SENATO DELLA REPUBBLICA · di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di...

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Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Relatore FALCIER) Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2004 SUI DISEGNI DI LEGGE Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilita ` del sindaco e del presidente della provincia (n. 132) d’iniziativa dei senatori PEDRINI e FILIPPELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001 Disposizioni in materia di eleggibilita ` alla carica di sindaco nei piccoli comuni (n. 301) d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CICCANTI e GUBERT COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) SENATO DELLA REPUBBLIC A XIV LEGISLATURA

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Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIOE DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore FALCIER)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2004

SUI

D I SEGN I D I LEGGE

Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in materia di rieleggibilita del sindaco e del presidente della provincia

(n. 132)

d’iniziativa dei senatori PEDRINI e FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

Disposizioni in materia di eleggibilita alla carica

di sindaco nei piccoli comuni (n. 301)

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CICCANTI e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX I V L E G I S L A T U R A

Abolizione dei limiti alla rieleggibilita dei sindaci

e dei presidenti delle province (n. 823)

d’iniziativa dei senatori BASSO, VICINI, CHIUSOLI, DIGIROLAMO, FRANCO Vittoria, GASBARRI, LONGHI, MACONI,MONTINO, MURINEDDU, PASCARELLA, PILONI e STANISCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2001

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione

dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (n. 1109)

d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, BASSANINI, BEVILACQUA,CAMBURSANO, COLETTI, COSSIGA, D’AMBROSIO,D’ANDREA, DATO, DE PETRIS, DEMASI, DENTAMARO,DETTORI, FABRIS, FORMISANO, GAGLIONE, GARRAFFA,LIGUORI, MARINI, MASCIONI, MONTAGNINO, PASCARELLA,

RIGONI, ROTONDO, SCALERA, TOIA, VERALDI e VICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2002

Norme in materia di mandati dei sindaci

e dei presidenti delle province (n. 1431)

d’iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2002

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

rieleggibilita del sindaco e del presidente della provincia (n. 1434)

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2002

Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della

provincia (n. 1588)

d’iniziativa dei senatori RIGONI, TREU, BASTIANONI, VERALDI,COLETTI, FORMISANO, LIGUORI, GAGLIONE, VALLONE,

MANCINO e BATTISTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2002

Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali per

l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia

(n. 1716)

d’iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, BOLDI, BRIGNONE,CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI,

PIROVANO, PROVERA e VANZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2002

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (n. 1952)

d’iniziativa dei senatori RIZZI e MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2003

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia,

di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di

incompatibilita tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (n. 1970)

d’iniziativa del senatore RIGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2003

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del

presidente della provincia, di ineleggibilita dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, di incompatibilita tra le cariche di

consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario

comunale e del direttore generale (n. 2185)

d’iniziativa dei senatori CAVALLARO, DETTORI, FILIPPELLI,MONTICONE, BASTIANONI, GAGLIONE, LIGUORI, DATO,

COLETTI, DANIELI Franco e BAIO DOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003

NONCHE SULLA

PETIZIONE (n. 301)

del signor Francesco Di Pasquale

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2002

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 4 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 5 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

Disegni di legge:

– Testo proposto dalla Commissione per i disegni di leggenn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952,1970 e 2185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10

– n. 132, d’iniziativa dei senatori Pedrini e Filippelli . . . » 12

– n. 301, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri . . . . . . » 13

– n. 823, d’iniziativa dei senatori Basso ed altri . . . . . . . » 14

– n. 1109, d’iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri . . . » 15

– n. 1431, d’iniziativa del senatore Guerzoni . . . . . . . . . . » 16

– n. 1434, d’iniziativa del senatore Manzione . . . . . . . . . » 17

– n. 1588, d’iniziativa dei senatori Rigoni ed altri . . . . . » 18

– n. 1716, d’iniziativa dei senatori Stiffoni ed altri . . . . . » 19

– n. 1952, d’iniziativa dei senatori Rizzi e Manfredi . . . . » 20

– n. 1970, d’iniziativa del senatore Rigoni . . . . . . . . . . . . » 21

– n. 2185, d’iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri . . . » 23

Petizione n. 301, presentata dal signor Francesco Di Pasquale » 27

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 6 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il testo del provve-dimento che viene portato al nostro esame eil frutto della volonta della 1ª Commissionedi affidare all’Aula ogni decisione circa l’op-portunita che ai sindaci dei piccoli comuni,individuati, in tale circostanza, in quelli conpopolazione fino a 3.000 abitanti, sia possi-bile candidarsi per esercitare il mandato disindaco per la terza volta consecutiva.

Ricordo, a tal proposito, che il limite deidue mandati e contenuto nel testo unico dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000(che riprende quanto gia previsto dalla leggen. 81 del 1993) che all’articolo 51, commi 2e 3, prevede che:

«Chi ha ricoperto per due mandati conse-cutivi la carica di sindaco e di presidentedella provincia non e, allo scadere del se-condo mandato, immediatamente rielegibilealle medesime cariche.

E consentito un terzo mandato consecutivose uno dei due mandati precedenti ha avutodurata inferiore a due anni, sei mesi e ungiorno, per causa diversa dalle dimissioni vo-lontarie».

Prima dell’entrata in vigore della leggen. 81 del 1993 non vi era, infatti, per i sin-daci nessuna limitazione al numero di man-dati e si sa che diversi amministratori hannopotuto fare i sindaci, nel proprio comune, permolti anni.

Nell’occasione dell’approvazione dellalegge n. 81 del 1993 fu da piu parti ricordatoche porre un limite ai mandati voleva direfavorire il giusto ricambio, garantire megliola democrazia e soprattutto porre un limitedi tempo ai nuovi sindaci che con la nuovalegge ottenevano poteri, prestigio, visibilitatali che, in mancanza di limiti nel numerodei mandati, non avrebbero avuto probabil-

mente competitori elettorali in grado di «im-pensierirli», o meglio di gareggiare con paripossibilita di affermazione.

Ricordo, infatti, che quella legge ha pre-visto:

– l’elezione diretta del sindaco;

– la nomina da parte del sindaco dellagiunta, unitamente alla presentazione delsuo programma;

– la possibilita di nominare e revocarein qualsiasi momento gli assessori, internied esterni;

– il potere del sindaco di nominare irappresentanti del comune negli organismisovracomunali o negli enti «partecipati»;

– che, in caso di sfiducia o di dimis-sioni, il sindaco e revocato ed il consigliocomunale sciolto, eliminando qualsiasi «vel-leita» di sostituzione del sindaco;

– che i dirigenti, i responsabili degli uf-fici sono nominati dal sindaco che assegnaanche le collaborazioni esterne.

Tale scelta, basata certamente sull’esi-genza di dare stabilita, governabilita e capa-cita di tempestive decisioni al sindaco, sutemi e materie importanti e delicate, ha por-tato, pero, anche ad una diminuzione dellademocrazia interna e della partecipazionealle vicende ed alle scelte del comune, ridu-cendo drasticamente le competenze dellegiunte e dei consigli comunali e riducendospesso il consiglio ad organo di consulenza.

A quei provvedimenti ne sono seguiti altrie tutti nello stesso senso:

– eliminando il controllo di legittimitada parte del segretario comunale, comunquescelto con ampia discrezionalita da partedel sindaco, ed abolendo qualsiasi forma dicontrollo di legittimita da parte della Re-gione e dello Stato;

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 7 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– togliendo molti poteri agli organi col-legiali comunali eletti, per una sorta di sfidu-cia verso gli amministratori, la politica e glieletti, quasi che l’elettorato non sappia sce-gliere.

Nell’attuale ordinamento, percio, il sin-daco ha assunto un rilievo tale, per cui isuoi atti di governo possono avere di fattoun impatto anche personale nel rapportocon gli elettori, su cui fondare certamente ipresupposti per favorire la sua rielezione.

Tale preoccupazione, e evidente, puo venirmeno quando gli stessi poteri siano distri-buiti con carattere di maggiore collegialita,instaurando un collegamento tra ampiezzadei poteri e rinnovabilita del mandato.

Contemporaneamente, pero, soprattutto neipiccoli comuni, la gente, l’elettorato, il citta-dino continuano a guardare al sindaco, all’e-letto, come a colui che ha comunque la re-sponsabilita delle scelte anche gestionali, ri-futandosi ancora di prendere atto che moltedecisioni sono proprie dei funzionari.

L’ultimo intervento sullo stesso argomentoe stato una norma contenuta nella modificadel titolo V della parte seconda della Costitu-zione che, prevedendo che la Repubblica eformata da Stato, Regioni, Comuni, Pro-vince, Citta metropolitane, ha posto tutti que-sti enti allo stesso livello costituzionale,comportando, forse, che l’abolizione dei con-trolli esistenti dello Stato o della Regione ab-bia di conseguenza impedito l’introduzione,sotto qualsiasi modo o forma, di altri con-trolli.

Mentre lo Stato conserva i controlli dellaCorte dei conti, del Consiglio di Stato, dellaCorte costituzionale, gli enti locali hannosolo i revisori dei conti molto «domestici»eletti dal consiglio comunale e, da pocotempo, il controllo «collaborativo» sulla ge-stione finanziaria della Sezione regionaledella Corte dei conti.

Di fronte a tale situazione sono state pre-sentate, al Senato ed alla Camera, numeroseproposte di legge intese da una parte ad eli-

minare o ridurre il vincolo di due mandati edall’altra a riesaminare la distribuzione deipoteri fra gli organi comunali.

Per esaminare adeguatamente l’argomento,la 1ª Commissione ha svolto numerose riu-nioni, anche con alcune audizioni delle asso-ciazioni degli enti locali che hanno illustratola loro posizione, depositando dei documentiscritti, e cio ha permesso un ampio confrontodi opinioni nell’obiettivo di individuare unapossibile intesa.

Le opinioni erano e probabilmente restanodifferenziate, ma non era opportuno, difronte all’avvicinarsi delle elezioni ed a sol-lecitazioni provenienti dalle associazioni de-gli enti locali, non permettere all’Aula diesprimersi in via definitiva.

Ritengo che, da parte del relatore, sia utileporre in evidenza che i comuni ed i sindacihanno, rispetto al passato, certamente mag-giori competenze e maggiori responsabilita,sono spesso in trincea, costituiscono in Italia,ancor prima delle Regioni, l’origine della no-stra democrazia, sono scuola di vita e di edu-cazione civica anche per gli amministratori,soprattutto nei piccoli comuni, supplisconoalla fuga di responsabilita da parte di moltienti ed organismi, assumendosi anche re-sponsabilita di altri enti, tutelano l’interessegenerale e sono spesso dei volontari costrettiad avere grandi professionalita, pur non di-ventando mai professionisti della politica;accanto a tutto questo, pero, vi e ora un con-centrato di poteri, che rasenta la discreziona-lita assoluta.

Per questo il legislatore del 1993 ha fis-sato il limite di due mandati, perche con inuovi poteri, salvo incapacita manifeste opeggio, i sindaci in carica non hanno pratica-mente rivali e le regole della democraziaelettorale diventano impraticabili.

L’opportunita, percio, di rimuovere il vin-colo dei due mandati, non puo essere consi-derata fuori dal contesto di dove e come enato il vincolo o meglio, se si modifica il nu-mero dei mandati va modificato l’ordina-mento nel quale quella norma e inserita,

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 8 –

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per permettere un po’ piu di competizione,un po’ piu di democrazia, un po’ piu di con-trollo e se non si vuole lasciare solo alla ma-gistratura contabile o penale il controllo delleattivita comunali.

Con il decorso del tempo questo sistemanon puo durare e se, al livello statale e pergli organi costituzionali, si chiedono equilibridi potere, pesi e contrappesi, elezioni direttema non troppo, organi di controllo e di ga-ranzia, autorevoli e autonomi, come non ac-corgersi che nei comuni, nelle province,nelle Regioni e gia stato fatto tutto il contra-rio? Come non accorgersi che i consigli co-munali e provinciali, nonostante le grandi af-fermazioni ed i princıpi spesso contenuti ne-gli statuti, non hanno alcun potere, alcunmezzo, per capire, conoscere, controllare,svolgere cioe il proprio mandato?

Il problema principale, quindi, non consi-ste solo nel numero dei mandati ma neglienormi poteri attribuiti al sindaco, che lorendono praticamente privo di qualsiasi realealternativa.

Che l’argomento sia importante e delicatolo dimostra il fatto che, da molto tempo, iltema e preso in esame, soprattutto in prossi-mita delle elezioni; finora, pero, ha finitocon l’essere sempre accantonato e com-presso, se non altro, per le centinaia diemendamenti che sono stati presentati inCommissione sulle proposte via via illustratedal relatore.

La questione e stata ora ripresentata dal-l’Anci e soprattutto dalla rappresentanza deipiccoli comuni che l’ha segnalata ed illu-strata al Capo dello Stato, ponendo in evi-denza il fatto che e difficilmente motivabileuna norma che impedisce ai cittadini di sce-gliersi o meglio di tenersi, in piena liberta, ilsindaco, se apprezzato e capace.

E stato pure sottolineato che nei piccolicomuni spesso e difficile trovare alternativeai sindaci in carica, che hanno maturatoesperienza, professionalita e godono rispetto:tutte qualita e opportunita che verrebbero va-

nificate per l’esistenza del vincolo dei duemandati.

Su questo punto la lunga gestazione del-l’argomento in 1ª Commissione ha permessodi esaminare il problema sotto molti aspetti,pur non pervenendo ad ipotesi largamentecondivise.

Il tentativo, se e consentito, non facile delrelatore, quindi, sulla base della discussioneavviata e mettendo insieme in un testo unifi-cato i vari disegni di legge, non tutti relativial numero di mandati ma anche alla propostadi trasferire dei poteri dal sindaco ad altri or-gani comunali (vedasi in proposito il disegnodi legge n. 1952 dei senatori Rizzi e Man-fredi) e stato, con successive proposte, ditentare di alleggerire il vincolo del numerodi due mandati con alcune modifiche all’or-dinamento. In tale prospettiva:

– per quei comuni per i quali si proponeil terzo mandato viene anche prevista unanormativa che riduce i poteri del sindaco,in tal modo, forse, tentando di anticiparedubbi, rilievi di costituzionalita di fronte adun sistema che altrimenti, senza questo con-temperamento, prevederebbe un diverso trat-tamento verso enti che avrebbero le stessecompetenze e lo stesso ordinamento;

– la riduzione dei poteri ai sindaci – neicomuni sotto i 3.000 abitanti – con il trasfe-rimento di competenze soprattutto verso ilconsiglio comunale, ha l’effetto, auspicabile,di rendere piu competitiva in futuro la garaelettorale.

Tutto questo relativamente ai piccoli co-muni, dove meno forte e lo scontro politico,piu necessaria la ricerca di persone probe,capaci, disponibili.

La proposta iniziale di prevedere il terzomandato ai sindaci per i comuni sotto i1.000 abitanti e stata successivamente modi-ficata per tentare di rappresentare compiuta-mente una volonta che ritengo di aver colto,ed ecco quindi la proposta di prevedere ilterzo mandato nei comuni fino ai 3.000 abi-

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 9 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanti, che sono ancora piccoli comuni, anchese numerosi.

Infatti, 4.642 sono i comuni sotto i 3.000abitanti, di cui 2.831 i comuni che vanno avotare quest’anno e 1.692 quelli con un sin-daco che ha gia svolto due mandati.

L’opportunita di apportare all’ordinamentosignificative e contestuali modifiche, anchese non complete, e relativa, quindi, ad alcuneesigenze politiche, finanziarie e di spesa e dicontrollo, contenute nel testo proposto.

L’esigenza politica consiste principal-mente nello spostare dal sindaco al consigliocomunale il potere di nomina e revoca deirappresentanti comunali in seno ad enti edaziende, di trasferire il potere di nominadei responsabili degli uffici e dei servizi, didefinizione degli incarichi dirigenziali e diadozione dei regolamenti sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi, riconoscendo, inol-tre, al consiglio comunale la competenza inmateria di approvazione anche degli stru-menti urbanistici attuativi, nonche l’eventua-lita che la giunta, comunque nominata dalsindaco, possa essere, con determinate proce-dure e qualificate maggioranze, sfiduciata.

L’esigenza finanziaria e quella relativaalla definizione, a cura dei consigli, delle ali-quote dei tributi; tale esigenza potrebbe,eventualmente, essere allargata con ulterioricompetenze al consiglio.

L’esigenza di controllo si esplica sostan-zialmente nel consentire al consiglio di ri-chiamare, per l’illustrazione e la discussioneinnanzi ad esso, una o piu delibere di giunta.Si tratta in questo caso di una novita istitu-zionale, avente lo scopo non gia di alterarela distribuzione delle competenze fra i di-versi organi, ma di costituire uno strumentoper facilitare la collaborazione fra giunta econsiglio. Per questo, infatti, l’istituto e ac-compagnato da particolari garanzie. Infinevi e la previsione di poteri sostitutivi del sin-daco nei riguardi dei dirigenti e dipendentiinadempienti.

Forse si sarebbe potuto, o si potrebbe, pre-vedere altre forme di controllo, affidandoleall’autonomia dei consigli comunali, pur nel-l’ambito di criteri da fissare ed esigenze diautonomia da garantire.

Se pertanto, nei piccoli comuni, ove il rap-porto civico e fondato su un tessuto di fortirelazioni umane, si vuole ottenere l’aboli-zione del limite dei due mandati, non vi e al-tro riequilibrio che l’allargamento dei poteriad organi collegiali, perche, all’interno diquelle comunita, la sostituzione di un sistemaunipersonale con un sistema, almeno inparte, collegiale, da un lato impedisce l’iden-tificazione assoluta tra la singola persona fi-sica ed il potere pubblico e, dall’altro, me-glio esprime l’esigenza della partecipazionepopolare.

Ma proprio per la salvaguardia di taleequilibrio e necessario fare in modo che ilrapporto di stima a carattere personale nonsi traduca anche all’interno di un rapportodi potere e, quindi, che la modifica del limitedei mandati per il sindaco dei piccoli comunisi accompagni contemporaneamente ad unarevisione dei suoi poteri pubblici, passandoda un governo di tipo personale, senza per-dere i vantaggi di una guida autorevole, adun sistema di governo locale piu collegiale.

Fin qui il lavoro fatto, le proposte illu-strate e motivate, rimettendo all’Aula ogniulteriore valutazione e decisione, essendosiriservato il relatore l’unico scopo, in questocaso, di sottolineare il percorso e le motiva-zioni che hanno portato la 1ª Commissione adiscutere l’argomento, ad avviare alcuneconsultazioni, a fare alcune proposte, sullequali le opinioni sono rimaste diversificate,cosı da far ritenere comunque necessario eopportuno che fosse l’Aula a decidere. Inquesto senso, presentando l’argomento al-l’Aula, ho interpretato e svolto il mandatoa riferire.

Falcier, relatore

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 10 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche al testo unico delle leggi sul-l’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono appor-tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 42, dopo il comma 2 sonoinseriti i seguenti:

«2-bis. Nei comuni con popolazione sino a3.000 abitanti il consiglio ha competenza an-che sui seguenti atti:

a) nomina, designazione e revoca deirappresentanti del comune presso enti,aziende e istituzioni;

b) adozione dei regolamenti sull’ordina-mento degli uffici e dei servizi;

c) adozione di piani territoriali ed urba-nistici attuativi;

d) determinazione delle aliquote deitributi.

2-ter. Le competenze del consiglio, di cuial presente articolo, non possono essere dero-gate, ne delegate neppure in forza dello sta-tuto o di altri atti dello stesso consiglio.»;

b) all’articolo 46, dopo il comma 4 eaggiunto il seguente:

«4-bis. Nei comuni con popolazione sino a3.000 abitanti le Giunte cessano dalla caricain caso di approvazione di una motivata mo-zione di sfiducia, sottoscritta da almeno duequinti dei consiglieri assegnati e votata, per

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 11 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appello nominale, dalla maggioranza assolutadei componenti il consiglio.»;

c) all’articolo 48:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: «, fatto salvo quanto pre-visto dall’articolo 42, comma 2-bis, letterab), per i comuni con popolazione sino a3.000 abitanti»;

2) dopo il comma 3, e aggiunto il se-guente:

«3-bis. Le delibere di Giunta dei comunicon popolazione sino a 3.000 abitanti,quando almeno la meta dei consiglieri nefaccia richiesta entro tre giorni dalla loro af-fissione all’albo comunale, sono illustrate ediscusse innanzi al consiglio comunale,ferma restando la facolta della Giunta, a se-guito della discussione, di confermare o re-vocare il provvedimento.»;

d) all’articolo 50, al comma 8, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: «, salvoquanto stabilito all’articolo 42, comma 2-bis, lettera a), per i comuni con popolazionesino a 3.000 abitanti»;

e) all’articolo 51, al comma 3, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: «e comun-que nei comuni con popolazione sino a 3.000abitanti»;

f) all’articolo 107, dopo il comma 7 eaggiunto il seguente:

«7-bis. Nei comuni con popolazione sino a3.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia oritardo, da parte dei dirigenti o degli altri di-pendenti, nell’adottare o revocare provvedi-menti o atti di loro competenza, puo fissareun termine perentorio entro il quale l’atto oil provvedimento deve essere adottato o re-vocato. Qualora l’inerzia permanga e, co-munque, in caso di grave inosservanza dellalegge, delle norme statutarie o regolamentario di direttive generali, che determina pregiu-dizio per l’interesse pubblico, il sindaco puoavocare la competenza e provvedere in viasostitutiva».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 12 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 132

D’iniziativa dei senatori Pedrini e Filippelli

Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 51 del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e sostituito dal se-guente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati con-secutivi la carica di sindaco e di presidentedella provincia non e, allo scadere del terzomandato, immediatamente rieleggibile allemedesime cariche. Tale divieto non vigeper i sindaci dei comuni fino a 20.000 abi-tanti, che sono sempre rieleggibili».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 13 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 301

D’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri

Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 51 del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e sostituito dal se-guente:

«2. Chi ha ricoperto per due mandati con-secutivi la carica di sindaco, ad esclusionedei comuni con popolazione inferiore a3.000 abitanti, e di presidente della provincianon e, allo scadere del secondo mandato,immediatamente rieleggibile alle medesimecariche».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 51 delcitato testo unico di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, e aggiunto il se-guente:

«3-bis. I comuni con popolazione tra 3.000e 15.000 abitanti possono prevedere nelproprio statuto che il sindaco sia rieleggibileper un terzo mandato consecutivo. In derogaall’articolo 6, comma 4, tale modifica statu-taria e deliberata esclusivamente con votofavorevole dei due terzi dei consiglieri asse-gnati».

2. Al comma 4 dell’articolo 6 del citato te-sto unico di cui al decreto legislativo 18 ago-sto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «, ad ecezione di quelle pre-viste dall’articolo 51, comma 3-bis».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 14 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 823

D’iniziativa dei senatori Basso ed altri

Art. 1.

1. Alla rubrica dell’articolo 51 del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali di cui al decreto legislativo 8 ago-sto 2000, n. 267, le parole: «limitazione deimandati» sono soppresse.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testounico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, sono abrogati.

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 15 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 1109

D’iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri

Art. 1.

1. All’articolo 51 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;b) la rubrica e sostituita dalla seguente:

«(Durata del mandato del sindaco, del

presidente della provincia e dei consigli)».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 16 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 1431

D’iniziativa del senatore Guerzoni

Art. 1.

(Mandati consecutivi del sindacoe del presidente della provincia)

1. All’articolo 51 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti daiseguenti:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati con-secutivi la carica di sindaco o di presidentedella provincia non e, alla scadenza del terzomandato, immediatamente rieleggibile allemedesime cariche.

3. E consentito un quarto mandato conse-cutivo se uno dei tre mandati precedenti haavuto una durata inferiore a due anni, seimesi e un giorno, per causa diversa dalle di-missioni volontarie»;

b) dopo il comma 3, e aggiunto ilseguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione infe-riore a 15.000 abitanti non si applicano le di-sposizioni relative ai mandati di cui aicommi 2 e 3.».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 17 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 1434

D’iniziativa del senatore Manzione

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, comma 3, e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Lo statuto di-sciplina i casi e le modalita in cui le delibe-razioni della giunta possono essere sottoposteal controllo del consiglio per la verifica dellacoerenza del provvedimento con gli atti diindirizzo e del controllo di legittimita»;

b) all’articolo 51:

1) il comma 2 e sostituito dal se-guente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandaticonsecutivi la carica di sindaco e di presi-dente della provincia non e, allo scaderedel terzo mandato, immediatamente rieleggi-bile alle medesime cariche»;

2) il comma 3 e abrogato;

c) all’articolo 64:

1) al comma 2, dopo le parole: «del-l’accettazione della nomina» sono inserite leseguenti: «per tutta la durata di permanenzanella carica»;

2) al comma 3, e aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «In caso di cessazionedalla carica di assessore, il consigliere comu-nale e provinciale e reintegrato nella caricadi consigliere».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 18 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 1588

D’iniziativa dei senatori Rigoni ed altri

Art. 1.

1. All’articolo 51 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati con-secutivi la carica di sindaco e di presidentedella provincia non e, allo scadere del terzomandato, immediatamente rieleggibile allemedesime cariche»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Il divieto di cui al comma 2 non vigeper i sindaci dei comuni con popolazionesino a 15.000 abitanti, che sono sempre rie-leggibili».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 19 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 1716

D’iniziativa dei senatori Stiffoni ed altri

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testounico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, sono abrogati.

2. Alla rubrica dell’articolo 51 del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, come modificato dallapresente legge, le parole: «Limitazione deimandati» sono soppresse.

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 20 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 1952

D’iniziativa dei senatori Rizzi e Manfredi

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull’ordina-mento degli enti locali, di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) l’articolo 42 e sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (Attribuzioni dei consigli) – 1.Il consiglio e l’organo principale del governodel comune e della provincia. Esso deliberasu tutti gli argomenti propri dell’amministra-zione ad esclusione delle competenze che perlegge, regolamenti e deleghe spettano allagiunta, al sindaco e al presidente della pro-vincia.

2. Le competenze del consiglio si ricondu-cono alla trattazione degli affari attinenti alleistituzioni democratiche, ai bisogni della cit-tadinanza connessi al territorio, alla organiz-zazione dell’amministrazione, alla ammini-strazione dei servizi e del patrimonio, allagestione finanziaria e alla protezione degliinteressi sociali del gruppo locale di popola-zione»;

b) all’articolo 47 i commi 3 e 4 sonoabrogati;

c) all’articolo 51 i commi 2 e 3 sonoabrogati;

d) all’articolo 52 il comma 2 e sostituitodal seguente:

«2. Il sindaco, il presidente della provinciae le rispettive giunte cessano dalla carica incaso di approvazione di una mozione di sfi-ducia votata per appello nominale dalla mag-gioranza assoluta dei componenti il consi-glio. La mozione di sfiducia deve essere mo-tivata e sottoscritta da almeno due quinti deiconsiglieri assegnati, senza computare a talfine il sindaco e il presidente della provinciae viene messa in discussione non prima didieci giorni e non oltre trenta giorni dallasua presentazione. Se la mozione viene ap-provata il consiglio elegge dal suo internoun nuovo sindaco o presidente della provin-cia che rimane in carica sino alla cessionedel mandato del consiglio comunale o pro-vinciale»;

e) all’articolo 64, i commi 1, 2 e 3 sonoabrogati;

f) all’articolo 108, il comma 1 e sosti-tuito dal seguente:

«1. Il sindaco nei comuni con popolazionesuperiore ai 15.000 abitanti e il presidentedella provincia, previa deliberazione dellagiunta comunale o provinciale, possono no-minare un direttore generale, al di fuori delladotazione organica e con contratto a tempodeterminato, e secondo criteri stabiliti dal re-golamento di organizzazione degli uffici edei servizi, che provvede ad attuare gli indi-rizzi e gli obiettivi stabiliti dal consiglio co-munale o provinciale, e che sovrintende allagestione dell’ente, perseguendo livelli otti-mali di efficacia ed efficienza».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 21 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 1970

D’iniziativa del senatore Rigoni

Art. 1.

1. All’articolo 46 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, di seguito denominato «testo unico»,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e inserito il se-guente:

«1-bis. L’elezione del sindaco e del presi-dente della provincia comporta l’automaticaassunzione dell’incarico rispettivamente divice-sindaco e di vice-presidente della pro-vincia del soggetto a tal ruolo espressamenteindicato nell’atto di presentazione della can-didatura»;

b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco e il presidente della provin-cia nominano i componenti della giunta e nedanno comunicazione al consiglio nellaprima seduta successiva alla elezione. Dellagiunta comunale e provinciale fanno partedi diritto rispettivamente anche il vice-sin-daco e il vice-presidente, che sono computatinel numero degli assessori ai sensi dell’arti-colo 47»;

c) il comma 4 e sostituito dal seguente:

«4. Il sindaco e il presidente della provin-cia possono revocare uno o piu assessori,dandone motivata comunicazione al consi-glio, con esclusione del vice-sindaco e delvice-presidente».

Art. 2.

1. All’articolo 51 del testo unico sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati con-secutivi la carica di sindaco e di presidentedella provincia non e, allo scadere del terzomandato, immediatamente rieleggibile allemedesime cariche»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Il divieto di cui al comma 2 non vigeper i sindaci dei comuni con popolazionesino a 15.000 abitanti, che sono sempre rie-leggibili».

Art. 3.

1. All’articolo 53 del testo unico sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. In caso di impedimento permanente,rimozione, decadenza, dimissioni o decessodel sindaco o del presidente della provincia,il vice-sindaco e il vice-presidente della pro-vincia assumono, rispettivamente, le funzionidel sindaco e del presidente della provinciafino alla scadenza del mandato elettorale dicui all’articolo 51, comma 1»;

b) dopo il comma 1 e inserito il se-guente:

«1-bis. Nel periodo dell’esercizio dellefunzioni di cui al comma 1, in caso di impe-dimento permanente, rimozione, decadenza,dimissioni o decesso del vice-sindaco o delvice-presidente della provincia, si procedeallo scioglimento del rispettivo consigliocon contestuale nomina del commissario»;

c) il comma 3 e abrogato;

d) il comma 4 e sostituito dal seguente:

«4. Lo scioglimento del consiglio comu-nale o provinciale comporta in ogni caso la

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 22 –

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decadenza degli altri organi di governo delcomune o della provincia».

Art. 4.

1. Al comma 1, alinea, dell’articolo 58 deltesto unico dopo la parola: «sindaco,» sonoaggiunte le seguenti: «vice-presidente dellaprovincia, vice-sindaco,».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell’articolo 64 del testounico e sostituito dal seguente:

«2. Qualora un consigliere comunale oprovinciale assuma la carica di assessorenella rispettiva giunta, e sospeso dalla caricadi consigliere all’atto di accettazione dellanomina ad assessore, per tutto il periodo didurata della stessa. Il consiglio viene convo-cato entro 15 giorni dall’atto di accettazionedella nomina al fine di procedere alla suatemporanea sostituzione per affidare la sup-plenza per l’esercizio delle funzioni di consi-gliere al candidato della medesima listaprimo dei non eletti. Il consigliere supplenteha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri se-condo la normativa vigente. La supplenza hatermine con la cessazione della carica di as-sessore sia per dimissioni volontarie che perrevoca da parte del sindaco».

2. Le previsioni di cui alla disposizione in-trodotta dal comma 1 si applicano anche aiconsiglieri provinciali o comunali gia nomi-

nati assessori e in carica alla data di entratain vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 71 deltesto unico e inserito il seguente:

«2-bis. Ciascun candidato alla carica disindaco deve dichiarare nell’atto di presenta-zione della candidatura il nome del vice-sin-daco, allegando l’atto di accettazione daparte del soggetto indicato».

Art. 7.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 72 deltesto unico e inserito il seguente:

«2-bis. Ciascun candidato alla carica disindaco deve dichiarare nell’atto di presenta-zione della candidatura il nome del vice-sin-daco, allegando l’atto di accettazione daparte del soggetto indicato».

Art. 8.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 74 deltesto unico e inserito il seguente:

«3-bis. Ciascun candidato alla carica dipresidente della provincia deve dichiararenell’atto di presentazione della candidaturail nome del vice-presidente, allegando l’attodi accettazione da parte del soggetto indi-cato».

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 23 –

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DISEGNO DI LEGGE N. 2185

D’iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri

Art. 1.

(Modifiche alle funzioni del Consiglio)

1. All’articolo 42 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e successive modificazioni, di seguitodenominato «testo unico», sono aggiunti i se-guenti commi:

«4-bis. I comuni che non dispongono dellafigura del presidente del consiglio possononello statuto attribuire al consiglio alcuni de-gli atti di competenza della giunta.

4-ter. Gli statuti dei comuni e delle pro-vince possono integrare le funzioni del con-siglio attribuendogli competenze in nuovematerie che per le loro caratteristiche rien-trano nella nozione di atti fondamentali».

Art. 2.

(Modifiche alla durata del mandato

del sindaco e del presidente della provincia)

1. All’articolo 51 del testo unico, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati con-secutivi la carica di sindaco e di presidentedella provincia non e, allo scadere del terzomandato, immediatamente rieleggibile allemedesime cariche»;

b) il comma 3 e abrogato.

Art. 3.

(Modifiche ai casi di ineleggibilita)

1. All’articolo 60 del testo unico, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 7 e sostituito dal se-guente:

«7) i dipendenti del comune e della pro-vincia per i rispettivi consigli e nel territorio,nel quale esercitano le loro funzioni, i diri-genti e i responsabili di uffici o servizi delcomune e della provincia;»;

2) il numero 11 e sostituito dal se-guente:

«11) gli amministratori, i dirigenti e iresponsabili di uffici o servizi di istituto,consorzio o azienda dipendente rispettiva-mente dal comune o dalla provincia;»;

b) al comma 3 e aggiunto il seguenteperiodo: «In ogni caso l’interessato se elettonon puo conseguire promozioni se non peranzianita».

Art. 4.

(Compatibilita della carica di assessorecon quella di consigliere)

1. L’articolo 64 del testo unico e sostituitodal seguente:

«Art. 64. - (Casi di incompatibilita dei

componenti della Giunta) – 1. La carica diassessore e compatibile con la carica di con-sigliere comunale e provinciale.

2. Non possono far parte della Giunta ilconiuge, gli ascendenti, i discendenti, i pa-renti ed affini fino al terzo grado, rispettiva-mente, del sindaco e del presidente della pro-vincia. Gli stessi non possono essere nomi-nati rappresentanti del comune e della pro-vincia».

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Art. 5.

(Modifiche alle norme sul segretario

comunale e provinciale)

1. L’articolo 97 del testo unico, e sosti-tuito dal seguente:

«Art. 97. - (Ruolo e funzioni) – 1. Il co-mune e la provincia hanno un segretario tito-lare dipendente dall’Agenzia autonoma perla gestione dell’albo dei segretari comunalie provinciali, di cui all’articolo 102 e iscrittoall’albo di cui all’articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale, nelrispetto delle direttive impartitegli dal sin-daco o dal presidente della provincia, e tito-lare della funzione di alta direzione dellastruttura operativa della quale costituiscemomento di sintesi e di raccordo con gli or-gani di governo attraverso il sindaco o il pre-sidente della provincia.

3. L’alta direzione si esplica con il coordi-namento dell’attivita dei dirigenti, o in loroassenza dei responsabili degli uffici o deiservizi, al fine di darle unitarieta e organicitadi azione nella gestione dei servizi e delle at-tivita e nel raggiungimento degli obiettivi de-terminati dagli organi di governo. Essa siconcretizza attraverso:

a) la predisposizione di un piano detta-gliato di obiettivi previsto dall’articolo 197,comma 2, lettera a), nonche della propostadi piano esecutivo di gestione previsto dal-l’articolo 169;

b) il perseguimento della legittimita,della regolarita e della correttezza dell’a-zione amministrativa;

c) la verifica dell’efficacia, dell’effi-cienza e dell’economicita dell’azione ammi-nistrativa;

d) la valutazione della congruenza trarisultati conseguiti e obiettivi prefissati;

e) la valutazione delle prestazioni delpersonale dirigenziale o in loro assenza deiresponsabili degli uffici o dei servizi.

4. In particolare il segretario comunale eprovinciale svolge le seguenti funzioni:

a) assiste gli organi di governo dell’entenella loro azione amministrativa, fornendo ilnecessario supporto giuridico-amministra-tivo;

b) partecipa alle riunioni del consiglio edella Giunta con funzioni consultive, refe-renti e di assistenza e firma, assieme ai ri-spettivi organi politici, i relativi atti;

c) controfirma gli atti del sindaco, delpresidente della provincia e del presidentedel consiglio, ove presente;

d) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabi-liti dagli organi di governo dell’ente, se-condo le direttive impartite dal sindaco odal presidente della provincia, avvalendosidel personale dirigenziale o in loro assenzadei responsabili degli uffici o dei servizi; atal fine detto personale risponde, nell’eser-cizio delle funzioni loro assegnate, al segre-tario;

e) adotta gli atti e i provvedimenti am-ministrativi ed esercita i poteri di spesa equelli di acquisizione delle entrate rientrantinella competenza del proprio ufficio;

f) presiede la delegazione di parte pub-blica negli incontri con le organizzazioni sin-dacali del personale;

g) roga i contratti nei quali l’ente eparte ed autentica le scritture private e gliatti unilaterali nell’interesse dell’ente;

h) esprime il parere di cui all’articolo49, in relazione alle sue competenze, nelcaso in cui l’ente non abbia responsabilidei servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuita-gli dallo statuto o dai regolamenti, o conferi-tagli dal sindaco o dal presidente della pro-vincia;

5. I comuni e le province adeguano ed in-tegrano, in relazione alle caratteristiche edalla visione strategica di ciascun ente, nei re-golamenti di organizzazione o con le diret-tive del sindaco o del presidente della pro-vincia, i contenuti, le modalita e i termini

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della funzione di alta direzione attribuita alsegretario comunale e provinciale.

6. Il regolamento sull’ordinamento degliuffici e dei servizi, puo prevedere un vicese-gretario per coadiuvare il segretario e sosti-tuirlo nei casi di assenza o impedimentoper periodi di tempo consecutivi fino a no-vanta giorni e durante la procedura di no-mina del segretario nei casi di vacanza.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comu-nali e provinciali e disciplinato dai contratticollettivi ai sensi del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifica-zioni.

8. I comuni capoluogo di provincia e le re-lative province possono prevedere nei propristatuti la figura del direttore generale a cuiattribuire con contratto a tempo determinatoe di diritto privato la funzione di alta dire-zione e di tutte o parte delle funzioni del se-gretario, rimanendo in capo al segretario co-munale e provinciale le sole funzioni di cuialla lettera a), b), c), e), g), h) ed i) delcomma 4. Al direttore generale rispondono,nell’esercizio delle funzioni loro assegnate,i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segre-tario del comune e della provincia. I rapportitra il segretario ed il direttore generale sonodisciplinati dal sindaco e dal presidente dellaprovincia all’atto di nomina del direttoregenerale.

9. Possono essere nominati direttori gene-rali, previa deliberazione della giunta comu-nale o provinciale coloro che risultano iscrittiin una sezione speciale dell’albo nazionaledei segretari comunali e provinciali.

10. Il direttore generale e revocato dal sin-daco o dal presidente della provincia, previadeliberazione della giunta comunale o pro-vinciale. La durata dell’incarico non puo ec-cedere quella del mandato del sindaco o delpresidente della provincia».

2. All’articolo 98 del testo unico, ilcomma 3 e sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono stipulare conven-zioni per l’ufficio di segretario comunale co-

municandone l’avvenuta costituzione alla se-zione regionale dell’Agenzia. La conven-zione puo essere stipulata fra un massimodi tre comuni, qualora ciascuno di essi abbiauna popolazione inferiore a 3.000 abitanti efra un massimo di due comuni, qualora unoabbia una popolazione inferiore a 3.000 abi-tanti e l’altro una popolazione non superiorea 10.000 abitanti».

3. L’articolo 99 del testo unico, e sosti-tuito dal seguente:

«Art. 99. - (Nomina) – 1. Il sindaco e ilpresidente della provincia nominano il segre-tario, che dipende funzionalmente dal capodell’amministrazione, scegliendolo tra gliiscritti all’albo di cui all’articolo 98.

2. Il segretario nominato non puo accettarealtre nomine come segretario titolare pressocomuni e province prima che sia trascorsoun anno di effettivo servizio.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 100,la nomina del segretario ha durata corrispon-dente a quella del mandato del sindaco o delpresidente della provincia che lo ha nomi-nato. Il segretario cessa automaticamentedall’incarico con la cessazione del mandatodel sindaco e del presidente della provincia,continuando ad esercitare le funzioni sinoalla nomina del nuovo segretario.

4. La pubblicita per la nomina e dispostanon prima di centoventi e non oltre cento-trenta giorni dall’atto di proclamazione del-l’elezione del sindaco o del presidente dellaprovincia, mentre l’atto di nomina e dispostoentro il successivo centosessantesimo giorno.Qualora non venga rispettato uno dei sud-detti termini, il segretario e confermato.

5. Nei casi di vacanza della sede per ces-sazione dal servizio del segretario il comuneo la provincia da pubblicita per la nominaentro quindici giorni dalla data della va-canza, mentre l’atto di nomina e disposto en-tro il trentesimo giorno. In caso di mancatorispetto dei termini l’Agenzia, di cui all’arti-colo 102, nomina il segretario con le stessemodalita.

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 26 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Qualora a seguito dell’emanazione del

bando per la nomina del segretario non sia

pervenuta alcuna domanda e il comune o la

provincia non procedono alla nomina di al-

cun segretario iscritto all’albo nei termini

stabiliti, l’Agenzia e autorizzata a nominare

entro venti giorni un segretario. Non risul-

tando disponibilita di segretari, l’Agenzia e

abilitata ad affidare le funzioni ad uno dei

segretari che presta servizio nei comuni o

nelle province limitrofe.

7. Nello stesso modo l’Agenzia provvede

ad assicurare ai comuni e alle province il se-

gretario nei casi di assenza o impedimento

superiore a novanta giorni di cui all’articolo

97, comma 6, ovvero in tutti i casi di assenza

per i comuni e province che non dispongono

del vicesegretario, su loro richiesta».

4. All’articolo 101 del testo unico, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole, «quattro anni»

sono sostituite con: «cinque anni»;

b) al comma 2, l’ultimo periodo e sosti-

tuito dal seguente: «Per il periodo di disponi-

bilita al segretario compete il trattamento

economico in godimento in relazione agli in-

carichi conferiti. Una quota di tale tratta-

mento, non superiore al 60 per cento, e posta

su decisione dell’Agenzia di cui all’articolo

102 a carico dell’ente, limitatamente al

primo anno di disponibilita.»;

c) al comma 4, le parole «quattro anni»

sono sostituite con: «cinque anni».

5. L’articolo 108 del testo unico e abro-

gato.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312)

1. L’articolo 41 della legge 11 luglio1980, n. 312 e sostituito dal seguente:

«Art. 41. – 1. Dal 1º gennaio 2003, unaquota del provento spettante al comune oalla provincia ai sensi dell’articolo 30,comma 2, della legge 15 novembre 1973,n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8giugno 1962, n. 604, e attribuita al segretariocomunale e provinciale rogante nella misuradefinita dalla contrattazione collettiva eaziendale».

Art. 7.

(Soggetti che possono accederealla sezione speciale)

1. Possono accedere alla sezione specialedi cui all’articolo 97, comma 9, del testounico, come modificato dall’articolo 5,comma 3, della presente legge, i direttori ge-nerali che abbiano, alla data di entrata in vi-gore della presente legge, presso comuni ca-poluogo di provincia e province, una anzia-nita di almeno quattro anni continuativi nellafunzione, nonche i docenti universitari e i di-rigenti privati e pubblici con una anzianita diservizio, all’atto della richiesta di iscrizione,pari a quindici anni. Alla sezione specialesono altresı iscritti di diritto i segretari comu-nali e provinciali di fascia professionale A dicui al contratto collettivo nazionale di lavorodei segretari comunali e provinciali che ab-biano maturato almeno tre anni di servizioalla data di entrata in vigore della presentelegge.

Atti parlamentari Nn. 132, 301, 823, 1109, 1431, 1434, 1588, 1716, 1952, 1970 e 2185-A– 27 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PETIZIONE (n. 301)

Presentata dal signor Francesco Di Pasquale

Il signor Francesco Di Pasquale, da Cancello ed Arnone (Caserta),chiede l’abolizione del divieto di immediata rieleggibilita dei sindacidopo il secondo mandato consecutivo.

E 1,00