Seminario Denuncia, Esposto, Querela, Gratuito Patrocinio

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  1 Riconoscere i segnali della violenza Seminario informativo 8 marzo 2012 Intervento dell’Avv. Alessandro Melis Brevi osservazioni su: 1) persona offesa dal reato; 2) querela; 3) istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 1) PERSONA OFFESA DAL REATO. La persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell’interesse penalmente protetto che viene offeso dalla commissione del fatto-reato. E’ la “ vittima del reato”. E’ soggetto, ma non parte del procedimento. Può diventare parte processuale, tramite un difensore, attraverso la costituzione di parte civile. Il suo ruolo è quello di accusa privata, sussidiaria e accessoria rispetto a quella pubblica spettante al pubblico ministero. Tale ruolo si manifesta attraverso forme di adesione o di supporto dell’attività del Pubblico Ministero, oppure di controllo su di essa o anche di sollecitazione. L’interesse punitivo che fa capo alla vittima del reato si sostanzia, sul piano processuale, in un’ampia serie di diritti e facoltà, distinti e indipendenti da quelli che spettano al medesimo stesso soggetto, nella sua eventuale ulteriore qualità di soggetto danneggiato dal reato. Infatti la qualità di persona offesa non va confusa con quella di persona danneggiata dal reato, la quale ha sofferto un danno, patrimoniale o morale, per il cui risarcimento ha diritto di azione e quindi di costituirsi parte civile. Certo nella maggior parte dei casi le due figure le ritroviamo nella

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1

Riconoscere i segnali della violenza

Seminario informativo

8 marzo 2012

Intervento dell’Avv. Alessandro Melis

Brevi osservazioni su: 1) persona offesa dal reato; 2) querela;  3) istanza di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato.

1) PERSONA OFFESA DAL REATO.

La persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell’interesse penalmente protetto che viene offeso

dalla commissione del fatto-reato. E’ la “vittima del reato”. 

E’ soggetto, ma non parte del procedimento. Può diventare parte processuale, tramite un difensore,

attraverso la costituzione di parte civile. Il suo ruolo è quello di accusa privata, sussidiaria e

accessoria rispetto a quella pubblica spettante al pubblico ministero.

Tale ruolo si manifesta attraverso forme di adesione o di supporto dell’attività del Pubblico

Ministero, oppure di controllo su di essa o anche di sollecitazione. L’interesse punitivo che fa capo

alla vittima del reato si sostanzia, sul piano processuale, in un’ampia serie di diritti e facoltà,

distinti e indipendenti da quelli che spettano al medesimo stesso soggetto, nella sua eventualeulteriore qualità di soggetto danneggiato dal reato.

Infatti la qualità di persona offesa non va confusa con quella di persona danneggiata dal reato, la

quale ha sofferto un danno, patrimoniale o morale, per il cui risarcimento ha diritto di azione e

quindi di costituirsi parte civile. Certo nella maggior parte dei casi le due figure le ritroviamo nella

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stessa persona, ma potrebbero essere anche persone diverse. Per esempio nel reato di omicidio il

deceduto è persona offesa mentre danneggiati sono i congiunti superstiti.

E’ importante anche ricordare che gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro ai quali,

anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di

legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del

procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Tale esercizio è

subordinato al consenso della persona offesa, deve essere dato con atto pubblico o scrittura privata

autenticata, può essere revocato in qualsiasi momento e può essere dato solo ad un Ente o

Associazione. In caso contrario il consenso è inefficace.

2) QUERELA.

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza,

ha diritto di presentare una querela. In estrema sintesi la querela è un’esposizione di fatti

costituenti reato che la “vittima” vuole portare all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria affinchè

persegua penalmente il/i soggetti responsabili.

Si differenzia dall’esposto che è una semplice esposizione di fatti costituenti reato senza che venga

manifestata la volontà di far iniziare un procedimento penale a carico dell’accusato.

Si differenzia poi dalla anche dalla denuncia, che riguarda l’esposizione di fatti perseguibili

d’ufficio e può essere presentata da chiunque (cioè non solo dalla vittima di quel reato).

Prima di esporre i fatti è bene valutare, anche con l’assistenza di un difensore, se i fatti lamentati

siano perseguibili d’ufficio o a querela di parte. Infatti la querela è un atto soggetto a remissione,

salvo i casi in cui sia dichiarata irrevocabile dalla legge. Cioè la querela è un atto che può essere

“revocato” ovvero “ritirato”. La denuncia no.

Alcuni sostengono che la remissione può essere considerata come una sorta di perdono privato.

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Il termine ordinario per proporre la querela è di tre mesi, dal fatto (o dalla conoscenza del fatto se

successiva, ma nei reati di violenza sessuale e atti persecutori il termine concesso è più lungo, è

infatti di sei mesi.

3) ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

La persona offesa dal reato può nominare un difensore di fiducia e se le sue condizioni di reddito

non gli consentono di provvedere al pagamento delle spese legali può presentare (nelle forme e nei

termini di legge) una “istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Attualmente per poter accedere a tale beneficio il limite massimo di reddito (reddito che

comprende ogni introito, anche quelli esenti o soggetti a ritenuta oppure a imposta sostituiva) è

pari a euro 10.628,16, oltre a euro 1.032,00 per ogni altro componente della famiglia anagrafica.

Il reddito complessivo da considerare è costituito dal reddito del solo dichiarante nel caso in cui lo

stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza è invece costituito dalla somma dei

redditi conseguiti da ogni componente della famiglia anagrafica, compreso il richiedente.

Mentre si tiene conto del solo reddito di quest’ultimo nei processi in cui gli interessi del

richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui

conviventi.

Avv. Alessandro Melis, Patrocinante in Cassazione