Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-12-2017) 23-01-2018, n. 3087 prova finale... · fatti-reato (in...
Transcript of Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-12-2017) 23-01-2018, n. 3087 prova finale... · fatti-reato (in...
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-12-2017) 23-01-2018, n. 3087
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.C., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 15/05/2017 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pratola Gianluigi, che ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Gloria Testa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania, sezione specializzata per il riesame, ha
confermato l'ordinanza del 22 aprile 2017, con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Catania ha applicato a F.C. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 572 c.p. e
art. 61 c.p., n. 11-quinquies in danno della moglie.
2. F.C. ricorre personalmente avverso il provvedimento e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 572 cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen.,
per avere i Giudici della cautela ritenuto integrato il reato sebbene, per un verso, all'epoca dei fatti fra
l'indagato e la persona offesa non vi fosse più nessuna relazione stabile ed affettiva da ormai due anni;
per altro verso, le dichiarazioni rese dalla persona offesa siano prive di riscontri e, soprattutto, siano
smentite da quanto dichiarato dalla cognata e dal fratello dell'indagato, avendo il Collegio omesso di
confrontarsi con le specifiche deduzioni mosse al riguardo nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere i
Giudici della cautela erroneamente stimato sussistente nell'attualità il pericolo di recidivanza nonchè
fronteggiabile tale periculum con la sola misura domiciliare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato in ordine a tutte le deduzioni mosse e deve pertanto essere disatteso.
2. Con il primo motivo, il ricorrente ripropone le stesse questioni già dedotte in sede di ricorso per riesame
e non si confronta con le risposte date dal Tribunale, che ha espressamente affrontato tanto il tema della
credibilità intrinseca e della attendibilità estrinseca della denunciante (evidenziando come il narrato della
persona offesa sia puntualmente confermato dalle dichiarazioni della teste Grazia Calabretta e dalle
annotazioni di P.G. relative agli interventi richiesti dalla persona offesa), quanto l'aspetto della integrazione
del reato di maltrattamenti in famiglia nonostante la cessata convivenza.
2.1. A fronte della completezza e della linearità delle scansioni argomentative dell'impugnata decisione, le
deduzioni mosse quanto alla utilizzabilità della narrazione della persona offesa e alla ricostruzione in fatto
si risolvono in una sollecitazione a rivalutare profili di merito, non consentita in sede di ricorso per
cassazione.
3. Non coglie nel segno neanche il motivo concernente la censurata integrazione della fattispecie alla luce
della circostanza che le condotte aggressive e violente fossero poste in essere dal F. quando la convivenza
con la moglie, da lui separata di fatto, era ormai cessata da tempo.
3.1. A tale proposito, ritiene il Collegio di dovere richiamare e fare proprio il principio di diritto consolidato
alla stregua del quale il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona non
convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli
nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Spazzoli ed altro, Rv. 267915).
Ed invero, la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento,
nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore (anche naturale) derivanti
dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori
anche se non conviventi e, dunque, comporta la sussumibilità della condotta vessatoria posta in essere
dall'agente nell'ipotesi di cui all'art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078).
Ancora, si è affermato che il delitto di maltrattamenti può essere commesso da qualsiasi membro della
famiglia in danno di un altro, anche non convivente, purchè la relazione tra i due sia di intensità e
caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche (Sez. 2, n.
30934 del 23/04/2015, P.M. in proc. Trotta, Rv. 264661).
Tracciando il discrimen con il reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), questa Corte ha inoltre
chiarito che, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis c.p., comma 1 - che
rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi
tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori
(prevista dall'art. 612-bis c.p., comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una
comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla
fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque
della sua attualità temporale (Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011 - dep. 2012, Frasca, Rv. 252906). Nella
motivazione, si è precisato che può configurarsi il reato di stalking soltanto in caso di divorzio o di
relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa e che - di contro - deve essere ravvisato il
reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto.
3.2. Dei sopra delineati principi di diritto ha fatto ineccepibile applicazione il Collegio del riesame nel caso
in oggetto, là dove - secondo quanto si evince dalla ricostruzione in fatto operata nei provvedimenti de
libertate - il ricorrente poneva in essere le condotte aggressive e violente in danno della coniuge solo
separata di fatto, in una situazione nella quale il vincolo familiare ed affettivo con la persona non era
cessato, sia perchè non era ancora intervenuto il divorzio, sia e soprattutto perchè persisteva un'intensa
relazione fra i coniugi in ragione degli obblighi derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale
verso i loro figli.
4. E' infondato anche il secondo motivo in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura.
4.1. Il Tribunale ha congruamente illustrato le ragioni della ritenuta attualità del pericolo di reiterazione
criminosa - valorizzando l'incapacità dell'indagato di controllare gli impulsi aggressivi e l'assenza di segni di
resipiscenza - ed altrettanto adeguatamente ha evidenziato i motivi della stimata necessità di mantenere
una misura custodiale, quale quella degli arresti domiciliari applicata, al fine di impedire la rinnovazione di
nuove condotte violente in danno della vittima.
5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018
*********************
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-05-2016) 19-07-2016, n. 30704
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. GIORDANO Emilia Ann - rel. Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/5/2015 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile il difensore, avv. Giorgio Ferraro in sostituzione dell’avv. Cristiana Coviello, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avv. Massimo Maria Molinari che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato quella del giudice
monocratico del Tribunale di Potenza che, ritenuta la contestata recidiva nella forma della recidiva
infraquinquennale, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e assorbito il reato di violenza privata
in quello di cui all’art. 612 bis c.p., aveva condannato D.A. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e
al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, in favore della parte civile.
2. Il D. e’ stato riconosciuto responsabile dei reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art.
612 bis c.p.) in danno della convivente G.R.. I giudici di merito hanno ritenuto accertato che, durante la
convivenza, il D. ha maltrattato la G. fino a quando, in occasione del Capodanno (OMISSIS), la G. si
risolveva a lasciare l’abitazione familiare e a rifugiarsi prima presso l’abitazione della madre e poi in una
struttura protetta. A fondamento della condanna sono state poste le dichiarazioni rese dalla persona
riscontrate, su specifiche circostanze di fatto, da quelle della madre e di due colleghe di lavoro della G.. In
particolare la G. riferiva che il regime di vita difficile al quale era stata sottoposta negli anni precedenti si
era aggravato, divenendo insopportabile, a partire dagli anni 2008/2009, cioe’ dal momento in cui aveva
cominciato a lavorare, perche’ il D., accecato da una gelosia morbosa, aveva cominciato a seguirla,
pattugliando anche il posto di lavoro, e l’aveva sottoposta ad un controllo continuo, spintosi fino al punto di
verificare l’abbigliamento intimo che indossava; che, in piu’ occasioni, il D. l’aveva picchiata, accusandola
di essere scostante nei rapporti intimi e, comunque, non attenta nei suoi confronti. Aggiungeva che dopo
l’allontanamento dalla casa familiare il D. l’aveva bersagliata di messaggi e telefonate, queste anche di
contenuto minatorio; che l’aveva seguita costantemente, inveendo in pubblico nei suoi confronti a causa
del suo abbigliamento e, in qualche occasione, aveva "seguito" o ingiuriato sue amiche, che accusava di
essere sue complici; che una sera l’aveva inseguita con l’auto tanto che era stata costretta a rivolgersi alla
Polizia mentre, in un’ altra occasione, la Polizia l’aveva contattata riferendole che il D. aveva denunciato la
sua scomparsa e sosteneva che la donna avesse propositi suicidiari.
3. Con i motivi di ricorso, sottoscritti dal difensore e qui sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.,
nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente deduce: 3.1 vizio di violazione di
legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 516, 521 e 522 c.p.p., (principio di correlazione tra
imputazione e sentenza). Rileva che, avuto riguardo ai reati in contestazione, la data di commissione dei
fatti-reato (in Potenza dal maggio 2009 al maggio 2012), denuncia un’ insanabile aporia essendo
funzionale il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., a sanzionare condotte che esulerebbero dal reato di
maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo di convivenza e che il giudice di primo grado,
individuando quale data di cessazione della convivenza il Capodanno (OMISSIS), lungi dall’effettuare
un’operazione rilevante solo sul piano della qualificazione giuridica della condotta, ha compiuto una
operazione di perimetrazione dei fatti, con conseguenze rilevanti ai fini del ritenuto concorso di reati, sulla
loro gravita’, sulla misura della pena e sull’operativita’ di eventuali cause estintive, operazione che rendeva
necessario l’intervento, ex art. 516 c.p.p., del pubblico ministero, la cui mancanza ha prodotto una nullita’
gia’ eccepita dinanzi alla Corte territoriale che, tuttavia, nulla ha rilevato sul punto;
3.2 vizio di motivazione per contraddittorieta’ e mera apparenza della motivazione in ordine all’attendibilita’ della persona offesa, G.R. e omessa valutazione delle dichiarazioni rese da G.A., D.G. e D.B.C.. Apodittiche sono
le motivazioni attraverso le quali la Corte territoriale ha compiuto la valutazione del giudizio di attendibilita’
della persona offesa nella parte in cui ha ricondotto a sentimenti di paura per ulteriori violenze le ragioni
che l’avrebbero indotta a non riferire a terzi dettagli imbarazzanti o scabrosi delle violenze subite in quanto
valutazione riferibile al solo reato di maltrattamenti e non anche al reato di cui all’art. 612 bis c.p., che,
per le sue stesse modalita’ esecutive, si consuma in danno di un soggetto esterno rispetto alla sfera di
presunto controllo dell’autore; erroneo e’ anche l’assunto della Corte di ritenere attendibili intrinsecamente
le dichiarazioni rese dalla persona offesa e "comunque supportate dai narrati di altri soggetti che sono
pero’ portatori di un patrimonio conoscitivo limitato" poiche’, in tal caso, era necessario che il controllo e la
veridicita’ del narrato di ciascun teste venisse posto in raffronto con quei segmenti delle dichiarazioni rese
dalla persona offesa relativi ai medesimi fatti, circostanze o situazioni. La Corte territoriale non ha,
dunque, proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dalla G. con riguardo agli episodi
riferiti da G.A., madre della persona offesa; da D.G. (figlio della coppia D./ G.), circa un episodio in cui il D.
avrebbe inseguito la persona offesa tentando di speronarla con l’auto e sulle telefonate che anche la donna
faceva al marito; da D.B.C. che sarebbe stata contattata da un’amica della G. prima di essere ascoltata in
fase di indagini, onde convincerla a riferire fatti favorevoli alla G..
3.3 violazione di legge e vizio di motivazione sull’abitualita’ della condotta di maltrattamenti risoltasi in un unico episodio di percosse ai danni della G., risalente al Capodanno (OMISSIS), fatto che determinava la G. a lasciare l’abitazione coniugale;
3.4 vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p., poiche’ la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione il racconto della G. relativo alle
condotte tenute dal D. durante tutto l’arco della convivenza con cio’ realizzando un vulnus della
sistematica codicistica poiche’, invece, il campo valutativo, e prima ancora la ricostruzione in fatto, doveva
investire unicamente le condotte ascritte al ricorrente a partire dal Capodanno (OMISSIS), epoca di
cessazione della convivenza. Sulla scorta dello stesso racconto della G. le condotte del D. non possedevano
connotati minacciosi e intimidatori (gli sms inviatile dal D. dopo l’allontanamento erano addirittura di tono
amoroso e le telefonate, sia pure di tono acceso, non presentavano contenuto minatorio) e, comunque, la
Corte territoriale e’ pervenuta all’affermazione del giudizio di responsabilita’ solo sulla base della
ricostruzione della persona offesa;
3.5 vizio di motivazione per la utilizzazione ai fini valutativi delle
dichiarazioni rese dalla G. dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
intervenuta a carico del D. in separato procedimento penale; 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione
per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di un’analisi approfondita delle modalita’
del fatto e con mero richiamo al disvalore sociale dei fatti - reato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato perche’ infondato e perche’ contiene, al di la’ della riconduzione ai vizi di
violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alle censure che relative alla valutazione della
prova, censure in fatto, non consentite nel giudizio di legittimita’ quando la ricostruzione e valutazione
compiuta dai giudici del merito - siamo, infatti in presenza di doppia conforme e, quindi, di una
motivazione che va letta come un corpus unitario - sia fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica.
2. Infondato e’ il primo di ricorso.
Dalla lettura dei capi di imputazione, a prescindere dal riferimento finale alle date di commissione dei fatti
indicate dal maggio 2009 al maggio 2012, si rileva che le distinte condotte di reato ascritte al ricorrente
fanno riferimento, quella di maltrattamenti contestati al capo A), alle condotte di reato consumate durante
il periodo della convivenza fra la G. ed il ricorrente e quella del reato di atti persecutori alle condotte
riferibili alla cessazione della convivenza, allorquando, a partire dal Capodanno (OMISSIS), la G., insieme
ai figli, si allontanava dalla casa familiare e trovava ricovero prima a casa della madre e poi in una
comunita’. Deve, pertanto, escludersi che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha precisato la
scansione temporale del rapporto di convivenza tra il ricorrente e la G. abbia proceduto ad una
immutazione del fatto, tanto piu’ che la giurisprudenza della Corte di legittimita’, condivisa dal Collegio,
esclude che finanche la modifica della data di commissione del fatto integri la violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza, potendo l’imputato difendersi in relazione a tutti gli altri elementi
dell’imputazione (Sez. 2, n. 3614 del 19/01/1981, D’Angelo Rv.148470).
Ne’, per altro verso, la censura difensiva e’ fondata con riguardo alla possibilita’ di configurare, a titolo di
concorso, il delitto di atti persecutori in presenza di una sequenza cronologica che parte, come nel caso in
esame, dai maltrattamenti in famiglia, durante la convivenza, e prosegue con le condotte persecutorie post
separazione, secondo la prospettazione condivisa dalla Corte territoriale.
E noto che la giurisprudenza di legittimita’ e’ pervenuta ad individuare l’ambito di applicazione della
fattispecie di maltrattamenti in famiglia sulla scorta della estensione della nozione di rapporti basati sui
vincoli familiari, intendendosi per famiglia non solo quella fondata sul matrimonio ma ogni gruppo di
persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e
solidarieta’ reciproche, senza la necessita’ (pure ricorrente) della convivenza o di una stabile coabitazione.
La operativita’ dell’art. 572 c.p., e’ stata progressivamente estesa a qualunque relazione sentimentale che,
per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza
assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C.,
Rv. 261472).
Per altro verso, richiamando i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale e di solidarieta’
nascenti dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione la giurisprudenza ha affermato che il reato di
maltrattamenti in famiglia a carico del coniuge e’ configurabile anche in danno di persona non convivente o
non piu’ convivente con l’agente quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal
coniugio o dalla filiazione (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078) precisando, tuttavia, che
quando la condotta di maltrattamento e’ in danno del coniuge, la permanenza cessa allorche’ interviene il
divorzio cui non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di
assistenza e solidarieta’ reciproche (Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013, L., Rv. 258644).
Le conclusioni accennate meritano ulteriori approfondimenti e precisazioni a seguito dell’entrata in vigore
del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, che ha
introdotto nell’ordinamento il reato di atti persecutori.
E’ agevole osservare che l’oggettivita’ giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., e’
diversa, poiche’ il primo e’ un reato contro l’assistenza familiare ed il secondo e’ un reato contro la liberta’
morale e che diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorche’ le condotte
materiali dei reati appaiano omologabili per modalita’ esecutive e per tipologia lesiva.
Il reato di atti persecutori e’, infatti, un reato che puo’ essere commesso da chiunque con atti di minaccia o
molestia "reiterati" (reato abituale) e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche
tra l’agente e il soggetto passivo del reato mentre, al di la’ della lettera della norma incriminatrice
(chiunque) il reato di maltrattamenti familiari, si connota come reato proprio, potendo essere commesso
soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) e soltanto in
pregiudizio di un soggetto che faccia parte dell’aggregazione familiare, lato sensu intesa.
Venendo ai rapporti fra le due fattispecie incriminatrici si e’ condivisibilmente ritenuto che, salvo il rispetto
della clausola di sussidiarieta’ prevista dall’art. 612 bis c.p., comma 1, - che rende applicabile il piu’ grave
reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie -
e’ invece configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che,
sorti nell’ambito di una comunita’ familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza
e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare
ed affettivo o comunque della sua attualita’ temporale. (Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011 (dep. 2012)
Frasca, Rv. 252906). Nella motivazione della sentenza si precisa che cio’ puo’ valere, in particolare, in caso
di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa, ravvisandosi viceversa il
reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto.
Tale conclusione e’ fondata sul rispetto dei doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale e di
solidarieta’ nascenti dal rapporto coniugale che neppure la separazione vale a porre nel nulla. Risalente
nella giurisprudenza e’, infatti, l’affermazione secondo la quale, poiche’ la convivenza non rappresenta un
presupposto della fattispecie criminosa in questione, il suddetto stato di separazione non esclude il reato di
maltrattamenti, quando l’attivita’ persecutoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che,
rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica
subordinata (Sez. 6, n. 282, 26/1/1998, Traversa, Rv. 210838).
Le conclusioni alle quali e’ pervenuta la sentenza Frasca innanzi richiamata possono ritenersi applicabili
anche al caso in esame tenuto conto che, a seguito dell’allontanamento dal domicilio familiare, la G. aveva
chiaramente palesato la sua intenzione di interrompere il rapporto di convivenza con il D. e, quindi, il
sodalizio familiare e affettivo instaurato con il ricorrente.
Ritiene il Collegio che, in un caso come quello in esame, entrambi i reati contestati, quello di
maltrattamenti, per i fatti commessi fino alla data di interruzione della convivenza, e quello di atti
persecutori, per i fatti commessi a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza, ben possono
concorrere trattandosi di reati che appaiono strutturalmente intesi a realizzare la protezione di differenti
beni giuridici (la salvaguardia del legame giuridico intercorrente fra persone appartenenti alla medesima
famiglia, o a vincolo ad esso assimilabile, con conseguente tutela dell’integrita’ psicofisica, del patrimonio
morale, della liberta’ e del decoro del soggetto passivo del reato, il reato di maltrattamenti), la liberta’
morale della persona offesa quello di atti persecutori. Tale reato, in particolare, appare idoneo a sanzionare
comportamenti che, seppure sorti in seno alla comunita’ familiare (o assimilata), esulerebbero dalla
fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o
comunque della sua attualita’ e continuita’ temporale, assumendo rilievo, ovviamente in presenza di
comportamenti connotati dall’abitualita’ ed idonei a cagionare almeno uno degli eventi indicati
nell’enunciato normativo di cui all’art. 612 bis c.p., quale condotta intesa a condizionare la liberta’ di
autodeterminazione del soggetto passivo, il piu’ delle volte proprio per indurla a ritornare sui suoi passi e
riprendere una relazione affettiva, attraverso atteggiamenti persecutori, dunque in mancanza di un’ attuale
e perdurante relazione tra i due soggetti.
4. Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso che denunciano vizio di contraddittorieta’ della
motivazione e, piu’, in generale vizi di motivazione sul giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa e conseguente possibilita’ di configurare, sulla scorta del racconto della G., i reati di
maltrattamento ed atti persecutori.
5. I motivi di ricorso enunciati al punto 2.2, infatti, appaiono sostanzialmente orientati a riprodurre un
quadro di argomentazioni gia’ esposte dinanzi ai Giudici di merito, gia’ ampiamente vagliate e
correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione meramente
fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa
delle fonti di prova, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearita’ e della
logica conseguenzialita’ che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata
decisione. Il ricorso, dunque, non e’ volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicita’ ictu oculi
percepibili, ne’ a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto all’ordito motivazionale,
bensi’ ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice
di appello, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi
d’accusa.
6. In particolare rileva il Collegio che, il contributo narrativo offerto dalla persona offesa e’ stato
attentamente esaminato dalla Corte territoriale, che del resto ha proceduto all’esame della G. nel corso del
dibattimento di appello proprio per spiegare talune apparenti discrasie del suo racconto rispetto alla
ricostruzione compiuta dalla madre della G. e dalle persone escusse nel corso del dibattimento di primo
grado. In proposito non appaiono affatto illogiche le argomentazioni con le quali la Corte ha superato tali
apparenti e marginali divergenze evidenziando che i comportamenti del D., durante il periodo della
convivenza, erano improntati a particolare invadenza della sfera di vita privata ed intima della G.,
circostanze che la G., del tutto comprensibilmente, non aveva rivelato ne’ alla madre alla quale pure
confidava le condotte aggressive del ricorrente riconducibili alla quotidiana gestione del menage familiare -
circostanze che infatti G.A. ha confermate - ne’ alle amiche, anche per il timore di ritorsioni ed ulteriori
violenze alle quali si trovava esposta dopo avere lasciato il domicilio familiare. Avuto riguardo alla
esistenza di un pregresso rapporto intimo e familiare con l’imputato non puo’ apprezzarsi la logicita’ delle
deduzioni difensive incentrate, piuttosto che sulla valutazione dei sottostanti rapporti personali tra vittima
ed imputato, sulla natura del reato di atti persecutori che implica, ma non nel caso in esame come detto,
la estraneita’ tra vittima e autore delle condotte illecite e, quindi, una minore permeabilita’ della vittima a
condotte minatorie che, peraltro, non costituisce affatto massima di esperienza essendo, viceversa, notorie
le condizioni di prostrazione psicologica ed assoggettamento che connotano le vittime del reato di atti
persecutori.
7. Ne’ e’ scorretta sul piano metodologico l’operazione valutativa della Corte che, pur sottoponendo a
rigoroso vaglio critico le dichiarazioni rese dalla G., non e’ pervenuta alla "scomposizione" e valutazione
frazionata di dette dichiarazioni, secondo l’assunto della difesa, avendo viceversa argomentato il giudizio di
attendibilita’ del complessivo resoconto compiuto dalla G. attraverso il racconto reso dalla madre e da una
delle amiche della donna che ne aveva ricevuto le confidenze.
8. Manifestamente infondate sono anche le censure di cui al punto 3.3. La sentenza impugnata, in vero, si
salda e va letta in una a quella di primo grado nella quale sono riportate e fatte oggetto di specifica analisi
le dichiarazioni rese dalla G. sulle continue aggressioni, verbali e fisiche, subite negli anni della convivenze
ed intensificatesi a partire dagli anni (OMISSIS) ed affatto esauritesi nell’episodio di percosse che, il
Capodanno (OMISSIS), la indusse a lasciare l’abitazione familiare. Le dichiarazioni hanno formato oggetto
- in relazione agli specifici motivi di gravame devoluti alla Corte territoriale - di puntuale analisi del giudice
del gravame a prescindere dalla puntuale riproposizione del contenuto dichiarativo che, del resto, il giudice
di primo grado aveva "selezionato" ricostruendo separatamente le condotte riconducibili ai reato di
maltrattamenti rispetto a quelle relative al reato di atti persecutori.
9. Ne’ meritano censura le conclusioni della Corte a riguardo della ritenuta configurabilita’ dei reati di
maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. Con riguardo al reato di maltrattamenti, sulla scorta delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Corte territoriale ha del tutto ragionevolmente ritenuto accertato
che durante gli ultimi anni della convivenza la G. fosse stata sottoposta ad una serie di atti di vessazione
tali da cagionarle sofferenze, privazioni, umiliazioni, disagio continuo, in altre parole un regime
incompatibile con normali condizioni di vita. Dalla sentenza di primo grado, confermata da quella oggetto
di impugnazione, emerge che il D’. non era affatto nuovo a picchiare la G. (oltre allo schiaffo assestatole il
giorno di Capodanno (OMISSIS) la G. ha riferito di un precedente episodio occorso il 7 ottobre quando il
convivente l’aveva colpita con schiaffi e pugni nella schiena sol perche’ la donna si era coricata sul lettino
con il figlio e non accanto a lui); che la donna riceveva continue percosse e ingiurie a causa del rifiuto di
avere rapporti intimi ed era fatta segno di episodi continui di violenza verbale che la G. aveva raccontato
alla madre ed alla Gr. (che tali circostanze hanno confermato),pur riconducendo l’aggressivita’ del D’. a
futili motivi, ovvero ad un generico sentimento di gelosia. Nel condividere il significato complessivo del
quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la Corte di merito ha
esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione dei fatti prospettata nei rilievi difensivi - sulla
unicita’ dell’episodio di aggressione fisica consumata in danno della G. che la determino’ a lasciare
l’abitazione familiare in occasione del Capodanno (OMISSIS) - ed ha richiamato la pluralita’ di aggressioni
subite dalla G. e le costante sottoposizione ad un regime di vessazioni, costituito da pesanti insulti,
continue minacce, controlli ripetuti anche sull’abbigliamento e igiene intime accompagnati da controlli sul
luogo di lavoro e connotati dall’ossessione di tenere sotto controllo tutti i movimenti della G.,
comportamenti emblematici, al pari della condotte sussunte nella fattispecie di atti persecutori, della
volonta’ di dominazione sessuale. Quanto al reato di atti persecutori nelle sentenze di merito sono
richiamate le condotte poste in essere dopo che la G. aveva lasciato il domicilio familiare estrinsecatesi in
continui episodi di pedinamento, aggressioni in pubblico, insulti ed epiteti ingiuriosi che hanno coinvolto
anche le amiche della G., minacce telefoniche e culminati nell’inseguimento con l’auto e nella denuncia di
inesistenti propositi suicidiari della G. alla Polizia di Stato.
Sulla stregua delle rappresentate emergenze probatorie, deve ritenersi che l’impugnata pronuncia abbia
fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, avendo questa Suprema Corte
ormai da tempo affermato il principio secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia e’ integrato dalla
condotta dell’agente che sottopone la convivente ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionarle
sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed
incompatibile con le normali condizioni di esistenza (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002, dep. 08/01/2003, Rv.
223192). Rilevano, entro tale prospettiva, come si e’ poc’anzi evidenziato, non soltanto le percosse, le
lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di
disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignita’, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze
morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, Rv. 256962). Sotto altro profilo, integrano il reato di atti
persecutori le descritte condotte del ricorrente risoltesi in controlli, inseguimenti, telefonate, anche
minatorie, la telefonata alla Polizia con la quale il D. denunciava i propositi suicidiari della G. e che hanno
avuto eco nell’ambiente anche lavorativo della persona offesa cagionandole, per reiterazione, ampiezza,
durata e carica spregiativa della condotta criminosa, un grave e perdurante stato d’ansia. Del tutto
irrilevante si rivela, ai fini della sussistenza del descritto quadro probatorio, l’utilizzazione delle
dichiarazioni rese dalla G. in separato procedimento con conseguente infondatezza della relativa censura
difensiva.
Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d’appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha
ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei correlativi temi
d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la
conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa,
peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
10. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi l’ultimo profilo di doglianza dal ricorrente prospettato,
mirando lo stesso a censurare un potere discrezionale il cui esercizio e’ stato oggetto di congrua
motivazione da parte dei Giudici di merito, che hanno fatto riferimento alla gravita’ della condotta, si’ come
rivelata dalla sua reiterazione nel tempo e dal grado di violenza esercitata nei confronti della G., in tal
guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a
sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo genericamente formulate
nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
11. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alle spese processuali in favore della
parte civile, liquidate, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo ed in
favore dello Stato, poiche’ la G. risulta ammessa a patrocinio a favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ a rifondere alla
parte civile G.R. la spese sostenute nel grado che liquida in Euro 3.500,00 oltre alle spese generali, I.V.A.
e C.A.P., con pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016