ESPOSTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE - APPROFONDIMENTO -

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GRUPPI CONSILIARI: PDL FLI UDC- GRUPPO MISTO P.zza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta Pietrasanta, 23/02/13 Al Garante della Comunicazione del Comune di Pietrasanta Dott. Cristiano Ceragioli P.zza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta Al Sindaco di Pietrasanta Dott. Domenico Lombardi P.zza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta Al Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta Dott. Guido Lucchetti P.zza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta Al Presidente della Giunta Regionale Toscana Dott. Enrico Rossi Via di Novoli, 26 50129 Firenze (FI) Al Presidente della Giunta Provinciale di Lucca Dott. Stefano Baccelli Palazzo Ducale Piazza Napoleone - 55100 Lucca Al Procuratore della Repubblica di Lucca Dott. Aldo Cicala Via Galli Tassi, 61 55100 Lucca Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Toscana Dott. Angelo CANALE V.le Mazzini, 80 50123 Firenze

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ESPOSTO CONTRO IL METODO DI COSTRUZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DI PIETRASANTA

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GRUPPI CONSILIARI: PDL – FLI – UDC- GRUPPO MISTO

P.zza Matteotti, 29 – 55045 – Pietrasanta

Pietrasanta, 23/02/13

Al Garante della Comunicazione

del Comune di Pietrasanta Dott. Cristiano Ceragioli

P.zza Matteotti, 29 55045 – Pietrasanta

Al Sindaco di Pietrasanta Dott. Domenico Lombardi

P.zza Matteotti, 29 55045 – Pietrasanta

Al Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta

Dott. Guido Lucchetti P.zza Matteotti, 29

55045 – Pietrasanta

Al Presidente della Giunta Regionale Toscana Dott. Enrico Rossi

Via di Novoli, 26 50129 Firenze (FI)

Al Presidente della Giunta Provinciale di Lucca

Dott. Stefano Baccelli Palazzo Ducale

Piazza Napoleone - 55100 Lucca

Al Procuratore della Repubblica di Lucca Dott. Aldo Cicala

Via Galli Tassi, 61 55100 – Lucca

Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Toscana

Dott. Angelo CANALE V.le Mazzini, 80

50123 Firenze

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All’Associazione Albergatori Federalberghi Marina di Pietrasanta

Via Donizzetti Marina di Pietrasanta

[email protected]

All’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca

Palazzo Bernardini – Piazza Berbardini 55100 – Lucca

[email protected]

All’Associazione Stabilimenti Balneari Marina di pietrasanta

Via Donizzetti 55045 – Marina di Pietrasanta

[email protected]

All’Associazione Artigianart P.zza del Pretorio

55045 – Pietrasanta

All’ ASCOM LUCCA c/o sede di Pietrasanta P.zza Stazione FFSS

55045- Pietrasanta Ordine Ingegneri Provincia di Lucca

Via Matteo Civitali 101 55100- LUCCA

Ordine degli Architetti Provincia di Lucca P.zza S. Giovanni 4

55100- LUCCA Ordine Geologi della toscana

Via Vittorio Fossombrone 50136- FIRENZE

Collegio Geometri di Lucca Via delle Tagliate III Traversa

55100- LUCCA

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Oggetto: Regolamento Urbanistico di Pietrasanta, mancata partecipazione – Esposto. Egregi Signori, I Gruppi Consiliari di minoranza del Comune di Pietrasanta intendono farle presente una situazione che dal nostro punto di vista ci sembra alquanto incresciosa e non conforme alle regole stabilite dalla L.R. Toscana n° 1/2005. Il giorno 21 febbraio 2013 è stato votato in Consiglio Comunale il “Regolamento Urbanistico- Adozione”, senza un vero e proprio coinvolgimento e confronto sia della parte politica sia nei confronti dei cittadini. Tra il mese di gennaio 2013, venivano effettuate 4 Commissioni Urbanistiche precisamente il : 10 gennaio, 17gennaio, 24 gennaio e 29 gennaio. Durante queste commissioni sono state consegnate alcune tavole di progetto, schede di comparti ed interventi, per altro altamente incomprensibili ed una parte delle norme tecniche, definite tra l’altro bozze. Il giorno 14 febbraio 2013 è stata convocata la riunione dei Capi Gruppo per fissare la data del Consiglio Comunale ( 21 febbraio 2013). Durante questa seduta la Minoranza richiedeva la necessaria documentazione per poter esprimere un parere ed un conseguente voto. La stessa ci è stata consegnata il giorno 17 febbraio 2013 assieme a un CD ed altre tavole di progetto, documentazione tuttavia incompleta. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto: tavola del territorio rurale di Strettoia tavola località Tonfano

tavola località Focette

tavola degli espropri Strettoia

n° 4 tavole geologiche/sismiche

inoltre nella sua relazione “ rapporto del Garante della comunicazione n° 1 /2013, si legge nel

paragrafo intitolato “ PROCESSO PARTECIPATIVO –CONSULTAZIONE” ( allegato 1):

PROCESSO PARTECIPATIVO - CONSULTAZIONI L’attività informativa alla cittadinanza, ai soggetti istituzionali, ai tecnici, alle associazioni ed ai soggetti qualificati si è svolta attraverso pubblici incontri nei quali sono stati illustrati, contestualmente ai contenuti del piano, la procedura di valutazione, il percorso partecipativo e le modalità di trasmissione degli apporti e dei contributi. Il processo partecipativo si inserisce anche nelle procedure attinenti alle valutazioni ambientali integrate e strategiche a corredo del processo di approvazione dello strumento. Il processo di Valutazione integrata è stato eliminato con legge regionale n. 6 del 17/2/2012 (modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005), a seguito della quale sono state unificate le valutazioni e sono stati distinti i ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS, al fine di rafforzare l'autonomia e la indipendenza dell'autorità competente, da individuare con specifiche competenze di carattere tecnico. Con delibera di Giunta comunale n. 114 del 2012 è stata pertanto individuata l’Autorità competente in materia di VAS nell’Ufficio Ambiente, presso la Direzione Entrate e Patrimonio, confermando il Consiglio comunale quale Autorità procedente, previa revoca della delibera di Giunta comunale n. 77 del 20/3/1999 Adempimenti in materia di VAS e VIA in conseguenza ai disposti normativi di cui al DLgs 152/2006 e alla DGRT 87/2009 - Indirizzi

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transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di Valutazione ambientale strategica. Le procedure partecipative che hanno accompagnato la stesura del regolamento urbanistico si sono sviluppate in due fasi da ricondursi al succedersi di due amministrazioni comunali. Nella prima fase anni 2009-2010: La precedente amministrazione comunale con delibera di Giunta comunale n. 84 del 27/3/2009 aveva avviato il procedimento per la redazione del regolamento urbanistico con l’approvazione del documento programmatico contenente il Pubblico Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 13 del regolamento d’attuazione del titolo V della LR 1/2005. L’avviso è stato pubblicizzato mediante sito internet dell’Ente, manifesti pubblici, quotidiani e con lettera di invito indirizzata ai cittadini residenti nel Comune di Pietrasanta. Inoltre, nel mese di aprile, presso il Teatro Comunale si è tenuto un incontro pubblico per presentare il Documento Programmatico alla cittadinanza e si è dato avvio alla raccolta delle manifestazione d’interesse. Sono pervenute 741 manifestazioni d’interesse. Con delibera di giunta comunale n° 215 del 21.8.2009 è stato preso atto della assoggettabilità della procedura alla Valutazione ambientale strategica e contestualmente sono stati individuati gli Enti preposti a fornire contributi per il Rapporto ambientale. Il provvedimento è stato sottoposto ad idonee forme di pubblicazione come previsto dalla normativa vigente. Ai fini della formazione del Rapporto Ambientale di valutazione ambientale strategica, il Comune di Pietrasanta è entrato fin da subito in consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e sono stati raccolti i relativi contributi. Il 6 ottobre 2009 è stata indetta una conferenza di servizi tra gli Enti individuati finalizzata a raccogliere contributi per il Rapporto ambientale. Sono stati raccolti i contributi di Ersu Spa, Provincia di Lucca, ARPAT, ASL 12, Comune di Montignoso. Nell’ambito del processo di Valutazione Integrata, in data 11 novembre 2009 si è svolto un ulteriore incontro pubblico presso la sede del Centro culturale Luigi Russo durante il quale ha avuto inizio la raccolta di contributi ed apporti al regolamento urbanistico che si è protratta fino al giorno 16 dello stesso mese. Sono pervenuti n.99 contributi alla valutazione da parte dei cittadini sia via e-mail che su supporto cartaceo. Il processo di valutazione integrata è stato abrogato a seguito di legge regionale n. 6/2012. Nel gennaio 2010 è stata elaborata una bozza programmatica finalizzata al confronto partecipativo, come tale è stata pubblicata sul sito internet del Comune ed illustrata in incontri con la cittadinanza (marzo 2010). Nella seconda fase 2010-2013: La nuova amministrazione comunale insediatasi nell’aprile 2010, ha posto tra gli obiettivi di carattere primario del programma di mandato l’approvazione del regolamento urbanistico e, al fine di completare l’iter già avviato, ha definito gli indirizzi di pianificazione finalizzati ad una revisione della proposta di piano, resasi necessaria anche a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento nonché per gli adeguamenti afferenti la fattibilità idro-geologica. Con delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 143 del 17/6/2011, sono state previste precise azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo. Con delibera di Giunta comunale n. 235 del 04/10/2011 è stato approvato il nuovo Documento programmatico. Sulla base del nuovo documento programmatico approvato è stato riaperto il percorso partecipativo del regolamento urbanistico, in particolare con associazioni di categoria e portatori di interessi generali, nonché con gli Enti preposti a fornire apporti per l’aggiornamento dei quadri conoscitivi. sono stati pubblicati sul sito web del Garante della comunicazione i seguenti documenti: Delibera di Giunta n. 235/2011

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Documento programmatico (file pdf) Coerenza interna: lo statuto del territorio (file pdf) Coerenza interna: le strategie dello sviluppo (file pdf) Nell’ estate del 2012 il documento programmatico è stato presentato all’opinione pubblica attraverso una specifica trasmissione tv (Rete Versilia news). Ai fini di un confronto sui principali temi della “città”, sono state elaborate delle schede tematiche suddivise in 12 aree territoriali omogenee tenuto conto delle realtà associative specifiche. Con l’intento di accrescere le identità locali e riportare l’attenzione principale alle opere pubbliche ed alle infrastrutture, si è ritenuto opportuno coinvolgere le associazioni locali anche attraverso specifici incontri in cui prospettare argomenti di sintesi legati alle diverse realtà territoriali. Tramite gli uffici di supporto del garante della comunicazione sono state distribuite circa 3000 schede. Le schede sono state distribuite attraverso gli alunni delle scuole di Pietrasanta, i rappresentati delle Associazioni. Sono pervenute 249 proposte da parte della cittadinanza.

Questo percorso potrebbe essere considerato completo tenendo conto della grande partecipazione e divulgazione che la passata Amministrazione aveva dato sia con la cittadinanza sia con le categorie sia con la parte politica, ma purtroppo le 741 manifestazioni d’interesse pervenute nel 2009 non sono state prese minimamente in considerazione, come cestinate, e il Regolamento Urbanistico redatto dalla passata Amministrazione totalmente modificato. Ci preme sottolineare che al contrario di quanto affermato nella sua relazione nella quale ella afferma: “Con delibera di Giunta comunale n. 235 del 04/10/2011 è stato approvato il nuovo Documento programmatico. Sulla base del nuovo documento programmatico approvato è stato riaperto il percorso partecipativo del regolamento urbanistico, in particolare con associazioni di categoria e portatori di interessi generali, …”

nessun processo partecipativo è stato riaperto e le Associazioni di Categoria sono state coinvolte una sola volta e su richiesta espressa dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca in data 7 febbraio 2013. In quella sede i rappresentanti delle Categorie hanno “protestato” per il mancato rispetto del processo partecipativo, obbligatorio per tutti e tre i piani urbanistici come previsto dalla L.R. 1/2005 che all’art. 7 ai commi 4 e 5 recita:

“4. I comuni approvano il piano strutturale previsto

dall’articolo 9, comma 2, lettera c), e gli atti di propria

competenza ai sensi dell’articolo 10, esercitando le

funzioni primarie ed essenziali del governo del

territorio, e provvedendo alla disciplina puntuale e alla

definizione delle regole che presiedono alla

utilizzazione e alla trasformazione del territorio, nel

rispetto dei principi di cui al capo I.

5. I comuni, le province e la Regione, gli enti

parco e gli altri soggetti, pubblici e privati, nonché i

cittadini, singoli o associati, partecipano alla

formazione degli strumenti di pianificazione territoriale

di cui all’articolo 9 e degli atti di governo del territorio,

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di cui all’articolo 10, nel rispetto delle disposizioni

della presente legge. La legge prosegue con l’art. 9 e 10:

“Articolo 9 - Gli strumenti della pianificazione

territoriale

1. I comuni, le province e la Regione

provvedono all’approvazione degli strumenti di

pianificazione territoriale di cui al comma 2, e degli

altri atti di governo del territorio di cui all’articolo 10,

nel rispetto dei principi contenuti nel capo I del

presente titolo.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:

a) il piano regionale di indirizzo territoriale,

disciplinato dall’articolo 48;

b) il piano territoriale di coordinamento

provinciale, disciplinato dall’articolo 51;

c) il piano strutturale comunale, disciplinato

dall’articolo 53.

Articolo 10 - Gli atti del governo del territorio

1. Ai sensi della presente legge, sono atti di

governo del territorio: il regolamento urbanistico

comunale disciplinato dall’articolo 55, i piani

complessi di intervento disciplinati dall’articolo 56,

nonché i piani attuativi di cui all’articolo 65.

2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del

territorio, qualora incidano sull’assetto costituito dagli

strumenti della pianificazione territoriale in vigore,

determinando modifiche o variazioni di essi:

a) i piani e i programmi di settore;

b) gli accordi di programma e gli altri atti

della programmazione negoziata comunque

denominati.

3. Gli atti del governo del territorio sono approvati

nel rispetto degli strumenti della pianificazione

territoriale di cui all’articolo 9. Ci preme inoltre sottolineare come ella ha contravvenuto al rispetto della Legge Regionale di cui sopra con particolare riferimento ai compiti a lei assegnati dalla elegge stessa esplicitati nei seguenti articolati:

“Capo III - Gli istituti della partecipazione

Articolo 19 - Il garante della comunicazione

1. I comuni, le province e la Regione garantiscono

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la partecipazione dei cittadini in ogni fase del

procedimento di cui al capo II del presente titolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province

e la Regione istituiscono il garante della

comunicazione, che può essere scelto all’interno della

struttura dell’ente, ad esclusione del responsabile del

procedimento, o all’esterno, nel procedimento di

formazione e approvazione degli strumenti della

pianificazione territoriale degli atti di governo del

territorio disciplinandone, con apposito regolamento,

l’esercizio delle relative funzioni.

Articolo 20 - Funzioni del garante

1. Il garante della comunicazione assicura la

conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei

supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di

formazione e adozione degli strumenti di pianificazione

territoriale e degli atti di governo del territorio e

promuove, nelle forme e con le modalità più idonee,

l’informazione dei cittadini stessi, singoli o associati, al

procedimento medesimo.

2. In sede di assunzione delle determinazioni

provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli

strumenti e degli atti di governo del territorio, il

garante provvede alla stesura di un rapporto

sull’attività svolta.

2. I comuni, le province e la Regione assicurano al

garante della comunicazione la disponibilità di

adeguate risorse, ai fini dell’esercizio effettivo ed

efficace della relativa funzione. Nel proseguire nella disamina dei comportamenti della Pubblica Amministrazione di Pietrasanta le inviamo per sua opportuna conoscenza, visto l’esito della “formazione e della partecipazione del Regolamento Urbanistico di Pietrasanta”, che ella probabilmente non sapeva, gli articoli 53 e 55 della L.R. 01/2005:

Articolo 53 - Piano strutturale

1. Lo statuto del territorio di cui all’articolo 5,

contenuto nel piano strutturale, in relazione al territorio

comunale, individua e definisce:

a) le risorse che costituiscono la struttura

identitaria del territorio comunale definita attraverso

l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi

territoriali e funzionali;

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b) le invarianti strutturali di cui all’articolo 4;

c) i principi del governo del territorio;

d) i criteri per l’utilizzazione delle risorse

essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali

e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi

territoriali e funzionali di cui alla lettera a);

e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio,

nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela

dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni

culturali in attuazione del piano di indirizzo territoriale

e del piano territoriale di coordinamento ai sensi degli

articoli 33 e 34;

f) la rappresentazione delle aree e gli immobili

dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi

dell’articolo 32, comma 2.

2. Il piano strutturale delinea la strategia dello

sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e

la definizione:

a) degli obiettivi e degli indirizzi per la

programmazione del governo del territorio;

b) delle unità territoriali organiche elementari che

assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni

necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;

c) delle dimensioni massime sostenibili degli

insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi

necessari per le unità territoriali organiche elementari,

sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo

territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla

base degli standard di cui al decreto ministeriale 2

aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità

edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti

massimi tra spazi destinati agli insediamenti

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle

attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da

osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti

urbanistici e della revisione di quelli esistenti, ai sensi

dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e

sulla base e nel rispetto delle quantità complessive

minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17

agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica) come da

ultimo modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122

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d) delle aree di cui all’articolo 48, comma 4, lettera

c) e all’articolo 51, comma 3, lettera b) con efficacia

immediata;

e) delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo

52, comma 2 e degli atti comunali di cui all’articolo 10,

comma 2;

f) dei criteri di individuazione delle aree connotate

da condizioni di degrado;

g) della disciplina della valutazione integrata ai

sensi dell’articolo 14;

h) delle misure di salvaguardia, di durata non

superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione

o all’adeguamento del regolamento urbanistico.

3. Il piano strutturale contiene inoltre:

a) il quadro conoscitivo idoneo a individuare,

valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi,

a tale scopo con quello delle risorse individuate dal

piano territoriale di coordinamento;

b) la ricognizione delle prescrizioni del piano

territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo

territoriale;

c) i criteri per l’adeguamento alle direttive di

urbanistica commerciale di cui all’articolo 48, comma

4, lettera e).

4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera e)

definiscono e individuano:

a) le quantità, con riferimento alle unità territoriali

organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da

rispettare con il regolamento urbanistico, nonché i

relativi livelli prestazionali da garantire nella

progressiva attuazione della strategia di sviluppo

territoriale;

b) gli interventi da realizzare mediante i piani

complessi di cui all’articolo 56;

c) i criteri e la disciplina per la progettazione degli

assetti territoriali.

Articolo 55 - Regolamento urbanistico

1. Il regolamento urbanistico disciplina l’attività

urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale;

esso si compone di due parti:

a) disciplina per la gestione degli insediamenti

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esistenti

b) disciplina delle trasformazioni degli assetti

insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

2. La disciplina di cui al comma 1 lettera a)

individua e definisce:

a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato

periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico

esistente e delle funzioni in atto;

b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso

come delimitazione continua che comprende tutte le

aree edificate e i lotti interclusi;

c) la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e

della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed

edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione

degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;

d) le aree all’interno del perimetro dei centri abitati

nelle quali è permessa l’edificazione di completamento

o di ampliamento degli edifici esistenti;

e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e

secondaria nel rispetto degli standard di cui all’articolo

53,comma 2, lettera c);

f) la disciplina del territorio rurale ai sensi del

titolo IV, capo III;

g) la disciplina delle trasformazioni non materiali

del territorio;

h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli

interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui

alla l.r. 39/2000 in base all’approfondimento degli studi

di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;

i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire

prioritariamente la riqualificazione insediativa.

3. La disciplina delle trasformazioni non materiali

del territorio di cui alla lettera g) del comma 2 detta

criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la

regolamentazione della mobilità e della accessibilità,

gli atti di competenza del comune in materia di orari e

la disciplina della distribuzione e localizzazione delle

funzioni di cui all’articolo 58.

4. Mediante la disciplina di cui al comma 1 lettera

b), il regolamento urbanistico individua e definisce:

a) gli interventi di addizione agli insediamenti

esistenti consentiti anche all’esterno del perimetro dei

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centri abitati;

b) gli ambiti interessati da interventi di

riorganizzazione del tessuto urbanistico;

c) gli interventi che, in ragione della loro

complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani di

cui al presente titolo, capo IV, sezione I;

d) le aree destinate all’attuazione delle politiche di

settore del comune;

e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;

f) il programma operativo di intervento per

l’abbattimento delle barriere architettoniche ed

urbanistiche, contenente il censimento delle barriere

architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione

degli interventi necessari al loro superamento, per

garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso

pubblico e degli spazi comuni delle città da parte dei

cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili;

g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai

fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilità);

h) la disciplina della perequazione di cui all’articolo 60.

5. Le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti

vincoli preordinati alla espropriazione sono

dimensionati sulla base del quadro previsionale

strategico per i cinque anni successivi alla loro

approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla

scadenza del quinquennio dall’approvazione del

regolamento o dalla modifica che li contempla, non

siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o

progetti esecutivi.

6. Nei casi in cui il regolamento urbanistico

preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa

privata, la perdita di efficacia di cui al comma 5 si

verifica allorché entro cinque anni non sia stata

stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti

non abbiano formato un valido atto unilaterale

d’obbligo a favore del comune.

7. Alla scadenza di ogni quinquennio

dall’approvazione del regolamento urbanistico, il

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comune redige una relazione sul monitoraggio degli

effetti di cui all’articolo 13. Se ella avrà la “voglia” di leggere attentamente le norme di cui sopra, si renderà conto che il Consiglio Comunale non è stato messo nelle condizioni di avere un quadro di riferimento completo circa gli interventi che il Regolamento urbanistico dovrebbe prevedere. Diciamo dovrebbe perché come sopra riportato mancano ancora parti cospicue di documentazione ed il Piano è già stato adottato. Riteniamo che probabilmente i Consiglieri di Maggioranza, che lo hanno votato, avessero maggiori informazioni di noi! Teniamo a precisare che nessuna forma di Partecipazione è stata attuata, nessuno di noi, i cittadini, le Associazioni di Categoria, ecc, sono mai stati messi nelle condizioni di contribuire alla formazione del Regolamento Urbanistico che per sua stessa affermazione è stato completamente rivisto dalla attuale Giunta Comunale: “Con delibera di Giunta comunale n. 235 del 04/10/2011 è stato approvato il nuovo Documento programmatico. Sulla base del nuovo documento programmatico approvato è stato riaperto il percorso partecipativo del regolamento urbanistico, in particolare con associazioni di categoria e portatori di interessi generali, …” La preghiamo poi di mantenere il rapporto con il Consiglio Comunale e con la Cittadinanza su di un livello di rispetto reciproco e non ci voglia quindi “propinare” che la Partecipazione alla formazione del Regolamento Urbanistico si sia attuata attraverso, usiamo le sue parole per non “sbagliare”: “Nell’ estate del 2012 il documento programmatico è stato presentato all’opinione pubblica attraverso una specifica trasmissione tv (Rete Versilia news).” Chiediamo quindi:

1. la revoca della delibera di adozione del 21 febbraio u.s.;

2. l’avvio dei processi partecipativi relativi alla formazione del Regolamento Urbanistico,

realizzato invece nelle “segrete stanze” comunali;

3. al termine della fase di partecipazione relativa sia alla Formazione che alla fase

dell’adozione, la convocazione di un Consiglio Comunale che provveda alla Riadozione del

R.U. stesso;

Per il momento ci fermiamo sulla “porta” delle procedure, ma qualora il Signor Sindaco di

Pietrasanta si “ostinasse” a non tornare indietro sulla Adozione del piano, entreremo anche nel

merito delle determinazioni assunte evidenziando una serie di incongruenze e casualità

inquietanti.

Per sua opportuna conoscenza riteniamo di dover inviare la presente anche al Sindaco di Pietrasanta, al Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta, ai Capigruppo Consiliari di Pietrasanta, alla Regione Toscana, alla Provincia di Lucca, alla Procura della Repubblica di Lucca, alla Corte dei Conti Regionale e a tutte le Associazioni di Categoria del Territorio. Restiamo in attesa di un suo atto concreto. Cordialmente.