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RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRACONTRATTUALE DA PRODOTTI DIFETTOSI

Cass. Civ. Sez. III, 08 ottobre 2007, n. 20985

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Parti•B.D. (Barbara): ricorrente;

•Mentor Corporation : produttore;

•Comesa s.p.a.: distributore;

•B.F.: chirurgo;

•Ospedale in cui è avvenuto l’intervento;

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FattoIn data 01/02/1992 Barbara veniva sottoposta ad un

intervento di mastectomia radicale nel quale le veniva impiantata una protesi mammaria di fabbricazione della Mentor Corporation.

In data 14/05/1994 Barbara aveva notato una certa asimmetria dei seni e dopo una visita le veniva accertato che una delle due protesi impiantate si era inspiegabilmente svuotata e la soluzione salina si era diffusa nei tessuti circostanti.

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In data 09/06/1994 Barbara deve sottoporsi alla rimozione dell’involucro con conseguente drenaggio dei tessuti. A questa operazione erano seguite altre terapie e successive previsioni di operazioni di alta specializzazione e corrispondente costo.

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Giudizio di I° gradoBarbara conviene davanti al

tribunale di Mantova:

per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni da lei patiti per la rottura di una protesi

mammaria di fabbricazione della Mentor Corporation e distribuita dalla Comesa s.p.a.

Barbara lamenta gravi danni sia materiali sia di riverbero psichico.

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La Comesa si costituisce in giudizio e nella comparsa di risposta si difende:

1. Nega la propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale quantomeno per assoluto difetto dell’elemento psicologico.

2. Precisa di essere stata semplice fornitrice della protesi in questione, pervenutale dal fabbricante in confezione sterile e sigillata destinata all’apertura e al controllo da parte del chirurgo in sede di applicazione.

3. Manifesta la sua carenza assoluta di legittimazione passiva nei suoi confronti in quanto il nome del produttore è noto.

4. Contesta che la protesi avesse avuto effettivamente vizi.

Comesa s.p.a.

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La Mentor Corporation si difende premettendo che: la disciplina codicistica è integrata dal D.P.R. n. 224

del 1988, che ha introdotto una particolare figura di responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, ossia svincolata dalla colpa del produttore e basata sul mero rapporto di causalità tra il difetto del prodotto e il danno.

Il D.P.R. 224/1988 stabilisce, infatti, che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto (art.1).

Mentor Corporation

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Un prodotto è difettoso quando:

ART. 5. D.P.R. 224/1988 Prodotto difettoso. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si

può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

1. il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

2. l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

3. il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

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Premesso ciò, sottolinea come la protesi in questione fosse messa in commercio corredata di dettagliate istruzioni che senza mezzi termini avvertivano il consumatore sulle possibilità di: rischio del suo impiego, sui limiti di affidabilità, sulle controindicazioni, sulle situazioni in cui era addirittura sconsigliato l'impiego e, in particolare, sulla possibilità, espressamente prevista, di sgonfiamento legata ad una lunga serie di fattori possibili e individuati, nonchè ad una serie ulteriore di fattori inconoscibili.

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Sottolinea che non si tratta di un prodotto in libero commercio, nè offerto direttamente al pubblico, ma fornito su espressa richiesta del medico a propria volta tenuto ad informare il paziente di tutti i rischi e le controindicazioni.

Cosicché che l'attrice doveva essere pienamente consapevole di tutti i rischi nel momento in cui aveva accettato di lasciarsi impiantare la protesi.

Di conseguenza si rileva l’assenza di ogni responsabilità a carico del produttore anche alla luce del disposto dell'art. 10 D.P.R. 224/1988.

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ART. 10. D.P.R. 224/1988 Colpa del danneggiato. 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il

risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

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Si precisa che :prima di uscire dalla fabbrica, ciascuna protesi viene sottoposta ad accurati

controlli qualitativi e a sterilizzazione e comunque le informazioni allegate prevedono specifici test che il chirurgo avrebbe dovuto effettuare sulla protesi prima di impiantarla.

• Se il chirurgo impiantò la protesi, vuol dire che i test avevano dato risultati soddisfacenti e, se così fu, si evince che non esistevano difetti al momento della messa in circolazione del prodotto.

• Se, viceversa, il giudizio implicito (di assenza di difetti) era stato determinato dalla non corretta esecuzione dei test nonostante le raccomandazioni produttore, di certo della cattiva riuscita dell'impianto l'attrice non aveva titolo per dolersi nei confronti del produttore.

Le protesi venivano consegnate vuote, essendo compito del chirurgo provvedere al loro riempimento, al momento dell'impiego, con una soluzione salina (secondo specifiche istruzioni fornite dalla Mentor), quindi se tutto ciò era stato fatto ne consegue necessariamente che la protesi era apparsa integra al chirurgo che aveva deciso, quindi di impiantarla.

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Onere probatorioArt. 8. Prova. 1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione

causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la

responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 6. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’art. 6, lettera b) è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Art. 6. Esclusione della responsabilità. 1. La responsabilità è esclusa: b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il

produttore ha messo il prodotto in circolazione;

Mentor contesta nei confronti di Barbara il nesso causale tra difetto e danno ribadendo la propria assenza di responsabilità.

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Le due cause vengono riunite e la Mentor chiede di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda dell’attrice.

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•Le due cause vengono riunite e la Mentor chiede di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda dell’attrice.

•Si procede a un tentativo di conciliazione non riuscito

•Si procede a:▫Consulenza tecnica medica▫Deduzioni▫Controdeduzioni ▫Assunzione di prova testimoniale

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Giudizio di primo gradoIl giudice accoglie la domanda svolta nei confronti della Mentor Corporation e della Comesa s.p.a. nonché la domanda di manleva svolta da quest’ultima nei confronti della Mentor Corporation, che condannava alle spese nei confronti di B.F. e dell’ospedale e, in solido con la Comesa, nei confronti dell’attrice.

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CassazioneMotivi di ricorso in cassazione:1.Violazione e falsa applicazione della norma di diritto

ex art. 360 comma 3 C.P.C.: violazione D.P.R. 224/1988 e artt. 1490, 1494, 2043

2.Il giudice di appello ha violato la ratio della normativa posta a tutela del consumatore ed ha eseguito un ragionamento incompleto, incoerente e illogico.

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Art. 1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta.

•Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

•Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

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Art. 1494. Risarcimento del danno.

•In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

•Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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1. L’onere di provare l’assenza di difetti incombe in ogni caso sul produttore e non sul consumatore , come ha erroneamente ritenuto il giudice dell’appello. Il consumatore invece ha l’onere di provare: il difetto e il nesso causale tra il difetto e il danno.

2. La responsabilità del produttore non può essere esclusa o limitata mediante l’utilizzo di clausole esonerative o limitative della responsabilità; infatti il D.P.R. 224/1988 ex art.12 stabilisce il divieto assoluto di clausole di esonero della responsabilità.

3. Il fatto che il produttore non garantisca la durata illimitata della protesi non può portare ad escludere la sua responsabilità in tutti quei casi in cui la protesi ha avuto una durata tanto limitata nel tempo da escludere le aspettative, anche le più pessimistiche, di un paziente che decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico (nella fattispecie due anni e quattro mesi)

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4. La dottoressa Barbara aveva prodotto in giudizio una documentazione relativa ai contenziosi (in essere in USA) dei consumatori portatori di protesi prodotte dalla Mentor Corporation trascurata ingiustificatamente dal giudice di appello, ove invece appariva più che evidente la responsabilità del produttore per quel tipo di protesi.

5. La Mentor Corporation:▫ Non supera l’onere della prova dell’assenza di

difetti▫ Non supera nemmeno il principio del neminem

laedere che implica l’onere di vigilare affinchè i beni non presentino difetti di sicurezza tali da arrecare danno alle persone.

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La corte di Appello ha detto:"...Pur se il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ha reso più accessibile

la tutela extracontrattuale avendo sollevato il danneggiato dall'onere di dimostrare la colpa del produttore, per altro verso ha ribadito la necessità che egli dimostri ...il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno... (art. 8). Che nella specie danno vi sia stato, è, fuori discussione ma ciò che incombeva all'attrice dimostrare erano quindi gli altri due requisiti, vale a dire il difetto e il nesso causale fra questo e il danno".

Secondo la Corte di Appello quindi il danneggiato ha l'onere di provare che il produttore ha messo in circolazione un prodotto con il difetto che ha cagionato il danno.

Se ci si limita a considerare il primo comma dell'art. 8 questa tesi interpretativa può apparire a prima vista fondata.

Ma la questione va in realtà affrontata considerando il complesso di norme in questione.

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Art. 8. Prova. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la

responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 6. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’art. 6, lettera b) è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Art. 6. Esclusione della responsabilità. 1. La responsabilità è esclusa: b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando

il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

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Il fatto che il legislatore abbia previsto che sia il produttore a dover provare che:

"...il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione....", rende impossibile sostenere che un onere così gravoso gravi sul danneggiato.

Si esclude quindi che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione.

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A questo punto l'unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la ratio del D.P.R. (che assicura una maggiore tutela del danneggiato) consiste nell’ interpretare il primo comma dell'art. 8 cit. nel senso che detto danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed alla connessione causale) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative; e cioè ha l'onere di provare (ex. art. 5 “Prodotto difettoso” comma 1: Un prodotto (durante detto uso) è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze)

Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare che quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione.

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Principio di diritto della Corteil D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 8, comma 1 ("Il

danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno...") va interpretato nel senso che il danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale) che L'USO DEL PRODOTTO ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5 D.P.R.; invece il produttore deve provare (ex artt. 6 ed 8 D.P.R.), che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato emesso in circolazione".

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La corte di merito non ha applicato tale principio di diritto, dunque la Corte cassa la sentenza al giudice del rinvio individuato nella medesima Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

A detto Giudice va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.