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N. 2151 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori EUFEMI e IERVOLINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º APRILE 2003 Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, concernente le fondazioni di origine bancaria SENATO DELLA REPUBBLIC A XIV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

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N. 2151

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e IERVOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º APRILE 2003

Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,

concernente le fondazioni di origine bancaria

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX I V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La disciplina sullefondazioni di origine bancaria, contenutanella legge 23 dicembre 1998, n. 461, cosid-detta «legge Ciampi» e nel relativo decretoattuativo, il decreto legislativo 17 maggio1999, n. 153, ha subıto una profonda revi-sione con l’approvazione da parte del Parla-mento dell’articolo 11 della legge 28 dicem-bre 2001, n. 448 (finanziaria 2002).

Tale iniziativa legislativa ha attivato unampio dibattito e originato diffuse riserveda parte di ampi strati della societa, anchesotto il profilo dell’opportunita. Le nuove di-sposizioni hanno sollevato particolari preoc-cupazioni per l’impatto sull’autonomia dellefondazioni, che verrebbe compressa, sulruolo delle stesse, che diverrebbe strumentaleagli enti territoriali, e sulla composizione de-gli organi, che vedrebbero compromessa lapropria rappresentativita.

La revisione legislativa ha determinato an-che presso le fondazioni perplessita, sia sottoil profilo del merito della revisione, che delmetodo adottato. Il quadro normativo dellefondazioni era stato appena definito sotto ilprofilo legislativo (legge n. 461 del 1998 edecreto legislativo n. 153 del 1999), statuta-rio ed organizzativo, con l’approvazione de-gli statuti da parte dell’Autorita di vigilanzae l’insediamento dei nuovi organi.

Allorquando le fondazioni si accingevanoad operare concretamente, con criteri di pro-grammazione anche pluriennale, secondo pa-radigmi di efficacia e di efficienza, ispirati alogiche di trasparenza, la loro azione e statabloccata dall’iniziativa legislativa, che ha az-zerato il processo di adeguamento statutarioed organizzativo voluto dalla «leggeCiampi» e interrotto l’attivita delle fonda-zioni; bastera ricordare il radicale cambia-mento della legislazione afferente i settorierogativi.

Con l’articolo 11, inoltre, il processo evo-

lutivo delle fondazioni, avviato con la ri-

forma agli inizi degli anni ’90 (legge 30 lu-

glio 1990, n. 218, cosiddetta «legge Amato»)

e finalmente concluso con la «riforma

Ciampi», che aveva segnato il loro ritorno

alla societa civile da cui nei secoli scorsi

avevano tratto origine, e stato annullato e

le fondazioni hanno visto fortemente limitata

la loro autonomia e surrettiziamente ripubbli-

cizzata la loro natura.

E necessario, quindi, porre in evidenza che

tale modifica legislativa (legge n. 448 del

2001) ha riaperto un processo oramai con-

cluso sotto il profilo evolutivo, avendo le

fondazioni assunto un ruolo importante per

lo sviluppo del terzo settore, capace di af-

francarlo dalla esclusiva dipendenza dalla fi-

nanza pubblica.

La natura privatistica e la piena autonomia

delle fondazioni bancarie sono il frutto non

di una mera enunciazione legislativa ma,

come detto, sono connaturate alle loro ori-

gini. Tali elementi primigeni erano stati an-

nullati o fortemente compressi da una legi-

slazione pubblicistica affermatasi in un de-

terminato periodo storico. Oggi tali valori

riaffermati definitivamente dalla «legge

Ciampi» non possono essere messi nuova-

mente in discussione, con provvedimenti

normativi che prescindono non solo dall’in-

tima natura delle fondazioni, ma anche dalla

considerazione della complessita della realta

di ognuna per sovvenire a esigenze «gover-

native» o di bilancio.

La posta in gioco non e solo l’ingente ric-

chezza patrimoniale delle fondazioni, il loro

potenziale erogativo e il presunto legame

con il mondo del credito: vengono in consi-

derazione anche una moderna nozione di so-

lidarieta e la definizione di strumenti agili e

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flessibili per sovvenire ai bisogni di una so-cieta complessa e in continua evoluzione.

Questa relazione si compone di due parti.Nella prima parte si evidenziano le trasfor-mazioni che, in questi anni, stanno segnandoil welfare nel nostro Paese, i modelli di rife-rimenti internazionali per il settore non profit

ed il contributo che le fondazioni bancarie inItalia, finora hanno dato. In estrema sintesi,si puo affermare che il welfare in Italia,cosı come in altri Paesi dell’area mediterra-nea, e entrato in crisi ancora prima di essersipotuto affermare.

In questo contesto, molte organizzazionidel settore non profit nate per svolgere atti-vita di tutela (organizzazioni di consumatorio utenti, gruppi di volontariato) si sono tra-sformate in produttori di servizi. Per raffor-zare tale ruolo, hanno bisogno di soggetti fi-nanziatori dedicati, che possano operare invia autonoma e sussidiaria. Del resto, neipiu evoluti contesti internazionali, la possibi-lita per le fondazioni di creare innovazionesociale e valore per le comunita di riferi-mento, si basa proprio sulla loro totale auto-nomia ed indipendenza.

Con il primo triennio di attuazione della«riforma Ciampi», le fondazioni italiane ave-vano mostrato di sapersi muovere interve-nendo in via sussidiaria e solidale, per soddi-sfare bisogni sociali e collettivi, totalmentescoperti e privi di risposta in conseguenzadella modifica del welfare State e della ridu-zione della spesa pubblica nei settori di uti-lita sociale.

Nella seconda parte della relazione, sipone in evidenza che l’evoluzione normativache nell’ultimo decennio ha interessato lefondazioni, ha confermato pienamente la na-tura giuridica privata di tali enti, che scatu-riva dalle loro origini storiche. Con la ricon-duzione delle fondazioni bancarie, in sede diriforma del libro primo, titolo II, del codicecivile, nell’alveo delle persone giuridicheprivate, si potra completare anche sotto ilprofilo formale il percorso sopra delineato.E anche opportuno sottolineare che la nuova

formulazione dell’ultimo comma dell’arti-colo 118 della Costituzione, che individuanel principio di sussidiarieta un limite al po-tere legislativo e al potere amministrativo,conferma anche sotto il profilo giuridicoquel ruolo sussidiario cui le fondazioni sisono naturalmente orientate.

La relazione, inoltre, mette in luce le pro-fonde contraddizioni storiche e giuridicheche caratterizzano le disposizioni dell’arti-colo 11 della legge n. 448 del 2001 (finan-ziaria 2002), in rapporto alla intima naturagiuridica privata delle fondazioni e ne pro-pone un riesame conforme alla natura dellestesse ed alla evoluzione degli orientamentigiurisprudenziali prodottisi in questi anni e,soprattutto, negli ultimi mesi (pareri del Con-siglio di Stato sui «regolamenti» predispostidal Ministro dell’economia e delle finanzee ordinanze con cui il Tribunale amministra-tivo regionale (TAR) del Lazio ha rinviatoall’esame della Corte costituzionale gli attirelativi al regolamento di cui al decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 2agosto 2002, n. 217), tenuto altresı contodell’evoluzione della prassi e della normativaeuropea in materia di fondazioni.

A conclusione della relazione, vienequindi sottoposta una proposta di riesamedella normativa vigente, che permetta di ri-portare le fondazioni a quel ruolo sussidiariodi soggetti giuridici privati ed autonomi coe-rente con l’evoluzione normativa e funzio-nale all’interesse della collettivita.

Le trasformazioni del welfare e i nuovi com-piti per il settore non profit

Le organizzazioni di terzo settore possonosvolgere, in alternativa o in modo congiunto,piu ruoli: di tutela, di sperimentazione, di ri-distribuzione di risorse, di produzione di benie servizi. Nei sistemi di welfare universali-stici, come quelli dei paesi europei, le orga-nizzazioni di terzo settore sono state impe-gnate, fino alla fine degli anni ’70, soprat-

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tutto nelle prime due funzioni (tutela e speri-mentazione), mentre il ruolo ridistributivo edi produzione di beni e servizi era diffusosoprattutto tra le organizzazioni non profıt

degli Stati Uniti, caratterizzati da un sistemadi welfare di tipo residuale. Le grandi fonda-zioni statunitensi sono state il motore dellosviluppo di questa offerta diffusa di serviziproveniente dal privato sociale.

Nel corso degli anni ’80 la situazione si emodificata in modo significativo e nei paesieuropei si e assistito, non solo ad una cre-scita quantitativa delle organizzazioni diterzo settore, ma soprattutto al rafforzamentodel loro ruolo produttivo. Questo rafforza-mento e la conseguenza:

1) dell’aumento della domanda di ser-vizi che ha accompagnato la crescita del red-dito e della sua progressiva differenziazionein conseguenza della aumentata articolazionedei bisogni;

2) del ridimensionamento dei sistemipubblici di welfare, che si e tradotto soprat-tutto in una stasi (o in una diminuzione)della spesa per la produzione di servizi so-ciali e di interesse collettivo.

Lo sviluppo del ruolo produttivo del terzosettore si e quindi inserito nel gap tra bisognicrescenti e offerta, soprattutto pubblica, sta-zionaria o in via di ridimensionamento. Sispiega cosı perche molte organizzazioni nateper svolgere attivita di tutela (organizzazionidi consumatori o utenti, gruppi di volonta-riato) si siano trasformate in produttori di ser-vizi, come condizione per realizzare la mis-

sione che ne aveva determinato la nascita.

Il rafforzamento del ruolo produttivo delterzo settore ha determinato, tra le altre, treconseguenze molto rilevanti:

1) ha ampliato la tipologia di organizza-zioni che compongono il settore e ha modifi-cato la rilevanza attribuita alle diverse formeorganizzative. E in questo contesto che si svi-luppano forme di impresa sociale in conse-guenza di un processo di rafforzamento della

dimensione produttiva dell’associazione edella finalizzazione sociale della cooperativa;

2) ha reso necessaria una revisione deirapporti con la pubblica amministrazione,trasformatisi da sostegno generico e parzialead esternalizzazione di servizi (di assistenza,sanita e via dicendo) ai soggetti non profit;

3) ha generato la necessita di finanzia-tori specializzati nel sostegno alle organizza-zioni non profit.

Questa evoluzione, comune a tutti i paesieuropei, non ha tuttavia avuto caratteri omo-genei, ma si e presentata in maniera diversaa seconda delle trasformazioni dei diversimodelli di offerta dei servizi di welfare.Schematicamente, e possibile individuaretre modelli affermatisi in Europa per l’offertadi servizi:

1) offerta pubblica prevalente: Dani-marca, Svezia, Finlandia e Regno Unito;

2) finanziamento pubblico, ma rilevanteofferta privata attraverso organizzazioni con-solidate fiduciarie della pubblica amministra-zione: Germania e Francia;

3) scarsa offerta di servizi e larga preva-lenza di trasferimenti: Italia, Spagna, Porto-gallo e Grecia.

La trasformazione dei primi due modelli,sia pure con traiettorie molto diverse, pre-senta due caratteri comuni: 1) permane ungrado rilevante di finanziamento pubblico;2) la storica consistenza dell’offerta pubblicae privata di servizi ha indotto un grado con-tenuto di innovazione nelle politiche.

I paesi mediterranei, che presentano vi-stose carenze nell’offerta di servizi, sono in-vece caratterizzati dal paradosso della crisi diun sistema di welfare non ancora pienamenterealizzato. Il peso delle voci relative ai tra-sferimenti, infatti, ha costretto comunquequesti paesi a ridimensionare le spese per ilwelfare. Tuttavia, proprio perche con pocheforme consolidate di offerta sia pubblicache privata di servizi, Italia, Spagna e Porto-gallo hanno imboccato piu di altri strade in-

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novative che coniugano aderenza ai bisogni,innovazione e capacita di auto-organizza-zione. I paesi mediterranei stanno evolvendo,sia pur in modo confuso, verso un modellocomposito di finanziamento e di gestionepubblici e privati.

Per quanto riguarda l’Italia, tra la fine de-gli anni ’90 e l’inizio del nuovo decennio, siriversano sul non profit nuove aspettative siain termini di riforma del welfare system, siain termini di creazione di nuova occupa-

zione. Queste aspettative non sono insensate,in quanto il non profit italiano ha una rile-vanza assolutamente non trascurabile, macertamente, per essere soddisfatte, richiede-rebbero un non profit piu strutturato e dif-fuso e piu adeguatamente finanziato. Le ta-belle che seguono, frutto della prima inda-gine dell’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) sul settore mostrano in tutta l’am-piezza la contraddittorieta del fenomenonon profit.

Tabella 1

ISTITUZIONI ESISTENTI NELL’ANNO 1999PER FORMA GIURIDICA E SETTORE DI ATTIVITA PREVALENTE

Forme giuridiche

Associazione riconosciuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.309

Fondazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.008

Associazione non riconosciuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.752

Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.832

Cooperativa sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.651

Altra forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.861

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.412

Settori di attivita prevalente

Cultura, sport e ricreazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.391

Istruzione e ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.652

Sanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.676

Assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.344

Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.277

Sviluppo economico e coesione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.338

Tutela dei diritti e attivita politica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.842

Filantropia e promozione del volontariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.246

Cooperazione e solidarieta internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.433

Religione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.903

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.651

Altre attivita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.660

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.412

Fonte: Istat

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Tabella 2

PERSONE IMPIEGATE AL 31 DICEMBRE 1999 PER TIPOLOGIA, FORMA GIURIDICADELLE ISTITUZIONI E SETTORE DI ATTIVITA PREVALENTE

DipendentiLavoratoridistaccati ocomandati

Lavoratoricon contratto

di collab.coordinata econtinuativa

Volontari Religiosi Obiettori

Forme giuridiche

Associazione riconosciuta . . . . . 116.553 3.523 22.745 1.107.498 27.018 14.365

Fondazione . . . . . . . . . . . . . . . . 50.674 1.138 4.333 63.226 1.372 834

Associazione non riconosciuta . 102.423 9.938 39.378 1.931.590 36.432 6.779

Comitato . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 46 1.000 38.743 287 194

Cooperativa sociale . . . . . . . . . 121.894 871 7.558 19.119 560 2.995

Altre forme . . . . . . . . . . . . . . . 139.615 2.030 4.926 61.009 30.379 2.621

Totale . . . 531.926 17.546 79.940 3.221.185 96.048 27.788

Settori di attivita prevalente

Cultura, sport e ricreazione . . . 45.155 2.318 25.422 1.677.939 10.606 4.902

Istruzione e ricerca . . . . . . . . . . 105.470 965 17.452 114.447 16.307 1.064

Sanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.389 1.650 5.768 318.894 4.715 4.948

Assistenza sociale . . . . . . . . . . 151.547 2.972 15.844 492.875 22.569 11.014

Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.264 37 620 85.274 28 1.059

Sviluppo economico e coesionesociale . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.832 379 4.279 34.305 385 1.940

Tutela dei diritti e attivita politica 10.175 1.540 1.723 208.347 862 685

Filantropia e promozione delvolontariato . . . . . . . . . . . . . . 476 149 329 45.940 170 199

Coop. e solidarieta internaz. . . . 908 154 597 34.230 1.241 293

Religione . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.553 79 495 131.458 38.733 950

Relazioni sind. e rappr. di int. . 45.430 6.884 6.967 65.757 49 550

Altre attivita . . . . . . . . . . . . . . . 10.727 419 444 11.722 383 184

Totale . . . 531.926 17.546 79.940 3.221.185 96.048 27.788

Fonte: Istat

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Tabella 3

ENTRATE E USCITE PER FORMA GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI

(in miliardi di lire)

Forme giuridicheAssociazionericonosciuta

FondazioneAssociazione

nonriconosciuta

ComitatoCooperativa

socialeAltraforma

Totale

Totale entrate . . . . 19.102,8 10.058,7 23.055,7 425,2 5.839,0 14.635,1 73.116,8

Totale uscite . . . . 17.178,2 9.388,1 21.957,4 416,2 5.758,8 14.212,8 68.911,9

Come evidenziato nelle tabelle, il settoreconta piu di 220.000 organizzazioni, circa630.000 addetti ed oltre 3 milioni di volon-tari. Queste organizzazioni operano su unaamplissima gamma di interventi e hanno svi-luppato forme giuridiche in qualche caso pe-culiari del contesto italiano come la coopera-tiva sociale. Tuttavia se tali dati vengonorapportati alle dimensioni economiche, ci sirende conto della grande frammentarietache ancora caratterizza il settore, con entrateunitarie medie per le organizzazioni censitenell’ordine di 170.000 euro.

La crescita dimensionale ed il rafforza-mento del settore dipendono dalla capacitadi interpretare adeguatamente i bisogni dellacollettivita, in modo complementare e sussi-diario rispetto a quanto gia attuato dal settorepubblico; tale capacita risente della autono-mia operativa rispetto al soggetto pubblico(ad esempio in relazione alle scelte di ester-nalizzazione della pubblica amministrazione)e dell’autonomia finanziaria. Cruciale ai finidella crescita del non profit e pertanto ilruolo che operatori finanziari, privati, auto-nomi e specializzati sul settore possono svol-gere.

Modelli internazionali di riferimento

Nel contesto anglosassone, il ruolo di so-stegno allo sviluppo delle organizzazioni

che, senza scopo di lucro, producono servizidi utilita collettiva difficilmente collocabilisul mercato, e stato tradizionalmente svoltodalle fondazioni filantropiche.

Le fondazioni filantropiche anglosassonisono, in estrema sintesi, grandi insiemi di de-naro e di idee finalizzati a migliorare la qua-lita della vita dei cittadini in qualche campoparticolare. Non si tratta, nella gran parte deicasi, di organizzazioni che utilizzano i propripatrimoni per produrre qualche tipo di beneo di servizio; al contrario, i patrimoni sonolo strumento che genera redditi che vengonopoi distribuiti alle organizzazioni (soprattuttonon profit) ritenute piu idonee e meritevoli,con il fine di realizzare progetti di rilievocollettivo in aree trascurate dalle autoritapubbliche e dalle imprese a fine di lucro.

Le fondazioni filantropiche statunitensisono dunque, nella gran parte, organizzazioniche puntano a «far fare» piuttosto che a faredirettamente, che mirano a promuovere isoggetti migliori piuttosto che ad affermareun ruolo personale, che aspirano al ruolo dicatalizzatore di idee e progetti piuttosto chea quello di realizzatore degli stessi. Si tratta,per usare uno slogan, di organismi specializ-zati che svolgono la funzione di merchantbanker sociali, cioe di promotori, facilitatorie sostenitori delle migliori organizzazioni edei piu promettenti progetti di utilita collet-tiva. Grazie a questo modo di interpretare

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la propria missione ed il proprio ruolo so-ciale, le fondazioni filantropiche hannosvolto una funzione preziosa per la crescitadel terzo settore americano e, soprattutto,per promuoverne le esperienze potenzial-mente piu innovative.

Negli Stati Uniti esistono sia fondazioni«multiscopo», attive in molti settori di atti-vita – le maggiori, dalla Ford alla Kellogg,dalla Mott alla Gates – che fondazioni chehanno scelto una sola area di intervento. Lalegge americana sottolinea fortemente l’auto-nomia delle singole fondazioni, che debbonotrovare da sole la propria vocazione, in rap-porto con la volonta del fondatore e con lecondizioni del territorio in cui operano.

La vera originalita delle fondazioni ameri-cane non consiste pero nella scelta dei set-tori, ma piuttosto nello «stile» di azione, ge-neralmente lontano da quello dell’ente pub-blico e del mercato. Le fondazioni si propon-gono spesso di affrontare problemi e situa-zioni trascurate sia dal mercato, perche ina-datte a realizzare profitti, che dall’ente pub-blico, perche espressione di volonta talora di-verse da quelle dell’elettore mediano. Bastipensare al gran numero di fondazioni ameri-cane che destina risorse alla ricerca scienti-fica di base (tipicamente costosa, non appro-priabile e poco remunerativa), alle forme diavanguardia artistica (rischiose e lontanedalla sensibilita del pubblico), al sostegnoai paesi poveri (tipicamente inviso al contri-buente) o all’assistenza sanitaria delle mino-ranze etniche. Le fondazioni sono «profeti»che vedono prima di altri e agiscono di con-seguenza. La loro attivita fortemente auto-noma e svolta in un contesto di trasparenzae di massima diffusione delle informazionisulle strategie di azione e sui destinatari delsostegno economico.

Anche in Europa le fondazioni, che sonotroppo spesso considerate come dei semplicigestori di fondi e dei finanziatori dell’inno-vazione al servizio della societa civile,stanno acquisendo competenze ed assumendoun profilo di attivita sempre piu propositivo.

Esse divengono sempre piu centri di cono-scenza e di esperienza il cui fine primarioe di creare valore aggiunto nella societa enei suoi rispettivi campi di azione. Le fonda-zioni possono trasformare questo insieme diconoscenze in politiche di sviluppo a lungotermine. La loro posizione finanziaria, laloro autonomia e continuita danno loro imezzi appropriati. Le fondazioni spessohanno un ruolo importante come anticipatori,osando avventurarsi in terreni di conflitto suiquali le autorita non potrebbero rischiare, alfine di aiutare a:

1) suscitare profondi cambiamenti qualila ricerca di nuove soluzioni, sostenendo pro-grammi universitari, scientifici e di nuovetecnologie;

2) introdurre nuovi parametri nel dibat-tito della societa;

3) portare nuovi attori al tavolo dei de-

cision-makers e sviluppare processi di cam-biamento in cui la comunita sia centrale.Questa tendenza si accentua grazie allo svi-luppo delle fondazioni create col fine di aiu-tare le comunita locali a tener fronte allesfide sociali, economiche ed ecologiche.

Il ruolo e l’importanza delle fondazioni,quali soggetti propulsori del settore non pro-fit a favore della collettivita, e all’attenzionedella Commissione europea, che sta peraltrovalutando la definizione di «norme cornice»sulla normativa riguardante le fondazioni inEuropa. In relazione a tale attenzione, lo Eu-

ropean Foundation Centre (EFC), che asso-cia fra l’altro oltre 200 importanti fondazionieuropee, ha redatto un documento dal titolo«Lavorare con le Fondazioni in Europa:Come e Perche?». Il Presidente della Com-missione europea, Romano Prodi, ricevendoil documento, ha riconosciuto, per contodella Commissione europea, che le 200.000fondazioni europee, sebbene diverse traloro, condividono caratteristiche comuni:«le fondazioni sono enti non-profit indipen-denti ed autonomi, con un proprio consigliodi amministrazione, una loro propria fonte

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di reddito che deriva, spesso ma non solo, dauna dotazione iniziale. Alle fondazioni sonostati attribuiti dei beni, dei diritti e delle ri-sorse con lo scopo di assicurare un lavoroed un impegno per fini di interesse generale:sostenere delle associazioni, delle istituzioni,o particolari progetti, e rendere operativi ipropri programmi».

Risultati della «riforma Ciampi»

Le fondazioni di origine bancaria derivanodalla ristrutturazione di 83 casse di risparmioe monti di pieta e di 6 istituti di credito didiritto pubblico. La loro creazione ha fattoevolvere il settore del non profit in Italiaverso modelli piu vicini al panorama interna-zionale: Fondazione Cariplo, FondazioneMonte dei Paschi di Siena, Compagnia diSan Paolo, per citarne solo alcune, sono frale piu grandi fondazioni al mondo.

La «riforma Ciampi» del 1998-1999 hacreato soggetti fortemente rappresentatividella societa civile, che si impegnano peramministrare con efficacia il loro patrimonio,valorizzandolo nell’interesse della collettivitaa favore della quale svolgono un ruolo sussi-diario a quello delle istituzioni pubbliche.

La «legge Amato» (legge n. 218 del1990), che ha dato origine alle fondazionibancarie, era finalizzata soprattutto all’avviodella ristrutturazione del sistema bancario.Le scelte e i comportamenti delle fondazionihanno favorito un’evoluzione graduale di taleprocesso, che ha creato valore per il sistemabancario, garantendo stabilita nel rispettodella legge. Sono nati, infatti, grandi gruppi– come IntesaBci, Unicredito, San Paolo-Imi Cardine – la cui maggiore efficienza edefficacia gestionale, insieme alle aumentatedimensioni, permettono di misurarsi in ma-niera piu adeguata con la concorrenza euro-pea.

Oggi solo 20 su 89 fondazioni hanno an-cora una partecipazione di maggioranza nella

banca conferitaria; di queste, l’unica digrandi dimensioni e la Fondazione Montedei Paschi di Siena. Escludendo quest’ultimoistituto, se misurata come percentuale del pa-trimonio totale delle fondazioni, la quotadelle fondazioni che ancora detengono unapartecipazione di maggioranza e pari al 5,5per cento e le relative banche pesano soloper l’1,8 per cento sul totale attivo del si-stema bancario.

La progressiva diminuzione delle parteci-pazioni bancarie ha permesso alle fondazioniuna diversificazione crescente del portafoglio(dal quasi 100 per cento di dieci anni fa ilpeso delle partecipazioni bancarie sull’attivoe sceso al 41,3 per cento, mentre il 55,6 percento e destinato ad altre attivita fruttifere) eil continuo miglioramento dei risultati econo-mici: la redditivita netta del patrimonio dellefondazioni, esclusi i proventi straordinari, estata nel biennio 2000-2001 superiore al 5per cento, nonostante le turbolenze fatte regi-strare nel periodo dai mercati finanziari.L’incremento della redditivita del patrimoniodelle fondazioni ha consentito una crescitaconseguente della loro attivita erogativa.L’importo complessivo destinato alle eroga-zioni dal 1993 al 1999 (2 miliardi di euro)e stato pari a quello destinato all’attivita ero-gativa nei soli due esercizi 2000 e 2001.

L’attivita erogativa evidenza una fortis-sima concentrazione in termini dimensionali,settoriali e geografici e conferma, come neglianni precedenti, la massima attenzione alledomande provenienti non solo dalla societacivile, ma anche da soggetti pubblici, inprimo luogo territoriali:

– nel 2001 la dimensione media delleerogazioni e risultata di 45.000 euro e le ero-gazioni sopra 500.000 euro hanno costituitola meta degli importi deliberati;

– quasi tutte le fondazioni hanno desti-nato ai loro primi due settori di intervento al-meno il 60 per cento delle erogazioni, ov-vero almeno il 50 per cento al primo settore;

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– 7 euro su 10 sono stati destinati allaprovincia ed oltre 9 euro su 10 alla regionedi appartenenza della fondazione;

– 4 euro su 10 sono stati erogati a sog-getti pubblici, fra cui gli enti locali sono ri-sultati i destinatari principali.

La crescita quantitativa delle erogazioni estata accompagnata da un affinamento dellemodalita di intervento, desumibile anche dal-l’aumento delle erogazioni pluriennali. Leerogazioni per progetti e finalizzazioni speci-fiche sono assolutamente prevalenti rispettoai contributi di gestione e rappresentano il90 per cento circa delle erogazioni. Dal2000 le fondazioni hanno avviato, infatti,

un processo di pianificazione articolato lungo

un orizzonte temporale pluriennale e si sono

dotate di nuovi strumenti di programma-

zione.

E aumentata la dimensione media degli in-

terventi, alla ricerca di una maggiore incisi-

vita, come si evince dalla Tabella 4 di se-

guito riportata. Particolarmente importanti

sono le erogazione per il comparto arte e

cultura (34,1 per cento) e per i servizi alla

persona (istruzione, assistenza sociale e sa-

nita insieme danno il 34,4 per cento) e per

il sostegno al volontariato (10,7 per cento),

come si rileva dalla Tabella 5.

Tabella 4

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EROGAZIONI

PER CLASSI DI IMPORTO UNITARIO (2000-2001)

CLASSI DI IMPORTI UNITARIDELLE EROGAZIONI

2001 2000

Importo%

Numero%

Importo%

Numero%

Oltre 500.000 euro . . . . . . . . . 49,3 1,4 27,3 0,4

Da 250.000 a 500.000 euro . . 11,0 1,6 9,7 0,6

Da 100.000 a 250.000 euro . . 15,1 4,8 19,5 2,8

Da 25.000 a 100.000 euro . . 14,4 14,3 24,3 11,4

Da 5.000 a 25.000 euro . . . 7,0 29,9 13,0 21,8

Fino a 5.000 euro . . . . . . . . . 3,2 47,9 6,2 63,0

* Fonte: Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI), Settimo rapporto sulle fondazioni bancarie.

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Tabella 5

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SETTORE BENEFICIARIO

SETTORI

2001 2000 *

Numero Importo Numero Importo

Interventi %Milionidi euro

% Interventi %Milionidi euro

%

Attivita culturali e artistiche 7.984 37,3 331,6 34,1 6.412 33,0 182,6 34,6

Istruzione . . . . . . . . . . . . . 3.576 16,7 124,2 12,8 2.990 15,4 70,9 13,4

Assistenza sociale . . . . . . . 4.161 19,4 116,6 12,0 5.254 27,1 68,4 13,0

Filantropia e volontariato . 491 2,3 104,2 10,7 434 2,2 77,4 14,7

Ricerca scientifica . . . . . . 941 4,4 96,7 10,0 887 4,6 34,2 6,5

Sanita . . . . . . . . . . . . . . . 1.233 5,8 93,6 9,6 1.058 5,4 49,1 9,3

Promozione e sviluppo del-la comunita locale . . . . 1.152 5,4 71,0 7,3 1.069 5,5 28,7 5,4

Sport ed attivita ricreative . 1.462 6,8 13,1 1,4 673 3,5 3,2 0,6

Tutela ambiente . . . . . . . . 151 0,7 12,0 1,2 123 0,6 3,5 0,7

Altri interventi . . . . . . . . . 277 1,2 8,2 0,8 518 2,7 9,5 1,8

Totale complessivo . . . 21.428 100,0 971,3 100,0 19.418 100,0 527,5 100,0

* Erogazione monetarie.

Fonte: ACRI, Settimo rapporto sulle fondazioni bancarie.

Evoluzione della normativa sulle fondazioni

Le cosiddette «fondazioni bancarie» deri-

vano dalle casse di risparmio, dalle banche

del monte e dagli istituti di credito di diritto

pubblico. Esse rappresentano, quindi, il risul-

tato della evoluzione, economica e sociale,

prima ancora che normativa, di un partico-

lare ramo del settore creditizio che in Italia

nasce, nel corso del XVIII secolo e nei primi

decenni dell’Ottocento, per iniziativa di pri-

vati benefattori o di congregazioni religiose.

Le casse di risparmio, a struttura associa-

tiva o istituzionale, e le banche del monte,

in particolare, perseguivano l’obiettivo di

far partecipare ai processi produttivi anche

le classi meno abbienti, stimolando il rispar-

mio e, attraverso di esso, lo sviluppo e la dif-

fusione di valori collettivi.

Nate originariamente come istituzioni dibeneficenza, assunsero carattere creditizio amano a mano che si allargava la loro attivitanel campo bancario, fino a quando venneroinquadrate nella legge bancaria del 1936 (re-gio decreto-legge n. 375 del 1936, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 141del 1938) come categoria giuridica distintadalle altre aziende abilitate all’esercizio del-l’attivita creditizia. Pur mantenendo una pro-pria disciplina normativa – caratteristica que-sta che non era loro prerogativa, ma una pe-culiarita dell’ordinamento che allora tendevaa disciplinare le diverse categorie di aziendedi credito in relazione alle loro specificita diorigine e di finalita – le casse e le banche delmonte erano qualificate come soggetti non

profit, per i quali l’esercizio dell’attivita ban-caria costituiva il mezzo per la realizzazionedi opere di beneficenza e di pubblica utilita.

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A prescindere dalle loro origini privatisti-che, le casse di risparmio sono state giuridi-camente qualificate, sino alla «leggeAmato», come enti pubblici economici: sot-tostavano alla normativa pubblicistica,quanto a ogni aspetto istituzionale e organiz-zativo, ma operavano con gli strumenti deldiritto privato.

La qualificazione pubblicistica non ha maitrovato un espresso riferimento legislativo, estata la giurisprudenza della Corte di cassa-zione che ha ricondotto le fondazioni nell’al-veo degli enti pubblici economici, in virtu ditaluni indici rivelatori di tale qualita e, so-prattutto, in forza del potere di nomina deipresidenti e dei vice presidenti delle cassee delle banche del monte che nel periodo fa-scista fu attribuito al Ministro del tesoro (re-gio decreto-legge n. 204 del 1938, convertitodalla legge n. 778 del 1938 e legge n. 745del 1938) ed eliminato solo nel 1993.

La consapevolezza, maturata gia nel corsodegli anni ’80, della necessita della «priva-tizzazione» del comparto del credito, portavaalla approvazione della legge 30 luglio 1990,n. 218 («Disposizioni in materia di ristruttu-razione e integrazione patrimoniale degli isti-tuti di credito di diritto pubblico», cosiddetta«legge Amato»); in attuazione della delegaconferita da quest’ultima, era approvato ildecreto legislativo 20 novembre 1990, n.356 («Disposizioni per la ristrutturazione eper la disciplina del gruppo creditizio»).

La ristrutturazione del settore delle cassedi risparmio veniva attuata prevedendo la se-parazione tra l’ente «conferente» e la societabancaria «conferitaria»: si introduceva cioela scissione tra la proprieta, che rimanevain capo all’ente conferente e l’azienda, cheveniva appunto conferita a una neo-costituitasocieta per azioni.

Tali enti, cui era riconosciuta «piena capa-cita di diritto pubblico e di diritto privato»(articolo 11 del decreto legislativo n. 356del 1990), sottostavano alla vigilanza del Mi-nistero del tesoro (articolo 14 del decreto le-gislativo n. 356 del 1990), in relazione alla

presenza di norme che imponevano il mante-

nimento in capo agli enti conferenti del con-

trollo delle societa conferitarie; l’eventualeliquidazione sarebbe avvenuta sulla scorta

della procedura dettata per le persone giuri-

diche private (articolo 15 del decreto legisla-

tivo n. 356 del 1990). Inoltre, agli stessi ve-

niva riconosciuta un’autonomia statutaria, es-sendo disciplinati oltre che dalla legge, an-

che dalle disposizioni dello statuto.

L’inesistenza di collegamenti tra le attivita

non profit degli enti conferenti e le compe-

tenze specifiche dell’Autorita di vigilanzaportava la dottrina ad affermare che i poteri

di controllo potessero essere esercitati ap-

pieno solo con riguardo alla gestione della

partecipazione nella societa bancaria, per

preservarne l’integrita.

La successiva abrogazione, da parte del te-

sto unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia (decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385), delle previgenti disposizioni

di legge (articolo 161), anche a seguito del-

l’eliminazione del potere di nomina dei ver-tici degli enti conferenti da parte del Mini-

stro del tesoro, ad opera del referendum

dello stesso anno, ha fatto venire meno

ogni elemento idoneo a sostenere la tesi della

permanenza della natura pubblicistica incapo agii enti conferenti; nella medesima di-

rezione muoveva anche la direttiva del Mini-

stro del tesoro del 18 novembre 1994, pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del

22 dicembre 1994 (cosiddetta «direttiva

Dini») che, da una parte, spingeva i mede-simi enti conferenti alla diversificazione pa-

trimoniale mediante dismissione delle parte-

cipazioni nelle societa bancarie conferitarie

e, dall’altra parte, spingeva verso una piu

precisa qualificazione di soggetto non profit

espressione degli interessi connessi agli spe-

cifici settori di intervento.

Il quadro che ne e risultato recava in se i

prodromi per un ritorno degli enti conferenti

alla societa civile da cui avevano avuto ori-gine quali soggetti privati.

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L’assetto di enti privati delle fondazioniappare conforme ai principi affermati, allafine degli anni ’80, dalla Corte costituzio-nale, con riferimento ad una fattispecie ana-loga, quella delle Istituzioni pubbliche di as-sistenza e beneficenza (IPAB), per la qualela istituzione di enti pubblici non puo esserevalidamente compiuta ove la realta preesi-stente ha caratteri tali da poter rientrare in fi-gure regolate dal diritto privato. Vale la penasottolineare, a questo proposito, come laCorte ha delineato nettamente gli ambitidella sfera pubblica e della sfera privata, ri-conoscendo rilevanza costituzionale all’auto-nomia privata nel perseguimento di scopipubblici, che e tutelata anche quando sia ri-volta ad attuare interessi non singoli ma dellacomunita. Conseguentemente ha ritentoinammissibile l’attribuzione coatta di una ve-ste pubblicistica a formazioni sociali, espres-sione di iniziative private e di gruppi sociali,nate nell’ambito del diritto privato.

E in questo processo evolutivo, verso unritorno alle antiche origini di enti civili,che interviene la legge 23 dicembre 1998,n. 461 («Delega al Governo per il riordinodella disciplina civilistica e fiscale deglienti conferenti, di cui all’articolo 11, comma1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,n. 356, e della disciplina fiscale delle opera-zioni di ristrutturazione bancaria»), cosid-detta «legge Ciampi», ed il decreto legisla-tivo 17 maggio 1999, n. 153 («Disciplina ci-vilistica e fiscale degli enti conferenti di cuiall’articolo 11, comma 1, del decreto legisla-tivo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplinafiscale delle operazioni di ristrutturazionebancaria, a norma dell’articolo 1 della legge23 dicembre 1998, n. 461»).

Questo complesso legislativo segna il pas-saggio finale dell’evoluzione degli enti con-ferenti verso il pieno riconoscimento dellanatura giuridica privata, connaturata alleloro origini, tradizioni e assetti normativi svi-luppatisi negli anni. Viene introdotta la defi-nizione di fondazioni bancarie e si affermaesplicitamente (articolo 2, comma 1, lettera

l), della legge n. 461 del 1998 e articolo 2,del decreto legislativo n. 153 del 1999) chele stesse sono persone giuridiche privatesenza fine di lucro, dotate di piena autono-mia statutaria e gestionale; questa afferma-zione chiude la storia della evoluzione dellecasse di risparmio, le quali sono nate per ini-ziativa di soggetti privati e hanno operatocon mezzi fomiti da privati. Si tratta dunquedi patrimoni privati locali, venuti a esistenzasu basi territoriali circoscritte e senza alcunapporto dello Stato o degli enti pubblici ter-ritoriali, la cui redditivita deve essere desti-nata ad attivita di utilita sociale, come dispo-nevano gli statuti fondativi delle casse di ri-sparmio.

Le fondazioni cosı sono entrate definitiva-mente, ed a pieno titolo, fra quelle forma-zioni sociali, tutelate costituzionalmente,che attraverso la loro attivita mirano a pro-muovere ed a soddisfare scopi altruistici,quali la ricerca, la formazione e l’istruzione,l’assistenza, la beneficenza e la tutela dellecategorie piu deboli, favorendo la promo-zione sociale, educativa ed economica, la ri-cerca scientifica, la diffusione della cultura edell’arte, la protezione dell’ambiente e di al-tri beni di interesse pubblico.

Il passo successivo da compiere e oraquello di una definitiva e formale ricondu-zione delle fondazioni bancarie, in sede di ri-forma del libro primo, titolo II, del codice ci-vile, nell’alveo delle persone giuridiche pri-vate con il loro inserimento, unitamentealle altre tipologie di fondazioni sviluppatesiin questi ultimi anni, quale specie del piuampio genere delle persone privatistiche.

La natura privata delle fondazioni e la«piena autonomia statutaria e gestionale» estata ribadita nel «Parere» 1º luglio 2002 n.1354/2002 della Sezione consultiva per gliatti normativi del Consiglio di Stato. In dettoparere, riferendosi all’articolo 11 della leggen. 448 del 2001, e scritto: «quanto ai conte-nuti dell’intervento, appare in particolaremantenuta l’opzione legislativa generaledella appartenenza della materia al diritto

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privato, ancorche "speciale", e non al dirittopubblico. Tale opzione si rinviene espressa-mente, innanzitutto, nella rubrica dell’arti-colo 2 della legge di delega n. 461 del1998, che recita: "regime civilistico deglienti" e poi nello stesso articolo 2, comma1, lettera l), della legge n. 461 e nell’articolo2, comma 1 del decreto legislativo n. 153 del1999, ove si afferma il principio secondo cuile fondazioni sono "persone giuridiche pri-vate senza fine di lucro, dotate di piena auto-nomia statutaria e gestionale", e si rinvienein varie altre norme del decreto legislativon. 153 lasciate immutate dalla legge n. 448(ad esempio, l’articolo 3, comma 4 e l’arti-colo 4, comma 1, lettera d)). La scelta del le-gislatore del 2001, che costituisce un impor-tante punto di riferimento interpretativo pertutta la disciplina della materia, a livellonon solo legislativo ma anche regolamentare,trova conferma anche nei lavori preparatoridell’articolo 11, dove e emersa espressa-mente la volonta di non intervenire su taleprincipio.

La "piena autonomia statutaria" delle fon-dazioni e stata, ancora, ribadita anche dallarecente legge n. 112 del 15 giugno 2002,di conversione del decreto-legge n. 63 del2002, che all’articolo 5 ha affermato trattasidi un "regime giuridico privatistico", "spe-ciale rispetto a quello delle altre fondazioni,in quanto ordinato per legge" in funzione diuna serie di profili specificati dalla stessalegge (tra cui la particolare operativita, lastruttura organizzativa, lo specifico regimedi professionalita e di incompatibilita, i cri-teri obbligatori di gestione del patrimonio,etc.).

E stata, quindi, confermata anche dal legi-slatore piu recente quella "scelta di campo"nei confronti del diritto privato, pur senzatrascurare gli elementi di interesse pubblicoe sociali prima descritti» (ivi pagine 14e 15).

In tale senso si e espresso il TAR del La-zio (leggasi l’ordinanza 8 febbraio 2003 n.803/2003 - pagine 16-18), e soprattutto:«Le conclusioni raggiunte consentono difare un passo ulteriore e di affermare che,

se il paradigma normativo di riferimento equello evidenziato, il riconoscimento della"piena autonomia statutaria e gestionale"delle fondazioni bancarie assume il valoredi un principio guida sia per l’interpretazioneche per la valutazione di legittimita, sub spe-cie della compatibilita con esso, delle dispo-sizioni successivamente enunciate dal de-creto legislativo n. 153 del 1999, pur dopole modificazioni introdotte dall’articolo 11della legge n. 448 del 2001.

Piu specificamente, l’affermazione della"piena" autonomia statutaria garantisce allefondazioni il potere di darsi una propria "co-stituzione", che ne rispecchi i caratteri pecu-liari: la legge ben puo conformare l’eserciziodi tale potere, per garantire il perseguimentodegli interessi di rilevanza sociale propridelle fondazioni (e non solo di quelle) banca-rie, ma non puo spingersi a comprimerlo finoad annullarlo, in toto o per specifici aspetti,tradendo il carattere peculiare che essa stessaha impresso a tali soggetti.

Analogamente, l’affermazione dell’autono-mia gestionale e destinata ad assicurare il li-bero esplicarsi dell’attivita istituzionale deisoggetti in parola, in tutti i suoi momenti ti-pici e, in primo luogo, nella fase di forma-zione della loro volonta.

Il problema e, quindi, di misura e si so-stanzia nel verificare se sia stato superato il"grado di compressione che e possibile im-primere all’autonomia privata [...] senza checio si traduca in uno stravolgimento dellasua stessa nozione e del suo nucleo essen-ziale, che la Carta costituzionale ha intesopreservare soprattutto con le modifiche intro-dotte dagli articoli 117 e 118 Cost."» (pagine20-21).

Criticita della revisione operata dall’articolo11 della legge n. 448 del 2001

In una direzione del tutto difforme rispettoalle linee evolutive piu sopra delineate sipongono le modifiche apportate dall’articolo11, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finan-ziaria 2002), alla disciplina di cui al decretolegislativo n. 153 del 1999.

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Senza essere esplicitamente soppresso – in

verita, nella prima e originaria formulazione

dell’emendamento alla legge finanziaria, era

stato abrogato il comma 1 dell’articolo 2

del decreto legislativo n. 153 del 1999 («Le

fondazioni sono persone giuridiche private

senza fine di lucro, dotate al piena autono-

mia statutaria e gestionale. Perseguono esclu-

sivamente scopi di utilita sociale e di promo-

zione dello sviluppo economico, secondo

quanto previsto dai rispettivi statuti») e

solo successivamente lo stesso e stato rein-

trodotto, con la motivazione di porre rimedio

a un refuso – viene in sostanza annullato il

principio della autonomia delle fondazioni

bancarie; viene limitato il loro ambito di

operativita; si attribuisce all’Autorita di vigi-

lanza la potesta di orientarne l’azione con

l’attribuzione di un potere regolamentare

che la magistratura ha ritenuto incostituzio-

nale ex articolo 70 della Costituzione; si ri-

serva ai rappresentanti degli enti locali terri-

toriali la maggioranza in seno agli organi di

indirizzo; si preclude l’accesso agli organi

delle fondazioni da parte di coloro che ab-

biano maturato esperienze nei settori di

loro attivita; si dilata a dismisura e in senso

contrario a ogni altro parametro normativo la

nozione di «controllo»; si assegna loro un

ruolo sostitutivo dell’azione dello Stato.

La revisione della normativa di settore –

articolo 11 della legge n. 448 del 2001 – si

pone in contrasto sia con la natura privata

delle fondazioni bancarie, affermatasi nel

modo sopra descritto, sia con la nuova for-

mulazione dell’ultimo comma dell’articolo

118 della Costituzione, che individua nel

principio di sussidiarieta un limite al potere

legislativo e al potere amministrativo.

La revisione legislativa ha riscosso giudizi

negativi anche in ambito internazionale –

prof. Helmut Anheier – University of Cali-

fornia Los Angeles (UCLA) e London School

of Economics: «Quello che il Governo ita-

liano sta facendo con le fondazioni e disa-

stroso» (ANSA – 13 dicembre 2001) – ed

europeo, con le prese di posizione negativedell’EFC.

Il TAR del Lazio ha ravvisato che siastato superato il «grado di compressioneche e possibile imprimere all’autonomia pri-vata [...] senza che cio si traduca in uno stra-volgimento delle sue stessa nozione e del suonucleo essenziale» e quindi ha ritenuto chesiano censurabili di incostituzionalita le di-sposizioni dell’articolo 11 della leggen. 448 del 2001 che normano:

– settori erogativi;

– composizione dell’organo di indi-rizzo;

– incompatibilita;

– nozione di controllo della societaconferitaria;

– decadenza degli organi in carica;

– facolta degli organi in prorogatio disvolgere esclusivamente l’attivita di ordinariaamministrazione.

Non ci dilungheremo a riportare i com-piuti, coerenti e profondi ragionamenti giuri-dici che hanno indotto il TAR del Lazio a ri-mettere gli atti alla Corte costituzionale rite-nendo rilevanti e non manifestamente infon-date le questioni di legittimita costituzionaleaventi ad oggetto l’articolo 11, commi 1, 2,3, 4, 7, 10 e 14, della legge n. 448 del 2001.

Ci limiteremo ad elencare le osservazionicritiche della magistratura sui contenuti del-l’articolo 11 rimessi al giudizio della Cortecostituzionale, non senza aver prima rimar-cato come la fase di sostanziale blocco del-l’attivita delle fondazioni che e conseguitaall’improvvido articolo 11 abbia di fattonon consentito agli attuali amministratori diesercitare pienamente il loro mandato: dicio occorrera che l’Autorita di vigilanza sifaccia carico e abbia adeguata considera-zione.

Settori erogativi. – L’elencazione tassativadei settori erogativi nei quali le fondazionidebbono indirizzare le loro erogazioni e la li-mitazione numerica (tre settori rilevanti, vin-

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colati per tre anni), costringe le fondazioni

«ad agire nel solco tracciato in via etero-

noma non potendo scegliere liberamente un

ulteriore ambito di attivita al quale dare un

valore preminente [...] non riscontrandosi al-

cun interesse collettivo che giustifichi la

compressione dei settori rilevanti ad un nu-

mero non superiore a tre» (ordinanza TAR

del Lazio n. 803 del 2003 - pagina 29).

«Prevede settori – segnatamente "la crimi-

nalita e sicurezza pubblica", l’"edilizia popo-

lare locale" e la "sicurezza alimentare e agri-

coltura di qualita" – che sono del tutto estra-

nei alla tradizionale sfera di attivita delle

fondazioni bancarie, rientrando nell’ambito

dei compiti tipicamente appartenenti ai pub-

blici poteri» (ivi pagine 32-33).

Per il potere attribuito all’Autorita di vigi-

lanza di modificare i «settori ammessi» con

regolamento: «ne discende che l’Autorita di

vigilanza risulta sostanzialmente libera di in-

cidere, ad libitum, sulla fonte primaria, in

spregio al principio, sancito dall’art. 70 della

Costituzione, che riserva in esclusiva al Par-

lamento la funzione legislativa» (ivi pagine

37-38).

Composizione dell’organo di indirizzo. –

La prevalenza di membri dell’organo di indi-

rizzo designati dagli enti pubblici di cui al-

l’articolo 114 della Costituzione supera la

consentita misura di compressione dell’auto-

nomia statutaria e gestionale delle fonda-

zioni.

Poiche tali designazioni sono vincolanti, i

rappresentanti degli enti di cui all’articolo

114 della Costituzione detengono la maggio-

ranza dell’organo di indirizzo e sono in

grado, quindi, di determinare la linea gestio-

nale; «sul piano piu strettamente gestionale,

risulta, ancora piu evidente che una composi-

zione, sbilanciata e predeterminata, dell’or-

gano di indirizzo non grava giova sicura-

mente al libero svolgimento della dialettica

interna ad esso e, quindi, alla individuazione

dei reali interessi propri della persona giuri-

dica, della quale l’organo stesso e chiamato

a fissare la volonta» (ivi pagina 48).

Incompatibilita. – E ingiustificato ed ec-

cessivo il regime di incompatibilita intro-

dotto dall’articolo 11 della legge n. 448 del

2001; sarebbe bastato applicare le ordinarie

regole in materia di conflitto di interesse.

Controllo delle fondazioni sulle societa

bancarie. – Il controllo «in qualunque

modo e comunque esso sia determinato» an-

che senza accordo tra le fondazioni che sono

presenti nel capitale sociale di una societa

bancaria prevarica i principi fondamentali

del diritto comune ed, in particolare, il prin-

cipio di ragionevolezza sancito dall’articolo

3 della Costituzione.

Decadenza degli organi in carica. – Il

Consiglio di Stato nel gia citato parere 1º lu-

glio 2002, n. 1354/2002, aveva suggerito di

prevedere nel regolamento in corso di ema-

nazione, che gli organi in carica – segnata-

mente l’organo di indirizzo – potessero com-

pletare il loro mandato: «inoltre, considerato

l’incisivo regime di incompatibilita, si po-

trebbe consentire ai componenti degli organi

di indirizzo in carica alla data di entrata in

vigore della riforma di poter espletare il

loro mandato fino alla scadenza che sarebbe

stata naturale – su cui per tali soggetti appare

configurabile un diritto acquisito e sulla cui

durata erano insorte concrete aspettative –,

fermi restando, ovviamente, i requisiti di

professionalita e di onorabilita imposte dalla

legge. Tale possibilita appare, peraltro, com-

patibile con il dettato del comma 7 dell’arti-

colo 9 dello schema, secondo cui «le dispo-

sizioni dell’articolo 11 della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448 e del presente regolamento

relative ai requisiti e alle incompatibilita dei

componenti gli organi della fondazione si ap-

plicano ai componenti degli organi ricosti-

tuiti ai sensi del presente articolo e alle no-

mine eventualmente effettuate medio tem-

pore» (pagina 64).

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2151– 17 –

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Il TAR del Lazio ha ribadito che «nondeve sottovalutarsi, conseguentemente, nep-pure il vulnus che deriva ai soggetti attual-mente componenti degli organi delle fonda-zioni, che si vedrebbero sottratto il loro inca-rico, pur se risultassero in possesso di tutti irequisiti di professionalita, moralita ed indi-pendenza richiesti per l’espletamento di dettefunzioni (ivi pagina 68).

Facolta degli organi in prorogatio di svol-gere esclusivamente l’attivita di ordinariaamministrazione. – Questa disposizione e incontrasto con la natura privata delle fonda-zioni e svuota dall’interno ed in manierainaccettabile sia l’autonomia statutaria chegestionale delle fondazioni in «patente con-trasto con il principio sancito dall’art. 2,comma 1, del decreto legislativo n. 153 del1999» (ivi pagina 67).

Per porre fine al contenzioso in atto traGoverno e fondazioni che, allo stato, ha por-tato alla sospensione, con ordinanza del TARdel Lazio, degli articoli 7 e 9 del regola-mento, con conseguente blocco della modi-fica degli statuti e della ricostituzione degliorgani delle fondazioni, questo disegno dilegge si prefigge di rimuovere le normeche in modo piu evidente sono state censu-rate di incostituzionalita.

Proposta di riesame della normativa vigente

Come e stato ampiamente messo in evi-denza in precedenza, la revisione normativaad opera dell’articolo 11 della legge n. 448del 2001 si e posta in contrasto sia con la na-tura giuridica privata e l’autonomia statutariae gestionale delle fondazioni, sia con lanuova formulazione dell’ultimo comma del-l’articolo 118 della Costituzione, che indivi-dua nel principio di sussidiarieta cosiddetta«orizzontale» un limite al potere legislativoed al potere amministrativo.

La natura privatistica e la piena autonomiadelle fondazioni non sono il frutto di unamera enunciazione legislativa, poiche, comesi e avuto modo di dimostrare, sono esseconnaturate alle origini delle fondazioni, co-stituendone l’essenza imprescindibile.

La profonda revisione operata dall’articolo11 mette in discussione il ruolo stesso dellefondazioni e la loro capacita di concorrerefattivamente all’affermazione di una mo-derna nozione di solidarieta, presuppostoper una reale crescita del terzo settore nelnostro Paese che, abbandonate logiche di di-pendenza dai pubblici poteri, possa fare levasu agili e flessibili strumenti di sostegno persovvenire ai bisogni di una societa com-plessa e in continua evoluzione.

La riaffermazione dei valori di autonomianon puo che avvenire a livello normativo,con il ripristino dei princıpi basilari della «ri-forma Ciampi», attraverso un intervento legi-slativo che elimini quei passaggi dell’articolo11 della legge n. 448 del 2001 sui quali sonostate evidenziate le maggiori riserve da partedell’opinione pubblica, delle forze politiche edella magistratura.

Di seguito, quindi, si sviluppa una propo-sta di revisione tesa a riaffermare tali valorie nel contempo ad apportare al vigente im-pianto legislativo aggiustamenti coerenticon l’evoluzione operativa che le fondazionihanno avuto in questi ultimi anni e con le at-tese della societa civile.

Tecnicamente, la proposta concerne so-stanzialmente le questioni connesse ai se-guenti due punti:

1) scadenze del 15 giugno 2003;2) revisione della normativa introdotta

dall’articolo 11 della legge n. 448 del 2001(finanziaria 2002).

1. Scadenze del 15 giugno 2003

Il 15 giugno 2003 vengono a scadenza leseguenti tre disposizioni del decreto legisla-tivo 17 maggio 1999, n. 153:

a) dismissione della partecipazione dicontrollo della conferitaria (articolo 12,comma 3, e articolo 25, comma 1);

b) benefici fiscali sulle plusvalenze deri-vanti dal trasferimento delle azioni detenutenella societa bancaria conferitaria (articolo13);

c) diritti reali su immobili diversi daquelli strumentali (articolo 12, comma 4).

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a) e b) Dismissione della partecipazione dicontrollo della conferitaria e benefici fi-

scali sulle plusvalenze derivanti dal trasfe-rimento delle azioni detenute nella societa

bancaria conferitaria

Come e noto, l’articolo 25 del decreto le-gislativo n. 153 del 1999 obbliga le fonda-zioni a cedere le partecipazioni di controllonelle societa bancarie conferitarie entro il15 giugno 2003, pena la perdita della quali-ficazione tributaria di ente non commercialee il conseguente venire meno del trattamentofiscale riservato agli enti non commerciali.

L’articolo 13 del medesimo decreto di-spone che dopo il 15 giugno 2003 cessino ibenefici fiscali sulle plusvalenze realizzateper la cessione di azioni della conferitaria aprescindere dalla quantita di azioni possedute(controllo o non controllo).

Dall’aprile 2000 all’agosto 2002 le pre-dette disposizioni fiscali sono state sospese,a seguito dell’iniziativa assunta dalla Comr-nissione europea volta a verificare la compa-tibilita delle stesse disposizioni con i princıpicomunitari in materia di aiuti di Stato. In se-guito all’iniziativa europea, la totale incer-tezza del regime fiscale a cui erano sottopo-sti le operazioni di dismissione delle quotedella conferitaria possedute dalle fondazioni,ha, di fatto, bloccato qualsiasi operazione didismissione del controllo o di cessione diquote della conferitaria. Questa circostanzagiustifica, ampiamente, il rinvio del termineper dismettere il controllo o quote della so-cieta conferitaria. Dall’agosto 2002 le turbo-lenze che interessano i mercati finanziari nonagevolano il processo di ulteriore dismis-sione delle partecipazioni da parte delle fon-dazioni.

Si consideri, inoltre, che dismettere quotesignificative di partecipazione comporterebbela messa sul mercato di una quantita diazioni che lo deprezzerebbe ulteriormentecon danno per i patrimoni delle fondazioni,vi e poi il rischio di interventi di capitalistranieri.

A tutto questo si aggiungano le vicendegiudiziarie con la sospensione dell’articolo7 del citato regolamento di cui al decretodel Ministro dell’economia e delle finanze2 agosto 2002, n. 217, il parere del Consigliodi Stato sul regolamento delle societa di ge-stione del risparmio, le motivazioni delle or-dinanze del TAR di rinvio alla Corte costitu-zionale, che rendono la materia totalmenteincerta circa la normativa da applicare.

Per le fondazioni con patrimonio non su-periore a 200 milioni di euro e per quellecon sede in regioni a statuto speciale (com-plessivamente 19 enti), tutto quanto sopraha trovato una prima soluzione, in quantol’articolo 80, comma 20, della legge 27 di-cembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), haprorogato il predetto termine dal 15 giugno2003 al 15 giugno 2006.

In considerazione di tutto cio, non sembrairragionevole proporre un rinvio dell’obbligodi dismissione per un congruo termine eduna proroga dei benefici fiscali sulle plusva-lenze (articolo 1 e articolo 2 del disegno dilegge).

c) Diritti reali su immobili diversi da quelli

strumentali

L’articolo 12, comma 4, del decreto legi-slativo n. 153 del 1999 ha stabilito che lefondazioni che al 15 giugno 2003 detengonoanche un solo immobile, o porzione di esso,non strumentale alla propria attivita perdonola qualificazione tributaria di ente non com-merciale.

L’articolo 12, comma 4, non ha quindi te-nuto conto di alcune peculiarita tipiche dellefondazioni in materia di immobili a cui lostrumento del conferimento a fondi comuniimmobiliari non e in grado di dare una solu-zione.

Nelle operazioni di scissione del patrimo-nio tra ente conferente e societa conferitariasono stati attribuiti alle fondazioni immobiliche non interessavano alla societa conferita-ria ed anzi ne riducevano la redditivita

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(roe), accrescendone peraltro i costi di manu-tenzione. In parecchi casi sono state trasferitealle fondazioni le sedi «storiche» delle origi-narie casse di risparmio, consistenti in pa-lazzi di grande pregio storico e culturale,ora in parte utilizzati come sede della fonda-zione, in parte affittate alla societa conferita-ria. La previsione legislativa porta all’as-surdo che la mera detenzione di un solo lo-cale affittato a terzi fa venire meno la quali-fica di ente non commerciale e, quindi, i re-lativi benefici fiscali, cosa che invece nonavviene per gli altri enti non commerciali.

La soluzione proposta e quella di fissareun tetto (10 per cento del patrimonio) oltreil quale la fondazione perde i benefici fiscaliconnessi alla qualifica di ente non commer-ciale (articolo 3 del disegno di legge).

2. Revisione normativa introdotta dall’arti-colo 11 della legge n. 448 del 2001 (finan-

ziaria 2002)

a) Settori erogativi

L’operativita delle fondazioni bancarie,quali soggetti privati dotati di piena autono-mia gestionale, ha subıto una grave limita-zione gia nella individuazione dei settori ero-gativi.

La «legge Ciampi», nella sua originariaformulazione, lasciava la piu ampia libertadi scelta, prevedendo, quale unico limite,l’inserimento, tra i settori statutari, di almenouno dei «settori rilevanti» (ricerca scientifica,istruzione, arte, conservazione e valorizza-zione dei beni e delle attivita culturali edei beni ambientati, sanita e assistenza allecategorie sociali deboli).

Il testo riformato introduce invece unaelencazione di piu di venti settori, raggrup-pati in quattro categorie, e prevede che lefondazioni bancarie ne scelgano non piu ditre, per tre anni; ne risulta quindi, e in primoluogo, la tassativita degli ambiti di inter-vento.

L’articolo 11 della legge n. 448 del 2001(finanziaria 2002) ha poi attribuito alla Auto-rita di vigilanza il potere di modificare, conun regolamento ministeriale, i settori eroga-tivi, previsti per legge, in contrasto con ilprincipio costituzionale di cui all’articolo70 della Costituzione che riserva al Parla-mento la potesta legislativa; ne deriva l’attri-buzione al Ministero dell’economia e dellefinanze di ampia discrezionalita, la configu-razione di un sistema caratterizzato da poteridirigistici e la definizione di un ruolo sostitu-tivo delle fondazioni.

Appare inoltre irragionevole disporre chele fondazioni mutino ogni tre anni i settoridi propria operativita; cio impedisce di svi-luppare progetti di respiro pluriennale, lacui realizzazione supera necessariamente ilristretto ambito temporale del triennio (sipensi, ad esempio, alle ricerche in campo sa-nitario o scientifico in genere).

L’ampliamento dei settori di interventodelle fondazioni bancarie consentira anchedi superare l’ulteriore limite insito nella vi-gente normativa: e difatti possibile, allostato, che le ingenti risorse annualmente di-stribuite vadano ad esclusivo vantaggio diun ristrettissimo numero di settori, con unduplice negativo effetto. Da un lato, talicomparti potrebbero essere destinatari disomme, in ipotesi, anche superiori alle realinecessita; dall’altro lato e per converso, altrisettori risulterebbero necessariamente trascu-rati e cesserebbe il sostegno delle fondazionibancarie.

Al contrario, la facolta di queste ultime diautodeterminare gli ambiti di propria operati-vita elimina la disparita di trattamento deri-vante dalla vigente normativa e i conseguentipossibili profili di illegittimita costituzionaledelle disposizioni in questione.

Per le predette ragioni ed al fine di supe-rare ogni elemento di incostituzionalita sipropone la modifica delle lettere c-bis) e d)

dell’articolo 1, comma 1, del decreto legisla-tivo n. 153 del 1999 e la modifica del suc-cessivo articolo 2, comma 2, del medesimo

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decreto, per eliminare i «settori rilevanti» ela facolta che l’Autorita di vigilanza possamodificare con atto amministrativo i «settorierogativi» previsti nella legge (articolo 4, let-tere a), b) e c) del disegno di legge).

Non si ritiene invece di proporre l’elimi-nazione dei «settori erogativi» non coerenticon la tradizione delle fondazioni e chiara-mente di competenza di pubblici soggetti,perche con gli emendamenti proposti le fon-dazioni avrebbero un’ampia possibilita discelta dei settori cui destinare le proprie ero-gazioni.

b) Organo di indirizzo

Pur nella consapevolezza, dapprima am-piamente evidenziata, della peculiare originestorica delle fondazioni bancarie, deve co-munque convenirsi che le medesime condivi-dono con le analoghe istituzioni di diritto co-mune l’essere, secondo la piu tradizionaledefinizione, «patrimoni destinati a unoscopo».

Il successo dell’operato delle fondazioni(bancarie e non) richiede, pertanto, che i ri-spettivi patrimoni siano ben gestiti, cosı daritrarne utili e da accrescerne il valore, eche i rendimenti conseguiti siano destinati,sul presupposto di analisi e valutazioni deibisogni dei potenziali destinatari delle azioni,in modo da massimizzare i risultati.

La vigente disciplina priva le fondazionibancarie della possibilita di valersi dell’ap-porto di persone in possesso di esperienze,competenze e professionalita utili ai finiesposti.

Pertanto, si propone una riformulazionedell’articolo 4, comma 1, lettera c), del de-creto legislativo n. 153 del 1999, come sosti-tuita dall’articolo 11 della legge n. 448 del2001, prevedendo una adeguata e qualificatarappresentanza agli enti pubblici di cui al-l’articolo 114 della Costituzione ma elimi-nando, quanto ai requisiti dei componentil’organo di indirizzo, la disparita di tratta-

mento tra soggetti designati dagli enti pub-blici e soggetti designati dalla «societa ci-vile» (articolo 4, comma 1, lettera d), del di-segno di legge).

Si propone altresı di ripristinare la possibi-lita di un limitato uso della cooptazione. Lacooptazione di un numero limitato di membridell’organo di indirizzo (20 per cento deicomponenti) consente di fare parteciparealla vita della fondazione personalita di altoprofilo (Premi Nobel, personalita del mondodell’arte, della cultura, del non profit, e viadicendo) (articolo 4, comma 1, lettera h),del disegno di legge).

c) Incompatibilita

L’articolo 80, comma 20, della leggen. 289 del 2002 (finanziaria 2003) ha positi-vamente «riaggiustato» le disposizioni vi-genti; si propone di completare la disposi-zione, confermando l’incompatibilita tra am-ministratori, sindaci, direttori e segretaridella fondazione e della societa conferitariao sue controllate e/o partecipate, nonche l’in-compatibilita tra i membri dell’organo di in-dirizzo e la societa conferitaria (articolo 4,comma 1, lettera g), del disegno di legge).

d) Poteri di indirizzo dell’autorita di vigi-lanza

Come evidenziato nella presente relazione,il TAR del Lazio ha sollevato questione dicostituzionalita in ordine ai poteri di indi-rizzo che il decreto legislativo n. 153 del1999 assegna all’Autorita di vigilanza. Inparticolare, il giudice amministrativo ha rile-vato un’illegittimita delle norme del decretoche assegnano una funzione di indirizzo al-l’autorita amministrativa sotto il profilo:

– dell’eccesso di delega, non trovandola stessa addentellato alcuno nella leggen. 461 del 1998;

– del contrasto di tale potere di inge-renza con la piena autonomia statutaria, ri-

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sultando incompatibile con i princıpi dallostesso decreto affermati;

– dell’impedimento della libera e so-prattutto autonoma formazione della volontadella persona giuridica.

Per queste argomentazioni si propone l’a-brogazione delle previsioni recate dall’arti-colo 4, comma 1, lettera g), e dall’articolo10, comma 3, lettera e) del decreto legisla-tivo n. 153 del 1999 laddove fanno riferi-mento al potere di indirizzo dell’Autorita divigilanza (articolo 4, comma 1, lettera f),del disegno di legge).

e) Nozione di controllo

Una delle chiavi di volta per la compren-sione della novella dell’articolo 11 dellalegge n. 448 del 2001 e offerta dalla modi-fica dell’articolo 6 del decreto legislativon. 153 del 1999, cui e stato aggiunto ilcomma 5-bis.

I termini della questione sono alquantonoti e possono cosı sintetizzarsi: nel casoin cui le fondazioni bancarie continuino a de-tenere, decorsi i termini di legge, partecipa-zioni di controllo nelle societa bancarie con-feritarie, perdono i benefici fiscali accordatidal successivo articolo 12 e, ove la situa-

zione di controllo permanga per un ulteriorebiennio, la dismissione puo essere dispostadall’Autorita di vigilanza.

Il decreto legislativo n. 153 del 1999, inun’ottica di equilibrato contemperamento de-gli interessi in gioco, ha dettato una specificanozione di controllo rilevante ai fini dellanormativa di settore; il comma 5-bis ha difatto vanificato tale accorta soluzione norma-tiva, introducendo disposizioni che si pon-gono in contrasto con i previgenti criteri, al-terano il complessivo tenore della disciplinae introducono elementi di incertezza e diforte discrezionalita.

Si propone dunque l’abrogazione del men-zionato comma 5-bis dell’articolo 6 (articolo4, comma 1, lettera i), del disegno di legge).

Infine, per le fondazioni di medio-piccoladimensione (si tratta di istituti di creditoche hanno dimensioni e quote di mercatomolto simili alle banche di credito coopera-tivo, ex casse rurali ed artigiane), si prevedel’eliminazione dell’obbligo di cessione delcontrollo, al fine di garantire che queste ban-che, prettamente locali, continuino a soste-nere lo sviluppo economico locale, rappre-sentato da micro aziende agricole, artigianalie piccole industrie (articolo 4, comma 1, let-tera l), del disegno di legge).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 12, commi 3, 4 e 5, del de-creto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, leparole: «quattro» e «quarto» sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e«settimo».

2. All’articolo 25, commi 1 e 2, del mede-simo decreto legislativo n. 153 del 1999, leparole: «quattro» e «quadriennale» sono so-stituite, rispettivamente, dalle seguenti:«sette» e «settennale».

Art. 2.

1. All’articolo 13, comma 1, del citato de-creto legislativo n. 153 del 1999, le parole:«, se il trasferimento avviene entro il quartoanno dall’entrata in vigore del presente de-creto» e le parole: «, entro lo stesso ter-mine,» sono soppresse.

Art. 3.

1. All’articolo 12, comma 4, primo pe-riodo, del decreto legislativo n. 153 del1999, sono aggiunte le seguenti parole:«per un valore complessivo superiore al 10per cento del patrimonio della fondazione».

Art. 4.

1. Al decreto legislativo n. 153 del 1999, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma1, lettera c-bis), e soppresso;

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b) all’articolo 1, comma 1, la lettera d) eabrogata; conseguentemente ogni richiamoai settori rilevanti contenuto nel medesimodecreto legislativo n. 153 del 1999, deve in-tendersi riferito ai settori ammessi;

c) all’articolo 2, comma 2, le parole: «eoperano in via prevalente nei settori rile-vanti» sono soppresse;

d) all’articolo 4, comma 1, la lettera c) esostituita dalla seguente:

«c) previsione, nell’ambito dell’organodi indirizzo, di una adeguata e qualificatarappresentanza di soggetti designati daglienti diversi dallo Stato di cui all’articolo114 della Costituzione, idonea a rifletternele competenze nei settori ammessi in baseagli articoli 117 e 118 della Costituzione,fermo restando quanto stabilito per le fonda-zioni di origine associativa dalla lettera d),nonche dell’apporto di personalita che perprofessionalita, competenza ed esperienza,in particolare nei settori cui e rivolta l’atti-vita della fondazione, possano efficacementecontribuire al perseguimento dei fini istitu-zionali, fissando un numero di componentie prevedendo modalita di designazione e dinomina dirette a consentire un’equilibrata ecomunque non maggioritaria rappresentanzadi ciascuno dei singoli soggetti che parteci-pano alla formazione dell’organo;»;

e) all’articolo 4, comma 1, lettera d), ul-timo periodo, dopo le parole: «per designa-zione dell’assemblea dei soci», sono inseritele parole: «unitamente a quelli eventual-mente nominati per cooptazione ai sensi delcomma 5»;

f) all’articolo 4, comma 1, lettera g), le pa-role: «nel rispetto degli indirizzi generali fis-sati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, let-tera e),» sono soppresse e, conseguente-mente, all’articolo 10, comma 3, lettera e),le parole: «i requisiti di professionalita eonorabilita, le ipotesi di incompatibilita e lecause che determinano la sospensione tempo-ranea dalla carica dei soggetti che svolgonofunzioni di indirizzo, amministrazione, dire-zione e controllo presso le fondazioni e la di-

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sciplina del conflitto di interessi,» sono sop-presse;

g) all’articolo 4, il comma 3 e sostituitodal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni diamministrazione, direzione o controllo pressola fondazione non possono ricoprire funzionidi amministrazione, direzione o controllopresso la societa bancaria conferitaria o suecontrollate. I soggetti che svolgono funzionidi indirizzo presso la fondazione non pos-sono ricoprire funzioni di amministrazione,direzione o controllo presso la societa banca-ria conferitaria.»;

h) all’articolo 4, comma 5, e premesso ilseguente periodo: «La costituzione degli or-gani della fondazione mediante il sistemadella cooptazione e consentita, nella misuranon superiore al 20 per cento dei componentil’organo, soltanto con riguardo all’organo diindirizzo nel rispetto di quanto previsto dalcomma 1, lettera c), e unicamente con perso-nalita di assoluta e chiara fama nei settori diintervento previsti dallo statuto.»;

i) all’articolo 6, il comma 5-bis e abro-gato;

l) all’articolo 25, il comma 3-bis e sosti-tuito dal seguente:

«3-bis. Alle fondazioni con patrimonionetto contabile risultante dal bilancio appro-vato non superiore a 200 milioni di euro, ea quelle con sedi operative prevalentementein regioni a statuto speciale, non si applicanole disposizioni di cui al comma 3 dell’arti-colo 12, ai commi 1 e 2 del presente articolo,e al comma 1 dell’articolo 6, limitatamentealle partecipazioni di controllo nelle societabancarie conferitarie.».

Art. 5.

1. I commi 14 e 15 dell’articolo 11 dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abro-gati.