schema norme rifornimento carburanti aeromobili

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Testo coordinato delle disposizioni normative sul rifornimento carburanti agli aeromobili – a cura del Servizio Antincendi Aeroportuale dell’Aeroporto di Orio al Serio 1

gmg / – BOZZA 5 DICEMBRE 2011

Raccolta delle norme che regolano l’attività di

RIFORNIMENTO CARBURANTI AGLI AEROMOBILI

Realizzata sulla base delle principali Disposizioni di riferimento:

in nero: MINISTERO DELL’INTERNO - Decreto 30 giugno 2011 (G.U. n. 169 del 22/7/2011)

in blu: ENAC – Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti – (Edizione 2 del 2/10/2003 - Emendamento 6 del 18/7/2011)

(chi agisce, che cosa fa, in quale fase) Nota: Quando le caselle sono unite vuol dire che la disposizione si applica a tutti gli attori contemporaneamente

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo)

Responsabile del rifornimento (Handler rifornitore)

Operatore rifornimento Vigili del Fuoco / Torre di controllo

/ ENAC

Principi della Safety Net

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10,

Paragrafo 6, cap. 6.1 Generalità Nel presente paragrafo sono disciplinati responsabilità, ambito di attività ed azioni dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di rifornimento degli aeromobili. Sono altresì evidenziate le competenze del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che provvede, ai fini della prevenzione e protezione incendi, all’emanazione di prescrizioni tecniche e precauzioni da osservare durante il rifornimento degli aeromobili. Tali opera-zioni, in particolare nei casi di rifornimento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, presentano un livello di complessità, anche per la contemporanea pre-senza di più soggetti coinvolti nelle operazioni di assistenza a terra, che richiede un approccio armonizzato delle attività. Pertanto è necessaria la costituzione di una rete di sicurezza - “safety net”, che mediante una corretta attribuzione di compiti e responsabilità consenta di mantenere un adeguato livello di sicurezza delle operazioni senza penalizzare le esigenze di operatività aeroportuale. In un siffatto contesto eventuali mancanze di uno dei soggetti coinvolti potranno essere compensate dal comportamento proceduralmente corretto attuato da tutti gli altri. Strumento essenziale per la corretta implementazione della safety net è la certificazione, estesa a tutte le organizzazioni che operano sul piazzale (Gestore aeroportuale, Operatore Aereo e Prestatori di servizi di assistenza a terra) e che, proprio in virtù del processo di certificazione e di mantenimento della stessa, sviluppano specifiche procedure operative e provvedono alla qualificazione e all’addestramento continuo del proprio personale, rispondendo a standard tecnico operativi validi in ambito internazionale. Da considerarsi parte della safety net è inoltre la formazione del personale che opera nei servizi di assistenza a terra in tema di gestione dei rischi associati alle operazioni di rifornimento e relative procedure di emergenza. Ulteriore fondamentale elemento della safety net è costituito dall’esercizio delle funzioni istituzionali svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), in ordine all’emanazione dei programmi di addestramento ed alla certificazione del personale dei Prestatori di servizi di assistenza carburante (di seguito definiti Handler rifornitori), nonché all’attività ispettiva sul rispetto della propria disciplina tecnica inerente le operazioni di rifornimento agli aeromobili

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo) Responsabile del rifornimento

(Handler rifornitore) Operatore rifornimento

Vigili del Fuoco / Torre di controllo / ENAC

Generalità e coordinamento

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10,

Paragrafo 6, punto 6.2.4 Ai fini di prevenzione e di primo intervento in caso di incendio del carburante il Gestore deve assicura-re che nella piazzola ove si svolge il rifornimento o nelle immediate vici-nanze della stessa siano presenti presidi antincendio in condizioni di efficienza ed aventi caratteristiche tecniche e capacità conformi alle disposizioni emanate in materia dal Dipartimento dei VV.F. del Ministero dell’Interno

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli

aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10,

Paragrafo 6, punto 6.3.5 Entro il 30 giugno 2012, il persona-le che opera in area Apron per servizi sottobordo durante le opera-zioni di rifornimento, deve ricevere una formazione in accordo con un programma che fornisca adeguate nozioni sulla gestione dei rischi associati a tali operazioni. Il pro-gramma deve essere ritenuto accet-tabile dall’ENAC e dal C.N.V.V.F..

DM 30/6/2011Art. 10 Disposizione finale 1. Gli aeroporti di cui al comma 1, dell'art. 2 si adeguano alle disposi-zioni individuate dal presente decre-to entro due anni dalla sua entrata in vigore. Dalla stessa data è abro-gato il decreto del Ministro dell'inter-no 30 settembre 1985. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-le della Repubblica italiana.

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.2.1 Le operazioni di rifornimento degli aeromobili sono eseguite dall’Handler rifornitore sotto la re-sponsabilità dell'Operatore Aereo, che garantisce la supervisione di tali operazioni mediante la presenza di proprio personale di seguito indivi-duato quale Responsabile del rifor-nimento. Le prescrizioni tecniche per l’effettuazione del rifornimento degli aeromobili sono stabilite dal Diparti-mento dei VV.F. del Ministero dell’Interno con proprie disposizioni.

DM 30/6/2011

Art. 1, comma 1.

Le operazioni di rifornimento avven-gono sotto la diretta responsabilità dell'Operatore Aereo attraverso la designazione di una persona qualifi-cata quale «Responsabile del ri-fornimento».

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.2.2 Ai fini della corretta effettuazione delle operazioni di rifornimento l’Operatore Aereo deve dotarsi di procedure ad hoc elaborate secondo le previsioni dei Regolamenti di certificazione ad esso applicabili di cui al Regolamento (CE) n. 2407/92. Deve inoltre individuare il Respon-sabile del rifornimento. Il Responsabile del rifornimento assolve le necessarie attività di coordinamento e sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedu-re di rifornimento e mantenere il contatto con il personale dell’Handler rifornitore e con il personale even-tualmente presente a bordo dell’aeromobile. In particolare il Responsabile del rifornimento deve assicurare che - siano presenti i presidi antincen-dio di cui al successivo punto

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.2.1 Le operazioni di rifornimento degli aeromobili sono eseguite dall’Handler rifornitore sotto la responsabilità dell'Operatore Aereo, che garantisce la supervisione di tali operazioni mediante la presenza di proprio personale di seguito indivi-duato quale Responsabile del rifor-nimento. Le prescrizioni tecniche per l’effettuazione del rifornimento degli aeromobili sono stabilite dal Diparti-mento dei VV.F. del Ministero dell’Interno con proprie disposizioni.

DM 30/6/2011

Art. 1, comma 2.

Le operazioni di rifornimento degli aeromobili sono eseguite dagli «Handler rifornitori» che devono assicurare la presenza di personale qualificato di seguito indicato quale «Operatore di rifornimento» certifi-cato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.2.3 L’Handler rifornitore deve essere in possesso di certificazione, rilasciata dall’ENAC secondo i propri regola-menti, che attesti l’adeguatezza dell’organizzazione e delle procedu-re in condizioni operative normali e di emergenza. La qualificazione del personale e l’idoneità dei mezzi, ai fini antincendio, sono stabilite se-condo quanto prescritto dal C.N.VV.F.. Per ogni operazione di rifornimento l’handler rifornitore deve assicurare la presenza di almeno una persona addestrata per la effettuazione delle operazioni stesse. L’adeguatezza dell’addestramento è attestata da apposita dichiarazione del Respon-sabile dell’handler. La dichiarazio-ne deve essere disponibile durante

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10,

Paragrafo 6, punto 6.3.5 Entro il 30 giugno 2012, il persona-le che opera in area Apron per servizi sottobordo durante le opera-zioni di rifornimento, deve ricevere una formazione in accordo con un programma che fornisca adeguate nozioni sulla gestione dei rischi associati a tali operazioni. Il pro-gramma deve essere ritenuto accet-tabile dall’ENAC e dal C.N.V.V.F..

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gmg / – BOZZA 5 DICEMBRE 2011

6.2.4; - personale e mezzi estranei alle operazioni di assistenza all’aero-mobile non si trovino nell’area in-teressata dal rifornimento;

- l’accesso da parte dei mezzi di soccorso non sia impedito dalla presenza di veicoli o attrezzature;

- sia garantita la rapida evacuazio-ne del personale dell’operatore o di altri handler eventualmente a bordo dell’aeromobile;

- il rapido allontanamento del mez-zo rifornitore non sia impedito dal-la presenza di veicoli o attrezza-ture.

Per le sole operazioni di cui al pre-sente paragrafo 6.2, l'Operatore Aereo e l’Handler rifornitore possono concordare che le funzioni di super-visione del rifornimento vengano svolte da personale qualificato dell’Handler rifornitore. In tal caso l’accordo sarà corredato di apposita procedura in cui sono dettagliate le azioni, di cui al successivo punto 6.2.5, da attuarsi in caso di principio d’incendio o di grande spargimento di carburante.

DM 30/6/2011

Art. 1 comma 3.

Il Responsabile del rifornimento assolve le necessarie attività di coordinamento e sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedu-re di rifornimento, il contatto con il personale dell'Handler rifornitore e con il personale eventualmente presente a bordo dell'aeromobile nonché l'attivazione delle procedure di emergenza secondo quanto speci-ficato dal regolamento ENAC.

le operazioni di rifornimento. Il per-sonale di cui al precedente comma deve essere in possesso di certifica-zione rilasciata dal C.N.VV.F..

DM 30/6/2011

Art. 1 comma 3.

Il Responsabile del rifornimento assolve le necessarie attività di coordinamento e sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedu-re di rifornimento, il contatto con il personale dell'Handler rifornitore e con il personale eventualmente pre-sente a bordo dell'aeromobile non-ché l'attivazione delle procedure di emergenza secondo quanto specifi-cato dal regolamento ENAC

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo) Responsabile del rifornimento

(Handler rifornitore) Operatore rifornimento

Vigili del Fuoco / Torre di controllo / ENAC

Rifornimento senza passeggeri a bordo

DM 30/6/2011

Art. 4, comma 3.

Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate nel piazzale di sosta degli aeromobili «Apron» all'in-terno delle aree ERA/ASA apposita-mente individuate e attrezzate. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 5.

Le attrezzature per il rifornimento di carburanti e gli sfiati dei serbatoi dell'aeromobile non devono trovarsi ad una distanza inferiore a metri 15 da qualsiasi edificio, ad esclusione dei manufatti connessi con le perti-nenti operazioni di scalo. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 6.

Non è consentito il rifornimento contemporaneo di due aeromobili posti in piazzole di sosta ERA/ASA contigue, nel caso in cui entrambi gli aeromobili siano con passeggeri a bordo o in fase di imbarco e sbarco. Il Gestore aeroportuale e i Re-sponsabili del rifornimento devono coordinarsi per assicurare la corretta attuazione di tale disposizione. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 13. I veicoli di rifornimento, assistenza e controllo e le attrezzature devono essere posti in modo tale da consen-tire: a) il libero accesso all'aeromobile da parte dei servizi di soccorso e lot-ta antincendio;

b) la rapida evacuazione, attraverso le uscite in uso, delle persone a bordo dell'aeromobile;

c) il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori.

DM 30/6/2011 Art. 4, comma 2 Il rifornimento di carburante agli aeromobili non può essere eseguito in assenza del Responsabile del rifornimento. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 4.

Durante le operazioni di rifornimento deve prevedersi intorno all'aeromobi-le una zona di sicurezza costituita da un'area circolare avente un raggio di metri 6 dai serbatoi degli aero-mobili, dagli sfiati, dalle attrezzature e dai veicoli mobili usati per il rifor-nimento. Il Responsabile del riforni-mento deve garantire che nessun estraneo alle operazioni di riforni-mento, assistenza e controllo si trovi all'interno della predetta zona di sicurezza DM 30/6/2011

Art. 4, comma 6.

Non è consentito il rifornimento contemporaneo di due aeromobili posti in piazzole di sosta ERA/ASA contigue, nel caso in cui entrambi gli aeromobili siano con passeggeri a bordo o in fase di imbarco e sbarco. Il Gestore aeroportuale e i Respon-sabili del rifornimento devono coordinarsi per assicurare la corretta attuazione di tale disposizione. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 11.

Durante le operazioni di rifornimento l'Operatore Aereo e l'Handler riforni-tore adotteranno, per tipologia di aeromobile, le misure necessarie, indicate nelle proprie procedure operative, affinché sia esclusa la possibilità di determinare inneschi di

DM 30/6/2011

Art. 4, comma 7.

Ogni mezzo rifornitore deve essere presidiato dal personale necessario ad assicurarne il rapido allontana-mento in caso di emergenza e per ogni altra necessità di sicurezza. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 8. Il personale dell'Handler rifornitore, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, si dovrà accertare che siano rese disponibili adeguate vie di fuga per il rapido allontanamento del mezzo rifornitore. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 9.

Il rifornimento di carburante per mezzo di impianto di erogazione carburante (Hydrant Refuelling System - HRS) con distributore «dispenser» o per mezzo di autoci-sterna «refueller» è effettuato con la presenza di un operatore di riforni-mento certificato. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 10. Se il rifornimento di carburante è eseguito simultaneamente da due punti d'attacco non posti sulla stessa semiala, è richiesta la presenza di almeno un operatore di rifornimento certificato per ciascun punto d'attac-co. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 11.

Durante le operazioni di rifornimento l'Operatore Aereo e l'Handler riforni-tore adotteranno, per tipologia di aeromobile, le misure necessarie, indicate nelle proprie procedure operative, affinché sia esclusa la

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gmg / – BOZZA 5 DICEMBRE 2011

DM 30/6/2011

Art. 4, comma 16.

Durante le operazioni di rifornimento, in prossimità della zona di sicurezza, devono essere presenti, a cura del Gestore dell'aeroporto, presidi antin-cendio in condizioni di perfetta effi-cienza e manutenzione, per un com-plessivo non inferiore a 50 kg di polvere chimica secca, di capacità estinguente non inferiore a «A-B1-C», e 50 litri di schiuma di capacità estinguente non inferiore a «A-B4».

vapori di carburante da parte di impianti e apparecchiature presenti nella zona di rifornimento provve-dendo, altresì', ad attuare le proce-dure per la messa a terra dell'aero-mobile e dei relativi mezzi di riforni-mento. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 12.

Durante le operazioni di rifornimento nessun motore di spinta dell'aero-mobile deve essere in funzione.

possibilità di determinare inneschi di vapori di carburante da parte di impianti e apparecchiature presenti nella zona di rifornimento provve-dendo, altresì, ad attuare le procedu-re per la messa a terra dell'aeromo-bile e dei relativi mezzi di rifornimen-to. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 13. I veicoli di rifornimento, assistenza e controllo e le attrezzature devono essere posti in modo tale da consen-tire: d) il libero accesso all'aeromobile da parte dei servizi di soccorso e lot-ta antincendio;

e) la rapida evacuazione, attraverso le uscite in uso, delle persone a bordo dell'aeromobile;

f) il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori.

DM 30/6/2011

Art. 4, comma 14.

I veicoli non devono transitare o sostare sotto l'ala degli aeromobili, salvo quelli del rifornimento e solo se la loro presenza è indispensabile per le operazioni di rifornimento di carbu-rante, di oli lubrificanti ed idraulici. Nel caso di rifornimento con autoci-sterna: a) la parte dell'autocisterna conte-nente l'apparato motore non deve sostare sotto l'ala; b) l'attrezzatura utilizzata per il servi-zio di manutenzione deve essere collocata ad una distanza superiore a 3 metri dalle aperture di sfiato dell'impianto di combustibile degli aeromobili. DM 30/6/2011

Art. 4, comma 15.

Tutti i mezzi rifornitori operanti nella zona di sicurezza devono essere muniti di estintori in perfetta efficien-za.

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo) Responsabile del rifornimento

(Handler rifornitore) Operatore rifornimento

Vigili del Fuoco / Torre di controllo / ENAC

Emergenza senza passeggeri a bordo

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.2.5 Nel caso di principio d’incendio o di un grande spargimento di carburante, l’Handler rifornitore ha l’obbligo di interrompere immediatamente il rifornimento. In ragione degli elementi caratterizzanti l’evento (tipologia, entità, ecc.) l’Handler rifornitore valuta la necessità di allontanare i propri mezzi ed attrezzature, nonché le misure di sicurezza e di primo intervento da adottare. Il Responsabile del rifornimento ha l’obbligo di allertare il personale eventualmente presente a bordo dell’aeromobile ed attivare il Servizio Antincendio aeroportuale secondo le procedure in uso presso l’aeroporto, fornendo immediata indicazione del tipo d’evento e la piazzola dove esso è avvenuto. Per l’attuazione delle misure di cui ai commi precedenti i soggetti coinvolti devono elaborare apposite pro-cedure da inserire nei propri Manuali operativi.

DM 30/6/2011 - Art. 4, comma 18.

Nel caso in cui avvenga un principio d'incendio o un versamento di carburante, l'Handler rifornitore, il Responsabile del rifornimento ed il Gestore aeroportuale devono attuare le misure di emergenza previste dal Regolamento ENAC e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo) Responsabile del rifornimento

(Handler rifornitore) Operatore rifornimento

Vigili del Fuoco / Torre di controllo / ENAC

Rifornimento carburanti

aeromobili con passeggeri a bordo o in fase di imbarco e sbarco –

Predisposizione

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3 Per le operazioni di rifornimento di un aeromobile con i passeggeri che si stanno imbarcando, o sono a bordo o stanno sbarcando, oltre al rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 6.2, devono essere poste in atto le seguenti azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti. ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3.1 Il Gestore deve provvedere all’otti-mizzazione delle piazzole di sosta aa/mm abilitate al rifornimento con passeggeri a bordo o in fase di im-barco/sbarco ai fini dell’intervento antincendio, tenendo conto di fattori quali l’ubicazione rispetto alle stazio-ni antincendio, la presenza nelle immediate vicinanze di dotazioni di estinguente pronte all’uso per il primo intervento, la posizione reci-proca delle piazzole dedicate, etc. Deve inoltre elaborare un’apposita analisi di sicurezza per una gestione dell’apron compatibile con l’effettua-zione di tali operazioni, che prenda in considerazione la casistica (ope-razioni su piazzole non contigue, più operazioni contemporanee in apron,

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3.2 L’Operatore Aereo deve integrare le procedure di cui al precedente punto 6.2.2 con le specifiche dispo-sizioni applicabili al caso di riforni-mento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco secondo la norma JAR-OPS 1.305 “Refuelling/defuel-ling with passengers embarking, on board or disembarking”, o similari. In particolare nelle procedure dell’Ope-ratore Aereo devono essere trattati: - i compiti e la consistenza dell’e-quipaggio,

- le attività di bordo compatibili con le operazioni di rifornimento,

- le informazioni ai passeggeri, - l’uso dei dispositivi di bordo, quali avvisi ed uso delle cinture di sicu-rezza,

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3.1 (…) Il Gestore deve predisporre ed inse-rire all’interno del Manuale di Aero-porto la procedura operativa di cui al Capitolo 2 par. 6.8 (c) nella quale siano dettagliate, sulla base delle indicazioni riportate nel presente paragrafo, le azioni poste in essere da Operatore Aereo, Handler riforni-tore, Gestore Aeroportuale, Servizio antincendio aeroportuale e Torre di Controllo, nel caso di rifornimento agli aeromobili con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco. Prima dell’inizio dell’operazione di riforni-mento, il Gestore aeroportuale, rice-vuta la comunicazione da parte dell’Operatore Aereo e verificata la compatibilità di tale operazione con

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gmg / – BOZZA 5 DICEMBRE 2011

ecc.) ed i rischi connessi e che indi-vidui, secondo adeguati criteri di risk management, misure e procedure in grado di mitigare tali rischi. Il Gestore deve predisporre ed inserire all’interno del Manuale di Aeroporto la procedura operativa di cui al Capitolo 2 par. 6.8 (c) nella quale siano dettagliate, sulla base delle indicazioni riportate nel presen-te paragrafo, le azioni poste in esse-re da Operatore Aereo, Handler rifornitore, Gestore Aeroportuale, Servizio antincendio aeroportuale e Torre di Controllo, nel caso di rifor-nimento agli aeromobili con passeg-geri a bordo o in imbarco/sbarco. Prima dell’inizio dell’operazione di rifornimento, il Gestore aeroportua-le, ricevuta la comunicazione da parte dell’Operatore Aereo e verifica-ta la compatibilità di tale operazione con la posizione e le dotazioni della piazzola assegnata all’aeromobile, avvisa il Servizio antincendio aero-portuale comunicando la tipologia d’aeromobile, la posizione della piazzola e l’ora di inizio del riforni-mento. In caso affermativo il gesto-re ne dà conferma all’Operatore Aereo. DM 30/6/2011

Art. 5, comma 1.

Durante le operazioni di rifornimento di carburante con passeggeri a bor-do dell'aeromobile, oltre alle previ-sioni di cui al regolamento ENAC, in particolare per quanto riguarda la formazione e il concorso alla gestio-ne dell'emergenza del personale che opera per i servizi sottobordo durante le operazioni di rifornimento, e alle norme di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, devono essere osservate le seguenti ulteriori speci-fiche misure di sicurezza. DM 30/6/2011

Art. 5, comma 2.

Il Gestore aeroportuale, con con-gruo anticipo rispetto all'inizio dell'o-perazione di rifornimento, avvisa il servizio antincendio aeroportuale comunicando la tipologia d'aeromo-bile, la posizione della piazzola e l'ora d'inizio del rifornimento.

- l’uso delle uscite di emergenza, - l’interruzione delle operazioni di rifornimento in caso di presenza di vapori di carburante all’interno dell’aeromobile o di altri pericoli,

- l’interruzione delle operazioni di rifornimento in caso di indisponi-bilità del Servizio antincendio per sopraggiunte emergenze all’inter-no del sedime aeroportuale.

L’Operatore Aereo deve inoltre garantire che sia attiva una comuni-cazione a due vie tra il Responsabile del rifornimento ed un membro dell’equipaggio di condotta dell’aero-mobile presente a bordo. Il Responsabile del rifornimento, in aggiunta a quanto previsto nel punto 6.2.2, deve assicurare che i presidi antincendio di cui al prece-dente punto 6.2.4 siano prontamente disponibili e che i veicoli e le attrez-zature dei servizi di assistenza a terra siano posizionati intorno all’a/m in modo tale da consentire: a) l’uso di un numero sufficiente di

uscite per l’agevole evacuazione dell’aeromobile; e

b) un sicuro percorso di fuga per ognuna delle uscite da utilizzare durante l’emergenza.

Per ogni rifornimento, il caposcalo dell’Operatore Aereo o un suo rappresentante deve preventivamen-te comunicarne l’esigenza al Gestore aeroportuale. L’effettuazione del rifornimento può avvenire, in presenza del Responsa-bile del rifornimento, solo dopo la conferma del gestore e l’assenso del comandante dell'aeromobile o suo delegato.

la posizione e le dotazioni della piazzola assegnata all’aeromobile, avvisa il Servizio antincendio ae-roportuale comunicando la tipologia d’aeromobile, la posizione della piazzola e l’ora di inizio del riforni-mento. In caso affermativo il gestore ne dà conferma all’Operatore Aereo. DM 30/6/2011

Art. 5, comma 2.

Il Gestore aeroportuale, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'opera-zione di rifornimento, avvisa il servi-zio antincendio aeroportuale co-municando la tipologia d'aeromobile, la posizione della piazzola e l'ora d'inizio del rifornimento.

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo) Responsabile del rifornimento

(Handler rifornitore) Operatore rifornimento

Vigili del Fuoco / Torre di controllo / ENAC

Durante il rifor-nimento con passeggeri a bordo

DM 30/6/2011 - Art. 5, comma 3. Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento devono essere predisposti i dispositivi di evacuazione e attuate le indi-cazioni di seguito elencate: a) le porte usate normalmente per l'imbarco/sbarco dei passeggeri devono essere aperte. Qualora le condizioni

climatiche non consentano di tenerle aperte, esse possono essere tenute chiuse, ma non bloccate; b) le scale o i pontili d'imbarco devono essere approntati presso le porte in uso di cui alla lettera precedente; c) le uscite dotate di scale incorporate, se non sono servite da pontili d'imbarco o da scale mobili, devono essere

approntate per l'uso; d) le porte, le scale o i pontili d'imbarco in uso non devono essere ostruiti, per consentire il libero impiego in caso

d'emergenza; e) deve essere mantenuto, durante le operazioni di rifornimento, il contatto radio tra la cabina di pilotaggio e la

torre di controllo per eventuali attivazioni delle procedure di emergenza; f) deve essere mantenuto il contatto visivo tra il Responsabile del rifornimento e il personale Handler riforni-

tore oppure, nel caso di impossibilità del contatto visivo, devono essere utilizzati idonei dispositivi radio.

DM 30/6/2011

Art. 5, comma 3. (…) e) deve essere mantenuto, durante le operazioni di rifornimento, il con-tatto radio tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo per eventuali attivazioni delle procedure di emer-genza; (…)

DM 30/6/2011

Art. 5, comma 4.

Le misure precauzionali da adottarsi a bordo dell'aeromobile sono quelle previste dalla normativa operativa comunitaria ed internazionale di settore. Vedere anche esempio norme Vettore Aereo

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3.3 Durante le operazioni di rifornimento, al fine di minimizzare i tempi di intervento a seguito di emergenze connesse alle operazioni stesse, le squadre del Servizio antincendio aeroportuale, sono avvisate in accordo alle previsioni di cui al precedente punto 6.3.1. In caso di indisponibilità del Servizio antincendio per sopraggiunte emergenze all’interno del sedime aeroportuale, le operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco non possono iniziare e devono comunque essere interrotte qualora già avviate. Tale evenienza è comunicata dal gestore aeroportuale agli Operatori Aerei che hanno

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Testo coordinato delle disposizioni normative sul rifornimento carburanti agli aeromobili – a cura del Servizio Antincendi Aeroportuale dell’Aeroporto di Orio al Serio 5

gmg / – BOZZA 5 DICEMBRE 2011

operazioni di rifornimento in corso. DM 30/6/2011 - Art. 5, comma 5.

Qualora durante le operazioni di rifornimento di carburante sia in atto l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, oltre alle norme di cui ai commi precedenti e agli articoli 3 e 4, devono essere osservate le seguenti ulteriori misure di sicurezza: a) i passeggeri devono essere opportunamente instradati in modo da non interferire con le operazioni di riforni-

mento, che comunque non possono interessare i serbatoi lato salita/discesa passeggeri a meno di imbar-co/sbarco tramite pontile, o con le altre operazioni di assistenza a terra. Il percorso da seguire deve essere chiaramente indicato e il responsabile delle operazioni di assistenza deve poter sorvegliare i movimenti dei passeggeri ovvero farli scortare a piccoli gruppi nei loro movimenti da e verso l'aeromobile;

a) tutte le apparecchiature ed attrezzature per l'imbarco/sbarco dei passeggeri e dei bagagli debbono essere ap-prontate prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento;

b) deve essere annunciato ai passeggeri in fase di imbarco e/o sbarco, causa il rifornimento in corso, il divieto di fumo e di utilizzo di accendini e di telefoni cellulari in piazzale.

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo) Responsabile del rifornimento

(Handler rifornitore) Operatore rifornimento

Vigili del Fuoco / Torre di controllo / ENAC

EMERGENZA con passeggeri a bordo

DM 30/6/2011 - Art. 5, comma 6.

Nel caso in cui avvenga un principio d'incendio o un versamento di carburante l'Handler rifornitore ed il Responsabile del rifornimento devono attuare le misure di emergenza previste dal regolamento ENAC, nella parte relativa alle opera-zioni di rifornimento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, e le procedure operative definite, in sede locale, per ogni singolo aeroporto.

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli

aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3.4 L’Handler rifornitore, in aggiunta alle previsioni di cui al punto 6.2.3, deve prevedere, all’interno del proprio Manuale Operativo una procedura conforme alle disposizioni del pre-sente paragrafo che disciplini le modalità dell’interruzione del servizio in caso di emergenza e le conse-guenti azioni da intraprendere in coordinamento con l’Operatore Aereo

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli

aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3.4 L’Handler rifornitore, in aggiunta alle previsioni di cui al punto 6.2.3, deve prevedere, all’interno del pro-prio Manuale Operativo una proce-dura conforme alle disposizioni del presente paragrafo che disciplini le modalità dell’interruzione del servizio in caso di emergenza e le conse-guenti azioni da intraprendere in coordinamento con l’Operatore Ae-reo

ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.3.6 Nel caso di principio d’incendio o di grande spargimento di carburante l’Handler rifornitore adotta le misure previste nel precedente punto 6.2.5. Il Responsabi-le del rifornimento ha l’obbligo di allertare l’equipaggio di condotta per l’avvio dell’evacuazione di emergenza dell’aeromobile e per l’attivazione del Servizio Antincendio aeroportuale. L’evacuazione di emergenza avviene sotto la responsabilità dell’Operatore Aereo che deve garantire la pronta disponibilità dei mez-zi per lo sbarco, scale e/o pontili, ed il libero accesso agli stessi. Il personale presente sottobordo per l’effettuazione dei relativi servizi, nelle more dell’intervento del Servizio di soccorso e lotta antincendio aeroportuale e nei limiti delle proprie capacità, concorre alla gestione dell’emergenza attivandosi per circoscrivere l’area oggetto dell’evento, anche utilizzando i mezzi di estinzione disponibili in piazzola, ove la situazione lo consenta.

Fase Gestore Aeroportuale (Operatore Aereo) Responsabile del rifornimento

(Handler rifornitore) Operatore rifornimento

Vigili del Fuoco / Torre di controllo / ENAC

Vigilanza ENAC Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Emendamento 6 – 18.7. 2011 – Capitolo 10, Paragrafo 6, punto 6.4 Attività di vigilanza L’ENAC esercita sui soggetti certificati e sulle operazioni di rifornimento attività di vigilanza secondo i propri Regolamenti e disposizioni attuative. L’attività di vigilanza è finalizzata alla verifica del rispetto delle norme e delle procedure approvate, secondo programmi ispettivi su base ordinaria o straordinaria. Attività ispettive sull’osservanza delle prescrizioni tecniche da osservarsi durante le operazioni di rifornimento sono effettuate dal C.N.VV.F. nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali. Ferme restando le facoltà del C.N.VV.F. in tema di sanzioni, le violazioni alle prescrizioni del presente comma sono comunicate all’ENAC per i provvedimenti di competenza.

DM 30/6/2011 - Art. 7 Attività di ispezione e vigilanza 1. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali è facoltà del Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettuare attività ispettiva e di vigilanza sull'osservanza delle precauzioni e delle prescrizioni tecniche sul rifornimento di carburante agli aeromobili. A tal fine, su richiesta del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli operatori di rifornimento certificati sono tenuti ad esibire copia della certificazione prevista all'art. 8 del presente decreto. 2. In caso di accertata inosservanza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede, ove si rendesse necessario, a far sospendere immediatamente le operazioni di rifornimento di carburante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e comunica all'ENAC le inadempienze riscontrate per l'adozione di eventuali provvedi-menti di competenza nei confronti dell'Operatore Aereo o dell'Handler rifornitore. 3. Delle inadempienze di cui al comma 2 è data pronta comunicazione anche al Gestore per gli aspetti correlati all'operatività ed all'utilizzo in sicurezza del piaz-zale.