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"l'a'.’.° -q_\.__-..- ‘i J*.. ,4. 1%- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli aiticeli 76 e 87, qui11to comma, della Costitezic-11e; VISTA la legge 13 luglie 2015 n. 107 recante riforma del sisterna nazienale di istruzione e fermazione e delega per il rierdino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particelare i conlmi 180, 181 lettera h), 182 e 184; VISTA la legge 23 agosto 1938, 11. 400, recante <<Discipli11a dell‘attivita di Governo e ordinamente della Presidenza clel Consiglie dei Mi11ist1'i>>, e successive modificazioni, ed in particolare 1'a1"ticole 14; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 11. 18, 1'eca11te l’o1'dina111ento dell’a111mi11ist1'azione degli affari esteri e della ceeperazione li1i6l‘I1£iZl0l”l£il6; VISTA la legge 5 febbraio 1992 11. 104, recante legge quadro per l’assiste11za, l’i11teg1'aziene seciale e i diritti delle persene handicappate; VISTO il decreto legislative 16 aprile 1994, 11. 297, recalite apprevazione del teste unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 1S1l‘llZ10i1€, e successive modificazioni; VISTA la legge 15 marze 1997, 11. 59, recante delega al Governo per il cenfe1*ir11e11to di funzioni e cempiti alle regioni ed enti lecali, per la 1"if0r111a della Pubblica A111111inist1'azio11e e per la semplificaziene amministrativa e successive modificazioni ed i11 particolare l"a1'ticolo 20; VISTA la legge 10 dicembre 1997, 11. 425, recante dispesizieni per la riforma degli esami di State conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grade, co1ne modificata dalla legge 11 gennaio 2007, 11. 1; VISTA la legge 10 niarzo 2000, 11. 62, recante: <<No1'me per la parita scolastica e dispesizieni sul diritto allo studio e all'istruzione>>; Visto il decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’01"di11amente del lavoro alle dipendenze delle a111111i11ist1'azioni pubbliche; VISTO il decreto legislative 19 febbraie 2004, 11. 59, concernelite la definiziene delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al prime ciclo di istruzione, e successive modifieazioni; VISTO il decreto legislative 17 ottobre 2005, 11. 226, concernente i1o1'111e generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educative di istruzione e fo1'111azio11e; VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, cez1ce1'11ente disposizioni in i1}8.1€l‘i8. di esami di State conclusivi dei corsi di studio;

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‘iJ*..,4.1%-

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli aiticeli 76 e 87, qui11to comma, della Costitezic-11e;

VISTA la legge 13 luglie 2015 n. 107 recante riforma del sisterna nazienale di istruzione efermazione e delega per il rierdino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particelare i conlmi180, 181 lettera h), 182 e 184;

VISTA la legge 23 agosto 1938, 11. 400, recante <<Discipli11a dell‘attivita di Governo e ordinamentedella Presidenza clel Consiglie dei Mi11ist1'i>>, e successive modificazioni, ed in particolare 1'a1"ticole14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 11. 18, 1'eca11te l’o1'dina111entodell’a111mi11ist1'azione degli affari esteri e della ceeperazione li1i6l‘I1£iZl0l”l£il6;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 11. 104, recante legge quadro per l’assiste11za, l’i11teg1'aziene secialee i diritti delle persene handicappate;

VISTO il decreto legislative 16 aprile 1994, 11. 297, recalite apprevazione del teste unico delledisposizioni legislative vigenti in materia di 1S1l‘llZ10i1€, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marze 1997, 11. 59, recante delega al Governo per il cenfe1*ir11e11to di funzioni ecempiti alle regioni ed enti lecali, per la 1"if0r111a della Pubblica A111111inist1'azio11e e per lasemplificaziene amministrativa e successive modificazioni ed i11 particolare l"a1'ticolo 20;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, 11. 425, recante dispesizieni per la riforma degli esami di Stateconclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grade, co1ne modificata dalla legge11 gennaio 2007, 11. 1;

VISTA la legge 10 niarzo 2000, 11. 62, recante: <<No1'me per la parita scolastica e dispesizieni suldiritto allo studio e all'istruzione>>;

Visto il decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’01"di11amente dellavoro alle dipendenze delle a111111i11ist1'azioni pubbliche;

VISTO il decreto legislative 19 febbraie 2004, 11. 59, concernelite la definiziene delle normegenerali relative alla scuola dell'infanzia e al prime ciclo di istruzione, e successive modifieazioni;

VISTO il decreto legislative 17 ottobre 2005, 11. 226, concernente i1o1'111e generali e livelli essenzialidelle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educative di istruzione e fo1'111azio11e;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, cez1ce1'11ente disposizioni in i1}8.1€l‘i8. di esami di Stateconclusivi dei corsi di studio;

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VISTO il decrete-legge 7 settembre 2007, 11. 147, co11vertite, con modificazioni, dalla legge 25ottebre 2007, 11. 176;

VISTO il decreto-legge 1° setterribre 2008, 11. 137, c011ve1'tito, con medificazieni, dalla legge 30ottobre 2008, 11. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato f101‘111B in 111E1161‘iH di acquisizione dellecenescenze e delle competenze relative a <<Cittadi11a11za e Costit11zio11e>>, di valutazione delcomportamente e degli app1*e11di1nenti degli alunni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 11.170 recante norme in materia di disturbi specifici diapprendimento in ambite scelastice;

VISTO il decreto legislative 3 febbraio 2011, 11. 71, recante erdiiiamento e 11111210115 degli ufficiconsolari, ai seiisi del1'a1*tico1e 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, 11. 246;

VISTO il decreto legislative 16 gennaio 2013 n.13 cencernete la definizione delle norme generali edei livelli essenziali delle prestazioni per l’i11dividuazione degli apprendirnenti 11011 fermali eformali e degli standard ininimi di servizio del sistema nazionale di certificazio11e delle competenze;

VISTO il decrete del Presidente della Repabblica 16 dicembre 1985, 11. 751 recante esecuzionedell’i11tesa tra l’aute1'ita scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l’i11segna111ent0 dellareligiene cattolica nelle scuele pubbliche;

VISTO il decrete del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 11. 249, come medificate daldecrete del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statute dellestudentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degliesami di State cenclusivi dei cersi di studio di istmzione secondaria superiore;

VISTO i1 decreto del Presidente della Repebblica 8 marzo 1999, 11. 275, co11cer11ente 1'ege1a111e11torecante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 11. 122, ce11ce1*11e11te regolamentorecante c0o1'di11a111e11to delle norme vigenti per la valutazione degli alu1111i;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 inarzo 2010, 11. 87, che adotta il <<Regolament0recante norme colicerneriti i1 rierdino degli istituti, prefessionali ai sensi del1'articolo 64, comrna 4,del dec1'eto~1egge 25 giugno 2008, 11. 112, convertite, con modificazieei, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 111a1"zo 2010, 11. 88, che adotta il<<Regola1nento recante riorme per il riordino degli istituti tecnici a 11e1'r11a dell'a1'ticolo 64, comma 4,del decreto-legge 25 giugno 2008, e. 112, ce11vertito dalla legge 6 ageste 2008, 11. 133»;

VISTO i1 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 11. 89, che adotta il <<Regolame11torecante revisione de1l'assetto o1'dina111enta1e, ergattizzativo e didattico dei licei a neima de11'a1'ticolo64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 11. 112, convertite, con medificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133»;

VISTO i1 decreto del Presidente della Repubblica 28 marze 2013, n. 80, cl1e adotta il “Regolamentesul sistema nazionale di valutazione i11111ate1'ia di istmziene e fe1'111azione”;

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VISTO il decrete del Ministro della pubblica ist1"uzie11e 22 agesto 2007, 11. 139, C0l1C6l'l’l€I116regolalnente recante noreie i11 materia di ade111pi111ente dell‘ebb1igo di istruziene, ai sensidel1'a1'ticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, 11. 296;

VISTO il decrete del Ministre della pubblica istruzione 7 ottebre 2010 n.211, concernenteRegelamento recaete indicazieai nazienali riguardaeti gli obiettivi specifici di app1'e11di111e11teconcernenti le attivita e gli insegnameeti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi licealidi cui all articelo 10, ce111111a 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 111a1'ze 2010, n. 89, inrelaziene a1l‘articelo 2, commi 1 e 3, del meclesime 1'egola1ne11to;

VISTO i1 decreto del Ministro dell'istruzione, dell'u11ive1'sita e della ricerca del 16 I"t0V€ITi1Jl‘6 201211.254, Regolamente recante indicazieni nazienali per i1 curricelo della scuola del1’i11fa11zia e delprime ciclo d’ist1‘uzio11e, a nerrna dell’articele 1, comma 4, del decrete del Presidente dellaRepubblica 20 marzo 2009, n. 89;

CONSIDERATO c11e l’a1ticelo 1, cemmi 180, 181 e 182, della legge 11. 107 del 2015, delega ilGoverno ad adettare one o pifl decreti legislativi al fine di prevvedere al 1'io1'di11o, allasemplificazione e alla cedificazione delle disposizieni legislative in materia di istrazione;

RITENUTO di clever procedere, ai sensi de11’a1tic0le 1, comma 181, lettera 11), della predetta legge11. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei priiicipi e dei criteri direttivi ivi cleclinati, il riordino ePadeguainente della nermativa i11111ate1'ia di istituzieni e iniziative scolasticlie italiane a1l’este1'e;

VISTA la p1'eli111i11a1*e cleliberazione del Censiglie dei Ministri, adottata nella riunione del 14gennaie 2017;

ACQUISITO il parere della Co11fe1'e11za Unificata di cui all'a1ticelo 8 del decrete legislative 28agesto 1997, 11. 281 espresso 11ella sedata del 9 1T1Ei1‘Z0 2017;

ACQUISITI i pareri delle Com111issioni parlamentaii competeriti per materia e per i prefilifinanziari;

VISTA la deliberaziorie del Censiglie dei Ministri, adettata nella rie11io11e del 7 aprile 2017;

Sulla prepesta del Ministre de1l’ist1'uzione, de11’universita e della ricerca e del Mi11ist1'e degli affariesteri e della ceoperazione internazionale, di concerto con il Ministre de11'econo111ia e delle finanzee i1 Ministro per la semplificazione e la pubblica a111minist1'azio11e;

EMANAi1 seguente decreto legislative

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Care ISISTER-"IA oases FOR\-IAZJONE ITALIANA NEL morveo

Art. 1A11-rbire di applicaziene

1. ll presente decrete legislative, in coerenza con gli ebiettivi e le finalita individuate dalla legge 13luglio 2015 11. 107, rierdina e adegua la ilormativa in materia di istituzioni e iniziative scolasticheitaliane all’estere attuande un effettive e sinergice ceerdina1ner1te tra il Mi11iste1'o degli affari esterie della ceeperaziene i11te1‘11azie11ale e il Ministere de11’istruzie11e dell’u11ive1'sita e della ricerca nellagestione della rete scelastica e nella p1‘OII1OZ1OIi8 della lingua e della cultura italiana all’este1'e.‘

Art. 2Obieffitii del si.s'!e1.nc1dellaformaziene 1701101101161 mende

1. I1 sistema della foimazione italiana nel mende favorisce la centralita del 111edel1e educative eformative della scuola italiana nella secieta della cenoscenza in centesti 111ulticult1u*ali e pluralistici,fendato sui valeri dell’i11clusivita, dell’interculturalita, della de111ec1*azia e della ne11discri111i11aziene.

2. ll sistema della fermaziene italiana 11el mende 11a come ebiettivo fendamentale la diffusione e lapromeziene della lingua e della cultura italiana al1’estere in 1111 sistema valeriale eurepee ed in unadime11sie11e internazienale e persegue p1*ie1'ita1*iame11te gli ebiettivi femiativi cui si ispira il sistemanazienale di istruziorie e fomiaziene in cenfor111ita con la 1egge11. 107 del 2015.

3. Fatte salve quante previste all"a1'ticole 39, commi 1, 2 e 3, al1’att11azie11e delle dispesizioni delpresente decreto legislative si prevvede con le riserse umane, strumentali e 1i11a11z.ia1*ie dispenibili alegislazione vigente.

Art. 3Arrfcelriziene e coo1'di1m11-iento dei sz',s'le1ne delle fOf'!H£?Z1OJ?€ italitrriri nel mende

1. Il sistema della ferrnaziene italiana nel mende si articela in:a) scuele statali all’este1'e;b) scuele paritarie all’este1*e;c) altre scuele italiane a1l’estere;d) associazione delle scuele italiane all’este1"e;e) corsi premossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana

all’este1'o;1) letterati.

2. Con decrete del Ministro degli affari esteri e della coeperazione inte1*11azie11ale e del l\/1iI1iS11‘Odell’ist1‘uziei1e del1’u11ive1'sita e della ricerca e istituita, senza nuevi e maggieri eneri a carice dellafinanza pubblica, una cabina di regia, fermata da 1'app1'ese11tanti del Mi11iste1*e degli affari esteri edella coepe1'azie11e internazionale e del Ministere dell’ist1'uzi0ne, dell’unive1'sita e della ricerca, cheassicura, 1nedia11te riu11ie11i periodiche, il ceerdinamelite strategico del sistema della fe1'n1azioneitaliana nel mende.

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3. 11 Ministero degli affari esteri e della coeperaziene 1I}'[61‘I'1E1Zi0l1Hl6, oltre a1l’azione sveltamediante le scuele statali all’este1'e, pue sestenere le scuele europee di cui al1’a1tice1e 35 e leattivita di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi gli entigestori attivi nella diffilsiene e prorneziorie della lingua e cu1t111'a italiana 11el mende, cencedendocentributi, fornende libri e materiale didattico e destinandevi docenti seconde quante previsto dalpresente decrete legislative.

4. I soggetti del sistema della ferinazione italiana nel mende si 1'acco1*dano con la rete diplomatica ecensolare, con gli istituti di cultura e con gli altri seggetti pubblici e privati attivi nella premezienedella lingua e della cultura italiana nel mende, sulla base di piani Paese pluriezmali cl1e tengenecento delle esigenze del centesto culiurale, seciale ed ecenemice delle realta lecali.

Alt. 4Scuole statali all ’estero

1. Ce11 decreto del Ministere degli affari esteri e della ceeperazione i11te1'nazio11ale, di concerto conil Ministere del1’ecene111ia e delle finanze e seotite il Ministere dell’ist1"uzie11e dell’1.mive1'sita edella ricerca, posseno essere istituite, t1'asfo1111ate 0 soppresse scuele statali all’este1'o.

2 Le scuele di cui al co111111a 1 confermano il preprie o1'di11ame11to a quelle delle co1*1*ispendentiscuele del sistema nazionale italiane di ist1'uzio11e e fermazione. ll Ministero degli affari esteri edella coeperaziene internazienale, di concerto con il Ministere cle11’ist1'uzione del1’u11ive1'sita e dellaricerca, puo autorizzare varianti in relaziene a esigenze lecali. Ai titeli di studio censeguiti éricenosciuto valere legale.

3. Ciascuna istituzione scelastica redige il piano triermale del1’effe1ta fermativa, secende ledispesizieni applicabili nel te1*1'ite1*io nazienale. Le realta istituzienali, culturali, seciali edecenorniche italiane pessono partecipare alla femialazione del piano. Per le finalita previstedall’a1'ticolo 1, comma 13, della legge 11. 107 del 2015 e per assicurare la continuita delle relazioniinternazionali e la ceerenza dell’azione dell’1talia nel Paese interessato, il piano e trasmesse per iltramite del capo della rappresentanza diplematica e dell’uf1icio conselare al Ministerodel1’ist111ziene dell’unive1"sita e della rioerca e al Ministere degli affari esteri e della cooperazieneinternazionale.

4. L’inseg11a111e11to della religiene cattolica e impartite sece11de le disposizioni applicabili 11elte1*1'iterio nazionale. 11 Ministero degli affari esteri e della cooperaziene inte1*11aziona1e puoautorizzare l’i11segnainento di altre religieni, in relazione ad esigenze lecali.

Art. 5Gesfiene del/e scuola statali all’e.s'1‘ero

1. A ciascu11a scuola statale all’este1'e e assegnate un dirigente scolastice. 111 case di assenza e diimpedimente delle stesso, le ftmzioili sene te1npo1‘a11ean1e11te svelte da an doce11te individuate daldirigente stesse, e, in 111a11ca1ma, dal capo de1l’ufficie censolare e della rappresentanza diplematiea.I1 predette decente e esenerato dal1’i11segname11te lii11itata1ne11te al periedo di assenza eimpedimento del dirigente scolastice purché sestituito da un decente destinato al petenziamentede11’o1‘1’e1'ta fo1'111ativa e delle attivita pregettuali di cui a1l’a1'ticolo 18, COII1I‘11Et 1.

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2. La gestiene amministrativa e contabile delle scuele statali al1’este1*e e regelata dalle disposizieniapplicabili alle 1'app1'ese11ta11ze diplo111aticl1e. I poteri attribuiti da dette dispesizieni ai cemmissaria111n1inist1'ativi e ai capi di ufficio all’este1*o sene rispettivamente esercitati dal direttere dei servizigenerali ed a1r1111i11ist1'ativi e dal dirigente scolastice. I bilanci preventivi e consantivi, nei quali edata specifica evidenza delle gestio11i provenienti dalle casse scolastiche, sene inviati al1’ufiiciocensolare cempetente, cl1e, nel termine di qaizidici giorni, li inoltra, co11 il proprio motivate parere,al Ministere degli affari esteri e della ceeperaziene l111@l'H8Z10113l€.

Art. 6Scuele paritar1'e all ’es1ere

1.Con decreto del Ministero degli affari esteri e della ceeperazione internazienale e del Ministerede1l’ist1'uzio11e, del1’universita e della ricerca pue essere rico11osciuta la parita scelastica alle scueleitaliane al1'estero non statali che presentane requisiti analeglli a quelli previsti per 1e scuele paritarienel territerie nazienale.

2. Alle scuele paritarie si applica l’articelo 4, co1nmi 2, 3 e 4.

3. Ciascuna scuola paritaria individua u11 ceerdinatere del1’attivita didattica, che si raccorda con ildirigente scolastice assegnato all’ambasciata o all’uf1icie conselare o, in 111ancanza, co11 il capodell’ufficie censelare.

4. Le scuele paritarie prevvedono alle spese di vitte ed alleggie del personale di cui all’a1‘tice1e, 24comma 2, e alla sestituzione del personale di cui al cape 111 lI€H1p0l‘ElI1€E1I1"1€I116 assente.

Art. 7_ Alfre scuola fraliane all ’es1‘er0 e .s'eziem' ifaliarie elI’es!e1'o

1. 11 Ministero degli affari esteri e della ceeperaziene internazionale, in collaboraziene con ilMinistero dell’ist1'uzione de11’u11ivei'sita e della ricerca, tiene un elence delle scuele all’estero che,avute riguarde alle specificita lecali, prese11ta11e requisiti analeghi a quelli previsti per le scuele nonparitarie nel territorio nazienale.

2. 11 Ministere degli affari esteri e della eooperaziene internazionale, di concerto con i1 Miiiisterede1l’istruzie11e dell’u11ive1'sita e della ricerca, pue riconoscere o istituire sezieni italiane al1’inte1'nedi scuele stra11ie1'e e i11ternazio11ali e ne definisce 1’ordi11a111eoto.

3. Il Ministero degli affari esteri e della ceeperazione interilazienale, di concerto co11 il Ministerodel1’istruzione dell’u11iversita e della ricerca, poo l‘1COI10SC81‘6 scuele a o1'di11ame11te misto. Taliscuele, integrate nei sistemi scolastici lecali, assicurano agli alu1111i il conseguimente dellacertificazione della cenoscenza del1"italiano come secerida lingua rilasciata da enti certificateriricenosciuti dal Ministere degli affari esteri e della cooperaziene internazienale, sentite i1 Ministerodell’ist111ziene de1l’unive1'sita e della ricerca.

Art. 8A.s'.s'0ciaz1'one delle scuele

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1. Le scuele di cui agli articeli 4, 6 e 7 possene realizzare in fonna asseciata azioni veltea11’att1:azione del piano dell’offerta fennativa, alla diffusione e promezione della lingua e dellacultura italiana e a1 sostegne della mobilita degli studenti in eta scolare da e verso 1’1ta1ia.

A1't.9Parlecipazione di soggetti pzibblicf e privafi al sisteina rlellrrforrnazione ifaliana nel mende

1. 111 cenfern1ita con il piano triennale del1’offe1'ta fennativa, 1e scuele di cai agli articeli 4, 6 e 7possene realizzare fer1ne di collaboraziene con soggetti pubblici e privati, inclesi gli istituti italianidi cultura, gli enti gesteri attivi nella diffusiene e premezione della lingua e cultura italiana nel111onde.

2. 11 Ministero degli affari esteri e della cooperazione interiiazienale, in cellaberaziene co11 i1Ministere de11’ist111zione de1l"u11ive1'sita e della ricerca, puo avviare forme di ceeperazzione e dipartenariate tra settere pubblico e private per il fUI}Z10I18II1€I110 e la gestione di scuele al1’este1'o.

3. Ne1l’an1bito delle scuele statali a1l’estere, il Ministero degli affari esteri e della cooperazieneinternazienale, sentito il l\/11111316110 del1"istrazione dell’ueiversita e della ricerca, puo erganizzare,anc11e in collaberazione co11 soggetti pubblici o privati ita1ia11i o stranieri, scuele o sezioni aordinamento scolastice 1nisto o locale.

A11. 10Iniziarive per Ia lingua e la cultmw iraliancr all ’esler0

1. ll Ministero degli affari esteri e della cooperaziene internazienale p1'o111uove e attua, anche conmedalita a distariza, le seguenti iniziative per 1’app1'e11din1ento della lingua e cultura italiana:

a) interventi per faverire il bilinguismo;b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuele lecali, anche avvalendosi

de1l’attivita degli e11ti gestori di cui a11’a1'ticole 11, per la diffusione della lingua e dellacultura italianag

c) corsi di 1i11gua.e cultura italiana e altre iniziative 1ingeistico—cultu1'ali offerti, a studenti diegni erdine e grade con la collaborazione di u11iversita italianeg

2. I1 Ministere degli affari esteri e della coeperazione internazienale premueve ed attua, altresi, leseguenti iniziative, svelte anche con modalita a distanza:

a) classi o corsi preparatori per agevolare 1’i11serin1ento degli studenti italiani nei sistemiscolastici locali;

b) iniziative di feimazione, per i docenti lecali, anche riguardanti le linee guida e 1e indicazioninazionali dei percorsi di studio de11’ordinamento nazionale.

3. 11 Ministero degli affari esteri e della cooperaziene i11ternaziona1e, in collaborazione con ilMinistero de1l‘istrezio11e dell"aniversita e della ricerca, p1*o1r1ueve e attua le iniziative cli cui alpresente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a) p1'ogram111azio11e del1’attivita su base triennale coere11te111ente con il piano Paese di cuial1’artice1o 3;

b) incentivaziene di percorsi di 111ig1iorame11to e di diversificaziene de1l’offe1'ta fo1'n1ativa;c) ionalzatnento della professienalita dei doce11ti lecali, a11che inediante 1’i11dividuaziene di

reqaisiti miai111i peril 1'ec1uta111ent0 da parte degli enti gesteri;

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d) incoraggiatllente della diffusione di bue11e pratiche e di sistenii didattici innevativi, anchemediante reti di collaberaziene ce11 altri attori del sistema della fermazione italiana nelmende;

Art. 11E1-mi gesrori

l. Le iniziative di cui a11’articele 10 possene essere 1'eali2'.zate da enti gesteri non aventi fine di lucro attivinella diffusione e pro111ozio11e deila lingua e della cultura italiana 11e1 mende, cestimiti e organizzati seco11dele 1""o1'n1e giuridiclie prescritte dalla normativa locale.

2. 11 Ministere degli affari esteri e della coeperaziene inte1'11azienale sestie11e le iniziative di cui al1’a1“ticele10 premosse dagli enti gesteri di cui al comma 1.

Art. 12Lefromfi

1. Nel1’a1nbite del contingente di cui al1’a1tico1e 18 ce111r11a 1, possene essere inviati lettori presseuniversita e istituzioni scelastiche straniere, i quali collaborane alle attivita di insegnamento, diassistenza agli studenti e di ricerea nell’ambito della lingua e della cultura ita1ia11a.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperaziene ieternazionale puo incaricare i lettori disvolgere attivita di promezieiie della lingua e della cultura italiana aggiantive a quelle di cui alcomma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaberazionecon gli istituti italiani di cultura. Dette attivita possene includere l’o1*ga11izzazione di eveeticulturali, la decenza in corsi cli lingua e cultura italia11a organizzati da istituti italiani di cultura, darapp1'esenta11ze dip1o1natiche o da uffici consolari, lo sviluppe dei rapporti culturali bilaterali, anchecon riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.

3. Il Ministero dell’istruziene de11’universita e della ricerca, seotito il Ministero degli affari esteri edella coo eraziene internazionale, no collaborare con universita straniere nella selezione diPpersonale speelallzzato Clll le stesse intendono affidare l’111segna1nente della lmgua e della cultuiaitaliana.

Art. 13Gesfione, c00rd:'n(1mem‘0 e iiigilanza

1. Per gestire, coordinate e vigilare il sistema della formaziene italiana 11e1 mende, la seleziene e ladestinazione al1’este1*o del personale di cui a11’a1'tico1o 18, nonehe le ulteriori attivita di cui alpresente decreto legislative, il Ministero degli affari esteri e della ceoperazione internazionale e ilMinistere de1l’istruziene del1"unive1'sita e della ricerca si awalgono di dirigenti scelastici, docenti epersonale ae1n1i11ist1'ativo della scuola nel li1nite complessive di 35 unita per ciascune dei dueministeri. -

2. L°a1111ninistraziene di apparteneeza colloca fueri ruele il personale di cui al ceimna 1, di concertocon il Ministere di desti11azione e con il Ministero del1’ece11o111ia e delle finanze. 11 servizie prestateai sensi del presente articelo e valido a tutti gli effetti come servizie nel ruolo di appartenenza.

3. 11 trattamente economice del personale di cui al presente capo rimane a caricodell’am111inistrazio11e di appartenenza e continua ad essere corrispeste dagli uffici che viprevvedevano a11’atto del collocainente fueri ruelo.

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CAPO IIREQUISITI E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALUESTERO E VALUTAHONE DEL

SISTEMA DELLA FORMAZIONE rmmama NEL MONDO

A1't.14Reqirisirf del personals do destinmre all ’es:‘e1'0

1 Per garantire 1’identita culturale dei percorsi di istruziene de11’ordina1nento scolastice italiane inuna dimensiene internazionale, nonche per assicerare la qualita del sistema della formazieneitaliana nel mende, il Ministero de11’istruziene de11’u11iversita e della ricerca, con decrete adottatodi concerto con il Ministero degli affari esteri e della ceoperaziene i11ternazionale, individua, entresei mesi dalla data di eetrata in vigere del presente decrete legislative, i 1'equisiti culturali eprofessionali fondamentali dei dirigenti scelastici, dei docenti e del personale an1n1inist1'ativo dellascuola da inviare all’este1'e.

Art. 15Formnz1'0ne del personale do de.s'ri.nm'e ail ’estero

1. Per garantire la qualita, 1’efficacia e la coerenza del siste111a della formazione italiana nel mende,con il decreto di cui a1l’articolo 14 sene stabilite le modalita della formaziene propedeutica alladestinazione a1l’estero e delle attivita di fonnazione in servizio del personale da destinare al1’estero.

2. Le scuele statali a11’este1'o cencorreno al sistema nazionale di fonnazione del persenale dellascuola, ospitando attivita prepedeutiche alla fo1'1nazio11e in ingresso o in servizio.

Art. 16Sisfema (Ii vaZ1.u‘c1zione

1. E’ istituite un sisterna di valutazione delle attivita svelte in applicaziene del presente decretelegislative, in particolare con riguardo a:

a) qualita del1’offe1'ta formativa;b) impatto degli interventi;c) qualita cle1l’insegnan1ento offerte dai docenti inviati a11’estero a nerma del cape 111;d) pe1'forma11ce del personale am1ni11istrativo e dei dirigenti scolastici inviati al1’estero a norma

del cape III.

2. 11 sistema di valutazieee di cui al ce111111a 1 verifica 1’efficacia e l’efficie11za delle attivita svelte inapplicaziene del presente decrete legislative, in coerenza con i principi e co11 le finalita dellavaletaziene del sistema nazienale di istruziene e tenuto cento dei centesti lecali.

3. Entro 120 giorni dal1’entrata iii vigere del presente decreto legislative, il Ministero dell’istruzionede1l’u11ive1'sita e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministere degli affari esteri edella coeperaziene internazionale, stabilisce modalita, eriteri e stre111eiiti del sistema di valutazionedi cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutaziene esterna, noiicliéle azioni di n1ig1io1'an1ento e di 1'endicentazione sociale.

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Art. 17Ptrbblicifci del sisferiici dellrzfownazione iralictna nel mende

1. Nel1’an1bito del Pertale unice dei dati della scuola di cui all’articole 1, comma 136, della legge n.107 del 2015, e istituita, a decerrere dall"anno scolastice 2017/2018, una seziene dedicata al sistemadella formazione italiana nel 1no11do.

2. Nella seziene di cui a1 comma 1, cempatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuitadelle relazioni i11ternazionali, sene pubblicati:

a) i piani dell’offerta formativa delle istituzieni scelastiche statali e di quelle paritarie;b) i dati in ferma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scelastiche e le iniziative

disciplinate dal presente decreto legislative;c) i bilanci delle scuele;d) idati pubblici afferenti al sistema di valutazione;e) i dati, anche cnrricolari, del persenale destinate all’estere;1) i dati, i decementi e le i11feri11azioi1i utili a valutare Favanzamelito didattice, tec11elogico e

d'innevaziene del sistema scolastice all’estero;g) le iniziative per la lingua e la culttira italiana all’estero realizzate 11e1l’ambito del sistema

della forinazio11e italiana nel mende;11) gli esiti della valutaziene di cui a11’articolo 16, comma 1, lettere a) e b).

CAPO IIIPERSONALE INVIATO ALL’ES'l‘ERO

Seziene IState giuridice

Art. 18Cetegofie e coiiiingenti di pe1'sonale

1. Dirigenti scelastici, docenti e persenale amministrativo della scuola a tempo indeterminatepossene essere cellocati fuori ruolo e destinati alle attivita previste dal presente articolo entre illimite cemplessivo di 674 unita, cemprensivo delle unita destinate al sostegoe degli alunni eondisabilita e delle unita destinate al petenziamente del1’offerta forniativa e delle attivita progettuali dicui all’a1tice1o 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, co11 particelare 1'if'erimente alle competenzenella pratica e 11e11a cultara lnusicali, ne11’a1te e nella storia dell’arte, eel cinema, 11elle tecniche enei media di produzielie e di diffusione delle immagini e dei suoni. ll continge11te di cui alprecedente periede cemprende 50 pesti individuati nei limiti delle detazioni ergaoiche determinatecon il decreto di cui a11’artico1o 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, 11. 107, 1ne11tre noncomprende il personale di cui al1"artice1o 35. I centingenti delle categerie di personale da destinareall’este1'o sene stabiliti su base trienaale dal Mi11istere degli affari esteri e della ceoperazieneinternazienale, co11 decreto adottato di concerto con il Ministere dell’eco11emia e delle finanze e conil Ministere de1l"istruzione dell’unive1'sita e della ricerca, seritite le auterita diplematiehe econselari. Con le medesime modalita possene essere appertate variazioni annuali nel corse deltriennio.

2. 1 dirigenti scolastici posse11e essere assegnati a scuele statali a11‘estero, ad ambasciate e a ufficicenselari. I dirigenti scelastici assegnati ad a111basciate o a uffici censolari promnovono e

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Eiibtavre

ceordinano le attivita scelastiche di cui al capo 1, nel1’area geegrafica determinata dal Ministeredegli affari esteri e della ceoperaziene intemazioiiale, sulla base delle indicazioni del titelare dellasede e del funzionario da lei delegate e in raccerdo con gli istituti italiani di cultura.

3. 1 docenti possene essere assegnati ad una e piu attivita scolasticl1e all’estere per svelgere attivitadidattica, premuovere la lingua e la celtara italiana e partecipare a pregetti, previsti dal pianotriennale dell’of_ferta formativa, finalizzati al miglieramente dell’offerta fertnativa, a11’in11alzamentedel successo scolastice e formative ed al superaniento del disagio scolastice. I docenti non assegnatia scuele statali all’este1'e sene ceordinati dal dirigente scolastice assegnato al1’ambasciata oall’t1fficio censelare o, in case di sea assenza o i111pedime11te, dal capo de1l’uffieie conselare.

4. ll persenale amministrative poo essere destinate a scuele statali all’estero, a rappresentanzediplematiche e a effici censelari per l’e1'ganiz2azione delle attivita scelastic11e all’estere, nelrispette del profile professionale di appartenenza. L’attivita del persenale amministrative in serviziopresse rappresenta11ze diplomatiche e effici censelari e ergaeizzata dal dirigente scolastice o, incase di assenza o impedimento, dal cape dell’ufficie censolare.

Art. 19Seleziene

1. Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente cape e scelto tra i dipendenti concentratte a tempo indeterminate che, dope il periodo di preva, abbiane prestato in ltalia almeno treanni di effettive servizie 11ei ruoli corrispondenti alle funzieni da svelgere a1l’este1'o.

2. I1 personale e selezionate dal Ministere dell’istruzione dell’unive1'sita e della ricerca sulla base dino bande e1na11ate sentite il Mieistere degli affari esteri e della ceoperaziene internazienale. 11bande disciplina:

a) le procedure, i requisiti e i criteri eggettivi per la seleziene del personale in pessesse delprofile prefessionale di cui a1l’articolo 14, in mode da garantire la 111assin1a pubblieita etraspareiiza in ogni fase della selezione; 'le lingue richieste per i Paesi di destinaziene e i relativi livelli di certificazione;i titeli eulturali, professienali e di servizie valutabili, pertinenti alle funzioni da svelgerea11’estere. Seno valutati, quali titeli di preferenza, i titeli rilasciati da ueiversita e da altriistituti di formazione superiere equiparati, sia italiani sia stranieri, previo ricenoseimente,che so11e stati censeguiti in un cerso c11e contempli almeno 60 crediti formativi u11iversitarievvere almene un anne accademico svelte, in particolare, 11ell’a11ibito delle disciplinedel1’i11terce1turalita e dell’insegna1nente dell’ita1iane come lingua seconda o linguastraniera.le raodalita di svelgimente, eventualmente anche telematiche e coretlnque al di filoride1l’orario delle lezieni, di un colloquio obbligaterie cemprensive dell’accertamentolinguistice.

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3. Ai membri della cemniissiene e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 ne11 spettanocempensi, getteni e indem1ita di presenza ne ri1nbe1'si spese ce1nu11que de11o1ninati.

4. Le graduaterie del personale selezionato sene formate egni sei anni e sene pubblicate sul siteistituzionale dei Ministere dell’istruzione del1’universita e della rieerca. Per pesti le cui graduatoriesene esaerite e Inancanti, le procedure di selezione posse11o essere indette prima della scadenza

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sessennale. 11 personale docente inserite in graduatoria permane ne1l’ambito territoriale di1'ife1'i1nente di cui a11’articole 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.

Art. 20Desfinezfene all ’esre1'o

1. 11 Ministere degli affari esteri e della ceoperaziene internazienale comunica annualmente alMi11istere dell’istruzione dell’universita e della ricerca i pesti ee1l’ambito del centingente di cuiall’a1ticolo 18, comma 1, c11e si rendono disponibili nel1’ani1e scolastice successive a quelle incorse. Seno censentiti aggiernamenti nel corse de1l’anno scolastice per esigenze sopravvenute. Ipesti dispenibili sene pubblicati nel site istituzionale del Ministere de11’istr1izie11e dell’universita edella ricerca e del Ministere degli affari esteri e della ceeperaziene internazionale. -

2. Previe col1ocame11to fueri ruolo presse il Ministero degli affari esteri e della coeperazioneinternazionale, il Ministere dell’istr11zione dell’universita e della ricerca destina sui pesti di cui alcomma 1 gli aspiranti cl1e si collocane in pesizione utile nelle graduatorie di cui all’artico1o 19comma 4.

Art. 21Dumfa del serv1'zio aN’es1‘e1'e

1. La permanenza all’estere non puo essere superiere, nell’a1‘ce dell’intera carriera, a due periediciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo Peffettivaassunzione i11 servizio all’estere. 1 due periodi so11o separati da almeno sei anni scolastici dieffettivo servizio nel territorio nazionale.

2. I1 personale di cui al presente capo puo essere destinate all’estero se assicura una permaneeza inservizie all’este1'o per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio inapplicaziene de1l’a1tice1e 26 comma 2, oppure a segeito di domanda ne11 inetivata da gravi motivipersonali o familiari, 11on sene devati i benefici per il viaggie di rin1patrio di cui alla parte terza,titole II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 11. 18.

3. La clestinazione da ena ad altra sede all’estere e consentita solo per gravi 111otivi e ragioni diservizio, nei limiti delle risorse finanziarie dispenibili.

Art. 22A1‘ffCO/61210118 del tempo (If Iavere

1. L’o1'ario di lavore del personale di cui al prese11te cape inviate a1l’estere corrisponde a quelle inItalia.

2. L’erario puo essere articelate in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.

3. Per i docenti e per i letteri, le unita orarie se11e di sessanta minuti ciascuna. I1 miner tempo dilavore derivante dall’utilizze di unita didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e recuperatecon attivita di insegnamento. I lettori possene effettuare ii recupero anche con altre attivita previstedelle istitttzieni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica oda1l’tifficio co11so1are cempetente.

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4. Si applica l’articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gem1aie 1967, 11. 18.

Art. 23Insegnciiireirfi obbh'gm‘or1' che conzpermno an o1'm*ie seffimam'1le 11/1fi21v'01'e (1 quelle ch‘ cartedra e

sosritzrzieire di d0(3€f’!Tf fernperrrneernenre crssenti

1. Nelle scuele statali all’estero gli insegnamenti ebbligatori ohe ne11 costituiscono cattedra e pestodi insegnamento sono ripartiti fra i docenti gia in servizio con abilitazione specifica ed affine o co11titole di studio valido per l’i1isegna1nento della disciplina, a11cl1e in censiderazione del percorsoformative e de1l’acquisiziene di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti daimpartire.

2. I docenti ten1poraneamente assenti nelle scuele statali a1l’estero so11e prieritariame11te sestituitimediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia i11 servizie nel medesimoPaese. 11 presente comma si applica, laddove possibile, alla sestituzione dei docentitemporaneamente asse11ti 11elle iniziative di cui all’articele 10.

Art. 24As.s'egn(1zieni temperance e invie in 11-1is.s'i0ne

1. ll Ministere degli affari esteri e della coeperazione intemazie11ale, di concerto con il Ministerode1l’istruzior1e del1’universita e della ricerea, puo inviare, per esigenze di sewizie, personaledece11te e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuele statali all’estere ed altreiniziative disciplinate dal presente decreto legislative, per ona durata di un anne scolastice, neilimiti delle risorse finanziarie dispenibili. Il personale di cui al presente comma e individuate sullabase delle graduatorie di cui a1l"articele 19 comma 4. I1 personale e collecato fueri ruolo econserva, per l’inte1'a durata della missiene, la sede occapata nel territorie nazionale.

2. Per lo svelgimento degli esami di State cenclasivi del prime e del seco11do ciclo d"istrezione, ilMinistero degli affari esteri e della coeperaziene internazionale, di eoncerto con il Ministerodell’istrt1ziene dell’unive1'sita e della ricerca, invia in missione o in viaggie di servizio il personalenecessario alla formazione delle relative commissioni seconde le disposizioni vigenti in materia nelterritorie nazionale.

Art. 25Senzioni disciplinari

1. I1 personale di cui al presente cape e seggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria diappartenenza.

2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare 11en e di competenza del1’ufficio per i procedimentidisciplinari di cui all’articele 55-bis—del decreto legislative 11. 165 del 2001, il procedime11todisciplinare compete al dirigente scolastice o, in sea assenza, al cape del ce11so1ato e censolatogenerale di prima eategeria territorial111ente competente 'o, in mancanza, al capo dellarappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all’articolo 4,comma 1.

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3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedime11ti disciplinari spettane all’ufficio competente peri procedimenti disciplinari del 1\/linistere degli affari esteri e della ceoperazione intemazionale.

Art. 26Riemtre 1'11It‘ali.<'1

1. 11 Ministero degli affari esteri e della coeperazione intemazionale puo far cessare in qualsiasimemento il servizie al1’estere per ragioni di servizio o per incempatibilita di permanenza nellasede. Se le ragioni di servizie attengone alle esigenze del sistema scolastice nazionale e agli esitinegativi della valutazione di cui all’artico1o 16 comma 1, lettere c) e d), la cessaziene e disposta dalMinistere dell’istrozione <;ie1l’universita e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e dellaeoeperaziene internazionale.

2. L’i1'rogazione di una sanzione disoiplinare superiere alla sospensiene dal servizio con privazienedella retribuziene per dieci gierni comporta l’immediata cessazione dal servizie all"estero.

3. Al rientro in ltalia, il personale decente e riassegnate all"ambito territoriale cl1e ricemprende1’istituzione scelastica di ultima titelarita.

4. A1 rientro in ltalia il personale amministrative e riassegnato alla scuola di ultima titolarita o, insuberdine, ad altra scuola della medesima provincia seconde le ordinarie procedure di mebilita dellacategoria.

5. A1 rientre in ltalia il personale dirigente scolastice e riassegnate alla scuola di ultima titolarita o,in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relative officioscolastice regionale.

A11. 27Fere C0fH])€T€Hf€

1. Perle centreversie di lavoro del personale di cui al presente capo e cempetente il fore di Roma.

Seziene IITrattamento economice

Art. 28Refribuzione

1. 11 trattamente economice, previste per il servizio prestato i11 ltalia, del personale di cui al presentecapo rimane a carico del1’amminist1'azione di appartenenza e continua ad essere corrisposto daglinffici c11e vi provvedeva11o all’atto del colleca1ne11te fueri ruele.

Art. 29Trafiamento economice all ’e.s'tero

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1. Al personale di cui al presente capo ad ecceziene di quelle di cui al1’articelo 24 oltre allestipe11dio e agli assegni di carattere fisso e eontinuativo previsti per il territorio nazionale, tranneche per tali asseg11i sia diversamente disposto, compete, dal gieme di assunziene fine a quelle dicessazione dalle funzioni i11 sede, uno speciale assegno di sede, no11 avente carattere retribI.1tivo, persopperire agli eneri derivanti dal servizio all’estero. Tale asseg11o e cestituito:

a) da1l‘assegno base di cui al co1nma 3;b) dalle maggiorazioni relative alle singele sedi determinate seconde coefficienti da fissarsi

con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, diconcerto co11 il Ministre de1l’econen1ia e delle finanze, sentita la cen11nissiene di cuial1’artico1o 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. I ceefficienti sene fissati sulla base del ceste della vita e delle sue variazioni risultanti darilevamenti ebiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale e dei datistatistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall’Unione eurepea, con particolare riferimeiito al cestedei servizi. Agli asseg11i si applicano le maggiorazieni pe1'sit11azio11i di rischio e disagio stabilite peril personale di ruole del Ministere degli affari esteri e della cooperazione internazienale in servizionella stessa sede.

3. Gli assegni me11si1i lordi base di cui al comma 1, lettera a), se11o cosi determinati:a) dirige11te seolasticoz euro 800;b) docente di scuola secondaria di seconde grade: euro 650;c) decente di scuola seco11daria di prime grade / lettere: 600;d) insegnante di scuola primaria o dell’i11fa11z.ia: euro 570;e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;f) assiste11te amministrativo: euro 490.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’a1tice1o 5, comma 1, seco11de periodo, o all’a1'ticole12 comma 2, spetta una maggieraziene del tiattamento economice di cui al presente articolo inmisura pari a un dodicesime del1‘assegno di sede di cui al comma 1.

5. Per ciascuna era di insegnamente eccedente 1’o1'ario ebbligaterie prestata ai sensi dell’a1tico1o23 s etta una ma iorazione del trattamento di cui al resente articolo in niisora ari a un

F .qumdtcesnne dell"asseg11e base d1 cur al comma 3. In alternativa, 11 docente puo frurre, nel perlodidi sos ensione dell’attivita didattica, di ri osi com ensativi,i111'a ione di 1.111 iorno o oi uattro oreP 8 (1sepra1111u1nerar1e effetttvamente prostate.

6. Fermo restande quanto disposto dall’articole 28, per la durata delle missioni di cui all’articole 24comma 1, i1 Ministero degli affari esteri e della coeperazione iiiternazionale corrisponde iltrattamento economice di cai l’articelo 170, quinte comma, del decreto del Presidente dellaRepubbliea 5 ge1111aie 1967, n. 18. Si applica il comma 5.

7. Fatto salvo quante previsto dalla presente seziene si applicano i titoli I e ll della parte III, nenchegli articeli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica 11. 18 del 1967.Salve quanto previste dal presente articele, la disciplina ivi prevista per l’inden11ita di servizieall’estere si applica all’asseg11e di sede di cui al comma 1.

Art. 30Servizie in residenze disagmte

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1. Si applica l’artico1o 144 del decreto del Preside11te della Repubblica n. 18 del 1967, nonchél’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, 11. 1092.

Caro IVS1*1"o.1.z1on1 PARTICULAR}

Sezlone IPersonale locale nelle scuele statali all’estere

Art. 31Docent!‘ (1 contrawo locale

1. Nelle scuele statali al1’estero posso11o essere affidati a personale straniere o italiano, residente nelpaese ospitante da almeno un anne, in possesse dei requisiti prescritti dalle disposizioni lecali, gliinsegnamenti obbligateri i11 base alla 11orn1ativa locale e non previsti nel1’o1'dinan1ento scolasticeitaliano, nonclié le attivita di potenziamento dell’offerta fermativa che non pessano essere copertece11 docenti di cui all"artico1e 18, cen11na 1.

2. Nelle scuele statali all’estero un m1111ero limitato di insegnamenti obbligatori 11e1l’ordinamentoitaliano puo essere affidate a personale italiano o straniere, residente 11e1 paese ospitante da almenoun anne, in possesse dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenzacertificata della lingua italiana con finalita didattiche a livello avanzato seconde il Quadro comuneeuropeo di riferiniente per la conoscenza delle lingue. C011 decreto del Ministero degli affari esteri edella cooperazio11e internazionale, sentito il Ministero de11’istruziene de11’universita e della ricerca,sene stabiliti, avende riguardo alle specificita dei co11testi lecali e delle discipline caratterizzanti idiversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizionidel presente comma, 11e11cl1e i criteri e le procedure di seleziene e di assunzione del personaleinteressato.

3. Se non e possibile proeedere ai se11si del1’articole 23 e per la sostitnziene di personale di cui aicommi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuele statali all’estero possene stipulare contratticenforinemente al presente articele. Se non si puo provvedere diversa111e11te, pue prescindersi dalperiodo minimo di residenza 11el paese ospitante. Le scuele statali all’estero non possene stipularecontratti ai sensi del presente articole per pesti di insegnamente disponibili per meno di dieci giorni.

4. I contratti a tempo determinate ltanno la durata strettamente necessaria ad assicurare 1’attivitadidattica.

5. I1 trattamente economice, commisurato alle ore di servizio effettivatnente prestate, e pari allaretribuzione de1l’analogo personale delle scuele lecali, o, se piti favorevole, ai tre quarti dellapesizione stipendiale iniziale spettante al perso11ale delle scuele in ltalia con le meclesime funzieni.Nel seconde case, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete ancl1eil pagamento delle spese di viaggie nella classe pit) eeonomica.

Art. 32Personale non clocenle a.s'.s'um‘0 locrzlmenfe

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1. Le scuele statali all’estere possene assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazieiiale e nei limiti delle risorse finanziarie dispo11ibi1i, personalenon docente permanenternente residente da al1nene due anni nel Paese dove opera la scuola edave11te una conescenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

Art. 33Legge1*egela2‘rice dei conr1'(m‘1'

1. Fatte salvo qoanto previsto dalla prese11te seziene, i contratti di lavoro di cui agli articeli 31 e 32se11o regolati dalla 11ermativa locale, nonché dagli articeli 84 e da 154 a 166 del decreto delPresidente della Repubblica 5 gem1aio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, adeccezione de11’articolo 160 e, li111itatame11te al personale docente, de1l‘articolo 157.

2. La durata ce1nplessiva dei contratti a tempo determinate non puo superare i limiti temporalimassimi previsti dalla normativa locale per la forma co11t1'attuale prescelta e, se piu restrittivi, daldecreto legislative 15 giugne 2015, n. 81 e successive medificazio11i, 11encl1é dall’articolo 1, cem111a131, della legge 13 luglio 2015, 11. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuele statali all’esterostipulano contratti a tempo indeterminate, anche a tempo parziale.

3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si cenformano a principi di i1nparzialita,pubblicita e trasparenza e 111irano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesse dellecompetenze necessarie ai compiti da svelgere. Le modalita delle selezioni sene stabilite con decretodel Ministro degli affari esteri e della cooperaziene internazionale, sentito il Ministrocle1l’istruzio11e, de1l’unive1*sita e della ricerca. A1 componenti delle commissioni di selezione 11onsene corrisposti compensi, gettoni o indemiita di presenza né rin1borsi spese cemunque denominati.

4. E’ in ogni case eseluse il transito nei ruoli del personale di col alla presente seziene.

Sezione II —- Altre situazioni partieolari

Art. 34Servfzie civile e ri1'ocim'

1. I1 servizio civile a11’estero puo essere prestato 11ell’ambite del sistema della fozmazione italiananel mende. Si applica la vigente normativa in materia.

2. Per le finalita di cui al presente decreto legislative, il Ministero degli affari esteri e dellaceoperazione i1"1ter11azio11a1e o il Ministero dell’istruzio11e dell’universita e della ricerca possenecofinanziare appositi prograrnmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea edi laurea 111agistrale, promessi da tmiversita e da altri istituti di fermazione superiore equiparatiabilitati al rilascie di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborse forfetarie delle spesesostenute nella misura minima ce1nplessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministeredegli affari esteri e della ceoperaziene iiiternazionale poo essere corrisposta in tutto o i11 parte informa di facilitazioni o benefici non monetari. 1 pregrammi di tiroci11io prevedono il rico11oscin1entodi almene doe crediti formativi universitari e accademici per 111ese di attivita.

Art. 35P€I‘.5‘0J?(ll€ 1'11sert-v'zio nelle scuele europee

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E‘.11"

1. Al personale in servizie nelle scuele europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordiinternazionali.

2. Con le modalita di cui all’articelo 18 comma 1, e stabilite il contingente del perse11a1e destinatoalle scuele europee i cui oneri non sene a carico del Ministero degli affari esteri e dellacooperazione irlternazionale. I1 Ministero dell’ist1'uziene dell’1mive1'sita e della ricerca, sentito ilMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazienale, individua i candidati italiani aipesti di direttore e di direttore aggiu11to di scuola europea, previa pubblicazione di un bande cheregola medalita e eriteri di selezione. Al personale di cui al presente cen1n1a si applicano, in quantecempatibili con le specifiche disposizieni delle scuele europee, gli articeli 14 e 19.

3. La durata del servizio 11e1le scuele europee e regelata dal1‘a1ticole 21, in quanto compatibile conle specifiche disposizioni delle scuele europee. 11 personale gia in servizio presso una scuolaeurepea, in case di 11o1nina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola eurepea, puo svelgere,nella nuova funzione, un mandate pieno di cinque am1i. Al segretarie generale e al vice segretariogenerale si applicano le specifiche disposizioni delle scuele europee.

4. Il periodo di servizie nelle scuele europee a cemputato come servizio al1’estero agli effetti di cuiall’articolo 21 . La permanenza all’estero ai se11si dell’articole 21 e co111putata agli effetti di cui aleo1111na 2.

CAPO VINNOVAZIONE IHGITALE

A11. 36(Piano per l’fnn0vaz1'0ne (ligitele)

1. Le scuele statali al1’estero concerreno al1’attuazie11e delle misure previste dal Piano Nazionaleper la scuola digitale. A tal fine, e autorizzata la spesa di 520.000 euro per l’anr1e 2017 per larealizzazione di a1nbie11ti didattici e laberatoriali innovativi.

2. Le scuele paritarie all’estere possene concerrere all’attuazione delle misure previste dal Pianonazionale per la scuola digitale se i11 rete con una scuola statale all"estere o con una scuola stataledel territorie nazionale senza eneri a carico del bilancio delle State.

Caro VI

DISPOSIZIONI FiNALI

Art. 37Disposizioni !.ransfIo1'fe

1. Alle scuele gia istitaite ai se11si dell’a1*ticole 627 del Teste unico di oui al decreto legislative n.297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuele statali all’estero.

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2. Restane fermi i riconoscimenti della parita e le iscrizioni r1ell’e1enco delle scuele no11 paritariegia disposti nei cenfro11ti di scuele all’estero. Le successive revisioni sene effettuate seconde ilpresente decreto.

3. L’articelo 5, ce1m11a 2, si applica dall’esercizio finanziario successive all’entrata in vigere delpresente decreto. Con la medesima decerrenza la gestie11e delle casse scolasticl1e e 1 relativi rapportigiuridici attivi e passivi co11fluiscono 11el bilancio della scuola.

4. I1 capo I1 si applica a decorrere dall’a1mo scolastice 2018/19.

5. L’articolo 19, cermni 2, 3 e 4, e l’a1"ticole 20 si applicano a decerrere dall’am1o scolastice2018/ 19.

6. Per l’am1o scolastice 2017/ 18 il continge11te di cui all’artico1o 18, cemn1a 1, resta fissato in 624tmita, con esclusiene del personale desti11ato alle scuele europee.

7. L’articelo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all‘estero dope l’entrata in vigeredel presente decreto, anoercl1e incluse in graduatorie pubblicate precedentemente.

8. Il personale gia desti11ato all’estero alla data di entrata in vigere del presente decreto puopermanervi fine a neve aimi scelastici nell’arco del1’intera carriera. ll personale interessato cessa didiritto dal servizio a1l’estere, seconde quanto previste dall’a1ticolo 26 a decerrere dall’am1oscolastice successive al cempimento di detto periodo.

9. Ijarticolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017. Entro la medesima data seneaggiornati i coefficienti di cui all’articolo 29, comma 2, prime periodo.

10. Per i contratti stipulati precedentemente, l’articolo 31, comma 5, e l’articolo 33 si applicano adecorrere dal1’a11no scolastice che 11a inizio ne11’esercizio finanziario successive all’e11trata invigere del presente decreto legislative.

11. A1l"articole 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, 11.228 dope le parole: “alla parte V deltesto unico di cui al decreto legislative 16 aprile 1994, 11.297, e successive modificazioni,” senesestituite dalle seguenti: “al decreto legislative attuativo del1’articole 1, connni 180 e 181, lettera 11),della legge 13 luglio 2015, 11.107”.

Art. 38Disposizfoiri di coor(lfnamem‘0 ed ab1'ogez:'om'

1. A decorrere dal prime gierno de1l’a11no scolastice successive all"entrata in vigere del presentedecreto legislative, all'a1'ticolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottebre 1988, n. 470, dope laparola: “stagienale” sene aggiunto le seguenti “, nonché dirigenti scolastici, docenti e personaleamministrative della scuola cellocati fuori ruolo ed inviati a1l*este1'e nell’ambito di attivitascelastiche fuori dal territerio nazienale”.

2. Ferme restando le disposizieni degli accerdi intemazionali vigenti in materia, sene abrogate leseguenti dispesizioni:

a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, 11. 215;

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c) decreto del Mi11istre degli affari esteri e del Ministre della pubblica istruzione del 20 luglio1969;

d) legge 26111aggio 1975, n. 327;e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;1) legge 10 giug11o 1985, n. 285;g) gli articeli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislative 16 aprile 1994, 11. 297;11) il cape 111 del decreto legislative 27 febbraie 1998, n. 62;1) aiticolo 1-quater del decreto-legge 3 agesto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;1n) articele 2, comma 4—11ovies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraie 201 1, n. 10;n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 cenvertito, con

111odificazioni, dalla legge 7 agesto 2012, n. 135. '

Art. 39Copem1r'(1fi11(:nzia1'ia

1. Agli oneri derivanti dagli articeli 15 e 16, pari rispettivame11te a euro 170.000 anuui e a 200.000annui a decorrere da1l‘anno 2018, si provvede mediante cerrisponde11te riduziene del fendo di cuiall"artice1o 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. All’o11e1'e derivante dall’artieole 18, comma 1, si provvede, quanto al trattamente economice dicui all’artice1e 29, pari ad euro 2.724.490 nell’anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorreredall am1o 2019, mediante eorrispondente riduziene del fendo di cui all’articolo 1, cormna 202, dellalegge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Al maggior onere derivante dall’articolo 29, pari a euro 10.068.324 per l’an11e 2017, eurol0.086.385 per l’anno 2018 ed euro 10.068.052 a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fendo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, 11.107.

4. Agli oneri derivanti da1l’articelo 36, comma 1, pari a euro 520.000 per l"a1mo 2017, si provvedemediante corrispondente riduzione del fo11do di cui all’articole 1, cormna 202, della legge 13 luglio2015, n. 107.

5. Dal1’attuazione delle restanti dispesizioni del presente decreto non devono derivare nuovi omaggieri oneri a carico della finanza pubblica.

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I1 presente decreto, munito del sigillo delle Stato, saréi inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. E‘ fatto obbligo a chiunque spefli di osservarlo e di farloosservare.

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