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Art. 1. 1. La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi. 2. All’articolo 235 del codice penale, il se- condo comma e ` abrogato. 3. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312 del codice penale e ` sop- presso. 4. Dopo l’articolo 183 delle norme di at- tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inse- riti i seguenti: «Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione euro- pea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cit- tadino di uno Stato non appartenente all’U- nione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato e ` eseguita dal questore secondo le modalita ` di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). – 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea e ` dispo- sto in conformita ` ai criteri e con le modalita ` fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30». 5. All’articolo 416, sesto comma, del co- dice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonche ` all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». SENATO DELLA REPUBBLICA 733-B - XVI Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 luglio 2009, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, gia ` approvato dal Senato e modifi- cato dalla Camera dei deputati: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

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Art. 1.

1. La disposizione di cui all’articolo 61,numero 11-bis), del codice penale si intenderiferita ai cittadini di Paesi non appartenentiall’Unione europea e agli apolidi.

2. All’articolo 235 del codice penale, il se-condo comma e abrogato.

3. Il secondo periodo del primo commadell’articolo 312 del codice penale e sop-presso.

4. Dopo l’articolo 183 delle norme di at-tuazione, di coordinamento e transitorie delcodice di procedura penale, di cui al decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inse-riti i seguenti:

«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura

di sicurezza dell’espulsione del cittadino diuno Stato non appartenente all’Unione euro-

pea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cit-tadino di uno Stato non appartenente all’U-nione europea e dell’apolide dal territorio

dello Stato e eseguita dal questore secondo

le modalita di cui all’articolo 13, comma 4,

del testo unico di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286.

Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di

sicurezza dell’allontanamento del cittadino

di uno Stato membro dell’Unione europea).

– 1. L’allontanamento del cittadino di uno

Stato membro dell’Unione europea e dispo-

sto in conformita ai criteri e con le modalita

fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo

6 febbraio 2007, n. 30».

5. All’articolo 416, sesto comma, del co-

dice penale, le parole: «600, 601 e 602»

sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e

602, nonche all’articolo 12, comma 3-bis,

del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

SENATO DELLA REPUBBLICA

733-B - XVI

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 2 luglio 2009, ha approvato il seguente disegno di legge,

d’iniziativa del Governo, gia approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

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6. All’articolo 376, primo comma, del co-dice penale, dopo le parole: «e 373» sono in-serite le seguenti: «, nonche dall’articolo378».

7. All’articolo 61 del codice penale, il nu-mero 5) e sostituito dal seguente:

«5) l’avere profittato di circostanze ditempo, di luogo o di persona, anche in rife-rimento all’eta, tali da ostacolare la pubblicao privata difesa;».

8. All’articolo 342 del codice penale epremesso il seguente:

Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico uffi-ciale). – Chiunque, in luogo pubblico oaperto al pubblico e in presenza di piu per-sone, offende l’onore ed il prestigio di unpubblico ufficiale mentre compie un attod’ufficio ed a causa o nell’esercizio dellesue funzioni e punito con la reclusione finoa tre anni.

La pena e aumentata se l’offesa consistenell’attribuzione di un fatto determinato. Sela verita del fatto e provata o se per essol’ufficiale a cui il fatto e attribuito e condan-nato dopo l’attribuzione del fatto medesimo,l’autore dell’offesa non e punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbiariparato interamente il danno, mediante risar-cimento di esso sia nei confronti della per-sona offesa sia nei confronti dell’ente di ap-partenenza della medesima, il reato eestinto».

9. Nel libro II, titolo III, capo III, del co-dice penale, dopo l’articolo 393 e aggiunto ilseguente:

Art. 393-bis. - (Causa di non punibilita). –Non si applicano le disposizioni degli articoli336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343quando il pubblico ufficiale o l’incaricatodi un pubblico servizio ovvero il pubblicoimpiegato abbia dato causa al fatto prevedutonegli stessi articoli, eccedendo con atti arbi-trari i limiti delle sue attribuzioni».

10. L’articolo 4 del decreto legislativo luo-gotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, eabrogato.

11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio1992, n. 91, e sostituito dal seguente:

Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide,di cittadino italiano puo acquistare la cittadi-nanza italiana quando, dopo il matrimonio,risieda legalmente da almeno due anni nelterritorio della Repubblica, oppure dopo treanni dalla data del matrimonio se residenteall’estero, qualora, al momento dell’adozionedel decreto di cui all’articolo 7, comma 1,non sia intervenuto lo scioglimento, l’annul-lamento o la cessazione degli effetti civilidel matrimonio e non sussista la separazionepersonale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridottidella meta in presenza di figli nati o adottatidai coniugi».

12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 feb-braio 1992, n. 91, e inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, ac-quisto, riacquisto, rinuncia o concessionedella cittadinanza, all’istanza o dichiarazionedell’interessato deve essere comunque alle-gata la certificazione comprovante il pos-sesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione,acquisto, riacquisto, rinuncia o concessionedella cittadinanza sono soggette al paga-mento di un contributo di importo pari a200 euro.

3. Il gettito derivante dal contributo di cuial comma 2 e versato all’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnato allo statodi previsione del Ministero dell’interno chelo destina, per la meta, al finanziamento diprogetti del Dipartimento per le liberta civilie l’immigrazione diretti alla collaborazioneinternazionale e alla cooperazione e assi-stenza ai Paesi terzi in materia di immigra-zione anche attraverso la partecipazione aprogrammi finanziati dall’Unione europea e,

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per l’altra meta, alla copertura degli onericonnessi alle attivita istruttorie inerenti aiprocedimenti di competenza del medesimoDipartimento in materia di immigrazione,asilo e cittadinanza».

13. All’articolo 35 del decreto legislativo28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) il comma 5 e sostituito dal seguente:

«5. Entro cinque giorni dal deposito del ri-corso, il tribunale, con decreto apposto incalce allo stesso, fissa l’udienza in cameradi consiglio. Il ricorso e il decreto di fissa-zione dell’udienza sono notificati all’interes-sato e al Ministero dell’interno, presso laCommissione nazionale ovvero presso lacompetente Commissione territoriale, esono comunicati al pubblico ministero»;

b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti daiseguenti:

«9. Il Ministero dell’interno, limitatamenteal giudizio di primo grado, puo stare in giu-dizio avvalendosi direttamente di un rappre-sentante designato dalla Commissione nazio-nale o territoriale che ha adottato l’atto im-pugnato. La Commissione interessata puoin ogni caso depositare alla prima udienzautile tutti gli atti e la documentazione che ri-tiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si ap-plica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di proceduracivile.

10. Il tribunale, sentite le parti e assuntitutti i mezzi di prova necessari, entro tremesi dalla presentazione del ricorso decidecon sentenza con cui rigetta il ricorso ovveroriconosce al ricorrente lo status di rifugiato odi persona cui e accordata la protezione sus-sidiaria; la sentenza e notificata al ricorrentee al Ministero dell’interno, presso la Com-missione nazionale ovvero presso la compe-tente Commissione territoriale, ed e comuni-cata al pubblico ministero.

11. Avverso la sentenza pronunciata aisensi del comma 10 il ricorrente, il Ministerodell’interno e il pubblico ministero possonoproporre reclamo alla corte d’appello, con ri-corso da depositare presso la cancelleriadella corte d’appello, a pena di decadenza,entro dieci giorni dalla notificazione o comu-nicazione della sentenza»;

c) il comma 14 e sostituito dal seguente:

«14. Avverso la sentenza pronunciata dallacorte d’appello puo essere proposto ricorsoper cassazione. Il ricorso deve essere propo-sto, a pena di decadenza, entro trenta giornidalla notificazione della sentenza. Esso e no-tificato alle parti assieme al decreto di fissa-zione dell’udienza in camera di consiglio, acura della cancelleria. La Corte di cassazionesi pronuncia in camera di consiglio ai sensidell’articolo 375 del codice di procedura ci-vile».

14. All’articolo 12 del testo unico delle di-sposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dellostraniero, di cui al decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286, e successive modifica-zioni, il primo periodo del comma 5-bis e so-stituito dal seguente: «Salvo che il fatto co-stituisca piu grave reato, chiunque a titolooneroso, al fine di trarre ingiusto profitto,da alloggio ovvero cede, anche in locazione,un immobile ad uno straniero che sia privodi titolo di soggiorno al momento della sti-pula o del rinnovo del contratto di locazione,e punito con la reclusione da sei mesi a treanni».

15. All’articolo 116, primo comma, delcodice civile, sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «nonche un documento atte-stante la regolarita del soggiorno nel territo-rio italiano».

16. Al testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

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n. 286, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) dopo l’articolo 10 e inserito il se-guente:

«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno ille-gale nel territorio dello Stato). – 1. Salvoche il fatto costituisca piu grave reato, lostraniero che fa ingresso ovvero si trattienenel territorio dello Stato, in violazione delledisposizioni del presente testo unico nonchedi quelle di cui all’articolo 1 della legge 28maggio 2007, n. 68, e punito con l’ammendada 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui alpresente comma non si applica l’articolo162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonsi applicano allo straniero destinatario delprovvedimento di respingimento ai sensi del-l’articolo 10, comma 1.

3. Al procedimento penale per il reato dicui al comma 1 si applicano le disposizionidi cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bisdel decreto legislativo 28 agosto 2000,n. 274.

4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsionedello straniero denunciato ai sensi delcomma 1 non e richiesto il rilascio del nullaosta di cui all’articolo 13, comma 3, da partedell’autorita giudiziaria competente all’accer-tamento del medesimo reato. Il questore co-munica l’avvenuta esecuzione dell’espul-sione ovvero del respingimento di cui all’ar-ticolo 10, comma 2, all’autorita giudiziariacompetente all’accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell’ese-cuzione dell’espulsione o del respingimentoai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronunciasentenza di non luogo a procedere. Se lostraniero rientra illegalmente nel territoriodello Stato prima del termine previsto dal-l’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una do-manda di protezione internazionale di cui aldecreto legislativo 19 novembre 2007,n. 251, il procedimento e sospeso. Acquisita

la comunicazione del riconoscimento dellaprotezione internazionale di cui al decreto le-gislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovverodel rilascio del permesso di soggiorno nelleipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, delpresente testo unico, il giudice pronunciasentenza di non luogo a procedere»;

b) all’articolo 16, comma 1, le parole:«ne le cause ostative» sono sostituite dalleseguenti: «ovvero nel pronunciare sentenzadi condanna per il reato di cui all’articolo10-bis, qualora non ricorrano le cause osta-tive».

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000,n. 274, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 4, comma 2, dopo la let-tera s) e aggiunta la seguente:

«s-bis) articolo 10-bis del testo unicodelle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286»;

b) dopo l’articolo 20 sono inseriti i se-guenti:

«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a

giudizio dell’imputato in casi particolari). –1. Per i reati procedibili d’ufficio, in casodi flagranza di reato ovvero quando la provae evidente, la polizia giudiziaria chiede alpubblico ministero l’autorizzazione a presen-tare immediatamente l’imputato a giudiziodinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al comma 1, deposi-tata presso la segreteria del pubblico mini-stero, contiene:

a) le generalita dell’imputato e del suodifensore, ove nominato;

b) l’indicazione delle persone offese dalreato;

c) la descrizione, in forma chiara e pre-cisa, del fatto che si addebita all’imputato,con l’indicazione degli articoli di legge chesi assumono violati;

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d) l’indicazione delle fonti di prova asostegno della richiesta, nonche le generalitadei testimoni e dei consulenti tecnici, conespressa indicazione delle circostanze su cuideve vertere l’esame;

e) la richiesta di fissazione dell’udienzaper procedere nei confronti delle persone ci-tate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l’archi-viazione, il pubblico ministero autorizza lapresentazione immediata nei quindici giornisuccessivi, indicando la data e l’ora del giu-dizio dinanzi al giudice di pace e nominandoun difensore d’ufficio all’imputato che ne eprivo. Se non ritiene sussistere i presuppostiper la presentazione immediata o se ritiene larichiesta manifestamente infondata ovveropresentata dinanzi ad un giudice di pace in-competente per territorio, il pubblico mini-stero provvede ai sensi dell’articolo 25,comma 2.

4. L’ufficiale giudiziario notifica senza ri-tardo all’imputato e al suo difensore copiadella richiesta di cui al comma 2 e dell’auto-rizzazione del pubblico ministero contenente:

a) l’avviso all’imputato che se noncompare sara giudicato in contumacia;

b) l’avviso all’imputato che ha diritto dinominare un difensore di fiducia e che inmancanza sara assistito da difensore di uffi-cio;

c) l’avviso che il fascicolo relativo alleindagini e depositato presso la segreteriadel pubblico ministero e che le parti e iloro difensori hanno facolta di prenderne vi-sione e di estrarne copia.

5. Si applica l’articolo 20, comma 5.

Art. 20-ter. - (Citazione contestuale del-

l’imputato in udienza in casi particolari). –1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis,comma 1, quando ricorrono gravi e compro-vate ragioni di urgenza che non consentonodi attendere la fissazione dell’udienza aisensi del comma 3 del medesimo articolo,ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi ti-

tolo sottoposto a misure di limitazione o pri-vazione della liberta personale, la poliziagiudiziaria formula altresı richiesta di cita-zione contestuale per l’udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cuial comma 1, il pubblico ministero rinvial’imputato direttamente dinanzi al giudicedi pace con citazione per l’udienza conte-stuale all’autorizzazione di cui all’articolo20-bis, comma 3, primo periodo; altrimentiprovvede ai sensi del comma 3, secondo pe-riodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone lacitazione ai sensi del comma 2, la poliziagiudiziaria conduce l’imputato che si trovaa qualsiasi titolo sottoposto a misure di limi-tazione o privazione della liberta personaledirettamente dinanzi al giudice di pace perla trattazione del procedimento, salvo cheegli espressamente rinunzi a partecipare al-l’udienza. Se l’imputato non si trova sottopo-sto a misure di limitazione o privazione dellaliberta personale, la polizia giudiziaria noti-fica immediatamente allo stesso la richiestadi cui al comma 1 e il provvedimento delpubblico ministero. Copia della richiesta edel provvedimento del pubblico ministerosono altresı comunicati immediatamente aldifensore»;

c) dopo l’articolo 32 e inserito il se-guente:

«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio apresentazione immediata). – 1. Nel corso delgiudizio a presentazione immediata di cuiagli articoli 20-bis e 20-ter si osservano ledisposizioni dell’articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possonoessere citati anche oralmente dall’ufficialegiudiziario nel corso del giudizio a presenta-zione immediata di cui all’articolo 20-bis.Nel corso del giudizio a citazione contestualedi cui all’articolo 20-ter la persona offesa e itestimoni possono essere citati anche oral-mente dall’ufficiale giudiziario ovvero dallapolizia giudiziaria.

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3. Il pubblico ministero, l’imputato e laparte civile presentano direttamente a dibatti-mento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero da lettura dell’im-putazione.

5. L’imputato e avvisato della facolta dichiedere un termine a difesa non superiorea sette giorni. Quando l’imputato si avvaledi tale facolta, il dibattimento e sospesofino all’udienza immediatamente successivaalla scadenza del termine. Nel caso previstodall’articolo 20-ter, il termine non puo esseresuperiore a quarantotto ore»;

d) nel titolo II, dopo l’articolo 62 e in-serito il seguente:

«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di san-zione sostitutiva). – 1. Nei casi stabiliti dallalegge, il giudice di pace applica la misura so-stitutiva di cui all’articolo 16 del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286».

18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, dopo il primo comma e inse-rito il seguente:

«L’iscrizione e la richiesta di variazioneanagrafica possono dar luogo alla verifica,da parte dei competenti uffici comunali,delle condizioni igienico-sanitarie dell’im-mobile in cui il richiedente intende fissarela propria residenza, ai sensi delle vigentinorme sanitarie».

19. All’articolo 29, comma 3, del testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, la lettera a) e sostituita dallaseguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisitiigienico-sanitari, nonche di idoneita abita-tiva, accertati dai competenti uffici comunali.Nel caso di un figlio di eta inferiore agli anniquattordici al seguito di uno dei genitori, esufficiente il consenso del titolare dell’allog-gio nel quale il minore effettivamente dimo-rera».

20. Fermo restando quanto previsto dal de-creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,gli agenti in attivita finanziaria che prestanoservizi di pagamento nella forma dell’incassoe trasferimento di fondi (money transfer) ac-quisiscono e conservano per dieci anni copiadel titolo di soggiorno se il soggetto che or-dina l’operazione e un cittadino extracomu-nitario. Il documento e conservato con lemodalita previste con decreto del Ministrodell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7,comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005,n. 144, convertito, con modificazioni, dallalegge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanzadel titolo gli agenti effettuano, entro dodiciore, apposita segnalazione all’autorita localedi pubblica sicurezza, trasmettendo i datiidentificativi del soggetto. Il mancato rispettodi tale disposizione e sanzionato con la can-cellazione dall’elenco degli agenti in attivitafinanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decretolegislativo 25 settembre 1999, n. 374.

21. Le disposizioni di cui al comma 20hanno efficacia decorsi trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge.

22. Al citato testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3:

1) nel terzo periodo, dopo le parole:«o che risulti condannato, anche» sono inse-rite le seguenti: «con sentenza non definitiva,compresa quella adottata»;

2) dopo il terzo periodo e inserito ilseguente: «Impedisce l’ingresso dello stra-niero in Italia anche la condanna, con sen-tenza irrevocabile, per uno dei reati previstidalle disposizioni del titolo III, capo III, se-zione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,relativi alla tutela del diritto di autore, e de-gli articoli 473 e 474 del codice penale»;

b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis einserito il seguente:

«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovodel permesso di soggiorno e sottoposta al

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versamento di un contributo, il cui importo efissato fra un minimo di 80 e un massimo di200 euro con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con il Mi-nistro dell’interno, che stabilisce altresı lemodalita del versamento nonche le modalitadi attuazione della disposizione di cui all’ar-ticolo 14-bis, comma 2. Non e richiesto ilversamento del contributo per il rilascio edil rinnovo del permesso di soggiorno perasilo, per richiesta di asilo, per protezionesussidiaria, per motivi umanitari»;

c) all’articolo 5, il primo periodo delcomma 4 e sostituito dal seguente: «Il rin-novo del permesso di soggiorno e richiestodallo straniero al questore della provinciain cui dimora, almeno sessanta giorni primadella scadenza, ed e sottoposto alla verificadelle condizioni previste per il rilascio edelle diverse condizioni previste dal presentetesto unico»;

d) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole:«per i reati previsti dall’articolo 407, comma2, lettera a), del codice di procedura penale,»sono sostituite dalle seguenti: «per i reatiprevisti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e407, comma 2, lettera a), del codice di pro-cedura penale,»;

e) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis einserito il seguente:

«5-ter. Il permesso di soggiorno e rifiu-tato o revocato quando si accerti la viola-zione del divieto di cui all’articolo 29,comma 1-ter»;

f) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo leparole: «ovvero contraffa o altera documential fine di determinare il rilascio di un vistodi ingresso o di reingresso, di un permessodi soggiorno, di un contratto di soggiorno odi una carta di soggiorno» sono inserite leseguenti: «oppure utilizza uno di tali docu-menti contraffatti o alterati»;

g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «eper quelli inerenti agli atti di stato civile oall’accesso a pubblici servizi» sono sostituite

dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’ac-cesso alle prestazioni sanitarie di cui all’arti-colo 35 e per quelli attinenti alle prestazioniscolastiche obbligatorie»;

h) all’articolo 6, il comma 3 e sostituitodal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli uffi-ciali e agenti di pubblica sicurezza, non ot-tempera, senza giustificato motivo, all’ordinedi esibizione del passaporto o di altro docu-mento di identificazione e del permesso disoggiorno o di altro documento attestante laregolare presenza nel territorio dello Stato epunito con l’arresto fino ad un anno e conl’ammenda fino ad euro 2.000»;

i) all’articolo 9, dopo il comma 2 e in-serito il seguente:

«2-bis. Il rilascio del permesso di sog-giorno CE per soggiornanti di lungo periodoe subordinato al superamento, da parte del ri-chiedente, di un test di conoscenza della lin-gua italiana, le cui modalita di svolgimentosono determinate con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministro del-l’istruzione, dell’universita e della ricerca»;

l) all’articolo 14, comma 5, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorsotale termine, in caso di mancata coopera-zione al rimpatrio del cittadino del Paeseterzo interessato o di ritardi nell’ottenimentodella necessaria documentazione dai Paesiterzi, il questore puo chiedere al giudice dipace la proroga del trattenimento per un pe-riodo ulteriore di sessanta giorni. Qualoranon sia possibile procedere all’espulsione inquanto, nonostante che sia stato compiutoogni ragionevole sforzo, persistono le condi-zioni di cui al periodo precedente, il questorepuo chiedere al giudice un’ulteriore prorogadi sessanta giorni. Il periodo massimo com-plessivo di trattenimento non puo essere su-periore a centottanta giorni. Il questore, inogni caso, puo eseguire l’espulsione e il re-spingimento anche prima della scadenza del

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termine prorogato, dandone comunicazionesenza ritardo al giudice di pace»;

m) all’articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter,5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai se-guenti:

«5-bis. Quando non sia stato possibile trat-tenere lo straniero presso un centro di identi-ficazione ed espulsione, ovvero la perma-nenza in tale struttura non abbia consentitol’esecuzione con l’accompagnamento allafrontiera dell’espulsione o del respingimento,il questore ordina allo straniero di lasciare ilterritorio dello Stato entro il termine di cin-que giorni. L’ordine e dato con provvedi-mento scritto, recante l’indicazione delleconseguenze sanzionatorie della permanenzaillegale, anche reiterata, nel territorio delloStato. L’ordine del questore puo essere ac-compagnato dalla consegna all’interessatodella documentazione necessaria per raggiun-gere gli uffici della rappresentanza diploma-tica del suo Paese in Italia, anche se onora-ria, nonche per rientrare nello Stato di appar-tenenza ovvero, quando cio non sia possibile,nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificatomotivo permane illegalmente nel territoriodello Stato, in violazione dell’ordine impar-tito dal questore ai sensi del comma 5-bis,e punito con la reclusione da uno a quattroanni se l’espulsione o il respingimento sonostati disposti per ingresso illegale nel territo-rio nazionale ai sensi dell’articolo 13,comma 2, lettere a) e c), ovvero per nonaver richiesto il permesso di soggiorno onon aver dichiarato la propria presenza nelterritorio dello Stato nel termine prescrittoin assenza di cause di forza maggiore, ov-vero per essere stato il permesso revocato oannullato. Si applica la pena della reclusioneda sei mesi ad un anno se l’espulsione e statadisposta perche il permesso di soggiorno escaduto da piu di sessanta giorni e non nee stato richiesto il rinnovo, ovvero se la ri-chiesta del titolo di soggiorno e stata rifiu-tata, ovvero se lo straniero si e trattenuto

nel territorio dello Stato in violazione del-l’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo stra-niero si trovi in stato di detenzione in car-cere, si procede all’adozione di un nuovoprovvedimento di espulsione con accompa-gnamento alla frontiera a mezzo della forzapubblica per violazione all’ordine di allonta-namento adottato dal questore ai sensi delcomma 5-bis. Qualora non sia possibile pro-cedere all’accompagnamento alla frontiera, siapplicano le disposizioni di cui ai commi 1 e5-bis del presente articolo nonche, ricorren-done i presupposti, quelle di cui all’articolo13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario delprovvedimento di espulsione di cui alcomma 5-ter e di un nuovo ordine di allon-tanamento di cui al comma 5-bis, che conti-nua a permanere illegalmente nel territoriodello Stato, e punito con la reclusione dauno a cinque anni. Si applicano, in ognicaso, le disposizioni di cui al comma 5-ter,terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi5-ter, primo periodo, e 5-quater si procedecon rito direttissimo ed e obbligatorio l’arre-sto dell’autore del fatto»;

n) dopo l’articolo 14 e inserito il se-guente:

«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). – 1. Eistituito, presso il Ministero dell’interno, unFondo rimpatri finalizzato a finanziare lespese per il rimpatrio degli stranieri verso iPaesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 conflui-scono la meta del gettito conseguito attra-verso la riscossione del contributo di cui al-l’articolo 5, comma 2-ter, nonche i contributieventualmente disposti dall’Unione europeaper le finalita del Fondo medesimo. La quotaresidua del gettito del contributo di cui al-l’articolo 5, comma 2-ter, e assegnata allostato di previsione del Ministero dell’interno,per gli oneri connessi alle attivita istruttorie

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inerenti al rilascio e al rinnovo del permessodi soggiorno»;

o) all’articolo 16, comma 1, dopo le pa-role: «ne le cause ostative indicate nell’arti-colo 14, comma 1, del presente testo unico,»sono inserite le seguenti: «che impedisconol’esecuzione immediata dell’espulsione conaccompagnamento alla frontiera a mezzodella forza pubblica,»;

p) all’articolo 19, comma 2, lettera c),le parole: «entro il quarto grado» sono sosti-tuite dalle seguenti: «entro il secondogrado»;

q) all’articolo 22, dopo il comma 11 einserito il seguente:

«11-bis. Lo straniero che ha conseguito inItalia il dottorato o il master universitario disecondo livello, alla scadenza del permessodi soggiorno per motivi di studio, puo essereiscritto nell’elenco anagrafico previsto dal-l’articolo 4 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 7 luglio2000, n. 442, per un periodo non superiorea dodici mesi, ovvero, in presenza dei requi-siti previsti dal presente testo unico, puochiedere la conversione in permesso di sog-giorno per motivi di lavoro»;

r) all’articolo 27, dopo il comma 1-bissono inseriti i seguenti:

«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stra-nieri indicati al comma 1, lettere a), c) eg), e sostituito da una comunicazione daparte del datore di lavoro della proposta dicontratto di soggiorno per lavoro subordi-nato, previsto dall’articolo 5-bis. La comuni-cazione e presentata con modalita informati-che allo sportello unico per l’immigrazionedella prefettura-ufficio territoriale del Go-verno. Lo sportello unico trasmette la comu-nicazione al questore per la verifica della in-sussistenza di motivi ostativi all’ingressodello straniero ai sensi dell’articolo 31,comma 1, del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del

questore, la invia, con le medesime modalita

informatiche, alla rappresentanza diplomatica

o consolare per il rilascio del visto di in-

gresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Ita-

lia lo straniero si reca presso lo sportello

unico per l’immigrazione, unitamente al da-

tore di lavoro, per la sottoscrizione del con-

tratto di soggiorno e per la richiesta del per-

messo di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma

1-ter si applicano ai datori di lavoro che

hanno sottoscritto con il Ministero dell’in-

terno, sentito il Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali, un apposito

protocollo di intesa, con cui i medesimi da-

tori di lavoro garantiscono la capacita econo-

mica richiesta e l’osservanza delle prescri-

zioni del contratto collettivo di lavoro di ca-

tegoria»;

s) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis e

inserito il seguente:

«1-ter. Non e consentito il ricongiungi-

mento dei familiari di cui alle lettere a) e

d) del comma 1, quando il familiare di cui

si chiede il ricongiungimento e coniugato

con un cittadino straniero regolarmente sog-

giornante con altro coniuge nel territorio na-

zionale»;

t) all’articolo 29, il comma 5 e sostituito

dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4,

comma 6, e consentito l’ingresso per ricon-

giungimento al figlio minore, gia regolar-

mente soggiornante in Italia con l’altro geni-

tore, del genitore naturale che dimostri il

possesso dei requisiti di disponibilita di al-

loggio e di reddito di cui al comma 3. Ai

fini della sussistenza di tali requisiti si tiene

conto del possesso di tali requisiti da parte

dell’altro genitore»;

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u) all’articolo 29, il comma 8 e sosti-tuito dal seguente:

«8. Il nulla osta al ricongiungimento fami-liare e rilasciato entro centottanta giorni dallarichiesta»;

v) all’articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «e ai minoricomunque affidati» sono sostituite dalle se-guenti: «e, fermo restando quanto previstodal comma 1-bis, ai minori che sono stati af-fidati»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole:«ai minori stranieri non accompagnati»sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensidell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983,n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

23. Le disposizioni di cui alla lettera l) delcomma 22 si applicano ai cittadini di Statinon appartenenti all’Unione europea anchese gia trattenuti nei centri di identificazionee espulsione alla data di entrata in vigoredella presente legge.

24. Dall’attuazione delle disposizioni dicui alla lettera r) del comma 22 non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico delbilancio dello Stato. Le amministrazioni inte-ressate provvedono alle attivita ivi previstecon le risorse umane, strumentali e finanzia-rie disponibili a legislazione vigente.

25. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cuial decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,e inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). –1. Ai fini di cui al presente testo unico, si in-tende con integrazione quel processo finaliz-zato a promuovere la convivenza dei citta-dini italiani e di quelli stranieri, nel rispettodei valori sanciti dalla Costituzione italiana,con il reciproco impegno a partecipare allavita economica, sociale e culturale della so-cieta.

2. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente articolo, conregolamento, adottato ai sensi dell’articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, su proposta del Presidente del Consi-glio dei ministri e del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’universita e della ricerca e il Ministrodel lavoro, della salute e delle politiche so-ciali, sono stabiliti i criteri e le modalitaper la sottoscrizione, da parte dello straniero,contestualmente alla presentazione della do-manda di rilascio del permesso di soggiornoai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di in-tegrazione, articolato per crediti, con l’impe-gno a sottoscrivere specifici obiettivi di inte-grazione, da conseguire nel periodo di vali-dita del permesso di soggiorno. La stipuladell’Accordo di integrazione rappresentacondizione necessaria per il rilascio del per-messo di soggiorno. La perdita integrale deicrediti determina la revoca del permesso disoggiorno e l’espulsione dello straniero dalterritorio dello Stato, eseguita dal questoresecondo le modalita di cui all’articolo 13,comma 4, ad eccezione dello straniero tito-lare di permesso di soggiorno per asilo, perrichiesta di asilo, per protezione sussidiaria,per motivi umanitari, per motivi familiari,di permesso di soggiorno CE per soggior-nanti di lungo periodo, di carta di soggiornoper familiare straniero di cittadino dell’U-nione europea, nonche dello straniero titolaredi altro permesso di soggiorno che ha eserci-tato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All’attuazione del presente articolo siprovvede con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vi-gente, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica».

26. All’articolo 12 del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca piu gravereato, chiunque, in violazione delle disposi-zioni del presente testo unico, promuove, di-rige, organizza, finanzia o effettua il tra-sporto di stranieri nel territorio dello Stato

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ovvero compie altri atti diretti a procurarneillegalmente l’ingresso nel territorio delloStato, ovvero di altro Stato del quale la per-sona non e cittadina o non ha titolo di resi-denza permanente, e punito con la reclusioneda uno a cinque anni e con la multa di15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca piu gravereato, chiunque, in violazione delle disposi-zioni del presente testo unico, promuove, di-rige, organizza, finanzia o effettua il tra-sporto di stranieri nel territorio dello Statoovvero compie altri atti diretti a procurarneillegalmente l’ingresso nel territorio delloStato, ovvero di altro Stato del quale la per-sona non e cittadina o non ha titolo di resi-denza permanente, e punito con la reclusioneda cinque a quindici anni e con la multa di15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la per-manenza illegale nel territorio dello Statodi cinque o piu persone;

b) la persona trasportata e stata espostaa pericolo per la sua vita o per la sua inco-lumita per procurarne l’ingresso o la perma-nenza illegale;

c) la persona trasportata e stata sottopo-sta a trattamento inumano o degradante perprocurarne l’ingresso o la permanenza ille-gale;

d) il fatto e commesso da tre o piu per-sone in concorso tra loro o utilizzando ser-vizi internazionali di trasporto ovvero docu-menti contraffatti o alterati o comunque ille-galmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponi-bilita di armi o materie esplodenti»;

c) il comma 3-bis e sostituito dal se-guente:

«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sonocommessi ricorrendo due o piu delle ipotesidi cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del me-desimo comma, la pena ivi prevista e aumen-tata»;

d) il comma 3-ter e sostituito dal se-guente:

«3-ter. La pena detentiva e aumentata daun terzo alla meta e si applica la multa di25.000 euro per ogni persona se i fatti dicui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutarepersone da destinare alla prostituzione o co-munque allo sfruttamento sessuale o lavora-tivo ovvero riguardano l’ingresso di minorida impiegare in attivita illecite al fine di fa-vorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne pro-fitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 e sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e ob-bligatorio l’arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i se-guenti:

«4-bis. Quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai reati previsti dalcomma 3, e applicata la custodia cautelarein carcere, salvo che siano acquisiti elementidai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 esempre disposta la confisca del mezzo di tra-sporto utilizzato per commettere il reato, an-che nel caso di applicazione della pena su ri-chiesta delle parti».

27. All’articolo 407, comma 2, lettera a),numero 7-bis), del codice di procedura pe-nale, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-role: «, nonche dei delitti previsti dall’arti-colo 12, comma 3, del testo unico di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, esuccessive modificazioni».

28. All’articolo 11, comma 1, lettera c),del regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 1989,n. 223, le parole: «trascorso un anno dallascadenza del permesso di soggiorno» sono

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sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesidalla scadenza del permesso di soggiorno».

29. Nei limiti delle risorse assegnate per lefinalita di cui all’articolo 45 del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, nell’ambito delle risorse del Fondonazionale per le politiche sociali di cui al-l’articolo 20, comma 8, della legge 8 novem-bre 2000, n. 328, le disposizioni relative alrimpatrio assistito di cui all’articolo 33,comma 2-bis, del citato testo unico di cuial decreto legislativo n. 286 del 1998 si ap-plicano ai minori cittadini dell’Unione euro-pea non accompagnati presenti nel territoriodello Stato che esercitano la prostituzione,quando sia necessario nell’interesse del mi-nore stesso, secondo quanto previsto dallaConvenzione sui diritti del fanciullo del 20novembre 1989, ratificata ai sensi della legge27 maggio 1991, n. 176.

30. Agli oneri recati dal comma 16, valu-tati in euro 25.298.325 per l’anno 2009 e ineuro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010,e dal comma 22, lettera l), valutati in euro35.000.000 per l’anno 2009, in euro87.064.000 per l’anno 2010, in euro51.467.950 per l’anno 2011 e in euro55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, dicui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro83.000.000 per l’anno 2010 ed euro21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla co-struzione e ristrutturazione dei centri di iden-tificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e52.912.000 euro a decorrere dall’anno 2011,mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo speciale di parte cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2009-2011, nell’ambito del programma«Fondi di riserva e speciali» della missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2009, allo scopo parzialmente uti-lizzando gli accantonamenti di cui alla ta-bella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno2010, mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2009-2011, nell’ambito del pro-gramma «Fondi di riserva e speciali» dellamissione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2009, allo scopoparzialmente utilizzando gli accantonamentidi cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 11.897.325 per l’anno2009, euro 21.419.100 per l’anno 2010,euro 32.287.050 per l’anno 2011 ed euro35.876.300 a decorrere dall’anno 2012, me-diante corrispondente riduzione della dota-zione del Fondo per interventi strutturali dipolitica economica di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno2010, mediante riduzione dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 5, comma 4, deldecreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu-glio 2008, n. 126, come integrata dal de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133.

31. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze provvede al monitoraggio degli oneridi cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell’a-dozione di provvedimenti correttivi di cui al-l’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modifica-zioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensidell’articolo 7, secondo comma, numero 2),della citata legge n. 468 del 1978, primadella data di entrata in vigore dei provvedi-menti di cui al presente comma, sono tempe-stivamente trasmessi alle Camere, corredatida apposite relazioni illustrative.

32. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 2.

1. All’articolo 117, comma 2-bis, del co-dice di procedura penale, dopo le parole:«notizie di reato» sono inserite le seguenti:«, ai registri di cui all’articolo 34 della legge19 marzo 1990, n. 55,».

2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994,n. 490, recante disposizioni attuative dellalegge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia dicomunicazioni e certificazioni previste dallanormativa antimafia, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) nel titolo sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «, nonche disposizioni con-cernenti i poteri del prefetto in materia dicontrasto alla criminalita organizzata»;

b) dopo l’articolo 5 e inserito il se-guente:

«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accerta-mento del prefetto). – 1. Per l’espletamentodelle funzioni volte a prevenire infiltrazionimafiose nei pubblici appalti, il prefetto puodisporre accessi ed accertamenti nei cantieridelle imprese interessate all’esecuzione di la-vori pubblici, avvalendosi, a tal fine, deigruppi interforze di cui all’articolo 5, comma3, del decreto del Ministro dell’interno 14marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Con regolamento da emanare ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presente dispo-sizione, su proposta del Presidente del Consi-glio dei ministri e del Ministro per la pub-blica amministrazione e l’innovazione, diconcerto con il Ministro dell’interno, il Mini-stro della giustizia, il Ministro dello sviluppoeconomico e il Ministro delle infrastrutture edei trasporti, sono definite, nel quadro dellenorme previste dal regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 3 giu-gno 1998, n. 252, le modalita di rilasciodelle comunicazioni e delle informazioni ri-

guardanti gli accessi e gli accertamenti effet-tuati presso i cantieri di cui al comma 1».

3. Al quarto comma dell’articolo 1 del de-creto-legge 6 giugno 1982, n. 629, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 12 otto-bre 1982, n. 726, le parole: «banche, istitutidi credito pubblici e privati, societa fiducia-rie e presso ogni altro istituto o societa cheesercita la raccolta del risparmio o l’interme-diazione finanziaria» sono sostituite dalle se-guenti: «e i soggetti di cui al capo III del de-creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

4. All’articolo 1 della legge 31 maggio1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «ovvero del delitto di cui al-l’articolo 12-quinquies, comma 1, del de-creto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356».

5. Il titolo della legge 31 maggio 1965,n. 575, e sostituito dal seguente: «Disposi-zioni contro le organizzazioni criminali ditipo mafioso, anche straniere».

6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, le parole:«con la notificazione della proposta» sonosoppresse;

b) all’articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «Ilprocuratore della Repubblica» sono inseritele seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;

2) al comma 4, dopo le parole: «ilprocuratore della Repubblica» sono inseritele seguenti: «, il direttore della Direzione in-vestigativa antimafia»;

3) al comma 6, dopo le parole: «Ilprocuratore della Repubblica» sono inseritele seguenti: «, il direttore della Direzione in-vestigativa antimafia»;

c) all’articolo 2-ter, commi secondo, se-sto e settimo, dopo le parole: «del procura-tore della Repubblica» sono inserite le se-guenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;

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d) all’articolo 3-bis, settimo comma,dopo le parole: «su richiesta del procuratoredella Repubblica» sono inserite le seguenti:«di cui all’articolo 2, comma 1»;

e) all’articolo 10-quater, secondocomma, dopo le parole: «su richiesta del pro-curatore della Repubblica» sono inserite leseguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1».

7. All’articolo 12-sexies del decreto-legge8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter e sostituito dal se-guente:

«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2,quando non e possibile procedere alla confi-sca del denaro, dei beni e delle altre utilita dicui al comma 1, il giudice ordina la confiscadi altre somme di denaro, di beni e altre uti-lita per un valore equivalente, delle quali ilreo ha la disponibilita, anche per interpostapersona»;

b) al comma 4-bis, le parole: «dallalegge 31 maggio 1965, n. 575, e successivemodificazioni» sono sostituite dalle seguenti:«dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies,2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965,n. 575, e successive modificazioni».

8. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo,dopo le parole: «appositi registri» sono inse-rite le seguenti: «, anche informatici,» e dopoil primo periodo sono inseriti i seguenti:«Nei registri viene curata l’immediata anno-tazione nominativa delle persone fisiche egiuridiche nei cui confronti sono dispostigli accertamenti personali o patrimoniali daparte dei soggetti titolari del potere di propo-sta. Il questore territorialmente competente eil direttore della Direzione investigativa anti-mafia provvedono a dare immediata comuni-cazione alla procura della Repubblica com-petente per territorio della proposta di misura

personale e patrimoniale da presentare al tri-bunale competente».

9. Alle norme di attuazione, di coordina-mento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) l’articolo 104 e sostituito dal se-guente:

«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro pre-

ventivo). – 1. Il sequestro preventivo e ese-guito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo leforme prescritte dal codice di procedura ci-vile per il pignoramento presso il debitoreo presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati,con la trascrizione del provvedimento pressoi competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l’e-sercizio di un’impresa, oltre che con le mo-dalita previste per i singoli beni sequestrati,con l’immissione in possesso dell’ammini-stratore, con l’iscrizione del provvedimentonel registro delle imprese presso il quale eiscritta l’impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, conl’annotazione nei libri sociali e con l’iscri-zione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari demateria-lizzati, ivi compresi i titoli del debito pub-blico, con la registrazione nell’appositoconto tenuto dall’intermediario ai sensi del-l’articolo 34 del decreto legislativo 24 giu-gno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10,comma 3, del decreto legislativo 21 maggio2004, n. 170.

2. Si applica altresı la disposizione dell’ar-ticolo 92»;

b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 einserito il seguente:

«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni

sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nelcaso in cui il sequestro preventivo abbiaper oggetto aziende, societa ovvero beni di

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cui sia necessario assicurare l’amministra-zione, esclusi quelli destinati ad affluire nelFondo unico giustizia, di cui all’articolo 61,comma 23, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autoritagiudiziaria nomina un amministratore giudi-ziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio1965, n. 575. Con decreto motivato dell’au-torita giudiziaria la custodia dei beni suddettipuo tuttavia essere affidata a soggetti diversida quelli indicati al periodo precedente».

10. L’articolo 2-quater della legge 31maggio 1965, n. 575, e sostituito dal se-guente:

«Art. 2-quater. – 1. Il sequestro dispostoai sensi degli articoli seguenti e eseguitocon le modalita previste dall’articolo 104delle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, e successive modificazioni, per il se-questro preventivo».

11. All’articolo 2-sexies della legge 31maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbiaad oggetto aziende, il tribunale nomina unamministratore giudiziario scelto nella se-zione di esperti in gestione aziendale del-l’Albo nazionale degli amministratori giudi-ziari. Egli deve presentare al tribunale, entrosei mesi dalla nomina, una relazione partico-lareggiata sullo stato e sulla consistenza deibeni aziendali sequestrati, nonche sullo statodell’attivita aziendale. Il tribunale, sentitil’amministratore giudiziario e il pubblico mi-nistero, ove rilevi concrete prospettive diprosecuzione dell’impresa, approva il pro-gramma con decreto motivato e impartiscele direttive di gestione dell’impresa.

4-ter. Il tribunale autorizza l’amministra-tore giudiziario al compimento degli atti diordinaria amministrazione funzionali all’atti-

vita economica dell’azienda. Il giudice dele-gato, tenuto conto dell’attivita economicasvolta dall’azienda, della forza lavoro daessa occupata, della sua capacita produttivae del suo mercato di riferimento, puo indi-care il limite di valore entro il quale gliatti si ritengono di ordinaria amministra-zione.

4-quater. Si osservano per la gestione del-l’azienda le disposizioni di cui all’articolo 2-octies, in quanto applicabili.

4-quinquies. Le procedure esecutive, gliatti di pignoramento e i provvedimenti caute-lari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o dialtri concessionari di riscossione pubblicasono sospesi nelle ipotesi di sequestro diaziende o societa disposto ai sensi della pre-sente legge con nomina di un amministratoregiudiziario. E conseguentemente sospesa ladecorrenza dei relativi termini di prescri-zione.

4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni,aziende o societa sequestrati i crediti erarialisi estinguono per confusione ai sensi dell’ar-ticolo 1253 del codice civile».

12. All’articolo 2-sexies, comma 3, dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, le parole:«negli albi degli avvocati, dei procuratori le-gali, dei dottori commercialisti e dei ragio-nieri del distretto nonche tra persone che,pur non munite delle suddette qualifiche pro-fessionali, abbiano comprovata competenzanell’amministrazione di beni del genere diquelli sequestrati» sono sostituite dalle se-guenti: «nell’Albo nazionale degli ammini-stratori giudiziari».

13. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies,comma 3, della legge 31 maggio 1965,n. 575, come modificato dal comma 12 delpresente articolo, articolato in una sezioneordinaria e in una sezione di esperti in ge-stione aziendale, tenuto presso il Ministerodella giustizia, e istituito, senza nuovi o mag-giori oneri a carico del bilancio dello Stato,con decreto legislativo da adottare entro cen-tottanta giorni dalla data di entrata in vigore

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della presente legge, su proposta del Ministrodella giustizia, di concerto con i Ministri del-l’interno, dell’economia e delle finanze edello sviluppo economico. Con il decreto le-gislativo sono definiti:

a) i titoli che costituiscono requisiti ne-cessari per l’iscrizione all’Albo;

b) l’ambito delle attivita oggetto dellaprofessione;

c) i requisiti e il possesso della pre-gressa esperienza professionale per l’iscri-zione nella sezione di esperti in gestioneaziendale;

d) le norme transitorie che disciplinanol’inserimento nell’Albo degli attuali iscrittinell’albo dei dottori commercialisti e degliesperti contabili e nell’albo degli avvocati,ovvero di coloro che, pur non muniti dellesuddette qualifiche professionali, abbianocomprovata competenza nell’amministra-zione di beni del genere di quelli sequestrati;

e) i criteri di liquidazione dei compensiprofessionali degli amministratori giudiziari,senza nuovi o maggiori oneri per il bilanciodello Stato, tenuto conto anche della naturadei beni, del valore commerciale del patri-monio da amministrare, dell’impegno richie-sto per la gestione dell’attivita, delle tariffeprofessionali o locali e degli usi.

14. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 13 e trasmesso alle Camereai fini dell’espressione dei pareri da partedelle Commissioni parlamentari competentiper materia, che sono resi entro trenta giornidalla data di trasmissione del medesimoschema di decreto. Decorso il termine senzache le Commissioni abbiano espresso i pareridi rispettiva competenza il decreto legislativopuo essere comunque adottato.

15. Con decreto del Ministro della giusti-zia, da emanare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore del decreto legisla-tivo di cui al comma 13, sono stabilite lemodalita di tenuta e pubblicazione dell’Albonazionale degli amministratori giudiziari,

nonche i rapporti con le autorita giudiziarieche procedono alla nomina.

16. All’articolo 2-octies, comma 1, dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le pa-role: «a qualunque titolo» sono aggiunte leseguenti: «ovvero sequestrate o comunquenella disponibilita del procedimento».

17. Al comma 1 dell’articolo 48-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e aggiunto, in fine,il seguente periodo: «La presente disposi-zione non si applica alle aziende o societaper le quali sia stato disposto il sequestro ola confisca ai sensi dell’articolo 12-sexiesdel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31maggio 1965, n. 575».

18. All’articolo 2-undecies della legge 31maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 e in-serito il seguente:

«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici re-gistri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gliaeromobili sequestrati sono affidati dall’auto-rita giudiziaria in custodia giudiziale agli or-gani di polizia, anche per le esigenze di po-lizia giudiziaria, i quali ne facciano richiestaper l’impiego in attivita di polizia, ovveropossono essere affidati ad altri organi delloStato o ad altri enti pubblici non economici,per finalita di giustizia, di protezione civile odi tutela ambientale. Se e stato nominatol’amministratore giudiziario di cui all’arti-colo 2-sexies, l’affidamento non puo esseredisposto senza il previo parere favorevoledi quest’ultimo».

19. All’articolo 38 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture,di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) eaggiunta la seguente:

«m-ter) di cui alla precedente lettera b)

che, anche in assenza nei loro confronti di un

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procedimento per l’applicazione di una mi-sura di prevenzione o di una causa ostativaivi previste, pur essendo stati vittime deireati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi del-l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risul-tino aver denunciato i fatti all’autorita giudi-ziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dal-l’articolo 4, primo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689. La circostanza dicui al primo periodo deve emergere dagli in-dizi a base della richiesta di rinvio a giudizioformulata nei confronti dell’imputato nei treanni antecedenti alla pubblicazione delbando e deve essere comunicata, unitamentealle generalita del soggetto che ha omesso lapredetta denuncia, dal procuratore della Re-pubblica procedente all’Autorita di cui all’ar-ticolo 6, la quale cura la pubblicazione dellacomunicazione sul sito dell’Osservatorio»;

b) dopo il comma 1 e inserito il se-guente:

«1-bis. I casi di esclusione previsti dal pre-sente articolo non si applicano alle aziende osocieta sottoposte a sequestro o confisca aisensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed af-fidate ad un custode o amministratore giudi-ziario o finanziario».

20. L’articolo 2-decies della legge 31maggio 1965, n. 575, e sostituito dal se-guente:

«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenzadell’Agenzia del demanio per la gestionedei beni confiscati alle organizzazioni crimi-nali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undeciesdella presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,n. 356, la destinazione dei beni immobili edei beni aziendali e effettuata con provvedi-

mento del prefetto dell’ufficio territoriale diGoverno ove si trovano i beni o ha sede l’a-zienda, su proposta non vincolante del diri-gente regionale dell’Agenzia del demanio,sulla base della stima del valore risultantedagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta ne-cessaria dal prefetto una nuova stima, sentitele amministrazioni di cui all’articolo 2-unde-cies della presente legge interessate, even-tualmente in sede di conferenza di servizi,nonche i soggetti di cui e devoluta la ge-stione dei beni.

2. Il prefetto procede d’iniziativa se laproposta di cui al comma 1 non e formulatadall’Agenzia del demanio entro novantagiorni dal ricevimento della comunicazionedi cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto e emanatoentro novanta giorni dalla proposta di cui alcomma 1 o dal decorso del termine di cui alcomma 2, prorogabili di ulteriori novantagiorni in caso di operazioni particolarmentecomplesse. Anche prima dell’emanazionedel provvedimento di destinazione, per la tu-tela dei beni confiscati si applica il secondocomma dell’articolo 823 del codice civile».

21. All’articolo 2-quinquies, comma 1, let-tera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008,n. 151, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 novembre 2008, n. 186, le parole:«affine o convivente» sono sostituite dalleseguenti: «convivente, parente o affine entroil quarto grado».

22. All’articolo 10, comma 1, lettera c),numero 2), del decreto-legge 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo laparola: «disgiuntamente» sono inserite le se-guenti: «e, per le misure di prevenzione pa-trimoniali, indipendentemente dalla pericolo-sita sociale del soggetto proposto per la loroapplicazione al momento della richiesta dellamisura di prevenzione».

23. Al comma 1, alinea, dell’articolo 4della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le pa-role: «e gli enti» sono soppresse e la parola:

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«costituiti» e sostituita dalla seguente: «co-stituite». Dopo il medesimo comma 1, e in-serito il seguente:

«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelleforme previste dal codice di procedura pe-nale hanno diritto di accesso al Fondo, entroi limiti delle disponibilita finanziarie annualidello stesso, limitatamente al rimborso dellespese processuali».

24. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e glienti» sono soppresse e la parola: «costituiti»e sostituita dalla seguente: «costituite». Dopoil medesimo comma 2, e inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio ci-vile, nelle forme previste dal codice di pro-cedura civile, hanno diritto di accesso alFondo, entro i limiti delle disponibilita finan-ziarie annuali dello stesso, limitatamente alrimborso delle spese processuali».

25. All’articolo 41-bis della legge 26 lu-glio 1975, n. 354, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il Ministro digrazia e giustizia» sono sostituite dalle se-guenti: «il Ministro della giustizia»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo laparola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «ocomunque per un delitto che sia stato com-messo avvalendosi delle condizioni o alfine di agevolare l’associazione di tipo ma-fioso»;

c) al comma 2, e aggiunto, in fine, il se-guente periodo: «In caso di unificazione dipene concorrenti o di concorrenza di piu ti-toli di custodia cautelare, la sospensionepuo essere disposta anche quando sia stataespiata la parte di pena o di misura cautelarerelativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis»;

d) il comma 2-bis e sostituito dal se-guente:

«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensidel comma 2 e adottato con decreto motivatodel Ministro della giustizia, anche su richie-

sta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficiodel pubblico ministero che procede alle inda-gini preliminari ovvero quello presso il giu-dice procedente e acquisita ogni altra neces-saria informazione presso la Direzione nazio-nale antimafia, gli organi di polizia centrali equelli specializzati nell’azione di contrastoalla criminalita organizzata, terroristica oeversiva, nell’ambito delle rispettive compe-tenze. Il provvedimento medesimo ha duratapari a quattro anni ed e prorogabile nellestesse forme per successivi periodi, ciascunopari a due anni. La proroga e dispostaquando risulta che la capacita di mantenerecollegamenti con l’associazione criminale,terroristica o eversiva non e venuta meno, te-nuto conto anche del profilo criminale edella posizione rivestita dal soggetto inseno all’associazione, della perdurante opera-tivita del sodalizio criminale, della sopravve-nienza di nuove incriminazioni non prece-dentemente valutate, degli esiti del tratta-mento penitenziario e del tenore di vita deifamiliari del sottoposto. Il mero decorso deltempo non costituisce, di per se, elementosufficiente per escludere la capacita di man-tenere i collegamenti con l’associazione o di-mostrare il venir meno dell’operativita dellastessa»;

e) il comma 2-ter e abrogato;

f) al comma 2-quater:

1) nell’alinea, al primo periodo e pre-messo il seguente: «I detenuti sottoposti alregime speciale di detenzione devono essereristretti all’interno di istituti a loro esclusiva-mente dedicati, collocati preferibilmente inaree insulari, ovvero comunque all’internodi sezioni speciali e logisticamente separatedal resto dell’istituto e custoditi da repartispecializzati della polizia penitenziaria» enel primo periodo le parole: «puo compor-tare» sono sostituite dalla seguente: «pre-vede»;

2) nella lettera b):

2.1) nel primo periodo, le parole: «inun numero non inferiore a uno e non supe-

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riore a due» sono sostituite dalle seguenti:

«nel numero di uno»;

2.2) nel terzo periodo, le parole: «I

colloqui possono essere» sono sostituite dalle

seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole:

«puo essere autorizzato» sono premesse le

seguenti: «solo per coloro che non effettuano

colloqui»;

2.3) dopo il terzo periodo e inserito il

seguente: «I colloqui sono comunque video-

registrati»;

2.4) nell’ultimo periodo, dopo le pa-

role: «non si applicano ai colloqui con i di-

fensori» sono aggiunte le seguenti: «con i

quali potra effettuarsi, fino ad un massimo

di tre volte alla settimana, una telefonata o

un colloquio della stessa durata di quelli pre-

visti con i familiari»;

3) nella lettera f), le parole: «cinque

persone» sono sostituite dalle seguenti:

«quattro persone», le parole: «quattro ore»

sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed

e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sa-

ranno inoltre adottate tutte le necessarie mi-

sure di sicurezza, anche attraverso accorgi-

menti di natura logistica sui locali di deten-

zione, volte a garantire che sia assicurata la

assoluta impossibilita di comunicare tra dete-

nuti appartenenti a diversi gruppi di socialita,

scambiare oggetti e cuocere cibi»;

g) il comma 2-quinquies e sostituito dal

seguente:

«2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei

confronti del quale e stata disposta o proro-

gata l’applicazione del regime di cui al

comma 2, ovvero il difensore, possono pro-

porre reclamo avverso il procedimento appli-

cativo. Il reclamo e presentato nel termine di

venti giorni dalla comunicazione del provve-

dimento e su di esso e competente a decidere

il tribunale di sorveglianza di Roma. Il re-

clamo non sospende l’esecuzione del provve-

dimento»;

h) il comma 2-sexies e sostituito dal se-guente:

«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giornidal ricevimento del reclamo di cui al comma2-quinquies, decide in camera di consiglio,nelle forme previste dagli articoli 666 e678 del codice di procedura penale, sullasussistenza dei presupposti per l’adozionedel provvedimento. All’udienza le funzionidi pubblico ministero possono essere altresısvolte da un rappresentante dell’ufficio delprocuratore della Repubblica di cui alcomma 2-bis o del procuratore nazionale an-timafia. Il procuratore nazionale antimafia, ilprocuratore di cui al comma 2-bis, il procu-ratore generale presso la corte d’appello, ildetenuto, l’internato o il difensore possonoproporre, entro dieci giorni dalla sua comuni-cazione, ricorso per cassazione avverso l’or-dinanza del tribunale per violazione di legge.Il ricorso non sospende l’esecuzione delprovvedimento ed e trasmesso senza ritardoalla Corte di cassazione. Se il reclamo vieneaccolto, il Ministro della giustizia, ove in-tenda disporre un nuovo provvedimento aisensi del comma 2, deve, tenendo conto delladecisione del tribunale di sorveglianza, evi-denziare elementi nuovi o non valutati insede di reclamo»;

i) dopo il comma 2-sexies e aggiunto ilseguente:

«2-septies. Per la partecipazione del dete-nuto o dell’internato all’udienza si applicanole disposizioni di cui all’articolo 146-bisdelle norme di attuazione, di coordinamentoe transitorie del codice di procedura penale,di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271».

26. Nel libro II, titolo III, capo II, del co-dice penale, dopo l’articolo 391 e inserito ilseguente:

«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti

e internati sottoposti a particolari restrizionidelle regole di trattamento e degli istituti

previsti dall’ordinamento penitenziario). –

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Chiunque consente a un detenuto, sottopostoalle restrizioni di cui all’articolo 41-bis dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicarecon altri in elusione delle prescrizioni al-l’uopo imposte e punito con la reclusioneda uno a quattro anni.

Se il fatto e commesso da un pubblico uf-ficiale, da un incaricato di pubblico servizioovvero da un soggetto che esercita la profes-sione forense si applica la pena della reclu-sione da due a cinque anni».

27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 4-bis:

1) al comma 1, le parole: «, qualoraricorra anche la condizione di cui al comma1-quater del presente articolo,» sono sop-presse;

2) al comma 1-quater, le parole: «,qualora ricorra anche la condizione dicui al medesimo comma 1,» sono soppresse;

b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter,comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis,comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater,comma 5, le parole: «dei delitti indicati nelcomma 1» sono sostituite dalle seguenti:«dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».

28. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicatinel comma 1» sono sostituite dalle seguenti:«per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».

29. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legi-slativo 8 giugno 2001, n. 231, e inserito ilseguente:

«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalita orga-nizzata). – 1. In relazione alla commissionedi taluno dei delitti di cui agli articoli 416,sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del co-dice penale, ai delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dal predetto articolo416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivitadelle associazioni previste dallo stesso arti-colo, nonche ai delitti previsti dall’articolo74 del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, si applica la sanzione pecuniaria daquattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di talunodei delitti di cui all’articolo 416 del codicepenale, ad esclusione del sesto comma, ov-vero di cui all’articolo 407, comma 2, letteraa), numero 5), del codice di procedura pe-nale, si applica la sanzione pecuniaria da tre-cento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delittiindicati nei commi 1 e 2, si applicano le san-zioni interdittive previste dall’articolo 9,comma 2, per una durata non inferiore adun anno.

4. Se l’ente o una sua unita organizzativaviene stabilmente utilizzato allo scopo unicoo prevalente di consentire o agevolare lacommissione dei reati indicati nei commi 1e 2, si applica la sanzione dell’interdizionedefinitiva dall’esercizio dell’attivita ai sensidell’articolo 16, comma 3».

30. L’articolo 143 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esostituito dal seguente:

«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli co-

munali e provinciali conseguente a fenomenidi infiltrazione e di condizionamento di tipo

mafioso o similare. Responsabilita dei diri-genti e dipendenti). – 1. Fuori dai casi previ-sti dall’articolo 141, i consigli comunali eprovinciali sono sciolti quando, anche a se-guito di accertamenti effettuati a norma del-l’articolo 59, comma 7, emergono concreti,univoci e rilevanti elementi su collegamentidiretti o indiretti con la criminalita organiz-zata di tipo mafioso o similare degli ammini-stratori di cui all’articolo 77, comma 2, ov-vero su forme di condizionamento deglistessi, tali da determinare un’alterazione delprocedimento di formazione della volonta

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degli organi elettivi ed amministrativi e dacompromettere il buon andamento o l’impar-zialita delle amministrazioni comunali e pro-vinciali, nonche il regolare funzionamentodei servizi ad esse affidati, ovvero che risul-tino tali da arrecare grave e perdurante pre-giudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza deglielementi di cui al comma 1 anche con riferi-mento al segretario comunale o provinciale,al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipen-denti dell’ente locale, il prefetto competenteper territorio dispone ogni opportuno accerta-mento, di norma promuovendo l’accessopresso l’ente interessato. In tal caso, il pre-fetto nomina una commissione d’indagine,composta da tre funzionari della pubblicaamministrazione, attraverso la quale esercitai poteri di accesso e di accertamento di cuie titolare per delega del Ministro dell’internoai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, deldecreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 di-cembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalladata di accesso, rinnovabili una volta perun ulteriore periodo massimo di tre mesi, lacommissione termina gli accertamenti e ras-segna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinquegiorni dal deposito delle conclusioni dellacommissione d’indagine, ovvero quando ab-bia comunque diversamente acquisito gli ele-menti di cui al comma 1 ovvero in ordinealla sussistenza di forme di condizionamentodegli organi amministrativi ed elettivi, il pre-fetto, sentito il comitato provinciale per l’or-dine e la sicurezza pubblica integrato con lapartecipazione del procuratore della Repub-blica competente per territorio, invia al Mini-stro dell’interno una relazione nella quale sida conto della eventuale sussistenza deglielementi di cui al comma 1 anche con riferi-mento al segretario comunale o provinciale,al direttore generale, ai dirigenti e ai dipen-denti dell’ente locale. Nella relazione sono,altresı, indicati gli appalti, i contratti e i ser-vizi interessati dai fenomeni di compromis-

sione o interferenza con la criminalita orga-nizzata o comunque connotati da condiziona-menti o da una condotta antigiuridica. Neicasi in cui per i fatti oggetto degli accerta-menti di cui al presente articolo o per eventiconnessi sia pendente procedimento penale,il prefetto puo richiedere preventivamente in-formazioni al procuratore della Repubblicacompetente, il quale, in deroga all’articolo329 del codice di procedura penale, comu-nica tutte le informazioni che non ritienedebbano rimanere segrete per le esigenzedel procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e di-sposto con decreto del Presidente della Re-pubblica, su proposta del Ministro dell’in-terno, previa deliberazione del Consigliodei ministri entro tre mesi dalla trasmissionedella relazione di cui al comma 3, ed e im-mediatamente trasmesso alle Camere. Nellaproposta di scioglimento sono indicati inmodo analitico le anomalie riscontrate ed iprovvedimenti necessari per rimuovere tem-pestivamente gli effetti piu gravi e pregiudi-zievoli per l’interesse pubblico; la propostaindica, altresı, gli amministratori ritenuti re-sponsabili delle condotte che hanno datocausa allo scioglimento. Lo scioglimentodel consiglio comunale o provinciale com-porta la cessazione dalla carica di consi-gliere, di sindaco, di presidente della provin-cia, di componente delle rispettive giunte edi ogni altro incarico comunque connessoalle cariche ricoperte, anche se diversamentedisposto dalle leggi vigenti in materia di or-dinamento e funzionamento degli organi pre-detti.

5. Anche nei casi in cui non sia dispostolo scioglimento, qualora la relazione prefetti-zia rilevi la sussistenza degli elementi di cuial comma 1 con riferimento al segretario co-munale o provinciale, al direttore generale, aidirigenti o ai dipendenti a qualunque titolodell’ente locale, con decreto del Ministrodell’interno, su proposta del prefetto, e adot-tato ogni provvedimento utile a far cessareimmediatamente il pregiudizio in atto e ri-

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condurre alla normalita la vita amministra-tiva dell’ente, ivi inclusa la sospensione dal-l’impiego del dipendente, ovvero la sua de-stinazione ad altro ufficio o altra mansionecon obbligo di avvio del procedimento disci-plinare da parte dell’autorita competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazionedel decreto di scioglimento sono risolti di di-ritto gli incarichi di cui all’articolo 110, non-che gli incarichi di revisore dei conti e i rap-porti di consulenza e di collaborazione coor-dinata e continuativa che non siano stati rin-novati dalla commissione straordinaria di cuiall’articolo 144 entro quarantacinque giornidal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presup-posti per lo scioglimento o l’adozione di altriprovvedimenti di cui al comma 5, il Ministrodell’interno, entro tre mesi dalla trasmissionedella relazione di cui al comma 3, emana co-munque un decreto di conclusione del proce-dimento in cui da conto degli esiti dell’atti-vita di accertamento. Le modalita di pubbli-cazione dei provvedimenti emessi in caso diinsussistenza dei presupposti per la propostadi scioglimento sono disciplinate dal Mini-stro dell’interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergonoconcreti, univoci e rilevanti elementi su col-legamenti tra singoli amministratori e la cri-minalita organizzata di tipo mafioso, il Mini-stro dell’interno trasmette la relazione di cuial comma 3 all’autorita giudiziaria compe-tente per territorio, ai fini dell’applicazionedelle misure di prevenzione previste nei con-fronti dei soggetti di cui all’articolo 1 dellalegge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento e pubblicatonella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono al-legate la proposta del Ministro dell’internoe la relazione del prefetto, salvo che il Con-siglio dei ministri disponga di mantenere lariservatezza su parti della proposta o dellarelazione nei casi in cui lo ritenga stretta-mente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva isuoi effetti per un periodo da dodici mesi a

diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo

di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dan-

done comunicazione alle Commissioni parla-

mentari competenti, al fine di assicurare il

regolare funzionamento dei servizi affidati

alle amministrazioni, nel rispetto dei princıpi

di imparzialita e di buon andamento dell’a-

zione amministrativa. Le elezioni degli or-

gani sciolti ai sensi del presente articolo si

svolgono in occasione del turno annuale or-

dinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giu-

gno 1991, n. 182, e successive modifica-

zioni. Nel caso in cui la scadenza della du-

rata dello scioglimento cada nel secondo se-

mestre dell’anno, le elezioni si svolgono in

un turno straordinario da tenersi in una do-

menica compresa tra il 15 ottobre e il 15 di-

cembre. La data delle elezioni e fissata ai

sensi dell’articolo 3 della citata legge

n. 182 del 1991, e successive modificazioni.

L’eventuale provvedimento di proroga della

durata dello scioglimento e adottato non oltre

il cinquantesimo giorno antecedente alla data

di scadenza della durata dello scioglimento

stesso, osservando le procedure e le modalita

stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdit-

tiva ed accessoria eventualmente prevista,

gli amministratori responsabili delle condotte

che hanno dato causa allo scioglimento di

cui al presente articolo non possono essere

candidati alle elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali, che si svolgono

nella regione nel cui territorio si trova l’ente

interessato dallo scioglimento, limitatamente

al primo turno elettorale successivo allo scio-

glimento stesso, qualora la loro incandidabi-

lita sia dichiarata con provvedimento defini-

tivo. Ai fini della dichiarazione d’incandida-

bilita il Ministro dell’interno invia senza ri-

tardo la proposta di scioglimento di cui al

comma 4 al tribunale competente per territo-

rio, che valuta la sussistenza degli elementi

di cui al comma 1 con riferimento agli am-

ministratori indicati nella proposta stessa. Si

applicano, in quanto compatibili, le proce-

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dure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, delcodice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgentenecessita, il prefetto, in attesa del decretodi scioglimento, sospende gli organi dalla ca-rica ricoperta, nonche da ogni altro incaricoad essa connesso, assicurando la provvisoriaamministrazione dell’ente mediante invio dicommissari. La sospensione non puo ecce-dere la durata di sessanta giorni e il terminedel decreto di cui al comma 10 decorre dalladata del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo sciogli-mento degli organi, a norma del presente ar-ticolo, quando sussistono le condizioni indi-cate nel comma 1, ancorche ricorrano le si-tuazioni previste dall’articolo 141».

Art. 3.

1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio1992, n. 104, il comma 1 e sostituito dal se-guente:

«1. Quando i reati di cui all’articolo 527del codice penale, i delitti non colposi dicui ai titoli XII e XIII del libro II del codicepenale, nonche i reati di cui alla legge 20febbraio 1958, n. 75, sono commessi indanno di persona portatrice di minorazionefisica, psichica o sensoriale, la pena e au-mentata da un terzo alla meta».

2. All’articolo 635 del codice penale, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 3), dopole parole: «centri storici» sono inserite le se-guenti: «ovvero su immobili i cui lavori dicostruzione, di ristrutturazione, di recuperoo di risanamento sono in corso o risultano ul-timati»;

b) dopo il secondo comma e aggiunto ilseguente:

«Per i reati di cui al secondo comma, lasospensione condizionale della pena e subor-dinata all’eliminazione delle conseguenze

dannose o pericolose del reato, ovvero, seil condannato non si oppone, alla prestazionedi attivita non retribuita a favore della collet-tivita per un tempo determinato, comunquenon superiore alla durata della pena sospesa,secondo le modalita indicate dal giudicenella sentenza di condanna».

3. All’articolo 639 del codice penale sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o immo-bili» sono soppresse;

b) il secondo comma e sostituito dal se-guente:

«Se il fatto e commesso su beni immobilio su mezzi di trasporto pubblici o privati, siapplica la pena della reclusione da uno a seimesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se ilfatto e commesso su cose di interesse storicoo artistico, si applica la pena della reclusioneda tre mesi a un anno e della multa da 1.000a 3.000 euro»;

c) dopo il secondo comma sono aggiuntii seguenti:

«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cuial secondo comma si applica la pena dellareclusione da tre mesi a due anni e dellamulta fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma siprocede d’ufficio».

4. Chiunque vende bombolette spray con-tenenti vernici non biodegradabili ai minoridi diciotto anni e punito con la sanzione am-ministrativa fino a 1.000 euro.

5. All’articolo 4, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,dopo la parola: «639» sono inserite le se-guenti: «, primo comma,».

6. Le sanzioni amministrative previste dairegolamenti ed ordinanze comunali perchiunque insozzi le pubbliche vie non pos-sono essere inferiori all’importo di euro 500.

7. Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 134 del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, di cui al regio decreto 18

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giugno 1931, n. 773, e successive modifica-zioni, e autorizzato l’impiego di personaleaddetto ai servizi di controllo delle attivitadi intrattenimento e di spettacolo in luoghiaperti al pubblico o in pubblici esercizi, an-che a tutela dell’incolumita dei presenti. L’e-spletamento di tali servizi non comporta l’at-tribuzione di pubbliche qualifiche. E vietatol’uso di armi, di oggetti atti ad offendere edi qualunque strumento di coazione fisica.

8. Il personale addetto ai servizi di cui alcomma 7 e iscritto in apposito elenco, tenutoanche in forma telematica dal prefetto com-petente per territorio. All’istituzione e allatenuta dell’elenco di cui al presente commasi provvede con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vi-gente, senza nuovi o maggiori oneri per il bi-lancio dello Stato.

9. Con decreto del Ministro dell’interno,da emanare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nel-l’elenco di cui al comma 8, le modalita perla selezione e la formazione del personale,gli ambiti applicativi e il relativo impiego.Gli oneri derivanti dall’attivita di cui al pre-sente comma sono posti a carico dei soggettiche si avvalgono degli addetti ai servizi dicontrollo di cui al comma 7.

10. Il prefetto dispone la cancellazionedall’elenco degli addetti che non risultanopiu in possesso dei prescritti requisiti, ovverodi quelli che espletano il servizio in contrastocon le norme dei commi da 7 a 13 e conquanto stabilito dal decreto di cui al comma9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancella-zione all’addetto interessato, disponendo alcontempo il divieto di impiego nei confrontidi chi si avvale dei suoi servizi.

11. I soggetti che intendono avvalersi de-gli addetti ai servizi di controllo devono indi-viduarli tra gli iscritti nell’elenco di cui alcomma 8, dandone preventiva comunica-zione al prefetto.

12. Coloro che, alla data di entrata invigore della presente legge, gia svolgono i

servizi di controllo delle attivita di intratteni-mento o di spettacolo di cui al comma 7sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8qualora risultino in possesso dei requisiti pre-scritti dal decreto di cui al comma 9.

13. Salvo che il fatto costituisca reato,chiunque svolge i servizi di cui al comma7 in difformita da quanto previsto dai commi7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui alcomma 9 e punito con la sanzione ammini-strativa da euro 1.500 a euro 5.000. Allastessa sanzione soggiace chiunque impiegaper le attivita di cui al comma 7 soggetti di-versi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dalprefetto od omette la preventiva comunica-zione di cui al comma 11.

14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, di seguito denominato:«decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,dopo l’articolo 34 e inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1.

Chiunque insozza le pubbliche strade get-tando rifiuti od oggetti dai veicoli in movi-mento o in sosta e punito con la sanzioneamministrativa da euro 500 a euro 1.000».

15. All’articolo 112 del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo leparole: «avvalso degli stessi» sono inserite leseguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole:«si e avvalso di persona non imputabile onon punibile, a cagione di una condizione oqualita personale,» sono inserite le seguenti:«o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Sechi ha determinato altri a commettere il reatoo si e avvalso di altri» sono inserite le se-guenti: «o con questi ha partecipato».

16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autoritaper motivi di ordine pubblico, nei casi di in-debita occupazione di suolo pubblico previstidall’articolo 633 del codice penale e dall’ar-ticolo 20 del decreto legislativo 30 aprile

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1992, n. 285, e successive modificazioni, ilsindaco, per le strade urbane, e il prefetto,per quelle extraurbane o, quando ricorronomotivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo,possono ordinare l’immediato ripristino dellostato dei luoghi a spese degli occupanti e, sesi tratta di occupazione a fine di commercio,la chiusura dell’esercizio fino al pieno adem-pimento dell’ordine e del pagamento dellespese o della prestazione di idonea garanziae, comunque, per un periodo non inferiorea cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 siapplicano anche nel caso in cui l’esercenteometta di adempiere agli obblighi inerentialla pulizia e al decoro degli spazi pubbliciantistanti l’esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine dicommercio, copia del relativo verbale di ac-certamento e trasmessa, a cura dell’ufficioaccertatore, al comando della Guardia di fi-nanza competente per territorio, ai sensi del-l’articolo 36, ultimo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600.

19. Al codice penale sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 600-septies e inseritoil seguente:

«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nel-

l’accattonaggio). – Salvo che il fatto costi-tuisca piu grave reato, chiunque si avvaleper mendicare di una persona minore deglianni quattordici o, comunque, non imputa-bile, ovvero permette che tale persona, ovesottoposta alla sua autorita o affidata allasua custodia o vigilanza, mendichi, o che al-tri se ne avvalga per mendicare, e punito conla reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l’articolo 602 e inserito il se-guente:

«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – Lacondanna per i reati di cui agli articoli583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater,609-quinquies e 609-octies comporta, qua-

lora i fatti previsti dai citati articoli sianocommessi dal genitore o dal tutore, rispetti-vamente:

1) la decadenza dall’esercizio della po-testa del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasiufficio attinente all’amministrazione di soste-gno, alla tutela e alla cura»;

c) all’articolo 609-decies, primocomma, dopo la parola: «600-quinquies,» einserita la seguente: «600-octies,»;

d) l’articolo 671 e abrogato.

20. All’articolo 61 del codice penale, dopoil numero 11-bis) e aggiunto il seguente:

«11-ter) l’aver commesso un delitto controla persona ai danni di un soggetto minore al-l’interno o nelle adiacenze di istituti di istru-zione o di formazione».

21. L’articolo 388 del codice penale e so-stituito dal seguente:

«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosadi un provvedimento del giudice). – Chiun-que, per sottrarsi all’adempimento degli ob-blighi nascenti da un provvedimento dell’au-torita giudiziaria, o dei quali e in corso l’ac-certamento dinanzi all’autorita giudiziariastessa, compie, sui propri o sugli altruibeni, atti simulati o fraudolenti, o commetteallo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e pu-nito, qualora non ottemperi all’ingiunzione dieseguire il provvedimento, con la reclusionefino a tre anni o con la multa da euro 103a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l’ese-cuzione di un provvedimento del giudice ci-vile, ovvero amministrativo o contabile, checoncerna l’affidamento di minori o di altrepersone incapaci, ovvero prescriva misurecautelari a difesa della proprieta, del pos-sesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, di-sperde o deteriora una cosa di sua proprietasottoposta a pignoramento ovvero a seque-stro giudiziario o conservativo e punito con

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la reclusione fino a un anno e con la multafino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi adue anni e la multa da euro 30 a euro 309se il fatto e commesso dal proprietario suuna cosa affidata alla sua custodia, e la re-clusione da quattro mesi a tre anni e la multada euro 51 a euro 516 se il fatto e commessodal custode al solo scopo di favorire il pro-prietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pigno-ramento ovvero a sequestro giudiziario oconservativo che indebitamente rifiuta,omette o ritarda un atto dell’ufficio e punitocon la reclusione fino ad un anno o con lamulta fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applicaal debitore o all’amministratore, direttore ge-nerale o liquidatore della societa debitriceche, invitato dall’ufficiale giudiziario a indi-care le cose o i crediti pignorabili, omette dirispondere nel termine di quindici giorni oeffettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole e punito a querela della per-sona offesa».

22. All’articolo 527 del codice penale,dopo il primo comma e inserito il seguente:

«La pena e aumentata da un terzo allameta se il fatto e commesso all’interno onelle immediate vicinanze di luoghi abitual-mente frequentati da minori e se da cio de-riva il pericolo che essi vi assistano».

23. All’articolo 609-ter, primo comma, delcodice penale, dopo il numero 5) e aggiuntoil seguente:

«5-bis) all’interno o nelle immediate vici-nanze di istituto d’istruzione o di formazionefrequentato dalla persona offesa».

24. All’articolo 614, primo comma, delcodice penale, le parole: «fino a tre anni»sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesia tre anni».

25. Al codice di procedura penale sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 380, comma 2, la letterae) e sostituita dalla seguente:

«e) delitto di furto quando ricorre la cir-costanza aggravante prevista dall’articolo 4della legge 8 agosto 1977, n. 533, o talunadelle circostanze aggravanti previste dall’ar-ticolo 625, primo comma, numeri 2), primaipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvoche ricorra, in questi ultimi casi, la circo-stanza attenuante di cui all’articolo 62, primocomma, numero 4), del codice penale»;

b) all’articolo 381, comma 2, dopo lalettera f) e inserita la seguente:

«f-bis) violazione di domicilio previstadall’articolo 614, primo e secondo comma,del codice penale».

26. All’articolo 625, primo comma, delcodice penale, dopo il numero 8) sono ag-giunti i seguenti:

«8-bis) se il fatto e commesso all’internodi mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto e commesso nei con-fronti di persona che si trovi nell’atto difruire ovvero che abbia appena fruito dei ser-vizi di istituti di credito, uffici postali o spor-telli automatici adibiti al prelievo di denaro».

27. All’articolo 628 del codice penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo il numero 3)sono aggiunti i seguenti:

«3-bis) se il fatto e commesso nei luo-ghi di cui all’articolo 624-bis;

3-ter) se il fatto e commesso all’internodi mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto e commesso neiconfronti di persona che si trovi nell’atto difruire ovvero che abbia appena fruito dei ser-vizi di istituti di credito, uffici postali o spor-telli automatici adibiti al prelievo di denaro»;

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b) dopo il terzo comma e aggiunto il se-guente:

«Le circostanze attenuanti, diverse daquella prevista dall’articolo 98, concorrenticon le aggravanti di cui al terzo comma, nu-meri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non pos-sono essere ritenute equivalenti o prevalentirispetto a queste e le diminuzioni di penasi operano sulla quantita della stessa risul-tante dall’aumento conseguente alle predetteaggravanti».

28. All’articolo 640, secondo comma, delcodice penale, dopo il numero 2) e aggiuntoil seguente:

«2-bis) se il fatto e commesso in presenzadella circostanza di cui all’articolo 61, nu-mero 5)».

29. Al codice penale sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 605, dopo il secondocomma sono aggiunti i seguenti:

«Se il fatto di cui al primo comma e com-messo in danno di un minore, si applica lapena della reclusione da tre a dodici anni.Se il fatto e commesso in presenza di talunadelle circostanze di cui al secondo comma,ovvero in danno di minore di anni quattor-dici o se il minore sequestrato e condotto otrattenuto all’estero, si applica la pena dellareclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del mi-nore sequestrato si applica la pena dell’erga-stolo.

Le pene previste dal terzo comma sono al-tresı diminuite fino alla meta nei confrontidell’imputato che si adopera concretamente:

1) affinche il minore riacquisti la pro-pria liberta;

2) per evitare che l’attivita delittuosa siaportata a conseguenze ulteriori, aiutandoconcretamente l’autorita di polizia o l’auto-rita giudiziaria nella raccolta di elementi diprova decisivi per la ricostruzione dei fatti

e per l’individuazione o la cattura di uno opiu autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di minore»;

b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopol’articolo 574 e inserito il seguente:

«Art. 574-bis. - (Sottrazione e tratteni-mento di minore all’estero). – Salvo che ilfatto costituisca piu grave reato, chiunquesottrae un minore al genitore esercente la po-testa dei genitori o al tutore, conducendolo otrattenendolo all’estero contro la volonta delmedesimo genitore o tutore, impedendo intutto o in parte allo stesso l’esercizio dellapotesta genitoriale, e punito con la reclusioneda uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma e com-messo nei confronti di un minore che abbiacompiuto gli anni quattordici e con il suoconsenso, si applica la pena della reclusioneda sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo commasono commessi da un genitore in danno delfiglio minore, la condanna comporta la so-spensione dall’esercizio della potesta dei ge-nitori».

30. All’articolo 4 della legge 2 ottobre1967, n. 895, il secondo comma e sostituitodal seguente:

«Salvo che il porto d’arma costituisca ele-mento costitutivo o circostanza aggravantespecifica per il reato commesso, la pena pre-vista dal primo comma e aumentata da unterzo alla meta:

a) quando il fatto e commesso da per-sone travisate o da piu persone riunite;

b) quando il fatto e commesso nei luo-ghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter),del codice penale;

c) quando il fatto e commesso nelle im-mediate vicinanze di istituti di credito, ufficipostali o sportelli automatici adibiti al pre-lievo di denaro, parchi e giardini pubblici oaperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche

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metropolitane, e luoghi destinati alla sosta oalla fermata di mezzi di pubblico trasporto».

31. All’articolo 4 della legge 18 aprile1975, n. 110, il sesto comma e sostituitodal seguente:

«La pena prevista dal terzo comma e rad-doppiata quando ricorre una delle circostanzepreviste dall’articolo 4, secondo comma,della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvoche l’uso costituisca elemento costitutivo ocircostanza aggravante specifica per il reatocommesso».

32. Il Ministro dell’interno, con regola-mento da emanare nel termine di sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, di concerto con il Ministrodel lavoro, della salute e delle politiche so-ciali, definisce le caratteristiche tecniche de-gli strumenti di autodifesa, di cui all’articolo2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,n. 110, che nebulizzano un principio attivonaturale a base di oleoresin capsicum, eche non abbiano l’attitudine a recare offesaalla persona.

33. All’articolo 4 della legge 27 dicembre1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le pa-role: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sonoinserite le seguenti: «armi a modesta capacitaoffensiva, riproduzioni di armi di qualsiasitipo, compresi i giocattoli riproducentiarmi, altre armi o strumenti, in libera ven-dita, in grado di nebulizzare liquidi o misceleirritanti non idonei ad arrecare offesa allepersone, prodotti pirotecnici di qualsiasitipo, nonche sostanze infiammabili e altrimezzi comunque idonei a provocare lo spri-gionarsi delle fiamme,».

34. Quando si procede per un delitto con-sumato o tentato con finalita di terrorismoanche internazionale ovvero per un reato ag-gravato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 febbraio1980, n. 15, e successive modificazioni, esussistono concreti e specifici elementi che

consentano di ritenere che l’attivita di orga-nizzazioni, di associazioni, movimenti ogruppi favorisca la commissione dei mede-simi reati, puo essere disposta cautelativa-mente, ai sensi dell’articolo 3 della legge25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione diogni attivita associativa. La richiesta e pre-sentata al giudice competente per il giudizioin ordine ai predetti reati, il quale decide en-tro dieci giorni. Avverso il provvedimento eammesso ricorso ai sensi del quinto commadel medesimo articolo 3 della legge n. 17del 1982. Il ricorso non sospende l’esecu-zione del provvedimento impugnato.

35. Il provvedimento di cui al comma 34 erevocato in ogni momento quando venganomeno i presupposti indicati nel medesimocomma.

36. Quando con sentenza irrevocabile siaaccertato che l’attivita di organizzazioni, diassociazioni, movimenti o gruppi abbia favo-rito la commissione di taluno dei reati di cuial comma 34, il Ministro dell’interno ordinacon decreto lo scioglimento dell’organizza-zione, associazione, movimento o gruppo edispone la confisca dei beni, ove non siagia disposta in sentenza.

37. Al decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 6 e aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«7-bis. Alla UIF e al personale addetto siapplica l’articolo 24, comma 6-bis, dellalegge 28 dicembre 2005, n. 262»;

b) all’articolo 48, il comma 1 e sosti-tuito dal seguente:

«1. L’avvenuta archiviazione della segna-lazione e comunicata dalla UIF al segnalantedirettamente, ovvero tramite gli ordini pro-fessionali di cui all’articolo 43, comma 2»;

c) all’articolo 56, comma 1, dopo le pa-role: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,»sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e8,»;

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d) all’articolo 56, il comma 2 e sosti-tuito dal seguente:

«2. L’autorita di vigilanza di settore deisoggetti indicati dall’articolo 11, commi 1,lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i proce-dimenti di cancellazione dai relativi elenchiper gravi violazioni degli obblighi impostidal presente decreto».

38. Il terzo comma dell’articolo 2 dellalegge 24 dicembre 1954, n. 1228, e sostituitodal seguente:

«Ai fini dell’obbligo di cui al primocomma, la persona che non ha fissa dimorasi considera residente nel comune dove hastabilito il proprio domicilio. La personastessa, al momento della richiesta di iscri-zione, e tenuta a fornire all’ufficio di ana-grafe gli elementi necessari allo svolgimentodegli accertamenti atti a stabilire l’effettivasussistenza del domicilio. In mancanza deldomicilio, si considera residente nel comunedi nascita».

39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e in-serito il seguente:

«E comunque istituito, senza nuovi o mag-giori oneri a carico del bilancio dello Stato,presso il Ministero dell’interno un appositoregistro nazionale delle persone che nonhanno fissa dimora. Con decreto del Ministrodell’interno, da adottare nel termine di cen-tottanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, sono stabilite lemodalita di funzionamento del registro attra-verso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto,possono avvalersi della collaborazione di as-sociazioni tra cittadini non armati al fine disegnalare alle Forze di polizia dello Stato olocali eventi che possano arrecare dannoalla sicurezza urbana ovvero situazioni di di-sagio sociale.

41. Le associazioni sono iscritte in appo-sito elenco tenuto a cura del prefetto, previa

verifica da parte dello stesso, sentito il comi-tato provinciale per l’ordine e la sicurezzapubblica, dei requisiti necessari previsti daldecreto di cui al comma 43. Il prefetto prov-vede, altresı, al loro periodico monitoraggio,informando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell’elencodi cui al comma 41 i sindaci si avvalgono,in via prioritaria, di quelle costituite tra gliappartenenti, in congedo, alle Forze dell’or-dine, alle Forze armate e agli altri Corpidello Stato. Le associazioni diverse da questeultime sono iscritte negli elenchi solo se nonsiano destinatarie, a nessun titolo, di risorseeconomiche a carico della finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell’interno,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono determinati gli ambiti operativi delle di-sposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requi-siti per l’iscrizione nell’elenco e sono disci-plinate le modalita di tenuta dei relativi elen-chi.

44. All’istituzione e alla tenuta dell’elencodi cui al comma 41 si provvede con le ri-sorse umane, strumentali e finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente, senza nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato.

45. All’articolo 186, comma 2, lettera c),del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, dopo il secondo periodo e inserito ilseguente: «Se il veicolo appartiene a personaestranea al reato, la durata della sospensionedella patente e raddoppiata».

46. All’articolo 187, comma 1, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’ultimoperiodo e sostituito dal seguente: «Si appli-cano le disposizioni dell’articolo 186,comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimoperiodo, nonche quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186».

47. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, eaggiunto il seguente:

«4-bis. Salvo che debba essere dispostaconfisca ai sensi dell’articolo 240 del codice

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penale, e sempre disposta la confisca ammi-nistrativa del veicolo intestato al conducentesprovvisto di copertura assicurativa quandosia fatto circolare con documenti assicurativifalsi o contraffatti. Nei confronti di colui cheabbia falsificato o contraffatto i documentiassicurativi di cui al precedente periodo esempre disposta la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente diguida per un anno. Si applicano le disposi-zioni dell’articolo 213 del presente codice».

48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,dopo l’articolo 219 e inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o re-

voca del certificato di idoneita alla guida).– 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presentecodice, e disposta la sanzione amministrativaaccessoria del ritiro, della sospensione odella revoca della patente di guida e la vio-lazione da cui discende e commessa da unconducente munito di certificato di idoneitaalla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative acces-sorie si applicano al certificato di idoneitaalla guida secondo le procedure degli articoli216, 218 e 219. In caso di circolazione du-rante il periodo di applicazione delle san-zioni accessorie si applicano le sanzioni am-ministrative di cui agli stessi articoli. Si ap-plicano, altresı, le disposizioni dell’articolo126-bis.

2. Se il conducente e persona munita dipatente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensidel presente codice, sono stabilite le sanzioniamministrative accessorie del ritiro, della so-spensione o della revoca della patente diguida, le stesse sanzioni amministrative ac-cessorie si applicano anche quando le viola-zioni sono commesse alla guida di un vei-colo per il quale non e richiesta la patentedi guida. In tali casi si applicano, altresı, ledisposizioni dell’articolo 126-bis.

3. Quando il conducente e minorenne siapplicano le disposizioni dell’articolo 128,commi 1-ter e 2».

49. All’articolo 116, comma 1-quater, se-

condo periodo, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modifica-

zioni, le parole: «Fino alla data di applica-

zione delle disposizioni attuative della diret-

tiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concer-

nente la patente di guida (Rifusione)» sono

sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del

30 settembre 2009».

50. All’articolo 75, comma 1, del testo

unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, dopo le parole: «non su-

periore a un anno,» sono inserite le seguenti:

«salvo quanto previsto dalla lettera a),»;

b) la lettera a) e sostituita dalla se-

guente:

«a) sospensione della patente di guida,

del certificato di abilitazione professionale

per la guida di motoveicoli e del certificato

di idoneita alla guida di ciclomotori o divieto

di conseguirli per un periodo fino a tre

anni».

51. All’articolo 75-bis del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «, per

la durata massima di due anni,» sono sop-

presse;

b) dopo il comma 1 e inserito il se-

guente:

«1-bis. La durata massima delle misure di

cui al comma 1 e fissata in due anni per

quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed

e) e in quattro anni per quella indicata nella

lettera f)».

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52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) l’articolo 120 e sostituito dal se-guente:

«Art. 120. – (Requisiti morali per ottenere

il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’arti-colo 116). – 1. Non possono conseguire lapatente di guida, il certificato di abilitazioneprofessionale per la guida di motoveicoli e ilcertificato di idoneita alla guida di ciclomo-tori i delinquenti abituali, professionali oper tendenza e coloro che sono o sono statisottoposti a misure di sicurezza personali oalle misure di prevenzione previste dallalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad ecce-zione di quella di cui all’articolo 2, e dallalegge 31 maggio 1965, n. 575, le personecondannate per i reati di cui agli articoli 73e 74 del testo unico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimentiriabilitativi, nonche i soggetti destinatari deldivieto di cui all’articolo 75, comma 1, let-tera a), del medesimo testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 309 del 1990.

2. Fermo restando quanto previsto dall’ar-ticolo 75, comma 1, lettera a), del citato te-sto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 309 del 1990, se le con-dizioni soggettive indicate al comma 1 delpresente articolo intervengono in data suc-cessiva al rilascio, il prefetto provvede allarevoca della patente di guida, del certificatodi abilitazione professionale per la guida dimotoveicoli e del certificato di idoneita allaguida di ciclomotori. La revoca non puo es-sere disposta se sono trascorsi piu di tre annidalla data di applicazione delle misure diprevenzione, o di quella del passaggio ingiudicato della sentenza di condanna per ireati indicati dal medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedi-mento di revoca di cui al comma 2 non

puo conseguire una nuova patente di guidaprima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego dicui al comma 1 e i provvedimenti di cui alcomma 2 e ammesso il ricorso al Ministrodell’interno il quale decide, entro sessantagiorni, di concerto con il Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno edel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti sono stabilite le modalita necessarieper l’adeguamento del collegamento telema-tico tra il sistema informativo del Diparti-mento per i trasporti terrestri e il trasportointermodale e quello del Dipartimento perle politiche del personale dell’amministra-zione civile e per le risorse strumentali e fi-nanziarie, in modo da consentire la trasmis-sione delle informazioni necessarie ad impe-dire il rilascio dei titoli abilitativi di cui alcomma 1 e l’acquisizione dei dati relativialla revoca dei suddetti titoli intervenuta aisensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato,chiunque, in violazione delle disposizioni dicui ai commi 1 e 3, provvede al rilasciodei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 epunito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da euro 1.000 a euro 3.000»;

b) al comma 2-bis dell’articolo 117, eaggiunto il seguente periodo: «Fatto salvoquanto previsto dall’articolo 120 del presentecodice, alle persone destinatarie del divietodi cui all’articolo 75, comma 1, lettera a),del testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309, il divieto di cui al presente commaha effetto per i primi tre anni dal rilasciodella patente di guida».

53. Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al comma 5 dell’articolo 120del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, come sostituito dal comma 52, letteraa), del presente articolo, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore della pre-

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sente legge, continuano ad applicarsi le mo-dalita di interscambio informativo previstedal comma 2 dell’articolo 120 del medesimodecreto legislativo, nel testo vigente anterior-mente alla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

54. All’articolo 6-bis del decreto-legge 3agosto 2007, n. 117, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e abrogato;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Le risorse del Fondo di cui al comma1 sono utilizzate per l’acquisto di materiali,attrezzature e mezzi per le attivita di contra-sto dell’incidentalita notturna svolte dalleForze di polizia di cui all’articolo 12, comma1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto le-gislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, per campagne di sensibilizza-zione e di formazione degli utenti dellastrada e per il finanziamento di analisi clini-che, di ricerca e sperimentazione nel settoredi contrasto della guida in stato di ebbrezzao dopo aver assunto sostanze stupefacenti»;

c) il comma 4 e abrogato.

55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all’articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:

«2-sexies. L’ammenda prevista dal comma2 e aumentata da un terzo alla meta quandoil reato e commesso dopo le ore 22 e primadelle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti con-correnti con l’aggravante di cui al comma2-sexies non possono essere ritenute equiva-lenti o prevalenti rispetto a questa. Le dimi-nuzioni di pena si operano sulla quantitadella stessa risultante dall’aumento conse-guente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per centodell’ammenda irrogata con la sentenza di

condanna che ha ritenuto sussistente l’aggra-vante di cui al comma 2-sexies e destinata adalimentare il Fondo contro l’incidentalitanotturna di cui all’articolo 6-bis del de-creto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 ottobre2007, n. 160, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 187, dopo il comma 1-tere inserito il seguente:

«1-quater. L’ammenda prevista dalcomma 1 e aumentata da un terzo allameta quando il reato e commesso dopo leore 22 e prima delle ore 7. Si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 186, commi2-septies e 2-octies»;

c) all’articolo 195, dopo il comma 2 einserito il seguente:

«2-bis. Le sanzioni amministrative pecu-niarie previste dagli articoli 141, 142, 145,146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e178 sono aumentate di un terzo quando laviolazione e commessa dopo le ore 22 eprima delle ore 7; tale incremento della san-zione quando la violazione e accertata dauno dei soggetti di cui all’articolo 208,comma 1, primo periodo, e destinato ad ali-mentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis deldecreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre2007, n. 160, e successive modificazioni»;

d) all’articolo 208, dopo il comma 2 einserito il seguente:

«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni am-ministrative pecuniarie di cui all’articolo195, comma 2-bis, sono versati in un appo-sito capitolo di entrata del bilancio delloStato, di nuova istituzione, per essere riasse-gnati al Fondo contro l’incidentalita notturnadi cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3agosto 2007, n. 117, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,con provvedimento del Ministero dell’econo-mia e delle finanze adottato sulla base dellerilevazioni trimestrali del Ministero dell’in-

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terno. Tali rilevazioni sono effettuate con lemodalita fissate con decreto del Ministerodell’interno, di concerto con i Ministeri del-l’economia e delle finanze, della giustizia edelle infrastrutture e dei trasporti. Con lostesso decreto sono stabilite le modalita ditrasferimento della percentuale di ammendadi cui agli articoli 186, comma 2-octies, e187, comma 1-quater, destinata al Fondo».

56. All’articolo 600-sexies del codice pe-nale, dopo il quarto comma e inserito il se-guente:

«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601,602 e 416, sesto comma, le pene sono dimi-nuite fino alla meta nei confronti dell’impu-tato che si adopera per evitare che l’attivitadelittuosa sia portata a conseguenze ulterioriaiutando concretamente l’autorita di polizia ol’autorita giudiziaria nella raccolta di ele-menti di prova decisivi per la ricostruzionedei fatti e per l’individuazione e la catturadi uno o piu autori dei reati ovvero per lasottrazione di risorse rilevanti alla consuma-zione dei delitti».

57. Al comma 2, lettera a), dell’articolo208 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, le parole: «e della Guardia di fi-nanza» sono sostituite dalle seguenti: «, dellaGuardia di finanza, della Polizia penitenzia-ria e del Corpo forestale dello Stato».

58. Al comma 3 dell’articolo 393 del re-golamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,le parole: «e della Guardia di Finanza»sono sostituite dalle seguenti: «, della Guar-dia di finanza, della Polizia penitenziaria edel Corpo forestale dello Stato».

59. Il primo comma dell’articolo 585 delcodice penale e sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583,583-bis e 584, la pena e aumentata da unterzo alla meta, se concorre alcuna delle cir-costanze aggravanti previste dall’articolo

576, ed e aumentata fino a un terzo, se con-corre alcuna delle circostanze aggravanti pre-viste dall’articolo 577, ovvero se il fatto ecommesso con armi o con sostanze corro-sive, ovvero da persona travisata o da piupersone riunite».

60. All’articolo 24 del codice penale: alprimo comma, le parole: «non inferiore aeuro 5» sono sostituite dalle seguenti: «noninferiore a euro 50» e le parole: «ne supe-riore a euro 5.164» sono sostituite dalle se-guenti: «ne superiore a euro 50.000»; al se-condo comma, le parole: «da euro 5 a euro2.065» sono sostituite dalle seguenti: «daeuro 50 a euro 25.000».

61. All’articolo 26 del codice penale, leparole: «non inferiore a euro 2» sono sosti-tuite dalle seguenti: «non inferiore a euro20» e le parole: «ne superiore a euro1.032» sono sostituite dalle seguenti: «ne su-periore a euro 10.000».

62. All’articolo 135 del codice penale, leparole: «calcolando euro 38, o frazione dieuro 38» sono sostituite dalle seguenti: «cal-colando euro 250, o frazione di euro 250».

63. All’articolo 10, primo comma, dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, le parole:«non inferiore a lire dodicimila» sono sosti-tuite dalle seguenti: «non inferiore a euro10» e le parole: «non superiore a lire ventimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonsuperiore a euro 15.000».

64. All’articolo 114, secondo comma,della legge 24 novembre 1981, n. 689, le pa-role: «a lire quattromila» e «a lire diecimila»sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e«a euro 50».

65. Entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge il Go-verno e delegato ad adottare uno o piu de-creti legislativi diretti a rivalutare l’ammon-tare delle multe, delle ammende e delle san-zioni amministrative originariamente previstecome sanzioni penali, attualmente vigenti.Fermi restando i limiti minimi e massimidelle multe e delle ammende previsti dal co-

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dice penale, nonche quelli previsti per le san-zioni amministrative dall’articolo 10 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, la rivaluta-zione delle sanzioni pecuniarie e stabilita nelrispetto dei seguenti princıpi e criteri diret-tivi:

a) le pene pecuniarie, il cui attuale am-montare sia stato stabilito con una disposi-zione entrata in vigore anteriormente al 24novembre 1981, sono moltiplicate, tenutoconto della serie storica degli indici di au-mento dei prezzi al consumo, per un coeffi-ciente non inferiore a 6 e non superiore a 10;

b) le pene pecuniarie, il cui attuale am-montare sia stato stabilito con una disposi-zione entrata in vigore successivamente al24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre1986, ad eccezione delle leggi in materia diimposte dirette e di tasse ed imposte indirettesugli affari, sono moltiplicate, tenuto contodella serie storica degli indici di aumentodei prezzi al consumo, per un coefficientenon inferiore a 3 e non superiore a 6;

c) le pene pecuniarie, il cui attuale am-montare sia stato stabilito con una disposi-zione entrata in vigore successivamente al31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre1991, ad eccezione delle leggi in materia diimposte dirette e di tasse ed imposte indirettesugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto

della serie storica degli indici di aumentodei prezzi al consumo, per un coefficientenon inferiore a 2 e non superiore a 3;

d) le pene pecuniarie, il cui attuale am-montare sia stato stabilito con una disposi-zione entrata in vigore successivamente al31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre1996, ad eccezione delle leggi in materia diimposte dirette e di tasse ed imposte indirettesugli affari, sono moltiplicate, tenuto contodella serie storica degli indici di aumentodei prezzi al consumo, per un coefficientenon inferiore a 1,50 e non superiore a 2;

e) le pene pecuniarie, il cui attuale am-montare sia stato stabilito con una disposi-zione entrata in vigore successivamente al31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre2001, ad eccezione delle leggi in materia diimposte dirette e di tasse ed imposte indirettesugli affari, sono moltiplicate, tenuto contodella serie storica degli indici di aumentodei prezzi al consumo, per un coefficientenon inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.

66. Il Governo predispone gli schemi deidecreti legislativi di cui al comma 65 entronovanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge e li trasmette alle com-petenti Commissioni parlamentari che espri-mono il loro parere entro i sessanta giornisuccessivi.

IL PRESIDENTE

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Tabella 1

[articolo 1, comma 30, lettera a)]

2009 2010 2011

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . 7.582.000 3.403.000 3.243.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.475.000 30.029.000 23.374.000

Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911.000 – 805.000

Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . 2.386.000 26.455.000 20.641.000

Ministero dell’istruzione, dell’universita e della

ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.000 2.417.000 2.388.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . 22.000 521.000 514.000

Ministero per i beni e le attivita culturali . . . . . 526.000 1.971.000 1.947.000

Totale . . . 48.401.000 64.796.000 52.912.000

Tabella 2

[articolo 1, comma 30, lettera b)]

2010

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . . . . . . 500.000

Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000

Ministero per i beni e le attivita culturali . . . . . . . . . . . 80.000

Totale . . . 3.580.000

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