Sent. 9253-02 Cass. Civ. (Dispositivo Segnalazione Polizia)

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§ 1.1.448291 - Cassazione civile 25 giugno 2002, n. 9253. Settore: Giurisprudenza Materia: 1. Corte di Cassazione Capitolo: 1.1 Massime civili Data: 25/06/2002 Numero: 9253 § 1.1.448291 - Cassazione civile 25 giugno 2002, n. 9253. Tra i servizi di polizia o antincendio - per i cui veicoli è consentita, ai sensi dell'art. 177 del codice della strada, l'utilizzazione del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, senza il previo adempimento degli oneri di aggiornamento della carta di circolazione di cui all'art. 78 dello stesso codice rientrano quelli svolti, nella Regione Sardegna, dalle Compagnie Barracellari, alle quali sono attribuiti, in particolare dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, compiti di collaborazione con le autorità istituzionalmente preposte ai servizi di protezione civile e di prevenzione e repressione dell'abigeato e degli incendi. Parti: Pref. Oristano c. Comp. Barracellare di Sennori § 1.2.51092 - Cassazione civile 25 GIUGNO 2002, n. 9253. Settore: Giurisprudenza Materia: 1. Corte di Cassazione Capitolo: 1.2 Sentenze civili Data: 25/06/2002 Numero: 9253 § 1.2.51092 - Cassazione civile 25 GIUGNO 2002, n. 9253. REPUBBLICA ITALIANA 5642/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente - Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere - Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere - Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere  ha pronunciato la seguente: SENTENZA su ricorso iscritto al n^ 5642 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA PREFETTO DI ORISTANO, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.- ricorrente - Contro COMPAGNIA BARRACELLARE DI SENNORI, in persona del comandante p.t., già elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale d'Oristano.- intimata avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 72 dell'1 dicembre 1999. Udita, all'udienza del 20 marzo 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. Dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 1^ dicembre 1999, il Tribunale d'Oristano ha accolto l'opposizione della Compagnia Barracellare di Sennori, in persona del comandante Giovanni Chessa, all'ordinanza del locale prefetto che

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§ 1.1.448291 - Cassazione civile 25 giugno 2002, n. 9253.Settore: Giurisprudenza

Materia: 1. Corte di Cassazione

Capitolo: 1.1 Massime civili

Data: 25/06/2002

Numero: 9253§ 1.1.448291 - Cassazione civile 25 giugno 2002, n. 9253.Tra i servizi di polizia o antincendio - per i cui veicoli è consentita, ai sensi dell'art. 177 delcodice della strada, l'utilizzazione del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggianteblu, senza il previo adempimento degli oneri di aggiornamento della carta di circolazione di cuiall'art. 78 dello stesso codice rientrano quelli svolti, nella Regione Sardegna, dalle CompagnieBarracellari, alle quali sono attribuiti, in particolare dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25,compiti di collaborazione con le autorità istituzionalmente preposte ai servizi di protezionecivile e di prevenzione e repressione dell'abigeato e degli incendi.Parti: Pref. Oristano c. Comp. Barracellare di Sennori

§ 1.2.51092 - Cassazione civile 25 GIUGNO 2002, n. 9253.

Settore: GiurisprudenzaMateria: 1. Corte di Cassazione

Capitolo: 1.2 Sentenze civili

Data: 25/06/2002

Numero: 9253

§ 1.2.51092 - Cassazione civile 25 GIUGNO 2002, n. 9253.

REPUBBLICA ITALIANA 5642/2000IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere – 

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso iscritto al n^ 5642 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, propostoDA PREFETTO DI ORISTANO, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale delloStato e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.- ricorrente -

Contro

COMPAGNIA BARRACELLARE DI SENNORI, in persona del comandante p.t., già elettivamentedomiciliato presso la Cancelleria del Tribunale d'Oristano.- intimata avverso la sentenza delTribunale di Oristano n. 72 dell'1 dicembre 1999.Udita, all'udienza del 20 marzo 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.Sentito il P.M. Dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1^ dicembre 1999, il Tribunale d'Oristano ha accolto l'opposizione della Compagnia

Barracellare di Sennori, in persona del comandante Giovanni Chessa, all'ordinanza del locale prefetto che

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ingiungeva di pagare L. 1.175.000, per violazione dell'art. 78, commi 1 e 3, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da eraC.d.S.), per aver montato su un veicolo della Compagnia un supplementare di segnalazione visiva a luce

lampeggiante blu, senza avere aggiornato la carta di circolazione.

Con l'opposizione era stata dedotta l'illegittimità di tale sanzione, perché il veicolo era da

considerare, ai sensi dell'art. 177 CA.S., adibito a servizio di polizia o antincendio e quindi non soggetto ad alcun

onere d'aggiornamento della carta di circolazione.

Il tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione che ha accolto con compensazione delle spese di causa.La Compagnia Barracellare cui è intestato il veicolo, per il giudice di merito svolge infatti servizi dipolizia e antincendio, sin dalla sua istituzione con R.D. del 1898, che le conferisce compiti di

cooperazione con i servizi di pubblica sicurezza, di componenti sono agenti.

Nell'esercizio della potestà legislativa della Regione Sarda in materia di polizia locale e rurale è stata

emessa la legge regionale n. 25 del 1988, che descrive i compiti di protezione civile, Prevenzione e

repressione in materia di abigeato e di reati come l'incendio, delle Compagnie barracellari, sancendo laloro cooperazione alla Polizia di Stato e ai C.C. e inquadrando i suoi membri tra gli agenti di Polizia

nominati dal Prefetto.

 Ai veicoli di proprietà delle Compagnie adibiti a servizi di polizia per il tribunale deve applicarsi l'art.171 C.d.S. che esclude l'onere d'aggiornamento della carta di circolazione nel caso.Avendo il D.Lgs. 360 del 1993 esteso all'autoambulanza esenzione dell'art. 171 C.d.S. indipendentemente daqualsiasi svolgimento di servizi di polizia o antincendio, la norma è applicabile alle Compagnie Barracellari, che

non devono modificare il libretto di circolazione dei veicoli di loro proprietà, quando vi appongano dispositivi disegnalazione visiva.

L'ordinanza opposta illegittima è stata annullata.Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso con unico motivo il Prefetto di Oristano e la

Compagnia Barracellare di Sennori non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 78, 1^ e 3^ comma, e 177

C.d.S in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto adibiti a "servizi dipolizia e (rectius o) antincendio" i veicoli di proprietà delle Compagnie Barracellari, mentre tali sono i soli

mezzi di organi istituzionalmente preposti a detti servizi.

La previsione delle ipotesi assimilate, analitica e precisa, esclude che tra queste si possanocomprendere i veicoli delle Compagnie Barracellari, che hanno funzione di mera tutela delle proprietà

loro affidate e di collaborazione con le forze preposte alla tutela ambientale, alla prevenzione e

repressione dell'abigeato e protezione civile, e possono essere richieste dalla Polizia di Stato, tramite il

Sindaco, per compiere specifiche operazioni.2. L'art. 177 C.d.S. prevede che "l'uso... del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce

lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli polizia o motoveicoli adibiti a servizi di

antincendio, del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché degli organismi equivalenti,

esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, e a quelli delle

autoambulanze e veicoli assimilati adibiti all trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento deiservizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità

al servizio dalla Direzione generale della M.C.T.C.".

La norma consente l'utilizzazione del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu per i

veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e tali devono ritenersi istituzionalmente anche quelli delle"compagnie Barracellari", come chiarito dal tribunale. Le compagnie Barracellari, già funzionanti nellametà del 17^ secolo in Sardegna sono regolate da legge e da norme regolamentari sin dal secolo 19^.

Particolarmente significativo è il R.D. 14 luglio 1898 n. 403, "regolamento per le Compagnie dei

barracelli". All'art. 1 del citato R.D., si sancisce che le Compagnie cooperano "ai servizi di sicurezza

pubblica" tanto che i loro componenti "sono equiparati agli agenti di pubblica sicurezza" e "redigono nel

limite delle loro attribuzioni" verbali che "fanno fede in giudizio fino a prova del contrario" (art. 14).

"I barracelli oltre le funzioni loro proprie debbono esercitare, sotto la dipendenza dell'autorità localedi pubblica sicurezza e dell'arma dei reali carabinieri, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i

delitti contro le proprietà "insieme agli altri compiti propri della P.S. previsti nell'art. 16 del R.D. 403 del

1898, potendo essere "adoperati in servizio di pubblica sicurezza fuori della loro residenza" nei casi di

cui all'art. 20 dello stesso R.D.

La parificazione tra "ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza a ruolo organico" eappartenenti "alle compagnie dei barracelli in Sardegna" e confermata dall'articolo unico del R.D. 17maggio 1914 n. 548 (lett. m), per le dispense dalle chiamato alle armi di militari in congedo illimitatoche coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali.

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Con la legge regionale 15 luglio 1988 n. 25, "la regione autonoma della Sardegna, nell'eserciziodelle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'art. 3, lettera c) del propriostatuto speciale" (art. 1) ha disciplinato l'organizzazione e funzionamento delle compagnie Barracellari".

Tra le funzioni attribuite alle Compagnie vi sono anche quelle di collaborare "su loro richiesta, con le

autorità istituzionalmente preposte al servizio di: a) protezione civile; b) prevenzione e repressione

dell'abigeato" (art. 2 n. 2) e "prevenzione e repressione degli incendi" (art. 2, n. 3).

Nel regolare l'immissione in sevizio dei barracelli, l'art. 13 della citata legge regionale la subordinaall'attribuzione "da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblicasicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348", con decreto nel quale deve indicarsi "il

tipo di armi che i componenti delle Compagnie Barracellari sono autorizzati a portare nell'esercizio dei

servizi loro assegnati".

Tenuto conto che l'art. 30 della citata legge regionale regola il "servizio antincendio" delle Compagnie

di barracelli, deve ritenersi che queste sono di certo istituzionalmente addette a servizi di pubblica

sicurezza o antincendio e che i veicoli di l'oro proprietà necessari all'esercizio dei servizi d'istituto

rientrano tra quelli di cui all'art. 177 del C.d.S.

Tra i compiti istituzionali dei "barracelli" che sono guardie rurali addette alla prevenzione e

repressione dei delitti indicati e alla custodia di determinati terreni i cui proprietari sono tenuti a  consorziarsi

per ottenere e pagare le attività della compagnia che svolge anche funzioni di assicuratrice  

per i danni a detti fondi derivati dai reati che essa non è riuscita ad evitare (cfr. art. 35 R.d. 403/1898),

vi sono "servizi di polizia o antincendio", al cui esercizio sono destinati i veicoli di proprietà della

Compagnia.

Come chiarito anche di recente da questa stessa Corte, in rapporto ai doveri tributari, le compagnie

Barracellari nessuna imposta devono per i servizi d'istituto mentre sono tenute all'Irpeg per i compensi

"negozialmente pattuiti in corrispettivo di attività di vigilanza su proprietà diverse da quelle da esse

assicurate per legge" (Cass. 21 maggio 2001 n. 6889).Nello stesso ricorso della Prefettura è detto che la Polizia di Stato può chiedere al sindaco la

cooperazione dei barracelli, per lo svolgimento delle sue funzioni, ma non si tiene conto del carattere

assolutamente specifico di alcuni dei servizi delle Compagnie che di per sè si qualificano come "di polizia

o antincendio", facendo rientrare i veicoli di proprietà delle stesse tra quelli di cui all'art. 177 C.d.S.

Pur nella evidente commistione di elementi di diritto pubblico e di diritto privato, con l'assicurazione

obbligatoria per i proprietari che devono servirsi di dette Compagnie Barracellari, che li garantiscono peri furti subiti nonostante l'opera di vigilanza, prevalente è lo scopo pubblico della prevenzione dei reati

sopra indicati (furti, abigeati e incendi) a mezzo di servizi di vigilanza, rispetto a quelli di lucro delle

citate Compagnie.

Che il veicolo di proprietà della Compagnia Barracellare per cui e causa rientri tra quelli addetti a

servizi del tipo indicato, di cui all'art. 177 C.d.S., il tribunale lo ha ritenuto con valutazione priva di vizi 

logici e giuridici e, quindi effettivamente il veicolo guidato dal comandante Chessa poteva, senza

l'adempimento degli oneri di cui all'art. 77 C.d.S., essere munito di segnali lampeggianti supplementari.

Il ricorso è quindi infondato e da rigettare. Nulla deve disporsi per le spese che restano a carico della

Prefettura che le ha anticipate.P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2002.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002