione di fatturato che, come noto, può dipendere da molteplici cause. L’esame in concreto

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delle fatture emesse negli anni interessati, reso possibile dalla loro produzione durante le

operazioni peritali, ha invece consentito di verificare in concreto tutte le operazioni commerciali

in violazione del divieto ex lege, quantificando il danno sulla base della diminuzione

dell’avviamento dell’azienda, tenuto conto dei valori risultanti dal contratto stipulato dalle parti

Correttamente il CTU non ha inserito nella quantificazione delle operazioni in concorrenza e,

dunque, come diminuzione dell’avviamento, le fatture di collaborazione pagate da Gloria Italia a

Sigma Snc, per totali 304.404,68 perché non determinanti di per sé una diminuzione

dell’avviamento, essendo viceversa la diminuzione causata dalla condotta sleale posta in essere

con i clienti ceduti.

Come anticipato al § 3, la difesa della società convenuta, ribadendo le osservazioni del

consulente di parte, ha contestato l’inserimento tra le operazioni commerciali illecite di alcune

fatture emesse nel 2007 e dell’importo di circa 17.000 euro, perché, a suo dire, erano relative a

commesse acquisite nel 2006 ed erano state ultimate dalla convenuta con l’accordo di Gloria

Italia.

Durante le operazioni peritali, il consulente di parte convenuta, dopo avere rilevato che

dovessero “essere considerate operazioni di concorrenza solo quelle di cui ai rami individuati dal

CTU” ed avere condiviso la metodologia di calcolo, aveva osservato che dovessero essere

escluse “quelle operazioni nel corso dell’inizio del 2007 ma rese a favore di terzi per contratti

2006” (verbale operazioni 1 giugno 2011 allegato alla CTU dep. 29 giugno 2011).

Con riguardo alla fatture da ultimo menzionate, che la convenuta contesta si riferiscano ad

operazioni di concorrenza vietata, ritiene il Collegio che esse vadano tenute in considerazione

nella quantificazione del danno poiché non è provata l’esistenza di un accordo con l’attrice per la

loro esclusione dalle attività vietate.

Il capitolo di prova sub 75 dedotto dalla difesa della convenuta (“vero che nei primi mesi

dell’anno 2007 Sigma s.n.c. ha eseguito forniture di materiale antinfortunistico e/o antincendio

relative ad ordini già acquisiti nel corso del 2006, note a Gloria Italia s.r.l.”), oltre a essere

generico e in quanto tale inammissibile, incorre anche nei limiti di ammissibilità di cui agli artt.

2721 e ss c.c. e 2556 comma 1° c.c. , in quanto relativo a un patto aggiunto al contratto,

stipulato dalle parti il 28/12/2006, che è d’ingente valore e prevede oltretutto la forma scritta ad

probationem.

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La diminuzione dell’avviamento dell’azienda ceduta non esaurisce però il danno da risarcire nel

presente giudizio, ma costituisce il danno conseguente alla violazione del divieto di

concorrenza.

8. L’accertata illecita utilizzazione del marchio ceduto è fonte autonoma di risarcimento del

danno. In mancanza di altri elementi che possano costituire parametro per la liquidazione

equitativa, tenuto conto del periodo di utilizzazione del marchio da parte della convenuta,

protrattosi nel periodo di vigenza del divieto di concorrenza, a decorrere dal 2007 fino al mese di

ottobre 2009, come documentalmente risulta da tutte le fatture acquisite (cfr faldoni n 1, 2, 3 e 4

convenuta), il danno è equitativamente liquidato in complessive euro 75.000,00.

9. Sulla domanda di riduzione del prezzo. La domanda di riduzione del prezzo pattuito dalle parti

per l’avviamento dell’azienda formulata dall’attrice va rigettata.

La condotte accertate –e fonte di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale- sono state

poste in essere dopo la conclusione del contratto e hanno causato la diminuzione del valore

dell’avviamento, quale danno che deve essere risarcito.

In altre parole la diminuzione di valore dell’avviamento è il danno conseguente alla violazione

del divieto legale e contrattuale di concorrenza e non la prestazione inadempiuta da parte della

convenuta in rapporto sinallagmatico con il prezzo pattuito.

10. Sulle domande riconvenzionali. La convenuta Sigma snc ha svolto domanda riconvenzionale

di condanna dell’attrice Fire & Safety al pagamento della somma di euro 205.000 a titolo di

saldo del prezzo di cessione del ramo d’azienda.

E’ pacifico che Sigma non ha versato il saldo del prezzo di cessione del ramo d’azienda. Tale

importo capitale è, quindi, dovuto perché obbligazione contrattuale concordata per la cessione

del ramo d’azienda.

10.1. Trattandosi di obbligazione di valuta, sull’importo capitale non è dovuta la rivalutazione

monetaria; in mancanza della prova del maggior danno, vanno calcolati gli interessi legali, con

decorrenza dalle scadenze previste dall’accordo modificativo del 25 febbraio 2008.

10.2. Quanto alla domanda riconvenzionale che ha per oggetto la corresponsione di somme

asseritamente dovute in forza del contratto di consulenza stipulato tra le parti , ci si riporta alle

osservazioni sopra svolte al § 5.2.

11. Sugli accessori. La rivalutazione monetaria è dovuta sulle somme capitali che la convenuta è

tenuta a versare a titolo risarcitorio, siano esse a titolo contrattuale o extracontrattuale.

L’obbligazione di risarcimento del danno, pur derivante da inadempimento contrattuale,

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configura infatti un debito di valore ed è sottratta al principio nominalistico (Cass. U

26008/2008).

Gli interessi maturano sul capitale rivalutato anno per anno (ex plurimis, Cass 5054/2009). Gli

interessi e la rivalutazione monetaria vanno calcolati con decorrenza dalla data degli eventi

dannosi.

Con riguardo al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 90.992,20, che si colloca in

un lasso di tempo tra il 2007 e il 2009, pare equo fare decorrere gli accessori dal 30 ottobre 2008,

data intermedia.

Quanto alla somma di euro 75.000,00 gli accessori decorrono come segue: dal 31/12/2007 sulla

somma di euro 25.000; dal 31/12/2008 su quella di euro 50.000 e dal 31/12/2009 su quella di

euro 75.000,00.

11.1. L’obbligazione di pagamento del residuo prezzo cui è tenuta la società attrice, invece, è

obbligazione di valuta e pertanto l’importo di euro 205.000,00 non è rivalutabile. Gli accessori di

legge decorrono dalla data di scadenza dell’obbligazione, trattandosi di obbligazione ex re (1224

secondo comma c.c.). Nel caso di specie le parti hanno stipulato, in data 25 febbraio 2008, un

accordo modificativo del contratto originario con riguardo alle date di scadenza

dell’obbligazione e, pertanto, gli interessi in misura legale decorrono dalle singole scadenze,

come previste da tale accordo.

12. Vista la reciprocità delle ragioni di credito e debito, è disposta la compensazione degli

importi sopra accertati con effetto dalla data di coesistenza.

13. In accoglimento della domanda dell’attore, va confermata l’inibitoria disposta in sede

cautelare di utilizzazione del marchio Sigma, oggetto di cessione.

14. Essendo scaduto nel dicembre 2011 il periodo di tempo nel quale vigeva il divieto della

concorrenza, pur confermata la legittimità della pronuncia in sede cautelare, non è disposta

l’ulteriore prosecuzione della inibitoria della convenuta dalla commercializzazione dei materiali

antinfortunistici ed antincendio, oggetto di cessione d’azienda alla Gloria Italia S.r.l.

15. Alla luce della reciprocità delle ragioni di credito e debito è disposta la compensazione delle

spese processuali del giudizio di merito.

Le spese di CTU vengono poste a carico della convenuta Sigma in quanto relative alla

determinazione del danno conseguente all’accertamento della violazione da parte di Sigma del

patto di non concorrenza.

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http://bit.ly/1Czh8zj

pagina 16 di 17

Per le medesime ragioni, considerata la conferma dei provvedimenti emessi in sede cautelare in

accoglimento delle domande proposte da Fire & Safety e strumentali alla domanda di

accertamento dell’ illiceità della condotta tenuta da Sigma snc, vengono poste a carico della

convenuta le spese relative al procedimento cautelare ante causam con riguardo alla prima fase e

a quella di reclamo; spese liquidate, per entrambe le fasi, in complessive euro 6.500,00 per

compensi ed euro 178,00 per spese, oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, decidendo sulla controversia promossa da Fire & Safety

Antincendio S.r.l. in liquidazione nei confronti di Sigma S.n.c. di Stradoni Stefano & C.,

rigettata ogni altra istanza,

- accerta l’inadempimento contrattuale nonché l’illiceità degli atti di concorrenza posti in essere

dalla convenuta Sigma S.n.c. per avere continuato l’attività in violazione del patto di non

concorrenza e condanna, a tale titolo, Sigma snc al pagamento in favore di Fire & Saferty della

somma capitale di euro 90.992,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1/12/2008 al

saldo.

- Accertata l’utilizzazione illecita da parte della convenuta del marchio Sigma, la condanna, a

tale titolo, al pagamento in favore dell’attrice Fire & Safety della somma di euro 75.000,00, oltre

rivalutazione monetaria e interessi sul capitale, rivalutato anno per anno, decorrenti su euro

25.000 dal 31/12/2007, su euro 50.000,00 dal 31/12/2008 e su euro 75.000,00 dal 31/12/2009.

- Condanna Fire & Safety al pagamento in favore di Sigma snc, a titolo di saldo del prezzo di

cessione del ramo d’azienda, dell’importo di euro 205.000,00 oltre interessi legali, decorrenti

dalle scadenze come previste dall’accordo modificativo del 25 febbraio 2008.

- Dispone la compensazione degli importi sopra accertati con effetto dalla data di coesistenza.

- Accerta la legittimità del recesso di Gloria Italia s.r.l. dal contratto di consulenza in essere con

Sigma S.n.c. e, per l’effetto, rigetta la domanda di Sigma di condanna dell’attrice al pagamento

di euro 30.000 a titolo di compensi per prestazioni di consulenza;

- Rigetta altresì la domanda dell’attrice Fire & Safety di restituzione degli importi corrisposti da

Gloria Italia in esecuzione del contratto di consulenza.

- Inibisce alla società convenuta Sigma s.n.c. l’ulteriore utilizzazione del marchio “Sigma

Estintori” e/o “Sigma”, oggetto di cessione.

- Compensa tra le parti le spese del presente procedimento di merito.

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Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014

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pagina 17 di 17

- Pone a carico della convenuta Sigma le spese di CTU.

- Condanna la convenuta Sigma s.n.c. alla rifusione in favore dell’attrice Fire & Safety delle

spese processuali relative al procedimento cautelare ante causam, con riguardo alla prima fase e

a quella di reclamo, liquidandole, per entrambe le fasi cautelari, in euro 6.500,00 per compensi

ed euro 178,00 per spese, oltre accessori di legge.

Milano, 26 settembre 2013

Il Giudice Relatore Il Presidente

dott. Silvia Giani dott. Marina Tavassi

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Sentenza n. 1225/2014 pubbl. il 28/01/2014RG n. 71786/2009

Repert. n. 998/2014 del 28/01/2014

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